32.2018.218
Conferma del rifiuto dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio in sede amministrativa poiché non sono date le condizioni della necessità di una rappresentanza da parte di un avvocato paten
14 ottobre 2019Italiano26 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.218
cs
Lugano
14 ottobre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 5 novembre 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1986, ha
inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI nel corso del mese di giugno 2015.
1.2. Dopo aver fatto allestire una
perizia reumatologica ad opera del dr. med. __________, redatta il 6 gennaio
2017, aver acquisito il rapporto finale del 16 gennaio 2017 del medico SMR, dr.
med. __________, il rapporto del consulente in integrazione del 23 agosto 2017
e l’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica
del 29 settembre 2017, con progetto di decisione del 6 novembre 2017 l’UAI ha
riconosciuto una rendita intera limitata nel tempo dal 1° dicembre 2015 al 31
marzo 2017 (doc. 63).
1.3. In seguito alle osservazioni
inoltrate il 4 dicembre 2017, unitamente alla richiesta di assistenza
giudiziaria e gratuito patrocinio in ambito amministrativo, dalla legale
dell’assicurata, avv. __________, cui è stato allegato un referto del 21
novembre 2017 del medico curante, dr. med. __________, l’UAI, acquisito il
parere del dr. med. __________ del 27 dicembre 2017 e del medico SMR, dr. med. __________
del 5 gennaio 2018, ha deciso di far allestire una perizia psichiatrica ad
opera del __________, redatta il 10 aprile 2018.
1.4. Il 6 giugno 2018 l’UAI, preso
atto del rapporto finale del 29 maggio 2018 del dr. med. __________, ha emanato
un nuovo progetto di decisione con cui ha confermato il diritto alla rendita
intera dal 1° dicembre 2015 al 31 marzo 2017, pur aumentando il grado
d’invalidità con effetto dal 1° gennaio 2018 dal 12% al 26% (cfr. doc. 85).
1.5. In data 3 luglio 2018 RI 1,
sempre rappresentata dall’avv. __________, ha inoltrato le osservazioni, su cui
il __________ si è espresso il 2 agosto 2018, ribadendo la propria valutazione.
1.6. Con decisione del 5 novembre
2018 l’UAI ha confermato il progetto di decisione ed ha respinto il diritto
all’assistenza giudiziaria.
1.7. RI 1, rappresentata dall’avv.
__________ è insorta al TCA contro la predetta decisione, limitatamente alla
questione della reiezione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
in sede amministrativa (doc. I, pag. 1, 2 e 8), ritenendo dati i presupposti
per un loro riconoscimento.
1.8. Con risposta del 21 gennaio
2019 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
in
diritto
2.1. Ai sensi dell'art.
37 cpv. 4 LPGA, entrato in vigore il 1° gennaio 2003, relativo alla
rappresentanza e patrocinio nella procedura davanti all'assicuratore, se le
circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare del patrocinio gratuito.
Qualora un assicurato non
disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue conclusioni non siano
sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia priva di difficoltà di
ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito patrocinio nella
procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni sociali (SVR 2004 EL
Nr. 4).
Secondo la
dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4
LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",
anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa
che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,
quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,
le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, ATSG-Kommentar,
3a edizione, 2015, n. 35 ad art. 37, pag. 530 e seguenti; cfr., d'altronde, FF
1999 3965).
Peraltro, giusta l'art. 37 cpv.
4 LPGA, la concessione del gratuito patrocinio richiede una domanda in questo
senso (Kieser, op. cit., n. 33 ad
art. 37, pag. 529).
Per il resto,
quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente,
la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole (FF 1999
3965).
La
concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i
corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria (Kieser, op. cit.,
n. 22 ad art. 37, pag. 504-505).
Quindi, le tre condizioni
cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono adempiute
qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se
il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover
avere esito sfavorevole (sentenza 8C_353/2019 del 2 settembre 2019, consid.
3.1; sentenza 8C_669/2016 del 7 aprile 2017, consid. 2.1; sentenza 9C_29/2017
del 6 aprile 2017, consid. 1; DTF 132 V 200, consid. 4.1; DTF 125 V 202 consid.
4a; DTF 125 V 372 consid. 5b e riferimenti; DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2;
DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a).
Queste condizioni di
concessione dell'assistenza giudiziaria, poste dalla giurisprudenza sotto l'egida
dell'art. 4 vCost. fed., sono applicabili alla concessione dell'assistenza
gratuita di un consigliere giuridico nella procedura d'opposizione (STFA I
557/04 del 29 novembre 2004, consid. 2.1; SVR 2007 EL Nr. 7, consid. 5.2.2).
Tuttavia, la questione di sapere se esse sono realizzate deve essere esaminata
in virtù di criteri più severi nella procedura amministrativa (Kieser, op. cit., n. 28 e n. 35 ad art.
37, pag. 528 e 530).
A tal proposito, occorre tenere
conto delle circostanze del caso concreto, della particolarità delle regole di
procedura applicabili, così come delle specificità della procedura
amministrativa in corso. In particolare, occorre menzionare, oltre alla
complessità delle questioni di diritto e dei fatti, le circostanze concernenti
la persona in oggetto, come la sua capacità di orientarsi in una procedura.
Quale regola generale, il gratuito patrocinio è necessario quando la procedura
è suscettibile di riguardare in maniera particolarmente grave la situazione
giuridica della persona interessata. Altrimenti, una tale necessità esiste soltanto
quando alla relativa difficoltà del caso si aggiunge la complessità della
fattispecie o dei quesiti giuridici, alla quale il richiedente non è in grado
Fatti
di farvi fronte da solo (sentenza 8C_669/2016 del 7 aprile 2017, consid. 2.1
con riferimenti alla DTF 130 I 182 consid. 2.2, alla DTF 125 V 32 consid. 4b e
alla sentenza 8C_931/2015 del 23 febbraio 2016 pubblicata in SVR 2016 IV n. 17
pag. 50; cfr. anche SVR 2007 EL Nr. 7, consid. 5.2.2).
La necessità di patrocinio da
parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso
concreto, ossia dalla particolarità delle norme procedurali applicabili, dalla
complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche
dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i
propri interessi. Qualora sussista la minaccia di un intervento particolarmente
grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di
un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa
complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche
che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die
Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich
geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere
tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der
Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist.”, cfr.
DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure
se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali
o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung drängt sich
nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil
schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen
lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere
Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti).
Occorre poi ricordare che il
gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa,
può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA I 447/04 del 2 marzo
2005, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid.
5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione
riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo, cfr. DTF 132 V 206
consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza confermata nella
STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008).
2.2. Nella più volte citata DTF
132 V 200, al considerando 4.1 il Tribunale federale ha affermato che la
necessità di patrocinio da parte di un legale è data nei casi in cui oltre alla
relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e
giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso oppure se
l’assistenza di rappresentanti di associazioni di invalidi, assistenti sociali
o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione.
Con sentenza I 928/05 del 4
dicembre 2006 in una vertenza relativa all'assicurazione invalidità, l’allora TFA ha osservato che la necessità
dell'assistenza di un avvocato
durante la procedura amministrativa va riconosciuta solo in casi eccezionali e
dipende dal tipo di problematiche che vengono trattate nella decisione
impugnata. In quell'occasione, l'Alta Corte ha negato la necessità dell'assistenza
di un avvocato durante la procedura di opposizione.
Nella sentenza 9C_991/2008
del 18 maggio 2009, al consid. 4.4.1 e con riferimento alla DTF 132 V 200, il
TF ha confermato questa giurisprudenza, rammentando che di principio la
presenza di un legale già in sede amministrativa non è necessaria.
Nella sentenza I 746/06 dell'8
novembre 2006, il TFA ha indicato i seguenti casi di applicazione della propria
giurisprudenza:
"
(…)
3.2 Das Eidgenössische Versicherungsgericht
hat die Notwendigkeit einer unentgeltlichen Verbeiständung im
Einspracheverfahren etwa bejaht in Fällen, wo sich die versicherte Person mit
mehreren Arztberichten und Gutachten und einem Abklärungsbericht Haushalt
auseinanderzusetzen und zu dem im Rahmen der gemischten Methode vorgenommenen
Einkommensvergleich Stellung zu nehmen hatte (Urteil O. vom 27. April 2005 Erw.
7.3, I 507/04), oder wo die Einschätzung der Arbeitsfähigkeit sehr umstritten,
die Einkommensberechnung in der Verfügung nicht nachvollziehbar und zudem
weitere Einkommensbestandteile umstritten waren (erwähntes Urteil I 75/04 Erw.
3.3), oder in einem Fall, in welchem sich der Versicherte während Jahren
wiederholt und erfolglos an die Verwaltung gewandt hatte, ohne dass für die
ausserordentlich lange Verzögerung fallbezogene Gründe ersichtlich waren
(Urteil W. vom 12. Oktober 2004
Erw. 4.2, I 386/04). Verlangt werden somit qualifizierende, besondere Umstände.
(…)“.
Con sentenza
32.2008.164 dell’11 maggio 2009 questo Tribunale, nell’ambito di una procedura
inerente l’assicurazione invalidità, ha rifiutato ad un’assicurata l’assistenza
giudiziaria in sede amministrativa (mentre l’ha ammessa in sede ricorsuale),
poiché, pur essendo oggetto del contendere il diritto ad una rendita AI, sulla
base della rigorosa giurisprudenza federale, non ha ritenuto necessaria la
presenza di un patrocinatore già in sede amministrativa ritenuto che la
fattispecie non era particolarmente complessa.
Anche nella STCA
36.2012.50 del 12 settembre 2012 questo TCA ha ritenuto sproporzionato far capo
ad un rappresentante allorché la questione del mancato pagamento delle
prestazioni farmaceutiche è stata risolta senza neppure la necessità di dover
avviare una procedura amministrativa tramite l’emanazione della decisione
formale e poi della decisione su opposizione per poter utilizzare correttamente
la propria tessera farmaceutica. Il Tribunale ha rilevato che si trattava
semplicemente di intervenire presso l’assicuratore per capire cosa fosse
successo e quindi era sufficiente scrivere autonomamente, senza far capo ad un
esperto, una lettera alla Cassa malati, chiedendo per quale motivo le
prestazioni farmaceutiche del figlio non erano state rimborsate,
rispettivamente perché le tessere di farmacia dei figli apparivano bloccate.
Il 4 febbraio
2015 con sentenza 32.2014.48 il TCA ha concluso che rettamente l’Ufficio
AI ha ritenuto non giustificato l’intervento di un legale, visto che quel caso,
in cui un’assicurata è stata ritenuta inabile al lavoro al 100% per motivi
psichici solo come salariata e non anche come casalinga con conseguente rifiuto
di una rendita di invalidità (grado AI del 26%), rientrava nella consueta
casistica di questo genere di problematiche. Pertanto, giustamente l’Ufficio AI
ha respinto la domanda di gratuito patrocinio, senza accertare l’eventuale
indigenza dell’assicurata, né valutare se la causa fosse palesemente priva di
successo.
Con sentenza 8C_931/2015 del 23
febbraio 2016, pubblicata in SVR 2016 IV Nr. 17, l’Alta Corte ha ricordato che,
nella procedura amministrativa, la necessità di patrocinio da parte di un
avvocato può essere ammessa soltanto in casi eccezionali (cfr. consid. 3). Nel
caso esaminato, concernente un nomade, il TF ha ritenuto che un competente
patrocinio da parte di un mandatario che non era avvocato era stato nel
complesso oggettivamente possibile ed esigibile, motivo per cui un gratuito
patrocinio da parte di un avvocato non era necessario (cfr. consid. 5.3).
Nella sentenza 8C_676/2015 del
7 luglio 2016 (SVR 2016 IV Nr. 41), parzialmente pubblicata in DTF 142 V 342,
il Tribunale federale ha giudicato il caso di un agente di sicurezza che è
stato ferito durante il suo lavoro. L’Ufficio AI ha raccolto degli atti medici
e una perizia e ha dapprima respinto la richiesta di gratuito patrocinio, poi
ha negato il diritto a una rendita di invalidità. Per quanto concerne la
necessità del patrocinio da parte di un avvocato nella procedura
amministrativa, l’Alta Corte ha affermato che per riconoscere i punti deboli di
una perizia medica sono necessarie determinate conoscenze mediche e giuridiche
della fattispecie. Nel caso giudicato non si poteva parlare di un caso
complesso anche se si è trattato di applicare la prassi in ambito di dolore
somatoforme. Il TF ha evidenziato che se si ritenesse il contrario, ciò
porterebbe in pratica a dovere riconoscere il diritto al gratuito patrocinio in
ogni procedura amministrativa, nella quale si deve discutere di una perizia
medica, ciò che sarebbe contrario alla nozione dell’art. 37 cpv. 4 LPGA come
deroga. L’assenza di conoscenze giuridiche non è atta a fondare la necessità di
un patrocinio legale. Il fatto che viga il principio inquisitorio giustifica
l’applicazione di un parametro restrittivo (cfr. consid. 7.2
non pubblicato).
Al ricorrente è stato concesso
il gratuito patrocinio per la sede federale (cfr. consid. 8).
Con sentenza 8C_353/2019 del 2
settembre 2019 il TF ha accolto il ricorso di un Ufficio AI contro una sentenza
del Tribunale cantonale del Canton Zurigo che aveva riconosciuto l’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio in ambito amministrativo, ritenendo non
dati i presupposti.
Cfr. anche la sentenza
32.2018.55 del 4 marzo 2019 con cui il TCA ha rifiutato l’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio in ambito amministrativo.
2.3. Nell’evenienza concreta dalle
tavole processuali emerge che l’interessata ha inoltrato, personalmente, una
richiesta di prestazioni dell’AI in data 18 giugno 2015 (doc. 3 incarto AI).
Dopo aver acquisito gli atti
economici e medici ritenuti necessari, l’UAI ha fatto allestire una perizia
medica ad opera del dr. med. __________ (cfr. doc. 43 incarto AI), una
valutazione del consulente professionale (doc. 55 e 57) e l’inchiesta economica
per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. 58 incarto AI).
Il 6 novembre 2017 l’UAI ha
emesso il progetto di decisione con cui ha riconosciuto il diritto ad una
rendita limitata nel tempo dal 1° dicembre 2015 al 31 marzo 2017 (doc. 63).
L’8 novembre 2017
l’interessata ha chiesto, personalmente, l’intero incarto AI per poter
presentare le osservazioni (doc. 68).
Il 4 dicembre 2017 l’avv. __________,
in rappresentanza dell’insorgente, ha prodotto le osservazioni scritte (doc.
72), allegando, oltre alla richiesta di assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio e numerosa documentazione economica atta a comprovare l’indigenza
dell’assicurata, un certificato del 21 novembre 2017 del curante, dr. med. __________,
FMH medicina interna e malattie reumatiche, medicina manuale, già interpellato
in precedenza dall’UAI (doc. 39), il quale ha sostenuto che, contrariamente a
quanto concluso dal dr. med. __________, la malattia di cui è affetta
l’insorgente non è in remissione, tant’è che vi è stato un aumento della dose
di farmaci da lei assunti. Il curante ha concluso ritenendo la sua paziente
abile al lavoro al massimo al 50% (doc. 72/C).
Con le osservazioni del 4
dicembre 2017 la rappresentante ha contestato in particolare la perizia
reumatologica ed ha chiesto l’allestimento di una perizia psichiatrica in
seguito alla diagnosi, da parte del dr. med. __________, di sindrome
fibromialgica generalizzata.
L’aspetto economico, la
ripartizione tra attività salariata e casalinga e l’applicazione del metodo
misto non sono stati oggetto di particolari censure.
Il 27 dicembre 2017 il dr.
med. __________ ha preso posizione sia sulle osservazioni prodotte dall’avv. __________,
sia sul certificato del curante, ribadendo la sua posizione (doc. 76). In
conclusione ha affermato che “per quanto concerne la necessità di una
perizia psichiatrica aggiuntiva, dato che il sottoscritto aveva posto la
diagnosi di sindrome fibromialgica generalizzata, lascio alla spettabile
assicurazione valutare l’indicazione, limitandomi ad osservare che al momento
della valutazione peritale del 3.1.2017, l’assicurata non mi comunicava di
assumere psicofarmaci. Sulla scorta dei dati oggettivi prodotti agli atti, dopo
la mia valutazione peritale dell’assicurata del 3.1.2017, posso riconfermare le
diagnosi e le valutazioni da me già espresse.”
Il 5 gennaio 2018 il medico
SMR, dr. med. __________, dopo aver citato le parole del perito, ha indicato
che “in considerazione di quanto sopra attestato dal Dr. med. __________ e
della presenza tra le patologie di “sindrome fibromialgica generalizzata”
procediamo con una perizia psichiatrica avente lo scopo di valutare
l’evoluzione dello stato di salute psichico dell’A., rispettivamente la CL per
l’abituale attività e per attività adeguate, da quando possono essere
Considerandi
considerate tali, con menzione delle limitazioni funzionali residue” (doc.
77).
Il 15 gennaio 2018
l’insorgente è stata convocata per la visita peritale del 1° marzo 2018 e le
sono state sottoposte le domande trasmesse al __________ (doc. 78). Il referto
è stato redatto il 10 aprile 2018 (doc. 83). In seguito al rapporto finale del
29.
maggio 2018 del medico SMR, dr. med. __________, l’UAI ha emesso un nuovo
progetto di decisione in data 6 giugno 2018 con il quale ha confermato il
diritto ad una rendita dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2017, pur aumentando il
grado d’invalidità, con effetto dal 1° gennaio 2018, dal 12% al 26%.
Il 7 giugno 2018 l’avv. __________
ha chiesto l’invio degli atti AI successivi al progetto del 6 novembre 2017, mentre
il 3 luglio 2018 ha inoltrato le osservazioni (doc. 90 e 91).
Con le medesime ha contestato
la presa di posizione del 27 dicembre 2017 del dr. med. __________ e la
valutazione dell’UAI relativa all’inabilità del 20% accertata dal __________,
chiedendo una precisa presa di posizione da parte della dr.ssa med. __________
e domandando una consultazione tra i due periti per stabilire l’inabilità lavorativa
globale.
Non sono stati allegati
ulteriori certificati medici.
Anche in questo caso l’aspetto
economico, la ripartizione tra attività salariata e casalinga e l’applicazione
del metodo misto non sono stati oggetto di particolari censure.
Il 5 novembre 2018 l’UAI, dopo
aver interpellato il __________ (cfr. doc. 93 e 96), ha emanato la decisione
con cui ha confermato il diritto alla rendita limitata nel tempo e l’aumento del
grado d’invalidità, con effetto dal 1° gennaio 2018, dal 12% al 26%, senza
ripercussioni sul diritto alla rendita (doc. A).
2.4
Chiamato
a stabilire se l’interessata necessitava della rappresentanza di un avvocato
patentato in sede amministrativa, questo Tribunale deve rispondere
negativamente e, per i motivi che seguono, confermare la decisione dell’UAI di
negare il diritto all’assistenza giudiziaria ed al gratuito patrocinio.
La
ricorrente avrebbe infatti potuto gestire la pratica autonomamente oppure far
capo a rappresentanti di associazioni di invalidi, sindacati o altre persone
attive nel settore sociale.
Con
le osservazioni del 4 dicembre 2017 e del 3 luglio 2018 la rappresentante
dell’assicurata ha sì svolto un lavoro accurato ed approfondito, ma ha contestato
in sostanza prevalentemente l’aspetto medico, ossia dapprima la perizia del dr.
med. __________ e successivamente la presa di posizione del perito e
l’apparente contraddittorietà, poi non confermata (doc. 96), delle conclusioni
del referto psichiatrico, allegando unicamente un certificato di, in pratica,
mezza pagina, del 21 novembre 2017 del dr. med. __________ che ha genericamente
contestato la perizia reumatologica (doc. 72/C).
Non
sono invece stati specificatamente contestati l’aspetto economico,
l’applicazione del metodo misto e la ripartizione tra attività salariata e
casalinga.
Come
ha già avuto modo di stabilire il Tribunale federale, se è vero che per
riconoscere i punti deboli di una perizia medica sono necessarie determinate
conoscenze mediche e giuridiche della fattispecie, dall’altro non va sottaciuto
che il caso in esame non può essere considerato complesso. Se si ritenesse il
contrario, ciò porterebbe in pratica a dovere riconoscere il diritto al
gratuito patrocinio in ogni procedura amministrativa, nella quale si deve
discutere di una perizia medica (sentenza 8C_353/2019 del 2 settembre 2019,
consid. 5; sentenza 8C_676/2015 del 7 luglio 2016 (= SVR 2016 IV Nr. 41), consid.
7.
).
Nel
caso di specie si trattava in sostanza di stabilire in che misura la patologia
reumatologica di cui è affetta l’insorgente, segnatamente il morbo di Still,
incide sulla capacità lavorativa dell’interessata (cfr. doc. 47) e se la
sindrome fibromialgica, rispettivamente il disturbo dell’adattamento
persistente cronico con ansia e umore depresso misti (cfr. doc. 83) hanno
un’influenza sull’abilità lavorativa dell’insorgente. Ciò è stato
approfonditamente valutato per il tramite di due perizie mediche che del resto,
in sede ricorsuale, non sono più state contestate.
La
ricorrente, la quale nel corso della procedura ha dimostrato di sapersi
destreggiare con le questioni amministrative, che non denota particolari
difficoltà (cfr. anche la perizia psichiatrica, pag. 10: “[…] l’assicurata
giunge puntuale ad entrambi i colloqui, in autonomia. Appare vestita in modo
semplice e decoroso, consono per la sua età. L’aspetto è curato. Appare
orientata nei parametri spaziale e temporali, su sé e sull’oggetto.
L’attenzione, la concentrazione e la memoria risultano conservate. La mimica e
la gestualità sono vivaci, in sintonia con quanto verbalizzato. L’eloquio è
fluido, non necessita di essere stimolato […] L’assicurata è vigile, non
si apprezzano disturbi della coscienza. Il pensiero non appare inibito né
rallentato. L’assicurata riesce a descrivere bene i propri fastidi a livello
somatico, particolarmente la sintomatologia algica e la stanchezza costante […]”),
e che ha chiesto autonomamente di poter ottenere in visione l’intero incarto
(doc. 68) non necessitava di un ausilio da parte di un legale.
Certo,
la perizia psichiatrica è stata allestita solo dopo le osservazioni inoltrate
dalla rappresentante della ricorrente che ha sottolineato la presenza della
fibromialgia diagnosticata dal dr. med. __________ con conseguente richiesta di
procedere con un approfondimento psichiatrico.
Questa
sola circostanza non è tuttavia sufficiente per ritenere la necessità di una
rappresentanza ad opera di un avvocato, ritenuto come l’esigenza di effettuare
una perizia in presenza di tale diagnosi è fatto notorio e poteva essere
sollevato sia dalla medesima insorgente, sia da qualsiasi rappresentante di
associazioni di invalidi, sindacati o altre persone attive nel settore sociale
cognite in materia. Infatti, come rilevato nelle more amministrative dalla
medesima rappresentante (doc. 72, pag. 8), già nelle remote sentenze
32.2007.170
del 31 marzo 2008 (consid. 2.9.3) e 32.2006.89 del 19 aprile 2007
(consid. 2.8.1) il TCA ha rammentato che la presenza di una fibromialgia
diagnosticata dal reumatologo, di regola, deve portare anche ad un
approfondimento psichiatrico.
In un ambito come quello
dell’assicurazione invalidità, dove vige il principio inquisitorio, di
principio, tranne nei casi complessi, l’intervento di un avvocato già in sede
amministrativa, non è necessario (SVR 2016 IV Nr. 41 consid. 7.2).
Nel preciso caso di specie non
si trattava di dover dirimere una difficile questione giuridica, ma di fare presente
all’Ufficio AI che vi era una patologia fibromialgica che avrebbe dovuto
portare anche ad un esame in ambito psichico e quindi che l’amministrazione non
poteva limitarsi alle conclusioni mediche tratte in ambito reumatologico.
Quanto all’asserita
contraddittorietà della decisione impugnata che da una parte lascerebbe
intendere che la perizia sarebbe stata comunque esperita e dall’altra
sosterrebbe che non vi era alcuna ragione per eseguirla, va rilevato che questa
circostanza non ha alcuna influenza circa il diritto per la ricorrente di
essere messa la beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Infine,
relativamente all’aumento del grado d’invalidità, senza tuttavia alcuna
conseguenza sul diritto alla rendita, in seguito agli ulteriori accertamenti
effettuati dopo le osservazioni inoltrate dalla rappresentante, va rilevato
come il TF ha già avuto modo di affermare che questo aspetto non è decisivo e
non è atto ad influenzare le condizioni da adempiere per poter aver diritto
all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (sentenza 9C_29/2017 del 6
aprile 2017, consid. 3.1: “[…] Entgegen den Ausführungen in der Beschwerde ist mit Bezug auf den
Anspruch auf unentgeltliche Verbeiständung im Verwaltungsverfahren der
Invalidenversicherung nicht entscheidend, ob die geltend gemachten Einwendungen
letztlich stichhaltig oder unbegründet sind. Massgebend in materieller Hinsicht
sind nicht der Erfolg der vorgetragenen Argumente und eine darauf
zurückzuführende Änderung des Vorbescheids zu Gunsten der versicherten Person,
sondern nebst der Bedürftigkeit und der Erforderlichkeit der anwaltlichen
Vertretung die fehlende Aussichtslosigkeit des Rechtsbegehrens […]”).
Sulla scorta delle
considerazioni esposte, dovendo la necessità di patrocinio da parte di un
legale essere verificata con rigore, la richiesta di assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio in sede amministrativa non può essere ammessa, facendo
difetto questa condizione.
2.5
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in
caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è
determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Non si è in presenza di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI in caso
di vertenze circa l’ammontare delle ripetibili nell’ambito dell’assistenza
giudiziaria (sentenza 9C_639/2011 consid. 3 = SVR 2013 IV n. 2), di pagamento
di prestazioni a terzi (DTF 121 V 17 consid. 2: “Der Streit um die Drittauszahlung einer Invalidenrente
nach Art. 50 IVG und Art. 84 IVV in Verbindung mit Art.
45.
AHVG und Art. 76 AHVV betrifft
nicht die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen […]”) o di condono della restituzione di
prestazioni (DTF 122 V 221, consid. 2: “[…]
Folglich ist hier nur mehr streitig, ob die Vorinstanz die
Erlassvoraussetzungen zu Recht als erfüllt erachtet hat. Nach
ständiger Rechtsprechung geht es somit nicht um die Bewilligung oder
Verweigerung von Versicherungsleistungen im Sinne von Art. 132 OG (BGE
112.
V 100 Erw. 1b mit Hinweisen) […]”;
cfr. Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, 2014, n. 4 ad art. 69
pag. 585; cfr. anche Kieser, op. cit. n. 61 ad art. 61, pag. 808).
Nella sentenza 9C_639/2011 consid. 3 = SVR 2013 IV n.
2, il TF ha affermato:
"
(…)
3.2
Der Streit um die Höhe der Entschädigung für die unentgeltliche
Rechtsvertretung ist kein Streit um Versicherungsleistungen gemäss Art. 69
Abs. 1bis IVG. In konstanter Rechtsprechung ist der Begriff "Streit um
Versicherungsleistungen" - vorerst gemäss Art. 132 OG -
definiert und die Abgrenzung aus der Rechtsprechung zu Art. 132
OG übernommen worden (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2. Aufl. 2009, N. 35
zu Art. 61 ATSG). Massgebliche Rechtsprechung zum seit 1. Juli 2006
geltenden Art. 69 Abs. 1bis IVG ist somit BGE 122 V 221 E. 2 S. 222
f., wonach der Erlass einer Rückerstattungsschuld kein Streit um
Versicherungsleistungen ist. Gemäss BGE 121 V 17 E. 2 S. 18 f. und BGE 118
V 88 E. 1a S. 90 f. ist auch die Drittauszahlung einer Invalidenrente kein
Streit um Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen. Bereits im
grundlegenden Entscheid BGE 112 V 97 E. 1b S. 100 mit Verweis auf BGE 110 V 25 E.
3.
S. 27 f. und BGE 98 V 274 E. 2 S. 276 wurde diese Rechtsfrage beantwortet, im
ersteren Fall mit Unterscheidung zwischen Erlass einer Rückerstattungsschuld
und Rückforderung von Versicherungsleistungen, wobei dort entschieden wurde,
dass eine Rückforderung eine Versicherungsstreitigkeit ist.
3.3
Die soeben angeführten Entscheide
beschlagen zwar nicht exakt die hier vorliegende strittige Frage, ob die Höhe
der Entschädigung für unentgeltlichen Rechtsbeistand eine
Versicherungsstreitigkeit darstelle. Nach den von der Rechtsprechung erfolgten
Grenzlinien ist aber offensichtlich, dass dieser Streit in keiner Weise als Versicherungsstreitigkeit
qualifiziert werden kann. Zudem ist auch das auf BGE 130 V 570 E. 3 S. 574
bezogene Argument des Beschwerdeführers stichhaltig, wonach aus diesem
Entscheid implizit hervorgehe, beim Streit um eine Parteientschädigung zu
Lasten der IV-Stelle im Verwaltungsverfahren handle es sich nicht um eine Frage
der Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen, sodass eine
Kostenauflage gestützt auf Art. 69 Abs. 1bis IVG bundesrechtswidrig
sei. Angesichts der Bundesrechtsverletzung durch die Vorinstanz ist die
Beschwerde offensichtlich begründet.
3.4
Das kantonale Gericht vertritt die
Auffassung, die Kostenpflicht im Beschwerdeverfahren bei Streitigkeiten um die
Bewilligung oder Verweigerung von IV-Leistungen gemäss Art. 69 Abs. 1bis
IVG beschlage nicht nur Verfahren zur Hauptsache
(Versicherungsleistungen), sondern auch Verfahren über prozessuale Nebenpunkte.
Es begründet dies im Wesentlichen mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung
zur Kostenauflage bei Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis. Die dort
gebotene Kostenlosigkeit des Verfahrens gemäss Art. 343 Abs. 2
OR beziehe sich auch auf Streitigkeiten über prozessuale Nebenpunkte (BGE
104.
II 222 E. 2a S. 223).
Allein jene Rechtsprechung kann nicht
gleichermassen in Leistungsstreitigkeiten der Invalidenversicherung massgeblich
sein, denn die Kostenlosigkeit im arbeitsgerichtlichen Verfahren ist aus
sozialpolitischen Gründen eingeführt worden, damit Arbeitnehmer ihre Rechte
gegenüber den meist stärkeren Arbeitgebern ihre Ansprüche durchsetzen können.
Der sozialpolitische Gehalt dieser Norm wäre illusorisch, wenn nicht auch die
prozessualen Nebenpunkte unter diese Norm fielen.
Gerade gegenteilig verhält es sich mit der
Sondernorm von Art. 69 Abs. 1bis IVG: Diese ist als Ausnahmebestimmung
von Art. 61 Abs. 1 lit. a ATSG, wonach das kantonale Verfahren in
sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten grundsätzlich kostenlos ist, als
eine Massnahme zur Verfahrensstraffung im Bereich der IV-Verfahren auf den 1.
Juli 2006 in Kraft gesetzt worden (Botschaft betreffend die Änderung des
Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [Massnahmen zur
Verfahrensstraffung] vom 4. Mai 2005, BBl 2005 S. 3079 ff., S. 3085). Der
allgemeine sozialpolitische Gehalt des Art. 61 Abs. 1 lit. a ATSG -
rasches, einfaches und kostenloses Verfahren - erfuhr somit eine Ausnahme nur
in einem Bereich der Sozialversicherung. Daher ist Art. 69 Abs. 1bis
IVG einschränkend auszulegen.”
In concreto contestato
è unicamente il rifiuto di riconoscere l’assistenza giudiziaria ed il gratuito
patrocinio in sede amministrativa. Per cui non si tratta di una controversia
relativa all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI.
In queste condizioni alla
ricorrente, pur perdente in causa, non vanno accollate spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti