Lexipedia

Decisione

32.2018.38

Conferma del versamento delle rendite AI retroattive direttamente all'USSI per avere anticipato prestazioni dell'assistenza sociale

25 gennaio 2019Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I marg. nn. 10065, 10066, 10067, 10068 e 1068.1 DR dispongono

che:

" Sono considerati anticipi che possono essere

direttamente rimborsati a terzi che li hanno concessi:

– le prestazioni

concesse facoltativamente nell'attesa del versamento di una rendita che

l'assicurato ha ottenuto con riserva del rimborso approvando per iscritto la restituzione

diretta al terzo che le ha concesse;

– le prestazioni

concesse per contratto o per legge se dal contratto o dalla legge risulta

esplicitamente il diritto al rimborso in caso di pagamento retroattivo della

rendita (in questo senso, non è sufficiente che un contratto o la legge preveda

semplicemente una clausola di divieto di sovrassicurazione).

Sono considerate prestazioni concesse per

contratto quelle che sono state versate sulla base delle condizioni assicurative

generali di un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera, sono state

erogate come assicurazione contro gli infortuni in campo sovraobbligatorio o

sulla base di statuti di una cassa pensioni. Nel caso di prestazioni erogate

in base ad una regolamentazione di legge, vanno menzionate soprattutto quelle

dell'aiuto sociale pubblico.

Nel caso della prestazione di un terzo,

si può valutare se si tratti di un anticipo solo nel momento in cui si hanno a

disposizione tutte le richieste di versamento a terzi. Se si constata che il

terzo in questione avrebbe dovuto effettuare un pagamento del medesimo importo

anche nel caso in cui la rendita fosse stata versata dall'inizio del diritto,

non si tratta di un anticipo.” (sottolineatura del redattore).

Secondo

i marg. nn. 10069, 10070 e 10071 DR:

" L'accordo sottoscritto è necessario in tutti i casi in

cui dal contratto o dalla legge non risulta esservi un diritto esplicito e

diretto di esigere il rimborso nei confronti dell'AVS o dell'AI.

Il terzo che ha concesso anticipi e

che ne rivendica il rimborso deve presentare la sua richiesta per iscritto alla

cassa di compensazione competente in ogni caso prima dell'emanazione della

decisione d'attribuzione di una rendita. A questo scopo è preferibile

utilizzare il modulo 318.183 (VSI 1993 pag. 89).

Si può tener conto delle richieste di

versamento retroattivo presentate da terzi che hanno concesso anticipi solo a

condizione che gli organi esecutivi di altre assicurazioni sociali non facciano

valere pretese nei confronti di questo pagamento.”(sottolineatura del

redattore).

Per

il marg. n. 10072 e n. 10073 DR:

" Non appena la cassa di compensazione è a conoscenza

dell'importo e della durata del diritto retroattivo alla rendita, ma ancora

prima di emanare la relativa decisione, invita il terzo che ha concesso

anticipi a comunicarle entro 20 giorni l'importo degli anticipi, giustificando

il suo diritto di richiedere il rimborso o allegando l'autorizzazione scritta

dell'assicurato. A tal fine, la cassa di compensazione può utilizzare il modulo

318.183.

Le richieste di versamento retroattivo

inoltrate da terzi che hanno concesso anticipi possono essere ammesse solo

nella misura in cui le condizioni formali poste per questo pagamento sono

adempite senza eccezione. Bisogna verificare in particolare se si tratta

effettivamente di anticipi e se questi sono stati concessi per lo stesso

periodo in cui la rendita può essere pagata retroattivamente. La rendita

relativa al mese in cui è emanata la decisione non può essere compensata.”

Da

ultimo, il marg. n. 10078 DR dispone che

"

A terzi che hanno concesso anticipi

deve essere inviata per principio una copia della decisione. Se il beneficiario

di prestazioni non è d'accordo con il pagamento retroattivo o a terzi, può fare

opposizione contro la decisione della cassa di compensazione o dell'ufficio AI.

A differenza di quanto previsto per la procedura di compensazione relativa agli

organi esecutivi di altre assicurazioni sociali non è ammessa l'opposizione nei

confronti del terzo che ha versato l'anticipo.” (sottolineatura del

redattore)

2.4. Nel caso concreto, l'USSI, con il formulario

“Compensazione di pagamenti retroattivi dell'AVS/AI e dell’IPG (indennità di

Considerandi

maternità)”, compilato il 26 gennaio 2018 (doc. 12 inc. Cassa), ha rivendicato

presso la Cassa __________, competente per l’erogazione della rendita

d’invalidità (art. 60 cpv. 1 lett. c LAI), l’importo di fr. 12'360.-- per

anticipi versati all'assicurata dal 1° aprile 2017 al 31 gennaio 2018 in

qualità di servizio pubblico d’assistenza (cfr. il relativo conteggio in doc.

12.

inc. Cassa).

In

queste circostanze, avendo nel periodo in esame la ricorrente beneficiato delle

prestazioni dalla pubblica assistenza ed avendo per il medesimo periodo diritto

ad una rendita intera, le prestazioni fornite dall'USSI assumono indubbiamente

il connotato di “anticipi” ai sensi dell'art. 85bis OAI (STFA I 369/03 del 22

settembre 2003 consid. 4.1; SVR 2002 IV Nr. 37 pagg. 118 consid. 5c).

Di

conseguenza è applicabile l’art. 85bis cpv. 1 OAI che, come visto al

considerando precedente, dispone che gli organismi d'assistenza pubblici che,

in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno

effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato di questa

rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi.

Va

poi fatto presente che nei casi di applicazione dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b

OAI (cfr. consid. 6) non è necessario il consenso dell'assicurato al

rimborso, essendo sostituito dall'esigenza di un diritto al rimborso “senza

equivoco”. Per poter parlare di un diritto inequivocabile al rimborso nei confronti

dell'AI, il diritto al rimborso diretto deve essere dedotto espressamente da

una norma legale o contrattuale (STF 9C_938/2008 del 26 novembre 2009; DTF 133

V 21 consid. 8.3 in fine con riferimenti).

Il

diritto al rimborso delle prestazioni fornite dall'USSI ai sensi dell'art.

85bis cpv. 2 lett. b OAI può essere dedotto senza equivoco dagli art. 33 lett.

a Las (Legge sull’assistenza sociale; RL 871.100) e dall'art. 32 Laps (Legge

sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali; RL 870.100),

al quale la Las rinvia, come peraltro indicato nella risposta di causa (doc.

VIII; cfr. anche STCA 32.2016.92 del 29 marzo 2017; per un diverso caso, cfr.

DTF 135 V 2).

In

effetti, l'art. 33 lett. a Las prevede che le prestazioni assistenziali

corrisposte ai maggiorenni vanno rimborsate quando vengono effettuati dei

versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non ancora

corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno esigibili. L'autorità

può parimenti esigere che le si versino direttamente gli arretrati (art. 32

Laps).

L'art.

32.

cpv. 1 Laps prevede che l'organismo pubblico che, in vista della concessione

di un'altra prestazione sociale ai sensi della Laps, di un sussidio per la

riduzione dei premi per l'assicurazione di base contro le malattie o di una

prestazione delle assicurazioni sociali, ha effettuato anticipi di prestazioni

sociali ai sensi della presente legge, può esigere che gli si versi

direttamente l'arretrato, fino a concorrenza dei suoi anticipi e per il periodo

nel quale essi sono stati concessi.

Alla

procedura sono applicabili le disposizioni emanate dall'Ufficio federale delle

assicurazioni sociali in materia di prestazioni AVS e AI (art. 32 cpv. 2 Laps).

L'art.

10c Reg.Laps (Regolamento sull’armonizzazione e sul coordinamento delle

prestazioni sociali, RL 870.111) relativo al versamento a terzi che

hanno effettuato anticipi dispone che:

" 1L'organismo

pubblico che ha beneficiato degli anticipi prende contatto con l'organismo

pubblico che ha versato gli anticipi.

2L'organismo pubblico che ha versato gli anticipi

comunica all'organismo che ne ha beneficiato:

a) l'importo dell'anticipo effettuato;

b) il periodo per il quale ha effettuato

l'anticipo.

3Sulla scorta dei dati ottenuti, l'organismo pubblico

che ha beneficiato degli anticipi procede al necessario rimborso."

Le

rimanenti condizioni richieste per la compensazione di crediti scaduti con

anticipi concessi da terzi (cfr. consid. 2.3) sono nella fattispecie adempiute,

avendo l’USSI fatto valere i suoi diritti per mezzo del formulario 318.183 compilato

il 26 gennaio 2018 (doc. 12 Cassa), ossia prima dell'emanazione del provvedimento

del 14 febbraio 2018 con cui l'Ufficio AI ha assegnato all’assicurata una

rendita d'invalidità dal 1° aprile 2017.

I

versamenti effettuati dall’USSI si riferiscono, inoltre, al medesimo periodo

della rendita arretrata trattenuta interamente con la decisione contestata che

va di conseguenza confermata.

Ne

consegue che il ricorso dev’essere respinto.

2.5

Secondo l’art. 69

cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito

della vertenza, le spese per fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per

complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso,

in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti