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Decisione

32.2018.3

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 gennaio 2019Italiano68 min

Source ti.ch

Fatti

2018 DL / UAI (doc. IV-2) e lo scritto del 26 gennaio 2018 dr. med. __________ /

UAI (doc. IV-4).

1.6. In data 22 febbraio 2018 il

patrocinatore del ricorrente si è riconfermato, soffermandosi su alcuni punti,

nelle proprie tesi e domande (in particolare, ribadendo una violazione del

diritto di essere sentito del suo cliente e chiedendo anche l'esperimento di

una perizia atta a comprovare la non compatibilità delle terapie farmacologiche

e di riallenamento muscolare consigliate dal perito reumatologo dell'UAI con

l'attività attualmente svolta dal suo cliente come pure con lo svolgimento di

un'attività a tempo pieno), con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. X).

1.7. Nelle osservazioni

del 1° marzo 2018, l’UAI ha postulato nuovamente la

reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (doc. XII).

1.8. In data 9 marzo 2018 il

patrocinatore del ricorrente ha in particolare ribadito la circostanza che

l'attività attualmente svolta dal suo cliente non è adeguata al suo stato di

salute e che egli non potrebbe in alcun caso esercitarla al 100%, così come

d'altronde non gli sarebbe nemmeno possibile svolgere un'attività lavorativa

più leggera in misura del 100% (doc. XIV).

1.9. Nelle osservazioni

del 14 marzo 2018, l’UAI ha postulato nuovamente la

reiezione del ricorso (doc. XVI).

1.10. Il doc. XVI è stato inviato al

patrocinatore del ricorrente per conoscenza (doc. XVII).

Considerandi

in ordine

2.1

Il

patrocinatore dell'assicurato ritiene la decisione impugnata

carente di motivazione, dato che l'UAI avrebbe omesso di motivare debitamente

la completa capacità lavorativa del suo cliente in relazione all'impiego da lui

svolto che corrisponderebbe ad un'attività adeguata, limitandosi ad un generico

rinvio alle conclusioni del dr. med. __________. In altri termini il

patrocinatore dell'insorgente lamenta una violazione del diritto di essere

sentito del suo assistito, sostenendo che l'UAI non avrebbe motivato la

decisione impugnata.

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite.

Per costante giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2),

dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per

l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei

suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire

sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di

partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di

determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387, 127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V

130). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare

le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona

interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di

poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere

all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.

Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed

esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole

circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U

397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid.

3.2

pag. 236).

Secondo il TCA, la decisione impugnata non è solo sufficiente-mente motivata ma

è pure chiaramente comprensibile. In effetti, nella stessa, l'UAI ha

chiaramente indicato i motivi per cui ha ritenuto l'assicurato debitamente

reintegrato in attività adeguata senza perdita economica (cfr., in particolare,

pag. 2 della decisione avversata di cui al doc. A1). Nella risposta di causa

del 31 gennaio 2018 (doc. IV) e nelle ulteriori osservazioni del 1° marzo 2018

(doc. XII) l'Istituto resistente ha chiaramente spiegato i motivi per cui ha

ritenuto l'assicurato debitamente reintegrato in attività adeguata senza

perdita economica. Del resto l’assicurato ha dimostrato di aver compreso la

portata del provvedimento contestato ed i motivi per cui l'UAI l'ha ritenuto

debitamente reintegrato in attività adeguata senza perdita economica sia con il

ricorso in disamina sia con le osservazioni del 22 febbraio 2018 (doc. X) e del

9.

marzo 2018 (doc. XIV). Ne consegue che, per questo aspetto, non è ravvisabile

una violazione del diritto di essere sentito di RI 1 e la censura sollevata al

riguardo dal suo patrocinatore va pertanto disattesa.

2.2

Il

rappresentante del ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere

sentito del suo cliente anche a causa della mancata trasmissione del

complemento peritale del 10 novembre 2017 del dr. med. __________ prima

dell'emissione della decisione impugnata.

Ai sensi degli art. 29

cpv. 1 e 2 Cost. nonché dell'art. 6 CEDU le

parti in un procedimento giudiziario hanno il diritto incondizionato a prendere

posizione, se lo desiderano, su tutti gli atti processuali della controparte

(cosiddetto diritto di replica incondizionato: DTF 139 I 189 consid. 3.2

pag. 191 seg.; 138 I 154 consid. 2.3.3

pag. 157; 138 I 484 consid. 2.1 pag.

485; 137 I 195 consid. 2.3.1

pag. 197; 133 I 100 consid. 4.3-4.7

pag. 102 segg.). Le parti dispongono di un diritto fondamentale, di esprimersi

su ogni atto processuale, indipendentemente se esse contengano aspetti nuovi o

rilevanti. Un tribunale deve notificare a tutti gli interessati gli atti

comunicati dalle altre parti prima che sia reso il giudizio, in modo tale che

sia data la possibilità di esprimersi o no (DTF 137 I 195 consid. 2.3.1

pag. 197). È opportuno ribadire che soltanto la parte autonomamente decide se

un nuovo atto processuale merita di essere oggetto di osservazioni. L'autorità

decidente è tenuta a fissare un termine per la presentazione della risposta

alla petizione o al ricorso. Per contro, questo obbligo non si estende a

un'eventuale replica. L'autorità deve unicamente comunicare il nuovo atto

processuale, attendendo nell'emanazione della decisione, affinché le parti

effettivamente si possano esprimere. In tale ottica, la prassi di regola

considera un lasso di tempo di una decina di giorni dalla notifica del nuovo

atto processuale (da ultimo STF 8C_559/2018 del 26 novembre

2018.

consid. 4.4.3;

STF 5A_44/2018 del 31 agosto 2018 consid. 2.1 con rinvio a DTF 144 III 117 consid. 2.1

pag. 118; 142 III 48 consid. 4.1.1).

Per giurisprudenza una violazione non particolarmente

grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando

la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di

ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel

caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento

(e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa

pag. 437). La prassi ha stabilito anche che si può prescindere da un rinvio

della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del

diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se la cassazione

della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una

tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero

compatibili con l'(equivalente) interesse della parte onerata di essere sentita

nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid.

2.8.1

pag. 226; 133 I 201 consid. 2.2 pag.

204.

seg.; sentenza 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti).

Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art.

52.

cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle

assicurazioni sociali, non ha una portata così forte da mettere però in secondo

piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la

necessaria diligenza (cfr. sentenze 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1

e 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti; da ultimo STF 8C_559/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2).

Dalle tavole processuali emerge che il 30 ottobre 2017 il medico SMR ha

chiesto al dr. med. __________ un complemento peritale (pag. 316 incarto AI)

che è stato versato agli atti dal perito reumatologo il 10 ottobre 2017 (pag.

322-323 incarto AI). Una copia della richiesta è stata inviata

all'avv. RA 1 (cfr. lettera 30 ottobre 2017 SMR/perito reumatologo in fine;

pag. 316 incarto AI) mentre al patrocinatore non è stata trasmesso copia del

precitato complemento peritale allestito dal dr. med. __________. Ciò che è

peraltro incontestato.

Secondo il TCA, nella misura in cui l'UAI non ha trasmesso - per lo meno per

conoscenza - al patrocinatore dell'assicurato il complemento peritale del 10

novembre 2017 del perito reumatologo ha commesso una violazione del diritto di

essere sentito del ricorrente. Tuttavia, tenuto conto del tenore del

complemento peritale (in particolare, del fatto che il perito reumatologo si è

sostanzialmente limitato a confermare la propria valutazione, ritenuto che il

medico curante continuava ad attestare un'inabilità al 50% dell'assicurato, già

nota al perito al momento dell'allestimento della perizia, senza addurre nuovi

aspetti diagnostici e considerato che il medico SMR confermava la correttezza

del mansionario agli atti al momento della valutazione, come puntualizzato dal datore

di lavoro), questa Corte considera la violazione commessa dall'amministrazione

come non particolarmente grave.

Comunque, quand'anche si volesse ritenere - per pura ipotesi di lavoro (dal

momento che non sarebbe in ogni caso giustificata una tale classificazione) -

grave la violazione del diritto di essere sentito dall'assicurato commessa dall'UAI,

a fronte del tenore già riportato del complemento peritale in questione, non

sarebbe comunque giustificato nel caso concreto rinviare la causa

all'amministrazione, dal momento che una simile operazione si esaurirebbe in

uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in

contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della

parte ad essere giudicata celermente (cfr. la già citata STF 8C_559/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2).

Ne consegue che il TCA può

entrare nel merito del ricorso.

nel

merito

2.3

Il TCA è chiamato a stabilire

se a ragione oppure no l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni di RI 1.

Secondo l'art. 4 cpv. 1

LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali

dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla

salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o

parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di

compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di

attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono

essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra

professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella

perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del

lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto

l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1

LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente

esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in

media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo

anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi

dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni

conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese

seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita

un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale

definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi

la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,

come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche

e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,

p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra

parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di

applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è

essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il

TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere

sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.4

Dalla documentazione agli

atti emerge che l'assicurato -

attivo al 100% dal 1994 presso __________ (dapprima come __________ e

successivamente come __________) - è stato trasferito, sempre in qualità di

capo-___________, in laboratori interni del __________, in sostituzione o

affiancamento ad altri __________ ai quali questi __________ sono ufficialmente

assegnati (__________), a partire dal maggio 2015, a causa di una sindrome lombovertebrale

cronica recidivante, riacutizzatasi a decorrere dall'inverno 2014 (pag. 115,

122-127, 139, 204, 211, 242, 258, 264 e 308 incarto AI). Ciò che è, quindi, a

ragione incontestato.

Controversa è invece la questione di sapere se l'assicurato è stato

debitamente reintegrato all'interno

della ___________ quale capo ____________ - senza perdita economica,

avendo mantenuto la stessa classe di stipendio - così come ritenuto dall'UAI

nella decisione avversata. In particolare, se l'attività attualmente svolta dall'assicurato a decorrere dal trasferimento

del maggio 2015 all'interno della __________ quale capo ____________ è

adeguata al suo stato di salute oppure no, come sostenuto dal ricorrente.

Al riguardo, dalle tavole

processuali emergono elementi contradditori.

In effetti, agli atti figurano svariati certificati medici del dr. med. __________,

successivi al maggio 2015, attestanti un'inabilità al lavoro al 50% per

sindrome lombare cronica con ripetuti blocchi lombari. In particolare, da

ultimo, il 21 dicembre 2016 (per il periodo 19 dicembre 2016-22 gennaio 2017:

pag. 215 incarto AI), il 23 gennaio 2017 (per il periodo 23 gennaio 2017-27

febbraio 2017: pag. 220 incarto AI), il 3 febbraio 2017 (inabile al 100% per

riesacerbazione lombalgia con blocco lombare per il periodo dal 2 al 10

febbraio 2017: pag. 222 incarto AI), il 29 marzo 2017 (per il periodo 29

marzo-29 aprile 2017: pag. 247 incarto AI), il 26 aprile 2017 (per il periodo

30.

aprile-31 maggio 2017: pag. 250 incarto AI), il 24 maggio 2017 (per il

periodo 1° giugno-30 giugno 2017: pag. 252 incarto AI), il 28 giugno 2017 (per

il periodo 1° luglio-31 luglio 2017: pag. 255 incarto AI), il 28 luglio 2017

(per il periodo 1° agosto-31 agosto 2017: pag. 261 incarto AI), il 25 agosto

2017.

(per il periodo 1° settembre-30 settembre 2017: pag. 261 incarto AI), il

29.

settembre 2017 (per il periodo 1° ottobre-31 ottobre 2017: pag. 312 incarto

AI), il 30 ottobre 2017 (per il periodo 1° novembre-31 novembre 2017: pag. 321

incarto AI) e il 27 novembre 2017 (per il periodo 1° dicembre-31 dicembre 2017:

pag. 326 incarto AI).

L'inabilità al lavoro al 50% attestata dal medico curante viene sostanzialmente

confermata anche nel rapporto di valutazione della capacità funzionale dell'11

agosto 2017 della __________, sulla base delle mansioni e dei compiti della

funzione riferita dall'assicurato in quella sede (pag. 263-279, cfr. in

particolare pag. 272-274 incarto AI).

Il perito reumatologo, nel complemento

peritale del 25 settembre 2017, ha messo in evidenza la necessità di chiarire

le divergenze insorte tra la descrizione del posto di lavoro a sua disposizione

al momento della valutazione peritale (consistente in un'attività lavorativa

molto leggera, ergonomicamente adatta alla problematica algica presente al

rachide lombare del ricorrente) e quella fatta dall'assicurato, dato che il

mansionario lavorativo svolto, come descritto dal ricorrente durante la valutazione

della capacità funzionale dell'11 agosto 2017 (attività da leggero a

medio-pesante, 10-15kg, a medio-pesante, 15-25 kg, raramente pesante, 25-45 kg),

tenendo conto dei limiti funzionali e di carico profilati dal dr. med. __________

durante la valutazione peritale, era effettivamente in grado di portare ad una

diminuzione del rendimento sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9

ore, raggiungente anche il 50 %, analogamente a quanto stabilito tramite

l'indagine EFL successivamente prodotta (pag. 309 incarto AI).

Il 24 ottobre 2017 il Capo __________ ha

comunicato, via posta elettronica, al consulente SIP, __________, che il

mansionario del 2016 agli atti era attuale (pag. 314 incarto AI).

Il 10 novembre 2017 il dr. med. __________ ha confermato la valutazione

reumatologica a suo tempo effettuata sulla scorta dei dati nel frattempo

acquisiti (in particolare, l'attestazione che il mansionario dell'assicurato

era quello già agli atti vagliati al momento peritale; pag. 322-323 incarto

AI).

Il 27 dicembre 2017 __________, collega del ricorrente, ha sottoscritto la

seguente dichiarazione:

"(…) a scadenze

regolari, RI 1 solleva pesi di gran lunga superiori ai 15 kg. Nell'ambito della

sua attività di capo _____________, egli deve infatti sollevare e trasportare i

diversi materiali di lavorazione dei laboratori in entrata ed in uscita dal __________.

Tra questi materiali vi sono ad esempio palette di placche in alluminio per il __________,

palette di scatoloni con materiale plastico per il __________ e casse con

rotori in acciaio e rame sempre per il __________. Tengo comunque a precisare

che la prerogativa dello spostamento di materiali vari vale per tutti gli altri

laboratori, (Scatoloni di materiale plastico nei laboratori __________ e __________,

palette e scatoloni di carta per la stamperia e la __________, carrelli di

panni per la lavanderia e legname per la __________.

Per ogni materiale da trattare, i pesi che vanno spostati in entrata ed in

uscita possono variare tra i 50 kg ed i 1'500 kg da sollevare o trasportare con

il transpalet e per queste operazioni non è possibile chiedere l'aiuto dei

detenuti in quanto questi non possono uscire dallo stabilimento.

Il sollevamento e lo spostamento dei vari materiali avviene inoltre anche

giornalmente all'interno dei laboratori stessi, nei quali è necessario

trasportare gli scatoloni di merce da lavorare dalle palette ai tavoli e

viceversa una volta che i prodotti sono pronti per la riconsegna alle varie

ditte" (doc. A2).

Interpellato al riguardo dall'UAI, il 16 gennaio 2018 il Direttore __________,

ha dichiarato, tra l'altro, quanto segue:

"(…) Il mansionario del sig. RI 1, di cui

ci sono ben note le limitazioni a carattere sanitario comunicate dal medico del

personale, permane invariato rispetto a quando comunicato a marzo 2016 e

riconfermato a ottobre 2017. Considerato come l'interessato sia impiegato

continuativamente presso il medesimo __________ presso la __________ del __________,

non esiste un nuovo mansionario dedicatogli. Nello specifico precisiamo che in

nessun caso è stato chiesto al collaboratore di sollevare o movimentare pesi

superiori al previsto, rispettivamente il luogo di occupazione ed il tipo di

attività gli permettono di variare la sua posizione senza limitazioni

particolari, il tutto in ossequio a quanto indicato dal medico del personale.

Ciò non esclude, non potendo esercitare un controllo continuativo durante la

totalità della sua presenza sul posto di lavoro, che l'interessato di sua

iniziativa, senza essere autorizzato, abbia in autonomia eseguito le attività

descritte. Nel merito va a titolo ulteriore osservato che il sig. RI 1 è

perfettamente a conoscenza delle limitazioni sanitarie a cui è soggetto, perciò

qualora il suo responsabile o i colleghi gli avessero chiesto di eseguire

attività non conformi, avrebbe potuto e dovuto semplicemente comunicarlo

richiedendone il rispetto. Ad oggi apprendiamo invece della sua lamentela

mediante il vostro scritto, mentre sia la sua responsabile, come pure la

direzione è stata lasciata all'oscuro dall'interessato quanto alla protestata

presunta situazione lavorativa non conforme. (…). Ribadiamo il suo impiego come

da elenco compiti pertinente il laboratorio I del 29.02.2016 già in vostro

possesso. In particolare sottolineiamo che per quanto concerne pesi superiori a

10.

kg il sig. RI 1 è stato compiutamente informato che deve rivolgersi a un

collega __________ per il sollevamento o la movimentazione degli stessi. (…)"

(Doc. IV-2).

Nelle osservazioni del 22 febbraio 2018 il patrocinatore dell'assicurato ha

puntualizzato quanto segue:

"(…) Si

richiama a questo proposito nuovamente la dichiarazione 27 dicembre 2017 del

Collega del ricorrente __________ (…). Diversamente da quanto indicato da __________

(scritto 16 gennaio 2018 di __________ all'Ufficio AI, pag. 2), non sarebbe

evidente-mente pensabile per il ricorrente chiedere l'intervento di un collega

ogni qualvolta vi sia un peso da sollevare, ritenuto che ciò accade sovente e

che l'intervento da parte dei colleghi non sempre può essere solerte e pratico.

Inoltre l'attività in questione implica per il ricorrente RI 1 movimenti

continui e il mantenimento prevalente della posizione eretta in quanto

egli deve in particolare sorvegliare e coadiuvare l'attività svolta dai diversi

detenuti, attualmente per giunta con problemi psico-fisici ragguardevoli, cosa

che non può fare da seduto. Non è pertanto possibile per lui

alternare liberamente la posizione eretta a quella seduta.

In risposta a quanto indicato dal dir. __________ circa il fatto che solo

ora avrebbe appreso della lamentata situazione lavorativa non conforme da parte

del ricorrente, si precisa che quest'ultimo - che come indicato svolge il suo

lavoro con impegno e passione - ha semplicemente precisato che il suo

mansionario comporta il sollevamento di pesi e movimenti a cui non si fa

tuttavia alcun riferimento nel mansionario trasmesso da __________. Questo è

verosimilmente da ricondurre anche al fatto che per una persona che non soffre

della patologia del ricorrente non è facile comprendere come anche solo

movimenti e posizioni che di norma non dovrebbero arrecare disturbo, comportino

invece notevole sforzo fisico e ripercussioni importanti sullo stato di salute

del ricorrente e sui dolori da questi patiti.

Evidentemente nessuno meglio di un __________ può effettivamente rendersi conto

dei movimenti e degli sforzi fisici che comporta lo svolgimento di questo

lavoro, ragion per cui si ritiene che la dichiarazione resa da __________ in

data 27 dicembre 2017 (doc. 2) confuti inequivocabilmente quanto indicato da __________

e dal dir. __________ i quali si occupano per contro di altre mansioni

all'interno del __________. (…)" (doc. X, pag. 7-8; n.d.r.: il

grassetto non è della redattrice).

Alla luce di questi elementi contraddittori, il TCA non può pertanto concludere

sulla base degli atti di causa che l'attività attualmente svolta dall'assicurato all'interno della _________

quale capo ____________ è adeguata al suo stato di salute oppure no e, quindi,

non è in grado di determinare se RI 1 è

stato debitamente reintegrato all'interno

della ___________ quale capo ____________ - senza perdita economica,

avendo mantenuto la stessa classe di stipendio - così come ritenuto dall'UAI

nella decisione avversata oppure no.

La questione può tuttavia rimanere qui indecisa. Quand'anche l'assicurato

non dovesse infatti risultare debitamente reintegrato nell'attuale posto di

lavoro, il grado di invalidità deve essere determinato mediante il raffronto

del redditi, considerando la residua capacità lavorativa del ricorrente in

attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del

lavoro.

2.5

A questo proposito il TCA

osserva che a pag. 6 in fine della risposta del 31 gennaio

2018.

(doc. IV) dell'UAI si legge quanto segue: "(…) A titolo puramente

abbondanziale, si rileva che anche se l'assicurato dovesse svolgere - per

ipotesi di lavoro - delle altre attività adeguate al suo stato di salute nella

misura del 100%, egli non presenterebbe comunque il grado minimo del 40% per

poter beneficiare del diritto ad una rendita d'invalidità (cfr. il doc. 37

incarto AI)". Parimenti leggasi a pag. 4 in fine delle osservazioni

del 1° marzo 2018 dell'UAI (doc. XII). A suffragio

delle proprie argomentazioni l'UAI ha richiamato il calcolo di cui al doc. 37

dell'incarto AI (cfr. pag. 118 e 119 incarto AI), dal quale scaturisce un grado

di invalidità del 38.04% nel 2014, a fronte di un reddito "da valido"

di fr. 90'769.- calcolato sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro

(cfr. questionario del 12 giugno 2015 di cui a pag. 76-83 incarto AI) e ad un

reddito "da invalido" di fr. 66'169.72 determinato sulla base della

TA1 2014, media totale, livello di qualifica 1, uomini, e

operando successivamente una decurtazione del 15% a titolo di deduzione sociale

per attività leggere e per altri svantaggi salariali derivanti da contingenze

particolari, giungendo così all’importo di fr. 56'244.26.

Dal canto suo, il patrocinatore dell'insorgente ribadisce anche in questa sede

- sia col gravame (cfr. doc. I) sia con le successive osservazioni del 22

febbraio 2018 (cfr. doc. X) e del 9 marzo 2018 (cfr. doc. XIV) - che, a causa

della sua patologia, il suo cliente non è in grado di svolgere attività

lavorativa anche leggera al 100%.

2.6

Dalle

tavole processuali emerge che l'8 settembre 2016 il dr. med. __________,

specialista FMH in reumatologia, ha osservato quanto segue: "(…) il paziente presenta delle lombalgie croniche

recidivanti con blocchi lombari a ripetizione in relazione con una

degenerazione diffusa di tutto il rachide lombare. Egli può rimanere seduto al

massimo per 40-50 minuti di file, in piedi per lo stesso tempo. Deve evitare

posizioni inergonomiche del rachide lombare, evitare di sollevare pesi a 5-10

kg anche occasionalmente. Con tutte queste limitazioni il paziente può lavorare

solo al 50% nel suo mestiere attuale e anche in mestieri adatti. (…)"

(pag. 167 incarto AI).

L’assicurato è stata sottoposto ad una valutazione specialistica da parte del

dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia, il quale nel rapporto del

20.

dicembre 2016 ha posto la diagnosi di "Sindrome panvertebrale,

prevalentemente toracolombovertebrale cronica in: - Alterazioni degenerative

plurisegmentali del rachide lombare (discopatie L2-S1 con alterazioni

osteocondrosiche Modic I L3/L4 ed L4/L5); - Esiti da morbo di

Scheuermann; Disturbi statici del rachide (protrazione del capo, appiattimento

della colonna dorsale e della colonna lombare, scoliosi destroconvessa

toracolombare compensata); - Decondizionamento e sbilancio muscolare e

Probabile coxartrosi bilaterale". Il perito dell'amministrazione, ha

analizzato compiutamente lo stato reumatologico del ricorrente nel corso di una

visita che ha avuto luogo il 19 dicembre 2016. Dopo aver riassunto l'anamnesi

personale, sistematica, e sociale, il perito dell'UAI ha riportato i dati

soggettivi dell'assicurato e i dati oggettivi (esame reumatologico della

colonna vertebrale e delle articolazioni periferiche), le proprie osservazioni

e la propria valutazione, osservando, in particolare, per quanto qui maggiormente

interessa, quanto segue:

" (…) I

sintomi accusati, i deficit fatti valere dall'assicurato possono dunque essere

soltanto parzialmente spiegabili con le alterazioni strutturali finora

dimostrate. II trattamento analgesico al momento in atto, come già in passato,

non è proporzionale all'intensità dei sintomi accusati sull'arco delle 24 ore. (…).

Dal lato terapeutico, propongo di instaurare un trattamento analgesico

proporzionato all'intensità dei dolori accusati dall'assicurato, quotidiano, in

grado di agire sul dolore durante le 24 ore della giornata, pensando

eventualmente anche ad un approccio farmacologico algomodulatore centrale,

rivolto ad innalzare la soglia del dolore; parallelamente l'assicurato dovrà

continuare a mantenere la muscolatura ricondizionata, onde far fronte agli

sforzi della vita quotidiana.

Giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un'attività che tiene

pienamente conto dei limiti funzionali e di carico seguenti: l'assicurato può

molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi,

talvolta tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 10-15 kg fino

all'altezza dei fianchi, mai pesi oltrepassanti 15 kg fino all'altezza dei

fianchi; l'assicurato può di rado sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza

del petto, mai pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'assicurato

può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, talvolta maneggiare

attrezzi di media entità, di rado attrezzi pesanti, mai maneggiare attrezzi

molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'assicurato può di rado

effettuare lavori al di sopra della testa, di rado effettuare la rotazione del

tronco, talvolta assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, di rado

la posizione in piedi ed inclinata in avanti, può spesso assumere la posizione

inginocchiata, di rado assumere la posizione accovacciata, molto spesso

effettuare la flessione delle ginocchia. L'assicurato può assumere talvolta la

posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga

durata, dovendo tuttavia avere la possibilità di alternare le posizioni quando

ne risente il bisogno. L'assicurato può molto spesso camminare fino a 50 metri,

molto spesso oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure

talvolta camminare su terreno accidentato, può spesso salire le scale, di rado

salire su scale a pioli.

Questi limiti funzionali tengono unicamente conto degli handicap

strutturalmente spiegabili, inerenti al mio campo di specialità, ma non di

fattori non assicurati, quali l'età, la formazione, problemi economici, la

disponibilità sull'attuale posto di lavoro, rispettivamente sul mercato del

lavoro locale, di un'attività adatta allo stato di salute rispettivamente

conforme alle aspettative dell' assicurato.

Detti limiti funzionali e di carico, sono applicabili sia durante le ore

lavorative, sia durante il tempo libero.

Vi sono dunque risorse fisiche che permettono una reintegrazione professionale.

In un lavoro adatto allo stato di salute attuale, come già ritenuto dal medico __________,

il 12.5.2015, giudico l'assicurato abile al lavoro sull'arco di una giornata

lavorativa normale di 8 - 9 ore, con rendimento massimo del 100 %, a differenza

di quanto affermato dal reumatologo curante, il quale giudizio mi appare

pessimistico, se pensiamo che l'assicurato è in grado di ottimalizzare il

trattamento analgesico attualmente insufficiente; questa valutazione della

capacità lavorativa per un lavoro adatto allo stato di salute, è applicabile a

decorrere dal 14.4.2015, allorché iniziava un'inabilità lavorativa del 50 %,

come dichiarato dall'assicurato nella richiesta di rilevamento tempestivo

all'assicurazione invalidità datata 11.5.2015.

(…)." (pag. 209-210 incarto

AI).

Nel rapporto finale del 22 dicembre 2016, il medico SMR, __________, dopo aver

ripreso la diagnosi posta dal perito reumatologo, per quanto qui maggiormente

interessa, ha fissato in attività adeguata un'inabilità lavorativa totale dal

23.

marzo 2015 e un'abilità lavorativa completa dal 14 aprile 2015,

puntualizzando un carico massimo di 5 kg, la necessità di alternanza della

postura al bisogno (inclusa), nessuna difficoltà nello svolgere lavori di

precisione e nessuna necessità di pause supplementari, riprendendo le

limitazioni funzionali fissate dal perito reumatologo (pag. 197-200 incarto

AI).

Il 27 giugno 2017 il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e

malattie reumatiche, ha osservato quanto segue: "(…) non prendo posizione riguardo alla capacità lavorativa che è stata

valutata in modo peritale. Resta aperta la possibilità vista l'eventuale

discrepanza nella valutazione tra 2 reumatologi la possibilità dell'esecuzione

di un EFL (esami standard di valutazione della residua capacità lavorativa in

pazienti con problemi osteomuscolari). (…). Per quello che invece riguarda la

fisioterapia, ho spiegato al paziente che non sono state sfruttate tutte le

possibilità. Di fianco ad un potenziamento medicamentoso come l'eventuale

introduzione di oppioidi come soprattutto di un antidepressivo alfine di alzare

la soglia del dolore, resta essenziale un rinforzo muscolare in presenza di una

chiara insufficienza del conto gluteo addominale. Da questo punto di vista è

consigliata la fisioterapia sia a secco che in acqua (…) sino ad un ricovero

per una terapia più intensiva da eseguirsi tutti i giorni, terapia però

soprattutto attiva. (…)" (pag. 259 incarto AI).

Il 19-20 luglio 2017 ha avuto luogo la valutazione della capacità funzionale

dell'assicurato presso la __________. Dal relativo rapporto dell'11 agosto 2017

(pag. 263-279 incarto AI) si evince quanto segue: "(…) Proposte concrete per il reinserimento professionale.

Rimanere nell'attuale attività, per ora alle stesse condizioni, da rivedere

dopo avere esaurito tutte le possibilità terapeutiche (vedi Osservazioni). Osservazioni.

Il presente EFL si è concentrato

unicamente sugli aspetti muscolo-scheletrici e funzionali senza tenere conto di

eventuali altre diagnosi o considerazioni. A nostro avviso prima di considerare

un qualsiasi cambio di attività del paziente sarebbe ottimale seguire il

consiglio del Dr. med. __________ bel suo rapporto del 27.06.207 che conclude

sull'opportunità di considerare un periodo di fisioterapia intensiva, con un

programma specifico, in ricovero o in DH, che contempli oltre il rinforzo

muscolare, anche l'apprendimento di un corretto controllo motorio e di una migliore

conoscenza delle possibilità ergonomiche sul lavoro. Questo potrebbe migliorare

le condizioni fisiche e funzionali del paziente che abbinate con una buona

gestione di eventuali antidolorifici potrebbero migliorare anche la capacità

lavorativa ed il rendimento del paziente in genere e facilitare eventuali

decisioni future sulla loro esigibilità.

Proposte in relazione ad ulteriori trattamenti

In questo periodo il paziente va settimanalmente in piscina ed ha degli

esercizi che esegue a casa, ma che da tempo non vengono corretti e

ricontrollati. Da un po' di tempo non fa sedute di fisioterapia e in generale i

trattamenti consistevano in applicazioni passive ed analgesiche.

Riteniamo che un procedere terapeutico come segnalato più sopra potrebbe

portare, se seguito con impegno, a buoni risultati e miglioramenti. (…)"

(pag. 266 incarto AI). Dal medesimo rapporto si evince altresì quanto segue:

"(…) Terapia medicamentosa

Voltaren 50 mg /75 mg ret (la mattina

a giornate alterne a dipendenza dal dolore). Mydocalm (terapia non più

assunta). FKT.

Osservazioni:

Attività lavorativa di assistente ___________.

Giudizi e consigli da punto di vista medico

Il paziente è risultato essere ben collaborante sia durante la raccolta

anamnestica che la valutazione clinica.

Per quanto riguarda giudizi e consigli in merito al presente test EFL rimando

alle conclusioni comuni con il terapista che ha eseguito i test, ritenendo

comunque coerente e favorevole un tentativo riabilitativo in regime di DH semi

intensivo con balneoterapia, prima di fissare un'eventuale capacità lavorativa

o decidere in merito ad un cambio di attività. Si affida come sempre al curante

ogni ulteriore provvedimento diagnostico terapeutico. Resto a disposizione per

qualsiasi ulteriore chiarimento. (…)"

(pag. 270 incarto AI).

Interpellato dall'amministrazione il 12 settembre 2017 in merito alla

documentazione acquisita agli atti successivamente alla valutazione peritale

del 19 dicembre 2016 (pag. 301 incarto AI), il 25 settembre 2017 il perito

reumatologo dell'amministrazione, dr. med. __________, ha osservato quanto

segue:

" (…) Dagli

atti medici aggiuntisi dopo la valutazione reumatologica peritale presso il

sottoscritto del 19.12.2016 risulta che le diagnosi allora poste possono essere

riconfermate; anche i medici successivamente consultati hanno ribadito

l'assenza di un trattamento analgesico farmacologico e fisioterapico adeguato

allo stato di salute dell'assicurato che, al momento della valutazione EFL il

19.

e 20.7.2017 necessitava di una farmacoterapia analgesica ancora più modesta

di quella segnalata il 19.12.2016. (…). Per quanto concerne un'attività adatta

allo stato di salute dell'assicurato, tenente conto dei limiti funzionali e di

carico constatati durante l'esame EFL del 19 e 20.7.2017, giudico l'assicurato

abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8 - 9 ore, con

rendimento massimo del 100 %, premesso che l'assicurato si sottoponga ad una

farmacoterapia analgesica proporzionata all'intensità dei dolori accusati

sull'arco delle 24 ore (comprovando l'aderenza terapeutica tramite un dosaggio

dei farmaci nel sangue) e ad un riallenamento muscolare a lungo termine a

margine delle ore lavorative, ricondizionamento come anche suggerito dal

reumatologo consultato Dr. __________ di __________, e dal Dr. __________

medico internista che ha eseguito l'esame EFL. (…)" (pag. 308 e 309 incarto AI).

Il 29 settembre 2017 il patrocinatore dell'assicurato ha versato agli atti il

certificato medico del dr. med. __________, medico curante generico

dell'assicurato, giusta il quale il ricorrente era inabile al lavoro al 50% dal

1° al 31 ottobre 2017 per "sindrome lombare cronica con ripetuti blocchi

lombari" (pag. 311 e 312 incarto AI).

Il 31 ottobre 2017 il patrocinatore dell'assicurato ha versato agli atti il

certificato medico del dr. med. __________, medico curante generico

dell'assicurato, giusta il quale il ricorrente era inabile al lavoro al 50% dal

1° al 30 novembre 2017 per "sindrome lombare cronica con ripetuti blocchi

lombari" (pag. 320 e 321 incarto AI).

Interpellato dal medico SMR, __________, il 30 settembre

2017.

(pag. 316 incarto AI), il 10 ottobre 2017 il perito reumatologo

dell'amministrazione, dr. med. __________, ha risposto al medico SMR quanto

segue:

"

(…) mi sottopone un certificato di inabilità

lavorativa redatto il 29.09.2017 dal Dr. __________, specialista FMH in

medicina generale, medico curante dell'assicurato, il quale descrive nella

diagnosi una sindrome lombare cronica con ripetuti blocchi lombari, attestando

un'inabilità lavorativa del 50% dall'1.10.2017 al 31.10.2017; gli aspetti

diagnostici descritti dal Dr. __________ erano già noti al sottoscritto al

momento della stesura del rapporto peritale.

Con scritto del 30.10.2017 mi attesta inoltre che "… il datore di lavoro

dell'A. (il capo servizio ___________ sig. __________) il 24.10.2017 conferma

che il mansionario lavorativo dell'A. è quello che era stato trasmesso al

medico __________ Dr.ssa med. __________ nel marzo 2016, quindi lo stesso già

presente negli atti da lei vagliati al momento peritale.".

Sulla scorta dei dati finora acquisiti dopo la valutazione reumatologica

peritale in questione, posso dunque soltanto riconfermare quanto stabilito a

riguardo della capacità lavorativa dell'assicurato, sia per un'attività adatta

al suo stato di salute, sia per l'attività solita. (…)." (pag.

322-323 incarto AI).

Il medico SMR, __________, nell'annotazione del 16 novembre 2017, ha rilevato

quanto segue:

" (…) Alla luce delle precisazioni

peritali del Dr. med. __________ pervenute agli atti e sopra citate, si

conferma il rapporto medico SMR del 22.12.2016." (pag. 324

incarto AI; n.d.r.: il grassetto e la sottolineatura non sono della

redattrice).

Il 28 novembre 2017 il patrocinatore dell'assicurato ha versato agli

atti il certificato medico del dr. med. __________, medico curante generico

dell'assicurato, giusta il quale il ricorrente era inabile al lavoro al 50% dal

1° al 31 dicembre 2017 per "sindrome lombare cronica con ripetuti blocchi

lombari" (pag. 325 e 326 incarto AI).

Il medico SMR, __________, nell'annotazione del 5 dicembre 2017, ha rilevato

quanto segue:

" (…) La nuova documentazione medica

pervenuta agli atti del Dr. med. __________, certificante il prosieguo della IL

dell'A., identica alla precedente, è stata già vagliata dal perito Dr. med. __________

il 10.11.2017. Si riconferma il rapporto medico SMR del 22.12.2016."

(pag. 328 incarto AI; n.d.r.: il grassetto e la sottolineatura non sono della

redattrice).

Davanti al TCA, interpellato dall'amministrazione il 22 gennaio 2018 in merito

alla documentazione acquisita agli atti successivamente alla valutazione

peritale del 19 dicembre 2016 (doc. IV-3), il perito reumatologo

dell'amministrazione, dr. med. ____________________, ha osservato il 26 gennaio

2018.

che dalla perizia reumatologia a suo tempo allestita non erano emersi

"nuovi aspetti medici oggettivi nel mio

capo di specialità, in grado di modificare questo mio giudizio" e

che "l'inabilità lavorativa attestata al

50% dal medico curante come già precisato nella mia presa di posizione del

10.11

, si basa su aspetti diagnostici già ben noti al momento della

stesura peritale in questione. Stando agli atti di recente prodotti da legale

dell'assicurato, (…), vengono pure messi in discussione i suggerimenti terapeutici

da me formulati, in ambito peritale; come già sottolineato nel complemento

peritale alla vostra attenzione del 25.09.2017, proposte di cura analoghe erano

già state scritte dal collega reumatologo privatamente consultato

dall'assicurato, Dr. __________ di __________" (doc. IV-3, pag. 2).

2.7

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U

259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356,

p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da

medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore

probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr.

anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).

Per

quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni

all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore

probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare

della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,

consid. 3b/bb).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di

perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del

medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF

9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di

fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05

del 25 aprile 2007).

2.8

Nella concreta evenienza, dopo

attenta analisi della documentazione medica agli atti, il TCA non ha motivo per

mettere in dubbio il rapporto del 20 dicembre 2016 ed i relativi complementi

(25 settembre e 10 ottobre 2017 e 26 gennaio 2018) in ambito reumatologico del

perito dell'amministrazione,

da considerare dettagliati, approfonditi e quindi rispecchianti i parametri

giurisprudenziali sopra ricordati, ai quali va dunque attribuita piena forza

probante, e fatti propri dall'UAI.

In particolare, il TCA non ha ragione per scostarsi dalle convincenti

considerazioni espresse dal perito reumatologo nel rapporto del 20 dicembre

2016.

e completate/confermate nei successivi scritti del 25 settembre e 10

ottobre 2017 e 26 gennaio 2018.

Del resto la valutazione in ambito reumatologico dello specialista

dell'amministrazione non è stata smentita da certificati medico-specialistici

neppure in sede ricorsuale.

In effetti, il rapporto dell'8 settembre __________ è stato debitamente preso

in considerazione e analizzato dal perito dell'amministrazione, in particolare

nella valutazione del 20 dicembre 2016 ed è, quindi, in ogni caso antecedente

alla citata perizia reumatologica. D'altra parte la valutazione del reumatologo

curante, seppur divergente per quanto riguarda la valutazione della capacità

lavorativa dell’insorgente, non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dal

perito reumatologo e va quindi intesa nel senso di una diversa valutazione

delle conseguenze che la patologia dell’interessato ha sulla sua capacità di

lavoro. Inoltre essa non tiene conto della possibilità di migliorare la

capacità di lavoro residua dell'assicurato mediante un trattamento

farmacologico e/o fisioterapico adeguato al danno alla salute presentato

dall'insorgente.

Il 27 giugno 2017 dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e

malattie reumatiche, consultato privatamente dall'assicurato non si è espresso

in merito alla capacità lavorativa del ricorrente. Lo specialista in questione

ha in ogni caso messo in evidenza la possibilità di migliorare il trattamento farmacologico

e/o fisioterapico a cui sottoporre l'insorgente.

Anche dal rapporto dell'11 agosto 2017 relativo alla valutazione del 19-20

luglio 2017 della capacità funzionale dell'assicurato presso la fisioAndreotti -

che, per quanto qui interessa, non si esprime in merito alla capacità

lavorativa (in attività adeguata) del ricorrente - emerge in ogni caso l'indicazione

per un sensibile miglioramento trattamento farmacologico e/o fisioterapico a

cui sottoporre l'insorgente.

Dal canto loro gli svariati certificati medici agli atti del dr. med. __________,

medico curante generico dell'assicurato, non sono allestiti da uno specialista

della materia che qui ci occupa, non si esprimono in merito alla capacità

lavorativa (in attività adeguata) del ricorrente, sono stati debitamente presi

in considerazione e analizzati dal perito dell'amministrazione (o, da ultimo,

dal medico SMR), non apportano nuovi elementi oggettivi ignorati dal perito reumatologo

(o, da ultimo, dal medico SMR) e non tengono conto della possibilità di

migliorare la capacità di lavoro residua dell'assicurato mediante un

trattamento farmacologico e/o fisioterapico adeguato al suo danno alla salute.

Neppure il parere del legale dell'assicurato - giusta il quale l'assicurato non

sarebbe in grado di svolgere un'attività leggera al 100% e che la terapia

analgesica che segue (quasi giornalmente l'antidolorifico Voltaren 50mg/75 mg e

all'occorrenza pure il rilassante muscolare Mydocalm), non scevra da effetti

collaterali, gli consente a mala pena di mantenere l'attuale occupazione al 50%

- permette di modificare tale conclusione, avendo il valore di una semplice

dichiarazione di parte e non potendo quindi essere condivisa dal TCA.

Stante quanto precede, in sunto, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle

considerazioni espresse dal perito reumatologico, che ha proceduto ad una

visita personale accurata dell'assicurato, è specialista della materia che qui

ci occupa e vanta pure un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa.

In siffatte circostanze il fatto che la visita dal reumatologo sia avvenuta di lunedì

mattina (e, quindi, dopo un weekend di riposo) e su di un arco temporale

giudicato breve dal patrocinatore dell'assicurato è irrilevante ai fini del

giudizio.

Del resto, secondo la giurisprudenza, il valore probatorio di un

rapporto medico non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto

piuttosto dalla sua completezza e concludenza (cfr. sentenza 9C_1013/2008 del

23.

dicembre 2009, I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid.

3.1.1

con riferimenti; STCA 32.2016.95 dell'11 aprile 2017, consid.

2.7

;

DTF 125 V 351 consid. 3a).

Le considerazioni del dr.

med. __________ sono state pure confermate dal medico SMR (cfr. valutazione del

22.

dicembre 2016 e relativi complementi del 16 novembre e del 5

dicembre 2017).

A proposito del medico SMR

non va del resto dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i

servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le

condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -

di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto

come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di

fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto

alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29

settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.

56.

pag. 174, con riferimenti).

Il legale dell'insorgente non ritiene proporzionale né pretendibile richiedere

al suo assistito di sottoporsi a terapie farmacologiche a base di

antidepressivi ed oppiacei quando questo non è strettamente necessario e con il

solo scopo di imporre al suo cliente ad ogni costo un'attività lavorativa a

tempo pieno per poi giungere all'età di pensionamento (a cui mancano solo 3

anni ritenuto che il suo assistito intende andare in pensione all'età di 58

anni) con problemi di salute ben più gravi a quelli attuali, visto che la

terapia antidolorifica non curerebbe la patologia ma i unicamente i dolori da

essa derivanti, con il rischio che il suo assistito compia sforzi fisici o

movimenti che andrebbero ad aggravare il suo stato di salute, giungendo all'età

del pensionamento con una schiena completamente distrutta e finanche con

ulteriori problemi causati dalla farmacoterapia impostagli (doc. I, pag. 20).

Il parere del legale dell'assicurato non permette nuovamente di

modificare la conclusione a cui è giunto il TCA, avendo il

valore di una semplice dichiarazione di parte e non potendo quindi essere

condivisa.

A questo proposito occorre evidenziare che il principio inquisitorio che

regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è

incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di

collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della

presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi -

segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni (cfr.

sul tema STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017, consid. 2.7 e rinvii ivi citati;

STCA 32.2017.83 del 22 febbraio 2018, consid. 2.6 e rinvii ivi citati).

Inoltre, secondo la giurisprudenza, un diritto alla rendita non può di

principio insorgere "solange zumutbare therapeutische und

andere schadenmindernde Vorkehren nicht ausgeschöpft werden. Ist durch eine

tatsächlich realisierbare Veränderung der für die gesundheitliche Situation

bedeutsamen Rahmenbedingungen eine wesentliche Verbesserung des

Gesundheitszustands und damit der dadurch eingeschränkten Arbeitsfähigkeit zu

bewirken, liegt kein invalidisierender Gesundheitsschaden im Sinne des Gesetzes

vor" (STF 9C_254/2013 del 30 Ottobre 2013 consid. 3.1 und 9C_947/2012 del 19

giugno 2013 consid. 3.2.2 con rinvii)."

D'altra parte, sia il dr. med. __________ sia il dr. med. __________,

ambedue consultati privatamente dall'assicurato hanno messo in evidenza la

possibilità di migliorare il trattamento farmacologico e/o fisioterapico a cui

sottoporre l'insorgente.

Va ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

Il

TCA rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione

sufficientemente chiarita.

In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che

incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF

123.

V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è

da ritenere dimostrato, secondo il grado

della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6

pag. 221 con riferimenti), che

RI 1 in un'attività adeguata (ovvero rispettosa dei limiti

indicati dal perito reumatologo dell'amministrazione) presenta un'incapacità

lavorativa totale dal 23 marzo 2015 e un'abilità lavorativa completa (presenza

e rendimento 100%) dal 14 aprile 2015,

posto che l'assicurato si sottoponga ad una farmacoterapia analgesica

proporzionata all'intensità dei dolori accusati sull'arco delle 24 ore (comprovando

l'aderenza terapeutica tramite un dosaggio dei farmaci nel sangue) e ad un

riallenamento muscolare a lungo termine a margine delle ore lavorative.

In siffatte circostanze le censure ricorsuali volte a contestare l'esigibilità

in attività adeguate dell'assicurato vanno respinte.

Va inoltre rilevato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già

avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a

personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di

occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite

mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che

consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono

necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione

professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid.

3.

, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;

9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo

2008.

consid. 4.6.3).

Secondo la giurisprudenza,

se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di

fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va

rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad

attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di

montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi

fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di

confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del

23.

agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).

Si può,

quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta

di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda,

difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e

non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991

pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) - che il ricorrente sia in grado di

mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali

idonee.

2.9

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute dell'assicurato.

Il TCA osserva che il calcolo di cui al doc. 37 dell'incarto AI (cfr. pag. 118

e 119 incarto AI), dal quale scaturisce un grado di invalidità del 38%, è

relativo all'anno 2014.

Va qui ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi

fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF

129.

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I

600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV

Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;

cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

Vengono considerati i dati

del 2016, visto che l'incapacità lavorativa di lunga durata è iniziata nella

primavera del 2015 (cfr. consid. 1.1.) e, pertanto, il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto dell'anno di attesa di cui

all'art. 28 cpv. 1 LAI, viene a cadere nella primavera 2016.

2.10

Per determinare

il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla

salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa,

nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla

rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,

quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale

reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si

fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del

danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei

salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul

salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella

stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile

quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori

empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre

tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che

impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e

conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente

svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale

contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata.

Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e

percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30;

RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è

pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata

da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002

pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

2.10.1

Per quanto concerne

il reddito da valido, se non fosse subentrato il danno alla salute (nel 2015) e

avesse continuato a svolgere la sua abituale attività lavorativa (__________ in misura del 100% presso il __________), l'assicurato

avrebbe potuto percepire nel 2016 un salario annuo lordo di fr. 90'769.-

sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, posto che dal 1° gennaio 2011

RI 1 percepisce un salario mensile lordo di fr. 6'982.25 più tredicesima, pari

a fr. 90'769.- lordi annui (cfr. pag. 78 e 79)

Il "reddito da valido" quale " __________" al 100% per il 2016 è, pertanto,

fissato a fr. 90'769.-.

2.11

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, va ricordato

che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

In

una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore

al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito

diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso

è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali

e professionali.

Questa giurisprudenza è

stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 141 V 1 consid.

5.

2.11.1

Nel caso in esame, ritenuto che

l'insorgente potrebbe meglio sfruttare la sua capacità residua in attività

leggere e confacenti al suo stato di salute, per il calcolo del reddito da

invalido vanno applicati i dati statistici.

Dall'inchiesta

svizzera sulla struttura dei salari 2014 (cfr., a proposito

del 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V

178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014

tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2014; salario mensile lordo [valore centrale]

secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il

2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V

178), emerge che il salario lordo

mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice

di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; cfr. sentenza

9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40 ore settimanali nel settore privato

(circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,

cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 63’744.- (Fr.

5'312.- x 12 mesi).

Questi

dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende

di 41,7 ore computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21

luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la

tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division

économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un

uomo ammonta a fr. 66'453.12 (fr. 63’744:

40.

x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98

del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Adattando

all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino al 2016, si ottiene un

salario di fr. 66'646.30 per il 2015 e di fr. 67'133.-

per il 2016 ([63'744.-- : 103.2 x 104.1; Tabella T1.1.10 Indice dei

salari nominali, Uomini, 2011-2016]; riportati all’orario medio di lavoro

settimanale nelle aziende di 41.7 per quell’anno; STCA 32.2017.209 del 10

settembre 2018, consid. 2.8).

Il "reddito da invalido" per il 2016 è, pertanto, fissato a fr. 67'133.-.

2.11.2

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli

assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale

(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In concreto l'UAI nel calcolo

di cui al doc. 37 (cfr. pag. 118 e 119 incarto AI) ha operato una decurtazione del 15% a titolo di deduzione sociale per attività leggere

(5%) e per altri svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari

(10%).

Globalmente, e tenuto conto di

tutte le circostanze del caso concreto come pure del riserbo di cui deve dare

prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio

apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393

consid. 3.3), questa Corte ritiene che una deduzione sociale del 15%, così come

peraltro stabilito dall'UAI nel precitato calcolo, tiene ampiamente

conto degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato.

Il "reddito da invalido" di fr. 67'133.- (cfr. consid. 2.11.1), tenuto conto di una decurtazione

sociale del 15%, ammonta dunque a fr. 57'063.05.

2.12

Confrontando il reddito da

invalido di fr. 57'063.05 (cfr. consid. 2.11.2) con quello da valido di fr. 90'769.- (cfr. consid. 2.10.1), si ottiene un grado

d’invalidità del 37% ([90'769.00 - 57'063.05] x 100 : 90'769.00 = 37.13%

arrotondato al 37% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121)

che non dà diritto a una rendita d’invalidità.

2.13

Essendo il grado di invalidità

dell'insorgente superiore al 20%, egli potrebbe teoricamente avere diritto ad

una riformazione professionale.

2.13.1

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli

assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai

provvedimenti d'integrazione per quanto essi siano necessari e idonei a

ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro

capacità di svolgere mansioni consuete (lett. a) e le condizioni per il diritto

ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b).

Per stabilire tale diritto

deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale

rimanente (art. 8 cpv. 1bis LAI).

Fra i provvedimenti

d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti

di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 8 cpv. 3

lett. a LAI) ed i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che

comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione

professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il

collocamento (art. 18 LAI) e l'aiuto in capitale (art. 18b LAI).

Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto alla formazione in una

nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione

professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere

presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari a circa il 20% (STF 8C_689/2015 del

15.

gennaio 2016: “(…) von rund 20% voraussetzt, wobei es sich dabei lediglich

um einen Richtwert handelt.”; DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid.

2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV

Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b). La soglia minima di diminuzione della capacità

di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale è

quindi del 20%.

Secondo l'art. 6 cpv. 1

OAI, per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione

necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della

prima formazione professionale o dopo l'inizio di un'attività lucrativa senza

previa formazione professionale a causa dell'invalidità.

Con riformazione

professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure

reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità

di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia

attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del

possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF

124.

V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

Infine, la circolare sui

provvedimenti d’integrazione di ordine professionale (CPIP) prevede:

"

4010.

Le seguenti condizioni devono

essere adempiute cumulativa-mente:

- a causa di un’invalidità imminente o

esistente la persona assicurata non è più in grado di esercitare la precedente

professione o di compiere le mansioni consuete, lucrative o no;

- l’assicurato deve essere idoneo

all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di

sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;

- la formazione deve essere

compatibile con l’invalidità e corrispondere alle capacità dell’assicurato.

Deve essere inoltre semplice ed adeguata e offrire possibilità di guadagno

pressappoco equivalenti a quelle della precedente attività. Non sono rimborsate

le spese di una formazione che non prospetta una prestazione lavorativa

economicamente valorizzabile.

(…)

4013.

Se un assicurato è sufficientemente integrato o

se può esserle procurato un posto di lavoro adeguato ed esigibile senza una

formazione supplementare, una riformazione professionale non è necessaria.”

Infine, con STF

9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata invalida

al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto) aveva chiesto di essere

messa a beneficio di provvedimenti integrativi di natura professionale, ha

affermato che:

" (…) Sennonché,

a prescindere dalle argomentazioni esposte nel giudizio impugnato, cui si

rinvia per brevità, l’insorgente sembra dimenticare che nel momento

determinante della decisione amministrativa in lite le si presentava un

ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e ripetitive, poco

qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per analogia sentenze

9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del 26 ottobre 2009

consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già solo per questo

motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento. (…)"

(STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011, consid. 6).

2.13.2

Nel caso di specie, va

evidenziato che il ricorrente, pur avendo raggiunto il grado

minimo d’invalidità del 20% richiesto (cfr. considerando 2.12), senza dover

intraprendere una specifica riqualifica professionale, può, per i motivi già

espressi al considerando 2.8, svolgere attività semplici e

ripetitive dal profilo fisico leggero (cfr. anche sentenza 32.2011.143 del 21

novembre 2011; cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010

consid. 6.2,9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28

ottobre 2003 consid. 3.3). Come già indicato al consid. 2.8, va qui ribadito

che all’assicurato può essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità

lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati,

con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione

professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice

introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Va qui

rilevato che specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle

prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera

sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono essere svolte sia in

posizione seduta che in piedi (per esempio attività d’incasso, d’assemblaggio,

di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare

frequentemente la postura (cfr. STCA 32.2013.75 del 28 gennaio 2014 e

32.2011.143

del 21 novembre 2011). Secondo la giurisprudenza, se è vero che

vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente

al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli

accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di

invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto

corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto

di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF

8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del

25.

febbraio 2003 consid. 4.7).

Ne segue che al ricorrente non può essere riconosciuto alcun diritto a

provvedimenti professionali (riqualifica/riformazione professionale), ritenuto

che gode di un ampio ventaglio di professioni possibili che non richiedono

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. anche le STCA

32.2015.83

del 4 maggio 2016, 32.2014.17 del 27 luglio 2015, 32.2014.95 del 21

maggio 2015, 32.2013.75 del 28 gennaio 2014).

2.14

In simili circostanze, visto

tutto quanto precede, la decisione impugnata va confermata.

2.15

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità

delle spese è determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti