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Decisione

32.2018.27

Rendita negata in quanto l'inabilità sarebbe causata dalla tossicodipendenza. TCA dispone accertamenti ulteriori

28 febbraio 2019Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

I primi giorni di degenza in ambito stazionario hanno consentito

un'osservazione clinica con riscontro di pervasive esperienze psicotiche

persecutorie culminate poi nella fuga dal domicilio rispetto alla quale il

paziente era inizialmente amnesico per poi ricostruire retrospettivamente

l'accaduto nei giorni successivi. Il paziente, seppure inizialmente con molte

perplessità e timore per effetti collaterali soprattutto sedativi, ha accettato

anche una terapia farmacologica, inizialmente con Aloperidolo poi sostituito

con Risperidone.

Ha, inoltre beneficiato di regolari colloqui psicologici sia

individuali che familiari che

hanno consentito di fare luce su alcune dinamiche relazionali

disfunzionali soprattutto con il padre, visto come ipercontrollante. Il

paziente, che ha una personalità di base con tratti schizoidi, ha chiaramente

riconosciuto il ruolo degli stressors ambientali (incomprensioni con il padre,

perdita del lavoro, rottura di una relazione sentimentale) e del consumo

massiccio di cannabinoidi come trigger dell'attuale scompenso psicotico. Successivamente

è stato trasferito a domicilio con presa a carico intensiva che ha consentito

dì osservare una progressiva e stabile remissione dei sintomi produttivi e il

recupero di una maggiore risonanza affettiva con umore eutirmico e affettività

meno coartata. E' stato, inoltre, possibile effettuare lavoro di

psico-educazione rispetto al quale il paziente ha mantenuto unì atteggiamento

proattivo e curioso pur tendendo ad adottare strategie di tipo sealing-over

rispetto alle esperienze psicotiche guardate con vergogna e come completamente

egodistoniche. Ha complessivamente ben tollerato Ia terapia psicofarmacologica

con Risperidone senza mostrare significativi effetti collaterali.

Permane una certa rigidità nella motricità e nel contatto

interpersonale con affettività spesso coartata e difficoltà nella descrizione

di alcuni stati emotivi che caratterizzavano il funzionamento mentale del

paziente anche prima dell'attuale fase di franco scompenso psicotico.

E' stato, inoltre, accompagnato presso il __________ di __________

con diversi incontri di rete allo scopo di creare una continuità terapeutica

con le figure di riferimento ambulatoriali (psichiatra, psicologo, infermiere

di riferimento). Il paziente ha, inoltre, intrapreso FKT per recuperare

funzionalità articolare dopo la lussazione della rotula sinistra. Ha

effettuato, infine, degli incontri con un'orientatrice professionale mostrando

una buona e congrua progettualità futura.

Veniva, quindi, dimesso in condizioni cliniche e comportamentali

stabili. (…)” (doc. AI 23b)

La

documentazione, inclusa quella dall’assicuratore infortuni, è quindi stata

sottoposta al dr. __________ del SMR, il quale, nel rapporto finale del 12

novembre 2017, ammesse inabilità lavorative del 100% dal 28 giugno al 30

settembre 2016, del 50% in seguito e sino al 1 marzo 2017, quindi del 25% sino

al 1 aprile 2017 e nulla in seguito, nella sua attività lavorativa così come in

ogni altra, ha posto le diagnosi di “trauma contusivo/distorsivo al

ginocchio sinistro del 28.6.2016 con/su stato dopo esiti lussazione rotula

sinistra, ICD 10 F19 disturbi psicotici e comportamentali dovuti all’uso di

sostanze psicoattive“ e dopo aver affermato che non vi erano limitazioni

funzionali psichiatriche in assenza del consumo di droghe, ha esposto le

seguenti osservazioni conclusive:

" (…) L'assicurato

è stato in IL a causa di patologia somatica. A causa della sua politossicodipendenza

(THC, alcoolici) a cui si sono associati sintomi afferenti allo spettro

psicotico, l'assicurato è stato ricoverato in ambito stazionario psichiatrico

presso la __________ di __________. Sulla base della documentazione medica in

dossier è possibile affermare che i sintomi descritti dai medici psichiatri che

hanno avuto in cura l'assicurato sono con verosimiglianza preponderante

riconducibili integralmente alla politossicodipendenza dell'assicurato.

La tossicodipendenza non costituisce un danno alla salute ai sensi

dell'Al, atto a diminuire la capacità di guadagno dell'assicurato. Conseguentemente

e per questo motivo i periodi di IL certificati dal collega psichiatra non

possono essere ritenuti validi ai sensi dell'Al. Inoltre l'invalidità può

essere ritenuta solo se accertata secondo le regole della verosimiglianza

preponderante in uso nella assicurazioni sociali e la terapia deve essere stata

regolarmente seguita, nel senso che le possibilità di trattamento ipotizzabili

ed esigibili dal punto di vista medico specialistico (sia di natura

ambulatoriale che ospedaliera) devono essere state utilizzate in modo ottimale

e costante da un paziente collaborativo.

Come si evince dalla documentazione medica, non c'è evidenza del

fatto che l'assicurato si sia mantenuto astinente dal consumo di sostanze

psicotrope multiple cosa sicuramente esigibile da un assicurato la cui capacità

di comprensione risulta senza limite, come scritto nel rapporto medico del dr.

med. __________. (doc. AI 31)

Con

provvedimento del 16 gennaio 2018 l’amministrazione ha quindi negato

l’attribuzione di prestazioni, ritenendo in sostanza che l’incapacità

lavorativa era dovuta primariamente alle conseguenze della tossicodipendenza, motivando

come segue:

" (…)

Esito degli accertamenti:

In data 11.11.2016 lei ha depositato una richiesta di prestazioni

Al per adulti, intesa all'ottenimento di provvedimenti d'integrazione

professionali/ rendita.

Esaminata l'intera documentazione acquisita agli atti, è stato

possibile oggettivare che a causa dell'evento infortunistico occorsole in data

28.06.2016 lei ha presentato-le seguenti incapacità Iavorative:

100% dal 28.06.2016 al 30.09.2016

50% dal 01.10.2016 al 28.02.2017

25% dal 01 .03.2017 al 31 .03.2017

0% dal 01.04.2017

A decorrere dal 01.04.2017 dal profilo medico non è più

oggettivata alcuna incapacità Iavorativa dovuta a patologie invalidanti ai

sensi della Legge Al.

Rammentiamo che una dipendenza da sostanze tossiche può essere

considerata invalidità quando la tossicodipendenza è conseguenza di un danno

alla salute il quale conduce o ha condotto ad un’invalidità. Ciò che non è

presente nella fattispecie. Sulla base della documentazione medica a dossier,

il nostro Servizio Medico Regionale ha infatti potuto affermare che i sintomi

descritti dai medici psichiatri che l'hanno avuta in cura sono, con

verosimiglianza preponderante, riconducibili integralmente alla sua

politossicodipendenza. In assenza di consumo di sostanze tossiche, non è

riscontrabile alcuna limitazione funzionale psichiatrica.

Dal 01.04.2017 l'esigibilità lavorativa può quindi essere

considerata completa. Non si giustifica pertanto il riconoscimento di

provvedimenti professionali Al né il diritto ad una rendita d'invalidità. Il

periodo d'incapacità lavorativa presentato, dovuto esclusivamente a patologia

somatica, non ha raggiunto carattere di lunga durata conformemente all'art. 28

LAI.”

2.6. L’insorgente

ha censurato la decisione, contestando in particolare la conclusione per cui le

problematiche psichiche sarebbero secondarie all’uso di stupefacenti, rilevando

peraltro di aver assunto, e solo “saltuariamente”, unicamente marjuana. Ha

prodotto un rapporto del 22 marzo 2018 del curante dr. __________ del __________,

per il quale:

" Il signor RI

1 è seguito presso il Servizio psico-sociale di __________ dal 21 luglio 2016

nell'ambito di una sindrome psicotica acuta prevalentemente delirante.

Dopo questo periodo di osservazione possiamo affermare che la

diagnosi emessa in Clinica __________ durante il ricovero del 28 giugno 2016

"Sindrome psicotica dovuta all'uso di cannabinoidi, prevalentemente

delirante, ICD-10 F12.51" è stata modificata in "Altra sindrome

psicotica acuta prevalentemente delirante, ICD-10 F23.3”. Importante

sottolineare il fatto che l'uso di cannabinoidi ha slatentizzato la

sintomatologia psicotica e non l'ha provocata.” (doc. B)

In merito il 20 aprile

2018 il dr. __________ del SMR ha affermato:

" Ho preso

visione della documentazione medica allegata al ricorso al TCA e in particolare

del rapporto medico del dr.med. __________ del 22.03.2018.

Nel rapporto medico di dimissione dalla clinica psichiatrica

cantonale del 12.08.2016, allegato al rapporto medico del 07.02.2017 firmato

dal dr.med. __________ e dal dr.med. __________, nell'anamnesi patologica

psichiatrica si legge come l'assicurato fosse solito associare il consumo di

cannabis agli alcoolici con lo scopo di raggiungere uno stato di euforia e di

benessere. Nello status all'ammissione in clinica, l'assicurato stesso confermava

come oltre al consumo quotidiano di cannabis, intensificato nel periodo

precedente al ricovero, l'utilizzo di alcoolici fosse ancora fra le sue

abitudini. Tale quadro, dal punto di vista nosografico, è meglio descrivibile

secondo ICD 10 con la definizione di disturbi psichici e comportamentali dovuti

all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze

psicoattive (THC e alcoolici).

Secondo il manuale ICD 10, per poter porre la diagnosi di

"altra sindrome psicotica acuta prevalentemente delirante" (ICDIO

F23.3) a cui fa riferimento il dr. __________, medico assistente, uno dei

criteri diagnostici è che non vi sia evidenza di uso recente di sostanze

psicoattive, cosa che invece appare documentata. Anche tralasciando questo

aspetto, il criterio diagnostico fondamentale è che la durata totale della

sintomatologia non superi i tre mesi, per tale motivo non sarebbe comunque

giustificabile una limitazione della CL invalidante ai sensi dell'Al. Infine il

dr. med. __________, nel rapporto medico del 22.03.2018, evidenzia come nel

caso specifico I'uso di cannabinoidi abbia slatentizzato la sintomatologia

psicotica e non l'abbia provocata. L'evidenza agli atti è che in assenza del

consumo di cannabinoidi, verosimilmente associati ad alcoolici, la sintomatologia

non era evidenziabile e conseguentemente non aveva ripercussioni sulla CL

dell'assicurato. In concomitanza con un periodo di intensificato consumo di THC

da parte dell'assicurato, i sintomi sono comparsi e hanno limitato la CL

dell'assicurato. Peraltro l'affermazione del dr.med. __________ non è

ulteriormente oggettivata e non appare oggettivabile dal punto di vista medico

in considerazione del fatto che il dr.med. __________ ha conosciuto il paziente

il 10.08.2016 mentre i medici che hanno avuto in cura l'assicurato in clinica

psichiatrica cantonale prima di lui durante il ricovero, non hanno avuto dubbi

nel formulare la diagnosi di sindrome psicotica dovuta all'uso di cannabinoidi,

prevalentemente delirante (ICDIO F12.51) ponendo una chiara ed evidente

associazione fra il consumo di cannabinoidi e l'insorgenza della

sintomatologia. Alla luce di quanto esposto non posso che confermare la presa

di posizione SMR precedente e non ritengo necessario, allo stato attuale,

procedere ad accertamenti specialistici.” (doc. A XI/1)

In seguito,

con ulteriori osservazioni del 19 giugno 2018 il dr. __________ del __________

(doc. XVI/1) e il 27 giugno 2018 il dr. __________ del SMR (doc. XVIII/1) si

sono ribaditi nelle loro posizioni (cfr. in esteso al consid. 2.7).

2.7. Nella fattispecie, l’Ufficio AI ha ammesso l’esistenza di inabilità

lavorative, a dipendenza delle conseguenze dell’infortunio al ginocchio

sinistro del 28 giugno 2016, del 100% dall’infortunio, del 50% dal 1. ottobre

2016 e del 25% dal 1. marzo 2017 al 31 marzo 2017. Dal 1. aprile 2017 ha per

contro ritenuto che non era più oggettivata alcuna inabilità lavorativa dovuta

a patologie invalidanti ai sensi della LAI. Osservato come il SMR avesse

ritenuto che, successivamente al 1. aprile 2017, i sintomi descritti dai

medici psichiatri fossero, con verosimiglianza preponderante, riconducibili

integralmente alla sua politossicodipendenza e che in assenza di consumo di

sostanze tossiche non fosse riscontrabile alcuna limitazione funzionale psichiatrica

- richiamato il principio per cui una dipendenza da sostanze tossiche può

essere considerata invalidità quando la tossicodipendenza è conseguenza di un

danno alla salute il quale conduce o ha condotto ad un’invalidità, ciò che non

è presente nella fattispecie - l’amministrazione ha escluso la concessione di

prestazioni visto che dal 1. aprile 2017 l'esigibilità lavorativa poteva essere

considerata nuovamente completa.

Hanno quindi

sostanzialmente negato l’esistenza di un’affezione rilevante ai sensi della LAI

successivamente al 1. aprile 2017, ritenendo l’inabilità dell’assicurato legata

non a una patologia di base psichica, ma all’abuso di droghe.

Se da una parte le

Considerandi

conseguenze delle affezioni al ginocchio sinistro non danno luogo ad alcuna contestazione

in merito alla capacità lavorativa dell’assicurato, ristabilita a far tempo dal

1.

aprile 2017, dall’altra l’esistenza di una problematica psichica rilevante

ai sensi dell’AI è il fulcro della decisione contestata.

Ora, chiamato a verificare

se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato

dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo

attento esame degli atti, richiamata la giurisprudenza relativa al valore

probatorio di atti medici (cfr. consid. 2.4), questo Tribunale non può

confermare la decisione impugnata. La refertazione medica non consente infatti

di addivenire, secondo il grado della verosimiglianza preponderante valido nel

campo delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati), ad una chiara conclusione sulle effettive condizioni

di salute psichica dell'assicurato e sulle relative ripercussioni invalidanti.

In particolare, dalla documentazione all’inserto non è possibile accertare con

la dovuta chiarezza se l’abuso di sostanze stupefacenti e alcoliche sia stata

causa o conseguenza delle problematiche psichiche di cui soffre l’assicurato,

rispettivamente nel caso in cui ne fosse stata la causa, in che misura queste

malattie psichiche sarebbero rilevanti ai sensi dell’AI, provocando una perdita

di guadagno permanente o di lunga durata (cfr. consid. 2.3).

Durante

la procedura ricorsuale l’assicurato ha prodotto un rapporto

medico del 22 marzo 2018 del dr. __________ del __________, che ha evidenziato che,

sulla base del periodo di osservazione dal luglio 2016, andava modificata la

diagnosi precedentemente posta dai sanitari della Clinica di __________ (alla

dimissione dal ricovero dal 28 giugno al 10 agosto 2016) di "Sindrome

psicotica dovuta all'uso di cannabinoidi, prevalentemente delirante, ICD-10 F12.51"

nella diagnosi di "Altra sindrome psicotica acuta prevalentemente

delirante, ICD-10 F23.3”. Lo specialista curante ha pure sottolineato il

fatto che a suo parere “l'uso di cannabinoidi ha slatentizzato la

sintomatologia psicotica e non l'ha provocata” (doc. B).

In data 19 giugno 2018 il medesimo dr. __________, in risposta alle

argomentazioni del medico SMR (per il quale in sostanza vi era una

chiara associazione fra il consumo di cannabinoidi e l'insorgenza della

sintomatologia psichica; cfr. doc. XI/1 e in esteso al consid. 2.6), ha ancora affermato:

" (...) Ho

letto il rapporto del Dr. Med. __________ del 20.04.2018 nel quale contesta la

diagnosi emessa dal sottoscritto e quindi l'altra sindrome psicotica acuta prevalentemente

delirante" (ICD 10: F23.3) basandosi in primis sulla durata totale della

sintomatologia che in questo caso ha superato i 3 mesi. Colgo l'osservazione corretta

del collega per trasmettervi la diagnosi esatta del paziente, tenendo conto della

durata della patologia e la sua evoluzione nei mesi successivi al ricovero, e quindi

“Schizofrenia non specificata (ICD 10: F20.9) in Diagnosi differenziale con

Sindrome delirante persistente (ICD 10: F.22)”.

Continuo contestando quanto scritto dal collega ed in particolare

la sua osservazione, che “l'evidenza agli atti è che in assenza del consumo di cannabinoidi,

verosimilmente associati al alcoolici, la sintomatologia non era evidenziabile

e conseguentemente non aveva ripercussioni sulla CL dell'assicurato” in quanto

questa osservazione è assolutamente ipotetica.

Dall'anamnesi come descritto anche nel rapporto della __________

il paziente ha iniziato a consumare cannabis dal 2011 e quindi 5 anni prima del

ricovero in __________, mentre dal 2014 aveva inoltre incrementato il consumo

senza però riferiti sintomi psicotici, apparsi per la prima volta qualche

settimana prima del ricovero nel 2016, il consumo di sostanze quindi appare

secondario alla patologia psichiatrica del paziente, che come riferito in

precedenza si sta orientando vero una diagnosi di psicosi cronica. Concludo

ribadendo che la diagnosi emessa in __________, e quindi basata su aspetti

acuti della patologia si sta modificando verso una psicosi organica,

necessitante di cure continue.” (doc. XVI/1)

Al riguardo,

il 27 giugno 2018 il medico SMR dr. __________ ha ulteriormente affermato la

sua convinzione, adducendo che “(…) Il consumo di sostanze psicotrope

è oggettivo e documentato persino nello stesso certificato medico del dr.med. __________

e con verosimiglianza preponderante è la causa dei sintomi dell'assicurato.

Sottolineo come non ci sia evidenza alcuna del fatto che l'assicurato abbia

curato la sua dipendenza dal consumo di sostanze psicotrope multiple. Il fatto

che tale consumo appaia agli occhi del medico curante "secondario"

alla patologia psichiatrica, patologia che di fatto non è ancora stata nemmeno

definita precisamente, a mio avviso non può che confermare che il consumo di

cannabis e di alcolici sia il principale problema di salute dell’assicurato con

ripercussioni sulla sua CL” (doc. XVIII/1).

Ora, se è vero, come

implicitamente suggerito dal dr. __________ del SMR, che le conclusioni dello

psichiatra curante necessitano quantomeno di approfondimenti, le certificazioni

mediche agli atti, che peraltro si limitano essenzialmente nelle sole prese di

posizione del curante e del SMR, non forniscono un'opinione sufficientemente

chiara e motivata in merito all’esatta natura e alla gravità delle affezioni di

natura psichiatrica oltre che alla loro incidenza sulla capacità lavorativa

dell'assicurato e in particolare al rapporto tra le stesse e la dipendenza da

droghe e alcol. La conclusione del medico SMR - che ha escluso il diritto a

prestazioni essendo le affezioni psichiche da ricondurre esclusivamente al

problema di tossicodipendenza - appare non sufficientemente suffragata da

elementi probatori.

Del resto, in relazione

alle problematiche psichiche di cui soffre il ricorrente non è stato esperito

alcun accertamento peritale, tantomeno sulla base di un’osservazione

specialistica sull’arco di più giorni, ciò che peraltro avrebbe eventualmente permesso

anche di ipotizzare una valutazione della rispondenza dell’interessato ad un

periodo di forzata astinenza da etile e da cannabis.

Quanto affermato dal medico SMR

si è invero basato sul solo esame dei - peraltro assai scarni - documenti agli

atti, ma non su un esame clinico personale dell’assicurato.

Inoltre,

quanto affermato dallo psichiatra curante nei certificati prodotti, e che

peraltro si riferisce manifestamente anche al periodo precedente la data

decisiva del provvedimento contestato (il quale, per giurisprudenza costante, delimita

il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 130 V 140

e 129 V 4), necessita ulteriore approfondimento. In effetti il dr. __________

del __________, che ha in cura il ricorrente da due anni e, quindi, un tempo

sicuramente considerevole ai fini dell’apprezzamento di una patologia

psichiatrica, non solo ribadisce la sua conclusione riguardo al fatto che non è

l’uso della cannabis ad aver provocato i problemi psichici di cui soffre

l’interessato, ma rispetto alla precedente presa di posizione precisa

ulteriormente la diagnosi in “Schizofrenia non specificata (ICD 10: F20-9)

in Diagnosi differenziale con Sindrome delirante persistente (ICD 10:

F22)”, conclusione cui è pervenuto “tenendo conto della durata

della patologia e la sua evoluzione nei mesi successivi al ricovero”.

Lo specialista contesta quindi

con fermezza quanto scritto dal dr. __________ circa il fatto che “in

assenza del consumo di cannabinoidi verosimilmente associati ad alcoolici, la

sintomatologia non era evidenziabile e conseguentemente non aveva ripercussioni

sulla CL”, ritenendo tale conclusione “assolutamente ipotetica”. Osserva

in proposito come dagli atti risulti che l’assicurato abbia iniziato a

consumare cannabis dal 2011, consumo poi incrementato dal 2014. Il fatto che i

sintomi psicotici sarebbero intervenuti “solo” nel 2016 dimostrerebbe a suo

avviso che il consumo di sostanze era “secondario alla patologia

psichiatrica del paziente” (doc. XVI/1).

Ora, pur ammettendo che tali

conclusioni, contestate dal SMR (cfr. doc. XVIII/1), non appaiono ancora

esaustive, le stesse confermano la necessità di un chiarimento ulteriore.

Già il fatto, peraltro

sottolineato pure dal medico SMR, che la diagnosi non sia tuttora chiara, e

questo malgrado il periodo protratto di osservazione, essendo inizialmente

stata posta dai sanitari della clinica psichiatrica quella di “sindrome

psicotica dovuta all’uso di cannabinoidi, prevalentemente delirante ICD-10 F

12.

”, quindi di “altra sindrome psicotica acuta prevalentemente

delirante ICD-10 F23.3” (certificato del dr. __________ del 22 marzo 2018,

doc. B), e infine di “schizofrenia non specificata (ICD 10: F20.9) in

diagnosi differenziale con Sindrome delirante persistente (ICD-10 F22)”

(certificato del dr. __________ del 19 giugno 2018, doc. XVI/1), motiva la

necessità di un approfondito esame peritale.

Del resto a questo proposito non

si può aderire alla tesi del SMR, che appare affrettata, per il quale in

sostanza proprio la difficoltà di indicare una diagnosi precisa dimostrerebbe

che il consumo di cannabis e di alcoolici sia il principale problema di salute

dell'assicurato con ripercussioni sulla sua capacità lavorativa. In realtà,

come è stato detto, difetta nella fattispecie un approfondita valutazione

peritale capace di chiarire la vera natura delle problematiche psichiatriche di

cui l’assicurato è sofferente, il loro rapporto con il consumo di droghe e

alcol e, infine, la loro effettiva valenza invalidante. Sia peraltro osservato

che dal rapporto allestito dai sanitari della clinica psichiatrica del 12

agosto 2016 emerge pure una certa familiarità in relazione alle problematiche

psichiatriche, considerato come sia il padre che il fratello del ricorrente ne

siano pure stati interessati (doc. AI 23b).

Inoltre, quanto al fatto che a

detta del medico SMR “non ci sia evidenza alcuna del fatto che l'assicurato

abbia curato la sua dipendenza dal consumo di sostanze psicotrope multiple” (doc.

XVIII/1), tale circostanza non appare, perlomeno a questo stadio della

procedura, decisiva ai fini della conclusione per cui la dipendenza da droghe e

alcol sia la causa dei sintomi dell'assicurato.

Sia in proposito osservato

che ai fini di una corretta valutazione della fattispecie non risulta sia

nemmeno stato valutata l’opportunità di pretendere dall’assicurato di

sottoporsi ad un periodo di astensione dalle sostanze, di durata da definire. E

questo naturalmente previo esame circa l’eventuale esistenza di elementi medici

che giustifichino una mancata collaborazione da parte dell’assicurato ad

astenersi dall’uso di sostanze e a non sottoporsi a quei trattamenti utili ad

un controllo di tale problematica.

Anche la possibilità di

approntare o meno un periodo di astensione dovrà quindi essere oggetto di

accurata valutazione da parte dei periti che dovranno approfondire il caso.

In proposito sia pure segnalata

la possibilità per l’amministrazione di far uso, se necessario, dell’art. 43

cpv. 3 LPGA, secondo cui se l’assicurato o altre persone che pretendono

prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di

compiere il loro dovere di informare o di collaborare, l’assicurazione può,

dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver

impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o

chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia (in questo senso vedi

anche la STF 9C-1011/2010 del 15 dicembre 2011 consid. 7 e la STCA 32.2011.204

del 27 gennaio 2012).

A mente di questo

Tribunale, la documentazione agli atti doveva quindi indurre l’amministrazione

a procedere ad un accertamento peritale di natura psichiatrica atto a stabilire

in maniera convincente l’esistenza o meno di una patologia psichica di natura

invalidante rispettivamente la sua esatta natura e il rapporto con la

tossicodipendenza del ricorrente, nonché infine la sua incidenza sulla capacità

lavorativa. Dai rapporti medici non emerge infatti con sufficiente chiarezza se

l’abuso di sostanze stupefacenti e alcoliche sia stata causa o conseguenza

delle problematiche psichiche di cui soffre l’assicurato, rispettivamente in

che misura queste malattie psichiche siano rilevanti ai sensi dell’AI.

A mente del TCA,

conformemente alla giurisprudenza riportata ai consid. 2.3. e 2.4, appare

pertanto necessario procedere ad un complemento istruttorio volto a

determinare, tramite l'esperimento di una perizia psichiatrica, se la

tossicodipendenza, conformemente alla giurisprudenza federale, sia la

conseguenza di un’affezione psichica invalidante e rilevante ai fini

assicurativi o se abbia causato un simile danno alla salute, valutazione che

secondo questo TCA è in questo caso possibile e necessaria (cfr. al riguardo:

STFA inedita del 2 luglio 2004 nella causa V., I 141/04, consid. 2.3; del 4

agosto 2003 nella causa I, I 67/03, consid. 2.2; cfr. anche STCA dell’8 febbraio

2006.

nella causa D., 32.2005.94).

2.8

Quanto al rinvio degli atti

all’amministrazione va rilevato che nella STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011

(DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale

cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può

invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Il

TCA in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio

AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione

che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano

delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung

an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen

Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

Nel

caso concreto, stante l’evidente necessità, desumibile dall’incarto AI, di

completare gli accertamenti, la decisione impugnata va annullata

e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda a

tutti gli accertamenti più opportuni finalizzati ad una nuova e completa valutazione

nel senso sopra indicato in merito alle affezioni psichiatriche di cui è

portatore il ricorrente. Il perito dovrà quindi se del caso anche esprimersi se

attualmente vi è astinenza da abuso di sostanze e nel caso d’un persistente

abuso dovrà valutarne le conseguenze sulla capacità lavorativa, indicando se

un’astinenza risulta esigibile e realizzabile.

In esito a tali

accertamenti, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla

rendita dell’assicurato.

2.9

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico

dell’Ufficio AI, il quale verserà pure al ricorrente, patrocinato in causa, fr.

1'500 di ripetibili (IVA inclusa; art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Visto l'esito favorevole del ricorso e l’assegnazione di

ripetibili, per costante giurisprudenza federale l'istanza di assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio presentata dall’assicurato (doc. VI, X) è priva

d'oggetto (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U

164/02).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 16 gennaio 2018 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai

considerandi 2.7 e 2.8.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente

fr. 1’500.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di

oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti