32.2018.197
Decisione con la quale l'UAI, in sede di revisione, ha soppresso il diritto alla rendita dell'assicurato risulta corretta, alla luce di un grado di invalidità nullo
2 ottobre 2019Italiano36 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.197
cr
Lugano
2 ottobre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 novembre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 17 ottobre 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1964, in
possesso del diploma di lattoniere ma, da ultimo, attivo dapprima come collaboratore
della squadra __________ presso l’__________ e, poi, quale aiutante tuttofare
presso un albergo, nel febbraio 2016 ha presentato una domanda di prestazioni
AI per adulti, giustificata dall’esistenza di “ernia lombare parte sx e ernia cervicale
parte sx” (doc. 20).
Sulla base del rapporto finale SMR del 15 febbraio 2017 (doc. 67),
con progetto di decisione del 23 febbraio 2017 (doc. 69), poi confermato con
decisione del 23 maggio 2017 (doc. 75), l’assicurato è stato posto al beneficio
di una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%) a decorrere dal 1°
agosto 2016, prevedendo una revisione dopo sei mesi.
1.2. Nel mese di agosto 2017
l’Ufficio AI ha intrapreso una revisione d’ufficio (doc. 77).
Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, tra i quali in particolare una perizia
pluridisciplinare affidata al __________, con progetto di decisione del 21
agosto 2018 (doc. 97), poi confermato con decisione del 17 ottobre 2018 (doc.
110), l’Ufficio AI ha soppresso il diritto ad una rendita di invalidità, ritenendo
che l’assicurato non patisca più alcun tipo di pregiudizio economico.
Contestualmente
l’amministrazione ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
1.3. Contro
il succitato provvedimento e la soppressione della rendita è insorto, con
tempestivo ricorso del 14 novembre 2018, l’assicurato, patrocinato dall’avv. __________,
chiedendo il ripristino dell’effetto sospensivo, l’annullamento della decisione
impugnata e la messa in atto di una nuova perizia medica “atta a stabilire
l’esatta situazione clinica dell’assicurato”.
Il rappresentante
dell’interessato ha, inoltre, sottolineato che alla luce delle limitazioni
funzionali che presenta e della sua età, non è assolutamente facile per
l’interessato trovare un’occupazione adeguata, ritenendo quelle indicate
dall’amministrazione “non reali” (doc. I).
1.4. Con
risposta di causa del 7 dicembre 2018, l’Ufficio AI ha postulato la reiezione
del ricorso, compresa la richiesta
di ripristino dell’effetto sospensivo, con argomenti di cui si
dirà, per quanto necessario, nei considerandi in diritto (doc. IV).
1.5. Con decreto del 10 dicembre
2018, il vicepresidente del TCA ha respinto la domanda di ripristino
dell’effetto sospensivo presentata dall’assicurato (doc. VIII).
1.6. In data 12 febbraio 2019, il patrocinatore
dell’assicurato ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione medica,
preannunciando che l’interessato “dovrà probabilmente sottoporsi ad un
intervento della cervicale, sempre tramite il dr. __________ (doc. XI + 1-2).
1.7. Con osservazioni del 20
febbraio 2019 l’Ufficio AI ha insistito nel chiedere la reiezione del ricorso
(doc. XIII).
Tali considerazioni sono
state trasmesse all’assicurato (doc. XIV), per conoscenza.
2.1. Oggetto
del contendere è sapere se l’Ufficio AI ha correttamente, o meno, soppresso la
rendita intera di invalidità di cui beneficiava il ricorrente.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,
decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita
(DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01
del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.2. Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze
suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla
rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere
oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello
stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi
pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto
di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento
della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole
(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984
pag. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che
la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi
è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la
soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se
l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per
l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli
ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.3. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF
127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004,
consid. 3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998,
consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il
riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I
621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio
2007).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4)
provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le
perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,
Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).
Con
una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49,
l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.
Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa
giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la
DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:
"
(…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen
Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der
Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4
Fatti
S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.
45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE
136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”
In
una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il
Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi
(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di
lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono
stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso
particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione
secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno
sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Infine,
in due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale
federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF
141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è
richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche
nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr.
comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
Alla
luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese
le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura
probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica
della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi
fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata
dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva,
per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata
riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova
di un’inabilità lavorativa invalidante
2.4. Nel
caso concreto, a seguito della domanda di prestazioni del febbraio 2016,
l’Ufficio AI, basandosi sulle risultanze contenute nel rapporto finale SMR del
15 febbraio 2017 stilato dalla dr.ssa __________, spec. FMH in medicina interna
generale (doc. 67), ha concluso che l’assicurato andava considerato
completamente inabile al lavoro in qualsiasi attività dal 3 agosto 2015, egli
ha attribuito una rendita intera di invalidità a decorrere dal 1° agosto 2016.
Nel
progetto di decisione del 23 febbraio 2017, l’Ufficio AI aveva previsto una
revisione del diritto alla rendita dopo sei mesi.
Nel
mese di agosto 2017 l’amministrazione ha quindi avviato una revisione della
prestazione.
In
tale ambito, dopo avere raccolto la documentazione medica necessaria da parte
dei curanti, l’Ufficio AI ritenuto indicato procedere con una perizia
pluridisciplinare a cura del __________.
Dal
referto datato 7 maggio 2018 risulta che il __________ ha fatto capo a tre
consultazioni specialistiche di natura reumatologica (dr. __________), neurologica
(dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei consulti, eseguiti presso il __________ sull’arco di
cinque giorni, gli specialisti interessati hanno posto quali diagnosi con
ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di “sindrome cervico-vertebrale
su alterazioni degenerative soprattutto di tipo spondilartrosico ai segmenti
C4-C5 e C5-C6, in minor misura C6-C7 con barra disco-osteofitaria a livello
C4-C5 che provoca una riduzione di ampiezza del canale foraminale a sin.;
sindrome lombo-vertebrale e stato dopo irritazione radicolare S1 a sin. su
ernia discale L5-S1 a sin. e intervento chirurgico di decompressione
microscopica L5-S1 a sin. il 10.6.2016”, mentre quali diagnosi senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di “Piede piatto
e addotto bilaterale e stato dopo frattura del calcagno ds nel 1998; minima
sindrome del tunnel carpale a sin. su verosimile recidiva in paziente già
operato 15 anni fa per questa patologia; tabagismo cronico” (doc. 90).
Quanto
alla capacità lavorativa gli specialisti del __________, dopo avere riassunto
le singole valutazioni specialistiche, hanno concluso che l’assicurato vada
considerato totalmente inabile al lavoro nelle professioni svolte in passato di
lattoniere di carrozzeria, manovale forestale e aiuto montatore di impianti
sanitari; abile al lavoro al 50% nell’ultima attività esercitata di
aiuto-giardiniere e addetto alla manutenzione presso un albergo e, infine,
abile al lavoro nella misura dell’80% nello svolgimento di attività adatte, rispettose
dei suoi limiti funzionali.
Gli
specialisti del __________ hanno precisato che tale valutazione vale “da metà
del mese di settembre 2016, vale a dire a più di tre mesi dall’intervento
chirurgico alla colonna vertebrale eseguito il 10 giugno 2016. Prima di allora
valgono le valutazioni precedenti” (cfr. doc. 90).
Le conclusioni del __________
sono state avallate e fatte proprie nel rapporto finale del 9 maggio 2018 dalla
dr.ssa __________ del SMR (cfr. doc. 93).
A fronte delle critiche
presentate dal patrocinatore dell’assicurato contro il progetto di soppressione
del diritto alla rendita di invalidità, supportate da documentazione medica
attestante una totale inabilità lavorativa (cfr. doc. 100), l’Ufficio AI ha
sottoposto il caso al SMR per una presa di posizione (doc. 102).
Con annotazione del 3
ottobre 2018, la dr.ssa Loretan Cortesi del SMR ha ritenuto che i referti
prodotti “non portano nuovi elementi che non fossero già noti al momento della
perizia pluridisciplinare __________ con data 7.5.2018”, confermandone
interamente le conclusioni (doc. 104).
In data 9 ottobre 2018, il
patrocinatore dell’assicurato ha poi trasmesso all’Ufficio AI ulteriore
documentazione medica (doc. 106).
Al riguardo, con
annotazioni del 16 ottobre 2018, la dr.ssa __________ ha ribadito la propria
posizione rilevando quanto segue:
" Lettera
dell’avv. RA 1 all’Ufficio AI con data 09.10.2018
Infiltrazione faccettaria C4-C5 e C5-C6 a sinistra sotto TAC dr. __________
del 17.04.2018
Rapporto Dr. __________ con data 6.9.2018
- Consultazione
in data 4.9.2018
Appuntamento autonomo, il paziente riferisce dolori persistenti e
difficoltà nelle attività quotidiane. Il paziente intende procedere con
ricorso. L’ortopedico non prevede un controllo.
- consultazione
in data 15.06.2018
controllo dopo infiltrazione del 17.04.2018: decorso con
miglioramento
- consultazione
in data 11.04.2018
dolore paracervicale a sinistra irradiante nella spalla e nel
braccio non specifico per dermatoma. Già in precedenza era stato discusso un
trattamento infiltrativo sempre posticipato fino ad oggi. Si pianifica
un’infiltrazione selettiva alla __________ di __________, controllo previsto
dopo 6 settimane.
Consultazioni dr. __________ dal 15.03.2016 al 18.07.2017
Risonanza magnetica colonna lombare in data 15.04.2016
Rx colonna lombo-sacrale del 09.06.2016
TAC della colonna cervicale del 24.10.2016
Risonanza magnetica della colonna cervicale del 2.3.2017
TAC colonna cervicale del 17.03.2017
Valutazione:
la lettera dell’avv. RA 1 e gli allegati non portano nuovi
elementi clinici che non fossero già noti al momento della perizia
pluridisciplinare __________ del 7.5.208.” (Doc. 108)
2.5. Con il ricorso, l’assicurato
ha contestato gli aspetti medici, rilevando come il dr. __________ e il dr. __________
abbiano attestato una completa inabilità lavorativa a causa dei dolori sia a
livello cervicale che lombare che impediscono all’assicurato ogni attività che
contempli sforzi fisici (doc. I).
In corso di causa, ad
ulteriore conferma delle proprie obiezioni riguardo alla decisione di
soppressione della rendita di invalidità di cui beneficiava, l’assicurato ha
trasmesso al TCA altri due referti medici e meglio:
- certificato
medico del 12 febbraio 2019 con il quale il dr. __________, dopo avere indicato
che vi è stata una consultazione in data 12 febbraio 2019, ha posto le seguenti
osservazioni: “previsti controlli per problematica cervicale” (doc. XI/1);
- certificato
medico del 29 gennaio 2019 di incapacità al lavoro, con il quale il dr. __________
ha attestato un’incapacità al lavoro al 100% dal 29 gennaio 2019 al 28 febbraio
2019, aggiungendo quali osservazioni, che “paziente in attesa di esame di
risonanza magnetica” (Doc. XI/2).
L’Ufficio AI, con osservazioni del 20 febbraio 2019, ha reputato
che tali referti “non propongono elementi clinici rilevanti determinanti una
modifica della valutazione espressa a livello medico” (doc. XIII).
2.6. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.
1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il
TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va infine evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria
non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate
alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004
Considerandi
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.7
Chiamato a pronunciarsi, dopo
attento esame della documentazione agli atti, il TCA ritiene che l’Ufficio AI abbia
correttamente ritenuto che, successivamente alla decisione del 23 maggio 2017 con
la quale all’interessato è stata attribuita una rendita intera di invalidità
per tenere conto dei suoi disturbi di natura somatica interessanti in
particolar modo la colonna cervicale e lombare, sia subentrato un miglioramento
delle condizioni dell’assicurato e che, sino al momento decisivo
dell’emanazione della decisione qui impugnata, egli, malgrado le diagnosi
evidenziate dal __________, era in grado di esercitare nella misura dell’80%
una professione leggera adatta, con un conseguente grado di invalidità che non gli
conferisce più il diritto ad una rendita d’invalidità.
Il
TCA ritiene in particolare che lo stato di salute dell’assicurato sia stato
approfonditamente vagliato dai periti del __________ e non ha motivo per
metterne in dubbio la dettagliata e convincente valutazione multidisciplinare.
Più
precisamente, per quanto concerne la problematica reumatologica,
l’assicurato è stato valutato dal dr. __________, il quale nel referto peritale
del24 gennaio 2018 ha confermato la presenza di una “sindrome
cervico-vertebrale su alterazioni degenerative soprattutto di tipo
spondilartrosico ai segmenti C4-C5 e C5-C6, in minor misura C6-C7 con barra
disco-osteofitaria a livello C4-C5 che provoca una riduzione di ampiezza del
canale foraminale a sinistra; sindrome lombo-vertebrale e stato dopo
irritazione radicolare S1 a sinistra su ernia discale L5-S1 a sinistra e
intervento chirurgico di decompressione microscopica L5-S1 a sinistra il 10
giugno 2016” (vedi pag. 7 consulto peritale reumatologico).
Il
dr. __________, dopo avere ricordato che l’assicurato aveva dovuto lasciare
l’attività lavorativa il 3 agosto 2015 per il subentrare di dolori alla colonna
lombare e soprattutto una sciatalgia a sinistra, ha evidenziato che dopo
l’intervento chirurgico del 10 giugno 2016 effettuato dal dr. __________ (di
decompressione microscopica L5-S1 a sinistra per una sindrome radicolare S1 a
sinistra non deficitaria) ha avuto un decorso favorevole per quanto concerne la
problematica lombare con la scomparsa della sintomatologia iscialgiforme ma la
persistenza di dolori lombari soprattutto ai movimenti.
Quanto
ai disturbi in sede cervicale, il dr. __________ ha rilevato l’esistenza di una
situazione stazionaria, sottolineando come già allora (al momento
dell’operazione) l’assicurato soffriva di disturbi alla colonna cervicale con
una certa predominanza a sinistra e irradianti verso la zona toracale, senza
che sia mai stata evidenziata una compressione radicolare lungo il braccio sinistro,
per i quali è stato sottoposto ad un’infiltrazione delle faccette articolari.
Non ha mai subito operazioni a livello cervicale.
Il
perito ha segnalato che dal punto di vista clinico “si ha piuttosto
l’impressione di una certa aggravazione della sintomatologia”, concludendo che
“tutto sommato attualmente si riscontrano dei reperti clinici e radiologici da
considerare piuttosto blandi con una certa discrepanza con la sintomatologia
particolarmente invalidante accusata dall’assicurato che ha portato alla
determinazione di un’incapacità lavorativa al 100% e a una rendita d’invalidità
completa”.
Passando alla
valutazione della capacità lavorativa, quindi, il perito ha concluso che
l’assicurato è da considerare totalmente inabile al lavoro per l’attività
appresa con diploma di lattoniere di carrozzeria, quale manovale __________ per
il __________ e quale aiuto-montatore di impianti sanitari, mentre conserva una
capacità lavorativa del 50% per l’attività di ausiliario presso l’__________
con manutenzione dei __________ e come tuttofare-giardiniere presso l’albergo __________.
Il dr. __________ ha
invece considerato l’assicurato abile al lavoro all’80% nello svolgimento di
attività adatte, rispettose dei suoi limiti funzionali (limitato nelle attività
non ergonomiche per la colonna vertebrale sia cervicale che lombare;
nell’alzare pesi superiori ai 10 kg ripetutamente; nel doversi piegare
ripetutamente con la colonna vertebrale e nel rialzarsi dalla posizione flessa;
per quanto riguarda i disturbi alla colonna cervicale nella rotazione brusca o
nella rotazione brusca laterale; nel mantenere posizioni statiche sia seduto
che in piedi, la posizione seduta può essere mantenuta per almeno 45 min.,
quella in piedi per un’ora / un’ora e mezza cambiando appoggio).
Dette
conclusioni, supportate da un approfondito esame clinico, dall’esame della
cospicua documentazione clinica e radiologica agli atti, meritano conferma.
A
livello neurologico il perito dr. __________,
ha concluso che non si rilevano reperti significativi a livello degli
arti inferiori, come pure per quanto concerne gli arti superiori.
Il
perito ha posto unicamente quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità
lavorativa quelle di “sindrome lombo-vertebrale cronica con stato da intervento
per piccola ernia discale L5/S1 a sinistra, attualmente senza deficit
neurologici di tipo radicolare associati; sindrome cervicale cronica senza
deficit radicolari associati; minima sindrome del tunnel carpale a sinistra su
verosimile recidiva in paziente già operato 15 anni fa per questa patologia”.
Complessivamente,
il dr. __________ ha concluso che “i reperti neurologici sono di entità molto
lieve e non comportano limitazioni funzionali”, ritenendo l’assicurato abile al
lavoro al 100% dal punto di vista neurologico.
Anche
queste conclusioni appaiono complete e approfondite e vanno fatte proprie dal
TCA.
Infine,
per quanto riguarda gli aspetti psichici, l’assicurato è stato valutato
dal dr. __________, il quale nel referto del 31 gennaio 2018 non ha posto
alcuna diagnosi psichiatrica, ritenendo l’interessato completamente abile al
lavoro.
Il
TCA non ha motivo per rimettere in discussione tali conclusioni specialistiche.
Pertanto,
alla luce di questi singoli consulti, da considerare approfonditi e ben
motivati, effettuata una discussione plenaria tra i vari specialisti che ha ben
valutato le varie problematiche esistenti, il __________ ha in maniera
motivata, approfondita e pertinente concluso che a dipendenza delle diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa l’assicurato presenta una capacità
lavorativa del 50% come ausiliario presso l’__________ con manutenzione dei __________
e in qualità di tuttofare-giardiniere presso l’albergo __________ (ultime
attività svolte), mentre è da considerare abile al lavoro all’80% in attività
adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali.
Questo
Tribunale non ha motivo per distanziarsi da tali conclusioni peritali, le quali
sono poi state condivise e fatte proprie anche dal SMR (cfr. rapporto finale del
9.
maggio 2018, doc. 93).
Tale
soluzione appare tanto più valida, considerato che la valutazione peritale del __________
non è stata smentita tramite la presentazione di altra documentazione
medico-specialistica attestante nuove affezioni oppure una diversa valenza (maggiormente
invalidante) delle patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento
successivo alla perizia e entro la data di emanazione della decisione qui contestata,
ribadito come, per costante
giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui
fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato (DTF
132.
V 220 consid. 3.1.1).
L’assicurato ha, infatti,
prodotto, in sede di audizione, della documentazione medica attestante
l’esistenza delle note patologie a livello cervicale e lombare già
adeguatamente prese in considerazione e valutate nel referto peritale del __________,
senza addurre nuovi elementi in grado di rimetterne in discussione le conclusioni,
come del resto giustamente evidenziato dalla dr.ssa __________ del SMR nelle
annotazioni del 16 ottobre 2018 (doc. 108).
Analogo discorso vale
anche con riferimento agli – stringati e non motivati – referti del dr. __________
del 29 gennaio 2019 (doc. XI/2) e del 12 febbraio 2019 (doc. XI/1), prodotti in
corso di causa, attestanti in maniera apodittica una piena incapacità
lavorativa dell’interessato, senza ulteriori precisazioni (se non la previsione
di una nuova risonanza magnetica e di controlli per la problematica cervicale).
Il TCA ritiene che tali
referti, privi di elementi oggettivi diagnostici o clinici che possano
giustificare una piena incapacità lavorativa (senza nemmeno precisare in quali
attività), non apportino nuovi elementi in grado di rimettere in discussione le
conclusioni della perizia del __________.
Quanto alla circostanza,
invocata dal patrocinatore dell’interessato nello scritto del 12 febbraio 2019,
che l’assicurato “dovrà probabilmente sottoporsi ad un intervento della
cervicale, sempre tramite in dottor __________” (cfr. doc. XI), il TCA ricorda che
un eventuale futuro e duraturo peggioramento delle condizioni di salute
dell’interessato, in quanto successivo al momento di emanazione della decisione
qui impugnata - del 17 ottobre 2018, data che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1
pag. 220 con riferimenti) - sarà se del caso da far valere nell’ambito
di una nuova richiesta di prestazioni.
Visto quanto sopra esposto,
questo Tribunale ritiene, pertanto, che la refertazione medica agli atti
contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno
dell'assicurato perlomeno sino all'emanazione della decisione qui impugnata,
senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.
Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;
riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).
Ne
discende che la richiesta del ricorrente di procedere ad ulteriori accertamenti
peritali va respinta.
2.8
Secondo il parere del
consulente IP incaricato, sul mercato generale del lavoro esistono delle
attività, che l’interessato, malgrado il danno alla salute, sarebbe in grado di
esercitare all’ 80% (cfr. rapporto del 18 luglio 2018, pag. 294 segg. inc. AI).
Con
il ricorso, il rappresentante del ricorrente ha rilevato che, tenuto conto
della sua età, “non è assolutamente facile trovare un’occupazione in base ai
suoi limiti funzionali”, motivo per il quale le attività indicate
dall’amministrazione “non sono pertanto reali” (doc. I).
Tali
contestazioni, peraltro generiche, non possono evidentemente essere condivise
da questo Tribunale, posto che, come visto sopra, dal profilo medico la perizia
pluridisciplinare del __________ è giunta alla conclusione che l’interessato è
sì inabile al lavoro al 50% nella attività da ultimo esercitate di ausiliario
presso un ente turistico e tuttofare/giardiniere presso un albergo, ma conserva
un’abilità lavorativa dell’80% in attività adeguate, rispettose delle sue
limitazioni funzionali.
Il
TCA evidenzia, inoltre, a proposito della valutazione delle attività
compatibili con le limitazioni funzionali indicate in sede medica ancora
esigibili dall’assicurato, che, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza
federale, il consulente in integrazione professionale è la persona che meglio
di chiunque altro è in grado di emettere una simile valutazione (cfr. RtiD II-2008 pag. 274 [9C_13/2007]
consid. 4.3; vedi anche, fra le tante, STF 9C_ 721/2012 del 24 ottobre 2012 con
la quale il TF ha confermato la STCA 32.2012.41 del 24 luglio 2012;9C_439/2011
del 29 marzo 2012 con la quale l’Alta Corte ha confermato la STCA 32.10.252 del
14.
aprile 2011; STCA 32.2017.74 del 29 novembre 2017, consid. 2.8; STCA
32.2018.90
del 20 maggio 2019, consid. 2.7.).
Il
TCA non ha motivo, quindi, per discostarsi da quanto valutato
dall’amministrazione, ritenendo che all’assicurato possa essere ragionevolmente
chiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei
settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con
mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione
professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione
al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio.
A prescindere dalle professioni
indicate a titolo esemplificativo dal consulente IP quali attività adatte (cfr.
pag. 295 inc. AI), resta il fatto che, sul mercato generale del lavoro,
esistono delle attività non qualificate, con mansioni semplici e ripetitive e
che non richiedono una preparazione professionale specifica, che l’interessato,
malgrado il danno alla salute, sarebbe in grado di esercitare all’80%.
Va qui rilevato
che specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle
prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera
sorveglianza – fisicamente assai leggere – che non presuppongono particolari
attitudini intellettuali e che possono essere svolte sia in posizione
seduta che in piedi (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione
prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente
la postura.
Infine,
il TCA non ignora evidentemente le difficoltà esistenti attualmente sul nostro
mercato del lavoro. Tuttavia, ciò rappresenta un elemento estraneo
all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato
deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di
guadagno (STFA inedita del 10 settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96
consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e
riferimenti).
Se,
malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è
reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la
quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né
assicurazione contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a
rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c;
RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, op. cit., p. 83).
In tale ipotesi deve
semmai intervenire l'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. ad esempio
STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012).
Anche l’età
dell’assicurato (nato nel 1964) non costituisce un motivo pertinente atto ad
influire sulla messa in valore della capacità lavorativa residua dell’80% in
attività adatte sul mercato equilibrato del lavoro, come già più volte ribadito
dalla giurisprudenza federale (cfr., tra le tante,8C_82/2017 del 6 dicembre
2017.
concernente un assicurato 56enne;9C_481/2017 del 1 dicembre 2017
riguardante un assicurato 55enne al momento della decisione;8C_892/2017 del 23
agosto 2018 concernente un assicurato 62enne).
2.9
Essendo quindi esigibile che l’assicurato sfrutti la sua residua capacità
lavorativa dell’80% in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle
assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico
e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre
esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
Nel
caso di specie, l’Ufficio AI ha stabilito che il grado di invalidità
dell’interessato è nullo.
Il
TCA può fare proprio il calcolo effettuato dall’amministrazione, rimasto
peraltro incontestato in sede ricorsuale (essendosi l’assicurato limitato a
contestare gli aspetti medici), sottolineando come sia il reddito da valido,
sia quello da invalido, siano stati determinati in maniera corretta.
Il
reddito da valido, non contestato, ammonta a fr. 48’100 (cfr. doc. A1).
Anche
il reddito da invalido è stato correttamente determinato applicando la tabella
RSS 2016 TA1 (al riguardo cfr. STF 8C_12/2017 del 28 febbraio 2017) (cfr. doc.
A1).
Utilizzando i dati salariali risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari
2016, edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1
2016_tirage_skill_level - Rami economici (NOGA08) (denominata Salario mensile
lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e
il sesso – Settore privato; DTF 142 V 178), il salario lordo mediamente percepito in
quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di
tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; STF 9C_632/2015) per 40 ore settimanali. corrisponde a
un importo di Fr. 64'080.- (Fr. 5'340.- x 12 mesi).
Riportando
tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, il dato
statistico corrisponde a fr. 66’803.40 per un impiego a tempo pieno.
Questo
importo di partenza, è corretto e può essere fatto proprio da questa Corte,
così come pure la deduzione del 20% per considerare l’esigibilità stabilita dal
profilo medico e la riduzione sociale del 5%, peraltro incontestata, tenuto
anche conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni
sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione
(cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3).
Ne
segue che il reddito statistico ipotetico da invalido di fr. 66’803.40,
diminuito del 20% per ragioni mediche e di un ulteriore 5% per tenere conto delle circostanze personali, ammonta a fr. 50'770.60.
Il
grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 50'770.60 al reddito da valido nel
medesimo anno di fr. 48’100.-- - risulta essere nullo.
L’Ufficio
AI ha, di conseguenza, rettamente soppresso la rendita intera di invalidità
della quale beneficiava l’assicurato, negandogli un ulteriore diritto a
prestazioni.
La decisione impugnata deve
dunque essere confermata.
2.10
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico
dell’assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le
spese per fr. 500.-- sono poste a carico di RI 1.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti