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Decisione

32.2018.4

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 settembre 2018Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I

periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento

assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per

colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa

realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per

il calcolo della rendita (art. 52c OAVS).

Il

periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero

di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter

cpv. 1 LAVS).

Secondo

l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,

durante i quali:

- una

persona ha pagato i contributi (lett. a);

- il

suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del

contributo minimo (lett. b);

- possono

essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c).

Inoltre,

la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio (RAM) dell'assicurato

(art. 29 quater LAVS).

Esso

si compone:

- dei

redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

- degli

accrediti per compiti educativi (lett. b);

- degli

accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

La

somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il

fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

Il

reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati

e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di

anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

Il

reddito annuo determinante (indicato sulla decisione) non corrisponde dunque

necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve

unicamente a fissare la corrispondente rendita.

Sono

presi in considerazione unicamente i redditi da un’attivi-tà lucrativa

sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

I

contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono

moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione

previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di

un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo

l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito

durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per

metà a ciascun coniuge se:

- entrambi

i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

- una

persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);

- il

matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia

sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi

conseguiti:

- tra

il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che

precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per

primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

- i

periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con

riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

Secondo

l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti

educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato

l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi

cfr. art. 52e e f OAVS).

Generalmente

l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg.

5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS [DR]) e cessa con il

compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).

Tuttavia

nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è

riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

L’ammontare

dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia

annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies

cpv. 2 LAVS).

L’accredito

assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è

tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

2.4. Nella

fattispecie concreta l’assicurato contesta l’importo della rendita versata in

quanto ritenuto troppo basso.

In

primo luogo va precisato quanto segue.

Secondo

l’art. 37 LAI l'importo delle rendite d'invalidità corrisponde a quello delle

rendite di vecchiaia dell'AVS.

Giusta

l’art. l’art. 34 LAVS, che regola il calcolo e l’importo della rendita completa,

la rendita mensile di vecchiaia si compone di (formula delle rendite): a. una

frazione dell'importo minimo della rendita di vecchiaia (parte fissa della

rendita); b. una frazione del reddito annuo medio determinante (parte variabile

della rendita) (cpv. 1).

Sono

applicabili le disposizioni seguenti: a. se il reddito annuo medio determinante

è inferiore o uguale all'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato

per 36, la parte fissa della rendita equivale all'importo minimo della rendita

di vecchiaia moltiplicato per 74/100 e la parte variabile equivale al reddito

annuo medio determinante moltiplicato per 13/600; b. se il reddito annuo medio

determinante è superiore all'importo minimo della rendita semplice di vecchiaia

moltiplicato per 36, la parte fissa della rendita equivale all'importo minimo

della rendita di vecchiaia moltiplicato per 104/100, e la parte variabile

equivale al reddito annuo medio determinante moltiplicato per 8/600 (cpv. 2).

L'importo

massimo della rendita corrisponde al doppio dell'importo minimo (cpv. 3).

L'importo

minimo è pagato fino a un reddito annuo medio determinante uguale a dodici

volte il suo ammontare e l'importo massimo a partire da un reddito annuo medio

determinante uguale o superiore a settantadue volte l'importo minimo (cpv. 4).

L'importo

minimo della rendita completa di vecchiaia di 1175 franchi corrisponde a un

indice delle rendite di 213,6 punti (cpv. 5).

Ne

discende che l’importo della rendita non corrisponde all’ultimo reddito (o

percentuale dello stesso) percepito prima dell’insorgenza dell’invalidità. I

criteri per fissare l’importo della rendita sono infatti fissati dalla legge.

2.5.

2.5.1. Dall’esame

degli atti (in particolare i fogli di calcolo, pagg. 10 -16) della Cassa __________

(competente per eseguire il calcolo della rendita; art. 60 cpv. 1 lett. b LAI)

risulta che la stessa ha correttamente proceduto al calcolo della rendita fondandosi

sugli anni di contribuzione dell’assi-curato, ossia dal 1° gennaio 1986 (anno

susseguente il compimento del 20esimo anno di età) al 31 dicembre 2016 (anno

precedente l’inizio del diritto alla rendita). Durante questo periodo egli ha

contribuito per 29 anni e 10 mesi, durata inferiore ai 31 anni agli assicurati

della sua stessa classe di età. La lacuna contributiva è stata integralmente

colmata con i 12 mesi di contribuzione del 1985 – anno del compimento del 20°

anno di età – (art. 52b OAVS) e 2 mesi del 2017 anno della rendita (art. 52c

OAVS). L’assicurato presenta quindi una durata contributiva completa, motivo

per cui l’amministra-zione ha applicato la scala (massima) di rendita 44.

2.5.2. Per

quel che concerne il reddito medio annuo, la Cassa ha sommato i redditi

iscritti nel conto individuale relativi al succitato periodo di contribuzione

(1° gennaio 1986 – 31 dicembre 2016). Essendosi l’assicurato divorziato nel settembre

1996, va considerato che i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli

anni civili del loro matrimonio sono stati ripartiti a metà (art. 29 quinquies

cpv. 3 lett. c LAVS), ma non quelli relativi all’anno del matrimonio (1989) e

dello scioglimento dello stesso (1996) (art. 50b cpv. 3 OAVS).

Dalla

somma dei redditi da attività lucrativa del periodo di contribuzione, tenuto

conto della ripartizione dei redditi coniugali (1990 – 1995), del reddito di

“gioventù” del 1985 e del contributo quale persona senza attività lucrativa per

il 2016, è risultato un importo di fr. 1'004'363.-- che va rivalutato in funzione

dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi

e dei salari di cui all’art. 33ter LAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Il fattore di

rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali

(UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51bis OAVS. Il fattore

di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito

annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (art. 30bis LAVS, art.

51 OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale

dell’assicurato determinante per la rendita.

Nel

caso che ci occupa la prima registrazione determinante da prendere in

considerazione è quella del 1986. Pertanto, dalle citate tavole, il fattore di

rivalutazione risulta essere l’1.000.

La

somma dei redditi rivalutati (fr. 1'004'363.--) va poi divisa per il periodo

effettivo di contribuzione (30 anni e 10 mesi), ciò che corrisponde ad una

media dei redditi da attività lucrativa di fr. 32'574.--.

Per

ogni anno in cui l’assicurato durante il matrimonio ha provveduto

all’educazione dei figli minori di 16 anni è assegnato un accredito per compiti

educativi. Dal matrimonio è nata una figlia nel 1992. All’assicurato vanno pertanto

attribuiti accrediti dal 1993 (anno susseguente la nascita) al 1995 (anno

precedente il divorzio). Non gli è stato riconosciuto l’accredito per il 1996

(anno di scioglimento del matrimonio) non avendo ricevuto l’autorità parentale

(cfr. art. 52f cpv. 2 OAVS). Va infine tenuto conto per le persone coniugate durante

gli anni civili di matrimonio l’accredito è ripartito per metà tra i coniugi

(art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

La

media dell’accredito per compiti educativi (intero) è determinata secondo la

seguente formula: rendita di vecchiaia annua minima x 3 x numero di bonifici

educativi : durata di contribuzione computabile. Nel caso in esame per i 3 mezzi

accrediti riconosciuti l’ammontare corrisponde a fr. 2'058.--.

Alla

luce di quanto sopra esposto il reddito annuo medio della rendita corrisponde a

fr. 35'250.-- (32’574 + 2’058; arrotondato al limite superiore conformemente

alle tabelle edite dall’UFAS), per un importo mensile di rendita di fr. 1'633.--

(cfr. pag. 16 inc. Cassa), così come risulta esposto nella decisione contestata

2.5.3. In

conclusione, nel caso di specie, dopo attento esame degli atti dell'incarto,

questo TCA non può che confermare l'esattezza del calcolo operato dalla Cassa.

2.6. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti