32.2018.29
Assicurata salariata a tempo parziale. Metodo misto di calocolo dell'invalidità. Confronto dei redditi. Inchiesta per persone occupate nell'economia domestica
7 febbraio 2019Italiano70 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.29
FS
Lugano
7 febbraio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 febbraio 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 gennaio 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1958, all’epoca
ausiliaria presso una casa per anziani (cfr. doc. 1/4-7 e 1/8-9 dell’incarto disoccupazione
e doc. AI 9/24-26), nel mese di luglio 1995 ha presentato una richiesta di
prestazioni AI per adulti indicando, quale danno alla salute, una “(…) caduta
sul posto di lavoro in data 13.9.93 con distorsione alla caviglia destra e
trauma sulla regione gluteo-trocanterica destra (…)” (doc. AI 4/13-19).
Con decisione del 14
novembre 1996, cresciuta incontestata in giudicato – sulla base della
perizia 23 maggio 1996 dell’__________ (doc. AI 19/52-82) –, l’Ufficio
AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una mezza rendita d’invalidità
dal 1. settembre 1994 al 30 aprile 1995 (doc. AI 36/103-104).
1.2. Nel mese di marzo 2010
l’assicurata – dal 18 febbraio 2002 attiva a tempo parziale presso la __________
quale addetta alle pulizie (doc. AI 51/142-148) – ha presentato una
seconda domanda di prestazioni AI per adulti indicando, quale danno alla
salute, una “(…) ernia discale, canale centrale e forami di congiunzione di
ampiezza regolare (…)” (doc. AI 43/114-122).
Con decisioni del 27
settembre 2012, confermate da questo Tribunale con STCA dell’11 giugno 2013
cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 140/417-446) – sulla base
delle perizie reumatologiche 21 febbraio 2011 e 10 aprile 2012 con complemento
del 7 settembre 2012 del dr. __________ (doc. AI 66/176-186, 103/285-299 e
128/363-364), dei rapporti finali SMR 16 giugno 2011 con esame del dr. __________
(doc. AI 78/218-225) e 18 aprile 2012 del dr. __________ (doc. AI 104/300-303),
dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica
del 25 agosto 2011 (doc. AI 84/234-239) e delle tabelle allestite l’11 ottobre
2011 con la motivazione della riduzione al reddito ipotetico da invalido (doc.
AI 86/251-254) –, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto
ad una rendita intera dal 1. ottobre 2010 al 31 marzo 2011 e ad una rendita di
tre quarti dal 1. aprile 2011 al 31 luglio 2012 (doc. AI 132/372-374,
133/375-377 e le motivazioni sub doc. AI 129/365-369).
1.3. L’Ufficio AI – visto
lo scritto 3 novembre 2014 del consulente __________ (doc. AI 143/459-463) –
ha trattato il rapporto medico 21 ottobre 2014 della dr.ssa __________ (doc. AI
142/448-458) quale nuova domanda e, con decisione del 16 dicembre 2014
cresciuta incontestata in giudicato, non è entrato nel merito sulla nuova
richiesta (doc. AI 146/467-468).
1.4. Considerata la nuova domanda
del 27 ottobre 2015 (doc. AI 152/509-517) – dopo aver annullato, ritenuta
l’opposizione 25 gennaio 2016 con i complementi 18 febbraio e 2 marzo 2016 del
consulente __________ con la documentazione medica allegata (doc. AI 147/469-489,
158/525-528, 160/534-538 e 162/539-540) e considerata l’annotazione 11 maggio
2016 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 168/547), il progetto del 18
dicembre 2015 di non entrata in materia (doc. AI 157/523-524 e 169/548) –
l’Ufficio AI è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni.
Con decisione del 25
gennaio 2018, preavvisata il 19 ottobre 2017 (doc. AI 193/748-752) e oggetto
della presente vertenza, l’Ufficio AI ha negato, ex art. 28 cpv. 2 LAI, il
diritto a prestazioni non raggiungendo il grado d’invalidità la soglia
pensionabile del 40% e non garantendo dei provvedimenti professionali (vista
l’età) sufficienti garanzie di migliorare le capacità di guadagno (doc. AI 207/791-796).
L’amministrazione ha
emesso la propria decisione visti la perizia pluridisciplinare 28 aprile 2017
con complemento del 9 gennaio 2018 del SAM (doc. AI 183/599-721 e 206/779-790),
il rapporto finale 4 maggio 2017 con l’annotazione del 10 gennaio 2018 del
medico SMR dr. __________ (doc. AI 184/722-725 e 205/777-778), l’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica del 22 agosto
2017 (doc. AI 186/727-733), la valutazione del 12 ottobre 2017 del consulente
in integrazione professionale (doc. AI 192/745-747) e le tabelle allestite il
18 ottobre 2017 con la motivazione della riduzione al reddito ipotetico da
invalido (doc. AI 194/753-756).
1.5. Contro la decisione del 25
gennaio 2018, tramite l’RA 1, l’assicurata ha inoltrato il presente ricorso.
L’insorgente, sostenuta la
lacunosità con cui l’Ufficio AI avrebbe accertato il suo stato di salute, ha
postulato, in via principale l’annullamento della decisione impugnata con
riconoscimento del diritto ad una rendita intera, subordinatamente il rinvio
degli atti all’amministrazione per nuova valutazione del grado d’invalidità
(I).
1.6. Con la risposta di causa – confermata la valutazione medica e
corretta quella economica adducendo che “(…) ritenuto che, come visto in
precedenza, da un punto di vista medico l'assicurata può esercitare un'attività
adeguata alle sue condizioni di salute nella misura dell'80%, il reddito statistico
da invalido non va - contrariamente a quanto invece effettuato dall'amministrazione
all'interno della decisione qui impugnata - ridotto dapprima del 50% ed in
seguito (ancora) del 50%. Va infatti sottolineato che nella decisione impugnata
l'UAl è erroneamente giunto ad un grado di invalidità, per la quota parte
salariata, del 50% tenendo conto di un reddito da invalido sbagliato di CHF 21'812,40
(invece del reddito da invalido corretto corrispondente alla somma di CHF
36'961,85, come meglio si specificherà qui di seguito). Pertanto, il reddito da
invalido stabilito secondo i dati statistici deve essere ridotto dapprima in
base alla percentuale d'incapacità lavorativa stabilita dal medico (ovverosia del
20%), poi della percentuale stabilita per tener conto delle circostanze
specifiche del caso concreto (ovverosia del 15%). È solo successivamente (e cioè
al momento del calcolo complessivo) che si tiene conto della quota parte
relativa all'attività salariata (in casu del 50%). Procedendo quindi al raffronto
dei redditi, con riferimento al 2016, partendo da un salario da invalido di CHF
54'355,67 (incontestato), ritenuta un'esigibilità dal profilo medico dell'80% e
ammettendo la riduzione del 15%, il reddito ipotetico dell'insorgente ammonta
CHF 36'961,85. Confrontando ora questo dato con l'ammontare del reddito da
valido nel medesimo anno di CHF 43'624,80 (incontestato), emerge un tasso
d'invalidità del 15,3%. Viste le quote parti tra attività salariata (50%) e
mansioni casalinghe (50%) correttamente stabilite dall'amministrazione nella
querelata decisione (rimaste peraltro incontestate), il grado d'invalidità
globale è così del 21% (50 x 15,3% + 50 x 27%), ossia un grado d'invalidità che
non permette la concessione di prestazioni dell'assicurazione invalidità (cfr. anche
in argomento la cifra marginale 3101 - esempio 2 - della CIGI (Stato: 1º
gennaio 2018). (…)” (IV, pagg. 3 e 4) –
l’Ufficio AI ha chiesto al TCA di respingere il ricorso.
1.7. L’insorgente, tramite il suo
rappresentante, si è confermata nelle proprie allegazioni ribadendo che “(…)
il psichiatra, Dr. __________, che ha in cura la signora RI 1, precisa nella
sua relazione medica del 3 novembre 2017 che “dal punto di vista psichiatrico la signora RI 1 è inabile al 100% e in
misura continuativo”. Il 100% riguarda solamente il lato
psichiatrico, senza aggiungere le diverse patologie fisiche. (…)” (VI,
trasmesso per conoscenza all’Ufficio AI; VII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a
prestazioni (cfr. consid. 1.4).
L’insorgente postula, in
via principale, l’annullamento della decisione impugnata con riconoscimento del
diritto ad una rendita intera, subordinatamente il rinvio degli atti
all’Ufficio AI per nuova valutazione del grado d’invalidità (cfr. consid. 1.5).
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata. La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28
cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
pag. 84).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in
cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all’art. 29 cpv. 1 LPGA.
2.3. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha
stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I
148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).
Al riguardo l’Alta Corte
ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…) Tra i
danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre
alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a
malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque
non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le
limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando
prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile
dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e
sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"
(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)
Secondo la giurisprudenza
del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le
alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del
18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag.
182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06
del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno
alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta
Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore
somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul
tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.
254-257).
Nella STF I 770/03 del 16
dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato
che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme
richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri
summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a
sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni
nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o
simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili
al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita
quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre
affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta
Corte si è così espressa:
" (…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen
Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der
Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4
S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.
45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE
136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”.
Nella DTF 141 V 281 il TF
ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,
compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere
valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera
strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati
predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono
generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente
esigibile è stata abbandonata.
Nelle DTF 143 V 409 e 143
V 418, il TF è giunto alla conclusione che la nuova procedura probatoria
illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti, secondo
cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata
siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere applicata non solo
in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi (DTF
143 V 409), ma anche per tutte le malattie psichiche
(DTF 143 V 418).
Secondo la giurisprudenza
precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi
fino a medio-gravi (cfr., fra le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno
2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9 marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV
Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid.
3.3), le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti solo
se era dimostrata una “resistenza alle terapie”, condizione necessaria per la
concessione di una rendita AI. Con il cambiamento di prassi adottato dal
Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta. Ora invece,
come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è sapere se la
persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione
oggettivo, la prova di un’incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La
possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi
fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente
nell’apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia
conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre
2017, in: www.bger.ch).
2.4. Se, però, un assicurato
maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido,
l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è
possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una
vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere
da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica
l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al
guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr.
76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).
In questo senso, l'art.
28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita
un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale
non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è
valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di
svolgere le mansioni consuete.
L’art. 27 cpv. 1 prima
frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, precisa a sua volta
che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia
domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione
dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.
Secondo la prassi
amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili
a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni,
attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del tempo
libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità
(CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino al 31
dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto
delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF
130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le
attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla
salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si
può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse,
1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che
non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo
nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo
concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito
che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa
eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire
personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che
si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla
situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si
distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o
altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora
nell'impresa dell'altro.
Nel nuovo tenore in vigore
dal 1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati
occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché
la cura e l'assistenza ai familiari.
Il nuovo
art. 27 cpv. 2 OAI stabilisce che per mansioni consuete secondo l'articolo 7
capoverso 2 LAI di membri di comunità di religiosi s'intende ogni attività
svolta nella comunità.
Con la
modifica dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle
mansioni consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr.
R. Leuenberger - G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité
sociale 1/2018 pag. 40 segg. (45-46)).
Come emerge
dalle spiegazioni pubblicate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali
alla Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per
l’invalidità (OAI) – Valutazione dell’invalidità per gli assicurati che
esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) – in
merito agli adeguamenti dal 1° gennaio 2018 concernenti l’applicazione del
metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09 della Corte europea dei diritto
dell’uomo del 2 febbraio 2016, si è dunque posto l’accento sulle attività che
possono essere equiparate a un’attività lucrativa ai sensi dell’art. 7 cpv. 2
LAI.
Si tratta
delle attività che soddisfano il criterio dei terzi, vale a dire che, in caso
di impossibilità dell’assicurato di svolgerle da sé, possono essere tipicamente
eseguite da terzi dietro pagamento. Le attività volontarie svolte al di fuori
dell’economia domestica, come le attività artistiche o di pubblica utilità, non
possono invece essere equiparate a un’attività lucrativa e quindi riconosciute
come mansioni consuete, se non in casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2).
Queste occupazioni non vanno dunque disciplinate in modo generale dall’OAI e
pertanto non sono più espressamente menzionate nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2
pag. 6 delle citate spiegazioni dell’UFAS).
Come evidenziato dall’Ufficio federale sugli
adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag. 9), dal 1° gennaio 2018 il
nuovo art. 27 OAI pone quindi l’accento sui lavori domestici necessari che
possono essere equiparati ad un’attività lucrativa.
Per stabilire se un’attività nell’ambito delle
mansioni consuete possa essere equiparata a un’attività lucrativa, è
determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna chiedersi se si tratti di
un’attività che può essere eseguita da terzi (persone o ditte) dietro
pagamento.
È per
esempio il caso di lavori domestici necessari come la pianificazione e
l’organizzazione della conduzione dell’economia domestica, la preparazione dei
pasti (inclusa la pulizia della cucina), la pulizia dell’abitazione, gli
acquisti e le altre mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se
non possono essere ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell’obbligo di
ridurre il danno, infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi
esterni a pagamento (persone di servizio).
Oltre ai
citati classici lavori domestici, va considerata anche la cura e l’assistenza
ai familiari; rilevante è però che essi vivano nella stessa economia domestica
dell’assicurato.
Va ancora
osservato che sia per i lavori domestici che per la cura e l’assistenza ai
familiari, non si tiene però conto delle attività che vengono già svolte da
terzi. Sono infatti prese in considerazione esclusivamente le attività che
vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo l’insorgere del danno
alla salute. Se, per contro, l’assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a
proprie spese già prima dell’insorgere del danno alla salute, allora per
queste attività non v’è una limitazione di cui tenere conto, dato che
continuano ad essere svolte da terzi come prima.
Ritenuto come la modifica riguardante le mansioni
consuete nell’economia domestica ha dunque lo scopo di porre l’accento sulle
attività fondamentali di ogni economia domestica, le attività puramente
ricreative – le attività artistiche e di pubblica utilità vanno qualificate
quali attività puramente ricreative, se non possono essere eseguite da terzi
dietro pagamento – non rientrano tra le attività da considerare nell’ambito
delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).
Le nuove norme dell’Ordinanza hanno comportato la
modifica della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità
nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale, valida dal 1° gennaio 2015
e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai NN. 3081 segg. spiega come
deve procedere l’assistente sociale nella sua inchiesta
domiciliare per calcolare il grado di invalidità in generale.
2.5. Nel caso in cui, invece,
l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori
invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art.
28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività
lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge,
l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se
svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte
dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del
coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il
grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo metodo di
graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato
ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni
l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che
svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il
resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla
volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8
CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plaidoyer
5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR
2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa giurisprudenza è
stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, DTF 133 V 504 e DTF 133 V
477.
In una sentenza pubblicata
in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha
ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi
dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito
dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito
professionale o dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27
OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va
tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
Ricordato che il metodo
misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che
oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai
sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al
31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione
esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga
consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del
metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è applicabile
il metodo ordinario (DTF 131 V 51).
Chiamata a pronunciarsi in
un caso in cui si trattava di valutare l'invalidità per gli
assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza
consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete,
l’Alta Corte, nella DTF 142 V 290, ha stabilito che la
giurisprudenza secondo DTF 131 V 51, che concerne il metodo di confronto dei
redditi applicabile alle persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo
parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni
consuete, deve essere precisata, nel senso che la limitazione nell'ambito
lucrativo - in funzione dell'estensione del tasso ipotetico d'attività
lucrativa parziale - deve essere considerata in modo proporzionale (cfr., al
riguardo, STCA 32.2015.119 e STCA 32.2015.120, entrambe del 2 agosto 2016).
Occorre altresì ricordare
che, quale conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti
dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera
(7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile alle
persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli
motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto
il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con
attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo
parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una
soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o una riduzione della
stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può
essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 del 8 maggio 2018
consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso
di una prima domanda di prestazioni (STF 9C_671/2017 del 12 luglio 2018 consid.
3.2.1 con riferimenti).
Infine va fatto presente
che, oltre all’art. 27 OAI (cfr. consid. 2.4), anche l’art. 27bis cpv. 2 - 4
OAI è stato modificato con effetto dal 1° gennaio 2018. In particolare,
conformemente all’art. 27bis cpv. 3 lett. a OAI, è stato introdotto un nuovo
modello di calcolo.
Al riguardo, dal
comunicato stampa del 1° dicembre 2017 dell’UFAS intitolato “Maggiore equità
nel calcolo del grado d’invalidità dei lavoratori a tempo parziale”,
risulta che “(…) il Consiglio federale introduce un nuovo modello di calcolo
per determinare il grado d'invalidità dei lavoratori a tempo parziale, che
contribuisce a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro e soddisfa
anche le richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella sua seduta
del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore
della relativa modifica d'ordinanza al 1° gennaio 2018. (…)”.
2.6. Al fine di determinare il
metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto
appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente
prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi
sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del
danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività
lavorativa.
Ad esempio se l'assicurato
esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere
dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne
avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute.
Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al
momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in
cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita
del diritto alla rendita.
Da considerare sono tutte
le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie,
familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità
e la personalità dell'assicurato.
A nessuno di questi
elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al
mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di
un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile
attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in
argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza
ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des Bundesgerichts
zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 60-62 e Blanc, La procédure
administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).
Questa valutazione deve
ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che,
in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi
esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20
dicembre 2006, consid. 4.1.).
Va ancora rilevato che il
metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti
accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non
fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag.
784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V
150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc, op. cit., pag. 190-191).
2.7. Nella STCA dell’11 giugno
2013 (doc. AI 140/417-446), questo Tribunale ha accertato che l’UAI ha
applicato il metodo misto e sulla base dei dati forniti dalla ricorrente ha
considerato l’assicurata salariata al 50% e casalinga al 50%.
Tale suddivisione non era
stata contestata dalla ricorrente e il TCA l’ha confermata (cfr. consid. 2.8
della citata sentenza sub doc. AI 140/424).
Anche nella presente
fattispecie, sulla base dei dati forniti dalla ricorrente nell’ambito
dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica
del 22 agosto 2017 (doc. AI 186/727-733, in particolare laddove risulta
che “(…) dopo il suo impiego quale ausiliaria di pulizia al 50% presso la __________
ha aperto un’attività indipendente (negozio di __________) con la figlia. A
colloquio l’assicurata riferisce che il suo impegno era molto ridotto e la
gestione del negozio era nelle mani della figlia. L’attività è terminata nel
novembre 2015 per conflitti familiari. (…)” (doc. AI 186/728)),
questo Tribunale non ravvisa alcuna ragione per scostarsi dal succitato riparto
(50% salariata – 50% casalinga), peraltro rimasto incontestato.
2.8. Per quanto concerne l’aspetto
medico l’Ufficio AI – vista la richiesta di perizia 14 agosto 2016 del
medico SMR dr. __________ (doc. AI 174/582-584) – ha ordinato una
perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico (SAM) (doc.
AI 175/585-588, 176/589 e 177/590-591).
Dalla perizia
pluridisciplinare del SAM del 28 aprile 2017 (doc. AI 183/599-721), risulta che
Fatti
i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura
psichiatrica (dr.ssa __________), neurologica (dr. __________) e reumatologica
(dr. __________).
Elencati gli atti,
descritte l’anamnesi (famigliare, personale -sociale, professionale,
patologica e sistemica con le affezioni e i disturbi soggettivi attuali e la
descrizione della giornata) e le constatazioni obiettive, sulla base
delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente (nei
giorni 1 e 15 dicembre 2016, nonché 11 e 19 gennaio, 2 febbraio e 7 marzo 2017)
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti
diagnosi:
" (…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome lombovertebrale cronica con componente spondilogena
prevalentemente sul Iato ds. in:
- stato dopo
intervento chirurgico di fissazione intersomatica con PLIF del segmento L4-L5
eseguito in data 11.6.2010.
Periartropatia omeroscapolare
tendinopatica bilaterale e stato dopo intervento chirurgico artroscopico con
ricostruzione del sovraspinoso, decompressione sottoacromiale ed asportazione
di calcificazione della spalla sin. in data 26.5.2011.
Sindrome fibromialgica di tipo
primario.
Episodio depressivo lieve (ICD-10
F32.0).
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Esiti dopo distorsione della caviglia ds. nel 1993 e terapia
conservativa.
Anamnesticamente irritazione radicolare L5 ed S1 a ds. senza segni
attuali di radicolopatie residuali in stato dopo spondilodesi L4-L5 in data 11.6.2010.
Anamnesticamente sindrome del tunnel carpale bilaterale,
attualmente non più presente.
Altri disturbi specifici di personalità (passivo-aggressivo)
(ICD-10 F60.8).
Obesità corporea (BMI 36,2 kg/m2).
Ipertensione arteriosa trattata.
Reazione allergica ai cortisonici di classe A, B e D.
Stato varicoso bilaterale agli arti inferiori in:
- stato dopo
stripping della vena safena magna a ds. con recidivo varicotico mediale alla
coscia e laterale alla gamba ds.,
- insufficienza
della vena safena magna a sin. con varicosi laterale al ginocchio.
(…)" (doc. AI 183/633-634)
Visti tutti gli atti
medici raccolti – evidenziato che: “(…) Le conclusioni peritali si
fondano su un'esauriente discussione tra i medici periti del SAM e tra la
Dr.ssa med. __________ e il Dr. med. __________ in data 18.4.2017 alle ore
11:50, tramite teleconferenza. (…)” (doc. AI 183/634), dopo un’attenta
discussione e posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale
capacità lavorativa: “(…) L'attuale grado di capacità lavorativa
medico-teorico globale dell'A. nell'ultima attività lucrativa esercitata in
qualità di venditrice di prodotti alimentari, ma pure nelle precedenti attività
di aiuto cameriera, aiuto cucina, ausiliaria per pulizie, va considerato nella
misura del 50% (limiti funzionali e di carico nonché riduzione del rendimento sull'arco
di un normale orario lavorativo). (…)” (doc. AI 183/640) – i periti
hanno espresso la seguente valutazione circa le conseguenze sulla capacità
lavorativa e d’integrazione:
" (…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
8.1 Capacità di lavoro nell'attività abituale
50% come descritto al capitolo 7.
8.1.1 A
quali deficit funzionali è dovuta un'eventuale riduzione della capacità
lavorativa?
l deficit funzionali si manifestano sul piano psicologico e
mentale, nonché reumatologico.
Dal lato psichiatrico I'A. risulta limitata nel suo rendimento
lavorativo per una riduzione delle capacità attentive e di concentrazione,
nonché una riduzione della carica vitale, facile irritabilità, nonché insonnia
per risvegli multipli.
Sul piano reumatologico l'A. è limitata in attività
particolarmente pesanti, non ergonomiche per la colonna vertebrale in relazione
alla fissazione intersomatica L4-L5. Vanno evitati movimenti ripetitivi di
flessione e rotazione del tronco e soprattutto di estensione. Inoltre da evitare
sono le posizioni statiche sia seduta, sia eretta per periodi superiori ai
30-60 min. e periodi di deambulazione superiore ai 60 min. L'A. può salire e
scendere scale ma non ripetutamente. E' inoltre limitata in attività lavorative
da svolgersi con le braccia alzate bilateralmente in modo o se deve
continuamente alzare ed abbassare le braccia sopra l'orizzontale.
Le limitazioni descritte in ambito psichiatrico e reumatologico
non vanno cumulate bensì integrate in quanto in gran parte entrambe considerano
la riduzione del rendimento e pertanto si sovrappongono.
8.1.2 Indicare
la capacità lavorativa per l'attività abituale, in percentuale oppure in ore al
giorno.
50% come descritto al capitolo 7.
8.1.2.1 Se
la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale
percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente
ridotto nell'arco dell'intera giornata lavorativa.
La capacità
lavorativa nella misura del 50% va intesa come rendimento globalmente ridotto
sull'arco di un'intera giornata lavorativa (vedasi capitolo 7).
8.1.2.2 Se
la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se
vi è un'ulteriore riduzione di rendimento o se il rendimento è pieno.
Non concerne.
8.1.2.3 Se
si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state
conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.
Pause più prolungate
sono raccomandate e già conteggiate nella quantificazione dì cui sopra.
8.1.3 Facendo
riferimento all’anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa
indicata dal perito nell’attività abituale può essere considerata valida?
La capacità lavorativa nella misura del 50% nell'attività abituale
può essere considerata valida a decorrere da dicembre 2015. Confermiamo inoltre
la precedente valutazione del reumatologo Dr. med. __________ (atto del 10.4.2012)
riguardante un'inabilità lavorativa totale per qualsiasi tipo di attività
lucrativa a decorrere dal 26.3.2011 sino al più tardi ad aprile 2012 e ciò per l'intervento
effettuato alla spalla sin. con decorso complicato da una capsulite retrattile.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'lNTEGRAZIONE
9.1 Capacità di lavoro in un'attività adeguata
80%.
9.1.1 Quali
caratteristiche medico-teoriche dovrebbe avere un'attività adeguata? (nel caso
di una malattia fisica indicare sempre il carico massimo in kg senza
limitazioni e se vi sia un'eventuale difficoltà in lavori di precisione)
Un'attività lucrativa adeguata dovrà
tenere in esatta considerazione le limitazioni funzionali e di carico descritte
in ambito reumatologico (vedasi consulto reumatologico del Dr. med. __________
e risposta al quesito 8.1.1). Si dovrà inoltre trattare di un mansionario poco
strutturato, possibilmente da effettuarsi in piccoli gruppi viste le difficoltà
relazionali dell'A.
.
9.1.2 Indicare
la capacità lavorativa per attività adeguata, in percentuale oppure in ore al
giorno.
80% (riduzione del rendimento lavorativo
sull'arco di un normale orario giornaliero).
9.1.2.1 Se
la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale
percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente
ridotto nell’arco dell'intera giornata lavorativa.
La percentuale dell'80% va intesa come
rendimento globalmente ridotto sull'arco di un'intera giornata lavorativa. Ribadiamo,
come già esposto al quesito 8.1.1 che le limitazioni evidenziate in ambito
psichiatrico e reumatologico non vanno cumulate bensì integrate in quanto
entrambe tengono in considerazione principalmente la riduzione del rendimento lavorativo
e pertanto si sovrappongono.
9.1.2.2 Se
la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se
vi è un’ulteriore riduzione del rendimento o se il rendimento è pieno.
Non concerne.
9.1.2.3 Se
si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state
conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.
Pause prolungate sono raccomandate e
già conteggiate nella quantificazione di cui sopra.
9.1.3 Facendo
riferimento all'anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa
indicata dal perito nell'attività adeguata può essere considerata valida?
La capacità lavorativa nella misura dell'80% va considerata, per
le sole ragioni mediche, a decorrere da dicembre 2015 (vedi risposta al quesito
8.1.3).
9.1.4 Esprimersi
anche sulla capacità lavorativa in ambito domestico, facendo riferimento alle
diverse funzioni.
Per l'attività di casalinga (economia
domestica di due sole persone adulte) la capacità lavorativa dell'A. va
considerata nella misura del 75% (giornata lavorativa abituale con limiti di
carico e di rendimento).
9.2 Reintegrazione professionale
9.2.1 Sono
medicalmente sostenibili provvedimenti professionali volti alla reintegrazione?
Sì, provvedimenti professionali volti
ad un ricollocamento professionale sono indicati anche se di difficile
realizzazione.
9.2.2 In
caso affermativo, a partire da quando (mese e anno)?
Da subito.
9.2.3 Di
quali elementi bisogna tener conto dal punto di vista medico?
Dal lato medico-teorico si dovrà
tener conto di un comprensibile periodo di riallenamento al lavoro, nonché
delle limitazioni precisate.
9.2.3.1 I
problemi che ostacolano il reinserimento sono dovuti al quadro clinico stesso?
Se sì, in che misura?
Sì, in misura completa.
9.2.4 Se
in corso di revisione si constata uno stato di salute invariato, definire se è
presente un potenziale di integrazione professionale che può essere valorizzato
attraverso misure di riallenamento progressivo al lavoro.
Non si tratta di revisione.
9.3 Obbligo di diminuire il danno da parte dell'A.
9.3.1 Come
giudica l'aderenza terapeutica dimostrata dall'A. nel corso degli anni?
Sul piano psichiatrico l'aderenza è
stata discontinua e problematica stando al fatto che l'A. si fa attualmente
seguire da due psichiatri di cui uno all'insaputa dell'altra.
9.3.2 Adeguatezza
della terapia attuale secondo le linee guida? Eventuali proposte terapeutiche?
L'attuale terapia è adeguata secondo
le linee guida; la nostra consulente in psichiatria ritiene utile una terapia
famigliare/un sostegno psicorelazionale famigliare.
9.3.3 Quale
miglioramento funzionale (in percentuale) ci si può verosimilmente aspettare
con una terapia adeguata e in quanto tempo, indipendentemente dal grado di
motivazione dell’A.?
Alcuno, in considerazione della cronicità
dei disturbi.
9.3.4 Altri
suggerimenti per aumentare la capacità lavorativa (es. adeguamento del posto di
lavoro, mezzi ausiliari ecc.)
Nessuno
10 COERENZA
10.1 Descrivere
in modo critico eventuali discrepanze evidenziate tra i sintomi descritti
dall'A., l'anamnesi e la valutazione clinica durante la visita.
Presso l'A. abbiamo notato un certo
aggravamento della sintomatologia soprattutto in relazione ai disturbi accusati
alla spalla ds. con una certa discrepanza tra i referti clinici, radiologici ed
i dati soggettivi.
11 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
11.1 Altri
quesiti del medico Servizio Medico Regionale.
Quesiti peritali supplementari non sono posti dal Servizio Medico
Regionale.
11.2 Si chiede
al perito di rispondere ad eventuali domande poste dall'A. o dal suo
rappresentante legale.
Non vi sono domande poste dall'A. o dal suo rappresentante legale.
Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente all'Ufficio
Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante,
affinché sia informato sulle conclusioni peritali.
(…)" (doc. AI 183/640-644)
Il medico SMR dr. __________,
nel rapporto finale 4 maggio 2017 (doc. AI 184/722-725) si è allineato alle
conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM e ha confermato un grado d’incapacità
lavorativa (riduzione rendimento) del 40% fino al novembre 2015 e del 50% dal
dicembre 2015 in avanti nell’attività abituale; del 20% dal dicembre 2015 in
avanti in un’attività adeguata e del 25% sempre dal dicembre 2015 come
casalinga.
Sempre il dr. __________,
il 27 novembre 2017, ha interpellato i periti del SAM con uno scritto del
seguente tenore: “(…) L'assicurata in questione è stata da voi peritata in
primavera 2017. In fase di audizione vengono attualmente presentati i seguenti
nuovi rapporti medici: • rapporto dr. __________ del 5.11.2017: -
gonalgia bilaterale e spalla destra congelata non permette inserimento
professionale • rapporto dr.ssa __________ 19.7.2017: - miglioramento
dei dolori al ginocchio dopo infiltrazione, persiste leggera dolenzia
soprattutto quando sale/scende le scale e quando cammina per un periodo
prolungato; persiste tendinopatia pes anserinus. • RM ginocchio destro
15.5.2017: - con in particolare riscontro di meniscosi e condropatia grado IIl-IV
•Rapporto dr. __________ del 3.11.2017 attestante persistente IL 100%
per motivi psichiatrico. Vi sarei grato per una vostra presa di posizione in
merito all'attuale nuova documentazione medica, in particolare se questa
modifica le vostre conclusioni peritali. (…)” (doc. AI 199/770).
Il SAM, nel complemento del
9 gennaio 2018 (doc. AI 206/779-790) ha precisato:
" (…)
in merito alla vostra richiesta del 27 novembre scorso relativa
alla perizia suindicata, abbiamo sottoposto le criticità inoltrate dai medici
curanti dell'A. ai nostri consulenti in psichiatria e reumatologia. Per
semplicità, esponiamo qui in extenso le loro prese di posizione.
Dr.ssa med. __________
"Rispondo in merito alla tua richiesta di presa di posizione
del 4 dicembre 2017, a seguito della nuova documentazione medica ricevuta, in
particolare della relazione medica redatta dal dr. med. __________ del 3
novembre 2017 all’avvocato __________.
In questa relazione afferma che "pur sottoponendosi a una
psicoterapia regolare e a una farmacoterapia significativa che presenta
l’associazione di due antidepressivi, il suo stato timico non è migliorato,
presentandosi spesso abbattuta, avvilita, iporeattiva, angosciata con disturbi
del sonno. Il suo stato timico è stato quindi caratterizzato da una continua
presenza di una deflessione significativa che le impedisce qualsiasi tipo di
attività lavorativa lucrativa. Nel gennaio di quest'anno vi è stato un
peggioramento a causa del decesso del cognato, con la presenza anche di incubi
notturni, a sfondo aggressivo e dissociativo. Negli ultimi mesi queste
difficoltà a livello del suo stato timico sono peggiorate ulteriormente per la
presenza anche di una forte spinta da parte del proprio marito di voler tornare
nella patria d'origine, cosa che lei non vorrebbe."
Prendo atto dello scritto e rispondo constatando che la signora RI
1, ha deciso infine per essere seguita dal dr. __________, quando all'epoca dei
miei colloqui avvenuti tra gennaio e febbraio 2017 era ancora in cura dal
1.4.2015 "ufficialmente" dalla Dr.ssa med. __________ dal punto di
vista psicofarmacologico mentre settimanalmente era seguita dalla psicologa
signora __________, questo da giungo 2016. Ufficiosamente e di nascosto dalla
dr.ssa __________, dal dr. __________ dall'estate 2016, di cui segue la terapia
farmacologica, ed alterna le visite una settimana con l’uno e una settimana con
l'altra. Infatti mi aveva proibito di sentire la dottoressa ed era perplessa
sulla mia richiesta di poter parlare con il dr. __________. Su questo nel mio
consulto scrivo: e a mio parere la signora è "manipolativa" con i "suoi
" psichiatri, tant'è che mi ha chiesto di non chiamare la dr.ssa __________.
Inoltre ho constatato la scarsa compliance alle prescrizioni. Altro dato da me
segnalato, una certa enfasi nel riportare i suoi disturbi.
Quindi apprendo che ha "deciso" per il dr. med. __________,
come psichiatra di fiducia, da quel che deduco dall’ottobre 2017, anche se in
realtà già era seguita da più di un anno. Ma quale psicoterapia è stata
seguita, con quale cadenza?, io suggerivo anche al punto 6, pag. 15 del mio
consulto:
Le possibilità terapeutiche, oltre che la prescrizione dei farmaci
psichiatrici per la componente sintomatologica, la psicoterapia che già
effettua, a suo dire, sarebbe di aiuto una terapia famigliare/ sostegno psico
relazionale famigliare. Questo è stato fatto? visto che secondo il dr. __________
un altro aspetto di disagio dell'A. è l'intenzione del marito di rientrare al
paese d'origine.
Inoltre la terapia farmacologica, come da risposta e-mail dell’11
dicembre 2017, su mia richiesta al dr. __________:
"La farmacoterapia della signora RI 1 é:
Valdoxan 25 mg 0-0-0-1
Seresta 15 mg 0-0-0-1
Xanax 0.25 mg in riserva ripetibile sino a 4 pst die
Cymbalta 60 mg 1-0-0-0
Lyrica 75 mg 1-0-1-0
è praticamente la stessa, tranne l’aggiunta di Valdoxan (agomelatina)
alla sera che ha ancora pochi studi che ne dimostrino la reale efficacia, ed
anche nella mia pratica clinica l’efficacia si ha in parte sulla qualità del
sonno.
Mi stupisco pertanto, che nonostante il dr. __________, scriva che
lo stato timico non è migliorato, non abbia modificato la prescrizione, quando
la buona prassi psichiatrica vuole di modificare la terapia farmacologica, se
dopo non più di un mese/due non vi è significativo miglioramento, con
cambiamento dei farmaco utilizzando altri recettori bersaglio, calibrando il
dosaggio, verificandone la tollerabilità e la risposta terapeutica. Ciò non è
stato fatto. Devo anche specificare che il dosaggio attuale non è per nulla significativo,
per i parametri italiani e/o nordamericani, su comprovati studi clinici.
Inoltre le nuove linee guida internazionali, suggeriscono di
intervenire sulla life style, cioè intervenendo sulla corretta alimentazione,
sull'ecologia del sonno, sull’attività aerobica, adeguata alle condizioni fisiche,
alla socialità, alla condizione relazionale positiva famigliare, etc. questo
perché lo psichiatra, da sempre inteso come la figura esclusiva nella gestione
delle malattie mentali è in particolare della depressione, in questi ultimi
anni, si deve "frammentare" ed evolvere in quella figura di curante
che sia in grado di assumere la gestione di una malattia multifattoriale. Come
scrive Vittorino Andreoli, nel suo libro "I principi della nuova
psichiatria" lo psichiatra ha il ruolo di coordinatore, di essere un buon
regista: il paziente affidandosi allo psichiatra di fiducia, con cui deve avere
una buona relazione, si aspetta che questi coordini i vari interventi
terapeutici medici, psicologici e a volte anche sociali e che segua con attenzione
il suo decorso. Quindi lo psichiatra efficace deve essere in rete con
psicologi-psicoterapeuti, assistenti sociali/educatori, medici di medicina
generale, nutrizionisti e perché no anche fisioterapisti e/o preparatore atletico,
vista l'importanza della ricaduta degli stili di vita, intesi come attivazione
comportamentale e interpersonale.
Le linee guida internazionali, quali OMS e NICE (The National
Institute for Health and Care Excellence) riconoscono quale efficacia terapeutica
psichiatrica, solo chi affianca, alle terapie tradizionali come la
psicofarmacologia e la psicoterapia, specie per la depressione, un reale e
profondo cambiamento di stile di vita, riuscendo a sganciare la persona dal
disturbo e dal rischio di ricadute.
Tutto ciò non mi sembra che sia stato attuato, portando un vero
supporto per le difficoltà personologiche della signora, che incidono solo
relativamente sulla capacità lavorativa, come da me descritto nel mio consulto.
La nuova documentazione medica, a mio avviso non porta dati tali
da modificare la mia posizione di allora.
Spero di essere stata esaustiva.
Saluto cordialmente."
Dr. med. __________"in merito alla sua lettera del 5
dicembre 2017 le segnalo di aver visualizzato l'ulteriore documentazione che mi
ha messo a disposizione, in particolar modo la lettera del Dr. med. __________,
del 05.11.2017 e l'ulteriore valutazione reumatologica della collega Dr.ssa med.
__________ del 12.07.2017 riguardante la sopramenzionata assicurata che ho visitato
su vostra richiesta in data 11.01.2017.
Riscontro come a distanza di ormai sette mesi dalla mia
valutazione la situazione dal punto di vista clinico non si è sostanzialmente
modificata. Vengono descritte le medesime patologie da me evidenziate nella valutazione
peritale.
Per quanto riguarda l'osservazione in merito alla problematica
alla spalla destra non ritengo vi siano modifiche rispetto alla mia valutazione
peritale. C'è una differenza di valutazione nella diagnosi da riferire al fatto
che, a mio modo di vedere una periartropatia anchilosante o spalla congelata,
come viene descritta dalla collega, dovrebbe risultare da una netta riduzione
della mobilità passiva dell'articolazione stessa. Durante la mia visita la
mobilità della spalla destra, valutata passivamente, era praticamente normale.
Fatto questo segnalato nel mio status reumatologico. Vi erano delle limitazioni
nella mobilità attiva che interpreto soprattutto in relazione con i dolori
risentiti e quindi nell'ambito di una periartropatia omero-scapolare
tendinopatica come da me per altro descritto nella diagnosi. Mi permetto quindi
di dissentire sulla diagnosi di spalla congelata.
Per la problematica al ginocchio destro ricordo di aver descritto
questa sintomatologia dolorosa al ginocchio destro nel paragrafo 2-2 alla
pagina 5. Segnalavo come la Dr.ssa med. __________ avesse fatto eseguire delle
radiografie e avesse iniziato con della ginnastica in acqua a seguito di dolori
alla gamba destra e al compartimento mediale del ginocchio destro.
Dalla documentazione messa a disposizione vedo che una radiografia
del ginocchio destro eseguita in data 28.12.2016 (che non era a disposizione
durante la valutazione peritale) si descrive una leggera riduzione dello spazio
intra-articolare in sede mediale, non segni per condrocalcinosi.
Vedo che nel frattempo è stata eseguita una risonanza magnetica
del ginocchio destro, in data 15.05.2017 che mostra una degenerazione meniscale
e una condropatia soprattutto al compartimento mediale. Dal punto di vista
radiologico un'iniziale gonartrosi è senz'altro presente soprattutto a livello
del compartimento mediale. I dolori risentiti comunque sono piuttosto nella
zona del pes-anserinus. Entrano qui, a mio modo di vedere, nella diagnosi
differenziale non solo delle tendinosi inserzionali ed eventualmente
un'iniziale gonartrosi del compartimento mediale ma anche un tender point
riferibile al quadro fibromialgico. Personalmente non ritengo che questa
patologia sia di entità tale da modificare la mia valutazione delle limitazioni
funzionali.
Queste considerazioni mi inducono a non modificare la mia valutazione
peritale, del 11.01.2017, in particolar modo le limitazioni funzionali e la
capacità professionale di questa vostra assicurata.
Cordiali saluti."
Come si può evincere, i nostri consulenti, dopo aver attentamente
preso nota dei nuovi rapporti medici, giustificano in modo esauriente l'assenza
di argomenti clinico-assicurologici tali da modificare le loro valutazioni
peritali. Precisiamo di concordare pienamente con quanto affermato dai nostri
consulenti.
(…)" (doc. AI 206/779-782).
Il dr. __________, nell’annotazione
del 10 gennaio 2018 (doc. AI 205/777-778), ha quindi concluso che “(…) in
considerazione della risposta esaustiva del SAM non posso che confermare il
contenuto del rapporto finale. (…)” (doc. AI 205/778).
L’Ufficio AI, viste le
risultanze mediche suenunciate e ritenuta la valutazione economica (l’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica del 22 agosto
2017 (doc. AI 186/727-733), la valutazione del 12 ottobre 2017 del consulente
in integrazione professionale (doc. AI 192/745-747) e le tabelle allestite il
18 ottobre 2017 con la motivazione della riduzione al reddito ipotetico da
invalido (doc. AI 194/753-756)), con decisione del 25 gennaio 2018 ha
negato all’assicurata il diritto a prestazioni (cfr. consid. 1.4).
2.9. Per poter graduare
l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre
di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti.
Il compito del medico
consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale
misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel
fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo
2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2
pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).
Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni
sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente
ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio
delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF
ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
In una sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il
TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e
l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del
SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto
senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche la STF 9C_524/2010
del 27 ottobre 2010).
Tuttavia, nel caso in cui
sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei
pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali
rapporti (STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3 e STF 8C_336/2015 del 25
agosto 2015 consid. 4.3 entrambe con riferimenti, in particolare, alla DTF 139
V 225 e 135 V 465).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10
febbraio 2017 consid. 4.2;8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27
giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc);
Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto
che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).
2.10. Il TCA ricorda innanzitutto
che, secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è
importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in
argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che
non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su
divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il
diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni
mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF
134 V 231 consid. 5.3 pag. 234).
Non è dunque possibile
trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base delle
diagnosi poste.
Nel caso concreto, questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute è stato accuratamente
vagliato, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.3 e 2.9),
non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni formulate dai periti del SAM
fondate sulla perizia 28 aprile 2017 con complemento del 9 gennaio 2018 e
confermate dal medico SMR dr. __________ (cfr. consid. 2.8). Perizia, quella
del SAM, che va considerata dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i
parametri giurisprudenziali ricordati al considerando precedente.
In effetti, nella
succitata perizia, i periti hanno considerato tutta la documentazione medica
(specialistica e non) agli atti e l’insorgente non ha prodotto alcuna
documentazione specialistica atta a mettere in dubbio le conclusioni a cui è
giunto il SAM.
Infatti, i referti dei
medici curanti prodotti con il ricorso sono già stati prodotti in occasione
della procedura amministrativa e già debitamente vagliati dagli specialisti del
SAM prima che l’Ufficio AI rendesse la decisione qui impugnata.
La ricorrente si è quindi
limitata ad esporre le proprie valutazioni soggettive, senza però che la
documentazione agli atti possa oggettivamente suffragare le sue sintomatologie
soggettive e indurre questo Tribunale a scostarsi dalle conclusioni, lo si
ribadisce confermate pure dal medico SMR dr. __________, a cui è giunto il SAM.
L’insorgente contesta
genericamente il referto del SAM, e in particolare le conclusioni in ambito
psichiatrico, facendo capo alla “relazione medica” 3 novembre 2017 (doc.
E) del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, sulla quale i periti
del SAM hanno preso compiutamente ed esaustivamente posizione nel succitato
complemento peritale del 9 gennaio 2018 (cfr. doc. AI 206/779-790).
Va rilevato che nella
perizia del 28 aprile 2017 con complemento del 9 gennaio 2018 del SAM (doc. AI
183/599--721 e 206/779-790), conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr.
consid. 2.3 e 2.9), la problematica psichiatrica è stata chiarita in modo
soddisfacente dalla consulente dr.ssa __________ la quale, ritenuti gli
indicatori determinanti l’effettivo potenziale di rendimento e considerando, da
un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale e da un altro
lato i fattori positivi di compensazione (risorse), ha espresso una valutazione
complessiva commisurata al caso concreto.
Detta valutazione è stata
confermata dai periti del SAM che, previa discussione tra loro e tra i
consulenti dr.ssa __________ e dr. __________, hanno concluso inoltre che “(…)
le limitazioni descritte in ambito psichiatrico e reumatologico non vanno
cumulate bensì integrate in quanto in gran parte entrambe considerano la
riduzione del rendimento e pertanto si sovrappongono. (…)” (doc. AI
183/641).
Anche per quanto riguarda
l’aspetto somatico l’insorgente non ha prodotto la benché minima documentazione
medica atta a mettere in dubbio le conclusioni del SAM limitandosi, da ultimo,
a sostenere che l’incapacità lavorativa del 100% “(…) riguarda solamente il
lato psichiatrico, senza ancora aggiungere le diverse patologie psichiche. (…)”
(VI).
Va osservato
che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle
assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo
delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera
contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli
elementi oggettivi – segnatamente di natura medica – a sostegno delle proprie
argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria
rispettivamente all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di
salute dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente
richiamando dei referti medici – magari addirittura in possesso
dell’interessato medesimo –, quando alla base della lamentela del ricorrente vi
sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo ad un presunto
peggioramento del suo stato di salute (cfr. STCA 32.2017.174 del 18 luglio
2018, consid. 2.7 con riferimenti).
Alla ricorrente va
ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (cfr. STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012, consid. 4.4 con
riferimento e 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2).
Con sentenza 9C_757/2016
del 10 febbraio 2017 il TF ha inoltre rammentato che “(…) il fatto che il
medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla
giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario
(cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti)” e che “al
contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la
necessaria prudenza l’avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami
che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per
cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso
di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del
rapporto di fiducia che lo unisce a quest’ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del
10 febbraio 2017, consid. 4.2).
Questo Tribunale ritiene
pertanto che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e
sufficienti per valutare l'incapacità lavorativa dell'assicurata e in
particolare le limitazioni da osservare, sino all'emanazione del querelato
provvedimento (il 25 gennaio 2018, data questa che segna il limite temporale
del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali; cfr. DTF 132 V
215 consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4; STF
9C_863/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.2.2 e 8C_792/2014 del 23 marzo 2015
consid. 3.3), senza che si renda quindi necessario l'esperimento di
ulteriori accertamenti.
Il TCA, alla
luce di tutto quanto sopra esposto, deve dunque confermare le valutazioni a cui
sono giunti i periti del SAM nella perizia 28 aprile 2017 con
complemento del 9 gennaio 2018 (cfr. consid. 2.8) e segnatamente
il grado d’incapacità lavorativa del 20% (flessione del rendimento) in un’attività
adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti e del 25% nell’attività di
casalinga a contare dal mese di dicembre 2015.
2.11. Confermata la ripartizione 50%
per l’attività salariata e 50% per l’attività di casalinga (cfr. consid. 2.7) e
stabilito che l’incapacità lavorativa dell’insorgente in attività adatte è del
20% (cfr. consid. 2.10), va ora esaminato se l’interessata ha diritto ad una
rendita.
Come già accennato in
precedenza (cfr. consid. 2.4), con il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore una
modifica degli art. 27 OAI e 27bis OAI.
Ai sensi dell’art. 27 cpv.
1 OAI in vigore dal 1° gennaio 2018 per mansioni consuete secondo l’articolo 7
capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell’economia domestica s’intendono gli
usuali lavori domestici nonché la cura e l’assistenza di familiari. Per l’art.
27 cpv. 2 OAI per mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI di
membri di comunità religiosi s’intende ogni attività svolta nella comunità.
Secondo l’art. 27bis cpv.
Considerandi
2.
OAI in vigore dal 1° gennaio 2018 per determinare il grado d’invalidità di
assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale e che svolgono
anche mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI, vengono sommati i
seguenti gradi d’invalidità: il grado d’invalidità nell’ambito dell’attività
lucrativa (lett. a), il grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete
(lett. b).
L’art. 27bis cpv. 3 OAI
prevede che il calcolo del grado d’invalidità lucrativa è disciplinato
dall’articolo 16 LPGA, secondo le modalità seguenti: il reddito che
l’assicurato potrebbe conseguire esercitando l’attività lucrativa a tempo
parziale se non fosse divenuto invalido è calcolato sulla base della stessa
attività lucrativa esercitata a tempo pieno (lett. a); la perdita di guadagno
percentuale è ponderata in funzione del grado d’occupazione che l’assicurato
avrebbe se non fosse divenuto invalido (lett. b).
Per l’art. 27bis cpv. 4
OAI per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete
viene determinata la quota percentuale che le limitazioni dell’assicurato
rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete rispetto alla sua
situazione se non fosse divenuto invalido. Questa quota viene ponderata in
funzione della differenza tra il grado d’occupazione di cui al capoverso 3
lettera b e un’attività lucrativa esercitata a tempo pieno.
La disposizione
transitoria relativa alla modifica del 1° dicembre 2017 prevede al cpv. 1 che i
tre quarti di rendita, le mezze rendite e i quarti di rendita correnti al
momento dell’entrata in vigore della modifica del 1° dicembre 2017, concessi in
applicazione del metodo misto, sono sottoposti a revisione entro un anno
dall’entrata in vigore della presente modifica. L’eventuale aumento della
rendita è concesso a contare dal momento dell’entrata in vigore della presente
modifica. Per il cpv. 2 nei casi di assicurati che esercitano un’attività
lucrativa a tempo parziale e che svolgono anche mansioni consuete secondo
l’articolo 7 capoverso 2 LAI a cui è stata rifiutata una rendita prima
dell’entrata in vigore della modifica del 1° dicembre 2017 perché il grado
d’invalidità era insufficiente, viene esaminata una nuova richiesta, se il
calcolo del grado d’invalidità secondo l’articolo 27bis capoversi 2-4
determinerebbe presumibilmente il diritto a una rendita.
Va qui rammentato che da
un punto di vista temporale, sono di principio determinanti le norme
sostanziali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che
deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
132.
V 215 consid. 3.1.1 con riferimenti).
Per contro, per quanto
attiene alle disposizioni formali, l’Alta Corte ha già avuto modo di stabilire
che, in assenza di una normativa specifica che regola la questione intertemporale,
va applicato il principio generale secondo il quale, di regola, siffatte
disposizioni entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 3.2; STF K
114/03 del 22 luglio 2005).
Inoltre con lettera
circolare AI n. 372 l’UFAS ha rammentato che “per tutte le prime richieste
di prestazioni pendenti inoltrate prima del 1° luglio 2017, il diritto alla
rendita fino al 31 dicembre 2017 verrà valutato in base al vecchio modello di
calcolo e poi rivalutato in base al nuovo modello di calcolo con effetto dal 1°
gennaio 2018.”
In argomento vedi anche la
STF 9C_553/2017 del 18 dicembre 2017.
In concreto la richiesta
di prestazioni del 27 ottobre 2015 (cfr. consid. 1.4) è pervenuta all’amministrazione
il 29 ottobre 2015 (cfr. doc. AI 157/523-524). Nessuna decisione formale dell’Ufficio
AI relativa a tale richiesta è finora cresciuta in giudicato.
Occorre pertanto applicare
il vecchio diritto per il calcolo delle prestazioni dal 1. aprile 2016 (ovvero dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurata ha rivendicato il diritto
alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA ex art. 29 cpv. 1
LAI) al 31 dicembre 2017, mentre le nuove norme vanno applicate per il periodo
dal 1° gennaio 2018 (per un caso in cui questo Tribunale ha già proceduto in questo
senso vedi la STCA 32.2018.42 dell’8 ottobre 2018).
2.12
Secondo giurisprudenza,
riassunta nella STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, per
determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il
danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel
momento determinante (corrispondente all'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita e/o al momento della sua modifica),
guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona
sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze
personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile.
Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha
conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione
dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà
scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (DTF
134.
V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con
riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare
indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se
l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che
egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità
di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto
definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già
delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo
stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali
norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il
posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla
salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità
(STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2 con riferimenti).
Nella fattispecie, per il
2016.
– secondo quanto affermato dal datore di lavoro (cfr. doc. AI
191/744) e osservato che: “(…) Rh 2016: il DL ci indica un salario sulle 19
ore settimanali (45%), ma siccome l’A. è considerata salariata al 50% dobbiamo
trovare il reddito sulle 21 ore settimanali. Prima troviamo il reddito al 100%
= Fr. 43'624.75, successivamente al 50% = Fr. 21'812.40. (…)” (doc. AI
194/753) –, l’Ufficio AI ha concluso che l’assicurata avrebbe potuto
conseguire un reddito annuo di fr. 21'812.40 lavorando al 50%.
Questo dato – peraltro rimasto
incontestato – può essere fatto proprio da questo Tribunale.
Lavorando al 100% essa
avrebbe guadagnato fr. 43'624.75 nel 2016, che, aggiornati al 2018, ammontano a
fr. 43'886.70 (fr. 43'624.75 aumentati, in base alla tabella T1.2.10
Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2017, ramo economico R, S 90 - 96 Altre
attività di servizi, dello 0.1% per il 2017 e dello 0.5 per il 2018, ossia la
variazione percentuale rispetto all’anno precedente, terza stima in base ai
dati dei primi tre trimestri secondo la “Stima trimestrale dell’evoluzione
dei salari nominali” edita dall’Ufficio federale di statistica e ultimo
dato disponibile).
2.13
Per quel che concerne il
reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un
siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso
un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre
a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere
ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di
statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e
categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c,
1989.
pag. 485 consid. 3b).
L’Alta Corte ha stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del
5.
settembre 2006).
In concreto, in assenza di
dati salariali concreti occorre basarsi sui dati statistici nazionali e meglio
sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014, edita dall'Ufficio
federale di statistica, più precisamente la tabella TA1 2014_tirage_skill_level
Rami economici (NOGA08), denominata “Salario mensile lordo (valore centrale)
secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso” (DTF 142 V
178).
Ora, utilizzando i dati
forniti dalla tabella TA1 2014 elaborata dall'Ufficio federale di statistica,
il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per
un'attività semplice di tipo fisico o manuale di 40 ore settimanali nel settore
privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore
privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47
segg.), corrisponde ad un importo di fr. 51'600.-- (4’300 x 12 mesi), che,
aggiornato al 2016 e adattato al tempo lavorativo di 41,7 ore, dà un reddito di
fr. 54'519.93 (51'600 : 103,6 x 105 : 40 x 41.7; cfr. Tabella T1.2.10
Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2017, pubblicata dall'Ufficio federale
di statistica; STF 8C_671/ 2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).
Per quanto concerne il
2018, adattando l’importo sopra ottenuto di fr. 54'519.93 all'evoluzione dei
salari nominali, il salario lordo mediamente percepito in quell'anno ammonta a
fr. 55'001,26 (54'519.93 : 105 x 105,4 aumentati dello 0.5; cfr. la Tabella
T1.2.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2017 e la Stima trimestrale
dell’evoluzione dei salari nominali).
Inoltre, va rilevato che,
secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una
deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener
conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del
lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In concreto l’Ufficio AI
ha proceduto ad una riduzione del 15% (doc. AI 194/753-756) che l’insorgente
non ha contestato.
Questo Tribunale, che, di
massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il proprio apprezzamento a
quello dell’amministrazione (DTF 137 V 71, consid. 5.2) non ha alcun motivo per
modificare la riduzione.
Ne segue che per il 2016,
applicando le norme in vigore fino al 31 dicembre 2017, raffrontando il reddito
da valida al 50% di fr. 21'812.40 con quello da invalida di fr. 54'519.93, ridotto del 15% (fattori di riduzione) a fr. 46'341.94 e poi del 20% (incapacità
lavorativa; cfr. consid. 2.10) a fr. 37'073.55, si ottiene un grado
d’invalidità nullo.
Nel 2018,
applicando le nuove norme in vigore dal 1° gennaio 2018, raffrontando il
reddito da valida al 100% di fr. 43'886.70 con quello da invalida di fr. 55'001.26, ridotto del 15% (fattori di riduzione) a fr. 46'751.07 e poi del 20%
(incapacità lavorativa; cfr. consid. 2.10) a fr. 37'400.85, si ottiene un grado
d’invalidità del 14.77% ([43'886.70 - 37'400.85]
: 43'886.70 x 100), arrotondato conformemente alla DTF 130
V 121 consid. 3.2 al 15%.
2.14
Per quanto
concerne l'attività di casalinga – rammentato che
l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente)
dell'economia domestica, è stabilita confrontando le singole attività ancora
accessibili al richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una
persona sana (cfr. consid. 2.4) – questo Tribunale non ha alcun motivo per
scostarsi dalle risultanze, rimaste incontestate, dell’inchiesta economica per
le persone che si occupano dell’economia domestica del 22 agosto 2017 (doc. AI
186/727-733).
Infatti, per la
giurisprudenza, un intervento da parte dell'autorità giudiziaria
nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta, munita di
formazione ed esperienza specifica, si giustifica unicamente nei casi in cui
essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4).
.
In concreto, l’assistente
sociale, stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel
rispetto dei parametri di cui alle direttive CIGI (attribuendo un valore
complessivo del 100% all’insieme dei lavori abituali dell’assicurata
nell’ambito dell’economia domestica) e fissati gli impedimenti di ogni singola
mansione casalinga, ha stabilito una limitazione complessiva del 27%.
Va qui ricordato che nella
DTF 133 V 504 il TF ha rammentato che se la persona assicurata, a causa della
sua inabilità, può svolgere determinate mansioni domestiche solo con difficoltà
e con un impegno temporale assai più elevato, deve riorganizzare il proprio
lavoro e, nella misura usuale, ricorrere all'aiuto dei familiari. Questo
concetto è stato ancora di ribadito nelle STF 9C_568/2017 dell’11 gennaio 2018
e 9C_701/2016 del 1° marzo 2017.
Tenuto conto dell’obbligo
di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97 consid. 3.3.3)
assistenza familiare e ribadito che in linea di massima e senza valide ragioni
non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate
dai servizi sociali in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il
cui compito consiste nel procedere a tali inchieste, la valutazione di cui al
rapporto del 28 agosto 2017 (doc. AI 186/727-733) deve, dunque, essere
confermata.
2.15
In queste condizioni –
in corretta applicazione del metodo misto (cfr. consid. 2.5) –, per il periodo
dall’aprile 2016 al 31 dicembre 2017, viste le quote parti tra attività
salariata (50%) e mansioni casalinghe (50%), il grado d’invalidità globale è
del 13.5% (0.5 x 0% + 0.5 x 27%).
Dal 1° gennaio 2018 il
grado d’invalidità globale è invece del 21% (0.5 x 15% + 0.5 X 27%).
A questo medesimo grado d’invalidità
era giunto anche l’Ufficio AI in sede di risposta di causa (cfr. consid. 1.6).
Essendo, in entrambi i
periodi, il grado d’invalidità globale inferiore al minimo pensionabile del 40%
(art. 28 cpv. 2 LAI), è dunque a ragione che l’amministrazione ha negato il
diritto ad una rendita.
2.16
Quanto alla possibilità di
reintegrazione senza la necessità di provvedimenti professionali –
aspetto anche questo rimasto incontestato – questo Tribunale può fare
propria la valutazione del 12 ottobre 2017 (doc. AI 193/745-747) del consulente
in integrazione professionale secondo il quale “(…) nonostante il danno alla
salute dell'A. sono possibili numerose attività semplici e non qualificate,
nelle quali dopo un breve periodo, l'attività potrà essere svolta in autonomia.
Si fa riferimento a tutte quelle attività che non richiedano un lungo periodo
di apprendimento: Possono entrare in considerazione attività quali: imballaggio
e controllo in una fabbrica, aiuto amministrativo, vendita al dettaglio ad
esempio in una stazioni di benzina,… […] Provvedimenti professionali non
vengono presi in considerazione, il motivo principale è sicuramente da
ricondurre all'età dell'A., inoltre ci troveremmo di fronte ad un progetto che
non darebbe sufficienti garanzie di migliorare la capacità di guadagno. Si può
restare a disposizione per finanziare un periodo di introduzione al lavoro
"mini riqualifica pratica ad hoc" della durata di 3-6 mesi (da stabilire
dettagliatamente in presenza di un concreto posto di lavoro), qualora vi fosse
un posto vacante ed un tale provvedimento potesse consentire un sensibile
aumento della capacità di guadagno. Dopo comprovate ricerche di lavoro e su
richiesta scritta, si resta a disposizione per valutare un aiuto al
collocamento. (…)” (doc. AI 192/746-747).
2.17
Visto tutto quanto precede la
decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.
2.18
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o
al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni
è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per fr. 500.--,
sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti