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32.2018.41

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 aprile 2019Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi rapporti del 20 giugno (doc. AI 15/53-54) e del 17 agosto 2017 (doc. AI 15/51-52)

indirizzati alla dr.ssa __________ nei quali – poste le diagnosi di “(…)

Artralgia scafo-trapezioidea alla mano destra in presenza di iniziale

degenerazione articolare. (…)” (doc. AI 15/53) e di “(…) Artralgia

scafo-trapezioidea alla mano destra. (…)” (doc. AI 15/51) – ha

espresso le seguenti valutazioni: “(…) A mio parere la paziente presenta un

dolore di origine articolare della regione scafo-trapezio-trapezioidea, in

presenza di alterazioni degenerative locali, tra cui un verosimile piccolo

geode del polo distale dello scafoide ed una riduzione di spessore della rima

articolare in queste tre articolazioni. Data la situazione, non vedo indicata

alcuna sessione di ergoterapia che potrebbe invece aumentare il sovraccarico

già presente su queste articolazioni. Consiglio invece di eseguire un ciclo di

applicazioni anti-infiammatorie solo strumentali, evitando mobilizzazioni o

massaggi, presso un centro di fisioterapia, localizzate in regione STT.

Consiglio anche di evitare il carico funzionale in questa sede utilizzando un

tutore durante le attività manuali, che consiglio comunque di limitare.

Considero quindi che la paziente rimanga completamente inabile al lavoro a

partire da domani fino almeno al 30 luglio, tempo in cui avrà avuto modo di

eseguire le terapie prescritte. (…)” (doc. AI 15/53) e “(…) In seguito

alle terapie eseguite la paziente ha migliorato decisamente la sintomatologia

in regione scafo-trapezio-trapezioidea, peraltro ancora presente per la nota

degenerazione articolare locale. Al momento però la paziente si sente di

riprendere l'attività lavorativa che consiglio di eseguire al 50% almeno fino

al 17 settembre prossimo. Valuterà poi con il proprio medico curante se e come

aumentare la percentuale. Ho comunque prescritto alla paziente un ulteriore

ciclo di applicazioni anti-infiammatorie strumentali presso un centro di

fisioterapia, che potranno anche essere ripetute in futuro. (…)” (doc. AI

15/51).

La dr.ssa __________, FMH

in medicina interna generale, nel rapporto medico del 31 agosto 2017 (doc. AI

16/55-61) – posta la seguente diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa “(…) Artralgia scafo-trapezio-trapezioidea alla mano destra in

presenza di iniziale degenerazione articolare (…)” (doc. AI 16/60, punto

1,1) e attestati i seguenti periodi di incapacità lavorativa “(…) IL 100%

14.02.2017 al 9.04.2017 IL 50% 10.04.2017 al 26.06.2017 IL 80% 27.06.2017 al

17.08.2017 IL 50% 17.08.2017 da rivalutare. (…)” (doc. AI 16/61, punto 1.6)

–, alla domanda volta a sapere se dal punto di vista medico è pensabile

che la paziente prosegua l’attività svolta finora, ha risposto di “(…) Si

(…)” (doc. AI 16/61, punto 1.7).

L’insorgente, con e-mail

del 20 settembre 2017, tramite “AD __________”, ha comunicato alla funzionaria

__________ dell’Ufficio AI che “(…) le invio in allegato l’ultimo

certificato di malattia della Dott.ssa RI 1, al termine del quale se tutto

prosegue bene rientrerà al lavoro al 100%. Le chiedo nell’eventualità, se oltre

al certificato di idoneità al lavoro per chiudere la pratica serve qualche

altro documento. (…)” (doc. AI 17/73) e allegato il certificato medico di

stessa data nel quale la dr.ssa __________ ha attestato un’incapacità

lavorativa del 50% dal 18 al 30 settembre 2017 compresi (cfr. doc. AI 17/74).

L’Ufficio AI – dopo

la comminatoria dell’8 novembre 2017 con cui ha assegnato all’insorgente un

ultimo termine di dieci giorni per presentare la documentazione richiesta con

scritto del 10 agosto 2017 (cfr. doc. AI 18/75-76) –, nell’“Annotazione

per l’incarto” del 9 novembre 2017 ha notato: “(…) Colloquio telefonico

con l'A.ta in merito alla documentazione richiesta in data 10.08.2017:

-informazioni economiche per l'attività indipendente -conferma di ricevuta e

relativi documenti da inoltrare. In primo luogo segnala che ha ripreso

l'abituale attività lavorativa, seguirà documento comprovante. Richiede

informazioni circa l'iter Al in merito alla sua richiesta di prestazioni. Dopo

averle spiegato le possibilità, su sua richiesta, le invio una copia delle

nostre corrispondenze 10.08.2017, e concordiamo il 15.12.2017 quale nuovo

termine per l'inoltro degli atti mancanti. (…)” (doc. AI 19/77).

L’assicuratore malattia –

interpellato con scritto del 27 novembre 2017 (cfr. doc. AI 24/174) –, con

e-mail del 1. dicembre 2017 ha così risposto all’Ufficio AI: “(…) Le

comunico che l'assicurata ha ripreso il lavoro in data 2.10.2017. I periodi di

incapacità lavorativa da noi riconosciuti sono i seguenti: 50% 18.08.2017 01.10.2017,

80 % 27.06.2017 17.08.2017, 100% 21.06.2017 26.06.2017, 50% 21.04.2017

20.06.2017 e 100% 16.03.2017 20.04.2017. (…)” (doc. AI 25/175).

In effetti, nel

certificato medico del 29 settembre 2017, la dr.ssa __________ ha attestato che

“(…) con il presente certifico che la sopraccitata paziente è abile al

lavoro al 100% dal 02.10.2017. (…)” (doc. 10 dell’incarto cassa malati).

Con il ricorso –

dopo che con e-mail del 14 e del 20 marzo 2018 aveva trasmesso all’Ufficio AI

il rapporto 8 marzo 2018 del dr. __________ e il certificato medico del 12

marzo 2018 nel quale la dr.ssa __________ ha attestato un’incapacità lavorativa

del 50% dal 12 marzo al 16 aprile 2018 (cfr. doc. AI 28/185, 29/186-187, 30/188

e 30/189) – l’insorgente, oltre al rapporto dell’8 marzo 2018 del dr. __________

già trasmesso all’Ufficio AI (doc. D = doc. AI 29/186-187), ha prodotto il

certificato medico 6 febbraio 2018 nel quale la dr.ssa __________ ha attestato

un’incapacità lavorativa del 50% dal 5 febbraio al 1. marzo 2018 compresi (cfr.

doc. C).

2.4. Questo Tribunale, viste le

suesposte risultanze (cfr. consid. 2.3) e per le seguenti ragioni, deve

concludere che a ragione l’Ufficio AI, considerata l’abilità al 100% attestata

dalla dr.ssa __________ dal 2 ottobre 2017, ha ritenuto che l’incapacità al

lavoro ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, iniziata il 14 febbraio 2017,

è stata interrotta secondo l’art. 29ter OAI.

Infatti – dopo che

il dr. __________, nel succitato rapporto del 17 agosto 2017 (doc. AI

15/51-52), visto il deciso miglioramento della sintomatologia in regione

scafo-trapezio-trapezioidea e consigliata la ripresa dell’attività lavorativa

al 50% fino al 17 settembre 2017, ha indicato che se e come aumentare la

percentuale verrà valutato con il proprio medico curante – la dr.ssa __________,

nel certificato medico del 20 settembre 2017, ha attestato un’incapacità

lavorativa del 50% dal 18 al 30 settembre 2017 (cfr. doc. AI 17/74) e, in

quello del 29 settembre 2017, che la paziente è abile al 100% al lavoro dal 2

ottobre 2017 (doc. 10 dell’incarto cassa malati).

La dr.ssa __________ non è

ritornata sulle proprie valutazioni e nel certificato medico del 12 marzo 2018

(trasmesso all’Ufficio AI con e-mail del 20 marzo 2018 dopo l’emanazione della

decisione impugnata; cfr. doc. AI 30/188-189) ha attestato un’incapacità

lavorativa del 50% dal 12 marzo al 6 aprile 2018 e in quello del 6 febbraio

2018 (doc. C prodotto per la prima volata con il ricorso) un’incapacità

lavorativa del 50% dal 5 febbraio al 1. marzo 2018.

Considerandi

Dalla documentazione

medica agli atti nemmeno risulta che un qualsiasi altro medico si sia espresso

sulla capacità lavorativa dell’insorgente tra il 2 ottobre 2017 e il 5 febbraio

2018.

In particolare, il dr. __________,

nel rapporto dell’8 marzo 2018 (doc. D = doc. AI 29/186-187), non si è pronunciato

sulla capacità lavorativa e, poste le diagnosi note con un esame obiettivo

sostanzialmente invariato rispetto al precedente controllo, circa la “Valutazione

e procedere” ha rilevato che “(…) sebbene i disturbi siano lievemente

migliorati rispetto all'inizio essi sono ancora presenti e verosimilmente

sostenuti dalla degenerazione articolare cronica. Tale degenerazione non è

comunque ancora drammatica e, a mio parere, è quindi ancora troppo presto per

prendere in considerazione un intervento chirurgico che dovrebbe essere

necessariamente demolitivo.

Data la situazione,

consiglio di continuare con le terapie locali anti-infiammatorie e provare ad

assumere Arcoxia 60 mg 1 compressa al giorno, iniziando con alcune settimane di

trattamento continuativo, se ben tollerato. Consiglio poi di assumere

Condrosulf 800 mg 1 compressa al giorno per 3 mesi, a scopo di ausilio sul

trofismo delle cartilagini. Rimango comunque a disposizione per rivedere la

paziente al bisogno ed eventualmente per ridiscutere di un approccio più

invasivo. (…)” (doc. AI 29/186).

Dal canto suo il dr. Tami,

medico del reparto di chirurgia della mano presso la __________ di __________ e

FMH in chirurgia della mano e in chirurgia ortopedica e traumatologia – dopo

aver eseguito il 21 aprile 2017 un’infiltrazione di corticosteroidi e attestata

un’incapacità lavorativa del 50% dal 21 aprile al 30 giugno 2017 (cfr. doc.

1/6-14) – nel rapporto del 18 maggio 2018 non si è espresso

sull’evoluzione della capacità lavorativa e in modo generico (senza specificare

da quando e in quale misura) ha rilevato che “(…) come dentista e

ortodontista la signora RI 1 è sicuramente fortemente limitata nello svolgere

le sue mansioni professionali. Ritengo che una valutazione della funzionalità

residua possa dare un quadro più preciso per un’eventuale rendita d’invalidità.

(…)” (doc. H).

Dai succitati e-mail del

20.

settembre 2017 (cfr. doc. AI 17/73) e dall’“Annotazione per l’incarto”

del 9 novembre 2017 (cfr. doc. AI 19/77) risulta inoltre che l’assicurata

stessa, dopo aver comunicato all’Ufficio AI il rientro al lavoro nella misura

del 100%, ha confermato la ripresa dell’abituale attività lavorativa.

Anche l’assicuratore

malattia, nell’e-mail del 1. dicembre 2017 (doc. AI 25/175), ha confermato che

l’insorgente ha ripreso il lavoro il 2 ottobre 2017 e che l’incapacità

lavorativa è stata riconosciuta fino al 1. ottobre 2017.

Stante tutto quanto

precede questo Tribunale deve dunque concludere che, viste le valutazioni della

dr.ssa __________ attestanti una capacità lavorativa del 100% dal 2 ottobre

2017.

e in seguito un’inabilità del 50% dal 5 febbraio 2018 (cfr. doc. C e 10

dell’incarto cassa malati) – valutazioni, lo si ribadisce, su cui la

stessa curante non è ritornata e nessun atto medico agli atti permette di

metterle in discussione –, il termine di carenza iniziato il 14 febbraio

2017.

è stato interrotto con il riacquisto della capacità lavorativa totale dal

2.

ottobre 2017 per un periodo superiore ai 30 giorni consecutivi.

In particolare, visto che

dopo i succitati certificati medici del 29 settembre e del 2 ottobre 2017 della

dr.ssa __________ attestanti una completa abilità al lavoro dal 2 ottobre 2017

e prima di quello del 6 febbraio 2018 in cui la stessa curante ha attestato

un’inabilità del 50% dal 5 febbraio al 1. marzo 2018 (doc. C), nessun medico si

è espresso con chiarezza sulla capacità lavorativa, nemmeno è possibile

concludere (come sembrerebbe pretendere la ricorrente) che il tentativo di

ripresa del lavoro durante detto periodo (dal 2 ottobre 2017 al 4 febbraio 2018)

sia fallito perché provatamente al di sopra delle sue forze.

In questo senso, non

avendo l’insorgente segnalato all’Ufficio AI alcunché riguardo al suo stato di

salute e alla ripresa dell’attività lavorativa al 100%, nemmeno è possibile

seguire l’insorgente laddove pretende che “(…) si imponeva in ogni caso

almeno un esame più completo dal profilo medico, raccogliendo una valutazione

precisa dei problemi lamentati, quantomeno nell'ottica della verifica dell'incapacità

di lavoro / guadagno di lunga durata. Un accertamento si impone in funzione dei

certificati qui prodotti e della situazione dell'assicurata, che tutt'ora si

trova a dover fare fronte a un'incapacità lavorativa. (…)” (I. punto 7,

pag. 6).

Neppure è possibile

concludere differentemente anche avuto riguardo agli estratti stipendi e alle dichiarazioni

dei dottori __________ e __________ prodotti sub doc. E, F e G.

Al riguardo questo

Tribunale rileva che, nei mesi di ottobre e novembre 2017 (da dicembre 2017 a

febbraio 2018 non risulta abbia lavorato), il salario del dr. __________ è stato

sensibilmente inferiore rispetto a quello dei mesi di giugno, luglio e

settembre 2017. Quanto al salario dell’igienista __________ (esiguo e soggetto

ad oscillazioni), nei mesi da ottobre 2017 a febbraio 2018 non ha mai raggiunto

la punta massima di fr. 765.-- del mese di settembre 2017.

Inoltre, per il solo fatto

che il dr. __________ dichiari che “(…) anche nel periodo in cui la dott.ssa

RI 1 è ritornata formalmente abile al 100%, ho comunque dovuto affiancarla

nell’operatività normali che a causa dei dolori alla mano, la dottoressa RI 1,

non era comunque in misura di eseguire. (…)” (doc. F) e la dr.ssa __________

di essersi “(…) presentata presso lo studio __________ nel periodo

lavorativo tra novembre 2017 e febbraio 2018, per affiancare come tutore per

alcune ore almeno due volte alla settimana la dott.ssa RI 1, in quanto non

riusciva ad eseguire tutte le manovre manuali richiestele dalla sua professione

in completa autonomia e sicurezza. (…)” (doc. G), non è possibile scostarsi

dalle valutazioni della dr.ssa __________ che, lo si ribadisce, ha attestato (incontestatamente)

una capacità lavorativa del 100% dal 2 ottobre 2017 e in seguito un’inabilità

del 50% dal 5 febbraio 2018 (cfr. doc. C e 10 dell’incarto cassa malati).

2.5

Viste le suesposte evenienze –

ritenuto che il 13 febbraio 2018 (data della decisione impugnata) segna il

limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali

(DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4) e in

applicazione del principio della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014

consid. 5.1; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181;

126.

V 353 consid. 5b pag. 360 e 125 V 193 consid. 2 pag. 195) –, questo

Tribunale deve fare proprie le conclusioni a cui è giunta l’amministrazione

secondo le quali – dopo una IL del 100% dal 14 febbraio 2017, del 50% dal 21

aprile 2017, del 100% dal 21 giugno 2017, dell’80% dal 27 giugno 2017 e del 50%

dal 18 agosto al 1. ottobre 2017 –, avendo riacquistato una capacità lavorativa

del 100% nella sua attività dal 2 ottobre 2017 al 4 febbraio 2018, l’insorgente

ha interrotto il termine di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI secondo l’art.

29ter OAI e pertanto non ha diritto a una rendita d’invalidità.

2.6

Quanto alla segnalazione

stante la quale “(…) la ricorrente è tutt'ora in situazione di incapacità

lavorativa. La stessa, anche volendo fare astrazione degli argomenti del

ricorso pendente, perdura in maniera ininterrotta dallo scorso 14 marzo 2018.

Allego i certificati medici. Alla luce dell'ultimo certificato medico, ad oggi

risulta in ogni caso decorso l'anno d'attesa, al termine del quale l'assicurata

si trova ancora in situazione di incapacità lavorativa, ragione per cui

quantomeno in quest'ottica occorre considerare un diritto alla rendita. (…)”

(XXXI), questo Tribunale – come del resto già segnalato a più riprese

dall’Ufficio AI (cfr. consid. 1.3, 1.5 e 1.9) – conferma all’insorgente

che è suo compito (se lo vuole) rivendicare il diritto a prestazioni

conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA inoltrando una nuova domanda di

prestazioni.

2.7

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione

o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.--

e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese, per complessivi

fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti