Lexipedia

Decisione

32.2018.26

Attrribuzione di una rendita per tempo limitato a motivo di un miglioramento delle condizioni di salute dell'assicurata. La ricorrente contesta l'intervento di tale miglioramento e chiede che la rendi

18 dicembre 2018Italiano58 min

Source ti.ch

Fatti

i succitati certificati non adducendo alcuna motivazione o alcun elemento che

permettano in qualche modo di dipartirsi dalla valutazione del SAM.

Successivamente

l’assicurata ha fatto pervenire ulteriori certificazioni del dr. __________ del

30 novembre 2017 (certificante un’inabilità lavorativa superiore all’80/90%

anche in lavori leggeri), del dr. __________ del 31 gennaio 2017 (visita di

decorso), del 11 aprile e 5 settembre 2017 (attestanti la continuazione dell’inabilità

lavorativa totale successiva agli interventi di posa alle protesi sino alla

fine di giugno rispettivamente sino a fine 2017), del dr. __________ (chirurgo

ortopedico) del 13 ottobre 2017 (segnalante un’importante disequilibrio muscolare

alla base dei fastidi lamentati e la prescrizione di fisioterapia). Questa

documentazione è stata sottoposta al medico SMR, il quale non ha ritenuto che

la stessa documentasse una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto

alla situazione presente in occasione della perizia SAM del 20 marzo 2017 (doc.

AI 125). Tale conclusione è stata condivisa senza riserve anche dal SAM, al

quale le nuove certificazioni sono state sottoposte, in un complemento del 26

gennaio 2018 (che ha fatto capo al parere degli specialisti dr. __________ e

dr. __________), nel quale ha affermato:

"

Egregio collega,

in riferimento alla perizia medica interdisciplinare

del 20.3.2017 effettuata presso il SAM di Bellinzona, il Servizio Medico

Regionale nell'ambito delle osservazioni alla decisione dell'Ufficio Al del

Canton Ticino del 30.10.2017 ci ha inviato della documentazione medica

(rapporto del Dr. med. __________ del 30.11.2017, rapporto del Dr. med. __________

del 31.1.2017, 11.4.2017 e 5.9.2017, rapporto del Dr. med. __________ del

21.9.2017, rapporto del Dr. med. __________ del 13.10.2017, rapporto del Dr.

med. __________ del 20.9.2017) chiedendo di esprimersi in merito. Abbiamo

pertanto messo a disposizione la documentazione inviata ai nostri consulenti

Dr. med. __________, specialista FMH reumatologia a __________ e Dr. med. __________,

specialista FMH neurologie a __________ che con i loro rapporti dell'8.1.2018

rispettivamente 21.12.2017 ci hanno fatto pervenire la loro presa di posizione

che riportiamo integralmente e con cui ci allineiamo.

ll Dr. med. __________ nel suo rapporto dell'8.1.2018

scrive:

" La ringrazio

per la Sua lettera del 20.12.2017 con la quale ci sottopone ulteriori atti sui

quali prendere posizione.

Nel rapporto del

Dr. __________ del 30.11.2017 vengono citati vari rapporti del Dr. __________ e

un rapporto del Dr. __________. Vi è anche un rapporto del Dr. __________,

capoclinica presso il servizio di ortopedia dell'Ospedale __________ di __________.

È citato anche un rapporto del Dr. __________ del 21.9.2017 che conferma la

diagnosi di fibromialgia e le altre diagnosi conosciute. Il Dr. __________ non

è convinto che una protesi potrebbe dare risultati migliori quindi consigna una terapia con

modulatore del dolore e antidepressivi e ritiene l'assicurata abile al lavoro

nella misura del 50 % in attività adatte.

Riprendendo i

rapporti ortopedici non trovo alcun elemento nuovo mentre la valutazione del

Dr. __________ coincide con la mia anche per quanto riguarda la capacità

lavorativa. Non vi è dunque alcun elemento che cambi la mia valutazione per

l'ultima perizia pluridisciplinare SAM In accordo con il Dr. __________ anch'io

non penso che un nuovo intervento chirurgico migliorerebbe la situazione e

proporrei di interrompere il continuo invio della paziente a chirurghi

ortopedici nella speranza di ottenere qualche miglioramento di questa

situazione di dolore cronico e di compromissione biopsicosociale. Non è ambito

dei chirurghi ortopedici."

Il Dr. med. __________ nel suo rapporto del 21.12.2017

scrive:

" In

riferimento alla pratica concernente questa Assicurata ho preso atto della

documentazione medica nel frattempo pervenuta.

Per quel che

riguarda gli aspetti neurologici avevo esaminato la paziente il primo dicembre

2016 giungendo alle diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di

cefalea tensiva, neuroma di Morton al II spazio interdigitale al piede destro,

dolori articolari alle mani e alle ginocchia non associati a deficit

neurologici, stato da

intervento

per sindrome del tunnel carpale a destra nel 2008. I reperti constatati

permettevano di affermare che non vi era diminuzione della capacità lavorativa

dal punto di vista neurologico.

Abbiamo ora a

disposizione una valutazione ortopedica del 13 ottobre 2017 dove viene posta la diagnosi di

gonalgia residua in esiti di posa di protesi monocompartimentale interna ad entrambe le

ginocchia.

Una valutazione

reumatologica del Dr. __________ del 21.09.2017 riporta le diagnosi di

fibromialgia generalizzata, gonartrosi bilaterale, stato dopo

iniezione per neuroma di Morton al II spazio metatarsale e sindrome

lombovertebrale cronica recidivante. L'esame neurologico descritto come normale.

Altre valutazioni in

ambito chirurgico ed ortopedico del 20.09.2017 (Ospedale __________ di __________),

31.01.2017, 11.04.2017e 05.09.2017 (__________) confermano la presenza di stato

dopo impianto di protesi ad entrambe le ginocchia, non riportano nuovi aspetti

neurologici Infine vi è una lettera del Dr. __________ del 30.11.2017, che

riprende principalmente gli aspetti concernenti le problematiche ortopediche alle ginocchia e la

metatarsalgia al piede destro. Riferisce che vi sono dolori alle mani e un 'ipostenia alla mano destra, già

operata anni fa per una sindrome del tunnel carpale e propone ev. una

rivalutazione di quest'ultima. Si tratta anche in questo caso di un aspetto che era

stato comunque preso in considerazione già alla valutazione del 1 dicembre

2016 e non vi erano elementi che facessero sospettare una recidiva di sindrome

del tunnel carpale. Quanto riportato nella documentazione citata non fa

sospettare un

peggioramento

rilevante di questa problematica, che comunque difficilmente porterebbe a

definire un'incapacità lavorativa dal punto di vista neurologico.

Penso dunque di

poter concludere che la nuova documentazione non porta a modificare la

valutazione neurologica e le conclusioni espresse nel rapporto concernete la

visita del 01.12.2016."

In conclusione sulla base di quanto descritto sopra dai

consulenti, la nuova documentazione non apporta elementi tali da modificare le

conclusioni della perizia medica interdisciplinare del 20.3.2017 effettuata presso

il SAM di Bellinzona.” (doc. AI 128)

Ora,

tali allegazioni, ben motivate ed espresse dagli specialisti che avevano già

accuratamente valutato l’assicurata, che prendono attenta posizione sulle –

Considerandi

peraltro assai scarne e immotivate – allegazioni del curante e degli altri

sanitari e sono state integralmente avallate e condivise anche dal medico SMR

(cfr. Annotazione del 30 gennaio 2018, doc. AI 128), appaiono convincenti e

meritano di essere confermate senza riserve.

del resto la ricorrente produce nuova documentazione che attesti una

sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione in ambito

SAM.

Ribadite

altresì le considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità

delle certificazioni dei medici di fiducia (anche se specialisti; cfr.

STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.7; sia pure evidenziato che

il TF, nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il

fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto

dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto

valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al

contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la

necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami

che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per

cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso

di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del

rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del

10.

febbraio 2017, consid. 4.2)) le certificazioni prodotte dai medici

curanti dell’insorgente non consentono pertanto di dipartirsi dalle conclusioni

del SAM e del SMR che si sono espressi in modo coerente e privo di contraddizioni.

Nel

ricorso la ricorrente manifesta la sua contrarietà, ritenendo di essere inabile

in misura maggiore di quanto concluso dall’amministrazione, limitandosi in sostanza

ad un dissenso puramente soggettivo, non indicando in effetti chiaramente in

che modo e in che misura le conclusioni tratte dal SAM (e dal SMR), nella

perizia e nel complemento peritale, sarebbero errate. Del resto i mezzi di

prova prodotti in questa sede sono documenti già agli atti e quindi già oggetto

di puntuale valutazione del SAM.

All’assicurata

va del resto ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione

comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Così

stanti le cose, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti

contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno

dell'assicurata sino all’emanazione del querelato provvedimento, senza che si

renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti (valutazione anticipata delle prove, fra le tante

cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti; anche DTF 135 V

465).

Pertanto,

visto quanto sopra, ritenuta la perizia SAM del 20 marzo 2017 - la quale

rispecchia tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla

giurisprudenza (cfr. consid. 2.7) e alla quale va quindi attribuita piena forza

probante -, e il complemento del 26 gennaio 2018 così come gli affidabili

pareri dei medici del SMR (sul valore probatorio delle

opinioni espresse dai medici SMR cfr. la STFA I 938/05 del 24 agosto 2006; cfr.

anche sopra al consid. 2.7) e non essendo provato un peggioramento duraturo e

incidente sulla capacità lavorativa, intervenuto prima della decisione

contestata del 30 ottobre 2017 (la quale delimita, come detto, il

potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali, cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1), il TCA ritiene dimostrato con il

grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti

ivi citati) che l’assicurata va considerata inabile in misura totale

nella sua attività lavorativa, ma abile nella misura del 50% in un’attività

leggera adeguata, fatta eccezione per il periodo dall’11 gennaio all’11 luglio

2016.

in cui l’idoneità lavorativa era da considerare nulla in ogni attività a

motivo degli interventi di posa delle protesi alle ginocchia. Le conclusioni in merito alla capacità lavorativa della decisione

contestata vanno quindi confermate. In sostanza, fatta eccezione per il

peggioramento transitorio dall’11 gennaio all’11 luglio 2016, bisogna

concludere che la situazione dell’assicurata non ha subito modifiche rilevanti

rispetto a quanto accertato, sulla base della perizia SAM del 14 gennaio 2015,

con la decisione di rifiuto di prestazioni del 12 maggio 2015, decisone cresciuta

incontestata in giudicato (doc. AI 71).

Sia

peraltro in questa sede richiamato altresì l'obbligo che incombe all'assicurata

di intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute

(DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati;

Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e

572).

2.9

Per quel che concerne l’aspetto economico - che in concreto è rimasto

incontestato - considerato come, riservato il periodo dal gennaio al luglio

2016, la situazione valetudinaria così come le ripercussioni sulla capacità

lavorativa siano rimaste sostanzialmente invariate rispetto alla decisione del

12.

maggio 2015, va nuovamente confermato il grado di invalidità del 38%

definito in tale decisione, cresciuta incontestata in giudicato e quindi

vincolante.

Per

quanto concerne il periodo, dall’11 gennaio all’11 luglio 2016 nel quale è

stata oggettivata una totale inabilità lavorativa in tutte le attività a causa

dei due interventi chirurgici subiti alle ginocchia, ritenuto che

successivamente (vale a dire a distanza di tre mesi dall'ultimo intervento

chirurgico) la capacità lavorativa in attività adatte è ripristinata al 50%

come in precedenza, a ragione l’amministrazione ha ammesso i presupposti per

procedere ad una revisione della prestazione ai sensi dell’art. 17 LAI e,

quindi, riconosciuto il diritto ad una rendita d'invalidità per un periodo

limitato, causato dalla transitoria incapacità lavorativa e di guadagno totale.

Tenuto

conto del grado d'invalidità del 38% precedentemente definito, in applicazione

del calcolo della media retrospettiva (cifra marginale 2017 e seguenti della

Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per

l'invalidità (CIGI)), a ragione l’amministrazione ha stabilito che l'anno di

carenza con inabilità media di almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI) viene

raggiunto a far capo dal 1. gennaio 2016. Di conseguenza, la decisione

impugnata ha correttamente ammesso il diritto ad un quarto di rendita

d'invalidità dal 1. gennaio 2016 e, quindi, dal 1. aprile 2016 (art. 88a cpv. 2

OAI) ad una rendita intera per un periodo limitato al 31 ottobre 2016 (ovvero

tre mesi dopo il ripristino, nel luglio 2016, della capacità lavorativa del 50%

in un’attività adeguata con conseguente ripristino del grado d'invalidità del

38%; cfr. art. 88a cpv. 1 OAI; cfr. al consid. 2.4).

In

considerazione del fatto che la seconda domanda di prestazioni è stata

presentata nel dicembre 2015, la prestazione può tuttavia venir versata solo

dal 1. giugno 2016, in applicazione dell'art. 29 cpv. 1 LAI (che stabilisce che

il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui

l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.

29.

cpv. 1 LPGA).

Ne

consegue che la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese di causa, per complessivi fr.

500.--, vanno poste a carico dell'assicurata.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti