32.2018.27
Rendita negata in quanto l'inabilità sarebbe causata dalla tossicodipendenza. TCA dispone accertamenti ulteriori
28 febbraio 2019Italiano38 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.27
FC
Lugano
28 febbraio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 febbraio 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 gennaio 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Nel mese di
novembre 2016, RI 1, nato nel 1987, ha presentato una richiesta di prestazioni AI
per adulti indicando di essere affetto da “lussazione ginocchio sinistro
(rotula) e depressione”, danno presente dall’infortunio del 28 giugno 2016
(doc. AI 2). Esperiti gli accertamenti del caso, acquisiti anche gli atti
dall’assicuratore infortuni __________, con decisione del 16 gennaio 2018,
confermativa di un progetto del 21 novembre 2017, l’Ufficio AI ha respinto la
domanda di prestazioni. Dopo aver ritenuto che a seguito dell’evento infortunistico
del 28 giugno 2016 l’assicurato aveva presentato un’incapacità lavorativa
completa dal 28 giugno al 30 settembre 2016, del 50% dal 1. ottobre 2016 al 28
febbraio 2017, del 25% in seguito e sino al 31 marzo 2017, l’amministrazione ha
concluso che dal 1. aprile 2017 dal profilo medico non era più oggettivata
alcuna incapacità lavorativa dovuta a patologie invalidanti ai sensi della LAl.
Rammentato come “una dipendenza da sostanze tossiche può essere considerata
invalidità quando la tossicodipendenza è conseguenza di un danno alla salute il
quale conduce o ha condotto ad un’invalidità”, ha escluso nel caso
particolare una simile fattispecie. Ritenuto infatti come in base agli
accertamenti medici esperiti i sintomi descritti dagli psichiatri fossero “con
verosimiglianza preponderante, riconducibili integralmente alla sua
politossicodipendenza” e che in assenza di consumo di sostanze tossiche non
fosse “riscontrabile alcuna limitazione funzionale psichiatrica”, l’Ufficio
AI ha escluso ogni limitazione alla capacità lavorativa successivamente al 31
marzo 2017. Essendo quindi il periodo d'incapacità a causa della patologia
somatica inferiore all’anno, non era data alcuna prestazione dell’AI (doc. A).
1.2. Con tempestivo
ricorso al TCA l'assicurato, dapprima personalmente e quindi rappresentato
dall’avv. RA 1, ha contestato le conclusioni dell’amministrazione, chiedendo
l’attribuzione di prestazioni AI, se del caso dopo effettuazione di ulteriori
accertamenti medici. Ha pure prodotto una certificazione del suo psichiatra,
per il quale “l’uso di cannabinoidi ha slatentizzato la sintomatologia
psicotica e non l’ha provocata”. Ha postulato la concessione
dell’assistenza giudiziaria gratuita.
1.3. Nella risposta
di causa l’amministrazione, ribadendo la correttezza della decisione
contestata, sulla base dell’allegata presa di posizione del SMR, ha chiesto la
reiezione del ricorso.
1.4. In data 19
giugno e 14 settembre 2018 l’assicurato, tramite il suo avvocato, ha nuovamente
sostenuto che le sue problematiche psichiche non erano determinate dall’uso di
sostanze psicoattive, producendo un nuovo certificato dello psichiatra curante.
In merito l’Ufficio AI, allegando una presa di posizione del SMR, si è ribadito
nelle proprie conclusioni.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se a ragione è stato negato all’assicurato il diritto a prestazioni. In
particolare, l’Ufficio AI, sulla base della presa di posizione del medico SMR, ha
concluso che sulla base della documentazione medica agli atti si poteva
affermare che le problematiche psichiche di cui era effetto l’assicurato erano
“con verosimiglianza preponderante riconducibili integralmente alla politossicodipendenza
dell'assicurato”, ragione per cui in sostanza la causa primaria
dell’incapacità lavorativa attuale era lo stato di dipendenza.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,
n. 46).
Giusta l’art. 28 cpv. 1 lett.
b) e c) LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione e se al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%. Secondo il cpv. 2 del medesimo articolo gli assicurati hanno diritto ad
una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se
sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al
50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
Per
l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto
dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle
prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.
2.3. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha
stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I
148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).
Al riguardo l’Alta Corte
ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…) Tra i
danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre
alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a
malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque
non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le
limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando
prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile
dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e
sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"
(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)
Secondo la giurisprudenza
del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le
alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del
18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag.
182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06
del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno
alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Secondo la giurisprudenza le
tossicomanie (sindromi da dipendenza quali per esempio l'alcolismo [RCC
1989 pag. 283, 1969 pag. 236], la dipendenza da medicamenti [RCC 1964 pag. 115]
o da droghe [RCC 1992 pag. 180, 1987 pag. 467, 1973 pag. 600], l'abuso di
nicotina oppure l'obesità [RCC 1984 pag. 359]) non giustificano di per
sé un'incapacità al lavoro. Esse possono tuttavia avere l'effetto di un danno
alla salute invalidante se sono la conseguenza o il sintomo di un danno
invalidante alla salute mentale o fisica, oppure hanno causato un notevole
danno fisico e/o mentale quale una durevole lesione
cerebro-organico-neurologica oppure un irreversibile mutamento di natura
organica della personalità affettiva (DTF 124 V 265, consid. 3c, pag. 268; vedi
anche STF 9C_395/2007 del 15 aprile 2008 consid. 2, I 870/07 del 20 novembre
2007 consid. 3, I 556/06 del 13 settembre 2007 consid. 3.1, I 384/06 del 4
luglio 2007 consid. 4 e I 56/05 del 31 gennaio 2007 consid. 4 tutte con
riferimenti). Occorre pertanto verificare se la tossicodipendenza è la
conseguenza di un danno alla salute fisica o mentale di natura patologica
preesistente oppure se la dipendenza è la ragione di un susseguente danno alla
salute suscettibile di diminuire la capacità al guadagno in maniera permanente
o di lunga durata (Pratique VSI 2001, pagg. 227-228, consid. 5 e 6; vedi anche
STF 9C_620/2017 del 10 aprile 2018 consid. 2.2.1 e 8C_582/2015 dell’8 ottobre
2015 consid. 2.2.1 pubblicata in SVR 2016 IV Nr. 3 pag. 7).
2.4. Per poter graduare
l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre
di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti.
Il compito del medico
consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale
misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel
fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008;
DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag.
134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).
Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni
sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili
(Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014,
ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008).
In una sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il
TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e
l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del
SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto
senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche la STF 9C_524/2010
del 27 ottobre 2010).
Tuttavia, nel caso in cui
sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei
pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali
rapporti (STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3 e STF 8C_336/2015 del 25
agosto 2015 consid. 4.3 entrambe con riferimenti, in particolare, alla DTF 139
V 225 e 135 V 465).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10
febbraio 2017 consid. 4.2;8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27
giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc);
Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto
che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).
2.5. Nel caso di
specie, l’assicurato è stato professionalmente attivo da ultimo come
disegnatore tecnico presso una ditta di __________ dal dicembre 2007 al 31
gennaio 2015, data per la quale egli è stato licenziato per motivi di
ristrutturazione (doc. AI 12). Ricevuta la domanda di prestazioni, l’Ufficio AI
ha provveduto innanzitutto a richiamare la documentazione dall’__________, in relazione a tre infortuni di cui l’assicurato era stato vittima
nel marzo e nel luglio 2014 e il 28 giugno 2016. In occasione di quest’ultimo
infortunio l’assicurato aveva riportato una lesione al ginocchio sinistro oltre
a contusioni multiple, in uno stato di “sindrome psicotica acuta con
angoscia e sintomi dissociativi” con conseguente ricovero all’ospedale
neuropsichiatrico di __________ dal 28 giugno al 10 agosto
2016 (doc. AI 13, 23).
Nel rapporto
all’AI del 3 novembre 2016 il dr. __________, generalista
curante, ha attestato un’inabilità lavorativa completa dal 28 giugno 2016 a
motivo di un “disturbo nell’ambito psichiatrico” (doc. AI 13). Dal canto
suo, il 7 febbraio 2017 il dr. __________, psichiatra del Servizio
psico-sociale di __________ (SPS), che ha in cura l’assicurato dal 10 agosto
2016, ha certificato una “Sindrome psicotica dovuta all’uso di cannabinoidi,
prevalentemente delirante (ICD10: F 12.51), altra sindrome psicotica acuta
prevalentemente delirante (ICD10: F 23.3”) e una conseguente inabilità
lavorativa completa dal 28 giugno al 29 settembre 2016 e in seguito del 50%. Lo
psichiatra ha precisato che il paziente presentava attualmente uno stato di
remissione della patologia psicotica, permanendo però una certa rigidità nel
contatto interpersonale con affettività spesso coartata e una lieve deflessione
umorale associata ad apatia ed adonia. Proprio questi sintomi determinavano una
diminuzione della capacità di adattamento, rendendo difficile l’inserimento
lavorativo (doc. AI 23). Lo psichiatra ha prodotto il rapporto di dimissione
del 12 agosto 2016 della __________ di __________, con il quale si attestava:__________
" (...)
Diagnosi alla dimissione
Sindrome psicotica dovuta all'uso di cannabinoidi, prevalentemente
delirante (ICD 10: F12.51)
(…).
Anamnesi patologica psichiatrica
Dal punto di vista medico-psicologico e legato ai sintomi, il
paziente inizia a consumare cannabis all'età di 24 anni. In un primo momento il
consumo era sporadico e unito all'alcool con lo scopo di raggiungere uno stato
di euforia e di benessere. Dal 2014 il consumo di cannabis è aumentato fino a
raggiungere la frequenza di 3-4 canne/die. Sembrerebbe che la sostanza abbia
acquisito uno scopo autoterapeutico sedativo. Il paziente riferisce che, dal
suo licenziamento, ha incrementato l'utilizzo di videogiochi (giochi del tipo
"ammazza tutti") avvertendo un senso di superiorità strategica
durante il gioco con conseguente benessere. Il paziente è stato seguito per un
anno dal Dr. med. __________ e dalla psicologa Dr.ssa __________ per un quadro
depressivo conseguente alla perdita del lavoro.
(…).
Motivo del ricovero - Problema attuale
Paziente ai primo ricovero psichiatrico, riferisce di essere già
stato seguito in psicoterapia per circa un anno nell'ambito di una deflessione
timica reattiva alle problematiche di lavoro. Il paziente, nella giornata del
25.06.2016, si allontanava inaspettatamente dal proprio appartamento, lasciando
perdere le proprie tracce ai familiari, i quali effettuavano denuncia di
scomparsa. Il paziente è stato ritrovato in data 28.08.2016, steso nudo sotto
un albero, urlante, dolorante per traumatismi e apparentemente amnesico
rispetto alla fuga. Condotto al Pronto soccorso, veniva sottoposto ai necessari
accertamenti con riscontro di una lussazione della rotula sinistra, che veniva
ridotta. Venivano escluse cause somatiche alla base del quadro clinico (TC
cerebri negativa) e screening tossicologico risultava positivo al THC. Veniva,
quindi, richiesta una consulenza psichiatrica (Dr.ssa med. __________) che rilevava
la presenza di sintomi psicotici quali allucinazioni visive, idee persecutorie
e appiattimento affettivo. Pur escludendo una suicidalità attiva, proponeva un
ricovero in ambiente psichiatrico, che il paziente accettava.
Status all'ammissione
Paziente in buone condizioni igieniche, in esiti di politrauma
contusivo. Era tranquillo e collaborante all’intervista effettuata in parte
alla presenza dei familiari. Vigile, lucido, sufficientemente orientato nel
tempo, ben orientato negli altri parametri. Riferiva amnesia rispetto
all'allontanamento da casa e al periodo della scomparsa, ricordando dì essersi
poi svegliato nel bosco. Concentrazione mantenuta, comprensione intatta.
Eloquio rallentato, espresso con tono flebile, monocorde,
anaffettivo, a tratti esitante.
Pensiero povero nelle associazioni, in assenza di evidenti
disturbi formali. Riportava vissuti paranoici prima dell'allontanamento, con
sensazione di essere seguito con atmosfera delirante nei giorni precedenti la
fuga dai domicilio. Negava inizialmente dispercezioni visive e uditive, ma in
seguito descriveva all'infermiera allucinazioni visive e ideazioni mistica, per
cui si sentirebbe chiamato a modificare radicalmente la propria esistenza.
Umore soggettivamente deflesso, affettività visibilmente appiattita, sguardo
perplesso, mimica e gestualità ipomobili. Negava idee di morte o suicidali
attuali o pregresse. Lamentava ansia psichica rispetto alla propria condizione
socioprofessionale e familiare, accennando a un "distacco" dal padre.
Presente insonnia globale negli ultimi giorni. Riferito consumo quotidiano di
cannabis, intensificatosi nell'ultimo periodo (quantifica una spesa di circa 50
fr. ogni 2 settimane), e occasionale di alcol (birra in contesti sociali).
Insight assente, con ambivalenza rispetto al ricovero stazionario.
(…).
Decorso clinico
Fatti
I primi giorni di degenza in ambito stazionario hanno consentito
un'osservazione clinica con riscontro di pervasive esperienze psicotiche
persecutorie culminate poi nella fuga dal domicilio rispetto alla quale il
paziente era inizialmente amnesico per poi ricostruire retrospettivamente
l'accaduto nei giorni successivi. Il paziente, seppure inizialmente con molte
perplessità e timore per effetti collaterali soprattutto sedativi, ha accettato
anche una terapia farmacologica, inizialmente con Aloperidolo poi sostituito
con Risperidone.
Ha, inoltre beneficiato di regolari colloqui psicologici sia
individuali che familiari che
hanno consentito di fare luce su alcune dinamiche relazionali
disfunzionali soprattutto con il padre, visto come ipercontrollante. Il
paziente, che ha una personalità di base con tratti schizoidi, ha chiaramente
riconosciuto il ruolo degli stressors ambientali (incomprensioni con il padre,
perdita del lavoro, rottura di una relazione sentimentale) e del consumo
massiccio di cannabinoidi come trigger dell'attuale scompenso psicotico. Successivamente
è stato trasferito a domicilio con presa a carico intensiva che ha consentito
dì osservare una progressiva e stabile remissione dei sintomi produttivi e il
recupero di una maggiore risonanza affettiva con umore eutirmico e affettività
meno coartata. E' stato, inoltre, possibile effettuare lavoro di
psico-educazione rispetto al quale il paziente ha mantenuto unì atteggiamento
proattivo e curioso pur tendendo ad adottare strategie di tipo sealing-over
rispetto alle esperienze psicotiche guardate con vergogna e come completamente
egodistoniche. Ha complessivamente ben tollerato Ia terapia psicofarmacologica
con Risperidone senza mostrare significativi effetti collaterali.
Permane una certa rigidità nella motricità e nel contatto
interpersonale con affettività spesso coartata e difficoltà nella descrizione
di alcuni stati emotivi che caratterizzavano il funzionamento mentale del
paziente anche prima dell'attuale fase di franco scompenso psicotico.
E' stato, inoltre, accompagnato presso il __________ di __________
con diversi incontri di rete allo scopo di creare una continuità terapeutica
con le figure di riferimento ambulatoriali (psichiatra, psicologo, infermiere
di riferimento). Il paziente ha, inoltre, intrapreso FKT per recuperare
funzionalità articolare dopo la lussazione della rotula sinistra. Ha
effettuato, infine, degli incontri con un'orientatrice professionale mostrando
una buona e congrua progettualità futura.
Veniva, quindi, dimesso in condizioni cliniche e comportamentali
stabili. (…)” (doc. AI 23b)
La
documentazione, inclusa quella dall’assicuratore infortuni, è quindi stata
sottoposta al dr. __________ del SMR, il quale, nel rapporto finale del 12
novembre 2017, ammesse inabilità lavorative del 100% dal 28 giugno al 30
settembre 2016, del 50% in seguito e sino al 1 marzo 2017, quindi del 25% sino
al 1 aprile 2017 e nulla in seguito, nella sua attività lavorativa così come in
ogni altra, ha posto le diagnosi di “trauma contusivo/distorsivo al
ginocchio sinistro del 28.6.2016 con/su stato dopo esiti lussazione rotula
sinistra, ICD 10 F19 disturbi psicotici e comportamentali dovuti all’uso di
sostanze psicoattive“ e dopo aver affermato che non vi erano limitazioni
funzionali psichiatriche in assenza del consumo di droghe, ha esposto le
seguenti osservazioni conclusive:
" (…) L'assicurato
è stato in IL a causa di patologia somatica. A causa della sua politossicodipendenza
(THC, alcoolici) a cui si sono associati sintomi afferenti allo spettro
psicotico, l'assicurato è stato ricoverato in ambito stazionario psichiatrico
presso la __________ di __________. Sulla base della documentazione medica in
dossier è possibile affermare che i sintomi descritti dai medici psichiatri che
hanno avuto in cura l'assicurato sono con verosimiglianza preponderante
riconducibili integralmente alla politossicodipendenza dell'assicurato.
La tossicodipendenza non costituisce un danno alla salute ai sensi
dell'Al, atto a diminuire la capacità di guadagno dell'assicurato. Conseguentemente
e per questo motivo i periodi di IL certificati dal collega psichiatra non
possono essere ritenuti validi ai sensi dell'Al. Inoltre l'invalidità può
essere ritenuta solo se accertata secondo le regole della verosimiglianza
preponderante in uso nella assicurazioni sociali e la terapia deve essere stata
regolarmente seguita, nel senso che le possibilità di trattamento ipotizzabili
ed esigibili dal punto di vista medico specialistico (sia di natura
ambulatoriale che ospedaliera) devono essere state utilizzate in modo ottimale
e costante da un paziente collaborativo.
Come si evince dalla documentazione medica, non c'è evidenza del
fatto che l'assicurato si sia mantenuto astinente dal consumo di sostanze
psicotrope multiple cosa sicuramente esigibile da un assicurato la cui capacità
di comprensione risulta senza limite, come scritto nel rapporto medico del dr.
med. __________. (doc. AI 31)
Con
provvedimento del 16 gennaio 2018 l’amministrazione ha quindi negato
l’attribuzione di prestazioni, ritenendo in sostanza che l’incapacità
lavorativa era dovuta primariamente alle conseguenze della tossicodipendenza, motivando
come segue:
" (…)
Esito degli accertamenti:
In data 11.11.2016 lei ha depositato una richiesta di prestazioni
Al per adulti, intesa all'ottenimento di provvedimenti d'integrazione
professionali/ rendita.
Esaminata l'intera documentazione acquisita agli atti, è stato
possibile oggettivare che a causa dell'evento infortunistico occorsole in data
28.06.2016 lei ha presentato-le seguenti incapacità Iavorative:
100% dal 28.06.2016 al 30.09.2016
50% dal 01.10.2016 al 28.02.2017
25% dal 01 .03.2017 al 31 .03.2017
0% dal 01.04.2017
A decorrere dal 01.04.2017 dal profilo medico non è più
oggettivata alcuna incapacità Iavorativa dovuta a patologie invalidanti ai
sensi della Legge Al.
Rammentiamo che una dipendenza da sostanze tossiche può essere
considerata invalidità quando la tossicodipendenza è conseguenza di un danno
alla salute il quale conduce o ha condotto ad un’invalidità. Ciò che non è
presente nella fattispecie. Sulla base della documentazione medica a dossier,
il nostro Servizio Medico Regionale ha infatti potuto affermare che i sintomi
descritti dai medici psichiatri che l'hanno avuta in cura sono, con
verosimiglianza preponderante, riconducibili integralmente alla sua
politossicodipendenza. In assenza di consumo di sostanze tossiche, non è
riscontrabile alcuna limitazione funzionale psichiatrica.
Dal 01.04.2017 l'esigibilità lavorativa può quindi essere
considerata completa. Non si giustifica pertanto il riconoscimento di
provvedimenti professionali Al né il diritto ad una rendita d'invalidità. Il
periodo d'incapacità lavorativa presentato, dovuto esclusivamente a patologia
somatica, non ha raggiunto carattere di lunga durata conformemente all'art. 28
LAI.”
2.6. L’insorgente
ha censurato la decisione, contestando in particolare la conclusione per cui le
problematiche psichiche sarebbero secondarie all’uso di stupefacenti, rilevando
peraltro di aver assunto, e solo “saltuariamente”, unicamente marjuana. Ha
prodotto un rapporto del 22 marzo 2018 del curante dr. __________ del __________,
per il quale:
" Il signor RI
1 è seguito presso il Servizio psico-sociale di __________ dal 21 luglio 2016
nell'ambito di una sindrome psicotica acuta prevalentemente delirante.
Dopo questo periodo di osservazione possiamo affermare che la
diagnosi emessa in Clinica __________ durante il ricovero del 28 giugno 2016
"Sindrome psicotica dovuta all'uso di cannabinoidi, prevalentemente
delirante, ICD-10 F12.51" è stata modificata in "Altra sindrome
psicotica acuta prevalentemente delirante, ICD-10 F23.3”. Importante
sottolineare il fatto che l'uso di cannabinoidi ha slatentizzato la
sintomatologia psicotica e non l'ha provocata.” (doc. B)
In merito il 20 aprile
2018 il dr. __________ del SMR ha affermato:
" Ho preso
visione della documentazione medica allegata al ricorso al TCA e in particolare
del rapporto medico del dr.med. __________ del 22.03.2018.
Nel rapporto medico di dimissione dalla clinica psichiatrica
cantonale del 12.08.2016, allegato al rapporto medico del 07.02.2017 firmato
dal dr.med. __________ e dal dr.med. __________, nell'anamnesi patologica
psichiatrica si legge come l'assicurato fosse solito associare il consumo di
cannabis agli alcoolici con lo scopo di raggiungere uno stato di euforia e di
benessere. Nello status all'ammissione in clinica, l'assicurato stesso confermava
come oltre al consumo quotidiano di cannabis, intensificato nel periodo
precedente al ricovero, l'utilizzo di alcoolici fosse ancora fra le sue
abitudini. Tale quadro, dal punto di vista nosografico, è meglio descrivibile
secondo ICD 10 con la definizione di disturbi psichici e comportamentali dovuti
all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze
psicoattive (THC e alcoolici).
Secondo il manuale ICD 10, per poter porre la diagnosi di
"altra sindrome psicotica acuta prevalentemente delirante" (ICDIO
F23.3) a cui fa riferimento il dr. __________, medico assistente, uno dei
criteri diagnostici è che non vi sia evidenza di uso recente di sostanze
psicoattive, cosa che invece appare documentata. Anche tralasciando questo
aspetto, il criterio diagnostico fondamentale è che la durata totale della
sintomatologia non superi i tre mesi, per tale motivo non sarebbe comunque
giustificabile una limitazione della CL invalidante ai sensi dell'Al. Infine il
dr. med. __________, nel rapporto medico del 22.03.2018, evidenzia come nel
caso specifico I'uso di cannabinoidi abbia slatentizzato la sintomatologia
psicotica e non l'abbia provocata. L'evidenza agli atti è che in assenza del
consumo di cannabinoidi, verosimilmente associati ad alcoolici, la sintomatologia
non era evidenziabile e conseguentemente non aveva ripercussioni sulla CL
dell'assicurato. In concomitanza con un periodo di intensificato consumo di THC
da parte dell'assicurato, i sintomi sono comparsi e hanno limitato la CL
dell'assicurato. Peraltro l'affermazione del dr.med. __________ non è
ulteriormente oggettivata e non appare oggettivabile dal punto di vista medico
in considerazione del fatto che il dr.med. __________ ha conosciuto il paziente
il 10.08.2016 mentre i medici che hanno avuto in cura l'assicurato in clinica
psichiatrica cantonale prima di lui durante il ricovero, non hanno avuto dubbi
nel formulare la diagnosi di sindrome psicotica dovuta all'uso di cannabinoidi,
prevalentemente delirante (ICDIO F12.51) ponendo una chiara ed evidente
associazione fra il consumo di cannabinoidi e l'insorgenza della
sintomatologia. Alla luce di quanto esposto non posso che confermare la presa
di posizione SMR precedente e non ritengo necessario, allo stato attuale,
procedere ad accertamenti specialistici.” (doc. A XI/1)
In seguito,
con ulteriori osservazioni del 19 giugno 2018 il dr. __________ del __________
(doc. XVI/1) e il 27 giugno 2018 il dr. __________ del SMR (doc. XVIII/1) si
sono ribaditi nelle loro posizioni (cfr. in esteso al consid. 2.7).
2.7. Nella fattispecie, l’Ufficio AI ha ammesso l’esistenza di inabilità
lavorative, a dipendenza delle conseguenze dell’infortunio al ginocchio
sinistro del 28 giugno 2016, del 100% dall’infortunio, del 50% dal 1. ottobre
2016 e del 25% dal 1. marzo 2017 al 31 marzo 2017. Dal 1. aprile 2017 ha per
contro ritenuto che non era più oggettivata alcuna inabilità lavorativa dovuta
a patologie invalidanti ai sensi della LAI. Osservato come il SMR avesse
ritenuto che, successivamente al 1. aprile 2017, i sintomi descritti dai
medici psichiatri fossero, con verosimiglianza preponderante, riconducibili
integralmente alla sua politossicodipendenza e che in assenza di consumo di
sostanze tossiche non fosse riscontrabile alcuna limitazione funzionale psichiatrica
- richiamato il principio per cui una dipendenza da sostanze tossiche può
essere considerata invalidità quando la tossicodipendenza è conseguenza di un
danno alla salute il quale conduce o ha condotto ad un’invalidità, ciò che non
è presente nella fattispecie - l’amministrazione ha escluso la concessione di
prestazioni visto che dal 1. aprile 2017 l'esigibilità lavorativa poteva essere
considerata nuovamente completa.
Hanno quindi
sostanzialmente negato l’esistenza di un’affezione rilevante ai sensi della LAI
successivamente al 1. aprile 2017, ritenendo l’inabilità dell’assicurato legata
non a una patologia di base psichica, ma all’abuso di droghe.
Se da una parte le
Considerandi
conseguenze delle affezioni al ginocchio sinistro non danno luogo ad alcuna contestazione
in merito alla capacità lavorativa dell’assicurato, ristabilita a far tempo dal
1.
aprile 2017, dall’altra l’esistenza di una problematica psichica rilevante
ai sensi dell’AI è il fulcro della decisione contestata.
Ora, chiamato a verificare
se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato
dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo
attento esame degli atti, richiamata la giurisprudenza relativa al valore
probatorio di atti medici (cfr. consid. 2.4), questo Tribunale non può
confermare la decisione impugnata. La refertazione medica non consente infatti
di addivenire, secondo il grado della verosimiglianza preponderante valido nel
campo delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i
riferimenti ivi citati), ad una chiara conclusione sulle effettive condizioni
di salute psichica dell'assicurato e sulle relative ripercussioni invalidanti.
In particolare, dalla documentazione all’inserto non è possibile accertare con
la dovuta chiarezza se l’abuso di sostanze stupefacenti e alcoliche sia stata
causa o conseguenza delle problematiche psichiche di cui soffre l’assicurato,
rispettivamente nel caso in cui ne fosse stata la causa, in che misura queste
malattie psichiche sarebbero rilevanti ai sensi dell’AI, provocando una perdita
di guadagno permanente o di lunga durata (cfr. consid. 2.3).
Durante
la procedura ricorsuale l’assicurato ha prodotto un rapporto
medico del 22 marzo 2018 del dr. __________ del __________, che ha evidenziato che,
sulla base del periodo di osservazione dal luglio 2016, andava modificata la
diagnosi precedentemente posta dai sanitari della Clinica di __________ (alla
dimissione dal ricovero dal 28 giugno al 10 agosto 2016) di "Sindrome
psicotica dovuta all'uso di cannabinoidi, prevalentemente delirante, ICD-10 F12.51"
nella diagnosi di "Altra sindrome psicotica acuta prevalentemente
delirante, ICD-10 F23.3”. Lo specialista curante ha pure sottolineato il
fatto che a suo parere “l'uso di cannabinoidi ha slatentizzato la
sintomatologia psicotica e non l'ha provocata” (doc. B).
In data 19 giugno 2018 il medesimo dr. __________, in risposta alle
argomentazioni del medico SMR (per il quale in sostanza vi era una
chiara associazione fra il consumo di cannabinoidi e l'insorgenza della
sintomatologia psichica; cfr. doc. XI/1 e in esteso al consid. 2.6), ha ancora affermato:
" (...) Ho
letto il rapporto del Dr. Med. __________ del 20.04.2018 nel quale contesta la
diagnosi emessa dal sottoscritto e quindi l'altra sindrome psicotica acuta prevalentemente
delirante" (ICD 10: F23.3) basandosi in primis sulla durata totale della
sintomatologia che in questo caso ha superato i 3 mesi. Colgo l'osservazione corretta
del collega per trasmettervi la diagnosi esatta del paziente, tenendo conto della
durata della patologia e la sua evoluzione nei mesi successivi al ricovero, e quindi
“Schizofrenia non specificata (ICD 10: F20.9) in Diagnosi differenziale con
Sindrome delirante persistente (ICD 10: F.22)”.
Continuo contestando quanto scritto dal collega ed in particolare
la sua osservazione, che “l'evidenza agli atti è che in assenza del consumo di cannabinoidi,
verosimilmente associati al alcoolici, la sintomatologia non era evidenziabile
e conseguentemente non aveva ripercussioni sulla CL dell'assicurato” in quanto
questa osservazione è assolutamente ipotetica.
Dall'anamnesi come descritto anche nel rapporto della __________
il paziente ha iniziato a consumare cannabis dal 2011 e quindi 5 anni prima del
ricovero in __________, mentre dal 2014 aveva inoltre incrementato il consumo
senza però riferiti sintomi psicotici, apparsi per la prima volta qualche
settimana prima del ricovero nel 2016, il consumo di sostanze quindi appare
secondario alla patologia psichiatrica del paziente, che come riferito in
precedenza si sta orientando vero una diagnosi di psicosi cronica. Concludo
ribadendo che la diagnosi emessa in __________, e quindi basata su aspetti
acuti della patologia si sta modificando verso una psicosi organica,
necessitante di cure continue.” (doc. XVI/1)
Al riguardo,
il 27 giugno 2018 il medico SMR dr. __________ ha ulteriormente affermato la
sua convinzione, adducendo che “(…) Il consumo di sostanze psicotrope
è oggettivo e documentato persino nello stesso certificato medico del dr.med. __________
e con verosimiglianza preponderante è la causa dei sintomi dell'assicurato.
Sottolineo come non ci sia evidenza alcuna del fatto che l'assicurato abbia
curato la sua dipendenza dal consumo di sostanze psicotrope multiple. Il fatto
che tale consumo appaia agli occhi del medico curante "secondario"
alla patologia psichiatrica, patologia che di fatto non è ancora stata nemmeno
definita precisamente, a mio avviso non può che confermare che il consumo di
cannabis e di alcolici sia il principale problema di salute dell’assicurato con
ripercussioni sulla sua CL” (doc. XVIII/1).
Ora, se è vero, come
implicitamente suggerito dal dr. __________ del SMR, che le conclusioni dello
psichiatra curante necessitano quantomeno di approfondimenti, le certificazioni
mediche agli atti, che peraltro si limitano essenzialmente nelle sole prese di
posizione del curante e del SMR, non forniscono un'opinione sufficientemente
chiara e motivata in merito all’esatta natura e alla gravità delle affezioni di
natura psichiatrica oltre che alla loro incidenza sulla capacità lavorativa
dell'assicurato e in particolare al rapporto tra le stesse e la dipendenza da
droghe e alcol. La conclusione del medico SMR - che ha escluso il diritto a
prestazioni essendo le affezioni psichiche da ricondurre esclusivamente al
problema di tossicodipendenza - appare non sufficientemente suffragata da
elementi probatori.
Del resto, in relazione
alle problematiche psichiche di cui soffre il ricorrente non è stato esperito
alcun accertamento peritale, tantomeno sulla base di un’osservazione
specialistica sull’arco di più giorni, ciò che peraltro avrebbe eventualmente permesso
anche di ipotizzare una valutazione della rispondenza dell’interessato ad un
periodo di forzata astinenza da etile e da cannabis.
Quanto affermato dal medico SMR
si è invero basato sul solo esame dei - peraltro assai scarni - documenti agli
atti, ma non su un esame clinico personale dell’assicurato.
Inoltre,
quanto affermato dallo psichiatra curante nei certificati prodotti, e che
peraltro si riferisce manifestamente anche al periodo precedente la data
decisiva del provvedimento contestato (il quale, per giurisprudenza costante, delimita
il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 130 V 140
e 129 V 4), necessita ulteriore approfondimento. In effetti il dr. __________
del __________, che ha in cura il ricorrente da due anni e, quindi, un tempo
sicuramente considerevole ai fini dell’apprezzamento di una patologia
psichiatrica, non solo ribadisce la sua conclusione riguardo al fatto che non è
l’uso della cannabis ad aver provocato i problemi psichici di cui soffre
l’interessato, ma rispetto alla precedente presa di posizione precisa
ulteriormente la diagnosi in “Schizofrenia non specificata (ICD 10: F20-9)
in Diagnosi differenziale con Sindrome delirante persistente (ICD 10:
F22)”, conclusione cui è pervenuto “tenendo conto della durata
della patologia e la sua evoluzione nei mesi successivi al ricovero”.
Lo specialista contesta quindi
con fermezza quanto scritto dal dr. __________ circa il fatto che “in
assenza del consumo di cannabinoidi verosimilmente associati ad alcoolici, la
sintomatologia non era evidenziabile e conseguentemente non aveva ripercussioni
sulla CL”, ritenendo tale conclusione “assolutamente ipotetica”. Osserva
in proposito come dagli atti risulti che l’assicurato abbia iniziato a
consumare cannabis dal 2011, consumo poi incrementato dal 2014. Il fatto che i
sintomi psicotici sarebbero intervenuti “solo” nel 2016 dimostrerebbe a suo
avviso che il consumo di sostanze era “secondario alla patologia
psichiatrica del paziente” (doc. XVI/1).
Ora, pur ammettendo che tali
conclusioni, contestate dal SMR (cfr. doc. XVIII/1), non appaiono ancora
esaustive, le stesse confermano la necessità di un chiarimento ulteriore.
Già il fatto, peraltro
sottolineato pure dal medico SMR, che la diagnosi non sia tuttora chiara, e
questo malgrado il periodo protratto di osservazione, essendo inizialmente
stata posta dai sanitari della clinica psichiatrica quella di “sindrome
psicotica dovuta all’uso di cannabinoidi, prevalentemente delirante ICD-10 F
12.
”, quindi di “altra sindrome psicotica acuta prevalentemente
delirante ICD-10 F23.3” (certificato del dr. __________ del 22 marzo 2018,
doc. B), e infine di “schizofrenia non specificata (ICD 10: F20.9) in
diagnosi differenziale con Sindrome delirante persistente (ICD-10 F22)”
(certificato del dr. __________ del 19 giugno 2018, doc. XVI/1), motiva la
necessità di un approfondito esame peritale.
Del resto a questo proposito non
si può aderire alla tesi del SMR, che appare affrettata, per il quale in
sostanza proprio la difficoltà di indicare una diagnosi precisa dimostrerebbe
che il consumo di cannabis e di alcoolici sia il principale problema di salute
dell'assicurato con ripercussioni sulla sua capacità lavorativa. In realtà,
come è stato detto, difetta nella fattispecie un approfondita valutazione
peritale capace di chiarire la vera natura delle problematiche psichiatriche di
cui l’assicurato è sofferente, il loro rapporto con il consumo di droghe e
alcol e, infine, la loro effettiva valenza invalidante. Sia peraltro osservato
che dal rapporto allestito dai sanitari della clinica psichiatrica del 12
agosto 2016 emerge pure una certa familiarità in relazione alle problematiche
psichiatriche, considerato come sia il padre che il fratello del ricorrente ne
siano pure stati interessati (doc. AI 23b).
Inoltre, quanto al fatto che a
detta del medico SMR “non ci sia evidenza alcuna del fatto che l'assicurato
abbia curato la sua dipendenza dal consumo di sostanze psicotrope multiple” (doc.
XVIII/1), tale circostanza non appare, perlomeno a questo stadio della
procedura, decisiva ai fini della conclusione per cui la dipendenza da droghe e
alcol sia la causa dei sintomi dell'assicurato.
Sia in proposito osservato
che ai fini di una corretta valutazione della fattispecie non risulta sia
nemmeno stato valutata l’opportunità di pretendere dall’assicurato di
sottoporsi ad un periodo di astensione dalle sostanze, di durata da definire. E
questo naturalmente previo esame circa l’eventuale esistenza di elementi medici
che giustifichino una mancata collaborazione da parte dell’assicurato ad
astenersi dall’uso di sostanze e a non sottoporsi a quei trattamenti utili ad
un controllo di tale problematica.
Anche la possibilità di
approntare o meno un periodo di astensione dovrà quindi essere oggetto di
accurata valutazione da parte dei periti che dovranno approfondire il caso.
In proposito sia pure segnalata
la possibilità per l’amministrazione di far uso, se necessario, dell’art. 43
cpv. 3 LPGA, secondo cui se l’assicurato o altre persone che pretendono
prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di
compiere il loro dovere di informare o di collaborare, l’assicurazione può,
dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver
impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o
chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia (in questo senso vedi
anche la STF 9C-1011/2010 del 15 dicembre 2011 consid. 7 e la STCA 32.2011.204
del 27 gennaio 2012).
A mente di questo
Tribunale, la documentazione agli atti doveva quindi indurre l’amministrazione
a procedere ad un accertamento peritale di natura psichiatrica atto a stabilire
in maniera convincente l’esistenza o meno di una patologia psichica di natura
invalidante rispettivamente la sua esatta natura e il rapporto con la
tossicodipendenza del ricorrente, nonché infine la sua incidenza sulla capacità
lavorativa. Dai rapporti medici non emerge infatti con sufficiente chiarezza se
l’abuso di sostanze stupefacenti e alcoliche sia stata causa o conseguenza
delle problematiche psichiche di cui soffre l’assicurato, rispettivamente in
che misura queste malattie psichiche siano rilevanti ai sensi dell’AI.
A mente del TCA,
conformemente alla giurisprudenza riportata ai consid. 2.3. e 2.4, appare
pertanto necessario procedere ad un complemento istruttorio volto a
determinare, tramite l'esperimento di una perizia psichiatrica, se la
tossicodipendenza, conformemente alla giurisprudenza federale, sia la
conseguenza di un’affezione psichica invalidante e rilevante ai fini
assicurativi o se abbia causato un simile danno alla salute, valutazione che
secondo questo TCA è in questo caso possibile e necessaria (cfr. al riguardo:
STFA inedita del 2 luglio 2004 nella causa V., I 141/04, consid. 2.3; del 4
agosto 2003 nella causa I, I 67/03, consid. 2.2; cfr. anche STCA dell’8 febbraio
2006.
nella causa D., 32.2005.94).
2.8
Quanto al rinvio degli atti
all’amministrazione va rilevato che nella STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011
(DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale
cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può
invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Il
TCA in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio
AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione
che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano
delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung
an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen
Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
Nel
caso concreto, stante l’evidente necessità, desumibile dall’incarto AI, di
completare gli accertamenti, la decisione impugnata va annullata
e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda a
tutti gli accertamenti più opportuni finalizzati ad una nuova e completa valutazione
nel senso sopra indicato in merito alle affezioni psichiatriche di cui è
portatore il ricorrente. Il perito dovrà quindi se del caso anche esprimersi se
attualmente vi è astinenza da abuso di sostanze e nel caso d’un persistente
abuso dovrà valutarne le conseguenze sulla capacità lavorativa, indicando se
un’astinenza risulta esigibile e realizzabile.
In esito a tali
accertamenti, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla
rendita dell’assicurato.
2.9
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico
dell’Ufficio AI, il quale verserà pure al ricorrente, patrocinato in causa, fr.
1'500 di ripetibili (IVA inclusa; art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Visto l'esito favorevole del ricorso e l’assegnazione di
ripetibili, per costante giurisprudenza federale l'istanza di assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio presentata dall’assicurato (doc. VI, X) è priva
d'oggetto (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U
164/02).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 16 gennaio 2018 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai
considerandi 2.7 e 2.8.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente
fr. 1’500.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di
oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti