32.2018.203
Domanda di rendita respinta. Conferma della perizia pluridisciplinare e del calcolo del grado d'invalidità non pensionabile. Assistenza giudiziaria accordata
12 dicembre 2019Italiano57 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.203
BS/sc
Lugano
12 dicembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 novembre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 ottobre 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1968, da ultimo ausiliaria di pulizie, nell’agosto 2012 ha inoltrato
all’Ufficio AI una richiesta di prestazioni AI a seguito di un infortunio al
piede destro occorsole il 3 maggio 2011, respinta con decisione del 12 marzo
2013, debitamente preavvisata (doc. 29 inc. AI). La decisione è crescita
incontestata in giudicato.
1.2. Con
scritto 14 novembre 2013 l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, facendo
presente problemi procedurali (da lui definiti un “pasticcio” procedurale) con
la __________ che ha preso a carico l’evento infortunistico del 3 maggio 2011, ha
chiesto all’Ufficio AI di riaprire la procedura (doc. 35 inc. AI).
Avendo
il 4 marzo 2014 il legale dell’assicurata prodotto il rapporto 12 febbraio 2014
della visita presso la __________ (doc. 36 inc. AI), l’Ufficio AI ha inviato il
formulario di richiesta di prestazioni, compilato dall’interessata il 1° aprile
2014 (doc. 42 inc. AI). Con scritto dello stesso giorno l’avv. RA 1 ha
postulato che la domanda venisse considerata quale domanda di revisione della
decisione 12 marzo 2013, ritenendo che a suo tempo l’amministrazione non aveva tenuto
conto degli esiti infortunistici (doc. 41 inc. AI).
Nel
corso dell’istruttoria, con scritto 16 luglio 2014 l’avv. RA 1 ha formulato
istanza di gratuito patrocinio per la procedura amministrativa (doc. 59 inc. AI).
Sollecitato a prendere posizione in merito, con decisione formale 7 giugno 2017
l’Ufficio AI ha respinto la richiesta (doc. 111 inc AI). In accoglimento del
ricorso, con sentenza 32.2017.106 del 30 gennaio 2018 il TCA, annullando la
succitata decisione, ha posto l’assicurata al beneficio del gratuito patrocinio
per la procedura amministrativa a partire dell’emissione del progetto di
decisione del 25 novembre 2016.
Esperiti
ulteriori accertamenti di natura medica ed amministrativa (doc. 62-92 inc. AI)
e ricevute diverse comunicazioni e documentazione da parte del patrocinatore
dell’assicurata (doc. 63, 66, 67, 72, 75, 87, 91 inc. AI), con progetto di
decisione del 25 novembre 2016 l’Ufficio AI ha prospettato il diniego di prestazioni
(doc. 93 inc. AI).
Dopo
che l’assicurata ha contestato il succitato progetto di decisione, evidenziando
a suo dire la lacunosità degli accertamenti medici eseguiti (doc. 96 inc. AI),
dopo aggiornamento della documentazione infortunistica (doc. 98 inc. AI) e dopo
aver interpellato il proprio servizio medico (doc. 103 inc. AI), il 22 marzo
2017 l’amministrazione ha ordinato l’esecuzione di una perizia reumatologica
(doc. 100-103 inc. AI).
Tenuto
conto delle osservazioni 24 marzo 2017 dell’assicurata, annullato l’accertamento
reumatologico (doc. 116 inc. AI), con comunicazione 6 novembre 2017 l’Ufficio
AI, ritenendo necessario sottoporre l’interessata ad accertamenti medici
completi, ha ordinato l’erezione di una perizia pluridisciplinare presso il __________
comprendente le seguenti discipline mediche: medicina interna,
gastroenterologia, neurologia, psichiatria/psicoterapia e reumatologia (doc.
124 inc. AI).
Con
rapporto 22 maggio 2018 il __________ ha valutato l’assicurata, dall’aprile 2015,
abile all’80% sia nell’abituale che in altre attività lucrative, con inoltre
una totale inabilità dal 16 maggio 2011 (data dell’infortunio) ridotta al 50%
dal 4 luglio 2011 ed allo 0% dal 17 ottobre 2011 (doc. 154 inc. AI). Questa valutazione
è stata fatta propria dal SMR con annotazioni 24 maggio 2018 (doc. 156 inc.
AI).
L’Ufficio
AI ha poi disposto una valutazione a cura del proprio consulente in
integrazione professionale, il quale con rapporto 10 agosto 2018 ha ritenuto che
l’assicurata può accedere ad un mercato sufficientemente ampio di attività
semplici e ripetitive, elencando a titolo di esempio alcune di esse (doc. 160
inc. AI).
Con
decisione del 22 ottobre 2018, debitamente preavvisata, l’amministrazione ha
negato il diritto a provvedimenti professionali e ad una rendita d’invalidità non
presentando l’assicurata un grado d’invalidità pensionabile (doc. 165 inc. AI).
1.3. Contro
la succitata decisione è tempestivamente insorta l’assicurata, sempre per il
tramite dell’avv. RA 1, postulando in via principale il riconoscimento del
diritto ad una rendita intera da gennaio 2013 a luglio 2015 e per il periodo
successivo il rinvio degli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti
medici. In via subordinata chiede il rinvio degli atti all’Ufficio AI per
maggiori accertamenti e, in ogni caso, il riconoscimento di provvedimenti
professionali.
Contestata
è la valutazione medico-teorica operata dall’amministrazione, come pure quella
economica. Delle motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nei
considerandi di diritto. La ricorrente chiede inoltre di essere posta al
beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso,
confermando la decisione contestata. Delle motivazioni verrà detto, nella
misura del necessario, nel prosieguo.
1.5. L’11
gennaio 2019 la ricorrente ha preso posizione in merito alla risposta di causa
(X).
Su
richiesta del TCA, in data 23 gennaio 2019 l’Ufficio AI ha inoltrato le proprie
osservazioni a quanto sostenuto dalla ricorrente, allegando inoltre una presa
di posizione del ___________ in merito alla documentazione medica allegata
dall’assicurata con osservazioni 18 ottobre 2018 al progetto di decisione (XII).
Il
5 febbraio 2019 l’insorgente ha riconfermato la necessità di un accertamento
ortopedico (XIV)
1.6. Il
16 aprile 2019 l’assicurata ha prodotto ulteriore documentazione medica (XVI)
in merito alla quale si è espresso l’Ufficio AI con osservazioni del 24 aprile
2019 (XVIII).
1.7. In
data 7 giugno 2019 l’insorgente ha aggiornato la situazione medica producendo
altra documentazione (XX) e con osservazioni 21 giugno 2019 l’amministrazione
ha preso posizione al riguardo (XXII).
1.8. Il
1° luglio 2019 ed il 23 settembre 2019 l’assicurata ha trasmesso altri atti
medici (XXIV e XXIXI) oggetto di osservazioni da parte dell’Ufficio AI datate
23 luglio 2019 e 2 ottobre 2019 (XXVII, XXXI).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Il
patrocinatore del ricorrente ha in primo luogo fatto valere una grave violazione
del diritto di essere sentito, sostenendo che la decisione impugnata (datata 22
ottobre 2018) sarebbe stata emanata senza attendere lo scadere del termine
concesso, su esplicita domanda dell’insorgente, dall’amministrazione stessa per
presentare osservazioni al CD contenente gli atti di causa (doc. 166 inc. AI).
Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di
una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006
nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b,
127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art.
4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF
126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi
citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo
per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da
un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le
ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del
provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di
permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione
medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo
esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi
delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla
decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I
232 consid. 3.2).
Ora,
nella risposta di causa, l’amministrazione ha chiesto che tale censura venga respinta,
rilevando quanto segue:
" (…)
Con scritto del 12.09.2018 (doc. 167 incarto Al),
l'avv. RA 1 ha richiesto l'invio dell'incarto Al e di concedergli un termine di
30 giorni a contrare dalla ricezione dell'incarto per presentare le
osservazioni al progetto.
L'Ufficio Al ha trasmesso al patrocinatore dell'assicurata
l'incarto su CD per raccomandata in data 13.09.2018 (doc. 166 incarto AI),
accordandogli un termine fino al 19.10.2018 (data di ricezione) per presentare
le proprie osservazioni.
Si rileva in proposito che l'incarto Al è stato ricevuto dall'avv.
RA 1 in data 17.09.2018 (v. estratto Track and trace della Posta qui allegato).
Formalmente dunque i 30 giorni richiesti dall'avvocato sarebbero scaduti il 17.10.2018,
prima del termine impartito dall'UAl.
Non avendo ricevuto osservazioni entro il termine concesso, l'UAI
ha emanato in data 22.10.2018 una decisione formale, confermando il progetto
dell'11.09.2018.
Lo stesso giorno, come si evince dal secondo estratto Track and
trace della Posta qui allegato (cfr. copia della busta – pag. 696 incarto
AI), quando ormai la decisione era già stata impostata (va qui
specificato che la posta in uscita parte dalla sede dell'UAI alle ore 12.00),
sono giunte le osservazioni datate 18.10.2018.
Ne discende che le osservazioni trasmesse dalla ricorrente
risultavano essere tardive e si sono incrociate con l'invio della decisione.
Non si può quindi rimproverare all'amministrazione di non averne tenuto conto.
Il diritto di essere sentito dell'assicurata non risulta dunque essere stato
violato. In ogni caso, anche se dovesse essere ravvisata una violazione in tal
senso, il difetto, di lieve entità, può comunque essere sanato in questa sede.
(…)” (Doc. VI)
Pertanto,
le osservazioni datate 18 ottobre 2018 sono pervenute all’amministrazione il 22
ottobre 2018 e si sono incrociate con l’invio della decisione impugnata.
Determinante è che le stesse risultano essere tardive, sia se tiene conto del
primo termine di scadenza (17 ottobre 2018) che di quello successivo (19
ottobre 2018). Visto quanto sopra, l’amministrazione ha correttamente rilevato
che le osservazioni trasmesse dalla ricorrente sono tardive, motivo per cui non
le può essere rimproverato di aver violato il diritto di essere sentita dell’assicurata.
Va poi fatto presente che con osservazioni 23 gennaio 2019 (cfr. consid. 1.5) l’Ufficio
AI ha preso posizione riguardo a quanto tardivamente prodotto dall’assicurata.
In
ogni caso, va rammentato che una violazione del diritto di essere sentito è
sanabile se l'interessato, come in concreto, riceve la possibilità di
esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame
sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180
consid. 4a pag. 183) e che nel caso di specie, il TCA dispone di un pieno
potere di esame (cfr. anche sentenza 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid.
2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene
necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Non
va poi dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile
prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se una simile
operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e
procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari
rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata
celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche
sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).
Visto quanto sopra, il TCA può
pertanto entrare nel merito del ricorso.
nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è la questione a sapere se correttamente l’Ufficio AI ha
rifiutato all’assicurata il diritto a prestazioni.
2.3. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche
e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V
313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la
Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta
a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente
formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non
riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora
TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.4. Nel
caso in esame, dal punto di vista medico l’Ufficio AI si è fondato sulla
perizia pluridisciplinare del __________.
Dal
rapporto datato 22 ottobre 2018 (doc. 154 inc. AI) risulta che i periti hanno
fatto capo a consultazioni specialistiche esterne di natura gastroenterologica
(dr. med. __________), neurologica (dr. __________), psichiatrica (dr. med. __________)
e reumatologica (dr. med. __________). Dopo aver proceduto al consueto
riassunto degli atti (punto no. 2 della perizia), all’anamnesi (punto no. 3) ed
alla valutazione dei reperti (punto no. 4.2), tenuto poi conto dei singoli
consulti specialistici (punto no. 4.3), riportate le diagnosi con e senza
influenza sulla capacità lavorativa (punto no. 5 della perizia), i periti hanno
proceduto alla discussione ( punto no. 6) concludendo che l’assicurata “risulta
complessivamente abile al lavoro nella misura dell’80% per attività svolte di
aiuto cucina, cameriera e ausiliaria di pulizie, come pure per un’attività
adatta” (punto no. 7).
Essi
hanno accertato che dal punto di vista gastroenterologico, neurologico e psichiatrico
l’assicurata non presenta alcuna inabilità lavorativa. Esiste invece
un’incapacità lavorativa per motivi reumatologici.
A
tal riguardo essi hanno pertanto valutato come segue l’inabilità nelle abituali
attività:
" (…) L’A.
viene giudicata abile al lavoro per attività svolta di aiuto cucina, cameriera
e ausiliaria di pulizia, nella misura dell'80%, unicamente per patologia
reumatologica. Limitanti risultano essere i dolori a carattere diffuso e molto
intensi all'apparato muscoloscheletrico soprattutto all'emicorpo di ds., i
disturbi del sonno e la cefalea. Sempre dal lato reumatologico, non si ritiene
che vi siano patologie importanti a livello della caviglia e del piede ds. nè
di tipo postraumatico, nè a carattere degenerativo, che possano portare a delle
limitazioni funzionali. (…)” (pag. 574 inc. AI)
Analogamente,
Fatti
i periti hanno valutato un’inabilità lavorativa del 20% in un’attività adatta
che tenga conto “dei dolori a carattere diffuso e delle problematiche di
stanchezza cronica, di disturbi del sonno, di affaticamento rapido. Si
ribadisce che non si riscontrano patologie importanti a livello della caviglia
del piede ds., né di tipo postraumatico, né a carattere degenerativo, che
possano portare a delle limitazioni funzionali” (punto no. 9.1.1.).
I
periti hanno ritenuto che, sia nelle abituali attività che in quelle adeguate,
la riduzione della capacità lavorativa è da intendere come riduzione del
rendimento in un tempo lavorativo pieno (punto no. 8.1.2.1 e 9.1.2.1),
facendola decorrere dall’aprile 2015 ossia dall’ultima valutazione medica eseguita
dalla __________, precisando che per il periodo precedente fanno stato le
incapacità lavorative determinate dai medici curanti (punti no. 8.1.3. e 9.1.3.).
In
ambito casalingo essa è stata ritenuta pienamente abile, trattandosi di una
sola persona che vive in un appartamento di due locali (punto no. 9.1.4).
Infine,
solo gli specialisti in reumatologia e psichiatrica hanno risposto alla domanda
peritale formulata dal legale dell’assicurata trattandosi di aspetti
concernenti il loro campo di competenza. (punto no. 11.2).
La
perizia del __________ è stata poi avallata dal SMR con rapporto 24 maggio 2018
(doc. 156 inc. AI).
Con
il presente ricorso l’assicurata contesta la succitata valutazione
medico-teorica del __________ fatta propria dall’Ufficio AI.
2.5. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che
le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.
1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e
che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.6. Per
quel che concerne l’invalidità psichica, con due sentenze 8C_841/2016 e
8C_130/2017 del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il
Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori
somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di
rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di
indicatori, troverà in futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò
significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non
avrà più il medesimo significato il precedente criterio della “resistenza
alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita
AI (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nel
2015 il Tribunale federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del
diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause
organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,
occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla
persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di
diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione
(risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo.
Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei
sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie
come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie
associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della
persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi
ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona
assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale
federale del 14 dicembre 2017).
Nelle
due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla
conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro
all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di
disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione
lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e
dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri
oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la
scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile
accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle
ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze
di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto
da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative
della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie
psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,
soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per
problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella
valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi
scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un
procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o
addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata
secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità
pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione
della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale
indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare
una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote
conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale
riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti
potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una
"resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal
Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta.
Ora invece, come
nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona
interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo
la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità
di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi
deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento
delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata
(cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle
pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid.
3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà
decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione
impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio
2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa giurisprudenza è stata
confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144
V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Il
Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e
143 V 418 anche in seguito (cfr. STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 consid.
3.3.1 e 3.3.2;8C_6/2018 del 2 agosto 2018 consid. 4.1, 4.2 e 4.3;8C_309/2018
del 2 agosto 2018 consid. 3.2;9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 consid. 2.2.).
2.7. Nella
fattispecie in esame questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di
salute dell’assicurata è stato accuratamente vagliato, non ha motivo per
mettere in dubbio le valutazioni formulate nella perizia pluridisciplinare del
22 maggio 2018, poiché la stessa va considerata dettagliata, approfondita e
quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando
2.5.
In
effetti, i periti hanno considerato tutta la documentazione medica agli atti e
l’insorgente non ha prodotto documentazione specialistica atta a mettere in
dubbio le conclusioni a cui essi sono giunti.
2.7.1 In primo luogo l’assicurata
censura che nonostante la sua esplicita richiesta l’Ufficio AI non ha inserito
nella perizia pluridisciplinare anche una valutazione ortopedica.
Dagli atti risulta che una
prima richiesta di una valutazione ortopedica è stata fatta dal legale
dell’assicurata con scritto 24 marzo 2017 (doc. 104 inc. AI). In risposta, il 9
ottobre 2017 l’Ufficio AI lo ha informato che veniva annullato il previsto
accertamento reumatologico del dr. med. __________ per espletare una perizia
pluridisciplinare comprendente la medicina interna, la reumatologia, la psichiatria,
la gastroenterologia e la neurologia, avvertendo inoltre che in assenza di un’opposizione
entro 12 giorni avrebbero incaricato il centro peritale (doc. 116 inc. AI). Con
lettera 20 ottobre 2017 la ricorrente, sempre per il tramite del proprio
legale, ha chiesto che la perizia pluridisciplinare tenesse conto delle linee
guida per la valutazione reumatologica e psichiatrica, formulando inoltre una
domanda da porre ai periti (doc. 122 inc. AI). N’è seguita la comunicazione 6
novembre 2017 dell’Ufficio AI comprendente i nominativi degli specialisti in
medicina intera, gastrologia, neurologia, psichiatria e psicoterapia,
reumatologia (doc. 124 inc. AI). Con lettere 7 novembre 2017 e 27 novembre 2017
(pag. 462 e 472 inc. AI) la richiesta di includere uno specialista in ortopedia
è stata ribadita dall’assicurata, ma respinta dall’Ufficio AI il 22 novembre
2017 (pag. 463 inc. AI) e il 29 novembre 2017 (pag. 472). In quest’ultimo
scritto l’amministrazione ha rilevato che la lettera del 20 novembre 2017 era
da considerare tardiva, essendo giunta l’8 novembre 2017 ossia oltre i 12
giorni dalla comunicazione del 9 ottobre 2017. Il 30 novembre 2017 l’avv. RA 1
ha chiesto all’Ufficio AI di emettere una decisone formale sul rifiuto di
inglobare nella perizia __________ uno specialista in ortopedia (pag. 473).
Di transenna, in sede di
risposta di causa l’amministrazione ha evidenziato che l’assicurata si è lo
stesso presentata alle visite peritali previste nel gennaio 2018 e che il suo
legale non ha sollecitato l’emissione di una decisione formale in merito
all’inclusione o meno di un ortopedico nella perizia __________. L’Ufficio AI
conclude che per atti concludenti l’assicurata ha accettato di sottoporsi alla
perizia pluridisciplinare alle condizioni fissate dal __________, ritenendo “a
giusta ragione, di non dover più emanare la decisione in questione, essendo
divenuta la richiesta della stessa priva di oggetto” (pag. 5 della
risposta).
L’assicurata contesta tale
conclusione, ribadendo la necessità di una valutazione ortopedica.
Ora,
a prescindere dalla conclusione a cui è giunta l’amministrazione, la scelta di
quest’ultima di includere nella perizia pluridisciplinare uno specialista in
reumatologia ma non in ortopedia risulta condivisibile.
Dagli
atti risulta in effetti che l’assicurata, a seguito del trauma distorsivo del
maggio 2011 al piede destro, è stata visita più volte da specialisti in ortopedia
generale come pure della mano (cfr. a tale riguardo STCA 35.2015.51 e riassunto
atti della perizia __________).
In
merito alle competenze di un medico specialista in reumatologia rispetto a uno
specialista in ortopedia, il Tribunale federale, in una sentenza 9C_965/2008
del 23 dicembre 2009 ha già avuto modo di sottolineare, che “come in altri
settori specialistici della medicina, i confini dell’area di competenza del
neurologo, dell’ortopedico e del reumatologo non sono assolutamente netti e, in
generale, dipendono dal tipo di affezioni studiate e dalla terapia praticata” (cfr. RtiD 2010 II pag. 208 [9C_965/2008]
consid. 4).
Va
comunque fatto presente che nelle annotazioni 8 novembre 2017 il dr. med. __________
del SMR ha correttamente evidenziato:
" (…) Si
rammenta che secondo la giurisprudenza il reumatologo – anche se non ha una specializzazione
in ortopedia – per formazione ed esperienza lavorativa dispone dei mezzi per
valutare in modo adeguato e completo le affezioni all'apparato osteo-articolare
(cfr. STF 9C_54712010 consid. 4.1). Le affezioni degenerative all'apparato
locomotore sono quindi sia di competenza reumatologica sia di competenza
chirurgica. Posto quindi che i due specialisti sono entrambi competenti nella
diagnostica di simili affezioni e possono entrambi apprezzare le ripercussioni
del danno alla salute sulla capacità lavorativa, incaricare entrambi
equivarrebbe ad una seconda opinione non ammessa nel diritto assicurativo.”
(pag. 448 inc. AI)
In tal senso nella STCA
32.2011.214 questa Corte aveva concluso che anche se non ha una
specializzazione in ortopedia, il reumatologo per formazione ed esperienza
lavorativa dispone dei mezzi per valutare in modo adeguato e completo affezioni
all’apparato muscolo-scheletrico (vedi anche STF 9C_547/2010 del 26 gennaio
2010).
In
casu, il 29 novembre 2017 l’Ufficio AI ha fatto presente all’avv. RA 1 che:
" (…) con
riferimento al suo ulteriore scritto raccomandato del 27.11.2017, sempre
inerente alla richiesta d'aggiunta della disciplina ortopedia, osserviamo che
dal punto di vista medico la presa di posizione resta invariata.
Lo scopo ultimo dell'accertamento pluridisciplinare è di valutare
le ripercussioni delle patologie sulla capacità lavorativa e definire limiti
funzionali ed eventuali risorse residue da attivare. Non si intende vagliare,
per l'affezione all'apparato osteo-articolare, opzioni terapeutiche chirurgiche
ortopediche. (…) (pag. 492 inc. AI)
Inoltre il __________ non ha
ritenuto necessario procedere ad una valutazione ortopedica. Anzi, nello
scritto 18 gennaio 2019 dello stesso, in cui è stata valutata la documentazione
medica inoltrata (tardivamente) dall’assicurata con scritto 18 ottobre 2018, ha
ribadito che: “per quel che concerne la contestazione da parte del
rappresentante legale sul fatto che l’A. non sia stata valutata da un
ortopedico, un medico specialista in reumatologia sia un professionista con le
richieste competenze per valutare in ambito peritale i limiti funzionali che
un’A. possa presentare a seguito di una problematica a carico dell’apparato
osteo-muscolare” (XII).
Nelle
osservazioni 5 febbraio 2019 l’assicurata sostiene che il dr. med. __________,
oltre agli altri specialista, non si sono opposti ad una valutazione ortopedia
(XIV). A prescindere dal fatto che solo il perito gastroenterologo
espressamente non si è opposto “a che si chieda il parere di un specialista
in ortopedia” (scritto 8 gennaio 2019 allegato alle succitate osservazioni
18 gennaio 2019 del __________; XII/3), ciò non significa che, come spiegato
sopra, tale valutazione sia necessaria.
2.7.2. Per
quel che concerne la perizia reumatologica, dal rapporto 17 gennaio 2018 si evince
che il dr. med. __________ ha effettuato l’anamnesi (punto no. 1 della perizia),
riportato i dati soggettivi dell’assicurata (punto no. 2), proceduto allo
status reumatologico (punto no. 3.1), elencato i vari reperti presenti agli
atti e valutati (punto no. 3.2). Quale diagnosi con ripercussione sulla
capacità egli ha posto una sindrome fibromialgica con emisindrome dolorosa
destra (punto no. 4.1), valutando non invalidante l’iniziale artrosi a livello
dell’articolazione tra il III cuneiforme e la base del III metatarso del piede
destro, nonché sperone calcaneare a destra e stato dopo trauma distorsivo della
caviglia destra occorso il 3 maggio 2011 (punto no. 4.2).
Egli
ha poi proceduto ad un’approfondita valutazione (doc. 5), rilevando:
" (…) Valutata
sia da parte di medici generici sia da vari specialisti ortopedici, il decorso
comunque stato particolarmente sfavorevole.
Sono infatti persistiti dei dolori molto intensi alla caviglia e
al piede destro che nel decorso hanno mostrato un'estensione della
sintomatologia lungo dapprima la gamba destra fino al ginocchio e al polpaccio
ma poi salendo fino all'anca e interessando praticamente tutto l'emicorpo
destro. In associazione si sono intensificate delle importanti cefalee a
carattere emicranico sul lato destro. Sono subentrati degli episodi di
addormentamento di tutto l'emicorpo di destra.
I vari specialisti che hanno visitato l'assicurata per quanto
riguarda la problematica distorsiva della caviglia destra hanno avuto un
atteggiamento non di univoca interpretazione dei disturbi.
Da una parte si segnala una problematica soprattutto di tipo
tendinopatico inserzionale, di fascite plantare, di sperone calcaneare, di
distorsione della caviglia.
Da alcuni specialisti viene evidenziata soprattutto la problematica
degenerativa artrosica a livello dell'articolazione fra il Ill cuneiforme e la
base del Ill metatarso.
Il PD Dr. med. __________ non esclude una possibile microfrattura
alla base dell'osso metatarsale Il. Frattura non evidenziata da nessuno degli
altri ortopedici che l'hanno visitata e neppure dai radiologi che hanno
eseguito le varie indagini radiologiche sia di tipo convenzionale, la TAC come
pure la RM.
Sicuramente non è la problematica post-traumatica a essere
invalidante ma soprattutto la sintomatologia dolorosa diffusa, questa va
interpretata nell'ambito di un quadro fibromialgico con un'emisindrome dolorosa
a destra. Sia i dati soggettivi che l'aspetto clinico vanno oltre a una
semplice problematica di tipo fibromialgico e si può sospettare una sindrome da
dolore cronicosomatoforme. In questo senso sarebbe opportuna una valutazione in
ambito psichiatrico.
L'evoluzione del dolore non rispecchia una ipotetica microfrattura
alla base del II metatarso. Pure nel caso di una evoluzione naturale della
problematica, senza terapia specifica, è da attendersi la scomparsa dei
disturbi entro 3 mesi dall'infortunio con guarigione tramite callo osseo.
L'assicurata ha accusato dolori diffusi al piede non localizzati
al presunto luogo di frattura e non ha migliorato a nessuna terapia intrapresa.
(…)” (pag. 631 inc. AI)
Elencate
le limitazioni funzionali (punto no. 5.1), ha ritenuto in merito alla capacità
lavorativa:
" (…)
5.2 Incapacità lavorativa nell'ultima attività
professionale svolta
Ritengo l'assicurata inabile al lavoro nella forma del 20%
nell'ultima attività professionale svolta e questo al più tardi dopo l'ultimo
apprezzamento medico da parte del Dr. med. __________ del 09.04.2015.
Antecedentemente fanno stato le incapacità lavorative determinate dai medici
curanti.
Si tratta di una riduzione del rendimento.
Per quanto riguarda l'attività di casalinga la ritengo abile al
lavoro da sempre nella forma completa. Si tratta di un'economia domestica di
una sola persona e di 2 locali.
5.3 Capacità lavorativa residua in un'attività lavorativa
adatta
Tenendo in considerazione i dolori a carattere diffuso e le
problematiche di stanchezza cronica, di disturbi del sonno, di affaticamento
rapido ritengo che l'assicurata presenti una capacità lavorativa dell'80%.
Anche in un'attività lavorativa adatta vi è un'incapacità lavorativa del 20%
come riduzione del rendimento.
Segnalo in questa assicurata una certa tendenza all'aggravazione
della sintomatologia con un atteggiamento di tipo dimostrativo nella
deambulazione con una zoppia che si manifesta soprattutto durante la visita e
scompare poi quando l'assicurata cammina normalmente.
Segnalo anche un certo atteggiamento di tipo difensivo.
L'assicurata ha un chiaro risentimento verso tutti i medici
curanti che non hanno potuto individuare le presunte gravi lesioni presenti al
suo piede. Lesioni che hanno poi portato allo sviluppo di tutti i disturbi
attualmente risentiti.
Un reinserimento professionale sarà molto difficile vista la
cronicità dei dolori.
Dal punto di vista reumatologico senz'altro possibile. Non vi sono
rischi per la salute in un'eventuale attività professionale da svolgere in
piedi per le sole patologie a livello della caviglia e del ginocchio destro.
La perdita di tutte le occupazioni anche di tipo parziale nel
passare di questi anni complica il reinserimento così come il fatto che
l'assicurata non abbia una qualifica professionale. (…)” (pag. 632 inc. AI)
Ha
escluso la possibilità di migliorare le condizioni di salute dell’assicurata
con approcci di tipo terapeutico sia conservativo che invasivo, ritenendo
assolutamente controindicato un intervento chirurgico a livello del piede
destro come postulato da alcuni suoi colleghi (punto no. 6).
Il
perito ha infine risposto alla domanda posta dal legale dell’assicurata (punto
no. 7).
Sostanzialmente
Considerandi
l’unico punto contestato è la risposta data dal perito alla domanda
supplementare posta dal legale dell’assicurata, ossia:
" (…) Dicano
i periti se la situazione riscontrata anche tramite il Dott. Med. __________ è
nel frattempo peggiorata tanto dal punto di vista fisico che psichico;
segnatamente, se il lungo tempo trascorso con diverse problematiche con
l'Ufficio del sostegno sociale per l'assistenza, l'Ufficio degli stranieri ed
il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato per il permesso di soggiorno, la
__________ per i differenti infortuni e l'Ufficio AI non ha notevolmente ed
oggettivamente peggiorato una già delicata situazione con forte influsso sulla
capacità lavorativa. (…)” (pag. 616 inc. AI)
Questa
la risposta del perito reumatologo:
" (…) Per
quanto riguarda il fatto che l'assicurata sia stata vittima di un pregiudizio,
non essendo stata rilevata un'eventuale lesione di tipo ossea penso che
difficilmente si possa dimostrare in modo evidente che vi sia stata una lesione
ossea significativa. Una piccola infrazione come descritta dal PD Dr. med. __________
avrebbe avuto un decorso sicuramente non di questo tipo. Vi sarebbe stata una
guarigione e la scomparsa dei disturbi, accusati dall'assicurata, in pochi
mesi.
Ricordo a questo proposito che nessuno degli altri ortopedici e
neppure i radiologici che hanno valutato queste radiografie, sia convenzionali
che di risonanza magnetica e di TAC hanno mai evidenziato delle fratture ossee.
Alle indagini radiologiche attuali nessun callo osseo evidenziato.
Il fatto di aver interpellato così tanti medici, anche all'estero,
ha naturalmente complicato il decorso con tutta una serie di pareri contrastanti
uno dall'altro che non hanno facilitato l'assicurata nella sua valutazione
globale della problematica di cui soffre.
Il decorso stato caratterizzato dallo sviluppo di un'emisindrome
dolorosa a destra da riferire alla problematica fibromialgica e non tanto
all'episodio traumatico in se.” (pag. 633 inc. AI)
Riguardo al citato dr.
med. __________, l’assicurata fa riferimento al rapporto del 1° dicembre 2014, già
esaminato dal STCA nella causa LAINF, il quale “ha sostenuto che i reperti
risultanti dalla TAC del luglio 2011 e dalla RMN del dicembre 2012 consentono
di ammettere, perlomeno a titolo di sospetto (“zumindest verdachtsmässig”), una
frattura alla base dell’osso metatarsale II (cfr. doc. 137)” (STCA
35.2015.51
pag. 10).
Orbene, questo Tribunale
non ha alcun motivo per non aderire alla succitata risposta data del perito
reumatologo, come pure riguardo alla valutazione peritale. Che, come rilevato nel
ricorso, l’assicurata abbia subìto un pregiudizio al piede infortunato, nessuno
lo mette in dubbio. Dubbi sono stati espressi invece da parte del perito
reumatologo sull’origine della sintomatologia all’arto inferiore in questione.
Determinante è tuttavia che lo stesso perito ha proceduto ad un’accurata visita
e a valutazione globale, valutazione che non è stata smentita da alcun atto medico,
nemmeno da quanto prodotto in sede ricorsuale (cfr. consid. 2.8).
2.7.3
In
merito alla valutazione psichiatrica, nel rapporto 25 gennaio 2018 il dr. med. __________,
riportata la consueta anamnesi, i disturbi riferiti dall’assicurata, descritto lo
svolgimento della giornata, tenuto conto della passata terapia psichiatrica, ha
definito lo status psichico secondo i criteri AMDP. Egli ha proceduto alla
seguente valutazione:
" (…) Trattasi
di una donna 50 enne, dallo sviluppo psicomotorio nella norma.
Dopo aver conseguito le scuole dell'obbligo senza apparenti
difficoltà, si dedica alla crescita dei fratelli e collabora alla gestione
della famiglia numerosa.
Anche sul piano affettivo non si segnalano problematiche;
intrattiene relazioni di qualità e soddisfacenti sia in ambito famigliare, sia
con gli amici.
Purtroppo nel 2011, In seguito alla problematica infortunistica,
con l'evoluzione ben descritta nei vostri atti, sviluppa una sintomatologia
reattiva ansioso-depressiva. L'assicurata avrà in diverse occasioni la
sensazione di non essere compresa, a tratti si sentirà anche ingannata.
In quel periodo insorgeranno anche sentimenti di impotenza e
timori per il proprio futuro (pare che abbia rischiato di essere espulsa).
Fortunatamente dopo l'intervento e grazie all'aiuto di suo
cognato, ottiene il riconoscimento prima sul piano clinico e poi sul piano
giuridico.
Lentamente i sintomi si sono riassorbiti, lasciando lo spazio per
un'elaborazione di quanto accaduto e anche per la riflessione su alcuni progetti
futuri.
Non ravviso oggi una sintomatologia tale da inficiare le
prestazioni professionali. Ritengo dunque l'assicurata pienamente abile al
lavoro dal profilo strettamente psichiatrico. (…)” (pag. 638 inc. AI)
In
merito all’evoluzione della riduzione della capacità lavorativa, lo specialista
ha precisato:
" (…) Ritengo
che allo stato attuale non vi sia nessuna riduzione delle capacità lavorative,
mentre è presumibile che nel periodo susseguente l'infortunio abbia avuto un
calo delle prestazioni professionali in conseguenza della sintomatologia
psichiatrica.
Dalla fine del 2013 (momento in cui l'Avvocato ottiene la
riapertura del caso) e soprattutto dal mese di febbraio 2014 (momento in cui il
PD Dr. med. __________, rilascia il suo rapporto medico con la richiesta di
riapertura dell'infortunio), l'assicurata ha progressivamente recuperato un
discreto equilibrio, vivendo finalmente il riconoscimento della sua sofferenza.
Oggi rimane comunque impossibile una determinazione esatta
dell'influenza sulle capacità lavorative della sintomatologia presentata nel
2012/2013, mancando di elementi anamnestici chiari (nessun certificato
specialistico, nessuna terapia riferita, ecc.). (…)” (pag. 639-640 inc. AI)
Per
questi motivi egli ha ritenuto l’assicurata totalmente abile in tutte le
attività. Riguardo alla domanda supplementare (cfr. consid. 2.7.2), lo
specialista ha risposto che:
" (…) Per
ciò che concerne il quesito posto dall'Avvocato RA 1, ritengo che l'assicurata
abbia elaborato e superato completamente la difficile situazione creatasi in
conseguenza dell'infortunio e delle vicende susseguenti.
Al momento dunque non ravviso nessuna conseguenza sul piano
psicopatologico.” (pag. 644 inc. AI)
In
sede di ricorso l’assicurata sostiene che la perizia non adempie i requisiti
posti dalla giurisprudenza (DTF 141 V 281) in merito all’accertamento dei
dolori somatoformi persistenti, in particolare non ha proceduto agli indicatori
(cfr. consid. 2.6).
Orbene,
va fatto presente che il perito non ha riscontrato alcuna patologia psichiatra
e tantomeno risulta che attualmente l’assicurata segua una terapia psichiatrica.
In merito alla terapia, nella perizia si legge:
" (…) L'assicurata
si è rivolta nel 2012, per un paio di visite specialistiche, al Dr. Med. __________,
FMH in psichiatria e psicoterapia.
Ancora nel 2015, in concomitanza con la morte del fratello, si
sarebbe recata ancora dal Dr. __________ ma solo in un'unica occasione.
Di fatto riferisce di non sentirne il bisogno.
Allo stato attuale riferisce di assumere al bisogno xanax 1mg. la
sera e redormine 500mg. la sera. (…)” (pag. 637 inc. AI)
Solo
nel rapporto 18 luglio 2018 dell’Ospedale __________ di __________, Servizio di
medicina interna, tra le diagnosi è stata posta una sindrome ansioso-depressiva
ma senza alcuna indicazione sulla capacità lavorativa (pag. 691 inc. AI), ciò
che non costituisce sufficiente indizio per l’esistenza di un danno alla salute
psichica.
Nel successivo rapporto 9 aprile
2019.
dello stesso nosocomio, quindi dopo la decisione contestata, viene
indicata una sindrome ansioso-depressiva in trattamento (XVI/M), circostanza
che non può essere presa in considerazione nel presente giudizio. Infatti, per costante giurisprudenza il giudice delle
assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui
fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della decisione
contestata (DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii).
2.7.4
Dal
punto di vista neurologico e gastroenterologico, come detto, con i rapporti 17
gennaio 2018 e 21 gennaio 2018 i periti dr. med. __________ e __________, non
hanno riscontrato alcuna inabilità lavorativa. L’unico appunto a loro rivolto
dall’assicurata è che alla domanda supplementare i periti, ritenendo come la
stessa concerna aspetti reumatologici e psichiatrici, hanno affermato di non
poter dare risposta (pagg. 616 e 619). A ragione, poiché quanto esposto non
concerne la loro specialità. Inoltre, non era del resto necessaria, come
sostenuto dall’assicurata, una risposta globale, ritenuto come già in sede di
valutazione i periti specialisti hanno valutato l’evoluzione delle affezioni
dell’assicurata.
2.7.5
Dal punto di vista globale, ritenuto come l’unica patologia invalidante è
quella reumatologica, viste le affidabili e concludenti risultanze della
perizia pluridisciplinare del 22 ottobre 2018, confermata dal SMR (cfr. doc. 41
e 103 inc. AI), alla quale va conferito valore probatorio (cfr. consid. 2.5), richiamato
inoltre l'obbligo che incombe alla persona assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), il TCA ritiene
dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito
delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i
riferimenti ivi citati), come l’assicurata sia inabile al 20% da aprile
2015, con una totale inabilità dal 16 maggio 2011 (data dell’infortunio)
ridotta al 50% dal 4 luglio 2011 ed allo 0% dal 17 ottobre 2011.
2.8
Va poi fatto presente che
nemmeno la documentazione medica allegata alle osservazioni (tardive) 18
ottobre 2018 (cfr. consid. 1.5) e quella prodotta pendente causa è atta a modificare
la valutazione medico-teorica posta a fondamento della decisione contestata.
2.8.1
Con le già citate osservazioni
18.
ottobre 2018 il legale della ricorrente ha prodotto il rapporto 18 luglio
2018.
dell’Ospedale __________ di __________ concernente la degenza della sua
cliente dall’11 luglio 2018 al 18 luglio 2018 (pagg. 691 e 692 inc. AI).
Tale rapporto, unitamente al
ricorso, è stato inviato dall’Ufficio AI al __________, il quale a sua volta li
ha trasmessi ai periti specialisti per una presa di posizione. Allegando le
singole risposte dei specialisti, che ribadiscono le loro valutazioni peritali,
con rapporto 18 gennaio 2019 il __________ ha confermato la perizia
pluridisciplinare (XII).
In particolare il 21
dicembre 2018 il dr. med. __________, ricordando come dall’esame neurologico
eseguito in sede peritale era “normale senza deficit riferibili a lesioni
delle strutture nervose”, esaminato il succitato rapporto, ha concluso che
gli esami e le diagnosi citate “non hanno messo in evidenza reperti che
portino a modificare la valutazione del gennaio 2018. In particolare la RM
lombare, pur avendo mostrato una focalità erniaria a destra, senza altri
oggettivi clinici non è sufficiente per ritenere che vi siano state modifiche
della situazione neurologica. In effetti nelle diagnosi si parla di sindrome
lombospondilogena a sinistra non deficitaria, cioè senza deficit
oggettivi neurologici e ciò porta contro una compromissione di una radice
lombare” (XXII/2).
Anche il dr. med. __________,
con rapporto del 9 gennaio 2019, sostiene come il succitato rapporto non
modifica la sua precedente valutazione. Egli in particolare rileva come “dai
dati radiologici, alla colonna cervicale non si erano riscontrate patologie di
rilievo, mentre per quanto riguarda la colonna lombare, vi è una discopatia
L5/S1 con descritta focalità erniaria, ma dalla diagnosi si evince l'assenza
di compressioni o irritazioni radicolari o di reperti deficitari sensitivo
motorici”, come riscontrato nella valutazione del 17 gennaio 2018 (sottolineatura
del redattore; XII/4).
Alle succitate
spiegazioni va prestata adesione.
2.8.2
Pendente causa, la ricorrente
ha prodotto il rapporto 9 maggio 2019 del __________ (Ospedale __________ di __________)
dove, sulla base del recente esame ENMG, viene evidenziata per la prima volta
una lieve sindrome radicolare L5 a destra, con indicazione di un intervento chirurgico
(XX/1). A tal riguardo, questo TCA concorda con il SMR che sostiene che la
succitata nuova documentazione “sarà meritevole di un approfondimento per
verificare se ci troviamo di fronte ad un peggioramento delle condizioni
generali di salute e dello stato funzionale, ma in ogni modo essendo posteriore
alle nostre prese di posizione assunte nel recente passato, non le muta”
(cfr. annotazioni del 14 giugno 2019, XXII). Trattandosi, di una situazione
successiva all’emissione della decisione contestata (22 ottobre 2018), la
stessa non è rilevante ai fini del giudizio.
Va ricordato che, come
rettamente evidenziato nelle osservazioni 23 luglio 2019 dall’Ufficio AI
(XXVII), nel complemento peritale del 9 gennaio 2019 il dr. med. __________ aveva
confermato “l'assenza di compressioni o irritazioni radicolari o di
reperti deficitari sensitivo motorici" (sottolineatura del
redattore) e pertanto la lieve sindrome radicolare L5 a destra riscontrata
successivamente alla decisione contestata (secondo giurisprudenza
la decisione contestata delimita dal punto di vista temporale il potere
cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali; fra le tante cfr. DTF 136 V
24.
consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V consid. 1.2) sarà
oggetto di un’eventuale nuova domanda di prestazioni. Nondimeno va rilevato che
il decorso dell’intervento chirurgico (decompressione bilaterale per una
radicolopatia S1 bilaterale) eseguito il 26 giugno 2019 ha avuto esisto
favorevole, così come risulta dal rapporto 6 agosto 2019 il dr. med. __________
del __________ (XXIX), circostanza che potrebbe aver avuto un riscontro
positivo sul grado di abilità lavorativa.
2.9
Occorre ora procedere alla
graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.2), il
cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata.
2.9.1
Secondo
giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare
il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),
occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente
all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado
di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue
capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere
determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo
reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se
del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di
circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai
dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1
pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo
sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti
l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui
percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in
grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per
esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace
al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali
a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora
percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra
ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della
persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più
al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322
consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).
In
casu, come risulta dalla decisione contestata, l’amministrazione ha preso in
considerazione il salario desunto dalla tabella RSS TA1 Svizzera, categoria 96
(altre attività di servizi personali), stato 2014, livello no. (attività
semplici e ripetitive), per complessivi fr. 47'644.-- (adeguato al 2016). Tale
risultato non è stato contestato.
2.9.2
Per
quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base
della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che
quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia
adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126
V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno,
in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da
lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella
determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti
statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si
riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro
(DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485
consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di
riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio
federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che
riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA
I 222/04 del 5 settembre 2006).
Se
una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un
reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia
spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei
due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello
di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente
conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di
reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In
una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito
da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo,
va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già
aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono
essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione
per circostanze personali e professionali (cfr. DTF 134 V 322; STF 9C_1038/2008
del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
2.9.2.1
Ritornando
al caso in esame l’assicurata sostiene di dover essere posta al beneficio di
provvedimenti professionali, dopo un accertamento della sua effettiva capacità
lavorativa presso il Centro di accertamento professionale di __________.
Al
riguardo va rilevato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante,
già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto
a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di
occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite
mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che
consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono
necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione
professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid.
3.
, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;
9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26
marzo 2008 consid. 4.6.3).
Orbene,
nel rapporto 10 agosto 2018 (doc. 160 inc. AI) il consulente IP ha riassunto
l’iter scolastico e professionale (“scuole dell’obbligo, lavora poi come
fiorista ed addetta ai vivai e poi come cameriera ai piani e in seguito come
aiuto cucina, lavora come addetta alle pulizie, lavoro che svolge fino al 2017”)
ed i limiti funzionali (“carico massimo di 10 kg, alternanza della postura
al bisogno, necessità di pause supplementari, stanchezza cronica, affaticamento
rapido, disturbo del sonno, dolori a carattere diffuso”).
Ha
poi proceduto alla valutazione della reintegrabilità nell’abituale attività e
delle attività esigibili, escludendo una riformazione professionale specifica:
" (…)
Attività abituale.
In alternativa, in base ai limiti funzionali descritti, si ritiene
che l'A. possa accedere ad un mercato
sufficientemente ampio di attività semplici e ripetitive, si
tratta di attività che non richiedono una preparazione professionale o di una
formazione specifica, ma possono già essere esercitate dopo una semplice
introduzione al posto di lavoro.
A titolo puramente di esempio, l'A. potrebbe svolgere professioni
come: imballaggio e controllo in una fabbrica, aiuto amministrativo, vendita
presso una stazione di benzina, … (…)” (pag. 663 inc. AI)
Il
consulente ha poi concluso:
" (…) Non si
entra nel merito di provvedimenti di lunga durata.
Si può restare a disposizione per finanziare un periodo di
introduzione al lavoro "mini riqualifica pratica ad hoc" della durata
di 3-6 mesi (da stabilire dettagliatamente in presenza di un concreto posto di
lavoro), qualora vi fosse un posto vacante ed un tale provvedimento potesse
consentire un sensibile aumento della capacità di guadagno. (…)” (pag. 663 inc.
AI)
Secondo
la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,
all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze
esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di
fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va
rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad
attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di
montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi
fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non
richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di
reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di
confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del
23.
agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).
Ai fini
dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro
equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra
domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in
relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta
pertanto di un concetto teorico e astratto (STF 9C_277/2016 del 15 marzo 2017,
consid. 4.1 che conferma la DTF 110 V 273, consid. 4b pag. 276). Un assicurato
non può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto
di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347). Ciò non è il caso se
– ipotesi non realizzata nella fattispecie – l'attività ammissibile è possibile
solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro
praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie
alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (STF 9C_277/2016
del 15 marzo 2017; ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a).
In
concreto questo Tribunale, pur comprendendo le difficoltà nel reperire
un'occupazione vista la problematica fibromialgica di cui è affetta
l'assicurata, ritiene che il ventaglio di attività esigibili è da ritenere
ampio visto che, anche nel caso di specie, nel mercato generale del lavoro
esistono delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza,
aperte a personale non qualificato o semi qualificato (le
attività adeguate entranti in linea di conto - ISS, livello
di qualifica 4 fino alla TA1 2010, poi divenuto livello 1 con la
TA1 2012, semplici e ripetitive - non richiedono difatti né
un’esperienza professionale diversificata né un grado di istruzione
particolare; cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U
15.
p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile
2009.
Infine,
nelle osservazioni 5 febbraio 2019 (XIV) l’assicurata sostiene che con lo
scritto 23 gennaio 2019 l’Ufficio AI non si è opposto alla richiesta formulata
in sede di ricorso di un accertamento professionale presso il Centro di __________.
Tuttavia, in quello scritto l’amministrazione non ha preso posizione in merito,
poiché, come confermato in sede di risposta di causa, ha ritenuto esaustiva la
valutazione 10 agosto 2018 del consulente in integrazione professionale (XII).
2.9.2.2
In
merito alla determinazione del reddito da invalida, conformemente
alla citata giurisprudenza, l’Ufficio AI ha utilizzato i dati salariali
forniti dalla tabella TA1 (stato 2008) elaborata dall'Ufficio federale di
statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori
(categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e
SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.) per un salario mensile di fr. 4’202,84. Riportato
tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa, il dato statistico
corrisponde a fr. 54'355,67 per un impiego a tempo pieno.
Considerata
un’abilità dell’80%, riconosciuta una riduzione del 10% per attività leggere,
l’amministrazione ha correttamente definito il reddito da invalida in fr. 39'136.--
(cfr. rapporto 26 giugno 2018 del
consulente IP in doc. 157 incarto AI).
2.9.3
Dal
raffronto dei redditi si ottiene un grado d’invalidità del 18% che non
conferisce il diritto ad una rendita.
Ritenuto
l’ampio scarto percentuale per raggiungere il minimo pensionabile del 40%,
anche volendo, per ipotesi di lavoro, riconoscere un’ulteriore 10% di riduzione
del reddito da invalida e volendo aggiornare i dati al 2018, anno della
decisione contestata, il risultato finale non cambierebbe.
Di
conseguenza, rettamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni
dell’assicurata. Ne consegue che il ricorso dev’essere respinto.
2.10
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione
o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.--
e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a
carico della ricorrente, la quale tuttavia ha postulato l’assistenza
giudiziaria gratuita con gratuito patrocinio.
2.11
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28
cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito
patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio
d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la
giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra
del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13
pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,
aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20
settembre 2004).
Nel
caso concreto, dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e
dai relativi documenti allegati risulta che la ricorrente, nubile
e senza attività lucrativa, percepisce delle prestazioni dall’assistenza
sociali (V).
L’assicurata
non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento
di un legale appariva giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva
essere considerato privo di fondamento.
Essendo dunque nella
fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione
dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il gratuito patrocinio va
quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la
situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61
lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag;
relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art.
152.
cpv. 3 OG; STFA I 569/02 del 15 luglio 2003 consid. 5; U 234/00 del 23
maggio 2002 consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V
301, consid. 6). Ne consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal
pagamento delle spese processuali che sarebbero a suo carico (STF I 885/06 del
20.
giugno 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è
accolta.
§ Di
conseguenza RI 1 è ammessa al gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.
3.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese, per complessivi fr.
500.--, sono a carico della ricorrente. A seguito della concessione
dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti