32.2018.192
Prima domanda di rendita. Conferma di riconoscere all'assicurato una rendita d'invalidità senza limitazione temporale contrariamente a quanto stabilito con la decisione impugnata
20 dicembre 2018Italiano7 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.192
BS/sc
Lugano
20 dicembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 8 novembre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 10 ottobre 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in
fatto ed in diritto
che -
con decisione del 10 ottobre 2018, preavvisata il 21 giugno 2018, RI 1,
classe 1964, è stato posto al beneficio di una rendita intera dal 1° maggio
2016, ridotta a metà rendita dal 1° novembre 2016 (doc. 124 inc. AI);
- contro
la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dal suo datore di lavoro, ha
interposto il presente ricorso postulando, oltre alla rendita intera con effetto
dal 1° maggio 2016, il diritto all’ottenimento di ¾ di rendita dal 1° novembre
2016. Contesta il reddito con invalidità, valido dal 4 luglio 2016 (ossia dal
miglioramento della situazione valetudinaria), fissato dall’amministrazione (fr.
42'310.--) sulla base della media dei salari percepiti dal 2005 al 2014 poiché
tale retribuzione non corrisponde all’effettivo rendimento. Proponendo la definizione
del salario ipotetico sulla base dei dati statistici pari a fr. 33'136.--, il
ricorrente rileva che dal raffronto con il reddito da valido di fr. 102'965.--
(rimasto incontestato) risulta un grado d’invalidità del 67,64% conferente il
diritto a ¾ di rendita dal 1° novembre 2016;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI, valutata nuovamente la situazione economica,
propone di accogliere il ricorso riconoscendo all’assicurato il diritto a ¾ di
rendita dal 1° novembre 2016. Rileva infine che l’importo della prestazione
verrà calcolato e stabilito dalla Cassa di compensazione mediante emissione di
una separata decisione formale;
- prendendo
posizione sulla risposta di causa, con scritto 30 novembre 2018 il datore di
lavoro ha accettato la proposta dell’amministrazione chiedendo che “le spese
legali devono essere addebitate all’opponente” (VI);
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- nella
fattispecie concreta, in data 13 novembre 2018 l’Ufficio AI ha chiesto delucidazioni
al datore di lavoro in merito al salario da invalido di fr. 42'320,50 che
l’assicurato tuttora percepisce (IV/2), ricevendo risposta il 20 novembre 2018
(IV/2).
Quest’ultimo
scritto è stato sottoposto all’attenzione del consulente in integrazione
professionale, il quale con annotazioni del 23 novembre 2018 ha precisato:
"
Preso atto della risposta del
rappresentante del datore di lavoro RA 1 (__________, consulente idoneità al
mercato del lavoro, salute e aspetti sociali), dalla quale emerge che lo
stipendio di CHF 42320.50 (percepito nella "nuova" attività tuttora
esercitata dall'assicurato nella misura del 50%) non corrisponde all'effettivo
rendimento del sig. RI 1, il reddito da invalido di quest'ultimo va pertanto stabilito
mediante la Tabella TA1 – tirage skill level – dell'ISS (aspetto questo non
contestato).
Nel mercato generale del lavoro esistono infatti delle
occupazioni che l'assicurato, nonostante il danno alla salute, è ancora in
grado di esercitare nella misura del 50% dal 04.07.2016, rispettivamente nella
misura del 60% dal 07.03.2018 (cfr. in tal senso il rapporto finale SMR del
02.03.2018 agli atti), senza la necessità di dover intraprendere provvedimenti
professionali. Sono in effetti esigibili tutte quelle attività semplici e
ripetitive tipiche del settore Secondario e Terziario non qualificate che rispettano
Fatti
i limiti funzionali e nel contempo il profilo attitudinale (personale e
professionale) dell'assicurato quali ad esempio:
- operaio di produzione, addetto al controllo
qualità, aiuto magazziniere (settore Secondario)
- autista fattorino addetto alle consegne, aiuto
ufficio (settore dei Servizi).
Dal concludente rapporto finale SMR risulta che
l'assicurato è abile al lavoro, in attività adeguate al suo stato di salute,
nella percentuale del 50% dal 04.07.2016 rispettivamente nella misura del 60%
dal 07.03.2017.
Nella prima evenienza il reddito da invalido ammonta
quindi alla somma annua lorda di CHF 33580.40 (CHF 67160.74 :2; cfr. STCA del
17.05.2017, incarto nr. 32.2016.143) mentre nella seconda evenienza il reddito
da invalido ammonta all'importo annuo lordo di CHF 40420.70 (CHF 67367.82: 100
x 60; cfr. STCA del 22.02.2018, incarto nr. 32.2017.124).
Raffrontando ora i due redditi summenzionati con il
reddito da valido di CHF 102965.45 (non contestato) si ottiene un grado Al del
67% (per il periodo che va dal 01.11.2016 al 30.06.2017) rispettivamente un
grado Al del 61% (per il periodo dal 01.07.2017 in avanti).
Il sig. RI 1 ha quindi diritto a % di rendita di
invalidità dal 01.11.2016 in avanti (cfr. anche in tal senso l'annotazione del
28.08.2017 dal Capogruppo __________ agli atti).” (doc. IV/1);
- riguardo
al reddito da invalido va ricordato che, secondo giurisprudenza, lo
stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa
e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece
non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha
intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da
Considerandi
contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,
può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid.
3c, 1989 pag. 485 consid. 3b);
- nel
caso in esame, preso atto che quanto attualmente percepito dall’assicurato non
corrisponde all’effettivo suo rendimento, con riferimento alla succitata
giurisprudenza rettamente il consulente in integrazione professionale ha utilizzato
i dati salariali statistici. Concordando nel ritenere l’assicurato abile al 50%
dal 4 luglio 2016 ed al 60% dal 7 marzo 2017 (come da rapporto finale 2 marzo
2018.
del SMR, doc. 107 inc. AI), questo TCA non può che confermare i redditi da
invalido nonché i gradi d’invalidità definiti dal consulente IP nelle succitate
annotazioni del 23 novembre 2018, del resto avvallate anche dal ricorrente
stesso;
- ne
consegue che l’assicurato, oltre ad una rendita intera dal 1° maggio 2016, ha
diritto a tre quarti di rendita dal 1° novembre 2016 in avanti;
- il
ricorso va accolto, mentre la decisione contestata va annullata e riformata nel
senso sopra indicato;
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- sono a carico dell’Ufficio AI.
L’insorgente
vittorioso non ha diritto a ripetibili essendo stato patrocinato dal datore di
lavoro e non da un avvocato o da un ente o da persone qualificate (sul diritto
a ripetibili di un assicurato vincente, patrocinato da enti o persone
qualificate cfr. DTF 126 V 11 consid. 2; cfr. anche STF 9C_7/2008 del 18 settembre
2008.
e sentenza IV.2016.00575 del 3 novembre 2016 del TCA del Canton Zurigo
nelle quali alla persona assicurata vittoriosa patrocinata dalle RA 1 non sono
state assegnate ripetibili; in ambito TCA cfr. STCA 32.3009.37 del 26 agosto
2009).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione del 10 ottobre 2018 è annullata.
§§ RI
1 ha diritto ad una rendita intera dal 1° maggio 2016, ridotta a ¾ dal 1°
novembre 2016 in avanti.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. Non si
assegnano ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma della
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti