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Decisione

32.2018.34

Ricorso contro decisione incidentale mediante la quale l'assicuratore ha disposto un complemento peritale in materia di chirurgia delle ustioni. Ricorso respinto (non si tratta di una seconda opinione

20 aprile 2018Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

2.2. Nel caso di specie, l’oggetto

impugnato è costituito dalla decisione del 2 febbraio 2018, mediante la quale

l’assicuratore resistente ha disposto l’esecuzione di una perizia

amministrativa in materia di chirurgia ricostruttiva, affidandone l’incarico al

Prof. dott. __________, attivo presso la Clinica di chirurgia plastica e della

mano dell’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. 179/fasc. I).

Si tratta qui di una decisione

incidentale ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LPGA in relazione con gli articoli

5 cpv. 2 e 46 PA, la quale può essere impugnata direttamente con ricorso al

tribunale cantonale delle assicurazioni, se causa un pregiudizio

irreparabile (art. 46 cpv. 1 lett. a PA; DTF 132 V 93 consid. 6.1).

2.3. Giusta l'art. 43 cpv. 1 LPGA,

l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari

accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni

date oralmente devono essere messe per scritto.

L’art. 43 cpv. 2 LPGA

recita che, se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o

specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi. Se

l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante

un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere

d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e

avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato

termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e

decidere di non entrare in materia (art. 43 cpv. 3 LPGA).

2.4. Nella DTF 137 V 210 consid.

3.4.2.7, il Tribunale federale ha stabilito che una perizia ingiustificata può

di regola causare un pregiudizio giuridico, e non soltanto di fatto. Di

conseguenza, in caso d’impugnazione di una disposizione di perizia contestata,

si deve ammettere l’adempimento del presupposto d’entrata in materia del

pregiudizio irreparabile.

Un pregiudizio

irreparabile può essere dato se una prospettata perizia non è necessaria a

fronte di una fattispecie già completamente accertata, perizia che corrisponde

dunque soltanto a una “seconda opinione” (DTF 141 V 330 consid. 5.2).

La persona assicurata non

è tenuta a sottoporsi a un’ulteriore perizia, se la fattispecie è già stata

sufficientemente chiarita. Secondo la giurisprudenza, i principi procedurali

della LPGA non conferiscono all’assicuratore il diritto di ordinare una

“seconda opinione” in presenza di una fattispecie già chiarita mediante

perizia, nel caso in cui esso non sia soddisfatto delle relative risultanze.

Pertanto, una persona assicurata deve potersi rifiutare di sottoporsi a

un’ulteriore perizia, se la fattispecie è già stata chiarita a sufficienza e la

sua disposizione condurrebbe a un’inammissibile “seconda opinione” (DTF 136 V 156

consid. 3.3).

2.5. Nella concreta evenienza,

l’amministrazione ha segnatamente rilevato che “la necessità di svolgere una

perizia in due diverse discipline (valutazione che si ritiene spetti unicamente

ai medici) è emersa posteriormente al suindicato mandato peritale della __________

e dell’Ufficio AI; - per stessa ammissione dei periti dermatologi incaricati,

affinché il quadro clinico dell’assicurata possa essere esaustivamente (ovvero

in modo risolutivo ai fini dell’accertamento dei fatti giuridicamente

rilevanti) indagato è necessario appurare lo stato di salute della stessa anche

dal profilo chirurgico (…); - gli esperti del Servizio di dermatologia

dell’Ospedale __________ hanno reso una perizia nei limiti delle constatazioni

a loro possibili e che, di riflesso ulteriori richieste di delucidazione

avrebbero dato esiti infruttuosi; (…); - il citato referto 5 maggio 2017, per

le ragioni suddette, non può essere considerato dall’UAI avente pieno valore

probante (a tal riguardo, giova precisare che il Servizio medico regionale non

ha mai avallato lo stesso; (…).” (doc. IV, p. 3).

Da parte sua, con il

ricorso, l’assicurata contesta in sostanza la necessità di essere sottoposta a

un ulteriore accertamento peritale in materia di chirurgia ricostruttiva,

ritenendo che i fatti giuridicamente rilevanti siano già stati sufficientemente

acclarati grazie alle risultanze della perizia 5 maggio 2017 della Clinica di

dermatologia dell’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. I).

In esito a quanto precede,

il TCA è dunque chiamato a stabilire se la perizia ordinata dall’UAI (in

collaborazione con la __________) rappresenta una – inammissibile – “seconda

opinione”, oppure no.

2.6. In concreto, è utile

ricordare che, pronunciandosi in due parallele procedure ricorsuali in materia

di assicurazione contro gli infortuni (inc. 35.2016.118 e 35.2017.5), preso

atto che nel frattempo la __________ stessa aveva ritenuto necessario un

approfondimento peritale a livello universitario in materia dermatologica, il

TCA ha annullato le decisioni su opposizione impugnate e rinviato gli atti all’assicuratore

LAINF affinché eseguisse il prospettato atto istruttorio e, sulla base delle

relative risultanze, decidesse di nuovo sul diritto alle prestazioni (doc. 149

e 150/fasc. II).

La visita peritale ha

avuto luogo il 3 aprile 2017, a cura del Prof. dott. __________ e della

dott.ssa __________, capoclinica, rispettivamente medico-assistente presso la

Clinica di dermatologia dell’Ospedale __________ di __________.

Dalla tavole processuali

si evince che, sempre il 3 aprile 2017, appena dopo il consulto peritale, la

dott.ssa Jaberg-Bentele ha informato l’assicuratore LAINF circa la necessità di

organizzare un “… consulto ambulante dai nostri colleghi della chirurgia

plastica specializzati in bruciature (Verbrennungschirurgie). Come dobbiamo

procedere? Posso organizzare l’appuntamento o lo organizzate voi?” (doc. 156,

p. 4/fasc. II).

Considerandi

Con messaggio di posta

elettronica datato sempre 3 aprile 2017, una funzionaria della __________ ha

confermato all’esperta che “… qualsiasi accertamento voi riteneste opportuno

eseguire ai fini della valutazione peritale sarà da noi autorizzato. Può

senz’altro procedere nel consulto specialistico che ha proposto, previo

consenso dell’assicurata.” (doc. 156, p. 3/ fasc. II).

In data 7 aprile 2017, la

dott.ssa __________ ha chiesto all’amministrazione se per la stesura del

rapporto peritale avrebbe dovuto o meno attendere gli esiti della perizia di

chirurgia ricostruttiva (doc. 338, p. 4/inc. __________).

La funzionaria della __________

ha informato la perita che la risposta alla sua domanda dipendeva dalla

questione di sapere se il parere interno era ritenuto “… indispensabile per

procedere nella stesura della perizia, rispettivamente per rispondere ai

cataloghi di domande che vi abbiamo trasmesso? Nel negativo, potete senz’altro

redigere la perizia dermatologica. In tal caso, tuttavia, gradiremmo conoscere

lo scopo della visita organizzata presso il prof. dr. med. __________.” (doc.

338, p. 4/inc. __________).

Questo il tenore della

risposta fornita dalla dott.ssa __________:

" (…) potrei

anche rispondere alle domande e poi segue la perizia del dott. __________ …

Dal nostro punto di vista il problema è più chirurgico che

dermatologico, quindi la perizia del dottor Plock sarà sicuramente più esaustiva

della nostra. (…).” (doc. 338, p. 3/inc. Swica – il corsivo è del

redattore)

Informato circa il

contenuto dello scambio di corrispondenza intercorso nel frattempo con i

sanitari della Clinica di dermatologia, il patrocinatore di RI 1, in data 10

aprile 2017, ha dichiarato di “… voler attendere prima la risposta alle

domande peritali e di procedere quindi solamente in seguito con ulteriori

accertamenti volti a scoprire quali provvedimenti potrebbero ulteriormente

migliorare la situazione della mia cliente; tutto ciò tenuto anche conto del

principio della proporzionalità e dell’economicità. A prescindere dalle prime

risposte, in virtù del principio dell’obbligo della riduzione del danno beninteso

anche in futuro la mia cliente resterà a disposizione per ulteriori

accertamenti volti a stabilire quali provvedimenti potrebbero migliorare la

situazione. Prima di procedere in tal senso resto però in attesa delle risposte

peritali.” (doc. 338, p. 1/inc. __________ – il corsivo è del redattore).

Il referto peritale

allestito dal prof. __________ e dalla dott.ssa __________ è pervenuto

all’assicuratore LAINF in data 25 settembre 2017 (cfr. doc. 158/fasc. II). In

quella sede, gli esperti amministrativi hanno in particolare ribadito il

consiglio di sottoporre il caso anche ai loro colleghi della chirurgia delle

ustioni (cfr. doc. 158, p. 7/fasc. II).

In data 16 gennaio 2018,

l’UAI ha riferito al rappresentante dell’assicurata di considerare essenziale che

quest’ultima “… si sottoponga alla perizia del Dr. med. __________, medico

attivo presso l’Ospedale __________ di __________. Riteniamo infatti che tale

accertamento sia indispensabile per la definizione dell’eventuale diritto a

prestazioni AI, in specie per quel che concerne il decorso dell’abilità lavorativa

dell’assicurata in attività adatta alla domanda di prestazioni.”. All’avv. RA 1

è quindi stato assegnato un termine, scadente il 30 gennaio 2018, “… per far

dichiarare alla sua assistita se intende o meno sottoporsi al necessario

accertamento.” (doc. 172/fasc. I).

Con scritto del 17 gennaio

2018, l’avv. RA 1 ha osservato che la sua patrocinata non si oppone “… ad

ulteriori accertamenti medici, bensì unicamente non li ritiene più necessari ai

fini della procedura assicurativa; per questo ho chiesto a più riprese (ed

invano) alla __________ l’emissione di una decisione incidentale da poter

contestare al competente Tribunale. Nella domandata decisione dovranno

risultare esaustivamente tutti i motivi di fatto e diritto posti a sostegno

della domanda. (…). Piuttosto, con la presente si chiede anche all’Ufficio AI

l’emissione di una formale decisione incidentale a sostegno della sua domanda e

ciò affinché anche in questo caso sia possibile contestarla al competente

Tribunale.” (doc. 174/fasc. I).

2.7

Chiamato a pronunciarsi,

questo Tribunale constata che l’iniziativa di ordinare una perizia anche in

materia di chirurgia delle ustioni, non è partita dall’UAI (né del resto

dall’assicuratore LAINF interessato), dopo aver preso conoscenza delle

risultanze del rapporto allestito dai sanitari della clinica di dermatologia.

In effetti, dagli atti di causa emerge che è stata la stessa dott.ssa __________,

immediatamente dopo aver eseguito la visita peritale del 3 aprile 2017, a

segnalare alla __________ la necessità di un approfondimento peritale da parte

dei colleghi della Clinica di chirurgia plastica e della mano, in quanto “… il

problema è più chirurgico che dermatologico, quindi la perizia del dottor __________

sarà sicuramente più esaustiva della nostra.” (cfr. doc. 338, p. 3/inc. __________;

necessità che è del resto stata segnalata anche nel referto peritale del 5

maggio 2017).

In questo contesto, è

utile segnalare che, trattandosi della scelta dei metodi di accertamento, i

periti godono di un ampio margine d’apprezzamento. Ciò vale anche per la scelta

delle discipline interessate. Di conseguenza, rientra nel potere discrezionale

del perito coinvolgere ulteriori specialisti oppure rinunciarvi (cfr. STF

9C_753/2015 del 20 aprile 2016 consid. 3.3 e riferimenti ivi menzionati).

Ora, alla luce di quanto è

stato attestato dalla dott.ssa __________, ovvero che il caso dell’assicurata

ricade piuttosto nel campo di specializzazione della chirurgia ricostruttiva

(chirurgia delle ustioni), tanto che la relativa perizia fornirebbe delle

risposte più esaustive ai quesiti sottoposti dalle parti (lasciando così

sottintendere che quelle fornite da lei e dal Prof. __________ non lo sono),

non consentono al TCA di ritenere che la fattispecie sia già stata

sufficientemente delucidata grazie alla sola perizia dermatologica, di modo che

quella ulteriormente disposta dall’amministrazione rappresenterebbe una,

inammissibile, “seconda opinione”.

In queste condizioni, occorre

invece concludere che il rapporto allestito dagli esperti dermatologi ha il

valore di una perizia parziale e che l’istruttoria va dunque completata

procedendo a ulteriori accertamenti sotto forma di una perizia (parziale) in

materia di chirurgia delle ustioni. Le rispettive conclusioni dovranno poi

essere oggetto di una discussione globale tra gli esperti coinvolti (per

un caso riguardante delle ferite da ustione in apparenza incurabili, si vedano

la STCA 32.2008.225 del 30 settembre 2009 e la STCA 35.2008.53 del 26 ottobre

2009).

Richiedere delle

precisazioni direttamente ai dottori __________ e __________, così come lo

propone la ricorrente, non avrebbe alcun senso, dal momento in cui sono stati

loro stessi ad affermare che delle risposte più esaustive ai quesiti possono

essere fornite ormai soltanto dagli specialisti in chirurgia delle ustioni.

Questa Corte constata

peraltro che da parte dell’insorgente non sono stati sollevati né motivi

formali di ricusa nei confronti del Prof. dott. __________ (ovvero

quelli che sono suscettibili di generare dei dubbi circa la sua imparzialità)

né motivi materiali contro il medesimo esperto, segnatamente per quanto

riguarda la sua competenza professionale.

Il fatto che il Prof. __________

non conosca la lingua italiana rende necessaria la presenza di un traduttore

professionista oppure, come da lui stesso suggerito, perlomeno di un

medico-assistente di lingua madre italiana (cfr. doc. 157, p. 1/fasc. II).

2.8

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Nel caso di specie, visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 vanno poste a carico

dell’assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese, per complessivi

fr. 500, sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti