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Decisione

32.2018.217

All'assicurato negata rendita perchè ritenuto abile in misura completa in attività adeguate. TCA conferma. Assistenza giudiziaria concessa

20 novembre 2019Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i compiti.” (doc. AI 26)

Interpellato il consulente

professionale, con progetto di decisione del 4 ottobre 2018 l’amministrazione

ha respinto la richiesta di prestazioni, ritenuto che, considerata una capacità

lavorativa piena in un’attività adeguata allo stato di salute, non risultava, dopo

confronto dei redditi, alcuna perdita di guadagno (doc. AI 34).

In sede di osservazioni al

progetto, l’assicurato ha fatto pervenire un certificato del dr. __________ del

31 ottobre 2018 (con il quale il curante ha riferito di un’emorroidectomia

subita dall’assicurato nel 2014, a seguito della quale egli aveva sviluppato “una

modica incontinenza fecale che gli impedisce di condurre una quotidianità

normale” che gli imponeva di recarsi alla toilette per defecare “ad

intervalli di non più di un’ora”, ragione per cui a suo avviso una

soluzione sarebbe quella che l’assicurato continui ad esercitare la propria

attività in libera professione; doc. AI 36) oltre ad uno scritto del 24 ottobre

2018 della dr.ssa __________, specialista in medicina fisica e riabilitativa, che

ha affermato:

" (…) ho

potuto visitare il Signor RI 1 in data 23.04.2018 e in data 16.10.2018 per una sindrome

dolorosa a carico delle mani, piedi e delle ginocchia riferendo estrema

difficoltà nelle attività lavorative.

Ho potuto verificare una problematica occluso-posturale con

baricentro anteposto, incremento delle fisiologiche curvature, piani posturali

paralleli sovraelevati a sinistra, torsione del cingolo scapolare sinistro,

piedi patti con totale assenza degli archi, valgo a destra e varo compensativo

a sinistra. Clinodattilia invalidante a carico del quinto dito.

Disfunzione cranio-mandibolare, ipoconvergenza dell'oculomotore a

sinistra, disfunzione in rotazione cervicale sinistra, in anteflessione del

collo, blocco di C2-C3, iperattività dei masseteri a sinistra, iperattività

della catena posteriore sinistra.

Blocco delle membrane interossee a carico degli arti superiori in

disallineamento radioulna, atteggiamento in pronazione irreversibile

dell'avambraccio dx, importante disfunzione della radio-carpica soprattutto a

destra. Sacro ipomobile con alterato ritmo lombopelvico, lieve ipometria a sinistra,

probabilmente compensativa, blocco delle membrane interossee a carico degli

arti inferiori con limitata rotazione tibio-peroneale, blocco della sottoastragalica

sinistra, test della marcia positivo verso destra.

Mi sono permessa di richiedere delle radiografie di mani, piedi e

del rachide, dalle quali si può escludere artrosi deformante e si evince: A

livello delle mani esiti fratturativi al polso destro con pseudoartrosi a

livello del processo stiloideo dell'ulna, irregolarità a sinistra con tendenza

alla sublussazione dell'ulna dorsale.

A livello dei piedi oltre alla clinodattilia si evidenziano delle

lesioni degenerative adattative.

La radiografia della colonna mi conferma la disfunzione

cranio-mandibolare con rettilineizzazione della curvatura cervicale, riduzione

dello spazio fisiologico mandibolovertebrale, ioide retroposto, sperone

occipitale, deformazione di C5, discopatia C5-C6 conseguente scoliosi

adattativa a livello dorsolombare e lieve listesi L3-L4, L2-L3.

Vi emergono due cause prioritarie, i postumi delle fratture ai

polsi, da indagare eventualmente tramite MRI e la priorità disfunzionale posturale

che ha origine a livello cranio-mandibolare e che porta ad un importante

sovraccarico sui piedi, i quali sono piatti oltre che presentare clinodattilita

del V raggio.

Trattandosi di una problematica discendente e non ascendente, il

plantare non si è rivelato una scelta soddisfacente.

L'unica soluzione rimane quella di riabilitativa posturale che

andrebbe a correggere il baricentro e a migliorare l'appoggio plantare.

A livello dei polsi sarebbe inoltre utile ricorrere a terapia

manuale di riallineamento e sblocco della membrana interossea associato a

terapia infiltrativa.

La riabilitazione sarà lunga e dev'esser effettuata gradualmente.

Attualmente l'inabilità lavorativa del paziente, del 100%, è giustificata

per incapacità a svolgere attività medio-pesanti o leggere, né di mantenere posizioni

fisse prolungate, né di eseguire movimenti ripetuti con gli arti superiori.”

(doc. AI 38)

In merito a tali rapporti

il SMR, con annotazione 6 novembre 2018, ha concluso che ai già elencati limiti

funzionali andava aggiunto quello di potersi recare al bisogno ad un bagno ad

intervalli anche di meno di un’ora (doc. AI 40).

Alla luce di queste

conclusioni l’amministrazione ha confermato il progetto con una decisione dell’8

novembre 2018 del seguente tenore:

" (…)

Decidiamo pertanto:

La richiesta di prestazioni è respinta.

Esito degli accertamenti:

La domanda di prestazioni Al è stata presentata in data

12.06.2018.

* Profilo medico

Dalla disamina degli atti acquisiti a dossier in fase

d'istruttoria documentale e dopo aver eseguito una vista presso il nostro

Ufficio, il Servizio Medico Regionale (di seguito SMR) ha determinato i

seguenti periodi d'incapacità lavorativa:

Attività abituale, artigiano in edilizia:

50% dal 27.09.2016

85% dal 27.02.2018

Percentuali da intendere come riduzione del tempo di presenza.

Attività adeguata allo stato di salute:

0% dal 27.09.2016

* Profilo economico

Dal profilo salariale, la giurisprudenza imposta dall'Alta Corte

federale indica che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di

riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce

dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa

S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa p,, l 222/04). Sempre in base

alla giurisprudenza federale, tali redditi possono ancora essere diminuiti

nella misura massima del 25%, e ciò al fine di considerare quei fattori che nel

caso di specie sono suscettibili di influenzare il reddito che l’assicurato

potrebbe percepire, quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla

salute, l’età, la nazionalità, il grado di occupazione (cfr. DTF 126 V 75).

Determinazione del Reddito da valido (Rh)

Dall'analisi degli elementi economici presenti nell’estratto del

Conto Individuale (di seguito C.l.), risulta che durante lo svolgimento

dell'attività indipendente, ovvero dall'01.06.2012 al 31.01.2018, vi sono

notevoli importi stornati negli anni 2013 (CHF 52'200.-) e 2014 (CHF 57'500.-).

Dopo un confronto con un collaboratore del Servizio Ispettorato, responsabile dell'accertamento

del grado d'invalidità in casistiche inerenti Persone Assicurate attive in un'attività

indipendente, si è giunti alla conclusione che i valori economici relativi alla

sua occupazione in proprio non sono da considerare attendibili. Tale presa di

posizione si basa prevalentemente sull'importante mutamento riscontrato

annualmente a C.l. (ad ogni voce di riferimento), oltre al fatto che non ci si

trova d'innanzi ad un'evoluzione (sia di natura positiva che negativa)

progressiva.

Ci si è trovati tuttavia concordi sull'utilizzo di CHF 41'900.-

riscontrati nel 2014, quale base d'aggiornamento al 2016, ovvero il valore

statistico più recente a disposizione dello scrivente Ufficio.

Il Reddito da valido è stato quindi stabilito a CHF 42'338.-.

Determinazione del Reddito da invalido (Ri)

Considerando una capacità lavorativa del 100% in attività

adeguate, avrebbe invece potuto conseguire CHF 60'433.- (tabelle RSS, valori

federali, settore maschile, riduzione complessiva del 10%).

Calcolo della capacità di guadagno residua (CGR):

Confronto dei redditi:

senza invalidità CHF 42'338.00

con invalidità CHF 60'433.00

Perdita di guadagno CHF 0.00 = Grado d'invalidità 0%

* Profilo Reintegrativo

Il dossier è stato sottoposto al nostro Servizio Integrazione

Professionale (di seguito SIP). Dal rapporto redatto da una consulente SIP si

evince che, in considerazione degli elementi presenti agli atti e dalle

considerazioni espresse in precedenza, non si ritiene opportuno proporre

eventuali provvedimenti d'integrazione.

Tale situazione rimarrà immutata fino a quando non prenderà

contatto, in forma scritta, con lo scrivente Ufficio.

* Conclusioni

In assenza di un grado d'invalidità minimo del 40%, il diritto ad

una rendita Al non sussiste (Art. 28 LAI) e, allo stato attuale, non si entra

nel merito di provvedimenti professionali.

Osservazioni al progetto di decisione 04.10.2018

In fase di contestazione alla proposta di decisione emanata dallo

scrivente Ufficio, giungono a dossier i seguenti elementi:

-corrispondenza medica Dr. __________, 31.10.2018;

-sua corrispondenza, 05.11.2018;

-certificazione medica Dr.ssa __________, 05.11.2018.

Essendo le rimostranze di natura prettamente medica, il dossier è

stato nuovamente sottoposto al nostro Servizio Medico Regionale (SMR), il quale

ha stabilito che l'unico elemento che si possa aggiungere alla valutazione

precedente, in termini di limiti funzionali, è la necessità di disporre di un

bagno per potersi recare ad intervalli anche inferiori all'ora. Tale situazione

non modifica tuttavia l'esito globale dell'analisi inerente il diritto a

prestazioni Al.

Conclusioni

Quanto indicato nel progetto di decisione datato 04.10.2018 viene

confermato nella presente decisione, il diritto ad una rendita Al non sussiste

e non vi sono i presupposti per entrare nel merito di provvedimenti

professionali.” (doc. AI 42)

Nel suo ricorso l’assicurato

censura la valutazione medica operata dall’amministrazione, sulla scorta di

ulteriore documentazione medica.

2.4. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF

137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va infine evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.5. Nel

caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, secondo

questo giudice l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto, sulla base

dell’approfondita valutazione del SMR (rapporto di visita medica del 17

settembre 2018, doc. AI 26 e 28), che, malgrado le diagnosi evidenziate dai

medici interpellati, e meglio “Sindrome dolorosa con - Mani e polsi

bilaterali, con gonfiori: polso destro con flogosi radio-carpica 09.2016,

pseudartrosi del processo stiloideo dell'ulna e St. d. infortunio con frattura

di ossicini del carpo 2004; polso sinistro con radiologicamente tendenza alla

sublussazione dell’ulna ed una lieve deformazione del semilunare, - Piedi

bilaterali: piedi piatti ed iniziali alterazioni degenerative dei capi ossei

articolari metatarso-falangei del 1. raggio, - Emicranie dall'infanzia, - Zona

inguinale destra, - Cervicale e lombare: rettilineizzazione della curvatura

cervicale, blocco C2-C3 e disfunzione della rotazione cervicale a sinistra,

ipomobilità del os sacro, - Consumo di antidolorifici FANS e non-FANS e

pregresso consumo THC, oltre a Temperatura subfebbrile (anamnesticamente da

mesi), Calo ponderale di 10 kg (anamnesticamente da gennaio 2018), Stitichezza

cronica, St. d. intervento per emorroidi 2014, 2007 intervento per ernia

inguinale destra”, l’assicurato, se

andava considerato inabile al lavoro quale

artigiano in edilizia nella misura del 50% dal 27 settembre 2016 e dell’85% dal

27 febbraio 2018, come certificato dal dr. __________, in un’attività adeguata

andava nondimeno considerato abile al lavoro in misura completa.

Quali

limitazioni da osservare, oltre ad un limite di carico di 5 kg, la possibilità

di alternare la postura al bisogno e di fare pause supplementari, il medico SMR

ha posto quelle di “Non deve fare dei movimenti ripetuti con i due polsi e

non deve ruotare le mani. Non deve flettere il tronco in modo ripetitivo. Non

deve effettuare dei lavori al di sopra della testa. Ha bisogno d'un ambiente

tranquillo con la possibilità di spezzettare i compiti.” Nell’ulteriore

annotazione del 6 novembre 2018, alla luce di nuova documentazione prodotta

dall’assicurato, dalla quale emergeva i disturbi lamentati a seguito di un

intervento di emorroidi, ha precisato che andava aggiunta l’ulteriore

limitazione della necessità di avere nelle vicinanze un bagno per potervisi

recare ad intervalli anche di meno di un’ora (doc. AI 40).

Questo Tribunale ritiene

che lo stato di salute dell’assicurato sia stato approfonditamente vagliato

dalle valutazioni mediche richiamate agli atti e attentamente valutate dal dr. __________

del SMR, sulla base anche di un attento esame clinico, e non ha motivo per

metterne in dubbio le dettagliate e convincenti conclusioni.

Del resto il SMR ha condiviso

le conclusioni di inabilità lavorativa nella professione esercitata tratte dal

curante dr. __________ il 9 agosto 2018 (doc. AI 22), con il quale ha del resto

pure conferito telefonicamente (doc. AI 26) e alla luce di quanto ulteriormente

precisato dal medesimo curante il 31 ottobre 2018 (doc. AI 36), ha, come detto,

adeguato l’elenco delle limitazioni da osservare in un’attività adeguata (doc.

AI 36, 40).

La documentazione prodotta

dall’assicurato non permette in ogni modo di dipartirsi da dette conclusioni.

Per quanto in effetti

riguarda la certificazione della dr.ssa __________ del 24 ottobre 2018, come

con pertinenza osservato dal dr. __________ del SMR il 6 novembre 2018, la stessa

si limita in sintesi a confermare le diagnosi poste dal SMR e a elencare i

medesimi limiti funzionali da osservare dall’assicurato. Del resto la dr.ssa __________

omette di precisare chiaramente la percentuale di capacità lavorativa

dell’assicurato in un’attività lavorativa adatta (doc. AI 38).

Quanto alla documentazione

prodotta in questa sede, la stessa era in parte già stata valutata dal SMR

nell’ambito dell’istruttoria e meglio in sede di Annotazione del 6 novembre

2018 (doc. AI 26). Ciò vale segnatamente: per la documentazione relativa ad una

Considerandi

visita al Pronto soccorso di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________

il 14 marzo 2018 (per sindrome algica diffusa aspecifica e tappo di cerume e

dove viene consigliata, ma rifiutata dal paziente, una presa a carico

psichiatrica in regime ambulatoriale; per il resto dimissione del paziente in

condizioni generali buone), per la lettera della dr.ssa __________ al dr. __________

del 6 giugno 2018 e pure per le diverse radiografie eseguite l’8 settembre 2016

alle mani (con l’indicazione di pseudartrosi del processo stiloideo dell’ulna

del polso destro, piccolo artefatto iperdenso che si proietta sulla falange

prossimale del 1. raggio mano sinistra lato palmare), e ai piedi (senza

particolarità), per quelle effettuate il 30 aprile 2018 alla colonna in toto,

mani e piedi (con referto di rettilineizzazione della curvatura cervicale,

piccolo artefatto iperdenso che si proietta sulla falange prossimale del 1.

raggio mano sinistra lato palmare) come anche per il certificato della dr.ssa __________

del 24 ottobre 2018 (attestante un’inabilità completa in attività medio-pesanti

o leggere, indicando la necessità di evitare posizioni fisse prolungate o

movimenti ripetuti con gli arti superiori; doc. AI 40).

Esprimendosi nuovamente su

questa documentazione e sui nuovi referti radiografici – alla colonna in toto, ai

piedi e alle mani bilateralmente il 3 gennaio 2019 (le mani con reperto di

pseudartrosi del processo stiloideo dell'ulna del polso destro, piccolo

artefatto iperdenso che si proietta sulla falange prossimale del 1. raggio mano

sinistra; i piedi con reperto invariato rispetto alla radiografia del 9

settembre 2016), alle mani con 3 proiezioni il 30 aprile 2018 (con assenza di

segni di artrosi o artrite), alla colonna in toto e ai piedi il 30 aprile 2018 –

il medico SMR dr. __________, nella sua annotazione del 16 gennaio 2019, ha

quindi concluso che, trattandosi di reperti invariati rispetto a quelli precedenti

e già ampiamente considerati, andavano confermati i medesimi limiti funzionali già

presi in considerazione, ritenuto che il rapporto SMR “del 18.09.2018 con

l'aggiunta dell'annotazione del 06.11.2018 rimane invariato” (doc. AI

VIII/1).

A

tale conclusione del SMR, che conclude che la documentazione medica prodotta non

mostra significative variazioni rispetto a quanto descritto nel rapporto SMR

del 17/18 settembre 2018, presa dopo approfondita valutazione della

documentazione, va prestata adesione. Del resto le certificazioni prodotte nemmeno

si pronunciano chiaramente e motivatamente sulla capacità lavorativa

dell’assicurato.

Richiamata la suesposta

giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid.

2.

), non si intravvedono pertanto ragioni che impediscano di far proprie le

conclusioni cui è giunto il dr. __________ del SMR, nel dettagliato rapporto

del 17/18 settembre 2018, confermato nell’annotazione 6 novembre 2018

(quest’ultima esprimendosi sulle allegazioni formulate dall’assicurato in sede di

osservazioni al progetto di decisione; doc. AI 26 e 40), che ha compiutamente

valutato le problematiche di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una

conclusione logica e priva di contraddizioni.

Del resto sia osservato

che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento

anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla

posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15

gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla

luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante

attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del

23.

aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001

pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art.

28a, pag. 353).

Questo TCA non può quindi che

aderire alla convincente presa di posizione del SMR (sulla base

dell’approfondita valutazione clinica e l’analisi della documentazione agli

atti). A questo riguardo va pure ricordato che per l’art. 59 cpv.

2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per

valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la

capacità funzionale dell'assicurato (determinante per l'AI secondo l'articolo 6

LPGA) di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in

una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico. Scopo e senso del nuovo disposto come pure del

nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli

uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari

del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. STF 9C_9/2010

del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009

IV n. 56 p. 174, con riferimenti).

Del resto, come è stato

detto, la valutazione del dr. __________ del SMR non è stata smentita da altra

documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa

valenza delle patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo

alle predette valutazioni mediche e entro la data della decisione contestata, sottolineato

come per costante

giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti

che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato (DTF

132.

V 220 consid. 3.1.1).

In realtà, l’assicurato si

limita in sintesi ad esprimere un dissenso puramente soggettivo, sostenendo che

gli dovrebbe essere riconosciuta un’inabilità lavorativa maggiore, ma non

apporta il benché minimo elemento atto a mettere in dubbio le conclusioni

dell’Ufficio AI.

Va qui ricordato infine

che se da una parte la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo

delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Rispecchiando quindi la

valutazione del dr. __________ del SMR tutti i criteri di affidabilità e

completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.4), richiamato pure l'obbligo

che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute, se del caso cambiando attività professionale (DTF 123 V 233

consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è

da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b) che se l’insorgente ha presentato,

nell’attività abituale, dal mese di settembre 2016 un’inabilità lavorativa del

50% e dal febbraio 2018 dell’85%, egli andava tuttavia considerato pienamente

abile in attività leggere adeguate e rispettose dei limiti funzionali elencati

dal medico SMR.

La refertazione medica

agli atti contiene quindi elementi chiari e sufficienti per valutare

l'incapacità al guadagno sino all'emanazione del provvedimento contestato,

senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d). Ne consegue che la richiesta del

ricorrente di essere sottoposto a nuove valutazioni mediche va respinta.

2.6

2.6.1

In simili condizioni,

constatato che l’assicurato presenta un’incapacità lavorativa dell’85% nella

precedente attività di carpentiere, ma una capacità lavorativa completa in

attività leggere adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni

sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre

esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

In tale ottica, va ricordato che alla

luce del principio generale applicabile anche nel diritto delle

assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno

(DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di

intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior

modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente

mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una

nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi

citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).

In talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato

indipendente di intraprendere un’attività dipendente.

Questo avviene allorché

egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità lavorativa e quando

tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età, della durata

dell’attività svolta, della formazione, della tipologia dell’attività sin qui

esercitata e della situazione professionale - sia ragionevolmente esigibile. Se

ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e il

libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo

reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività

indipendente (cfr. STF 8C_704/2018 del 31 gennaio 2019; STF 9C_578/2009 del 29 dicembre 2009 consid.

4.2.4

e riferimenti, pubblicata in SVR 2010 IV n° 37 p. 115; vedi anche,

tra le tante, STF 9C_810/2017 del 9

aprile 2018). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate

quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa

dipendente adeguata al danno alla salute.

Nel caso di specie, il TCA

non ha motivo per scostarsi da quanto valutato dall’amministrazione e, in

particolare dal consulente IP (cfr. doc. AI 29), ritenendo che, tenuto conto

delle sue limitazioni funzionali e del dovere di diminuire il danno, all’assicurato

possa essere ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua capacità

lavorativa (del 100%) in quei settori d’attività

accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che

non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere

esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve

periodo di rodaggio.

Questo Tribunale, rileva,

inoltre, che anche per i lavoratori indipendenti il grado di invalidità va di

principio stabilito secondo il metodo del raffronto dei redditi, a meno che

questi non possano essere accertati in maniera attendibile oppure lo siano solo

con un dispendio eccessivo (cfr. sentenza 8C_308/2008 del 24 settembre 2008

consid. 2.2;9C_886/2011,9C_899/2011 del 29

giugno 2012).

Tali

condizioni non sussistono nel caso di specie, ragione per cui il grado di

invalidità deve, dunque, essere determinato secondo il metodo ordinario del

raffronto dei redditi, così come stabilito dall’Ufficio AI.

2.6.2

Per quel che concerne il reddito

da valido, il consulente in integrazione incaricato ha aggiornato al

2016.

il reddito conseguito dal ricorrente nel 2014, di fr. 41'900, per un

ammontare, aggiornato, di fr. 42'338.

Tale conclusione si è

basata sulla costatazione che dall’analisi degli elementi economici presenti

nell’estratto del Conto Individuale dell’assicurato riguardanti l’attività

indipendente da lui svolta prima del danno alla salute, risulta che durante lo

svolgimento dell'attività indipendente, negli anni dal gennaio 2012 al gennaio

2018, vi erano notevoli importi stornati sia nel 2013 (fr. 52'200.-) che nel 2014

(fr. 57'500.-). Il consulente professionale, sentito il collaboratore del

Servizio Ispettorato, ha quindi concluso che i valori economici relativi all’occupazione

indipendente dell’assicurato non erano attendibili, considerato come in ogni

anno era presente un’entrata economica successivamente “stornata”. Alla luce di

questo fatto e della circostanza che non ci si trovava d'innanzi ad un'evoluzione

(sia di natura positiva che negativa) progressiva, l’amministrazione ha

ritenuto di ammettere quale valore di riferimento più attendibile la cifra di

fr. 41'900.- riscontrati nel 2014, ovvero il valore statistico più recente a disposizione.

Chiamato a pronunciarsi,

il TCA concorda con il modo di agire dell’amministrazione, tale modo di

procedere apparendo corretto e condivisibile (cfr. STF 9C_751/2011 del 30

aprile 2012, in cui il reddito da valido è stato calcolato sulla base dei

redditi conseguiti nei tre anni precedenti l’insorgenza del danno alla salute)

e va quindi tutelato.

Sia detto a titolo

abbondanziale che in ogni modo, anche volendo computare quale reddito da

valido, il salario annuo di fr. 52'495 indicato dal ricorrente, il risultato

finale, come vedremo in seguito (consid. 2.6.3), non cambierebbe.

2.6.3

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base

della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Ora, utilizzando

i dati salariali risultanti dall'inchiesta

svizzera sulla struttura dei salari 2016, edita dall'Ufficio federale di

statistica, più precisamente dalla

tabella TA1 2016_tirage_skill_level - Rami economici (NOGA08) (denominata

Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello

di competenze e il sesso – Settore privato; DTF 142 V 178), il salario lordo mediamente percepito in

quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di

tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; STF 9C_632/2015) per 40 ore settimanali. corrisponde a

un importo di Fr. 64'410.70 (Fr. 5'367.56 x 12 mesi).

Riportando

tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, il dato

statistico corrisponde a fr. 67’148 per un impiego a tempo pieno.

Al reddito statistico in

questione l’amministrazione ha applicato una riduzione sociale del 10%,

peraltro incontestata, la quale può essere fatta propria da questa Corte, tenuto

anche conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni

sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione

(cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3).

Ne segue che il reddito

statistico ipotetico da invalido di fr. 67’148, diminuito del 10% per tenere conto delle circostanze

personali, ammonta a fr. 60'433.40.

Il

grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 60’433 al

reddito da valido nel medesimo anno di fr. 42’338.-- risulta essere dello 0%,

ciò che non permette il riconoscimento di alcun diritto ad una rendita di

invalidità, come correttamente stabilito dall'amministrazione.

Come anticipato,

il risultato evidentemente non cambierebbe nemmeno se volessimo considerare

quale reddito da valido il reddito annuo di fr. 52'495 indicato dal

ricorrente.

La decisione del 8

novembre 2018, con la quale l’Ufficio AI ha rifiutato il riconoscimento di una

rendita d'invalidità, merita quindi conferma.

2.7

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-andrebbero poste a carico dell’assicurato.

Quest’ultimo ha tuttavia

chiesto di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio, essendo al beneficio di prestazioni assistenziali (doc.

I).

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia

sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in

vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso

doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza

giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del

diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base

del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta

al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag.

626).

A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria

e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011,

l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle

cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al

gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo

(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

In concreto, emerge dagli

atti di causa (cfr. doc. V e allegati) che l’assicurato vive grazie all’aiuto

dell’assistenza pubblica.

In queste condizioni, l’indigenza

deve essere ammessa.

Visto che anche le altre

due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta riservato

l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato

dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; U. Kieser, op. cit.,

ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella

procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 4 maggio 2004 nella

causa S., K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I

569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid.

5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Ne consegue che il

ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali che

sarebbero a suo carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.

3. Le spese di procedura per

fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente. A seguito della

concessione dell’assistenza giudiziaria le spese a suo carico sono per il

momento assunte dallo Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti