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Decisione

32.2018.218

Conferma del rifiuto dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio in sede amministrativa poiché non sono date le condizioni della necessità di una rappresentanza da parte di un avvocato paten

14 ottobre 2019Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

di farvi fronte da solo (sentenza 8C_669/2016 del 7 aprile 2017, consid. 2.1

con riferimenti alla DTF 130 I 182 consid. 2.2, alla DTF 125 V 32 consid. 4b e

alla sentenza 8C_931/2015 del 23 febbraio 2016 pubblicata in SVR 2016 IV n. 17

pag. 50; cfr. anche SVR 2007 EL Nr. 7, consid. 5.2.2).

La necessità di patrocinio da

parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, ossia dalla particolarità delle norme procedurali applicabili, dalla

complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche

dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i

propri interessi. Qualora sussista la minaccia di un intervento particolarmente

grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di

un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa

complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche

che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die

Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich

geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere

tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der

Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist.”, cfr.

DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure

se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali

o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung drängt sich

nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil

schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen

lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere

Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti).

Occorre poi ricordare che il

gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa,

può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA I 447/04 del 2 marzo

2005, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid.

5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione

riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo, cfr. DTF 132 V 206

consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza confermata nella

STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008).

2.2. Nella più volte citata DTF

132 V 200, al considerando 4.1 il Tribunale federale ha affermato che la

necessità di patrocinio da parte di un legale è data nei casi in cui oltre alla

relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e

giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso oppure se

l’assistenza di rappresentanti di associazioni di invalidi, assistenti sociali

o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione.

Con sentenza I 928/05 del 4

dicembre 2006 in una vertenza relativa all'assicurazione invalidità, l’allora TFA ha osservato che la necessità

dell'assistenza di un avvocato

durante la procedura amministrativa va riconosciuta solo in casi eccezionali e

dipende dal tipo di problematiche che vengono trattate nella decisione

impugnata. In quell'occasione, l'Alta Corte ha negato la necessità dell'assistenza

di un avvocato durante la procedura di opposizione.

Nella sentenza 9C_991/2008

del 18 maggio 2009, al consid. 4.4.1 e con riferimento alla DTF 132 V 200, il

TF ha confermato questa giurisprudenza, rammentando che di principio la

presenza di un legale già in sede amministrativa non è necessaria.

Nella sentenza I 746/06 dell'8

novembre 2006, il TFA ha indicato i seguenti casi di applicazione della propria

giurisprudenza:

"

(…)

3.2 Das Eidgenössische Versicherungsgericht

hat die Notwendigkeit einer unentgeltlichen Verbeiständung im

Einspracheverfahren etwa bejaht in Fällen, wo sich die versicherte Person mit

mehreren Arztberichten und Gutachten und einem Abklärungsbericht Haushalt

auseinanderzusetzen und zu dem im Rahmen der gemischten Methode vorgenommenen

Einkommensvergleich Stellung zu nehmen hatte (Urteil O. vom 27. April 2005 Erw.

7.3, I 507/04), oder wo die Einschätzung der Arbeitsfähigkeit sehr umstritten,

die Einkommensberechnung in der Verfügung nicht nachvollziehbar und zudem

weitere Einkommensbestandteile umstritten waren (erwähntes Urteil I 75/04 Erw.

3.3), oder in einem Fall, in welchem sich der Versicherte während Jahren

wiederholt und erfolglos an die Verwaltung gewandt hatte, ohne dass für die

ausserordentlich lange Verzögerung fallbezogene Gründe ersichtlich waren

(Urteil W. vom 12. Oktober 2004

Erw. 4.2, I 386/04). Verlangt werden somit qualifizierende, besondere Umstände.

(…)“.

Con sentenza

32.2008.164 dell’11 maggio 2009 questo Tribunale, nell’ambito di una procedura

inerente l’assicurazione invalidità, ha rifiutato ad un’assicurata l’assistenza

giudiziaria in sede amministrativa (mentre l’ha ammessa in sede ricorsuale),

poiché, pur essendo oggetto del contendere il diritto ad una rendita AI, sulla

base della rigorosa giurisprudenza federale, non ha ritenuto necessaria la

presenza di un patrocinatore già in sede amministrativa ritenuto che la

fattispecie non era particolarmente complessa.

Anche nella STCA

36.2012.50 del 12 settembre 2012 questo TCA ha ritenuto sproporzionato far capo

ad un rappresentante allorché la questione del mancato pagamento delle

prestazioni farmaceutiche è stata risolta senza neppure la necessità di dover

avviare una procedura amministrativa tramite l’emanazione della decisione

formale e poi della decisione su opposizione per poter utilizzare correttamente

la propria tessera farmaceutica. Il Tribunale ha rilevato che si trattava

semplicemente di intervenire presso l’assicuratore per capire cosa fosse

successo e quindi era sufficiente scrivere autonomamente, senza far capo ad un

esperto, una lettera alla Cassa malati, chiedendo per quale motivo le

prestazioni farmaceutiche del figlio non erano state rimborsate,

rispettivamente perché le tessere di farmacia dei figli apparivano bloccate.

Il 4 febbraio

2015 con sentenza 32.2014.48 il TCA ha concluso che rettamente l’Ufficio

AI ha ritenuto non giustificato l’intervento di un legale, visto che quel caso,

in cui un’assicurata è stata ritenuta inabile al lavoro al 100% per motivi

psichici solo come salariata e non anche come casalinga con conseguente rifiuto

di una rendita di invalidità (grado AI del 26%), rientrava nella consueta

casistica di questo genere di problematiche. Pertanto, giustamente l’Ufficio AI

ha respinto la domanda di gratuito patrocinio, senza accertare l’eventuale

indigenza dell’assicurata, né valutare se la causa fosse palesemente priva di

successo.

Con sentenza 8C_931/2015 del 23

febbraio 2016, pubblicata in SVR 2016 IV Nr. 17, l’Alta Corte ha ricordato che,

nella procedura amministrativa, la necessità di patrocinio da parte di un

avvocato può essere ammessa soltanto in casi eccezionali (cfr. consid. 3). Nel

caso esaminato, concernente un nomade, il TF ha ritenuto che un competente

patrocinio da parte di un mandatario che non era avvocato era stato nel

complesso oggettivamente possibile ed esigibile, motivo per cui un gratuito

patrocinio da parte di un avvocato non era necessario (cfr. consid. 5.3).

Nella sentenza 8C_676/2015 del

7 luglio 2016 (SVR 2016 IV Nr. 41), parzialmente pubblicata in DTF 142 V 342,

il Tribunale federale ha giudicato il caso di un agente di sicurezza che è

stato ferito durante il suo lavoro. L’Ufficio AI ha raccolto degli atti medici

e una perizia e ha dapprima respinto la richiesta di gratuito patrocinio, poi

ha negato il diritto a una rendita di invalidità. Per quanto concerne la

necessità del patrocinio da parte di un avvocato nella procedura

amministrativa, l’Alta Corte ha affermato che per riconoscere i punti deboli di

una perizia medica sono necessarie determinate conoscenze mediche e giuridiche

della fattispecie. Nel caso giudicato non si poteva parlare di un caso

complesso anche se si è trattato di applicare la prassi in ambito di dolore

somatoforme. Il TF ha evidenziato che se si ritenesse il contrario, ciò

porterebbe in pratica a dovere riconoscere il diritto al gratuito patrocinio in

ogni procedura amministrativa, nella quale si deve discutere di una perizia

medica, ciò che sarebbe contrario alla nozione dell’art. 37 cpv. 4 LPGA come

deroga. L’assenza di conoscenze giuridiche non è atta a fondare la necessità di

un patrocinio legale. Il fatto che viga il principio inquisitorio giustifica

l’applicazione di un parametro restrittivo (cfr. consid. 7.2

non pubblicato).

Al ricorrente è stato concesso

il gratuito patrocinio per la sede federale (cfr. consid. 8).

Con sentenza 8C_353/2019 del 2

settembre 2019 il TF ha accolto il ricorso di un Ufficio AI contro una sentenza

del Tribunale cantonale del Canton Zurigo che aveva riconosciuto l’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio in ambito amministrativo, ritenendo non

dati i presupposti.

Cfr. anche la sentenza

32.2018.55 del 4 marzo 2019 con cui il TCA ha rifiutato l’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio in ambito amministrativo.

2.3. Nell’evenienza concreta dalle

tavole processuali emerge che l’interessata ha inoltrato, personalmente, una

richiesta di prestazioni dell’AI in data 18 giugno 2015 (doc. 3 incarto AI).

Dopo aver acquisito gli atti

economici e medici ritenuti necessari, l’UAI ha fatto allestire una perizia

medica ad opera del dr. med. __________ (cfr. doc. 43 incarto AI), una

valutazione del consulente professionale (doc. 55 e 57) e l’inchiesta economica

per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. 58 incarto AI).

Il 6 novembre 2017 l’UAI ha

emesso il progetto di decisione con cui ha riconosciuto il diritto ad una

rendita limitata nel tempo dal 1° dicembre 2015 al 31 marzo 2017 (doc. 63).

L’8 novembre 2017

l’interessata ha chiesto, personalmente, l’intero incarto AI per poter

presentare le osservazioni (doc. 68).

Il 4 dicembre 2017 l’avv. __________,

in rappresentanza dell’insorgente, ha prodotto le osservazioni scritte (doc.

72), allegando, oltre alla richiesta di assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio e numerosa documentazione economica atta a comprovare l’indigenza

dell’assicurata, un certificato del 21 novembre 2017 del curante, dr. med. __________,

FMH medicina interna e malattie reumatiche, medicina manuale, già interpellato

in precedenza dall’UAI (doc. 39), il quale ha sostenuto che, contrariamente a

quanto concluso dal dr. med. __________, la malattia di cui è affetta

l’insorgente non è in remissione, tant’è che vi è stato un aumento della dose

di farmaci da lei assunti. Il curante ha concluso ritenendo la sua paziente

abile al lavoro al massimo al 50% (doc. 72/C).

Con le osservazioni del 4

dicembre 2017 la rappresentante ha contestato in particolare la perizia

reumatologica ed ha chiesto l’allestimento di una perizia psichiatrica in

seguito alla diagnosi, da parte del dr. med. __________, di sindrome

fibromialgica generalizzata.

L’aspetto economico, la

ripartizione tra attività salariata e casalinga e l’applicazione del metodo

misto non sono stati oggetto di particolari censure.

Il 27 dicembre 2017 il dr.

med. __________ ha preso posizione sia sulle osservazioni prodotte dall’avv. __________,

sia sul certificato del curante, ribadendo la sua posizione (doc. 76). In

conclusione ha affermato che “per quanto concerne la necessità di una

perizia psichiatrica aggiuntiva, dato che il sottoscritto aveva posto la

diagnosi di sindrome fibromialgica generalizzata, lascio alla spettabile

assicurazione valutare l’indicazione, limitandomi ad osservare che al momento

della valutazione peritale del 3.1.2017, l’assicurata non mi comunicava di

assumere psicofarmaci. Sulla scorta dei dati oggettivi prodotti agli atti, dopo

la mia valutazione peritale dell’assicurata del 3.1.2017, posso riconfermare le

diagnosi e le valutazioni da me già espresse.”

Il 5 gennaio 2018 il medico

SMR, dr. med. __________, dopo aver citato le parole del perito, ha indicato

che “in considerazione di quanto sopra attestato dal Dr. med. __________ e

della presenza tra le patologie di “sindrome fibromialgica generalizzata”

procediamo con una perizia psichiatrica avente lo scopo di valutare

l’evoluzione dello stato di salute psichico dell’A., rispettivamente la CL per

l’abituale attività e per attività adeguate, da quando possono essere

Considerandi

considerate tali, con menzione delle limitazioni funzionali residue” (doc.

77).

Il 15 gennaio 2018

l’insorgente è stata convocata per la visita peritale del 1° marzo 2018 e le

sono state sottoposte le domande trasmesse al __________ (doc. 78). Il referto

è stato redatto il 10 aprile 2018 (doc. 83). In seguito al rapporto finale del

29.

maggio 2018 del medico SMR, dr. med. __________, l’UAI ha emesso un nuovo

progetto di decisione in data 6 giugno 2018 con il quale ha confermato il

diritto ad una rendita dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2017, pur aumentando il

grado d’invalidità, con effetto dal 1° gennaio 2018, dal 12% al 26%.

Il 7 giugno 2018 l’avv. __________

ha chiesto l’invio degli atti AI successivi al progetto del 6 novembre 2017, mentre

il 3 luglio 2018 ha inoltrato le osservazioni (doc. 90 e 91).

Con le medesime ha contestato

la presa di posizione del 27 dicembre 2017 del dr. med. __________ e la

valutazione dell’UAI relativa all’inabilità del 20% accertata dal __________,

chiedendo una precisa presa di posizione da parte della dr.ssa med. __________

e domandando una consultazione tra i due periti per stabilire l’inabilità lavorativa

globale.

Non sono stati allegati

ulteriori certificati medici.

Anche in questo caso l’aspetto

economico, la ripartizione tra attività salariata e casalinga e l’applicazione

del metodo misto non sono stati oggetto di particolari censure.

Il 5 novembre 2018 l’UAI, dopo

aver interpellato il __________ (cfr. doc. 93 e 96), ha emanato la decisione

con cui ha confermato il diritto alla rendita limitata nel tempo e l’aumento del

grado d’invalidità, con effetto dal 1° gennaio 2018, dal 12% al 26%, senza

ripercussioni sul diritto alla rendita (doc. A).

2.4

Chiamato

a stabilire se l’interessata necessitava della rappresentanza di un avvocato

patentato in sede amministrativa, questo Tribunale deve rispondere

negativamente e, per i motivi che seguono, confermare la decisione dell’UAI di

negare il diritto all’assistenza giudiziaria ed al gratuito patrocinio.

La

ricorrente avrebbe infatti potuto gestire la pratica autonomamente oppure far

capo a rappresentanti di associazioni di invalidi, sindacati o altre persone

attive nel settore sociale.

Con

le osservazioni del 4 dicembre 2017 e del 3 luglio 2018 la rappresentante

dell’assicurata ha sì svolto un lavoro accurato ed approfondito, ma ha contestato

in sostanza prevalentemente l’aspetto medico, ossia dapprima la perizia del dr.

med. __________ e successivamente la presa di posizione del perito e

l’apparente contraddittorietà, poi non confermata (doc. 96), delle conclusioni

del referto psichiatrico, allegando unicamente un certificato di, in pratica,

mezza pagina, del 21 novembre 2017 del dr. med. __________ che ha genericamente

contestato la perizia reumatologica (doc. 72/C).

Non

sono invece stati specificatamente contestati l’aspetto economico,

l’applicazione del metodo misto e la ripartizione tra attività salariata e

casalinga.

Come

ha già avuto modo di stabilire il Tribunale federale, se è vero che per

riconoscere i punti deboli di una perizia medica sono necessarie determinate

conoscenze mediche e giuridiche della fattispecie, dall’altro non va sottaciuto

che il caso in esame non può essere considerato complesso. Se si ritenesse il

contrario, ciò porterebbe in pratica a dovere riconoscere il diritto al

gratuito patrocinio in ogni procedura amministrativa, nella quale si deve

discutere di una perizia medica (sentenza 8C_353/2019 del 2 settembre 2019,

consid. 5; sentenza 8C_676/2015 del 7 luglio 2016 (= SVR 2016 IV Nr. 41), consid.

7.

).

Nel

caso di specie si trattava in sostanza di stabilire in che misura la patologia

reumatologica di cui è affetta l’insorgente, segnatamente il morbo di Still,

incide sulla capacità lavorativa dell’interessata (cfr. doc. 47) e se la

sindrome fibromialgica, rispettivamente il disturbo dell’adattamento

persistente cronico con ansia e umore depresso misti (cfr. doc. 83) hanno

un’influenza sull’abilità lavorativa dell’insorgente. Ciò è stato

approfonditamente valutato per il tramite di due perizie mediche che del resto,

in sede ricorsuale, non sono più state contestate.

La

ricorrente, la quale nel corso della procedura ha dimostrato di sapersi

destreggiare con le questioni amministrative, che non denota particolari

difficoltà (cfr. anche la perizia psichiatrica, pag. 10: “[…] l’assicurata

giunge puntuale ad entrambi i colloqui, in autonomia. Appare vestita in modo

semplice e decoroso, consono per la sua età. L’aspetto è curato. Appare

orientata nei parametri spaziale e temporali, su sé e sull’oggetto.

L’attenzione, la concentrazione e la memoria risultano conservate. La mimica e

la gestualità sono vivaci, in sintonia con quanto verbalizzato. L’eloquio è

fluido, non necessita di essere stimolato […] L’assicurata è vigile, non

si apprezzano disturbi della coscienza. Il pensiero non appare inibito né

rallentato. L’assicurata riesce a descrivere bene i propri fastidi a livello

somatico, particolarmente la sintomatologia algica e la stanchezza costante […]”),

e che ha chiesto autonomamente di poter ottenere in visione l’intero incarto

(doc. 68) non necessitava di un ausilio da parte di un legale.

Certo,

la perizia psichiatrica è stata allestita solo dopo le osservazioni inoltrate

dalla rappresentante della ricorrente che ha sottolineato la presenza della

fibromialgia diagnosticata dal dr. med. __________ con conseguente richiesta di

procedere con un approfondimento psichiatrico.

Questa

sola circostanza non è tuttavia sufficiente per ritenere la necessità di una

rappresentanza ad opera di un avvocato, ritenuto come l’esigenza di effettuare

una perizia in presenza di tale diagnosi è fatto notorio e poteva essere

sollevato sia dalla medesima insorgente, sia da qualsiasi rappresentante di

associazioni di invalidi, sindacati o altre persone attive nel settore sociale

cognite in materia. Infatti, come rilevato nelle more amministrative dalla

medesima rappresentante (doc. 72, pag. 8), già nelle remote sentenze

32.2007.170

del 31 marzo 2008 (consid. 2.9.3) e 32.2006.89 del 19 aprile 2007

(consid. 2.8.1) il TCA ha rammentato che la presenza di una fibromialgia

diagnosticata dal reumatologo, di regola, deve portare anche ad un

approfondimento psichiatrico.

In un ambito come quello

dell’assicurazione invalidità, dove vige il principio inquisitorio, di

principio, tranne nei casi complessi, l’intervento di un avvocato già in sede

amministrativa, non è necessario (SVR 2016 IV Nr. 41 consid. 7.2).

Nel preciso caso di specie non

si trattava di dover dirimere una difficile questione giuridica, ma di fare presente

all’Ufficio AI che vi era una patologia fibromialgica che avrebbe dovuto

portare anche ad un esame in ambito psichico e quindi che l’amministrazione non

poteva limitarsi alle conclusioni mediche tratte in ambito reumatologico.

Quanto all’asserita

contraddittorietà della decisione impugnata che da una parte lascerebbe

intendere che la perizia sarebbe stata comunque esperita e dall’altra

sosterrebbe che non vi era alcuna ragione per eseguirla, va rilevato che questa

circostanza non ha alcuna influenza circa il diritto per la ricorrente di

essere messa la beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Infine,

relativamente all’aumento del grado d’invalidità, senza tuttavia alcuna

conseguenza sul diritto alla rendita, in seguito agli ulteriori accertamenti

effettuati dopo le osservazioni inoltrate dalla rappresentante, va rilevato

come il TF ha già avuto modo di affermare che questo aspetto non è decisivo e

non è atto ad influenzare le condizioni da adempiere per poter aver diritto

all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (sentenza 9C_29/2017 del 6

aprile 2017, consid. 3.1: “[…] Entgegen den Ausführungen in der Beschwerde ist mit Bezug auf den

Anspruch auf unentgeltliche Verbeiständung im Verwaltungsverfahren der

Invalidenversicherung nicht entscheidend, ob die geltend gemachten Einwendungen

letztlich stichhaltig oder unbegründet sind. Massgebend in materieller Hinsicht

sind nicht der Erfolg der vorgetragenen Argumente und eine darauf

zurückzuführende Änderung des Vorbescheids zu Gunsten der versicherten Person,

sondern nebst der Bedürftigkeit und der Erforderlichkeit der anwaltlichen

Vertretung die fehlende Aussichtslosigkeit des Rechtsbegehrens […]”).

Sulla scorta delle

considerazioni esposte, dovendo la necessità di patrocinio da parte di un

legale essere verificata con rigore, la richiesta di assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio in sede amministrativa non può essere ammessa, facendo

difetto questa condizione.

2.5

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Non si è in presenza di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI in caso

di vertenze circa l’ammontare delle ripetibili nell’ambito dell’assistenza

giudiziaria (sentenza 9C_639/2011 consid. 3 = SVR 2013 IV n. 2), di pagamento

di prestazioni a terzi (DTF 121 V 17 consid. 2: “Der Streit um die Drittauszahlung einer Invalidenrente

nach Art. 50 IVG und Art. 84 IVV in Verbindung mit Art.

45.

AHVG und Art. 76 AHVV betrifft

nicht die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen […]”) o di condono della restituzione di

prestazioni (DTF 122 V 221, consid. 2: “[…]

Folglich ist hier nur mehr streitig, ob die Vorinstanz die

Erlassvoraussetzungen zu Recht als erfüllt erachtet hat. Nach

ständiger Rechtsprechung geht es somit nicht um die Bewilligung oder

Verweigerung von Versicherungsleistungen im Sinne von Art. 132 OG (BGE

112.

V 100 Erw. 1b mit Hinweisen) […]”;

cfr. Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, 2014, n. 4 ad art. 69

pag. 585; cfr. anche Kieser, op. cit. n. 61 ad art. 61, pag. 808).

Nella sentenza 9C_639/2011 consid. 3 = SVR 2013 IV n.

2, il TF ha affermato:

"

(…)

3.2

Der Streit um die Höhe der Entschädigung für die unentgeltliche

Rechtsvertretung ist kein Streit um Versicherungsleistungen gemäss Art. 69

Abs. 1bis IVG. In konstanter Rechtsprechung ist der Begriff "Streit um

Versicherungsleistungen" - vorerst gemäss Art. 132 OG -

definiert und die Abgrenzung aus der Rechtsprechung zu Art. 132

OG übernommen worden (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2. Aufl. 2009, N. 35

zu Art. 61 ATSG). Massgebliche Rechtsprechung zum seit 1. Juli 2006

geltenden Art. 69 Abs. 1bis IVG ist somit BGE 122 V 221 E. 2 S. 222

f., wonach der Erlass einer Rückerstattungsschuld kein Streit um

Versicherungsleistungen ist. Gemäss BGE 121 V 17 E. 2 S. 18 f. und BGE 118

V 88 E. 1a S. 90 f. ist auch die Drittauszahlung einer Invalidenrente kein

Streit um Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen. Bereits im

grundlegenden Entscheid BGE 112 V 97 E. 1b S. 100 mit Verweis auf BGE 110 V 25 E.

3.

S. 27 f. und BGE 98 V 274 E. 2 S. 276 wurde diese Rechtsfrage beantwortet, im

ersteren Fall mit Unterscheidung zwischen Erlass einer Rückerstattungsschuld

und Rückforderung von Versicherungsleistungen, wobei dort entschieden wurde,

dass eine Rückforderung eine Versicherungsstreitigkeit ist.

3.3

Die soeben angeführten Entscheide

beschlagen zwar nicht exakt die hier vorliegende strittige Frage, ob die Höhe

der Entschädigung für unentgeltlichen Rechtsbeistand eine

Versicherungsstreitigkeit darstelle. Nach den von der Rechtsprechung erfolgten

Grenzlinien ist aber offensichtlich, dass dieser Streit in keiner Weise als Versicherungsstreitigkeit

qualifiziert werden kann. Zudem ist auch das auf BGE 130 V 570 E. 3 S. 574

bezogene Argument des Beschwerdeführers stichhaltig, wonach aus diesem

Entscheid implizit hervorgehe, beim Streit um eine Parteientschädigung zu

Lasten der IV-Stelle im Verwaltungsverfahren handle es sich nicht um eine Frage

der Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen, sodass eine

Kostenauflage gestützt auf Art. 69 Abs. 1bis IVG bundesrechtswidrig

sei. Angesichts der Bundesrechtsverletzung durch die Vorinstanz ist die

Beschwerde offensichtlich begründet.

3.4

Das kantonale Gericht vertritt die

Auffassung, die Kostenpflicht im Beschwerdeverfahren bei Streitigkeiten um die

Bewilligung oder Verweigerung von IV-Leistungen gemäss Art. 69 Abs. 1bis

IVG beschlage nicht nur Verfahren zur Hauptsache

(Versicherungsleistungen), sondern auch Verfahren über prozessuale Nebenpunkte.

Es begründet dies im Wesentlichen mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung

zur Kostenauflage bei Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis. Die dort

gebotene Kostenlosigkeit des Verfahrens gemäss Art. 343 Abs. 2

OR beziehe sich auch auf Streitigkeiten über prozessuale Nebenpunkte (BGE

104.

II 222 E. 2a S. 223).

Allein jene Rechtsprechung kann nicht

gleichermassen in Leistungsstreitigkeiten der Invalidenversicherung massgeblich

sein, denn die Kostenlosigkeit im arbeitsgerichtlichen Verfahren ist aus

sozialpolitischen Gründen eingeführt worden, damit Arbeitnehmer ihre Rechte

gegenüber den meist stärkeren Arbeitgebern ihre Ansprüche durchsetzen können.

Der sozialpolitische Gehalt dieser Norm wäre illusorisch, wenn nicht auch die

prozessualen Nebenpunkte unter diese Norm fielen.

Gerade gegenteilig verhält es sich mit der

Sondernorm von Art. 69 Abs. 1bis IVG: Diese ist als Ausnahmebestimmung

von Art. 61 Abs. 1 lit. a ATSG, wonach das kantonale Verfahren in

sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten grundsätzlich kostenlos ist, als

eine Massnahme zur Verfahrensstraffung im Bereich der IV-Verfahren auf den 1.

Juli 2006 in Kraft gesetzt worden (Botschaft betreffend die Änderung des

Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [Massnahmen zur

Verfahrensstraffung] vom 4. Mai 2005, BBl 2005 S. 3079 ff., S. 3085). Der

allgemeine sozialpolitische Gehalt des Art. 61 Abs. 1 lit. a ATSG -

rasches, einfaches und kostenloses Verfahren - erfuhr somit eine Ausnahme nur

in einem Bereich der Sozialversicherung. Daher ist Art. 69 Abs. 1bis

IVG einschränkend auszulegen.”

In concreto contestato

è unicamente il rifiuto di riconoscere l’assistenza giudiziaria ed il gratuito

patrocinio in sede amministrativa. Per cui non si tratta di una controversia

relativa all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI.

In queste condizioni alla

ricorrente, pur perdente in causa, non vanno accollate spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti