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Decisione

32.2018.29

Assicurata salariata a tempo parziale. Metodo misto di calocolo dell'invalidità. Confronto dei redditi. Inchiesta per persone occupate nell'economia domestica

7 febbraio 2019Italiano70 min

Source ti.ch

Fatti

i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura

psichiatrica (dr.ssa __________), neurologica (dr. __________) e reumatologica

(dr. __________).

Elencati gli atti,

descritte l’anamnesi (famigliare, personale -sociale, professionale,

patologica e sistemica con le affezioni e i disturbi soggettivi attuali e la

descrizione della giornata) e le constatazioni obiettive, sulla base

delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente (nei

giorni 1 e 15 dicembre 2016, nonché 11 e 19 gennaio, 2 febbraio e 7 marzo 2017)

presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti

diagnosi:

" (…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome lombovertebrale cronica con componente spondilogena

prevalentemente sul Iato ds. in:

- stato dopo

intervento chirurgico di fissazione intersomatica con PLIF del segmento L4-L5

eseguito in data 11.6.2010.

Periartropatia omeroscapolare

tendinopatica bilaterale e stato dopo intervento chirurgico artroscopico con

ricostruzione del sovraspinoso, decompressione sottoacromiale ed asportazione

di calcificazione della spalla sin. in data 26.5.2011.

Sindrome fibromialgica di tipo

primario.

Episodio depressivo lieve (ICD-10

F32.0).

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Esiti dopo distorsione della caviglia ds. nel 1993 e terapia

conservativa.

Anamnesticamente irritazione radicolare L5 ed S1 a ds. senza segni

attuali di radicolopatie residuali in stato dopo spondilodesi L4-L5 in data 11.6.2010.

Anamnesticamente sindrome del tunnel carpale bilaterale,

attualmente non più presente.

Altri disturbi specifici di personalità (passivo-aggressivo)

(ICD-10 F60.8).

Obesità corporea (BMI 36,2 kg/m2).

Ipertensione arteriosa trattata.

Reazione allergica ai cortisonici di classe A, B e D.

Stato varicoso bilaterale agli arti inferiori in:

- stato dopo

stripping della vena safena magna a ds. con recidivo varicotico mediale alla

coscia e laterale alla gamba ds.,

- insufficienza

della vena safena magna a sin. con varicosi laterale al ginocchio.

(…)" (doc. AI 183/633-634)

Visti tutti gli atti

medici raccolti – evidenziato che: “(…) Le conclusioni peritali si

fondano su un'esauriente discussione tra i medici periti del SAM e tra la

Dr.ssa med. __________ e il Dr. med. __________ in data 18.4.2017 alle ore

11:50, tramite teleconferenza. (…)” (doc. AI 183/634), dopo un’attenta

discussione e posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale

capacità lavorativa: “(…) L'attuale grado di capacità lavorativa

medico-teorico globale dell'A. nell'ultima attività lucrativa esercitata in

qualità di venditrice di prodotti alimentari, ma pure nelle precedenti attività

di aiuto cameriera, aiuto cucina, ausiliaria per pulizie, va considerato nella

misura del 50% (limiti funzionali e di carico nonché riduzione del rendimento sull'arco

di un normale orario lavorativo). (…)” (doc. AI 183/640) – i periti

hanno espresso la seguente valutazione circa le conseguenze sulla capacità

lavorativa e d’integrazione:

" (…)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

8.1 Capacità di lavoro nell'attività abituale

50% come descritto al capitolo 7.

8.1.1 A

quali deficit funzionali è dovuta un'eventuale riduzione della capacità

lavorativa?

l deficit funzionali si manifestano sul piano psicologico e

mentale, nonché reumatologico.

Dal lato psichiatrico I'A. risulta limitata nel suo rendimento

lavorativo per una riduzione delle capacità attentive e di concentrazione,

nonché una riduzione della carica vitale, facile irritabilità, nonché insonnia

per risvegli multipli.

Sul piano reumatologico l'A. è limitata in attività

particolarmente pesanti, non ergonomiche per la colonna vertebrale in relazione

alla fissazione intersomatica L4-L5. Vanno evitati movimenti ripetitivi di

flessione e rotazione del tronco e soprattutto di estensione. Inoltre da evitare

sono le posizioni statiche sia seduta, sia eretta per periodi superiori ai

30-60 min. e periodi di deambulazione superiore ai 60 min. L'A. può salire e

scendere scale ma non ripetutamente. E' inoltre limitata in attività lavorative

da svolgersi con le braccia alzate bilateralmente in modo o se deve

continuamente alzare ed abbassare le braccia sopra l'orizzontale.

Le limitazioni descritte in ambito psichiatrico e reumatologico

non vanno cumulate bensì integrate in quanto in gran parte entrambe considerano

la riduzione del rendimento e pertanto si sovrappongono.

8.1.2 Indicare

la capacità lavorativa per l'attività abituale, in percentuale oppure in ore al

giorno.

50% come descritto al capitolo 7.

8.1.2.1 Se

la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale

percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente

ridotto nell'arco dell'intera giornata lavorativa.

La capacità

lavorativa nella misura del 50% va intesa come rendimento globalmente ridotto

sull'arco di un'intera giornata lavorativa (vedasi capitolo 7).

8.1.2.2 Se

la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se

vi è un'ulteriore riduzione di rendimento o se il rendimento è pieno.

Non concerne.

8.1.2.3 Se

si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state

conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.

Pause più prolungate

sono raccomandate e già conteggiate nella quantificazione dì cui sopra.

8.1.3 Facendo

riferimento all’anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa

indicata dal perito nell’attività abituale può essere considerata valida?

La capacità lavorativa nella misura del 50% nell'attività abituale

può essere considerata valida a decorrere da dicembre 2015. Confermiamo inoltre

la precedente valutazione del reumatologo Dr. med. __________ (atto del 10.4.2012)

riguardante un'inabilità lavorativa totale per qualsiasi tipo di attività

lucrativa a decorrere dal 26.3.2011 sino al più tardi ad aprile 2012 e ciò per l'intervento

effettuato alla spalla sin. con decorso complicato da una capsulite retrattile.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'lNTEGRAZIONE

9.1 Capacità di lavoro in un'attività adeguata

80%.

9.1.1 Quali

caratteristiche medico-teoriche dovrebbe avere un'attività adeguata? (nel caso

di una malattia fisica indicare sempre il carico massimo in kg senza

limitazioni e se vi sia un'eventuale difficoltà in lavori di precisione)

Un'attività lucrativa adeguata dovrà

tenere in esatta considerazione le limitazioni funzionali e di carico descritte

in ambito reumatologico (vedasi consulto reumatologico del Dr. med. __________

e risposta al quesito 8.1.1). Si dovrà inoltre trattare di un mansionario poco

strutturato, possibilmente da effettuarsi in piccoli gruppi viste le difficoltà

relazionali dell'A.

.

9.1.2 Indicare

la capacità lavorativa per attività adeguata, in percentuale oppure in ore al

giorno.

80% (riduzione del rendimento lavorativo

sull'arco di un normale orario giornaliero).

9.1.2.1 Se

la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale

percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente

ridotto nell’arco dell'intera giornata lavorativa.

La percentuale dell'80% va intesa come

rendimento globalmente ridotto sull'arco di un'intera giornata lavorativa. Ribadiamo,

come già esposto al quesito 8.1.1 che le limitazioni evidenziate in ambito

psichiatrico e reumatologico non vanno cumulate bensì integrate in quanto

entrambe tengono in considerazione principalmente la riduzione del rendimento lavorativo

e pertanto si sovrappongono.

9.1.2.2 Se

la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se

vi è un’ulteriore riduzione del rendimento o se il rendimento è pieno.

Non concerne.

9.1.2.3 Se

si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state

conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.

Pause prolungate sono raccomandate e

già conteggiate nella quantificazione di cui sopra.

9.1.3 Facendo

riferimento all'anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa

indicata dal perito nell'attività adeguata può essere considerata valida?

La capacità lavorativa nella misura dell'80% va considerata, per

le sole ragioni mediche, a decorrere da dicembre 2015 (vedi risposta al quesito

8.1.3).

9.1.4 Esprimersi

anche sulla capacità lavorativa in ambito domestico, facendo riferimento alle

diverse funzioni.

Per l'attività di casalinga (economia

domestica di due sole persone adulte) la capacità lavorativa dell'A. va

considerata nella misura del 75% (giornata lavorativa abituale con limiti di

carico e di rendimento).

9.2 Reintegrazione professionale

9.2.1 Sono

medicalmente sostenibili provvedimenti professionali volti alla reintegrazione?

Sì, provvedimenti professionali volti

ad un ricollocamento professionale sono indicati anche se di difficile

realizzazione.

9.2.2 In

caso affermativo, a partire da quando (mese e anno)?

Da subito.

9.2.3 Di

quali elementi bisogna tener conto dal punto di vista medico?

Dal lato medico-teorico si dovrà

tener conto di un comprensibile periodo di riallenamento al lavoro, nonché

delle limitazioni precisate.

9.2.3.1 I

problemi che ostacolano il reinserimento sono dovuti al quadro clinico stesso?

Se sì, in che misura?

Sì, in misura completa.

9.2.4 Se

in corso di revisione si constata uno stato di salute invariato, definire se è

presente un potenziale di integrazione professionale che può essere valorizzato

attraverso misure di riallenamento progressivo al lavoro.

Non si tratta di revisione.

9.3 Obbligo di diminuire il danno da parte dell'A.

9.3.1 Come

giudica l'aderenza terapeutica dimostrata dall'A. nel corso degli anni?

Sul piano psichiatrico l'aderenza è

stata discontinua e problematica stando al fatto che l'A. si fa attualmente

seguire da due psichiatri di cui uno all'insaputa dell'altra.

9.3.2 Adeguatezza

della terapia attuale secondo le linee guida? Eventuali proposte terapeutiche?

L'attuale terapia è adeguata secondo

le linee guida; la nostra consulente in psichiatria ritiene utile una terapia

famigliare/un sostegno psicorelazionale famigliare.

9.3.3 Quale

miglioramento funzionale (in percentuale) ci si può verosimilmente aspettare

con una terapia adeguata e in quanto tempo, indipendentemente dal grado di

motivazione dell’A.?

Alcuno, in considerazione della cronicità

dei disturbi.

9.3.4 Altri

suggerimenti per aumentare la capacità lavorativa (es. adeguamento del posto di

lavoro, mezzi ausiliari ecc.)

Nessuno

10 COERENZA

10.1 Descrivere

in modo critico eventuali discrepanze evidenziate tra i sintomi descritti

dall'A., l'anamnesi e la valutazione clinica durante la visita.

Presso l'A. abbiamo notato un certo

aggravamento della sintomatologia soprattutto in relazione ai disturbi accusati

alla spalla ds. con una certa discrepanza tra i referti clinici, radiologici ed

i dati soggettivi.

11 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

11.1 Altri

quesiti del medico Servizio Medico Regionale.

Quesiti peritali supplementari non sono posti dal Servizio Medico

Regionale.

11.2 Si chiede

al perito di rispondere ad eventuali domande poste dall'A. o dal suo

rappresentante legale.

Non vi sono domande poste dall'A. o dal suo rappresentante legale.

Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente all'Ufficio

Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante,

affinché sia informato sulle conclusioni peritali.

(…)" (doc. AI 183/640-644)

Il medico SMR dr. __________,

nel rapporto finale 4 maggio 2017 (doc. AI 184/722-725) si è allineato alle

conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM e ha confermato un grado d’incapacità

lavorativa (riduzione rendimento) del 40% fino al novembre 2015 e del 50% dal

dicembre 2015 in avanti nell’attività abituale; del 20% dal dicembre 2015 in

avanti in un’attività adeguata e del 25% sempre dal dicembre 2015 come

casalinga.

Sempre il dr. __________,

il 27 novembre 2017, ha interpellato i periti del SAM con uno scritto del

seguente tenore: “(…) L'assicurata in questione è stata da voi peritata in

primavera 2017. In fase di audizione vengono attualmente presentati i seguenti

nuovi rapporti medici: • rapporto dr. __________ del 5.11.2017: -

gonalgia bilaterale e spalla destra congelata non permette inserimento

professionale • rapporto dr.ssa __________ 19.7.2017: - miglioramento

dei dolori al ginocchio dopo infiltrazione, persiste leggera dolenzia

soprattutto quando sale/scende le scale e quando cammina per un periodo

prolungato; persiste tendinopatia pes anserinus. • RM ginocchio destro

15.5.2017: - con in particolare riscontro di meniscosi e condropatia grado IIl-IV

•Rapporto dr. __________ del 3.11.2017 attestante persistente IL 100%

per motivi psichiatrico. Vi sarei grato per una vostra presa di posizione in

merito all'attuale nuova documentazione medica, in particolare se questa

modifica le vostre conclusioni peritali. (…)” (doc. AI 199/770).

Il SAM, nel complemento del

9 gennaio 2018 (doc. AI 206/779-790) ha precisato:

" (…)

in merito alla vostra richiesta del 27 novembre scorso relativa

alla perizia suindicata, abbiamo sottoposto le criticità inoltrate dai medici

curanti dell'A. ai nostri consulenti in psichiatria e reumatologia. Per

semplicità, esponiamo qui in extenso le loro prese di posizione.

Dr.ssa med. __________

"Rispondo in merito alla tua richiesta di presa di posizione

del 4 dicembre 2017, a seguito della nuova documentazione medica ricevuta, in

particolare della relazione medica redatta dal dr. med. __________ del 3

novembre 2017 all’avvocato __________.

In questa relazione afferma che "pur sottoponendosi a una

psicoterapia regolare e a una farmacoterapia significativa che presenta

l’associazione di due antidepressivi, il suo stato timico non è migliorato,

presentandosi spesso abbattuta, avvilita, iporeattiva, angosciata con disturbi

del sonno. Il suo stato timico è stato quindi caratterizzato da una continua

presenza di una deflessione significativa che le impedisce qualsiasi tipo di

attività lavorativa lucrativa. Nel gennaio di quest'anno vi è stato un

peggioramento a causa del decesso del cognato, con la presenza anche di incubi

notturni, a sfondo aggressivo e dissociativo. Negli ultimi mesi queste

difficoltà a livello del suo stato timico sono peggiorate ulteriormente per la

presenza anche di una forte spinta da parte del proprio marito di voler tornare

nella patria d'origine, cosa che lei non vorrebbe."

Prendo atto dello scritto e rispondo constatando che la signora RI

1, ha deciso infine per essere seguita dal dr. __________, quando all'epoca dei

miei colloqui avvenuti tra gennaio e febbraio 2017 era ancora in cura dal

1.4.2015 "ufficialmente" dalla Dr.ssa med. __________ dal punto di

vista psicofarmacologico mentre settimanalmente era seguita dalla psicologa

signora __________, questo da giungo 2016. Ufficiosamente e di nascosto dalla

dr.ssa __________, dal dr. __________ dall'estate 2016, di cui segue la terapia

farmacologica, ed alterna le visite una settimana con l’uno e una settimana con

l'altra. Infatti mi aveva proibito di sentire la dottoressa ed era perplessa

sulla mia richiesta di poter parlare con il dr. __________. Su questo nel mio

consulto scrivo: e a mio parere la signora è "manipolativa" con i "suoi

" psichiatri, tant'è che mi ha chiesto di non chiamare la dr.ssa __________.

Inoltre ho constatato la scarsa compliance alle prescrizioni. Altro dato da me

segnalato, una certa enfasi nel riportare i suoi disturbi.

Quindi apprendo che ha "deciso" per il dr. med. __________,

come psichiatra di fiducia, da quel che deduco dall’ottobre 2017, anche se in

realtà già era seguita da più di un anno. Ma quale psicoterapia è stata

seguita, con quale cadenza?, io suggerivo anche al punto 6, pag. 15 del mio

consulto:

Le possibilità terapeutiche, oltre che la prescrizione dei farmaci

psichiatrici per la componente sintomatologica, la psicoterapia che già

effettua, a suo dire, sarebbe di aiuto una terapia famigliare/ sostegno psico

relazionale famigliare. Questo è stato fatto? visto che secondo il dr. __________

un altro aspetto di disagio dell'A. è l'intenzione del marito di rientrare al

paese d'origine.

Inoltre la terapia farmacologica, come da risposta e-mail dell’11

dicembre 2017, su mia richiesta al dr. __________:

"La farmacoterapia della signora RI 1 é:

Valdoxan 25 mg 0-0-0-1

Seresta 15 mg 0-0-0-1

Xanax 0.25 mg in riserva ripetibile sino a 4 pst die

Cymbalta 60 mg 1-0-0-0

Lyrica 75 mg 1-0-1-0

è praticamente la stessa, tranne l’aggiunta di Valdoxan (agomelatina)

alla sera che ha ancora pochi studi che ne dimostrino la reale efficacia, ed

anche nella mia pratica clinica l’efficacia si ha in parte sulla qualità del

sonno.

Mi stupisco pertanto, che nonostante il dr. __________, scriva che

lo stato timico non è migliorato, non abbia modificato la prescrizione, quando

la buona prassi psichiatrica vuole di modificare la terapia farmacologica, se

dopo non più di un mese/due non vi è significativo miglioramento, con

cambiamento dei farmaco utilizzando altri recettori bersaglio, calibrando il

dosaggio, verificandone la tollerabilità e la risposta terapeutica. Ciò non è

stato fatto. Devo anche specificare che il dosaggio attuale non è per nulla significativo,

per i parametri italiani e/o nordamericani, su comprovati studi clinici.

Inoltre le nuove linee guida internazionali, suggeriscono di

intervenire sulla life style, cioè intervenendo sulla corretta alimentazione,

sull'ecologia del sonno, sull’attività aerobica, adeguata alle condizioni fisiche,

alla socialità, alla condizione relazionale positiva famigliare, etc. questo

perché lo psichiatra, da sempre inteso come la figura esclusiva nella gestione

delle malattie mentali è in particolare della depressione, in questi ultimi

anni, si deve "frammentare" ed evolvere in quella figura di curante

che sia in grado di assumere la gestione di una malattia multifattoriale. Come

scrive Vittorino Andreoli, nel suo libro "I principi della nuova

psichiatria" lo psichiatra ha il ruolo di coordinatore, di essere un buon

regista: il paziente affidandosi allo psichiatra di fiducia, con cui deve avere

una buona relazione, si aspetta che questi coordini i vari interventi

terapeutici medici, psicologici e a volte anche sociali e che segua con attenzione

il suo decorso. Quindi lo psichiatra efficace deve essere in rete con

psicologi-psicoterapeuti, assistenti sociali/educatori, medici di medicina

generale, nutrizionisti e perché no anche fisioterapisti e/o preparatore atletico,

vista l'importanza della ricaduta degli stili di vita, intesi come attivazione

comportamentale e interpersonale.

Le linee guida internazionali, quali OMS e NICE (The National

Institute for Health and Care Excellence) riconoscono quale efficacia terapeutica

psichiatrica, solo chi affianca, alle terapie tradizionali come la

psicofarmacologia e la psicoterapia, specie per la depressione, un reale e

profondo cambiamento di stile di vita, riuscendo a sganciare la persona dal

disturbo e dal rischio di ricadute.

Tutto ciò non mi sembra che sia stato attuato, portando un vero

supporto per le difficoltà personologiche della signora, che incidono solo

relativamente sulla capacità lavorativa, come da me descritto nel mio consulto.

La nuova documentazione medica, a mio avviso non porta dati tali

da modificare la mia posizione di allora.

Spero di essere stata esaustiva.

Saluto cordialmente."

Dr. med. __________"in merito alla sua lettera del 5

dicembre 2017 le segnalo di aver visualizzato l'ulteriore documentazione che mi

ha messo a disposizione, in particolar modo la lettera del Dr. med. __________,

del 05.11.2017 e l'ulteriore valutazione reumatologica della collega Dr.ssa med.

__________ del 12.07.2017 riguardante la sopramenzionata assicurata che ho visitato

su vostra richiesta in data 11.01.2017.

Riscontro come a distanza di ormai sette mesi dalla mia

valutazione la situazione dal punto di vista clinico non si è sostanzialmente

modificata. Vengono descritte le medesime patologie da me evidenziate nella valutazione

peritale.

Per quanto riguarda l'osservazione in merito alla problematica

alla spalla destra non ritengo vi siano modifiche rispetto alla mia valutazione

peritale. C'è una differenza di valutazione nella diagnosi da riferire al fatto

che, a mio modo di vedere una periartropatia anchilosante o spalla congelata,

come viene descritta dalla collega, dovrebbe risultare da una netta riduzione

della mobilità passiva dell'articolazione stessa. Durante la mia visita la

mobilità della spalla destra, valutata passivamente, era praticamente normale.

Fatto questo segnalato nel mio status reumatologico. Vi erano delle limitazioni

nella mobilità attiva che interpreto soprattutto in relazione con i dolori

risentiti e quindi nell'ambito di una periartropatia omero-scapolare

tendinopatica come da me per altro descritto nella diagnosi. Mi permetto quindi

di dissentire sulla diagnosi di spalla congelata.

Per la problematica al ginocchio destro ricordo di aver descritto

questa sintomatologia dolorosa al ginocchio destro nel paragrafo 2-2 alla

pagina 5. Segnalavo come la Dr.ssa med. __________ avesse fatto eseguire delle

radiografie e avesse iniziato con della ginnastica in acqua a seguito di dolori

alla gamba destra e al compartimento mediale del ginocchio destro.

Dalla documentazione messa a disposizione vedo che una radiografia

del ginocchio destro eseguita in data 28.12.2016 (che non era a disposizione

durante la valutazione peritale) si descrive una leggera riduzione dello spazio

intra-articolare in sede mediale, non segni per condrocalcinosi.

Vedo che nel frattempo è stata eseguita una risonanza magnetica

del ginocchio destro, in data 15.05.2017 che mostra una degenerazione meniscale

e una condropatia soprattutto al compartimento mediale. Dal punto di vista

radiologico un'iniziale gonartrosi è senz'altro presente soprattutto a livello

del compartimento mediale. I dolori risentiti comunque sono piuttosto nella

zona del pes-anserinus. Entrano qui, a mio modo di vedere, nella diagnosi

differenziale non solo delle tendinosi inserzionali ed eventualmente

un'iniziale gonartrosi del compartimento mediale ma anche un tender point

riferibile al quadro fibromialgico. Personalmente non ritengo che questa

patologia sia di entità tale da modificare la mia valutazione delle limitazioni

funzionali.

Queste considerazioni mi inducono a non modificare la mia valutazione

peritale, del 11.01.2017, in particolar modo le limitazioni funzionali e la

capacità professionale di questa vostra assicurata.

Cordiali saluti."

Come si può evincere, i nostri consulenti, dopo aver attentamente

preso nota dei nuovi rapporti medici, giustificano in modo esauriente l'assenza

di argomenti clinico-assicurologici tali da modificare le loro valutazioni

peritali. Precisiamo di concordare pienamente con quanto affermato dai nostri

consulenti.

(…)" (doc. AI 206/779-782).

Il dr. __________, nell’annotazione

del 10 gennaio 2018 (doc. AI 205/777-778), ha quindi concluso che “(…) in

considerazione della risposta esaustiva del SAM non posso che confermare il

contenuto del rapporto finale. (…)” (doc. AI 205/778).

L’Ufficio AI, viste le

risultanze mediche suenunciate e ritenuta la valutazione economica (l’inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica del 22 agosto

2017 (doc. AI 186/727-733), la valutazione del 12 ottobre 2017 del consulente

in integrazione professionale (doc. AI 192/745-747) e le tabelle allestite il

18 ottobre 2017 con la motivazione della riduzione al reddito ipotetico da

invalido (doc. AI 194/753-756)), con decisione del 25 gennaio 2018 ha

negato all’assicurata il diritto a prestazioni (cfr. consid. 1.4).

2.9. Per poter graduare

l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre

di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti.

Il compito del medico

consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale

misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel

fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano

ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo

2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio

delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF

ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In una sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il

TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e

l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del

SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto

senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche la STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010).

Tuttavia, nel caso in cui

sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei

pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali

rapporti (STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3 e STF 8C_336/2015 del 25

agosto 2015 consid. 4.3 entrambe con riferimenti, in particolare, alla DTF 139

V 225 e 135 V 465).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10

febbraio 2017 consid. 4.2;8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27

giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc);

Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto

che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).

2.10. Il TCA ricorda innanzitutto

che, secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è

importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in

argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che

non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su

divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il

diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni

mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF

134 V 231 consid. 5.3 pag. 234).

Non è dunque possibile

trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base delle

diagnosi poste.

Nel caso concreto, questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute è stato accuratamente

vagliato, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.3 e 2.9),

non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni formulate dai periti del SAM

fondate sulla perizia 28 aprile 2017 con complemento del 9 gennaio 2018 e

confermate dal medico SMR dr. __________ (cfr. consid. 2.8). Perizia, quella

del SAM, che va considerata dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i

parametri giurisprudenziali ricordati al considerando precedente.

In effetti, nella

succitata perizia, i periti hanno considerato tutta la documentazione medica

(specialistica e non) agli atti e l’insorgente non ha prodotto alcuna

documentazione specialistica atta a mettere in dubbio le conclusioni a cui è

giunto il SAM.

Infatti, i referti dei

medici curanti prodotti con il ricorso sono già stati prodotti in occasione

della procedura amministrativa e già debitamente vagliati dagli specialisti del

SAM prima che l’Ufficio AI rendesse la decisione qui impugnata.

La ricorrente si è quindi

limitata ad esporre le proprie valutazioni soggettive, senza però che la

documentazione agli atti possa oggettivamente suffragare le sue sintomatologie

soggettive e indurre questo Tribunale a scostarsi dalle conclusioni, lo si

ribadisce confermate pure dal medico SMR dr. __________, a cui è giunto il SAM.

L’insorgente contesta

genericamente il referto del SAM, e in particolare le conclusioni in ambito

psichiatrico, facendo capo alla “relazione medica” 3 novembre 2017 (doc.

E) del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, sulla quale i periti

del SAM hanno preso compiutamente ed esaustivamente posizione nel succitato

complemento peritale del 9 gennaio 2018 (cfr. doc. AI 206/779-790).

Va rilevato che nella

perizia del 28 aprile 2017 con complemento del 9 gennaio 2018 del SAM (doc. AI

183/599--721 e 206/779-790), conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr.

consid. 2.3 e 2.9), la problematica psichiatrica è stata chiarita in modo

soddisfacente dalla consulente dr.ssa __________ la quale, ritenuti gli

indicatori determinanti l’effettivo potenziale di rendimento e considerando, da

un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale e da un altro

lato i fattori positivi di compensazione (risorse), ha espresso una valutazione

complessiva commisurata al caso concreto.

Detta valutazione è stata

confermata dai periti del SAM che, previa discussione tra loro e tra i

consulenti dr.ssa __________ e dr. __________, hanno concluso inoltre che “(…)

le limitazioni descritte in ambito psichiatrico e reumatologico non vanno

cumulate bensì integrate in quanto in gran parte entrambe considerano la

riduzione del rendimento e pertanto si sovrappongono. (…)” (doc. AI

183/641).

Anche per quanto riguarda

l’aspetto somatico l’insorgente non ha prodotto la benché minima documentazione

medica atta a mettere in dubbio le conclusioni del SAM limitandosi, da ultimo,

a sostenere che l’incapacità lavorativa del 100% “(…) riguarda solamente il

lato psichiatrico, senza ancora aggiungere le diverse patologie psichiche. (…)”

(VI).

Va osservato

che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle

assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo

delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera

contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli

elementi oggettivi – segnatamente di natura medica – a sostegno delle proprie

argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria

rispettivamente all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di

salute dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente

richiamando dei referti medici – magari addirittura in possesso

dell’interessato medesimo –, quando alla base della lamentela del ricorrente vi

sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo ad un presunto

peggioramento del suo stato di salute (cfr. STCA 32.2017.174 del 18 luglio

2018, consid. 2.7 con riferimenti).

Alla ricorrente va

ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (cfr. STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012, consid. 4.4 con

riferimento e 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2).

Con sentenza 9C_757/2016

del 10 febbraio 2017 il TF ha inoltre rammentato che “(…) il fatto che il

medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla

giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario

(cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti)” e che “al

contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la

necessaria prudenza l’avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami

che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per

cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso

di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del

rapporto di fiducia che lo unisce a quest’ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del

10 febbraio 2017, consid. 4.2).

Questo Tribunale ritiene

pertanto che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e

sufficienti per valutare l'incapacità lavorativa dell'assicurata e in

particolare le limitazioni da osservare, sino all'emanazione del querelato

provvedimento (il 25 gennaio 2018, data questa che segna il limite temporale

del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali; cfr. DTF 132 V

215 consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4; STF

9C_863/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.2.2 e 8C_792/2014 del 23 marzo 2015

consid. 3.3), senza che si renda quindi necessario l'esperimento di

ulteriori accertamenti.

Il TCA, alla

luce di tutto quanto sopra esposto, deve dunque confermare le valutazioni a cui

sono giunti i periti del SAM nella perizia 28 aprile 2017 con

complemento del 9 gennaio 2018 (cfr. consid. 2.8) e segnatamente

il grado d’incapacità lavorativa del 20% (flessione del rendimento) in un’attività

adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti e del 25% nell’attività di

casalinga a contare dal mese di dicembre 2015.

2.11. Confermata la ripartizione 50%

per l’attività salariata e 50% per l’attività di casalinga (cfr. consid. 2.7) e

stabilito che l’incapacità lavorativa dell’insorgente in attività adatte è del

20% (cfr. consid. 2.10), va ora esaminato se l’interessata ha diritto ad una

rendita.

Come già accennato in

precedenza (cfr. consid. 2.4), con il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore una

modifica degli art. 27 OAI e 27bis OAI.

Ai sensi dell’art. 27 cpv.

1 OAI in vigore dal 1° gennaio 2018 per mansioni consuete secondo l’articolo 7

capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell’economia domestica s’intendono gli

usuali lavori domestici nonché la cura e l’assistenza di familiari. Per l’art.

27 cpv. 2 OAI per mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI di

membri di comunità religiosi s’intende ogni attività svolta nella comunità.

Secondo l’art. 27bis cpv.

Considerandi

2.

OAI in vigore dal 1° gennaio 2018 per determinare il grado d’invalidità di

assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale e che svolgono

anche mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI, vengono sommati i

seguenti gradi d’invalidità: il grado d’invalidità nell’ambito dell’attività

lucrativa (lett. a), il grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete

(lett. b).

L’art. 27bis cpv. 3 OAI

prevede che il calcolo del grado d’invalidità lucrativa è disciplinato

dall’articolo 16 LPGA, secondo le modalità seguenti: il reddito che

l’assicurato potrebbe conseguire esercitando l’attività lucrativa a tempo

parziale se non fosse divenuto invalido è calcolato sulla base della stessa

attività lucrativa esercitata a tempo pieno (lett. a); la perdita di guadagno

percentuale è ponderata in funzione del grado d’occupazione che l’assicurato

avrebbe se non fosse divenuto invalido (lett. b).

Per l’art. 27bis cpv. 4

OAI per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete

viene determinata la quota percentuale che le limitazioni dell’assicurato

rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete rispetto alla sua

situazione se non fosse divenuto invalido. Questa quota viene ponderata in

funzione della differenza tra il grado d’occupazione di cui al capoverso 3

lettera b e un’attività lucrativa esercitata a tempo pieno.

La disposizione

transitoria relativa alla modifica del 1° dicembre 2017 prevede al cpv. 1 che i

tre quarti di rendita, le mezze rendite e i quarti di rendita correnti al

momento dell’entrata in vigore della modifica del 1° dicembre 2017, concessi in

applicazione del metodo misto, sono sottoposti a revisione entro un anno

dall’entrata in vigore della presente modifica. L’eventuale aumento della

rendita è concesso a contare dal momento dell’entrata in vigore della presente

modifica. Per il cpv. 2 nei casi di assicurati che esercitano un’attività

lucrativa a tempo parziale e che svolgono anche mansioni consuete secondo

l’articolo 7 capoverso 2 LAI a cui è stata rifiutata una rendita prima

dell’entrata in vigore della modifica del 1° dicembre 2017 perché il grado

d’invalidità era insufficiente, viene esaminata una nuova richiesta, se il

calcolo del grado d’invalidità secondo l’articolo 27bis capoversi 2-4

determinerebbe presumibilmente il diritto a una rendita.

Va qui rammentato che da

un punto di vista temporale, sono di principio determinanti le norme

sostanziali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che

deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF

132.

V 215 consid. 3.1.1 con riferimenti).

Per contro, per quanto

attiene alle disposizioni formali, l’Alta Corte ha già avuto modo di stabilire

che, in assenza di una normativa specifica che regola la questione intertemporale,

va applicato il principio generale secondo il quale, di regola, siffatte

disposizioni entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 3.2; STF K

114/03 del 22 luglio 2005).

Inoltre con lettera

circolare AI n. 372 l’UFAS ha rammentato che “per tutte le prime richieste

di prestazioni pendenti inoltrate prima del 1° luglio 2017, il diritto alla

rendita fino al 31 dicembre 2017 verrà valutato in base al vecchio modello di

calcolo e poi rivalutato in base al nuovo modello di calcolo con effetto dal 1°

gennaio 2018.”

In argomento vedi anche la

STF 9C_553/2017 del 18 dicembre 2017.

In concreto la richiesta

di prestazioni del 27 ottobre 2015 (cfr. consid. 1.4) è pervenuta all’amministrazione

il 29 ottobre 2015 (cfr. doc. AI 157/523-524). Nessuna decisione formale dell’Ufficio

AI relativa a tale richiesta è finora cresciuta in giudicato.

Occorre pertanto applicare

il vecchio diritto per il calcolo delle prestazioni dal 1. aprile 2016 (ovvero dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurata ha rivendicato il diritto

alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA ex art. 29 cpv. 1

LAI) al 31 dicembre 2017, mentre le nuove norme vanno applicate per il periodo

dal 1° gennaio 2018 (per un caso in cui questo Tribunale ha già proceduto in questo

senso vedi la STCA 32.2018.42 dell’8 ottobre 2018).

2.12

Secondo giurisprudenza,

riassunta nella STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel

momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita e/o al momento della sua modifica),

guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona

sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze

personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile.

Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha

conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione

dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà

scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (DTF

134.

V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con

riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare

indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se

l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che

egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità

di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto

definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già

delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo

stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali

norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il

posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla

salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità

(STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2 con riferimenti).

Nella fattispecie, per il

2016.

– secondo quanto affermato dal datore di lavoro (cfr. doc. AI

191/744) e osservato che: “(…) Rh 2016: il DL ci indica un salario sulle 19

ore settimanali (45%), ma siccome l’A. è considerata salariata al 50% dobbiamo

trovare il reddito sulle 21 ore settimanali. Prima troviamo il reddito al 100%

= Fr. 43'624.75, successivamente al 50% = Fr. 21'812.40. (…)” (doc. AI

194/753) –, l’Ufficio AI ha concluso che l’assicurata avrebbe potuto

conseguire un reddito annuo di fr. 21'812.40 lavorando al 50%.

Questo dato – peraltro rimasto

incontestato – può essere fatto proprio da questo Tribunale.

Lavorando al 100% essa

avrebbe guadagnato fr. 43'624.75 nel 2016, che, aggiornati al 2018, ammontano a

fr. 43'886.70 (fr. 43'624.75 aumentati, in base alla tabella T1.2.10

Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2017, ramo economico R, S 90 - 96 Altre

attività di servizi, dello 0.1% per il 2017 e dello 0.5 per il 2018, ossia la

variazione percentuale rispetto all’anno precedente, terza stima in base ai

dati dei primi tre trimestri secondo la “Stima trimestrale dell’evoluzione

dei salari nominali” edita dall’Ufficio federale di statistica e ultimo

dato disponibile).

2.13

Per quel che concerne il

reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un

siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso

un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre

a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere

ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di

statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e

categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c,

1989.

pag. 485 consid. 3b).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5.

settembre 2006).

In concreto, in assenza di

dati salariali concreti occorre basarsi sui dati statistici nazionali e meglio

sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014, edita dall'Ufficio

federale di statistica, più precisamente la tabella TA1 2014_tirage_skill_level

Rami economici (NOGA08), denominata “Salario mensile lordo (valore centrale)

secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso” (DTF 142 V

178).

Ora, utilizzando i dati

forniti dalla tabella TA1 2014 elaborata dall'Ufficio federale di statistica,

il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per

un'attività semplice di tipo fisico o manuale di 40 ore settimanali nel settore

privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47

segg.), corrisponde ad un importo di fr. 51'600.-- (4’300 x 12 mesi), che,

aggiornato al 2016 e adattato al tempo lavorativo di 41,7 ore, dà un reddito di

fr. 54'519.93 (51'600 : 103,6 x 105 : 40 x 41.7; cfr. Tabella T1.2.10

Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2017, pubblicata dall'Ufficio federale

di statistica; STF 8C_671/ 2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).

Per quanto concerne il

2018, adattando l’importo sopra ottenuto di fr. 54'519.93 all'evoluzione dei

salari nominali, il salario lordo mediamente percepito in quell'anno ammonta a

fr. 55'001,26 (54'519.93 : 105 x 105,4 aumentati dello 0.5; cfr. la Tabella

T1.2.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2017 e la Stima trimestrale

dell’evoluzione dei salari nominali).

Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In concreto l’Ufficio AI

ha proceduto ad una riduzione del 15% (doc. AI 194/753-756) che l’insorgente

non ha contestato.

Questo Tribunale, che, di

massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il proprio apprezzamento a

quello dell’amministrazione (DTF 137 V 71, consid. 5.2) non ha alcun motivo per

modificare la riduzione.

Ne segue che per il 2016,

applicando le norme in vigore fino al 31 dicembre 2017, raffrontando il reddito

da valida al 50% di fr. 21'812.40 con quello da invalida di fr. 54'519.93, ridotto del 15% (fattori di riduzione) a fr. 46'341.94 e poi del 20% (incapacità

lavorativa; cfr. consid. 2.10) a fr. 37'073.55, si ottiene un grado

d’invalidità nullo.

Nel 2018,

applicando le nuove norme in vigore dal 1° gennaio 2018, raffrontando il

reddito da valida al 100% di fr. 43'886.70 con quello da invalida di fr. 55'001.26, ridotto del 15% (fattori di riduzione) a fr. 46'751.07 e poi del 20%

(incapacità lavorativa; cfr. consid. 2.10) a fr. 37'400.85, si ottiene un grado

d’invalidità del 14.77% ([43'886.70 - 37'400.85]

: 43'886.70 x 100), arrotondato conformemente alla DTF 130

V 121 consid. 3.2 al 15%.

2.14

Per quanto

concerne l'attività di casalinga – rammentato che

l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente)

dell'economia domestica, è stabilita confrontando le singole attività ancora

accessibili al richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una

persona sana (cfr. consid. 2.4) – questo Tribunale non ha alcun motivo per

scostarsi dalle risultanze, rimaste incontestate, dell’inchiesta economica per

le persone che si occupano dell’economia domestica del 22 agosto 2017 (doc. AI

186/727-733).

Infatti, per la

giurisprudenza, un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta, munita di

formazione ed esperienza specifica, si giustifica unicamente nei casi in cui

essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4).

.

In concreto, l’assistente

sociale, stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel

rispetto dei parametri di cui alle direttive CIGI (attribuendo un valore

complessivo del 100% all’insieme dei lavori abituali dell’assicurata

nell’ambito dell’economia domestica) e fissati gli impedimenti di ogni singola

mansione casalinga, ha stabilito una limitazione complessiva del 27%.

Va qui ricordato che nella

DTF 133 V 504 il TF ha rammentato che se la persona assicurata, a causa della

sua inabilità, può svolgere determinate mansioni domestiche solo con difficoltà

e con un impegno temporale assai più elevato, deve riorganizzare il proprio

lavoro e, nella misura usuale, ricorrere all'aiuto dei familiari. Questo

concetto è stato ancora di ribadito nelle STF 9C_568/2017 dell’11 gennaio 2018

e 9C_701/2016 del 1° marzo 2017.

Tenuto conto dell’obbligo

di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97 consid. 3.3.3)

assistenza familiare e ribadito che in linea di massima e senza valide ragioni

non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate

dai servizi sociali in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il

cui compito consiste nel procedere a tali inchieste, la valutazione di cui al

rapporto del 28 agosto 2017 (doc. AI 186/727-733) deve, dunque, essere

confermata.

2.15

In queste condizioni –

in corretta applicazione del metodo misto (cfr. consid. 2.5) –, per il periodo

dall’aprile 2016 al 31 dicembre 2017, viste le quote parti tra attività

salariata (50%) e mansioni casalinghe (50%), il grado d’invalidità globale è

del 13.5% (0.5 x 0% + 0.5 x 27%).

Dal 1° gennaio 2018 il

grado d’invalidità globale è invece del 21% (0.5 x 15% + 0.5 X 27%).

A questo medesimo grado d’invalidità

era giunto anche l’Ufficio AI in sede di risposta di causa (cfr. consid. 1.6).

Essendo, in entrambi i

periodi, il grado d’invalidità globale inferiore al minimo pensionabile del 40%

(art. 28 cpv. 2 LAI), è dunque a ragione che l’amministrazione ha negato il

diritto ad una rendita.

2.16

Quanto alla possibilità di

reintegrazione senza la necessità di provvedimenti professionali –

aspetto anche questo rimasto incontestato – questo Tribunale può fare

propria la valutazione del 12 ottobre 2017 (doc. AI 193/745-747) del consulente

in integrazione professionale secondo il quale “(…) nonostante il danno alla

salute dell'A. sono possibili numerose attività semplici e non qualificate,

nelle quali dopo un breve periodo, l'attività potrà essere svolta in autonomia.

Si fa riferimento a tutte quelle attività che non richiedano un lungo periodo

di apprendimento: Possono entrare in considerazione attività quali: imballaggio

e controllo in una fabbrica, aiuto amministrativo, vendita al dettaglio ad

esempio in una stazioni di benzina,… […] Provvedimenti professionali non

vengono presi in considerazione, il motivo principale è sicuramente da

ricondurre all'età dell'A., inoltre ci troveremmo di fronte ad un progetto che

non darebbe sufficienti garanzie di migliorare la capacità di guadagno. Si può

restare a disposizione per finanziare un periodo di introduzione al lavoro

"mini riqualifica pratica ad hoc" della durata di 3-6 mesi (da stabilire

dettagliatamente in presenza di un concreto posto di lavoro), qualora vi fosse

un posto vacante ed un tale provvedimento potesse consentire un sensibile

aumento della capacità di guadagno. Dopo comprovate ricerche di lavoro e su

richiesta scritta, si resta a disposizione per valutare un aiuto al

collocamento. (…)” (doc. AI 192/746-747).

2.17

Visto tutto quanto precede la

decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.

2.18

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o

al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese, per fr. 500.--,

sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti