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Decisione

32.2018.195

Decisione dell'UAI con la quale è stato rifiutato il diritto a prestazioni in applicazione del metodo misto di calcolo non può essere confermata. La scelta del metodo di calcolo da utilizzare necessit

4 settembre 2019Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. In data 4 gennaio 2019, la

rappresentante dell’assicurata ha preannunciato che l’interessata “rivedrà il

dr. __________ per un consulto di aggiornamento del suo stato di salute.

Tuttavia i tempi per ottenere un appuntamento sono lunghi”.

L’avv. __________ ha

comunque ribadito che la valutazione medica delle limitazioni dell’assicurata è

stata svolta tenendo conto unicamente degli esiti infortunistici e non, invece,

della globalità dei disturbi dell’interessata.

La rappresentante

dell’assicurata ha, pure, nuovamente contestato l’utilizzo del metodo misto,

evidenziando come la riqualifica professionale da venditrice ad ausiliaria di

cure sia stata dettata da motivi di salute, a causa dei dolori provocati dal

mantenimento in maniera prolungata della stazione eretta.

Infine, la rappresentante

dell’interessata ha ribadito che l’esistenza delle limitazioni funzionali

nell’attività professionale debba essere riconosciuta anche in ambito

casalingo, ritenendo la motivazione addotta dall’amministrazione per escluderne

l’applicazione (ossia il fatto che l’assicurata a casa propria possa

organizzarsi nei tempi di svolgimento come meglio ritenga) del tutto

inaccettabili (“non è rimandando una mansione che questa si presenta priva di

ostacoli”) (doc. VI).

1.6. Con osservazioni del 22

gennaio 2019, l’Ufficio AI ha nuovamente rilevato come l’assicurata non abbia

apportato dal profilo medico elementi oggettivi in grado di rimettere in

discussione la valutazione del SMR.

Quanto allo statuto

dell’interessata, l’amministrazione ha ribadito che non vi sono elementi per

comprovare che l’attività lavorativa fosse svolta a tempo parziale per ragioni

di salute preesistenti. Infine, l’UAI ha confermato la correttezza del calcolo

operato in applicazione del metodo misto per stabilire il grado di invalidità

globale dell’assicurata (doc. VIII).

Tali considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse

all’assicurata (doc. IX), per conoscenza.

Considerandi

2.1

Il TCA è chiamato a stabilire

se a ragione oppure no l’Ufficio AI, in applicazione del metodo misto di

calcolo del grado di invalidità, abbia rifiutato di assegnare all’assicurata

una rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali

dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla

salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile

nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al

lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni

esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita

un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale

definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la

giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V

313.

consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la

Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta

a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente

formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non

riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora

TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

2.2

Se,

però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di

essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità

di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non

può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se

non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per questo motivo l'art. 8 cpv.

3.

LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni

consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo

dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b;

DTF 104 V 136).

In questo senso, l'art. 28a

cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita

un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale

non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è

valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di

svolgere le mansioni consuete.

L’art. 27 cpv. 1 prima frase

OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, precisa a sua volta che per

mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia

domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione

dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.

Secondo la prassi

amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili

a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni,

attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del tempo

libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità

(CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino al 31

dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto

delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF

130.

V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le

attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla

salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si

può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse,

1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).

Di regola si presume che non vi

è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua

economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona

lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la

maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag.

139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia

domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del

congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di

famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia

che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa

dell'altro.

Nel nuovo tenore in vigore dal

1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati

occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché

la cura e l'assistenza ai familiari.

Il nuovo art. 27

cpv. 2 OAI stabilisce che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso

2.

LAI di membri di comunità di religiosi s'intende ogni attività svolta nella

comunità.

Con la modifica

dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni

consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. R. Leuenberger - G. Mauro, “Changements

dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 seg (45-46)).

Come emerge dalle

spiegazioni pubblicate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla

Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità

(OAI) – Valutazione dell’invalidità per gli assicurati che esercitano

un’attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) – in merito agli

adeguamenti dal 1° gennaio 2018 concernenti l’applicazione del metodo misto in

seguito alla sentenza 7186/09 della Corte europea dei diritto dell’uomo del 2

febbraio 2016, si è dunque posto l’accento sulle attività che possono essere

equiparate a un’attività lucrativa ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LAI.

Si tratta delle

attività che soddisfano il criterio dei terzi, vale a dire che, in caso di

impossibilità dell’assicurato di svolgerle da sé, possono essere tipicamente

eseguite da terzi dietro pagamento. Le attività volontarie svolte al di fuori

dell’economia domestica, come le attività artistiche o di pubblica utilità, non

possono invece essere equiparate a un’attività lucrativa e quindi riconosciute

come mansioni consuete, se non in casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2).

Queste occupazioni non vanno dunque disciplinate in modo generale dall’OAI e

pertanto non sono più espressamente menzionate nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2

pag. 6 delle citate spiegazioni dell’UFAS).

Come evidenziato

dall’Ufficio federale sugli adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag.

9), dal 1° gennaio 2018 il nuovo art. 27 OAI pone quindi l’accento sui lavori

domestici necessari che possono essere equiparati ad un’attività lucrativa.

Per stabilire se

un’attività nell’ambito delle mansioni consuete possa essere equiparata a

un’attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna

chiedersi se si tratti di un’attività che può essere eseguita da terzi (persone

o ditte) dietro pagamento.

È per esempio il

caso di lavori domestici necessari come la pianificazione e l’organizzazione

della conduzione dell’economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la

pulizia della cucina), la pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre

mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere

ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno,

infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento

(persone di servizio).

Oltre ai citati

classici lavori domestici, va considerata anche la cura e l’assistenza ai

familiari; rilevante è però che essi vivano nella stessa economia domestica

dell’assicurato.

Va ancora

osservato che sia per i lavori domestici che per la cura e l’assistenza ai

familiari, non si tiene però conto delle attività che vengono già svolte da

terzi. Sono infatti prese in considerazione esclusivamente le attività che

vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo l’insorgere del danno

alla salute. Se, per contro, l’assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a

proprie spese già prima dell’insorgere del danno alla salute, allora per

queste attività non v’è una limitazione di cui tenere conto, dato che

continuano ad essere svolte da terzi come prima.

Ritenuto come la

modifica riguardante le mansioni consuete nell’economia domestica ha dunque lo

scopo di porre l’accento sulle attività fondamentali di ogni economia

domestica, le attività puramente ricreative – le attività artistiche e di

pubblica utilità vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non

possono essere eseguite da terzi dietro pagamento - non rientrano tra le

attività da considerare nell’ambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157

consid. 5c/bb).

Le nuove norme

dell’Ordinanza hanno comportato la modifica della Circolare sull’invalidità

e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale,

valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai

NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l’assistente sociale

nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in

generale.

2.3

Nel

caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza

dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna

applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato

esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda

del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16

LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è

determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte

dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del

coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il

grado d'invalidità nei due ambiti.

Questo metodo di graduazione

dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una

volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

Anche in altre occasioni l'Alta

Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono

un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro

tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del

legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr.

STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plaidoyer 5/06

pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006

IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

Questa giurisprudenza è stata

ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, DTF 133 V 504 e DTF 133 V 477.

In una sentenza pubblicata in

DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha ammesso

la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi

dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito

dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito

professionale o dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI)

in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia

presa in considerazione solo a determinate condizioni.

Ricordato che il metodo

misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che

oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai

sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al

31.

dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione

esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga

consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del

metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è

applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).

Chiamata a pronunciarsi in un

caso in cui si trattava di valutare l'invalidità per gli

assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza

consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete,

l’Alta Corte, nella DTF 142 V 290, ha stabilito che la

giurisprudenza secondo DTF 131 V 51, che concerne il metodo di confronto dei

redditi applicabile alle persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo

parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni

consuete, deve essere precisata, nel senso che la limitazione nell'ambito

lucrativo - in funzione dell'estensione del tasso ipotetico d'attività

lucrativa parziale - deve essere considerata in modo proporzionale (cfr., al

riguardo, STCA 32.2015.119 e STCA 32.2015.120, entrambe del 2 agosto 2016).

Va ricordata la giurisprudenza

sviluppata dal TF dopo la sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 nella causa Di

Trizio contro Svizzera - divenuta definitiva a seguito del rifiuto, in data 4

luglio 2016, da parte della Grande Camera della Corte europea dei diritti

dell’uomo, della richiesta avanzata dalla Svizzera di un riesame della stessa -

nella quale la seconda sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo,

chiamata a pronunciarsi in una fattispecie in cui il TF aveva confermato la

soppressione del diritto alla rendita nel caso di un’assicurata che, dopo la

nascita di due gemelli, con l’applicazione del metodo misto non raggiungeva più

un grado di invalidità pensionabile (STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008), ha

tuttavia dichiarato (per 4 voti contro 3) che vi è stata una violazione

dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU, che non va esaminata separatamente la

violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 6 CEDU e che non va esaminata

separatamente neppure la violazione dell’art. 8 CEDU preso da solo.

La Corte europea - ricordato

che non incombe a lei annullare e/o abrogare delle disposizioni di diritto

interno riconosciute contrarie alla CEDU e che le sue sentenze hanno

essenzialmente un carattere declaratorio - ha precisato che la Svizzera può

scegliere liberamente, nella misura in cui queste soluzioni siano compatibili

con le conclusioni di questo giudizio, in quale maniera conformarsi all’art. 46

CEDU evidenziando che, avuto riguardo all’insieme delle circostanze e al

principio della sicurezza del diritto, la violazione della CEDU ravvisata nel

caso esaminato non esige che si rimettano in discussione gli atti o le

situazioni giuridiche analoghe stabilite precedentemente a questa sentenza (sul

tema vedi pure la STCA 32.2015.66 del 17 marzo 2016).

Nella STF 9F_8/2016 del 20

dicembre 2016, pubblicata in DTF 143 I 50, pronunciandosi sulla domanda di

revisione della STF 9C_49/2008 del 20 luglio 2008 a seguito della succitata

sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 della Corte europea dei diritti dell’uomo,

la nostra Massima istanza ha evidenziato che la pronuncia della Corte europea

concerneva un’assicurata che, al beneficio del diritto ad una rendita quale

salariata al 100%, si è vista in seguito negare il diritto alle prestazioni

solo perché, ritenuta la nascita dei figli e la conseguente riduzione del grado

di occupazione, è stata considerata come una lavoratrice a tempo parziale con

mansioni consuete (conduzione di un’economia domestica).

Questo nuovo status, essendo un

motivo di revisione, ha avuto come conseguenza il cambiamento del metodo da

applicare per il calcolo del grado di invalidità - dal metodo ordinario del

confronto dei redditi (valido nei casi di assicurati con un’occupazione a tempo

pieno) si è passati al metodo misto (valido nei casi di attività a tempo

parziale e svolgimento di mansioni consuete) - che, nel caso concreto, ha

portato alla soppressione della rendita in via di revisione rispettivamente

alla limitazione temporale del diritto alla rendita riconosciuta con effetto

retroattivo.

L’Alta Corte ha perciò concluso

che vi è una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU allorquando le

scelte (rientranti nella sfera di protezione dell’art. 8 CEDU) prese dalla

persona assicurata costituiscono la sola causa del cambiamento di status

e a seguito dell’applicazione del nuovo metodo di calcolo del grado

d’invalidità (metodo misto) risulta la soppressione della rendita in via

di revisione rispettivamente la limitazione temporale del diritto alla rendita

riconosciuta con effetto retroattivo.

In una tale costellazione,

allorquando questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento di status e

meglio al passaggio da assicurato con un’occupazione a tempo pieno a quella di

assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete, per ristabilire uno stato

conforme alla CEDU bisogna rinunciare alla soppressione della rendita ai sensi

dell’art. 17 LPGA.

Il Tribunale federale ha

pertanto concluso che in questo caso la soppressione del diritto ad una

rendita non è conforme alla CEDU. Per la ricorrente ciò ha significato che il

diritto alla mezza rendita andava ripristinato anche dopo il 31 agosto 2004.

La nostra Massima istanza -

rilevato che le precedenti considerazioni portavano all’accoglimento della

domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008 e rinviando alla

Lettera circolare n. 355 del 31 ottobre 2016 dell’UFAS - ha infine specificato

che il giudizio del 2 febbraio 2016 della Grande Camera della Corte europea dei

diritti dell’uomo, all’infuori della costellazione descritta al considerando

4.

, nulla mutava all’applicabilità del metodo misto (STCA 32.2016.21 del 17

febbraio 2017).

L’interpretazione data dal

Tribunale federale nella DTF 143 I 50 (STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016) è

stata criticata dalla dottrina (u. Kieser,

Gemischte Methode: ein Blick auf die bisherige Rechtsprechung, in: HAVE 2016

pag. 471 seg. (474); A.

Mengis, IV Mutloser Entscheid des Bundesgerichts, in: Plädoyer 1/17 pag.

12.

seg.).

Con sentenza 9C_604/2016 del 1°

febbraio 2017, pubblicata in DTF 143 I 60, il Tribunale federale ha confermato

il contenuto della DTF 143 I 50, aggiungendo al considerando 3.3.3 che la

stessa non si applica soltanto nel caso di soppressione di una rendita in caso

di revisione allorquando questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento di

status e meglio al passaggio da assicurato con un’occupazione a tempo pieno a

quella di assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete, ma anche nel

caso di riduzione della prestazione in caso di revisione.

Nella STF 9C_525/2016 del 15

marzo 2017 il TF ha sottolineato come l'UFAS medesimo nella direttiva n. 355

del 31 ottobre 2016 ha segnalato che il Consiglio federale sta cercando di trovare

una soluzione adeguata al problema (sull’argomento cfr. la STCA 32.2017.53 del

13.

novembre 2017 e la STCA 32.2016.86 del 15 maggio 2017).

Come detto, il 1° gennaio 2018

sono entrati in vigore gli articoli 27 e 27bis cpv. 2-4 OAI nel loro

nuovo tenore (cfr. RU N. 107 del 19 dicembre 2017, pagg. 7581-7582). Al

riguardo, dal comunicato stampa del 1° dicembre 2017 dell’UFAS intitolato “Maggiore

equità nel calcolo del grado d’invalidità dei lavoratori a tempo parziale”,

risulta che “(…) il Consiglio federale introduce un nuovo modello di calcolo

per determinare il grado d'invalidità dei lavoratori a tempo parziale, che

contribuisce a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro e soddisfa

anche le richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella sua seduta

del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore

della relativa modifica d'ordinanza al 1° gennaio 2018. (…)”.

2.4

Al

fine di determinare il metodo di calcolo applicabile per stabilire l'eventuale

invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività

lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre

in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,

ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o

meno esercitato un'attività lavorativa.

Ad esempio se l'assicurato

esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere

dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne

avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute.

Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al

momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in

cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita

del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso

concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età

dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità

dell'assicurato.

A nessuno di questi elementi va

tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato

raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di

un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività

(DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento

cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza

ivi citata; vedi inoltre Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 61-62

e Blanc, La procédure

administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).

Questa valutazione deve

ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che,

in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi

esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20

dicembre 2006, consid. 4.1.).

Va ancora rilevato che il

metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti

accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non

fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994

pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120

V 150; Meyer, op. cit., pag. 288; Blanc, op. cit., pag. 190-191).

2.5

Nella

fattispecie in esame, l’amministrazione, in applicazione del metodo misto di

calcolo, ha considerato l’assicurata salariata all’80% e casalinga al 20% (doc.

A).

La

patrocinatrice della ricorrente ha contestato tale ripartizione, facendo valere

che l’assicurata è stata attiva nel ramo della vendita prima di essere

costretta, a causa di problemi di salute (dolori causati dalla protratta posizione

in piedi), a cambiare attività riformandosi mentre era iscritta in

disoccupazione quale aiuto domiciliare.

Al riguardo, nella

risposta di causa, l’amministrazione ha confermato la correttezza dell’utilizzo

del metodo misto, nonché della ripartizione tra attività salariata (80%) e

mansioni casalinghe (20%), ritenendo che l’assicurata abbia ridotto il proprio

pensum lavorativo nella professione di aiuto domiciliare “per scelta personale

e non per problemi di salute” (doc. IV).

In data 4 gennaio 2019 la

rappresentante dell’assicurata ha contestato tale assunto dell’amministrazione,

sottolineando come “la riqualifica professionale è stata svolta quando erano

già presenti i problemi di salute che hanno ridotto la capacità di rendimento.

Lo stesso Ufficio AI, nel suo rapporto del 28 giugno 2018, precisa che

l’assicurata per molti anni ha lavorato come commessa, a causa dei dolori

dovuti alla stazione eretta prolungata si è formata come ausiliaria di cura a

40.

anni” (doc. VI).

Con osservazioni del 22 gennaio 2019, l’amministrazione ha

ribattuto che il fatto che l’assicurata abbia deciso, dopo sette anni di

attività come commessa, di autoriformarsi come ausiliaria di cure “non preclude

il fatto che ella svolgeva tale attività a tempo parziale e questo non per

motivi di salute”.

Quanto al rapporto del 28 giugno 2018, l’UAI ha ritenuto che il

consulente si sia limitato ad indicare quanto affermato dall’assicurata,

evidenziando come “agli atti non figura alcun elemento che possa comprovare che

l’attività lavorativa fosse svolta a tempo parziale a causa di un danno alla

salute preesistente”.

L’amministrazione ha, infatti, rilevato che l’interessata ha

lavorato come ausiliaria di cure a tempo parziale sin dal 2002 e l’inabilità

lavorativa che ha portato alla prima domanda di prestazioni AI risale al 2008,

aggiungendo che il dr. __________, nella perizia del 21 luglio 2009, ha

riportato nell’anamnesi sociale che “nel 2001 ha dovuto ricorrere alla

disoccupazione che ha predisposto una riformazione come ausiliaria di cure,

senza indicazione di motivi di salute alla base di tale riconversione

professionale” (doc. VIII).

2.6

Chiamato a pronunciarsi,

questo Tribunale ritiene condivisibili le critiche sollevate dalla

patrocinatrice della ricorrente nei riguardi delle considerazioni espresse

dall’amministrazione al fine di confermare la correttezza del metodo di calcolo

utilizzato per rifiutare all’interessata il diritto a prestazioni.

Innanzitutto, il TCA

rileva che l’amministrazione non ha accertato in maniera chiara quale fosse il

grado occupazionale dell’interessata prima dell’insorgere del danno alla

salute, verificando se, come sostenuto a più riprese dalla sua rappresentante

legale, ella abbia dovuto effettivamente lasciare la sua precedente attività

nella vendita per ragioni di salute, per poi essere riformata, mentre era

iscritta in disoccupazione, in ambito di cure a domicilio.

Al riguardo, va rilevato

nel rapporto di intervento tempestivo del 13 luglio 2009 il segretario

ispettore incaricato di occuparsi del caso aveva indicato che all’inizio

degli anni 2000 l’assicurata aveva frequentato la scuola della CRS e

ottenuto l’attestato per aiutare persone a domicilio, precisando che “si tratta

di un lavoro adeguato al suo stato di salute che ha intrapreso per evitare

la vendita dopo una prima depressione che ella riporta a 7-8 anni fa”.

Inoltre, ha indicato che “la percentuale di lavoro è regredita con il tempo da

un impegno a tempo pieno ad un impegno che ella descrive flessibile ma

riassumibile con un 80% circa” (doc. 3, corsivo della redattrice).

Da notare, inoltre, come

verrà indicato più avanti (cfr. consid. 2.7.), che lo stesso medico del SMR,

nelle annotazioni del 4 ottobre 2018, ha rilevato come i curanti abbiano

attestato l’esistenza di patologie a carico dell’assicurata fin dal 2001 (cfr.

doc. 109).

Pertanto, il TCA reputa

che l’amministrazione avrebbe dovuto preliminarmente stabilire quando sia

insorto il danno alla salute con influsso sulla capacità lavorativa

dell’interessata e, conseguentemente, il grado di occupazione della stessa

prima di tale momento.

Tale aspetto, di

fondamentale importanza ai fini della scelta del metodo di calcolo da

utilizzare, merita di essere approfondito.

Inoltre, questo Tribunale

rileva che in ogni caso, l’amministrazione ha comunque omesso, sia

nell’istruire la presente procedura, sia in occasione della precedente

concernente la prima richiesta di prestazioni, di accertare - tramite una

domanda esplicita rivolta all’assicurata – in quale misura ella avrebbe

lavorato senza l’insorgere del danno alla salute.

L’Ufficio AI non ha,

infatti, ordinato un’inchiesta a domicilio - strumento volto, tra l’altro, a

raccogliere la dichiarazione di volontà a proposito della misura nella quale

l’interessata avrebbe esercitato la propria occupazione senza l’insorgere del

danno alla salute – dalle cui informazioni stabilire la scelta del metodo di

calcolo da applicare.

Da notare come tale

mancanza appaia tanto più grave vista l’importanza fondamentale accordata, ai

sensi della giurisprudenza federale, alle dichiarazioni della prima ora

rilasciate proprio in quell’occasione in caso di successive incongruenze (cfr.

sul tema delle dichiarazioni della prima ora, tra le tante, STF 9C_438/2012 del

29.

ottobre 2012).

Alla luce di tutti questi

elementi, questo Tribunale ritiene che la questione debba essere approfondita

da parte dell’amministrazione prima di potere valutare l’eventuale diritto

dell’interessata ad una rendita di invalidità.

Se da una parte è vero che

l’assicurata non ha contestato in occasione della precedente decisione di

rifiuto delle prestazioni del 27 settembre 2010 la ripartizione tra mansioni

domestiche e attività lavorativa posta dall’Ufficio AI (come rilevato dall’UAI

in sede di risposta di causa), va d’altra parte tenuto conto del fatto che in

ogni caso, a quel momento, ogni obiezione sarebbe stata superflua, visto il

grado di invalidità dell’8% (cfr., per un caso in cui il Tribunale federale ha

lasciato aperta la questione concernente l’applicazione del metodo misto o del

metodo specifico, perché in ogni caso l’assicurata non presentava impedimenti

nelle attività casalinghe almeno del 40% e, in attività lavorative, non subiva

alcuna perdita di guadagno, STF 9C_694/2017 del 7 marzo 2018).

Va, inoltre, ancora

ricordato che il metodo di calcolo non resta immutato, ma che ad ogni revisione

si deve accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se

non fosse stato invalido (cfr. sentenza SG-IV 2014/476 del 6 giugno 2017,

pubblicata in SVR 3/2018 IV nr. 19, nella quale è stato ribadito che decisioni

negative di rendita non esplicano effetti durevoli, cosicché una successiva

nuova domanda non giustifica un’applicazione analogica dell’art. 17 LPGA. In

quel caso, tenuto conto del fatto che l’assicurata avesse compreso male alcune

domande, che non fosse riuscita ad immedesimarsi nella situazione fittizia di

piena salute e che, a fronte della sua situazione finanziaria, apparisse

plausibile l’esercizio di un’attività lucrativa a tempo pieno senza il danno

alla salute, si è giunti alla conclusione che si dovesse rinunciare ad

applicare il metodo misto).

Nel

caso di specie, una rivalutazione della misura nella quale sarebbe stata

esercitata l’attività lucrativa dall’assicurata senza il danno alla salute

appariva (e appare) tanto più necessaria nell’istruttoria relativa alla

presente vertenza, visto il grado di invalidità del 42% ottenuto nel raffronto

dei redditi per la sola quota-parte salariata per il periodo a decorrere dal 13

luglio 2016 (cfr. doc. A).

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto non è possibile per questo Tribunale

determinarsi con cognizione di causa circa la scelta del metodo di calcolo da

utilizzare.

Pertanto,

la decisione amministrativa deve essere annullata e la causa rinviata

all'Ufficio AI per stabilire preliminarmente, tenuto conto di tutti gli elementi

messi in luce in precedenza, se il grado di invalidità vada calcolato secondo il

metodo ordinario o, in alternativa, in applicazione del metodo misto,

stabilendo con precisione a quanto ammonti la quota-parte lavorativa,

rispettivamente quella dedicata alle mansioni casalinghe, prima di emettere una

nuova decisione (cfr. STF 9C_180/2018 del 28 agosto 2018,

consid. 4.1-4.2).

2.7

Per

quanto concerne l’aspetto medico, il medico del SMR dr.ssa __________,

nel rapporto finale del 5 giugno 2018, riprendendo quanto valutato nel referto peritale

fiduciario del dr. __________ redatto per conto dell’assicuratore perdita di

guadagno __________ e dopo avere escluso la necessità di fare capo ad una

perizia esterna, ha posto quali diagnosi con ripercussioni sulla capacità

lavorativa quelle di “disturbi residui sotto carico polso/mano a destra in

presenza di uno stato dopo frattura intrarticolare composta della stiloide

radiale il 13.7.2015, trattata conservativamente, con decorso temporaneamente

complicato dall’instaurazione di un’algodistrofia; artrosi radiocarpica destra

in presenza di una dissociazione scafo-lunare; dissociazione scafo-lunare polso

sinistro; trauma distorsivo caviglia sinistra il 13.7.2015, senza evidenziate

lesioni strutturali acquisite, guarito senza postumi; nozione di artralgia

cronica poli-distrettuale a predominanza poli-artralgica in contesto

fibromialgico con componente somatoforme associata a iperlassità legamentaria;

nozione di celiachia apparentemente ben controllata; osteoporosi” (doc. 85).

La

dr.ssa __________ del SMR ha considerato l’assicurata, dopo precedenti periodi

di inabilità lavorativa in percentuali variabili, stabilmente inabile al lavoro

al 50% nella professione di aiuto domiciliare a partire dal 1° aprile 2016, ma

abile al lavoro al 100%, a decorrere dal 28 settembre 2016, nello svolgimento

di attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali (doc. 85).

In

sede di osservazioni contro il progetto di rifiuto di prestazioni, la

rappresentante dell’assicurata ha contestato le risultanze mediche del rapporto

del SMR, a suo avviso incomplete e inattendibili non avendo tenuto conto

dell’insieme delle patologie dell’interessata, ma unicamente dei postumi

infortunistici (doc. 105).

Preso atto di queste critiche, l’amministrazione

ha ritenuto indispensabile una presa di posizione da parte del SMR.

Al riguardo, con annotazioni

del 4 ottobre 2018, la dr.ssa __________ del SMR ha sottolineato di avere

elencato nel proprio rapporto finale l’insieme dei disturbi presentati

dall’interessata, sulla base di quanto indicato in sede peritale dal dr. __________.

Ella ha rilevato come quest’ultimo non si sia limitato a porre unicamente le

diagnosi insorte quali conseguenze dell’infortunio del 13 luglio 2015, ma abbia

tenuto conto anche delle diagnosi di natura extra-infortunistica, che erano già

state indicate dal curante dell’interessata, dr. __________.

Il medico del SMR ha aggiunto

che del resto i disturbi di natura extra-infortunistica elencati siano in

sostanza i medesimi già valutati dal dr. __________ nel 2001 e nella visita

fiduciaria del dr. __________ del 2009 (cfr. doc. 109).

Per tali ragioni, il medico del

SMR ha concluso che “mal si comprende la richiesta di un ulteriore

accertamento, considerando che tutti gli specialisti che in questi anni hanno

valutato l’assicurata indirizzano la propria diagnosi verso un quadro

fluttuante di nozione di artralgia cronica polidistrettuale a predominanza

poliartralgica in contesto fibromialgico con componente somatoforme associata

ad iperlassità legamentaria. Nozione di celiachia apparentemente ben

controllata e osteoporosi. Una nuova ulteriore valutazione non confermerebbe

altro che quanto diagnosticato dai curanti fin dal 2001 e convalidato dai

numerosi specialisti interpellati. Inoltre non si apporterebbero nuovi

strumenti atti ad alleviare i sintomi patiti dall’assicurata e percepiti dalla

stessa come invalidanti a fronte delle patologie oggettivabili, ascrivibili

alla sfera somatoforme in un contesto fibromialgico” (doc. 109).

A fronte delle nuove obiezioni

sollevate con il ricorso, la dr.ssa __________ del SMR, con annotazioni del 29

novembre 2018, ha ribadito le proprie posizioni, sottolineando che “una nuova

ulteriore valutazione non confermerebbe altro che quanto diagnosticato dai

curanti fin dal 2001 e convalidato dai numerosi specialisti interpellati.

Inoltre non si apporterebbero nuovi strumenti atti ad alleviare i sintomi

patiti dall’assicurata e percepiti dalla stessa come invalidanti a fronte delle

patologie oggettivabili, ascrivibili alla sfera somatoforme in un contesto

fibromialgico” (doc. IV/1).

2.8

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132.

V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il

TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va infine evidenziato che in ragione

della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di

perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del

medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF

9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di

fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche,

la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia,

il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.9

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, non può, senza che prima vengano svolti nuovi

approfondimenti, ritenere pienamente probante il rapporto finale del 5 giugno

2018.

della dr.ssa __________ del SMR, posto a fondamento della decisione

impugnata.

Il

TCA constata, infatti, che nel proprio rapporto finale il medico del SMR ha

ripreso quanto valutato dal dr. __________ nel referto peritale LAINF del 21

novembre 2016 redatto su incarico dell’assicuratore perdita di guadagno HDI (__________).

Ora,

così facendo, se da una parte è vero che la dr.ssa __________ ha elencato

l’insieme delle problematiche lamentate dall'assicurata, ivi compresi i

disturbi di natura extra-infortunistica, va d’altra parte sottolineato che altrettanto

non può dirsi per quanto concerne la valutazione della capacità lavorativa residua.

Nel

referto peritale del 21 novembre 2016, difatti, il dr. __________, dopo avere posto

le diagnosi che affliggono complessivamente l’assicurata (ivi comprese quelle

estranee all’infortunio del luglio 2015) e dopo avere riconosciuto che i disturbi

presentati dall’assicurata al polso destro presentano un parziale nesso di

causalità con l’evento infortunistico del luglio 2015 (mentre per un 50% sono

influenzati da fattori extra-infortunistici), ha espressamente indicato che

dell’interessata nello svolgimento dell’attività di aiuto domiciliare a tempo

pieno va considerata inabile al 50% tenendo conto “del quadro clinico

complessivo riscontrato al polso destro”, ma va invece considerata “in

relazione con i postumi infortunistici riconducibili all’evento del 13 luglio

2015” abile al lavoro al 100% in attività adatte (cfr. doc. 26 incarto

LAINF, corsivo della redattrice).

Stante

questa chiara indicazione da parte del dr. __________, il TCA non può

condividere la valutazione della capacità lavorativa riportata dalla dr.ssa __________

nel rapporto finale del SMR, in quanto tiene conto unicamente dell’influenza

che hanno le problematiche di origine infortunistica, ma non di tutte le altre.

In tale ottica, appare del

tutto ininfluente la motivazione addotta dalla dr.ssa __________ del SMR per

giustificare l’inutilità (a suo parere) di un ulteriore accertamento peritale,

in quanto non farebbe altro che riconfermare l’esistenza delle diagnosi già

note e diagnosticate da parte di tutti gli specialisti interpellati negli anni

e non apporterebbe “nuovi strumenti atti ad alleviare i sintomi patiti

dall’assicurata e percepiti dalla stessa come invalidanti a fronte delle

patologie oggettivabili, ascrivibili alla sfera somatoforme in un contesto

fibromialgico” (doc. 109 e doc. IV/1).

Nel caso di specie, infatti,

non è oggetto di discussione fra le parti il fatto che l’assicurata presenti un

insieme variegato di disturbi, di origine sia infortunistica che morbosa.

Neppure si tratta di trovare

strumenti atti ad alleviare i sintomi dell’assicurata.

Il tema controverso e da

approfondire riguarda, per contro, l’influenza rivestita dall’insieme delle

polipatologie dell’interessata sulla sua capacità lavorativa e di guadagno, non

potendo considerare pienamente probante, come visto, le percentuali poste nel

rapporto finale del SMR in considerazione dei soli postumi infortunistici.

Si impone pertanto un

rinvio degli atti all’amministrazione affinché predisponga gli approfondimenti

peritali del caso, atti a valutare l’impatto esercitato dall’insieme delle

patologie dell’assicurata sulla sua capacità lavorativa residua.

Analogamente

a quanto valutato dall’Alta Corte nella STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017,

pubblicata in SVR 1/2018 IV nr. 4 - nella quale il TF ha reputato che il

rapporto del SMR non potesse essere considerato esaustivo, non essendosi

espresso su tutti gli aspetti rilevanti per la decisione - il TCA non può

quindi fondare il proprio giudizio sulle risultanze mediche del SMR.

2.10

Per quanto

concerne l'attività di casalinga, va rammentato che l'invalidità delle

persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia

domestica, è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili al

richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.

Nel

caso di specie, nella decisione impugnata l’amministrazione ha stabilito che

l’assicurata - ad eccezione del periodo dal 13 luglio 2015 al 13 ottobre 2015

(tre mesi dopo il sinistro) - non presenta limitazione alcuna in ambito

domestico (doc. A), conformemente a quanto indicato dalla dr.ssa __________ nel

rapporto finale del SMR del 5 giugno 2018 (doc. 85), poi confermato - dopo la

presentazione delle contestazioni dell’assicurata contro il progetto di rifiuto

delle prestazioni del 5 luglio 2018 - con annotazioni del 4 ottobre 2018 (doc.

109).

A

seguito delle nuove contestazioni presentate in sede ricorsuale (doc. I) l’Ufficio

AI, nella risposta di causa, ha ribadito che l’interessata non presenta più

alcuna limitazione in ambito casalingo a partire dal 13 ottobre 2015, così come

spiegato dalla dr.ssa __________ del SMR nelle annotazioni del 29 novembre 2018

(doc. IV).

Quest’ultima

in tale frangente ha giustificato il proprio apprezzamento rilevando come “il

perito LAINF dr. __________ nella valutazione del settembre 2016 ed il perito

dr. __________ nel luglio 2009 non si sono pronunciati sull’IL come casalinga”

(doc. IV/1).

Il

TCA non può condividere tali considerazioni espresse dalla dr.ssa __________

del SMR.

Come

pertinentemente rilevato dalla rappresentante dell’assicurata, il fatto che in

ambito infortunistico il dr. __________ non si sia espresso sull’esistenza di

una inabilità lavorativa in ambito domestico non può essere ritenuto un motivo

sufficiente per escludere l’esistenza di limitazioni nello svolgimento dell’attività

casalinga. In ambito infortunistico il perito è infatti chiamato ad esprimersi

a proposito della capacità lavorativa e delle limitazioni funzionali

dell’assicurata in ambito lavorativo e non, invece, nelle mansioni casalinghe.

Gli

atti vanno quindi rinviati all’Ufficio AI affinché esegua i necessari

accertamenti anche a proposito delle eventuali limitazioni presentate dall’interessata

nell’esecuzione dei compiti in ambito domestico.

Sulla

base delle relative risultanze, poi, qualora preliminarmente si confermi

l’applicabilità del metodo misto di calcolo del grado di invalidità (cfr.

consid. 2.6.), l’amministrazione effettuerà un nuovo calcolo del grado di

invalidità, con la relativa emissione di una nuova decisione.

2.11

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,

patrocinata dalla RA 1, ha diritto al versamento da parte dell’assicuratore

LAINF di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g

LPGA).

2.12

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§

La decisione impugnata dell’11 ottobre 2018 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai

considerandi 2.6., 2.9. e 2.10..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti