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Rendite per figli versate al padre, titolare della rendita principale AI. Rinvio all'amministrazione per accertare se il padre abbia effettivamente contribuito al mantenimento dei due figli, presuppos
2 aprile 2019Italiano9 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.222
BS/sc
Lugano
2 aprile 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 dicembre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA
1
contro
la decisione del 14 novembre 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. __________,
classe 1971, nel maggio 2017 ha inoltrato una domanda di prestazioni.
Con
una prima decisione del 14 novembre 2018 l’Ufficio AI lo ha posto al beneficio
di una mezza rendita dal 1° dicembre 2017, oltre a due rendite per i figli (__________
e __________, nati il 2012 rispettivamente il 2017) avuti dall’unione coniugale
con __________ (doc. 37 inc. CSC).
Mediante
una seconda decisione dello stesso giorno, l’amministrazione ha riconosciuto
all’assicurato due rendite ordinarie per i figli naturali (__________ del 2000
e __________ del 2003) nati dalla relazione con RI 1, informando __________ che
dal 1° dicembre 2018 le rendite verranno versate direttamente alla loro madre
che ne ha fatta esplicita richiesta (doc. 38). Al padre sono stati attribuiti fr.
4'344.--, corrispondenti alle rendite retroattive per figli relative al periodo
1° gennaio 2017 - 30 novembre 2018 in attesa di essere poste in compensazione
con rivendicazioni di terzi enti (doc. 39, 40 e 46), somma che è stata
depositata su un conto transitorio.
1.2. Contro
la seconda decisione del 14 novembre 2018 RI 1, rappresentata dalla sua legale,
è tempestivamente insorta al TCA inoltrando un ricorso in lingua tedesca, tradotto,
a seguito del decreto di traduzione 19 dicembre 2018, in italiano (III).
L’insorgente
chiede che l’importo di fr. 4’344.-- le sia versato direttamente e non
attribuito al padre, titolare della rendita d’invalidità principale. In sintesi
essa sostiene che il padre dei figli non ha soddisfatto l’obbligo di mantenimento.
1.3. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, fondandosi sulla presa di posizione della
Cassa __________ – competente per la determinazione ed il pagamento delle rendite
(cfr. art. 60 cpv. 1 lett. b e c LAI), ha chiesto il rinvio degli atti per un
completamento istruttorio volto in sintesi ad accertare se nel periodo in
questione il titolare della rendita d’invalidità abbia ottemperato o meno
all’obbligo di mantenimento dei figli __________ e __________.
1.4. Interpellata
dal TCA, con scritto 21 gennaio (recte: marzo) 2019, la ricorrente ha
dichiarato il proprio consenso al rinvio degli atti all’Ufficio AI. Rileva
inoltre che qualora la richiesta di versamento a suo favore verrà accolta, il
relativo importo sarà posto in compensazione con gli alimenti arretrati (X).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel
merito
2.2. Secondo l’art. 35 cpv. 1 LAI, le persone legittimate alla rendita
d’invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che,
qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani
dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.
Per
l’art. 35 cpv. 3 LAI, i figli elettivi affiliati soltanto dopo l’insorgere
dell’invalidità non danno diritto alla rendita completiva salvo qualora si
tratti di figli dell’altro coniuge.
Giusta
l’art. 35 cpv. 4 LAI, la rendita completiva per i figli è versata come la
rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato
della rendita (art. 20 LPGA) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In
deroga all’articolo 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il
pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o
divorziate.
L’art.
71ter OAVS, specifico per il versamento della rendita per figli, prevede che se
Fatti
i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati, la rendita per
i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita
principale, sempre che sia titolare dell’autorità parentale sul figlio e viva
con quest’ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o
dall’autorità tutoria (cpv. 1).
Il
capoverso 1 è pure applicabile per il pagamento arretrato delle rendite
per i figli. Se il genitore che ha diritto alla rendita ha adempiuto l’obbligo
di mantenimento verso il figlio, ha diritto al pagamento arretrato delle
rendite fino a concorrenza dei contributi mensili forniti (cpv. 2).
Secondo
il marg. 10010 delle Direttive sulle rendite (DR) dell'AVS/AI valide dal 1.
gennaio 2003 (stato 1. gennaio 2018), se dall'incarto risulta che i genitori
vivono separati, la cassa di compensazione deve far notare al genitore non beneficiario
della rendita la possibilità di un pagamento diretto delle rendite per figli.
2.3. Ritornando
al caso in esame, nella presa di posizione 15 febbraio 2019 la __________ ha
illustrato la procedura seguita per accertare a chi versare retroattivamente le
rendite per i figli __________ e __________, conviventi con la madre:
"
(…) Con scritto del 28.09.2018 ed
inviato in copia a __________, la __________ ha comunicato questa possibilità a
RI 1. In particolare, la Cassa ha domandato le pezze giustificative inerenti le
prestazioni fornite in favore dei figli a partire dal 01.12.2017 (doc. 20).
Il 24.09.2018, __________ ha inviato, su richiesta
della Cassa __________, il foglio complementare 2 alla richiesta di prestazioni
nel quale riferisce di non vivere con i figli e che l’importo per il loro
mantenimento si ammonta a CHF 1'100.-- mensile (ved. Doc. 25, pag. 1-3).
L’interessato ha presentato l’estratto dei movimenti del suo conto bancario dal
20.09.2015 alla data di stampa (20.09.2018) da cui emerge che egli provvede ad
un regolare versamento di CHF 1'100.-- mensile in favore dell’Ufficio del
Sostegno Sociale e dell’inserimento di Bellinzona (doc. 28).
Il 29.10.2018 (ved. Doc. 33, pag. 1-3) RI 1 ha fatto
richiesta di ricevere personalmente le rendite per i figli rilevando che i
figli vivono con lei. Dichiara di non ricevere alcun contributo alimentare per
i figli. Produce copie degli atti di nascita (doc. 30, pag. 1-2) e dei
certificati di residenza per i figli (ved. Doc. 33, pag. 7-9). (…) (doc.
VIII/1)
Visto
quanto sopra, la __________ ha (rettamente) evidenziato:
"
(…) Alla luce delle circostanze di
fatto esistenti nel momento in cui è stata emanata la decisione, la Cassa __________
Considerandi
non ha considerato a giusta ragione che il versamento retroattivo può avvenire
integralmente al padre, __________, la situazione avrebbe dovuto essere
chiarita segnatamente per il periodo dal 01.12.207 fino al 30.11.2018. Agli
atti non figura la decisione di anticipo alimenti (o le decisioni di anticipo
alimenti) dell’Autorità cantonale con la quale (le quali) l’interessato sarebbe
tenuto a versare a RI 1 un importo mensile a titolo di mantenimento dei figli e
che l’Ufficio precitato sia competente, nella fattispecie, per l’anticipo e
l’incasso degli alimenti per i figli, in virtù di una decisione di un’Autorità
competente. (…)” (Doc. VIII/1)
Pertanto
essa ha chiesto che:
"
(…) In tali circostanze, non
possiamo ritenere con certezza che l’obbligo di mantenimento sia adempiuto per
il periodo precitato. Manca qualsiasi prova dell’avvenuto pagamento
destinato al preciso scopo di contribuire al mantenimento dei figli per il
periodo precitato. (Sottolineatura del redattore).
Stante quanto precede, considerata la necessità di
effettuare un completamento d’istruttoria, la scrivente Cassa di compensazione
richiede a codesto lodevole Tribunale di rinvio degli atti.” (Doc. VIII/1)
Il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione o perché
vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitano di un complemento (“Eine Rückweisung an die
IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung
einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA
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del 27 ottobre 2011).
Orbene,
in queste circostanze emerge la necessità di acclarare meglio la questione a
sapere se nel periodo in parola (1° dicembre 2017 - 30 novembre 2018) il padre
di __________ e __________, titolare della rendita d’invalidità principale, abbia
effettivamente contribuito al mantenimento dei succitati figli. Tale accertamento
è decisivo al fine di avvallare o meno il versamento retroattivo delle due
rendite per figli direttamente alla madre. Trattandosi di un accertamento
lacunoso, gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda in tal senso, ciò
su cui del resto le parti concordano.
Ne
consegue l’annullamento della decisione contestata, mentre il ricorso va
accolto.
2.4
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
2.5
La
ricorrente, patrocinata da un avvocato e vittoriosa in causa, ha diritto ad
un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e 30 cpv. 1 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione 14 novembre 2018 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio
AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà
alla ricorrente fr. 1'800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati (e a Stefan Claus Meister, 6983 Magliaso) i quali possono
impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti