32.2018.201
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2 ottobre 2019Italiano36 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.201
cr
Lugano
2 ottobre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 novembre 2018 di
RI 1
contro
la decisione del 22 ottobre 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1963, metalcostruttore
indipendente, in data 20 marzo 2013 aveva presentato una richiesta di
prestazioni AI per adulti, indicando, quale danno alla salute, “protesi
anca/spalle/schiena/cuore” (doc. 2).
Con progetto di decisione
del 2 febbraio 2016 (doc. 79), poi confermato con decisione del 26 aprile 2016
(doc. 89), l’Ufficio AI aveva attribuito all’assicurato una rendita intera di
invalidità dal 1° maggio 2012 (versata effettivamente solo a partire dal 1°
ottobre 2013 a causa della tardività della domanda), poi ridotta ad una mezza
rendita di invalidità (grado AI del 54%) a decorrere dal 1° maggio 2014.
Tale decisione era
cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. Nel luglio 2017
l’amministrazione ha ricevuto della documentazione medica attestante una
modifica dello stato di salute.
Con formulario ufficiale,
in data 2 marzo 2018, l’assicurato ha fatto valere un peggioramento delle sue
condizioni di salute, a seguito dell’intervento subito nel giugno 2017.
Eseguiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, in particolare una perizia a cura del SMR (doc.
134), con progetto di decisione del 13 settembre 2018 (doc. A4), poi confermato
con decisione del 22 ottobre 2018 (doc. A1), l’Ufficio AI ha stabilito che
l’assicurato, a fronte di uno stato di salute immodificato, continua ad avere
diritto ad una mezza rendita di invalidità come in precedenza.
1.3. Con tempestivo ricorso del 19
novembre 2018 l’assicurato ha contestato la decisione impugnata, chiedendo che
la stessa venga annullata e che l’amministrazione sia tenuta ad attribuirgli
una rendita intera di invalidità a partire retroattivamente dal 5 marzo 2015 o,
in via subordinata, che la rendita intera di invalidità decorra dal 10 luglio
2017 (doc. I).
A comprova delle proprie
pretese, l’assicurato ha trasmesso documentazione medica – già inoltrata in
sede di audizione – attestante la sua completa inabilità lavorativa, la quale
non sarebbe tuttavia stata presa in considerazione dal dr. __________ del SMR
(doc. I).
1.4. Con complemento al ricorso
del 27 novembre 2018, l’assicurato ha informato il TCA di avere ottenuto dal
Servizio prestazioni complementari, dopo parere del medico fiduciario, il
riconoscimento del rimborso delle spese di aiuto domestico.
Ciò dimostrerebbe, a suo
modo di vedere, che il suo bisogno di assistenza è aumentato e contraddice il
parere dell’Ufficio AI riguardo ad una presunta situazione clinica immutata
(doc. IV).
1.5. Con
risposta di causa del 20 dicembre 2018, l’Ufficio AI ha postulato l’integrale
reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, nei
considerandi in diritto (doc. VI).
1.6. Con scritto del 28 dicembre
2018, l’assicurato - precisato che la richiesta ricorsuale è da intendere nel
senso che l’amministrazione sia tenuta a concedergli “un grado di incapacità
lavorativa del 100% a partire retroattivamente dal 5 marzo 2015, con
conseguente aumento retroattivo dell’attuale rendita AI del 54%” - ha ribadito
che il proprio stato di salute è durevolmente peggiorato a partire dal mese di marzo
2015, come attestato nei certificati medici già prodotti unitamente al ricorso.
Egli ha rilevato che, a causa delle sue condizioni economiche
modeste, non è in grado di sottoporsi ad una controperizia in grado di
sconfessare le conclusioni alle quali è giunto il dr. __________ del SMR, né di
potere usufruire dell’assistenza di un legale, affidandosi pertanto sulla base
della documentazione prodotta “alle conclusioni e al giudizio di questo
lodevole Tribunale” (doc. VIII).
1.7. Con osservazioni del 14
gennaio 2019, alle quali è stata allegata una presa di posizione del dr. __________
del SMR (doc. X/1), l’Ufficio AI ha nuovamente postulato la reiezione del
ricorso e la conferma della decisione impugnata (doc. X).
1.8. In data 24 gennaio 2019,
l’assicurato ha rilevato di avere sottoposto la valutazione del dr. __________
del SMR al dr. __________, il quale ha reputato opportuno procedere “alla
valutazione medica da parte di specialisti ortopedici e neurologi per
evidenziare o meno i nuovi limiti funzionali rispetto ai controlli precedenti
scaturiti dal peggioramento clinico”.
Il dr. __________ ha
attestato la prosecuzione dell’inabilità lavorativa del 100% dell’assicurato
anche per i mesi da novembre 2018 a gennaio 2019 compresi (doc. XII + 1-6).
1.9. Con osservazioni dell’11
febbraio 2019 l’Ufficio AI - preso atto del rapporto del dr. __________
concernente i nuovi accertamenti specialistici che quest’ultimo si riserva di
produrre - ha ancora una volta confermato la correttezza della decisione
impugnata, chiedendo la reiezione del ricorso (doc. XIV).
1.10. In data 20 marzo 2019 l’Ufficio
AI ha trasmesso al TCA uno scritto dell’assicurato, inviato per errore
all’amministrazione, corredato da ulteriore documentazione medica (doc. XVI +
1).
1.11. In data 1° aprile 2019
l’assicurato ha trasmesso al TCA altra documentazione medica a conferma del
costante peggioramento delle proprie condizioni di salute dal mese di marzo
2015 in poi (doc. XVIII + D1-8).
1.12. Con osservazioni del 3 aprile
2019 l’Ufficio AI - dopo avere sottoposto la nuova documentazione medica
prodotta dall’assicurato al vaglio del SMR (doc. XX/1) - ha confermato che,
fino al momento di emanazione della decisione impugnata, non vi è alcun
elemento che possa rimettere in discussione la valutazione del dr. __________
del SMR posta a fondamento della decisione con la quale è stato confermato il
diritto ad una mezza rendita di invalidità. Quanto alla nuova patologia emersa nel
mese di marzo 2019, posteriore alla decisione impugnata, l’Ufficio AI ha
ritenuto che la stessa dovrà essere oggetto di disamina nell’ambito di una
nuova domanda di revisione (doc. XX).
1.13. Con osservazioni dell’8 aprile
2019 l’amministrazione ha ribadito che, come valutato dal SMR, la nuova
problematica di salute insorta nel marzo 2019 - periodo successivo alla
decisione impugnata - può giustificare una revisione del caso, ma non influisce
“su quanto definito fino al 22 ottobre 2018, momento dell’emanazione del
provvedimento che va integralmente confermato” (doc. XXII + 1).
1.14. In data 22 aprile 2019
l’assicurato ha ancora una volta evidenziato la precarietà del proprio stato di
salute, tale da renderlo totalmente inabile al lavoro (doc. XXIV + E1-15).
1.15. Con osservazioni del 6 maggio
2019, l’Ufficio AI, sulla base di una nuova presa di posizione da parte del dr.
__________ del SMR, ha ancora una volta chiesto la reiezione del ricorso,
mettendo in evidenza “l’assenza di elementi clinici di tipo retrospettivo
riferiti alla malattia oncologica e alle potenziali ripercussioni dei disturbi
sulla capacità lavorativa del signor RI 1” (doc. XXVI + 1).
1.16. In data 21 maggio 2019
l’assicurato ha contestato quanto sostenuto dall’Ufficio AI, ribadendo le
proprie richieste ricorsuali (doc. XXVIII + 1-5).
1.17. Con scritto del 25 maggio
2019, inoltre, l’assicurato ha preso posizione riguardo alle osservazioni del
30 aprile 2019 del dr. __________ del SMR, sottolineando come gli specialisti
curanti abbiano attestato una completa inabilità lavorativa (doc. XXIX + 1-16).
1.18. Con osservazioni del 13 giugno
2019 l’Ufficio AI, rinviando alle numerose prese di posizione con le quali il
dr. __________ del SMR ha confermato la correttezza della propria valutazione
medica del 6 settembre 2018, ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso
(doc. XXXI).
1.19. In data 26 giugno 2019, RI 1
ha evidenziato di non capire “come il medico del SMR possa continuare a
ignorare o rifiutare i miei certificati medici” (doc. XXXIII + F1-F9).
1.20. Con osservazioni dell’11
luglio 2019 l’Ufficio AI ha riconfermato le proprie precedenti prese di
posizione (doc. XXXV).
Tali considerazioni sono state trasmesse all’assicurato (doc.
XXXVI), per conoscenza.
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire
se l’amministrazione, in sede di revisione, ha correttamente confermato il
diritto dell’assicurato alla mezza rendita di invalidità fin lì percepita o se
invece, come da lui preteso, egli abbia diritto ad una rendita di invalidità
superiore.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art.
28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel
confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325;
DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività
ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale
dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui
differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in
maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di
una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114
V 313).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze
suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla
rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto
di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento
della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della
pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF
133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a
confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V
262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p.
379).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole
(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984 p. 137).
2.4. Va
ancora rilevato che con sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in
DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015 IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha
stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita
si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione
dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve
essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e
completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198
consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2;
9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova
valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla
spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una
rendita (consid. 5 e 6).
In
una sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato
che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le circostanze di
fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla
rendita si sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130 V 343 consid.
3.5 pag. 349 con riferimenti). Secondo il principio dell’onere probatorio
materiale, la situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica
rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza
preponderante (sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV n. 18 pag.
181,9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio
2013, consid. 2).
2.5. Per poter graduare
l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre
di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.
1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il
TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va infine evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate
alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.6. Nel
caso in esame, l’Ufficio AI, al fine di verificare se effettivamente, come da
egli preteso, lo stato di salute dell’assicurato sia peggiorato, ha affidato al
SMR il compito di eseguire una visita medica.
Nel rapporto di visita
medica SMR del 6 settembre 2018, il dr. __________ del SMR, medico generico
FMH, ha posto le seguenti diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa:
" 1.
Persistenza di sintomatologia algica e limitazioni funzionali a carico della
spalla e dell’arto superiore destro su/con: decorso clinico regolare con
progressivo incremento della funzionalità della spalla operata alla visita del
16.1.2014 (Prof. dr. med. __________); esiti di infortunio del 30.5.1993 con
lussazione acromioclavicolare della spalla destra dominante tipo Tossy 3; esiti
di ricostruzione del legamento acromioclavicolare e acromiocoracoideo della
spalla destra il 7.6.1995 (dr. med. __________); esiti di resezione della parte
laterale della clavicola destra il 4.6.2007 (dr. med. __________); esiti di
ricostruzione artroscopica e decompressione sottoacromiale per lesione del
tendine sovraspinato il 26.5.2011 (dr. med. __________); esiti di nuovo intervento
chirurgico della spalla destra per recidiva rottura tendini sovra e
infraspinato, ricostruzione funzionale infraspinato e posa palloncino
riassorbibile il 14.6.2012 (dr. __________); esiti di intervento chirurgico per
recidiva lesione sovra e infraspinato spalla destra, ricostruzione funzionale
dei due tendini il 5.9.2013 (Prof. dr. med. __________); 2. Persistenza di
sintomatologia algica a carico dell’anca e dell’arto inferiore sinistro su/con:
esiti di frattura multiframmentaria muro posteriore acetabolo destro con
lussazione dell’anca secondo Letournel; esiti di riposizione dell’anca destra,
asportazione di frammenti articolari e osteosintesi su accesso posteriore il
27.12.2006; esiti di AMO parziale anca destra, posa protesi totale non cementata
il 24.12.2008 (dr. med. __________); esiti di quattro lussazioni dell’anca
dalla data dell’intervento; 3. Persistenza di sintomatologia algica e
limitazioni funzionali a carico del segmento lombare con/su: esiti di
decompressione retroarticolare L5 a destra e vasta foraminotomia
retroarticolare, fissazione L4-S1 il 2.12.2011; grave discopatia L3/L4, L4/L5 e
L5-S1; sublussazione delle faccette articolari L4/L5 e soprattutto L5-S1 con
importante stenosi degenerativa del forame L5 a destra; 4. Sindrome lombare,
esiti di laminectomia L5 parziale e parziale S1 sinistra, sequestrectomia L5-S1
e foraminotomia sinistra il 19.6.2017.”
Quali diagnosi senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa il medico SMR ha enumerato:
" esiti di
PTCA/stent nel 2009 con/su: pregresso NSTEMI a sede inferiore nel 2008,
ipertensione arteriosa; esiti di ferite da taglio nella regione parasternale
basso torace con lacerazione epatica e lesione sierosa gastrica, in urgenza il
22.3.2006 laparotomia esplorativa con sutura della lesione sierosa gastrica;
esiti di frattura multiframmentaria muro posteriore acetabolo destro con
lussazione anca, secondo Letournel; esiti di riposizione anca destra,
asportazione frammenti articolari e osteosintesi su accesso posteriore il
27.12.2006 (dr. med. __________); esiti di interventi chirurgici per incisione
ascesso locale dopo intervento summenzionato all’anca destra il 12.1-14.1.2007;
esiti di AMO parziale anca destra, posa protesi totale non cementata il 24.12.2008
(dr. med. __________); esiti di quattro lussazioni dell’anca destra dalla data
dell’intervento; sindrome lombare radicolare (dr. med. __________); BPCO
su/con: tabagismo attivo (30-40 sigarette/die).” (Doc.133)
Esprimendosi a proposito
della capacità lavorativa residua dell’interessato, il dr. __________ del SMR
ha considerato che, dopo un periodo di totale incapacità lavorativa dal 6
giugno 2017 al 26 luglio 2017, l’assicurato ha ritrovato un’incapacità
lavorativa del 50% in qualsiasi attività così come già riscontrato in
precedenza (doc. 133).
Egli
ha giustificato il proprio apprezzamento indicando che “in considerazione di
una obiettività clinica immodificata, pur con moderate quanto prevedibili
variazioni dovute al momento, malgrado dei nuovi interventi chirurgici cui
l’assicurato si è sottoposto nell’intervallo di tempo che procede dalla visita
SMR del 2.9.2015 ad oggi, considerata anche la terapia farmacologica,
soprattutto quella antalgica, gli aspetti valetudinari dell’assicurato
risultano invariati rispetto al settembre 2015. Si riconoscono tuttavia i
periodi di IL dovuti ai ricoveri ospedalieri. Prognosi stazionaria” (doc. 133).
In sede ricorsuale,
l’assicurato ha contestato le conclusioni alle quali è giunto il medico del
SMR, facendo valere di essere totalmente inabile al lavoro, come attestato sia
dal suo curante, dr. __________, sia dal suo neurochirurgo, dr. __________
(cfr. documentazione medica allegata al doc. I).
Con annotazioni mediche
del 17 dicembre 2018, allegate alle osservazioni presentate al TCA dall’UAI in
data 14 gennaio 2019, il dr. __________ del SMR ha esposto le ragioni per le
quali, a suo parere, nel caso dell’assicurato non è subentrato un peggioramento
dello stato di salute tale da giustificare una sua completa inabilità
lavorativa (cfr. doc. X/1).
In particolare, il dr. __________
ha rilevato che la cardiopatia dell’interessato non riveste alcuna influenza
sulla sua capacità lavorativa, visto che gli stessi specialisti del
Cardiocentro nel referto del 26 settembre 2016 hanno documentato una
funzionalità cardiaca assolutamente nella norma.
Quanto ai referti del dr. __________
e del dr. __________, il dr. __________ ha osservato:
" (…)
Il rapporto del dr. __________ del 8.06.2017 non apporta novità
diagnostiche o elementi clinici che non siano già stati debitamente valutati
nel corso della trattazione del caso da parte del SMR. Il collega __________, per
concludere, fa riferimento ad un intervento di piccola soluzione quale una
laminectomia in L5/S1 con decompressione delle radici L5 nel suo foramen e S1
intracanalare. Nel caso in cui detto intervento non avesse funzionato, il
collega informava che l’alternativa sarebbe stata un intervento più indaginoso.
Per il momento il collega __________ si accordava con l’assicurato per eseguire
un intervento di rimozione dei mezzi di sintesi che erano stati impiantati dal
dr. med. __________.
In data 19.06.2017 l’assicurato viene sottoposto ad intervento di
laminectomia L5 e parziale S1 sinistra, sequestrectomia L5/S1 sinistra,
foraminotomia S1 sinistra per un quadro di radicolopatia mista L5 e S1 con
decorso favorevole ma solo per breve tempo. In effetti l’assicurato presto
lamenta dolori che si accentuano a livello della giunzione lombo-sacrale e
paravertebrale bilaterale, più spiccatamente a sinistra. I dolori vengono
indicati in proprio in corrispondenza dei mezzi di osteosintesi. Il collega
attesta una IL completa in ogni attività dal 19.06.2017 al 26.07.2017 e poi dal
26.07.2017 al 27.08.2017.
In data 9.10.2017 l’assicurato viene sottoposto ad intervento di
rimozione di materiale di osteosintesi, con attestazione di IL completa in ogni
attività.
Il collega __________, nel suo rapporto di dimissione scrive: “il
decorso post-operatorio è stato regolare, senza deficit aggiunti e con pronta
mobilizzazione in prima giornata mediante assistenza fisioterapica”.
(…).
Pertanto, nella mia annotazione SMR del 6.11.2017 scrivevo:
“L’assicurato è stato sottoposto a laminectomia L5 e parziale S1
sinistra, sequestrectomia L5/S1 sinistra e foraminotomia sinistra il 19.06.2017
(dr. med. __________) con decorso regolare e paziente che immediatamente
riferiva un miglioramento della sintomatologia algica radicolare quindi
mobilizzazione post-operatoria maggiore senza ripercussioni algiche in sede
lombare. Questo, dal punto di vista teorico, significa che l’assicurato può
essere addirittura migliorato rispetto alla valutazione effettuata prima
dell’intervento e che il peggioramento clinico sia stato solo transitorio,
dalla valutazione del dr. __________ del 8.6.2017 alla dimissione dalla
Clinica. Pertanto, dal momento che la documentazione pervenuta agli atti risale
al mese di giugno 2017, è necessario sottoporre il nostro formulario al curante
e anche al dr. __________ in modo che si esprimano sullo stato clinico attuale
e sulla capacità lavorativa.”
Dato il decorso favorevole e la “mobilizzazione senza
ripercussioni algiche in sede lombare”, il collega prescrive delle passeggiate
per massimo un’ora al mattino e un’ora al pomeriggio.
Il collega, infine, attesta una IL dal 9.10.2017 al 9.11.2017, e
poi dal 10.11.2017 al 17.12.2017, poi ancora dal 17.12.2017 al 11.01.2018 e
così via dal 11.01.2018 al 11.02.2018, poi dal 12.02.2018 al 28.02.2018 (in
quest’ultima attestazione il certificatore è il dr. Nardone che non spiega i
motivi dell’IL completa in ogni attività). In tutte queste attestazioni di
incapacità lavorativa completa non è evidente, né resa tale, la ragione medica
che le sostiene e le giustifica. In effetti, alla luce di un buon decorso
post-operatorio con mobilizzazione in prima giornata, senza deficit aggiuntivi
e senza ripercussioni algiche in sede lombare, di una terapia antalgica blanda
con Mephadolor cpr 500 mg 1-0-1-0 per soli 10 gg, poi solo in riserva, e
addirittura di una prescrizione di passeggiate per due ore al giorno, non si spiega
e non si giustifica una IL completa in ogni attività.
Nel formulario AI del dr. __________ del 13.04.2018 il collega
descrive un aumento dei dolori per una non meglio precisata – e nemmeno
supportata da elementi semeiologici clinici oggettivati da un esame obiettivo –
“instabilità della stabilizzazione lombare”. In seguito il collega cita
un’asportazione chirurgica della stabilizzazione delle vertebre lombari con
sintomatologia e funzione non migliorate. Tuttavia, al punto 2.4, il collega __________
scrive: “vedi rapporti precedenti con situazione invariata”, riferendosi alla
BPCO, all’IMA, alla protesi bilaterale delle spalle, alla protesi dell’anca
destra, all’artrodesi del polso destro e sinistro e ai legamenti del piede
sinistro.
Per quanto riguarda il tratto lombare, il collega descrive un
peggioramento nonostante AMO (rimozione dei mezzi di sintesi). Tuttavia, il
collega __________ non esegue alcun esame obiettivo che definisca correttamente
Fatti
i nuovi limiti funzionali scaturiti dal sostenuto peggioramento clinico.
Il collega __________, poi, pone tra le diagnosi con ripercussioni
sulla capacità lavorativa le seguenti condizioni non codificate secondo ICD-10:
“deficit funzionale con algie alle spalle, ai polsi, alla colonna lombare”,
mentre le seguenti condizioni non codificate secondo ICD-10: “esiti di PTA;
BPCO grave (gold?); “rene monocistico” non meglio definito nosologicamente;
esiti di resezione intestinale per lesioni d’arma da taglio” tra le diagnosi
senza ripercussioni sulla capacità lavorativa.
Al punto 3.4 del medesimo formulario, alla richiesta di quali
siano i limiti funzionali dell’assicurato, il collega __________ segna la
casella “non è possibile rispondere”.
Stesso dicasi al punto 3.5: il collega non sa rispondere se
l’assicurato dispone di risorse che potrebbero aiutare l’integrazione.
Per contro, al punto 3.6, il collega afferma di non avere dubbi
sull’idoneità alla guida dell’assicurato.
Se ne conclude che dal punto di vista medico SMR la trattazione
del caso è stata svolta in modo compiuto e obiettivo, sia sotto l’aspetto
teorico, attraverso la disamina degli atti medici disponibili, sia dal punto di
vista semeiologico mediante l’esame fisico condotto direttamente
sull’assicurato, tenendo conto di tutti i fattori intercorrenti a partire dal
novembre 2013 ad oggi.” (Doc. X/1)
L’assicurato ha contestato tali considerazioni del medico del SMR,
trasmettendo ulteriore documentazione medica del dr. __________ attestante
un’inabilità lavorativa del 100% anche per i mesi da dicembre 2018 a gennaio
2019 compresi (doc. XII/2-4).
Inoltre, l’interessato ha trasmesso un referto del 22 gennaio 2019
con il quale il dr. __________ ha preannunciato di procedere ad una valutazione
medica da parte di specialisti ortopedici e neurologi “per evidenziare o meno i
nuovi limiti funzionali rispetto ai controlli precedenti scaturiti dal
peggioramento clinico” (doc. XII/1).
In seguito, l’assicurato ha pure trasmesso al TCA il referto
radiografico del 12 marzo 2019 “emicostato dx ap e obl, torace pa e lat”, dal
quale è emersa una “alterazione morfostrutturale focale all’arco dell’VIII
costa possibile esito”; il referto del 14 marzo 2019 “CT toraco-addominale con
MDC”, dal quale è risultata “lesione neoformativa al campo polmonare superiore
sn senza evidenti secondarismi toraco-addominali; di natura probabilmente
patologica della VI costa dx” (allegati al doc. XVI/1).
L’assicurato ha pure
prodotto il certificato di dimissione pronto soccorso della Clinica __________ di
__________ del 12 marzo 2019, nel quale, dopo avere riportato in anamnesi “BPCO
in terapia inalatoria in fumatore di 1.5 pack/die da molti anni; pregressa PTA
dx; pregresso IMA sottoposto ad angioplastica + stent; riferite note cisti
renali multiple; riferite pregresse fratture costali e pregresso trauma
addominale (per colluttazione?)”, è stata indicata la diagnosi di “BPCO
riacutizzata. Opacità nodulare polmonare sinistra in accertamento” (doc.
XVIII/D2).
Con annotazioni del 2 aprile 2019, il dr. __________ del SMR ha
osservato:
" La nuova
documentazione medica pervenuta agli atti, con particolare riferimento
all’esame TC toraco-addominale con m.d.c. del 14.03.2019, documenta la presenza
di un espanso spiculato nodulariforme in sede subpleurica anteriore a carico
del lobo superiore del polmone sinistro, il cui significato è quello di una
lesione neoformativa.
Si precisa che siffatto reperto non è mai stato documentato prima
del 14.03.2019 e che non ha mai dato luogo ad alcuna manifestazione clinica.
Per ciò che concerne eventuali ulteriori osservazioni ai contenuti
della valutazione clinico-funzionale SMR del 6.09.2018 e alle successive prese
di posizione SMR del 12.10.2018 e del 08.01.2019, la succitata documentazione
non apporta alcun elemento di novità in grado di sovvertirne le conclusioni
che, in questa occasione, confermo integralmente.
La patologia oncologica polmonare emersa con l’esame di
diagnostica per immagini del 14.03.2019 sarà pertanto rivalutata nel contesto
di una prossima revisione del caso.” (Doc. XX/1)
L’assicurato ha, infine, prodotto ulteriore documentazione medica,
tra cui, in particolare, oltre ai referti attinenti alle cure oncologiche in
corso, i seguenti referti:
- “RM
rachide cervicale nativo e con MDC” del 15 aprile 2014, da cui è emersa una
“estesa lesione osteolitica di C7 con interessamento dell’emisoma sinistro,
peduncolo – processo trasverso – lamina posteriore omolaterale, invasione
extra-foraminale C6-C7 e C7-D1 sn inglobando le radici nervose” (doc. XXIV/E10);
- referto
del 9 aprile 2019 del dr. __________, FMH oncologia medica, nel quale, oltre
alle diagnosi oncologiche (lesione tumorale polmonare lobare inferiore sinistra
con localizzazioni metastatiche in ambito linfonodale, surrenalico e
osteo-scheletrico), sono state riportate quali diagnosi collaterali quelle di
“broncopatia cronica ostruttiva su tabagismo cronico 1.5 pack/die dall’età di
15 anni; ipertensione arteriosa trattata; pregressa PTA destra; pregresso
infarto miocardico acuto (angioplastica + stent 2008); note cisti renali ed
epatiche; riferite pregresse fratture costali e pregresso trauma addominale;
pregresso intervento alla schiena (Clinica __________, __________) per ernie
discali con placca sulle ultime tre vertebre lombari” (doc. XXIV/E9);
- referti
del dr. __________ attestanti la prosecuzione di una totale inabilità
lavorativa per i mesi di aprile 2019 (doc. XXIX/16), maggio 2019 (doc. XXXIII/F6)
e giugno 2019 (doc. XXX/F7).
Considerandi
2.7
Chiamato
a pronunciarsi, il TCA non può, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti
peritali, condividere la valutazione espressa dal dr. __________ del SMR nel
rapporto finale del 6 settembre 2018, posto a fondamento della decisione
impugnata.
Alla
luce delle molteplici affezioni presentate dall’assicurato, che coinvolgono,
oltre all’apparato osteo-articolare oggetto di numerosi interventi, anche gli
ambiti cardiologico e polmonare, questo Tribunale ritiene indispensabile una
valutazione peritale d’insieme al fine di verificare se effettivamente, come
sostenuto dall’assicurato e comprovato dai sui curanti (dr. __________ e dr. __________),
lo stato valetudinario dello stesso sia peggiorato rispetto al passato,
comportando ora una totale incapacità lavorativa o se, al contrario, come
invece ritenuto dal dr. Abate del SMR, lo stesso sia rimasto immodificato (per
lo meno fino al momento della decisione impugnata).
In particolare - senza i
necessari ulteriori accertamenti peritali che si impongono a mente del TCA -
questo Tribunale non condivide l’opinione espressa dal dr. __________ del SMR
secondo la quale l’insorgenza della patologia oncologica polmonare “emersa con
l’esame di diagnostica per immagini del 14 marzo 2019 sarà pertanto rivalutata
nel contesto di una prossima revisione del caso” (cfr. doc. XX/1), essendo
successiva alla data di emanazione della decisione impugnata (del 22 ottobre
2018).
A tale riguardo, il TCA
rileva che non basta fare riferimento al momento in cui è stato svolto l’esame
di diagnostica per immagini (indubbiamente posteriore all’emissione della decisione
impugnata) per escludere automaticamente che la patologia oncologica possa
essere insorta nel periodo precedente l’emanazione della decisione
impugnata - la quale delimita temporalmente
il potere cognitivo del giudice
delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con
riferimenti), dato che per costante giurisprudenza, il giudice delle
assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base
della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata (qui,
il 22 ottobre 2018), quando si ritenga che fatti verificatisi
ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa
(SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b)).
Va in questo contesto,
infatti, sottolineato che l’interessato è affetto da tempo da BPCO.
In mancanza di ulteriori
approfondimenti non è, tuttavia, possibile stabilire fino a quando tale patologia
non abbia avuto ripercussioni sulla capacità lavorativa, come inizialmente
indicato dal dr. __________ nel formulario AI del 19 gennaio 2018 e poi valutato
dal medico del SMR, prima di riacutizzarsi (cfr. doc. XXIX/2), con l’insorgenza
dell’importante affezione oncologica interessante anche (ma non solo) i polmoni.
Da notare che già nel
referto del 27 settembre 2016 del __________ risultava che l’interessato
presentava una dispnea abituale per la quale era seguito “con recente
valutazione del dr. __________” (doc. A11). Non risulta dagli atti che il dr. __________
sia stato interpellato al fine di stabilire quale fosse l’andamento della
dispnea.
Inoltre, dagli atti
risulta una nota frattura costale 7-8 risalente all’incidente subito nel
dicembre 2007 (cfr. doc. XXIX/12), ora pure messa in rilievo nel rapporto del
26.
marzo 2019 della Clinica __________, nel quale è stata posta la diagnosi di
“neoformazione polmonare in BPCO cronico”, su CT toraco-addome del 14 marzo
2019.
dalla quale è risultata “lesione neoformativa al campo polmonare superiore
sinistro senza evidenti secondarismi toraco-addominali, con anche frattura
della VI costa destra di natura probabilmente patologica” (doc. . XXIV/E7).
Inoltre, nel referto
relativo all’esame PET del 3 aprile 2019, è stata rilevato “incremento del rate
metabolico si rileva a carico di lesioni a prevalente componente osteolitica a
livello dell’emisoma di sinistra C7, del tratto posteriore della VII costa dove
si apprezza anche frattura patologica” (doc. XXIV/E8).
Infine, nel referto del 9
aprile 2019, l’oncologo dr. __________ ha confermato l’insorgenza di una
patologia metastatica a livello osseo (corpo di C7 a sinistra, tratto
posteriore della VII costa a destra), con metastasi surrenaliche bilaterali e
metastasi linfonodali ilomediastiniche (doc. XXIV/E9).
Alla luce delle complesse
affezioni dell’assicurato, interessanti diversi ambiti specialistici (cfr.
lista delle numerose diagnosi collaterali rispetto alla diagnosi oncologica
posta dal dr. __________, doc. XXIV/E9), il TCA, conformemente a quanto
valutato dall’Alta Corte nella STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017, pubblicata
in SVR 1/2018 IV nr. 4 - nella quale il TF ha reputato che il rapporto del SMR
non potesse essere considerato esaustivo, non essendosi espresso su tutti gli
aspetti rilevanti per la decisione - il TCA ritiene di non potere fondare il
proprio giudizio unicamente sulle risultanze mediche del SMR, la cui
affidabilità e concludenza è stata messa in dubbio tramite la presentazione di
documentazione medica attestante una completa inabilità lavorativa.
Pertanto, posto che
secondo la giurisprudenza non ci si può fondare sulle risultanze degli accertamenti
medici interni all’amministrazione – di cui fanno parte pure i rapporti del SMR
– se sussistono anche solo lievi dubbi circa la loro affidabilità e
concludenza (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017, pubblicata in SVR 1/2018
IV nr. 4; vedi anche DTF 135 V 465 consid. 4.7; STF 8C_370/2017 del 15 gennaio
2018.
consid. 3.3.1 e riferimenti), alla luce della documentazione medica
prodotta dall’assicurato, questo Tribunale non può, con la necessaria
tranquillità, fondare il proprio giudizio unicamente sull’apprezzamento medico
del SMR, ma ritiene imprescindibile la messa in atto di un approfondimento
peritale che valuti l’insieme delle patologie dell’interessato e le
ripercussioni che le stesse hanno sulla sua capacità lavorativa, stabilendo con
esattezza se sia effettivamente subentrato il peggioramento da lui fatto valere
con la domanda di revisione del mese di luglio 2017, oppure no.
Quindi
in esito a tali complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà
nuovamente sull’entità della rendita di invalidità alla quale ha diritto l’assicurato.
2.8
Secondo gli art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di
ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di
prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a
spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
In
concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a
carico dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione impugnata del 22 ottobre 2018 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.7..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti