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Decisione

32.2018.211

Rendita limitata nel tempo a seguito di infortunio (assicurato scivolato). Calcolo economico con dati statistici (assicurato disoccupato) confermato

21 ottobre 2019Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a

proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e

STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI

è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il

diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una

rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo

d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa

valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer

1/06, pag. 64-65).

2.4. Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.

3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF

137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va infine evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.5. Per quanto

concerne l’aspetto medico, dalle tavole processuali emerge che l’UAI ha

incaricato il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, di eseguire

una perizia.

Il perito ortopedico ha esaminato l’assicurato il 23 ottobre 2017 dalle ore

10.00 alle ore 12.00 e nel rapporto del 14 novembre seguente (doc. 41 incarto

AI) ha riportato l’anamnesi (famigliare, scolastica, professionale, sociale e

personale), i dati soggettivi (descrizione dei disturbi e dell’attività

lavorativa) e i dati oggettivi (esame rachide lombo-sacrale, rachide cervicale,

spalla destra e mani; esami di radiologia agli atti dal 13 marzo 2010 al 17

ottobre 2017). Lo specialista ha posto la diagnosi con ripercussione

sulla capacità lavorativa di:

“Sindrome

lombo-vertebrale cronica con/su:

• irritazione intermittente algica e sensitiva L5-S1 a destra

• osteocondrosi L5-S1

• lisi istmica bilaterale di L5 con anterolistesi di L5 e di S1

• pseudo-bulging

discale ampio e stenosi di entrambi i neuroforami con effetto compressivo su

entrambe le radici L5.

Sindrome cervicale algica sensitiva-motoria a destra con/su:

• ernia discale

C5-C6 e C4-05

• stato dopo

discectomia C5-C6 con posizionamento di cage e placca ventrale del 15.04.2016

(fecit Dr. Sailer, Schulthess Klinik).

Poliartralgia alle mani bilateralmente su base idiopatica.

Artrosi acromion-clavicolare destra sintomatica.”

Quali diagnosi senza

ripercussione sulla capacità lavorativa l’ortopedico ha indicato:

" Asma bronchiale

intermittente con/su:

• componente

atopica

• tabagismo cronico importante.

Orticaria cronica recidivante dal 2006 a tuttora.

Disturbi dispeptici su gastrite lieve.

Stato dopo sifilide nel 1983.

Allergia al sesamo in stato dopo shock anafilattico del 15.09.2016.”

Il

perito ha rilevato che per l’assicurato, dal punto di vista ortopedico,

l’attività abituale di cameriere non era più esigibile dal 2 maggio 2015. Lo

specialista ha inoltre osservato che era auspicabile che l’assicurato

continuasse il ricondizionamento fisioterapico per evitare peggioramenti,

senz’altro attuabile a margine delle ore lavorative, puntualizzando che tali

cure erano in grado di migliorare la sua qualità di vita ma non necessariamente

le sue capacità funzionali di carico. Il perito ha precisato che recentemente

l’assicurato era stato valutato anche dal

punto di vista reumatologico alla __________ per una problematica incipiente

alle mani e precisamente dal Dr. __________, il quale aveva escluso la

possibilità di una problematica di ordine reumatologico anche sulla scorta

degli esiti degli esami emato-chimici.

Il perito ha osservato che

in:

" data

11.08.2017 il medico curante Dr. __________, con un rapporto medico, riferiva

che l'assicurato restava inabile al 100% sulla scorta delle problematiche

ortopediche, neurochirurgiche, internistiche: ci permettiamo di discordare da

tale affermazione che non si basa su rilevanze obiettive circostanziate, in

quanto durante la visita periziale l'assicurato non ha manifestato ne durante

la visita e neppure durante il colloquio un'importante problematica invalidante

a livello del rachide cervicale, delle mani e della spalla destra; la

problematica medica lamentata al rachide lombare con associata componente

algica al rachide lombare ed irradiazione algica all'arto inferiore sinistro

(che dovranno essere trattate chirurgicamente il 24.11.2017 alla __________ di __________)

sono state controllate in maniera abbastanza adeguata con infiltrazione

periradicolare avvenuta il 17.10.2017 a __________, situazione non stabilizzata

e suscettibile di peggioramento se non trattata chirurgicamente, ma condizione

che ha permesso al Sig. RI 1 di stare seduto davanti a me per circa 45 minuti

continui in apparente buono stato di omeostasi, senza lamentare neppure una

volta la necessità o il bisogno di alzarsi dalla sedia o di cambiare posizione,

con un esame clinico al rachide lombare risultato positivo per patologie

importanti ma non completamente invalidante, con i test di Lasègue negativi

bilateralmente ed un Wasserman test positivo solo a sinistra, ove nasceva una

richiesta da parte del periziando di alzarsi dalla sedia per cambiare posizione

solo dopo 50 minuti dall'inizio della visita; inoltre i cambi di posizione , Io

spogliarsi e la vestizione avvenivano in maniera fluida e senza disturbi tutte

constatazioni che non permettono di condividere in maniera esaustiva le

affermazioni del Dr __________.”

Il perito ha puntualizzato

che, dal punto di vista strettamente ortopedico, uno dei problemi rilevanti

presentati dall'assicurato era la lisi istmica bilaterale di L5 con

anterolistesi di L5 su S1 che necessitava un trattamento chirurgico già

programmato in data 24.11.2017, trattamento chirurgico non più procrastinabile

e ritenuto esigibile. Dal lato strettamente ortopedico l'assicurato presentava

dei limiti funzionali di carico validi sia durante l'attività professionale sia

durante il tempo libero, per cui andava anche rivalutata l'abilità alla guida

di un autoveicolo. In un lavoro adatto allo stato di salute, rispettoso di

tutti i limiti funzionali e di carico che il perito ha descritto nell'allegato

alla perizia, il dr. med. __________ ha giudicato l'assicurato abile al lavoro

nell'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore con un rendimento

ridotto del 25% a decorrere dal 23.10.2017, specificando la possibilità di

eseguire o un lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto nella misura del

25% oppure una combinazione tra il tempo ridotto e il rendimento ridotto. Ha

inoltre precisato che sarebbe stato auspicabile un lavoro d'ufficio leggero,

facendo attenzione a sollevare carichi limitati, con dei cambi di postura

frequenti e gestione del tempo di lavoro intervallati da piccole pause seduto;

a questo avrebbe potuto aggiungersi una posizione comoda ed ergonomica che

consentisse pochi carichi assiali e roteazionali senza caricare pesi superiori

ai 5 kg frequentemente. Per il periodo precedente il 23.10.2017 andava

riconosciuta l'inabilità lavorativa attestata dagli specialisti curanti

precedenti. Il perito ha sottolineato che la sua valutazione teneva unicamente

conto delle patologie di stretta competenza ortopedica e che essa, inclusi i

limiti funzionali emersi nell'allegato, avrebbero potuto essere modificati dopo

l'intervento chirurgico del 24.11.2017, in quanto la situazione avrebbe potuto

essere suscettibile di importanti cambiamenti.

Il 24 novembre 2017

l’assicurato si è sottoposto ad un intervento di decompressione e

stabilizzazione con PLIF tratto L5/S1 ad opera del dr. med. __________, assistito

dal Prof. Dr. __________, __________ (doc. 50 incarto AI).

Il 18 aprile 2018 il Prof.

Dr. __________, nel rapporto medico riferito alla visita di controllo, ha

osservato che l’importante dolore alla schiena post-operatorio di VAS 9-10/10 era

migliorato/regredito con VAS 0 a riposo e VAS 3 rotto carico; che a riposo, l’assicurato

risultava essere asintomatico; che venivano riferite tensioni persistenti alla

coscia destra e, da ultimo, che in quel momento non assumeva più alcuna terapia

antidolorifica. Ha quindi concluso che “Herr RI 1 hat von der Spondylodese

L5/S1 sehr gut profitiert. Die sehr starken Rückenschmerzen sind verschwunden.

Vorgesehen ist eine Nachkontrolle mit Röntgenbild am 13.06.2018” (doc. 50

incarto AI).

Nel rapporto finale del 19 giugno 2018 (doc. 54) il medico SMR, dr. med. __________,

specialista FMH in medicina interna generale, ha posto la diagnosi principale con

ripercussione sulla capacità lavorativa di:

“Sindrome lombo-vertebrale cronica con/su:

• irritazione intermittente algica e sensitiva L5-S1 a destra

• osteocondrosi L5-S1

• lisi istmica bilaterale di L5 con anterolistesi di L5 e di S1

• pseudo-bulging

discale ampio e stenosi di entrambi i neuroforami con effetto compressivo su

entrambe le radici L5.

• Intervento

di decompressione e stabilizzazione con PLIF tratto L5/S1 il 24.11.2017”

e quali ulteriori diagnosi

con ripercussione sulla capacità lavorativa quelle di:

" Sindrome

cervicale algica sensitiva-motoria a destra con/su:

• ernia discale

C5-C6 e C4-05

• discectomia

C5-C6 con posizionamento di cage e placca ventrale del 15.04.2016.

Poliartralgia alle mani bilateralmente su base idiopatica.

Artrosi acromion-clavicolare destra sintomatica.”

e quali diagnosi senza

ripercussione sulla capacità lavorativa il medico SMR ha indicato:

" Asma

bronchiale intermittente con/su:

• componente atopica

• tabagismo cronico importante

Orticaria cronica recidivante dal 2006 a tuttora

Disturbi dispeptici su gastrite lieve

Stato dopo Sindrome da disadattamento nel 2014 con/su:

• reattiva a problemi sul lavoro

• già nel 2000

e 2002 episodi depressivi, trattati ambulatorialmente con psichiatra ed

antidepressivi

• stato dopo dipendenza del gioco d’azzardo

Stato dopo sifilide nel 1983

Allergia al sesamo.”

Il medico SMR ha indicato

una incapacità lavorativa del 100% nell'attività abituale di cameriere dal 2

maggio 2015 e continua mentre in un'attività adeguata (rispettosa dei limiti

indicati dal perito ortopedico) ha indicato le seguenti incapacità lavorative

(intese come riduzione di rendimento):

- 100% dal 2 maggio 2015 al 13 dicembre 2015;

- 0% dal 14 dicembre 2015 al 14 aprile 2016;

- 100% dal 15 aprile 2016 al 15 luglio 2016;

- 50% dal 16 luglio 2016 al 22 ottobre 2017;

- 25% dal 23 ottobre 2017 al 23 novembre 2017;

- 100% dal 24 novembre 2017 al 17 aprile 2018;

- 0% dal 18 aprile 2018 e continua.

Il medico SMR ha puntualizzato, oltre ai limiti funzionali determinati dal

Considerandi

perito ortopedico, un carico massimo di 5 kg, l'alternanza della postura al

bisogno (inclusa), la necessità di pause supplementari (inclusa), l'assenza di

difficoltà nello svolgere lavori di precisione, la mobilizzazione di carichi

fino a 5 kg, la necessità di evitare posizioni inergonomiche della colonna,

oppure seduta e piegata in avanti in maniera ripetuta oppure eretta e piegata

in avanti in maniera ripetuta, la necessità di avere la possibilità di variare

la postura, la necessità di evitare la deambulazione su terreno accidentato

oppure per lunghi tragitti rispettivamente la necessità di evitare attività su

scale a pioli o ponteggi. Da ultimo ha posto una prognosi favorevole a fronte

di uno stato di salute migliorato in seguito alla regressione della

sintomatologia algico-parestesica.

Nelle “osservazioni conclusive” il medico SMR ha precisato che quanto

segue: “IL 100% in attività abituale. IL 0% in attività adeguata e per le

funzioni domestiche. Visita del 18.04.2018, Prof. Dr. __________ “L’importante

dolore alla schiena postoperatorio di VAS 9-10/10 è in atto

migliorato/regredito con VAS 0 a riposo e VAS 3 rotto carico. A riposo, il signor

RI 1 risulta essere asintomatico, vengono riferite tensioni persistenti alla

coscia destra. Ed attualmente l’Assicurato non assume più alcuna terapia

antidolorifica”.

Il medico SMR ha pure puntualizzato che non erano applicabili terapie in grado

di migliorare o mantenere verosimilmente la capacità lavorativa (doc. 54

incarto AI).

Il 2 luglio 2018

l’assicurato ha trasmesso all’UAI il rapporto medico del 13 giugno 2018 del

Prof. dr. med. __________, giusta il quale, dal punto di vista della schiena, poteva

ricominciare gradatamente lavorare a partire dall’agosto in misura del 20% e da

settembre in misura del 40%. Nel medesimo scritto, il neurologo invitava il

medico di famiglia (dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna

generale) a discutere le ulteriori capacità lavorative con l’assicurato (doc.

55.

incarto AI).

Nell’annotazione del 14

agosto 2018 il medico SMR, __________, ha precisato che il precitato rapporto

medico del neurologo non modificava le conclusioni a cui era giunto nel rapporto

finale del 19 giugno 2018 (doc. 57 incarto AI). Nell’annotazione del 16 agosto

2018.

egli ha inoltre puntualizzato che la “CL del 100% in attività adeguata

a far data dal 14.04.2018 è motivata da quanto riportato nel RAF al paragrafo

“Osservazioni conclusive” (doc. 58 incarto AI).

2.6

Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato

dall’amministrazione - prima dell’emissione della decisione qui impugnata (in

casu, il 25 ottobre 2018) che segna il limite temporale del potere

cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid.

3.1

) - non ha motivo per scostarsi dal rapporto finale del 19 giugno

2018.

e dalle annotazioni del 14 e 16 agosto 2018 del dr. med. __________.

La valutazione del medico SMR è da considerare dettagliata, approfondita e

quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando

2.4

Il TCA constata, infatti,

che il medico del SMR ha tenuto conto di tutte le problematiche lamentate

dall'assicurato ponendo le diagnosi concernenti l’insieme dei disturbi

dell’interessato, valutando le sue limitazioni funzionali e le relative

ripercussioni sulla capacità lavorativa al termine di un’analisi approfondita

di tutti i referti medici dei curanti, nonché della valutazione peritale

eseguita per conto dell’amministrazione dall’ortopedico dr. med. __________. Il

medico SMR ha pure indicato, quale diagnosi senza ripercussione sulla

capacità lavorativa, lo stato dopo i disturbi psichici di cui ha sofferto

l’assicurato nel 2000, 2002 e 2014, al pari di quanto attestato dal medico di

famiglia nel certificato medico del 15 aprile 2016 (cfr. doc. 15 e 16).

Questo Tribunale ritiene

tale modo di procedere corretto e non ha motivo alcuno per rimettere in

discussione l’operato del medico del SMR, conforme agli articoli 59bis cpv. 2

LAI in relazione con l’art. 49 cpv. 1 OAI (cfr. STF 9C_404/2018 del 22 agosto

2018; DTF 142 V 58 consid. 5.1; 135 V 465 consid. 4.4.).

Giova

qui infatti ricordare che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le

condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -

di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e

senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (vedi DTF 136 V 376

consid. 4.1; sentenze 9C_1001/2012 del 29 maggio 2013;9C_524/2010 del 27 ottobre 2010;9C_9/2010 del 29 settembre 2010,

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con

riferimenti).

Del resto, l’assicurato non ha prodotto, in sede ricorsuale, dei referti

medico-specialistici in grado di smentire quanto valutato dal medico SMR (e dal

perito ortopedico).

Per quanto concerne l’aspetto somatico, RI 1 ha trasmesso il rapporto del 7

novembre 2018 del dr. med. __________ e del Prof. Dr. med. __________ del __________

(doc. D) ove è attestata un’inabilità al 100% dal 14 aprile 2016 al 30

settembre 2018, dell’80% dal 1° al 28 ottobre 2018, del 75% dal 7 novembre 2018

al 31 gennaio 2019 (capacità lavorativa 2ore/giornata) e ove viene

puntualizzato che l’assicurato non “può portare pesi di 10% del suo peso

corporeo. Al massimo 7 kg”. Tale certificato medico non è atto a sollevare

dubbi - nemmeno lievi - circa la fedefacenza della valutazione operata dal

medico SMR (e dal perito ortopedico), con espresso riguardo alla situazione

clinica dell'assicurato, che è stata attentamente e dettagliatamente vagliata

dai precitati medici, come pure dell'esigibilità posta da tali medici che

peraltro vantano un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e

infortunistica. Del resto, la valutazione dei medici curanti dell’assicurato non

apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dai medici dell’amministrazione, non

si esprime in merito alla esigibilità lavorativa ed alla capacità lavorativa

residua in attività adeguate e, da ultimo, non attesta alcuna inabilità

lavorativa dell’assicurato in attività adeguate. Inoltre gli stessi

medici dell’amministrazione hanno ritenuto l’attività abituale di cameriere

inesigibile dal 2 maggio 2015. Da notare pure che i medici curanti hanno posto

una limitazione (massimo 7 kg) meno favorevole all’assicurato di quella posta

dal medico SMR (massimo 5 kg) ed hanno indicato una capacità lavorativa residua

nell’attività abituale (20% dal 1° ottobre 2018 e 25% dal 7 novembre 2018) meno

favorevole all’assicurato di quella espressa dal medico SMR (0% dal 2 maggio

2015.

e continua; cfr. pure annotazione del 6 dicembre 2018 del medico SMR, __________,

doc. IV-1).

Nel certificato medico del 15 novembre 2018 il dr. med. __________, medico di

famiglia, ha indicato, per quanto riguarda l’aspetto somatico, che il suo

paziente, dal punto di vista strettamente ortopedico/reumatologico, è stato

valutato inabile al lavoro al 75% dagli specialisti di neurochirurgia di __________

(doc. E). Per i motivi poc’anzi espressi, neppure questo certificato medico è

atto a sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la fedefacenza della valutazione

operata dal medico SMR (e dal perito ortopedico).

Neppure il certificato medico dell’8 novembre 2018 del dr. med. __________

della __________ di __________ (doc. F) è atto a sollevare dubbi - nemmeno

lievi - circa la fedefacenza della valutazione operata dal medico SMR (e dal

perito ortopedico). Lo specialista in questione infatti non apporta nuovi

elementi oggettivi ignorati dai medici dell’amministrazione, non si esprime in

merito alla esigibilità lavorativa ed alla capacità lavorativa residua

(nell’attività abituale ed in attività adeguate) e, da ultimo, non attesta

alcuna inabilità lavorativa dell’assicurato né nell’attività abituale nè in

attività adeguate.

Per quanto concerne l’aspetto psichico, nel certificato medico del 15 novembre

2018.

il dr. med. __________, medico di famiglia, ha indicato che: “il

paziente, già curato in passato per delle depressioni, (vedasi tra l’altro il

mio rapporto del 15.04.2016 inviato all’ufficio AI) è ricaduto in uno stato

depressivo rispettivamente in una sindrome da disadattamento (reattivo ai

dolori cronici, ai problemi socio economici, alla decisione AI, ecc.). Dal

punto di vista strettamente psichiatrico lo valuto inabile al 100% in questo

momento e a tempo da determinare.” (doc. E).

Anche questo certificato non è atto a sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa

la fedefacenza della valutazione operata dal medico SMR. Il medico SMR ha

difatti indicato, quale diagnosi senza ripercussione sulla capacità

lavorativa, lo stato dopo i disturbi psichici di cui ha sofferto l’assicurato

nel 2000, 2002 e 2014, al pari di quanto attestato dal medico di famiglia nel

certificato medico del 15 aprile 2016 (cfr. doc. 15 e 16). Il certificato del medico

di famiglia dell’assicurato - ove vengono evocati sostanzialmente aspetti

socio-economici - non apporta inoltre - per lo meno, fino al 25 ottobre 2018,

data della decisione qui impugnata, che segna il limite temporale del potere

cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid.

3.1

) - nuovi elementi oggettivi ignorati dal medico SMR.

In questo contesto è comunque utile segnalare che i

problemi reattivi ad una decisione negativa dell’UAI non rientrano nel novero

delle affezioni alla salute psichica invalidanti (STF 9C_799/2012 del 16 maggio

2013.

consid. 2.5 con riferimenti e STF 9C_640/2017 del 28 dicembre 2017 consid.

3.

; cfr. STCA 32.2018.137 del 20 agosto 2019, consid. 1.8 e rinvii ivi

citati). Anche i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero

delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno

(STF 9C_990/2012 del 10 giugno 2013 consid. 1.2 con riferimenti; STCA

32.2013.114

del 17 marzo 2014 consid. 2.9; STCA 32.2008.216 del 17 giugno 2009;

STCA 32.2017.10 del 12 settembre 2018, consid. 2.9.3.).

Il certificato medico del 14 dicembre 2018 dello psichiatra curante dell’assicurato

(dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia), ove è

attestata una incapacità lavorativa del 100% dal 6 dicembre al 31 dicembre 2018

(cfr. doc. G), non apporta - per lo meno, fino al 25 ottobre 2018 - nuovi

elementi oggettivi ignorati dal medico SMR. Esso viene

trasmesso all’UAI affinché lo tratti, se del caso, alla stregua di una nuova domanda di prestazioni e renda

nel merito, dopo aver proceduto ai necessari accertamenti, una nuova decisione.

Diversamente da quanto valutato dall’Alta Corte nella STF 8C_839/2016 del 12

aprile 2017, pubblicata in SVR 1/2018 IV nr. 4 - nella quale il TF ha reputato

che il rapporto del SMR non potesse essere considerato esaustivo, non essendosi

espresso su tutti gli aspetti rilevanti per la decisione - il TCA non vede nel

caso concreto alcun motivo che possa impedire di fondare il proprio giudizio

sulle risultanze mediche del SMR, la cui affidabilità e concludenza non è stata

oggettivamente messa in dubbio da refertazioni specialistiche in grado di

rimetterle in discussione (cfr. STF 9C_404/2018 del 22 agosto 2018).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto questo Tribunale deve concludere che

quanto accertato dal medico del SMR in merito alla capacità lavorativa

dell'assicurato va tutelato.

In questo contesto è comunque utile ricordare che

il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle

assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo

delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera

contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli

elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie

argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017, consid. 2.7

e rinvii ivi citati). Stante quanto precede, in sunto, il TCA non ha quindi

motivo di scostarsi dalle considerazioni espresse dal medico SMR.

È pure utile ricordare che la giurisprudenza

federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi

qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare

nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e

controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento

frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF

8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la

STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;9C_635/2007 del 21 agosto 2008

consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Pertanto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie - per lo meno, fino al 25 ottobre 2018 - sufficientemente chiarita,

per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti medici specialistici.

Va ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF

9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b,

122.

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Alla luce di quanto sopra esposto e richiamato inoltre l'obbligo che incombe

all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze

del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400.

e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA

ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF

138.

V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che a RI 1 va riconosciuta

una incapacità lavorativa del 100% nella precedente attività (cameriere) dal 2

maggio 2015 e continua mentre in un'attività adeguata (rispettosa dei limiti

indicati dal perito ortopedico e dal medico SMR) ha presentato le seguenti

incapacità lavorative (intese come riduzione di rendimento):

- 100% dal 2 maggio 2015 al 13 dicembre 2015;

- 0% dal 14 dicembre 2015 al 14 aprile 2016;

- 100% dal 15 aprile 2016 al 15 luglio 2016;

- 50% dal 16 luglio 2016 al 22 ottobre 2017;

- 25% dal 23 ottobre 2017 al 23 novembre 2017;

- 100% dal 24 novembre 2017 al 17 aprile 2018;

- 0% dal 18 aprile 2018 e continua.

2.7

Si tratta ora

di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute di cui è affetto

l’assicurato.

2.8

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’UAI, senza il danno alla salute, RI

1, nel 2016, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 51'862.-,

calcolato sulla base dei dati statistici risultanti dall'ISS, considerato che

non era più attivo professionalmente (doc. 64 e 74 incarto AI).

Questo importo,

desunto dalla tabella TA1 2014, ramo 55-56 "Servizi di alloggio

e di ristorazione", livello di qualifica 1, uomini, riportato sulle

42.4

ore e aggiornato al 2016 (doc. 63 incarto AI) e non contestato dal ricorrente, può essere fatto proprio da questa

Corte (cfr., tra le tante, STCA 35.2019.25 del 5 settembre 2019, consid. 2.6

con riferimenti; STF 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.1 con

riferimenti).

Per quanto concerne il reddito da valido, secondo

l’UAI, senza il danno alla salute, RI 1, nel 2017, avrebbe realizzato un

guadagno annuo lordo di fr. 52'069.-, calcolato sulla base dei dati statistici

risultanti dall'ISS, considerato che non era più attivo professionalmente (doc. 63 e 74 incarto AI).

Questo importo,

desunto dalla tabella TA1 2014, ramo 55-56 "Servizi di alloggio

e di ristorazione", livello di qualifica 1, uomini, riportato sulle

42.4

ore e aggiornato al 2017 (doc. 64 incarto AI) e non contestato dal ricorrente, può essere fatto proprio da questa

Corte (cfr., tra le tante, STCA 35.2019.25 del 5 settembre 2019, consid. 2.6

con riferimenti; STF 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.1 con

riferimenti).

Il "reddito da valido" ammonta quindi per

il 2016 a fr. 51'862.- e per il 2017 a fr. 52'069.-.

2.9

Per quanto concerne il reddito

da invalido, secondo l’UAI, con il danno alla salute, RI

1, nel 2016, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 30'217.-

(doc. 64 e 74 incarto AI).

Questo importo,

desunto dalla tabella TA1 2014, attività semplici e ripetitive, livello

di qualifica 1, uomini, riportato sulle 41.7 ore e aggiornato al 2016 (fr.

67'148.21.-), tenuto conto di una esigibilità lavorativa del 100% con

rendimento del 50% (fr. 67'148.21: 2=fr. 33'574.10) e di una deduzione sociale

del 10% (fr. 33'574.10-fr. 3'357.41=fr. 30’216.69; doc. 64 e 74 incarto

AI) e non contestato dal ricorrente, può essere fatto

proprio da questa Corte.

Per quanto concerne il reddito

da invalido, secondo l’UAI, con il danno alla salute, RI

1, nel 2017, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 60'675.-

(doc. 64 e 74 incarto AI).

Questo importo,

desunto dalla tabella TA1 2014, attività semplici e ripetitive, livello

di qualifica 1, uomini, riportato sulle 41.7 ore e aggiornato al 2017 (fr. 67'416.47),

tenuto conto di una esigibilità lavorativa del 100% con pieno rendimento e di

una deduzione sociale del 10% (fr. 67'416.47-fr. 6'741.64=fr. 60’674.83; doc. 63 incarto AI) e non contestato dal

ricorrente, può essere fatto proprio da questa Corte.

Il "reddito

da invalido" ammonta quindi per il 2016 a fr. 30'217.-

e per il 2017 a fr. 60'675.-.

2.10

Conforntando ora il reddito da

invalido di fr. 30'217.- con il relativo reddito da valido di fr. 51'862 si ottiene, per il 2016, un grado d’invalidità del 41.73% ([51'862

- 30'217] x 100 : 51'862) arrotondato al 42% secondo la giurisprudenza

di cui alla DTF 130 V 121.

Confrontando il reddito da

invalido di fr. 60'675 con il relativo reddito da valido di fr. 52'069 si ottiene, per il 2017, un grado d’invalidità nullo%.

Quand’anche si

aggiornassero il reddito da valido ed il reddito da invalido dal 2017 al 2018,

la situazione rimarrebbe la stessa, a fronte del notevole divario per arrivare

ad un grado di invalidità pensionabile.

Di conseguenza a giusta ragione l’UAI ha riconosciuto all’assi-curato una

rendita intera (grado di invalidità del 100%) dal 1° maggio 2016 (ovvero alla

scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 cpv. 1 LAI), con il diritto al

versamento a far tempo dal 1° settembre 2016 (ossia sei mesi dopo l'inoltro

della richiesta - 1°/2.03.2016 - ex art. 29 cpv. 1 LAI) al 31 ottobre 2016, un

quarto di rendita (grado di invalidità del 42 %) dal 1° novembre 2016 (trascorsi

3.

mesi dall'oggettivato miglioramento dello stato di salute - fissato al 16

luglio 2016 - ex art. 88a cpv. a OAI) al 31 gennaio 2018, una rendita intera

dal 1° febbraio 2018 (trascorsi 3 mesi dall'oggettivato peggioramento dello

stato di salute -fissato al 24 novembre 2017 - ex art. 88a cpv. 2 OAI) limitata-mente

al 31 luglio 2018 (trascorsi 3 mesi dall'oggettivato miglioramento dello stato

di salute - fissato al 18 aprile 2018 -

ex art. 88a cpv. 1 OAI), stabilendo un grado di invalidità nullo.

2.11

In simili circostanze, visto

tutto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata

confermata.

2.12

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico

dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

§ Gli

atti sono trasmessi all’UAI affinché proceda come indicato al consid. 2.6.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti