32.2018.194
Assegnazione di rendita limitata nel tempo. Ricorso accolto con rinvio per ulteriori accertamenti medici
12 febbraio 2019Italiano11 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.194
rg/sc
Lugano
12 febbraio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 novembre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 maggio 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato
in fatto e in diritto
che
- statuendo
dopo esperimento degli accertamenti medici (perizia pluridisciplinare __________)
imposti con la STCA 32.2016.140 del 17 febbraio 2017 (con cui lo scrivente
Tribunale, annullata la decisione del 27 ottobre 2016, aveva rinviato gli atti
all’amministrazione), per decisione 18 maggio 2018, confermando il progetto di
decisione del 7 febbraio 2018, l’Ufficio AI (come già nel precedente citato suo
provvedimento del 27 ottobre 2016) ha riconosciuto a RI 1 – in applicazione del
metodo misto – il diritto ad una rendita intera dal 1. aprile al 31 dicembre
2015;
- contro
suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurata patrocinata da RA 1.
Producendo nuova refertazione specialistica (psichiatrica), contesta sia la
valutazione medica (e quindi la limitazione temporale del diritto a prestazioni
riconosciutole) sia il calcolo dell’invalidità eseguito dall’amministra-zione.
Conclude postulando in via principale l’assegnazione, dopo il 31 dicembre 2015,
di una rendita intera, in subordine di tre quarti di rendita;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI postula la retrocessione degli atti per
ulteriori accertamenti medici in ambito psichiatrico e ciò sulla base della
presa di posizione del __________ del 8 giugno 2018 del seguente tenore:
"
(…) in riferimento alla perizia
medica interdisciplinare del 7.12.2017 effettuata presso il __________ di __________,
il Servizio Medico Regionale dell'Ufficio Al ci ha inviato il rapporto medico
della Dr.ssa med. __________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia, a __________,
dell'8.11.2018 (inoltrato in ambito di ricorso al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni) chiedendo di esprimersi in merito. Abbiamo pertanto messo a
disposizione la documentazione inviata al nostro consulente Dr. med. __________,
specialista FMH psichiatria e psicoterapia, a __________, che con il suo
rapporto medico del 19.12.2018 ci ha fatto pervenire la sua presa di posizione,
che riportiamo integralmente e con cui ci allineiamo:
" ho preso visione del certificato medico del
08.11.2018 redatto dalla psichiatra curante dell’A. Dr.ssa __________ di __________
nel quale non ho messo in evidenza elementi clinici nuovi e tali da modificare
la valutazione peritale da me effettuata nell'ambito della perizia __________
del 07.12.2017. Nel suo scritto la collega dapprima concorda con quanto da me
riportato diagnosticamente nella perizia mentre in seguito descrive un decorso
clinico posteriore all'allestimento della perizia nel quale evidenzia un
livello depressivo di gravità maggiore, cosa che deporrebbe a mio avviso per
una rivalutazione della capacità valetudinaria."
In conclusione, come descritto sopra, il nostro
consulente psichiatra ritiene indicato procedere con una rivalutazione peritale
in ambito psichiatrico (pluridisciplinare se vi sono dei cambiamenti dello
stato di salute anche dal punto di vista somatico)” (cfr. VI-1);
-
con scritto 28 giugno 2018 l’insorgente ha dichiarato di aderire alla
proposta dell’Ufficio AI aggiungendo:
"
(…) Si prende inoltre atto che
verrà disposta una rivalutazione dei disturbi patiti dall’assicurata in ambito
psichiatrico.
Considerato che codesto lodevole Tribunale, come da
sentenza 17 febbraio 2017 (Incarto 32.2016.140), aveva già a suo tempo
retrocesso l'incarto all'UAI per un complemento d'istruttoria con contestuale
annullamento della decisione impugnata in quella sede, si auspica che
controparte, a distanza oramai di due anni, disponga tutti gli accertamenti
necessari, onde potersi esprimere in maniera chiara e probante rispetto alla
domanda di prestazioni introdotta dall'assicurata in data 14 ottobre 2014,
oltre quattro anni or sono.
Ad ogni modo, si ribadisce che la signora RI 1, oltre
ai disturbi di carattere psichiatrico, soffre di importanti patologie e
limitazioni di carattere fisico. Per questo motivo, si invita l'UAI a
sottoporre l'assicurata ad una valutazione peritale multidisciplinare atta ad
approfondire in maniera adeguata l'entità dei disturbi patiti dalla nostra assistita,
oltre all'incidenza degli stessi sulla sua capacità al lavoro e al guadagno
residua.
In aggiunta, si ritiene inoltre opportuno che l'UAI
disponga anche una nuova Inchiesta economica per le persone che si occupano
dell'economia domestica.
Tenendo conto del lungo tempo intercorso dall'inoltro
della domanda di prestazioni, si auspica che l'UAI si attivi a brevissimo
termine, onde disporre al più presto di tutte le valutazioni del caso e
relative alla pratica della signora RI 1.
Premesso quanto sopra, si chiede che il ricorso 12
novembre 2018 venga accolto e la decisione AI 18 maggio 2018 annullata, con
contestuale retrocessione degli atti all'UAI per un complemento d'istruttoria.
L'erogazione di una rendita d'invalidità AI in favore
dell'assicurata dovrà essere ripristinata con effetto al 1 gennaio 2016” (cfr.
VIII);
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio
e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria
o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
a-gosto 2015;8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio
2011);
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della
LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno pre-sunta permanente o
di rilevante durata, cagionata da un dan-no alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità con-genita, malattia o infortunio. Gli elementi
fondamentali dell'in-validità, secondo la surriferita definizione, sono quindi
un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi
che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di
guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una
rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al
termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv.
2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portato-re (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
pag. 84). Per l’art. 29 cpv.
1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi
dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle pre-stazioni
conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
- se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo
di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88
a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre me-si senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per a-nalogia (art. 88
a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984 p. 137);
- nel caso concreto, considerate le risultanze
mediche agli atti (cfr. in particolare doc. VI-1, VI-2) appare evidente la neces-sità
di procedere ad ulteriore valutazione medica nel senso indicato dal medico SMR
nella sua surriferita annotazione re-sa pendente lite (cfr. supra);
- in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF
137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale
deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece
rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente
Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare
l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti
peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perchè vi erano delle carenze negli
accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rück-weisung an die
IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung
einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es
dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen,
eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder
Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA
32.2011.115 del 27 ottobre 2011);
- nel caso concreto, stante la necessità di completare gli accertamenti
eseguiti dall’amministrazione, si giustifica il rinvio degli atti
ad essa affinché proceda ad una valutazione psichiatrica come indicato
in risposta di causa, non senza tuttavia considerare anche eventuali modifiche
degli aspetti somatici (reumatologico e neurologico) intervenute dopo l’alle-stimento
della perizia __________ del 7 dicembre 2017 e sino al momento dell’emanazione
della decisione. In esito a questo complemento istruttorio ed effettate
le valutazioni economiche che si rendessero necessarie, l’amministrazione si pronuncerà
nuovamente sul diritto dell’assicurata a prestazioni dopo il 31 dicembre 2015;
- contrariamente a quanto sembra sostenere l’insorgente nel sopra
citato suo scritto del 16 gennaio 2019 (cfr. VIII), il diritto a prestazioni a
partire da gennaio 2016 potrà essere definito solo dopo l’esperimento dei nuovi
atti istruttori di cui sopra;
- secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv.
1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009;8C_393/2008
del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono
poste a carico dell'Ufficio AI;
- patrocinata in causa da un sindacato, l’insorgente
ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv.
1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'500.
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso è accolto.
§
La decisione del 18 maggio 2018 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
Fatti
2.- Le spese di procedura di fr.
500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1'500
(IVA inclusa se dovuta) per ripetibili.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in
Considerandi
3.
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti