32.2018.209
Corretta decisione con la quale UAI,in applicazione del metodo misto di calcolo,ha rifiutato di assegnare all'assicurato il diritto ad una rendita di invalidità
14 ottobre 2019Italiano63 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.209
cr
Lugano
14 ottobre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 novembre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 ottobre 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1965, in
precedenza attiva quale ausiliaria di pulizie a tempo parziale ma, a quel
momento, disoccupata, in data 13 ottobre 2015 ha presentato una richiesta di
prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “compressione radicolare L5 a
sinistra, artrosi alla caviglia destra, alterazione importante
dell’articolazione coxofemorale destra con displasia acetabolare e
appiattimento della testa femorale, spondilartrosi diffusa” (doc. 4).
Eseguiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in
particolare un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia
domestica (doc. 25), con progetto di decisione del 21 aprile 2017 (doc. 31),
poi confermato con decisione del 13 settembre 2017, l’Ufficio AI, in
applicazione del metodo misto di calcolo (salariata 20% - casalinga 80%), ha
rifiutato all’assicurata il diritto a prestazioni, ritenendo non raggiunto il
grado minimo di invalidità pensionabile del 40% (doc. 42).
Tale decisione è stata
annullata e la causa rinviata all’amministrazione per effettuare i necessari
accertamenti medici, così come concordato tra le parti a seguito di una
transazione omologata dal TCA con decreto di stralcio 32.2017.170 del 9
novembre 2017 (doc. 48).
1.2. Eseguiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, tra i quali in particolare una perizia
pluridisciplinare affidata al __________, con progetto di decisione del 27
luglio 2018 (doc. 68), poi confermato con decisione del 25 ottobre 2018 (doc.
A1), l’Ufficio AI, applicando il metodo misto di calcolo, ha rifiutato
all’assicurata il diritto ad una rendita di invalidità, alla luce di un insufficiente
grado di invalidità.
1.3. Con
tempestivo ricorso dell’11 settembre 2018 l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA
1, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata, chiedendo di essere
posta al beneficio di una mezza rendita di invalidità (doc. I).
Innanzitutto, il
patrocinatore della ricorrente ha contestato l’utilizzo da parte
dell’amministrazione del metodo misto di calcolo per stabilire il grado di
invalidità.
Il patrocinatore dell’assicurata ha, poi, criticato il raffronto
dei redditi con riferimento all’attività salariale operato dall’amministrazione
- secondo lui errato - così come pure il grado di invalidità nell’esecuzione
delle mansioni domestiche - a suo modo di vedere sottostimato.
Pertanto, alla luce di tutte le critiche esposte, l’avv. RA 1 ha
chiesto che il grado di invalidità dell’interessata sia fissato almeno al 52%,
con conseguente diritto ad una mezza rendita di invalidità (doc. I).
1.4. Nella
sua risposta dell’8 gennaio 2019, con annesso complemento di aggiornamento per
il 2018 delle limitazioni presentate nelle mansioni domestiche, l’Ufficio AI ha
confermato la correttezza della propria decisione, con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
1.5. In data 17 gennaio 2019, il
patrocinatore dell’assicurata ha fatto valere un peggioramento delle condizioni
di salute dell’interessata, chiedendo inoltre, visto il lungo tempo trascorso
rispetto alla verifica in loco della capacità domestica, che l’amministrazione
sia tenuta a procedere ad un indispensabile aggiornamento sia delle limitazioni
funzionali, sia degli impedimenti presentati in ambito casalingo (doc. VI).
1.6. Con osservazioni del 30
gennaio 2019, l’Ufficio AI, sulla base del parere espresso dal dr. __________
del SMR riguardo alla nuova documentazione medica trasmessa dall’assicurata
(doc. VIII/1), ha confermato la propria decisione e chiesto nuovamente la
reiezione del ricorso (doc. VIII).
1.7. Con scritto dell’11 febbraio
2019, il patrocinatore dell’interessata ha ribadito le proprie precedenti
obiezioni, rilevando, da una parte, come un’affezione di natura psichiatrica
non presupponga per forza un’assunzione di cure medicamentose per essere
considerate di natura invalidante e, d’altra parte, ribadendo che le patologie
di natura somatica siano peggiorate rispetto a quanto valutato dai medici del __________
(doc. X).
Tali considerazioni
dell’assicurata sono state trasmesse all’amministrazione (doc. XI), per
conoscenza.
2.1. Per costante giurisprudenza
il Tribunale federale e il Tribunale cantonale, a cui la questione viene
rinviata per ulteriori accertamenti, sono vincolati alla decisione di rinvio
dei giudici di ultima istanza (STF 9C_748/2017 del 13 febbraio 2018).
Analogo
vincolo sussiste pure nei confronti dell’amministrazione, a seguito di una
sentenza di rinvio da parte dell’autorità di ricorso (cfr. STF 8C_3/2013 del 24
luglio 2013, pubblicata in SVR 12/2013 IV nr. 43; STF 9C_203/2011 del 22
novembre 2011 consid. 4.2 e riferimenti, pubblicata in SVR 6/2012 IV Nr. 29).
Se
il Tribunale cantonale non si attiene alle istruzioni del Tribunale federale e
di conseguenza la sua seconda decisione viene annullata, le spese di giudizio
possono essere poste a carico del Cantone (cfr. RAMI 1999 pag. 126 seg.).
In
particolare le considerazioni di diritto (richiamate nel dispositivo) sulla
base delle quale il Tribunale federale motiva il rinvio della causa ad
un'autorità inferiore sono vincolanti sia per quest'ultima che per l'Alta Corte
(cfr. STF 8C_775/2010 del 14 aprile 2011; STF I 874/06 dell'8 agosto 2007; STFA
Fatti
I 65/06 del 3 agosto 2006; STFA U 46/05 del 29 giugno 2006; STFA U 194/04 del
25 aprile 2005; DTF 120 V 237; DTF 117 V 241; DTF 113 V 159).
Quando
una causa viene rinviata dal Tribunale federale ad un'autorità inferiore,
quest'ultima deve dare alle parti una nuova occasione di esprimersi (cfr.
sentenza C 89/03 del 2 luglio 2007).
2.2. Il
TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha rifiutato di
assegnare all’assicurata una rendita di invalidità o se invece, come preteso
dal suo rappresentante legale, ella abbia invece diritto ad una mezza rendita
di invalidità.
Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza
- di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad
esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag.
232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte,
dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione
di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale
per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la
Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta
a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente
formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non
riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora
TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.3. Se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di
essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità
di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non
può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se
non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv.
3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni
consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo
dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b;
DTF 104 V 136).
In questo senso, l'art. 28a
cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita
un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale
non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è
valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di
svolgere le mansioni consuete.
L’art. 27 cpv. 1 prima frase
OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, precisa a sua volta che per
mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata
nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici,
l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.
Secondo la prassi
amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili
a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni,
attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del tempo
libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità
(CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino al 31
dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto
delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF
130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le
attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla
salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si
può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse,
1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi
è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua
economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo
concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito
che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa
eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire
personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che
si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla
situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si
distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o
altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge
collabora nell'impresa dell'altro.
Nel nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati
occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché
la cura e l'assistenza ai familiari.
Il nuovo art. 27
cpv. 2 OAI stabilisce che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso
2 LAI di membri di comunità di religiose s'intende ogni attività svolta nella
comunità.
Con la modifica
dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni
consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. R. Leuenberger - G. Mauro, “Changements
dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 seg (45-46)).
Come emerge dalle
spiegazioni pubblicate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla
Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità
(OAI) – Valutazione dell’invalidità per gli assicurati che esercitano
un’attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) – in merito agli
adeguamenti dal 1° gennaio 2018 concernenti l’applicazione del metodo misto in
seguito alla sentenza 7186/09 della Corte europea dei diritto dell’uomo del 2
febbraio 2016, si è dunque posto l’accento sulle attività che possono essere
equiparate a un’attività lucrativa ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LAI.
Si tratta delle
attività che soddisfano il criterio dei terzi, vale a dire che, in caso di
impossibilità dell’assicurato di svolgerle da sé, possono essere tipicamente
eseguite da terzi dietro pagamento. Le attività volontarie svolte al di fuori
dell’economia domestica, come le attività artistiche o di pubblica utilità, non
possono invece essere equiparate a un’attività lucrativa e quindi riconosciute
come mansioni consuete, se non in casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2).
Queste occupazioni non vanno dunque disciplinate in modo generale dall’OAI e
pertanto non sono più espressamente menzionate nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2
pag. 6 delle citate spiegazioni dell’UFAS).
Come evidenziato
dall’Ufficio federale sugli adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag.
9), dal 1° gennaio 2018 il nuovo art. 27 OAI pone quindi l’accento sui lavori
domestici necessari che possono essere equiparati ad un’attività lucrativa.
Per stabilire se
un’attività nell’ambito delle mansioni consuete possa essere equiparata a
un’attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna
chiedersi se si tratti di un’attività che può essere eseguita da terzi (persone
o ditte) dietro pagamento.
È per esempio il
caso di lavori domestici necessari come la pianificazione e l’organizzazione
della conduzione dell’economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la
pulizia della cucina), la pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre
mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere
ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno,
infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento
(persone di servizio).
Oltre ai citati
classici lavori domestici, va considerata anche la cura e l’assistenza ai
familiari; rilevante è però che essi vivano nella stessa economia domestica
dell’assicurato.
Va ancora
osservato che sia per i lavori domestici che per la cura e l’assistenza ai
familiari, non si tiene però conto delle attività che vengono già svolte da
terzi. Sono infatti prese in considerazione esclusivamente le attività che
vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo l’insorgere del danno
alla salute. Se, per contro, l’assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a
proprie spese già prima dell’insorgere del danno alla salute, allora per
queste attività non v’è una limitazione di cui tenere conto, dato che continuano
ad essere svolte da terzi come prima.
Ritenuto come la
modifica riguardante le mansioni consuete nell’economia domestica ha dunque lo
scopo di porre l’accento sulle attività fondamentali di ogni economia
domestica, le attività puramente ricreative – le attività artistiche e di
pubblica utilità vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non
possono essere eseguite da terzi dietro pagamento - non rientrano tra le
attività da considerare nell’ambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid.
5c/bb).
Le nuove norme
dell’Ordinanza hanno comportato la modifica della Circolare sull’invalidità
e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale,
valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai
NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l’assistente sociale
nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in
generale.
2.4. Nel
caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza
dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna
applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato
esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente
nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo
l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per
questa attività è determinata secondo il capoverso 2.
In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della
collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento
delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo metodo di graduazione
dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una
volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni l'Alta
Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono
un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del
loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del
legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr.
STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plaidoyer 5/06
pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006
IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa giurisprudenza è stata
ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, DTF 133 V 504 e DTF 133 V 477.
In una sentenza pubblicata in
DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha ammesso
la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi
dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito
dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito
professionale o dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI)
in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia
presa in considerazione solo a determinate condizioni.
Ricordato che il metodo
misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che
oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai
sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al
31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione
esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga
consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del
metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è
applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).
Chiamata a pronunciarsi in un
caso in cui si trattava di valutare l'invalidità per gli
assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza
consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete,
l’Alta Corte, nella DTF 142 V 290, ha stabilito che la
giurisprudenza secondo DTF 131 V 51, che concerne il metodo di confronto dei
redditi applicabile alle persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo
parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni
consuete, deve essere precisata, nel senso che la limitazione nell'ambito
lucrativo - in funzione dell'estensione del tasso ipotetico d'attività
lucrativa parziale - deve essere considerata in modo proporzionale (cfr., al
riguardo, STCA 32.2015.119 e STCA 32.2015.120, entrambe del 2 agosto 2016).
Va ricordata la giurisprudenza
sviluppata dal TF dopo la sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 nella causa Di
Trizio contro Svizzera - divenuta definitiva a seguito del rifiuto, in data 4
luglio 2016, da parte della Grande Camera della Corte europea dei diritti
dell’uomo, della richiesta avanzata dalla Svizzera di un riesame della stessa
-, nella quale la seconda sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo,
chiamata a pronunciarsi in una fattispecie in cui il TF aveva confermato la
soppressione del diritto alla rendita nel caso di un’assicurata che, dopo la
nascita di due gemelli, con l’applicazione del metodo misto non raggiungeva più
un grado di invalidità pensionabile (STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008), ha
tuttavia dichiarato (per 4 voti contro 3) che vi è stata una violazione
dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU, che non va esaminata separatamente la
violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 6 CEDU e che non va esaminata
separatamente neppure la violazione dell’art. 8 CEDU preso da solo.
La Corte europea - ricordato
che non incombe a lei annullare e/o abrogare delle disposizioni di diritto
interno riconosciute contrarie alla CEDU e che le sue sentenze hanno
essenzialmente un carattere declaratorio - ha precisato che la Svizzera può
scegliere liberamente, nella misura in cui queste soluzioni siano compatibili
con le conclusioni di questo giudizio, in quale maniera conformarsi all’art. 46
CEDU evidenziando che, avuto riguardo all’insieme delle circostanze e al
principio della sicurezza del diritto, la violazione della CEDU ravvisata nel
caso esaminato non esige che si rimettano in discussione gli atti o le
situazioni giuridiche analoghe stabilite precedentemente a questa sentenza (sul
tema vedi pure la STCA 32.2015.66 del 17 marzo 2016).
Nella STF 9F_8/2016 del 20
dicembre 2016, pubblicata in DTF 143 I 50, pronunciandosi sulla domanda di
revisione della STF 9C_49/2008 del 20 luglio 2008 a seguito della succitata
sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 della Corte europea dei diritti dell’uomo,
la nostra Massima istanza ha evidenziato che la pronuncia della Corte europea
concerneva un’assicurata che, al beneficio del diritto ad una rendita quale
salariata al 100%, si è vista in seguito negare il diritto alle prestazioni
solo perché, ritenuta la nascita dei figli e la conseguente riduzione del grado
di occupazione, è stata considerata come una lavoratrice a tempo parziale con
mansioni consuete (conduzione di un’economia domestica).
Questo nuovo status, essendo un
motivo di revisione, ha avuto come conseguenza il cambiamento del metodo da
applicare per il calcolo del grado di invalidità - dal metodo ordinario del
confronto dei redditi (valido nei casi di assicurati con un’occupazione a tempo
pieno) si è passati al metodo misto (valido nei casi di attività a tempo
parziale e svolgimento di mansioni consuete) - che, nel caso concreto, ha
portato alla soppressione della rendita in via di revisione rispettivamente
alla limitazione temporale del diritto alla rendita riconosciuta con effetto
retroattivo.
L’Alta Corte ha perciò concluso
che vi è una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU allorquando le
scelte (rientranti nella sfera di protezione dell’art. 8 CEDU) prese dalla
persona assicurata costituiscono la sola causa del cambiamento di status
e a seguito dell’applicazione del nuovo metodo di calcolo del grado
d’invalidità (metodo misto) risulta la soppressione della rendita in via
di revisione rispettivamente la limitazione temporale del diritto alla rendita
riconosciuta con effetto retroattivo.
In una tale costellazione,
allorquando questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento di status e
meglio al passaggio da assicurato con un’occupazione a tempo pieno a quella di
assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete, per ristabilire uno stato
conforme alla CEDU bisogna rinunciare alla soppressione della rendita ai sensi
dell’art. 17 LPGA.
Il Tribunale federale ha
pertanto concluso che in questo caso la soppressione del diritto ad una
rendita non è conforme alla CEDU. Per la ricorrente ciò ha significato che il
diritto alla mezza rendita andava ripristinato anche dopo il 31 agosto 2004.
La nostra Massima istanza -
rilevato che le precedenti considerazioni portavano all’accoglimento della
domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008 e rinviando alla
Lettera circolare n. 355 del 31 ottobre 2016 dell’UFAS - ha infine specificato
che il giudizio del 2 febbraio 2016 della Grande Camera della Corte europea dei
diritti dell’uomo, all’infuori della costellazione descritta al considerando
4.1, nulla mutava all’applicabilità del metodo misto (STCA 32.2016.21 del 17
febbraio 2017).
L’interpretazione data dal
Tribunale federale nella DTF 143 I 50 (STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016) è
stata criticata dalla dottrina (u. Kieser,
Gemischte Methode: ein Blick auf die bisherige Rechtsprechung, in: HAVE 2016
pag. 471 seg. (474); A.
Mengis, IV Mutloser Entscheid des Bundesgerichts, in: Plädoyer 1/17 pag.
12 seg.).
Con sentenza 9C_604/2016 del 1°
febbraio 2017, pubblicata in DTF 143 I 60, il Tribunale federale ha confermato
il contenuto della DTF 143 I 50, aggiungendo al considerando 3.3.3 che la
stessa non si applica soltanto nel caso di soppressione di una rendita in caso
di revisione allorquando questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento di
status e meglio al passaggio da assicurato con un’occupazione a tempo pieno a
quella di assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete, ma anche nel
caso di riduzione della prestazione in caso di revisione.
Nella STF 9C_525/2016 del 15
marzo 2017 il TF ha sottolineato come l'UFAS medesimo nella direttiva n. 355
del 31 ottobre 2016 ha segnalato che il Consiglio federale sta cercando di
trovare una soluzione adeguata al problema (sull’argomento cfr. la STCA
32.2017.53 del 13 novembre 2017 e la STCA 32.2016.86 del 15 maggio 2017).
Come detto, il 1° gennaio 2018
sono entrati in vigore gli articoli 27 e 27bis cpv. 2-4 OAI nel loro
nuovo tenore (cfr. RU N. 107 del 19 dicembre 2017, pagg. 7581-7582), di cui si
dirà meglio nel prosieguo (vedi infra consid. 2.11.).
Al riguardo, dal comunicato
stampa del 1° dicembre 2017 dell’UFAS intitolato “Maggiore equità nel
calcolo del grado d’invalidità dei lavoratori a tempo parziale”, risulta
che “(…) il Consiglio federale introduce un nuovo modello di calcolo per
determinare il grado d'invalidità dei lavoratori a tempo parziale, che
contribuisce a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro e soddisfa
anche le richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella sua seduta
del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore
della relativa modifica d'ordinanza al 1° gennaio 2018. (…)”.
2.5. Al
fine di determinare il metodo di calcolo applicabile per stabilire l'eventuale
invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività
lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre
in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,
ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o
meno esercitato un'attività lavorativa.
Ad esempio se l'assicurato
esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere
dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne
avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute.
Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al
momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in
cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita
del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso
concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età
dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità
dell'assicurato.
A nessuno di questi elementi va
tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato
raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di
un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività
(DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento
cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza
ivi citata; vedi inoltre Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 61-62
e Blanc, La procédure
administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).
Questa valutazione deve
ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che,
in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi
esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20
dicembre 2006, consid. 4.1.).
Va ancora rilevato che il
metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti
accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non
fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994
pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120
V 150; Meyer, op. cit., pag. 288; Blanc, op. cit., pag. 190-191).
2.6. Nella
fattispecie in esame, l’amministrazione, in applicazione del metodo misto, ha
considerato l’assicurata salariata al 20% e casalinga all’80%.
Tale ripartizione, già
applicata in occasione della precedente decisione di rifiuto di una rendita del
13 settembre 2017, non è stata contestata nell’ambito del precedente ricorso al
TCA, poi stralciato dai ruoli per intervenuta transazione tra le parti, con
conseguente annullamento della decisione impugnata e rinvio degli atti
all’amministrazione per eseguire ulteriori accertamenti di carattere medico
(cfr. consid. 1.1.).
L’amministrazione,
eseguita la perizia del __________ (di cui si dirà in seguito, cfr. consid.
2.7.), ha proceduto ad un nuovo calcolo del grado di invalidità, sempre
utilizzando il metodo misto di calcolo e considerando l’assicurata salariata al
20% e casalinga all’80%.
A seguito delle
contestazioni presentate in sede di osservazioni da parte dell’avv. RA 1, nella
decisione impugnata l’Ufficio AI ha ribadito la correttezza di tale
ripartizione, la quale è stata stabilita tenendo conto delle seguenti
circostanze: innanzitutto, del fatto che, prima del danno alla salute
(subentrato nel mese di agosto 2014), l’assicurata ha lavorato dal 14 marzo
2000 al 31 agosto 2012 quale ausiliaria di pulizia presso le __________ di __________
nella misura di 5 ore alla settimana rispetto a un tempo pieno di 41 ore alla
settimana, prima che il rapporto di lavoro venisse sciolto dal datore di lavoro
per ristrutturazione aziendale a contare dal 31 ottobre 2012 (cfr. questionario
per il datore di lavoro del 10 novembre 2015); in seguito, ella si è iscritta
in disoccupazione a partire dal 1° novembre 2012, indicando una disponibilità
lavorativa parziale del 20% (8 ore settimanali); infine, in sede di inchiesta
per persone che si occupano dell’economia domestica, l’assicurata ha dichiarato
all’assistente sociale che senza il danno alla salute avrebbe continuato a
lavorare come in precedenza (cfr. doc. A1).
In
sede ricorsuale, l’avv. RA 1 ha nuovamente contestato l’applicazione del metodo
misto. Egli ha rilevato che dopo avere smesso di lavorare nel 1992 (anno di
nascita della figlia) per dedicarsi alla famiglia quale “madre e casalinga”, a
partire dal mese di marzo 2000 l’interessata ha iniziato a lavorare nella
misura del 20% quale ausiliaria di pulizie (due ore e mezza il martedì sera e
il venerdì sera), sino al mese di agosto 2012, allorquando è stata licenziata
per ristrutturazione aziendale. Da quel momento non ha più lavorato.
Secondo l’avv. RA 1, senza
l’insorgenza del danno alla salute, l’assicurata, oggi 53enne, non avrebbe
lavorato al 20%, percentuale che a suo parere “non può essere considerata quale
reale disponibilità al lavoro”, essendo “una percentuale che non trova
riscontro alcuno nel mercato del lavoro e che non può permettere l’applicazione
del metodo misto, poiché nei fatti non reperibile sul mercato del lavoro”.
Per
tali ragioni, il legale dell’assicurata ha chiesto che il grado di invalidità
per la parte salariata sia fissato al 20%, oppure che l’assicurata venga
considerata unicamente casalinga (doc. I).
Tali
motivazioni sono state ritenute ininfluenti da parte dell’amministrazione, la
quale nella risposta di causa ha confermato che “alla luce dei chiari esiti
dell’istruttoria e dichiarazioni univoche agli atti a giusta ragione l’Ufficio
AI ha definito il caso dell’assicurata in applicazione del metodo misto” (doc. IV).
Il
TCA concorda con l’amministrazione.
Dalla
domanda d’indennità di disoccupazione del 29 ottobre 2012 risulta che
l’assicurata ha dichiarato di essere disposta a lavorare nella misura di 8 ore
settimanali, pari ad un’occupazione del 20% (doc. 5 inc. disoccupazione).
Inoltre,
dall’inchiesta a domicilio svolta il 2 marzo 2017 emerge che l’assicurata ha
confermato all’assistente sociale che senza l’insorgenza del danno alla salute
“avrebbe continuato a lavorare come in precedenza”, e che aveva lavorato in
precedenza come “donna delle pulizie al 20% per le __________” (doc. 25).
Infine,
il TCA rileva che il patrocinatore dell’interessata non ha fatto valere quale
giustificazione dell’inapplicabilità del metodo misto utilizzato
dall’amministrazione il fatto che l’assicurata avrebbe ora, senza il danno alla
salute, aumentato il pensum lavorativo per ragioni economiche o una maggiore
disponibilità di tempo da dedicare ad un’attività lucrativa, o, al contrario,
sostenuto che ella si sarebbe dedicata esclusivamente alle attività domestiche.
Al
contrario, l’avv. RA 1 ha chiesto che l’interessata venga considerata
unicamente quale casalinga adducendo una presunta irreperibilità sul mercato
del lavoro di un lavoro nella misura del 20% (doc. I).
Questo
Tribunale non ritiene condivisibili le obiezioni sollevate dal patrocinatore
dell’interessata, le quali, del resto, si scontrano con la realtà lavorativa
dell’assicurata stessa, per lungo tempo (dal 2000 al 2012) attiva quale
ausiliaria di pulizia presso il precedente datore di lavoro in misura anche minore
al 20% (e meglio per 5 ore settimanali pari ad un 12% circa, cfr. doc. 17 e
doc. 22).
Alla luce di tutto quanto
sopra esposto, in assenza di elementi che possano dimostrare il contrario,
questo Tribunale deve confermare la ripartizione posta dall’Ufficio AI secondo
cui l’interessata, senza il danno alla salute, avrebbe continuato a lavorare
nella misura del 20% quale salariata ed all’80% quale casalinga.
2.7. Per quanto concerne l’aspetto
medico, conformemente a quanto concordato tra le parti e omologato dal TCA nel
decreto di stralcio 32.2017.170 del 9 novembre 2017, l’Ufficio AI ha
ordinato la messa in atto di una perizia pluridisciplinare, affidata al __________.
Dal referto peritale del 22 giugno 2018 risulta che i periti hanno fatto capo a consultazioni
specialistiche esterne: neurologica (dr. __________), reumatologica (dr. __________)
e psichiatrica (dr. __________).
Sulla base delle
risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso il citato
centro d’accertamento, i periti del __________ hanno posto quali diagnosi con
ripercussioni sulla capacità lavorativa quella di “sindrome lombovertebrale con
componente spondilogena a ds più che a sn con possibile recidivante irritazione
della radice di L5 a ds in A. con una scoliosi a forma di S della colonna
vertebrale nonché presenza di una pseudo-anterolistesi di L4 su L5 grado I-II
con degenerazione discale L4-L5 in minor misura agli altri segmenti della
colonna lombare con soprattutto una spondilartrosi L4-L5 e restringimento del
forame intervertebrale e segni clinici e radiologici per una instabilità L4-L5,
senza deficit neurologici associati”, mentre quali diagnosi senza ripercussioni
sulla capacità lavorativa hanno individuato quelle di “deformazione della testa
femorale a ds nell’ambito di un morbo di Perthes con iniziali alterazioni di
tipo degenerativo; tendenza a un reumatismo delle parti molli; tabagismo
cronico; obesità con BMI 35 km/m²” (doc. 63 pag. 12).
Esprimendosi
a proposito della capacità lavorativa, gli specialisti del __________ hanno
considerato l’assicurata globalmente totalmente inabile al lavoro a partire dal
7 agosto 2014 nella precedente attività di ausiliaria di pulizie, mentre in
attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali, hanno ritenuto
l’interessata abile al lavoro nella misura dell’80% a partire dal 27 ottobre
2014 (doc. 63 pag. 16-17).
Il
TCA non ha motivo per dubitare di queste dettagliate, approfondite e motivate
conclusioni dei periti del __________, poi avallate dal dr. __________ del SMR nel
rapporto finale SMR del 2 luglio 2018 (cfr. doc. 65), rimaste peraltro
incontestate in sede ricorsuale.
2.8. Solo in corso di causa il
patrocinatore dell’assicurata ha fatto valere un peggioramento delle condizioni
di salute – a suo parere insorto prima dell’emissione della decisione impugnata
– trasmettendo alcuni referti medici e meglio: referto della dr.ssa __________
del 14 gennaio 2019 (doc. B1), referto del 4 ottobre 2018 del dr. __________
(doc. B2) e relativi esami di densometria ossea del 4 ottobre 2018 (doc.
B3-B5).
Al riguardo, nelle
annotazioni del 28 gennaio 2019, il dr. __________ del SMR ha considerato che
“la nuova attestazione della MC dr.ssa __________ non apporta significative
nuove patologie atte a giustificare ulteriori limitazioni a quanto già noto dal
__________ di solo pochi mesi orsono del 25 giugno 2018. Si descrivono
problematiche ortopediche (già ben note) reumatologiche (già ampiamente
discusse in __________ ricordando che con la densometria da ultimo effettuata
si ha una nozione informativa come per una rx quindi senza modifica funzionale)
una ipertensione arteriosa (che con trattamento iniziato di amlodipin 5mg di
basso dosaggio non implica modifiche funzionali) una problematica vertiginosa
(che presuppone una terapia medicamentosa come descritto su alcuni giorni e che
usualmente regredisce favorevolmente sul breve periodo alcuni giorni – 1-2 settimane)
ed una tendenza psichica depressiva (senza d’altronde introduzione di
medicamenti a sostegno)” (doc. VIII/1).
2.9. Per poter graduare
l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre
di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine
con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il
TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va infine evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate
alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza
di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite
dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita
27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V
352).
2.10. Chiamato a pronunciarsi, il
TCA ritiene condivisibili le considerazioni espresse dal medico del SMR nelle
annotazioni del 28 gennaio 2019, con le quali ha ritenuto che l’ulteriore
documentazione prodotta dal legale dell’interessata in corso di causa non ha
oggettivato la presenza di nuove patologie atte a giustificare ulteriori
limitazioni rispetto a quanto già valutato dagli specialisti del __________.
Non vi è, quindi, motivo
per distanziarsi dalle conclusioni del SMR (cfr. STF 9C_404/2018 del 22 agosto
2018).
Pertanto, sulla base delle
pienamente probanti valutazioni del SAM confermate dal SMR, occorre concludere
che l’assicurata, dal profilo medico, per lo meno sino all’emanazione della
decisione impugnata, sia stata totalmente inabile al lavoro, dal 7 agosto 2014,
nella precedente attività di ausiliaria di pulizie, ma conservi una capacità lavorativa
dell’80% a partire dal 27 ottobre 2014 in attività adatte, rispettose delle sue
limitazioni funzionali.
2.11. Confermata
la ripartizione 20% per l’attività salariata e 80% per l’attività di casalinga
(consid. 2.6.) e stabilite dal profilo medico le incapacità lavorative
dell’insorgente, nella professione abituale e in attività adatte (consid. 2.7.,
2.10.), va ora esaminato se l’interessata ha diritto ad una rendita.
Come
visto, il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore una modifica degli art. 27 OAI e
27bis OAI (cfr. consid. 2.3.-2.4.).
Ai
sensi del nuovo art. 27 cpv. 1 OAI per mansioni consuete secondo l’articolo 7
capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell’economia domestica s’intendono gli
usuali lavori domestici nonché la cura e l’assistenza di familiari. Per l’art.
27 cpv. 2 OAI per mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI di
membri di comunità religiose s’intende ogni attività svolta nella comunità.
Secondo
l’art. 27bis cpv. 2 OAI, per determinare il grado d’invalidità di assicurati
che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale e che svolgono anche
mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI, vengono sommati i
seguenti gradi d’invalidità: il grado d’invalidità nell’ambito dell’attività
lucrativa (lett. a), il grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete
(lett. b).
L’art.
27bis cpv. 3 OAI prevede che il calcolo del grado d’invalidità lucrativa è
disciplinato dall’articolo 16 LPGA, secondo le modalità seguenti: il reddito
che l’assicurato potrebbe conseguire esercitando l’attività lucrativa a tempo
parziale se non fosse divenuto invalido è calcolato sulla base della stessa
attività lucrativa esercitata a tempo pieno (lett. a); la perdita di guadagno
percentuale è ponderata in funzione del grado d’occupazione che l’assicurato
avrebbe se non fosse divenuto invalido (lett. b).
Per
l’art. 27bis cpv. 4 OAI per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle
mansioni consuete viene determinata la quota percentuale che le limitazioni
dell’assicurato rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete
rispetto alla sua situazione se non fosse divenuto invalido. Questa quota viene
ponderata in funzione della differenza tra il grado d’occupazione di cui al
capoverso 3 lettera b e un’attività lucrativa esercitata a tempo pieno.
La
disposizione transitoria relativa alla modifica del 1° dicembre 2017 prevede al
cpv. 1 che i tre quarti di rendita, le mezze rendite e i quarti di rendita
correnti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 1° dicembre 2017,
concessi in applicazione del metodo misto, sono sottoposti a revisione entro un
anno dall’entrata in vigore della presente modifica. L’eventuale aumento della
rendita è concesso a contare dal momento dell’entrata in vigore della presente
modifica. Per il cpv. 2 nei casi di assicurati che esercitano un’attività
lucrativa a tempo parziale e che svolgono anche mansioni consuete secondo
l’art. 7 cpv. 2 LAI a cui è stata rifiutata una rendita prima dell’entrata in
vigore della modifica del 1° dicembre 2017 perché il grado d’invalidità era
insufficiente, viene esaminata una nuova richiesta, se il calcolo del grado
d’invalidità secondo l’art. 27bis cpv. 2-4 determinerebbe presumibilmente il
diritto a una rendita.
Va
qui rammentato che da un punto di vista temporale, sono di principio
determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03, consid. 3; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467
consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).
Per
contro, per quanto attiene alle disposizioni formali, l’Alta Corte ha già avuto
modo di stabilire che, in assenza di una normativa specifica che regola la
questione intertemporale, va applicato il principio generale secondo il quale,
di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (sentenza del
22 luglio 2005, K 114/03; DTF 130 V 4 consid. 3.2).
Inoltre
con lettera circolare AI n. 372 l’UFAS ha rammentato che “per tutte le prime
richieste di prestazioni pendenti inoltrate prima del 1° luglio 2017, il
diritto alla rendita fino al 31 dicembre 2017 verrà valutato in base al vecchio
modello di calcolo e poi rivalutato in base al nuovo modello di calcolo con
effetto dal 1° gennaio 2018.”
In
concreto la richiesta di prestazioni è del 13 ottobre 2015. Nessuna decisione
formale dell’Ufficio AI relativa a tale richiesta è finora cresciuta in
giudicato.
Occorre
pertanto applicare il vecchio diritto per il calcolo delle prestazioni da agosto
2015 fino al 31 dicembre 2017, mentre le nuove norme vanno applicate per il
periodo dal 1° gennaio 2018 (per dei casi in cui questo Tribunale ha già
proceduto in questo senso vedi la STCA 32.2018.42 dell’8 ottobre 2018;
32.2018.29 del 7 febbraio 2019; 32.2018.56 del 25 febbraio 2019).
2.12. Grado d’invalidità per la parte
lucrativa
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona
assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire
quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di
verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1
pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più
concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona
assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al
rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid.
4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un
posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso
in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito
ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si
farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b).
Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di
indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata
avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato
l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag.
381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va
senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso
una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96
V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione
d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione
sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi
ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).
Un salario di punta può
essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC
1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno
in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di
lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
In
assenza di un dato effettivo, l’amministrazione ha calcolato il reddito da
valido dell’interessata facendo capo ai dati statistici di cui alla RSS, donne,
attività semplici e ripetitive, livello di qualifica 4, pari, per un’attività
lavorativa al 20%, a fr. 10’798 per il 2015 e, dopo gli adeguamenti del caso, a
fr. 54’356 per il 2018 (dato quest’ultimo al 100% alla luce delle nuove norme
in vigore dal 2018, cfr. consid. 2.11.).
Il
legale dell’interessata ha contestato il reddito di fr. 10'798 per un’attività
lavorativa al 20% riferito all’anno 2015 indicato nella decisione impugnata,
rilevando come, in applicazione dei medesimi dati statistici, lo stesso Ufficio
AI nella precedente decisione del 13 settembre 2017 avesse indicato un
ammontare di fr. 10'838, importo a suo parere corretto e quindi da utilizzare
anche ora (doc. I).
Questo
Tribunale concorda con l’avv. RA 1.
Il
reddito da valido, calcolato applicando i dati statistici di cui alla TA1 2014,
donne, attività semplici e ripetitive, con i relativi adeguamenti (cfr. qui di
seguito consid. 2.13.), ammonta pertanto a fr. 10'838 (2015).
2.13. Per
quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Come
appena visto, l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in
difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali
risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei
salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili
dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni
(SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Nel caso di specie, utilizzando
i dati forniti dalla tabella TA1 2014_tirage_skill_level Rami economici
(NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo
economico, il livello di competenze e il sesso; DTF 142 V 178), il salario
lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice
di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; STF 9C_632/2015) di
40 ore settimanali nel settore privato corrisponde ad un importo di Fr.
51'600.- (Fr. 4'300.- x 12 mesi), che adattato al tempo lavorativo di 41,7 ore
dà un reddito di fr. 53’793 per l'intero anno (fr. 4’482.75 x 12).
Aggiornato al 2015 si
ottiene un reddito di fr. 54'191 e per il 2016 di fr. 54'355.67 (cfr. Tabella
T1.2.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2017, pubblicata dall'Ufficio
federale di statistica; STF 8C_671/ 2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).
Inoltre, va rilevato che, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili
di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla
deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve
succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il
suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80
consid. 5b/cc).
In
concreto, l’Ufficio AI ha proceduto ad una riduzione del 10% per attività
leggere.
Il
legale dell’assicurata ha criticato l’entità di tale deduzione percentuale,
chiedendo che venga innalzata al 15% (cfr. doc. I).
Questo
Tribunale, che, di massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid.
5.2) non ha alcun motivo per modificare la riduzione applicata dall’UAI. In
particolare il TCA, ritiene che, mediante la riduzione in questione, l'Istituto
convenuto abbia tenuto debitamente conto degli effetti legati al danno
alla salute di cui è affetta l'assicurata.
In
particolare, va sottolineato che i motivi addotti dal legale – le importanti
limitazioni funzionali, l’esperienza lavorativa limitata, la limitazione ad
attività semplici e ripetitive e l’interazione negativa tra attività da
casalinga e quella lavorativa (doc. I) – non sono tali da giustificare una
riduzione percentuale maggiore rispetto a quella applicata
dall’amministrazione.
Applicando
le norme in vigore fino al 31 dicembre 2017, l’amministrazione, per
il 2015, raffrontando il reddito da valida al 20% di fr. 10’798
con quello da invalida di fr. 7'775, ha ottenuto un grado di invalidità
del 28% (cfr. doc. A1).
In realtà, il TCA rileva
che applicando le norme in vigore fino al 31 dicembre 2017, il grado di
invalidità risultante dal raffronto tra il reddito da valida, conseguito nella
percentuale del 20%, di fr. 10'838 (cfr. consid. 2.12.) e quello da invalido,
calcolato secondo costante giurisprudenza federale e cantonale (cfr. tra le
tante STF 9C_332/2019 del 12 settembre 2019,9C_279/2018 del 28 giugno 2018,
STCA 32.2018.79 del 28 maggio 2019; STCA 32.2018.163 del 30 aprile 2019),
partendo dal reddito statistico inerente ad un’attività adeguata al 100% di fr.
54'191, ridotto del 20%
(incapacità lavorativa in attività adeguate accertata in sede medica, cfr.
consid. 2.7, 2.10.) a fr. 43’352.80 e poi del 10% (fattori di riduzione) a fr. 39’017.50,
avrebbe dovuto essere, per la parte salariata, nullo.
Il TCA sottolinea che, comunque,
anche volendo, per ipotesi, considerare corretto il calcolo - favorevole
all’assicurata – eseguito dall’amministrazione (la quale ha rapportato anche
il reddito da invalido alla quota parte del 20%, per un grado di invalidità
parziale del 28%), il risultato finale non cambierebbe, in difetto in ogni caso,
come verrà illustrato in seguito, di un grado di invalidità complessivo
pensionabile (cfr. infra consid. 2.16.).
Per il 2018, applicando le nuove norme in vigore dal 1° gennaio 2018, raffrontando
il reddito da valida al 100% di fr. 54'355.60 con quello
da invalida di fr. 54'355.60, ridotto del 20% (incapacità
lavorativa) a fr. 43'484.50 e poi del 10% (fattori di riduzione) a fr. 39'136,
si ottiene un grado d’invalidità del 28%, così come correttamente calcolato
dall’Ufficio AI.
2.14. Per quanto concerne l'attività
di casalinga, va rammentato che l'invalidità delle persone che si
occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita
confrontando le singole attività ancora accessibili al richiedente la rendita
AI con i lavori che può eseguire una persona sana.
A tal fine, l’Ufficio AI
ha fatto esperire in data 2 marzo 2017 una inchiesta economica per le persone
che si occupano dell’economia domestica.
Nel
rapporto del 7 marzo 2017, l’assistente sociale ha stabilito una limitazione
complessiva del 40% (cfr. doc. 25).
Nella
Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per
l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2015 (fino al 31
dicembre 2017, mentre a partire dal 1° gennaio 2018 vi è stata una
rielaborazione integrale a seguito dell’entrata in vigore, il 1°gennaio 2018,
della modifica dell’OAI per la valutazione dell’invalidità degli assicurati che
esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto)), allo scopo
di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera ha previsto una
nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed
un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile
a ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3086 (versione precedente la rielaborazione del 2018)
prevedeva:
"
Di regola, si ammette che i lavori
di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1. Conduzione dell'economia
domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro,
controllo)
Considerandi
2.
5.
2.
Alimentazione (preparare i
pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10.
50.
3.
Pulizia dell'abitazione
(spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre,
fare i letti)
5.
20.
4.
Acquisti e altre mansioni
(posta, assicurazioni, uffici)
5.
10.
5.
Bucato, manutenzione vestiti
(lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le
scarpe)
5.
20.
6.
Accudire i figli o altri
familiari
0.
30.
7.
Altre attività (p.es. curare i
malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire
abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*
0.
50.
* Va escluso l'impiego del tempo libero
(N. 3090)."
Mentre alle
cifre 3087, 3088 e 3089 si legge ancora:
"
Il totale delle attività
dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e
la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3086. l valori minimi e massimi
servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per
una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere
applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p.
244).
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona
deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria
capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di
impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè
ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua
famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione
del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non
adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto
conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della
capacità di lavoro nell’ambito domestico.
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona
deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria
capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di
impianti e apparecchi domestici adeguati; N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè
ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua
famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione
del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non
adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto
conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della
capacità al lavoro nell’ambito domestico.
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona
attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile
a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro
confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e
3044.
segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per
il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in grado di svolgere
la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e
necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5).
L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei
familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (DTF 133
V 509, consid. 4.2). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al
momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della diminuzione
della capacità al lavoro nell’ambito domestico.”
Al
riguardo, la giurisprudenza federale ha avuto modo di stabilire che - in linea
di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le
conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi
dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel
procedere a tali inchieste (DTF 130 V 99s consid. 3.3.1; AHI-Praxis 1997 p. 291
consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 4 settembre
2001.
nella causa S., consid. 4, I 175/01). Un intervento da parte dell'autorità
giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si
giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128
V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2; cfr. anche STFA I
249/04 del 6 settembre 2004 consid. 5.1.1).
L’Alta
Corte ha inoltre stabilito che nell'ambito della determinazione
dell’invalidità di assicurati occupati nell'economia domestica, è di regola
prioritario, rispetto a una valutazione medica-teorica, l'accertamento
dettagliato dei rapporti concreti effettuato al domicilio dell'assicurato (STFA
I 407/92 dell’8 novembre 1993; cfr. anche RCC 1984 p. 143 consid. 5). L’inchiesta economica a domicilio
consente prioritariamente di valutare la portata degli impedimenti causati da
disturbi fisici. Essa conserva tuttavia valore probatorio quando si tratta di
valutare gli impedimenti che l’interessato incontra nell’esercizio delle sue
abituali attività in ragione di disturbi psichici (cfr. STF 9C_108/2009 del 29
ottobre 2009 consid. 4.1). In caso di divergenza tra le risultanze
dell’inchiesta domiciliare e le constatazioni di ordine medico, queste ultime
hanno di regola più valore (cfr. STF 8C_671/2007 del 13 giugno 2008 consid.
3.2.1
e I 311/03 del 22 dicembre 2003 consid. 4.2.1 pubblicata in Pratique VSI
2004.
p. 137). Questa priorità di principio si giustifica con il fatto che è
sovente difficile per la persona incaricata dell’inchiesta di riconoscere e di
valutare l’entità del danno psichico e degli impedimenti che ne derivano (cfr.
STF I 733/03 del 6 aprile 2004 consid. 5.1.3).
2.15
Nella
presente fattispecie, l’inchiesta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica, sfociata nel rapporto del 7 marzo 2017, tenendo conto
delle limitazioni evidenziate dal profilo medico nel rapporto finale del SMR
del 6 giugno 2016 (il quale valutava la percentuale di impedimenti in ambito
domestico nella misura del 100% dal 7 agosto 2014, poi ridotta al 30%-40% a
partire dal 27 ottobre 2014, ossia tre mesi dopo il rientro a domicilio, cfr.
doc. 23) ha stabilito quanto segue (cfr. doc. 25).
Per
quanto riguarda le singole attività nell’economia domestica la consulente ha
fissato al pto. 5.1. “Conduzione dell’economia domestica” una
percentuale del 5% per importanza e dello 0% di impedimenti per un’invalidità
dello 0%.
Al
pto. 5.2 “Alimentazione” è stata attribuita un’importanza del 45% con
una percentuale di impedimenti del 40% e d’invalidità del 18%.
Al
pto. 5.3. “Pulizia dell'appartamento” è stata attribuita un’importanza
del 20% con una percentuale di impedimenti del 60% e d’invalidità del 12%,
mentre al pto. 5.4. “Spesa e acquisti diversi” l’importanza è stata
fissata al 10% con una percentuale di impedimenti del 20% e d’invalidità del
2%.
Infine,
l’assistente sociale al pto. 5.5. “Bucato, confezione e riparazioni di
indumenti” ha fissato un’importanza del 20% con una percentuale di impedimenti
del 40% e d’invalidità dell’8%.
Sulla
base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver
fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente
sociale ha dunque stabilito una limitazione complessiva del 40% (doc. 25).
Nell’ambito della
(successiva) perizia pluridisciplinare del __________, gli specialisti hanno
confermato che nello svolgimento delle mansioni domestiche l’interessata
presenta una percentuale di limitazioni del 40% “che rispecchia quanto già
valutato nell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia
domestica del 7 marzo 2017” (cfr. doc. 63 pag. 18).
Infine, unitamente alla risposta di causa, l’Ufficio AI ha
trasmesso al TCA una valutazione complementare dell’assistente sociale, in
considerazione del fatto che dal 1° gennaio 2018 i parametri indicati al
marginale 3087 della Circolare CIGI dell’UFAS sono stati aggiornati.
In tale complemento, l’assistente sociale ha indicato:
" Come
richiesto si aggiorna la tabella di valutazione degli impedimenti in ambito
domestico applicando i nuovi parametri indicati al marg. 3087 della CIGI applicabile
dal 1.2018.
L'aggiornamento indicato alle CIGI riferito alla "conduzione
dell'economia domestica" (pianificazione, organizzazione, ripartizione del
lavoro e controllo) con ponderazione di un massimo del 5% non è più considerata
quale attività a sé stante, essendo integrata nelle
singole attività domestiche. Tale aggiornamento implica una nuova
ridistribuzione del 5% considerato in precedenza sulle restanti attività
"pasti" e "pulizia e ordine dell'alloggio" (essendo gli
"acquisti" e "bucato" già al massimo della ponderazione
data) con valutazione
da rivedere in merito agli impedimenti, osservato che nella
valutazione del 7.3.2017 non sono emerse difficoltà
nelle mansioni di conduzione dell'economia domestica e non furono accordati impedimenti
alcuni.
Si ritiene coerente proporre la seguente suddivisione:
Pasti
Pulire/pelare/sbucciare,
cucinare, apparecchiare, effettuare la pulizia quotidiana della cucina,
gestire le scorte
Importanza assegnata
45%*
47.
%
percentuale
degli impedimenti
40%*
38%
percentuale di invalidità
18%*
18.
%
* Valutazione prima della modifica
del marg. 3087 della CIGI applicabile dal 1.2018
Pulizia e ordine dell’alloggio
Riordinare,spolverare,passare l’aspirapolvere, lavare
i pavimenti, pulire il bagno,cambiare le lenzuola,effettuare pulizie
approfondite, curare le piante,il giardino e le aree adiacenti,eliminare i
rifiuti e cura di animali domestici
importanza assegnata
20%*
22.
%
percentuale degli impedimenti
60%*
59%
percentuale di invalidità
12%
13.
%
*Valutazione prima della modifica
del marg. 3087 della CIGI applicabile dal 1.2018
Acquisti e altre commissioni
Acquisti quotidiani, spesa settimanale e posta,
assicurazioni, uffici pubblici
importanza assegnata
10%*
10%
percentuale degli impedimenti
20%*
19.
%
Percentuale di invalidità
2%*
1.
%
*Valutazione prima della modifica
del marg. 3087 della CIGI applicabile dal 1.2018
Bucato e cura vestiti
lavare, stendere e ritirare il bucato, stirare, rammendare,
pulire le scarpe
importanza assegnata
20%*
20%
percentuale degli impedimenti
40%*
39%
percentuale
di invalidità
8%
7.
%
*Valutazione prima della modifica del
marg. 3087 della CIGI applicabile dal 1.2018
Dalla nuova valutazione deriva per le attività casalinghe riferite
al 100% una percentuale d'invalidità del 41%.” (Doc. IV/1)
Il
TCA non ha motivi per distanziarsi da tali valutazioni.
Va
innanzitutto rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata
correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel
rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un
valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti
dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.
D’altra parte, esaminate
singolarmente le valutazioni dell’assistente sociale circa gli impedimenti
dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili
elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della valutazione
operata dall’assistente sociale, che non appare arbitraria e risulta conforme
alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare alle indicazioni
fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta domiciliare, le
quali risultano infatti del tutto attendibili.
Inoltre, è da ritenere che
le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche
siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede
medica, in particolare dell’impossibilità di svolgere attività pesanti (cfr. DTF 128 V 93; cfr.
anche STF 9C_568/2017 dell’11 gennaio 2018;9C_313/2007 dell’8 gennaio 2008
consid. 4.1).
Il TCA non può fare proprie
le critiche avanzate con il ricorso dal patrocinatore della ricorrente in
merito alle percentuali di impedimento attribuite nelle varie mansioni
domestiche - con riferimento in particolar modo alle attività di alimentazione,
pulizia dell’abitazione e bucato - ritenendo che le stesse debbano essere
incrementate alla luce della totale inabilità lavorativa dell’assicurata quale
ausiliaria di pulizie (doc. I).
Al riguardo, questo
Tribunale evidenzia che in una sentenza STF 9C_568/2017 dell’11 gennaio 2018 il
Tribunale federale ha già avuto modo di esprimersi sull’argomento, evidenziando
che la contestazione addotta circa il fatto che un’assicurata risulti
totalmente inabile al lavoro quale ausiliaria di pulizie, mentre presenti delle
limitazioni molto minori quale casalinga nonostante esegua di fatto le medesime
mansioni, non regge, stante la diversità esistente tra il potersi organizzare a
livello famigliare e, invece, le esigenze di rendimento poste a livello
professionale.
L’Alta Corte ha, infatti,
in particolare rilevato che:
" (…) La recourante ne saurait ensuite tirer argument du
fait que sa capacité à exercer son activité professionnelle de femme de ménage
a passé de 100 % à 0 % en août 2012 pour se voir reconnaître un taux
d'empêchement ménager supérieur à celui retenu par la juridiction cantonale
dans ses considérations subsidiaires (34 %). En effet, une telle activité ne
peut pas être comparée à la tenue du foyer familial. La tenue d'un ménage privé
recouvre nombre d'activités sans exigence physique particulière (planification,
organisation, répartition du travail, contrôle) ou dont les exigences dépendent
directement de la taille du ménage et du nombre de ses occupants (préparation
des repas, entretien du linge, emplettes etc.) et permet, par ailleurs, des
adaptations de l'activité aux problèmes physiques qui ne sont pas
nécessairement compatibles avec les exigences de rendement propres à l'exercice
similaire dans un contexte professionnel (arrêt I 593/03 du 13 avril 2005
consid. 5.3).”
Inoltre,
per quanto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale, giova
rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle percentuali di
ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole mansioni
componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame occorre tenere
conto anche dell'obbligo dell'assicurata di ridurre il danno, ripartendo meglio
il suo lavoro e ricorrendo all'aiuto dei membri della sua famiglia in misura
maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (DTF 133 V 504 consid. 4.2 e
rinvii ivi citati). Ciò che, in casu, permette senz'altro di ritenere adeguate
le percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni
comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente
conto della collaborazione del marito e della figlia.
A
tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo
per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale
delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di
tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono
contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,
al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio
le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura
usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate
sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).
Alla
luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostanze
concrete, questo Tribunale ritiene corretto il grado d'invalidità
dell'assicurata quale casalinga stabilito dall'Ufficio AI sulla base dell’accertamento
domiciliare e relativo complemento sopraccitati.
2.16
In
queste condizioni, per il periodo da agosto 2015 (scadenza dell’anno di attesa)
e fino al 31 dicembre 2017, viste le quote parti tra attività salariata (20%) e
mansioni casalinghe (80%), il grado d’invalidità globale è del 32% (0.2 x 0% +
0.8
x 40%).
Anche volendo, per
ipotesi, considerare corretto il calcolo eseguito dall’amministrazione per il
2015.
(cfr. al riguardo considerazioni espresse al consid. 2.13.), il grado di
invalidità globale sarebbe in ogni caso insufficiente per ottenere il diritto
ad una rendita, attestandosi al 37.6% (0.2 x 28% + 0.8 x 40%).
Da gennaio 2018, viste le
quote parti tra attività salariata (20%) e mansioni casalinghe (80%), il grado
d’invalidità globale è del 38.4% (0.2 x 28% + 0.8 x 41%).
Pertanto,
il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
2.17
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico
dell’assicurata.
Per questi
motivi
dichiara e pronuncia
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’assicurata.
.
3.
Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti