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32.2018.30

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 febbraio 2019Italiano63 min

Source ti.ch

Fatti

I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del

beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la

rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su

richiesta.

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a

proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento

determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi

senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a

cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e

STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI

è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il

diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una

rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo

d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato

ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di

revisione né di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in

Plaidoyer 1/06, pag. 64).

2.4. Nel caso di specie, a seguito

della domanda di prestazioni del 2014, dopo avere richiamato gli atti medici ritenuti

determinanti, sentito il parere del Servizio Medico Regionale che il 26 marzo

2015 (doc. 35) ha ritenuto necessario sottoporlo a una perizia psichiatrica, l’8

maggio 2015 la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha

valutato l’assicurato durante un colloquio di 130 minuti e sulla base della

documentazione medica messale a disposizione dall’Ufficio AI. Nel suo rapporto

del 13 maggio 2015 (doc. 38) la specialista del Centro peritale per le assicurazioni

sociali ha esposto l’anamnesi, la descrizione della giornata, le attività e le

abitudini, l’esito dell’esame clinico e la descrizione soggettiva dei disturbi

secondo il vocabolario AMDP-System, il trattamento psichiatrico in essere e ha inoltre

indicato di avere sentito telefonicamente lo psichiatra curante.

La diagnosi posta era di sindrome di somatizzazione (ICD-10:

F45.0) e di episodio depressivo di media gravità (ICD-10: F32.1).

La psichiatra ha discusso i criteri di Foerster e ha valutato le

conseguenze sulla capacità di lavoro basandosi sulla descrizione di risorse e

deficit secondo lo schema MINI-ICF-APP e ha concluso che la capacità lavorativa

dell’assicurato in qualsiasi attività confacente fosse a quel momento del 15%

rispetto a una giornata lavorativa piena (orario ridotto, rendimento ridotto)

dal punto di vista strettamente psichiatrico. Un’attività confacente avrebbe

dovuto essere semplice, manuale, esecutiva, con scarsa presa di responsabilità,

da svolgersi in un ambiente tollerante, senza grandi necessità di produttività

e di performance. Nell’ultima attività svolta l’assicurato era invece da

ritenere totalmente inabile al lavoro dal gennaio 2013. Come casalingo, la sua

abilità era del 40%.

Il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha ripreso

nel suo rapporto finale del 27 maggio 2015 (doc. 40) le diagnosi e i gradi di

incapacità lavorativa del 100% dal 30 gennaio 2013 in qualsiasi attività e

dell’85% dal 13 maggio 2015 in attività adeguate, sulla cui base è stato emesso

il progetto di decisione del 9 giugno 2015 (doc. 43) di attribuzione di una

rendita intera, dapprima con grado di invalidità del 100%, poi dell’83%.

Alla luce della nuova giurisprudenza in ambito psichico, è stata

ritenuta necessaria una nuova perizia psichiatrica (doc. 76).

Emersi poi anche dei disturbi somatici, il mandato per erigere una

perizia pluridisciplinare è stato aleatoriamente affidato il 17 febbraio 2017

(doc. 85) al Servizio Accertamento Medico.

La perizia è stata allestita il 19 luglio 2017 (doc. 93), dopo che

il Servizio Accertamento Medico ha avuto modo di visitare l’assicurato i giorni

3, 18, 24 e 27 aprile, nonché 2 e 15 maggio 2017 per accertamenti

pluridisciplinari ambulatoriali.

Riassunti i certificati medici messi a sua disposizione dal 2010

al 2017, il SAM ha esposto l’anamnesi familiare, personale-sociale,

professionale, patologica, sistemica, le affezioni attuali, la descrizione

della giornata e la terapia.

Nelle constatazioni obiettive il perito ha descritto lo status,

gli esiti degli esami di laboratorio e radiologici effettuati il 3 aprile 2017,

come pure dell’esame psicologico del 18 aprile 2017.

Sono poi stati riassunti i consulti specialistici, esposti di

seguito.

L’assicurato è stato esaminato il 24 aprile 2017 dal dr. med. __________,

specialista FMH in neurologia, il quale nel rapporto reso il giorno dopo ha

posto l’anamnesi, lo stato neurologico e le sue valutazioni, rilevando in

conclusione che l’esame neurologico dettagliato era assolutamente normale e che

al braccio destro non sono stati trovati elementi in favore di lesioni residue

neurologiche. I sintomi dell’assicurato non erano riferibili a una patologia

neurologica, perciò era abile al 100%.

La diagnosi posta senza influsso sulla capacità lavorativa

era di sintomatologia soggettiva di tensione muscolare, senza patologie

neurologiche oggettivabili associate e di possibile pregressa lesione

transitoria del plesso brachiale destro attualmente senza deficit residui.

Il perito ha infine risposto ai quesiti sulla capacità lavorativa

e a delle domande specifiche sottopostegli dall’Ufficio AI.

Il 2 maggio 2017 il dr. med. __________, specialista FMH in

reumatologia, ha sottoposto l’assicurato a una valutazione e nel suo rapporto

del giorno seguente ha esposto l’anamnesi reumatologica da terzi e gli esiti

degli esami di laboratorio e radiologici alla spalla destra del 3 aprile 2017.

La diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa era

di periartropatia omeroscapolare a destra in lesione del tendine muscolo

sovraspinato alla spalla destra, mentre la diagnosi senza influsso era

di tendenza ad iperlassità legamentare e di decondizionamento e sbilancio

muscolare.

Nella sua valutazione il reumatologo ha esposto i dati oggettivi

con lo stato generale e ha rilevato che i sintomi accusati dall’assicurato e i

deficit funzionali fatti valere erano soltanto parzialmente spiegabili con le

alterazioni strutturali evidenziate. Inoltre, l’assicurato non assumeva farmaci

analgesici e non si sottoponeva a quel momento a un trattamento fisioterapico

del quale aveva beneficiato alcuni mesi prima per la spalla destra.

Il perito ha consigliato all’assicurato di sottoporsi a un

riequilibrio e ricondizionamento progressivo della muscolatura assiale e

periferica e ha giudicato come lavoro adatto allo stato di salute attuale

un’attività che tenesse conto di determinati limiti funzionali e di carico,

applicabili sia durante le ore lavorative sia il tempo libero. V’erano dunque

risorse fisiche che permettevano una reintegrazione professionale.

Sulla scorta di questi limiti, l’esperto ha ritenuto l’assicurato,

nel lavoro precedentemente esercitato di custode, abile sull’arco di una

giornata lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento

del 10% dal 30 gennaio 2013. In una attività adatta allo stato di salute, che

quindi doveva tenere conto di tutti i limiti funzionali e di carico stabiliti,

il reumatologo l’ha giudicato abile al lavoro con rendimento massimo del 100% e

ciò sempre dal 30 gennaio 2013, così come nell’attività di casalingo.

Il 24 aprile 2017 e il 15 maggio 2017 ha avuto infine luogo la

valutazione psichiatrica da parte del dr. med. __________, psichiatra e

psicoterapeuta FMH, che nel suo referto del 23 giugno 2017 ha precisato di

avere avuto due colloqui con l’assicurato di 115 rispettivamente di 100 minuti,

oltre a un colloquio telefonico di 20 minuti con lo psichiatra curante.

Lo specialista ha riassunto l’anamnesi (familiare, personale e

professionale, patologica), la farmacoterapia in atto (nessuna), i dati

soggettivi e lo stato psichico basato sul sistema ADMP 8.

Nella sua valutazione egli ha ripercorso le precedenti perizie

psichiatriche a cui l’assicurato è stato sottoposto, confermando la presenza di

una sindrome somatoforme da dolore persistente. Per quanto riguarda le altre

patologie psichiatriche evidenziate in passato (il disturbo dell’adattamento,

l’episodio depressivo di media gravità e l’eventuale disturbo di personalità),

la situazione era più difficile da identificare. L’esperto le ha accuratamente

analizzate partendo dalla sua valutazione clinica personale e l’ha confrontata

con le risultanze delle valutazioni dei colleghi che l’hanno preceduto, a volte

trovando delle discordanze (con la dr.ssa __________) e a volte delle

congruenze (con il dr. __________ e il dr. __________, così come con lo

psicologo che l’ha esaminato e l’ha sottoposto a dei test nell’ambito del

mandato peritale).

Il perito ha evidenziato che si era di fronte a un vissuto

depressivo, dovuto alla sua personalità, che a volte poteva sfociare in una

“vera” depressione, che però non sarebbe stata costante. Questo fatto spiegava

anche bene perché nessun farmaco antidepressivo aveva funzionato e un tentativo

farmacologico era stato abbandonato definitivamente un anno prima. Il fatto che

non si trattava di una depressione endogena o reattiva non voleva dire che

l’assicurato non soffriva, perché la sofferenza si percepiva bene sotto

l’oppositività, la diffidenza e la rabbia che ogni tanto appariva malgrado il

controllo.

L’esperto ha altresì diagnosticato un episodio depressivo

leggero-medio, anche perché non era facile discernere tra una depressione che era

il sintomo di un malessere, cioè della sua impossibilità di vivere liberamente

le sue emozioni, e una depressione che era la causa del malessere. Dal rapporto

psicologico si poteva ben evincere che si trattava di uno stile disfunzionale

di vita, di cui l’assicurato non si rendeva conto, ma si rendeva benissimo

conto della sofferenza che questa “limitazione emotiva” gli causava. Si

trattava di un disturbo di personalità che influenzava anche la sindrome somatoforme

da dolore persistente. Erano inoltre presenti gli indicatori di comorbidità con

depressione leggera, ma soprattutto un disturbo di personalità, scarsa capacità

introspettiva, una marcata sofferenza, una consistente compromissione della

quotidianità, il disturbo di personalità e l’insuccesso delle terapie

psichiatriche da 4 anni. Si era dunque in presenza di un disturbo somatoforme

da dolore persistente mediamente grave. Il perito ha osservato come

l’assicurato presentava un pensiero molto concreto, poca immaginazione e una

capacità introspettiva molto limitata. Questo significava che non poteva

approfittare di colloqui psicoterapici o solo in misura limitata, motivo per

cui, a suo dire, era più utile un approccio pratico con un nuovo tentativo di

allenamento professionale, in modo parziale, non più del 50%. Un impegno

parziale poteva essere terapeutico.

Per quanto concerne i tentativi farmacologici effettuati negli

anni, a dire del perito era difficile parlare in modo definitivo di una

prognosi infausta. Rimanevano dei dubbi sulla resistenza farmacologica che

dovevano essere risolti, eventualmente con un ricovero in una clinica

specializzata dove era possibile assicurare un’assunzione fedele della terapia

farmacologica.

Lo psichiatra ha quindi posto la diagnosi di sindrome depressiva

ricorrente, attuale episodio di lieve-media gravità (ICD-10:F33.0); sindrome

somatoforme da dolore persistente (ICD-10: F45.4); disturbi di personalità

misti, con aspetti schizoidi, paranoidi e di evitamento (ICD-10: F61.0).

Nel rispondere alle domande sottopostegli dall’Ufficio AI, lo

psichiatra ha stabilito che la capacità lavorativa dell’assicurato nell’ultimo

lavoro svolto come custode o manutentore era del 50% a causa delle

“conseguenze” del disturbo di personalità, del disturbo somatoforme e dei

sintomi depressivi, da intendere come riduzione del tempo di lavoro e del

rendimento riferito a un’attività al 100%. Il perito ha rilevato che

un’inabilità lavorativa totale esisteva, come dichiarato dallo psichiatra

curante, dal gennaio 2013 fino a quel momento. L’incapacità dell’85% fissata

dalla dr.ssa med. __________ nel maggio 2015 non era mai stata accettata dal

medico SMR. L’inabilità del 50% da lui stabilita era presente dal 24

aprile 2017, ovvero dalla sua prima visita, a causa dei sintomi della

depressione, i dolori cronici e i sintomi del disturbo di personalità e valeva

per altre attività lavorative.

Per lo psichiatra, trovandosi di fronte a una persona dotata di

capacità d’introspezione molto limitata e con un disturbo di personalità, una

presa a carico psicoterapica era praticamente impossibile, così come affermato

dallo psichiatra curante. Era però possibile un tentativo farmacologico in

ambiente stazionario specializzato. Erano possibili provvedimenti di

integrazione e/o riformazione professionale nella misura del 50%.

Tenendo conto dell’incapacità lavorativa dell’85% stabilita nella

perizia del 2015 dalla dr.ssa __________, e quella attuale, l’incapacità lavorativa

risultava solo marginalmente migliorata. La depressione rispetto al momento

della perizia precedente, diagnosticata di media gravità, era migliorata ed era

stata “sostituita” dal disturbo di personalità, che condizionava comunque la

vita emotiva dell’assicurato. A suo dire, era presente un potenziale di

integrazione professionale che poteva essere valorizzato attraverso misure di

riallenamento progressivo al lavoro.

Il 18 luglio 2017, alle ore 16.45, i periti del Servizio

Accertamento Medico e i dr. med. __________ e __________ hanno avuto modo di

discutere del caso in teleconferenza in modo esaustivo. Alla luce delle

consultazioni dei tre specialisti, il SAM ha posto le diagnosi seguenti.

Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa:

Sindrome depressiva ricorrente,

attuale episodio di lieve-media gravità (ICD-10: F33.0).

Sindrome somatoforme da dolore

persistente (ICD-10: F45.4).

Disturbi di personalità misti, con

aspetti schizoidi, paranoidi e di evitamento (ICD-10: F61.0).

Periartropatia omeroscapolare a

destra, in:

- lesione del tendine sovraspinato

alla spalla destra.

Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa:

Tendenza ad iperlassità

legamentare.

Decondizionamento e sbilancio

muscolare.

Sintomatologia soggettiva di

tensione muscolare, senza patologie neurologiche oggettivabili associate.

Possibile pregressa lesione

transitoria del plesso brachiale destro, attualmente senza deficit residui.

Abuso nicotinico.

Dislipidemia non trattata.

Sovrappeso (BMI 26,90 kg/mq).

Nella valutazione medico-teorica globale dell’attuale

capacità lavorativa nella precedente attività, gli esperti hanno

ritenuto che l’assicurato presentava una capacità lavorativa del 45%. La

riduzione era dovuta soprattutto a deficit funzionali di tipo psichiatrico (50%)

e in minor misura di tipo reumatologico (10%). Complessivamente, dal 24 aprile

2017 la capacità come custode era del 45%, da intendere come combinazione di

riduzione del rendimento e del tempo di lavoro. Dal 1° gennaio 2013 l’inabilità

lavorativa era totale per il carattere più grave della patologia psichiatrica,

mentre dall’8 maggio 2015 al 23 aprile 2017 la capacità lavorativa dell’interessato

era del 15% come custode.

La sua capacità lavorativa d’integrazione in attività adeguate

al suo stato di salute era del 50% dal lato psichico a decorrere dal 24 aprile

2017, mentre per il periodo precedente valevano le considerazioni descritte per

l’attività di custode. Dal lato reumatologico e neurologico la capacità

lavorativa era del 100%. Complessivamente, dal 24 aprile 2017 l’assicurato era

abile al 50%, inteso come riduzione del tempo di lavoro e del rendimento in un

lavoro a tempo pieno. Per il periodo precedente, dal 30 gennaio 2013 al 7

maggio 2015, la capacità lavorativa era nulla in qualsiasi attività adeguata,

mentre dall’8 maggio 2015 al 23 aprile 2017 è stata giudicata del 15%.

Come casalingo l’assicurato presentava una capacità

lavorativa globale del 90% dal 24 aprile 2017, solo per motivi psichici.

Infine, un impiego parziale era terapeutico visto il potenziale di

integrazione professionale che poteva essere valorizzato.

Rispetto alla perizia del 2015 v’era stato un parziale

miglioramento dello stato psichico che permetteva una integrazione

professionale con misure di riallenamento al lavoro.

Sulla scorta di questa perizia pluridisciplinare, il 7 agosto 2017

(doc. 95) il dr. med. __________, FMH medicina interna generale, e il dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, attivi presso il Servizio Medico Regionale, nel

rapporto finale SMR hanno confermato le diagnosi stabilite dagli esperti del

Servizio Accertamento Medico e hanno ritenuto un’inabilità lavorativa del 100%

dal 30 gennaio 2013 e del 85% dall’8 maggio 2015 in qualsiasi attività

lavorativa; dal 24 aprile 2017, come custode essa era del 55%, mentre in

attività adeguate del 50%.

Stante la modifica giurisprudenziale sui disturbi depressivi, il

21 ottobre 2017 (doc. 105) il dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, ha riesaminato la perizia SAM e ha di conseguenza modificato il

rapporto finale SMR, nel senso che ha stabilito nel 35% l’inabilità lavorativa

dell’assicurato in qualsiasi attività dal 24 aprile 2017.

Il consulente in integrazione ha ricalcolato il 27 ottobre 2017

(doc. 108) il grado di invalidità, fissandolo all’82% per il secondo periodo e

al 22% dal 24 aprile 2017. Il progetto di decisione del 30 ottobre 2017 (doc.

109), che annullava quello del 2015, ha così stabilito un diritto alla rendita

intera dal 1° gennaio 2014 al 31 luglio 2017, dapprima con grado AI del 100%

poi dell’82%.

Nelle osservazioni al progetto di attribuzione di rendita intera

temporanea, l’avv. RA 1 ha contestato che vi sia stato un miglioramento dello

stato di salute dell’assicurato dall’aprile 2017, perciò doveva avere diritto a

una rendita intera (doc. 114).

Il 21 dicembre 2017 (doc. 117) il dr. med. __________ ha ritenuto

non esservi elementi tali da modificare il suo precedente rapporto finale SMR,

perciò la decisione del 25 gennaio 2018 ha confermato il progetto del 30

ottobre 2017.

Le contestazioni mosse dall’assicurato con il suo ricorso del 26

febbraio 2018, sostanzialmente identiche a quelle espresse nelle sue

osservazioni al progetto di decisione, sono state riesaminate dallo stesso dr. __________

del Servizio Medico Regionale, il quale il 27 aprile 2018 (doc. VI/1), alla

luce dell’evoluzione della giurisprudenza federale sulle sindromi depressive,

ha modificato la sua precedente valutazione del 21 ottobre 2017. Sulla base

delle nuove indicazioni giurisprudenziali, non appariva più giustificabile un

miglioramento della capacità lavorativa stimato in considerazione di

un’ipotetica adesione dell’assicurato a un trattamento adeguato alle sue

condizioni di salute.

Pertanto, il medico SMR si è allineato agli esiti peritali per la

determinazione della capacità lavorativa residua in attività abituale e

adeguata allo stato di salute, stabilendo che dal 24 aprile 2017 l’assicurato

era inabile al lavoro in ragione del 55% come custode e al 50% in

altre attività adeguate; in entrambi i casi, l’assicurato poteva lavorare per 6

ore al giorno con ulteriore riduzione del rendimento come deciso dal SAM (nel

precedente rapporto del 21 ottobre 2017 era stata indicata un’inabilità al

lavoro del 35% in qualsiasi attività, mentre in quello redatto il 7 agosto 2017

era del 55% rispettivamente del 50%).

Lo stato di salute era migliorato stante un miglioramento della

problematica depressiva riscontrata dal perito. La prognosi sull’evoluzione

della capacità lavorativa rimaneva incerta, ma il dr. __________ ha ribadito il

parere del SAM secondo cui erano applicabili delle terapie atte a migliorare e

mantenere la capacità lavorativa residua.

Sulla scorta di queste nuove considerazioni, pendente causa

l’amministrazione ha proposto al TCA di accogliere parzialmente il ricorso,

giacché il nuovo calcolo effettuato dal consulente in integrazione fissava nel

42% il grado di invalidità da aprile 2017.

2.5. Per costante giurisprudenza

(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha

stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK

1986 pag. 189; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito

che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli

esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le

loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25

aprile 2007; STFA U 329/01

ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (=

SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le

perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate

dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24 agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito

dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la

jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence

d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière

générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir

de tel." (…).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di

opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice,

ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion

entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent

de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de

rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;

SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25

mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert." (…).

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista

in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione

Considerandi

riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V

49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann,

Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999

pag. 105 segg.).

Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e

deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto

psicosociale della persona esaminata.

Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve

ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori

descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui

descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti

divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti

dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto

insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente

psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

2.6

Va ancora ricordato che per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984

pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).

Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30

giugno 2004 al consid. 3.2 l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102.

V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF

127.

V 298 consid. 4c in fine). (…)".

Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra

l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le

nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre

1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…)

il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396.

segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I

621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).”.

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha

precisato i criteri per potere concludere che un disturbo da dolore somatoforme

(ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).

Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V

49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di

un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della

situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono

considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di

prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività

risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un

danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione.

Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra

i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato

afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago;

l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti

dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,

nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich

zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische

Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio

approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre

affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta

Corte si è così pronunciata:

" (…)

4.2

Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der

Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45.

S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE

136.

V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”.

Con la STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V

281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi

(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di

lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono

stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare

e senza risultati predefiniti. In particolare, la presunzione secondo

cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di

volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

In due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e DTF 143 V

418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura

probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti,

secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona

interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere

applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi

(DTF 143 V 409), ma anche per tutte

le malattie psichiche (DTF 143 V 418).

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale

riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra

le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9

marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre

2016.

consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti

potevano essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza

alle terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI. Con

il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non

vale più in maniera assoluta. Ora invece, come nelle altre malattie psichiche,

la questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a presentare,

sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’incapacità lavorativa

e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in

presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni

modo ancora essere considerata complessivamente nell’apprezzamento delle prove,

tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

2.7

Nell’evenienza concreta, si

tratta di stabilire lo stato di salute del ricorrente rispettivamente la sua

capacità lavorativa e di guadagno sostanzialmente dal 24 aprile 2017 in poi,

giacché per il periodo precedente, ossia dallo scadere dell’anno di attesa nel gennaio

2014.

e fino a quel momento, l’assicurato non ha contestato le conclusioni

tratte dall’Ufficio AI di concessione di una rendita intera (grado AI 100%

stante un’incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività e grado AI 82%

dall’8 maggio 2015 con un’inabilità lavorativa dell’85% in qualsiasi attività)

e ciò fino al 31 luglio 2017, ovvero fino a tre mesi dopo l’intervenuto

miglioramento dello stato clinico stabilito medicalmente al 24 aprile 2017 con

la visita peritale psichiatrica.

Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del

ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’Ufficio AI prima dell’emanazione

della decisione impugnata, dopo attenta analisi di tutta la documentazione

medica agli atti conferma l’operato dell’amministrazione.

Va qui al riguardo tuttavia osservato che a causa dell’evoluzione

giurisprudenziale degli ultimi anni in tema di disturbi psichici, i medici

dell’SMR intervenuti per valutare le condizioni di salute del ricorrente hanno

modificato più volte il loro giudizio sulla capacità lavorativa come custode e

in attività adeguate.

Da ultimo, infatti, con la modifica giurisprudenziale intervenuta

il 30 novembre 2017 (citate DTF 143 V 409 e DTF 143 V 418), il Tribunale

federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura probatoria illustrata

nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti, secondo cui la reale

capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare

alla luce di indicatori, deve ora essere applicata non solo in caso di

depressioni da lievi fino a medio-gravi (DTF

143.

V 409), ma anche per tutte le malattie psichiche

(DTF 143 V 418).

In virtù di questi nuovi principi emersi successivamente al

rapporto finale dell’SMR del 21 ottobre 2017, correttamente l’Ufficio AI ha

risottoposto al Servizio Medico Regionale l’esame dello stato di salute del

ricorrente e, pendente causa, il 27 aprile 2018 il dr. med. __________ ha

modificato il suo ultimo rapporto finale e ha ripreso le conclusioni tratte dai

colleghi __________ e __________ il 7 agosto 2017. Infatti, questi ultimi si

erano allineati alle conclusioni tratte il 19 luglio 2017 dai periti del

Servizio Accertamento Medico, mentre il dr. __________ le ha modificate il 21

ottobre 2017 sulla scorta della giurisprudenza precedente del Tribunale

federale riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi, secondo

cui le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti solo se

era dimostrata una “resistenza alle terapie”, condizione necessaria per la

concessione di una rendita AI.

Dal 30 novembre 2017 questo concetto non vale più in maniera

assoluta. Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione

decisiva è sapere l’assicurato riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione

oggettivo, la prova di un’incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La

possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi

fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente

nell’apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia

conseguente e adeguata.

Nella perizia pluridisciplinare resa il 19 luglio 2017, che ha

approfonditamente indagato tre campi, reumatologico, neurologico e

psichiatrico, quest’ultimo aspetto è stato oggetto di critiche da parte

dell’assicurato, il quale ha ritenuto di essere tuttora inabile al lavoro in

maniera totale.

Il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha avuto

due colloqui con l’assicurato a distanza di tre settimane l’uno dall’altro,

della durata di 115 minuti il primo (24 aprile 2017) e di 100 minuti il secondo

(15 maggio 2017).

Il ricorrente è inoltre stato oggetto, il 18 aprile 2017, di una

valutazione da parte di uno psicologo che l’ha sottoposto a dei test, i cui risultati

sono stati considerati dal perito nell’ambito del suo mandato.

Quest’ultimo ha esposto i disturbi soggettivi lamentati dal

ricorrente e ha analizzato il suo stato psichico basandosi sul sistema ADMP 8.

Nella sua lunga valutazione lo psichiatra ha ripercorso il vissuto

dell’interessato e si è confrontato con i pareri dei colleghi che si sono

espressi prima di lui nel 2013 (dr. __________), nel 2014 (dr. __________), nel

2015.

(dr.ssa __________) e nel 2016 (dr. __________).

D’avviso della scrivente Corte, il dr. med. __________ ha

effettuato un’accurata analisi delle condizioni psichiche del ricorrente sin

dall’inizio della malattia, si è addentrato nelle valutazioni degli specialisti

confrontandole con lo status clinico che egli ha rilevato nel 2017, riscontrando

e ben spiegando le eventuali differenze e descrivendone l’evoluzione.

Per esempio, il perito ha motivato nel dettaglio la circostanza

che la depressione, rispetto al momento della perizia effettuata nel 2015 dalla

dr.ssa med. __________, che era stata diagnosticata di media gravità, nel 2017 era

migliorata ed era stata “sostituita” dal disturbo di personalità.

Non solo l’analisi del quadro clinico dell’assicurato, ma anche le

risposte date dall’esperto sono molto chiare, complete e motivate nel dettaglio

e completano ulteriormente, laddove ce ne fosse la necessità, la valutazione

già data dei disturbi psichici del ricorrente.

Dal suo referto emerge inoltre che il perito non ha avuto

l’impressione che l’interessato tendesse ad esagerare i sintomi consciamente o

intenzionalmente, ma ha rilevato che i dati anamnestici erano coerenti con quanto

descritto in passato, seppure con qualche variazione. Non v’era dunque alcuna

incongruenza nell’anamnesi stessa, tra l’anamnesi e il comportamento tenuto durante

l’esame peritale o con la documentazione.

Lo psichiatra ha altresì ben analizzato e delineato la tematica

della psicoterapia, concludendo che poiché l’assicurato aveva una capacità di

introspezione molto limitata e soffriva di un disturbo di personalità, una

presa a carico psicoterapica era praticamente impossibile, poiché egli non ne

avrebbe potuto approfittare o solo in misura molto limitata.

Peraltro, egli ha osservato che del medesimo avviso era lo stesso

psichiatra curante, dr. med. __________, con cui ha avuto un colloquio

telefonico di 20 minuti.

Per quanto concerne i numerosi tentativi di terapia farmacologica

effettuati negli anni, in particolare di terapie antidepressive, il dr. __________

ha osservato che hanno avuto una compliance dubbia, giacché si era in

presenza di un vissuto depressivo dovuto alla personalità dell’assicurato, che

a volte poteva sfociare in una vera depressione, ma non costante, perciò nessun

farmaco antidepressivo poteva funzionare. Rimanevano quindi dei dubbi sulla resistenza

farmacologica, perciò era difficile parlare in modo definitivo di una prognosi

infausta “vista la resistenza alla terapia farmacologica”. Questi dubbi dovevano

essere risolti e ciò era eventualmente possibile con un serio e controllato

tentativo di terapia farmacologica in un ambiente stazionario protetto in cui

si potesse assicurare un’assunzione fedele della terapia.

In queste circostanze, non potendo approfittare di colloqui

psicoterapici e nemmeno di terapia farmacologica, avendo comunque l’assicurato

delle risorse, secondo il perito era più utile un approccio pratico, ossia un

nuovo tentativo di allenamento professionale, in modo parziale. Trattandosi di

un giovane uomo che soffriva di inattività, un impiego per non più del 50% del

tempo sarebbe stato terapeutico. Il potenziale di integrazione professionale che

lo psichiatra ha ritenuto essere presente poteva essere valorizzato con misure

di riallenamento progressivo al lavoro. Un inserimento professionale a tempo

parziale dava infatti la speranza di un miglioramento. Erano dunque possibili

provvedimenti di integrazione professionale e/o riformazione professionale al

50%.

D’altronde, “L’A. ha sempre

sostenuto di voler lavorare e non si tirerebbe indietro se stesse bene, ma è

proprio questo il punto, l’A. è convinto di star male, i dolori li sente e che

i dolori sono di origine fisica, però il disturbo di personalità non gli

permette di vedere e accettare altre letture o interpretazioni della realtà.”

(cfr. domande supplementari n. 1).

Occorre ancora evidenziare che il principio inquisitorio che regge

la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma

trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo

non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di

controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura

medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente

lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere

di determinare le condizioni di salute dell’assicurato attuando un nuovo esame

medico rispettivamente richiamando dei referti medici - magari addirittura in

possesso dell’interessato medesimo -, quando alla base della lamentela del

ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo

ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (fra le ultime, STCA

32.2018.20

del 28 gennaio 2019; STCA 32.2017.211 del 25 ottobre 2018; STCA

32.2017.174

del 18 luglio 2018; STCA 32.2017.136 del 12 marzo 2018; STCA

32.2017.132

del 26 febbraio 2018; 32.2017.77 del 12 dicembre 2017; STCA

32.2017.70

del 9 novembre 2017; STCA 32.2017.62 del 26 ottobre 2017; STCA

32.2017.6

del 4 luglio 2017; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013 confermata

dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA 32.2008.206 del 15 giugno 2009;

STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).

L'insorgente si è in sostanza limitato a contestare la perizia pluridisciplinare

resa dal Servizio Accertamento Medico sulla questione psichica, che ha

accertato un miglioramento a suo dire non dato.

L’assicurato non ha però saputo validamente comprovare le sue

critiche di un peggioramento del suo stato di salute rispetto alla valutazione

del perito, tale da giustificare anche dopo il 24 aprile 2017 la stessa

inabilità lavorativa stabilita dalla dr.ssa __________ nel 2015.

Il ricorrente si è quindi limitato ad esporre le proprie

valutazioni soggettive, senza però che la documentazione agli atti possa

oggettivamente suffragare le sue sintomatologie soggettive e

contestare di conseguenza che dall’aprile 2017 sia avvenuto un miglioramento

della situazione dal punto di vista clinico, ossia oggettivo.

Soprattutto, certificati in ambito psichiatrico che attestino

validamente di una situazione peggiore rispetto a quella stabilita sia dal

dottor __________ non sono stati prodotti dal ricorrente.

Infatti, né con il ricorso né pendente causa l’interessato ha

prodotto dei nuovi referti medici a sostegno delle sue tesi.

Va qui al riguardo evidenziato che malgrado l’affermazione

ricorsuale secondo cui “Il ricorrente

notificherà senz’altro le prove adeguate all’accertamento e alla dimostrazione

di quanto da lui qui sostenuto.” (doc. I pag. 4), al TCA non è però

pervenuto alcun documento di carattere medico.

In effetti, l’assicurato non ha neppure dato seguito allo scritto

che ha prodotto nel termine per presentare nuove prove, in cui ha indicato che

“Il ricorrente produrrà in causa, non appena

disponibili, rapporti aggiornati dei propri curanti psichiatra Dr. med. __________

e Dr. med. __________.” (doc. X). Ad oggi, al Tribunale non è giunto

alcunché da questi specialisti - che peraltro, come ha rilevato l’Ufficio AI,

nemmeno sono i curanti del ricorrente - né da altri.

In virtù delle considerazioni esposte, in assenza di nuovi atti

medici che mettano in dubbio le conclusioni che ha tratto il perito dal punto

di vista psichico, la scrivente Corte deve ritenere come completo, chiaro e

affidabile il rapporto allestito dal dr. med. __________. In particolare, le

sue conclusioni sono state rese dopo un attento esame personale delle

condizioni oggettive e quindi su delle valutazioni e constatazioni concrete

della capacità lavorativa dell’assicurato non solo nell’attività abituale di custode,

ma anche dell’abilità residua in altre attività adeguate.

Il rapporto del 23 giugno 2017 ha motivato in modo completo ed

esaustivo le ragioni per avere concluso a un miglioramento dello stato di

salute dell’assicurato successivamente alla valutazione del maggio 2015 della

collega __________ e a un ritorno, dall’aprile 2017, ad un leggero

miglioramento della situazione esistente. Addirittura, l’esperto ha ritenuto

che nel ricorrente era presente un potenziale di integrazione professionale che

poteva essere valorizzato con misure di riallenamento progressivo al lavoro e

che dava una certa speranza di un miglioramento. Ha dunque considerato che

un’attività lavorativa parziale poteva essere esercitata in ragione del 50%

dalla sua prima visita peritale.

Pertanto, in assenza di ulteriore documentazione medica

specialistica che contraddica le predette chiare conclusioni dell’esperto, non

v’è un valido motivo per apportare una modifica alle sue valutazioni delle

condizioni di salute del ricorrente con attinenza alla decisione del 25 gennaio

2018.

qui impugnata.

La scrivente Corte conclude dunque che lo stato di salute del

ricorrente è stato compiutamente valutato dagli specialisti del Servizio

Accertamento Medico sulla base del rapporto peritale allestito il 19 luglio

2017, i quali hanno accertato che, al momento della loro valutazione, la

capacità lavorativa globale dell’assicurato era del 45% nella

precedente attività di custode, mentre in altre attività adeguate del 50%.

Sono state infatti parzialmente sommate le due incapacità lavorative

riscontrate in ambito reumatologico (10%) e psichiatrico (50%).

Alla luce di ciò, vanno confermate le inabilità lavorative

stabilite dal dr. med. __________ nel suo ultimo parere del 27 aprile 2018

(inabilità del 100% dal 30 gennaio 2013 e dell’85% dall’8 maggio

2015.

in qualsiasi attività, mentre dal 24 aprile 2017 del 55% come

custode e del 50% in altre attività adeguate, da intendere 6 ore al

giorno con ulteriore riduzione di rendimento), seppure esse contraddicano la

sua precedente presa di posizione che è stata alla base della decisione

impugnata.

In effetti, esse si conformano alla più recente giurisprudenza del

Tribunale federale in ambito di disturbi psichici e quindi vanno ad annullare,

come correttamente proposto dall’amministrazione con la risposta di causa, le sue

stesse conclusioni del 21 ottobre 2017, siccome antecedenti e quindi superate

dai principi stabiliti con le DTF 143 V 409 e DTF 143 V 418.

In tali circostanze le contestazioni dell'assicurato, non

sufficientemente circostanziate, devono essere respinte, siccome prive (anche)

di sostrato medicalmente oggettivabile.

L’aspetto medico stabilito dai periti del Servizio

Accertamento Medico il 19 luglio 2017 va pertanto confermato.

2.8

Per quanto concerne l’aspetto

economico, accertata quindi, pendente causa, una capacità lavorativa

residua dal 24 aprile 2017 del 50% in attività lucrativa adeguata - e quindi

inferiore rispetto a quella del 65% ritenuta con la decisione impugnata

essendosi l’Ufficio AI, a quel momento, basato sulle conclusioni del 21 ottobre

2017.

dell’SMR che, forzatamente, non tenevano in considerazione gli ultimi

sviluppi giurisprudenziali stabiliti il 30 novembre 2017 – l’amministrazione, per

la determinazione del grado di invalidità, ha utilizzato il consueto metodo

ordinario.

Essa ha così messo a confronto il reddito che l'assicurato avrebbe

conseguito nel 2016 senza il danno alla salute nella professione precedente

(Fr. 52'910.-) sulla base della dichiarazione dell’ex datore di lavoro (doc.

106) (reddito da valido), con quello risultante da un'attività leggera

non qualificata desunto dai salari statistici conseguibile nel 2016 per 41,7

ore alla settimana (Fr. 67'148,21) (reddito da invalido), ha ridotto

quest'ultimo dato dapprima del 50% per tenere conto della capacità lavorativa

residua e poi del 10% per motivi personali, aumentando quest’ultima riduzione

del 5% rispetto alla decisione impugnata. Paragonando quindi il reddito da

valido di Fr. 52'910.- con il reddito ipotetico da invalido di Fr. 30'458,43,

l’Ufficio AI è giunto a un grado AI del 42%, corrispondente al diritto a un

quarto di rendita.

Non contestando né il reddito da valido né il reddito statistico

da invalido di partenza stabiliti dall’amministrazione, il ricorrente ha però

preteso l’applicazione di una riduzione per motivi personali del reddito da

invalido che sia superiore al 10% ritenuto dall’Ufficio AI nel nuovo calcolo

del 27 aprile 2018. A suo dire, andrebbero considerati l’esercizio di

un’attività a tempo parziale, l’età dell’assicurato e il suo grado di

formazione.

Da parte sua, l’amministrazione ha osservato che l’età del

ricorrente, 47enne, non poteva influire sul reddito da invalido così come il

suo grado di formazione. Per contro, la circostanza che è stato ritenuto abile

parzialmente (50%) era già stata considerata nella risposta di causa proprio

con l’aumento dal 5 al 10% del fattore di riduzione.

2.9

Secondo

la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

L'Alta Corte ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento

a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della

riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il Tribunale

federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a

titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. L’applicazione di tassi

più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni

sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria.

Con sentenza 8C_80/2013 del 17

gennaio 2014 l’Alta Corte ha rammentato che non è necessario procedere con

deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le

limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria

del permesso di soggiorno o il tasso d’occupazione.

Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete. Non è dunque

possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli

fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto

di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF

9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).

2.10

Per quanto concerne l’età

avanzata come fattore di riduzione, occorre rilevare che la giurisprudenza ha

ammesso in maniera restrittiva come l’età, benché sia un elemento estraneo

all’invalidità, possa condurre – cumulata a circostanze personali e

professionali – a rendere inesigibile, ricordato che il concetto di mercato

equilibrato del lavoro è teorico e astratto (DTF 134 V 64 consid. 4.2.1), la

ricerca di un nuovo impiego (STF 9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid 5.2;

STF 9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.2.2).

Infatti, in un caso ticinese il Tribunale federale ha confermato

la conclusione dei giudici cantonali secondo cui la realizzazione della

capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato è stata

considerata, inoltre, ammissibile, malgrado l'assicurato avesse compiuto

sessant'anni (STF 9C_916/2009 del 30 agosto 2010 consid. 7.1; STF 9C_918/2008

del 28 maggio 2009 consid. 4.2.1 e 4.2.2).

Al riguardo va rilevato che sebbene l'età avanzata

venga considerata un fattore estraneo all'invalidità, la giurisprudenza

riconosce che essa, insieme ad altri fattori di carattere personale o

professionale, può ostare alla realizzazione della capacità lavorativa residua

sul mercato del lavoro equilibrato per mancanza di richiesta di tale forza

lavoro (sentenza citata 9C_918/2008 consid. 4.2.2, anche DTF 132 V 393 consid. 3.2). In che misura l'età influisca sulla possibilità di

realizzare la capacità lavorativa residua non si valuta alla luce di un

principio generale, bensì tenuto conto delle esigenze delle attività di

riferimento (sentenza citata 9C_918/2008 consid. 4.2.2 con riferimenti).

In un altro caso ticinese giudicato il 30 ottobre 2017 (STF

8C_428/2017), l’Alta Corte ha ritenuto non dati i presupposti per l’eccezione

giurisprudenziale che considera l’età avanzata, di norma fattore estraneo

all’invalidità, quale possibile ostacolo alla realizzazione della capacità

lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato, ritenuto che la

giurisprudenza ha ammesso in maniera restrittiva che l’età possa condurre a

rendere inesigibile la ricerca di un nuovo impiego (per una più ampia

esposizione della giurisprudenza federale e cantonale al riguardo, cfr. STCA

32.2017.222

del 26 novembre 2018 consid. 2.14).

Di principio, quindi, l’età avanzata è un fattore estraneo

all’invalidità e, per di più, nell’evenienza concreta il ricorrente non aveva

ancora 47 anni quando l’Ufficio AI ha emanato la decisione in oggetto.

Pertanto, questa sua età non gli era di intralcio per mettere a frutto la sua

capacità lavorativa residua su un mercato del lavoro equilibrato.

Quanto al fattore della sua formazione, come tale esso non rientra

fra gli elementi da potere considerare per ridurre il reddito statistico da

invalido.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, infatti, da un assicurato

costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere

soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua

formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed

intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro

equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin,

Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag.

205.

segg., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die

Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den

körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten

zu entsprechen”; Doudin, La rente

d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral des assurances, in SZS 1990, pag. 255 segg.).

In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di

lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività

manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di

manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin,

op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).

L’Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro

accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.

Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti

vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano

le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC

1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004, U 871/02, consid. 3; STFA del

25.

febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.5).

Anche in questo ambito vi sono aperte delle opportunità di lavoro

per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni

di servizio.

Infine, la circostanza che l’insorgente sia stato ritenuto abile

soltanto in misura parziale in attività adeguate è debitamente considerata

dall’Ufficio AI nel suo nuovo calcolo del diritto alla rendita, poiché la

percentuale del 5% inizialmente applicata con la decisione qui impugnata è

stata aumentata al 10% di pari passo con l’aumento del grado di incapacità

lavorativa (dal 35% al 50%, cfr. rapporti finali SMR del 21 ottobre 2017 e del

27.

aprile 2018).

D’avviso della scrivente Corte, questa percentuale costituisce una

riduzione consona alla situazione del ricorrente.

Alla luce di quanto precede, questo Tribunale ritiene dunque che,

da una valutazione complessiva, il tasso di riduzione del 10% stabilito

dall’Ufficio assicurazione invalidità sia adeguato. Non v’è quindi alcun motivo

per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione nell'applicazione

della riduzione concessa, percentuale che si trova del resto entro i limiti

riconosciuti dalla giurisprudenza.

2.11

Di conseguenza, è corretto che

sul reddito statistico da invalido per l'anno 2016 di Fr. 67'148,21,

preso nella misura del 50% stante un’identica capacità lavorativa

residua del ricorrente (Fr. 33'842,70), su quest’ultimo importo sono poi

ancora stati riconosciuti e quindi dedotti gli svantaggi salariali stabiliti

dall’Ufficio AI nel 10%, per giungere a un reddito statistico da invalido rivalutato di Fr. 30'458,43.

Confrontando questo dato con l'ammontare di Fr. 52'910.- corrispondente al reddito (ipotetico) da

valido che l'assicurato avrebbe potuto conseguire nell'anno 2016 per

l'attività di custode esercitata al 100% senza il

danno alla salute, risulta dunque una perdita di guadagno del 42,43% ([Fr. 52'910.- -

Fr. 30'458,43] : Fr. 52'910.- x 100), che va arrotondata al

42% (DTF 130 V 121).

Quand’anche, per pura ipotesi di lavoro, si volesse aumentare,

come preteso dal ricorrente, la riduzione per svantaggi salariali al 15% o

addirittura al 20%, il risultato finale non muterebbe, giungendo infatti il

grado di invalidità al 46% (Fr.

52'910.- - {Fr. 33'842,70 – [Fr. 33'842,70 x 15 : 100]} : Fr.

52'910.- x 100) rispettivamente al 49% (Fr. 52'910.- - {Fr. 33'842,70 – [Fr. 33'842,70 x 20 : 100]} : Fr.

52'910.- x 100), e quindi sempre in una percentuale compresa fra il 40 e

il 49% che dà diritto a un quarto di rendita di invalidità.

Ne discende che, applicando l’ipotesi più favorevole al ricorrente

emersa pendente causa a seguito della diversa valutazione medica delle sue

condizioni di salute conseguenti alla modifica giurisprudenziale in ambito di

disturbi psichici, è a giusta ragione che il grado del 42% ricalcolato pendente

causa dall’Ufficio AI gli permette di continuare a ricevere una rendita di

invalidità di un quarto (art. 28 LAI) trascorsi tre mesi dall’intervenuto

miglioramento del suo stato di salute (art. 88a cpv. 1 OAI).

2.12

In queste circostanze, questo

Tribunale deve annullare la decisione dell’Ufficio AI di attribuire al

ricorrente una rendita intera temporanea di invalidità unicamente per il

periodo dal 1° gennaio 2014 fino a tre mesi dopo il miglioramento oggettivato

dal SAM dal 24 aprile 2017, e quindi fino al 31 luglio 2017.

Infatti, tenuto conto di una capacità lavorativa

residua del 50% in altre attività adeguate dal 24 aprile 2017, la perdita di

guadagno del 42% stabilita da questa Corte fa sì che, in virtù dell’art. 88a

cpv. 2 OAI, dal 1° agosto 2017 il ricorrente continui ad avere diritto a

una rendita di invalidità e ciò nella misura di un quarto.

2.13

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.

500.

-vanno poste a carico dell’amministrazione, la quale verserà

all’insorgente, vincente in causa, delle indennità per ripetibili di Fr. 1'800.-.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ Di conseguenza, la

decisione del 25 gennaio 2018 è annullata e riformata nel senso che

l’assicurato ha diritto a una rendita intera (grado AI 100%) dal 1° gennaio

2014 al 31 agosto 2015, a una rendita intera (grado AI 82%) dal 1° settembre

2015 al 31 luglio 2017 e a un quarto di rendita dal 1° agosto 2017 in poi

(grado AI 42%).

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico dell’amministrazione, la quale verserà al ricorrente l’importo

di Fr. 1'800.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti