32.2018.30
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4 febbraio 2019Italiano63 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.30
TB
Lugano
4 febbraio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 febbraio 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 gennaio 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Nel marzo 2014 (doc. 1) RI 1,
1971, ha chiesto all’Ufficio assicurazione invalidità delle prestazioni a causa
degli stati di ansia, di depressione e della rigidità muscolare in tutto il
corpo, che dal 30 gennaio 2013 l’avevano reso inabile al lavoro in ragione del
100% nell’attività di custode.
1.2. Raccolta la documentazione
medica ed economica riguardante l’assicurato, il 26 marzo 2015 (doc. 35) il
Servizio Medico Regionale ha ritenuto necessario valutare l’evoluzione del suo
stato di salute dal 2013 fino a quel momento rispettivamente la capacità
lavorativa per l’abituale attività e in attività adeguate, perciò ha fatto
esperire una perizia psichiatrica che è stata affidata alla dr.ssa med. __________
(doc. 37), la quale ha reso la propria valutazione il 13 maggio 2015 (doc. 38)
ritenendolo inabile al 100% nella sua attività di custode e abile al 15% in attività
semplici e manuali.
Preso atto del rapporto finale del 27 maggio 2015 (doc. 40) del
dr. med. __________ dell’SMR e delle conclusioni del consulente in integrazione
professionale (doc. 39), con progetto di decisione del 9 giugno 2015 (doc. 43)
l’Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito all’assicurato una rendita
intera di invalidità (grado AI 100%) dal 1° gennaio 2014 con versamento dal 1°
settembre 2014 (sei mesi dalla richiesta della prestazione ex art. 29 LAI),
mentre dal 1° settembre 2015, visto il miglioramento della capacità di
guadagno, il diritto era sempre a una rendita intera, ma con grado AI dell’83%.
1.3. Alla luce dei nuovi elementi
emersi con la raccolta di più recenti atti medici resasi necessaria dalla
modifica della giurisprudenza sulle sindromi depressive, il 6 luglio 2016 (doc.
76) il dr. med. __________ dell’SMR ha disposto una nuova perizia psichiatrica
che si determinasse sul quadro complessivo, integrando le nuove informazioni.
Il dr. med. __________ ha esteso il 6 ottobre 2016 (doc. 81) questa necessità a
una perizia pluridisciplinare, che è stata redatta il 19 luglio 2017 (doc. 93).
Sulla base del rapporto finale del 21 ottobre 2017 (doc. 95) del
Servizio Medico Regionale (dr. med. __________) e del parere del consulente in
integrazione professionale (doc. 107), con progetto di decisione del 30 ottobre
2017 (doc. 109), che annullava e sostituiva il precedente del 9 giugno 2015,
l’Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito all’assicurato una rendita di
invalidità temporanea, e meglio intera dal 1° gennaio 2014 fino al 31 luglio
2017, stante un grado AI del 22% dal 24 aprile 2017 in poi.
Le osservazioni del 30 novembre 2017 (doc. 114) e del 15 dicembre
2017 (doc. 116) dell’assicurato sono state sottoposte al dr. med. __________ e,
sulla scorta delle sue considerazioni (doc. 117), l’amministrazione ha emanato
il 25 gennaio 2018 (doc. A) la decisione di conferma dell’attribuzione di una
rendita intera di invalidità temporanea con grado AI del 100% dal 1° gennaio
2014 al 31 agosto 2015 e grado AI dell’82% dal 1° settembre 2015 al 31 luglio
2017.
1.4. Con ricorso del 26 febbraio
2018 (doc. I) RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha contestato la decisione
dell’amministrazione nella misura in cui dal 1° agosto 2017 non gli verrebbe più
versata una rendita. A suo dire, il grado di invalidità sarebbe invece di gran
lunga superiore al 50% non essendo intervenuto alcun miglioramento del suo
stato di salute tale da consentirgli l’esercizio di un’attività lavorativa
adeguata nella misura del 50%, soffrendo infatti di una patologia accertata da
tutti i medici intervenuti. Ritenendo quindi di essere invalido al 100% a causa
della sua inabilità lavorativa totale, il ricorrente ha preteso il
riconoscimento di una rendita intera.
In particolare, l’assicurato ha contestato che l’Ufficio AI
l’abbia ritenuto abile ad esercitare un’attività adeguata al 65% quando la
perizia del Servizio Accertamento Medico l’ha invece ritenuto abile al 50% dopo
il 24 aprile 2017. Anche la questione della esigibilità di terapie adeguate,
che consentirebbe un miglioramento del 15% della capacità lavorativa, è solo
teorica e comunque non gli sono state imposte terapie tali da potere migliorare
la sua capacità lavorativa nella misura indicata dall’SMR e ripresa
dall’Ufficio AI. È pertanto inammissibile ritenere che egli abbia una capacità
lavorativa residua del 65%, allorquando è stata accertata dal SAM al 50% al
massimo.
1.5. Viste le contestazioni del
ricorrente, l’incarto è stato sottoposto al dr. med. __________ il quale,
ritenuto come la giurisprudenza in materia di depressioni leggere/medie che è
stata alla base della rettifica del rapporto del 7 agosto 2017 con quello del
21 ottobre 2017 era stata ulteriormente modificata, il 27 aprile 2018 (doc.
VI/1) ha redatto un nuovo rapporto fondato sulle conclusioni del SAM del 19
luglio 2017. Nella risposta del 30 aprile 2018 (doc. VI) l’Ufficio AI ha
evidenziato come detta perizia pluridisciplinare sia dettagliata, completa e
approfondita.
Per quanto concerne l’aspetto economico, l’amministrazione ha
proceduto a un nuovo calcolo della capacità di guadagno residua sulla base di
una capacità lavorativa del 50% in attività adeguate e considerando una
riduzione del 10% per la possibilità di svolgere un lavoro a tempo parziale e unicamente
leggero. In virtù di un grado di invalidità del 42%, l’Ufficio AI ha chiesto al
TCA di accogliere parzialmente il ricorso riconoscendo il diritto a un quarto
di rendita dal 1° agosto 2017.
1.6. Chiesta (doc. VIII) e
ottenuta una proroga (doc. IX), il 24 maggio 2018 (doc. X) il ricorrente ha
contestato il grado di invalidità del 42%, ritenendo di essere sempre stato
incapace al lavoro in misura totale anche dopo il 24 aprile 2017.
L’insorgente ha indicato che avrebbe prodotto, non appena
disponibili, i referti aggiornati dei curanti dr. __________ e __________.
Egli ha altresì contestato il calcolo economico, ritenendo che la
riduzione del 10% del reddito statistico da invalido sia insufficiente, non
avendo considerato la possibilità di lavorare solo a tempo parziale, la sua età
e il grado di formazione.
Ad ogni modo, l’assicurato non si riteneva a quel momento abile in
nessun tipo di lavoro, perciò ha postulato la rendita intera.
1.7. L’11 giugno 2018 (doc. XII)
l’amministrazione ha precisato che i nomi dei medici indicati dall’assicurato
non sono quelli dei suoi curanti, ma di altri intervenuti per conto di terzi.
Inoltre, ha ritenuta adeguata la riduzione del 10% dal reddito da invalido,
visto che né l’età (47 anni) né il grado di formazione rientrano nei fattori di
riduzione. Dell’attività a tempo parziale è invece stato tenuto conto, avendo aumentato
la riduzione dal 5 al 10%.
L’insorgente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. XIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se, correttamente, l’Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito
all’assicurato una rendita (intera) di invalidità temporanea solo per il
periodo intercorrente dal 1° gennaio 2014 al 31 luglio 2017, visto che dal 24
aprile 2017 egli sarebbe inabile al lavoro al 35% in qualsiasi attività e dal
calcolo della perdita di guadagno risulterebbe un grado AI del 22%, perciò tre
mesi dopo il miglioramento la rendita di invalidità decadrebbe in virtù
dell’art. 88a cpv. 2 OAI.
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno
1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo
anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,
op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,
d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità
di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato
è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1°
gennaio 2007: TF] con sentenza U
156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.3. Trattandosi in concreto
dell’attribuzione di una rendita limitata nel tempo, per costante
giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una
rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per
un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla
revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V
120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04
del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005;
Fatti
I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di
rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a
proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi
senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a
cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e
STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI
è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il
diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una
rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa
dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente
periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di
far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa
origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo
d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato
ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di
revisione né di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in
Plaidoyer 1/06, pag. 64).
2.4. Nel caso di specie, a seguito
della domanda di prestazioni del 2014, dopo avere richiamato gli atti medici ritenuti
determinanti, sentito il parere del Servizio Medico Regionale che il 26 marzo
2015 (doc. 35) ha ritenuto necessario sottoporlo a una perizia psichiatrica, l’8
maggio 2015 la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha
valutato l’assicurato durante un colloquio di 130 minuti e sulla base della
documentazione medica messale a disposizione dall’Ufficio AI. Nel suo rapporto
del 13 maggio 2015 (doc. 38) la specialista del Centro peritale per le assicurazioni
sociali ha esposto l’anamnesi, la descrizione della giornata, le attività e le
abitudini, l’esito dell’esame clinico e la descrizione soggettiva dei disturbi
secondo il vocabolario AMDP-System, il trattamento psichiatrico in essere e ha inoltre
indicato di avere sentito telefonicamente lo psichiatra curante.
La diagnosi posta era di sindrome di somatizzazione (ICD-10:
F45.0) e di episodio depressivo di media gravità (ICD-10: F32.1).
La psichiatra ha discusso i criteri di Foerster e ha valutato le
conseguenze sulla capacità di lavoro basandosi sulla descrizione di risorse e
deficit secondo lo schema MINI-ICF-APP e ha concluso che la capacità lavorativa
dell’assicurato in qualsiasi attività confacente fosse a quel momento del 15%
rispetto a una giornata lavorativa piena (orario ridotto, rendimento ridotto)
dal punto di vista strettamente psichiatrico. Un’attività confacente avrebbe
dovuto essere semplice, manuale, esecutiva, con scarsa presa di responsabilità,
da svolgersi in un ambiente tollerante, senza grandi necessità di produttività
e di performance. Nell’ultima attività svolta l’assicurato era invece da
ritenere totalmente inabile al lavoro dal gennaio 2013. Come casalingo, la sua
abilità era del 40%.
Il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha ripreso
nel suo rapporto finale del 27 maggio 2015 (doc. 40) le diagnosi e i gradi di
incapacità lavorativa del 100% dal 30 gennaio 2013 in qualsiasi attività e
dell’85% dal 13 maggio 2015 in attività adeguate, sulla cui base è stato emesso
il progetto di decisione del 9 giugno 2015 (doc. 43) di attribuzione di una
rendita intera, dapprima con grado di invalidità del 100%, poi dell’83%.
Alla luce della nuova giurisprudenza in ambito psichico, è stata
ritenuta necessaria una nuova perizia psichiatrica (doc. 76).
Emersi poi anche dei disturbi somatici, il mandato per erigere una
perizia pluridisciplinare è stato aleatoriamente affidato il 17 febbraio 2017
(doc. 85) al Servizio Accertamento Medico.
La perizia è stata allestita il 19 luglio 2017 (doc. 93), dopo che
il Servizio Accertamento Medico ha avuto modo di visitare l’assicurato i giorni
3, 18, 24 e 27 aprile, nonché 2 e 15 maggio 2017 per accertamenti
pluridisciplinari ambulatoriali.
Riassunti i certificati medici messi a sua disposizione dal 2010
al 2017, il SAM ha esposto l’anamnesi familiare, personale-sociale,
professionale, patologica, sistemica, le affezioni attuali, la descrizione
della giornata e la terapia.
Nelle constatazioni obiettive il perito ha descritto lo status,
gli esiti degli esami di laboratorio e radiologici effettuati il 3 aprile 2017,
come pure dell’esame psicologico del 18 aprile 2017.
Sono poi stati riassunti i consulti specialistici, esposti di
seguito.
L’assicurato è stato esaminato il 24 aprile 2017 dal dr. med. __________,
specialista FMH in neurologia, il quale nel rapporto reso il giorno dopo ha
posto l’anamnesi, lo stato neurologico e le sue valutazioni, rilevando in
conclusione che l’esame neurologico dettagliato era assolutamente normale e che
al braccio destro non sono stati trovati elementi in favore di lesioni residue
neurologiche. I sintomi dell’assicurato non erano riferibili a una patologia
neurologica, perciò era abile al 100%.
La diagnosi posta senza influsso sulla capacità lavorativa
era di sintomatologia soggettiva di tensione muscolare, senza patologie
neurologiche oggettivabili associate e di possibile pregressa lesione
transitoria del plesso brachiale destro attualmente senza deficit residui.
Il perito ha infine risposto ai quesiti sulla capacità lavorativa
e a delle domande specifiche sottopostegli dall’Ufficio AI.
Il 2 maggio 2017 il dr. med. __________, specialista FMH in
reumatologia, ha sottoposto l’assicurato a una valutazione e nel suo rapporto
del giorno seguente ha esposto l’anamnesi reumatologica da terzi e gli esiti
degli esami di laboratorio e radiologici alla spalla destra del 3 aprile 2017.
La diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa era
di periartropatia omeroscapolare a destra in lesione del tendine muscolo
sovraspinato alla spalla destra, mentre la diagnosi senza influsso era
di tendenza ad iperlassità legamentare e di decondizionamento e sbilancio
muscolare.
Nella sua valutazione il reumatologo ha esposto i dati oggettivi
con lo stato generale e ha rilevato che i sintomi accusati dall’assicurato e i
deficit funzionali fatti valere erano soltanto parzialmente spiegabili con le
alterazioni strutturali evidenziate. Inoltre, l’assicurato non assumeva farmaci
analgesici e non si sottoponeva a quel momento a un trattamento fisioterapico
del quale aveva beneficiato alcuni mesi prima per la spalla destra.
Il perito ha consigliato all’assicurato di sottoporsi a un
riequilibrio e ricondizionamento progressivo della muscolatura assiale e
periferica e ha giudicato come lavoro adatto allo stato di salute attuale
un’attività che tenesse conto di determinati limiti funzionali e di carico,
applicabili sia durante le ore lavorative sia il tempo libero. V’erano dunque
risorse fisiche che permettevano una reintegrazione professionale.
Sulla scorta di questi limiti, l’esperto ha ritenuto l’assicurato,
nel lavoro precedentemente esercitato di custode, abile sull’arco di una
giornata lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento
del 10% dal 30 gennaio 2013. In una attività adatta allo stato di salute, che
quindi doveva tenere conto di tutti i limiti funzionali e di carico stabiliti,
il reumatologo l’ha giudicato abile al lavoro con rendimento massimo del 100% e
ciò sempre dal 30 gennaio 2013, così come nell’attività di casalingo.
Il 24 aprile 2017 e il 15 maggio 2017 ha avuto infine luogo la
valutazione psichiatrica da parte del dr. med. __________, psichiatra e
psicoterapeuta FMH, che nel suo referto del 23 giugno 2017 ha precisato di
avere avuto due colloqui con l’assicurato di 115 rispettivamente di 100 minuti,
oltre a un colloquio telefonico di 20 minuti con lo psichiatra curante.
Lo specialista ha riassunto l’anamnesi (familiare, personale e
professionale, patologica), la farmacoterapia in atto (nessuna), i dati
soggettivi e lo stato psichico basato sul sistema ADMP 8.
Nella sua valutazione egli ha ripercorso le precedenti perizie
psichiatriche a cui l’assicurato è stato sottoposto, confermando la presenza di
una sindrome somatoforme da dolore persistente. Per quanto riguarda le altre
patologie psichiatriche evidenziate in passato (il disturbo dell’adattamento,
l’episodio depressivo di media gravità e l’eventuale disturbo di personalità),
la situazione era più difficile da identificare. L’esperto le ha accuratamente
analizzate partendo dalla sua valutazione clinica personale e l’ha confrontata
con le risultanze delle valutazioni dei colleghi che l’hanno preceduto, a volte
trovando delle discordanze (con la dr.ssa __________) e a volte delle
congruenze (con il dr. __________ e il dr. __________, così come con lo
psicologo che l’ha esaminato e l’ha sottoposto a dei test nell’ambito del
mandato peritale).
Il perito ha evidenziato che si era di fronte a un vissuto
depressivo, dovuto alla sua personalità, che a volte poteva sfociare in una
“vera” depressione, che però non sarebbe stata costante. Questo fatto spiegava
anche bene perché nessun farmaco antidepressivo aveva funzionato e un tentativo
farmacologico era stato abbandonato definitivamente un anno prima. Il fatto che
non si trattava di una depressione endogena o reattiva non voleva dire che
l’assicurato non soffriva, perché la sofferenza si percepiva bene sotto
l’oppositività, la diffidenza e la rabbia che ogni tanto appariva malgrado il
controllo.
L’esperto ha altresì diagnosticato un episodio depressivo
leggero-medio, anche perché non era facile discernere tra una depressione che era
il sintomo di un malessere, cioè della sua impossibilità di vivere liberamente
le sue emozioni, e una depressione che era la causa del malessere. Dal rapporto
psicologico si poteva ben evincere che si trattava di uno stile disfunzionale
di vita, di cui l’assicurato non si rendeva conto, ma si rendeva benissimo
conto della sofferenza che questa “limitazione emotiva” gli causava. Si
trattava di un disturbo di personalità che influenzava anche la sindrome somatoforme
da dolore persistente. Erano inoltre presenti gli indicatori di comorbidità con
depressione leggera, ma soprattutto un disturbo di personalità, scarsa capacità
introspettiva, una marcata sofferenza, una consistente compromissione della
quotidianità, il disturbo di personalità e l’insuccesso delle terapie
psichiatriche da 4 anni. Si era dunque in presenza di un disturbo somatoforme
da dolore persistente mediamente grave. Il perito ha osservato come
l’assicurato presentava un pensiero molto concreto, poca immaginazione e una
capacità introspettiva molto limitata. Questo significava che non poteva
approfittare di colloqui psicoterapici o solo in misura limitata, motivo per
cui, a suo dire, era più utile un approccio pratico con un nuovo tentativo di
allenamento professionale, in modo parziale, non più del 50%. Un impegno
parziale poteva essere terapeutico.
Per quanto concerne i tentativi farmacologici effettuati negli
anni, a dire del perito era difficile parlare in modo definitivo di una
prognosi infausta. Rimanevano dei dubbi sulla resistenza farmacologica che
dovevano essere risolti, eventualmente con un ricovero in una clinica
specializzata dove era possibile assicurare un’assunzione fedele della terapia
farmacologica.
Lo psichiatra ha quindi posto la diagnosi di sindrome depressiva
ricorrente, attuale episodio di lieve-media gravità (ICD-10:F33.0); sindrome
somatoforme da dolore persistente (ICD-10: F45.4); disturbi di personalità
misti, con aspetti schizoidi, paranoidi e di evitamento (ICD-10: F61.0).
Nel rispondere alle domande sottopostegli dall’Ufficio AI, lo
psichiatra ha stabilito che la capacità lavorativa dell’assicurato nell’ultimo
lavoro svolto come custode o manutentore era del 50% a causa delle
“conseguenze” del disturbo di personalità, del disturbo somatoforme e dei
sintomi depressivi, da intendere come riduzione del tempo di lavoro e del
rendimento riferito a un’attività al 100%. Il perito ha rilevato che
un’inabilità lavorativa totale esisteva, come dichiarato dallo psichiatra
curante, dal gennaio 2013 fino a quel momento. L’incapacità dell’85% fissata
dalla dr.ssa med. __________ nel maggio 2015 non era mai stata accettata dal
medico SMR. L’inabilità del 50% da lui stabilita era presente dal 24
aprile 2017, ovvero dalla sua prima visita, a causa dei sintomi della
depressione, i dolori cronici e i sintomi del disturbo di personalità e valeva
per altre attività lavorative.
Per lo psichiatra, trovandosi di fronte a una persona dotata di
capacità d’introspezione molto limitata e con un disturbo di personalità, una
presa a carico psicoterapica era praticamente impossibile, così come affermato
dallo psichiatra curante. Era però possibile un tentativo farmacologico in
ambiente stazionario specializzato. Erano possibili provvedimenti di
integrazione e/o riformazione professionale nella misura del 50%.
Tenendo conto dell’incapacità lavorativa dell’85% stabilita nella
perizia del 2015 dalla dr.ssa __________, e quella attuale, l’incapacità lavorativa
risultava solo marginalmente migliorata. La depressione rispetto al momento
della perizia precedente, diagnosticata di media gravità, era migliorata ed era
stata “sostituita” dal disturbo di personalità, che condizionava comunque la
vita emotiva dell’assicurato. A suo dire, era presente un potenziale di
integrazione professionale che poteva essere valorizzato attraverso misure di
riallenamento progressivo al lavoro.
Il 18 luglio 2017, alle ore 16.45, i periti del Servizio
Accertamento Medico e i dr. med. __________ e __________ hanno avuto modo di
discutere del caso in teleconferenza in modo esaustivo. Alla luce delle
consultazioni dei tre specialisti, il SAM ha posto le diagnosi seguenti.
Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa:
Sindrome depressiva ricorrente,
attuale episodio di lieve-media gravità (ICD-10: F33.0).
Sindrome somatoforme da dolore
persistente (ICD-10: F45.4).
Disturbi di personalità misti, con
aspetti schizoidi, paranoidi e di evitamento (ICD-10: F61.0).
Periartropatia omeroscapolare a
destra, in:
- lesione del tendine sovraspinato
alla spalla destra.
Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa:
Tendenza ad iperlassità
legamentare.
Decondizionamento e sbilancio
muscolare.
Sintomatologia soggettiva di
tensione muscolare, senza patologie neurologiche oggettivabili associate.
Possibile pregressa lesione
transitoria del plesso brachiale destro, attualmente senza deficit residui.
Abuso nicotinico.
Dislipidemia non trattata.
Sovrappeso (BMI 26,90 kg/mq).
Nella valutazione medico-teorica globale dell’attuale
capacità lavorativa nella precedente attività, gli esperti hanno
ritenuto che l’assicurato presentava una capacità lavorativa del 45%. La
riduzione era dovuta soprattutto a deficit funzionali di tipo psichiatrico (50%)
e in minor misura di tipo reumatologico (10%). Complessivamente, dal 24 aprile
2017 la capacità come custode era del 45%, da intendere come combinazione di
riduzione del rendimento e del tempo di lavoro. Dal 1° gennaio 2013 l’inabilità
lavorativa era totale per il carattere più grave della patologia psichiatrica,
mentre dall’8 maggio 2015 al 23 aprile 2017 la capacità lavorativa dell’interessato
era del 15% come custode.
La sua capacità lavorativa d’integrazione in attività adeguate
al suo stato di salute era del 50% dal lato psichico a decorrere dal 24 aprile
2017, mentre per il periodo precedente valevano le considerazioni descritte per
l’attività di custode. Dal lato reumatologico e neurologico la capacità
lavorativa era del 100%. Complessivamente, dal 24 aprile 2017 l’assicurato era
abile al 50%, inteso come riduzione del tempo di lavoro e del rendimento in un
lavoro a tempo pieno. Per il periodo precedente, dal 30 gennaio 2013 al 7
maggio 2015, la capacità lavorativa era nulla in qualsiasi attività adeguata,
mentre dall’8 maggio 2015 al 23 aprile 2017 è stata giudicata del 15%.
Come casalingo l’assicurato presentava una capacità
lavorativa globale del 90% dal 24 aprile 2017, solo per motivi psichici.
Infine, un impiego parziale era terapeutico visto il potenziale di
integrazione professionale che poteva essere valorizzato.
Rispetto alla perizia del 2015 v’era stato un parziale
miglioramento dello stato psichico che permetteva una integrazione
professionale con misure di riallenamento al lavoro.
Sulla scorta di questa perizia pluridisciplinare, il 7 agosto 2017
(doc. 95) il dr. med. __________, FMH medicina interna generale, e il dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, attivi presso il Servizio Medico Regionale, nel
rapporto finale SMR hanno confermato le diagnosi stabilite dagli esperti del
Servizio Accertamento Medico e hanno ritenuto un’inabilità lavorativa del 100%
dal 30 gennaio 2013 e del 85% dall’8 maggio 2015 in qualsiasi attività
lavorativa; dal 24 aprile 2017, come custode essa era del 55%, mentre in
attività adeguate del 50%.
Stante la modifica giurisprudenziale sui disturbi depressivi, il
21 ottobre 2017 (doc. 105) il dr. med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, ha riesaminato la perizia SAM e ha di conseguenza modificato il
rapporto finale SMR, nel senso che ha stabilito nel 35% l’inabilità lavorativa
dell’assicurato in qualsiasi attività dal 24 aprile 2017.
Il consulente in integrazione ha ricalcolato il 27 ottobre 2017
(doc. 108) il grado di invalidità, fissandolo all’82% per il secondo periodo e
al 22% dal 24 aprile 2017. Il progetto di decisione del 30 ottobre 2017 (doc.
109), che annullava quello del 2015, ha così stabilito un diritto alla rendita
intera dal 1° gennaio 2014 al 31 luglio 2017, dapprima con grado AI del 100%
poi dell’82%.
Nelle osservazioni al progetto di attribuzione di rendita intera
temporanea, l’avv. RA 1 ha contestato che vi sia stato un miglioramento dello
stato di salute dell’assicurato dall’aprile 2017, perciò doveva avere diritto a
una rendita intera (doc. 114).
Il 21 dicembre 2017 (doc. 117) il dr. med. __________ ha ritenuto
non esservi elementi tali da modificare il suo precedente rapporto finale SMR,
perciò la decisione del 25 gennaio 2018 ha confermato il progetto del 30
ottobre 2017.
Le contestazioni mosse dall’assicurato con il suo ricorso del 26
febbraio 2018, sostanzialmente identiche a quelle espresse nelle sue
osservazioni al progetto di decisione, sono state riesaminate dallo stesso dr. __________
del Servizio Medico Regionale, il quale il 27 aprile 2018 (doc. VI/1), alla
luce dell’evoluzione della giurisprudenza federale sulle sindromi depressive,
ha modificato la sua precedente valutazione del 21 ottobre 2017. Sulla base
delle nuove indicazioni giurisprudenziali, non appariva più giustificabile un
miglioramento della capacità lavorativa stimato in considerazione di
un’ipotetica adesione dell’assicurato a un trattamento adeguato alle sue
condizioni di salute.
Pertanto, il medico SMR si è allineato agli esiti peritali per la
determinazione della capacità lavorativa residua in attività abituale e
adeguata allo stato di salute, stabilendo che dal 24 aprile 2017 l’assicurato
era inabile al lavoro in ragione del 55% come custode e al 50% in
altre attività adeguate; in entrambi i casi, l’assicurato poteva lavorare per 6
ore al giorno con ulteriore riduzione del rendimento come deciso dal SAM (nel
precedente rapporto del 21 ottobre 2017 era stata indicata un’inabilità al
lavoro del 35% in qualsiasi attività, mentre in quello redatto il 7 agosto 2017
era del 55% rispettivamente del 50%).
Lo stato di salute era migliorato stante un miglioramento della
problematica depressiva riscontrata dal perito. La prognosi sull’evoluzione
della capacità lavorativa rimaneva incerta, ma il dr. __________ ha ribadito il
parere del SAM secondo cui erano applicabili delle terapie atte a migliorare e
mantenere la capacità lavorativa residua.
Sulla scorta di queste nuove considerazioni, pendente causa
l’amministrazione ha proposto al TCA di accogliere parzialmente il ricorso,
giacché il nuovo calcolo effettuato dal consulente in integrazione fissava nel
42% il grado di invalidità da aprile 2017.
2.5. Per costante giurisprudenza
(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha
stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V
161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK
1986 pag. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito
che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli
esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le
loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25
aprile 2007; STFA U 329/01
ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (=
SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le
perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate
dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del
24 agosto 2006 concernente un caso di
assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito
dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha
sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise
émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la
jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de
l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence
d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière
générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès
lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer
celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical
régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique
pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,
du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur
l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir
de tel." (…).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L'Alta Corte, nella sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012
del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di
opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice,
ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion
entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des
rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard
des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent
de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de
rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;
SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25
mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert." (…).
Infine, va ricordato
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle
assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing
& Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista
in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione
Considerandi
riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V
49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann,
Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999
pag. 105 segg.).
Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e
deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto
psicosociale della persona esaminata.
Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve
ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori
descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui
descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti
divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti
dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto
insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente
psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
2.6
Va ancora ricordato che per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984
pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).
Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30
giugno 2004 al consid. 3.2 l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102.
V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF
127.
V 298 consid. 4c in fine). (…)".
Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra
l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le
nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre
1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…)
il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396.
segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I
621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).”.
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha
precisato i criteri per potere concludere che un disturbo da dolore somatoforme
(ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle
assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing
& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).
Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V
49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di
un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della
situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono
considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di
prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività
risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un
danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione.
Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra
i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato
afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago;
l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti
dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,
nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich
zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische
Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio
approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre
affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta
Corte si è così pronunciata:
" (…)
4.2
Diese im Bereich der somatoformen
Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der
Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4
S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.
45.
S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE
136.
V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”.
Con la STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V
281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi
(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di
lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono
stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare
e senza risultati predefiniti. In particolare, la presunzione secondo
cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di
volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
In due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e DTF 143 V
418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura
probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti,
secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona
interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere
applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi
(DTF 143 V 409), ma anche per tutte
le malattie psichiche (DTF 143 V 418).
Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale
riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra
le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9
marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre
2016.
consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti
potevano essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza
alle terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI. Con
il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non
vale più in maniera assoluta. Ora invece, come nelle altre malattie psichiche,
la questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a presentare,
sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’incapacità lavorativa
e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in
presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni
modo ancora essere considerata complessivamente nell’apprezzamento delle prove,
tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
2.7
Nell’evenienza concreta, si
tratta di stabilire lo stato di salute del ricorrente rispettivamente la sua
capacità lavorativa e di guadagno sostanzialmente dal 24 aprile 2017 in poi,
giacché per il periodo precedente, ossia dallo scadere dell’anno di attesa nel gennaio
2014.
e fino a quel momento, l’assicurato non ha contestato le conclusioni
tratte dall’Ufficio AI di concessione di una rendita intera (grado AI 100%
stante un’incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività e grado AI 82%
dall’8 maggio 2015 con un’inabilità lavorativa dell’85% in qualsiasi attività)
e ciò fino al 31 luglio 2017, ovvero fino a tre mesi dopo l’intervenuto
miglioramento dello stato clinico stabilito medicalmente al 24 aprile 2017 con
la visita peritale psichiatrica.
Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del
ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’Ufficio AI prima dell’emanazione
della decisione impugnata, dopo attenta analisi di tutta la documentazione
medica agli atti conferma l’operato dell’amministrazione.
Va qui al riguardo tuttavia osservato che a causa dell’evoluzione
giurisprudenziale degli ultimi anni in tema di disturbi psichici, i medici
dell’SMR intervenuti per valutare le condizioni di salute del ricorrente hanno
modificato più volte il loro giudizio sulla capacità lavorativa come custode e
in attività adeguate.
Da ultimo, infatti, con la modifica giurisprudenziale intervenuta
il 30 novembre 2017 (citate DTF 143 V 409 e DTF 143 V 418), il Tribunale
federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura probatoria illustrata
nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti, secondo cui la reale
capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare
alla luce di indicatori, deve ora essere applicata non solo in caso di
depressioni da lievi fino a medio-gravi (DTF
143.
V 409), ma anche per tutte le malattie psichiche
(DTF 143 V 418).
In virtù di questi nuovi principi emersi successivamente al
rapporto finale dell’SMR del 21 ottobre 2017, correttamente l’Ufficio AI ha
risottoposto al Servizio Medico Regionale l’esame dello stato di salute del
ricorrente e, pendente causa, il 27 aprile 2018 il dr. med. __________ ha
modificato il suo ultimo rapporto finale e ha ripreso le conclusioni tratte dai
colleghi __________ e __________ il 7 agosto 2017. Infatti, questi ultimi si
erano allineati alle conclusioni tratte il 19 luglio 2017 dai periti del
Servizio Accertamento Medico, mentre il dr. __________ le ha modificate il 21
ottobre 2017 sulla scorta della giurisprudenza precedente del Tribunale
federale riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi, secondo
cui le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti solo se
era dimostrata una “resistenza alle terapie”, condizione necessaria per la
concessione di una rendita AI.
Dal 30 novembre 2017 questo concetto non vale più in maniera
assoluta. Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione
decisiva è sapere l’assicurato riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione
oggettivo, la prova di un’incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La
possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi
fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente
nell’apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia
conseguente e adeguata.
Nella perizia pluridisciplinare resa il 19 luglio 2017, che ha
approfonditamente indagato tre campi, reumatologico, neurologico e
psichiatrico, quest’ultimo aspetto è stato oggetto di critiche da parte
dell’assicurato, il quale ha ritenuto di essere tuttora inabile al lavoro in
maniera totale.
Il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha avuto
due colloqui con l’assicurato a distanza di tre settimane l’uno dall’altro,
della durata di 115 minuti il primo (24 aprile 2017) e di 100 minuti il secondo
(15 maggio 2017).
Il ricorrente è inoltre stato oggetto, il 18 aprile 2017, di una
valutazione da parte di uno psicologo che l’ha sottoposto a dei test, i cui risultati
sono stati considerati dal perito nell’ambito del suo mandato.
Quest’ultimo ha esposto i disturbi soggettivi lamentati dal
ricorrente e ha analizzato il suo stato psichico basandosi sul sistema ADMP 8.
Nella sua lunga valutazione lo psichiatra ha ripercorso il vissuto
dell’interessato e si è confrontato con i pareri dei colleghi che si sono
espressi prima di lui nel 2013 (dr. __________), nel 2014 (dr. __________), nel
2015.
(dr.ssa __________) e nel 2016 (dr. __________).
D’avviso della scrivente Corte, il dr. med. __________ ha
effettuato un’accurata analisi delle condizioni psichiche del ricorrente sin
dall’inizio della malattia, si è addentrato nelle valutazioni degli specialisti
confrontandole con lo status clinico che egli ha rilevato nel 2017, riscontrando
e ben spiegando le eventuali differenze e descrivendone l’evoluzione.
Per esempio, il perito ha motivato nel dettaglio la circostanza
che la depressione, rispetto al momento della perizia effettuata nel 2015 dalla
dr.ssa med. __________, che era stata diagnosticata di media gravità, nel 2017 era
migliorata ed era stata “sostituita” dal disturbo di personalità.
Non solo l’analisi del quadro clinico dell’assicurato, ma anche le
risposte date dall’esperto sono molto chiare, complete e motivate nel dettaglio
e completano ulteriormente, laddove ce ne fosse la necessità, la valutazione
già data dei disturbi psichici del ricorrente.
Dal suo referto emerge inoltre che il perito non ha avuto
l’impressione che l’interessato tendesse ad esagerare i sintomi consciamente o
intenzionalmente, ma ha rilevato che i dati anamnestici erano coerenti con quanto
descritto in passato, seppure con qualche variazione. Non v’era dunque alcuna
incongruenza nell’anamnesi stessa, tra l’anamnesi e il comportamento tenuto durante
l’esame peritale o con la documentazione.
Lo psichiatra ha altresì ben analizzato e delineato la tematica
della psicoterapia, concludendo che poiché l’assicurato aveva una capacità di
introspezione molto limitata e soffriva di un disturbo di personalità, una
presa a carico psicoterapica era praticamente impossibile, poiché egli non ne
avrebbe potuto approfittare o solo in misura molto limitata.
Peraltro, egli ha osservato che del medesimo avviso era lo stesso
psichiatra curante, dr. med. __________, con cui ha avuto un colloquio
telefonico di 20 minuti.
Per quanto concerne i numerosi tentativi di terapia farmacologica
effettuati negli anni, in particolare di terapie antidepressive, il dr. __________
ha osservato che hanno avuto una compliance dubbia, giacché si era in
presenza di un vissuto depressivo dovuto alla personalità dell’assicurato, che
a volte poteva sfociare in una vera depressione, ma non costante, perciò nessun
farmaco antidepressivo poteva funzionare. Rimanevano quindi dei dubbi sulla resistenza
farmacologica, perciò era difficile parlare in modo definitivo di una prognosi
infausta “vista la resistenza alla terapia farmacologica”. Questi dubbi dovevano
essere risolti e ciò era eventualmente possibile con un serio e controllato
tentativo di terapia farmacologica in un ambiente stazionario protetto in cui
si potesse assicurare un’assunzione fedele della terapia.
In queste circostanze, non potendo approfittare di colloqui
psicoterapici e nemmeno di terapia farmacologica, avendo comunque l’assicurato
delle risorse, secondo il perito era più utile un approccio pratico, ossia un
nuovo tentativo di allenamento professionale, in modo parziale. Trattandosi di
un giovane uomo che soffriva di inattività, un impiego per non più del 50% del
tempo sarebbe stato terapeutico. Il potenziale di integrazione professionale che
lo psichiatra ha ritenuto essere presente poteva essere valorizzato con misure
di riallenamento progressivo al lavoro. Un inserimento professionale a tempo
parziale dava infatti la speranza di un miglioramento. Erano dunque possibili
provvedimenti di integrazione professionale e/o riformazione professionale al
50%.
D’altronde, “L’A. ha sempre
sostenuto di voler lavorare e non si tirerebbe indietro se stesse bene, ma è
proprio questo il punto, l’A. è convinto di star male, i dolori li sente e che
i dolori sono di origine fisica, però il disturbo di personalità non gli
permette di vedere e accettare altre letture o interpretazioni della realtà.”
(cfr. domande supplementari n. 1).
Occorre ancora evidenziare che il principio inquisitorio che regge
la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma
trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo
non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di
controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura
medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente
lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere
di determinare le condizioni di salute dell’assicurato attuando un nuovo esame
medico rispettivamente richiamando dei referti medici - magari addirittura in
possesso dell’interessato medesimo -, quando alla base della lamentela del
ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo
ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (fra le ultime, STCA
32.2018.20
del 28 gennaio 2019; STCA 32.2017.211 del 25 ottobre 2018; STCA
32.2017.174
del 18 luglio 2018; STCA 32.2017.136 del 12 marzo 2018; STCA
32.2017.132
del 26 febbraio 2018; 32.2017.77 del 12 dicembre 2017; STCA
32.2017.70
del 9 novembre 2017; STCA 32.2017.62 del 26 ottobre 2017; STCA
32.2017.6
del 4 luglio 2017; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013 confermata
dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA 32.2008.206 del 15 giugno 2009;
STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).
L'insorgente si è in sostanza limitato a contestare la perizia pluridisciplinare
resa dal Servizio Accertamento Medico sulla questione psichica, che ha
accertato un miglioramento a suo dire non dato.
L’assicurato non ha però saputo validamente comprovare le sue
critiche di un peggioramento del suo stato di salute rispetto alla valutazione
del perito, tale da giustificare anche dopo il 24 aprile 2017 la stessa
inabilità lavorativa stabilita dalla dr.ssa __________ nel 2015.
Il ricorrente si è quindi limitato ad esporre le proprie
valutazioni soggettive, senza però che la documentazione agli atti possa
oggettivamente suffragare le sue sintomatologie soggettive e
contestare di conseguenza che dall’aprile 2017 sia avvenuto un miglioramento
della situazione dal punto di vista clinico, ossia oggettivo.
Soprattutto, certificati in ambito psichiatrico che attestino
validamente di una situazione peggiore rispetto a quella stabilita sia dal
dottor __________ non sono stati prodotti dal ricorrente.
Infatti, né con il ricorso né pendente causa l’interessato ha
prodotto dei nuovi referti medici a sostegno delle sue tesi.
Va qui al riguardo evidenziato che malgrado l’affermazione
ricorsuale secondo cui “Il ricorrente
notificherà senz’altro le prove adeguate all’accertamento e alla dimostrazione
di quanto da lui qui sostenuto.” (doc. I pag. 4), al TCA non è però
pervenuto alcun documento di carattere medico.
In effetti, l’assicurato non ha neppure dato seguito allo scritto
che ha prodotto nel termine per presentare nuove prove, in cui ha indicato che
“Il ricorrente produrrà in causa, non appena
disponibili, rapporti aggiornati dei propri curanti psichiatra Dr. med. __________
e Dr. med. __________.” (doc. X). Ad oggi, al Tribunale non è giunto
alcunché da questi specialisti - che peraltro, come ha rilevato l’Ufficio AI,
nemmeno sono i curanti del ricorrente - né da altri.
In virtù delle considerazioni esposte, in assenza di nuovi atti
medici che mettano in dubbio le conclusioni che ha tratto il perito dal punto
di vista psichico, la scrivente Corte deve ritenere come completo, chiaro e
affidabile il rapporto allestito dal dr. med. __________. In particolare, le
sue conclusioni sono state rese dopo un attento esame personale delle
condizioni oggettive e quindi su delle valutazioni e constatazioni concrete
della capacità lavorativa dell’assicurato non solo nell’attività abituale di custode,
ma anche dell’abilità residua in altre attività adeguate.
Il rapporto del 23 giugno 2017 ha motivato in modo completo ed
esaustivo le ragioni per avere concluso a un miglioramento dello stato di
salute dell’assicurato successivamente alla valutazione del maggio 2015 della
collega __________ e a un ritorno, dall’aprile 2017, ad un leggero
miglioramento della situazione esistente. Addirittura, l’esperto ha ritenuto
che nel ricorrente era presente un potenziale di integrazione professionale che
poteva essere valorizzato con misure di riallenamento progressivo al lavoro e
che dava una certa speranza di un miglioramento. Ha dunque considerato che
un’attività lavorativa parziale poteva essere esercitata in ragione del 50%
dalla sua prima visita peritale.
Pertanto, in assenza di ulteriore documentazione medica
specialistica che contraddica le predette chiare conclusioni dell’esperto, non
v’è un valido motivo per apportare una modifica alle sue valutazioni delle
condizioni di salute del ricorrente con attinenza alla decisione del 25 gennaio
2018.
qui impugnata.
La scrivente Corte conclude dunque che lo stato di salute del
ricorrente è stato compiutamente valutato dagli specialisti del Servizio
Accertamento Medico sulla base del rapporto peritale allestito il 19 luglio
2017, i quali hanno accertato che, al momento della loro valutazione, la
capacità lavorativa globale dell’assicurato era del 45% nella
precedente attività di custode, mentre in altre attività adeguate del 50%.
Sono state infatti parzialmente sommate le due incapacità lavorative
riscontrate in ambito reumatologico (10%) e psichiatrico (50%).
Alla luce di ciò, vanno confermate le inabilità lavorative
stabilite dal dr. med. __________ nel suo ultimo parere del 27 aprile 2018
(inabilità del 100% dal 30 gennaio 2013 e dell’85% dall’8 maggio
2015.
in qualsiasi attività, mentre dal 24 aprile 2017 del 55% come
custode e del 50% in altre attività adeguate, da intendere 6 ore al
giorno con ulteriore riduzione di rendimento), seppure esse contraddicano la
sua precedente presa di posizione che è stata alla base della decisione
impugnata.
In effetti, esse si conformano alla più recente giurisprudenza del
Tribunale federale in ambito di disturbi psichici e quindi vanno ad annullare,
come correttamente proposto dall’amministrazione con la risposta di causa, le sue
stesse conclusioni del 21 ottobre 2017, siccome antecedenti e quindi superate
dai principi stabiliti con le DTF 143 V 409 e DTF 143 V 418.
In tali circostanze le contestazioni dell'assicurato, non
sufficientemente circostanziate, devono essere respinte, siccome prive (anche)
di sostrato medicalmente oggettivabile.
L’aspetto medico stabilito dai periti del Servizio
Accertamento Medico il 19 luglio 2017 va pertanto confermato.
2.8
Per quanto concerne l’aspetto
economico, accertata quindi, pendente causa, una capacità lavorativa
residua dal 24 aprile 2017 del 50% in attività lucrativa adeguata - e quindi
inferiore rispetto a quella del 65% ritenuta con la decisione impugnata
essendosi l’Ufficio AI, a quel momento, basato sulle conclusioni del 21 ottobre
2017.
dell’SMR che, forzatamente, non tenevano in considerazione gli ultimi
sviluppi giurisprudenziali stabiliti il 30 novembre 2017 – l’amministrazione, per
la determinazione del grado di invalidità, ha utilizzato il consueto metodo
ordinario.
Essa ha così messo a confronto il reddito che l'assicurato avrebbe
conseguito nel 2016 senza il danno alla salute nella professione precedente
(Fr. 52'910.-) sulla base della dichiarazione dell’ex datore di lavoro (doc.
106) (reddito da valido), con quello risultante da un'attività leggera
non qualificata desunto dai salari statistici conseguibile nel 2016 per 41,7
ore alla settimana (Fr. 67'148,21) (reddito da invalido), ha ridotto
quest'ultimo dato dapprima del 50% per tenere conto della capacità lavorativa
residua e poi del 10% per motivi personali, aumentando quest’ultima riduzione
del 5% rispetto alla decisione impugnata. Paragonando quindi il reddito da
valido di Fr. 52'910.- con il reddito ipotetico da invalido di Fr. 30'458,43,
l’Ufficio AI è giunto a un grado AI del 42%, corrispondente al diritto a un
quarto di rendita.
Non contestando né il reddito da valido né il reddito statistico
da invalido di partenza stabiliti dall’amministrazione, il ricorrente ha però
preteso l’applicazione di una riduzione per motivi personali del reddito da
invalido che sia superiore al 10% ritenuto dall’Ufficio AI nel nuovo calcolo
del 27 aprile 2018. A suo dire, andrebbero considerati l’esercizio di
un’attività a tempo parziale, l’età dell’assicurato e il suo grado di
formazione.
Da parte sua, l’amministrazione ha osservato che l’età del
ricorrente, 47enne, non poteva influire sul reddito da invalido così come il
suo grado di formazione. Per contro, la circostanza che è stato ritenuto abile
parzialmente (50%) era già stata considerata nella risposta di causa proprio
con l’aumento dal 5 al 10% del fattore di riduzione.
2.9
Secondo
la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico.
L'Alta Corte ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento
a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della
riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il Tribunale
federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a
titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. L’applicazione di tassi
più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni
sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente
verificabili in sede giudiziaria.
Con sentenza 8C_80/2013 del 17
gennaio 2014 l’Alta Corte ha rammentato che non è necessario procedere con
deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le
limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria
del permesso di soggiorno o il tasso d’occupazione.
Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei
limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito
da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete. Non è dunque
possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli
fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto
di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF
9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).
2.10
Per quanto concerne l’età
avanzata come fattore di riduzione, occorre rilevare che la giurisprudenza ha
ammesso in maniera restrittiva come l’età, benché sia un elemento estraneo
all’invalidità, possa condurre – cumulata a circostanze personali e
professionali – a rendere inesigibile, ricordato che il concetto di mercato
equilibrato del lavoro è teorico e astratto (DTF 134 V 64 consid. 4.2.1), la
ricerca di un nuovo impiego (STF 9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid 5.2;
STF 9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.2.2).
Infatti, in un caso ticinese il Tribunale federale ha confermato
la conclusione dei giudici cantonali secondo cui la realizzazione della
capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato è stata
considerata, inoltre, ammissibile, malgrado l'assicurato avesse compiuto
sessant'anni (STF 9C_916/2009 del 30 agosto 2010 consid. 7.1; STF 9C_918/2008
del 28 maggio 2009 consid. 4.2.1 e 4.2.2).
Al riguardo va rilevato che sebbene l'età avanzata
venga considerata un fattore estraneo all'invalidità, la giurisprudenza
riconosce che essa, insieme ad altri fattori di carattere personale o
professionale, può ostare alla realizzazione della capacità lavorativa residua
sul mercato del lavoro equilibrato per mancanza di richiesta di tale forza
lavoro (sentenza citata 9C_918/2008 consid. 4.2.2, anche DTF 132 V 393 consid. 3.2). In che misura l'età influisca sulla possibilità di
realizzare la capacità lavorativa residua non si valuta alla luce di un
principio generale, bensì tenuto conto delle esigenze delle attività di
riferimento (sentenza citata 9C_918/2008 consid. 4.2.2 con riferimenti).
In un altro caso ticinese giudicato il 30 ottobre 2017 (STF
8C_428/2017), l’Alta Corte ha ritenuto non dati i presupposti per l’eccezione
giurisprudenziale che considera l’età avanzata, di norma fattore estraneo
all’invalidità, quale possibile ostacolo alla realizzazione della capacità
lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato, ritenuto che la
giurisprudenza ha ammesso in maniera restrittiva che l’età possa condurre a
rendere inesigibile la ricerca di un nuovo impiego (per una più ampia
esposizione della giurisprudenza federale e cantonale al riguardo, cfr. STCA
32.2017.222
del 26 novembre 2018 consid. 2.14).
Di principio, quindi, l’età avanzata è un fattore estraneo
all’invalidità e, per di più, nell’evenienza concreta il ricorrente non aveva
ancora 47 anni quando l’Ufficio AI ha emanato la decisione in oggetto.
Pertanto, questa sua età non gli era di intralcio per mettere a frutto la sua
capacità lavorativa residua su un mercato del lavoro equilibrato.
Quanto al fattore della sua formazione, come tale esso non rientra
fra gli elementi da potere considerare per ridurre il reddito statistico da
invalido.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, infatti, da un assicurato
costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere
soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua
formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed
intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin,
Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag.
205.
segg., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die
Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den
körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten
zu entsprechen”; Doudin, La rente
d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral des assurances, in SZS 1990, pag. 255 segg.).
In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di
lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività
manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di
manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin,
op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).
L’Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro
accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.
Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti
vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano
le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC
1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004, U 871/02, consid. 3; STFA del
25.
febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.5).
Anche in questo ambito vi sono aperte delle opportunità di lavoro
per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni
di servizio.
Infine, la circostanza che l’insorgente sia stato ritenuto abile
soltanto in misura parziale in attività adeguate è debitamente considerata
dall’Ufficio AI nel suo nuovo calcolo del diritto alla rendita, poiché la
percentuale del 5% inizialmente applicata con la decisione qui impugnata è
stata aumentata al 10% di pari passo con l’aumento del grado di incapacità
lavorativa (dal 35% al 50%, cfr. rapporti finali SMR del 21 ottobre 2017 e del
27.
aprile 2018).
D’avviso della scrivente Corte, questa percentuale costituisce una
riduzione consona alla situazione del ricorrente.
Alla luce di quanto precede, questo Tribunale ritiene dunque che,
da una valutazione complessiva, il tasso di riduzione del 10% stabilito
dall’Ufficio assicurazione invalidità sia adeguato. Non v’è quindi alcun motivo
per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione nell'applicazione
della riduzione concessa, percentuale che si trova del resto entro i limiti
riconosciuti dalla giurisprudenza.
2.11
Di conseguenza, è corretto che
sul reddito statistico da invalido per l'anno 2016 di Fr. 67'148,21,
preso nella misura del 50% stante un’identica capacità lavorativa
residua del ricorrente (Fr. 33'842,70), su quest’ultimo importo sono poi
ancora stati riconosciuti e quindi dedotti gli svantaggi salariali stabiliti
dall’Ufficio AI nel 10%, per giungere a un reddito statistico da invalido rivalutato di Fr. 30'458,43.
Confrontando questo dato con l'ammontare di Fr. 52'910.- corrispondente al reddito (ipotetico) da
valido che l'assicurato avrebbe potuto conseguire nell'anno 2016 per
l'attività di custode esercitata al 100% senza il
danno alla salute, risulta dunque una perdita di guadagno del 42,43% ([Fr. 52'910.- -
Fr. 30'458,43] : Fr. 52'910.- x 100), che va arrotondata al
42% (DTF 130 V 121).
Quand’anche, per pura ipotesi di lavoro, si volesse aumentare,
come preteso dal ricorrente, la riduzione per svantaggi salariali al 15% o
addirittura al 20%, il risultato finale non muterebbe, giungendo infatti il
grado di invalidità al 46% (Fr.
52'910.- - {Fr. 33'842,70 – [Fr. 33'842,70 x 15 : 100]} : Fr.
52'910.- x 100) rispettivamente al 49% (Fr. 52'910.- - {Fr. 33'842,70 – [Fr. 33'842,70 x 20 : 100]} : Fr.
52'910.- x 100), e quindi sempre in una percentuale compresa fra il 40 e
il 49% che dà diritto a un quarto di rendita di invalidità.
Ne discende che, applicando l’ipotesi più favorevole al ricorrente
emersa pendente causa a seguito della diversa valutazione medica delle sue
condizioni di salute conseguenti alla modifica giurisprudenziale in ambito di
disturbi psichici, è a giusta ragione che il grado del 42% ricalcolato pendente
causa dall’Ufficio AI gli permette di continuare a ricevere una rendita di
invalidità di un quarto (art. 28 LAI) trascorsi tre mesi dall’intervenuto
miglioramento del suo stato di salute (art. 88a cpv. 1 OAI).
2.12
In queste circostanze, questo
Tribunale deve annullare la decisione dell’Ufficio AI di attribuire al
ricorrente una rendita intera temporanea di invalidità unicamente per il
periodo dal 1° gennaio 2014 fino a tre mesi dopo il miglioramento oggettivato
dal SAM dal 24 aprile 2017, e quindi fino al 31 luglio 2017.
Infatti, tenuto conto di una capacità lavorativa
residua del 50% in altre attività adeguate dal 24 aprile 2017, la perdita di
guadagno del 42% stabilita da questa Corte fa sì che, in virtù dell’art. 88a
cpv. 2 OAI, dal 1° agosto 2017 il ricorrente continui ad avere diritto a
una rendita di invalidità e ciò nella misura di un quarto.
2.13
Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA
e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.
500.
-vanno poste a carico dell’amministrazione, la quale verserà
all’insorgente, vincente in causa, delle indennità per ripetibili di Fr. 1'800.-.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ Di conseguenza, la
decisione del 25 gennaio 2018 è annullata e riformata nel senso che
l’assicurato ha diritto a una rendita intera (grado AI 100%) dal 1° gennaio
2014 al 31 agosto 2015, a una rendita intera (grado AI 82%) dal 1° settembre
2015 al 31 luglio 2017 e a un quarto di rendita dal 1° agosto 2017 in poi
(grado AI 42%).
2. Le spese di Fr. 500.- sono
poste a carico dell’amministrazione, la quale verserà al ricorrente l’importo
di Fr. 1'800.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti