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Decisione

32.2018.216

Nuova domanda. Tentato suicidio nel 2013. Rinvio per perizia bidisciplinare (ortopedica e psichiatrica) ex art. 44 LPGA

25 ottobre 2019Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

2.4. Nella

presente fattispecie, il TCA rileva che l'amministrazione ha ritenuto assolte

le condizioni per entrare nel merito della nuova richiesta di rendita di RI 1 e

che pertanto, conformemente alla giurisprudenza esposta ai considerandi 2.2 e

2.3, si deve situare al momento in cui l’UAI ha negato all'assicurato il

diritto a prestazioni assicurative con decisione del 26 giugno 2014, cresciuta

incontestata in giudicato, (160-161 incarto AI) considerato che l’assicurato -

inabile al lavoro luglio 2013 al 2 aprile 2014 ed abile al lavoro al 100% dal 3

aprile 2014 - non aveva presentato un periodo ininterrotto di un anno almeno

con inabilità lavorativa del 40% ex art. 28 LAI.

In quell'occasione l’amministrazione si era basata, dal profilo medico, sulla

perizia psichiatrica del 3 aprile 2014 del __________ (di seguito: __________)

effettuata dalla dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e

psicoterapia, e dalla dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e

psicoterapia e direttrice del __________ (pag. 145-152 incarto AI)] e sul

rapporto finale del 9 maggio 2014 del medico SMR, dr. med. __________ (pag.

142-144 incarto AI).

La dr.ssa med. __________ ha avuto 3 colloqui con l’assicurato presso il

Servizio di psichiatria e Psicologia Medica di __________ il 27 febbraio, il 6

ed il 28 marzo 2014, oltre ad un colloquio telefonico con la psichiatra

curante, dr.ssa med. __________, in data 24 marzo 2014. La perita del __________

- dopo aver esposto dettagliatamente la documentazione a disposizione,

l'anamnesi (personale/auto-anamnesi, formativa e lavorativa, e patologia), le

informazioni fornite da terzi (in particolare, dalla psichiatra curante che

segue l’assicurato ambulatorialmente dal luglio 2013), le constatazioni

soggettive e oggettive ed aver proceduto ad una valutazione medico-assicurativo

globale - aveva posto la diagnosi di: “F61.0 Disturbo di personalità misto

con pregresso F32.2 Episodio depressivo grave senza sintomi psicotici con

tentamen suicidale in luglio 2013” (pag. 151 incarto AI).

Le perite del __________ avevano pertanto rilevato quanto segue:

" (…)

8. Valutazione medico-assicurativa globale.

La storia di malattia psichiatrica dell'assicurato ha inizio in luglio 2013.

(…). Nel luglio 2013, l'assicurato ha una crisi esistenziale complicata da

problemi economici (…). (…) programmare il tentativo di suicidio mediante

assunzione di farmaci (Dalmadorm), messo effettivamente in atto in data 11.07.2013

(…). Lo stesso giorno viene infatti ricoverato presso la Clinica Psichiatrica __________

di __________ ove resterà per due settimane. Dalla dimissione segue una presa a

carico ambulatoriale presso Servizio Psico-Sociale di __________ (Dr.ssa __________).

Inizia una terapia psicofarmacologica, attualmente in atto, e colloqui di

monitoraggio con cadenza mensile.

Negli ultimi mesi iI tono dell'umore è andato migliorando, così come confermato

dalla curante e riportato soggettivamente dal periziando che, all'indagine

peritale, non riferisce sostanziali disturbi soggettivi. Tale miglioramento è

peraltro confermato dall'osservazione dello status psichico che non mette in

evidenza franchi elementi psicopatologici.

(…).

9. Risposte ai quesiti peritali specifici:

Capacità di lavoro in un’attività adeguata.

Dopo aver analizzato accuratamente la documentazione fornita ed

aver valutato direttamente il paziente, non si rilevano, dal punto di vista

psichiatrico, particolari segni clinici che possano giustificare un'attuale

incapacità lavorativa con relativo diritto a rendita. Nei recenti mesi,

l'assicurato ha presentato un sostanziale miglioramento clinico oggettivo, come

anche confermato dalla curante, miglioramento legato ad un intervento

multidisciplinare (da un lato l'assunzione di una terapia psicofarmacologica

attualmente ancora in atto, dall'altro il sostegno psicologico e l'intervento

massiccio da parte dell'assistenza sociale rispetto al quale l'assicurato si è

sentito accolto).

Attualmente si ritiene che il paziente sia in grado di aderire

alle regole rispettando gli appuntamenti presi, di pianificare e gestire i

compiti quotidiani e di utilizzare le proprie molteplici competenze (diploma di

commercio, apprendista meccanico). Al contempo si sottolinea la presenza di alcuni

tratti caratteriali (la rigidità, la sospettosità, l'impulsività, la scarsa

flessibilità ai cambiamenti) che possono complicare l'interazione con terzi,

così come in un gruppo di lavoro. In tal senso, è opportuno che nella ricerca di

un impiego l'assicurato sia accompagnato da un collocatore che lo supporti

attivamente nella ricerca di impieghi caratterizzati da una dimensione

relazionale primariamente individuale e solo secondariamente di gruppo

(sicuramente poco indicato l'attività di venditore).” (pag. 152 incarto AI)

Sulla base della perizia

del CPAS, nel rapporto finale del 9 maggio 2014 (pag. 142-144 incarto AI), il

medico SMR, dr. med. __________, medico generalista, aveva posto la diagnosi con

influsso (temporaneo) sulla capacità di lavoro di: “F61.0 Disturbo di

personalità misto con pregresso F32.2 Episodio depressivo grave senza sintomi

psicotici con tentamen suicidale in luglio 2013”. Il medico SMR aveva

inoltre posto, quale diagnosi senza influsso sulla capacità di lavoro,

quella indicata come tale dal medico curante (dr. med. __________, medico

generalista, nel rapporto del 18 dicembre 2013: cfr. pag. 120 incarto AI) di “Sindrome

lombovertebrale cronica su multiple alterazioni discali” (pag. 142 incarto

AI). Il medico SMR aveva quindi concluso che RI 1 era stato (temporaneamente)

inabile al lavoro sia in attività abituale di operaio edile, sia in attività

adeguate, sia in mansioni consuete (casalingo) al 100% dal luglio 2013 al 2

aprile 2014 (0% dal 3 aprile 2014 e continua; pag. 143 incarto AI). Il medico

SMR aveva puntualizzato che la prognosi era “aperta, ma suscettibile di

peggioramento” e che secondo “la valutazione peritale, non ci sono, dal

punto di vista psichiatrico, particolari segni clinici che possano giustificare

un’attuale incapacità lavorativa con relativo diritto a rendita. È opportuno

che l’assicurato venga guidato verso un contesto lavorativo caratterizzato da

una dimensione relazionale primariamente individuale e solo secondariamente di

gruppo” (pag. 144 incarto AI). Infine il medico SMR aveva pure precisato

che le terapie applicabili che avrebbero migliorato o mantenuto verosimilmente

la capacità lavorativa erano quelle a cui si stava già sottoponendo in quel

momento (pag. 144 incarto AI).

L’amministrazione era pertanto

giunta alla conclusione che, dal punto di vista medico, l'assicurato - temporaneamente inabile al lavoro al 100% in qualsiasi attività

lavorativa dal luglio 2013 al 2 aprile 2014 - era in grado di svolgere

al 100% e con rendimento pieno qualsiasi attività lavorativa, inclusa quella

abituale di operaio edile, a decorrere dal 3 aprile 2014.

2.5. Con la nuova richiesta di

prestazioni del 27 aprile 2017 l’assicurato ha fatto valere un peggioramento del

suo stato di salute, in particolare dal profilo psichico (pag. 204-212 incarto

AI).

L’amministrazione ha

raccolto agli atti il certificato medico del 24 maggio 2017 del dr. med. __________

(pag. 214-219 incarto AI), specialista FMH in medicina interna generale, nonché

medico curante dell’assicurato dal 29 luglio 2014, che ha posto le diagnosi con

ripercussioni sulla capacità di lavoro di “Episodio depressivo grave

senza sintomi psicotici (ICD : F32.2) con tentamen suicidale; disturbo di

personalità mista con tratti di impulsività, narcisistici, antisociale,

paranoide dal 2013. Sindrome lombovertebrale recidivante con/su discopatia L4/5

e soprattutto L5/S1 con possibile irritazione radicolare dal 2011” e senza

ripercussioni sulla capacità di lavoro di “Ipertensione arteriosa.

Dislipidemia” (pag. 217 incarto AI) ed ha concluso che RI 1 era inabile al

lavoro al 100% dal 2013 (pag. 217 incarto AI). Questa valutazione è stata

sostanzialmente confermata nel successivo certificato del 12 dicembre 2017 del

medesimo medico curante (pag. 239-246 incarto AI).

L’amministrazione ha

raccolto agli atti anche il certificato medico del 12 giugno 2017 del dr.ssa

med. __________ (pag. 221-228 incarto AI), specialista FMH in psichiatria e

psicoterapia, medico psichiatra aggiunto del Servizio psico-sociale (SPS) di __________,

nonché medico curante dell’assicurato dal 14 agosto 2013, che ha posto le

diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di “Disturbo depressivo

Considerandi

ricorrente, episodio attuale grave senza sintomi psicotici (F32.2) con tentamen

suicidale; disturbo di personalità mista con tratti impulsivi e narcisistici

(F.61)” (pag. 222 incarto AI) e senza ripercussioni sulla capacità

di lavoro di “Dolori cronici (dott. __________) ” (pag. 217 incarto AI) ed

ha concluso che RI 1 è inabile al lavoro al 100% dal 2013 (pag. 224 incarto

AI). Questa valutazione è stata sostanzialmente confermata nel successivo

certificato medico del 22 aprile 2018 dalla stessa psichiatra curante (pag. 256-263

incarto AI), ove è stata riportata unicamente la diagnosi psichiatrica (pag.

257.

incarto AI), con la puntualizzazione che non erano da attendersi dei

miglioramenti (pag. 259 incarto AI).

Il 7 settembre 2018 la

psichiatra curante dell’assicurato ha nuovamente confermato la propria

valutazione con un dettagliato rapporto medico (pag. 285-287 incarto AI).

Davanti al TCA, la

rappresentante dell'assicurato ha versato agli atti un ulteriore rapporto

medico del 28 novembre 2018 della precitata psichiatra curante, la quale ha

ribadito che l’assicurato “non è in grado di cercarsi da solo un lavoro, né

di mantenerlo, presentando un’inabilità al 100%” (doc. G).

2.6

Per quel che riguarda

l’aspetto psichiatrico, il 21 dicembre 2018 l’UAI ha chiesto il rinvio degli

atti per effettuare un approfondimento medico-psichiatrico (doc.

IV), sulla base dell’annotazione del medico SMR, dr. med. __________,

specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, del 20 dicembre 2019, il quale

ha sottolineato che: “l’attuale certificazione della Dr.ssa __________ rende

verosimile un peggioramento dello stato di salute psichico dopo il 26.06.2014,

decisione cresciuta incontestata in giudicato. In ambito psichiatrico, si

rendono necessari accertamenti ulteriori e più precisamente una perizia psichiatrica

neutrale” (doc. IV-1).

In effetti, i precitati

certificati medici del 7 settembre e del 28 novembre 2018 della psichiatra

curante rendono verosimile un peggioramento dello stato di salute psichico

dell’assicurato successivo al momento in cui l’UAI - basandosi sostanzialmente

sulla perizia psichiatrica del 3 aprile 2014 del __________ (pag. 145-152

incarto AI) - ha negato all'assicurato il diritto a prestazioni assicurative

con decisione del 26 giugno 2014, cresciuta incontestata in giudicato (160-161

incarto AI).

Dagli atti dell’incarto emerge pertanto effettivamente la necessità di

una valutazione psichiatrica dello stato di salute dell’assi-curato.

Il TCA sottolinea che la

capacità lavorativa dell’assicurato dovrà essere valutata nell’ambito di una procedura

probatoria oggettiva fondata su indicatori e illustrata nella DTF 141 V 281

(cfr., su questo tema, la STCA 32.2018.107 del 2 agosto 2019, al consid. 2.7.3).

Per costante giurisprudenza, l’esame degli indicatori deve infatti essere effettuato

innanzitutto dal perito psichiatra (cfr. STF 9C_401/2018 del 6 novembre 2018,

pubblicata in SVR 4-5/2019 IV nr. 28; STCA 32.2018.107 del 2 agosto 2019,

consid. 2.7.3).

È quindi necessario un approfondimento peritale esterno dal

profilo psichiatrico (cfr. art. 44 LPGA) che soddisfi i criteri posti

dalla giurisprudenza federale anziesposti.

2.7

Per

quel che riguarda l’aspetto somatico, il dr. med. __________ specialista FMH in

medicina interna generale, nonché medico curante dell’assicurato dal 29 luglio

2014, nei certificati medici del 24 maggio 2017 e del 12 dicembre 2017 (pag.

214-219 e 239-246 incarto AI) ha posto la diagnosi con ripercussioni

sulla capacità di lavoro, tra l’altro, di “Sindrome lombovertebrale

recidivante con/su discopatia L4/5 e soprattutto L5/S1 con possibile

irritazione radicolare dal 2011” indicando pure delle limitazioni

funzionali riconducibili a tale patologia (cfr. pag. 219 e 246 incarto AI).

Il

TCA non ignora l’annotazione del 26 ottobre 2018 del medico SMR, dr. med. __________,

medico generalista, giusta il quale: “il medico curante segnala lombalgie

recidivanti. Tuttavia non vi è traccia di terapia farmacologica antalgica né di

presa a carico specialistica né di qualunque altro procedere medico, tantomeno

alcun esame obiettivo oggettivante limitazioni articolari e di carico”

(pag. 288 e 289 incarto AI).

D’altra parte va però

considerato che l’assicurato - di professione operaio edile - presenta delle

affezioni di carattere ortopedico di carattere degenerativo da svariati anni

ormai. Sulla base degli atti (cfr., in particolare, i precitati certificati

medici del dr. med. __________) il TCA non può escludere con la necessaria tranquillità

che esse non abbiano ripercussioni sulla capacità lavorativa dell’assicurato

sia nell’attività abituale (notoriamente pesante) di operaio edile sia in

attività adeguate (per lo meno a livello di limitazioni funzionali) e, quindi,

non può concludere come fatto dall’amministrazione nella decisione del 5 novembre

2018.

- sulla base della precitata annotazione del medico SMR - che, dal profilo

somatico, “la situazione clinica non è diversa da quella risalente al 2013”

e, pertanto, l’assicurato dispone “della piena capacità al lavoro ed al

guadagno” (pag. 290-293 incarto AI), ben potendo infatti essere subentrato

dal profilo ortopedico nel periodo precedente l’emanazione della decisione

impugnata (in casu, il 5 novembre 2018)

- la quale delimita temporalmente il potere

cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali

(DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti) - un

peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato (che, giova qui

ribadire, è afflitto da una patologia di carattere degenerativo).

In simili condizioni si giustifica

quindi un approfondimento peritale esterno anche dal profilo ortopedico (cfr.

art. 44 LPGA).

Analogamente

a quanto valutato dall’Alta Corte nella STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017,

pubblicata in SVR 1/2018 IV nr. 4 - nella quale il TF ha reputato che il

rapporto del SMR non potesse essere considerato esaustivo, non essendosi

espresso su tutti gli aspetti rilevanti per la decisione - il TCA non può

quindi fondare il proprio giudizio sulle risultanze mediche del SMR (in

particolare, sulla precitata annotazione del 26 ottobre 2018 cfr. pag. 288 e

289.

incarto AI).

2.8

Alla luce di quanto appena

esposto la decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’UAI per

l’allestimento di una perizia bidisciplinare (psichiatrica e ortopedica).

In tale contesto è utile ricordare che, a fronte di una questione squisitamente

medica, secondo la giurisprudenza federale, per determinare il grado di

inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie (in

particolare, nel caso di specie, in ambito psichiatrico e ortopedico) non si

devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo al

giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti

gli esperti interessati e, pertanto, la questione di sapere se i singoli gradi

di inabilità si possono sommare, e se del caso in quale misura, è una

problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in

discussione (cfr., sul tema, D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 246 e ss.).

2.9

Da ultimo, il TCA osserva che

risulta prematuro esaminare in questa sede la fattispecie con riferimento alla

censura ricorsuale, giusta la quale la rappresentante chiede pure “una

valutazione seria delle effettive possibilità di integrazione e di guadagno di

questo assicurato, valutazione che non appare essere stata effettuata

concretamente” (doc. I, pag. 6 e doc. VI pag. 2).

Tale questione dovrà essere affrontata se e quando dovesse emergere l’esercizio

di un’attività lucrativa (parziale) è ragionevolmente esigibile dal punto di

vista medico (DTF 138 V 457; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.9).

2.10

Alla luce di quanto appena esposto

(cfr. consid. 2.6-2.8), il TCA rinuncia anche

all'assunzione di ulteriori prove.

Va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF

9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b,

122.

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata; STCA 32.2019.48 del 14 ottobre

2019, consid. 2.7).

2.11

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra fr. 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito

del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018

consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per fr.

500.

- vanno messe a carico dell’UAI che verserà fr. 2’200.- al ricorrente a

titolo di ripetibili. Ciò rende priva di oggetto la richiesta di ammissione

all’assistenza giudiziaria con concessione di gratuito patrocinio (DTF 124 V

309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid.

5;9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5;9C_206/2011 del 16 agosto 2011

consid. 5; STCA 32.2017.99 dell'8 gennaio 2018; STCA 32.2018.158 del 30 luglio

2019, consid. 2.11).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

La decisione impugnata è

annullata e gli atti rinviati all’Ufficio assicurazione

invalidità affinché proceda conformemente ai considerandi.

2. Le spese, per complessivi fr.

500.-, sono a carico dell’Ufficio assicurazione invalidità, che verserà al

ricorrente fr. 2’200.- (IVA compresa) a titolo di ripetibili, ciò che rende

priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con concessione di

gratuito patrocinio.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti