Lexipedia

Decisione

32.2018.205

Seconda domanda di prestazioni respinta. Rinvio degli atti all'Ufficio AI per espletare una perizia psichiatrica ed una reumatologica

26 febbraio 2019Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

In

particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono

soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di

salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di

salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno

hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994

in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109

V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88

a cpv. 2 OAI).

2.5. Nel

caso in esame, pacifico è che dal punto di vista psichiatrico la fattispecie

necessiti di un accertamento.

Nel

rapporto 23 marzo 2018 (pag. 314 inc. AI) all’Ufficio AI lo psichiatra curante

dell’assicurata, dr. med. __________, diagnosticata una sindrome depressiva

ricorrente, attuale episodio di gravità media (ICD 10 F:33.1) con probabile

cronicizzazione del disturbo e modifica della personalità, ha valutato

un’inabilità del 100% dall’inizio della presa a carico (20 giugno 2016). Su sua

indicazione l’assicurata è stata ricoverata presso la Clinica __________ di __________

(cfr. lettera 23 marzo 2018 in pag. 318 inc. AI). Siccome al termine della degenza

(3 - 23 maggio 2018) l’assicurata presentava “un progressivo miglioramento della

deflessione timica con scomparsa degli episodi di disforia, affievolimento dei

sentimenti di rabbia, ripresa dello slancio vitale con maggiore propensione di

rapporti interpersonali ed assestamento del ritmo-veglia” (cfr. lettera

d’uscita 13 agosto 2018 dell’Ospedale __________, pag. 352 inc. AI), il SMR ha

ritenuto data un’inabilità lavorativa unicamente durante il periodo di degenza

(cfr. annotazioni 14 agosto 2018 in doc. 110 inc. AI). Quanto assunto contrasta

tuttavia con il certificato 21 novembre 2018 del succitato psichiatra curante,

il quale conclude che “le condizioni cliniche agli ultimi controlli

permettono di confermare il perdurare della inabilità lavorativa per questa

paziente” (doc. C).

Rettamente

lo psichiatra del SMR, dr. med. __________, nelle annotazioni 27 novembre 2018

ha di conseguenza evidenziato che “in ambito psichiatrico occorre (..)

procedere con perizia psichiatrica al fine di definire con precisazione

l’evoluzione della capacità lavorativa nel tempo, alla luce del rapporto del

Dr. __________ del 21 novembre 2018” (IV).

2.6. Secondo

l’Ufficio AI l’attuale aspetto somatico risulta essere sovrapponibile a quello

presente al momento della decisione del 5 novembre 2014, la quale si era

fondata sulla perizia pluridisciplinare (psichiatrica, reumatologica e

neurologica) del 25 luglio 2014.

A

torto.

Per

quel che interessa la presente fattispecie, dal punto di vista reumatologico,

il perito reumatologo dr. med. __________ nel suo referto 24 giugno 2014, reso

nell’ambito della perizia pluridisciplinare, aveva diagnosticato:

"

(…)

4.1 con ripercussione sulla capacità lavorativa

- periartropatia omero-scapolare

tendinopatica della spalla destra in stato dopo intervento chirurgico di

tenotomia e tenodesi del capolungo del bicipite, ricostruzione del tendine del

sovraspinato e decompressione sottoacromiale avvenuta il 10.09.2012.

4.2 senza ripercussione sulla capacità lavorativa

-

sindrome lombo-vertebrale su

alterazioni statiche, scoliosi destro-convessa e iniziale discopatia L4-L5

-

stato dopo trauma distorsivo alla

caviglia destra con dolori attualmente al malleolo laterale con possibile

neuropatia del nervo peroneo superficiale (da valutare in ambito neurologico).”

(pag. 183 incarto AI)

Quali

limiti funzionali il perito aveva evidenziato:

"

(…)

L’assicurata è limitata nell’utilizzo del braccio

destro in attività lavorative piuttosto pesanti e che richiedano di mantenere

il braccio alzato sopra l’orizzontale per un periodo piuttosto prolungato e di

eseguire dei movimenti ripetitivi di elevazione e abduzione del braccio sopra i

90°.

Limitata nell’alzare dei pesi sopra l’orizzontale di 5

kg. Può svolgere delle attività utilizzando il braccio destro contro resistenza

non però con forza massimale.

Non vi sono limitazioni per quanto riguarda l’utilizzo

del braccio del gomito in giù.

Nessuna limitazione nell’utilizzo della mano destra.

Per quanto riguarda la colonna lombare ritengo che i

reperti clinici attuali non siano limitanti.

Considerandi

Per i disturbi accusati alla caviglia destra dal punto

di vista reumatologico non vi sono limitazioni, si tratterà di valutare in

ambito neurologico se vi sono delle limitazioni funzionali. (…)” (pag. 186

incarto AI)

Il

perito aveva ritenuto l’assicurata inabile al 20% quale ausiliaria di pulizie,

ma abile al 100% in attività adeguate rispettose delle summenzionate

limitazioni, il tutto con effetto dall’a-gosto 2013 (pag. 187 inc. AI).

Dal

punto di vista neurologico nel referto 17 giugno 2014 il dr. med. __________

non aveva per contro rilevato alcuna inabilità lavorativa (punto no. 5 pag.

173).

Ora,

dall’esame dell’attuale documentazione non è possibile dedurre che nel

frattempo non vi sia stato un peggioramento della situazione, così come

sostenuto dall’Ufficio AI.

A

tal proposito nel rapporto 16 novembre 2017 il dr. med. __________, specialista

in chirurgia ortopedica all’__________, ha rilevato:

"

Rivedo oggi la paziente a me nota

per esiti di una recidiva di rottura del sovraspinoso della spalla destra che

nonostante il re-intervento presenta sempre dolore e che anche a livello

funzionale rimasta stazionaria ormai da molto tempo. Ho spiegato alla paziente

che in queste condizioni un intervento di artrolisi e capsular release ben difficilmente

può apportare un miglioramento e pertanto non vi è un’indicazione in tal senso

e che se dolore dovesse diventare intollerabile l’unico intervento che può

verosimilmente togliere la sintomatologia dolorosa è quella di un impianto di

una protesi inversa. Che in questo momento è comunque contro-indicata sia per

la giovane età della paziente sia per il fatto che la funzionalità non verrebbe

affatto migliorata anzi al momento la paziente riesce a flettere ca. 150° e

abdurre a 140° ed è possibile che questi movimenti possono peggiorare dopo

l’impianto di protesi inversa. Così come il movimento di intra-rotazione è

verosimile possa ulteriormente essere limitato.”

Non

potendo individuare trattamenti medici o chirurgici per migliorare la

condizione funzionale della spalla destra (l’arto inferiore oggetto

dell’infortunio del 2011 n.d. r.), considerata la situazione stabilizzata, il

succitato specialista ha concluso che l’assicurata “non è più in grado di

effettuare alcun tipo di attività anche le pulizie domestiche sono estremamente

difficoltose per la paziente”, precisando che “anche dopo i lavori

leggeri non è pensabile che la paziente possa effettuare ancora manuali con

l’arto superiore destro” (pag. 263).

Va

poi fatto riferimento al referto del 21 dicembre 2017 relativo alla Artro-Tac

alla spalla destra eseguita il 19 dicembre 2017 in cui è stata riscontrata, per

la prima volta, una “fissurazione subtotale del fascicolo superiore del

tendine suscapolare in prossimità delle viti di ricostruzione” (doc. 78

inc. AI).

Pendente

causa l’assicurata ha prodotto lo scritto 6 dicembre 2018 del dr. med. __________.

Ritenuta la funzionalità della spalla destra sovrapponibile alla precedente

visita (quella del 16 novembre 2017, n.d.r.), lo specialista ha rilevato che la

recente arto-risonanza magnetica effettuata “evidenzia anche un estremo

assottigliamento con una parziale lesione del terzo superiore del

sottoscapolare” (cfr. il relativo referto 21 dicembre 2017 in pag. 265 inc.

AI, n.d.r.). Egli ha poi spiegato di aver discusso con la diretta interessata

di eventuali trattamenti, inclusa la possibilità di una protesi inversa al

momento controindicata, consigliando di “assumere farmaci analgesici al

bisogno e ovviamente di limitare l’attività funzionale” e di optare per una

protesi solo qualora la paziente non dovesse più tollerare la sintomatologia

(doc. VI/1).

In

tale ottica va inserito il rapporto 7 dicembre 2018 della neurologa dr. med. __________

la quale, fatto presente come l’esa-me elettroneuromiografico eseguito rientri

nella norma, fra l’altro ha prescritto una riabilitazione stazionaria presso la

Clinica di __________ che “potrebbe aiutare anche i dolori alla spalla

destra dx per i quali la possibilità di un trattamento chirurgico sembrano

esaurite” (VII/1).

Ora,

rispetto alla situazione presente al momento della decisione 5 novembre 2014 la

parte somatica risulta essere peggiorata dal momento che i succitati sanitari

hanno concordemente ritenuto come l’assicurata non possa più svolgere in misura

completa la sua originaria attività di ausiliaria delle pulizie (nel 2014

l’inabilità era del 20%). Non è inoltre dato di sapere in che misura essa può

svolgere attività leggere senza utilizzo del braccio. Del resto nel rapporto 3

maggio 2018 il dr. med. __________, esaminata la documentazione medica prodotta

con le osservazioni al progetto di decisione, aveva riscontrato: “situazione

clinica polimorbida. I medici non si esprimono esattamente in merito alle

percentuali ed alle date di peggioramento. Di fatto certificano peggioramento

ed impossibilità di svolgere attività lucrative”, ritenendo necessaria una

perizia (doc. 105 inc. AI).

2.7

Di norma, l'incarto può essere rinviato all'Ufficio AI (DTF 137

V 210) o perché vi sono accertamenti peritali svolti

dall'amministrazione che necessitano di un complemento (“Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011),

o perché vi sono carenze negli accertamenti peritali svolti

dall'amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen

möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig

ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem

bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen,

eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2017.129 del 3 aprile 2018; STCA 32.2014.134 del 21

luglio 2015; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

In

concreto, visto l’accertamento lacunoso dei fatti, gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda almeno all’allestimen-to di una perizia

psichiatrica e reumatologica di decorso volta ad accertare globalmente le

condizioni dell’assicurata, nonché in merito alla residua capacità lavorativa nell’originaria

professione di ausiliaria di pulizia ed in attività adeguate. Una volta effettuata

la perizia, l’Ufficio AI si determinerà nuovamente, mediante la resa di una

nuova decisione, debitamente preavvisata ai sensi dell’art. 57a LAI, sull’eventuale

diritto alla rendita.

Ne consegue che il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

2.8

Visto l'esito favorevole del ricorso,

l'assicurata, rappresentata da un legale, ha diritto al versamento da parte

dell’Ufficio AI di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

2.9

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese di fr. 500.--, sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione 22 ottobre 2018 è annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi e si

pronunci nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata.

2. Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI,

il quale verserà alla ricorrente fr. 1’800.-- per ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti