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Decisione

32.2018.192

Prima domanda di rendita. Conferma di riconoscere all'assicurato una rendita d'invalidità senza limitazione temporale contrariamente a quanto stabilito con la decisione impugnata

20 dicembre 2018Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i limiti funzionali e nel contempo il profilo attitudinale (personale e

professionale) dell'assicurato quali ad esempio:

- operaio di produzione, addetto al controllo

qualità, aiuto magazziniere (settore Secondario)

- autista fattorino addetto alle consegne, aiuto

ufficio (settore dei Servizi).

Dal concludente rapporto finale SMR risulta che

l'assicurato è abile al lavoro, in attività adeguate al suo stato di salute,

nella percentuale del 50% dal 04.07.2016 rispettivamente nella misura del 60%

dal 07.03.2017.

Nella prima evenienza il reddito da invalido ammonta

quindi alla somma annua lorda di CHF 33580.40 (CHF 67160.74 :2; cfr. STCA del

17.05.2017, incarto nr. 32.2016.143) mentre nella seconda evenienza il reddito

da invalido ammonta all'importo annuo lordo di CHF 40420.70 (CHF 67367.82: 100

x 60; cfr. STCA del 22.02.2018, incarto nr. 32.2017.124).

Raffrontando ora i due redditi summenzionati con il

reddito da valido di CHF 102965.45 (non contestato) si ottiene un grado Al del

67% (per il periodo che va dal 01.11.2016 al 30.06.2017) rispettivamente un

grado Al del 61% (per il periodo dal 01.07.2017 in avanti).

Il sig. RI 1 ha quindi diritto a % di rendita di

invalidità dal 01.11.2016 in avanti (cfr. anche in tal senso l'annotazione del

28.08.2017 dal Capogruppo __________ agli atti).” (doc. IV/1);

- riguardo

al reddito da invalido va ricordato che, secondo giurisprudenza, lo

stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece

non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha

intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da

Considerandi

contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,

può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid.

3c, 1989 pag. 485 consid. 3b);

- nel

caso in esame, preso atto che quanto attualmente percepito dall’assicurato non

corrisponde all’effettivo suo rendimento, con riferimento alla succitata

giurisprudenza rettamente il consulente in integrazione professionale ha utilizzato

i dati salariali statistici. Concordando nel ritenere l’assicurato abile al 50%

dal 4 luglio 2016 ed al 60% dal 7 marzo 2017 (come da rapporto finale 2 marzo

2018.

del SMR, doc. 107 inc. AI), questo TCA non può che confermare i redditi da

invalido nonché i gradi d’invalidità definiti dal consulente IP nelle succitate

annotazioni del 23 novembre 2018, del resto avvallate anche dal ricorrente

stesso;

- ne

consegue che l’assicurato, oltre ad una rendita intera dal 1° maggio 2016, ha

diritto a tre quarti di rendita dal 1° novembre 2016 in avanti;

- il

ricorso va accolto, mentre la decisione contestata va annullata e riformata nel

senso sopra indicato;

- secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- sono a carico dell’Ufficio AI.

L’insorgente

vittorioso non ha diritto a ripetibili essendo stato patrocinato dal datore di

lavoro e non da un avvocato o da un ente o da persone qualificate (sul diritto

a ripetibili di un assicurato vincente, patrocinato da enti o persone

qualificate cfr. DTF 126 V 11 consid. 2; cfr. anche STF 9C_7/2008 del 18 settembre

2008.

e sentenza IV.2016.00575 del 3 novembre 2016 del TCA del Canton Zurigo

nelle quali alla persona assicurata vittoriosa patrocinata dalle RA 1 non sono

state assegnate ripetibili; in ambito TCA cfr. STCA 32.3009.37 del 26 agosto

2009).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione del 10 ottobre 2018 è annullata.

§§ RI

1 ha diritto ad una rendita intera dal 1° maggio 2016, ridotta a ¾ dal 1°

novembre 2016 in avanti.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. Non si

assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma della

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti