32.2018.199
Reiezione di una domanda di prestazioni AI. Conferma della perizia pluridisciplinare come della valutazione medico-teorica e del calcolo del grado d'invalidità non pensionabile
14 ottobre 2019Italiano33 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.199
BS/sc
Lugano
14 ottobre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 novembre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 ottobre 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI
1, classe 1972 e da ultimo attivo quale pizzaiolo, nel giugno 2015 ha inoltrato
una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. 1 inc. AI).
Sulla
base degli accertamenti medici eseguiti (perizia pluridisciplinare del __________
(__________) del 2 settembre 2016 e successivo complemento peritale del 30
agosto 2017, nonché rapporto finale SMR del 23 settembre 2016), con decisione 9
novembre 2017, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di
prestazioni (doc. 67 inc. AI).
Contro
la succitata decisione l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha
inoltrato tempestivo ricorso, chiedendo il riconoscimento di una rendita
intera.
In
accoglimento del ricorso, con sentenza 32.2017.218 del 12 marzo 2018 il TCA ha annullato
la decisione 9 novembre 2017 e rinviato gli atti all’amministrazione per
l’esecuzione di una perizia di decorso.
1.2. Ritornati
gli atti, eseguita una perizia bidisciplinare __________ di decorso (cfr.
rapporto 26 giugno 2018 in doc. 101 inc. AI), confermata dal SMR con rapporto
finale 28 agosto 2018 (doc. 103 inc. AI), con decisione del 12 ottobre 2018, preavvisata
il 29 agosto 2018, l’Ufficio AI ha nuovamente respinto la richiesta di
prestazioni, non presentando l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile.
1.3. L’assicurato,
sempre tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato tempestivo ricorso contro la succitata
decisione, postulando l’assegnazione di una rendita intera d’invalidità.
Contesta in particolare la perizia psichiatrica della dr.ssa med. __________
eseguita nell’ambito della perizia pluridisciplinare, sostenendo la presenza di
una piena inabilità lavorativa. A motivazione della sua tesi ricorsuale, egli
ha allegato il rapporto 16 novembre 2018 della sua psichiatra curante, dr.ssa
med. __________.
1.4.
Con la risposta di causa del 15 giugno 2018 l’Ufficio AI ha postulato la
reiezione del ricorso. Dopo aver sottoposto il succitato scritto della
psichiatra curante all’esame del __________ (in particolare alla dr.ssa med. __________),
che ha confermato la propria perizia del 26 giugno 2018, l’amministrazione ha altresì
confermato la validità della valutazione medica, come pure, di conseguenza, la
decisione impugnata (VI).
1.5. Con
osservazioni del 25 gennaio 2019 l’assicurato, ritenendo come in risposta di
causa l’amministrazione non abbia confutato la valutazione 16 novembre 2018
della psichiatra curante, ha confermato il ricorso (X).
1.6.
Con presa di posizione del 31 gennaio 2019 l’Ufficio AI ha ribadito la
validità della decisione contestata (XII).
considerato in
diritto
2.1. Oggetto
del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di
prestazioni dell’assicurato.
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag.
1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,
decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita
(DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01
del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.3. Nel
caso in esame, a seguito della domanda di prestazioni del giugno 2015 l’Ufficio
AI ha incaricato il __________ di eseguire una perizia pluridisciplinare. Dal
referto datato 2 settembre 2016 (doc. 40 incarto AI) risulta che i periti hanno
fatto capo a consultazioni specialistiche esterne: psichiatrica (dr.ssa med. __________),
reumatologica (dr. med. __________) e pneumologica (dr. med. __________). Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso
il citato centro d’accertamento, i periti del __________ hanno posto le
seguenti diagnosi:
"
(…)
5. DIAGNOSI
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa:
DSM-V 301.83 disturbo borderline di personalità /
ICD-10.GM F60,3 disturbo di personalità emotivamente instabile.
DSM-V 296.32 disturbo depressivo maggiore, moderato,
con ansia / ICD-10-GM F.F33.1 disturbo depressivo ricorrente episodio di media
gravità in atto.
DSM-V 300.82 disturbo da sintomi somatici con dolore
predominante, moderato / iCD-10 F45.41 disturbo somatoforme da dolore con fattori
somatici e psichici.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa:
Cervicalgie e toracalgie con/su:
- pregressa toracotomia ds.
Lobectomia del lobo medio e drenaggio, 10.4.2013,
- pregressa retoracotomia,
emostasi, lavaggio e drenaggio a causa di sanguinamento,
- a causa di bronchiectasie con emottisi
recidivanti.
Sindrome lombovertebrale con/su:
- iniziali alterazioni di
tipo degenerativo in particolar modo discopatie L5-S1,
- sacrum acutum.
Gonalgia a sin. Con/su:
- prevalentemente dolori alla
mobilizzazione retropatellare,
- tendenza a genua vara bilateralmente.
Dolori all’articolazione metacarpofalangea del III
dito della mano ds. Di tipo capsulare e senza sinoviti.
Asma bronchiale lieve anamnestica.
Tabagismo.
Dislipidemia. (…)” (pag. 184 inc. AI)
Riportate
le singole conclusioni dei diversi specialisti esterni (cfr. perizia punto no.
6), dopo una dettagliata ed esaustiva discussione globale i periti hanno valutato
un’inabilità lavorativa del 70% (intesa come presenza durante tutto il giorno,
ma con rendimento ridotto) sia nell’abituale attività di pizzaiolo che in
attività adeguate sostanzialmente per motivi psichiatrici (cfr. perizia punti
no. 8.1, 8.1.2 e 9.1,9.1.2).
Quanto
alla valutazione retrospettiva sia nell’ambito dell’esigibilità nell’abituale
professione che in attività adeguate, i periti hanno riscontrato da febbraio
2013 dei periodi di totale incapacità lavorativa dovuti ad interventi operatori
e ricoveri ospedalieri (cfr. perizia punti no. 8.1.3 e 9.1.3).
A
seguito della documentazione medica prodotta nell’ambito del ricorso contro la
decisione 9 novembre 2017 di reiezione della domanda di prestazioni (cfr. rapporto
27 gennaio 2017 della psichiatra curante, dr.ssa med. __________ e rapporto 13
febbraio 2017 della dr.ssa med. __________, internista), con sentenza 12 marzo
2018, come accennato, questo TCA aveva rinviato gli atti all’Ufficio AI per
l’espletamento di una valutazione medica di decorso, in particolare d’ordine
psichiatrico (cfr. consid. 2.4 e 2.6 della STCA 32.2017.218).
Ritornati
gli atti, l’Ufficio AI ha incaricato il __________ di esperire una perizia
bidisciplinare. Dal rapporto 26 giugno 2018 (doc. 101 inc. AI) si evince che
l’assicurato è stato visitato dal dr. med. __________, specialista in medicina
interna, e nuovamente dalla dr.ssa. med. __________. Dal consulto bidisciplinare
è emerso come rispetto alla precedente perizia la situazione somatica sia
rimasta invariata, e che vi è stato invece un lieve peggioramento della
patologia psichiatrica causante globalmente un’inabilità lavorativa del 40% sia
nell’attività di pizzaiolo che in altre attività da gennaio 2017 (inizio presa
a carico dalla dr.ssa med. __________), interrotta da un’incapacità lavorativa
al 100% dal 9.2 al 28.2.2017 dovuta al ricovero presso la Clinica __________ di
__________. Per il periodo precedente i periti hanno confermato l’inabilità
lavorativa definita nella precedente perizia __________ (punto no. G della
perizia, pag. 453 inc. AI).
Fatti
I
periti, sulla scorta della valutazione della dr.ssa med. __________ hanno
consigliato per l’assicurato un’attività in ambiente tollerante, svolto da solo
o con pochi colleghi di lavoro, senza eccessiva responsabilità, in un’attività
rutinaria con possibilità di pause (cfr. punto no. H della perizia, pag. 453
inc. AI).
Il
ricorrente, come detto, contesta la valutazione medico-teorica, in particolare
l’aspetto psichiatrico che, a sua detta, giustificherebbe una totale inabilità
lavorativa. A tal riguarda fa riferimento al rapporto 16 novembre 2018 della
psichiatra curante.
2.4. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.
1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti,
i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e
che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.5. Con
due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre, 2017 pubblicate in DTF
143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza
sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità
lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla
luce di indicatori, troverà in futuro applicazione per tutte le malattie
psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a
medio-gravi, che non avrà più il medesimo significato il precedente criterio
della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la
concessione di una rendita AI (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale
del 14 dicembre 2017).
Nel
2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del
diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause
organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre
valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona
interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione
del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)
in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come
indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,
l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come
anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,
sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona
interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti
della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata
sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del
14 dicembre 2017).
Nelle
due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla
conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro
all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di
disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione
lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e
dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri
oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la
scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile
accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle
ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze
di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto
da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative
della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie
psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,
soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per
problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella
valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi
scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un
procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o
addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata
secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità
pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione
della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale
indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare
una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote
conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale
riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti
potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una
"resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal
Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta.
Ora invece, come
nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona
interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo
la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità
di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a
medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente
nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia
conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale
del 14 dicembre 2017).
Con
sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie
8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha
ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non
perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel
contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche
caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi
esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione
impugnata è o no conforme al diritto federale.
Questa
giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo
2018, pubblicata in DTF 144 V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle recentissime STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al
consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e
4.3, STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8
agosto 2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
2.6. Nella
fattispecie in esame questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di
salute dell’assicurato è stato accuratamente vagliato, non ha motivo per
mettere in dubbio le valutazioni formulate nella perizia bidisciplinare del 24
agosto 2018, poiché la stessa va considerata dettagliata, approfondita e quindi
rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando
precedente.
In
effetti, nella stessa, i periti hanno considerato tutta la documentazione
medica agli atti e l’insorgente non ha prodotto documentazione specialistica
atta a mettere in dubbio le conclusioni a cui essi sono giunti.
2.6.1. In
particolare, nella perizia psichiatrica di decorso del 24 luglio 2018 la dr.ssa
med. __________ ha posto le medesime diagnosi di cui alla perizia 2 settembre
2016.
Oltre
ai due colloqui avuti con l’assicurato, la perita si è avvalsa di test
psicologici (test di Rorschach, MMPI 2 e SIMS) ed ha proceduto all’eterovalutazione delle limitazioni dell’attività e
delle restrizioni della partecipazione nei disturbi psichici e mentali
(valutazione Mini-ICF-APP).
Dopo discussione
dei referti, delle costatazioni soggettive ed obbiettive, la perita ha
proceduto alla seguente valutazione:
" (…)
7.1 Sintesi della storia
personale, professionale e sanitaria dell’assicurato e descrizione della sua
situazione psichica, sociale e medica attuale
L’A. immigrato dalla __________ nel
1990, non ha avuto problemi psichiatrici sino al 2013, dove eventi di vita
socio-relazionali e di salute hanno contribuito a evidenziare la personalità
disturbata dell’A., quali un disturbo di personalità borderline, con presenza
di nuclei psicotici, ce spiega la parziale inefficacia sia dei ricoveri che
delle prescrizioni farmacologiche. Inefficacia che non ha favorito la
compliance dell’A, che tra l’altro è una caratteristica dei disturbi di
personalità, vista la diffidenza, la non fiducia degli altri e gli spunti
persecutori dell’A. Inoltre manca dal 2013 un contesto relazionale/affettivo,
che possa aiutare l’A. nelle sue difficoltà e nel suo bisogno di dipendenza,
così come la socialità che si limita alla cerchia ristretta del centro __________,
con difficoltà di relazione.
Dal punto di vista medico la presa
in carico a mio parere non è sufficiente sia dal punto di vista farmacologico
che di sostegno socio-relazionale, come già avevo scritto nel mio consulto del
2016.
7.2 Valutazione del percorso
precedente di terapie, riabilitazioni, provvedimenti d’integrazione ecc. e
discussione delle possibilità di guarigione
Come sopra esposto, sino al 2013
non si erano presentati problemi psichici, ma la somma di eventi disfunzionali,
fonte di stress quali: le difficoltà lavorative ed economiche, la situazione
relazionale con la moglie, tradimento e poi separazione, la condizione fisica
con l’intervento al polmone, ha determinato il crollo psichico, con l’emergere
del disturbo di personalità borderline, la sua immaturità relazionale ed il
nucleo psicotico, con lo scollamento della realtà con la risultante della
deflessione del tono dell’umore, ed una incapacità a trovare strategie di
soluzione ai suoi problemi. Ecco la necessità dei ricoveri, vissuti come un momento
di “pausa” delle sue difficoltà, più che come un vero e proprio aiuto
terapeutico. Il primo ricovero presso la Clinica __________ dal 14.11.2013
al 4.12.2013, secondo ricovero dal 5.2 al 23.4.2014, terzo dal
15.1 al 3.3.2015, quarto dal 2.7 al 20.8.2015 ed infine l’ultimo
dallo 09.02.2017 al 28.02.2017.
Da specificare che la dr.ssa __________
è l’ultima psichiatra che ha in carico il sig. RI 1, a partire dal gennaio
2017, precedentemente aveva come psichiatra la dr.ssa __________, del Centro __________,
a detta del paziente, da gennaio/febbraio 2016, mentre la dr.ssa __________ lo
ha avuto in cura dal 12.12.2013.
Questo turnover di psichiatri,
depongono per il classico comportamento delle personalità borderline, in quanto
per questi paziente nel momento in cui gli altri, compresi i curanti, non
soddisfano le loro richieste, si innesca un rifiuto ed una reattività nei loro
confronti. Da aggiungere che in quest’A. vi è l’aggravante del pensiero
“psicotico” che impedisce un buon esame di realtà con conseguenze negative per
lui stesso, con negazione e vissuti persecutori e ridotto problem solving, per
mancato riconoscimento dei propri bisogni e susseguente incapacità a farne
fronte.
Questi aspetti di personalità,
associato ad un grave distacco dalla realtà, inoltre, non permettono di
auspicare un miglioramento delle condizioni psichiche, che avevo auspicato nel
2016, nell’ambito di un sostegno socio-relazionale, che per altro non è stato
effettuato.
A mio parere è possibile un
progetto terapeutico per evitare l’aggravamento verso una china francamente
psicotica.
7.3 Valutazione della
coerenza e della plausibilità
Nonostante la positività alla SIMS,
che ha evidenziato, a mio parere più che una simulazione una certa
accentuazione dei sintomi, ma che rientra nelle caratteristiche di personalità
dell’A. ritengo che vi sia coerenza e plausibilità tra l’anamnesi, i colloqui
clinici e i test psicologici.
7.4 Valutazione di capacità,
risorse e problemi
Le capacità psichiatriche dell’A.
sono in relazione allo stress relazionale e quando gli stimoli sono ovvi e
strutturati, sono apparentemente normali, mentre quando è alle prese con eventi
particolarmente complessi, il rischio di disorganizzazione emotiva è molto
alto, come è già avvenuto nel passato, quindi ritengo l’A. a rischio di
aggravamento psichico.
Poche a questo punto le risorse
personologiche, mentre è elevata l’incapacità a risolvere i suoi problemi,
vista la possibilità di accedere in modo adeguato ai compiti di sviluppo, per
via della presenza di una personalità immatura e dipendente. Da solo ha poche
risorse. (…)” (pag. 468-469 inc. AI)
In merito
alla capacità lavorativa, la dr.ssa med. __________ ha risposto:
" (…)
Capacità lavorativa nell'attività svolta fino a quel
momento
·
Quante ore di presenza può garantire l'assicurato nell'attività svolta in precedenza?
L'A: può a mio parere garantire un
massimo di 8 - 8 1/2 ore nell'attività di pizzaiolo.
·
Durante questo periodo di presenza si manifesta anche
una limitazione della capacità di rendimento? In caso
affermativo, in che misura e perché?
Durante queste ore di presenza si
manifesta una limitazione del rendimento non più del 40%, connessa alla esauribilità delle energie che
influenzano negativamente la performance e richiedono più pause perla presenza
dei disturbi da dolore con fattori somatici e psichici.
·
Come valuta complessivamente la capacità lavorativa
nell'attività svolta finora, in rapporto a un grado d'occupazione
del 100%?
La capacità lavorativa psichiatrica
nell'attività da ultimo svolta è del 60%.
·
Come si sviluppa nel tempo questa capacità lavorativa?
Per quanto riguarda lo sviluppo nel
tempo della capacità lavorativa, mi rifaccio a ciò che avevo già evidenziato
nel 2016 quale: riduzione della capacità lavorativa prolungata dal punto di
vista psichiatrico, inizia dal 2013 in concomitanza con il fallimento della
pizzeria, del matrimonio e primo ricovero dal 14.11.2013 al 4.12.2013
alla Clinica __________ di __________, secondo ricovero dal 5.2 al 23.4.2014,
terzo dal 15.1 al 3.3.2015, quarto dal 2.7 al 20.8.2015 con una
incapacità del 100% sino al 20.08 2015. Da quest'ultimo ricovero vi è
stato un miglioramento della condizione depressiva e della stabilizzazione
degli impulsi, determinato dal disturbo di personalità. Da quella data la
capacità lavorativa 6 del 70% a mio
parere sino alla presa in carico psichiatrica della dr.ssa __________ nel
gennaio 2017, che descrive un netto peggioramento, che ha poi richiesto il
ricovero presso la Clinica __________ dal 09.02.2017 al 28.02.2017. All'uscita
dalla Clinica a mio parere la capacità
lavorativa psichiatrica si attesta al 60%, visti
anche i risultati dei test psicologici.
8.2 Capacità lavorativa in un'attività adeguata
·
Quali requisiti dovrebbe soddisfare un'attività adeguata in
modo ottimale alla disabilità?
Un'attività
adeguata di un orario di lavoro di 8 - 8 ½ ore, dal punto di vista
psichiatrico, sarebbe quella in un ambiente tollerante della quota di ansia e
facile irritabilità7reattività, quindi l'ideale sarebbe da solo o con
pochi colleghi di lavoro, senza eccessive responsabilità e un'attività routinaria,
con la possibilità di fare pause per evitare la facile esauribilità psico-fisica
e dal disturbo di personalità.
·
Quante ore di presenza al giorno potrebbe garantire al massimo
l'assicurato in un'attività di questo tipo?
In un'attività adeguata un
orario di lavoro di 6 ore.
·
Durante questo periodo di presenza si assiste a una
limitazione della capacità di
rendimento anche in un'attività adeguata? In caso affermativo, in che misura e
perché?
Durante
queste ore di presenza si manifesta una limitazione del rendimento non più del 40%
connessa alla esauribilità delle energie che influenzano negativamente la performance e
richiedono più pause, per la presenza del disturbo da dolore con fattori somatici e psichici, e dal disturbo
di personalità
·
Come valuta complessivamente la capacità lavorativa in un'attività adeguata nel libero
mercato del lavoro, in rapporto a un grado d'occupazione del 100%?
La capacità lavorativa
psichiatrica in un'attività adeguata è del 60%.
·
Come si sviluppa nel tempo questa capacità lavorativa?
Lo
sviluppo nel tempo della capacità lavorativa in attività adatta ä la stessa
dell'attività di pizzaiolo. (…)” (pag. 469-470 inc. AI
Con presa di
posizione 16 novembre 2018 la dr.ssa med. __________, prendendo in
considerazione le valutazioni testistiche, contesta la perizia amministrativa. Essa
ritiene, contrariamene a quanto sostenuto dalla perita, che nell’assicurato non
si tratti di un disturbo borderline ma piuttosto di un disturbo di tipo di
personalità misto con marcati tratti di tipo ansioso/evitante (pagina 2,
penultimo capoverso). Contesta altresì la valutazione operata dalla perita in
merito all’aspetto depressivo (pag. 3 primo capoverso); evidenzia inoltre, a
suo dire, incongruenze circa la valutazione medico teorica della capacità
lavorativa nell’abituale attività di pizzaiolo e in altre attività (pag. 3
secondo capoverso) ed, infine, ritiene come la perita abbia valutato
l’incapacità lavorativa solo sotto l’aspetto del disturbo della personalità,
tralasciando la patologia depressiva ricorrente (pag. 3 penultimo capoverso).
Per tutti questi motivi la psichiatra curante considera non esaustiva e
coerente la perizia della dr.ssa med. __________ e ribadisce di riscontrare
nell’assicurato “una completa incapacità lavorativa per qualsiasivoglia
attività lucrativa nel mercato libero del lavoro, in considerazione anche delle
scarse risorse personologiche che lo stesso perito valuta”.
L’Ufficio AI,
tramite il __________, ha sottoposto il succitato scritto al vaglio della
dr.ssa med. __________, quest’ultima con scritto 3 dicembre 2018 ha fra l’altro
evidenziato:
" (…) Leggendo
le valutazioni della dr.ssa __________, non posso che constatare, come abbia
utilizzato le valutazioni testistiche, per portare avanti la sua confutazione
circa le mie conclusioni, in merito alla valutazione del grado di incapacità
lavorativa, da me riportata, ritenendole non esaustive e coerenti.
Deve però essere chiaro come, riportato nella letteratura
psicologica e psichiatrica, che acquisito che i reattivi mentali (tests
psicologici) e Mini-ICE-App non hanno alcuna autonomia diagnostica e che
possono fornire, al massimo, un valido ausilio a condizione che siano inseriti
opportunamente e di volta in volta all'interno dello specifico
approfondimento Clinico-diagnostico. Infatti generalmente, mi avvalgo di questi
sussidi di approfondimento, per poter meglio valutare la psicopatologia dell'A.
che mi si viene a chiedere di valutare, in particolare la personalità.
Fondamentale però è il colloquio clinico, che peraltro, nel caso
del sig. RI 1 avevo già potuto vedere nel mio consulto precedente del 1 giugno
2016, oltre alla messe di informazioni data
dagli atti.
Infatti si intende con diagnosi psichiatrica il giudizio clinico,
consistente nel riconoscimento o nell'esclusione di una condizione morbosa
dell'apparato psichico, tendente a un inquadramento nosologico della patologia
riscontrata, secondo i criteri stabiliti dalle classificazioni internazionali. (ICD-10
-GM-2016 e/o DSM V) Tale diagnosi è effettuata attraverso il colloquio clinico,
l'osservazione e con la somministrazione di test per approfondire la
personalità dell'A.
Personalità che pur avendo ritrovato nei vari cluster delle
difficoltà di pensiero e di comportamento, non è così disorganizzato da poter
esprimere altro rispetto a quello da me già descritto.
A questo proposito riporto le conclusioni dei dott. __________, lo
psicologo che ha eseguito i tests:
Conclusioni integrate
Il signor RI 1, è sicuramente una persona sofferente e presenta
indubbiamente tratti di disturbi di personalità di cui a malapena si rende
conto a causa della presenza di meccanismi di negazione e probabilmente per una
concettualizzazione ego-sintonica della sintomatologia. Tuttavia come evidenziato
nel cluster del processamento è in grado di analizzare un compito come la maggior
parte delle persone salvo poi distorcerne - significato a causa
dell'irruenza emozionale. Quindi a maggior ragione la sfera più compromessa
è quelle della relazione interpersonale. Gli altri ambiti risultano più
funzionali a patto che il livello di stress rimanga ad un livello accettabile.
Fatte queste premesse è anche probabile comunque che il soggetto abbia cercato
di presentarsi in una luce peggiorativa funzionale alla valutazione in essere
(SIMS). Rimane comunque confermato un quadro di fragilità personalistica ed una
incapacità di confrontarsi con situazioni complesse ed eccessivamente
sollecitanti.
Ribadisco che non vi sono aspetti psicotici, ma di mancato
controllo emotivo, tipico dei disturbi di personalità borderline ribadisco i
criteri diagnostici da me trovati, che già avevo ben descritto nel mio
primo consulto del 2016, senza aver fatto un test di Rorschach, che poi ha
confermato nei 2018: (pag. 8) criteri diagnostici: vi è una chiara tendenza
ad agire impulsivamente e senza considerare le conseguenze (vedi i propositi di
vendetta, in cui non sono riuscita a smontare). L'umore imprevedibile. Vi è una
tendenza alla manifestazione brusca delle emozioni ed una incapacità a
controllare le esplosioni comportamentali. Come da lui dichiarato è spesso in
conflitto con gli altri. Vi è instabilità emotiva, in comorbilità con un
disturbo depressivo in cui prevalgono i sintomi di ansia quali il sentirsi
nervoso, teso, inquieto, con difficoltà alla concentrazione e memorizzazione
(vedi il non ricordare i testi delle sue amate canzoni) e facile stancabilità
psicomotoria.” (doc. VI/2)
La
perita ha poi precisato che “a dispetto delle “finezze” diagnostiche, tra
disturbo di personalità borderline o di tipo misto, la ricaduta sulla capacità
lavorativa è a mio parere la stessa in questo caso”. A tal
proposito, secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità
non è importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa
(in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e
che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su
divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il
diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni
mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF
134 V 231 consid. 5.3 pag. 234).
Quanto alla
valutazione della capacità lavorativa, nelle succitate osservazioni 16 novembre
2018 la dr.ssa __________ rileva:
" (…) Emergono a mio avviso delle evidenti incongruenze
rispetto alla valutazione medico teorica della capacità lavorativa: la Dr.ssa __________
nella sua valutazione della capacità lavorativa (capitolo 8 perizia
psichiatrica) valuta che nella sua attività abituale di pizzaiolo vi possa
essere una presenza di 8-8 ½ ore con una riduzione del rendimento del 40%;
invece in una attività adeguata di 8-8 ½ ore valuta una presenza di 6 ore con
un ulteriore riduzione del rendimento del 40% a partire dalla mia presa a
carico. Le limitazioni (facile esauribilità e disturbo di personalità) a
sostegno di tali percentuali di presenza diversa, risultano le medesime, ma
nell’attività adeguata producono una maggiore disabilità. Inoltre l’attività
confacente dovrebbe avere come caratteristiche ideali la possibilità di
lavorare da solo o con pochi colleghi, senza eccessive responsabilità e in una
attività routinaria con la possibilità di fare pause per evitare la facile
esauribilità e dal disturbo di personalità. L’attività di pizzaiolo necessita
di una presenza costante e continua, la relazione continua con colleghi e
clienti e ciononostante ha una minore disabilità rispetto l’incapacità lavorativa
descritta nella attività confacente. Le conclusioni finali della perizia __________
valutano un’incapacità lavorativa uguale tra attività abituale e confacente, e
non hanno tenuto in considerazione quanto invece stabilito dal perito
psichiatra e tantomeno spiegato il motivo per il quale se ne sono distanziati.
(…)” (doc. G)
Ora, vero che
la perita alla domanda di quantificare le ore che al massimo l’assicurato può
presenziare al giorno in attività adeguate ha risposto con 6 ore aggiungendo un
40% di riduzione di rendimento, ciò che rappresenta una disabilità maggiore
rispetto all’abituale attività di pizzaiolo – attività con ritmi a volte
frenetici (“… all’ultima sua pizzeria dove a volte sfornava sino a 200/300
pizze a sera”; cfr. perizia psichiatrica pag. 464 inc. AI) – per la quale aveva
indicato in 8 – 81/2 l’orario di lavoro con una riduzione di rendimento di
altrettanto 40% (cfr. punto no. 8.2 della perizia). Trattasi di un evidente
errore di riporto orario di presenza nell’attività adeguata, motivo per cui la
relativa incapacità lavorativa va intensa al 60%, come del resto correttamente rilevato
dal __________ (punto H della perizia, pag. 453).
Inoltre, anche volendo per ipotesi di lavoro,
sostenere un’incapacità lavorativa maggiore nell’abituale attività, va
considerato che, come si vedrà al consid. 2.7.2, per il calcolo del grado
d’invalidità l’amministrazione ha correttamente preso in considerazione, in
applicazione del principio della riduzione del danno, quale reddito da invalido
quello relativo ad attività sostitutive.
2.6.2. Per
quel che concerne l’aspetto somatico, come si evince dalla perizia
pluridisciplinare del 2 settembre 2016, dalla valutazione reumatologica e
quella pneumologica non si riscontrano inabilità lavorative (cfr. pagg. 197 -
199 inc. AI). Dal punto di vista internistico l’assicurato è stato ritenuto
totalmente abile al lavoro, così come valutato nella perizia bidisciplinare del
24 agosto 2018 (cfr. pag. 451 inc. AI).
Né
del resto l’assicurato ha prodotto, sia nell’attuale procedura giudiziaria che
in quella precedente, nuovi elementi medici atti a rendere verosimile un
peggioramento della situazione somatica.
2.6.3. Dal
punto di vista globale, ritenuto come l’unica patologia invalidante è quella
psichiatrica, viste le affidabili e concludenti risultanze sia della citata
perizia bidisciplinare sia della precedente valutazione pluridisciplinare del 2
settembre 2016, entrambe confermate dal SMR (cfr. doc. 41 e 103 inc. AI), alle
quali vanno conferito valore probatorio (cfr. consid. 2.4), richiamato inoltre
l'obbligo che incombe alla persona assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per
ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla
salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi
citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,
pag. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della
verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), come
il ricorrente sia inabile al 70% da febbraio 2013 ed al 60% da gennaio 2017 in
attività adeguate, eccezion fatta per i precedenti diversi (brevi) periodi
d’inabilità lavorativa dovuti agli interventi e ricoveri ospedalieri.
2.7. Occorre ora procedere alla
determinazione del grado d’invalidità secondo il metodo ordinario, il cui
calcolo, rimasto incontestato, è stato riportato nella decisione contestata. Tale
calcolo merita di essere avallato.
Per
quanto riguarda il salario da valido, tenuto conto dell’attività svolta dall’assicurato
(pizzaiolo), l’amministrazione ha correttamente stabilito il reddito da valido
prendendo in considerazione i dati statistici (tabelle RSS), edizione 2014
(anno dell’eventuale diritto alla rendita), relativi alle categorie 55-56,
(servizio di alloggi e ristorazioni), la durata lavorativa media, giungendo ad
un salario statistico di fr. 51'324.-- per il 2014, che aggiornato al 2016
ammonta a fr. 51'861.--, così come si evince dal rapporto 29 agosto 2018 del
consulente in integrazione professionale (doc. 105 inc. AI).
Quanto al reddito da invalido,
correttamente l’Ufficio AI ha utilizzato i dati salariali (tabella RSS 2014)
relativi al salario lordo percepito dagli uomini per un'attività semplice di
tipo fisico o manuale e tenuto conto di una media lavorativa di 41.7 ore alla
settimana, determinando i redditi ipotetici, tenuto conto di un’inabilità
lavorativa del 30% (dal 2013) rispettivamente del 40% (da gennaio 2017), in fr.
46'517.-- e fr. fr. 39'872.--.
Dal raffronto tra i
succitati redditi da valido e da invalido è risultato un grado d’invalidità non
pensionabile (del 9% rispettivamente del 23%), sempre come risulta dal
summenzionato rapporto 29 agosto 2018 del consulente IP, il cui calcolo, come
detto, è stato riportato nella decisione contestata.
Vista
l’importante differenza per raggiungere il grado minimo d’invalidità
pensionabile, non è necessario, poiché ininfluente per l’esito della vertenza,
aggiornare i dati statistici al 2018, anno della decisione contestata.
In queste circostanze a
ragione l’Ufficio AI non ha riconosciuto il diritto ad una rendita non
raggiungendo l’assicurato il grado d’invalidità del 40%.
La decisione contestata va
di conseguenza confermata, mentre il ricorso respinto.
2.8. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- vanno poste a carico
del ricorrente.
Per questi
motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti