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Decisione

32.2018.32

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 febbraio 2019Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I figli che tra la fine della scuola e

uno sbocco lavorativo (p. es. un tirocinio) intraprendono una formazione

transitoria quale un semestre di motivazione (provvedimento inerenti al mercato

del lavoro) o un pretirocinio di orientamento sono considerati in formazione. È

tuttavia necessario che questa soluzione intermedia comprenda una parte di

attività scolastica (materie scolastiche, lezioni in laboratorio) di almeno

otto lezioni (da 45 a 60 minuti) alla settimana (N. 3363 DR).

Secondo il N. 3368 DR nel tenore in

vigore fino al 31 dicembre 2017, se la formazione è abbandonata

anticipatamente, è considerata conclusa. In caso di eventuale ripresa della

formazione, il figlio non è più considerato in formazione.

Questo vale anche per il periodo che

intercorre tra l'interruzione di un apprendistato e l'inizio di uno nuovo.

Il N. 3368 DR è stato modificato dal 1°

gennaio 2018 a seguito dell’emanazione della DTF 141 V 473.

Nel 2015 il Tribunale federale si è

pronunciato sulla sospensione e sull’interruzione di una formazione e ha

precisato che le lettere a e b dell'art. 49ter cpv. 3 OAVS non sono applicabili

cumulativamente (cfr. consid. 8).

Nel concretizzare questi principi, per

il nuovo N. 3368 DR si considera quale inizio della formazione il momento a

partire dal quale la persona vi dedica il tempo necessario (N. 3360), ad esempio

assistendo a lezioni e corsi. Non ci si deve pertanto basare sull’inizio

ufficiale del semestre (attestato d’immatricolazione), bensì sull’inizio

effettivo degli studi.

Secondo il N. 3368.1 DR, in essere dal

2018, la formazione si considera regolarmente conclusa non appena la persona

non vi deve più dedicare tempo, in quanto ha già fornito le prove di conoscenza

necessarie per il conseguimento del titolo (consegnato lavori, svolto stage,

superato esami). In questo contesto non ci si deve basare sulla fine ufficiale

del periodo di formazione (p. es. exmatricolazione, festa di consegna del

diploma).

Introdotto anch’esso dal 2018, il N.

3368.2 DR riprende il vecchio N. 3368 DR, e prevede che se la formazione è

abbandonata, è considerata altresì conclusa. Fino all’eventuale ripresa della

formazione, il figlio non è più considerato in formazione.

Questo vale anche per il periodo che

intercorre tra l’interruzione di un tirocinio e l’inizio di uno nuovo.

Il periodo che intercorre tra lo

scioglimento anticipato del rapporto di tirocinio e l’inizio di uno nuovo non è

considerato come interruzione della formazione giuridicamente rilevante, se si

comincia immediatamente a cercare un nuovo tirocinio (STF 8C_916/2013 del 20

marzo 2014).

Se la formazione è interrotta, di norma

è considerata conclusa, salvo nei casi di interruzione previsti ai numeri

successivi. Questo vale anche nel caso in cui si sia raggiunto solo un obiettivo

intermedio quale ad esempio la maturità (N. 3369 DR).

Secondo il N. 3370 DR, gli usuali

periodi senza lezioni e le vacanze per una durata massima di quattro mesi sono

considerati periodo di formazione solo se si trovano tra due fasi di formazione,

ovvero a condizione che la formazione sia proseguita immediatamente dopo. I

mesi iniziati sono inclusi nel calcolo: ad esempio, il periodo dal 16 giugno

(esame di maturità) al 16 ottobre conta come quattro mesi. In particolare,

questo significa che:

– il periodo senza lezioni dopo la

maturità liceale è considerato periodo di formazione solo se la formazione è

proseguita al più tardi quattro mesi dopo la maturità. In caso contrario, la

maturità rappresenta la fine (temporanea) della formazione;

– le stesse condizioni valgono anche

nel caso della maturità professionale;

– tra le vacanze usuali rientrano anche

i semestri di vacanze universitarie, ma non i semestri durante i quali gli

studenti beneficiano di un congedo.

5. Va

ancora ricordato che, al pari di ogni altra Ordinanza amministrativa, le

Direttive dell'UFAS (incluse le circolari), pur non

avendo ovviamente valore vincolante di legge, si prefiggono comunque di

esplicitare l'interpretazione attribuita da un'autorità amministrativa a

determinate disposizioni legali al fine di favorire un'applicazione uniforme

del diritto e di garantire la parità di trattamento (DTF 137 V 82 consid. 5.5 =

SVR 2012 EL Nr. 1).

Esse costituiscono delle istruzioni

dell'autorità di vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi

dell'assicurazione sul modo di svolgere le loro competenze. Volte ad assicurare

un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte

dell'amministrazione, tali istruzioni non hanno valore di legge e, di

conseguenza, non vincolano né gli amministrati né i Tribunali, ma esplicano

effetto solo nei confronti dell’amministrazione; esse non costituiscono delle

norme di diritto federale ai sensi dell’art. 95 lett. a LTF e non devono quindi

essere seguite dal giudice. Servono più che altro a creare una prassi

amministrativa uniforme e presentano per tale scopo una certa utilità; non

possono tuttavia uscire dal quadro stabilito dalla norma superiore che sono

tenute a concretizzare. In altri termini, in assenza di lacune, le direttive

non possono prevedere qualcosa di diverso da ciò che deriva dalla giurisprudenza

o dalla legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1; DTF 133 V 346 consid. 5.4.2). Non

creano inoltre delle nuove regole giuridiche e rappresentano il punto di vista

dell’amministrazione sull’applicazione di una norma di diritto e non

un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla liberamente

la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella misura in cui

esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni legali applicabili

(DTF 139 V 125 consid. 3.3.4, 133 V 257 consid. 3.2, 131 V 45 consid. 2.3, 130 V 172 consid. 4.3.1,

232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b,

427 consid. 5a).

6. Come

stabilito recentemente dal Tribunale federale (DTF 143 V 305 = SVR 2018 IV Nr.

3), la rendita per figli è un diritto autonomo retto da condizioni proprie e

slegato dall’obbligo di mantenimento previsto dal diritto civile (cfr. consid.

4).

Pertanto, la rendita per figli può

essere versata direttamente al figlio maggiorenne (cfr. consid. 5).

Il ricorrente riceveva una rendita

completiva per i suoi tre figli (art. 22ter cpv. 1 LAVS in relazione con l'art.

25 cpv. 4 LAVS) e, prima che il figlio __________ compisse 18 anni nel mese di

febbraio 2018, la Cassa di compensazione gli ha chiesto di comprovare se il

diritto alle prestazioni esistesse ancora, così da potere continuare a

versargli la rendita per figli.

Il ricorrente ha così trasmesso

l’attestato di frequenza rilasciato il 25 gennaio 2018 (doc. A4) dal rettore del

__________, avente il seguente tenore:

Considerandi

"

Così richiesti, dichiariamo che il giovane __________, di RI 1, nato il __________

febbraio 2000, ha frequentato il nostro liceo dal mese di settembre 2015 al

mese di giugno 2017. Ha poi deciso di prepararsi autonomamente all’esame

svizzero di maturità, lo stesso esame a cui prepara anche il nostro __________.

Il conseguimento dell’attestato svizzero di maturità è previsto per il mese di

giugno 2018.”.

Esaminati i documenti di formazione che

gli sono stati inviati, il 12 febbraio 2018 (doc. A1) l’Ufficio assicurazione

invalidità ha deciso che, in virtù dell’art. 22ter cpv. 1 LAVS in connessione

con l’art. 25 cpv. 5 LAVS, dal 1° marzo 2018 solo gli altri due figli

dell’assicurato gli davano diritto di continuare a percepire una rendita per

figli. __________ rimaneva escluso non essendo più in formazione nel senso

stretto del termine.

A questo proposito, con uno scritto

separato inviatogli dalla Cassa di compensazione __________, è stato avvisato che

questa situazione sarebbe stata rivalutata in un secondo momento con il superamento

dell’esame di maturità.

Nel proprio ricorso l'assicurato ha

contestato il mancato continuo versamento della rendita per il figlio __________

con il compimento dei 18 anni, poiché la preparazione all’esame di maturità

federale rientra nel concetto di formazione giusta l’art. 49 cpv. 1 OAVS.

A suo dire, infatti, anche senza più

frequentare la scuola il figlio si stava preparando agli esami di maturità

federale come privatista e si era già iscritto per la sessione invernale 2019.

A tale scopo, __________ si era accordato con il rettore del __________ che

aveva frequentato fino a giugno 2017 che avrebbe potuto rivolgersi a lui in

caso di bisogno.

Inoltre, l’assicurato ha evidenziato

che il figlio “rifara una parte dell’esame

Goethe Deutsch Diplom C2 nei prossimi mesi, cioè una prova parziale, inoltre

dovra anche fare il suo diploma in francese del-dalf.” (doc. IV).

7.

Di

recente il Tribunale federale si è espresso sulla qualifica di formazione ai

sensi dell’art. 49bis cpv. 1 OAVS nel caso in cui un figlio si prepari da

autodidatta all’esame di maturità federale.

Nella STF 8C_497/2017 del 18 agosto

2017, la nostra Massima Istanza si è infatti pronunciata sulla domanda di assegni

familiari rifiutati dalla Cassa di compensazione, a motivo che la ricorrente

non era riuscita a rendere verosimile che in un determinato periodo di tempo la

figlia aveva consacrato fra le 5 e le 10 ore per settimana alla preparazione,

come autodidatta, dell’esame svizzero di maturità.

I giudici cantonali hanno ricordato che

per avere diritto agli assegni di formazione professionale per i figli che

svolgono una formazione secondo l’art. 3 cpv. 1 lett. b LAFam, il figlio deve

in particolare avere consacrato un lasso di tempo preponderante alla sua

formazione, ossia più di 20 ore alla settimana, così come risulta dalla nozione

di formazione professionale definita all’art. 49bis cpv. 1 OAVS in connessione

con l’art. 25 cpv. 5 LAVS, applicabile con il rinvio dell’art. 1 cpv. 1 OAFam.

I primi giudici hanno constatato che

dopo la bocciatura all’esame svizzero di maturità durante la sessione d’estate

2015, la figlia della ricorrente, nata nel 1994, era stata esonerata dai corsi

e doveva ripetere soltanto la metà delle materie di questo esame nelle quali

aveva ottenuto un risultato insufficiente, e meglio 6 esami. La ragazza aveva

rifatto questi esami in due tappe, ossia tre materie nella sessione di febbraio

2016.

e le altre tre a quella di agosto 2016 e nel maggio 2016 era pure stata

assunta in una azienda.

Visti questi elementi, i giudici

cantonali hanno considerato che la ricorrente non era riuscita a rendere

verosimile che sua figlia, come invece sostenuto, aveva consacrato fra cinque e

dieci ore per settimana alla sua preparazione come autodidatta all’esame

svizzero di maturità dal 1° settembre 2015 fino all’ottenimento del diploma

nell’agosto 2016.

L’autorità di prima istanza ha quindi

confermato il rifiuto della Cassa di concederle gli assegni di formazione professionale

per questo periodo.

La ricorrente è insorta al Tribunale

federale domandando che i gli studi come autodidatta siano riconosciuti allo

stesso titolo di quelli dei candidati scolarizzati e ha ribadito l’affermazione

secondo cui sua figlia si era impegnata a fondo nella preparazione dei suoi

esami di maturità durante quel periodo, precisando che l’impiego nell’azienda

era durato poco tempo e che si estendeva soltanto su qualche ora al giorno e sul

fine settimana.

L’Alta Corte ha (però) concluso che in

tal modo la ricorrente non aveva dimostrato, fosse anche in maniera succinta,

per quale motivo il giudizio cantonale si basasse su un apprezzamento arbitrario

dei fatti e delle prove o che fosse in un modo o nell’altro contrario al

diritto federale. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato irricevibile in assenza

di una motivazione che soddisfacesse le esigenze poste dall’art. 42 cpv. 2 e 2

LTF.

8.

Nell’esaminare

se lo studio da autodidatta che il ricorrente sostiene suo figlio abbia avviato

possa essere ritenuto quale formazione ai sensi dell’art. 49bis cpv. 1 OAVS, la

scrivente Corte ricorda che questa norma esige che il figlio si impegni a fondo

per concludere in tempo utile la formazione, perciò egli deve dedicare la

maggior parte del suo tempo all’obiettivo della formazione.

Secondo le direttive (N. 3359 DR),

questa condizione è soddisfatta soltanto se l’impegno complessivamente

richiesto dalla formazione in termini di tempo è di almeno 20 ore alla

settimana.

Rientrano in questa nozione il tirocinio

in azienda, l’insegnamen-to scolastico, le lezioni, i corsi, la preparazione e

il ripasso, la preparazione agli esami, lo studio individuale, la redazione di

un lavoro di diploma, lo studio a distanza, ecc.

Inoltre, il N. 3360 delle Direttive

sulle rendite prevede che, per valutare il tempo effettivo dedicato allo

studio, ci si può basare parzialmente su indizi e si deve decidere secondo il

principio della verosimiglianza preponderante.

Questo Tribunale rileva che,

nell’evenienza concreta, non è noto alcun dato concreto sull’iter formativo che

il figlio del ricorrente avrebbe intrapreso da quando ha abbandonato la scuola,

al termine della seconda liceo (giugno 2017), in poi.

In effetti, va rilevato che benché il

ricorso sia stato inoltrato il 28 febbraio 2018 e la sua completazione sia

avvenuta il 14 marzo 2018, da allora al TCA non è giunta alcuna informazione supplementare

in merito al percorso formativo di __________.

Nel suo complemento il ricorrente aveva

accennato al fatto che il figlio avrebbe svolto nei mesi seguenti degli esami

di tedesco e di francese, ma nessun relativo attestato è stato prodotto al TCA,

né è chiaro se egli abbia seguito dei corsi specifici per prepararsi a tali

esami.

Non è inoltre dato a sapere se, durante

questi ultimi 12 mesi, __________ abbia seguito dei corsi di qualsiasi natura

per prepararsi all’esame svizzero di maturità e, se sì, con quale impegno e di

quale durata.

Nemmeno è stato meglio specificato se e

in che misura e con quali modalità il figlio dell’assicurato abbia effettivamente

poi fatto capo al rettore del __________ per completare la sua formazione

liceale stante l’indicata disponibilità di quest’ultimo.

Non è infine noto se, come segnalato

dal padre, il ragazzo abbia poi effettivamente sostenuto, nella sessione di

gennaio 2019, gli esami di maturità federale.

La necessità di comprovare

adeguatamente lo svolgimento di una formazione era ampiamente nota al

ricorrente ed egli ha avuto l’opportunità di esprimersi sulla risposta di causa

dell’am-ministrazione nonché di offrire l’assegnazione di nuove prove, ciò che

non ha fatto.

In difetto della comprova dello

svolgimento di un’attività formativa si deve concludere che il periodo seguente

il compimento dei 18 anni non possa essere considerato come una valida formazione

prevista dall’art. 49bis cpv. 1 OAVS volta all’ottenimento della maturità

federale, anche se da autodidatta.

La decisione impugnata deve pertanto

essere confermata e il ricorso respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti