32.2018.34
Ricorso contro decisione incidentale mediante la quale l'assicuratore ha disposto un complemento peritale in materia di chirurgia delle ustioni. Ricorso respinto (non si tratta di una seconda opinione
20 aprile 2018Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2018.34
mm
Lugano
20 aprile 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 marzo 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione incidentale del 2 febbraio 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. In data 21 maggio 2013, RI 1,
di professione aiuto cucina, si è procurata un’ustione di III. grado nella
regione volare del III. distale dell’avambraccio sinistro con dell’olio
bollente. Il caso è stato assunto dalla __________.
Nel corso del mese di
ottobre 2013, l’assicurata ha quindi inoltrato una domanda di prestazioni AI per
adulti (cfr. doc. 2/fasc. I).
1.2. Il 26 ottobre 2016, l’UAI ha
emanato un progetto di decisione mediante il quale ha assegnato a RI 1 una
mezza rendita dal 1° maggio 2014 e una rendita intera dal 1° febbraio 2016,
diritto quest’ultimo limitato al 31 ottobre 2016 (cfr. doc. 133/fasc. I).
L’avv. RI 1 per conto
dell’assicurata si è opposto al provvedimento appena menzionato (doc. 135/fasc.
I).
1.3. Dagli atti di causa risulta
che, nel prosieguo, l’UAI ha deciso di partecipare, presentando dei propri
quesiti peritali (cfr. doc. 159 e 160/fasc. I), agli accertamenti disposti nel
frattempo dall’assicuratore contro gli infortuni, specificatamente alla perizia
della cui esecuzione è stato incaricato il Prof. dott. __________, Direttore
della Clinica di dermatologia dell’Ospedale __________ di __________.
1.4. La visita peritale ha avuto
luogo in data 3 aprile 2017.
Il relativo rapporto,
elaborato dal Prof. dott. __________ e dalla dott.ssa __________, è stato
consegnato alla __________ in data 25 settembre 2017 (cfr. doc. 158/fasc. II).
1.5. Il 13 novembre 2017 - dando
seguito al parere espresso in proposito dalla dott.ssa __________ il 3 aprile
2017 (cfr. doc. 156, p. 4/fasc. II) -, l’assicuratore LAINF ha informato l’avv.
RA 1 circa la necessità di effettuare un complemento peritale a cura del Prof.
dott. __________, attivo presso la Clinica di chirurgia plastica e della mano
dell’Ospedale __________ di __________, atto istruttorio ritenuto “esigibile ed
indispensabile a tutti gli effetti” (cfr. doc. 162/fasc. II).
Viste le resistenze
manifestate dal rappresentante dell’assicurata, l’UAI gli ha assegnato un
termine per comunicare la decisione della sua patrocinata a sottoporsi alla
visita peritale presso il Prof. __________ (cfr. doc. 172/fasc. I).
Con scritto del 17 gennaio
2018, il patrocinatore ha chiesto all’UAI l’emanazione di una decisione
incidentale (doc. 174/fasc. I).
1.6. Con decisione incidentale del
2 febbraio 2018, l’UAI ha confermato l’incarico peritale al Prof. dott. __________
(cfr. doc. 179/fasc. I).
1.7. Con ricorso del 5 marzo 2018,
RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via principale,
l’annullamento della decisione incidentale impugnata e, in via subordinata,
che venga chiesto al Prof. __________ di completare la sua perizia “…
descrivendo l’evoluzione della capacità lavorativa in attività adatte a far
tempo dal giorno dell’incidente.”.
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali, l’insorgente ha sviluppato in particolare le seguenti
considerazioni:
" (…).
Concretamente, siccome non soddisfatta del risultato della prima
perizia effettuata dal Prof. Dr. med. __________, la spettabile __________ ha
semplicemente ritenuto giustificato procedere con una seconda perizia presso il
Prof. Dr. med. __________, volta ad ottenere risposte alle medesime domande già
poste in precedenza al Prof. Dr. med. __________. Tutto ciò pur essendo
evidente, così come confermato dalla stessa __________ prima ancora di
procedere con l’accertamento presso il Prof. Dr. med. __________, che “… nel
caso in esame si tratta di valutare un quadro clinico evidente ad occhio nudo!
L’assicurata dovrà semmai solo rispondere ai quesiti del perito e, ciò, con
l’ausilio dell’interprete …” (cfr. doc. F).
Lo stesso a ben vedere vale anche per l’Ufficio AI che con la
decisione contestata “semplicemente” ed “acriticamente” si allinea sostenendo
la decisione della __________ (cfr. doc. B: “… L’incarico peritale al Dr. med. __________
… è confermato. 1.1 La data della perizia le sarà comunicata – per il tramite
della __________ – a crescita in giudicato del presente provvedimento e del suo
parallelo provvedimento LAINF per l’aspetto relativo all’istruttoria ancora da
esperire …”).” (doc. I, p. 10)
1.8. L’UAI, in risposta, ha
chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
Fatti
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
2.2. Nel caso di specie, l’oggetto
impugnato è costituito dalla decisione del 2 febbraio 2018, mediante la quale
l’assicuratore resistente ha disposto l’esecuzione di una perizia
amministrativa in materia di chirurgia ricostruttiva, affidandone l’incarico al
Prof. dott. __________, attivo presso la Clinica di chirurgia plastica e della
mano dell’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. 179/fasc. I).
Si tratta qui di una decisione
incidentale ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LPGA in relazione con gli articoli
5 cpv. 2 e 46 PA, la quale può essere impugnata direttamente con ricorso al
tribunale cantonale delle assicurazioni, se causa un pregiudizio
irreparabile (art. 46 cpv. 1 lett. a PA; DTF 132 V 93 consid. 6.1).
2.3. Giusta l'art. 43 cpv. 1 LPGA,
l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari
accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni
date oralmente devono essere messe per scritto.
L’art. 43 cpv. 2 LPGA
recita che, se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o
specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi. Se
l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante
un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere
d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e
avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato
termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e
decidere di non entrare in materia (art. 43 cpv. 3 LPGA).
2.4. Nella DTF 137 V 210 consid.
3.4.2.7, il Tribunale federale ha stabilito che una perizia ingiustificata può
di regola causare un pregiudizio giuridico, e non soltanto di fatto. Di
conseguenza, in caso d’impugnazione di una disposizione di perizia contestata,
si deve ammettere l’adempimento del presupposto d’entrata in materia del
pregiudizio irreparabile.
Un pregiudizio
irreparabile può essere dato se una prospettata perizia non è necessaria a
fronte di una fattispecie già completamente accertata, perizia che corrisponde
dunque soltanto a una “seconda opinione” (DTF 141 V 330 consid. 5.2).
La persona assicurata non
è tenuta a sottoporsi a un’ulteriore perizia, se la fattispecie è già stata
sufficientemente chiarita. Secondo la giurisprudenza, i principi procedurali
della LPGA non conferiscono all’assicuratore il diritto di ordinare una
“seconda opinione” in presenza di una fattispecie già chiarita mediante
perizia, nel caso in cui esso non sia soddisfatto delle relative risultanze.
Pertanto, una persona assicurata deve potersi rifiutare di sottoporsi a
un’ulteriore perizia, se la fattispecie è già stata chiarita a sufficienza e la
sua disposizione condurrebbe a un’inammissibile “seconda opinione” (DTF 136 V 156
consid. 3.3).
2.5. Nella concreta evenienza,
l’amministrazione ha segnatamente rilevato che “la necessità di svolgere una
perizia in due diverse discipline (valutazione che si ritiene spetti unicamente
ai medici) è emersa posteriormente al suindicato mandato peritale della __________
e dell’Ufficio AI; - per stessa ammissione dei periti dermatologi incaricati,
affinché il quadro clinico dell’assicurata possa essere esaustivamente (ovvero
in modo risolutivo ai fini dell’accertamento dei fatti giuridicamente
rilevanti) indagato è necessario appurare lo stato di salute della stessa anche
dal profilo chirurgico (…); - gli esperti del Servizio di dermatologia
dell’Ospedale __________ hanno reso una perizia nei limiti delle constatazioni
a loro possibili e che, di riflesso ulteriori richieste di delucidazione
avrebbero dato esiti infruttuosi; (…); - il citato referto 5 maggio 2017, per
le ragioni suddette, non può essere considerato dall’UAI avente pieno valore
probante (a tal riguardo, giova precisare che il Servizio medico regionale non
ha mai avallato lo stesso; (…).” (doc. IV, p. 3).
Da parte sua, con il
ricorso, l’assicurata contesta in sostanza la necessità di essere sottoposta a
un ulteriore accertamento peritale in materia di chirurgia ricostruttiva,
ritenendo che i fatti giuridicamente rilevanti siano già stati sufficientemente
acclarati grazie alle risultanze della perizia 5 maggio 2017 della Clinica di
dermatologia dell’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. I).
In esito a quanto precede,
il TCA è dunque chiamato a stabilire se la perizia ordinata dall’UAI (in
collaborazione con la __________) rappresenta una – inammissibile – “seconda
opinione”, oppure no.
2.6. In concreto, è utile
ricordare che, pronunciandosi in due parallele procedure ricorsuali in materia
di assicurazione contro gli infortuni (inc. 35.2016.118 e 35.2017.5), preso
atto che nel frattempo la __________ stessa aveva ritenuto necessario un
approfondimento peritale a livello universitario in materia dermatologica, il
TCA ha annullato le decisioni su opposizione impugnate e rinviato gli atti all’assicuratore
LAINF affinché eseguisse il prospettato atto istruttorio e, sulla base delle
relative risultanze, decidesse di nuovo sul diritto alle prestazioni (doc. 149
e 150/fasc. II).
La visita peritale ha
avuto luogo il 3 aprile 2017, a cura del Prof. dott. __________ e della
dott.ssa __________, capoclinica, rispettivamente medico-assistente presso la
Clinica di dermatologia dell’Ospedale __________ di __________.
Dalla tavole processuali
si evince che, sempre il 3 aprile 2017, appena dopo il consulto peritale, la
dott.ssa Jaberg-Bentele ha informato l’assicuratore LAINF circa la necessità di
organizzare un “… consulto ambulante dai nostri colleghi della chirurgia
plastica specializzati in bruciature (Verbrennungschirurgie). Come dobbiamo
procedere? Posso organizzare l’appuntamento o lo organizzate voi?” (doc. 156,
p. 4/fasc. II).
Considerandi
Con messaggio di posta
elettronica datato sempre 3 aprile 2017, una funzionaria della __________ ha
confermato all’esperta che “… qualsiasi accertamento voi riteneste opportuno
eseguire ai fini della valutazione peritale sarà da noi autorizzato. Può
senz’altro procedere nel consulto specialistico che ha proposto, previo
consenso dell’assicurata.” (doc. 156, p. 3/ fasc. II).
In data 7 aprile 2017, la
dott.ssa __________ ha chiesto all’amministrazione se per la stesura del
rapporto peritale avrebbe dovuto o meno attendere gli esiti della perizia di
chirurgia ricostruttiva (doc. 338, p. 4/inc. __________).
La funzionaria della __________
ha informato la perita che la risposta alla sua domanda dipendeva dalla
questione di sapere se il parere interno era ritenuto “… indispensabile per
procedere nella stesura della perizia, rispettivamente per rispondere ai
cataloghi di domande che vi abbiamo trasmesso? Nel negativo, potete senz’altro
redigere la perizia dermatologica. In tal caso, tuttavia, gradiremmo conoscere
lo scopo della visita organizzata presso il prof. dr. med. __________.” (doc.
338, p. 4/inc. __________).
Questo il tenore della
risposta fornita dalla dott.ssa __________:
" (…) potrei
anche rispondere alle domande e poi segue la perizia del dott. __________ …
Dal nostro punto di vista il problema è più chirurgico che
dermatologico, quindi la perizia del dottor Plock sarà sicuramente più esaustiva
della nostra. (…).” (doc. 338, p. 3/inc. Swica – il corsivo è del
redattore)
Informato circa il
contenuto dello scambio di corrispondenza intercorso nel frattempo con i
sanitari della Clinica di dermatologia, il patrocinatore di RI 1, in data 10
aprile 2017, ha dichiarato di “… voler attendere prima la risposta alle
domande peritali e di procedere quindi solamente in seguito con ulteriori
accertamenti volti a scoprire quali provvedimenti potrebbero ulteriormente
migliorare la situazione della mia cliente; tutto ciò tenuto anche conto del
principio della proporzionalità e dell’economicità. A prescindere dalle prime
risposte, in virtù del principio dell’obbligo della riduzione del danno beninteso
anche in futuro la mia cliente resterà a disposizione per ulteriori
accertamenti volti a stabilire quali provvedimenti potrebbero migliorare la
situazione. Prima di procedere in tal senso resto però in attesa delle risposte
peritali.” (doc. 338, p. 1/inc. __________ – il corsivo è del redattore).
Il referto peritale
allestito dal prof. __________ e dalla dott.ssa __________ è pervenuto
all’assicuratore LAINF in data 25 settembre 2017 (cfr. doc. 158/fasc. II). In
quella sede, gli esperti amministrativi hanno in particolare ribadito il
consiglio di sottoporre il caso anche ai loro colleghi della chirurgia delle
ustioni (cfr. doc. 158, p. 7/fasc. II).
In data 16 gennaio 2018,
l’UAI ha riferito al rappresentante dell’assicurata di considerare essenziale che
quest’ultima “… si sottoponga alla perizia del Dr. med. __________, medico
attivo presso l’Ospedale __________ di __________. Riteniamo infatti che tale
accertamento sia indispensabile per la definizione dell’eventuale diritto a
prestazioni AI, in specie per quel che concerne il decorso dell’abilità lavorativa
dell’assicurata in attività adatta alla domanda di prestazioni.”. All’avv. RA 1
è quindi stato assegnato un termine, scadente il 30 gennaio 2018, “… per far
dichiarare alla sua assistita se intende o meno sottoporsi al necessario
accertamento.” (doc. 172/fasc. I).
Con scritto del 17 gennaio
2018, l’avv. RA 1 ha osservato che la sua patrocinata non si oppone “… ad
ulteriori accertamenti medici, bensì unicamente non li ritiene più necessari ai
fini della procedura assicurativa; per questo ho chiesto a più riprese (ed
invano) alla __________ l’emissione di una decisione incidentale da poter
contestare al competente Tribunale. Nella domandata decisione dovranno
risultare esaustivamente tutti i motivi di fatto e diritto posti a sostegno
della domanda. (…). Piuttosto, con la presente si chiede anche all’Ufficio AI
l’emissione di una formale decisione incidentale a sostegno della sua domanda e
ciò affinché anche in questo caso sia possibile contestarla al competente
Tribunale.” (doc. 174/fasc. I).
2.7
Chiamato a pronunciarsi,
questo Tribunale constata che l’iniziativa di ordinare una perizia anche in
materia di chirurgia delle ustioni, non è partita dall’UAI (né del resto
dall’assicuratore LAINF interessato), dopo aver preso conoscenza delle
risultanze del rapporto allestito dai sanitari della clinica di dermatologia.
In effetti, dagli atti di causa emerge che è stata la stessa dott.ssa __________,
immediatamente dopo aver eseguito la visita peritale del 3 aprile 2017, a
segnalare alla __________ la necessità di un approfondimento peritale da parte
dei colleghi della Clinica di chirurgia plastica e della mano, in quanto “… il
problema è più chirurgico che dermatologico, quindi la perizia del dottor __________
sarà sicuramente più esaustiva della nostra.” (cfr. doc. 338, p. 3/inc. __________;
necessità che è del resto stata segnalata anche nel referto peritale del 5
maggio 2017).
In questo contesto, è
utile segnalare che, trattandosi della scelta dei metodi di accertamento, i
periti godono di un ampio margine d’apprezzamento. Ciò vale anche per la scelta
delle discipline interessate. Di conseguenza, rientra nel potere discrezionale
del perito coinvolgere ulteriori specialisti oppure rinunciarvi (cfr. STF
9C_753/2015 del 20 aprile 2016 consid. 3.3 e riferimenti ivi menzionati).
Ora, alla luce di quanto è
stato attestato dalla dott.ssa __________, ovvero che il caso dell’assicurata
ricade piuttosto nel campo di specializzazione della chirurgia ricostruttiva
(chirurgia delle ustioni), tanto che la relativa perizia fornirebbe delle
risposte più esaustive ai quesiti sottoposti dalle parti (lasciando così
sottintendere che quelle fornite da lei e dal Prof. __________ non lo sono),
non consentono al TCA di ritenere che la fattispecie sia già stata
sufficientemente delucidata grazie alla sola perizia dermatologica, di modo che
quella ulteriormente disposta dall’amministrazione rappresenterebbe una,
inammissibile, “seconda opinione”.
In queste condizioni, occorre
invece concludere che il rapporto allestito dagli esperti dermatologi ha il
valore di una perizia parziale e che l’istruttoria va dunque completata
procedendo a ulteriori accertamenti sotto forma di una perizia (parziale) in
materia di chirurgia delle ustioni. Le rispettive conclusioni dovranno poi
essere oggetto di una discussione globale tra gli esperti coinvolti (per
un caso riguardante delle ferite da ustione in apparenza incurabili, si vedano
la STCA 32.2008.225 del 30 settembre 2009 e la STCA 35.2008.53 del 26 ottobre
2009).
Richiedere delle
precisazioni direttamente ai dottori __________ e __________, così come lo
propone la ricorrente, non avrebbe alcun senso, dal momento in cui sono stati
loro stessi ad affermare che delle risposte più esaustive ai quesiti possono
essere fornite ormai soltanto dagli specialisti in chirurgia delle ustioni.
Questa Corte constata
peraltro che da parte dell’insorgente non sono stati sollevati né motivi
formali di ricusa nei confronti del Prof. dott. __________ (ovvero
quelli che sono suscettibili di generare dei dubbi circa la sua imparzialità)
né motivi materiali contro il medesimo esperto, segnatamente per quanto
riguarda la sua competenza professionale.
Il fatto che il Prof. __________
non conosca la lingua italiana rende necessaria la presenza di un traduttore
professionista oppure, come da lui stesso suggerito, perlomeno di un
medico-assistente di lingua madre italiana (cfr. doc. 157, p. 1/fasc. II).
2.8
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Nel caso di specie, visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 vanno poste a carico
dell’assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per complessivi
fr. 500, sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti