32.2018.195
Decisione dell'UAI con la quale è stato rifiutato il diritto a prestazioni in applicazione del metodo misto di calcolo non può essere confermata. La scelta del metodo di calcolo da utilizzare necessit
4 settembre 2019Italiano45 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.195
cr
Lugano
4 settembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 novembre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell’11 ottobre 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1961, da
ultimo occupata quale ausiliaria di cure presso __________, nel mese di luglio
2009 ha inoltrato una prima richiesta di prestazioni AI per adulti essendo
affetta da “celiachia + intolleranza al lattosio; sindrome ansioso-depressiva
reattiva a malattia del coccige” (doc. 4).
Esperiti gli accertamenti del caso, con progetto di decisione del
26 luglio 2010 (doc. 21), poi confermato con decisione del 27 settembre 2010,
l’Ufficio AI ha rifiutato di riconoscere all’interessata il diritto a
prestazioni, alla luce di un grado di invalidità dell’8% calcolato in
applicazione del metodo misto (80% salariata e 20% casalinga) (doc. 22).
Tale decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. Nel mese di ottobre 2016
l’assicurata, da pochi mesi occupata quale aiuto-domiciliare/badante per conto
di due persone, ha presentato una seconda richiesta di prestazioni AI per
adulti, a seguito dei disturbi derivanti da un infortunio subito il 13 luglio
2015 nel quale ha riportato la frattura dello stiloide radiale destro (doc.
31).
Eseguiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 5 luglio 2018 (doc.
93), l’Ufficio AI ha nuovamente rifiutato all’interessata il diritto a
prestazioni in applicazione del metodo misto.
A seguito delle critiche
sollevate contro tale progetto di decisione dall’assicurata, rappresentata
dall’allora __________ (doc. 105 e 108) e dopo avere richiesto una presa di
posizione al medico del SMR (doc. 109), con decisione del’11 ottobre 2018
l’Ufficio AI ha ribadito il rifiuto delle prestazioni, alla luce di un grado di
invalidità del 6% calcolato in applicazione del metodo misto (80% salariata e
20% casalinga) (doc.110).
1.3. Con tempestivo ricorso del 9
novembre 2018 l’assicurata, rappresentata dalla RA 1, ha chiesto l’annullamento
della decisione impugnata, il rinvio degli atti all’amministrazione per la
messa in atto di una perizia pluridisciplinare e, in via principale,
l’emissione di una nuova decisione in base al metodo ordinario o, in via
subordinata, il calcolo del grado di invalidità secondo il metodo misto.
Innanzitutto, la
rappresentante legale dell’assicurata ha contestato la valutazione medica del
SMR posta a fondamento della decisione impugnata, a sua volta basata sulla
perizia del dr. __________ e del dr. __________, i quali hanno tuttavia tenuto
conto unicamente delle affezioni di natura infortunistica e non, invece, della
globalità delle patologie presentate dall’assicurata.
La rappresentante della
ricorrente ha, poi, criticato l’utilizzo del metodo misto di calcolo del grado di
invalidità, sottolineando come l’interessata prima dell’infortunio lavorasse
nella misura dell’80% per problemi di salute già esistenti da lungo tempo.
La rappresentante
dell’assicurata ha, pure, contestato che l’assicurata non presenti limitazione
alcuna nello svolgimento delle mansioni domestiche.
A suo parere, difatti, ciò
appare in contraddizione con la riconosciuta incapacità lavorativa del 50%
nella professione abituale, che consiste in mansioni domiciliari del tutto
analoghe a quelle richieste in ambito lavorativo.
Infine, la rappresentante
dell’assicurata ha criticato il calcolo del grado di invalidità eseguito
dall’amministrazione, ritenuto come il reddito da invalido non sia stato
ridotto all’80% in applicazione del metodo misto, prima di applicare la deduzione
del 10% per tenere conto del rendimento ridotto (doc. I).
1.4. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI, dopo avere richiesto una presa di posizione al SMR (doc. IV/1),
ha confermato la correttezza della decisione impugnata con argomenti di cui si
dirà, per quanto necessario, nei considerandi in diritto (doc. IV).
Fatti
1.5. In data 4 gennaio 2019, la
rappresentante dell’assicurata ha preannunciato che l’interessata “rivedrà il
dr. __________ per un consulto di aggiornamento del suo stato di salute.
Tuttavia i tempi per ottenere un appuntamento sono lunghi”.
L’avv. __________ ha
comunque ribadito che la valutazione medica delle limitazioni dell’assicurata è
stata svolta tenendo conto unicamente degli esiti infortunistici e non, invece,
della globalità dei disturbi dell’interessata.
La rappresentante
dell’assicurata ha, pure, nuovamente contestato l’utilizzo del metodo misto,
evidenziando come la riqualifica professionale da venditrice ad ausiliaria di
cure sia stata dettata da motivi di salute, a causa dei dolori provocati dal
mantenimento in maniera prolungata della stazione eretta.
Infine, la rappresentante
dell’interessata ha ribadito che l’esistenza delle limitazioni funzionali
nell’attività professionale debba essere riconosciuta anche in ambito
casalingo, ritenendo la motivazione addotta dall’amministrazione per escluderne
l’applicazione (ossia il fatto che l’assicurata a casa propria possa
organizzarsi nei tempi di svolgimento come meglio ritenga) del tutto
inaccettabili (“non è rimandando una mansione che questa si presenta priva di
ostacoli”) (doc. VI).
1.6. Con osservazioni del 22
gennaio 2019, l’Ufficio AI ha nuovamente rilevato come l’assicurata non abbia
apportato dal profilo medico elementi oggettivi in grado di rimettere in
discussione la valutazione del SMR.
Quanto allo statuto
dell’interessata, l’amministrazione ha ribadito che non vi sono elementi per
comprovare che l’attività lavorativa fosse svolta a tempo parziale per ragioni
di salute preesistenti. Infine, l’UAI ha confermato la correttezza del calcolo
operato in applicazione del metodo misto per stabilire il grado di invalidità
globale dell’assicurata (doc. VIII).
Tali considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse
all’assicurata (doc. IX), per conoscenza.
Considerandi
2.1
Il TCA è chiamato a stabilire
se a ragione oppure no l’Ufficio AI, in applicazione del metodo misto di
calcolo del grado di invalidità, abbia rifiutato di assegnare all’assicurata
una rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile
nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al
lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V
313.
consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la
Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta
a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente
formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non
riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora
TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.2
Se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di
essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità
di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non
può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se
non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv.
3.
LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni
consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo
dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b;
DTF 104 V 136).
In questo senso, l'art. 28a
cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita
un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale
non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è
valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di
svolgere le mansioni consuete.
L’art. 27 cpv. 1 prima frase
OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, precisa a sua volta che per
mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia
domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione
dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.
Secondo la prassi
amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili
a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni,
attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del tempo
libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità
(CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino al 31
dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto
delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF
130.
V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le
attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla
salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si
può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse,
1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi
è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua
economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.
Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona
lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag.
139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia
domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del
congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di
famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia
che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa
dell'altro.
Nel nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati
occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché
la cura e l'assistenza ai familiari.
Il nuovo art. 27
cpv. 2 OAI stabilisce che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso
2.
LAI di membri di comunità di religiosi s'intende ogni attività svolta nella
comunità.
Con la modifica
dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni
consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. R. Leuenberger - G. Mauro, “Changements
dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 seg (45-46)).
Come emerge dalle
spiegazioni pubblicate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla
Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità
(OAI) – Valutazione dell’invalidità per gli assicurati che esercitano
un’attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) – in merito agli
adeguamenti dal 1° gennaio 2018 concernenti l’applicazione del metodo misto in
seguito alla sentenza 7186/09 della Corte europea dei diritto dell’uomo del 2
febbraio 2016, si è dunque posto l’accento sulle attività che possono essere
equiparate a un’attività lucrativa ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LAI.
Si tratta delle
attività che soddisfano il criterio dei terzi, vale a dire che, in caso di
impossibilità dell’assicurato di svolgerle da sé, possono essere tipicamente
eseguite da terzi dietro pagamento. Le attività volontarie svolte al di fuori
dell’economia domestica, come le attività artistiche o di pubblica utilità, non
possono invece essere equiparate a un’attività lucrativa e quindi riconosciute
come mansioni consuete, se non in casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2).
Queste occupazioni non vanno dunque disciplinate in modo generale dall’OAI e
pertanto non sono più espressamente menzionate nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2
pag. 6 delle citate spiegazioni dell’UFAS).
Come evidenziato
dall’Ufficio federale sugli adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag.
9), dal 1° gennaio 2018 il nuovo art. 27 OAI pone quindi l’accento sui lavori
domestici necessari che possono essere equiparati ad un’attività lucrativa.
Per stabilire se
un’attività nell’ambito delle mansioni consuete possa essere equiparata a
un’attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna
chiedersi se si tratti di un’attività che può essere eseguita da terzi (persone
o ditte) dietro pagamento.
È per esempio il
caso di lavori domestici necessari come la pianificazione e l’organizzazione
della conduzione dell’economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la
pulizia della cucina), la pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre
mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere
ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno,
infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento
(persone di servizio).
Oltre ai citati
classici lavori domestici, va considerata anche la cura e l’assistenza ai
familiari; rilevante è però che essi vivano nella stessa economia domestica
dell’assicurato.
Va ancora
osservato che sia per i lavori domestici che per la cura e l’assistenza ai
familiari, non si tiene però conto delle attività che vengono già svolte da
terzi. Sono infatti prese in considerazione esclusivamente le attività che
vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo l’insorgere del danno
alla salute. Se, per contro, l’assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a
proprie spese già prima dell’insorgere del danno alla salute, allora per
queste attività non v’è una limitazione di cui tenere conto, dato che
continuano ad essere svolte da terzi come prima.
Ritenuto come la
modifica riguardante le mansioni consuete nell’economia domestica ha dunque lo
scopo di porre l’accento sulle attività fondamentali di ogni economia
domestica, le attività puramente ricreative – le attività artistiche e di
pubblica utilità vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non
possono essere eseguite da terzi dietro pagamento - non rientrano tra le
attività da considerare nell’ambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157
consid. 5c/bb).
Le nuove norme
dell’Ordinanza hanno comportato la modifica della Circolare sull’invalidità
e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale,
valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai
NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l’assistente sociale
nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in
generale.
2.3
Nel
caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza
dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna
applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato
esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda
del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16
LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte
dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del
coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il
grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo metodo di graduazione
dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una
volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni l'Alta
Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono
un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro
tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del
legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr.
STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plaidoyer 5/06
pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006
IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa giurisprudenza è stata
ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, DTF 133 V 504 e DTF 133 V 477.
In una sentenza pubblicata in
DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha ammesso
la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi
dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito
dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito
professionale o dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI)
in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia
presa in considerazione solo a determinate condizioni.
Ricordato che il metodo
misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che
oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai
sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al
31.
dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione
esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga
consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del
metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è
applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).
Chiamata a pronunciarsi in un
caso in cui si trattava di valutare l'invalidità per gli
assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza
consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete,
l’Alta Corte, nella DTF 142 V 290, ha stabilito che la
giurisprudenza secondo DTF 131 V 51, che concerne il metodo di confronto dei
redditi applicabile alle persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo
parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni
consuete, deve essere precisata, nel senso che la limitazione nell'ambito
lucrativo - in funzione dell'estensione del tasso ipotetico d'attività
lucrativa parziale - deve essere considerata in modo proporzionale (cfr., al
riguardo, STCA 32.2015.119 e STCA 32.2015.120, entrambe del 2 agosto 2016).
Va ricordata la giurisprudenza
sviluppata dal TF dopo la sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 nella causa Di
Trizio contro Svizzera - divenuta definitiva a seguito del rifiuto, in data 4
luglio 2016, da parte della Grande Camera della Corte europea dei diritti
dell’uomo, della richiesta avanzata dalla Svizzera di un riesame della stessa -
nella quale la seconda sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo,
chiamata a pronunciarsi in una fattispecie in cui il TF aveva confermato la
soppressione del diritto alla rendita nel caso di un’assicurata che, dopo la
nascita di due gemelli, con l’applicazione del metodo misto non raggiungeva più
un grado di invalidità pensionabile (STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008), ha
tuttavia dichiarato (per 4 voti contro 3) che vi è stata una violazione
dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU, che non va esaminata separatamente la
violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 6 CEDU e che non va esaminata
separatamente neppure la violazione dell’art. 8 CEDU preso da solo.
La Corte europea - ricordato
che non incombe a lei annullare e/o abrogare delle disposizioni di diritto
interno riconosciute contrarie alla CEDU e che le sue sentenze hanno
essenzialmente un carattere declaratorio - ha precisato che la Svizzera può
scegliere liberamente, nella misura in cui queste soluzioni siano compatibili
con le conclusioni di questo giudizio, in quale maniera conformarsi all’art. 46
CEDU evidenziando che, avuto riguardo all’insieme delle circostanze e al
principio della sicurezza del diritto, la violazione della CEDU ravvisata nel
caso esaminato non esige che si rimettano in discussione gli atti o le
situazioni giuridiche analoghe stabilite precedentemente a questa sentenza (sul
tema vedi pure la STCA 32.2015.66 del 17 marzo 2016).
Nella STF 9F_8/2016 del 20
dicembre 2016, pubblicata in DTF 143 I 50, pronunciandosi sulla domanda di
revisione della STF 9C_49/2008 del 20 luglio 2008 a seguito della succitata
sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 della Corte europea dei diritti dell’uomo,
la nostra Massima istanza ha evidenziato che la pronuncia della Corte europea
concerneva un’assicurata che, al beneficio del diritto ad una rendita quale
salariata al 100%, si è vista in seguito negare il diritto alle prestazioni
solo perché, ritenuta la nascita dei figli e la conseguente riduzione del grado
di occupazione, è stata considerata come una lavoratrice a tempo parziale con
mansioni consuete (conduzione di un’economia domestica).
Questo nuovo status, essendo un
motivo di revisione, ha avuto come conseguenza il cambiamento del metodo da
applicare per il calcolo del grado di invalidità - dal metodo ordinario del
confronto dei redditi (valido nei casi di assicurati con un’occupazione a tempo
pieno) si è passati al metodo misto (valido nei casi di attività a tempo
parziale e svolgimento di mansioni consuete) - che, nel caso concreto, ha
portato alla soppressione della rendita in via di revisione rispettivamente
alla limitazione temporale del diritto alla rendita riconosciuta con effetto
retroattivo.
L’Alta Corte ha perciò concluso
che vi è una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU allorquando le
scelte (rientranti nella sfera di protezione dell’art. 8 CEDU) prese dalla
persona assicurata costituiscono la sola causa del cambiamento di status
e a seguito dell’applicazione del nuovo metodo di calcolo del grado
d’invalidità (metodo misto) risulta la soppressione della rendita in via
di revisione rispettivamente la limitazione temporale del diritto alla rendita
riconosciuta con effetto retroattivo.
In una tale costellazione,
allorquando questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento di status e
meglio al passaggio da assicurato con un’occupazione a tempo pieno a quella di
assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete, per ristabilire uno stato
conforme alla CEDU bisogna rinunciare alla soppressione della rendita ai sensi
dell’art. 17 LPGA.
Il Tribunale federale ha
pertanto concluso che in questo caso la soppressione del diritto ad una
rendita non è conforme alla CEDU. Per la ricorrente ciò ha significato che il
diritto alla mezza rendita andava ripristinato anche dopo il 31 agosto 2004.
La nostra Massima istanza -
rilevato che le precedenti considerazioni portavano all’accoglimento della
domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008 e rinviando alla
Lettera circolare n. 355 del 31 ottobre 2016 dell’UFAS - ha infine specificato
che il giudizio del 2 febbraio 2016 della Grande Camera della Corte europea dei
diritti dell’uomo, all’infuori della costellazione descritta al considerando
4.
, nulla mutava all’applicabilità del metodo misto (STCA 32.2016.21 del 17
febbraio 2017).
L’interpretazione data dal
Tribunale federale nella DTF 143 I 50 (STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016) è
stata criticata dalla dottrina (u. Kieser,
Gemischte Methode: ein Blick auf die bisherige Rechtsprechung, in: HAVE 2016
pag. 471 seg. (474); A.
Mengis, IV Mutloser Entscheid des Bundesgerichts, in: Plädoyer 1/17 pag.
12.
seg.).
Con sentenza 9C_604/2016 del 1°
febbraio 2017, pubblicata in DTF 143 I 60, il Tribunale federale ha confermato
il contenuto della DTF 143 I 50, aggiungendo al considerando 3.3.3 che la
stessa non si applica soltanto nel caso di soppressione di una rendita in caso
di revisione allorquando questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento di
status e meglio al passaggio da assicurato con un’occupazione a tempo pieno a
quella di assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete, ma anche nel
caso di riduzione della prestazione in caso di revisione.
Nella STF 9C_525/2016 del 15
marzo 2017 il TF ha sottolineato come l'UFAS medesimo nella direttiva n. 355
del 31 ottobre 2016 ha segnalato che il Consiglio federale sta cercando di trovare
una soluzione adeguata al problema (sull’argomento cfr. la STCA 32.2017.53 del
13.
novembre 2017 e la STCA 32.2016.86 del 15 maggio 2017).
Come detto, il 1° gennaio 2018
sono entrati in vigore gli articoli 27 e 27bis cpv. 2-4 OAI nel loro
nuovo tenore (cfr. RU N. 107 del 19 dicembre 2017, pagg. 7581-7582). Al
riguardo, dal comunicato stampa del 1° dicembre 2017 dell’UFAS intitolato “Maggiore
equità nel calcolo del grado d’invalidità dei lavoratori a tempo parziale”,
risulta che “(…) il Consiglio federale introduce un nuovo modello di calcolo
per determinare il grado d'invalidità dei lavoratori a tempo parziale, che
contribuisce a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro e soddisfa
anche le richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella sua seduta
del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore
della relativa modifica d'ordinanza al 1° gennaio 2018. (…)”.
2.4
Al
fine di determinare il metodo di calcolo applicabile per stabilire l'eventuale
invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività
lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre
in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,
ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o
meno esercitato un'attività lavorativa.
Ad esempio se l'assicurato
esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere
dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne
avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute.
Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al
momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in
cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita
del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso
concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età
dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità
dell'assicurato.
A nessuno di questi elementi va
tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato
raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di
un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività
(DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento
cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza
ivi citata; vedi inoltre Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 61-62
e Blanc, La procédure
administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).
Questa valutazione deve
ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che,
in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi
esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20
dicembre 2006, consid. 4.1.).
Va ancora rilevato che il
metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti
accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non
fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994
pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120
V 150; Meyer, op. cit., pag. 288; Blanc, op. cit., pag. 190-191).
2.5
Nella
fattispecie in esame, l’amministrazione, in applicazione del metodo misto di
calcolo, ha considerato l’assicurata salariata all’80% e casalinga al 20% (doc.
A).
La
patrocinatrice della ricorrente ha contestato tale ripartizione, facendo valere
che l’assicurata è stata attiva nel ramo della vendita prima di essere
costretta, a causa di problemi di salute (dolori causati dalla protratta posizione
in piedi), a cambiare attività riformandosi mentre era iscritta in
disoccupazione quale aiuto domiciliare.
Al riguardo, nella
risposta di causa, l’amministrazione ha confermato la correttezza dell’utilizzo
del metodo misto, nonché della ripartizione tra attività salariata (80%) e
mansioni casalinghe (20%), ritenendo che l’assicurata abbia ridotto il proprio
pensum lavorativo nella professione di aiuto domiciliare “per scelta personale
e non per problemi di salute” (doc. IV).
In data 4 gennaio 2019 la
rappresentante dell’assicurata ha contestato tale assunto dell’amministrazione,
sottolineando come “la riqualifica professionale è stata svolta quando erano
già presenti i problemi di salute che hanno ridotto la capacità di rendimento.
Lo stesso Ufficio AI, nel suo rapporto del 28 giugno 2018, precisa che
l’assicurata per molti anni ha lavorato come commessa, a causa dei dolori
dovuti alla stazione eretta prolungata si è formata come ausiliaria di cura a
40.
anni” (doc. VI).
Con osservazioni del 22 gennaio 2019, l’amministrazione ha
ribattuto che il fatto che l’assicurata abbia deciso, dopo sette anni di
attività come commessa, di autoriformarsi come ausiliaria di cure “non preclude
il fatto che ella svolgeva tale attività a tempo parziale e questo non per
motivi di salute”.
Quanto al rapporto del 28 giugno 2018, l’UAI ha ritenuto che il
consulente si sia limitato ad indicare quanto affermato dall’assicurata,
evidenziando come “agli atti non figura alcun elemento che possa comprovare che
l’attività lavorativa fosse svolta a tempo parziale a causa di un danno alla
salute preesistente”.
L’amministrazione ha, infatti, rilevato che l’interessata ha
lavorato come ausiliaria di cure a tempo parziale sin dal 2002 e l’inabilità
lavorativa che ha portato alla prima domanda di prestazioni AI risale al 2008,
aggiungendo che il dr. __________, nella perizia del 21 luglio 2009, ha
riportato nell’anamnesi sociale che “nel 2001 ha dovuto ricorrere alla
disoccupazione che ha predisposto una riformazione come ausiliaria di cure,
senza indicazione di motivi di salute alla base di tale riconversione
professionale” (doc. VIII).
2.6
Chiamato a pronunciarsi,
questo Tribunale ritiene condivisibili le critiche sollevate dalla
patrocinatrice della ricorrente nei riguardi delle considerazioni espresse
dall’amministrazione al fine di confermare la correttezza del metodo di calcolo
utilizzato per rifiutare all’interessata il diritto a prestazioni.
Innanzitutto, il TCA
rileva che l’amministrazione non ha accertato in maniera chiara quale fosse il
grado occupazionale dell’interessata prima dell’insorgere del danno alla
salute, verificando se, come sostenuto a più riprese dalla sua rappresentante
legale, ella abbia dovuto effettivamente lasciare la sua precedente attività
nella vendita per ragioni di salute, per poi essere riformata, mentre era
iscritta in disoccupazione, in ambito di cure a domicilio.
Al riguardo, va rilevato
nel rapporto di intervento tempestivo del 13 luglio 2009 il segretario
ispettore incaricato di occuparsi del caso aveva indicato che all’inizio
degli anni 2000 l’assicurata aveva frequentato la scuola della CRS e
ottenuto l’attestato per aiutare persone a domicilio, precisando che “si tratta
di un lavoro adeguato al suo stato di salute che ha intrapreso per evitare
la vendita dopo una prima depressione che ella riporta a 7-8 anni fa”.
Inoltre, ha indicato che “la percentuale di lavoro è regredita con il tempo da
un impegno a tempo pieno ad un impegno che ella descrive flessibile ma
riassumibile con un 80% circa” (doc. 3, corsivo della redattrice).
Da notare, inoltre, come
verrà indicato più avanti (cfr. consid. 2.7.), che lo stesso medico del SMR,
nelle annotazioni del 4 ottobre 2018, ha rilevato come i curanti abbiano
attestato l’esistenza di patologie a carico dell’assicurata fin dal 2001 (cfr.
doc. 109).
Pertanto, il TCA reputa
che l’amministrazione avrebbe dovuto preliminarmente stabilire quando sia
insorto il danno alla salute con influsso sulla capacità lavorativa
dell’interessata e, conseguentemente, il grado di occupazione della stessa
prima di tale momento.
Tale aspetto, di
fondamentale importanza ai fini della scelta del metodo di calcolo da
utilizzare, merita di essere approfondito.
Inoltre, questo Tribunale
rileva che in ogni caso, l’amministrazione ha comunque omesso, sia
nell’istruire la presente procedura, sia in occasione della precedente
concernente la prima richiesta di prestazioni, di accertare - tramite una
domanda esplicita rivolta all’assicurata – in quale misura ella avrebbe
lavorato senza l’insorgere del danno alla salute.
L’Ufficio AI non ha,
infatti, ordinato un’inchiesta a domicilio - strumento volto, tra l’altro, a
raccogliere la dichiarazione di volontà a proposito della misura nella quale
l’interessata avrebbe esercitato la propria occupazione senza l’insorgere del
danno alla salute – dalle cui informazioni stabilire la scelta del metodo di
calcolo da applicare.
Da notare come tale
mancanza appaia tanto più grave vista l’importanza fondamentale accordata, ai
sensi della giurisprudenza federale, alle dichiarazioni della prima ora
rilasciate proprio in quell’occasione in caso di successive incongruenze (cfr.
sul tema delle dichiarazioni della prima ora, tra le tante, STF 9C_438/2012 del
29.
ottobre 2012).
Alla luce di tutti questi
elementi, questo Tribunale ritiene che la questione debba essere approfondita
da parte dell’amministrazione prima di potere valutare l’eventuale diritto
dell’interessata ad una rendita di invalidità.
Se da una parte è vero che
l’assicurata non ha contestato in occasione della precedente decisione di
rifiuto delle prestazioni del 27 settembre 2010 la ripartizione tra mansioni
domestiche e attività lavorativa posta dall’Ufficio AI (come rilevato dall’UAI
in sede di risposta di causa), va d’altra parte tenuto conto del fatto che in
ogni caso, a quel momento, ogni obiezione sarebbe stata superflua, visto il
grado di invalidità dell’8% (cfr., per un caso in cui il Tribunale federale ha
lasciato aperta la questione concernente l’applicazione del metodo misto o del
metodo specifico, perché in ogni caso l’assicurata non presentava impedimenti
nelle attività casalinghe almeno del 40% e, in attività lavorative, non subiva
alcuna perdita di guadagno, STF 9C_694/2017 del 7 marzo 2018).
Va, inoltre, ancora
ricordato che il metodo di calcolo non resta immutato, ma che ad ogni revisione
si deve accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se
non fosse stato invalido (cfr. sentenza SG-IV 2014/476 del 6 giugno 2017,
pubblicata in SVR 3/2018 IV nr. 19, nella quale è stato ribadito che decisioni
negative di rendita non esplicano effetti durevoli, cosicché una successiva
nuova domanda non giustifica un’applicazione analogica dell’art. 17 LPGA. In
quel caso, tenuto conto del fatto che l’assicurata avesse compreso male alcune
domande, che non fosse riuscita ad immedesimarsi nella situazione fittizia di
piena salute e che, a fronte della sua situazione finanziaria, apparisse
plausibile l’esercizio di un’attività lucrativa a tempo pieno senza il danno
alla salute, si è giunti alla conclusione che si dovesse rinunciare ad
applicare il metodo misto).
Nel
caso di specie, una rivalutazione della misura nella quale sarebbe stata
esercitata l’attività lucrativa dall’assicurata senza il danno alla salute
appariva (e appare) tanto più necessaria nell’istruttoria relativa alla
presente vertenza, visto il grado di invalidità del 42% ottenuto nel raffronto
dei redditi per la sola quota-parte salariata per il periodo a decorrere dal 13
luglio 2016 (cfr. doc. A).
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto non è possibile per questo Tribunale
determinarsi con cognizione di causa circa la scelta del metodo di calcolo da
utilizzare.
Pertanto,
la decisione amministrativa deve essere annullata e la causa rinviata
all'Ufficio AI per stabilire preliminarmente, tenuto conto di tutti gli elementi
messi in luce in precedenza, se il grado di invalidità vada calcolato secondo il
metodo ordinario o, in alternativa, in applicazione del metodo misto,
stabilendo con precisione a quanto ammonti la quota-parte lavorativa,
rispettivamente quella dedicata alle mansioni casalinghe, prima di emettere una
nuova decisione (cfr. STF 9C_180/2018 del 28 agosto 2018,
consid. 4.1-4.2).
2.7
Per
quanto concerne l’aspetto medico, il medico del SMR dr.ssa __________,
nel rapporto finale del 5 giugno 2018, riprendendo quanto valutato nel referto peritale
fiduciario del dr. __________ redatto per conto dell’assicuratore perdita di
guadagno __________ e dopo avere escluso la necessità di fare capo ad una
perizia esterna, ha posto quali diagnosi con ripercussioni sulla capacità
lavorativa quelle di “disturbi residui sotto carico polso/mano a destra in
presenza di uno stato dopo frattura intrarticolare composta della stiloide
radiale il 13.7.2015, trattata conservativamente, con decorso temporaneamente
complicato dall’instaurazione di un’algodistrofia; artrosi radiocarpica destra
in presenza di una dissociazione scafo-lunare; dissociazione scafo-lunare polso
sinistro; trauma distorsivo caviglia sinistra il 13.7.2015, senza evidenziate
lesioni strutturali acquisite, guarito senza postumi; nozione di artralgia
cronica poli-distrettuale a predominanza poli-artralgica in contesto
fibromialgico con componente somatoforme associata a iperlassità legamentaria;
nozione di celiachia apparentemente ben controllata; osteoporosi” (doc. 85).
La
dr.ssa __________ del SMR ha considerato l’assicurata, dopo precedenti periodi
di inabilità lavorativa in percentuali variabili, stabilmente inabile al lavoro
al 50% nella professione di aiuto domiciliare a partire dal 1° aprile 2016, ma
abile al lavoro al 100%, a decorrere dal 28 settembre 2016, nello svolgimento
di attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali (doc. 85).
In
sede di osservazioni contro il progetto di rifiuto di prestazioni, la
rappresentante dell’assicurata ha contestato le risultanze mediche del rapporto
del SMR, a suo avviso incomplete e inattendibili non avendo tenuto conto
dell’insieme delle patologie dell’interessata, ma unicamente dei postumi
infortunistici (doc. 105).
Preso atto di queste critiche, l’amministrazione
ha ritenuto indispensabile una presa di posizione da parte del SMR.
Al riguardo, con annotazioni
del 4 ottobre 2018, la dr.ssa __________ del SMR ha sottolineato di avere
elencato nel proprio rapporto finale l’insieme dei disturbi presentati
dall’interessata, sulla base di quanto indicato in sede peritale dal dr. __________.
Ella ha rilevato come quest’ultimo non si sia limitato a porre unicamente le
diagnosi insorte quali conseguenze dell’infortunio del 13 luglio 2015, ma abbia
tenuto conto anche delle diagnosi di natura extra-infortunistica, che erano già
state indicate dal curante dell’interessata, dr. __________.
Il medico del SMR ha aggiunto
che del resto i disturbi di natura extra-infortunistica elencati siano in
sostanza i medesimi già valutati dal dr. __________ nel 2001 e nella visita
fiduciaria del dr. __________ del 2009 (cfr. doc. 109).
Per tali ragioni, il medico del
SMR ha concluso che “mal si comprende la richiesta di un ulteriore
accertamento, considerando che tutti gli specialisti che in questi anni hanno
valutato l’assicurata indirizzano la propria diagnosi verso un quadro
fluttuante di nozione di artralgia cronica polidistrettuale a predominanza
poliartralgica in contesto fibromialgico con componente somatoforme associata
ad iperlassità legamentaria. Nozione di celiachia apparentemente ben
controllata e osteoporosi. Una nuova ulteriore valutazione non confermerebbe
altro che quanto diagnosticato dai curanti fin dal 2001 e convalidato dai
numerosi specialisti interpellati. Inoltre non si apporterebbero nuovi
strumenti atti ad alleviare i sintomi patiti dall’assicurata e percepiti dalla
stessa come invalidanti a fronte delle patologie oggettivabili, ascrivibili
alla sfera somatoforme in un contesto fibromialgico” (doc. 109).
A fronte delle nuove obiezioni
sollevate con il ricorso, la dr.ssa __________ del SMR, con annotazioni del 29
novembre 2018, ha ribadito le proprie posizioni, sottolineando che “una nuova
ulteriore valutazione non confermerebbe altro che quanto diagnosticato dai
curanti fin dal 2001 e convalidato dai numerosi specialisti interpellati.
Inoltre non si apporterebbero nuovi strumenti atti ad alleviare i sintomi
patiti dall’assicurata e percepiti dalla stessa come invalidanti a fronte delle
patologie oggettivabili, ascrivibili alla sfera somatoforme in un contesto
fibromialgico” (doc. IV/1).
2.8
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.
1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132.
V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il
TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va infine evidenziato che in ragione
della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di
perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del
medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF
9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate
alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche,
la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia,
il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.9
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, non può, senza che prima vengano svolti nuovi
approfondimenti, ritenere pienamente probante il rapporto finale del 5 giugno
2018.
della dr.ssa __________ del SMR, posto a fondamento della decisione
impugnata.
Il
TCA constata, infatti, che nel proprio rapporto finale il medico del SMR ha
ripreso quanto valutato dal dr. __________ nel referto peritale LAINF del 21
novembre 2016 redatto su incarico dell’assicuratore perdita di guadagno HDI (__________).
Ora,
così facendo, se da una parte è vero che la dr.ssa __________ ha elencato
l’insieme delle problematiche lamentate dall'assicurata, ivi compresi i
disturbi di natura extra-infortunistica, va d’altra parte sottolineato che altrettanto
non può dirsi per quanto concerne la valutazione della capacità lavorativa residua.
Nel
referto peritale del 21 novembre 2016, difatti, il dr. __________, dopo avere posto
le diagnosi che affliggono complessivamente l’assicurata (ivi comprese quelle
estranee all’infortunio del luglio 2015) e dopo avere riconosciuto che i disturbi
presentati dall’assicurata al polso destro presentano un parziale nesso di
causalità con l’evento infortunistico del luglio 2015 (mentre per un 50% sono
influenzati da fattori extra-infortunistici), ha espressamente indicato che
dell’interessata nello svolgimento dell’attività di aiuto domiciliare a tempo
pieno va considerata inabile al 50% tenendo conto “del quadro clinico
complessivo riscontrato al polso destro”, ma va invece considerata “in
relazione con i postumi infortunistici riconducibili all’evento del 13 luglio
2015” abile al lavoro al 100% in attività adatte (cfr. doc. 26 incarto
LAINF, corsivo della redattrice).
Stante
questa chiara indicazione da parte del dr. __________, il TCA non può
condividere la valutazione della capacità lavorativa riportata dalla dr.ssa __________
nel rapporto finale del SMR, in quanto tiene conto unicamente dell’influenza
che hanno le problematiche di origine infortunistica, ma non di tutte le altre.
In tale ottica, appare del
tutto ininfluente la motivazione addotta dalla dr.ssa __________ del SMR per
giustificare l’inutilità (a suo parere) di un ulteriore accertamento peritale,
in quanto non farebbe altro che riconfermare l’esistenza delle diagnosi già
note e diagnosticate da parte di tutti gli specialisti interpellati negli anni
e non apporterebbe “nuovi strumenti atti ad alleviare i sintomi patiti
dall’assicurata e percepiti dalla stessa come invalidanti a fronte delle
patologie oggettivabili, ascrivibili alla sfera somatoforme in un contesto
fibromialgico” (doc. 109 e doc. IV/1).
Nel caso di specie, infatti,
non è oggetto di discussione fra le parti il fatto che l’assicurata presenti un
insieme variegato di disturbi, di origine sia infortunistica che morbosa.
Neppure si tratta di trovare
strumenti atti ad alleviare i sintomi dell’assicurata.
Il tema controverso e da
approfondire riguarda, per contro, l’influenza rivestita dall’insieme delle
polipatologie dell’interessata sulla sua capacità lavorativa e di guadagno, non
potendo considerare pienamente probante, come visto, le percentuali poste nel
rapporto finale del SMR in considerazione dei soli postumi infortunistici.
Si impone pertanto un
rinvio degli atti all’amministrazione affinché predisponga gli approfondimenti
peritali del caso, atti a valutare l’impatto esercitato dall’insieme delle
patologie dell’assicurata sulla sua capacità lavorativa residua.
Analogamente
a quanto valutato dall’Alta Corte nella STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017,
pubblicata in SVR 1/2018 IV nr. 4 - nella quale il TF ha reputato che il
rapporto del SMR non potesse essere considerato esaustivo, non essendosi
espresso su tutti gli aspetti rilevanti per la decisione - il TCA non può
quindi fondare il proprio giudizio sulle risultanze mediche del SMR.
2.10
Per quanto
concerne l'attività di casalinga, va rammentato che l'invalidità delle
persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia
domestica, è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili al
richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.
Nel
caso di specie, nella decisione impugnata l’amministrazione ha stabilito che
l’assicurata - ad eccezione del periodo dal 13 luglio 2015 al 13 ottobre 2015
(tre mesi dopo il sinistro) - non presenta limitazione alcuna in ambito
domestico (doc. A), conformemente a quanto indicato dalla dr.ssa __________ nel
rapporto finale del SMR del 5 giugno 2018 (doc. 85), poi confermato - dopo la
presentazione delle contestazioni dell’assicurata contro il progetto di rifiuto
delle prestazioni del 5 luglio 2018 - con annotazioni del 4 ottobre 2018 (doc.
109).
A
seguito delle nuove contestazioni presentate in sede ricorsuale (doc. I) l’Ufficio
AI, nella risposta di causa, ha ribadito che l’interessata non presenta più
alcuna limitazione in ambito casalingo a partire dal 13 ottobre 2015, così come
spiegato dalla dr.ssa __________ del SMR nelle annotazioni del 29 novembre 2018
(doc. IV).
Quest’ultima
in tale frangente ha giustificato il proprio apprezzamento rilevando come “il
perito LAINF dr. __________ nella valutazione del settembre 2016 ed il perito
dr. __________ nel luglio 2009 non si sono pronunciati sull’IL come casalinga”
(doc. IV/1).
Il
TCA non può condividere tali considerazioni espresse dalla dr.ssa __________
del SMR.
Come
pertinentemente rilevato dalla rappresentante dell’assicurata, il fatto che in
ambito infortunistico il dr. __________ non si sia espresso sull’esistenza di
una inabilità lavorativa in ambito domestico non può essere ritenuto un motivo
sufficiente per escludere l’esistenza di limitazioni nello svolgimento dell’attività
casalinga. In ambito infortunistico il perito è infatti chiamato ad esprimersi
a proposito della capacità lavorativa e delle limitazioni funzionali
dell’assicurata in ambito lavorativo e non, invece, nelle mansioni casalinghe.
Gli
atti vanno quindi rinviati all’Ufficio AI affinché esegua i necessari
accertamenti anche a proposito delle eventuali limitazioni presentate dall’interessata
nell’esecuzione dei compiti in ambito domestico.
Sulla
base delle relative risultanze, poi, qualora preliminarmente si confermi
l’applicabilità del metodo misto di calcolo del grado di invalidità (cfr.
consid. 2.6.), l’amministrazione effettuerà un nuovo calcolo del grado di
invalidità, con la relativa emissione di una nuova decisione.
2.11
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,
patrocinata dalla RA 1, ha diritto al versamento da parte dell’assicuratore
LAINF di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g
LPGA).
2.12
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§
La decisione impugnata dell’11 ottobre 2018 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai
considerandi 2.6., 2.9. e 2.10..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti