Lexipedia

Decisione

32.2018.33

Dopo precedente rinvio atti da TCA per accertamenti ulteriori, UAI concede rendita limitata nel tempo. Assicurato contesta. Decisione confermata

28 gennaio 2019Italiano79 min

Source ti.ch

Fatti

i periti hanno concluso, sempre dal gennaio 2013, per una capacità del 70%

(presenza durante tutto il giorno ma con rendimento ridotto) in un’attività “rispettosa

dei limiti funzionali e di carico, descritti dal consulente in reumatologia e:

citati al nostro punto 6 e nell'allegato consulto. Dal lato psichiatrico si

consiglia attività con mansioni semplici, ripetitive, che non richiedono

capacità di reagire agli imprevisti, da svolgere in un ambiente accogliente e

validante, capace di tollerare il lieve peggioramento rispetto alla

flessibilità, persistenza e contatto da parte dell'A. con gli altri”. I

periti hanno osservato di aver “integrato fra di loro le limitazioni della

capacità lavorativa dovute alle patologie somatiche e psichiatriche.” Hanno

inoltre precisato che a causa degli interventi chirurgici del 2 ottobre 2015 e

8 luglio 2016, l’assicurato era stato inabile completamente in ogni attività

per sei mesi dopo il primo intervento (ossia sino ad aprile 2016) e per un mese

dopo il secondo, ovvero sino al 7 agosto 2016 (doc. AI 152/p. 462-473).

Le

conclusioni della perizia sono state fatte integralmente proprie dal medico SMR

nel rapporto finale del 3 luglio 2017, che ha concluso per la persistenza, dal

gennaio 2013, dell’inabilità lavorativa nell’attività abituale del 100%. In

attività adeguate per contro, l’inabilità era da considerare del 50% dal 31

marzo 2011 al 14 febbraio 2014, quindi del 30% sino al 1. ottobre 2015, del

100% dal 2 ottobre 2015 sino al 30 aprile 2016, del 30% dal 1. maggio 2016

sino al 7 luglio 2016, nuovamente totale dal 8 luglio 2016 al 7 agosto 2016 e

in seguito del 30% (doc. AI 158).

Di

conseguenza l’amministrazione ha reso un primo progetto di decisione il 5

luglio 2017, con il quale ha confermato le incapacità lavorative stabilite dal

SMR e, quindi, proposto l’attribuzione di una mezza rendita (grado del 51%)

limitatamente al periodo dal 1. marzo 2012 al 31 maggio 2014 e dal 1. ottobre

al 31 dicembre 2015 (ricaduta) e di una rendita intera dal 1. gennaio al 30

novembre 2016. Dal 1 dicembre 2016 non era più dato alcun diritto a prestazioni.

Contestualmente

alle osservazioni al progetto di decisione, con il quale venivano in

particolare contestati i periodi di inabilità lavorativa del 30%, l’assicurato

ha prodotto nuova documentazione medica, segnatamente un rapporto relativo ad

un consulto ortopedico a cura del dr. __________ del 9 ottobre 2017 (doc. AI

164), uno scritto del dr. __________ del 9 ottobre 2017 certificante una

completa inabilità (a dipendenza dei dolori a livello lombare, al ginocchio

destro e una nuova problematica pancreatica; doc. AI 170), un rapporto relativo

ad una consultazione chirurgica a cura del dr. __________ del 19 ottobre 2017

(attestante una pancreatite acuta di natura da determinare, senza attestazione

di inabilità lavorative; doc. AI 171), del dr. __________, terapia del dolore,

del 4 novembre 2016 (doc. AI 171). L’amministrazione ha sottoposto detta documentazione

al SAM, il quale, interpellati nuovamente gli specialisti, con complemento del

29 novembre 2017 ha concluso che la stessa non apportava elementi idonei a modificare

le conclusioni della perizia del 31 marzo 2017, confermando quindi un’abilità

lavorativa in attività adatte del 70% (doc. AI 175; cfr. nel dettaglio al

consid. 2.8.2). Il 26 gennaio 2018 è quindi stata resa la decisione contestata,

che ha concluso:

"

(…) Abbiamo esaminato il diritto a nostre prestazioni per il signor RI 1. l

requisiti per l'attribuzione di una rendita limitata nel tempo risultano essere

assolti. Le disposizioni legali che competono si trovano in allegato. La nostra

decisione si basa su questi presupposti.

Decidiamo pertanto:

Viene assegnato un grado Al del 51%, con il diritto a 1/2

rendita d'invalidità, a far capo dal 01.03.2012, ovvero allo scadere dell'anno

d'attesa (art. 28, cpv. 1, lett. b e c, LAI).

Questo diritto è limitato al 3l.05.2014, ovvero al più

presto dopo tre mesi dal miglioramento dello stato clinico (art. 88a, cpv. 1 OAI).

La rendita viene ripristinata dal 01.10.2015, ovvero

dall'inizio del mese della ricaduta. Il grado al momento della ricaduta è il

medesimo presentato al momento della nascita del diritto, ovvero 51%

(ripristino quindi della 1/2 rendita). Dopo tre mesi, ovvero dal 1.01.2016

(art. 88a, cpv. 2 0AI) passa invece al 100%, con diritto ad una rendita intera.

Anche questo diritto è limitato e si estingue al 30.11

.2C)16, dopo tre mesi dal miglioramento dello stato clinico (art. 88a, cpv. 1 OAI).

Diritto a rendita e diritto al versamento della stessa

poggiano su basi differenti: se il primo nasce dopo un anno dall'inizio della

malattia (art. 28, cpv. 1, lett. b e c, LAI), il secondo nasce unicamente al

più presto dopo sei mesi dal versamento dalla domanda di prestazioni (art. 29 cpv.

1 LAI).

Nel caso specifico la prestazione potrà essere versata

unicamente dal gennaio 2014.

Esito degli accertamenti

Con decisione del 11.03.2009 al signor RI 1 è stato

rifiutato il diritto a nostre prestazioni in quanto alla canonica scadenza

dell'anno d'attesa presentava un grado Al del 4%, inferiore al minimo

pensionabile del 40%.

Con decisione del 13.09.2012 non abbiamo avallato

l'entrata in materia, rifiutando quindi la nuova richiesta di prestazioni.

A seguito della nuova domanda dell'assicurato,

depositata il 30.07.2013, il nostro Servizio Medico Regionale (SMR) ha potuto

constatare che la sua capacità di guadagno è stata compromessa dal danno alla

salute ed ha confermato la necessità di una rivalutazione clinica.

Sulla base delia documentazione medica acquisita in

fase d'istruttoria (tra cui in particolar modo la valutazione pluridisciplinare

del Servizio di Accertamento Medico), esaminata dal nostro SMR, si ritiene giustificato riconoscergli i

seguenti periodi d'inabilità lavorativa.

Nell’abituale attività di smerigliatore, svolta prima

del danno alla salute 100% dal 29.01

.2008 e continua (come da citata decisione 11.03.2009)

In un'attività maggiormente consona ed adeguata al suo

stato di salute

0% dal giugno 2008 (come da citata decisione

11.03.2009) al 30.03.2011

50% dal 31.03.2011 al 14.02.2014

30% dal 15.02.2014 al 01.10.2015

100% dal 02.10.2015 al 30.04.2016

30% dal 01.05.2016 al 07.07.2016

100% dal 08.07.2016 al 07.08.2016

30% dal 08.08.2016 e continua

A seguito della valutazione medica, abbiamo provveduto

al calcolo della sua perdita di guadagno alla canonica scadenza dell'anno (art.

28, cpv. 1 LAI - marzo 2012) e ad ogni variazione dello stato clinico

perdurante più di tre mesi (art. 88a, cpv. 1 e cpv. 2 0AI).

Citiamo a tal proposito l'art. 16 della LPGA (Legge

federale sulla Parte Generale del diritto delle Assicurazioni sociali):

" Per valutare il grado d'invalidità, il reddito

che rassicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente

esigibile da lui dopo la cura medica e eventuale esecuzione di provvedimento

d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del

lavoro, è confrontato con il reddito che lì avrebbe potuto ottenere se non

fosse diventato invalido."

Dal profilo salariale, la giurisprudenza imposta

dall'Alta Corte federale indica che sono esclusivamente applicabili, in difetto

d'indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1

dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla

tabella TA13, che riferisce dei valori in

relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa s., U 75/03, e

del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali

redditi possono ancora essere diminuiti nella misura massima del 25%, e ciò al fine di considerare quei fattori che

nel caso di specie sono suscettibili di influenzare il reddito che l'assicurato

potrebbe percepire, quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla

salute, l'età, la nazionalità; il grado di occupazione (cfr. DTF 126 V 75).

Reddito senza invalidità

Dopo aver contattato l'ex datore di lavoro

dell'assicurato, possiamo certificare che senza il danno alla salute, nella sua

abituale professione avrebbe potuto conseguire CHF 56'810.00 per tutti gli

anni, dal 2009 in poi.

. Alla scadenza dell’anno

Reddito con invalidità

Malgrado il danno alla salute e con una capacità

lavorativa del 50 % (intesa come riduzione del rendimento sull'arco dell'intera giornata) in attività adeguate, avrebbe

invece potuto conseguire CHF 27'700.00

(tabella RSS elaborata dall'Ufficio federale di statistica, attività semplici e ripetitive, valore mediano, settore

maschile, riduzione mista del 15% dovuta alla necessità di svolgere unicamente attività leggere e per altri fattori di

riduzione tra cui l'iter socioprofessionale).

Confronto dei redditi

Considerandi

II confronto dei redditi permette quindi di determinare

una perdita di guadagno e quindi un grado Al pari al 51 % ed il calcolo

utilizzato è mostrato qui di seguito.

Reddito senza invalidità CHF 56'810.00

Reddito con invalidità CHF 27'700.00

Perdita di guadagno CHF 29'110.00=grado di invalidità

del 51%

Questo grado ammette la nascita di un diritto a

rendita.

. Dal 15.02.2014 al 01.10.2015

Reddito con invalidità

Malgrado il danno alla salute e con una capacità

lavorativa del 70% (intesa sempre come riduzione del rendimento sull'arco

dell'intera giornata) in attività adeguate, l'assicurato avrebbe invece potuto

conseguire CHF 39'540.00 (medesima tabella sopra citata, medesima riduzione mista del 15%.

Confronto dei redditi

Il confronto dei redditi permette quindi di determinare

una perdita di guadagno e quindi un grado Al pari al 30% ed il calcolo

utilizzato è mostrato qui di seguito:

Reddito senza invalidità CHF 56'810.00

Reddito con invalidità CHF 39'540.00

Perdita di guadagno CHF 17'270.00=grado di invalidità

del 30%

Questo grado è insufficiente per mantenere aperto il

diritto a rendita, che pertanto si estingue.

. Dal 02.10.2015 al 07.08.2016

L'inabilità lavorativa è completa, per cui il grado Al

è del 100%. Questo grado ammette un ripristino della prestazione.

. Dal 08.08.2016 e continua

Lo stato clinico torna ad essere quello antecedente il

peggioramento dello stato clinico con inabilità completa, per cui il grado Al

torna ad essere del 30%. Il diritto cessa pertanto di esistere.

Il nostro Servizio d'integrazione Professionale si è

espresso in ambito di provvedimenti professionali, indicandoli non indicati a

causa della scarsa scolarizzazione dell'assicurato e del suo iter

socioprofessionale. Previa richiesta scritta, l’Ufficio rimane però a

disposizione per la valutazione di un

aiuto al collocamento.

Osservazioni al progetto

Il 06.09.2017 sono giunte le prime osservazioni,

contestanti la nostra valutazione medica ma prive di alcun elemento a

suffragio. A seguito delle stesse è stata concessa una proroga per l'inoltro di

eventuale documentazione che supportasse quanto espresso.

II 12.10.2017 ci è stato fatto pervenire un rapporto

del Dr. __________ (09.10.2017), il quale è stato prontamente sottoposto al

nostro Servizio Medico Regionale, che ha ritenuto opportuno "virarlo"

al Servizio di Accertamento Medico - SAM (ricordiamo che il citato Servizio

aveva esperito una valutazione pluridisciplinare - rapporto 31 .03.2017).

Durante la valutazione del SAM ci sono giunti un

rapporto del Dr. __________, uno del Dr. __________ e uno del Dr. __________. Anche

questi sono stati virati al centro peritale, il quale ha fornito una presa di

posizione il 30.11.2017.

Nella stessa è chiaramente indicato come non vi siano

elementi medici contenenti atti oggettivi nuovi, atti a modificare quanto già

espresso, la pancreatite ha portato ad un'inabilità lavorativa del 100% di

breve durata, dovuta al ricovero ospedaliero, ma nulla più.

In conclusione, le osservazioni a carattere medico

vengono respinte ed il progetto del 05.07.2017

è confermato in toto.” (doc. AI 176)

In

sede di ricorso il ricorrente ribadisce la sua contestazione della valutazione

medica, producendo alcuni documenti già agli atti oltre a un rapporto relativo ad

una degenza ospedaliera dell’agosto 2017 per pancreatite acuta (doc. A/2), rapporti

del dr. __________, reumatologo, del 18 aprile 2018 (doc. VIII/1), del dr. __________,

terapia del dolore, del 27 marzo 2018 (doc. VIII/2). Esaminati tali documenti,

il SMR, nell’annotazione 18 maggio 2018, ha concluso che gli stessi non

apportavano elementi clinici nuovi atti a modificare la valutazione medica

(doc. X). È pure stato prodotto il rapporto relativo alla posa, il 23 luglio

2018, di una batteria di neuromodulazione a livello del gluteo sinistro (doc.

XII e XIV).

2.7

Per

poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di

ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag.

261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156

consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, op. cit., ad

art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid.

1c).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132.

V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio

delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure

giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea

(consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre

ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo

(assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e

rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e

3.4.2

) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

4.4.1

, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In

una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56,

pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici

regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un

rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è

stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha

precisato quanto segue:

"

(…) Per il nuovo art. 59 cpv. 2bis

LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in

concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per

valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la

capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo

6.

LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete

in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne

le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del

nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari

del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14

luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)”

(consid. 2 della STF 9C-524/2010)

Tuttavia,

nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza

dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali

rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti, in

particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo

di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.

), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 4.2;8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;

8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del

23.

aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che

il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria

non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, consid. 5.3). Per quanto riguarda la nuova giurisprudenza in

materia di accertamento delle affezioni psichiche si rinvia a quanto già

esposto al consid. 2.5, ove peraltro si ribadisca che con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il

TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30

novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo

il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore

probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo

caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate

nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova

disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto

federale.

2.8

Ritornando

al caso concreto, dopo attento esame della documentazione medica agli atti,

questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’interessato è

stato accuratamente vagliato prima dell’emissione della decisione impugnata,

non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione del SAM del 31 marzo 2017,

da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri

giurisprudenziali ricordati al considerando precedente. Questo per i motivi che

seguono.

2.8.1

Dal

fascicolo risulta che il SAM ha considerato tutta la documentazione medica agli

atti e ha precisato debitamente le ragioni per le quali se l’assicurato andava

considerato inabile nell’attività di operaio smerigliatore dal gennaio 2008,

così come era già stato concluso nelle valutazioni del dr. __________ del 1.

settembre 2008, del dr. __________ del 17 giugno 2018 e del __________ del 13

maggio 2014, in un’attività leggera ed adeguata dal gennaio 2013 (come concluso

dal dr. __________ nella perizia del 13 maggio 2014) era invece da ritenere

abile nella misura del 30%, fatta eccezione per due periodi di inabilità totale

dal 2 ottobre 2015 sino ad aprile 2016 (intervento neurochirurgico) e dall’8

luglio al 7 agosto 2016 (intervento al ginocchio destro).

Dette

conclusioni sono state confermate sostanzialmente dal SMR nei rapporti finali

del 3 aprile 2017 (doc. AI 151) e 3 luglio 2017 (doc. AI 158), quest’ultimo con

la precisazione che dal 31 marzo 2011 al 14 febbraio 2014 l’assicurato era da

considerare inabile in un’attività adeguata nella misura del 50% e in seguito

del 30% (doc. AI 158). In definitiva quindi rispetto alla situazione all’epoca

della prima decisione dell’11 marzo 2009 la situazione era da considerare

peggiorata, laddove l’abilità lavorativa in un’attività leggera adeguata non

era più completa, ma dal 31 marzo 2011 del 50% e dal 15 febbraio 2014 del 70%

(riservati i menzionati periodi di inabilità lavorativa del 100%). Tale

conclusione va condivisa.

In

effetti, per quanto riguarda l’aspetto reumatologico, l’assi-curato è

stato valutato dal dr. __________, il quale, dopo aver descritto l'anamnesi, lo

stato clinico e la documentazione radiografica, ha posto le diagnosi menzionate

sopra (cfr. consid. 2.6), segnatamente di sindrome cervicospondilogena cronica

recidivante (con/su alterazioni degenerative plurisegmentali al rachide

cervicale, disturbi statici del rachide), sindrome lombospondilogena cronica

prevalentemente a sin., periartropatia omeroscapolare anamnestica bilaterale, gonartrosi

mediale a ds., probabile gonartrosi a sin., dolori mediali alle caviglie

bilaterali, fascite plantare a sinistra. Dopo aver consigliato di correggere il

sovrappeso corporeo (che sovraccarica il passaggio lombosacrale e le articolazioni

alle estremità inferiori, accelera i processi artrosici, porta ad una statica a

riposo svantaggiosa per le spalle e ostacola il riallenamento muscolare), ha indicato

alcune misure terapeutiche, quali appositi plantari su misura e per la tallonite

un allungamento selettivo della muscolatura autocoria flessoria dei piedi,

della muscolatura surale bilaterale con rinforzo degli antagonisti, con trattamento

locale con sonoforesi con l'aiuto di FANS, eventualmente di alcune sedute con

onde d'urto. Ha quindi elencato i limiti funzionali e di carico come segue:

"

Giudico come lavoro adatto allo

stato di salute attuale, un'attività che tiene pienamente conto dei limiti

funzionali e di carico seguenti: l'assicurato può molto spesso sollevare e

portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 5-10 kg

fino all'altezza dei fianchi, di rado oltrepassanti i 10 kg fino all'altezza dei

fianchi, l'assicurato può talvolta sollevare pesi fino a 2 kg sopra l’altezza

del petto, di rado pesi tra 2 e 5 kg sopra l’altezza del petto, mai pesi oltrepassanti

i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'assicurato può molto spesso maneggiare

attrezzi di precisione, talvolta maneggiare attrezzi di media entità, di rado

attrezzi pesanti, mai maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è

normale. L'assicurato può di rado effettuare lavori al di sopra della testa, di

rado effettuare la rotazione del tronco, spesso assumere la posizione seduta ed

inclinata in avanti, di rado la posizione in piedi ed inclinata in avanti, può

di rado assumere la posizione inginocchiata, di rado assumere la posizione

accovacciata, può spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L'assicurato

può assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata, talvolta la

posizione in piedi di lunga durata, dovendo tuttavia mere la possibilità di

alternare le posizioni corporee quando ne risente il bisogno. L'assicurato può

molto spesso camminare fino a 50 metri, spesso oltre 50 metri, di rado

camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare su terreno

accidentato, può talvolta salire le scale, mai salire su scale a pioli."

Pronunciandosi

sulla capacità lavorativa lo specialista ha quindi concluso che in un'attività

adatta rispettosa dei limiti appena descritti l’assicurato raggiungeva una

capacità lavorativa del 70% da gennaio 2013, come stabilito nella perizia

reumatologica del dr. __________ del 30 maggio 2014. Come smerigliatore egli restava

invece inabile, mentre che come casalingo era abile nella misura del 90%. Era

inoltre giustificata un’inabilità lavorativa per qualsiasi lavoro durante sei

mesi dopo l'intervento neurochirurgico del 2 ottobre 2015 e durante un mese dopo

l'intervento artroscopico al ginocchio destro, del luglio 2016. Da queste

approfondite conclusioni non vi è motivo di scostarsi.

Per

quanto riferito alla sfera neurologica, il dr. __________, dopo aver

descritto nel dettaglio l'anamnesi e lo stato clinico, effettuati esami

neurologici e elettromiografici e di MRI, ha concluso che non si trovavano sicuri

deficit motori. L'assicurato descriveva infatti una minima diminuzione della

sensibilità diffusamente alla gamba sinistra, senza una distribuzione radicolare:

tuttavia l’esame elettromiografico a tale gamba non aveva mostrato elementi in

favore di una lesione radicolare motoria sui territori L5-S1. Inoltre la documentazione

radiologica non mostrava sicure compressioni radicolari, in particolare anche

l'ultimo esame dell'aprile 2016. Quanto alle cefalee, secondo lo specialista si

trattava di dolori che corrispondevano in prima ipotesi a cefalee tensive, la

cui evoluzione era tale da non determinare un'incapacità lavorativa. In

conclusione, dal punto di vista neurologico l’assicurato era da considerare totalmente

abile al lavoro in qualsiasi tipo di attività. Anche tali conclusioni, che

peraltro il ricorrente nemmeno censura, sono convincenti.

Dal

punto di vista psichiatrico, l’assicurato è stato valutato dalla dr.ssa __________,

la quale, dopo aver descritto l'anamnesi e le constatazioni obiettive sul piano

psicopatologico, effettuato un accurato esame clinico in due occasioni e un

colloquio con il dr. __________, psichiatra curante, ha rilevato quanto segue:

"

(…) Dai colloqui avuti con

l’assicurato, dalla lettura degli atti, dal colloquio con il Dr. med. __________

posso esprimere il mio punto di vista specialistico ritrovando i seguenti criteri

diagnostici, riferiti al DSM-V:

. Sviluppo di sintomi emotivi o comportamentali in

risposta a uno o più eventi stressanti nel caso dell'.A l'evento stressante quale

la patologia somatica persistente

. Marcata sofferenza che sia sproporziona rispetto alla

gravità o intensità dell'evento stressante, tenendo conto del contesto esterno

e dei fattori culturali che possono influenzare la gravità e la manifestazione

dei sintomi.

. Compromissione significata del funzionamento in ambito

sociale, lavorativo o in altre importanti aree.

. Il disturbo correlato con lo stress non soddisfa i

criteri per un altro disturbo mentale e non rappresenta solo un aggravamento di

un disturbo mentale preesistente.

È presente nervosismo, inquietudine e reattività (ansia).

L'intensità dei sintomi attuali è lieve/moderato.

Inoltre nessun sufficiente criterio diagnostico, per un

disturbo da sintomi somatici, conclamato. Mi riferisco ai criteri diagnostici

del DSM- V:

Criterio A : uno o più sintomi somatici che procurano

disagio o portano ad alterazioni significative della vita quotidiana: il

disagio non è tale da considerarsi sufficiente per limitare le attività

quotidiane, esce fa passeggiate, da solo o con la moglie, sta con i figli ed i

nipoti, si interessa di calcio , legge in lingua turca e italiana. Non suona

più il paz (chitarra turca) ma perché si è rotto. Vede la televisione

(telegiornale).

Criterio B : pensieri, sentimenti o comportamenti

eccessivi colmati a sintomi somatici o associati a preoccupazioni relative alla

salute, come indicato da almeno uno dei seguenti criteri:

. pensieri , sproporzionati e persistenti circa la

gravità dei propri sintomi: non vi sono pensieri quali ruminazioni mentali

non ossessive

. livello costantemente elevato di ansia per la

salute o i sintomi: l'ansia è presente ma si manifesta solo con una certa

irritabilità, che riesce a controllare (vedi anche nessuna terapia psicofarmacologica

ansiolitica), vero è che il pregabalin ha una certa azione sull’ansia.

. tempo ed energie eccessivi dedicati a questi

sintomi o a preoccupazioni riguardanti la salute: ciò che preoccupa

maggiormente l'J. è il dolore all'arto inferiore sinistro, ma senza assumere un

ruolo centrale nella vita dell'A., anche se le preoccupazioni riguardo alla

salute sono presenti.

Rispetto al consulto psichiatrico della Dr.ssa med. __________

del 14.2.2014 concordo con il diagnosticare, un disturbo dell'adattamento anche

se sono trascorsi diversi anni dall'esordio dell'evento stressante, quali i

disturbi fisici, perché sono continui, quali la malattia fisica con dolore

persistente e aumento di disabilità che persistono tutt'ora. Concordo con la

collega, che la capacità lavorativa sia rimasta invariata dal 2014 anche perché

la condizione psichiatrica attuale è tutto sommato sovrapponibile a quella

ritrovata all'epoca. A mio avviso oltretutto non vi è stato nessun peggioramento,

anche perché l'A. praticamente non si cura dal punto di vista psichiatrico, quando

una corretta compliance alle indicazioni terapeutiche potrebbero determinare un

miglioramento sia ella condizione psichica, caratterizzata da questa base di ansia

con irritabilità, anche se a mio parere è determinata da tratti di personalità

soggiacente e nello stesso tempo potrebbe esserci un miglioramento della

patologia algica presentata dall'A.

L'unico punto in cui non sono d'accordo con la collega

è dove descrive, cito: 'L’assicurato appare una persona semplice sul piano-cognitivo

per cui non risulta indicato un trattamento psicoterapico" a mio avviso

invece potrebbe sicuramente giovarsi di un percorso psicoterapeutico, cognitivo

comportamentale o con EMDR sul dolore cronico proprio per ridurre questa

componente concausale.”

La

consulente ha quindi posto la diagnosi di disturbo dell'adattamento con ansia

ICD 10 GM F43.22/disturbo dell'adattamento con ansia persistente (cronico, il

disturbo dura da più di sei mesi; DSM V 309.24).

Per

quanto riguardava la capacità lavorativa, secondo la specialista la stessa era

da quantificare nell’80% come operaio smerigliatore e anche in attività adatte;

come casalingo era invece completa. La limitazione del 20% era data dal 14 febbraio

2014, laddove invece precedentemente, dalla presa a carico del 31 marzo 2011,

l’abilità era invece del 50%.

Sui

motivi giustificanti la riduzione della capacità, la perita li ha ricondotti alla

“presenza di pessimismo, ansia psichica soggettiva, irritabilità, agitazione

interiore, insonnia da risvegli notturni multipli”. Ha concluso consigliando

una corretta presa in carico psichiatrica ed un percorso psicoterapeutico cognitivo-comportamentale

sul dolore o un trattamento EMDR con il protocollo di Grant sul dolore cronico.

Non ha infine tralasciato di sottolineare come il precedente curante psichiatra

dr. __________ avesse riferito di una scarsa compliance alle indicazioni

terapeutiche. Dal punto di vista professionale, era quindi consigliabile un

lavoro con mansioni semplici, ripetitive che non richiedono capacità di reagire

agli imprevisti, da svolgere in un ambiente accogliente e validante, capace di

tollerare il lieve peggioramento rispetto alla flessibilità, persistenza e

contatto con gli altri”.

A

tale valutazione, tratta sulla base di un approfondito esame clinico, che non

ha tralasciato alcun elemento di rilievo, si deve aderire senza riserve. La

dr.ssa __________, infatti, chiamata a stabilire la capacità lavorativa del

ricorrente, dopo averlo visitato, eseguiti gli esami più appropriati e studiata

la documentazione agli atti, ha descritto nei particolari l’anamnesi e l’esame

psichico ed ha risposto alle questioni poste dall’AI, che tengono conto degli

indicatori standard posti dal Tribunale federale nella sentenza 9C_492/2014 del

3.

giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281 (cfr. pag. 461-462 incarto AI) ed

estesa con una sentenza del 30 novembre 2017 a tutte le malattie psichiche

(cfr. DTF 143 V 409).

Alla

luce di tali dettagliati consulti specialistici, il SAM ha, come anticipato, concluso

per una totale incapacità lavorativa medico-teorica nell’attività lavorativa

precedentemente esercitata. In un’attività leggera ed adeguata, rispettosa

delle limitazioni indicate, per contro l’assicurato era da considerare dal

gennaio 2013 abile nella misura del 30%, fatta eccezione per due periodi di

inabilità totale a motivo dei due interventi subiti, ossia dal 2 ottobre 2015

sino ad aprile 2016 e dall’8 luglio al 7 agosto 2016.

Dette

conclusioni sono state confermate sostanzialmente dal SMR nei rapporti finali

del 3 aprile 2017 (doc. AI 151) e 3 luglio 2017 (doc. AI 158), quest’ultimo con

la precisazione che dal 31 marzo 2011 al 14 febbraio 2014 l’assicurato era da

considerare inabile in un’attività adeguata al 50% e in seguito al 30% (doc. AI

158).

2.8.2

A

tali conclusioni, che peraltro sono state confermate anche dal medico SMR (doc.

AI 151 e 158), si deve aderire, ritenuto che, come verrà illustrato nel

prosieguo, le stesse non sono state smentite da altra documentazione

medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle

patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo alla perizia e

entro la data della decisione contestata, ritenuto che per la giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino alla

resa del provvedimento contestato (DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

Dalle

ben motivate conclusioni della perizia SAM non è in effetti possibile scostarsi

sulla base delle certificazioni prodotte dall’assicurato, il quale, contestualmente

alle osservazioni al progetto di decisione, ha prodotto un rapporto relativo ad

un consulto ortopedico a cura del dr. __________ del 9 ottobre 2017 (doc. AI

164), uno scritto del dr. __________ del 9 ottobre 2017 certificante una

completa inabilità (a dipendenza dei dolori a livello lombare, al ginocchio

destro e una nuova problematica pancreatica; doc. AI 170), un rapporto relativo

ad una consultazione chirurgica a cura del dr. __________ del 19 ottobre 2017

(attestante una pancreatite acuta di natura da determinare, senza attestazione

di inabilità lavorative; doc. AI 171), uno scritto del dr. __________, terapia

del dolore, del 4 novembre 2016 (doc. AI 171).

L’amministrazione

ha sottoposto detta documentazione al SAM, il quale, interpellati gli

specialisti in psichiatria, reumatologia e neurologia, con complemento peritale

del 29 novembre 2017 ha concluso che detta documentazione non apportava

elementi idonei a modificare le conclusioni della perizia del 31 marzo 2017,

affermando:

"

(…)

Abbiamo sottoposto i sopracitati rapporti medici e le

osservazioni del legale dell'A. ai nostri consulenti che così hanno risposto.

Riponiamo in estenso la risposta della nostra

consulente in psichiatra Dr.ssa med. __________:

“ Rispondo in merito alla tua richiesta di presa di

posizione del 3 novembre 2017, rispetto alla lettera dell’ufficio AI del

13.10

, che chiede di prendere posizione sulle osservazioni inviate la

nuova documentazione medica che mi hai inviato, non contiene nessuna valutazione

psichica. Visto che non vi ,sono nuovi dati presentati, posso solo che

confermare la mia posizione di allora".

Pure in extenso riportiamo la risposta del nostro

consulente in reumatologia Dr. med. __________:

“ La ringrazio per il suo scritto del 3.11.2011 al quale

mi allega ulteriore documentazione medica a lei prodotta dopo la mia

valutazione peritale reumatologica del 2 7. 12.2016, momento in cui avevo posto

le diagnosi reumatologiche con ripercussione sulla capacità lavorativa di

sindrome cervicospondilogena cronica recidivante, in alterazioni degenerative

plurisegmentali al rachide cervicale (minima retrolistesi di C3 su C4 con

osteocondrosi, uncartrosi, osteocondrosi C4/C5 con spondilosi anteriore e

posteriore, osteocondrosi C5/C6, marcata osteocondrosi C6/C7 con spondilosi

fusionante anteriore e retrospondilosi), disturbi statici del rachide (protrazione

del capo), sindrome lombospondilogena cronica prevalentemente a sinistra con

possibile componente radicolare irritativa S1 a sinistra, in discopatie plurisegmentali

lombari, esiti da artrodesi L4-L5 mini invasiva con TLIF a sinistra, il

2.10

, anomalia di transizione lombosacrale, disturbi statici del rachide

(protrazione del capo, appiattimento della colonna dorsale e della colonna

lombare con scoliosi sinistroconvessa lombare), decondizionamento e sbilancio

muscolare, obesità (peso 98,9 kg / statura 170,5 cm), periartropatia

omeroscapolare anamnestica bilaterale, gonartrosi mediale a destra, esiti da

meniscectomia laterale ed importazione di cisti meniscale, per rottura

trasversale del menisco laterale, /'8. 7.2016, obesità (peso 98,9 kg / statura

170,5 cm), probabile gonartrosi a sinistra, dolori mediali alle caviglie bilaterali,

in piedi piatti bilaterali con retropiedi valghi su probabile insufficienza del

tendine tibiale posteriore a sinistra, obesità (peso 98,9 kg / statura 170,5

cm), fascite plantare a sinistra, in piedi piatti bilaterali con retropiedi

valghi, obesità (peso 98,9 kg /statura 170,5 cm).

Ho preso soprattutto atto del consulto ortopedico del

9.10.201

7 richiesto dal medico curante al Dr. __________ di __________, del

rapporto redatto il 19.10.2017, all'affermazione del medico curante, del Dr. __________

specialista in chirurgia viscerale a ____________, del rapporto redatto dal Dr.

__________, specialista in anestesiologia a capo del centro per la terapia del

dolore dell’__________ all'attenzione del Dr. __________, caposervizio di

neurochirurgia __________ datato 4.1l.2016, dello scritto riassuntivo del

medico curante dell'assicurato all'attenzione del rappresentante legale, datato

9.10.2017

Gli atti medici citati, da me attentamente studiati,

per quanto riguarda le patologie inerenti al mio campo di specialità, non

contengono dati oggettivi nuovi, atti a modificare la mia valutazione della

capacità funzionale e di carico residua dell'assicurato; di conseguenza si

riconferma, sempre dal lato strettamente reumatologico, il mio giudizio a

riguardo della capacità lavorativa dell'assicurato in attività adatta allo

stato di salute, solita e come casalingo ".

Riportiamo anche in extenso la risposta del nostro

consulente in neurologia Dr. med. __________:

" In riferimento alla pratica di questo

Assicurato, da me valutato dal punto di vista neurologico il 10 gennaio 201 7,

ho preso atto della documentazione più recente. In particolare Avvocato __________

in data 05.09.2017 ha contestato le perizie reumatologiche e psichiatriche. Non

fa riferimento invece alla valutazione neurologica. La documentazione pervenuta

consiste principalmente in un rapporto del Dr. _____________, specialista FMH

medicina generale del 09.10.201 7, dove riporta la nuova diagnosi di stato dopo

pancreatite acuta (14.08.201 7). Riprende altrimenti le diagnosi conosciute tra

cui quella di sindrome lombovertebrale. Vi è inoltre una valutazione chirurgica

del 19 ottobre 2017 concernente principalmente la pancreatite. Non vi sono

dunque nuovi elementi neurologici che portino a modificare la mia valutazione

del gennaio 201 7".

l rapporti medici inviatici non modificano le valutazioni

a livello psichiatrico, reumatologico e neurologico espresse nella nostra

perizia redatta il 31.3.2017.

Come diagnosi nuova vi è una pancreatite acuta di

natura da determinare (DD da farmaci, idiopatica) dell'agosto 2017. Questa

patologia ha sicuramente causato una breve incapacità lavorativa dovuta al

ricovero ospedaliero ed agli accertamenti eseguiti.

Nel rapporto del 19.10.2017 il Dr. med. __________

annota che I'A. è

sostanzialmente asintomatico e l'obbiettività

addominale è nella norma, a parte una Iieve dolorabilità alla palpazione

profonda in. ipocondrio ds. Da questo stato si evincerebbe che al momento

attuale la pregressa pancreatite non causa nessuna incapacità lavorativa.

Al momento non siamo in grado di rispondere

sull'evoluzione della sopracitata patologia addominale e sul suo eventuale

influsso sulla capacità lavorativa. E' importante restare in contatto in

particolare con il medico curante dell'A.

In conclusione, tenendo conto delle patologie valutate

a livello psichiatrico, reumatologico e neurologico; valutiamo l'A. abile al

lavoro nella misura dello 0% come operaio smerigliatore e del 70% in attività

adatte.” (doc. AI 175)

Ora,

tali allegazioni, ben motivate ed espresse dagli specialisti che avevano già

accuratamente valutato l’assicurato, che prendono attenta posizione sulle –

peraltro scarne e immotivate – affermazioni del curante e degli altri sanitari

e sono state integralmente avallate e condivise anche dal SMR (cfr. Annotazione

del 30 novembre 2017, doc. AI 174), appaiono convincenti e meritano di essere

confermate senza riserve.

del resto il ricorrente produce nuova documentazione che attesti una

sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione in ambito

SAM.

In

effetti in questa sede il ricorrente ribadisce la sua contestazione della

valutazione medica operata, producendo documenti già agli atti oltre a un

rapporto relativo alla degenza ospedaliera dal 14 al 18 agosto 2017 per la

pancreatite acuta (che si limita ad attestare la diagnosi di pancreatite acuta

e descrivere il decorso, soddisfacente, della degenza con la precisazione che

il paziente viene dimesso in “buone condizioni generali” e non si

pronuncia sulla capacità lavorativa; doc. A/2). Produce inoltre un rapporto del

dr. __________, reumatologo, del 18 aprile 2018 (doc. VIII/1), il quale, poste

la diagnosi di “Sindrome lombo-vertebrale cronica con attuale sciatalgia

L5-Sl a sinistra su alterazioni statiche e degenerative della colonna: RMI del

17.03

: canale lombare stretto in L4-L5 e discopatia degenerativa L5-Sl con

restringimento foraminale in progressione conseguente compressione della radice

L5 a sinistra”, rileva di aver rivisto il paziente che aveva già visto nel

2015.

Ricordato come nel frattempo l’assicurato avesse beneficiato di un

intervento di decompressione e stabilizzazione L5-Sl con riabilitazione a __________

e trattamento fisioterapico, sottolineato che i dolori descritti dal paziente

fossero gli stessi del 2016, seppur più intensi, ha quindi riferito dell’esame

clinico effettuato, concludendo affermando che “attualmente la situazione

clinica del paziente è dunque sovrapponibile a quanto già descritto nel mio

rapporto del 2015, in particolare vi sono delle importanti limitazioni

funzionali della mobilità articolare, dell'autonomia personale, in un paziente

che presenta un decondizionamento fisico e dei segni di probabile

somatizzazione del dolore.” Ha quindi confermato la controindicazione a

svolgere “delle attività fisiche necessitanti di movimenti ripetitivi di

flessione-estensione, rotazione o inclinazione della colonna vertebrale, così

come è controindicato il sollevamento di pesi”. Egli non si è quindi

espresso sulla capacità lavorativa dell’assicurato, precisando di non aver

valutato precisamente la capacità funzionale del paziente (doc. VIII/1).

Dal

canto suo, il dr. __________ del Centro __________, nel certificato del 27

marzo 2018, ha confermato che la situazione era sostanzialmente la stessa da

lui constatata nel 2016, limitandosi a suggerire la possibilità di sottoporre

il paziente a un “test di neuromodulazione spinale, vista la refrattarietà

alla terapia medicamentosa” (doc. VIII/2).

In

proposito il SMR, nell’annotazione 18 maggio 2018, ha concluso che gli stessi

non apportavano elementi clinici nuovi atti a modificare la valutazione medica

(doc. X), precisando che “Il dr. __________ nel suo rapporto medico del 18

aprile 2018 a pagina 2 asserisce che la situazione clinica è sovrapponibile a

quanto da lui già descritto nel suo rapporto del 2015, rapporto che compare

agli atti della perizia multidisciplinare del 31 marzo 2017, per cui già tenuto

in considerazione e debitamente soppesato. Anche il dr. __________ descrive,

posteriormente comunque alla decisione resa, che i dolori lamentati

dall'Assicurato non sono migliorati, ma non oggettiva neppure un peggioramento,

vertendo per una stazionarietà del quadro clinico e suggerendo infine

l'implementazione di elettrodi “ (doc. X/1). A tali ben motivate

conclusioni, supportate da una valutazione medica, va prestata adesione.

Quanto

al rapporto operativo relativo alla posa, senza complicanze, il 23 luglio 2018,

di una batteria di neuromodulazione al livello del gluteo sinistro (doc. XII),

a ragione l’Ufficio AI, nello scritto 19 ottobre 2018, ha rilevato che lo stesso

si collocava nella continuità degli elementi clinici già noti, nell’ambito

della terapia del dolore e sui quali del resto già si era espresso il SMR nell’Annotazione

18.

maggio 2018 (doc. XIV). Del resto dal menzionato rapporto operatorio - che in

ogni modo è stato eseguito dopo la decisione contestata del 26 gennaio 2018 (la quale, come detto, delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 132 V 220

consid. 3.1.1) - non si evincono né diagnosi nuove né alcuna attestazione di

inabilità lavorativa o in generale elementi che permettano di considerare una

modifica della situazione rispetto alla valutazione del SAM e del SMR.

Ribadite

altresì le considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità

delle certificazioni dei medici di fiducia (anche se specialisti; cfr.

STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.7; sia pure evidenziato che

il TF, nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il

fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto

dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto

valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al

contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la

necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami

che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per

cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso

di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del

rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del

10.

febbraio 2017, consid. 4.2)) le certificazioni dei medici curanti

dell’insorgente non consentono pertanto di dipartirsi dalle conclusioni del SAM

e del SMR che si sono espressi in modo coerente e privo di contraddizioni.

All’assicurato

va del resto ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione

comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti

invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze

della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Così

stanti le cose, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti

contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno

dell'assicurato sino alla resa del querelato provvedimento, senza che si renda

necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti (valutazione anticipata delle prove, fra le tante

cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti; anche DTF 135 V

465). La domanda di effettuare una

ulteriore perizia medica non può quindi essere accolta.

Pertanto,

visto quanto sopra, ritenuta la perizia SAM del 31 marzo 2017 - la quale

rispecchia tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla

giurisprudenza (cfr. consid. 2.7) e alla quale va quindi attribuita piena forza

probante -, e il complemento del 29 novembre 2017 così come gli affidabili pareri

dei medici del SMR (sul valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR cfr. la STFA I 938/05 del 24 agosto 2006; cfr. anche

sopra al consid. 2.7) e non essendo provato un peggioramento duraturo e

incidente sulla capacità lavorativa, intervenuto prima della decisione

contestata del 26 gennaio 2018 (la quale delimita, come detto, il

potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali, cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1), il TCA ritiene dimostrato con il

grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni

sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati)

che l’assicurato vada considerato inabile in misura totale nella sua attività

lavorativa successivamente al gennaio 2008, ma abile nella misura del 30% in

un’attività leggera adeguata, fatta eccezione per i periodi dal 31 marzo 2011

al 14 febbraio 2014 (abilità del 50%), dal 2 ottobre 2015 al 30 aprile 2016 e

dall’8 luglio al 7 agosto 2016 (inabilità totale). Le conclusioni

in merito alla capacità lavorativa della decisione contestata vanno

quindi confermate. In sostanza, successivamente alla decisione del 11 marzo

2009.

è subentrato un peggioramento che ha quindi portato alla concessione di

prestazioni nelle modalità decise dall’amministrazione.

Sia

peraltro in questa sede richiamato altresì l'obbligo che incombe all'assicurato

di intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute

(DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati;

Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e

572).

2.9

Per quel che concerne l’aspetto economico, per determinare il grado di

invalidità l’Ufficio AI ha proceduto al raffronto dei redditi, mediante il metodo

ordinario (cfr. consid. 2.3). Il calcolo è stato esposto nella decisione impugnata.

2.9.1

Secondo

la giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico

conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da

valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante

(corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe

secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto

delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito

dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà

sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno

alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in

presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e

ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (cfr. DTF 134 V 322 consid.

4.1

pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti).

Nel

caso in esame, dopo aver contattato l’ultimo datore di lavoro dell’assicurato

(doc. AI 154), l’amministrazione ha stabilito che l’assicurato, nella sua

abituale professione, avrebbe potuto conseguire fr. 56'810.--, dal 2009 in poi.

L’Ufficio AI ha quindi applicato tale importo quale reddito da valido.

Tale modo di procedere, rimasto del resto incontestato, è corretto.

2.9.2

Per

quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base

della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno,

in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da

lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella

determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti

statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si

riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro

(DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485

consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Se

una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un

reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia

spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei

due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello

di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente

conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di

reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In

una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito

da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo,

va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già

aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono

essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione

per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando

il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico

riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo

stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3

giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un

parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo

parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia

del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

Deve

essere ancora precisato che l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari, e meglio i dati salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage

skill level Svizzera 2012, emanata dall'Ufficio federale di statistica di Berna

nell’ottobre 2014), più precisamente dalla tabella TA1 2012 skill level

(NOGA08, RSS 2012 pag. 35; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il

ramo economico, il livello di competenze e il sesso ( cfr., in proposito, DTF

142.

V 178, in particolare consid. 2.5.7; DTF 128 V 174), e relativa a personale

maschile in una professione semplice che presuppone qualifiche inferiori e

comporta attività semplici e ripetitive (categoria 4) nel settore privato

svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.).

In

concreto, applicando i dati statistici emerge che il salario lordo mediamente

percepito nel 2012 dagli uomini per un'attività semplice e ripetitiva,

riportato su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore

computabili nel 2012 (cfr. i precitati riferimenti, ad esempio STF I 203/03 del

21.

luglio 2003 e la citata tabella B9.2), nel settore privato, corrisponde ad

un salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido di fr. 65'177.- (fr.

62’520: 40 x 41,7), inclusa la tredicesima (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999).

L’amministrazione ha quindi correttamente aggiornato tale dato al 2013 in fr.

65'659.-, al 2014 in fr. 66'453.- e al 2015 in fr. 66’944 (doc. AI 155). Tali

dati, fermo restando la corretta applicazione dei dati salariali statistici

dichiarati applicabili dal Tribunale federale, vanno confermati.

In

applicazione della dianzi ricordata giurisprudenza, l’UAI ha quindi

applicato una riduzione complessiva del 15%, segnatamente per i fattori “attività

leggere” (10%) e “svantaggi salariali derivanti da contingenze

particolari” (5%).

Tenuto

conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali

nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF

137.

V 71 con la quale la massima Corte ha precisato che in quest’ambito il

giudice delle assicurazioni sociali non può, senza motivi pertinenti, sostituire

il proprio apprezzamento a quello dell’amministra-zione; cfr. anche DTF 132 V

393.

consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una - peraltro non

trascurabile - decurtazione del 15%, l’amministrazione non abbia abusato del proprio

potere di apprezzamento. In particolare il TCA, ritiene che, mediante la

riduzione in questione, l'UAI abbia debitamente tenuto conto degli

effetti legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato, e non può di

conseguenza ammettere una decurtazione maggiore. La

deduzione ammessa tiene del resto adeguatamente conto del fatto che le

limitazioni fisiche da osservare non siano oltremodo gravose.

Per

quanto segnatamente concerne l’età dell’assicurato, che è nato il ____________

1959.

e che al momento della decisione impugnata aveva quindi appena compiuto i

59.

anni, tale elemento non può essere considerato come fattore che si ripercuote

negativamente sul reddito da invalido. A tal proposito occorre ricordare che sebbene l'età avanzata venga considerata un fattore estraneo

all'invalidità, la giurisprudenza riconosce che essa, insieme ad altri fattori

di carattere personale o professionale, può ostare alla realizzazione della

capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato per mancanza di

richiesta di tale forza lavoro (sentenza 9C_918/2008 del 28 maggio 2009

consid. 4.2.1 e 4.2.2, anche DTF 132 V 393 consid. 3.2). In che

misura l'età influisca sulla possibilità di realizzare la capacità lavorativa

residua non si valuta alla luce di un principio generale, bensì tenuto conto

delle esigenze delle attività di riferimento (sentenza 9C_918/2008 consid.

4.2.2

con riferimenti).

In

proposito va detto che, precisando la sua giurisprudenza, il TF in una

pronuncia del 25 ottobre 2012 ha statuito che il momento in cui la questione

della messa a profitto della capacità lavorativa (residua) sul mercato del

lavoro generale ed equilibrato di un assicurato in età avanzata deve essere

esaminata è quello in cui è stato accertato che l’esercizio di un’attività

lucrativa (parziale o completa) è ragionevolmente esigibile dal punto di vista

medico (DTF 138 V 457).

Nel

caso che ci occupa, come visto, mentre nel periodo precedente l’assicurato era

abile completamente in attività adeguate, dal marzo 2011 è stato ritenuto inabile

al 50% (sempre in attività idonee) e dal febbraio 2014 al 30% (salvo i periodi

di intercorrente inabilità totale). Essendo nato nel gennaio 1959, egli aveva all’epoca

52.

rispettivamente 55 anni.

Premesso

quanto sopra, va ricordato che, conformemente alla giurisprudenza, quando si

tratta di valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del

pensionamento occorre procedere ad un’analisi globale della situazione e

domandarsi se, realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un impiego

sul mercato equilibrato del lavoro. Quindi, indipendentemente dall’esame della

condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il danno, occorre

stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro consentirebbe oggettivamente

ad assumere l’assicurato, tenuto conto delle attività da esso ancora esigibili

a causa delle sue affezioni, dell’even-tuale adattamento del posto di lavoro,

della sua esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue

capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del salario e dei contributi

padronali da versare alla previdenza professionale come pure della prevedibile

durata del rapporto di lavoro (DTF 138 V 457; STFA I 401/01 del 4 aprile 2002;

I 617/02 del 10 marzo 2003; I 462/02 del 26 maggio 2003 = SVR 2003 IV Nr. 35,

p. 107; I 376/05 del 5 agosto 2005; I 293/05 del 17 luglio 2006; I 831/05 del

21.

agosto 2006; I 304/06 del 22 gennaio 2007; cfr. anche marg. 3050.1 della

circolare sull’invalidità e sulla grande invalidità (CIGI)).

A

tal riguardo, nella STF I 293/05 del 17 luglio 2006 il TFA ha ritenuto ancora

ragionevolmente esigibile pretendere che un’assicurata, 59enne al momento in

cui ha recuperato una capacità lavorativa residua del 100% in attività

adeguate, riprendesse un’attività lavorativa rispettosa dei suoi limiti funzionali,

evidenziando che ella aveva ancora a disposizione quasi 5 anni di attività

prima di poter beneficiare di una rendita di vecchiaia.

In

un’altra fattispecie il TF, nella STF I 304/06 del 22 gennaio 2007, nel caso di

un assicurato di 60 anni totalmente inabile nella sua precedente attività di

saldatore ma abile a svolgere nel corso di un’intera giornata un’attività

leggera adeguata con una flessione del rendimento del 30% (per problemi reumatologici

e cardiologici), lo ha ritenuto realisticamente ancora in grado di

reperire un impiego sul mercato equilibrato.

Nella

STF I 359/2006 del 22 giugno 2007, l’Alta Corte, confermando la decisione del

10.

marzo 2006 del TCA (cfr. inc. 32.2005.100), ha ritenuto esigibile lo

sfruttamento della residua capacità (del 100%) sul mercato equilibrato del

lavoro da parte di un assicurato, 58enne al momento della decisione

dell’amministrazione, dato che dal profilo dell’età non erano realizzate le

condizioni per ammettere una totale incapacità di guadagno per mancanza di

possibilità reale di sfruttarne la residua capacità (cfr. analogamente anche la

STF 9C_124/2010 del 21 settembre 2010 concernente un assicurato di 61 anni e

mezzo al momento della decisione).

Recentemente,

in due sentenze 8C_892/2017 del 23 agosto 2018 e 8C-117/2018 del 31 agosto 2018

il TF ha confermato l'esigibilità lavorativa dei rispettivi assicurati che al

momento determinante avevano entrambi 62 anni ed erano abili all'80% in

attività adeguate alla luce della restrittiva prassi vigente in materia.

Infine, con sentenza del 13 dicembre 2018 questa Corte ha ritenuto integrabile

un assicurato di 63 anni e quasi 7 mesi d’età con una piena abilità lavorativa

in un lavoro leggero rispettoso delle limitazioni fisiche poste dal medico fiduciario

SUVA (inc. 32.2018.106; consid. 2.6).

Ritornando

alla fattispecie concreta, sulla scorta della succitata giurisprudenza, questo

TCA ribadisce quindi che non solo l’età dell’assicurato non può essere

considerata come fattore che si ripercuote negativamente sul reddito da

invalido, ma anche che egli possa mettere a frutto la sua residua capacità

lavorativa in un mercato equilibrato del lavoro, considerato che al momento

determinate della valutazione egli aveva ancora davanti a sé numerosi anni

prima del pensionamento.

Al

riguardo, va del resto ancora ricordato che la giurisprudenza

federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi

qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare

nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e

controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente

di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF

8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la

STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;9C_635/2007 del 21 agosto 2008

consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Secondo

la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare

in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il

TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore

industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di

controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il

cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la

messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (per es.

attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.;

cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).

Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla

difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza

della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la

disoccupazione e non dall’assicu-razione contro l’invalidità (DTF 110 V 276

consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) - che il ricorrente sia in grado di

mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali

idonee.

Questo

Tribunale ritiene quindi di non doversi scostare dalla valutazione

dell’amministrazione, l’assicurato non avendo addotto motivi pertinenti che gli

permettano di sostituire il suo apprezzamento o altre circostanze personali che

potrebbero giustificare una decurtazione maggiore sul reddito statistico da invalido

(ATF 137 V 73 consid. 5.2, 126 V 80 consid. 5b).

Ne segue che la riduzione globale del 15% dal reddito da invalido va

confermata. Del resto, come meglio s’illustrerà in

seguito (cfr. consid. 2.9.3), anche volendo - per pura ipotesi di lavoro - ridurre

il reddito da invalido nella misura massima possibile del 25%, la decisione non

muterebbe.

2.9.3

Visto quanto

precede, l’amministrazione ha fissato il reddito da invalido per il primo

periodo di inabilità lavorativa, dal marzo 2011 al febbraio 2014, stante

un’inabilità lavorativa del 50%, in fr. 27’700.-- [65'177 – 50% di inabilità

lavorativa e - 15% = 27'700].

Sulla

base di questo dato, ha quindi determinato il grado di invalidità raffrontando il reddito da valido di fr.

56’810 (cfr. consid. 2.9.1) con quello da invalido, ottenendo un grado d’invalidità

(pensionabile) del 51% (56’810

– 27'700 x 100 : 56’810)

che dà diritto ad una mezza rendita. Analogo risultato si giunge

aggiornando i redditi al 2013 e 2014 (cfr. nel dettaglio doc. AI pag. 555).

Nell’ipotesi

in cui si volesse tener conto di un’ulteriore riduzione del 10%, e quindi

raffrontare il reddito da valido di fr. 56’810 con uno da invalido di fr. 24’441 (65'177 – 50% di inabilità e - 25% = 24'441), si

otterrebbe un tasso d’invalidità del 57% che pure darebbe diritto a una

mezza rendita.

Per

quanto riguarda invece i periodi

d’inabilità del 30% (dal 15 febbraio 2014 al 1 ottobre 2015, dal 1. maggio 2016

al 7 luglio 2016 e dal 8 agosto 2016 in avanti), il reddito da invalido va fissato

in fr. 39’540 [66'453 (2014) – 30% di inabilità e - 15% = 39’540].

Sulla

base di questo dato, l’amministrazione ha quindi determinato il grado di

invalidità raffrontando il reddito

da valido di fr. 56’810 (cfr. consid. 2.8.1) con quello da invalido, ottenendo

un grado d’invalidità (non pensionabile) del 30% (56’810 – 39’540 x 100 : 56’810).

Anche

in questo caso, nell’ipotesi in cui si volesse tener conto di un’ulteriore riduzione

del 10%, e quindi raffrontare il reddito da valido di fr. 56’810 con uno da invalido di fr. 34’888 (66'453 – 30% di inabilità lavorativa e - 25% = 34’888),

si otterrebbe un grado d’invalidità del 38% che pure non conferirebbe il

diritto a una rendita.

I

gradi di invalidità della decisione vanno quindi confermati.

2.10

Considerati

quindi l’accertata inabilità del 50% dal 31 marzo 2011, con un grado di

invalidità del 51% (cfr. al consid. 2.9.3), stante il conseguente diritto ad

una mezza rendita di invalidità, l’amministrazione ha riconosciuto tale diritto

dal mese di marzo 2012, ovvero allo scadere dell'anno d'attesa dall’inizio

della malattia giusta l’art. 28, cpv. 1 lett. b e c LAI).

Tuttavia,

in applicazione dell’art. 29 cpv. 1 LAI - per il quale “il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA

- il versamento della mezza rendita decorre solo dopo sei mesi dalla domanda

di prestazioni e, quindi, stante la terza domanda del 30 luglio 2013, dal gennaio

2014.

Le

censure in proposito sollevate dal ricorrente, per il quale per la decorrenza

della rendita dovrebbero far stato la prima domanda di prestazioni del 28 marzo

2008.

rispettivamente la seconda del 2 luglio 2012, sono prive di fondamento.

Per quanto riguarda la prima domanda del marzo 2008, la stessa è stata evasa

definitivamente mediante decisione dell’11 marzo 2009 cresciuta incontestata in

giudicato. Del resto, considerato come un’inabilità lavorativa in attività

leggere adeguate rilevante ai fini dell’attribuzione di una rendita sia stata

ammessa soltanto a far tempo dal 31 marzo 2011 e, quindi, in data successiva

sia alla richiesta di prestazioni che alla decisione stessa, la presentazione

di una domanda in epoca ampiamente precedente non avrebbe potuto in ogni modo

essere di rilievo.

Quanto

d’altra parte alla seconda domanda del 2 luglio 2012, la stessa è stata evasa

mediante una decisione di non entrata nel merito del 13 settembre 2012,

anch’essa cresciuta incontestata in giudicato e quindi vincolante in questa

sede. All’origine della medesima vi è stata in ogni modo la mancata produzione,

da parte dell’assicurato e malgrado il progetto di decisione del 4 luglio 2012

che ne anticipava l’esito, di documentazione atta a rendere in qualche modo

quantomeno verosimile l’intervento di una modifica rilevante delle circostanze

oggettive dopo la precedente decisione (doc. AI 47/48).

A

ragione pertanto ai fini dell’art. 29 LAI è stata ritenuta decisiva la terza

domanda dell’assicurato del 30 luglio 2013.

Considerato

inoltre come dal 15 febbraio 2014 il grado di invalidità sia del 30%, con

decadenza del diritto alla rendita in assenza di un grado di invalidità

sufficiente, a ragione l’ammi-nistrazione ha soppresso il diritto alla rendita

a far tempo dal 1. giugno 2014, ovvero dopo tre mesi dal miglioramento dello

stato clinico (art. 88a, cpv. 1 OAI).

La

rendita è poi stata ripristinata dal 1. ottobre 2015, momento a partire dal

quale l’assicurato è divenuto inabile in misura completa e l’invalidità è

quindi risorta entro il periodo di tre anni dalla soppressione ai sensi

dell’art. 29bis OAI citato al consid. 2.4 che precede. Stante al momento della

ricaduta un grado di invalidità pari a quello presentato al momento della

nascita del diritto, ovvero del 51% (cfr. cifre marginali 4003segg della

Circolare sull’invalidità e sulla grande invalidità nell’AI, CIGI), ne deriva dapprima

il ripristino della mezza rendita e, quindi, la concessione di una rendita

intera dal 1 gennaio 2016, ossia dopo tre mesi di peggioramento giusta l’art.

88a cpv. 2 OAI.

Infine,

il diritto alla prestazione piena si estingue al 30 novembre 2016, dopo tre

mesi dal miglioramento dello stato clinico attestato dal 8 agosto 2016 (art.

88a cpv. 1 OAI), momento a partire dal quale l’assicurato è divenuto nuovamente

abile nella misura del 70% in attività adeguate, con un corrispondente grado di

invalidità del 30% (cfr. consid. 2.8.3).

Ne

consegue che la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

All’assicurato

va comunque fatto presente che in caso di peggioramento rilevante delle

condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, egli potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il

presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti

dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla

data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere

cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).

2.11

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti