32.2018.202
Decorrenza del diritto alla rendita. Ricorso accolto
19 dicembre 2018Italiano8 min
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Incarto
n.
32.2018.202
rg/sc
Lugano
19 dicembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 novembre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 ottobre 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 18 ottobre 2018,
in relazione alla domanda di prestazioni presentata da RI 1 nel novembre 2016,
l’Ufficio AI – esperiti gli accertamenti del caso (medici ed economici) e dopo
raffronto dei redditi – confermando il preavviso del 12 giugno 2018 (contro cui
l’assicurato aveva presentato delle osservazioni, in seguito ritirate; doc. AI
35, 39) gli ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera (grado
d’invalidità dell’81%) da novembre 2017;
- contro la suddetta decisione
s’aggrava al TCA l’assicurato rappresentato dal RA 1. Censura la valutazione
medica posta alla base dell’avversato provvedimento producendo nuova
refertazione medica (doc. C e D). Contesta altresì “cautelativamente”
sia la quantificazione del reddito annuo medio posto alla base del calcolo
della rendita sia la compensazione di fr. 12'737.10 operata
dall’amministrazione a favore dell’Ufficio del sostegno sociale e postula, dopo
richiesta di esonero dal pagamento delle spese processuali, il rinvio degli
atti all’Ufficio AI perché emani una decisione con cui riconosca il diritto ad
una rendita intera da maggio 2017 per un grado d’invalidità del 100%;
- con la risposta di causa
l’amministrazione – sulla scorta del-l’annotazione 27 novembre 2018 con cui il
medico SMR dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta, ha evidenziato come “Dopo
attento esame della documentazione, ritengo che la malattia di lunga durata ha
avuto inizio nel gennaio 2014 con conseguente inabilità lavorativa completa in
ogni attività lucrativa dal 1. gennaio 2104 via” (cfr. IV-1) – ha
riconosciuto che l’as-sicurato ha diritto ad una rendita intera (grado
d‘invalidità del 100%) a contare dal 1. maggio 2017 in applicazione dell’art.
29 cpv. 1 LAI, precisando che l’importo della rendita verrà calcolato dalla
Cassa __________ mediante separata decisione;
- con scritto 11 dicembre 2018
il rappresentante dell’insorgen-te, preso atto della risposta di causa, ha
evidenziato come nulla si opponga all’accoglimento del ricorso e ha comunicato
di ritirare le censure relative al reddito annuo medio e alla compensazione,
censure che “verranno se del caso riproposte alla luce della nuova decisione
formale che la Cassa __________ emanerà”;
- la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art.
49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11
luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in:
Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit,
2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI
l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art.
8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo
il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato
deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può
conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare
in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e
la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido
con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la
residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto
alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato
ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1
LPGA;
- nel caso
concreto, considerata la refertazione medica agli atti (cfr. doc. AI 5-7, 20 e
25; cfr. doc C e D; cfr. IV-1), contrariamente a quanto stabilito nel
provvedimento impugnato vi è effettivamente da ritenere che l’assicurato
presenta una completa incapacità lavorativa in ogni attività da gennaio 2014 (e
non da novembre 2016) e che – in applicazione del sopra menzionato art. 29 cpv.
1 LAI stante il quale il diritto alla rendita nasce al più presto sei mesi
dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto a prestazioni – egli
ha diritto ad un ren-dita intera a datare dal 1. maggio 2017, la domanda di presta-zioni
essendo stata presentata nel novembre 2016;
- per il resto, le
– per altro non motivate – contestazioni formulate nel gravame quo al calcolo
della rendita ed alla compensazione operata dall’amministrazione, sono state
ritirate pendente lite dall’insorgente (il quale sostiene di poterle se del
caso riproporre nell’ambito dell’eventuale impugnazione della decisione con cui
verrà in seguito stabilito, come indicato dal-l’autorità intimata nella
risposta di causa, l’ammontare della rendita di sua spettanza);
- il ricorso merita pertanto
accoglimento nel senso che a RI 1 va riconosciuto il diritto ad una rendita
intera da maggio 2017 (e non nel senso, improponibile, auspicato dall’insorgente
nel petitum, nel quale ha chiesto al Tri-bunale di disporre il rinvio degli
atti all’Ufficio AI per nuova de-cisione con contestuale domanda (di giudizio)
che con tale nuova decisione venga riconosciuto il diritto ad una rendita intera
da maggio 2017);
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è deter-minata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della
vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI, ciò che rende priva d’oggetto la domanda del ricorrente tendente
all’esonero dal pagamento delle spese di procedura;
- patrocinato in
causa il ricorrente ha diritto ad
un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che
appare equo quantificare in fr. 1'500.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 18 ottobre 2018 è annullata.
§§ RI 1 ha diritto ad una rendita intera dal 1. maggio 2017.
2.- Le spese di procedura di fr.
500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr. 1'500
(IVA inclusa se dovuta) per ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti