Lexipedia

Decisione

32.2018.21

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 aprile 2019Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

i singoli redditi presi in considerazione, producendo documentazione che, a suo

dire, dimostrerebbe delle entrate maggiori (VI).

Con

scritto 16 gennaio 2019 questo TCA ha chiesto all’Ufficio AI degli accertamenti

sulle iscrizioni dei diversi redditi da attività lucrativa iscritti nel conto

individuale dell’assicurato, ricevendo la seguente risposta:

" (…) Gli importi utilizzati per effettuare la media dei redditi

degli anni 2009-2013, già utilizzati per il calcolo di cui alla tabella

del 17.01.2017, erano stati estrapolati dall'estratto del conto individuale

stampato il 21.08.2015 e qui allegato unicamente un errore nel riporto del

reddito del 2012, pari a CHF 27898.- e non a CHF 27'878.-).

Nell'estratto prodotto dalla scrivente con le osservazioni del

27.03.2018, stampato il 19.02.2018, sono riportati dei correttivi,

corrispondenti alla decurtazione della parte di reddito dell'assicurato a

favore del coniuge precedente (importi in deduzione di CHF 24'343.- per il

2011, CHF 13'949.- per il 2012, CHF 19'200.- e CHF 9'478.- per il 2013,

corrispondenti al 50% del salario dichiarato) e alle aggiunte della parte di

reddito ricevute dall'assicurato dal coniuge precedente (CHF 1'747.- per il

2011, 897.- per il 2012 e 17'179.- per il 2013).

Tali importi sono stati registrati in quanto è stato applicato lo

splitting in seguito al divorzio, ma non vanno conteggiati per la

determinazione del salario incamerato dall'assicurato negli anni presi a

riferimento.

La deduzione di CHF 8'749.- registrata per il 2009 corrisponde

invece ad una correzione in seguito all'iniziale registrazione di una stima

provvisoria del reddito sul quale vengono calcolati i contributi (CHF 54'923.-)

che poi però non sono stati effettivamente versati dall'assicurato, il reddito

effettivo per il 2009 risulta quindi pari a CHF 46'174.-.

Per quanto concerne il reddito dell'anno 2013, l'UAI ha sommato il

reddito di CHF 18'957.-, percepito presso la Ticinogess SA da gennaio ad

aprile, al reddito di CHF 33'153.- relativo all'utile indicato nel conto

economico presentato dall'assicurato.

Ora, ritenuto che per il periodo maggio - dicembre 2013 è indicato

nel conto individuale un importo di CHF 38'400.- da attività indipendente, alla

cifra di CHF 18'957.- va sommato tale reddito per un totale di CHF 57'357.-.

Operando dunque la media tra i redditi di CHF 46'174.-, CHF

58'873, CHF 48'686.-, CHF 27'898.- e CHF 57'357.- si ottiene un reddito da

valido di CHF 47'798.-, che paragonato al reddito da invalido di CHF 31'681.-,

porta ad un grado Al del 33.7%. (…)” (sottolineatura del redattore; cfr. XI)

Secondo la giurisprudenza,

siccome l’art. 25 cpv. 1 OAI equipara i redditi ipotetici

comparativi dell’assicurazione invalidità ai redditi da lavoro soggetti a

contribuzione AVS, il reddito da valido può essere determinato sulla base dei

redditi iscritti nel conto individuale. Ciò vale in particolare per gli

indipendenti (SVR 2010 IV nr. 26 pag. 79, cfr. STF 8C_554/2013 del 14 novembre 2013

consid. 2.1,8C_626/2011 del 29 marzo 2012 consid. 3; cfr. in tal senso il

marg. 3032.1 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità, CIGI). Spetta all’assicurato dimostrare che tali dati si discostano in maniera

rilevante dall’effettive entrate (STF 9C_111/2009 del 21 luglio 2009 con

riferimento a SVR 1999 IVG nr. 24; STFA I 705/05 del 29 gennaio 2003 consid.

2.2.1.).

Nelle

osservazioni 25 febbraio 2019 l’assicurato evidenzia come nel 2009 abbia

conseguito un reddito effettivo di fr. 54'923.-- come risulta dall’allegato certificato

di salario (sub doc. VI/4), motivo per cui non si tratta, come sostenuto

dall’amministrazione, di una iniziale stima provvisoria di reddito. Ne consegue

che va preso l’importo di fr. 54'923.--.

Per

il 2010 va confermato l’importo di fr. 58'873.-- iscritto nel conto

individuale, ciò che risulta anche dal relativo certificato di salario (VI/4).

Il

ricorrente sostiene che per il 2011 deve essere considerato il reddito

di fr. 69'155.-- risultante dal conteggio di riparto fra marito e moglie

dell’imposta federale diretta. A tal riguardo correttamente nelle osservazioni

5 marzo 2019 l’amministrazione rileva che in quel riparto figurano anche i

redditi d’altra fonte. Fa invece stato l’importo di fr. 58'873,40 risultanti

dal certificato di salario di quell’anno (doc. XV/4) e non l’importo preso in

considerazione dall’Ufficio AI dal conto individuale.

Per

il 2012 vanno presi in considerazione fr. 51'078,35 come risulta dal

relativo certificato di salario (doc. 104 inc. AI) e non fr. 27'898.-- iscritti

nel conto individuale.

Come

visto sopra, per il 2013 l’Ufficio ha tenuto conto per il periodo maggio

- dicembre di un reddito di fr. 38'400.-- proveniente da attività indipendente e

iscritto nel conto individuale.

A

tal riguardo l’assicurato sottolinea di aver svolto nel periodo 2011/2013 per

18 mesi un’attività lucrativa indipendente, un’attività che era solo agli inizi

e pertanto non ha potuto beneficiare degli sviluppi previsti ed auspicati,

presentando già in quel periodo dei problemi di salute. Ora, dall’estratto

conto individuale (VIII/1) non risulta che prima del 2013 egli abbia svolto

un’attività indipendente (per il 2014 è registrato un reddito quale

indipendente di 37'300.--, reddito che giustamente non è stato preso in

considerazione dall’amministrazione poiché si riferisce all’anno in cui è sorto

il danno alla salute). Vero che il summenzionato reddito di fr. 38'400.-- non è

rappresentativo, avendo l’assicurato in quel momento iniziato da poco un’attività

in proprio. Tuttavia agli atti non vi sono elementi o indizi che permettono di ipotizzare

un’evoluzione reddituale maggiore di quella effettivamente conseguita.

Ne

consegue che l’importo del reddito aziendale di fr. 38'400.-- iscritto nel

conto individuale va confermato, non avendo l’interessato fornito la

controprova della non attendibilità di tale dato. Vanno poi addizionati fr.

18'957.-- di attività dipendente, motivo per cui il reddito per il 2013 di fr.

57'357.-- fissato dall’Ufficio AI risulta essere corretto.

Operando

dunque la media tra i redditi di CHF 46'174.-, CHF 58'873.-, CHF 48'686.-, CHF

27'898.- e CHF 57'357.- si ottiene un reddito da valido di CHF 47'798.-, che

paragonato al reddito da invalido di CHF 31'681.-, porta ad un grado Al del

33.7%.

In

queste circostanze, in parziale correzione degli importi forniti dall’Ufficio

AI nelle osservazioni 30 gennaio 2019, fanno stato i seguenti redditi: fr.

54'923,10 per il 2009, fr. 58'873.-- per il 2010, fr. 56'873,40 per il 2011,

fr. 51'078,35.-- per il 2012 e fr. 57'357.-- per il 2013 corrispondente ad una

media di fr. 55’821.--.

2.9.2. Per

quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base

della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno,

in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da

lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella

determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti

statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si

riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro

(DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485

consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Se

una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un

reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia

Considerandi

spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei

due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello

di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente

conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di

reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In

una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito

da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo,

va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già

aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono

essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione

per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando

il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico

riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo

stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3

giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un

parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo

parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia

del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

Ritornando

al caso in esame, per la determinazione del reddito ipotetico l’Ufficio AI ha

preso in considerazione un importo di fr. 66'697,27 risultante dalla tabella

TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, attività semplici e

ripetitive, valido nel 2014, aggiornato al 2015, riportato su 41.7 ore

settimanali, ridotto del 50% per tenere conto dell'esigibilità lavorativa al 50%

e decurtato di un ulteriore 5% per attività leggere, giungendo così ad un

reddito da invalido di fr. 31'681.-- (cfr.

rapporto 19 febbraio 2019 del consulente in integrazione professionale allegato

alla risposta di causa in doc. IV/4).

L’amministrazione

ha applicato una riduzione del 5% giustificata dal fatto che l’assicurato può

svolgere unicamente attività leggere, escludendo altre riduzioni.

L’assicurato

postula una riduzione del 20% per i seguenti motivi:

" (…) il

ricorrente ritiene che questa riduzione è manifestamente insufficiente.

L'Ufficio Al non ha infatti considerato l'età dell'assicurato, il fatto che il

medesimo può esercitare solo un'attività lavorativa a tempo parziale, la sua

scarsa formazione e il fatto che il medesimo è cittadino straniero. Tutti

questi fattori consentono di ritenere che il reddito statistico va ridotto

almeno del 20%. (…)” (cfr. doc. VI, pag. 2)

Questa

Corte, tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle

assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello

dell’amministrazione (DTF 137 V 71 e 132 V 393 consid. 3.3), non ha motivo per

distanziarsi dalla percentuale calcolata dall’amministrazione non presentando

l’assicurato altri fattori di riduzione.

Per quel che concerne il fattore

età avanzata, sebbene viene considerato come un fattore estraneo

all'invalidità, la giurisprudenza riconosce che essa, insieme ad altri fattori

di carattere personale o professionale, può ostare alla realizzazione della

capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato per mancanza di

richiesta di tale forza lavoro (sentenza 9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid.

4.2.1

e 4.2.2, anche DTF 132 V 393 consid. 3.2). In che misura l'età influisca

sulla possibilità di realizzare la capacità lavorativa residua non si valuta

alla luce di un principio generale, bensì tenuto conto delle esigenze delle

attività di riferimento (sentenza 9C_918/2008 consid. 4.2.2 con riferimenti).

Pertanto, come visto, il fattore età avanzata non costituisce un motivo di

riduzione del reddito da invalido ma piuttosto un elemento di valutazione

generale della residua capacità lavorativa di una persona assicurata.

Nella fattispecie

concreta, rettamente nelle osservazioni 27 marzo 2018 (VIII) l’amministrazione ha

rilevato che l’assicurato ha 53 anni e quindi ben lontano dall’età di

pensionamento che, a determinate condizioni, può limitare la capacità

lavorativa.

Va inoltre rilevato che la

scarsa formazione professionale non giustifica ulteriori decurtazioni,

considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello 1

attività semplici di tipo fisico o manuale; corrispondente al precedente

livello di qualifica 4: attività semplici e ripetitive) non richiedono né

un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione

particolare (cfr. in questo senso DTF 137 V 71 consid. 5.3 e STF 8C_709/2008

del 3 aprile 2009 consid. 2.3 con riferimenti).

Per quanto concerne la

nazionalità e la formazione professionale, va evidenziato che l’insorgente, in

Svizzera dal 1986, è al beneficio del permesso C (cfr. in materia Pratique VSI

6/2000, pag. 314 consid. 5a/cc), ha frequentato le scuole obbligatorie nel suo

paese d’origine (Italia), ha svolto l’apprendistato nel Cantone Ticino, motivo

per cui non è giustificata alcuna riduzione.

Infine, potendo l’insorgente

svolgere un’attività a tempo pieno con riduzione di rendimento, un’ulteriore

riduzione per attività a tempo parziale non è giustificata (fra le tante cfr. STF

9C_359/2014 del 5 settembre 2014).

Raffrontando il reddito da

valido di fr. 55'821.-- con quello da invalido di fr. 31'681.-- si ottiene un

grado d’invalidità del 43.24%, arrotondato al 43% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, ciò che conferisce il diritto ad un

quarto di rendita.

Vista

l’importante differenza per raggiungere il diritto ad una mezza rendita, non è

necessario, poiché ininfluente per l’esito della vertenza, aggiornare i dati al

2018, anno della decisione contestata.

Di

conseguenza, la rendita intera erogata dal 1° settembre 2015 è ridotta con

effetto dal 1° aprile 2016 (tre mesi dopo il miglioramento ex art. 88a cpv. 1

OAI fatto risalire dal mese di dicembre 2015 come da perizie CPAS) ad un quarto

di rendita e non soppressa come da decisione impugnata.

Ne

consegue l’accoglimento in via parziale del ricorso.

2.10

Visto l’esito della vertenza,

nel caso concreto si giustifica una ripartizione delle spese di complessivi fr.

500.

-- tra le parti in ragione di metà ciascuna.

Il ricorrente ha tuttavia

postulato di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio (I).

Ritenuti l'esito della

lite e il diritto a ripetibili parziali, tale richiesta, per quanto attiene

alla parte per la quale l’insorgente è vincente in causa, è divenuta priva di

oggetto (DTF 124 V 310 consid. 6; STFA 164/02 del 9 aprile 2003). Per la parte

del ricorso in cui il ricorrente è soccombente, egli può invece essere posto al

beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia le relative condizioni

(DTF 124 V 301 consid. 6).

2.11

Ai sensi dell’art. 61 lett. f

LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di

farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere

diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la

disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta della Legge

sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2011;

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125.

V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

L’istante

va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla

difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo

mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF

119.

Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione

i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento

nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori). L’obbligo dello

Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario

all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia

11ss.).

Come

risulta dal certificato per l’ammissione dell’assistenza giudiziaria (doc. C),

l’insorgente, divorziato, convive con la sua compagna che, oltre a percepire

delle indennità di disoccupazione parziale, svolge attività lucrativa al 50%. Nell’economia

domestica vive anche il fratello della compagna che partecipa alle relative

spese. Non percepisce più una rendita (il diritto è stato infatti limitato nel

tempo) e non dispone di altra fonte di reddito. L’assicurato ha dichiarato fr.

2'197.-- di averi bancari, fr. 184'778,75 di attestati di carenza beni e di

dovere degli alimenti (non versati) alla ex moglie ed al figlio.

Va

qui ricordato che, conformemente la giurisprudenza, solo il debitore che vive

in comunione familiare analoga a quella matrimoniale e da cui sono nati dei

figli viene equiparato, per il calcolo del minimo vitale LEF, al debitore

coniugato con conseguente considerazione di un minimo vitale più elevato, nel

qual caso si deve tuttavia tener conto anche dell’insieme dei redditi percepiti

dai due partner: DTF 130 III 765; sentenza CEF 15.2007.37 del 6 agosto 2007;

sentenza CEF 15.2007.54 del 9 agosto 2007; DTF 124 III 52; STF del 22 gennaio

2004.

nella causa X.,4P.261/2003 e ivi riferimenti; Guidicelli/Piccirilli, Il

pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Agno 2002, pagg.

19s, 38, 79), ciò che non è il caso in esame e quindi non vanno tenuti conto i

redditi della compagna.

In queste circostanze il requisito dell’indigenza è dato visto che l’assicurato non dispone di

alcun reddito.

L’insorgente

non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento

di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere

privo di fondamento.

L’assistenza

giudiziaria con il gratuito patrocinio va quindi concessa, riservato

l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato

dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA e art. 6 Lag, Métral,

in Commentaire sur la LPGA, 2018, art. 61 n.91, pag. 758, relativamente al

gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG;

STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio

2002.

nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V

174; DTF 124 V 301, consid. 6), ciò che potrà essere il caso nell’evenienza in

cui, cresciuto in giudicato il presente giudizio, l’assicurato verrà posto al

beneficio del quarto di rendita con effetto retroattivo al 1° aprile 2016.

Ne consegue che il

ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali

(cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione 8 gennaio 2018 è modificata nel senso che RI 1 ha diritto ad una

rendita intera dal 1° settembre

2015, ridotta ad un quarto dal 1° aprile 2016.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, in quanto

non divenuta priva di oggetto, è accolta.

3. Le spese, per complessivi

fr. 500.-- sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. A seguito

della concessione dell’assistenza giudiziaria le spese a carico dell’insorgente

sono per il momento assunte dallo Stato. L’Ufficio AI verserà al ricorrente la

somma di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa).

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti