32.2018.4
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17 settembre 2018Italiano12 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.4
BS
Lugano
17 settembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 8 gennaio 2018 di
RI 1
contro
la decisione del 27 dicembre 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione del 27 dicembre 2017 l’Ufficio AI ha posto RI 1, nato il __________
1965, al beneficio di una rendita intera (grado d’invalidità del 100%) di fr.
1'633.-- al mese con effetto dal 1° ottobre 2017. La prestazione è stata
determinata tenendo conto di una scala (massima) di rendita 44 e di un reddito
annuo medio determinante di fr. 35'250.--.
1.2. Contro
la succitata decisione l’assicurato ha interposto il presente tempestivo
ricorso chiedendo implicitamente una rendita d’importo maggiore. Contestando l’importo
della rendita, egli sostiene come l’ammontare della stessa (fr. 1'633.-- al
mese) sia troppo basso rispetto al salario (circa fr. 2'700.-- in media) che
percepiva prima dell’invalidità. Rileva inoltre di dover far fronte a numerose
spese.
1.3. Con
la risposta di causa, spiegando il calcolo dell’importo della rendita,
l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1 La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015,8C_855/2010 dell’11 luglio
2011,9C_211/2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre 2008);
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è l’ammontare della rendita intera spettante all’insorgente dal
1° ottobre 2017.
2.3. Ai
sensi dell’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli
assicurati legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta,
hanno pagato i contributi per almeno tre anni. Il capoverso 2 prevede che le
disposizioni della legge sull'AVS sono applicabili per analogia al calcolo
delle rendite ordinarie.
A
seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti
oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive,
egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b
LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita
completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).
Il
calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi
dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o
d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha
compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato
(art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Fatti
I
periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento
assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per
colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa
realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per
il calcolo della rendita (art. 52c OAVS).
Il
periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero
di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter
cpv. 1 LAVS).
Secondo
l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,
durante i quali:
- una
persona ha pagato i contributi (lett. a);
- il
suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del
contributo minimo (lett. b);
- possono
essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c).
Inoltre,
la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio (RAM) dell'assicurato
(art. 29 quater LAVS).
Esso
si compone:
- dei
redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
- degli
accrediti per compiti educativi (lett. b);
- degli
accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La
somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il
fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il
reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati
e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di
anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il
reddito annuo determinante (indicato sulla decisione) non corrisponde dunque
necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve
unicamente a fissare la corrispondente rendita.
Sono
presi in considerazione unicamente i redditi da un’attivi-tà lucrativa
sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I
contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono
moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione
previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di
un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo
l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito
durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per
metà a ciascun coniuge se:
- entrambi
i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
- una
persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);
- il
matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia
sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi
conseguiti:
- tra
il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che
precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per
primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
- i
periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con
riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo
l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti
educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato
l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi
cfr. art. 52e e f OAVS).
Generalmente
l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg.
5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS [DR]) e cessa con il
compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).
Tuttavia
nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è
riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare
dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia
annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies
cpv. 2 LAVS).
L’accredito
assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è
tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
2.4. Nella
fattispecie concreta l’assicurato contesta l’importo della rendita versata in
quanto ritenuto troppo basso.
In
primo luogo va precisato quanto segue.
Secondo
l’art. 37 LAI l'importo delle rendite d'invalidità corrisponde a quello delle
rendite di vecchiaia dell'AVS.
Giusta
l’art. l’art. 34 LAVS, che regola il calcolo e l’importo della rendita completa,
la rendita mensile di vecchiaia si compone di (formula delle rendite): a. una
frazione dell'importo minimo della rendita di vecchiaia (parte fissa della
rendita); b. una frazione del reddito annuo medio determinante (parte variabile
della rendita) (cpv. 1).
Sono
applicabili le disposizioni seguenti: a. se il reddito annuo medio determinante
è inferiore o uguale all'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato
per 36, la parte fissa della rendita equivale all'importo minimo della rendita
di vecchiaia moltiplicato per 74/100 e la parte variabile equivale al reddito
annuo medio determinante moltiplicato per 13/600; b. se il reddito annuo medio
determinante è superiore all'importo minimo della rendita semplice di vecchiaia
moltiplicato per 36, la parte fissa della rendita equivale all'importo minimo
della rendita di vecchiaia moltiplicato per 104/100, e la parte variabile
equivale al reddito annuo medio determinante moltiplicato per 8/600 (cpv. 2).
L'importo
massimo della rendita corrisponde al doppio dell'importo minimo (cpv. 3).
L'importo
minimo è pagato fino a un reddito annuo medio determinante uguale a dodici
volte il suo ammontare e l'importo massimo a partire da un reddito annuo medio
determinante uguale o superiore a settantadue volte l'importo minimo (cpv. 4).
L'importo
minimo della rendita completa di vecchiaia di 1175 franchi corrisponde a un
indice delle rendite di 213,6 punti (cpv. 5).
Ne
discende che l’importo della rendita non corrisponde all’ultimo reddito (o
percentuale dello stesso) percepito prima dell’insorgenza dell’invalidità. I
criteri per fissare l’importo della rendita sono infatti fissati dalla legge.
2.5.
2.5.1. Dall’esame
degli atti (in particolare i fogli di calcolo, pagg. 10 -16) della Cassa __________
(competente per eseguire il calcolo della rendita; art. 60 cpv. 1 lett. b LAI)
risulta che la stessa ha correttamente proceduto al calcolo della rendita fondandosi
sugli anni di contribuzione dell’assi-curato, ossia dal 1° gennaio 1986 (anno
susseguente il compimento del 20esimo anno di età) al 31 dicembre 2016 (anno
precedente l’inizio del diritto alla rendita). Durante questo periodo egli ha
contribuito per 29 anni e 10 mesi, durata inferiore ai 31 anni agli assicurati
della sua stessa classe di età. La lacuna contributiva è stata integralmente
colmata con i 12 mesi di contribuzione del 1985 – anno del compimento del 20°
anno di età – (art. 52b OAVS) e 2 mesi del 2017 anno della rendita (art. 52c
OAVS). L’assicurato presenta quindi una durata contributiva completa, motivo
per cui l’amministra-zione ha applicato la scala (massima) di rendita 44.
2.5.2. Per
quel che concerne il reddito medio annuo, la Cassa ha sommato i redditi
iscritti nel conto individuale relativi al succitato periodo di contribuzione
(1° gennaio 1986 – 31 dicembre 2016). Essendosi l’assicurato divorziato nel settembre
1996, va considerato che i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli
anni civili del loro matrimonio sono stati ripartiti a metà (art. 29 quinquies
cpv. 3 lett. c LAVS), ma non quelli relativi all’anno del matrimonio (1989) e
dello scioglimento dello stesso (1996) (art. 50b cpv. 3 OAVS).
Dalla
somma dei redditi da attività lucrativa del periodo di contribuzione, tenuto
conto della ripartizione dei redditi coniugali (1990 – 1995), del reddito di
“gioventù” del 1985 e del contributo quale persona senza attività lucrativa per
il 2016, è risultato un importo di fr. 1'004'363.-- che va rivalutato in funzione
dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi
e dei salari di cui all’art. 33ter LAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Il fattore di
rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali
(UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51bis OAVS. Il fattore
di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito
annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (art. 30bis LAVS, art.
51 OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale
dell’assicurato determinante per la rendita.
Nel
caso che ci occupa la prima registrazione determinante da prendere in
considerazione è quella del 1986. Pertanto, dalle citate tavole, il fattore di
rivalutazione risulta essere l’1.000.
La
somma dei redditi rivalutati (fr. 1'004'363.--) va poi divisa per il periodo
effettivo di contribuzione (30 anni e 10 mesi), ciò che corrisponde ad una
media dei redditi da attività lucrativa di fr. 32'574.--.
Per
ogni anno in cui l’assicurato durante il matrimonio ha provveduto
all’educazione dei figli minori di 16 anni è assegnato un accredito per compiti
educativi. Dal matrimonio è nata una figlia nel 1992. All’assicurato vanno pertanto
attribuiti accrediti dal 1993 (anno susseguente la nascita) al 1995 (anno
precedente il divorzio). Non gli è stato riconosciuto l’accredito per il 1996
(anno di scioglimento del matrimonio) non avendo ricevuto l’autorità parentale
(cfr. art. 52f cpv. 2 OAVS). Va infine tenuto conto per le persone coniugate durante
gli anni civili di matrimonio l’accredito è ripartito per metà tra i coniugi
(art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
La
media dell’accredito per compiti educativi (intero) è determinata secondo la
seguente formula: rendita di vecchiaia annua minima x 3 x numero di bonifici
educativi : durata di contribuzione computabile. Nel caso in esame per i 3 mezzi
accrediti riconosciuti l’ammontare corrisponde a fr. 2'058.--.
Alla
luce di quanto sopra esposto il reddito annuo medio della rendita corrisponde a
fr. 35'250.-- (32’574 + 2’058; arrotondato al limite superiore conformemente
alle tabelle edite dall’UFAS), per un importo mensile di rendita di fr. 1'633.--
(cfr. pag. 16 inc. Cassa), così come risulta esposto nella decisione contestata
2.5.3. In
conclusione, nel caso di specie, dopo attento esame degli atti dell'incarto,
questo TCA non può che confermare l'esattezza del calcolo operato dalla Cassa.
2.6. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti