Lexipedia

Decisione

32.2018.199

Reiezione di una domanda di prestazioni AI. Conferma della perizia pluridisciplinare come della valutazione medico-teorica e del calcolo del grado d'invalidità non pensionabile

14 ottobre 2019Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I

periti, sulla scorta della valutazione della dr.ssa med. __________ hanno

consigliato per l’assicurato un’attività in ambiente tollerante, svolto da solo

o con pochi colleghi di lavoro, senza eccessiva responsabilità, in un’attività

rutinaria con possibilità di pause (cfr. punto no. H della perizia, pag. 453

inc. AI).

Il

ricorrente, come detto, contesta la valutazione medico-teorica, in particolare

l’aspetto psichiatrico che, a sua detta, giustificherebbe una totale inabilità

lavorativa. A tal riguarda fa riferimento al rapporto 16 novembre 2018 della

psichiatra curante.

2.4. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti,

i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.5. Con

due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre, 2017 pubblicate in DTF

143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza

sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità

lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla

luce di indicatori, troverà in futuro applicazione per tutte le malattie

psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a

medio-gravi, che non avrà più il medesimo significato il precedente criterio

della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la

concessione di una rendita AI (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale

del 14 dicembre 2017).

Nel

2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause

organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre

valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona

interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione

del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)

in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come

indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,

l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come

anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,

sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona

interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti

della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata

sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del

14 dicembre 2017).

Nelle

due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla

conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro

all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di

disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione

lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e

dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri

oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la

scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto

da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative

della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie

psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,

soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per

problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione

della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale

indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare

una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale

riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti

potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una

"resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal

Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta.

Ora invece, come

nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona

interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo

la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità

di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a

medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente

nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia

conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale

del 14 dicembre 2017).

Con

sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha

ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non

perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel

contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale.

Questa

giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo

2018, pubblicata in DTF 144 V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle recentissime STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al

consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e

4.3, STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8

agosto 2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

2.6. Nella

fattispecie in esame questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di

salute dell’assicurato è stato accuratamente vagliato, non ha motivo per

mettere in dubbio le valutazioni formulate nella perizia bidisciplinare del 24

agosto 2018, poiché la stessa va considerata dettagliata, approfondita e quindi

rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando

precedente.

In

effetti, nella stessa, i periti hanno considerato tutta la documentazione

medica agli atti e l’insorgente non ha prodotto documentazione specialistica

atta a mettere in dubbio le conclusioni a cui essi sono giunti.

2.6.1. In

particolare, nella perizia psichiatrica di decorso del 24 luglio 2018 la dr.ssa

med. __________ ha posto le medesime diagnosi di cui alla perizia 2 settembre

2016.

Oltre

ai due colloqui avuti con l’assicurato, la perita si è avvalsa di test

psicologici (test di Rorschach, MMPI 2 e SIMS) ed ha proceduto all’eterovalutazione delle limitazioni dell’attività e

delle restrizioni della partecipazione nei disturbi psichici e mentali

(valutazione Mini-ICF-APP).

Dopo discussione

dei referti, delle costatazioni soggettive ed obbiettive, la perita ha

proceduto alla seguente valutazione:

" (…)

7.1 Sintesi della storia

personale, professionale e sanitaria dell’assicurato e descrizione della sua

situazione psichica, sociale e medica attuale

L’A. immigrato dalla __________ nel

1990, non ha avuto problemi psichiatrici sino al 2013, dove eventi di vita

socio-relazionali e di salute hanno contribuito a evidenziare la personalità

disturbata dell’A., quali un disturbo di personalità borderline, con presenza

di nuclei psicotici, ce spiega la parziale inefficacia sia dei ricoveri che

delle prescrizioni farmacologiche. Inefficacia che non ha favorito la

compliance dell’A, che tra l’altro è una caratteristica dei disturbi di

personalità, vista la diffidenza, la non fiducia degli altri e gli spunti

persecutori dell’A. Inoltre manca dal 2013 un contesto relazionale/affettivo,

che possa aiutare l’A. nelle sue difficoltà e nel suo bisogno di dipendenza,

così come la socialità che si limita alla cerchia ristretta del centro __________,

con difficoltà di relazione.

Dal punto di vista medico la presa

in carico a mio parere non è sufficiente sia dal punto di vista farmacologico

che di sostegno socio-relazionale, come già avevo scritto nel mio consulto del

2016.

7.2 Valutazione del percorso

precedente di terapie, riabilitazioni, provvedimenti d’integrazione ecc. e

discussione delle possibilità di guarigione

Come sopra esposto, sino al 2013

non si erano presentati problemi psichici, ma la somma di eventi disfunzionali,

fonte di stress quali: le difficoltà lavorative ed economiche, la situazione

relazionale con la moglie, tradimento e poi separazione, la condizione fisica

con l’intervento al polmone, ha determinato il crollo psichico, con l’emergere

del disturbo di personalità borderline, la sua immaturità relazionale ed il

nucleo psicotico, con lo scollamento della realtà con la risultante della

deflessione del tono dell’umore, ed una incapacità a trovare strategie di

soluzione ai suoi problemi. Ecco la necessità dei ricoveri, vissuti come un momento

di “pausa” delle sue difficoltà, più che come un vero e proprio aiuto

terapeutico. Il primo ricovero presso la Clinica __________ dal 14.11.2013

al 4.12.2013, secondo ricovero dal 5.2 al 23.4.2014, terzo dal

15.1 al 3.3.2015, quarto dal 2.7 al 20.8.2015 ed infine l’ultimo

dallo 09.02.2017 al 28.02.2017.

Da specificare che la dr.ssa __________

è l’ultima psichiatra che ha in carico il sig. RI 1, a partire dal gennaio

2017, precedentemente aveva come psichiatra la dr.ssa __________, del Centro __________,

a detta del paziente, da gennaio/febbraio 2016, mentre la dr.ssa __________ lo

ha avuto in cura dal 12.12.2013.

Questo turnover di psichiatri,

depongono per il classico comportamento delle personalità borderline, in quanto

per questi paziente nel momento in cui gli altri, compresi i curanti, non

soddisfano le loro richieste, si innesca un rifiuto ed una reattività nei loro

confronti. Da aggiungere che in quest’A. vi è l’aggravante del pensiero

“psicotico” che impedisce un buon esame di realtà con conseguenze negative per

lui stesso, con negazione e vissuti persecutori e ridotto problem solving, per

mancato riconoscimento dei propri bisogni e susseguente incapacità a farne

fronte.

Questi aspetti di personalità,

associato ad un grave distacco dalla realtà, inoltre, non permettono di

auspicare un miglioramento delle condizioni psichiche, che avevo auspicato nel

2016, nell’ambito di un sostegno socio-relazionale, che per altro non è stato

effettuato.

A mio parere è possibile un

progetto terapeutico per evitare l’aggravamento verso una china francamente

psicotica.

7.3 Valutazione della

coerenza e della plausibilità

Nonostante la positività alla SIMS,

che ha evidenziato, a mio parere più che una simulazione una certa

accentuazione dei sintomi, ma che rientra nelle caratteristiche di personalità

dell’A. ritengo che vi sia coerenza e plausibilità tra l’anamnesi, i colloqui

clinici e i test psicologici.

7.4 Valutazione di capacità,

risorse e problemi

Le capacità psichiatriche dell’A.

sono in relazione allo stress relazionale e quando gli stimoli sono ovvi e

strutturati, sono apparentemente normali, mentre quando è alle prese con eventi

particolarmente complessi, il rischio di disorganizzazione emotiva è molto

alto, come è già avvenuto nel passato, quindi ritengo l’A. a rischio di

aggravamento psichico.

Poche a questo punto le risorse

personologiche, mentre è elevata l’incapacità a risolvere i suoi problemi,

vista la possibilità di accedere in modo adeguato ai compiti di sviluppo, per

via della presenza di una personalità immatura e dipendente. Da solo ha poche

risorse. (…)” (pag. 468-469 inc. AI)

In merito

alla capacità lavorativa, la dr.ssa med. __________ ha risposto:

" (…)

Capacità lavorativa nell'attività svolta fino a quel

momento

·

Quante ore di presenza può garantire l'assicurato nell'attività svolta in precedenza?

L'A: può a mio parere garantire un

massimo di 8 - 8 1/2 ore nell'attività di pizzaiolo.

·

Durante questo periodo di presenza si manifesta anche

una limitazione della capacità di rendimento? In caso

affermativo, in che misura e perché?

Durante queste ore di presenza si

manifesta una limitazione del rendimento non più del 40%, connessa alla esauribilità delle energie che

influenzano negativamente la performance e richiedono più pause perla presenza

dei disturbi da dolore con fattori somatici e psichici.

·

Come valuta complessivamente la capacità lavorativa

nell'attività svolta finora, in rapporto a un grado d'occupazione

del 100%?

La capacità lavorativa psichiatrica

nell'attività da ultimo svolta è del 60%.

·

Come si sviluppa nel tempo questa capacità lavorativa?

Per quanto riguarda lo sviluppo nel

tempo della capacità lavorativa, mi rifaccio a ciò che avevo già evidenziato

nel 2016 quale: riduzione della capacità lavorativa prolungata dal punto di

vista psichiatrico, inizia dal 2013 in concomitanza con il fallimento della

pizzeria, del matrimonio e primo ricovero dal 14.11.2013 al 4.12.2013

alla Clinica __________ di __________, secondo ricovero dal 5.2 al 23.4.2014,

terzo dal 15.1 al 3.3.2015, quarto dal 2.7 al 20.8.2015 con una

incapacità del 100% sino al 20.08 2015. Da quest'ultimo ricovero vi è

stato un miglioramento della condizione depressiva e della stabilizzazione

degli impulsi, determinato dal disturbo di personalità. Da quella data la

capacità lavorativa 6 del 70% a mio

parere sino alla presa in carico psichiatrica della dr.ssa __________ nel

gennaio 2017, che descrive un netto peggioramento, che ha poi richiesto il

ricovero presso la Clinica __________ dal 09.02.2017 al 28.02.2017. All'uscita

dalla Clinica a mio parere la capacità

lavorativa psichiatrica si attesta al 60%, visti

anche i risultati dei test psicologici.

8.2 Capacità lavorativa in un'attività adeguata

·

Quali requisiti dovrebbe soddisfare un'attività adeguata in

modo ottimale alla disabilità?

Un'attività

adeguata di un orario di lavoro di 8 - 8 ½ ore, dal punto di vista

psichiatrico, sarebbe quella in un ambiente tollerante della quota di ansia e

facile irritabilità7reattività, quindi l'ideale sarebbe da solo o con

pochi colleghi di lavoro, senza eccessive responsabilità e un'attività routinaria,

con la possibilità di fare pause per evitare la facile esauribilità psico-fisica

e dal disturbo di personalità.

·

Quante ore di presenza al giorno potrebbe garantire al massimo

l'assicurato in un'attività di questo tipo?

In un'attività adeguata un

orario di lavoro di 6 ore.

·

Durante questo periodo di presenza si assiste a una

limitazione della capacità di

rendimento anche in un'attività adeguata? In caso affermativo, in che misura e

perché?

Durante

queste ore di presenza si manifesta una limitazione del rendimento non più del 40%

connessa alla esauribilità delle energie che influenzano negativamente la performance e

richiedono più pause, per la presenza del disturbo da dolore con fattori somatici e psichici, e dal disturbo

di personalità

·

Come valuta complessivamente la capacità lavorativa in un'attività adeguata nel libero

mercato del lavoro, in rapporto a un grado d'occupazione del 100%?

La capacità lavorativa

psichiatrica in un'attività adeguata è del 60%.

·

Come si sviluppa nel tempo questa capacità lavorativa?

Lo

sviluppo nel tempo della capacità lavorativa in attività adatta ä la stessa

dell'attività di pizzaiolo. (…)” (pag. 469-470 inc. AI

Con presa di

posizione 16 novembre 2018 la dr.ssa med. __________, prendendo in

considerazione le valutazioni testistiche, contesta la perizia amministrativa. Essa

ritiene, contrariamene a quanto sostenuto dalla perita, che nell’assicurato non

si tratti di un disturbo borderline ma piuttosto di un disturbo di tipo di

personalità misto con marcati tratti di tipo ansioso/evitante (pagina 2,

penultimo capoverso). Contesta altresì la valutazione operata dalla perita in

merito all’aspetto depressivo (pag. 3 primo capoverso); evidenzia inoltre, a

suo dire, incongruenze circa la valutazione medico teorica della capacità

lavorativa nell’abituale attività di pizzaiolo e in altre attività (pag. 3

secondo capoverso) ed, infine, ritiene come la perita abbia valutato

l’incapacità lavorativa solo sotto l’aspetto del disturbo della personalità,

tralasciando la patologia depressiva ricorrente (pag. 3 penultimo capoverso).

Per tutti questi motivi la psichiatra curante considera non esaustiva e

coerente la perizia della dr.ssa med. __________ e ribadisce di riscontrare

nell’assicurato “una completa incapacità lavorativa per qualsiasivoglia

attività lucrativa nel mercato libero del lavoro, in considerazione anche delle

scarse risorse personologiche che lo stesso perito valuta”.

L’Ufficio AI,

tramite il __________, ha sottoposto il succitato scritto al vaglio della

dr.ssa med. __________, quest’ultima con scritto 3 dicembre 2018 ha fra l’altro

evidenziato:

" (…) Leggendo

le valutazioni della dr.ssa __________, non posso che constatare, come abbia

utilizzato le valutazioni testistiche, per portare avanti la sua confutazione

circa le mie conclusioni, in merito alla valutazione del grado di incapacità

lavorativa, da me riportata, ritenendole non esaustive e coerenti.

Deve però essere chiaro come, riportato nella letteratura

psicologica e psichiatrica, che acquisito che i reattivi mentali (tests

psicologici) e Mini-ICE-App non hanno alcuna autonomia diagnostica e che

possono fornire, al massimo, un valido ausilio a condizione che siano inseriti

opportunamente e di volta in volta all'interno dello specifico

approfondimento Clinico-diagnostico. Infatti generalmente, mi avvalgo di questi

sussidi di approfondimento, per poter meglio valutare la psicopatologia dell'A.

che mi si viene a chiedere di valutare, in particolare la personalità.

Fondamentale però è il colloquio clinico, che peraltro, nel caso

del sig. RI 1 avevo già potuto vedere nel mio consulto precedente del 1 giugno

2016, oltre alla messe di informazioni data

dagli atti.

Infatti si intende con diagnosi psichiatrica il giudizio clinico,

consistente nel riconoscimento o nell'esclusione di una condizione morbosa

dell'apparato psichico, tendente a un inquadramento nosologico della patologia

riscontrata, secondo i criteri stabiliti dalle classificazioni internazionali. (ICD-10

-GM-2016 e/o DSM V) Tale diagnosi è effettuata attraverso il colloquio clinico,

l'osservazione e con la somministrazione di test per approfondire la

personalità dell'A.

Personalità che pur avendo ritrovato nei vari cluster delle

difficoltà di pensiero e di comportamento, non è così disorganizzato da poter

esprimere altro rispetto a quello da me già descritto.

A questo proposito riporto le conclusioni dei dott. __________, lo

psicologo che ha eseguito i tests:

Conclusioni integrate

Il signor RI 1, è sicuramente una persona sofferente e presenta

indubbiamente tratti di disturbi di personalità di cui a malapena si rende

conto a causa della presenza di meccanismi di negazione e probabilmente per una

concettualizzazione ego-sintonica della sintomatologia. Tuttavia come evidenziato

nel cluster del processamento è in grado di analizzare un compito come la maggior

parte delle persone salvo poi distorcerne - significato a causa

dell'irruenza emozionale. Quindi a maggior ragione la sfera più compromessa

è quelle della relazione interpersonale. Gli altri ambiti risultano più

funzionali a patto che il livello di stress rimanga ad un livello accettabile.

Fatte queste premesse è anche probabile comunque che il soggetto abbia cercato

di presentarsi in una luce peggiorativa funzionale alla valutazione in essere

(SIMS). Rimane comunque confermato un quadro di fragilità personalistica ed una

incapacità di confrontarsi con situazioni complesse ed eccessivamente

sollecitanti.

Ribadisco che non vi sono aspetti psicotici, ma di mancato

controllo emotivo, tipico dei disturbi di personalità borderline ribadisco i

criteri diagnostici da me trovati, che già avevo ben descritto nel mio

primo consulto del 2016, senza aver fatto un test di Rorschach, che poi ha

confermato nei 2018: (pag. 8) criteri diagnostici: vi è una chiara tendenza

ad agire impulsivamente e senza considerare le conseguenze (vedi i propositi di

vendetta, in cui non sono riuscita a smontare). L'umore imprevedibile. Vi è una

tendenza alla manifestazione brusca delle emozioni ed una incapacità a

controllare le esplosioni comportamentali. Come da lui dichiarato è spesso in

conflitto con gli altri. Vi è instabilità emotiva, in comorbilità con un

disturbo depressivo in cui prevalgono i sintomi di ansia quali il sentirsi

nervoso, teso, inquieto, con difficoltà alla concentrazione e memorizzazione

(vedi il non ricordare i testi delle sue amate canzoni) e facile stancabilità

psicomotoria.” (doc. VI/2)

La

perita ha poi precisato che “a dispetto delle “finezze” diagnostiche, tra

disturbo di personalità borderline o di tipo misto, la ricaduta sulla capacità

lavorativa è a mio parere la stessa in questo caso”. A tal

proposito, secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità

non è importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa

(in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e

che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su

divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il

diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni

mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF

134 V 231 consid. 5.3 pag. 234).

Quanto alla

valutazione della capacità lavorativa, nelle succitate osservazioni 16 novembre

2018 la dr.ssa __________ rileva:

" (…) Emergono a mio avviso delle evidenti incongruenze

rispetto alla valutazione medico teorica della capacità lavorativa: la Dr.ssa __________

nella sua valutazione della capacità lavorativa (capitolo 8 perizia

psichiatrica) valuta che nella sua attività abituale di pizzaiolo vi possa

essere una presenza di 8-8 ½ ore con una riduzione del rendimento del 40%;

invece in una attività adeguata di 8-8 ½ ore valuta una presenza di 6 ore con

un ulteriore riduzione del rendimento del 40% a partire dalla mia presa a

carico. Le limitazioni (facile esauribilità e disturbo di personalità) a

sostegno di tali percentuali di presenza diversa, risultano le medesime, ma

nell’attività adeguata producono una maggiore disabilità. Inoltre l’attività

confacente dovrebbe avere come caratteristiche ideali la possibilità di

lavorare da solo o con pochi colleghi, senza eccessive responsabilità e in una

attività routinaria con la possibilità di fare pause per evitare la facile

esauribilità e dal disturbo di personalità. L’attività di pizzaiolo necessita

di una presenza costante e continua, la relazione continua con colleghi e

clienti e ciononostante ha una minore disabilità rispetto l’incapacità lavorativa

descritta nella attività confacente. Le conclusioni finali della perizia __________

valutano un’incapacità lavorativa uguale tra attività abituale e confacente, e

non hanno tenuto in considerazione quanto invece stabilito dal perito

psichiatra e tantomeno spiegato il motivo per il quale se ne sono distanziati.

(…)” (doc. G)

Ora, vero che

la perita alla domanda di quantificare le ore che al massimo l’assicurato può

presenziare al giorno in attività adeguate ha risposto con 6 ore aggiungendo un

40% di riduzione di rendimento, ciò che rappresenta una disabilità maggiore

rispetto all’abituale attività di pizzaiolo – attività con ritmi a volte

frenetici (“… all’ultima sua pizzeria dove a volte sfornava sino a 200/300

pizze a sera”; cfr. perizia psichiatrica pag. 464 inc. AI) – per la quale aveva

indicato in 8 – 81/2 l’orario di lavoro con una riduzione di rendimento di

altrettanto 40% (cfr. punto no. 8.2 della perizia). Trattasi di un evidente

errore di riporto orario di presenza nell’attività adeguata, motivo per cui la

relativa incapacità lavorativa va intensa al 60%, come del resto correttamente rilevato

dal __________ (punto H della perizia, pag. 453).

Inoltre, anche volendo per ipotesi di lavoro,

sostenere un’incapacità lavorativa maggiore nell’abituale attività, va

considerato che, come si vedrà al consid. 2.7.2, per il calcolo del grado

d’invalidità l’amministrazione ha correttamente preso in considerazione, in

applicazione del principio della riduzione del danno, quale reddito da invalido

quello relativo ad attività sostitutive.

2.6.2. Per

quel che concerne l’aspetto somatico, come si evince dalla perizia

pluridisciplinare del 2 settembre 2016, dalla valutazione reumatologica e

quella pneumologica non si riscontrano inabilità lavorative (cfr. pagg. 197 -

199 inc. AI). Dal punto di vista internistico l’assicurato è stato ritenuto

totalmente abile al lavoro, così come valutato nella perizia bidisciplinare del

24 agosto 2018 (cfr. pag. 451 inc. AI).

del resto l’assicurato ha prodotto, sia nell’attuale procedura giudiziaria che

in quella precedente, nuovi elementi medici atti a rendere verosimile un

peggioramento della situazione somatica.

2.6.3. Dal

punto di vista globale, ritenuto come l’unica patologia invalidante è quella

psichiatrica, viste le affidabili e concludenti risultanze sia della citata

perizia bidisciplinare sia della precedente valutazione pluridisciplinare del 2

settembre 2016, entrambe confermate dal SMR (cfr. doc. 41 e 103 inc. AI), alle

quali vanno conferito valore probatorio (cfr. consid. 2.4), richiamato inoltre

l'obbligo che incombe alla persona assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per

ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla

salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi

citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,

pag. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), come

il ricorrente sia inabile al 70% da febbraio 2013 ed al 60% da gennaio 2017 in

attività adeguate, eccezion fatta per i precedenti diversi (brevi) periodi

d’inabilità lavorativa dovuti agli interventi e ricoveri ospedalieri.

2.7. Occorre ora procedere alla

determinazione del grado d’invalidità secondo il metodo ordinario, il cui

calcolo, rimasto incontestato, è stato riportato nella decisione contestata. Tale

calcolo merita di essere avallato.

Per

quanto riguarda il salario da valido, tenuto conto dell’attività svolta dall’assicurato

(pizzaiolo), l’amministrazione ha correttamente stabilito il reddito da valido

prendendo in considerazione i dati statistici (tabelle RSS), edizione 2014

(anno dell’eventuale diritto alla rendita), relativi alle categorie 55-56,

(servizio di alloggi e ristorazioni), la durata lavorativa media, giungendo ad

un salario statistico di fr. 51'324.-- per il 2014, che aggiornato al 2016

ammonta a fr. 51'861.--, così come si evince dal rapporto 29 agosto 2018 del

consulente in integrazione professionale (doc. 105 inc. AI).

Quanto al reddito da invalido,

correttamente l’Ufficio AI ha utilizzato i dati salariali (tabella RSS 2014)

relativi al salario lordo percepito dagli uomini per un'attività semplice di

tipo fisico o manuale e tenuto conto di una media lavorativa di 41.7 ore alla

settimana, determinando i redditi ipotetici, tenuto conto di un’inabilità

lavorativa del 30% (dal 2013) rispettivamente del 40% (da gennaio 2017), in fr.

46'517.-- e fr. fr. 39'872.--.

Dal raffronto tra i

succitati redditi da valido e da invalido è risultato un grado d’invalidità non

pensionabile (del 9% rispettivamente del 23%), sempre come risulta dal

summenzionato rapporto 29 agosto 2018 del consulente IP, il cui calcolo, come

detto, è stato riportato nella decisione contestata.

Vista

l’importante differenza per raggiungere il grado minimo d’invalidità

pensionabile, non è necessario, poiché ininfluente per l’esito della vertenza,

aggiornare i dati statistici al 2018, anno della decisione contestata.

In queste circostanze a

ragione l’Ufficio AI non ha riconosciuto il diritto ad una rendita non

raggiungendo l’assicurato il grado d’invalidità del 40%.

La decisione contestata va

di conseguenza confermata, mentre il ricorso respinto.

2.8. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- vanno poste a carico

del ricorrente.

Per questi

motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti