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Decisione

32.2018.22

Revisione della prestazione e conferma della mezza rendita. Assicurata pretende di più, facendo valere un peggioramento. TCA conferma la decisione

1 aprile 2019Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7.

Secondo la giurisprudenza, il punto di riferimento temporale per valutare se

si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettibile

di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito dall’ultima

decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto

alla rendita. Vanno quindi paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 133 V 108, 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto

di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di

rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).

In

concreto, come meglio si illustrerà al consid. 2.8, la mezza prestazione è

stata erogata sulla base di accertamenti medici e del relativo rapporto SMR

eseguiti contestualmente alla resa della decisione del 16 novembre 2015 (doc.

AI 175).

Il

TCA è, quindi, ora chiamato a valutare se successivamente alla decisione del 16

novembre 2015 lo stato di salute della ricorrente sia peggiorato in misura tale

da giustificare l’au-mento della rendita d’invalidità.

2.8.

Dagli atti di causa risulta che in occasione della concessione della mezza rendita

l’amministrazione, in evasione della nuova domanda dell’assicurata che

lamentava un peggioramento dei dolori preesistenti, e a seguito della decisione

del 25 settembre 2014 statuente l’entrata nel merito da parte dell’Ufficio AI

(doc. AI 135; cfr. consid. 1.1), aveva interpellato i curanti. In particolare

il dr. __________, ortopedico e traumatologo, il 27 novembre 2014 aveva

attestato una completa inabilità lavorativa, sino a data da precisare, a

seguito degli esiti della frattura al gomito sinistro con artrosi

post-traumatica e rigidità e discinesia secondaria alla spalla sinistra (doc.

AI 145). Il dr. __________, gastroenterologo, il 18 dicembre 2014, posta la diagnosi

di epatite cronica attiva e dolori cronici alla spalla sinistra, aveva dal

canto suo concluso per un’inabilità lavorativa del 50% dal maggio 2014 (doc. AI

148). La dr.ssa __________, psichiatra, aveva invece escluso un’inabilità (doc.

AI 149). Il dr. __________ dell’__________ di __________, diagnosticati gli

esiti della frattura alla spalla sinistra e una fibrosi epatica livello F3 su

epatite C, rilevate limitazioni alla capacità lavorativa dell’assicurata a

motivo dei problemi al braccio sinistro e stanchezza attribuibile all’epatite

avanzata, non aveva dal canto suo indicato alcuna inabilità lavorativa (rapporto

medico del 1. giugno 2015, doc. AI 159).

Nel

rapporto finale del 27 luglio 2015 il dr. __________ del SMR, posta la diagnosi

con influsso sulla capacità lavorativa di “Epatite cronica C genotipo 3b in

stato dopo trattamento con interferone dal gennaio 2004 e aprile 2005, attuale

indicazione a nuovo trattamento” aveva quindi concluso per un grado di

inabilità nell’attività abituale di gerente dell’ 80% dal maggio 2014, del 50%

invece in un’attività leggera adeguata, laddove andavano evitati lavori

pesanti, ripetitivi con il braccio sinistro e sopra l’altezza tavolo con il

braccio sinistro (doc. AI 166).

Di

conseguenza, ammessa un’inabilità lavorativa del 80% in attività nella

ristorazione, ma una capacità lavorativa del 50% in attività leggere adeguate,

dal maggio 2014, eseguito il confronto dei redditi concludente per una perdita

di guadagno del 55% (cfr. rapporti del consulente professionale del 27 luglio e

9 settembre 2015, doc. AI 163 e 170), con decisione del 16 novembre 2015 -

cresciuta incontestata in giudicato - l’Ufficio AI ha riconosciuto una mezza rendita

dal 1. maggio 2015 (doc. AI 175).

In

occasione della revisione intrapresa nella primavera del luglio 2017, l’amministrazione

ha interpellato il dr. __________, il quale, il 24 agosto 2017, poste la

diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di esiti della frattura

all’omero sinistra nel 2009, con anchilosi del gomito e artrosi con sindrome

cervico-brachiospondilogena e dolore cronico, epatite C cronica con fibrosi F3

(fibrosi avanzata con stato dopo cura antivirale 2016), oltre ad altre diagnosi

senza influsso sulla capacità lavorativa, ha certificato un’inabilità

lavorativa completa per un lavoro in ristorante (doc. AI 186). Il dr. __________,

reumatologo, il 9 ottobre 2017, sulla base di allegati referti radiologici, ha

posto le diagnosi di “Sindrome cervicospondilogena cronica in presenza di

modiche alterazioni degenerative conformi all’età senza neurocompressione,

anchilosi parziale del gomito sinistro dopo frattura circa 2010”, concludendo

che “dal punto di vista prettamente reumatologico, come badante,

l’assicurata è totalmente abile al lavoro”, così come era completamente

abile “per qualunque attività a tempo pieno e con pieno rendimento” (doc.

AI 194). Agli atti sono inoltre stati prodotti atti medici relativi

all’asportazione di un basalioma sul cuoio capelluto nel febbraio 2017 con

esito senza complicanze (doc. AI 195).

L’assicurata

ha pure segnalato di avere nel frattempo riiniziato a lavorare, svolgendo dal dicembre

2016 un’ "attività di sostegno domestico a domicilio", con un

impiego al 45%, attività tuttavia interrotta con la fine del mese di marzo

2017.

Sottoposta

la documentazione al SMR (che ha concluso per uno stato di salute invariato con

prognosi stazionaria; doc. AI 197), con comunicazione del 28 dicembre 2017

dapprima e, quindi, la decisione impugnata del 29 gennaio 2018, l’ammini-strazione

ha confermato la mezza rendita di invalidità, con la motivazione che in base

alla nuova documentazione medica acquisita agli atti non era stato constatato

alcun cambiamento in riferimento alla rendita erogata (doc. AI 200).

Con

il ricorso l’assicurata ha prodotto documentazione già agli atti oltre a un

rapporto del dr. __________ dell’8 febbraio 2018, concludente quanto segue:

"

Con il presente scrivo un

certificato in risposta alla decisione dell'lstituto delle Assicurazioni

Sociali che ha fatto un accertamento Al concludendo con la lettera raccomandata

del 29.01.2018 in cui dichiara che la rendita d'invalidità rimane immutata,

ossia ad un grado d’invalidità del 50%.

Guardando l'incartò messo a mia disposizione ritengo

che alcuni aspetti della polipatologia presente presso questa paziente siano state sottovalutate. Conosco la paziente dal 2015 seguendola come medico di

famiglia.

La paziente aveva subito la frattura dell'omero sinistro

con anchiloso del gomito ed artrosi con sindrome cervico-brachiale spondilogena e dolore cronico in terapia con diversi

antidolorifici/antinfiammatori in particolare Arcoxia, Ponstan e Dafalgan, Tale

condizione provoca un impedimento nello svolgimento delle attività quotidiane che sono impedite da dolori

cronici nel braccio e spalla sinistra, i quali non permettono nemmeno ad estendere completamente il braccio

sinistro. Questi fenomeni degenerativi insorti

dopo un incidente hanno una prognosi che tende verso il peggioramento. Ritengo

che la valutazione da parte del Dr. __________,

sia dal profilo scientifico, sicuramente corretta, ma non tiene conto del fatto

che si tratta di una paziente che nel frattempo è astenica, sottopeso e soffre

dì un decondizionamento fisico secondario.

La paziente è inoltre portatrice di una fibrosi

avanzata secondarla ad un’epatite C cronica che è stata eradicata. Pazienti con

fibrosi avanzata hanno spesso una sindrome astenica, fattore che si aggiunge

alle patologie sopra elencate.

In conclusione ritengo l'affermazione fatta dal

reumatologo: "l'assicurata è abile al lavoro per qualunque attività a

tempo pieno e con pieno rendimento", si limita troppo ad una perspettiva

forse scientificamente corretta, ma non

integra la complessità che presenta il caso della signora Taberning.

Sostengo dunque l'iniziativa portata avanti dall’avvocato

RA 1 e chiederei una valutazione che integri i diversi impedimenti e problemi

sopracitati da uno specialista della medicina del lavoro.“ (doc. Q)

Valutato

questo certificato, il SMR, con Annotazione del 22 febbraio 2018, ha concluso

che dallo stesso non risultava una modifica dello stato di salute rispetto alla

precedente valutazione (doc. IV/1; cfr. in esteso al consid. 2.9).

La

ricorrente ha altresì prodotto due rapporti del 4 aprile e 15 maggio 2018 del dr.

__________, ortopedico della clinica __________ (doc. R1 e R2), sui quali il

medico SMR, con Annotazione del 23 luglio 2018, si è espresso nel senso che non

evidenziavano nuove problematiche di rilievo (doc. XII/1, cfr. in esteso al

consid. 2.9).

Infine,

la ricorrente ha ancora fatto pervenire un referto relativo ad una densitometria

ossea effettuata il 20 settembre 2018 con riscontro di “osteoporosi

femorale, osteopenia lombare e all’avambraccio”. In merito, il medico SMR,

in data 17 dicembre 2018, ha osservato che la diagnosi di osteoporosi non

fratturativa non comportava ulteriori limiti funzionali (doc. XVIII).

2.9. Nella

concreta fattispecie, dopo attento esame della documentazione agli atti,

rammentato che la situazione giuridica precedente deve permanere se una

modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza

preponderante (sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV n. 18 pag.

181,9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio

2013, consid. 2; cfr. sopra al consid. 2.5), questo Tribunale, per i motivi che

seguono, non può che confermare la decisione dell’Ufficio AI, con la quale ha

negato l’intervento di un peggioramento rilevante delle condizioni

dell’assicurata rispettivamente della sua capacità lavorativa, e, quindi,

confermato il diritto alla mezza rendita.

Occorre

rammentare che in occasione della concessione della mezza rendita, con la

decisione 16 novembre 2015 - cresciuta incontestata in giudicato e di

conseguenza vincolante - l’amministrazione si era basata sulle varie

certificazioni dei curanti, segnatamente quelle del dr. __________, ortopedico

e traumatologo, del 27 novembre 2014 (per il quale nell’attività esercitata vi

era una completa inabilità lavorativa a seguito della frattura al gomito

sinistro; doc. AI 145), del dr. __________, gastroenterologo, del 18 dicembre

2014 (secondo cui per la diagnosi di epatite cronica attiva e dolori cronici

alla spalla sinistra vi era un’inabilità lavorativa del 50% dal maggio 2014,

doc. AI 148) e del dr. __________ dell’__________ di __________, laddove il 1.

giugno 2015 aveva diagnosticato gli esiti della frattura alla spalla sinistra e

una fibrosi epatica livello F3 su epatite C, con conseguenti limitazioni alla

capacità lavorativa a motivo dei problemi al braccio sinistro e alla stanchezza

attribuibile all’epatite avanzata (doc. AI 159). Nel rapporto finale del 27

luglio 2015 il dr. __________ del SMR, posta la diagnosi con influsso sulla

capacità lavorativa di “Epatite cronica C genotipo 3b in stato dopo

trattamento con interferone dal gennaio 2004 e aprile 2005, attuale indicazione

a nuovo trattamento”, aveva quindi concluso per un grado di inabilità

nell’attività abituale di ristoratrice del 80% dal maggio 2014, del 50% invece

in un’attività leggera adeguata, laddove andavano evitati lavori pesanti,

ripetitivi con il braccio sinistro e sopra l’altezza tavolo con il braccio

sinistro (doc. AI 166).

In

occasione della revisione avviata nel luglio 2017 la situazione è apparsa

sostanzialmente invariata.

In

effetti, anche il dr. __________, nella sua certificazione del 24 agosto 2017,

ha confermato sostanzialmente le medesime diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa, e quindi quelle di esiti da frattura all’omero sinistra nel 2009,

epatite C cronica con fibrosi F3 (fibrosi avanzata con stato dopo cura antivirale

2016), oltre alle diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di “stato

Considerandi

dopo resezione basalioma cuoio capelluto, ipertensione arteriosa incipiente,

IMC 18.1”. Ha quindi certificato un’inabilità lavorativa completa per un

lavoro in ristorante, osservando che era “difficile pensare ad un’attività

che non richieda il braccio sinistro” e definendo la prognosi stazionaria

per fenomeni degenerativi. Quali impedimenti fisici ha menzionato

“stanchezza, difficoltà di usare arto superiore sinistro” (doc. AI 186).

D’altra

parte, anche il dr. __________, reumatologo, il 9 ottobre 2017, sulla base di

allegati referti radiologici, ha in sostanza confermato la stabilità della precedente

situazione, ponendo le diagnosi di “Sindrome cervicospondilogena cronica in

presenza di modiche alterazioni degenerative conformi all’età senza

neurocompressione, anchilosi parziale del gomito sinistro dopo frattura circa

2010”, concludendo addirittura per una completa capacità lavorativa come

badante (doc. AI 194).

Ora,

tale documentazione che non attesta sostanzialmente alcuna modifica della

situazione valetudinaria rispetto all’epoca della decisione di attribuzione

della mezza rendita, è stata sottoposta al SMR, il quale, con annotazione del

20.

dicembre 2017, ha in effetti con pertinenza concluso per uno stato di salute

invariato con prognosi stazionaria (doc. AI 197).

Tale

conclusione deve essere confermata da questo Tribunale.

Nemmeno

un’accurata valutazione degli atti medici prodotti in questa sede permette una diversa

conclusione.

Nel

ricorso l’assicurata sostiene un peggioramento delle sue condizioni. Produce

documenti già agli atti oltre a un certificato medico dell’8 febbraio 2018 del

dr. __________, il quale, fa in sostanza valere una “sottovalutazione” di

alcuni, non ben precisati, aspetti della polipatologia di cui soffre

l’assicurata. Riferisce della frattura subita all'omero sinistro e dei relativi

postumi, che provocherebbero “un impedimento nello svolgimento delle

attività quotidiane che sono impedite da dolori cronici nel braccio e spalla sinistra,

i quali non permettono nemmeno ad estendere completamente il braccio sinistro”.

A questo proposito rileva che la valutazione del dr. __________ sia dal profilo

scientifico “sicuramente corretta”, ma aggiunge che la stessa non

terrebbe conto dell’astenia e del decondizionamento fisico secondario. Per

quanto riguarda il suo campo specifico, lo specialista si limita a segnalare

che l’epatite C cronica è stata nel frattempo eradicata, precisando nondimeno

che “pazienti con fibrosi avanzata hanno spesso una sindrome astenica”.

Sarebbe a suo avviso auspicabile “una valutazione che integri i diversi

impedimenti e problemi sopracitati da uno specialista della medicina del

lavoro“ (doc. Q; cfr. in esteso al consid. 2.8).

Ora,

tale certificazione, che peraltro nemmeno si pronuncia chiaramente su una

limitazione della capacità lavorativa, e che inoltre si estende a valutazioni,

segnatamente riguardanti le sequele della frattura alla spalla sinistra, che

nemmeno rientrano di principio nel suo campo di specializzazione, manifestamente

non consente di comprovare un peggioramento delle condizioni dell’assicurata.

Del resto, la stessa è stata sottoposta all’esame del medico SMR, il quale si è

pronunciato in tal modo nell’Annotazione del 22 febbraio 2018:

"

(…) Dal rapporto del dr. __________ non risulta una modifica dello stato di

salute rispetto alla valutazione

precedente. La situazione osteoarticolare risulta invariata come certificato

dal punto di vista reumatologico. A livello oggettivo non siamo in presenza di

un peggioramento della situazione epatica, ricordo che è stato eseguito con

successo il trattamento dell'epatite C cronica, infetto cronico ancora presente

in occasione della precedente decisione. Ricordo anche che nella precedente

decisione è stato debitamente tenuto conto dell’astenia riconoscendo un impedimento

del 50% in attività confacente dal punto di vista osteoarticolare.

In conclusione non risulta assolutamente condivisibile

l'indicazione di un peggioramento dello stato di salute rispetto alla

precedente decisione di rendita.”

(doc. IV/1)

Da

tale conclusione, presa dal SMR dopo accurato esame del caso e della

documentazione agli atti, questo Tribunale non ha motivo di scostarsi,

osservato come con pertinenza il medico SMR rilevi che dell’astenia sia già

stato debitamente tenuto conto in sede di attribuzione della mezza rendita, laddove

all’assicurata è comunque stata riconosciuta una - non trascurabile -

limitazione del 50% alla capacità lavorativa. Né del resto il dr. __________

evidenzia altri elementi che potrebbero giustificare un aumento dell’inabilità

lavorativa, ove peraltro si rilevi che quanto attestato dall’internista non si

discosta da quanto da lui medesimo certificato il 1. giugno 2015. Anzi, rispetto

a quell’epoca la situazione sembrerebbe addirittura migliorata, visto che la

stanchezza già allora ritenuta limitante era da attribuire “all’epatite

avanzata”, e che dalla più recente certificazione dell’8 febbraio 2018 si

evince tuttavia come tale patologia sia stata nel frattempo fortunatamente

trattata con successo e quindi eradicata (doc. AI 159).

Neppure

l’ulteriore documentazione prodotta apporta nuovi elementi clinici di rilievo. In

particolare, nel rapporto del 4 aprile 2018 il dr. __________ della clinica __________

si limita ad attestare fatti già noti, ovvero la presenza di dolori di origine

incerta alla spalla sinistra in stato dopo trauma nel 2009 oltre a stato dopo

frattura gomito sinistro con persistente limite funzionale con pochi dolori e

in ogni modo una frattura consolidata in lieve deviazione della clavicola (doc.

R1). Il 15 maggio 2018 il medesimo sanitario esclude inoltre la presenza di una

lesione della capsula dei rotatori, segnala la presenza di dolori evocabili

alla palpazione del bordo della scapola con indicazione a terapia del dolore e

rileva che la vecchia frattura della clavicola risulta asintomatica (doc. R2).

Ora,

tali certificazioni non evidenziano un peggioramento né peraltro si esprimono

su un’eventuale inabilità lavorativa. In proposito il medico SMR, il 23 luglio

2018, ha in effetti concluso:

"

(…) Dall’attuale documentazione non risultano nuove problematiche.

Persistente una sintomatologia algica come descritta dal reumatologo dr. __________

nel suo rapporto del 22.2.2017. Da parte del dr. __________ non e stata

oggettivata una particolare patologia alla base della sintomatologia algica

lamentata.

Confermo quindi l'esigibilità lavorativa come esposta

nei rapporti precedenti.” (doc. XII/1)

Infine,

per quanto attiene alla problematica di nuova insorgenza evidenziata dal

referto relativo ad una densitometria ossea effettuata il 20 settembre 2018 con

riscontro di osteoporosi a livello femorale, con pertinenza il medico SMR, in data

17.

dicembre 2018, ha osservato che “la diagnosi di una osteoporosi non

fratturativa non comporta ulteriori limiti funzionali ma è unicamente

indicazione ad un trattamento dell'osteoporosi onde ridurre il rischio futuro

di fratture ossee” (doc. XVIII).

Dalla

documentazione prodotta dall’assicurata non è quindi possibile dedurre un

peggioramento delle sue condizioni con influsso rilevante sulla capacità

lavorativa.

Richiamate

peraltro anche le considerazioni che si impongono sulle certificazioni rese dai

medici di fiducia (anche se specialisti; cfr. STF 9C_949/2010 del 5 luglio

2011, STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.6), il parere critico

in punto alle conclusioni dell’amministrazione espresso dal dr. __________, che

in ogni modo appare privo di motivazione e di una chiara conclusione sulla

capacità lavorativa, risulta spiegabile con la diversità degli incarichi

assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. STF 9C_949/2010

del 5 luglio 2011) e in ogni modo non è manifestamente suscettibile di modificare

le motivate conclusioni del SMR (doc. AI e doc. IV/1 e XII/1) e, di

conseguenza, dell’amministrazione, non permettendo di ammettere l’intervento di

un peggioramento delle condizioni dell’assicurata rilevante e tale da

modificare il grado di invalidità.

A

tali conclusioni si deve aderire, ritenuto altresì come la valutazione eseguita

dall’amministrazione non sia stata validamente smentita da altra documentazione

medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle

patologie diagnosticate. Nel suo ricorso l’assicurata contesta in effetti le

conclusioni senza tuttavia proporre argomentazioni o produrre documentazione

che possano in qualche modo rendere verosimile una rilevante modifica delle sue

condizioni di salute.

Al

proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta

dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio

devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo

principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere

delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.

1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di

collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑

ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto

riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V

264.

consid. 3b con riferimenti).

A

questo riguardo va ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella

possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione

degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle

loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare

la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata

una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione

sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si

può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Inoltre

il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 (I

938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici

SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso

di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio

necessario procedere ad una nuova perizia.

Visto

quanto sopra, questo Tribunale, richiamata la suesposta giurisprudenza in

materia di valore probatorio di rapporti medici, condivide le affidabili e

concludenti valutazioni dei medici SMR (cfr. più in generale sul valore

probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre

2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011 con

rinvii e 9C_376/2007 del 13 giugno 2008; cfr. sopra al consid. 2.6), che, con

annotazioni 20 dicembre 2017 (doc. AI 197), 22 febbraio, 23 luglio e 17

dicembre 2018 (doc. IV/1, XII/1, XVIII), hanno valutato compiutamente la documentazione

medica agli atti e sono giunti ad una conclusione logica e priva di

contraddizioni. La stessa stabilisce che lo stato di salute della ricorrente

non ha subito un rilevante peggioramento rispetto al momento della decisione di

attribuzione della rendita del 16 novembre 2015.

In

queste condizioni va respinta la richiesta dell’insorgente di un ulteriore

approfondimento medico, considerato come a mente di questo Tribunale la

refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per

valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del

querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di

una perizia pluridisciplinare.

Va

a questo proposito evidenziato che conformemente alla costante giurisprudenza,

qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Alla

luce di quanto precede, in assenza di un peggioramento dello stato di salute

con influenza sulla capacità lavorativa, rimasto invariato rispetto alla

situazione presente all’epoca della decisione 16 novembre 2015, a giusta

ragione l’ammini-strazione ha confermato il diritto ad una mezza rendita. La

decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese di complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso è respinto.

2.- Le

spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti