32.2018.217
All'assicurato negata rendita perchè ritenuto abile in misura completa in attività adeguate. TCA conferma. Assistenza giudiziaria concessa
20 novembre 2019Italiano38 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.217
FC
Lugano
20 novembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2018 di
RI 1
contro
la decisione dell’8 novembre 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1987, di
formazione cuoco, ma da ultimo attivo come manovale e quindi artigiano edile in
proprio dal giugno 2012 sino al 31 gennaio 2018, nel giugno 2018 ha inoltrato
una richiesta di prestazioni AI per adulti per problemi relativi a “malformazioni
ossee congenite agli arti, aggravate da infortuni professionali passati e dall’utilizzo
stesso del corpo” (doc. AI 9).
Eseguiti gli accertamenti
medici ed economici del caso - in particolare una valutazione del SMR, con
visita clinica - con decisione dell’8 novembre 2018, preceduta da un progetto
del 4 ottobre 2018, l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni, ritenendo
che a fronte di un’inabilità lavorativa nell’attività abituale del 50% dal 27
settembre 2016 e dell’85% dal 27 febbraio 2018, l’assicurato restava nondimeno
abile in misura completa in attività leggere adeguate al suo stato di salute, con
un conseguente grado d’invalidità nullo (doc. AI 42).
1.2. Contro la succitata decisione
l’assicurato ha interposto il presente ricorso, postulando l’annullamento della
decisione impugnata, l’effettuazione di ulteriori accertamenti medici e la
concessione dell’assistenza giudiziaria, producendo documentazione medica già
agli atti oltre che il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza
giudiziaria e la relativa documentazione (doc. I).
1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio
AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione
contestata, ritenendo corretto il metodo del raffronto dei redditi utilizzato
per calcolare il grado di invalidità e anche gli accertamenti medici effettuati
(doc. IV).
1.4. Con osservazioni dell’11
gennaio 2019 il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica, sulla
quale si è quindi espressa l’amministrazione con scritto 18 gennaio 2019, sulla
base dell’allegata presa di posizione del SMR (doc. VI e VIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se a ragione, oppure no, l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il
diritto a prestazioni.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la
Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta
a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente
formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non
riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora
TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
Infine, secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Nella
fattispecie in esame, l’Ufficio AI ha dapprima esaminato la documentazione
medica prodotta dall’assicurato (riferente di problemi ad entrambi i polsi, ai piedi,
alla colonna cervicale e emicrania), e quindi interpellato il dr. __________,
generalista curante, il quale, attestata la presenza di “polipatologie da
definire”, si è limitato ad indicare di aver attestato una limitazione
dell’85% come artigiano edile dal 7 settembre 2016 al 9 agosto 2018 (doc. AI
22).
L’Ufficio
AI ha quindi incaricato il SMR di eseguire una valutazione con esame clinico.
Dal
rapporto SMR del 17 settembre 2018, eseguito dopo valutazione clinica, presa di
contatto con il curante dr. __________ e lo studio della documentazione medica
e diagnostica agli atti, il dr. __________ del SMR posto le seguenti diagnosi
con ripercussioni sulla capacità lavorativa:
" Sindrome
dolorosa
- Mani
e polsi bilaterali, con gonfiori: polso destro con flogosi radio-carpica
09.2016, pseudartrosi del processo stiloideo dell'ulna e St. d. infortunio con
frattura di ossicini del carpo 2004; polso sinistro con radiologicamente
tendenza alla sublussazione dell’ulna ed una lieve deformazione del semilunare
- Piedi
bilaterali: piedi piatti ed iniziali alterazioni degenerative dei capi ossei
articolari metatarso-falangei del 1. raggio
- Emicranie
dall'infanzia
- Zona
inguinale destra
- Cervicale
e lombare: rettilineizzazione della curvatura cervicale, blocco C2-C3 e disfunzione
della rotazione cervicale a sinistra, ipomobilità del os sacro
- Consumo
di antidolorifici FANS e non-FANS e pregresso consumo THC
Temperatura subfebbrile (anamnesticamente da mesi)
Calo ponderale di 10 kg (anamnesticamente da gennaio 2018)
Stitichezza cronica (St. d. intervento per emorroidi 2014)
2007 intervento per ernia inguinale destra”
Il medico SMR ha quindi considerato
l’assicurato globalmente inabile al lavoro quale artigiano in edilizia nella
misura del 50% dal 27 settembre 2016 e dell’85% dal 27 febbraio 2018, come
certificato dal dr. __________. In un’attività adeguata egli andava invece
considerato abile al lavoro in misura completa. Quali limitazioni da osservare,
oltre ad un limite di carico di 5 kg, la possibilità di alternare la postura al
bisogno e di fare pause supplementari, egli le ha precisate come segue:
" (…) Non
deve fare dei movimenti ripetuti con i due polsi e non deve ruotare le mani.
Non deve flettere il tronco in modo ripetitivo.
Non deve effettuare dei lavori al di sopra della testa.
Ha bisogno d'un ambiente tranquillo con la possibilità di spezzettare
Fatti
i compiti.” (doc. AI 26)
Interpellato il consulente
professionale, con progetto di decisione del 4 ottobre 2018 l’amministrazione
ha respinto la richiesta di prestazioni, ritenuto che, considerata una capacità
lavorativa piena in un’attività adeguata allo stato di salute, non risultava, dopo
confronto dei redditi, alcuna perdita di guadagno (doc. AI 34).
In sede di osservazioni al
progetto, l’assicurato ha fatto pervenire un certificato del dr. __________ del
31 ottobre 2018 (con il quale il curante ha riferito di un’emorroidectomia
subita dall’assicurato nel 2014, a seguito della quale egli aveva sviluppato “una
modica incontinenza fecale che gli impedisce di condurre una quotidianità
normale” che gli imponeva di recarsi alla toilette per defecare “ad
intervalli di non più di un’ora”, ragione per cui a suo avviso una
soluzione sarebbe quella che l’assicurato continui ad esercitare la propria
attività in libera professione; doc. AI 36) oltre ad uno scritto del 24 ottobre
2018 della dr.ssa __________, specialista in medicina fisica e riabilitativa, che
ha affermato:
" (…) ho
potuto visitare il Signor RI 1 in data 23.04.2018 e in data 16.10.2018 per una sindrome
dolorosa a carico delle mani, piedi e delle ginocchia riferendo estrema
difficoltà nelle attività lavorative.
Ho potuto verificare una problematica occluso-posturale con
baricentro anteposto, incremento delle fisiologiche curvature, piani posturali
paralleli sovraelevati a sinistra, torsione del cingolo scapolare sinistro,
piedi patti con totale assenza degli archi, valgo a destra e varo compensativo
a sinistra. Clinodattilia invalidante a carico del quinto dito.
Disfunzione cranio-mandibolare, ipoconvergenza dell'oculomotore a
sinistra, disfunzione in rotazione cervicale sinistra, in anteflessione del
collo, blocco di C2-C3, iperattività dei masseteri a sinistra, iperattività
della catena posteriore sinistra.
Blocco delle membrane interossee a carico degli arti superiori in
disallineamento radioulna, atteggiamento in pronazione irreversibile
dell'avambraccio dx, importante disfunzione della radio-carpica soprattutto a
destra. Sacro ipomobile con alterato ritmo lombopelvico, lieve ipometria a sinistra,
probabilmente compensativa, blocco delle membrane interossee a carico degli
arti inferiori con limitata rotazione tibio-peroneale, blocco della sottoastragalica
sinistra, test della marcia positivo verso destra.
Mi sono permessa di richiedere delle radiografie di mani, piedi e
del rachide, dalle quali si può escludere artrosi deformante e si evince: A
livello delle mani esiti fratturativi al polso destro con pseudoartrosi a
livello del processo stiloideo dell'ulna, irregolarità a sinistra con tendenza
alla sublussazione dell'ulna dorsale.
A livello dei piedi oltre alla clinodattilia si evidenziano delle
lesioni degenerative adattative.
La radiografia della colonna mi conferma la disfunzione
cranio-mandibolare con rettilineizzazione della curvatura cervicale, riduzione
dello spazio fisiologico mandibolovertebrale, ioide retroposto, sperone
occipitale, deformazione di C5, discopatia C5-C6 conseguente scoliosi
adattativa a livello dorsolombare e lieve listesi L3-L4, L2-L3.
Vi emergono due cause prioritarie, i postumi delle fratture ai
polsi, da indagare eventualmente tramite MRI e la priorità disfunzionale posturale
che ha origine a livello cranio-mandibolare e che porta ad un importante
sovraccarico sui piedi, i quali sono piatti oltre che presentare clinodattilita
del V raggio.
Trattandosi di una problematica discendente e non ascendente, il
plantare non si è rivelato una scelta soddisfacente.
L'unica soluzione rimane quella di riabilitativa posturale che
andrebbe a correggere il baricentro e a migliorare l'appoggio plantare.
A livello dei polsi sarebbe inoltre utile ricorrere a terapia
manuale di riallineamento e sblocco della membrana interossea associato a
terapia infiltrativa.
La riabilitazione sarà lunga e dev'esser effettuata gradualmente.
Attualmente l'inabilità lavorativa del paziente, del 100%, è giustificata
per incapacità a svolgere attività medio-pesanti o leggere, né di mantenere posizioni
fisse prolungate, né di eseguire movimenti ripetuti con gli arti superiori.”
(doc. AI 38)
In merito a tali rapporti
il SMR, con annotazione 6 novembre 2018, ha concluso che ai già elencati limiti
funzionali andava aggiunto quello di potersi recare al bisogno ad un bagno ad
intervalli anche di meno di un’ora (doc. AI 40).
Alla luce di queste
conclusioni l’amministrazione ha confermato il progetto con una decisione dell’8
novembre 2018 del seguente tenore:
" (…)
Decidiamo pertanto:
La richiesta di prestazioni è respinta.
Esito degli accertamenti:
La domanda di prestazioni Al è stata presentata in data
12.06.2018.
* Profilo medico
Dalla disamina degli atti acquisiti a dossier in fase
d'istruttoria documentale e dopo aver eseguito una vista presso il nostro
Ufficio, il Servizio Medico Regionale (di seguito SMR) ha determinato i
seguenti periodi d'incapacità lavorativa:
Attività abituale, artigiano in edilizia:
50% dal 27.09.2016
85% dal 27.02.2018
Percentuali da intendere come riduzione del tempo di presenza.
Attività adeguata allo stato di salute:
0% dal 27.09.2016
* Profilo economico
Dal profilo salariale, la giurisprudenza imposta dall'Alta Corte
federale indica che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di
riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio
federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce
dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa
S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa p,, l 222/04). Sempre in base
alla giurisprudenza federale, tali redditi possono ancora essere diminuiti
nella misura massima del 25%, e ciò al fine di considerare quei fattori che nel
caso di specie sono suscettibili di influenzare il reddito che l’assicurato
potrebbe percepire, quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla
salute, l’età, la nazionalità, il grado di occupazione (cfr. DTF 126 V 75).
Determinazione del Reddito da valido (Rh)
Dall'analisi degli elementi economici presenti nell’estratto del
Conto Individuale (di seguito C.l.), risulta che durante lo svolgimento
dell'attività indipendente, ovvero dall'01.06.2012 al 31.01.2018, vi sono
notevoli importi stornati negli anni 2013 (CHF 52'200.-) e 2014 (CHF 57'500.-).
Dopo un confronto con un collaboratore del Servizio Ispettorato, responsabile dell'accertamento
del grado d'invalidità in casistiche inerenti Persone Assicurate attive in un'attività
indipendente, si è giunti alla conclusione che i valori economici relativi alla
sua occupazione in proprio non sono da considerare attendibili. Tale presa di
posizione si basa prevalentemente sull'importante mutamento riscontrato
annualmente a C.l. (ad ogni voce di riferimento), oltre al fatto che non ci si
trova d'innanzi ad un'evoluzione (sia di natura positiva che negativa)
progressiva.
Ci si è trovati tuttavia concordi sull'utilizzo di CHF 41'900.-
riscontrati nel 2014, quale base d'aggiornamento al 2016, ovvero il valore
statistico più recente a disposizione dello scrivente Ufficio.
Il Reddito da valido è stato quindi stabilito a CHF 42'338.-.
Determinazione del Reddito da invalido (Ri)
Considerando una capacità lavorativa del 100% in attività
adeguate, avrebbe invece potuto conseguire CHF 60'433.- (tabelle RSS, valori
federali, settore maschile, riduzione complessiva del 10%).
Calcolo della capacità di guadagno residua (CGR):
Confronto dei redditi:
senza invalidità CHF 42'338.00
con invalidità CHF 60'433.00
Perdita di guadagno CHF 0.00 = Grado d'invalidità 0%
* Profilo Reintegrativo
Il dossier è stato sottoposto al nostro Servizio Integrazione
Professionale (di seguito SIP). Dal rapporto redatto da una consulente SIP si
evince che, in considerazione degli elementi presenti agli atti e dalle
considerazioni espresse in precedenza, non si ritiene opportuno proporre
eventuali provvedimenti d'integrazione.
Tale situazione rimarrà immutata fino a quando non prenderà
contatto, in forma scritta, con lo scrivente Ufficio.
* Conclusioni
In assenza di un grado d'invalidità minimo del 40%, il diritto ad
una rendita Al non sussiste (Art. 28 LAI) e, allo stato attuale, non si entra
nel merito di provvedimenti professionali.
Osservazioni al progetto di decisione 04.10.2018
In fase di contestazione alla proposta di decisione emanata dallo
scrivente Ufficio, giungono a dossier i seguenti elementi:
-corrispondenza medica Dr. __________, 31.10.2018;
-sua corrispondenza, 05.11.2018;
-certificazione medica Dr.ssa __________, 05.11.2018.
Essendo le rimostranze di natura prettamente medica, il dossier è
stato nuovamente sottoposto al nostro Servizio Medico Regionale (SMR), il quale
ha stabilito che l'unico elemento che si possa aggiungere alla valutazione
precedente, in termini di limiti funzionali, è la necessità di disporre di un
bagno per potersi recare ad intervalli anche inferiori all'ora. Tale situazione
non modifica tuttavia l'esito globale dell'analisi inerente il diritto a
prestazioni Al.
Conclusioni
Quanto indicato nel progetto di decisione datato 04.10.2018 viene
confermato nella presente decisione, il diritto ad una rendita Al non sussiste
e non vi sono i presupposti per entrare nel merito di provvedimenti
professionali.” (doc. AI 42)
Nel suo ricorso l’assicurato
censura la valutazione medica operata dall’amministrazione, sulla scorta di
ulteriore documentazione medica.
2.4. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF
137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va infine evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.5. Nel
caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, secondo
questo giudice l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto, sulla base
dell’approfondita valutazione del SMR (rapporto di visita medica del 17
settembre 2018, doc. AI 26 e 28), che, malgrado le diagnosi evidenziate dai
medici interpellati, e meglio “Sindrome dolorosa con - Mani e polsi
bilaterali, con gonfiori: polso destro con flogosi radio-carpica 09.2016,
pseudartrosi del processo stiloideo dell'ulna e St. d. infortunio con frattura
di ossicini del carpo 2004; polso sinistro con radiologicamente tendenza alla
sublussazione dell’ulna ed una lieve deformazione del semilunare, - Piedi
bilaterali: piedi piatti ed iniziali alterazioni degenerative dei capi ossei
articolari metatarso-falangei del 1. raggio, - Emicranie dall'infanzia, - Zona
inguinale destra, - Cervicale e lombare: rettilineizzazione della curvatura
cervicale, blocco C2-C3 e disfunzione della rotazione cervicale a sinistra,
ipomobilità del os sacro, - Consumo di antidolorifici FANS e non-FANS e
pregresso consumo THC, oltre a Temperatura subfebbrile (anamnesticamente da
mesi), Calo ponderale di 10 kg (anamnesticamente da gennaio 2018), Stitichezza
cronica, St. d. intervento per emorroidi 2014, 2007 intervento per ernia
inguinale destra”, l’assicurato, se
andava considerato inabile al lavoro quale
artigiano in edilizia nella misura del 50% dal 27 settembre 2016 e dell’85% dal
27 febbraio 2018, come certificato dal dr. __________, in un’attività adeguata
andava nondimeno considerato abile al lavoro in misura completa.
Quali
limitazioni da osservare, oltre ad un limite di carico di 5 kg, la possibilità
di alternare la postura al bisogno e di fare pause supplementari, il medico SMR
ha posto quelle di “Non deve fare dei movimenti ripetuti con i due polsi e
non deve ruotare le mani. Non deve flettere il tronco in modo ripetitivo. Non
deve effettuare dei lavori al di sopra della testa. Ha bisogno d'un ambiente
tranquillo con la possibilità di spezzettare i compiti.” Nell’ulteriore
annotazione del 6 novembre 2018, alla luce di nuova documentazione prodotta
dall’assicurato, dalla quale emergeva i disturbi lamentati a seguito di un
intervento di emorroidi, ha precisato che andava aggiunta l’ulteriore
limitazione della necessità di avere nelle vicinanze un bagno per potervisi
recare ad intervalli anche di meno di un’ora (doc. AI 40).
Questo Tribunale ritiene
che lo stato di salute dell’assicurato sia stato approfonditamente vagliato
dalle valutazioni mediche richiamate agli atti e attentamente valutate dal dr. __________
del SMR, sulla base anche di un attento esame clinico, e non ha motivo per
metterne in dubbio le dettagliate e convincenti conclusioni.
Del resto il SMR ha condiviso
le conclusioni di inabilità lavorativa nella professione esercitata tratte dal
curante dr. __________ il 9 agosto 2018 (doc. AI 22), con il quale ha del resto
pure conferito telefonicamente (doc. AI 26) e alla luce di quanto ulteriormente
precisato dal medesimo curante il 31 ottobre 2018 (doc. AI 36), ha, come detto,
adeguato l’elenco delle limitazioni da osservare in un’attività adeguata (doc.
AI 36, 40).
La documentazione prodotta
dall’assicurato non permette in ogni modo di dipartirsi da dette conclusioni.
Per quanto in effetti
riguarda la certificazione della dr.ssa __________ del 24 ottobre 2018, come
con pertinenza osservato dal dr. __________ del SMR il 6 novembre 2018, la stessa
si limita in sintesi a confermare le diagnosi poste dal SMR e a elencare i
medesimi limiti funzionali da osservare dall’assicurato. Del resto la dr.ssa __________
omette di precisare chiaramente la percentuale di capacità lavorativa
dell’assicurato in un’attività lavorativa adatta (doc. AI 38).
Quanto alla documentazione
prodotta in questa sede, la stessa era in parte già stata valutata dal SMR
nell’ambito dell’istruttoria e meglio in sede di Annotazione del 6 novembre
2018 (doc. AI 26). Ciò vale segnatamente: per la documentazione relativa ad una
Considerandi
visita al Pronto soccorso di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________
il 14 marzo 2018 (per sindrome algica diffusa aspecifica e tappo di cerume e
dove viene consigliata, ma rifiutata dal paziente, una presa a carico
psichiatrica in regime ambulatoriale; per il resto dimissione del paziente in
condizioni generali buone), per la lettera della dr.ssa __________ al dr. __________
del 6 giugno 2018 e pure per le diverse radiografie eseguite l’8 settembre 2016
alle mani (con l’indicazione di pseudartrosi del processo stiloideo dell’ulna
del polso destro, piccolo artefatto iperdenso che si proietta sulla falange
prossimale del 1. raggio mano sinistra lato palmare), e ai piedi (senza
particolarità), per quelle effettuate il 30 aprile 2018 alla colonna in toto,
mani e piedi (con referto di rettilineizzazione della curvatura cervicale,
piccolo artefatto iperdenso che si proietta sulla falange prossimale del 1.
raggio mano sinistra lato palmare) come anche per il certificato della dr.ssa __________
del 24 ottobre 2018 (attestante un’inabilità completa in attività medio-pesanti
o leggere, indicando la necessità di evitare posizioni fisse prolungate o
movimenti ripetuti con gli arti superiori; doc. AI 40).
Esprimendosi nuovamente su
questa documentazione e sui nuovi referti radiografici – alla colonna in toto, ai
piedi e alle mani bilateralmente il 3 gennaio 2019 (le mani con reperto di
pseudartrosi del processo stiloideo dell'ulna del polso destro, piccolo
artefatto iperdenso che si proietta sulla falange prossimale del 1. raggio mano
sinistra; i piedi con reperto invariato rispetto alla radiografia del 9
settembre 2016), alle mani con 3 proiezioni il 30 aprile 2018 (con assenza di
segni di artrosi o artrite), alla colonna in toto e ai piedi il 30 aprile 2018 –
il medico SMR dr. __________, nella sua annotazione del 16 gennaio 2019, ha
quindi concluso che, trattandosi di reperti invariati rispetto a quelli precedenti
e già ampiamente considerati, andavano confermati i medesimi limiti funzionali già
presi in considerazione, ritenuto che il rapporto SMR “del 18.09.2018 con
l'aggiunta dell'annotazione del 06.11.2018 rimane invariato” (doc. AI
VIII/1).
A
tale conclusione del SMR, che conclude che la documentazione medica prodotta non
mostra significative variazioni rispetto a quanto descritto nel rapporto SMR
del 17/18 settembre 2018, presa dopo approfondita valutazione della
documentazione, va prestata adesione. Del resto le certificazioni prodotte nemmeno
si pronunciano chiaramente e motivatamente sulla capacità lavorativa
dell’assicurato.
Richiamata la suesposta
giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid.
2.
), non si intravvedono pertanto ragioni che impediscano di far proprie le
conclusioni cui è giunto il dr. __________ del SMR, nel dettagliato rapporto
del 17/18 settembre 2018, confermato nell’annotazione 6 novembre 2018
(quest’ultima esprimendosi sulle allegazioni formulate dall’assicurato in sede di
osservazioni al progetto di decisione; doc. AI 26 e 40), che ha compiutamente
valutato le problematiche di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una
conclusione logica e priva di contraddizioni.
Del resto sia osservato
che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento
anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla
posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15
gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla
luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante
attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del
23.
aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001
pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art.
28a, pag. 353).
Questo TCA non può quindi che
aderire alla convincente presa di posizione del SMR (sulla base
dell’approfondita valutazione clinica e l’analisi della documentazione agli
atti). A questo riguardo va pure ricordato che per l’art. 59 cpv.
2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per
valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la
capacità funzionale dell'assicurato (determinante per l'AI secondo l'articolo 6
LPGA) di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in
una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico. Scopo e senso del nuovo disposto come pure del
nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli
uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari
del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. STF 9C_9/2010
del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009
IV n. 56 p. 174, con riferimenti).
Del resto, come è stato
detto, la valutazione del dr. __________ del SMR non è stata smentita da altra
documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa
valenza delle patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo
alle predette valutazioni mediche e entro la data della decisione contestata, sottolineato
come per costante
giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti
che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato (DTF
132.
V 220 consid. 3.1.1).
In realtà, l’assicurato si
limita in sintesi ad esprimere un dissenso puramente soggettivo, sostenendo che
gli dovrebbe essere riconosciuta un’inabilità lavorativa maggiore, ma non
apporta il benché minimo elemento atto a mettere in dubbio le conclusioni
dell’Ufficio AI.
Va qui ricordato infine
che se da una parte la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo
delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Rispecchiando quindi la
valutazione del dr. __________ del SMR tutti i criteri di affidabilità e
completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.4), richiamato pure l'obbligo
che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute, se del caso cambiando attività professionale (DTF 123 V 233
consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è
da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido
nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i
riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b) che se l’insorgente ha presentato,
nell’attività abituale, dal mese di settembre 2016 un’inabilità lavorativa del
50% e dal febbraio 2018 dell’85%, egli andava tuttavia considerato pienamente
abile in attività leggere adeguate e rispettose dei limiti funzionali elencati
dal medico SMR.
La refertazione medica
agli atti contiene quindi elementi chiari e sufficienti per valutare
l'incapacità al guadagno sino all'emanazione del provvedimento contestato,
senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.
Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;
riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d). Ne consegue che la richiesta del
ricorrente di essere sottoposto a nuove valutazioni mediche va respinta.
2.6
2.6.1
In simili condizioni,
constatato che l’assicurato presenta un’incapacità lavorativa dell’85% nella
precedente attività di carpentiere, ma una capacità lavorativa completa in
attività leggere adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni
sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre
esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
In tale ottica, va ricordato che alla
luce del principio generale applicabile anche nel diritto delle
assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno
(DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e
riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di
intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior
modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una
nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi
citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).
In talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato
indipendente di intraprendere un’attività dipendente.
Questo avviene allorché
egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità lavorativa e quando
tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età, della durata
dell’attività svolta, della formazione, della tipologia dell’attività sin qui
esercitata e della situazione professionale - sia ragionevolmente esigibile. Se
ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e il
libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo
reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività
indipendente (cfr. STF 8C_704/2018 del 31 gennaio 2019; STF 9C_578/2009 del 29 dicembre 2009 consid.
4.2.4
e riferimenti, pubblicata in SVR 2010 IV n° 37 p. 115; vedi anche,
tra le tante, STF 9C_810/2017 del 9
aprile 2018). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate
quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa
dipendente adeguata al danno alla salute.
Nel caso di specie, il TCA
non ha motivo per scostarsi da quanto valutato dall’amministrazione e, in
particolare dal consulente IP (cfr. doc. AI 29), ritenendo che, tenuto conto
delle sue limitazioni funzionali e del dovere di diminuire il danno, all’assicurato
possa essere ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua capacità
lavorativa (del 100%) in quei settori d’attività
accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che
non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere
esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve
periodo di rodaggio.
Questo Tribunale, rileva,
inoltre, che anche per i lavoratori indipendenti il grado di invalidità va di
principio stabilito secondo il metodo del raffronto dei redditi, a meno che
questi non possano essere accertati in maniera attendibile oppure lo siano solo
con un dispendio eccessivo (cfr. sentenza 8C_308/2008 del 24 settembre 2008
consid. 2.2;9C_886/2011,9C_899/2011 del 29
giugno 2012).
Tali
condizioni non sussistono nel caso di specie, ragione per cui il grado di
invalidità deve, dunque, essere determinato secondo il metodo ordinario del
raffronto dei redditi, così come stabilito dall’Ufficio AI.
2.6.2
Per quel che concerne il reddito
da valido, il consulente in integrazione incaricato ha aggiornato al
2016.
il reddito conseguito dal ricorrente nel 2014, di fr. 41'900, per un
ammontare, aggiornato, di fr. 42'338.
Tale conclusione si è
basata sulla costatazione che dall’analisi degli elementi economici presenti
nell’estratto del Conto Individuale dell’assicurato riguardanti l’attività
indipendente da lui svolta prima del danno alla salute, risulta che durante lo
svolgimento dell'attività indipendente, negli anni dal gennaio 2012 al gennaio
2018, vi erano notevoli importi stornati sia nel 2013 (fr. 52'200.-) che nel 2014
(fr. 57'500.-). Il consulente professionale, sentito il collaboratore del
Servizio Ispettorato, ha quindi concluso che i valori economici relativi all’occupazione
indipendente dell’assicurato non erano attendibili, considerato come in ogni
anno era presente un’entrata economica successivamente “stornata”. Alla luce di
questo fatto e della circostanza che non ci si trovava d'innanzi ad un'evoluzione
(sia di natura positiva che negativa) progressiva, l’amministrazione ha
ritenuto di ammettere quale valore di riferimento più attendibile la cifra di
fr. 41'900.- riscontrati nel 2014, ovvero il valore statistico più recente a disposizione.
Chiamato a pronunciarsi,
il TCA concorda con il modo di agire dell’amministrazione, tale modo di
procedere apparendo corretto e condivisibile (cfr. STF 9C_751/2011 del 30
aprile 2012, in cui il reddito da valido è stato calcolato sulla base dei
redditi conseguiti nei tre anni precedenti l’insorgenza del danno alla salute)
e va quindi tutelato.
Sia detto a titolo
abbondanziale che in ogni modo, anche volendo computare quale reddito da
valido, il salario annuo di fr. 52'495 indicato dal ricorrente, il risultato
finale, come vedremo in seguito (consid. 2.6.3), non cambierebbe.
2.6.3
Per
quanto riguarda il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base
della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che
quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia
adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126
V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha
precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla
deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve
succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il
suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80
consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Ora, utilizzando
i dati salariali risultanti dall'inchiesta
svizzera sulla struttura dei salari 2016, edita dall'Ufficio federale di
statistica, più precisamente dalla
tabella TA1 2016_tirage_skill_level - Rami economici (NOGA08) (denominata
Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello
di competenze e il sesso – Settore privato; DTF 142 V 178), il salario lordo mediamente percepito in
quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di
tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; STF 9C_632/2015) per 40 ore settimanali. corrisponde a
un importo di Fr. 64'410.70 (Fr. 5'367.56 x 12 mesi).
Riportando
tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, il dato
statistico corrisponde a fr. 67’148 per un impiego a tempo pieno.
Al reddito statistico in
questione l’amministrazione ha applicato una riduzione sociale del 10%,
peraltro incontestata, la quale può essere fatta propria da questa Corte, tenuto
anche conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni
sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione
(cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3).
Ne segue che il reddito
statistico ipotetico da invalido di fr. 67’148, diminuito del 10% per tenere conto delle circostanze
personali, ammonta a fr. 60'433.40.
Il
grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 60’433 al
reddito da valido nel medesimo anno di fr. 42’338.-- risulta essere dello 0%,
ciò che non permette il riconoscimento di alcun diritto ad una rendita di
invalidità, come correttamente stabilito dall'amministrazione.
Come anticipato,
il risultato evidentemente non cambierebbe nemmeno se volessimo considerare
quale reddito da valido il reddito annuo di fr. 52'495 indicato dal
ricorrente.
La decisione del 8
novembre 2018, con la quale l’Ufficio AI ha rifiutato il riconoscimento di una
rendita d'invalidità, merita quindi conferma.
2.7
Secondo l'art. 29 cpv. 2
Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è
determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-andrebbero poste a carico dell’assicurato.
Quest’ultimo ha tuttavia
chiesto di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il
gratuito patrocinio, essendo al beneficio di prestazioni assistenziali (doc.
I).
Ai sensi dell’art. 61
lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il
diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente
può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia
sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in
vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso
doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza
giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del
diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base
del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta
al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag.
626).
A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria
e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011,
l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle
cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al
gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo
(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
In concreto, emerge dagli
atti di causa (cfr. doc. V e allegati) che l’assicurato vive grazie all’aiuto
dell’assistenza pubblica.
In queste condizioni, l’indigenza
deve essere ammessa.
Visto che anche le altre
due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta riservato
l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato
dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; U. Kieser, op. cit.,
ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella
procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 4 maggio 2004 nella
causa S., K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I
569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid.
5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Ne consegue che il
ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali che
sarebbero a suo carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla
concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.
3. Le spese di procedura per
fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente. A seguito della
concessione dell’assistenza giudiziaria le spese a suo carico sono per il
momento assunte dallo Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti