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Decisione

32.2018.193

Sospensione del diritto alla rendita durante il periodo di incarcerazione preventiva. Oggetto della lite

18 settembre 2019Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

di cui chiederà il risarcimento all’autorità che lo ha ingiustamente

imprigionato. (…)” (regesto della DTF 116 V 323) –, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid.

2.3), è a giusto titolo che l’amministrazione ha sospeso il diritto alla

rendita intera dal 1. febbraio al 31 maggio 2018.

2.5. Come

accennato, l’Ufficio AI ha emesso la preavvisata decisione di restituzione il 7

novembre 2018 (cfr. consid. 1.5 e doc. AI 184/756-757).

Al

riguardo questo Tribunale – ritenuto il silenzio dell’insorgente dopo la

notifica della risposta di causa (V) nella quale è stata segnalata precisamente

la decisione di restituzione del 7 novembre 2018 che l’assicurato non ha fatto

oggetto d’impugnativa e rilevato che nei 30 giorni dal medesimo provvedimento

era data la possibilità di chiedere il condono, come indicato nella decisione

di restituzione (cfr. consid. 1.5 e doc. AI 184/756-757) – si limita a

rilevare che vista la conferma, per i motivi sopra esposti (cfr. consid. 2.4), della

sospensione del diritto alle prestazioni per il periodo dal 1. febbraio al 31

Considerandi

maggio 2018, le stesse risultano essere state indebitamente percepite

dall’assicurato durante detto periodo.

Del

resto, in base agli atti dell’inserto, la pretesa di restituzione non risulta

perenta essendo stata fatta valere con decisione 7 novembre 2018 per

prestazioni erogate nel periodo dal 1. febbraio al 31 maggio 2018 e, quindi,

ampiamente nel rispetto del termine di perenzione previsto dall’art. 25 cpv. 2

LPGA.

2.6

Visto

tutto quanto precede, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va respinto

e la decisione impugnata confermata.

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico

dell’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il

Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti