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Decisione

32.2018.213

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 settembre 2019Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

E. 4c und d), ebenso die 50%ige Arbeitsfähigkeit einer im 64. Altersjahr und rund

zehn Monate vor dem Erreichen des AHV-Alters stehenden Versicherten (Urteil

9C_153/2011 vom 22. März 2012 E. 3.3). Einem im demselben Altersjahr stehenden

Versicherten (acht Monate vor der Pensionierung), der neun Jahre ohne Arbeit

war und seit mehr als fünf Jahren eine Teilrente bezog und daneben noch zu 50 %

arbeitsfähig war, sprach das Bundesgericht ebenfalls die Verwertbarkeit der

Restarbeitsfähigkeit ab (Urteil 9C_145/2011 vom 30. Mai 2011 E. 3.4).

4.2. Die Vorinstanz

hat für das Bundesgericht grundsätzlich verbindlich (vgl. E. 1.1 hievor)

festgestellt, der Versicherte sei im massgeblichen Zeitpunkt 63.5 Jahre alt

gewesen. Ferner sei er in einer angepassten Tätigkeit zu 100 % arbeitsfähig,

wobei das Belastungsprofil nur in sehr geringem Masse eingeschränkt sei, soll

er doch lediglich ein Heben von Lasten über 10 kg vermeiden und eher sitzende

Arbeiten verrichten. Zudem spreche der Beschwerdeführer sowohl italienisch als

auch deutsch. In seinem angestammten Beruf als Servicetechniker für

Büromaschinen habe er im Aussendienst gearbeitet, wobei er nebst technischen

Kenntnissen auch den Umgang mit Kunden erlernt habe. Daneben sei der

Versicherte in einem Pensum von 20 % als Hauswart tätig und somit nie vom

Arbeitsmarkt abwesend gewesen. Gestützt darauf kam das kantonale

Sozialversicherungsgericht zum Schluss, dass der Beschwerdeführer seine

Restarbeitsfähigkeit auf dem Weg der Selbsteingliederung verwerten könne.

4.3. Es trifft zwar

zu, dass der Beschwerdeführer nicht leicht vermittelbar war und ihm - ab

feststehender Zumutbarkeit der (Teil-) Erwerbstätigkeit (vgl. BGE 138 V 457 E. 3.3 S. 462) - lediglich noch 1 1/2 Jahre bis zum Erreichen des

AHV-Alters verblieben. Indessen ist zu berücksichtigen, dass er in einer

leidensadaptierten Tätigkeit vollschichtig arbeitsfähig war und nur leichte

zusätzliche Einschränkungen hatte (Heben nicht über 10 kg und vorwiegend

sitzende Arbeiten). Insbesondere war er feinmotorisch nicht beeinträchtigt.

Angesichts des erworbenen Handelsdiploms, seiner Sprachkenntnisse sowie der

Berufserfahrung hätte er nebst Sortier- und Überwachungsaufgaben auch einfache

Bürotätigkeiten ausführen können. Im Lichte der Rechtsprechung (vgl. E. 4.1

hievor) und angesichts der relativ hohen Hürden betreffend die Unverwertbarkeit

der Restarbeitsfähigkeit auch älterer Menschen verletzte die Vorinstanz kein

Bundesrecht, wenn sie einen invalidenversicherungsrechtlich erheblich

erschwerten Zugang des Beschwerdeführers zum Arbeitsmarkt verneinte. Die Beschwerde ist unbegründet.”).

In una sentenza

9C_536/2015, del 21 marzo 2016 al consid. 4.2 il TF, rilevato che al momento

determinante l’assicurato poteva lavorare, prima del pensionamento, ancora 1

anno e 8 mesi, ha ritenuto esigibile, per l’insorgente, mettere a frutto la sua

residua capacità lavorativa, ritenuto che dal punto di vista medico, avrebbe

potuto esercitare numerose attività leggere, ossia tutti i lavori per i quali

non doveva sollevare pesi superiori ai 15 kg, con cambio frequente di posizione

e tutte le attività dove non vi è necessità di usare la forza al di sopra delle

spalle (“Was die Rüge betrifft, das kantonale Gericht habe zu

Unrecht die Verwertbarkeit seiner Arbeitsfähigkeit in einem als ausgeglichen

unterstellten Arbeitsmarkt (vgl. Art. 7 Abs. 1 und 16 ATSG) trotz

fortgeschrittenem Alter bejaht (was als Rechtsfrage frei zu prüfen ist; z.B.

Urteil 9C_954/2012 vom 10. Mai 2013 E. 3),

besteht unter den Parteien Einigkeit, dass gestützt auf ein Arztzeugnis vom 16.

August 2012 die verbleibende Aktivitätsdauer auf ein Jahr und 8 Monate

festzusetzen sei (vgl. BGE 138 V 457 E. 3.3 S. 461; vorangehende E. 3). Ob dies

korrekt ist oder ob erst der spätere ausführlichere Bericht vom 30. November

2012 genügende medizinische Klarheit für den Rentenentscheid brachte, fällt

nicht ins Gewicht und kann offen bleiben (der Rentenanspruch konnte, wie

dargelegt, frühestens sechs Monate nach Anmeldung, somit ab 1. April 2013

entstehen; vorangehende E. 2). Wenn das kantonale Gericht bei einer uneingeschränkten

Arbeitsfähigkeit in einer adaptierten (körperlichen) Tätigkeit unter

Berücksichtigung der erworbenen beruflichen Fähigkeiten die Verwertbarkeit für

zumutbar erachtete (E. 4.1 hievor), kann dies nicht als bundesrechtswidrig

bezeichnet werden. Zwar war der Beschwerdeführer insbesondere mit Blick auf die

relativ kurze verbleibende Aktivitätsdauer sicherlich nicht leicht

vermittelbar. Indes waren ihm aus medizinischer Sicht, wie dargelegt, sämtliche

adaptierten Tätigkeiten, im Einzelnen alle Arbeiten mit der Möglichkeit

häufiger Positionswechsel und einer Gewichtslimite von 15 kg (Bericht des

Spital E.________ vom 10. April 2012) bzw. ohne Tätigkeiten und

Kraftanwendungen über Schulterhöhe (Einschätzung des Dr. med. F.________ vom

26. August 2013 uneingeschränkt zumutbar. Im

Lichte der Rechtsprechung (zusammenfassend dargelegt z.B. Urteil 9C_847/2015

vom 30. Dezember 2015 E. 4.1) und angesichts der relativ hohen Hürden

betreffend die Unverwertbarkeit der Restarbeitsfähigkeit auch älterer Menschen

verletzte die Vorinstanz kein Bundesrecht, wenn sie einen

invalidenversicherungsrechtlich erheblich erschwerten Zugang des

Beschwerdeführers zum Arbeitsmarkt verneinte. Die

Beschwerde ist unbegründet.”).

In una sentenza 8C_117/2018

del 31 agosto 2018 il TF ha ritenuto esigibile mettere a frutto la capacità

lavorativa residua per un’assicurata, 62enne al momento determinante,

completamente inabile nella sua precedente attività (attiva quale donna delle

pulizie in hotel, cliniche e nella ristorazione), senza alcuna formazione

professionale, e capace all’80% in attività confacenti al suo stato di salute,

(“[…] Weiter hielt die

Vorinstanz fest, die Beschwerdeführerin sei damals 62 Jahre alt gewesen und

habe somit rund zwei Jahre vor der ordentlichen Alterspensionierung gestanden.

Gemäss eigenen konsistenten Angaben sei sie seit Dezember 1986 stets im

Zimmerservice sowie der Wäscherei von Hotels, Internaten, Kliniken oder

Gastronomiebetrieben tätig gewesen. Ab 1999 sei sie in einem Café für

Reinigungsarbeiten und die Wäscherei zuständig gewesen. Über eine Berufsbildung

verfüge sie nicht. Während ihr die angestammte Tätigkeit nicht mehr möglich

sei, bestehe in einer leidensangepassten Tätigkeit eine Arbeitsfähigkeit von 80

% ohne weitere Leistungseinschränkungen. In den Fällen, in denen das

Bundesgericht eine Verwertbarkeit der Restarbeitsfähigkeit verneint habe, sei

diese jedoch bedeutend tiefer als 80 % gewesen oder es hätten zusätzliche

Einschränkungen der Leistungsfähigkeit bestanden. Aufgrund der hohen Arbeitsfähigkeit

der Beschwerdeführerin und der nicht besonders ausgeprägten qualitativen

Einschränkungen sei die Verwertung der Arbeitsfähigkeit trotz des

fortgeschrittenen Alters und der praktisch ausschliesslichen Tätigkeit im

Bereich Wäscherei/Zimmerservice noch möglich. Immerhin trug die Vorinstanz dem

Alter der Beschwerdeführerin und der mit der Aufnahme einer adaptierten

Tätigkeit verbundenen Umstellung aber insoweit Rechnung, als sie einen Abzug

vom Tabellenlohn von 20 % vornahm.).

In quell’occasione il Tribunale federale

non ha ritenuto determinante la circostanza che l’interessata aveva una

capacità di concentrazione limitata e necessitava di numerose pause, così come che

vi era una limitazione soggettiva delle prestazioni che in sostanza non

permettevano una reintegrazione professionale (“3.3.2. Die

Beschwerdeführerin beruft sich des Weiteren auf ihre eingeschränkte

Konzentrationsfähigkeit und vermehrten Pausenbedarf. Die Gutachter hatten

diesen Umständen in der Einschätzung der Arbeitsfähigkeit Rechnung getragen,

indem sie eine 80%ige Arbeits- und Leistungsfähigkeit in einem vollschichtigen

Pensum befürworteten. Allerdings wiesen sie auch auf eine subjektive

Leistungseinschränkung hin, die eine berufliche Eingliederung als kaum mehr

erfolgreich durchführbar erscheinen lasse (wobei immerhin auch das Alter und

die psychosoziale Situation der Versicherten eine Wiedereingliederung in den

Erwerbsprozess erschweren würden). Insbesondere attestierte ihr der

psychiatrische Gutachter, Dr. med. B.________, FMH Psychiatrie und

Psychotherapie, eine Arbeitsunfähigkeit von maximal 20 %, für Tätigkeiten, die

hinsichtlich Effizienz, Konzentration und Schnelligkeit anspruchsvoll seien,

hielt ergänzend aber auch fest, dass für Tätigkeiten in der freien Wirtschaft,

die mit einer langsameren Gangart und der Möglichkeit zu Pausen verbunden

seien, lediglich eine Einschränkung von 10 % vorliege. Die geltend gemachten

Beeinträchtigungen erweisen sich somit nicht als besonders ausgeprägt.”).

L’Alta Corte ha rammentato che gli ostacoli concernenti

l’inesigibilità della capacità lavorativa residua delle persone prossime al

pensionamento sono elevati (consid, 3.3.4).

Nel caso

di specie, l’insorgente al momento determinante (DTF 138 V 457) aveva 61 anni e

__________, è stato considerato ancora capace al lavoro globalmente al 50% sia nelle

precedenti attività di addetto in logistica presso la centrale di smistamento

della Posta e collaboratore presso lo studio medico della moglie, sia in

un’attività confacente al suo stato di salute. Non ha alcuna limitazione per

quanto concerne le attività fisicamente pesanti (nessun limite di carico né

alternanza della postura al bisogno) o per i lavori di precisione (cfr.

rapporto SMR del 2 agosto 2018, pag. 587 incarto AI). L’interessato, a causa

della sua patologia psichica, necessita invece di pause supplementari, già

comprese nella riduzione del rendimento (“[…] dal lato

psichiatrico la sintomatologia depressiva, l’importante insonnia e la riduzione

complessiva dell’energia vitale rendono conto della necessità di maggiori tempi

di recupero, ritmi lavorativi ridotti e di un affaticamento generale più

rapido. Anche le limitate risorse di mentalizzazione amplificano il senso

d’impotenza e di frustrazione dell’A. con conseguenze dirette negative sulla

motivazione in generale ed in parte sulle sue performance professionali. Le

difficoltà cognitive sono attribuibili al quadro clinico depressivo e

contribuiscono alla riduzione delle capacità lavorative. Inoltre alla

remissione/contenimento degli episodi depressivi permane comunque una fragilità

di fondo con ritiro difensivo/protettivo della sua energia psichica, con

ripercussioni negative sulle prestazioni professionali”; capitolo 8.1.1.

pag. 30 della perizia __________, pag. 525 incarto AI).

L’assicurato

ha terminato le scuole dell’obbligo (pag. 10 e 37 incarto AI), parla

correntemente l’italiano, ha una licenza di condurre, ha conoscenze

informatiche di base (pag. 10 e 36 incarto AI). Egli dispone di una grande

esperienza lavorativa ed ha già dovuto far fronte in passato a cambiamenti

perlomeno del luogo di lavoro. Nel 1976 ha ottenuto il diploma d’impiegato __________

a __________, dove, fino al 2004, ha lavorato, occupandosi di __________. Poi è

stato trasferito a __________ dove, con un grado occupazionale del 50%, si

occupava della __________; nel 2008 è stato trasferito a __________, al __________,

con funzione, sempre al 50% di addetto alla logistica, occupandosi della s__________

(doc. I, pag.4). Egli, dal 2004, per il restante 50%, si è occupato, presso lo __________.

Unitamente alla __________ ha inoltre effettuato pagamenti delle fatture dello __________,

senza però mai occuparsi della contabilità e del conteggio dei dipendenti (doc.

I, pag. 5).

Il

suo iter professionale fa stato di una capacità di adattarsi agevolmente a

nuove e diverse sfide professionali.

Alla luce della situazione

concreta dell’assicurato, della giurisprudenza sopra esposta e degli ostacoli

relativamente elevati concernenti l’inesigibilità della capacità lavorativa

residua delle persone prossime al pensionamento (cfr. sentenza 9C_847/2015 del 30 dicembre 2015), è a giusta ragione che l’UAI lo ha

considerato integrabile nel mondo del lavoro in attività confacenti al suo

stato di salute.

Va

pertanto esaminato se l’amministrazione ha fissato correttamente il diritto

alla rendita dell’insorgente.

2.5. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire

quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di

verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1

pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più

concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la

persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso

adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V

222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere

conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda

simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile

il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza

l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag.

248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui -

in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la

persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,

continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U

400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale

va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe

intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere

concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La

mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti

che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la

partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina

citata).

Un salario di punta può

essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC

1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno

in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di

lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

In

concreto l’UAI ha stabilito che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe

conseguito, nel 2014, un salario annuo di fr. 55'767.

Questo

importo, che a differenza di quanto avvenuto in sede di osservazioni al

progetto di decisione (cfr. pag. 607 ultimo paragrafo incarto AI), non è (più)

contestato dal ricorrente (cfr. punti 2 e 3 doc. I e calcoli eseguiti, 2c e

3g), è stato fissato sulla base della media del reddito conseguito dall’interessato

dal 2007 al 2010, prima dell’insorgere del danno alla salute, lavorando al 50%

sia per la __________ sia per la __________, e va di conseguenza confermato.

2.6. Circa

il reddito da invalido, lo stesso è

determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

Considerandi

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014 (cfr., a proposito del 2012, la

sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in

particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014

tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2014; salario mensile lordo [valore centrale]

secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il

2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V

178), emerge che il salario lordo

mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in

DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40

ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347

segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 63’744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).

Questi dati si

riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando

queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore

computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio

2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la

tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division

économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un

uomo ammonta a fr. 66'453.12 (fr. 63’744: 40 x 41,7), ritenuto che la

quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,

consid. 3a).

2.7

Il

ricorrente contesta tale dato, sostenendo, alla luce del suo iter lavorativo,

che debba essere inserito nella categoria “attività amministrative e di

servizi di supporto”, categoria 77-79/82 (senza 78), livello di competenza

1, pari a fr. 53'316 nel 2014.

La

censura va respinta.

In

applicazione del suo obbligo di ridurre il danno il ricorrente deve infatti

mettere a frutto la sua capacità lavorativa residua nei lavori dove può

conseguire un reddito maggiore.

Dalla

perizia, le cui conclusioni, come visto, sono rimaste incontestate, emerge che

l’interessato può svolgere nella misura del 50% (intesa come riduzione del

rendimento in un lavoro a tempo pieno), un’attività confacente al suo stato di

salute che tiene conto delle limitazioni descritte al capitolo 8.1.1 (cfr. pag.

32.

perizia __________, punto 9.1.1, pag. 527 incarto AI). Egli pertanto non è

limitato alle sole professioni amministrative e di servizi di supporto di cui

alla categoria 77-79/82, ma può svolgere tutte quelle attività semplici e

ripetitive offerte dal mercato equilibrato del lavoro.

Occorre

infatti qui ricordare che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato

del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta

implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di

manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da

offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si

dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue

residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il

diritto ad una rendita (STF 8C_248/2014 del 29 agosto 2014 consid. 2; DTF 110 V

276.

consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a;

Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

Giova pure ricordare

che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di

stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non

qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in

particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di

sorveglianza e controllo, che non richiedono necessariamente la messa in atto

di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF

8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la

STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;9C_635/2007 del 21 agosto 2008

consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Secondo la

giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di

fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato

che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel

settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,

compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI

1998.

pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

Occorre

inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un

elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e

giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al

massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240

pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale

impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in

concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,

considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione

per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF

110.

V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).

In

concreto questo Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato

generale del lavoro esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e

di sorveglianza, che il ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano,

sarebbe in grado di esercitare in maniera completa, senza la necessità di

provvedimenti professionali (cfr. anche sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009

consid. 2.2 e seguenti, cfr. sentenza 32.2014.21 dell’11 febbraio 2015).

Ne segue che a giusta ragione

l’amministrazione ha preso in considerazione quale reddito da invalido quello mediamente percepito dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (livello 1 di competenze),

ossia, in concreto, fr. 66'453.12.

2.8

Secondo la giurisprudenza federale, per

gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o

professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto

la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono

di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata

una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con

sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del

salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:

"

5.4

Contrariamente al potere di

apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo

grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso

e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di

adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In

tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non

sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto,

dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel

rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle

assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi

su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello

maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid.

5.2

pag. 73 seg.).

5.5

La decisione del Tribunale cantonale di

distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze

particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un

eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido

motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi

il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni

dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa

dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio

dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe

invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente

concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria

(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in:

Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

2a ed. 2010, pag. 314). (…)"

Va poi rilevato che nella

sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha rammentato che non è

necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in

considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la

nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso

d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (consid. 4.2). Con sentenza 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016

al consid. 6.2.1 il TF ha ribadito questo concetto (“[…] La deduzione va

valutata complessivamente – e non separatamente, in maniera schematica,

sommando i singoli fattori di deduzione – tenendo conto di tutte le circostanze

del singolo caso, ma non può superare il 25% (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa in

fine pag. 80). Di conseguenza, l’agire della ricorrente che è partita dal 10%

stabilito dall’UAI - e ritenuto corretto dal Tribunale cantonale – cui ha

aggiunto separatamente in modo schematico per due volte il 5% è contrario a

quanto stabilito dalla giurisprudenza e dunque già solo per questo motivo non

merita accoglimento […]”).

2.9

Nel

caso di specie l’UAI ha applicato una riduzione del 5% per svantaggi salariali

derivanti da contingenze particolari (doc. B).

Il

ricorrente chiede che venga applicata la riduzione massima del 25%.

In

primo luogo va ribadito che l’incapacità lavorativa del 50% va intesa quale

riduzione del rendimento in un lavoro a tempo pieno (cfr. pag. 527 incarto AI [perizia

__________ del 25 giugno 2018, pag. 32, risposta 9.1.2]; pag. 586 incarto AI

[rapporto SMR del 2 agosto 2018]).

A

proposito della riduzione del rendimento, con sentenza 9C_149/2015 del 22 marzo

2016.

il TF al consid. 4.1 ha ribadito che:

"

Nel caso concreto

l'autorità giudiziaria precedente, sulla base dei dati peritali, ha ritenuto la

capacità lavorativa di A.________ dell'80% (che si traduce nella presenza

durante tutto il giorno con rendimento ridotto) in un'attività rispettosa dei

limiti funzionali. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale in

caso di presenza lavorativa durante tutto il giorno ma con limitazioni, in

concreto del 20%, non vi è più spazio per alcuna riduzione riconducibile

all'impossibilità di svolgere un'attività a tempo pieno (cfr. fra tante:

sentenze 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 5;9C_980/2008 del 4 marzo 2009

consid. 3.1.2 e 9C_344/2008 del 5 giugno 2008 consid. 4). Detto altrimenti, il

fatto che l'opponente non possa svolgere un'attività adeguata al 100% ma

unicamente nella misura dell'80% è già stato considerato dall'amministrazione

allorquando ha ridotto il reddito da invalido del 20% per il minor rendimento e

non vi è più spazio per ulteriori riduzioni di sorta.”

Ne

segue che non vi è alcuna possibilità di procedere ad una riduzione ulteriore

dovuta alla circostanza che l’insorgente può svolgere un’attività confacente al

suo stato di salute unicamente con una riduzione del rendimento su un tempo di

lavoro normale.

Neppure

un’ulteriore riduzione dovuta agli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute può trovare accoglimento. Nella valutazione della riduzione del

rendimento del 50% i periti ne hanno già tenuto conto. Essi hanno affermato che

“dal lato psichiatrico la sintomatologia depressiva, l’importante insonnia e

la riduzione complessiva dell’energia vitale rendono conto della necessità di

maggiori tempi di recupero, ritmi lavorativi ridotti e di un affaticamento

generale più rapido. Anche le limitate risorse di mentalizzazione amplificano

il senso d’impotenza e di frustrazione dell’A. con conseguenze dirette negative

sulla motivazione in generale ed in parte sulle sue performance professionali.

Le difficoltà cognitive sono attribuibili al quadro clinico depressivo e

contribuiscono alla riduzione delle capacità lavorative. Inoltre alla

remissione/contenimento degli episodi depressivi permane comunque una fragilità

di fondo con ritiro difensivo/protettivo della sua energia psichica, con

ripercussioni negative sulle prestazioni professionali” (capitolo 8.1.1.

pag. 30 della perizia __________, pag. 525 incarto AI), aggiungendo che “dal

lato psichiatrico un’attività adeguata deve tener conto delle limitazioni

funzionali descritte al capitolo 8.1.1” (pag. 32 perizia __________, pag.

527.

incarto AI) e che “pause supplementari per riposare e recuperare le

energie sono già state conteggiate nella quantificazione della capacità

lavorativa residua” (pag. 33 perizia del __________, pag. 528 incarto AI).

L’insorgente

non può essere seguito laddove sostiene che potrebbe esercitare unicamente

attività leggere e che per questo motivo deve essergli riconosciuta

un’ulteriore riduzione. Nella perizia non figura alcun limite di caricabilità

(cfr. il già citato punto 8.1.1) ed il medico SMR nella valutazione finale ha

indicato che non vi è nessuna limitazione circa i carichi massimi da sollevare,

né vi è necessità di alternare la postura (pag. 587 incarto AI). Inoltre i

lavori di precisione non sono preclusi (pag. 587 incarto AI). Egli può di

conseguenza effettuare anche lavori pesanti.

Quanto

al fattore età, egli sembra ignorare che quest’ultimo, statisticamente, non

solo non si ripercuote negativamente sul reddito ipotetico da invalido, ma

addirittura incide favorevolmente su di esso (sentenza 9C_524/2010 del 27

ottobre 2010, consid. 4.3; sentenza 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, consid.

6.

).

Neppure

la sua asserita scarsa formazione, avendo ottenuto un diploma in __________, è

atta ad aumentare la percentuale della riduzione del salario da invalido.

Come

già visto in precedenza (cfr. consid. 2.3), l’assicurato ha terminato le scuole

dell’obbligo (pag. 10 e 37 incarto AI), parla correntemente l’italiano, ha una

licenza di condurre, ha conoscenze informatiche di base (pag. 10 e 36 incarto

AI). Egli dispone di una grande esperienza lavorativa ed ha già dovuto far

fronte in passato a cambiamenti perlomeno del luogo di lavoro. Dapprima, e fino

al 2004, ha lavorato presso __________ di __________, occupandosi di __________.

Poi è stato trasferito a __________ dove si occupava della __________ ed infine

nel 2008 è stato trasferito a __________ al __________ (doc. I, pag.4). Egli si

è inoltre occupato, presso lo __________ (doc. I, pag. 5). Ciò implica la

capacità di adattarsi agevolmente a nuove e diverse sfide professionali.

Inoltre,

come già rilevato dal Tribunale federale (sentenza 9C_1013/2008 del 23 dicembre

2009, consid. 6.2), in considerazione del genere di attività (semplici e

ripetitive) in cui il ricorrente è in grado di sfruttare parzialmente la sua

capacità lavorativa residua, il modesto (secondo il ricorrente) grado di

formazione (diploma presso la __________) non incide in maniera rilevante.

Quanto

alla circostanza che i medici hanno indicato che la prognosi appare negativa e

che vi è una tendenza alla cronicizzazione della patologia, e che di

conseguenza vi potrebbe essere una modifica a livello di rendimento nel caso in

cui la terapia assunta dal ricorrente fosse incrementata, va qui evidenziato

come oggetto del contendere è lo stato di fatto presente al momento della decisione

impugnata. Eventuali modifiche intervenute dopo l’emissione della decisione o

ipotesi su possibili evoluzioni future non vanno prese in considerazione

nell’ambito della presente procedura (sul potere cognitivo dal profilo

temporale del giudice delle assicurazioni sociali cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2

cui rinvia la sentenza 9C_244/2018 del 30 maggio 2018, consid. 4.2.2).

Il

ricorrente non può neppure essere seguito laddove sostiene che obbligarlo a

reinserirsi nel mondo del lavoro comporterebbe uno scompenso importante

dell’equilibrio nel frattempo raggiunto. Ciò che imporrebbe un’ulteriore

riduzione del redito da invalido. I periti del __________ hanno infatti

accertato che l’interessato può svolgere un’attività confacente al 50% con le

uniche limitazioni descritte in precedenza (cfr. anche il già citato punto

8.1.1

della perizia). Essi hanno stabilito che i problemi che ostacolano il

reinserimento sono dovuti al quadro clinico stesso “nella misura del 50%”

(pag. 528 incarto AI), che misure d’integrazione professionale sono limitate

dall’età e “dalla mancanza di motivazione” dell’assicurato (pag. 529).

Ciò che, manifestamente, non è un motivo per ridurre ulteriormente il reddito

da invalido.

Per

quanto concerne la sua reintegrabilità nel mondo del lavoro, già si è detto al

consid. 2.3.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto non vi è alcun motivo, nel preciso caso di

specie, per scostarsi dalla riduzione del 5% effettuata dall’UAI.

Raffrontando

il reddito da valido di fr. 55’767, con quello da invalido di fr. 66’453.12, ridotto del 50% a fr. 33'226.56 e del 5% a fr. 31'565.23, si

ottiene un grado d’invalidità del 43.39%, arrotondato, conformemente

alla giurisprudenza (DTF 130 V 121), al 43% che dà diritto ad ¼ di rendita

(art. 28 cpv. 2 LAI), come calcolato dall’UAI.

Ne segue che il ricorso

deve essere respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.

2.10

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- vanno poste a

carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti