Lexipedia

Decisione

32.2018.209

Corretta decisione con la quale UAI,in applicazione del metodo misto di calcolo,ha rifiutato di assegnare all'assicurato il diritto ad una rendita di invalidità

14 ottobre 2019Italiano63 min

Source ti.ch

Fatti

I 65/06 del 3 agosto 2006; STFA U 46/05 del 29 giugno 2006; STFA U 194/04 del

25 aprile 2005; DTF 120 V 237; DTF 117 V 241; DTF 113 V 159).

Quando

una causa viene rinviata dal Tribunale federale ad un'autorità inferiore,

quest'ultima deve dare alle parti una nuova occasione di esprimersi (cfr.

sentenza C 89/03 del 2 luglio 2007).

2.2. Il

TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha rifiutato di

assegnare all’assicurata una rendita di invalidità o se invece, come preteso

dal suo rappresentante legale, ella abbia invece diritto ad una mezza rendita

di invalidità.

Secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali

dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla

salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita

un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale

definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza

- di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad

esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età

dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag.

232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte,

dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione

di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale

per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la

Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta

a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente

formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non

riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora

TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

2.3. Se,

però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di

essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità

di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non

può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se

non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per questo motivo l'art. 8 cpv.

3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni

consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo

dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b;

DTF 104 V 136).

In questo senso, l'art. 28a

cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita

un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale

non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è

valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di

svolgere le mansioni consuete.

L’art. 27 cpv. 1 prima frase

OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, precisa a sua volta che per

mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata

nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici,

l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.

Secondo la prassi

amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili

a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni,

attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del tempo

libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità

(CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino al 31

dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto

delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF

130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le

attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla

salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si

può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse,

1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).

Di regola si presume che non vi

è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua

economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo

concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito

che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa

eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire

personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che

si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla

situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si

distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o

altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge

collabora nell'impresa dell'altro.

Nel nuovo tenore in vigore dal

1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati

occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché

la cura e l'assistenza ai familiari.

Il nuovo art. 27

cpv. 2 OAI stabilisce che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso

2 LAI di membri di comunità di religiose s'intende ogni attività svolta nella

comunità.

Con la modifica

dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni

consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. R. Leuenberger - G. Mauro, “Changements

dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 seg (45-46)).

Come emerge dalle

spiegazioni pubblicate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla

Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità

(OAI) – Valutazione dell’invalidità per gli assicurati che esercitano

un’attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) – in merito agli

adeguamenti dal 1° gennaio 2018 concernenti l’applicazione del metodo misto in

seguito alla sentenza 7186/09 della Corte europea dei diritto dell’uomo del 2

febbraio 2016, si è dunque posto l’accento sulle attività che possono essere

equiparate a un’attività lucrativa ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LAI.

Si tratta delle

attività che soddisfano il criterio dei terzi, vale a dire che, in caso di

impossibilità dell’assicurato di svolgerle da sé, possono essere tipicamente

eseguite da terzi dietro pagamento. Le attività volontarie svolte al di fuori

dell’economia domestica, come le attività artistiche o di pubblica utilità, non

possono invece essere equiparate a un’attività lucrativa e quindi riconosciute

come mansioni consuete, se non in casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2).

Queste occupazioni non vanno dunque disciplinate in modo generale dall’OAI e

pertanto non sono più espressamente menzionate nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2

pag. 6 delle citate spiegazioni dell’UFAS).

Come evidenziato

dall’Ufficio federale sugli adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag.

9), dal 1° gennaio 2018 il nuovo art. 27 OAI pone quindi l’accento sui lavori

domestici necessari che possono essere equiparati ad un’attività lucrativa.

Per stabilire se

un’attività nell’ambito delle mansioni consuete possa essere equiparata a

un’attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna

chiedersi se si tratti di un’attività che può essere eseguita da terzi (persone

o ditte) dietro pagamento.

È per esempio il

caso di lavori domestici necessari come la pianificazione e l’organizzazione

della conduzione dell’economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la

pulizia della cucina), la pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre

mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere

ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno,

infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento

(persone di servizio).

Oltre ai citati

classici lavori domestici, va considerata anche la cura e l’assistenza ai

familiari; rilevante è però che essi vivano nella stessa economia domestica

dell’assicurato.

Va ancora

osservato che sia per i lavori domestici che per la cura e l’assistenza ai

familiari, non si tiene però conto delle attività che vengono già svolte da

terzi. Sono infatti prese in considerazione esclusivamente le attività che

vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo l’insorgere del danno

alla salute. Se, per contro, l’assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a

proprie spese già prima dell’insorgere del danno alla salute, allora per

queste attività non v’è una limitazione di cui tenere conto, dato che continuano

ad essere svolte da terzi come prima.

Ritenuto come la

modifica riguardante le mansioni consuete nell’economia domestica ha dunque lo

scopo di porre l’accento sulle attività fondamentali di ogni economia

domestica, le attività puramente ricreative – le attività artistiche e di

pubblica utilità vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non

possono essere eseguite da terzi dietro pagamento - non rientrano tra le

attività da considerare nell’ambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid.

5c/bb).

Le nuove norme

dell’Ordinanza hanno comportato la modifica della Circolare sull’invalidità

e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale,

valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai

NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l’assistente sociale

nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in

generale.

2.4. Nel

caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza

dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna

applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato

esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente

nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo

l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per

questa attività è determinata secondo il capoverso 2.

In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della

collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento

delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.

Questo metodo di graduazione

dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una

volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

Anche in altre occasioni l'Alta

Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono

un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del

loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del

legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr.

STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plaidoyer 5/06

pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006

IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

Questa giurisprudenza è stata

ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, DTF 133 V 504 e DTF 133 V 477.

In una sentenza pubblicata in

DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha ammesso

la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi

dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito

dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito

professionale o dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI)

in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia

presa in considerazione solo a determinate condizioni.

Ricordato che il metodo

misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che

oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai

sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al

31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione

esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga

consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del

metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è

applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).

Chiamata a pronunciarsi in un

caso in cui si trattava di valutare l'invalidità per gli

assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza

consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete,

l’Alta Corte, nella DTF 142 V 290, ha stabilito che la

giurisprudenza secondo DTF 131 V 51, che concerne il metodo di confronto dei

redditi applicabile alle persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo

parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni

consuete, deve essere precisata, nel senso che la limitazione nell'ambito

lucrativo - in funzione dell'estensione del tasso ipotetico d'attività

lucrativa parziale - deve essere considerata in modo proporzionale (cfr., al

riguardo, STCA 32.2015.119 e STCA 32.2015.120, entrambe del 2 agosto 2016).

Va ricordata la giurisprudenza

sviluppata dal TF dopo la sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 nella causa Di

Trizio contro Svizzera - divenuta definitiva a seguito del rifiuto, in data 4

luglio 2016, da parte della Grande Camera della Corte europea dei diritti

dell’uomo, della richiesta avanzata dalla Svizzera di un riesame della stessa

-, nella quale la seconda sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo,

chiamata a pronunciarsi in una fattispecie in cui il TF aveva confermato la

soppressione del diritto alla rendita nel caso di un’assicurata che, dopo la

nascita di due gemelli, con l’applicazione del metodo misto non raggiungeva più

un grado di invalidità pensionabile (STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008), ha

tuttavia dichiarato (per 4 voti contro 3) che vi è stata una violazione

dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU, che non va esaminata separatamente la

violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 6 CEDU e che non va esaminata

separatamente neppure la violazione dell’art. 8 CEDU preso da solo.

La Corte europea - ricordato

che non incombe a lei annullare e/o abrogare delle disposizioni di diritto

interno riconosciute contrarie alla CEDU e che le sue sentenze hanno

essenzialmente un carattere declaratorio - ha precisato che la Svizzera può

scegliere liberamente, nella misura in cui queste soluzioni siano compatibili

con le conclusioni di questo giudizio, in quale maniera conformarsi all’art. 46

CEDU evidenziando che, avuto riguardo all’insieme delle circostanze e al

principio della sicurezza del diritto, la violazione della CEDU ravvisata nel

caso esaminato non esige che si rimettano in discussione gli atti o le

situazioni giuridiche analoghe stabilite precedentemente a questa sentenza (sul

tema vedi pure la STCA 32.2015.66 del 17 marzo 2016).

Nella STF 9F_8/2016 del 20

dicembre 2016, pubblicata in DTF 143 I 50, pronunciandosi sulla domanda di

revisione della STF 9C_49/2008 del 20 luglio 2008 a seguito della succitata

sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 della Corte europea dei diritti dell’uomo,

la nostra Massima istanza ha evidenziato che la pronuncia della Corte europea

concerneva un’assicurata che, al beneficio del diritto ad una rendita quale

salariata al 100%, si è vista in seguito negare il diritto alle prestazioni

solo perché, ritenuta la nascita dei figli e la conseguente riduzione del grado

di occupazione, è stata considerata come una lavoratrice a tempo parziale con

mansioni consuete (conduzione di un’economia domestica).

Questo nuovo status, essendo un

motivo di revisione, ha avuto come conseguenza il cambiamento del metodo da

applicare per il calcolo del grado di invalidità - dal metodo ordinario del

confronto dei redditi (valido nei casi di assicurati con un’occupazione a tempo

pieno) si è passati al metodo misto (valido nei casi di attività a tempo

parziale e svolgimento di mansioni consuete) - che, nel caso concreto, ha

portato alla soppressione della rendita in via di revisione rispettivamente

alla limitazione temporale del diritto alla rendita riconosciuta con effetto

retroattivo.

L’Alta Corte ha perciò concluso

che vi è una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU allorquando le

scelte (rientranti nella sfera di protezione dell’art. 8 CEDU) prese dalla

persona assicurata costituiscono la sola causa del cambiamento di status

e a seguito dell’applicazione del nuovo metodo di calcolo del grado

d’invalidità (metodo misto) risulta la soppressione della rendita in via

di revisione rispettivamente la limitazione temporale del diritto alla rendita

riconosciuta con effetto retroattivo.

In una tale costellazione,

allorquando questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento di status e

meglio al passaggio da assicurato con un’occupazione a tempo pieno a quella di

assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete, per ristabilire uno stato

conforme alla CEDU bisogna rinunciare alla soppressione della rendita ai sensi

dell’art. 17 LPGA.

Il Tribunale federale ha

pertanto concluso che in questo caso la soppressione del diritto ad una

rendita non è conforme alla CEDU. Per la ricorrente ciò ha significato che il

diritto alla mezza rendita andava ripristinato anche dopo il 31 agosto 2004.

La nostra Massima istanza -

rilevato che le precedenti considerazioni portavano all’accoglimento della

domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008 e rinviando alla

Lettera circolare n. 355 del 31 ottobre 2016 dell’UFAS - ha infine specificato

che il giudizio del 2 febbraio 2016 della Grande Camera della Corte europea dei

diritti dell’uomo, all’infuori della costellazione descritta al considerando

4.1, nulla mutava all’applicabilità del metodo misto (STCA 32.2016.21 del 17

febbraio 2017).

L’interpretazione data dal

Tribunale federale nella DTF 143 I 50 (STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016) è

stata criticata dalla dottrina (u. Kieser,

Gemischte Methode: ein Blick auf die bisherige Rechtsprechung, in: HAVE 2016

pag. 471 seg. (474); A.

Mengis, IV Mutloser Entscheid des Bundesgerichts, in: Plädoyer 1/17 pag.

12 seg.).

Con sentenza 9C_604/2016 del 1°

febbraio 2017, pubblicata in DTF 143 I 60, il Tribunale federale ha confermato

il contenuto della DTF 143 I 50, aggiungendo al considerando 3.3.3 che la

stessa non si applica soltanto nel caso di soppressione di una rendita in caso

di revisione allorquando questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento di

status e meglio al passaggio da assicurato con un’occupazione a tempo pieno a

quella di assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete, ma anche nel

caso di riduzione della prestazione in caso di revisione.

Nella STF 9C_525/2016 del 15

marzo 2017 il TF ha sottolineato come l'UFAS medesimo nella direttiva n. 355

del 31 ottobre 2016 ha segnalato che il Consiglio federale sta cercando di

trovare una soluzione adeguata al problema (sull’argomento cfr. la STCA

32.2017.53 del 13 novembre 2017 e la STCA 32.2016.86 del 15 maggio 2017).

Come detto, il 1° gennaio 2018

sono entrati in vigore gli articoli 27 e 27bis cpv. 2-4 OAI nel loro

nuovo tenore (cfr. RU N. 107 del 19 dicembre 2017, pagg. 7581-7582), di cui si

dirà meglio nel prosieguo (vedi infra consid. 2.11.).

Al riguardo, dal comunicato

stampa del 1° dicembre 2017 dell’UFAS intitolato “Maggiore equità nel

calcolo del grado d’invalidità dei lavoratori a tempo parziale”, risulta

che “(…) il Consiglio federale introduce un nuovo modello di calcolo per

determinare il grado d'invalidità dei lavoratori a tempo parziale, che

contribuisce a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro e soddisfa

anche le richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella sua seduta

del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore

della relativa modifica d'ordinanza al 1° gennaio 2018. (…)”.

2.5. Al

fine di determinare il metodo di calcolo applicabile per stabilire l'eventuale

invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività

lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre

in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,

ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o

meno esercitato un'attività lavorativa.

Ad esempio se l'assicurato

esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere

dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne

avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute.

Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al

momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in

cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita

del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso

concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età

dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità

dell'assicurato.

A nessuno di questi elementi va

tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato

raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di

un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività

(DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento

cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza

ivi citata; vedi inoltre Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 61-62

e Blanc, La procédure

administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).

Questa valutazione deve

ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che,

in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi

esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20

dicembre 2006, consid. 4.1.).

Va ancora rilevato che il

metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti

accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non

fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994

pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120

V 150; Meyer, op. cit., pag. 288; Blanc, op. cit., pag. 190-191).

2.6. Nella

fattispecie in esame, l’amministrazione, in applicazione del metodo misto, ha

considerato l’assicurata salariata al 20% e casalinga all’80%.

Tale ripartizione, già

applicata in occasione della precedente decisione di rifiuto di una rendita del

13 settembre 2017, non è stata contestata nell’ambito del precedente ricorso al

TCA, poi stralciato dai ruoli per intervenuta transazione tra le parti, con

conseguente annullamento della decisione impugnata e rinvio degli atti

all’amministrazione per eseguire ulteriori accertamenti di carattere medico

(cfr. consid. 1.1.).

L’amministrazione,

eseguita la perizia del __________ (di cui si dirà in seguito, cfr. consid.

2.7.), ha proceduto ad un nuovo calcolo del grado di invalidità, sempre

utilizzando il metodo misto di calcolo e considerando l’assicurata salariata al

20% e casalinga all’80%.

A seguito delle

contestazioni presentate in sede di osservazioni da parte dell’avv. RA 1, nella

decisione impugnata l’Ufficio AI ha ribadito la correttezza di tale

ripartizione, la quale è stata stabilita tenendo conto delle seguenti

circostanze: innanzitutto, del fatto che, prima del danno alla salute

(subentrato nel mese di agosto 2014), l’assicurata ha lavorato dal 14 marzo

2000 al 31 agosto 2012 quale ausiliaria di pulizia presso le __________ di __________

nella misura di 5 ore alla settimana rispetto a un tempo pieno di 41 ore alla

settimana, prima che il rapporto di lavoro venisse sciolto dal datore di lavoro

per ristrutturazione aziendale a contare dal 31 ottobre 2012 (cfr. questionario

per il datore di lavoro del 10 novembre 2015); in seguito, ella si è iscritta

in disoccupazione a partire dal 1° novembre 2012, indicando una disponibilità

lavorativa parziale del 20% (8 ore settimanali); infine, in sede di inchiesta

per persone che si occupano dell’economia domestica, l’assicurata ha dichiarato

all’assistente sociale che senza il danno alla salute avrebbe continuato a

lavorare come in precedenza (cfr. doc. A1).

In

sede ricorsuale, l’avv. RA 1 ha nuovamente contestato l’applicazione del metodo

misto. Egli ha rilevato che dopo avere smesso di lavorare nel 1992 (anno di

nascita della figlia) per dedicarsi alla famiglia quale “madre e casalinga”, a

partire dal mese di marzo 2000 l’interessata ha iniziato a lavorare nella

misura del 20% quale ausiliaria di pulizie (due ore e mezza il martedì sera e

il venerdì sera), sino al mese di agosto 2012, allorquando è stata licenziata

per ristrutturazione aziendale. Da quel momento non ha più lavorato.

Secondo l’avv. RA 1, senza

l’insorgenza del danno alla salute, l’assicurata, oggi 53enne, non avrebbe

lavorato al 20%, percentuale che a suo parere “non può essere considerata quale

reale disponibilità al lavoro”, essendo “una percentuale che non trova

riscontro alcuno nel mercato del lavoro e che non può permettere l’applicazione

del metodo misto, poiché nei fatti non reperibile sul mercato del lavoro”.

Per

tali ragioni, il legale dell’assicurata ha chiesto che il grado di invalidità

per la parte salariata sia fissato al 20%, oppure che l’assicurata venga

considerata unicamente casalinga (doc. I).

Tali

motivazioni sono state ritenute ininfluenti da parte dell’amministrazione, la

quale nella risposta di causa ha confermato che “alla luce dei chiari esiti

dell’istruttoria e dichiarazioni univoche agli atti a giusta ragione l’Ufficio

AI ha definito il caso dell’assicurata in applicazione del metodo misto” (doc. IV).

Il

TCA concorda con l’amministrazione.

Dalla

domanda d’indennità di disoccupazione del 29 ottobre 2012 risulta che

l’assicurata ha dichiarato di essere disposta a lavorare nella misura di 8 ore

settimanali, pari ad un’occupazione del 20% (doc. 5 inc. disoccupazione).

Inoltre,

dall’inchiesta a domicilio svolta il 2 marzo 2017 emerge che l’assicurata ha

confermato all’assistente sociale che senza l’insorgenza del danno alla salute

“avrebbe continuato a lavorare come in precedenza”, e che aveva lavorato in

precedenza come “donna delle pulizie al 20% per le __________” (doc. 25).

Infine,

il TCA rileva che il patrocinatore dell’interessata non ha fatto valere quale

giustificazione dell’inapplicabilità del metodo misto utilizzato

dall’amministrazione il fatto che l’assicurata avrebbe ora, senza il danno alla

salute, aumentato il pensum lavorativo per ragioni economiche o una maggiore

disponibilità di tempo da dedicare ad un’attività lucrativa, o, al contrario,

sostenuto che ella si sarebbe dedicata esclusivamente alle attività domestiche.

Al

contrario, l’avv. RA 1 ha chiesto che l’interessata venga considerata

unicamente quale casalinga adducendo una presunta irreperibilità sul mercato

del lavoro di un lavoro nella misura del 20% (doc. I).

Questo

Tribunale non ritiene condivisibili le obiezioni sollevate dal patrocinatore

dell’interessata, le quali, del resto, si scontrano con la realtà lavorativa

dell’assicurata stessa, per lungo tempo (dal 2000 al 2012) attiva quale

ausiliaria di pulizia presso il precedente datore di lavoro in misura anche minore

al 20% (e meglio per 5 ore settimanali pari ad un 12% circa, cfr. doc. 17 e

doc. 22).

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto, in assenza di elementi che possano dimostrare il contrario,

questo Tribunale deve confermare la ripartizione posta dall’Ufficio AI secondo

cui l’interessata, senza il danno alla salute, avrebbe continuato a lavorare

nella misura del 20% quale salariata ed all’80% quale casalinga.

2.7. Per quanto concerne l’aspetto

medico, conformemente a quanto concordato tra le parti e omologato dal TCA nel

decreto di stralcio 32.2017.170 del 9 novembre 2017, l’Ufficio AI ha

ordinato la messa in atto di una perizia pluridisciplinare, affidata al __________.

Dal referto peritale del 22 giugno 2018 risulta che i periti hanno fatto capo a consultazioni

specialistiche esterne: neurologica (dr. __________), reumatologica (dr. __________)

e psichiatrica (dr. __________).

Sulla base delle

risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso il citato

centro d’accertamento, i periti del __________ hanno posto quali diagnosi con

ripercussioni sulla capacità lavorativa quella di “sindrome lombovertebrale con

componente spondilogena a ds più che a sn con possibile recidivante irritazione

della radice di L5 a ds in A. con una scoliosi a forma di S della colonna

vertebrale nonché presenza di una pseudo-anterolistesi di L4 su L5 grado I-II

con degenerazione discale L4-L5 in minor misura agli altri segmenti della

colonna lombare con soprattutto una spondilartrosi L4-L5 e restringimento del

forame intervertebrale e segni clinici e radiologici per una instabilità L4-L5,

senza deficit neurologici associati”, mentre quali diagnosi senza ripercussioni

sulla capacità lavorativa hanno individuato quelle di “deformazione della testa

femorale a ds nell’ambito di un morbo di Perthes con iniziali alterazioni di

tipo degenerativo; tendenza a un reumatismo delle parti molli; tabagismo

cronico; obesità con BMI 35 km/m²” (doc. 63 pag. 12).

Esprimendosi

a proposito della capacità lavorativa, gli specialisti del __________ hanno

considerato l’assicurata globalmente totalmente inabile al lavoro a partire dal

7 agosto 2014 nella precedente attività di ausiliaria di pulizie, mentre in

attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali, hanno ritenuto

l’interessata abile al lavoro nella misura dell’80% a partire dal 27 ottobre

2014 (doc. 63 pag. 16-17).

Il

TCA non ha motivo per dubitare di queste dettagliate, approfondite e motivate

conclusioni dei periti del __________, poi avallate dal dr. __________ del SMR nel

rapporto finale SMR del 2 luglio 2018 (cfr. doc. 65), rimaste peraltro

incontestate in sede ricorsuale.

2.8. Solo in corso di causa il

patrocinatore dell’assicurata ha fatto valere un peggioramento delle condizioni

di salute – a suo parere insorto prima dell’emissione della decisione impugnata

– trasmettendo alcuni referti medici e meglio: referto della dr.ssa __________

del 14 gennaio 2019 (doc. B1), referto del 4 ottobre 2018 del dr. __________

(doc. B2) e relativi esami di densometria ossea del 4 ottobre 2018 (doc.

B3-B5).

Al riguardo, nelle

annotazioni del 28 gennaio 2019, il dr. __________ del SMR ha considerato che

“la nuova attestazione della MC dr.ssa __________ non apporta significative

nuove patologie atte a giustificare ulteriori limitazioni a quanto già noto dal

__________ di solo pochi mesi orsono del 25 giugno 2018. Si descrivono

problematiche ortopediche (già ben note) reumatologiche (già ampiamente

discusse in __________ ricordando che con la densometria da ultimo effettuata

si ha una nozione informativa come per una rx quindi senza modifica funzionale)

una ipertensione arteriosa (che con trattamento iniziato di amlodipin 5mg di

basso dosaggio non implica modifiche funzionali) una problematica vertiginosa

(che presuppone una terapia medicamentosa come descritto su alcuni giorni e che

usualmente regredisce favorevolmente sul breve periodo alcuni giorni – 1-2 settimane)

ed una tendenza psichica depressiva (senza d’altronde introduzione di

medicamenti a sostegno)” (doc. VIII/1).

2.9. Per poter graduare

l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre

di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine

con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il

TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va infine evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza

di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite

dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita

27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V

352).

2.10. Chiamato a pronunciarsi, il

TCA ritiene condivisibili le considerazioni espresse dal medico del SMR nelle

annotazioni del 28 gennaio 2019, con le quali ha ritenuto che l’ulteriore

documentazione prodotta dal legale dell’interessata in corso di causa non ha

oggettivato la presenza di nuove patologie atte a giustificare ulteriori

limitazioni rispetto a quanto già valutato dagli specialisti del __________.

Non vi è, quindi, motivo

per distanziarsi dalle conclusioni del SMR (cfr. STF 9C_404/2018 del 22 agosto

2018).

Pertanto, sulla base delle

pienamente probanti valutazioni del SAM confermate dal SMR, occorre concludere

che l’assicurata, dal profilo medico, per lo meno sino all’emanazione della

decisione impugnata, sia stata totalmente inabile al lavoro, dal 7 agosto 2014,

nella precedente attività di ausiliaria di pulizie, ma conservi una capacità lavorativa

dell’80% a partire dal 27 ottobre 2014 in attività adatte, rispettose delle sue

limitazioni funzionali.

2.11. Confermata

la ripartizione 20% per l’attività salariata e 80% per l’attività di casalinga

(consid. 2.6.) e stabilite dal profilo medico le incapacità lavorative

dell’insorgente, nella professione abituale e in attività adatte (consid. 2.7.,

2.10.), va ora esaminato se l’interessata ha diritto ad una rendita.

Come

visto, il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore una modifica degli art. 27 OAI e

27bis OAI (cfr. consid. 2.3.-2.4.).

Ai

sensi del nuovo art. 27 cpv. 1 OAI per mansioni consuete secondo l’articolo 7

capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell’economia domestica s’intendono gli

usuali lavori domestici nonché la cura e l’assistenza di familiari. Per l’art.

27 cpv. 2 OAI per mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI di

membri di comunità religiose s’intende ogni attività svolta nella comunità.

Secondo

l’art. 27bis cpv. 2 OAI, per determinare il grado d’invalidità di assicurati

che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale e che svolgono anche

mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI, vengono sommati i

seguenti gradi d’invalidità: il grado d’invalidità nell’ambito dell’attività

lucrativa (lett. a), il grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete

(lett. b).

L’art.

27bis cpv. 3 OAI prevede che il calcolo del grado d’invalidità lucrativa è

disciplinato dall’articolo 16 LPGA, secondo le modalità seguenti: il reddito

che l’assicurato potrebbe conseguire esercitando l’attività lucrativa a tempo

parziale se non fosse divenuto invalido è calcolato sulla base della stessa

attività lucrativa esercitata a tempo pieno (lett. a); la perdita di guadagno

percentuale è ponderata in funzione del grado d’occupazione che l’assicurato

avrebbe se non fosse divenuto invalido (lett. b).

Per

l’art. 27bis cpv. 4 OAI per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle

mansioni consuete viene determinata la quota percentuale che le limitazioni

dell’assicurato rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete

rispetto alla sua situazione se non fosse divenuto invalido. Questa quota viene

ponderata in funzione della differenza tra il grado d’occupazione di cui al

capoverso 3 lettera b e un’attività lucrativa esercitata a tempo pieno.

La

disposizione transitoria relativa alla modifica del 1° dicembre 2017 prevede al

cpv. 1 che i tre quarti di rendita, le mezze rendite e i quarti di rendita

correnti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 1° dicembre 2017,

concessi in applicazione del metodo misto, sono sottoposti a revisione entro un

anno dall’entrata in vigore della presente modifica. L’eventuale aumento della

rendita è concesso a contare dal momento dell’entrata in vigore della presente

modifica. Per il cpv. 2 nei casi di assicurati che esercitano un’attività

lucrativa a tempo parziale e che svolgono anche mansioni consuete secondo

l’art. 7 cpv. 2 LAI a cui è stata rifiutata una rendita prima dell’entrata in

vigore della modifica del 1° dicembre 2017 perché il grado d’invalidità era

insufficiente, viene esaminata una nuova richiesta, se il calcolo del grado

d’invalidità secondo l’art. 27bis cpv. 2-4 determinerebbe presumibilmente il

diritto a una rendita.

Va

qui rammentato che da un punto di vista temporale, sono di principio

determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della realizzazione

dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce

conseguenze giuridiche (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03, consid. 3; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467

consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).

Per

contro, per quanto attiene alle disposizioni formali, l’Alta Corte ha già avuto

modo di stabilire che, in assenza di una normativa specifica che regola la

questione intertemporale, va applicato il principio generale secondo il quale,

di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (sentenza del

22 luglio 2005, K 114/03; DTF 130 V 4 consid. 3.2).

Inoltre

con lettera circolare AI n. 372 l’UFAS ha rammentato che “per tutte le prime

richieste di prestazioni pendenti inoltrate prima del 1° luglio 2017, il

diritto alla rendita fino al 31 dicembre 2017 verrà valutato in base al vecchio

modello di calcolo e poi rivalutato in base al nuovo modello di calcolo con

effetto dal 1° gennaio 2018.”

In

concreto la richiesta di prestazioni è del 13 ottobre 2015. Nessuna decisione

formale dell’Ufficio AI relativa a tale richiesta è finora cresciuta in

giudicato.

Occorre

pertanto applicare il vecchio diritto per il calcolo delle prestazioni da agosto

2015 fino al 31 dicembre 2017, mentre le nuove norme vanno applicate per il

periodo dal 1° gennaio 2018 (per dei casi in cui questo Tribunale ha già

proceduto in questo senso vedi la STCA 32.2018.42 dell’8 ottobre 2018;

32.2018.29 del 7 febbraio 2019; 32.2018.56 del 25 febbraio 2019).

2.12. Grado d’invalidità per la parte

lucrativa

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire

quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di

verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1

pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più

concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona

assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al

rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid.

4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un

posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso

in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito

ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si

farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b).

Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di

indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata

avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato

l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag.

381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va

senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso

una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96

V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione

d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione

sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi

ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Un salario di punta può

essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC

1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno

in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di

lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

In

assenza di un dato effettivo, l’amministrazione ha calcolato il reddito da

valido dell’interessata facendo capo ai dati statistici di cui alla RSS, donne,

attività semplici e ripetitive, livello di qualifica 4, pari, per un’attività

lavorativa al 20%, a fr. 10’798 per il 2015 e, dopo gli adeguamenti del caso, a

fr. 54’356 per il 2018 (dato quest’ultimo al 100% alla luce delle nuove norme

in vigore dal 2018, cfr. consid. 2.11.).

Il

legale dell’interessata ha contestato il reddito di fr. 10'798 per un’attività

lavorativa al 20% riferito all’anno 2015 indicato nella decisione impugnata,

rilevando come, in applicazione dei medesimi dati statistici, lo stesso Ufficio

AI nella precedente decisione del 13 settembre 2017 avesse indicato un

ammontare di fr. 10'838, importo a suo parere corretto e quindi da utilizzare

anche ora (doc. I).

Questo

Tribunale concorda con l’avv. RA 1.

Il

reddito da valido, calcolato applicando i dati statistici di cui alla TA1 2014,

donne, attività semplici e ripetitive, con i relativi adeguamenti (cfr. qui di

seguito consid. 2.13.), ammonta pertanto a fr. 10'838 (2015).

2.13. Per

quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Come

appena visto, l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in

difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili

dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni

(SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Nel caso di specie, utilizzando

i dati forniti dalla tabella TA1 2014_tirage_skill_level Rami economici

(NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo

economico, il livello di competenze e il sesso; DTF 142 V 178), il salario

lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice

di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; STF 9C_632/2015) di

40 ore settimanali nel settore privato corrisponde ad un importo di Fr.

51'600.- (Fr. 4'300.- x 12 mesi), che adattato al tempo lavorativo di 41,7 ore

dà un reddito di fr. 53’793 per l'intero anno (fr. 4’482.75 x 12).

Aggiornato al 2015 si

ottiene un reddito di fr. 54'191 e per il 2016 di fr. 54'355.67 (cfr. Tabella

T1.2.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2017, pubblicata dall'Ufficio

federale di statistica; STF 8C_671/ 2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).

Inoltre, va rilevato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili

di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

In

concreto, l’Ufficio AI ha proceduto ad una riduzione del 10% per attività

leggere.

Il

legale dell’assicurata ha criticato l’entità di tale deduzione percentuale,

chiedendo che venga innalzata al 15% (cfr. doc. I).

Questo

Tribunale, che, di massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid.

5.2) non ha alcun motivo per modificare la riduzione applicata dall’UAI. In

particolare il TCA, ritiene che, mediante la riduzione in questione, l'Istituto

convenuto abbia tenuto debitamente conto degli effetti legati al danno

alla salute di cui è affetta l'assicurata.

In

particolare, va sottolineato che i motivi addotti dal legale – le importanti

limitazioni funzionali, l’esperienza lavorativa limitata, la limitazione ad

attività semplici e ripetitive e l’interazione negativa tra attività da

casalinga e quella lavorativa (doc. I) – non sono tali da giustificare una

riduzione percentuale maggiore rispetto a quella applicata

dall’amministrazione.

Applicando

le norme in vigore fino al 31 dicembre 2017, l’amministrazione, per

il 2015, raffrontando il reddito da valida al 20% di fr. 10’798

con quello da invalida di fr. 7'775, ha ottenuto un grado di invalidità

del 28% (cfr. doc. A1).

In realtà, il TCA rileva

che applicando le norme in vigore fino al 31 dicembre 2017, il grado di

invalidità risultante dal raffronto tra il reddito da valida, conseguito nella

percentuale del 20%, di fr. 10'838 (cfr. consid. 2.12.) e quello da invalido,

calcolato secondo costante giurisprudenza federale e cantonale (cfr. tra le

tante STF 9C_332/2019 del 12 settembre 2019,9C_279/2018 del 28 giugno 2018,

STCA 32.2018.79 del 28 maggio 2019; STCA 32.2018.163 del 30 aprile 2019),

partendo dal reddito statistico inerente ad un’attività adeguata al 100% di fr.

54'191, ridotto del 20%

(incapacità lavorativa in attività adeguate accertata in sede medica, cfr.

consid. 2.7, 2.10.) a fr. 43’352.80 e poi del 10% (fattori di riduzione) a fr. 39’017.50,

avrebbe dovuto essere, per la parte salariata, nullo.

Il TCA sottolinea che, comunque,

anche volendo, per ipotesi, considerare corretto il calcolo - favorevole

all’assicurata – eseguito dall’amministrazione (la quale ha rapportato anche

il reddito da invalido alla quota parte del 20%, per un grado di invalidità

parziale del 28%), il risultato finale non cambierebbe, in difetto in ogni caso,

come verrà illustrato in seguito, di un grado di invalidità complessivo

pensionabile (cfr. infra consid. 2.16.).

Per il 2018, applicando le nuove norme in vigore dal 1° gennaio 2018, raffrontando

il reddito da valida al 100% di fr. 54'355.60 con quello

da invalida di fr. 54'355.60, ridotto del 20% (incapacità

lavorativa) a fr. 43'484.50 e poi del 10% (fattori di riduzione) a fr. 39'136,

si ottiene un grado d’invalidità del 28%, così come correttamente calcolato

dall’Ufficio AI.

2.14. Per quanto concerne l'attività

di casalinga, va rammentato che l'invalidità delle persone che si

occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita

confrontando le singole attività ancora accessibili al richiedente la rendita

AI con i lavori che può eseguire una persona sana.

A tal fine, l’Ufficio AI

ha fatto esperire in data 2 marzo 2017 una inchiesta economica per le persone

che si occupano dell’economia domestica.

Nel

rapporto del 7 marzo 2017, l’assistente sociale ha stabilito una limitazione

complessiva del 40% (cfr. doc. 25).

Nella

Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2015 (fino al 31

dicembre 2017, mentre a partire dal 1° gennaio 2018 vi è stata una

rielaborazione integrale a seguito dell’entrata in vigore, il 1°gennaio 2018,

della modifica dell’OAI per la valutazione dell’invalidità degli assicurati che

esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto)), allo scopo

di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera ha previsto una

nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed

un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile

a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3086 (versione precedente la rielaborazione del 2018)

prevedeva:

"

Di regola, si ammette che i lavori

di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1. Conduzione dell'economia

domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro,

controllo)

Considerandi

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i

pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione

(spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre,

fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni

(posta, assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti

(lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le

scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri

familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i

malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire

abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero

(N. 3090)."

Mentre alle

cifre 3087, 3088 e 3089 si legge ancora:

"

Il totale delle attività

dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e

la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3086. l valori minimi e massimi

servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per

una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere

applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p.

244).

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona

deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria

capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di

impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè

ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua

famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione

del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non

adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto

conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della

capacità di lavoro nell’ambito domestico.

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona

deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria

capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di

impianti e apparecchi domestici adeguati; N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè

ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua

famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione

del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non

adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto

conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della

capacità al lavoro nell’ambito domestico.

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona

attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile

a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro

confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e

3044.

segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per

il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in grado di svolgere

la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e

necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5).

L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei

familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (DTF 133

V 509, consid. 4.2). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al

momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della diminuzione

della capacità al lavoro nell’ambito domestico.”

Al

riguardo, la giurisprudenza federale ha avuto modo di stabilire che - in linea

di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le

conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (DTF 130 V 99s consid. 3.3.1; AHI-Praxis 1997 p. 291

consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 4 settembre

2001.

nella causa S., consid. 4, I 175/01). Un intervento da parte dell'autorità

giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si

giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128

V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2; cfr. anche STFA I

249/04 del 6 settembre 2004 consid. 5.1.1).

L’Alta

Corte ha inoltre stabilito che nell'ambito della determinazione

dell’invalidità di assicurati occupati nell'economia domestica, è di regola

prioritario, rispetto a una valutazione medica-teorica, l'accertamento

dettagliato dei rapporti concreti effettuato al domicilio dell'assicurato (STFA

I 407/92 dell’8 novembre 1993; cfr. anche RCC 1984 p. 143 consid. 5). L’inchiesta economica a domicilio

consente prioritariamente di valutare la portata degli impedimenti causati da

disturbi fisici. Essa conserva tuttavia valore probatorio quando si tratta di

valutare gli impedimenti che l’interessato incontra nell’esercizio delle sue

abituali attività in ragione di disturbi psichici (cfr. STF 9C_108/2009 del 29

ottobre 2009 consid. 4.1). In caso di divergenza tra le risultanze

dell’inchiesta domiciliare e le constatazioni di ordine medico, queste ultime

hanno di regola più valore (cfr. STF 8C_671/2007 del 13 giugno 2008 consid.

3.2.1

e I 311/03 del 22 dicembre 2003 consid. 4.2.1 pubblicata in Pratique VSI

2004.

p. 137). Questa priorità di principio si giustifica con il fatto che è

sovente difficile per la persona incaricata dell’inchiesta di riconoscere e di

valutare l’entità del danno psichico e degli impedimenti che ne derivano (cfr.

STF I 733/03 del 6 aprile 2004 consid. 5.1.3).

2.15

Nella

presente fattispecie, l’inchiesta economica per le persone che si occupano

dell’economia domestica, sfociata nel rapporto del 7 marzo 2017, tenendo conto

delle limitazioni evidenziate dal profilo medico nel rapporto finale del SMR

del 6 giugno 2016 (il quale valutava la percentuale di impedimenti in ambito

domestico nella misura del 100% dal 7 agosto 2014, poi ridotta al 30%-40% a

partire dal 27 ottobre 2014, ossia tre mesi dopo il rientro a domicilio, cfr.

doc. 23) ha stabilito quanto segue (cfr. doc. 25).

Per

quanto riguarda le singole attività nell’economia domestica la consulente ha

fissato al pto. 5.1. “Conduzione dell’economia domestica” una

percentuale del 5% per importanza e dello 0% di impedimenti per un’invalidità

dello 0%.

Al

pto. 5.2 “Alimentazione” è stata attribuita un’importanza del 45% con

una percentuale di impedimenti del 40% e d’invalidità del 18%.

Al

pto. 5.3. “Pulizia dell'appartamento” è stata attribuita un’importanza

del 20% con una percentuale di impedimenti del 60% e d’invalidità del 12%,

mentre al pto. 5.4. “Spesa e acquisti diversi” l’importanza è stata

fissata al 10% con una percentuale di impedimenti del 20% e d’invalidità del

2%.

Infine,

l’assistente sociale al pto. 5.5. “Bucato, confezione e riparazioni di

indumenti” ha fissato un’importanza del 20% con una percentuale di impedimenti

del 40% e d’invalidità dell’8%.

Sulla

base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver

fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente

sociale ha dunque stabilito una limitazione complessiva del 40% (doc. 25).

Nell’ambito della

(successiva) perizia pluridisciplinare del __________, gli specialisti hanno

confermato che nello svolgimento delle mansioni domestiche l’interessata

presenta una percentuale di limitazioni del 40% “che rispecchia quanto già

valutato nell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia

domestica del 7 marzo 2017” (cfr. doc. 63 pag. 18).

Infine, unitamente alla risposta di causa, l’Ufficio AI ha

trasmesso al TCA una valutazione complementare dell’assistente sociale, in

considerazione del fatto che dal 1° gennaio 2018 i parametri indicati al

marginale 3087 della Circolare CIGI dell’UFAS sono stati aggiornati.

In tale complemento, l’assistente sociale ha indicato:

" Come

richiesto si aggiorna la tabella di valutazione degli impedimenti in ambito

domestico applicando i nuovi parametri indicati al marg. 3087 della CIGI applicabile

dal 1.2018.

L'aggiornamento indicato alle CIGI riferito alla "conduzione

dell'economia domestica" (pianificazione, organizzazione, ripartizione del

lavoro e controllo) con ponderazione di un massimo del 5% non è più considerata

quale attività a sé stante, essendo integrata nelle

singole attività domestiche. Tale aggiornamento implica una nuova

ridistribuzione del 5% considerato in precedenza sulle restanti attività

"pasti" e "pulizia e ordine dell'alloggio" (essendo gli

"acquisti" e "bucato" già al massimo della ponderazione

data) con valutazione

da rivedere in merito agli impedimenti, osservato che nella

valutazione del 7.3.2017 non sono emerse difficoltà

nelle mansioni di conduzione dell'economia domestica e non furono accordati impedimenti

alcuni.

Si ritiene coerente proporre la seguente suddivisione:

Pasti

Pulire/pelare/sbucciare,

cucinare, apparecchiare, effettuare la pulizia quotidiana della cucina,

gestire le scorte

Importanza assegnata

45%*

47.

%

percentuale

degli impedimenti

40%*

38%

percentuale di invalidità

18%*

18.

%

* Valutazione prima della modifica

del marg. 3087 della CIGI applicabile dal 1.2018

Pulizia e ordine dell’alloggio

Riordinare,spolverare,passare l’aspirapolvere, lavare

i pavimenti, pulire il bagno,cambiare le lenzuola,effettuare pulizie

approfondite, curare le piante,il giardino e le aree adiacenti,eliminare i

rifiuti e cura di animali domestici

importanza assegnata

20%*

22.

%

percentuale degli impedimenti

60%*

59%

percentuale di invalidità

12%

13.

%

*Valutazione prima della modifica

del marg. 3087 della CIGI applicabile dal 1.2018

Acquisti e altre commissioni

Acquisti quotidiani, spesa settimanale e posta,

assicurazioni, uffici pubblici

importanza assegnata

10%*

10%

percentuale degli impedimenti

20%*

19.

%

Percentuale di invalidità

2%*

1.

%

*Valutazione prima della modifica

del marg. 3087 della CIGI applicabile dal 1.2018

Bucato e cura vestiti

lavare, stendere e ritirare il bucato, stirare, rammendare,

pulire le scarpe

importanza assegnata

20%*

20%

percentuale degli impedimenti

40%*

39%

percentuale

di invalidità

8%

7.

%

*Valutazione prima della modifica del

marg. 3087 della CIGI applicabile dal 1.2018

Dalla nuova valutazione deriva per le attività casalinghe riferite

al 100% una percentuale d'invalidità del 41%.” (Doc. IV/1)

Il

TCA non ha motivi per distanziarsi da tali valutazioni.

Va

innanzitutto rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata

correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel

rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un

valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti

dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

D’altra parte, esaminate

singolarmente le valutazioni dell’assistente sociale circa gli impedimenti

dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili

elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della valutazione

operata dall’assistente sociale, che non appare arbitraria e risulta conforme

alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare alle indicazioni

fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta domiciliare, le

quali risultano infatti del tutto attendibili.

Inoltre, è da ritenere che

le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche

siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede

medica, in particolare dell’impossibilità di svolgere attività pesanti (cfr. DTF 128 V 93; cfr.

anche STF 9C_568/2017 dell’11 gennaio 2018;9C_313/2007 dell’8 gennaio 2008

consid. 4.1).

Il TCA non può fare proprie

le critiche avanzate con il ricorso dal patrocinatore della ricorrente in

merito alle percentuali di impedimento attribuite nelle varie mansioni

domestiche - con riferimento in particolar modo alle attività di alimentazione,

pulizia dell’abitazione e bucato - ritenendo che le stesse debbano essere

incrementate alla luce della totale inabilità lavorativa dell’assicurata quale

ausiliaria di pulizie (doc. I).

Al riguardo, questo

Tribunale evidenzia che in una sentenza STF 9C_568/2017 dell’11 gennaio 2018 il

Tribunale federale ha già avuto modo di esprimersi sull’argomento, evidenziando

che la contestazione addotta circa il fatto che un’assicurata risulti

totalmente inabile al lavoro quale ausiliaria di pulizie, mentre presenti delle

limitazioni molto minori quale casalinga nonostante esegua di fatto le medesime

mansioni, non regge, stante la diversità esistente tra il potersi organizzare a

livello famigliare e, invece, le esigenze di rendimento poste a livello

professionale.

L’Alta Corte ha, infatti,

in particolare rilevato che:

" (…) La recourante ne saurait ensuite tirer argument du

fait que sa capacité à exercer son activité professionnelle de femme de ménage

a passé de 100 % à 0 % en août 2012 pour se voir reconnaître un taux

d'empêchement ménager supérieur à celui retenu par la juridiction cantonale

dans ses considérations subsidiaires (34 %). En effet, une telle activité ne

peut pas être comparée à la tenue du foyer familial. La tenue d'un ménage privé

recouvre nombre d'activités sans exigence physique particulière (planification,

organisation, répartition du travail, contrôle) ou dont les exigences dépendent

directement de la taille du ménage et du nombre de ses occupants (préparation

des repas, entretien du linge, emplettes etc.) et permet, par ailleurs, des

adaptations de l'activité aux problèmes physiques qui ne sont pas

nécessairement compatibles avec les exigences de rendement propres à l'exercice

similaire dans un contexte professionnel (arrêt I 593/03 du 13 avril 2005

consid. 5.3).”

Inoltre,

per quanto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale, giova

rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle percentuali di

ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole mansioni

componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame occorre tenere

conto anche dell'obbligo dell'assicurata di ridurre il danno, ripartendo meglio

il suo lavoro e ricorrendo all'aiuto dei membri della sua famiglia in misura

maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (DTF 133 V 504 consid. 4.2 e

rinvii ivi citati). Ciò che, in casu, permette senz'altro di ritenere adeguate

le percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni

comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente

conto della collaborazione del marito e della figlia.

A

tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo

per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale

delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di

tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono

contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,

al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio

le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura

usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate

sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

Alla

luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostanze

concrete, questo Tribunale ritiene corretto il grado d'invalidità

dell'assicurata quale casalinga stabilito dall'Ufficio AI sulla base dell’accertamento

domiciliare e relativo complemento sopraccitati.

2.16

In

queste condizioni, per il periodo da agosto 2015 (scadenza dell’anno di attesa)

e fino al 31 dicembre 2017, viste le quote parti tra attività salariata (20%) e

mansioni casalinghe (80%), il grado d’invalidità globale è del 32% (0.2 x 0% +

0.8

x 40%).

Anche volendo, per

ipotesi, considerare corretto il calcolo eseguito dall’amministrazione per il

2015.

(cfr. al riguardo considerazioni espresse al consid. 2.13.), il grado di

invalidità globale sarebbe in ogni caso insufficiente per ottenere il diritto

ad una rendita, attestandosi al 37.6% (0.2 x 28% + 0.8 x 40%).

Da gennaio 2018, viste le

quote parti tra attività salariata (20%) e mansioni casalinghe (80%), il grado

d’invalidità globale è del 38.4% (0.2 x 28% + 0.8 x 41%).

Pertanto,

il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

2.17

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico

dell’assicurata.

Per questi

motivi

dichiara e pronuncia

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’assicurata.

.

3.

Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti