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Decisione

32.2018.222

Rendite per figli versate al padre, titolare della rendita principale AI. Rinvio all'amministrazione per accertare se il padre abbia effettivamente contribuito al mantenimento dei due figli, presuppos

2 aprile 2019Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati, la rendita per

i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita

principale, sempre che sia titolare dell’autorità parentale sul figlio e viva

con quest’ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o

dall’autorità tutoria (cpv. 1).

Il

capoverso 1 è pure applicabile per il pagamento arretrato delle rendite

per i figli. Se il genitore che ha diritto alla rendita ha adempiuto l’obbligo

di mantenimento verso il figlio, ha diritto al pagamento arretrato delle

rendite fino a concorrenza dei contributi mensili forniti (cpv. 2).

Secondo

il marg. 10010 delle Direttive sulle rendite (DR) dell'AVS/AI valide dal 1.

gennaio 2003 (stato 1. gennaio 2018), se dall'incarto risulta che i genitori

vivono separati, la cassa di compensazione deve far notare al genitore non beneficiario

della rendita la possibilità di un pagamento diretto delle rendite per figli.

2.3. Ritornando

al caso in esame, nella presa di posizione 15 febbraio 2019 la __________ ha

illustrato la procedura seguita per accertare a chi versare retroattivamente le

rendite per i figli __________ e __________, conviventi con la madre:

"

(…) Con scritto del 28.09.2018 ed

inviato in copia a __________, la __________ ha comunicato questa possibilità a

RI 1. In particolare, la Cassa ha domandato le pezze giustificative inerenti le

prestazioni fornite in favore dei figli a partire dal 01.12.2017 (doc. 20).

Il 24.09.2018, __________ ha inviato, su richiesta

della Cassa __________, il foglio complementare 2 alla richiesta di prestazioni

nel quale riferisce di non vivere con i figli e che l’importo per il loro

mantenimento si ammonta a CHF 1'100.-- mensile (ved. Doc. 25, pag. 1-3).

L’interessato ha presentato l’estratto dei movimenti del suo conto bancario dal

20.09.2015 alla data di stampa (20.09.2018) da cui emerge che egli provvede ad

un regolare versamento di CHF 1'100.-- mensile in favore dell’Ufficio del

Sostegno Sociale e dell’inserimento di Bellinzona (doc. 28).

Il 29.10.2018 (ved. Doc. 33, pag. 1-3) RI 1 ha fatto

richiesta di ricevere personalmente le rendite per i figli rilevando che i

figli vivono con lei. Dichiara di non ricevere alcun contributo alimentare per

i figli. Produce copie degli atti di nascita (doc. 30, pag. 1-2) e dei

certificati di residenza per i figli (ved. Doc. 33, pag. 7-9). (…) (doc.

VIII/1)

Visto

quanto sopra, la __________ ha (rettamente) evidenziato:

"

(…) Alla luce delle circostanze di

fatto esistenti nel momento in cui è stata emanata la decisione, la Cassa __________

Considerandi

non ha considerato a giusta ragione che il versamento retroattivo può avvenire

integralmente al padre, __________, la situazione avrebbe dovuto essere

chiarita segnatamente per il periodo dal 01.12.207 fino al 30.11.2018. Agli

atti non figura la decisione di anticipo alimenti (o le decisioni di anticipo

alimenti) dell’Autorità cantonale con la quale (le quali) l’interessato sarebbe

tenuto a versare a RI 1 un importo mensile a titolo di mantenimento dei figli e

che l’Ufficio precitato sia competente, nella fattispecie, per l’anticipo e

l’incasso degli alimenti per i figli, in virtù di una decisione di un’Autorità

competente. (…)” (Doc. VIII/1)

Pertanto

essa ha chiesto che:

"

(…) In tali circostanze, non

possiamo ritenere con certezza che l’obbligo di mantenimento sia adempiuto per

il periodo precitato. Manca qualsiasi prova dell’avvenuto pagamento

destinato al preciso scopo di contribuire al mantenimento dei figli per il

periodo precitato. (Sottolineatura del redattore).

Stante quanto precede, considerata la necessità di

effettuare un completamento d’istruttoria, la scrivente Cassa di compensazione

richiede a codesto lodevole Tribunale di rinvio degli atti.” (Doc. VIII/1)

Il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione o perché

vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitano di un complemento (“Eine Rückweisung an die

IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung

einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA

32.2011.115

del 27 ottobre 2011).

Orbene,

in queste circostanze emerge la necessità di acclarare meglio la questione a

sapere se nel periodo in parola (1° dicembre 2017 - 30 novembre 2018) il padre

di __________ e __________, titolare della rendita d’invalidità principale, abbia

effettivamente contribuito al mantenimento dei succitati figli. Tale accertamento

è decisivo al fine di avvallare o meno il versamento retroattivo delle due

rendite per figli direttamente alla madre. Trattandosi di un accertamento

lacunoso, gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda in tal senso, ciò

su cui del resto le parti concordano.

Ne

consegue l’annullamento della decisione contestata, mentre il ricorso va

accolto.

2.4

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

2.5

La

ricorrente, patrocinata da un avvocato e vittoriosa in causa, ha diritto ad

un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e 30 cpv. 1 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione 14 novembre 2018 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio

AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà

alla ricorrente fr. 1'800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati (e a Stefan Claus Meister, 6983 Magliaso) i quali possono

impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,

6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti