32.2018.219
Prima domanda di rendita respinta. Rinvio degli atti all'Ufficio AI per l'espletamento di una perizia pluridisciplinare in cui verrà tenuto conto della nuova giurisprudenza del TF in merito all'invali
11 novembre 2019Italiano27 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.219
BS/sc
Lugano
11 novembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell’8 novembre 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1971, con
formazione quale panettiere/pasticcere, nell’ aprile 1997 ha inoltrato una domanda
di prestazioni AI per adulti volta ad ottenere misure di riqualifica
professionale (doc. 1 inc. AI).
Con decisione del 22 dicembre 1997, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha
respinto la domanda poiché dalla documentazione medica acquisita agli atti non
risultavano delle controindicazioni per la continuazione dell’attività di
pasticcere/panettiere (doc. 9 e 16 inc. AI).
1.2. Il 15 febbraio 1999 l’assicurato
ha inoltrato un’altra richiesta di riformazione professionale, sostenendo che a
causa di un’allergia alla farina non era più in grado di continuare l’attività
di pasticcere (doc. 19 inc. AI).
Sulla base della perizia 13 dicembre 1999 del pneumologo dr. med. __________ – che
giustificava un cambiamento di professione poiché il peritando, a causa
dell’asma, non era idoneo per lavori con esposizione ad agenti irritativi alle
vie respiratorie (doc. 40 inc. AI) – con decisione 30 marzo 2000, preavvisata
il 31 gennaio 2001, l’Ufficio AI ha ritenuto l’assicurato pienamente abile in
un’attività adeguate. Dal raffronto dei redditi è risultato un grado
d’invalidità del 33%, motivo per cui la domanda di prestazioni è stata
nuovamente respinta. Contestualmente l’amministrazione ha comunicato che si
sarebbe espressa su eventuali misure di reintegrazione professionale dopo aver
ricevuto il rapporto del Servizio di integrazione (doc. 57 inc. AI). La
decisione è cresciuta in giudicato.
1.3. Nel frattempo, l’Ufficio AI
ha posto l’assicurato al beneficio di una riformazione professionale quale
conducente di automezzi pesanti al fine di ottenere il relativo attestato di
capacità lavorativa, successivamente modificata a formazione empirica senza
obbligo scolastico (cfr. comunicazioni del 18 ottobre 2000 e 9 agosto 2001 in
doc. 79 e 118 inc. AI). La formazione è stata poi interrotta per mancato
impegno da parte dell’assicurato (cfr. comunicazione del 26 ottobre 2001, doc.
124 inc. AI).
Questo TCA, con sentenza
del 16 aprile 2003, respingendo un ricorso dell’assicurato, ha confermato il rifiuto
di riconoscere all’assicurato un’indennità di attesa ex art. 18 OAI (inc.
32.2002.60; cfr. 147 inc. AI).
1.4. Nel marzo 2018 l’assicurato, a
seguito di un intervento di protesi all’anca effettuato nel gennaio 2018, ha
inoltrato una nuova richiesta d’integrazione professionale (cfr. doc. 151 inc.
AI), indicando nel successivo formulario ufficiale di avere svolto quale ultima
attività lavorativa quella di panettiere/pasticcere dal 2012 al 2014 (doc. 153
inc. AI).
1.5. Aggiornata la documentazione
medica, che è stata valutata dal SMR (cfr. annotazioni 24 settembre 2018 in
doc. 180 inc. AI), con progetto di decisione 8 novembre 2018 l’Ufficio AI ha
respinto la domanda di prestazioni, ritenendo data la piena abilità lavorativa
nell’abituale attività di panettiere/pasticcere essendo “ragionevolmente
proponibile ed esigibile l’impiego di apposite maschere con filtro per polveri
sottili che possono evitare l’esposizione a sostanze irritanti per l’apparato
respiratorio (non essendo dimostrata una malattia professionale da allergia ai
farinacei), nonché in altre attività adeguate (doc. 181 inc. AI).
Con osservazioni 5
novembre 2018 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha contestato la valutazione
medico-teorica operata dal SMR. Allegando diversa documentazione medica di
natura cardiologica, ha chiesto l’esecuzione di approfonditi accertamenti
medici ed integrativi. L’assicurato ha inoltre chiesto di essere posto al
beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio del suo legale
(doc. 190 inc. AI).
Sulla base delle
annotazioni 7 novembre 2018 del dr. med. __________ del SMR, il quale ha sostenuto
come la nuova documentazione medica non sia idonea a modificare la precedente
valutazione medico-assicurativa (doc. 191 inc. AI), con decisione dell’8 novembre
2018 l’Ufficio AI ha confermato il diniego di prestazioni, respingendo inoltre
la domanda di assistenza giudiziaria in ambito amministrativo (doc. 192 inc.
AI).
1.6. Contro la succitata decisione
l’assicurato, sempre per il tramite dell’avv. RA 1, ha interposto il presente
tempestivo ricorso. Non condividendo la valutazione dell’Ufficio AI nel ritenerlo
pienamente abile nella sua precedente attività nonché in altre attività
adeguate, l’insorgente ha chiesto il rinvio degli atti all’amministrazione per
l’espletamento di accertamenti medici ed economici. Delle singole motivazioni
verrà detto, per quanto necessario, in sede di considerandi di diritto.
1.7. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI ha invece postulato la reiezione del ricorso e la conferma della
decisione impugnata con argomentazioni che verranno riprese, se necessarie, nel
prosieguo.
1.8. Il 5 febbraio 2019 (X), 18
marzo 2019 (XVI) ed il 15 aprile 2019 (XX) l’insorgente ha prodotto ulteriori
atti medici che, su richiesta del TCA, sono stati valutati dall’Ufficio AI con
osservazioni 5 marzo 2019 (XIV), 2 aprile 2019 (XVIII) e 26 aprile 2019 (XXII).
considerato
2.1. Oggetto
del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha respinto la (nuova) domanda
di prestazioni dell’assicurato.
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag.
1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione
deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute
fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione
su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V
222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno
2003, consid. 4.1).
2.3. Qualora l'amministrazione entra nel merito di una nuova domanda
di prestazioni, essa deve esaminare la fattispecie da un punto di vista
materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità
resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115).
In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di
rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI;
VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von
Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauser/ Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).
L’art. 17 cpv. 1
LPGA stabilisce che “se il grado d’invalidità del beneficiario
della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta."
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le
rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante
dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche
quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla
capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl.
del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V
275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art.
88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88
a cpv. 2 OAI).
2.4.
2.4.1. Nel caso in esame,
successivamente alla decisione di rifiuto di prestazioni del 30 marzo 2000
(cfr. consid. 1.2), al fine di valutare l’esistenza di un’eventuale allergia ai
farinacei (cfr. annotazioni 5 luglio 2000 del SMR in doc. 70), l’Ufficio AI ha
disposto una perizia a cura del dr. med. __________, resa il 10 settembre 2000
(doc. 76 inc. AI) il quale ha concluso per l’esistenza di una piena capacità lavorativa,
argomentando:
" (…) Da
un punto di visa strettamente allergologico, vista l’assenza di un terreno
atopico e la prova formale che l’assicurato ha sofferto nel passato di problemi
allergici, non vi è una contro-indicazione ad un’attività professionale dove
l’assicurato è esposto a sostanze potenzialmente allergizzanti. Il rischio, in
effetti, per il signor RI 1 di sviluppare un’allergia è, da considerare, simile
a quello della popolazione normale.
Tenuto conto della reazione cutanea insorta durane l’attuale
attività da giardiniere che rende particolarmente timoroso il paziente a
riprendere tale attività professionale si raccomanda una riconversione
professionale con un’attività da svolgere piuttosto all’interno dove non via
sia una esposizione a prodotto vegetali. (…)” (sottolineatura del redattore; doc.
76 inc. AI)
Ritenuta necessaria un’altra
valutazione pneumologica (cfr. annotazioni 6 ottobre 2000 del SMR), con
rapporto 20 novembre 2000 il dr. med. ____________, preso atto della perizia allergologica,
ha valutato:
" (…) Alla
luce di questa nuova perizia la probabile componente professionale è tuttavia
esclusa.
Per questo motivo non esiste a priori una non-idoneità assoluta
nella continuazione della precedente professione di panettiere. Persistono
invece limitazioni già precedente espresse e cioè per professioni con
esposizione ad agenti irritativi delle vie respiratorie come fumi, polveri e
gas. Personalmente sono sempre dell’opinione che per un soggetto asmatico,
malgrado non sussista una proibizione, la professione di panettiere-pasticcere
non rappresenti tuttavia la professione ideale.” (sottolineature del
redattore, doc. 83 inc. AI)
Di conseguenza,
l’amministrazione ha ritenuto che le limitazioni per le professioni con
esposizioni ad agenti irritativi delle vie respiratorie come fumi, polveri e
gas, non valgono per la professione di panettiere/pasticciere, motivo per cui
l’assicurato è da ritenere idoneo a continuare la sua abituale professione
(cfr. risposta di causa pag. 2).
2.4.2. A seguito della nuova domanda
di prestazioni, aggiornata la documentazione medica, con annotazioni 24
settembre 2018 il dr. med. __________ del SMR ha riassunto le seguenti
diagnosi:
" (…)
Diagnosi con
Ripercussione
sulla CL
infermità: 645
danno funz.: 65
Disturbo di personalità misto (tratti immaturi,
narcisistici e impulsivi) (ICD-10; F61.0)
Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10; F412)
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso
di canabioidi: sindrome da dipendenza (ICD10 F12.2)
Diagnosi senza
Ripercussione sulla CL
Stato dopo protesi totale anca in coxartrosi
bilaterale
Ectasia dell’aorta
Stato dopo PTCA e posa stent per infarto miocardico
su malattia monovasale (2014)
Stato dopo sindrome compartimentale gamba destra
sottoposta a fasciotomia (2016)
Dorso lombalgia aspecifica
Stato dopo politrauma
Ipercolesterolemia
Tabagismo attivo
(…)” (doc AI 180)
Riportate le risorse ed i
limiti disponibili, il succitato sanitario ha concluso:
" (…) Decisione
AI del 30.03.2000 abile al 100% in tutte le attività confacenti.
Dal lato medico-assicurativo, appare ragionevolmente proponibile
ed esigibile (art. 21 cpv. 4 LPGA) l’impiego di apposite maschere con filtro
(mezzo ausiliario) per polveri sottili che possono garantire l’esposizione a
sostanze potenzialmente irritanti per l’apparato respiratorio (non
essendo dimostrata una malattia professionale da allergia ai farinacei) con
una CL completa e duratura anche per la professione svolta precedentemente
dall’A.to di panettiere/pasticciere e questo a partire dal 05.04.2018.
L’attuale abilità completa per tutte le attività è anche già stata
attestata il 28.05.2018 dalla Dr.ssa __________ (FMH psichiatria) per la
componente psichiatrica e dal Dr.med. __________ (FMH med. gen.) per la
componente somatica il 23.03.2018 in cui indica un’abilità completa per
professioni leggere.
Qualora non venisse giudicata possibile la ripresa
dell’abilità lavorativa nei tempi suindicati dai medici curanti, come anche
avvallato dal sottoscritto, si ricorda che l’abuso di sostanze psicoattive in
concomitanza ad una diagnosi psichiatrica di disturbo di personalità non permette
di riconoscere tale diagnosi con influsso sulla CL in quanto potrebbe anche
mascherare un’altra diagnosi soggiacente con reale influsso sulla CL ma per
dimostrare ciò è imperativa l’astensione (per minimo 6 mesi) da tali sostanze,
una immediata presa a carico cosante specialistica e una successiva rivalutazione
della CL residua (art. 7 LPGA); quindi dopo l’astensione dalle sostanze psicoattive,
andrebbe valutata, a questo punto e dopo diversi anni di allontanamento
discontinuo dall’ambiente lucrativo, se possa soggiacere la presenza di un
grave quadro psicopatologico in cui una terapia più incisiva e l’inserimento in
un programma riabilitativo in ambito stazionario, o semi-stazionario (dove
possa essere regolarmente seguito e monitorato), risulta indispensabile, visto
che dal punto di vista legale spetta all’assicurato l’obbligo di collaborare
e minimizzare il danno alla salute. Ciò significa che anche lui deve dare
il proprio contributo per il suo reinserimento professionale, anche accettando
le misure terapeutiche idonee per il suo caso (astensione da sostanze
psicoattive, uso di maschere a filtro ecc.) (art. 7 LPGA e art. 21 cpv. 4
LPGA).
In ultimo ricordo che anche per l’idoneità alla guida di mezzi
pesanti è necessario il certificato da parte di un medico del traffico di
livello II.” (doc. AI 180 pag. 4)
In sede di osservazioni al
progetto di decisione 27 settembre 2018 di diniego di prestazioni, l’assicurato
ha prodotto diversa documentazione medica di natura cardiologica (doc. 190 inc.
AI), la quale è stata esaminata dal dr. med. __________ del SMR. Nelle
annotazioni 7 novembre 2018 egli ha valutato:
" La nuova
documentazione inviata in questa fase di osservazioni al progetto non permette
di modificare quanto già agli atti ed incluso nel RAF-SMR del 24.09.2018 perché
seppur viene riscontrata la posa di pace maker per disturbo del ritmo esso non
ha mai esercitato un influsso diretto sulla CL abituale o confacente come ben
attestato dagli specialisti cardiologici.” (doc. AI 191)
Pertanto, con la decisione
contestata, l’amministrazione ha confermato una piena abilità lavorativa
nell’abituale attività ed in altre adeguate dal 30 marzo 2000, con l’obbligo d’impiego
nello svolgimento della professione di pasticcere/panettiere di apposite
maschere con filtri sottili per evitare l’esposizione a sostanze irritanti, nonostante
non sia stata dimostrata una malattia professionale da allergia ai farinacei.
Con il presente ricorso
l’assicurato contesta la succitata valutazione medico-teorica, sostenendo come
l’Ufficio AI non abbia compiutamente valutato il suo stato di salute ed
allegando diversi nuovi atti medici. Sostiene di non essere in grado di
svolgere la sua abituale attività di pasticcere/panettiere, rimarcando come non
vi sia un giudizio medico che tenga conto globalmente di tutte le affezioni di
cui egli è portatore.
2.5. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine
con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
Considerandi
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.
), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e
che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine,
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle
conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal
principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a
mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
2.6
Nella
fattispecie in esame questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di
salute dell’assicurato è stato accuratamente vagliato, non può confermare
l’operato dell’amministrazione, rispettivamente del proprio servizio medico. Questo
per i seguenti motivi.
Dal
lato psichiatrico il TCA rileva che nel rapporto 30 maggio 2018 la psichiatra
curante, dr. med. __________, ha attestato un’inabilità lavorativa relativa
alla degenza del suo paziente presso la Clinica __________ di __________ (dal 7
marzo al 4 aprile 2018), rilevando tuttavia che “la ripresa del lavoro come
panettiere porterebbe verosimilmente nel tempo ad aggravare il quadro di
malattia con IL consistente” (punto no. 4 del citato rapporto). Per questi
motivi nel medesimo rapporto essa ha evidenziato che:
" (…) Sebbene
le patologie psichiatriche segnalate non costituiscono allo stato attuale
un’incapacità lavorativa sostanziale nell’attività di panettiere pasticcere, va
comunque considerato come i ritmi stressanti di tale attività, soprattutto
condotta come indipendente, possano sollecitare il già fragile equilibrio del
sig. RI 1, portando possibilmente ad una IL stabile. Per questo motivo
sarebbe auspicabile che egli potesse lavorare in un contesto poco stressante e
con caricabilità limitata, orari regolari, senza turni notturni. (…)”
(punto no. 3.1 in doc. 172 inc. AI)
Dubbi
sulla piena abilità nell’abituale attività sono emersi dalla documentazione
prodotta con il ricorso.
Con
rapporto 14 novembre 2018 il dr. med. __________, Capo Servizio di Cardiologia
al __________ di __________, pur non rilevando novità rispetto ai precedenti
controlli, ha tuttavia rimarcato come il paziente “appare molto limitato
nella qualità di vita e sta lottando per l’invalidità che dal punto di vista
prettamente cardiaco non sembra essere sufficientemente giustificata per
attività di pasticciere”. Pur trattandosi di affezioni non di sua
competenza, egli ha comunque proseguito sostenendo che la “sintomatologia
dell’anca sinistra è il problema prioritario a tal punto che consiglio a
livello specialistico da parte dei colleghi del reparto di terapia del dolore
senza dimenticare la componente psicologica nel contesto di dolore cronico.
(doc. B).
Sempre
riguardo all’abituale attività, con rapporto 14 novembre 2018 il dr. med. __________
del Sevizio di Chirurgia ed Ortopedia all’Ospedale __________ ha attestato una
totale inabilità lavorativa nella professione di panettiere-pasticciere in
stato dopo protesi all’anca sinistra del 10 gennaio 2018 “in quanto si
tratta di un lavoro che richiede molte ore in piedi e il paziente non riesce ad
affrontarle” (doc. C ).
Infine,
nel rapporto 15 novembre 2018 la dr.ssa med. __________ del __________ presso
l’Ospedale __________, ha certificato che l’assicurato, seguito “per una
grave insonnia iniziale e di mantenimento secondario ad una severa sindrome
delle gambe senza riposo, non è abile a svolgere la mansione di panettiere e/o pasticciere
in quanto è un lavoro che richiede dei turni notturni che vanno a peggiorare la
condizione clinica di base “(doc. E).
È
vero che con annotazioni 17 gennaio 2019 (VIII/1 allegato alla risposta di
causa) il dr. med. __________ del SMR, facendo riferimento al succitato
rapporto del dr. med. __________, ha rilevato che il citato medico non ha
motivato la sua valutazione. Si tratta comunque di un certificato di uno
specialista, la cui attestazione circa gli esiti della protesi totale dell’anca
destra merita approfondimenti. Nelle medesime annotazioni, valutando il
certificato della dr.ssa med. __________, il medico SMR sostiene che dal punto
medico-assicurativo l’attività di panettiere/pasticcere può essere svolta in
pieno giorno senza tuttavia dimenticare che, secondo la generale esperienza
delle cose, tale attività viene prevalentemente svolta durante la notte.
Con
le osservazioni 5 febbraio 2019 (X) l’assicurato ha prodotto il rapporto 1°
febbraio 2019 del medico curante, dr. med. __________. Esposte le diverse
diagnosi sia psichiche (disturbo di personalità, esisti da disturbi psichici e
comportamentali dovuti all’uso di canabioidi con ricovero per disintossicazione
e successiva astinenza) che somatiche, ha sostenuto:
" (…) I vari
problemi fisici di cui soffre si incatenano alla patologia psichiatrica. Il
paziente non assume più sostanze psicoattive da quasi un anno. Soffre di una
patologia dell’apparato locomotorio legato agli esiti da posa di protesi totale
dell’anca destra e alla coxartrosi controlaterale oltre agli esiti da
fasciotomia. I dolori conseguenti rendono impossibile un’attività con
componente fisica importante, in modo particolare quella di panettiere che è
ulteriormente controindicata dallo stato psichico del paziente e dalla sindrome
delle gambe senza riposo. È anche presente un’insufficienza cardiaca cronotropa
che condiziona una dispnea da sforzo e una difficoltà ad eseguire sforzi
prolungati. La situazione psichica del paziente e l’età rendono impossibile
l’apprendimento di un’attività intellettuale e mi sembra veramente impossibile
che il paziente possa riprendere una qualsiasi attività lavorativa remunerata.
Il paziente continua a essere seguito dalla psichiatra, dal chirurgo
ortopedico, dal cardiologo e dalla neurologa. Ho anche potuto parlare con delle
persone vicine al paziente che confermano i sintomi della patologia
psichiatrica con i multipli problemi relazionali.” (doc. H)
Nelle
osservazioni 15 febbraio 2019 il medico SMR ha chiesto allo psichiatra SMR, dr.
med. __________, di prendere posizione in merito alle diagnosi psichiatriche elencate
dal medico curante nel succitato rapporto (XIV). A tal riguardo nelle
annotazioni 26 febbraio 2019 il dr. med. __________, rilevando come il disturbo
di personalità fosse già noto ed ampiamente valutato, fa riferimento a quanto
certificato il 4 giugno 2018 dalla dr.ssa med. __________ (abilità al 100% dal
4.
aprile 2018 dopo degenza presso la Clinica __________ dal 7 marzo 2018 al 4
aprile 2018), concludendo che il certificato del medico di famiglia non apporta
fatti nuovi tali da modificare le precedenti prese di posizione del SMR (XIV). A
tal riguardo, come detto sopra, va ribadito come la psichiatra curante abbia espresso
riserve sull’idoneità dell’assicurato a continuare la sua abituale professione.
Visto
quanto sopra, questo Tribunale non
può, con la necessaria tranquillità, concludere che l’assicurato sia da ritenere
abile nella sua abituale attività di pasticcere/panettiere, come pure in
attività adeguate.
Va
rilevato che non è stata mai fatta una valutazione globale dello stato di
salute dell’assicurato. In questo senso il TCA condivide quanto sostenuto dal
medico curante nel rapporto 13 marzo 2019:
" (…) Come
già sottolineato nel mio certificato dell’01.02.19 le problematiche del
paziente sono multiple. Nelle osservazioni vengono prese in considerazione solo
le valutazioni puntuali dello psichiatra e non viene fatto in giudizio globale
del paziente cioè che a mio modo di vedere compete alla mia figura di medico di
famiglia, che è capace di sintetizzare la serie di problemi del paziente.
Per un giudizio globale peritale della capacità lavorativa del
paziente bisognerebbe vedere il paziente con diversi specialisti: un neurologo
per la sindrome delle gambe senza riposo severa; un ortopedico per lo stato da
posa di protesi dell’anca sinistra con fastidi persistenti nonché
dall’incidente per la sindrome compartimentale; un cardiologo per
l’insufficienza cronotropa con difficoltà negli sforzi intensi e uno psichiatra
per l’evidente disturbo di personalità con conflitti continui che si
manifestano in ogni più piccola situazione relazionale e poi tirare le somme.
Mi piacerebbe molto che il paziente fosse effettivamente visto da uno
psichiatra con un giudizio sull’attuale.” (doc. XVI/1)
Va poi ricordato che nella sentenza pubblicata in 145 V 215 il TF ha
stabilito che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere
applicata anche all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI
in presenza di tossicomanie, fermo restando in ogni caso l’obbligo
dell’assicurato di ridurre il danno, ad esempio tramite partecipazione attiva a
dei trattamenti medici ragionevolmente esigibili, pena il rifiuto o la
riduzione delle prestazioni (cfr. comunicato stampa del 5 agosto
2019, in: www.bger.ch).
Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le
tossicomanie (sindromi da dipendenza quali per esempio l'alcolismo [RCC 1989
pag. 283, 1969 pag. 236], la dipendenza da medicamenti [RCC 1964 pag. 115] o da
droghe [RCC 1992 pag. 180, 1987 pag. 467, 1973 pag. 600], l'abuso di nicotina
oppure l'obesità [RCC 1984 pag. 359]; STCA 32.2017.185 del 18 luglio 2018,
consid. 2.5) occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su
indicatori. Il Tribunale federale ha così modificato la sua precedente giurisprudenza
secondo la quale le tossicomanie erano ritenute invalidanti solo nel caso in
cui fossero causate da un danno alla salute fisica o mentale, o avessero
provocato una malattia o un infortunio. Decisiva è ora invece la questione di
sapere se la persona interessata riesca a fornire, sulla base di un metro di
valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante (cfr.
STF 9C_136/2019 del 19 agosto 2019, consid. 3 in fine), fermo restando
in ogni caso l’obbligo di ridurre il danno, sottoponendosi ai trattamenti
medici ragionevolmente esigibili, pena il rifiuto o la riduzione delle
prestazioni. Nella misura in cui il caso è ancora giustiziabile, la nuova
prassi si applica alle procedure in corso (cfr. DTF 137 V 210, consid.5 e 6 e
DTF 132 V 368, consid. 2.1 ivi citato).
In
conclusione, visti i succitati motivi, è necessario procedere ad una perizia
pluridisciplinare volta a valutare l’inabilità lavorativa dell’assicurato nella
sua abituale ed in altre attività. A dipendenza dell’esito della stessa,
l’amministrazione procederà successivamente alla valutazione economica.
Quanto
al rinvio degli atti all’amministrazione va rilevato che nella STF 9C_243/2010
del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali
casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria
e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo
di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano
accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un
complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107
del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti
dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen
möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig
ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es
dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen,
eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder
Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA
32.2014.134
del 21 luglio 2015; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011), ciò che corrisponde al caso in esame.
In
queste condizioni, in accoglimento del ricorso, vista la non completa
istruzione della causa da parte dell’amministrazione, la decisione impugnata va
annullata e gli atti rinviati a quest’ultima affinché proceda conformemente ai
considerandi e si pronunci nuovamente, previa messa in atto della procedura di
preavviso ex art. 57a cpv. 1 LAI, sul diritto alla rendita dell’assicurato.
2.7
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
2.8
Vincente in causa, il
ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto ad un’indennità per
ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA) che appare equo quantificare in fr.
1'800.--, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria
per la procedura ricorsuale (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF
9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011
consid. 5).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione dell’8 novembre 2018 è annullata e gli atti rinviati
all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi e si
pronunci nuovamente sul diritto alla rendita del ricorrente.
2. Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI,
il quale verserà al ricorrente fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA
inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti