32.2018.220
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21 ottobre 2019Italiano47 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.220
TB
Lugano
21 ottobre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 novembre 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1 RI 1, 1969, attivo come
macchinista-gruista, il 10 giugno 2013 è stato vittima sul luogo di lavoro di
un grave trauma cranico con lesione dell'occhio sinistro, della mascella e
dello zigomo sinistro, delle cui sequele si è occupata l'assicurazione contro
gli infortuni che si è assunta il caso.
Il 24 aprile 2014 (doc. 2) l'assicurato ha chiesto delle
prestazioni per adulti all'assicurazione invalidità.
1.2 Richiamata la documentazione
medica necessaria presso l'assicuratore contro gli infortuni __________, interpellati
Fatti
i medici curanti come pure il datore di lavoro (doc. 10), preso atto del
rapporto finale del Servizio Medico Regionale del 23 gennaio 2018 (doc. 100) che
ha ritenuto l'assicurato abile al 100% in altre attività adeguate dal 1° maggio
2017 e della valutazione del consulente in integrazione professionale (doc. 106),
con progetto di decisione del 23 febbraio 2018 (doc. A5) l'Ufficio
assicurazione invalidità ha attribuito all'assicurato una rendita intera (grado
AI 100%) dal 1° giugno 2014 al 31 luglio 2017. Dopodiché, dal 1° agosto 2017 -
tre mesi dopo l'intervenuto miglioramento - non v'era più alcun diritto alla
rendita, essendo il grado di invalidità del 32%.
A seguito delle osservazioni del 29 marzo 2018 (doc. 110)
dell'avv. RA 1, al medico SMR è stato chiesto di valutare se il rapporto
neuropsicologico del 23 novembre 2016 modificava dal lato medico-teorico le
conclusioni del rapporto finale (doc. 109).
Alla luce del nuovo rapporto finale del 4 aprile 2018 (doc. 112)
del Servizio Medico Regionale che ha completato il precedente inserendo dei
limiti funzionali e della nuova valutazione del consulente IP che ha aumentato
al 15% la riduzione per motivi personali (doc. 111), con decisione del 12
novembre 2018 (doc. A1) l'Ufficio AI ha confermato l'attribuzione di una
rendita intera dopo un anno di attesa rispettivamente l'interruzione del
versamento della stessa dal 1° agosto 2017 stante un grado AI del 36%.
1.3 Il 10 dicembre 2018 (doc. I) RI
1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, si è rivolto al TCA chiedendo in via
principale di annullare la decisione dell'amministrazione e di rinviare gli
atti per nuovi accertamenti; in via subordinata, di concedergli almeno una
rendita AI del 50%.
Il ricorrente ha evidenziato che a seguito della sua opposizione
del 25 luglio 2017 (doc. A3) contro la decisione formale della __________ del
23 giugno 2017 (doc. A2) di ritenerlo abile al 100% in un lavoro più leggero
con esigenze cognitive da lievi a moderate, ciò che dava luogo a un grado di
invalidità del 32%, il 20 settembre 2017 (doc. A4) l'assicuratore infortuni ha
emesso una nuova decisione con cui, in via transattiva, gli ha riconosciuto una
rendita di invalidità del 50% e ha aumentato l'indennità per menomazione
dell'integrità fisica dal 25% al 40%. A dire dell'insorgente, l'Ufficio AI non
potrebbe scostarsi dalla soluzione adottata dall'assicuratore infortuni e
quindi vi si dovrebbe attenere adottando le medesime percentuali per definire
il suo grado di invalidità.
Nel merito, l'assicurato ha evidenziato che il medico SMR, nel suo
secondo rapporto finale del 4 aprile 2018, ha mantenuto la propria posizione
pur riconoscendo che, rispetto alla sua prima valutazione del 23 gennaio 2018,
v'erano ulteriori limiti funzionali da considerare per l'esercizio di
un'attività lucrativa adeguata al 100%, senza però che la dottoressa si esprimesse
sulle discrepanze che egli ha fatto notare riferite alla valutazione
neuropsicologica del 23 novembre 2016. L'insorgente ha rilevato che malgrado il
medico SMR si sia riferito alla decisione del 20 settembre 2017 della __________
e abbia considerato le valutazioni mediche dell'assicuratore infortuni,
tuttavia ha mantenuto la sua precedente presa di posizione sul grado di inabilità
lavorativa.
Per l'assicurato non è coerente la presa in considerazione di
ulteriori limiti funzionali, continuando però a ritenerlo abile al 100% in
attività confacenti.
Considerato poi che il 12 dicembre 2018 egli sarebbe stato
visitato da una psichiatra per conto dell'assicuratore infortuni, le
valutazioni del Servizio Medico Regionale risultavano carenti e premature,
perciò ha chiesto il rinvio degli atti per una nuova decisione sulla base degli
esiti medici in ambito infortunistico.
Infine, il ricorrente ha ricordato come l'Ufficio AI non possa
fare astrazione delle conclusioni a cui è giunta la __________ e ciò
indipendentemente dal fatto che la determinazione del grado di invalidità sia
avvenuta mediante una transazione. Considerato quindi che l'SMR si è basato
integralmente sugli accertamenti medici effettuati dalla __________, non è
possibile giungere a delle diverse conclusioni sulla capacità lavorativa
residua.
1.4 Sentito il consulente in
integrazione professionale (doc. IV/1), nella sua risposta il 14 gennaio 2019
(doc. IV) l'Ufficio assicurazione invalidità ha proposto di respingere il
ricorso confermando la decisione impugnata.
L'amministrazione ha in primo luogo precisato di essere
legittimata a scostarsi dal grado AI del 50% stabilito dall'assicuratore
infortuni, poiché tale grado è scaturito da un accordo fra le parti (STF
9C_903/2011 consid. 10.3.2).
Inoltre, contrariamente a quanto affermato dall'insorgente,
l'Ufficio AI ha ritenuto la valutazione medica del 4 aprile 2018 della dr.ssa
med. __________ dell'SMR coerente e priva di contraddizioni, ha tenuto conto
unicamente degli aspetti medici tutelati nella procedura in oggetto come il
rapporto di dimissione dalla Clinica di __________ e ha considerato tutti i
limiti funzionali dell'assicurato. Questi limiti hanno giustificato un aumento
del 5% della riduzione globale al reddito statistico da invalido.
Ciò stante, per l'Ufficio AI la relazione neuropsicologica del 2
dicembre 2016 dell'Ospedale __________ di __________ (doc. 254 incarto LAINF),
che non ha stabilito un'inabilità lavorativa e che porta su elementi clinici in
sostanza sovrapponibili rispetto alla precedente valutazione neuropsicologica
del 29 gennaio 2016, già esaminata dal dr. med. __________ della __________ (docc.
178 e 187 LAINF), è stata debitamente vagliata.
Inoltre, l'amministrazione ha rilevato che l'avvenuta visita medica
del 12 dicembre 2018 presso la dr.ssa med. __________ della __________ non era
volta a mettere in discussione la capacità lavorativa dell'assicurato, che era
stato giudicato completamente abile al lavoro dal profilo psichico, ma era atta
a stabilire l'indennità per menomazione dell'integrità dal profilo psichico
(docc. 268 e 322 LAINF).
L'Ufficio AI ha da ultimo evidenziato di avere nuovamente
sottoposto il caso al consulente in integrazione professionale, il quale l'11
gennaio 2019 (doc. IV/1), venuto a conoscenza dei nuovi limiti funzionali
stabiliti dall'SMR, ha integralmente confermato la sua valutazione del 23
febbraio 2018.
1.5 Il 28 gennaio 2019 (doc. VI)
il ricorrente ha formulato delle osservazioni al rapporto del consulente IP,
rilevando che la dr.ssa med. __________ ha evidenziato che la sua memoria
verbale a lungo termine era limitata. Da parte loro, gli specialisti
dell'Ospedale __________ di __________ hanno ritenuto che la concentrazione e
l'attenzione sostenuta era limitata e la resistenza allo sforzo cognitivo
marcatamente ridotta con una precoce affaticabilità mentale, a cui venivano
associati un esacerbamento delle cefalee e delle algie facciali. Pertanto, le
valutazioni del consulente in integrazione professionale sono, a suo dire,
condizionate dalle valutazioni mediche, che però sono in contrasto con quelle
degli esperti dell'Ospedale di __________.
Il ricorrente ha infine segnalato che il 28 gennaio 2019 sarebbe
stato visitato dal neurologo dr. med. __________, chiedendo di acquisire agli
atti il relativo referto della visita appena in suo possesso.
1.6 Ritenendo che non vi fosse
nuova documentazione che si confrontasse con le valutazioni mediche della
Clinica di riabilitazione di __________, del dr. med. __________ della __________
e della dr.ssa med. __________ dell'SMR, il 5 febbraio 2019 (doc. VIII)
l'Ufficio AI non ha formulato particolari osservazioni e ha ribadito di
respingere il ricorso.
L'insorgente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IX).
considerato in diritto
2.1 Oggetto del contendere è
sapere se, correttamente, l’Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito
all’assicurato una rendita intera di invalidità temporanea per il periodo
intercorrente dal 1° giugno 2014 al 31 luglio 2017, poiché sulla base del
rapporto finale dell'SMR del 4 aprile 2018 dal profilo medico è stato
riscontrato che la situazione era stazionaria e che dal 1° maggio 2017 l'interessato
era abile al 100% per lavori confacenti al suo stato di salute fermo restando
determinati limiti funzionali.
Dal calcolo effettuato con il metodo ordinario di raffronto dei
redditi risulta un grado AI del 100% fino al 30 aprile 2017, ma del 36% dal
maggio 2017, perciò tre mesi dopo l'intervenuto miglioramento la rendita di
invalidità decadrebbe in virtù dell’art. 88a cpv. 2 OAI.
2.2 Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno
1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che
egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da
valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,
op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,
d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità
di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la
Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta
a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente
formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non
riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora
TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.3 Trattandosi dell’attribuzione
di una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza, quando
l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo
periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo
successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di
decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;
SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre
2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24
febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di
rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche in
merito all’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia
(art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e
STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI
è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il
diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una
rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa
dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente
periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di
far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa
origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo
d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto
invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un
caso di revisione né di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005
pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).
2.4 Il 10 giugno 2013
l'assicurato è stato colpito in testa da una barra di metallo da 12 metri di
altezza, ciò che gli ha causato un trauma cranico-cerebrale con frattura
cranica da compressione con emorragia intracranica, frattura della parete
orbitale laterale, della parte anteriore del seno mascellare sinistro con
ematoma posteriore e frattura osso zigomatico sinistro, oltre a un difetto
pupillare all'occhio sinistro (doc. 21 incarto LAINF).
A seguito della domanda di prestazioni dell’assicurato del 2014,
dopo avere richiamato sia gli atti medici ritenuti determinanti sia l’incarto
dall’assicuratore infortuni che si era assunto il caso, l’Ufficio assicurazione
invalidità ha concluso che l’assicurato non poteva indubbiamente più esercitare
la sua professione di macchinista-gruista.
Tuttavia, dal 1° maggio 2017 egli era in grado di svolgere a tempo
pieno altre attività adatte al suo stato di salute tenuto conto di determinate
limitazioni funzionali individuate dal medico SMR sulla base della valutazione
neuropsicologica del 23 novembre 2016, che l’assicuratore infortuni ha fatto
allestire per valutare le condizioni di salute dell'interessato.
Contestate sono dunque le conclusioni sullo stato di salute del
ricorrente dal 1° maggio 2017 in poi rispettivamente il grado di invalidità ad
esso connesso. Non è per contro in discussione il periodo durante il quale
all'assicurato è stata attribuita una rendita intera stante un'inabilità
lavorativa totale in qualsiasi attività (dal 1° giugno 2014 al 30 aprile 2017).
2.5 Nell'ambito degli
accertamenti a cui l'assicuratore infortuni ha sottoposto l'assicurato per
potere definire il suo stato di salute e quindi il suo diritto alle prestazioni
assicurative, va qui in primo luogo segnalata la valutazione neuropsicologica
di controllo del 25 gennaio 2016 della psicologa specialista in neuropsicologia
FSP __________ presso la Clinica __________ di __________.
Nel suo rapporto del 29 seguente (doc. 178 LAINF) la psicologa ha
esposto la sintesi anamnestica e il colloquio clinico.
Nella valutazione neuropsicologica la specialista ha indicato che
la memoria a breve termine era al limite della norma in modalità verbale e
nella norma in modalità visuo-spaziale. Alla memoria verbale, l'apprendimento,
il riconoscimento e la rievocazione differita di 15 parole erano deficitari. A
un test sensibile a un sovraccarico dei deficit di memoria la prestazione era
nella norma. Alle funzioni esecutive, la fluenza verbale era deficitaria in
condizione fonemica e nella norma inferiore in condizione semantica. Un test di
fluenza non verbale rimaneva moderatamente deficitaria per quanto riguarda il
numero di produzioni; il tasso di ripetizioni era leggermente superiore alla norma.
Il test di giudizio verbale delle stime cognitive era nella norma. Alle
funzioni attentive, il rendimento a un test di attenzione sostenuta era nella
norma. Clinicamente v'era una affaticabilità mentale eccessiva.
In conclusione, la valutazione neuropsicologica ha messo in
evidenza la persistenza di deficit cognitivi caratterizzati da deficit di
memoria verbale a lungo termine, dei leggeri deficit esecutivi e delle limitate
capacità di attenzione sostenuta con marcata affaticabilità mentale. Non sono stati
riscontrati miglioramenti rispetto alla valutazione del giugno 2014. I deficit
neurologici rimanevano di entità da lieve a media secondo la Tabella 8 della
SUVA.
Il 14 marzo 2016 (doc. 187 LAINF) il dr. med. __________,
specialista in neurologia FMH, medico fiduciario dell'assicuratore infortuni,
ha reso la sua valutazione neurologica.
L'esperto ha riassunto gli atti medici concernenti le valutazioni
di carattere neuropsicologico avvenute dal 2014 al 2016, rinviando in
particolare alla precedente del 22 maggio 2015.
Nella sua valutazione il neurologo ha precisato che dopo questo
ultimo parere vi sono stati ulteriori accertamenti e terapie specialistiche, in
particolare presso la Clinica di riabilitazione di __________, dove all'assicurato
è stato diagnosticato un dolore atipico al viso e dolori neuropatici nella zona
del nervo trigemino sinistro, ma che nemmeno gli specialisti dell'__________ di
__________ hanno saputo diagnosticare più chiaramente. Era stato anche
ventilato come diagnosi differenziale un mal di testa dovuto a un sovradosaggio
di medicamenti (Paracetamolo), ma ciò non ha potuto essere sufficientemente
comprovato. Non era stato inoltre possibile stabilire quali medicamenti
l'assicurato assumeva e in quali dosi, perciò non poteva rispondere alla
domanda a sapere se nei confronti dei dolori al viso era stata impostata una
terapia farmacologica adeguata rispettivamente se esistevano dei dolori alla
testa e al volto che necessitavano di un trattamento.
Lo specialista ha concluso che la documentazione medica agli atti
non consentiva una valutazione affidabile dei dolori lamentati dall'assicurato.
Prima di potere trarre delle conclusioni definitive dal punto di vista
medico-assicurativo era quindi opportuno un soggiorno nella Clinica di riabilitazione
di __________, con la verifica della terapia farmacologica attuale e
l'ottimizzazione della terapia come pure una valutazione neuropsicologica e
psichiatrica.
Nel suo rapporto del 24 marzo 2016 (doc. 195 LAINF) __________, lic.
phil., psicologa e psicoterapeuta che dal 24 febbraio 2014 seguiva
settimanalmente l'assicurato, ha diagnosticato persistenti dolori al viso, alle
zone cervicali e alle spalle. L'interessato riferiva persistenti e forti dolori
alla testa, dolori cronici al viso in particolare agli zigomi e alla mandibola
con irradiazione all'occhio sinistro, globale rallentamento psicomotorio,
instabilità motoria e insicurezza nell'equilibrio in particolare passando dalla
posizione seduta a quella in piedi, persistenti dolori alle spalle e alle
cervicali, ipersensibilità alla luce, sensibilità ai cambiamenti meteorologici,
difficoltà di attenzione e concentrazione quando i dolori sono forti e disturbo
del sonno a causa di persistenti dolori alle spalle e alla testa.
I tentativi fatti fino a quel momento a livello medico per
alleviare la sofferenza non hanno dato risultati definitivi. I colloqui
settimanali di supporto psicologico erano di aiuto all'assicurato per meglio
convivere e affrontare i momenti difficili causati dai dolori persistenti.
Come consigliato, l'assicurato è stato degente dal 18 aprile al 12
maggio 2016 presso la Rehaklinik di __________ e nel rapporto di uscita dell'8
giugno 2016 (doc. 222 LAINF) i medici che l'hanno avuto in cura hanno posto la
diagnosi, evidenziato i problemi al momento della dimissione (diffusi dolori
cervicali e parzialmente in volto, giornalmente cefalea con aurea che si
trasformava in forte mal di testa, dolori nella zona del muscolo trapezio,
ridotta capacità soggettiva di sopportazione, significativa amplificazione dei
sintomi), e indicato la terapia farmacologica all'uscita.
Nell'ambito della riabilitazione stazionaria non ha potuto essere
raggiunto un miglioramento dei dolori. Altri provvedimenti fisioterapici non
erano previsti, in particolare neppure una terapia passiva. Per continuare a
sostenere il paziente dopo la sua dimissione era opportuno un trattamento
psicoterapico in italiano, perciò l'assicurato avrebbe continuato a frequentare
la neuropsicoterapeuta __________ in cui aveva grande fiducia.
Nella valutazione della capacità lavorativa, i medici hanno
osservato una significativa amplificazione dei sintomi. Con uno sforzo
l'assicurato sarebbe riuscito a fornire migliori prestazioni come dimostrato
nel test sulle prestazioni e nel programma di cura. A causa dell'autolimitazione,
i miglioramenti previsti in termini di funzionalità e sopportabilità non sono
stati raggiunti.
L'estensione delle dimostrate limitazioni fisiche si spiegavano
solo parzialmente con i reperti oggettivi patologici degli esami clinici. Un'ulteriore
restrizione della capacità lavorativa non era giustificata dal profilo
medico-teorico.
Non v'era alcun disturbo psichico che giustificava una riduzione
della capacità lavorativa. Dal profilo psichico-psicosomatico non v'era a quel
momento alcuna limitazione della capacità lavorativa. In quale misura le
limitazioni cognitive portavano a una riduzione doveva essere oggettivato
neuropsicologicamente.
L'attività di operaio edile non era più accettabile, mentre era
ragionevole svolgere tutto il giorno lavori medio duri, lavori con esigenze
cognitive da lievi a medie.
Dalla continuazione del trattamento non ci si poteva attendere un
notevole miglioramento e quindi è stata consigliata la chiusura del caso.
Le osservazioni dei test delle prestazioni e dei programmi di cura
indicavano una notevole amplificazione della sintomatologia. La descrizione dei
dolori era indifferenziata, l'atteggiamento verso il dolore non completamente
adeguato. Le prestazioni sono state valutate come moderate, come la coerenza
(ci sono state delle discrepanze e delle contraddizioni). I medici hanno
valutato negativamente il comportamento nei confronti della riabilitazione.
Riassumendo, non ha potuto essere raggiunto un miglioramento
sostanzioso della problematica del dolore. La capacità lavorativa fisica e la
sopportabilità non hanno potuto essere incrementate durante gli allenamenti.
Per contro, il paziente ha riferito di sintomi crescenti di stress, perciò i
medici non hanno consigliato di continuare con la fisioterapia ambulatoriale e
quindi il soggiorno riabilitativo è stato abbreviato. Inoltre, il paziente era
a malapena interessato a ricevere informazioni e suggerimenti su come gestire
meglio il dolore e durante il soggiorno non sono stati osservati cambiamenti
positivi. Anche la preparazione della riabilitazione è stata molto difficile. Alla
luce del comportamento sopra descritto, i medici hanno considerato la prognosi
per un reinserimento professionale di successo piuttosto sfavorevole.
Il dr. med. __________ si è pronunciato nuovamente sullo stato di
salute dell'assicurato il 19 ottobre 2016 (doc. 238 LAINF) rendendo una
valutazione neurologica sulla base degli atti a sua disposizione che ha
aggiornato e riassunto dal marzo 2016.
Nella sua valutazione il neurologo ha affermato
Considerandi
che "Der weitere
Heilverlauf verlief aufgrund vom Versicherten angegebener Gesichts- und
Kopfschmerzen kompliziert. Die daraufhin durchgeführten und nun vorliegenden
spezialärztlichen Abklärungen konnten jedoch eine organische Ursache nicht
zweifelsfrei nachweisen. Abgestützt auf die dokumentierten Befunde und
Beobachtungen der Ärzte zum Leistungsverhalten des Versicherten ergeben sich
berechtigte Zweifel an dem Ausmass der vom Versicherten geäusserten nicht
objektivierbaren Beschwerden.". Non era
quindi stata definita con certezza una causa organica dei disturbi lamentati
dall'assicurato Inoltre, sulla base dei risultati documentati e delle
osservazioni dei medici sulle sue prestazioni, sussistevano legittimi dubbi
sulla portata delle lamentele non oggettivabili dell'interessato.
Lo specialista ha concluso che visti i recenti accertamenti
medici, era altamente possibile supporre che ci sarebbero stati possibili mal
di testa post-traumatici a seguito dell'infortunio. Non poteva però ancora
essere valutato in modo definitivo sulla base della documentazione medica se e
in che misura le menomazioni cognitive influenzavano la capacità lavorativa,
non essendo sufficientemente dettagliato l'esame neuropsicologico effettuato il
25.
gennaio 2016 dalla dr.ssa __________. Quindi, prima di una valutazione
neurologica finale, per motivi medico-assicurativi era necessaria una
valutazione neuropsicologica finale con dei test, che poteva avvenire in
italiano presso due strutture specializzate che il medico ha indicato. Una
volta in possesso del rapporto era possibile prendere definitivamente posizione
sulle conseguenze dell'infortunio.
Seguendo le indicazioni dello specialista incaricato dalla __________,
il 23 novembre 2016 l'assicurato è stato oggetto di valutazione
neuropsicologica presso il Servizio di Neurologia dell'Ospedale __________ di __________,
riportata nel rapporto del 2 dicembre 2016 (doc. 254 LAINF). La diagnosi
neuropsicologica indicava un quadro cognitivo stabile rispetto al controllo
precedente del 25 gennaio 2016 e si confermavano i deficit di memoria a lungo
termine verbale, sia su materiale strutturato che non strutturato. A livello
esecutivo, la fluenza verbale fonemica era al limite della norma, come la
concentrazione e l'attenzione selettiva in prove complesse e ricche di stimoli.
L'attenzione sostenuta era limitata e la resistenza allo sforzo cognitivo
ridotta, con marcata affaticabilità mentale associata al sopraggiungere di
cefalee ed esacerbazione delle algie facciali. Deflessione dell'umore reattiva
agli esiti dell'infortunio.
Il referto indica poi gli esami complementari rilevanti per la
valutazione, che sono stati eseguiti in precedenza.
Al colloquio clinico l'interessato ha descritto il persistere di
frequenti cefalee e dolori invalidanti al viso, che aumentavano quando era
sotto sforzo cognitivo. Lamentava instabilità della memoria, in particolare se
v'erano interferenze durante l'apprendimento. Le attività cognitive più
impegnative e/o protratte nel tempo lo affaticavano rapidamente: guidava per
brevi tragitti e solo durante il giorno. Quando era particolarmente affaticato,
anche mentalmente, sentiva instabilità alla deambulazione con sensazione di
sbandamento. Riferiva disturbi del sonno, con tendenza a risvegli ripetuti e
difficoltà di riaddormentamento, fotofobia, ipersensibilità al rumore e alla
confusione. Faticava a seguire i discorsi con più di un interlocutore. Umore
deflesso in reazione agli esiti post-traumatici e al cambiamento di vita. Dal
giugno 2016 non era più in terapia psicoterapica perché l'assicuratore
infortuni non si assumeva più i costi delle sedute.
Il neurologo dr. med. __________ e la psicologa __________,
specialista in neuropsicologia FSP, hanno riscontrato eloquio spontaneo
leggermente rallentato e a bassa voce, ma fluente e coerente nei contenuti,
comprensione delle consegne senza particolarità. La memoria a breve termine era
nella norma in modalità verbale, al limite della norma visuo-spaziale; la
memoria di lavoro uditivo-verbale era al limite della norma e deficitaria in
modalità visuo-spaziale.
Della memoria a lungo termine verbale su materiale non
strutturato, l'apprendimento era al limite della norma e la rievocazione
differita era deficitaria. L'apprendimento e l'evocazione di un brano, lungo e
ricco di particolari, era deficitario.
La memoria a lungo termine visiva era al limite della norma. Alle
funzioni esecutive la fluenza verbale era al limite della norma in condizione
fonemica, nella norma in condizione semantica. Nella norma una prova di fluenza
non verbale, ad indicare una discreta flessibilità cognitiva. L'inibizione di
risposte automatiche era nella norma. Il rendimento a un test di attenzione sostenuta
era nella norma. Si riscontrava una prestazione al limite della norma in una
prova complessa di concentrazione e attenzione selettiva, dove il paziente si
mostrava rallentato sebbene accurato. All'inizio della valutazione, VAS per la
cefalea 7/10, al termine, dopo quasi 2h30 di impegno cognitivo, 9/10.
In conclusione, è stato riscontrato un quadro cognitivo
caratterizzato da deficit di memoria verbale a lungo termine, lievi disordini
esecutivi e rallentamento attentivo in particolare per attività protratte nel
tempo e/o complesse. La concentrazione e l'attenzione sostenuta era limitata e
la resistenza allo sforzo cognitivo marcatamente ridotta, con precoce
affaticabilità mentale, a cui si associava l'esacerbarsi delle cefalee e delle
algie facciali. L'umore era deflesso reattivamente agli esiti dell'infortunio.
Il quadro cognitivo e comportamentale risultava stabile rispetto al controllo
precedente del 25 gennaio 2016 e compatibile con la classificazione della
Tabella 8 della SUVA nella misura di un deficit da lieve a medio. In
considerazione della presenza di umore deflesso e del beneficio finora
ottenuto, gli esperti hanno ritenuto utile che l'assicurato potesse riprendere
il percorso psicoterapico. È stato infine allegato il rapporto dei test psicometrici
condotti.
Nella sua ultima valutazione del 1° marzo 2017 (doc. 266 LAINF) il
dr. med. __________ ha riassunto il precedente parere e ha rilevato che le
menomazioni nelle funzioni esecutive e l'attenzione, la capacità di recupero
mentale e l'aumento della fatica osservate nell'interpretazione dei risultati dalla
psicologa e dal neurologo non possono essere dedotte dai risultati documentati
nella tabella; i risultati al di fuori del campo di applicazione dello standard
non sono documentati per le aree funzionali. Non è stata notata una
raccomandazione o indicazione di trattamento per ulteriori terapie
neuropsicologiche.
Il neurologo di fiducia della __________ ha quindi tratto le
seguenti conclusioni:
" Über drei Jahre nach dem Unfall vom 10.06.2013 ist hinsichtlich der
überwiegend wahrscheinlich kausal auf den Unfall zurückzu-führenden
Beeinträchtigung der kognitive Leistungsfähigkeit des Versicherten nicht mehr
mit einer relevanten Besserung zu rechnen. Abgestützt auf den letzten Befund
der neuropsychologischen Untersuchung vom 23.11.2016 kann bei einer
bilddiagnostisch nachgewiesenen unfallbedingten organischen Grundlage mit
substanzieller Hirnverletzung links temporofrontal unter Berücksichtigung der
leichten Beeinträchtigungen in den Funktionsbereichen Kurzzeitgedächtnis und
Langzeitgedächtnis und ansonsten Befunden im Normbereich oder an der Grenze im
unteren Normbereich höchstens von insgesamt einer leichten kognitive Gesundheitsbeeinträchtigung
gemäss Tab. 8 der Suva gesprochen werden. Die darüber hinaus von den
Neuropsychologen vermerkte reduzierte mentale Belastbarkeit und erhöhte
Ermüdbarkeit im Kontext zunehmender Kopfschmerzen und Gesichtsschmerzen ist
nicht unabhängig von der Motivation des Versicherten. Selbst unter
Berücksichtigung einer gewissen unfallbedingten reduzierten mentalen
Belastbarkeit kann zusammenfassend nur von einer leichten kognitiven
Gesundheitsbeeinträchtigung ausgegangen werden. Insbesondere ist zu
berücksichtigen, dass die Leistungen im Funktionsbereich der Exekutivfunktionen
unauffällig ausfielen. Nachdem anamnestisch anlässlich dieser Untersuchung
keine Hinweise auf Beeinträchtigungen der sozialen Kognition erfasst wurden,
ergibt sich derzeit keine klare Indikation für noch eine weitere und ergänzende
neuropsychologische Abklärung.".
Pertanto, a più di tre anni dall'incidente, è improbabile
che un miglioramento significativo delle prestazioni cognitive dell'assicurato
sia in nesso di causalità con l'infortunio. Sulla base degli ultimi risultati
dell'esame neuropsicologico del 23 novembre 2016, complessivamente si può parlare
di un lieve danno cognitivo alla salute secondo la Tabella 8 Suva. La ridotta
capacità di recupero mentale e il maggiore affaticamento nel contesto
dell'aumento del mal di testa e del dolore facciale rilevati dai neuropsicologi
non sono indipendenti dalla motivazione dell'assicurato. Anche tenendo conto di
una certa capacità mentale ridotta a causa dell'infortunio, riassumendo ci si poteva
aspettare solo un lieve danno cognitivo alla salute. In particolare, va notato
che i benefici nell'area funzionale delle funzioni esecutive erano modesti.
Poiché non sono state registrate prove di menomazioni della cognizione sociale
in occasione di questa indagine, a quel momento non v'erano indicazioni chiare
per l'ennesimo e ulteriore chiarimento neuropsicologico supplementare.
Rispondendo dunque alla domanda dell'assicuratore infortuni di
valutare i postumi invalidanti e l'IMI, lo specialista in neurologia ha
precisato che le condizioni per la valutazione di un danno all'integrità erano
date. Nel valutare il danno all'integrità, sulla base dell'ultimo rapporto del
23.
novembre 2016 si doveva considerare una leggera disfunzione. I mal di testa
dell'assicurato non potevano essere, con il necessario grado della
verosimiglianza preponderante, posti in nesso di causalità con l'incidente. Non
erano dunque necessarie altre terapie quali conseguenze dell'infortunio. L'indicazione
per una psicoterapia legata all'infortunio andava valutata da uno psichiatria.
Con decisione del 23 giugno 2017 (doc. 299 LAINF) la __________ ha
fissato al 32% (Fr. 84'913.- [salario da valido] – Fr. 57'508.- [salario da
invalido con TA1_tirage_skill_level, livello 1, uomini, dedotto il 15%] : Fr. 84'913.-
x 100) l’incapacità di guadagno e al 25% l’indennità per menomazione
dell’integrità.
L’assicurato ha contestato questa conclusione (doc. A3) e il 18
settembre 2017 è giunto a una transazione con il suo assicuratore che ha accolto
le sue richieste e che con decisione del 20 settembre 2017 (doc. A4), che
annullava e sostituiva la precedente, ha riconosciuto un'incapacità lavorativa
del 50% dal 1° maggio 2017 e un danno all'integrità fisica del 40%.
Ricevuto l’incarto dall’assicuratore infortuni, la dr.ssa med. __________
del Servizio Medico Regionale ha interpellato la funzionaria che seguiva il
caso dell'assicurato in ambito infortunistico, la quale le ha confermato che
non è stata effettuata una visita di chiusura da parte della __________ perché
la sintomatologia residua era neurologica. Il medico SMR ha annotato il 10
gennaio 2018 (doc. 97) che la documentazione ricevuta non comprendeva la
documentazione relativa alla valutazione dei neurologi interni
dell'assicuratore infortuni con l'elenco dei limiti funzionali dettagliati che
hanno portato l'assicuratore ad emettere la decisione e nemmeno la
documentazione sulla cui base la perdita di guadagno è passata dal 32% al 50% e
la IMI dal 20% [recte: 25%] al 40%.
Questa documentazione è stata richiesta alla __________ (doc. 98).
Nel suo rapporto finale SMR del 23 gennaio 2018 (doc. 100) la dr.ssa
med. __________ ha diagnosticato un grave trauma cranio-faciale con intervento
d'urgenza per frattura affossata della calotta cranica, emorragia intracranica
ed inclusioni d'aria, emorragia subaracnoidea post-traumatica, emorragia da
contusione, fratture faciali; neuropatia ottica post-traumatica sinistra,
deficit visivo ai quadranti superiore, fotofobia, allodinia faciale, cefalea
tensiva, affaticabilità precoce; diminuzione residua di entità lieve-media
della capacità cognitiva (ultima valutazione neuropsicologica del 23 novembre
2016).
Il medico SMR ha definito l'inabilità lavorativa al 100% dal 10
giugno 2013 nell'attività abituale e in attività adatte, mentre dal 1° maggio
2017.
era nulla in attività adeguate, fermo restando la necessità di pause
supplementari e di non essere esposto a una forte illuminazione. La situazione è
stata ritenuta stabile e nelle sue osservazioni la dottoressa ha rinviato alla
decisione del 20 settembre 2017 dell'assicuratore infortuni.
Il consulente in integrazione professionale ha reso la sua
valutazione il 22 febbraio 2017 (doc. 103) e il 23 febbraio 2017 (doc. A5)
l’Ufficio AI ha emesso il progetto di decisione di attribuzione di una rendita
limitata nel tempo dal 1° giugno 2014 al 31 luglio 2017.
Viste le osservazioni del 29 marzo 2018 (doc. 110) con cui l’assicurato
ha ritenuto invece di non essere abile al 100% in altre attività stante la sua capacità
cognitiva diminuita in modo lieve-medio, ma di avere diritto almeno a una mezza
rendita AI come in ambito infortunistico, l'amministrazione ha reinterpellato
il medico SMR per sapere se il rapporto neuropsicologico del 23 novembre 2016
poteva modificare, dal lato medico-teorico, le conclusioni tratte nel rapporto
finale, precisando che con la __________ v'era stata una transazione ripresa
nella decisione del 20 settembre 2017 (doc. 109).
Il 4 aprile 2018 (doc. 112) la dr.ssa med. __________ ha riproposto
il suo precedente rapporto finale del 23 gennaio 2018 e l'ha completato con
ulteriori limiti funzionali (carico massimo di 10kg, la capacità di attenzione
per dei lavori lunghi o complessi era limitata, la capacità di memoria verbale
a lungo termine era limitata, la capacità di adattamento in situazioni nuove
era limitata, era necessario un ambiente tranquillo) e ha osservato che
l'assicurato si trovava in una situazione stabile e che è stato ritenuto abile
al 100% per dei lavori confacenti.
Il consulente in integrazione professionale ha ribadito il 4
aprile 2018 (doc. 111) le sue precedenti conclusioni, ma ha aumentato al 15% le
riduzioni per motivi personali, giungendo a una perdita di guadagno,
arrotondata, del 36% in luogo del 32% già stabilito.
La decisione del 12 novembre 2018 ha ribadito la totale abilità
lavorativa dell'interessato in attività confacenti dal 1° maggio 2017 e quindi
ha confermato il diritto alla rendita temporanea intera fino al 31 luglio 2017,
dopodiché, dal 1° agosto 2017, essendo il grado di invalidità dell'assicurato
del 36%, ha interrotto il versamento di una rendita di invalidità.
Con il ricorso l’assicurato ha chiesto di annullare la decisione e
di rinviare gli atti all’Ufficio AI per rivalutare l’aspetto medico sulla base
delle risultanze delle valutazioni mediche che sarebbero state effettuate in
ambito infortunistico; a suo dire, la decisione impugnata era prematura,
potendo il grado di invalidità subire un aumento a seguito delle ulteriori
visite mediche di ordine neuropsicologico. In via subordinata, l'insorgente ha
preteso il riconoscimento di una rendita di invalidità di almeno il 50% come in
ambito infortunistico.
Prima di allestire la risposta l'Ufficio AI ha sentito il
consulente in integrazione professionale, che l'11 gennaio 2019 (doc. IV/1) ha
ribadito le sue conclusioni alla luce del rapporto finale SMR del 4 aprile 2018
e ha indicato le attività lavorative possibili esercitabili dall'assicurato
stante le sue condizioni di salute.
2.6
Per costante giurisprudenza
(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125
V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133
consid. 2 pag. 134; 114 V 310
consid. 3c pag. 314; 105 V 156
consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito
al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie,
valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha
stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V
161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK
1986.
pag. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (=
SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le
perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate
dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001.
pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del
24.
agosto 2006 concernente un caso di
assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito
dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha
sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport
d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont
la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de
l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès
lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer
celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical
régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique
pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,
du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur
l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir
de tel." (…).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L'Alta Corte, nella sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012
del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di
opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal
giudice, ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion
entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des
rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard
des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent
de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de
rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;
SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25
mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert." (…).
Infine, va ricordato
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7
Nell’evenienza concreta, si
tratta di stabilire lo stato di salute del ricorrente rispettivamente la sua
capacità lavorativa e di guadagno dal maggio 2017 in poi in altre attività
adeguate.
Per il periodo precedente, ossia dallo scadere dell’anno di attesa
nel giugno 2014 e fino a quel momento, l’assicurato non ha contestato le conclusioni
tratte dall’Ufficio AI di inabilità lavorativa totale in qualsiasi attività e
quindi di concessione di una rendita intera fino al 31 luglio 2017, ovvero fino
a tre mesi dopo l’intervenuto miglioramento dello stato clinico dal 1 maggio
2017.
Questo Tribunale, chiamato a verificare se l’Ufficio AI abbia
accuratamente vagliato le condizioni di salute dell'assicurato prima
dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attenta analisi di tutta la
documentazione medica agli atti non può confermare l’operato
dell’amministrazione.
In effetti, la dr.ssa med. __________, specialista FMH in medicina
interna generale, tanto nel suo primo rapporto finale del 23 gennaio 2018
quanto nel secondo del 4 aprile 2018, ha posto quale diagnosi principale con
influsso sulla capacità lavorativa una diminuzione residua di entità lieve-media
della capacità cognitiva dell'assicurato. Ella ha tratto questa conclusione,
come indicato nei suoi due rapporti, sulla base della valutazione
neuropsicologica del 23 novembre 2016 effettuata su invito dell'assicuratore
infortuni dal dr. med. __________, FMH in neurologia, e dalla psicologa __________,
specialista in neuropsicologia FSP.
A seguito di questa valutazione neuropsicologica, il 1° marzo 2017
il dr. med. __________, FMH in neurologia, si è pronunciato un'ultima volta
sulle conseguenze subite dall'interessato a seguito dell'infortunio del 10
giugno 2013. Il neurologo, agente per conto dell'assicuratore infortuni, ha
criticato che i risultati dei test condotti dagli specialisti ticinesi non
figurassero nel rapporto del 2 dicembre 2016. Inoltre, dai relativi referti in
forma di tabella non potevano essere dedotte le limitazioni riscontrate dalla
psicologa __________ e dal neurologo dr. med. __________ nel campo delle
funzioni esecutive e delle prestazioni di attenzione, della resistenza mentale
e dell'aumentata affaticabilità. Non era inoltre stata annotata né una
raccomandazione di cura rispettivamente l'indicazione di continuare con la
terapia neuropsicologica.
A dire del neurologo interpellato dalla __________, sulla base
degli ultimi risultati dell'esame neuropsicologico del 23 novembre 2016,
tenendo conto delle lievi menomazioni nelle aree funzionali della memoria a
breve termine e della memoria a lungo termine, complessivamente si poteva parlare
al massimo di un lieve danno cognitivo alla salute secondo la Tabella 8 della
Suva. Anche tenendo conto di una certa capacità mentale ridotta dovuta
all'infortunio, a suo dire si poteva concludere solo per un lieve danno
cognitivo alla salute.
A ben vedere, però, nessuno degli specialisti intervenuti a
valutare le condizioni di salute dell'assicurato ha chiaramente stabilito la sua
capacità lavorativa (residua) e, soprattutto, non ha indicato con quale
rendimento egli poteva, semmai, lavorare.
Come visto, all'uscita dal mese di riabilitazione presso la
Rehaklinik di __________, l'8 giugno 2016 i neurologi hanno escluso che
l'interessato potesse continuare a esercitare l'attività precedente come
operaio, ma hanno ritenuto esigibile che egli esercitasse tutto il giorno un lavoro
medio pesante con esigenze cognitive da lievi a medie. Non è tuttavia
indicato il rendimento che l'assicurato avrebbe potuto fornire, con i suoi
problemi cognitivi, nell'esercizio di un simile lavoro per tutto il giorno.
Nemmeno il neurologo dr. med. __________ e la psicologa __________,
che hanno valutato dal punto di vista neuropsicologico il ricorrente il 23
novembre 2016, si sono pronunciati sulla sua capacità lavorativa nell'ultimo
lavoro e in altre attività esigibili, ma si sono limitati a riconoscere che il
quadro cognitivo e comportamentale presentava un deficit da lieve a medio,
individuando dei limiti funzionali.
Lo stesso va detto per il dr. med. __________ che, contrariamente
ai colleghi della summenzionata clinica di riabilitazione e a quelli ticinesi,
ha ritenuto che i disturbi di cui soffriva l'assicurato a seguito
dell'infortunio gli causavano (solo) una lieve limitazione dal profilo
cognitivo, ma egli nulla ha detto in merito alla capacità lavorativa
dell'assicurato neppure in altre attività adeguate.
Stante quanto precede non è dunque chiaro come l'Ufficio AI, che
si è fondato sulle conclusioni del rapporto del 2 dicembre 2016, abbia potuto
concludere, come l'assicuratore infortuni, per una capacità lavorativa totale
in attività adatte allo stato di salute dell'assicurato, fermo restando l'evidenziato
quadro cognitivo caratterizzato da deficit di memoria verbale a lungo termine,
lievi disordini esecutivi e rallentamento attentivo in particolare per attività
protratte nel tempo e/o complesse. Inoltre, la concentrazione e l'attenzione
sostenuta erano limitate e la resistenza allo sforzo cognitivo marcatamente
ridotta, con precoce affaticabilità mentale, a cui si associava l'esacerbarsi
delle cefalee e delle algie facciali.
La dr.ssa med. __________, che peraltro non è specialista in
materia (neurologia) essendo specialista FMH in medicina interna generale e quindi
le sue dichiarazioni al riguardo non hanno pieno valore probatorio (sul
principio secondo cui la valutazione di medico non specialista in materia non
può per giurisprudenza avere pieno valore probatorio, cfr. STF
9C_18/ 2010 del 7 ottobre 2010, consid. 5.3.2; STF 9C_53/2009 del 29 maggio
2009, consid. 4.2 e i riferimenti; fra le ultime: STCA 32.2017.172 del 28
maggio 2018; STCA 32.2017.124 del 22 febbraio 2018; STCA 32.2016.59 del 30 marzo
2017), in entrambi i suoi rapporti finali indica chiaramente, al capitolo sulla
diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa, che il grave trauma
cranico-faciale aveva comportato anche la diminuzione residua di entità lieve-media
della capacità cognitiva. Essa ha tratto tale conclusione basandosi, come segnalato,
sull'ultima valutazione neuropsicologica del 23 novembre 2016.
Ora, il TCA rileva che con una diminuzione lieve-media
della capacità cognitiva il Servizio Medico Regionale ha concluso per una
capacità lavorativa totale in altre attività adeguate.
Tuttavia, alla stessa conclusione è giunto l'assicuratore
infortuni, che però si è basato sulle conclusioni del dr. med. __________, il
quale ha ritenuto essere presente al massimo una lieve limitazione delle
condizioni cognitive dell'assicurato.
Alla luce di questa incongruenza, la scrivente Corte
non può, con la necessaria tranquillità, allinearsi alle conclusioni dell'Ufficio
assicurazione invalidità e quindi dell'SMR, che malgrado nel secondo rapporto
finale del 4 aprile 2018 elenchi una serie di limitazioni funzionali, ciò
nonostante giunge alla medesima conclusione dell'assicuratore infortuni, che
però si è fondato sul suo neurologo di fiducia e quindi su altri elementi.
Il TCA non ritiene dunque sostenibile, con il grado
della verosimiglianza preponderante valido in ambito di assicurazioni sociali (DTF
138.
V 218 consid. 6), che in presenza della riduzione di entità lieve-media
della capacità cognitiva stabilita il 23 novembre 2016 e su cui esso ha
indicato basarsi, il medico del Servizio Medico Regionale abbia potuto
conformarsi alle conclusioni della __________ e giudicare il ricorrente abile
al 100%, senza nessuna riduzione del rendimento malgrado la capacità di
attenzione per dei lavori lunghi o complessi fosse limitata così come la
concentrazione e l'attenzione sostenuta, mentre la resistenza allo sforzo
cognitivo marcatamente ridotta, con precoce affaticabilità mentale, a cui si
associava l'esacerbazione delle cefalee e delle algie facciali.
Va inoltre segnalato che il 1° marzo 2017 il dr.
med. __________ non le ha considerate come derivanti dall'infortunio del 10
giugno 2013, perciò occorre che un neurologo si esprima, oltre che sulla
capacità lavorativa dell'assicurato in attività adatte dal 1° maggio 2017 in
poi, anche sull'influenza che le cefalee e le algie facciali possano avere avuto
sull'abilità lavorativa residua del ricorrente.
Tutto ben considerato, dunque, sulla base della
documentazione agli atti non è possibile, d'avviso del TCA, confermare le
conclusioni di carattere medico-teorico a cui è giunta l'amministrazione.
Gli atti le vanno quindi retrocessi affinché,
esperiti i necessari accertamenti in ambito neuropsicologico per mano di uno
specialista in materia, determini la capacità lavorativa del ricorrente dal 1°
maggio 2017 in attività adatte e definisca susseguentemente il suo diritto alla
rendita di invalidità.
Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione impugnata deve dunque
essere annullata e il ricorso accolto.
2.8
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca
e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.
500.
-vanno poste a carico dell’Ufficio assicurazione invalidità, che rifonderà
al ricorrente, vincente in causa e patrocinato da un legale, delle ripetibili
(art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è
annullata e gli atti vanno rinviati all'Ufficio assicurazione invalidità,
affinché con l'aiuto di uno specialista accerti lo stato di salute
dell'assicurato dal 1° maggio 2017 e si determini conseguentemente prima sulla
sua capacità lavorativa residua e poi sul suo diritto a una rendita di
invalidità.
2. Le spese di Fr. 500.- sono
poste a carico dell'Ufficio AI, che rifonderà al ricorrente l'importo di Fr.
1'800.- a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti