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Decisione

32.2018.197

Decisione con la quale l'UAI, in sede di revisione, ha soppresso il diritto alla rendita dell'assicurato risulta corretta, alla luce di un grado di invalidità nullo

2 ottobre 2019Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE

136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”

In

una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il

Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi

(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di

lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono

stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso

particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione

secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno

sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

Infine,

in due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale

federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF

141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è

richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche

nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr.

comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

Alla

luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese

le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura

probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica

della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi

fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata

dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva,

per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata

riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova

di un’inabilità lavorativa invalidante

2.4. Nel

caso concreto, a seguito della domanda di prestazioni del febbraio 2016,

l’Ufficio AI, basandosi sulle risultanze contenute nel rapporto finale SMR del

15 febbraio 2017 stilato dalla dr.ssa __________, spec. FMH in medicina interna

generale (doc. 67), ha concluso che l’assicurato andava considerato

completamente inabile al lavoro in qualsiasi attività dal 3 agosto 2015, egli

ha attribuito una rendita intera di invalidità a decorrere dal 1° agosto 2016.

Nel

progetto di decisione del 23 febbraio 2017, l’Ufficio AI aveva previsto una

revisione del diritto alla rendita dopo sei mesi.

Nel

mese di agosto 2017 l’amministrazione ha quindi avviato una revisione della

prestazione.

In

tale ambito, dopo avere raccolto la documentazione medica necessaria da parte

dei curanti, l’Ufficio AI ritenuto indicato procedere con una perizia

pluridisciplinare a cura del __________.

Dal

referto datato 7 maggio 2018 risulta che il __________ ha fatto capo a tre

consultazioni specialistiche di natura reumatologica (dr. __________), neurologica

(dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).

Sulla

base delle risultanze dei consulti, eseguiti presso il __________ sull’arco di

cinque giorni, gli specialisti interessati hanno posto quali diagnosi con

ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di “sindrome cervico-vertebrale

su alterazioni degenerative soprattutto di tipo spondilartrosico ai segmenti

C4-C5 e C5-C6, in minor misura C6-C7 con barra disco-osteofitaria a livello

C4-C5 che provoca una riduzione di ampiezza del canale foraminale a sin.;

sindrome lombo-vertebrale e stato dopo irritazione radicolare S1 a sin. su

ernia discale L5-S1 a sin. e intervento chirurgico di decompressione

microscopica L5-S1 a sin. il 10.6.2016”, mentre quali diagnosi senza

ripercussioni sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di “Piede piatto

e addotto bilaterale e stato dopo frattura del calcagno ds nel 1998; minima

sindrome del tunnel carpale a sin. su verosimile recidiva in paziente già

operato 15 anni fa per questa patologia; tabagismo cronico” (doc. 90).

Quanto

alla capacità lavorativa gli specialisti del __________, dopo avere riassunto

le singole valutazioni specialistiche, hanno concluso che l’assicurato vada

considerato totalmente inabile al lavoro nelle professioni svolte in passato di

lattoniere di carrozzeria, manovale forestale e aiuto montatore di impianti

sanitari; abile al lavoro al 50% nell’ultima attività esercitata di

aiuto-giardiniere e addetto alla manutenzione presso un albergo e, infine,

abile al lavoro nella misura dell’80% nello svolgimento di attività adatte, rispettose

dei suoi limiti funzionali.

Gli

specialisti del __________ hanno precisato che tale valutazione vale “da metà

del mese di settembre 2016, vale a dire a più di tre mesi dall’intervento

chirurgico alla colonna vertebrale eseguito il 10 giugno 2016. Prima di allora

valgono le valutazioni precedenti” (cfr. doc. 90).

Le conclusioni del __________

sono state avallate e fatte proprie nel rapporto finale del 9 maggio 2018 dalla

dr.ssa __________ del SMR (cfr. doc. 93).

A fronte delle critiche

presentate dal patrocinatore dell’assicurato contro il progetto di soppressione

del diritto alla rendita di invalidità, supportate da documentazione medica

attestante una totale inabilità lavorativa (cfr. doc. 100), l’Ufficio AI ha

sottoposto il caso al SMR per una presa di posizione (doc. 102).

Con annotazione del 3

ottobre 2018, la dr.ssa Loretan Cortesi del SMR ha ritenuto che i referti

prodotti “non portano nuovi elementi che non fossero già noti al momento della

perizia pluridisciplinare __________ con data 7.5.2018”, confermandone

interamente le conclusioni (doc. 104).

In data 9 ottobre 2018, il

patrocinatore dell’assicurato ha poi trasmesso all’Ufficio AI ulteriore

documentazione medica (doc. 106).

Al riguardo, con

annotazioni del 16 ottobre 2018, la dr.ssa __________ ha ribadito la propria

posizione rilevando quanto segue:

" Lettera

dell’avv. RA 1 all’Ufficio AI con data 09.10.2018

Infiltrazione faccettaria C4-C5 e C5-C6 a sinistra sotto TAC dr. __________

del 17.04.2018

Rapporto Dr. __________ con data 6.9.2018

- Consultazione

in data 4.9.2018

Appuntamento autonomo, il paziente riferisce dolori persistenti e

difficoltà nelle attività quotidiane. Il paziente intende procedere con

ricorso. L’ortopedico non prevede un controllo.

- consultazione

in data 15.06.2018

controllo dopo infiltrazione del 17.04.2018: decorso con

miglioramento

- consultazione

in data 11.04.2018

dolore paracervicale a sinistra irradiante nella spalla e nel

braccio non specifico per dermatoma. Già in precedenza era stato discusso un

trattamento infiltrativo sempre posticipato fino ad oggi. Si pianifica

un’infiltrazione selettiva alla __________ di __________, controllo previsto

dopo 6 settimane.

Consultazioni dr. __________ dal 15.03.2016 al 18.07.2017

Risonanza magnetica colonna lombare in data 15.04.2016

Rx colonna lombo-sacrale del 09.06.2016

TAC della colonna cervicale del 24.10.2016

Risonanza magnetica della colonna cervicale del 2.3.2017

TAC colonna cervicale del 17.03.2017

Valutazione:

la lettera dell’avv. RA 1 e gli allegati non portano nuovi

elementi clinici che non fossero già noti al momento della perizia

pluridisciplinare __________ del 7.5.208.” (Doc. 108)

2.5. Con il ricorso, l’assicurato

ha contestato gli aspetti medici, rilevando come il dr. __________ e il dr. __________

abbiano attestato una completa inabilità lavorativa a causa dei dolori sia a

livello cervicale che lombare che impediscono all’assicurato ogni attività che

contempli sforzi fisici (doc. I).

In corso di causa, ad

ulteriore conferma delle proprie obiezioni riguardo alla decisione di

soppressione della rendita di invalidità di cui beneficiava, l’assicurato ha

trasmesso al TCA altri due referti medici e meglio:

- certificato

medico del 12 febbraio 2019 con il quale il dr. __________, dopo avere indicato

che vi è stata una consultazione in data 12 febbraio 2019, ha posto le seguenti

osservazioni: “previsti controlli per problematica cervicale” (doc. XI/1);

- certificato

medico del 29 gennaio 2019 di incapacità al lavoro, con il quale il dr. __________

ha attestato un’incapacità al lavoro al 100% dal 29 gennaio 2019 al 28 febbraio

2019, aggiungendo quali osservazioni, che “paziente in attesa di esame di

risonanza magnetica” (Doc. XI/2).

L’Ufficio AI, con osservazioni del 20 febbraio 2019, ha reputato

che tali referti “non propongono elementi clinici rilevanti determinanti una

modifica della valutazione espressa a livello medico” (doc. XIII).

2.6. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il

TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va infine evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria

non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004

Considerandi

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.7

Chiamato a pronunciarsi, dopo

attento esame della documentazione agli atti, il TCA ritiene che l’Ufficio AI abbia

correttamente ritenuto che, successivamente alla decisione del 23 maggio 2017 con

la quale all’interessato è stata attribuita una rendita intera di invalidità

per tenere conto dei suoi disturbi di natura somatica interessanti in

particolar modo la colonna cervicale e lombare, sia subentrato un miglioramento

delle condizioni dell’assicurato e che, sino al momento decisivo

dell’emanazione della decisione qui impugnata, egli, malgrado le diagnosi

evidenziate dal __________, era in grado di esercitare nella misura dell’80%

una professione leggera adatta, con un conseguente grado di invalidità che non gli

conferisce più il diritto ad una rendita d’invalidità.

Il

TCA ritiene in particolare che lo stato di salute dell’assicurato sia stato

approfonditamente vagliato dai periti del __________ e non ha motivo per

metterne in dubbio la dettagliata e convincente valutazione multidisciplinare.

Più

precisamente, per quanto concerne la problematica reumatologica,

l’assicurato è stato valutato dal dr. __________, il quale nel referto peritale

del24 gennaio 2018 ha confermato la presenza di una “sindrome

cervico-vertebrale su alterazioni degenerative soprattutto di tipo

spondilartrosico ai segmenti C4-C5 e C5-C6, in minor misura C6-C7 con barra

disco-osteofitaria a livello C4-C5 che provoca una riduzione di ampiezza del

canale foraminale a sinistra; sindrome lombo-vertebrale e stato dopo

irritazione radicolare S1 a sinistra su ernia discale L5-S1 a sinistra e

intervento chirurgico di decompressione microscopica L5-S1 a sinistra il 10

giugno 2016” (vedi pag. 7 consulto peritale reumatologico).

Il

dr. __________, dopo avere ricordato che l’assicurato aveva dovuto lasciare

l’attività lavorativa il 3 agosto 2015 per il subentrare di dolori alla colonna

lombare e soprattutto una sciatalgia a sinistra, ha evidenziato che dopo

l’intervento chirurgico del 10 giugno 2016 effettuato dal dr. __________ (di

decompressione microscopica L5-S1 a sinistra per una sindrome radicolare S1 a

sinistra non deficitaria) ha avuto un decorso favorevole per quanto concerne la

problematica lombare con la scomparsa della sintomatologia iscialgiforme ma la

persistenza di dolori lombari soprattutto ai movimenti.

Quanto

ai disturbi in sede cervicale, il dr. __________ ha rilevato l’esistenza di una

situazione stazionaria, sottolineando come già allora (al momento

dell’operazione) l’assicurato soffriva di disturbi alla colonna cervicale con

una certa predominanza a sinistra e irradianti verso la zona toracale, senza

che sia mai stata evidenziata una compressione radicolare lungo il braccio sinistro,

per i quali è stato sottoposto ad un’infiltrazione delle faccette articolari.

Non ha mai subito operazioni a livello cervicale.

Il

perito ha segnalato che dal punto di vista clinico “si ha piuttosto

l’impressione di una certa aggravazione della sintomatologia”, concludendo che

“tutto sommato attualmente si riscontrano dei reperti clinici e radiologici da

considerare piuttosto blandi con una certa discrepanza con la sintomatologia

particolarmente invalidante accusata dall’assicurato che ha portato alla

determinazione di un’incapacità lavorativa al 100% e a una rendita d’invalidità

completa”.

Passando alla

valutazione della capacità lavorativa, quindi, il perito ha concluso che

l’assicurato è da considerare totalmente inabile al lavoro per l’attività

appresa con diploma di lattoniere di carrozzeria, quale manovale __________ per

il __________ e quale aiuto-montatore di impianti sanitari, mentre conserva una

capacità lavorativa del 50% per l’attività di ausiliario presso l’__________

con manutenzione dei __________ e come tuttofare-giardiniere presso l’albergo __________.

Il dr. __________ ha

invece considerato l’assicurato abile al lavoro all’80% nello svolgimento di

attività adatte, rispettose dei suoi limiti funzionali (limitato nelle attività

non ergonomiche per la colonna vertebrale sia cervicale che lombare;

nell’alzare pesi superiori ai 10 kg ripetutamente; nel doversi piegare

ripetutamente con la colonna vertebrale e nel rialzarsi dalla posizione flessa;

per quanto riguarda i disturbi alla colonna cervicale nella rotazione brusca o

nella rotazione brusca laterale; nel mantenere posizioni statiche sia seduto

che in piedi, la posizione seduta può essere mantenuta per almeno 45 min.,

quella in piedi per un’ora / un’ora e mezza cambiando appoggio).

Dette

conclusioni, supportate da un approfondito esame clinico, dall’esame della

cospicua documentazione clinica e radiologica agli atti, meritano conferma.

A

livello neurologico il perito dr. __________,

ha concluso che non si rilevano reperti significativi a livello degli

arti inferiori, come pure per quanto concerne gli arti superiori.

Il

perito ha posto unicamente quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità

lavorativa quelle di “sindrome lombo-vertebrale cronica con stato da intervento

per piccola ernia discale L5/S1 a sinistra, attualmente senza deficit

neurologici di tipo radicolare associati; sindrome cervicale cronica senza

deficit radicolari associati; minima sindrome del tunnel carpale a sinistra su

verosimile recidiva in paziente già operato 15 anni fa per questa patologia”.

Complessivamente,

il dr. __________ ha concluso che “i reperti neurologici sono di entità molto

lieve e non comportano limitazioni funzionali”, ritenendo l’assicurato abile al

lavoro al 100% dal punto di vista neurologico.

Anche

queste conclusioni appaiono complete e approfondite e vanno fatte proprie dal

TCA.

Infine,

per quanto riguarda gli aspetti psichici, l’assicurato è stato valutato

dal dr. __________, il quale nel referto del 31 gennaio 2018 non ha posto

alcuna diagnosi psichiatrica, ritenendo l’interessato completamente abile al

lavoro.

Il

TCA non ha motivo per rimettere in discussione tali conclusioni specialistiche.

Pertanto,

alla luce di questi singoli consulti, da considerare approfonditi e ben

motivati, effettuata una discussione plenaria tra i vari specialisti che ha ben

valutato le varie problematiche esistenti, il __________ ha in maniera

motivata, approfondita e pertinente concluso che a dipendenza delle diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa l’assicurato presenta una capacità

lavorativa del 50% come ausiliario presso l’__________ con manutenzione dei __________

e in qualità di tuttofare-giardiniere presso l’albergo __________ (ultime

attività svolte), mentre è da considerare abile al lavoro all’80% in attività

adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali.

Questo

Tribunale non ha motivo per distanziarsi da tali conclusioni peritali, le quali

sono poi state condivise e fatte proprie anche dal SMR (cfr. rapporto finale del

9.

maggio 2018, doc. 93).

Tale

soluzione appare tanto più valida, considerato che la valutazione peritale del __________

non è stata smentita tramite la presentazione di altra documentazione

medico-specialistica attestante nuove affezioni oppure una diversa valenza (maggiormente

invalidante) delle patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento

successivo alla perizia e entro la data di emanazione della decisione qui contestata,

ribadito come, per costante

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui

fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato (DTF

132.

V 220 consid. 3.1.1).

L’assicurato ha, infatti,

prodotto, in sede di audizione, della documentazione medica attestante

l’esistenza delle note patologie a livello cervicale e lombare già

adeguatamente prese in considerazione e valutate nel referto peritale del __________,

senza addurre nuovi elementi in grado di rimetterne in discussione le conclusioni,

come del resto giustamente evidenziato dalla dr.ssa __________ del SMR nelle

annotazioni del 16 ottobre 2018 (doc. 108).

Analogo discorso vale

anche con riferimento agli – stringati e non motivati – referti del dr. __________

del 29 gennaio 2019 (doc. XI/2) e del 12 febbraio 2019 (doc. XI/1), prodotti in

corso di causa, attestanti in maniera apodittica una piena incapacità

lavorativa dell’interessato, senza ulteriori precisazioni (se non la previsione

di una nuova risonanza magnetica e di controlli per la problematica cervicale).

Il TCA ritiene che tali

referti, privi di elementi oggettivi diagnostici o clinici che possano

giustificare una piena incapacità lavorativa (senza nemmeno precisare in quali

attività), non apportino nuovi elementi in grado di rimettere in discussione le

conclusioni della perizia del __________.

Quanto alla circostanza,

invocata dal patrocinatore dell’interessato nello scritto del 12 febbraio 2019,

che l’assicurato “dovrà probabilmente sottoporsi ad un intervento della

cervicale, sempre tramite in dottor __________” (cfr. doc. XI), il TCA ricorda che

un eventuale futuro e duraturo peggioramento delle condizioni di salute

dell’interessato, in quanto successivo al momento di emanazione della decisione

qui impugnata - del 17 ottobre 2018, data che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1

pag. 220 con riferimenti) - sarà se del caso da far valere nell’ambito

di una nuova richiesta di prestazioni.

Visto quanto sopra esposto,

questo Tribunale ritiene, pertanto, che la refertazione medica agli atti

contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno

dell'assicurato perlomeno sino all'emanazione della decisione qui impugnata,

senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).

Ne

discende che la richiesta del ricorrente di procedere ad ulteriori accertamenti

peritali va respinta.

2.8

Secondo il parere del

consulente IP incaricato, sul mercato generale del lavoro esistono delle

attività, che l’interessato, malgrado il danno alla salute, sarebbe in grado di

esercitare all’ 80% (cfr. rapporto del 18 luglio 2018, pag. 294 segg. inc. AI).

Con

il ricorso, il rappresentante del ricorrente ha rilevato che, tenuto conto

della sua età, “non è assolutamente facile trovare un’occupazione in base ai

suoi limiti funzionali”, motivo per il quale le attività indicate

dall’amministrazione “non sono pertanto reali” (doc. I).

Tali

contestazioni, peraltro generiche, non possono evidentemente essere condivise

da questo Tribunale, posto che, come visto sopra, dal profilo medico la perizia

pluridisciplinare del __________ è giunta alla conclusione che l’interessato è

sì inabile al lavoro al 50% nella attività da ultimo esercitate di ausiliario

presso un ente turistico e tuttofare/giardiniere presso un albergo, ma conserva

un’abilità lavorativa dell’80% in attività adeguate, rispettose delle sue

limitazioni funzionali.

Il

TCA evidenzia, inoltre, a proposito della valutazione delle attività

compatibili con le limitazioni funzionali indicate in sede medica ancora

esigibili dall’assicurato, che, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza

federale, il consulente in integrazione professionale è la persona che meglio

di chiunque altro è in grado di emettere una simile valutazione (cfr. RtiD II-2008 pag. 274 [9C_13/2007]

consid. 4.3; vedi anche, fra le tante, STF 9C_ 721/2012 del 24 ottobre 2012 con

la quale il TF ha confermato la STCA 32.2012.41 del 24 luglio 2012;9C_439/2011

del 29 marzo 2012 con la quale l’Alta Corte ha confermato la STCA 32.10.252 del

14.

aprile 2011; STCA 32.2017.74 del 29 novembre 2017, consid. 2.8; STCA

32.2018.90

del 20 maggio 2019, consid. 2.7.).

Il

TCA non ha motivo, quindi, per discostarsi da quanto valutato

dall’amministrazione, ritenendo che all’assicurato possa essere ragionevolmente

chiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei

settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con

mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione

professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione

al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio.

A prescindere dalle professioni

indicate a titolo esemplificativo dal consulente IP quali attività adatte (cfr.

pag. 295 inc. AI), resta il fatto che, sul mercato generale del lavoro,

esistono delle attività non qualificate, con mansioni semplici e ripetitive e

che non richiedono una preparazione professionale specifica, che l’interessato,

malgrado il danno alla salute, sarebbe in grado di esercitare all’80%.

Va qui rilevato

che specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle

prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera

sorveglianza – fisicamente assai leggere – che non presuppongono particolari

attitudini intellettuali e che possono essere svolte sia in posizione

seduta che in piedi (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione

prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente

la postura.

Infine,

il TCA non ignora evidentemente le difficoltà esistenti attualmente sul nostro

mercato del lavoro. Tuttavia, ciò rappresenta un elemento estraneo

all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato

deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di

guadagno (STFA inedita del 10 settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96

consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e

riferimenti).

Se,

malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è

reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la

quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né

assicurazione contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a

rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c;

RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, op. cit., p. 83).

In tale ipotesi deve

semmai intervenire l'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. ad esempio

STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012).

Anche l’età

dell’assicurato (nato nel 1964) non costituisce un motivo pertinente atto ad

influire sulla messa in valore della capacità lavorativa residua dell’80% in

attività adatte sul mercato equilibrato del lavoro, come già più volte ribadito

dalla giurisprudenza federale (cfr., tra le tante,8C_82/2017 del 6 dicembre

2017.

concernente un assicurato 56enne;9C_481/2017 del 1 dicembre 2017

riguardante un assicurato 55enne al momento della decisione;8C_892/2017 del 23

agosto 2018 concernente un assicurato 62enne).

2.9

Essendo quindi esigibile che l’assicurato sfrutti la sua residua capacità

lavorativa dell’80% in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle

assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico

e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre

esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

Nel

caso di specie, l’Ufficio AI ha stabilito che il grado di invalidità

dell’interessato è nullo.

Il

TCA può fare proprio il calcolo effettuato dall’amministrazione, rimasto

peraltro incontestato in sede ricorsuale (essendosi l’assicurato limitato a

contestare gli aspetti medici), sottolineando come sia il reddito da valido,

sia quello da invalido, siano stati determinati in maniera corretta.

Il

reddito da valido, non contestato, ammonta a fr. 48’100 (cfr. doc. A1).

Anche

il reddito da invalido è stato correttamente determinato applicando la tabella

RSS 2016 TA1 (al riguardo cfr. STF 8C_12/2017 del 28 febbraio 2017) (cfr. doc.

A1).

Utilizzando i dati salariali risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari

2016, edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1

2016_tirage_skill_level - Rami economici (NOGA08) (denominata Salario mensile

lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e

il sesso – Settore privato; DTF 142 V 178), il salario lordo mediamente percepito in

quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di

tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; STF 9C_632/2015) per 40 ore settimanali. corrisponde a

un importo di Fr. 64'080.- (Fr. 5'340.- x 12 mesi).

Riportando

tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, il dato

statistico corrisponde a fr. 66’803.40 per un impiego a tempo pieno.

Questo

importo di partenza, è corretto e può essere fatto proprio da questa Corte,

così come pure la deduzione del 20% per considerare l’esigibilità stabilita dal

profilo medico e la riduzione sociale del 5%, peraltro incontestata, tenuto

anche conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni

sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione

(cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3).

Ne

segue che il reddito statistico ipotetico da invalido di fr. 66’803.40,

diminuito del 20% per ragioni mediche e di un ulteriore 5% per tenere conto delle circostanze personali, ammonta a fr. 50'770.60.

Il

grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 50'770.60 al reddito da valido nel

medesimo anno di fr. 48’100.-- - risulta essere nullo.

L’Ufficio

AI ha, di conseguenza, rettamente soppresso la rendita intera di invalidità

della quale beneficiava l’assicurato, negandogli un ulteriore diritto a

prestazioni.

La decisione impugnata deve

dunque essere confermata.

2.10

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico

dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le

spese per fr. 500.-- sono poste a carico di RI 1.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti