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Decisione

32.2018.201

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 ottobre 2019Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i nuovi limiti funzionali scaturiti dal sostenuto peggioramento clinico.

Il collega __________, poi, pone tra le diagnosi con ripercussioni

sulla capacità lavorativa le seguenti condizioni non codificate secondo ICD-10:

“deficit funzionale con algie alle spalle, ai polsi, alla colonna lombare”,

mentre le seguenti condizioni non codificate secondo ICD-10: “esiti di PTA;

BPCO grave (gold?); “rene monocistico” non meglio definito nosologicamente;

esiti di resezione intestinale per lesioni d’arma da taglio” tra le diagnosi

senza ripercussioni sulla capacità lavorativa.

Al punto 3.4 del medesimo formulario, alla richiesta di quali

siano i limiti funzionali dell’assicurato, il collega __________ segna la

casella “non è possibile rispondere”.

Stesso dicasi al punto 3.5: il collega non sa rispondere se

l’assicurato dispone di risorse che potrebbero aiutare l’integrazione.

Per contro, al punto 3.6, il collega afferma di non avere dubbi

sull’idoneità alla guida dell’assicurato.

Se ne conclude che dal punto di vista medico SMR la trattazione

del caso è stata svolta in modo compiuto e obiettivo, sia sotto l’aspetto

teorico, attraverso la disamina degli atti medici disponibili, sia dal punto di

vista semeiologico mediante l’esame fisico condotto direttamente

sull’assicurato, tenendo conto di tutti i fattori intercorrenti a partire dal

novembre 2013 ad oggi.” (Doc. X/1)

L’assicurato ha contestato tali considerazioni del medico del SMR,

trasmettendo ulteriore documentazione medica del dr. __________ attestante

un’inabilità lavorativa del 100% anche per i mesi da dicembre 2018 a gennaio

2019 compresi (doc. XII/2-4).

Inoltre, l’interessato ha trasmesso un referto del 22 gennaio 2019

con il quale il dr. __________ ha preannunciato di procedere ad una valutazione

medica da parte di specialisti ortopedici e neurologi “per evidenziare o meno i

nuovi limiti funzionali rispetto ai controlli precedenti scaturiti dal

peggioramento clinico” (doc. XII/1).

In seguito, l’assicurato ha pure trasmesso al TCA il referto

radiografico del 12 marzo 2019 “emicostato dx ap e obl, torace pa e lat”, dal

quale è emersa una “alterazione morfostrutturale focale all’arco dell’VIII

costa possibile esito”; il referto del 14 marzo 2019 “CT toraco-addominale con

MDC”, dal quale è risultata “lesione neoformativa al campo polmonare superiore

sn senza evidenti secondarismi toraco-addominali; di natura probabilmente

patologica della VI costa dx” (allegati al doc. XVI/1).

L’assicurato ha pure

prodotto il certificato di dimissione pronto soccorso della Clinica __________ di

__________ del 12 marzo 2019, nel quale, dopo avere riportato in anamnesi “BPCO

in terapia inalatoria in fumatore di 1.5 pack/die da molti anni; pregressa PTA

dx; pregresso IMA sottoposto ad angioplastica + stent; riferite note cisti

renali multiple; riferite pregresse fratture costali e pregresso trauma

addominale (per colluttazione?)”, è stata indicata la diagnosi di “BPCO

riacutizzata. Opacità nodulare polmonare sinistra in accertamento” (doc.

XVIII/D2).

Con annotazioni del 2 aprile 2019, il dr. __________ del SMR ha

osservato:

" La nuova

documentazione medica pervenuta agli atti, con particolare riferimento

all’esame TC toraco-addominale con m.d.c. del 14.03.2019, documenta la presenza

di un espanso spiculato nodulariforme in sede subpleurica anteriore a carico

del lobo superiore del polmone sinistro, il cui significato è quello di una

lesione neoformativa.

Si precisa che siffatto reperto non è mai stato documentato prima

del 14.03.2019 e che non ha mai dato luogo ad alcuna manifestazione clinica.

Per ciò che concerne eventuali ulteriori osservazioni ai contenuti

della valutazione clinico-funzionale SMR del 6.09.2018 e alle successive prese

di posizione SMR del 12.10.2018 e del 08.01.2019, la succitata documentazione

non apporta alcun elemento di novità in grado di sovvertirne le conclusioni

che, in questa occasione, confermo integralmente.

La patologia oncologica polmonare emersa con l’esame di

diagnostica per immagini del 14.03.2019 sarà pertanto rivalutata nel contesto

di una prossima revisione del caso.” (Doc. XX/1)

L’assicurato ha, infine, prodotto ulteriore documentazione medica,

tra cui, in particolare, oltre ai referti attinenti alle cure oncologiche in

corso, i seguenti referti:

- “RM

rachide cervicale nativo e con MDC” del 15 aprile 2014, da cui è emersa una

“estesa lesione osteolitica di C7 con interessamento dell’emisoma sinistro,

peduncolo – processo trasverso – lamina posteriore omolaterale, invasione

extra-foraminale C6-C7 e C7-D1 sn inglobando le radici nervose” (doc. XXIV/E10);

- referto

del 9 aprile 2019 del dr. __________, FMH oncologia medica, nel quale, oltre

alle diagnosi oncologiche (lesione tumorale polmonare lobare inferiore sinistra

con localizzazioni metastatiche in ambito linfonodale, surrenalico e

osteo-scheletrico), sono state riportate quali diagnosi collaterali quelle di

“broncopatia cronica ostruttiva su tabagismo cronico 1.5 pack/die dall’età di

15 anni; ipertensione arteriosa trattata; pregressa PTA destra; pregresso

infarto miocardico acuto (angioplastica + stent 2008); note cisti renali ed

epatiche; riferite pregresse fratture costali e pregresso trauma addominale;

pregresso intervento alla schiena (Clinica __________, __________) per ernie

discali con placca sulle ultime tre vertebre lombari” (doc. XXIV/E9);

- referti

del dr. __________ attestanti la prosecuzione di una totale inabilità

lavorativa per i mesi di aprile 2019 (doc. XXIX/16), maggio 2019 (doc. XXXIII/F6)

e giugno 2019 (doc. XXX/F7).

Considerandi

2.7

Chiamato

a pronunciarsi, il TCA non può, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti

peritali, condividere la valutazione espressa dal dr. __________ del SMR nel

rapporto finale del 6 settembre 2018, posto a fondamento della decisione

impugnata.

Alla

luce delle molteplici affezioni presentate dall’assicurato, che coinvolgono,

oltre all’apparato osteo-articolare oggetto di numerosi interventi, anche gli

ambiti cardiologico e polmonare, questo Tribunale ritiene indispensabile una

valutazione peritale d’insieme al fine di verificare se effettivamente, come

sostenuto dall’assicurato e comprovato dai sui curanti (dr. __________ e dr. __________),

lo stato valetudinario dello stesso sia peggiorato rispetto al passato,

comportando ora una totale incapacità lavorativa o se, al contrario, come

invece ritenuto dal dr. Abate del SMR, lo stesso sia rimasto immodificato (per

lo meno fino al momento della decisione impugnata).

In particolare - senza i

necessari ulteriori accertamenti peritali che si impongono a mente del TCA -

questo Tribunale non condivide l’opinione espressa dal dr. __________ del SMR

secondo la quale l’insorgenza della patologia oncologica polmonare “emersa con

l’esame di diagnostica per immagini del 14 marzo 2019 sarà pertanto rivalutata

nel contesto di una prossima revisione del caso” (cfr. doc. XX/1), essendo

successiva alla data di emanazione della decisione impugnata (del 22 ottobre

2018).

A tale riguardo, il TCA

rileva che non basta fare riferimento al momento in cui è stato svolto l’esame

di diagnostica per immagini (indubbiamente posteriore all’emissione della decisione

impugnata) per escludere automaticamente che la patologia oncologica possa

essere insorta nel periodo precedente l’emanazione della decisione

impugnata - la quale delimita temporalmente

il potere cognitivo del giudice

delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con

riferimenti), dato che per costante giurisprudenza, il giudice delle

assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base

della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata (qui,

il 22 ottobre 2018), quando si ritenga che fatti verificatisi

ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa

(SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467

consid. 1, 121 V 366 consid. 1b)).

Va in questo contesto,

infatti, sottolineato che l’interessato è affetto da tempo da BPCO.

In mancanza di ulteriori

approfondimenti non è, tuttavia, possibile stabilire fino a quando tale patologia

non abbia avuto ripercussioni sulla capacità lavorativa, come inizialmente

indicato dal dr. __________ nel formulario AI del 19 gennaio 2018 e poi valutato

dal medico del SMR, prima di riacutizzarsi (cfr. doc. XXIX/2), con l’insorgenza

dell’importante affezione oncologica interessante anche (ma non solo) i polmoni.

Da notare che già nel

referto del 27 settembre 2016 del __________ risultava che l’interessato

presentava una dispnea abituale per la quale era seguito “con recente

valutazione del dr. __________” (doc. A11). Non risulta dagli atti che il dr. __________

sia stato interpellato al fine di stabilire quale fosse l’andamento della

dispnea.

Inoltre, dagli atti

risulta una nota frattura costale 7-8 risalente all’incidente subito nel

dicembre 2007 (cfr. doc. XXIX/12), ora pure messa in rilievo nel rapporto del

26.

marzo 2019 della Clinica __________, nel quale è stata posta la diagnosi di

“neoformazione polmonare in BPCO cronico”, su CT toraco-addome del 14 marzo

2019.

dalla quale è risultata “lesione neoformativa al campo polmonare superiore

sinistro senza evidenti secondarismi toraco-addominali, con anche frattura

della VI costa destra di natura probabilmente patologica” (doc. . XXIV/E7).

Inoltre, nel referto

relativo all’esame PET del 3 aprile 2019, è stata rilevato “incremento del rate

metabolico si rileva a carico di lesioni a prevalente componente osteolitica a

livello dell’emisoma di sinistra C7, del tratto posteriore della VII costa dove

si apprezza anche frattura patologica” (doc. XXIV/E8).

Infine, nel referto del 9

aprile 2019, l’oncologo dr. __________ ha confermato l’insorgenza di una

patologia metastatica a livello osseo (corpo di C7 a sinistra, tratto

posteriore della VII costa a destra), con metastasi surrenaliche bilaterali e

metastasi linfonodali ilomediastiniche (doc. XXIV/E9).

Alla luce delle complesse

affezioni dell’assicurato, interessanti diversi ambiti specialistici (cfr.

lista delle numerose diagnosi collaterali rispetto alla diagnosi oncologica

posta dal dr. __________, doc. XXIV/E9), il TCA, conformemente a quanto

valutato dall’Alta Corte nella STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017, pubblicata

in SVR 1/2018 IV nr. 4 - nella quale il TF ha reputato che il rapporto del SMR

non potesse essere considerato esaustivo, non essendosi espresso su tutti gli

aspetti rilevanti per la decisione - il TCA ritiene di non potere fondare il

proprio giudizio unicamente sulle risultanze mediche del SMR, la cui

affidabilità e concludenza è stata messa in dubbio tramite la presentazione di

documentazione medica attestante una completa inabilità lavorativa.

Pertanto, posto che

secondo la giurisprudenza non ci si può fondare sulle risultanze degli accertamenti

medici interni all’amministrazione – di cui fanno parte pure i rapporti del SMR

– se sussistono anche solo lievi dubbi circa la loro affidabilità e

concludenza (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017, pubblicata in SVR 1/2018

IV nr. 4; vedi anche DTF 135 V 465 consid. 4.7; STF 8C_370/2017 del 15 gennaio

2018.

consid. 3.3.1 e riferimenti), alla luce della documentazione medica

prodotta dall’assicurato, questo Tribunale non può, con la necessaria

tranquillità, fondare il proprio giudizio unicamente sull’apprezzamento medico

del SMR, ma ritiene imprescindibile la messa in atto di un approfondimento

peritale che valuti l’insieme delle patologie dell’interessato e le

ripercussioni che le stesse hanno sulla sua capacità lavorativa, stabilendo con

esattezza se sia effettivamente subentrato il peggioramento da lui fatto valere

con la domanda di revisione del mese di luglio 2017, oppure no.

Quindi

in esito a tali complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà

nuovamente sull’entità della rendita di invalidità alla quale ha diritto l’assicurato.

2.8

Secondo gli art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di

ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di

prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a

spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

In

concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a

carico dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione impugnata del 22 ottobre 2018 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.7..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti