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32.2018.31

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 febbraio 2019Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

I funzionari preposti al calcolo del grado di invalidità hanno poi ritenuto

opportuno aumentare tale reddito a Fr. 50'000.-.

Il TCA si allinea a questa soluzione per determinare il reddito da

valido del ricorrente prima dell’insorgenza del danno alla salute.

Infatti, va fatto presente che la giurisprudenza

ritiene adeguato tener conto della media dei redditi percepiti negli ultimi

cinque anni (Meyer, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Invaliden-versicherung (IVG), 2a ed. 2010, pag. 306; STF 9C_886/2011 e

9C_899/2011 del 29.6.2012;9C_361/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4.2.; RCC

1985 pag. 474; STCA 32.2012.67 del 17 ottobre 2012).

Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, nella

determinazione del reddito da valido la media degli utili conseguiti negli anni

precedenti l'insorgenza del danno alla salute va maggiorata dei contributi

sociali, e questo per tener conto che i dati statistici salariali raffrontati

come reddito da invalido tengono conto di tali oneri (STFA I 543/2003 del 27

agosto 2004 consid. 6.4).

Va qui rilevato che se, conformemente alla giurisprudenza, nel

caso in esame si fosse ritenuto anche il reddito del 2001 dichiarato dal

ricorrente in Fr. 30'644.- (doc. 314 pag. 1146) per rendere più rappresentativo

il reddito da valido calcolato usualmente su una media di tre-cinque anni, tuttavia

tale media sarebbe diminuita e sarebbe andata a discapito dell’assicurato

nell’ottica del calcolo della perdita di guadagno ex art. 16 LPGA.

Per contro, l’aver calcolato il reddito da valido sulla media di

(soli) due anni e poi l’averla aumentata a Fr. 50'000.- come suggerito dal

consulente in integrazione professionale, è una soluzione più favorevole

all’assicurato che il TCA fa propria.

Disponendo quindi di dati certi, non è possibile, in concreto,

fare capo ai dati statistici come preteso dal ricorrente.

Sulla scorta delle considerazioni esposte, occorre dunque partire

da un reddito da valido di Fr. 50'000.- accertato per l’anno 2002 e aggiornarlo

fino al 2012.

A questo proposito, va qui segnalato che l’amministrazione ha

ritenuto nella decisione del 23 gennaio 2007 un reddito da valido di Fr.

50'000.- così come l’ha accertato nel 2006 il consulente in integrazione

professionale e ha preso tale importo per il calcolo del grado di invalidità senza

procedere all’aggiornamento del dato dal 2002 al 2006. L’Ufficio AI, nella

decisione del 2018 qui impugnata, ha poi proceduto al solo aggiornamento

secondo il rincaro dal 2006 al 2016. Al riguardo ha infatti affermato che “In considerazione dell’iter professionale del signor RI

1 e del reddito da valido di riferimento utilizzato nella decisione di rifiuto

prestazioni del 23.01.2007, ovvero CHF 50'000.- annui, riteniamo opportuno

aggiornare tale valore economico, dal 2006 al 2016, e adoperarlo quale reddito

da valido di riferimento.”.

D’avviso della scrivente Corte, invece, poiché ci si deve porre a prima

dell’insorgenza del danno e quindi al 2002, si deve partire dal reddito allora

conseguito ed è da quel momento che occorre aggiornare il reddito da valido

fino al 2012.

D’altronde, nella STF 9C_368/2015 del 13 gennaio 2016 l’Alta Corte

ha affermato, al considerando 5.2, che per definizione il salario da valido non

costituisce un parametro che è fissato una volta per sempre

dall’amministrazione, ma al contrario si deve potere rivalutare quando si è di

fronte a una nuova domanda di rendita che segue un primo rifiuto (STF 9C_185/2014

del 2 luglio 2014 consid. 3.1).

Partendo dunque da un reddito di Fr. 50'000.- nel 2002, sulla base

delle Tabelle T39 Evoluzione dei salari nominali, dei prezzi al consumo e dei

salari reali, 1976-2009 e 2010-2017, edite dall’Ufficio federale di statistica,

si ha che, come uomo, nel 2012 l’assicurato, al momento in cui va valutato il

suo diritto alla rendita di invalidità, avrebbe conseguito senza il danno alla

salute un reddito di Fr. 56'662,36 (Fr. 50'000.- + 1,3% nell’anno 2013 + 0,9%

nel 2014 + 0,9% nel 2015 + 1,1% nel 2006 + 1,6% nel 2007 + 2,2% nel 2008 + 2,1%

nel 2009 + 0,7% nell’anno 2010 + 1% nel 2011 + 0,8% nel 2012).

L'importo di Fr. 56'662,36 costituisce dunque il

reddito netto medio senza il danno alla salute conseguibile dal ricorrente nel

2012 con la sua attività indipendente e va quindi posto alla base del confronto

dei redditi per la determinazione del danno economico, in luogo dei Fr.

54'336.- ritenuti dall’Ufficio AI.

2.7. Per

quanto concerne il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V

75, che al considerando 3b/aa

ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido

è determinante la situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni economiche effettive,

possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti

dalle statistiche salariali ufficiali,

edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi

medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid.

3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, in passato questo Tribunale

aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il

reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva

utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione (TA13).

L'Alta Corte ha però successivamente

stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di

riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA

I 222/04 del 5 settembre 2006).

Con sentenza del 7 aprile 2008

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando

il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è

inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il

reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L.

Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag.

326-327) (…)”.

Questo tema è stato

definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza nella sentenza 8C_44/2009

del 3 giugno 2009, in cui ha ricordato che:

"

3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio

2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,

precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente

conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico

riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato

considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in

Considerandi

caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei

redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però

soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante

del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta

nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

(…).

In seguito, nella STF

9C_21/2014 del 2 aprile 2014 l’Alta Corte ha ribadito al considerando 4.2 che i

dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei

redditi soltanto se è comprovato che l’assicurato non intendeva accontentarsi

di un salario modesto. Inoltre, il TF ha ricordato che non vi è una presunzione

in tal senso.

2.8

Per

quanto concerne il 2012 (cfr.,

a proposito del 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in

DTF 142 V 178, in particolare il consid. 2.5.7), anno di eventuale inizio del

diritto alla rendita (DTF 142 V 178, consid. 2.5.7),

in assenza di dati salariali concreti occorre basarsi sui dati statistici

nazionali e dall'inchiesta

svizzera sulla struttura dei salari 2012, edita dall'Ufficio federale di

statistica, più precisamente dalla

tabella TA1 2012_tirage_skill_level - Rami economici (NOGA08) (denominata

Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello

di competenze e il sesso – Settore privato; cfr., per il 2012, la citata

DTF 142 V 178), si osserva che il

salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; cfr. la citata DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) per 40 ore settimanali corrisponde a un importo

di Fr. 62'520.- (Fr. 5'210.- x 12 mesi).

Questi dati si riferiscono,

però, a un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Perciò, contrariamente

all’ipotesi di calcolo effettuata dal ricorrente, riportando ora queste cifre

su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili

nel 2012 (cfr. per questo

aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche

sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e

la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione

economica, in ore per settimana (T 03.02.03.01.04.01), pubblicata dall'Ufficio

federale di statistica, aggiornata al 2017: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/temps-travail/heures-normales-statistique-duree-normale-travail.assetdetail.5287368.html), il salario lordo medio ipotetico nazionale da

invalido per un uomo ammontava nel 2012 a Fr. 65'177,10 (Fr. 62'520.- : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98

del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

2.9

Secondo

la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

L'Alta Corte ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul

reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale,

la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della

riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il Tribunale

federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a

titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. L’applicazione di tassi

più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni

sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria.

Con sentenza 8C_80/2013 del 17

gennaio 2014 l’Alta Corte ha rammentato che non è necessario procedere con

deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le

limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria

del permesso di soggiorno o il tasso d’occupazione.

Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete. Non è dunque

possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli

fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto

di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF

9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).

2.10

Nel caso in esame, l’Ufficio

assicurazione invalidità ha ritenuto una riduzione del 10% non potendo più

l’assicurato svolgere dei lavori pesanti e un’altra del 5% per altri fattori di

riduzione, per un totale del 15% per l’inabilità lavorativa del 50%

dall’ottobre 2012.

Nel suo atto ricorsuale l’assicurato ha manifestato il proprio

dissenso per questa percentuale di riduzione del reddito da invalido, chiedendo

che sia considerato che non ha particolari qualifiche né capacità e pure che la

malattia alle mani gli impedisce di svolgere qualunque tipo di attività

manuale. Per di più, non si può pretendere che eserciti attività di carattere

astratto e/o intellettuale, perciò è difficile capire quale attività potrebbe

mai esercitare. La riduzione massima del 25% sarebbe dunque (più) adeguata.

Quanto allo svolgimento di un’attività leggera a causa del danno

alla salute, il TCA evidenzia che il Servizio Medico Regionale ha ritenuto nel

suo rapporto finale del 26 settembre 2016 (doc. 47) che il carico massimo era

di 5kg. Di conseguenza, non v’è motivo di aumentare la deduzione del 10%

stabilita dal consulente in integrazione professionale, che peraltro è la

riduzione massima consentita per questa limitazione.

Per quanto concerne la deduzione del 5% applicata dall’Ufficio AI per

altri fattori di riduzione, la scrivente Corte ricorda come si debba procedere

a una valutazione globale degli effetti di questi fattori sul reddito da

invalido. Pertanto, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete, può

essere ammessa una riduzione del 5%.

Una maggiore percentuale di riduzione, contrariamente a quanto

preteso dall’insorgente, non può invece essere applicata.

Va inoltre considerato che la capacità lavorativa del 50% è da

intendere quale riduzione del rendimento del 50% nell’ambito di una presenza

durante tutto il giorno (cfr. rapporto finale SMR) e non come riduzione della

presenza sul posto di lavoro.

Al riguardo, va evidenziato che alla luce di quanto sottolineato dall’Alta

Corte nella STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014, la riduzione del rendimento non

dà luogo ad un’ulteriore riduzione per motivi personali:

" 5.4. En ce qui concerne le taux

d'abattement sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que

lorsqu'un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une

diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation

de la capacité de travail et il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un

abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2;

8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références).“.

Anche nella STF 8C_163/2015 del 16 giugno 2015 il Tribunale

federale ha ricordato che non è possibile, nel momento in cui si valuta

l’entità della riduzione percentuale da applicare al reddito da invalido,

tenere conto nuovamente della riduzione di rendimento già constatata a livello

medico e inclusa nella valutazione della capacità lavorativa residua, onde

evitare di prendere in considerazione due volte lo stesso punto di vista (STCA

32.20142

del 5 ottobre 2017; STCA 32.2015.76 dell’8 marzo 2016; STCA

32.2014.130

del 24 settembre 2015).

La nostra Massima Istanza ha espressamente indicato che:

"

(…)

3.2.2

Bestehen über das ärztlich

beschriebe Beschäftigungspensum hinaus zusätzliche Einschränkungen, wie

beispielsweise ein vermindertes Rendement pro Zeiteinheit wegen verlangsamter

Arbeitsweise oder ein Bedarf nach ausserordentlichen Pausen oder ist die

funktionelle Einschränkung ihrer besonderen Natur nach nicht ohne weiteres mit

den Anforderungen vereinbar, wie sie sich aus den gewöhnlichen betrieblichen

Abläufen ergeben, kann dies bei der Bemessung des leidensbedingten Abzugs vom

statistischen Tabellenlohn berücksichtigt werden (Urteil 8C_260/2011 vom 25.

Juli 2011 E. 5.5 mit Hinweisen). Allerdings ist zu beachten, dass allfällige

bereits in der Beurteilung der medizinischen Arbeitsfähigkeit enthaltene

gesundheitliche Einschränkungen nicht zusätzlich in die Bemessung des

leidensbedingten Abzuges einfliessen können, weil damit ein- und derselbe

Gesichtspunkt bei der Bestimmung des Invalideneinkommens doppelt angerechnet

Dispositivo

würde. Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass Dr. med. B.________ die

Arbeitsfähigkeit in der angestammten oder einer anderen adaptierten

Erwerbstätigkeit in der Bandbreite von 50 % - 70 % angab, wobei aus der

(mehrfachen) Unterstreichung des höheren Niveaus (70 %) zu schliessen war, dass

die Versicherte eher in diesem Umfang ohne Leistungseinschränkung arbeiten

könnte. Unter diesen Umständen hat das kantonale Gericht zu Recht erkannt, dass

kein triftiger Grund bestand, in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen,

zumal auch sonst kein abzugsbegründendes Merkmal gemäss BGE 126 V 75 vorlag,

welches die Vorinstanz, auf deren Entscheid im Übrigen verwiesen wird, nicht

berücksichtigt hätte.”.

Tutto ben considerato, il TCA ritiene che, da una valutazione

complessiva, il tasso di deduzione del 15% sia adeguato e ciò tenendo anche

conto dell’età del ricorrente e della sua capacità lavorativa residua. Non v’è

quindi alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione

nell'applicazione della riduzione concessa, percentuale che si trova del resto

entro i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.

Va concluso che con una capacità lavorativa residua del 50% il

ricorrente è reintegrabile in un mercato equilibrato del lavoro.

2.11. Ne segue che il reddito

statistico ipotetico da invalido rivalutato ammontante nel 2012 a Fr. 65'177,10 va ritenuto

nella misura del 50% stante la

ridotta capacità lavorativa esigibile (Fr. 65'177,10 : 2 =

Fr. 32'588,55) e in seguito va diminuito del 15% per tenere conto delle circostanze personali, ottenendo così l’importo di Fr.

27'700,27 (Fr. 32'588,55 - [Fr. 32'588,55 x 15 : 100]).

Confrontando questo dato con l'ammontare di Fr. 56'662,36 corrispondente al reddito (ipotetico) da

valido che l'assicurato avrebbe potuto conseguire nell'anno 2012 per

l'attività di panettiere/pasticciere esercitata al

100% senza il danno alla salute, risulta dunque una perdita di guadagno del 51,11% ([Fr. 56'662,36

- Fr. 27'700,27] : Fr. 56'662,36 x 100), che va

arrotondata al 51% (DTF 130 V 121).

Ne discende che il grado del 51% permette all’interessato di

ricevere una mezza rendita di invalidità (art. 28 LAI) trascorsi tre mesi

dall’intervenuto peggioramento del suo stato di salute (art. 88a cpv. 2 OAI),

ossia dal 1° settembre 2012.

2.12. In queste circostanze, il

ricorso deve essere accolto ai sensi delle considerazioni esposte e la

decisione impugnata, con cui l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato un

quarto di rendita di invalidità dal 1° giugno 2012 (grado AI 41%) e dal 1° settembre

2012 (grado AI 49%), deve essere annullata.

Essa va infatti riformata nel senso che, in virtù

dell’art. 88a cpv. 2 OAI, l’insorgente ha diritto dal 1° settembre 2012 a

una mezza rendita di invalidità (grado AI 51%).

2.13. L’insorgente ha inoltre chiesto

di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio (doc. I).

Visto l'esito

favorevole del ricorso l'assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha diritto al

versamento da parte dell'Ufficio AI di ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

In virtù della

costante giurisprudenza federale, l'assegnazione di

ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STF 8C_32/ 2012 del 14 maggio

2012; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012; STF I 748/06 del 2 novembre 2007; STFA

U 164/02 del 9 aprile 2003; STCA 32.2015.79 del 4 aprile 2016; STCA 33.2012.8

del 17 dicembre 2012; STCA 33.2010.13 del 10 gennaio 2011; STCA 32.2008.179 del

5 giugno 2009; STCA 32.2008.115 del 26 marzo 2009).

2.14. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.

500.-vanno poste a carico dell'Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, il

ricorrente ha diritto a una mezza rendita di invalidità (grado AI 51%) dal 1°

settembre 2012.

2. Le

spese di Fr. 500.- sono poste a carico dell'Ufficio AI.

Lo stesso Ufficio verserà al

ricorrente Fr. 2’200.- (IVA inclusa) a titolo di indennità per ripetibili, ciò

che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia

di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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