32.2018.38
Conferma del versamento delle rendite AI retroattive direttamente all'USSI per avere anticipato prestazioni dell'assistenza sociale
25 gennaio 2019Italiano12 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.38
BS
Lugano
25 gennaio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 marzo 2018 di
RI 1
contro
la decisione del 14 febbraio 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione del 14 febbraio 2018 RI 1 è stata posta al beneficio di una rendita
intera d’invalidità (grado dell’85%) di fr. 1'236.-- mensili dal 1° aprile 2017.
L’importo retroattivo di fr. 12'360.-- è stato interamente compensato con
prestazioni anticipate dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in
seguito: USSI).
1.2. Contro
la succitata decisione l’assicurata ha inoltrato il presente ricorso, completato
il 23 aprile 2018, contestando la compensazione effettuata dall’amministrazione.
Chiede che i fr. 12'360.-- siano versati direttamente a lei, importo che le
serve per pagare i contributi minimi AVS e le altre spese indicate nel ricorso.
1.3. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece postulato la reiezione del ricorso
e la conferma della decisione contestata. Evidenzia come la compensazione sia
stata eseguita rispettando i dettami di legge e la prassi.
considerato in
diritto
In ordine
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015,8C_855/2010 dell’11 luglio 2011,9C_211/2010 del 18 febbraio 2011,
9C_792/2007 del 7 novembre 2008);
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è sapere se l’Ufficio AI ha correttamente compensato le rendite AI arretrate
(periodo 1° aprile 2017 – 31 gennaio 2018) spettanti all’assicurata con le prestazioni
sociali anticipate ed erogate dall’USSI per lo stesso periodo.
2.3. Giusta l'art.
22 cpv. 1 LPGA, il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito
in pegno. Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla.
Per
l'art. 22 cpv. 2 LPGA, i versamenti retroattivi di prestazioni
dell'assicuratore sociale possono tuttavia essere ceduti:
a. al
datore di lavoro o all'assistenza pubblica o privata, se questi versano
anticipi;
b. a
un'assicurazione che fornisce prestazioni anticipate.
L'art.
85bis dell'Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) precisa in
proposito che:
"
1I datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale,
le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza pubblici
o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in Svizzera che,
in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno
effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato di questa
rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta
salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno
consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario
speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al
momento della decisione dell'Ufficio AI.
2Sono
considerati anticipi le prestazioni:
a. liberamente consentite, nella misura in cui l'assicurato
si sia impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento
dell'arretrato al terzo che gli ha concesso l'anticipo;
b. versate contrattualmente o legalmente, nella
misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita,
possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge.
3Gli
arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato anticipi
fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti."(sottolineature
del redattore).
La
citata disposizione di legge, in essere dal 1994, non è stata modificata
dall'art. 22 cpv. 2 LPGA (SVR 2007 IV Nr. 14 pag. 52) e nemmeno dalla 5a
revisione dell'AI, entrata in vigore il 1° gennaio 2008.
Per
poter parlare di un diritto al rimborso senza equivoco nei confronti dell'AI,
il diritto deve derivare direttamente da una norma legale o contrattuale (DTF
133 V 21 consid. 8.3 con riferimenti).
A
proposito del rimborso a terzi che hanno concesso anticipi, il marginale n. 10063 delle Direttive concernenti le rendite (DR) dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità federale,
edite dall'UFAS, valide dal 1° gennaio 2003, stato 01.01.2017, prevede quanto segue:
"
Gli anticipi concessi da un datore
di lavoro, un istituto di previdenza del datore di lavoro, un organo di
assistenza pubblico o privato oppure un'assicurazione di responsabilità
civile con sede in Svizzera possono essere restituiti direttamente fino
all'importo delle rendite che devono essere versate retroattivamente per lo
stesso periodo.” (sottolineature del redattore).
Il
marg. n.10063.1 DR recita:
"
Per «stesso periodo» si intende che
l'intero periodo di compensazione va considerato come un tutt'uno e i pagamenti
retroattivi non vanno ripartiti in mesi o anni civili. Tale frazionamento è
possibile e necessario solo nel caso in cui il versamento di prestazioni di un
terzo che ha concesso anticipi sia stato interrotto (VSI 1995 pag. 200 segg. e
DTF 121 V 17).”.
Fatti
I marg. nn. 10065, 10066, 10067, 10068 e 1068.1 DR dispongono
che:
" Sono considerati anticipi che possono essere
direttamente rimborsati a terzi che li hanno concessi:
– le prestazioni
concesse facoltativamente nell'attesa del versamento di una rendita che
l'assicurato ha ottenuto con riserva del rimborso approvando per iscritto la restituzione
diretta al terzo che le ha concesse;
– le prestazioni
concesse per contratto o per legge se dal contratto o dalla legge risulta
esplicitamente il diritto al rimborso in caso di pagamento retroattivo della
rendita (in questo senso, non è sufficiente che un contratto o la legge preveda
semplicemente una clausola di divieto di sovrassicurazione).
Sono considerate prestazioni concesse per
contratto quelle che sono state versate sulla base delle condizioni assicurative
generali di un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera, sono state
erogate come assicurazione contro gli infortuni in campo sovraobbligatorio o
sulla base di statuti di una cassa pensioni. Nel caso di prestazioni erogate
in base ad una regolamentazione di legge, vanno menzionate soprattutto quelle
dell'aiuto sociale pubblico.
Nel caso della prestazione di un terzo,
si può valutare se si tratti di un anticipo solo nel momento in cui si hanno a
disposizione tutte le richieste di versamento a terzi. Se si constata che il
terzo in questione avrebbe dovuto effettuare un pagamento del medesimo importo
anche nel caso in cui la rendita fosse stata versata dall'inizio del diritto,
non si tratta di un anticipo.” (sottolineatura del redattore).
Secondo
i marg. nn. 10069, 10070 e 10071 DR:
" L'accordo sottoscritto è necessario in tutti i casi in
cui dal contratto o dalla legge non risulta esservi un diritto esplicito e
diretto di esigere il rimborso nei confronti dell'AVS o dell'AI.
Il terzo che ha concesso anticipi e
che ne rivendica il rimborso deve presentare la sua richiesta per iscritto alla
cassa di compensazione competente in ogni caso prima dell'emanazione della
decisione d'attribuzione di una rendita. A questo scopo è preferibile
utilizzare il modulo 318.183 (VSI 1993 pag. 89).
Si può tener conto delle richieste di
versamento retroattivo presentate da terzi che hanno concesso anticipi solo a
condizione che gli organi esecutivi di altre assicurazioni sociali non facciano
valere pretese nei confronti di questo pagamento.”(sottolineatura del
redattore).
Per
il marg. n. 10072 e n. 10073 DR:
" Non appena la cassa di compensazione è a conoscenza
dell'importo e della durata del diritto retroattivo alla rendita, ma ancora
prima di emanare la relativa decisione, invita il terzo che ha concesso
anticipi a comunicarle entro 20 giorni l'importo degli anticipi, giustificando
il suo diritto di richiedere il rimborso o allegando l'autorizzazione scritta
dell'assicurato. A tal fine, la cassa di compensazione può utilizzare il modulo
318.183.
Le richieste di versamento retroattivo
inoltrate da terzi che hanno concesso anticipi possono essere ammesse solo
nella misura in cui le condizioni formali poste per questo pagamento sono
adempite senza eccezione. Bisogna verificare in particolare se si tratta
effettivamente di anticipi e se questi sono stati concessi per lo stesso
periodo in cui la rendita può essere pagata retroattivamente. La rendita
relativa al mese in cui è emanata la decisione non può essere compensata.”
Da
ultimo, il marg. n. 10078 DR dispone che
"
A terzi che hanno concesso anticipi
deve essere inviata per principio una copia della decisione. Se il beneficiario
di prestazioni non è d'accordo con il pagamento retroattivo o a terzi, può fare
opposizione contro la decisione della cassa di compensazione o dell'ufficio AI.
A differenza di quanto previsto per la procedura di compensazione relativa agli
organi esecutivi di altre assicurazioni sociali non è ammessa l'opposizione nei
confronti del terzo che ha versato l'anticipo.” (sottolineatura del
redattore)
2.4. Nel caso concreto, l'USSI, con il formulario
“Compensazione di pagamenti retroattivi dell'AVS/AI e dell’IPG (indennità di
Considerandi
maternità)”, compilato il 26 gennaio 2018 (doc. 12 inc. Cassa), ha rivendicato
presso la Cassa __________, competente per l’erogazione della rendita
d’invalidità (art. 60 cpv. 1 lett. c LAI), l’importo di fr. 12'360.-- per
anticipi versati all'assicurata dal 1° aprile 2017 al 31 gennaio 2018 in
qualità di servizio pubblico d’assistenza (cfr. il relativo conteggio in doc.
12.
inc. Cassa).
In
queste circostanze, avendo nel periodo in esame la ricorrente beneficiato delle
prestazioni dalla pubblica assistenza ed avendo per il medesimo periodo diritto
ad una rendita intera, le prestazioni fornite dall'USSI assumono indubbiamente
il connotato di “anticipi” ai sensi dell'art. 85bis OAI (STFA I 369/03 del 22
settembre 2003 consid. 4.1; SVR 2002 IV Nr. 37 pagg. 118 consid. 5c).
Di
conseguenza è applicabile l’art. 85bis cpv. 1 OAI che, come visto al
considerando precedente, dispone che gli organismi d'assistenza pubblici che,
in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno
effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato di questa
rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi.
Va
poi fatto presente che nei casi di applicazione dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b
OAI (cfr. consid. 6) non è necessario il consenso dell'assicurato al
rimborso, essendo sostituito dall'esigenza di un diritto al rimborso “senza
equivoco”. Per poter parlare di un diritto inequivocabile al rimborso nei confronti
dell'AI, il diritto al rimborso diretto deve essere dedotto espressamente da
una norma legale o contrattuale (STF 9C_938/2008 del 26 novembre 2009; DTF 133
V 21 consid. 8.3 in fine con riferimenti).
Il
diritto al rimborso delle prestazioni fornite dall'USSI ai sensi dell'art.
85bis cpv. 2 lett. b OAI può essere dedotto senza equivoco dagli art. 33 lett.
a Las (Legge sull’assistenza sociale; RL 871.100) e dall'art. 32 Laps (Legge
sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali; RL 870.100),
al quale la Las rinvia, come peraltro indicato nella risposta di causa (doc.
VIII; cfr. anche STCA 32.2016.92 del 29 marzo 2017; per un diverso caso, cfr.
DTF 135 V 2).
In
effetti, l'art. 33 lett. a Las prevede che le prestazioni assistenziali
corrisposte ai maggiorenni vanno rimborsate quando vengono effettuati dei
versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non ancora
corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno esigibili. L'autorità
può parimenti esigere che le si versino direttamente gli arretrati (art. 32
Laps).
L'art.
32.
cpv. 1 Laps prevede che l'organismo pubblico che, in vista della concessione
di un'altra prestazione sociale ai sensi della Laps, di un sussidio per la
riduzione dei premi per l'assicurazione di base contro le malattie o di una
prestazione delle assicurazioni sociali, ha effettuato anticipi di prestazioni
sociali ai sensi della presente legge, può esigere che gli si versi
direttamente l'arretrato, fino a concorrenza dei suoi anticipi e per il periodo
nel quale essi sono stati concessi.
Alla
procedura sono applicabili le disposizioni emanate dall'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali in materia di prestazioni AVS e AI (art. 32 cpv. 2 Laps).
L'art.
10c Reg.Laps (Regolamento sull’armonizzazione e sul coordinamento delle
prestazioni sociali, RL 870.111) relativo al versamento a terzi che
hanno effettuato anticipi dispone che:
" 1L'organismo
pubblico che ha beneficiato degli anticipi prende contatto con l'organismo
pubblico che ha versato gli anticipi.
2L'organismo pubblico che ha versato gli anticipi
comunica all'organismo che ne ha beneficiato:
a) l'importo dell'anticipo effettuato;
b) il periodo per il quale ha effettuato
l'anticipo.
3Sulla scorta dei dati ottenuti, l'organismo pubblico
che ha beneficiato degli anticipi procede al necessario rimborso."
Le
rimanenti condizioni richieste per la compensazione di crediti scaduti con
anticipi concessi da terzi (cfr. consid. 2.3) sono nella fattispecie adempiute,
avendo l’USSI fatto valere i suoi diritti per mezzo del formulario 318.183 compilato
il 26 gennaio 2018 (doc. 12 Cassa), ossia prima dell'emanazione del provvedimento
del 14 febbraio 2018 con cui l'Ufficio AI ha assegnato all’assicurata una
rendita d'invalidità dal 1° aprile 2017.
I
versamenti effettuati dall’USSI si riferiscono, inoltre, al medesimo periodo
della rendita arretrata trattenuta interamente con la decisione contestata che
va di conseguenza confermata.
Ne
consegue che il ricorso dev’essere respinto.
2.5
Secondo l’art. 69
cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito
della vertenza, le spese per fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per
complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso,
in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti