32.2018.41
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
10 aprile 2019Italiano30 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.41
FS
Lugano
10 aprile 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 marzo 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 febbraio 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1974, di
formazione medico dentista e attiva nella misura dell’80% presso la __________
(ditta di cui è amministratrice unica con firma individuale), nell’agosto 2017
ha inoltrato una domanda di prestazioni AI indicando quale danno alla salute
una “(…) capsulite, tenosinovite, de Quervain mano dx (…)” (doc. AI
13/40-48).
Dopo aver raccolto la
necessaria documentazione medica, con decisione del 13 febbraio 2018, preavvisata
il 18 dicembre 2017 (doc. AI 26/176-179), l’Ufficio AI ha respinto la domanda
di prestazioni considerato che all’assicurata non poteva essere riconosciuto il
periodo di carenza ex art. 28 cpv. 1 LAI e meglio un’incapacità al lavoro (art.
6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione.
L’amministrazione ha infatti addotto che “(…) dall’esame della
documentazione acquisita agli atti, si evince che lei ha presentato i seguenti
periodi d’incapacità lavorativa: 100% dal 14.02.2017 al 20.04.2017, 50% dal
21.04.2017 al 20.06.2017, 100% dal 21.06.2017 al 26.06.2017, 80% dal 27.06.2017
al 17.08.2017, 50% del 18.08.2017 al 01.10.2017 e 0% dal 02.10.2017. A
decorrere dal 02.10.2017 lei è nuovamente abile al lavoro in misura del 100% ed
ha ripreso a svolgere a tempo pieno la sua abituale professione di medico
dentista. Considerato che non vi è stata un’incapacità lavorativa di lunga
durata, conformemente all’art. 28 cpv. 1 LAI, non sussiste alcun diritto ad una
rendita d’invalidità. Ritenuto inoltre il pieno recupero della capacità
lavorativa nell’abituale professione, non si entra nel merito della valutazione
di provvedimenti reintegrativi AI. (…)” (doc. AI 27/180-183).
1.2. Con il presente ricorso
l’assicurata, tramite l’avv. __________ –
premesso che “(…) la decisione considera che l'assicurata avrebbe
ristabilito una piena capacità lavorativa dal 2 ottobre 2017, non si
concretizzerebbe dunque una situazione di incapacità lavorativa e di guadagno
di lunga durata. Ora, da quanto emerge dal certificato medico 6 febbraio 2018
(precedente alla decisione emanata e qui prodotto quale doc. C), l'assicurata
in realtà non ha potuto riprendere una corrente attività lavorativa che per
pochi mesi, ed è tutt'ora inabile al lavoro al 50%, per la stessa ragione. l
disturbi di cui la ricorrente soffre sono dunque causa di un'incapacità
lavorativa di lunga durata, come emerge anche dal recentissimo referto medico 8
marzo 2018 (doc. D). Per queste ragioni una rendita non poteva essere esclusa.
Si tratta di elementi che possono fondare una valutazione retrospettiva o che
quantomeno impongono un riesame della fattispecie alla luce delle nuove
risultanze. (…)” (I, punto 6, pag. 6) –
ha chiesto, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata con
riconoscimento del diritto ad una rendita d’invalidità (senza specificarne il
grado e da quando) e, subordinatamente, il rinvio degli atti
all’amministrazione per ulteriori accertamenti
1.3. Con la risposta di causa –
osservato che, visto che dal 2 ottobre 2017 al 5 febbraio 2018 non sono
certificati periodi d’incapacità lavorativa, “(…) l’Ufficio AI ha
correttamente ritenuta non adempiuta la condizione della media annua del 40% di
inabilità lavorativa, con piena ripresa lavorativa dell’assicurata nella
precedente attività, che determina l’interruzione del computo dell’anno di
attesa; l’ulteriore ricaduta determina, quindi, un nuovo inizio dell’anno di
attesa dal 5 febbraio 2018, che dovrà essere valutato con nuova domanda di
prestazioni dell’AI. (…)” (IV, pag. 3) – l’amministrazione ha
chiesto di respingere il ricorso.
1.4. Con la replica (VI) –
richiamata la giurisprudenza secondo la quale un’interruzione ai sensi
dell’art. 29ter OAI non è data allorché il tentativo di ripresa del
lavoro, essendo provatamente al di sopra delle forze dell'assicurato, è
fallito, questo anche se esso è durato più di 30 giorni; osservato che proprio
per far fronte all’impossibilità di lavorare in autonomia ha dovuto ricorrere
all’aiuto di un medico e di una igienista (di cui allega le buste paga sub doc.
E nonché le rispettive dichiarazioni del 7 maggio 2018 sub doc. F e G) e
chiesta l’attribuzione di un termine per la produzione di ulteriore
documentazione medica – l’insorgente ha concluso che “(…) il periodo
di incapacità lavorativa non poteva ritenersi interrotto, quantomeno senza
delle verifiche più approfondite dello stato di salute della ricorrente atto a
stabilire se la ripresa lavorativa fosse al di sopra delle possibilità
dell'assicurata e l'incapacità media del 40% sul periodo di 360 giorni è data.
Si chiede dunque che il ricorso sia accolto e la decisione annullata ai sensi
della concessione di una rendita Al o, in via subordinata, quantomeno al rinvio
degli atti per delle verifiche mediche relative al periodo in cui la Dr. RI 1
ha solo infruttuosamente tentato di riprendere a lavorare. (…)” (VI, punto
4, pag. 4).
1.5. Con osservazioni del 23
maggio 2018 – rilevato che “(…)
le considerazioni espresse da parte ricorrente riguardo l'assunzione di
collaboratori salariati a presenza parziale e chi in ruoli diversi (ad esempio
il sig. __________ risulterebbe essere igienista come indicato nella replica di
controparte del 9 maggio 2018) non determinano una diversa valutazione del caso
in oggetto. In merito all'art. 29ter OAI e alla prassi resa dall'Alta Corte
risulta corretto indicare che la ripresa del lavoro va ritenuta irrilevante se
serve solo come terapia e non sussiste una capacità al lavoro economicamente
valorizzabile (RCC 1969 pag. 571) o se un medico stabilisce che essa è
chiaramente insostenibile per l'assicurato (RCC 1964 pag. 168, 1963 pag. 226).
Nel caso in esame non vige simile caso di figura: l'assicurata medesima ha
indicato di avere ripreso l'attività lavorativa (cfr. annotazione agli atti del
9 novembre 2017) e non ha presentato osservazioni al progetto di decisione
dell'Ufficio Al del 18 dicembre 2017, che è stato confermato con decisione del
13 febbraio 2018. È unicamente nel periodo posteriore alla decisione resa, a
partire da marzo 2018, che risulta essere subentrata una nuova inabilità
lavorativa certificata medicalmente al 50% dal 12 marzo 2018 dalla dr.ssa med. __________.
In seguito, al ricorso parte ricorrente ha allegato il certificato del 6
febbraio 2018 reso dalla stessa dr.ssa med. __________ di precedente inabilità
lavorativa, a partire dal 5 febbraio 2018. L'Ufficio Al considera che il caso
dell'assicurata non è assimilabile a quello di una situazione corrispondente ad
una ripresa lavorativa a scopo terapeutico e/o di una situazione nella quale
ella non ha capacità di guadagno valorizzabile e/o di una situazione
insostenibile per l'assicurata. In assenza di referti clinici che attestino
un'incapacità lavorativa durante il periodo da novembre 2017 a febbraio 2018
l'assicurata ha la facoltà di presentare una nuova richiesta di prestazione dell'Al
a seguito di un nuovo peggioramento dello stato di salute. (…)” (IX) – l’Ufficio AI si è confermato nella
domanda di reiezione del ricorso.
1.6. Con scritto del 29 maggio
2018 (entro il termine assegnatole con lettera del 14 febbraio 2018; VIII)
l’insorgente ha prodotto il rapporto del 18 maggio 2018 del dr. __________ (XI
e allegato doc. H) e con osservazioni del 6 giugno 2018 – ribadito che l’assunzione
di collaboratori è stata necessaria per supplire alle sue carenze effettive e
la ripresa del lavoro insostenibile – ha sostenuto che “(…) la
situazione attuale della ricorrente non configura dunque tanto un peggioramento
dello stato di salute, quanto l'effettiva comprova che il periodo in cui la Dr.
RI 1 (in totale diligenza e facendo prova di ogni buona fede e sforzo
possibile) ha comunque tentato di salvare la propria attività cercando (suo
malgrado, fuori soglia) di lavorare lo stesso. Tentativo purtroppo fallito.
(…)” (XIII).
Al riguardo, così
interpellato (XII e XIV), con le osservazioni del 15 giugno 2018 –
evidenziato che “(…) non rileva nuovi elementi atti a determinare
diversamente il caso in esame e rinvia alle considerazioni già esposte con la
risposta di causa del 24 aprile 2018 e con le osservazioni del 23 maggio 2018
in merito all’applicazione dell’art. 29ter OAI. (…)” (XV) –, l’Ufficio
AI ha chiesto di respingere il ricorso (XV trasmesso per conoscenza; XVI).
1.7. Con scritto dell’8 agosto
2018 (XIX) – come preavvisato (XVII) e sostenendo che gli stessi confermerebbero
le tesi del ricorso – l’insorgente ha prodotto il rapporto e le risposte
del 18 luglio 2018 del dr. __________ indirizzati alla cassa malati (XIX/1 e
XIX/2).
Al riguardo l’Ufficio AI,
con osservazioni del 21 agosto 2018, si è confermato nelle proprie allegazioni
precisando che “(…) in particolare si ribadisce integralmente quanto
indicato nella risposta di causa citata al punto 3.1 e 3.2 con ripresa lavorativa
da parte dell’assicurata superiore ai 30 giorni e costitutiva di una notevole
interruzione dell’incapacità lavorativa, aspetto che comporta il rinnovo del
computo dell’anno di attesa a partire dal 5 febbraio 2018. Va rilevato che la
stessa __________ alla domanda n. 1 nello scritto del 18 luglio 2018 indica
quale inizio dell'inabilità lavorativa della signora RI 1 il 14 febbraio 2017
con ripresa lavorativa ad ottobre 2017 grazie all'infiltrazione ricevuta e con nuova
successiva inabilità lavorativa (al 50%) dal 5 febbraio 2018, a conferma di
quanto già espresso nelle precedenti comunicazioni fornite all'Al riguardo i
periodi di inabilità lavorativa riconosciuti (in particolare si rinvia alla
comunicazione della __________ all'Ufficio Al del 1° dicembre 2017 trasmessa
per e-mail). (…)” (XXI).
1.8. Con scritti del 19 e 28
settembre 2018 l’insorgente ha trasmesso al TCA il rapporto 28 agosto 2018 del
dr. __________ e comunicato che sarà sottoposta a un controllo specialistico
completo presso il __________ di __________ (XXIII con allegato doc. I e XXV
trasmessi per osservazioni; XXIV e XXVI).
1.9. Con osservazioni del 5
ottobre 2018 – ribadito che “(…) ritenuto che l'incapacità
lavorativa si è interrotta dal 2 ottobre 2017 come confermato da più fonti,
nello specifico dall'assicuratore __________, dal medico curante
dell'assicurata dr.ssa med. __________, e dalla stessa assicurata, che ha
voluto chiudere la pratica con l’Al (cfr. e-mail del 20 settembre 2017 dell'AD __________
di __________, agli atti Al), segnalando ancora in data 9 novembre 2017
all'amministrazione di avere ripreso l'attività abituale (cfr. annotazione agli
atti del 9 novembre 2017), che ulteriori incapacità lavorative sono insorte dopo
l'emanazione della decisione come emerge chiaramente dagli atti a dossier e
dalle indicazioni fornite nel certificato medico dalla dr.ssa med. __________
del 12 marzo 2018 di incapacità parziale al 50% segnalata dal 12 marzo 2018, sulla
base degli atti chiari a disposizione, lo scrivente Ufficio Al ritiene di
dover insistere nel chiedere la reiezione del ricorso. (…)” (XXVII) – l’Ufficio AI si è confermato nelle
proprie allegazioni.
1.10. L’insorgente, con lettera del
3 dicembre 2018, ha trasmesso al TCA la convocazione per il 19 febbraio 2019 presso
il __________ di __________ (XXIX e allegato XXIX trasmessi per conoscenza; XXX)
e, con scritto del 18 gennaio 2019, allegati i certificati medici aggiornati
per gli anni 2018 e 2019 (XXXI/1-10), ha segnalato che “(…) è tutt'ora in
situazione di incapacità lavorativa. La stessa, anche volendo fare astrazione
degli argomenti del ricorso pendente, perdura in maniera ininterrotta dallo
scorso 14 marzo 2018. Allego i certificati medici. Alla luce dell'ultimo
certificato medico, ad oggi risulta in ogni caso decorso l'anno d'attesa, al
termine del quale l'assicurata si trova ancora in situazione di incapacità
lavorativa, ragione per cui quantomeno in quest'ottica occorre considerare un
diritto alla rendita. Si chiede che se ne tenga comunque conto in via
subordinata, ribadendo per il resto gli argomenti del ricorso e comunicando che
a breve potrò trasmettere il referto dello specialista a seguito del check up
previsto al __________ di __________. (…)” (XXXI).
Con ulteriore scritto del
26 febbraio 2019 l’insorgente ha, infine, comunicato al TCA che “(…)
nell'attesa della disponibilità per il check up previsto al __________ di __________,
la dr. RI 1 ha potuto farsi visitare presso il policlinico di __________ (uno
dei centri specialistici maggiormente riconosciuti a livello europeo per la
sindrome di Ehlers-Danlos). Dalla valutazione medica è emerso che l'assicurata
non sarebbe affetta dalla sindrome di cui si sospettava, ma che il problema
sofferto abbia delle altre cause, purtroppo al momento non ancora note. Allego il
rapporto medico della Dr. __________. Esclusa la sindrome di Ehler-Danlos, il
check up previsto al __________ con specialisti di tale patologia non ha più
ragione di essere ed è pertanto stato annullato. L'assicurata è comunque
tutt'ora in inabilità lavorativa, si stanno effettuando delle altre diagnosi,
per cui non si è tuttavia in misura di dare un riscontro a breve. Si chiede
pertanto che possa essere emanata una decisione sulla base degli atti. (…)”
(XXXII e allegato XXXII/1).
Al riguardo, così interpellato
(XXXIII), con osservazioni del 7 marzo 2019 l’Ufficio AI ha rinviato alle
precedenti allegazioni rilevando che “(…) non ha particolari osservazioni da
proporre, ritenuto che la presente vertenza è riferita e limitata alla
decisione del 13 febbraio 2018 e non include, quindi, le ulteriori evoluzioni
dello stato di salute, che potranno essere esaminate a conclusione del presente
ricorso con nuovo procedimento come già indicato nella risposta di causa del 24
aprile 2018 "(...) Ne consegue che
l'Ufficio Al ha correttamente ritenuto non adempiuta la condizione della media
annua del 40% di inabilità lavorativa, con piena ripresa lavorativa
dell’assicurata nella precedente attività, che determina l’interruzione del
computo dell’anno di attesa; l’ulteriore ricaduta determina, quindi, un nuovo
inizio dell’anno di attesa dal 5 febbraio 2018, che dovrà essere valutato con
nuova domanda di prestazioni dell’Al." (…)” (XXXIV trasmesso
per conoscenza; XXXV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se l’assicurata ha diritto o meno ad una rendita d’invalidità.
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di
cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico,
non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28
cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
Ai sensi dell’art. 29ter
OAI, vi è interruzione notevole dell’incapacità al lavoro, secondo l’art. 28
cpv. 1 lett. b LAI, allorché l’assicurato è stato interamente atto al lavoro
durante almeno 30 giorni consecutivi. In proposito l’interruzione è data
allorché l'assicurato è interamente abile e presenta, durante almeno 30 giorni
consecutivi, una capacità al lavoro economicamente utilizzabile, senza riguardo
alla sua rimunerazione (RCC 1969 pag. 571); non vi è invece interruzione se il
tentativo di ripresa del lavoro, essendo provatamente al di sopra delle forze
dell’assicurato, è fallito, anche se esso è durato più di 30 giorni (in
argomento vedi Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, 2014, ad art. 28, nr. 34, pag. 303; cfr. anche RCC 1964 pag. 168 e RCC
1963 pag. 225).
L'art. 28 cpv. 2 LAI
prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a
cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che
esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio
federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei
redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi
la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V
313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid.
2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è
tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una
carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o
linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.3. Nella fattispecie il dr. __________,
Caposervizio di chirurgia e responsabile chirurgia della mano dell’ospedale
Italiano, al “Rapporto medico: Integrazione professionale/Rendita”
trasmessogli il 10 agosto 2017 dall’Ufficio AI (cfr. doc. AI 15/50) ha allegato
Fatti
i suoi rapporti del 20 giugno (doc. AI 15/53-54) e del 17 agosto 2017 (doc. AI 15/51-52)
indirizzati alla dr.ssa __________ nei quali – poste le diagnosi di “(…)
Artralgia scafo-trapezioidea alla mano destra in presenza di iniziale
degenerazione articolare. (…)” (doc. AI 15/53) e di “(…) Artralgia
scafo-trapezioidea alla mano destra. (…)” (doc. AI 15/51) – ha
espresso le seguenti valutazioni: “(…) A mio parere la paziente presenta un
dolore di origine articolare della regione scafo-trapezio-trapezioidea, in
presenza di alterazioni degenerative locali, tra cui un verosimile piccolo
geode del polo distale dello scafoide ed una riduzione di spessore della rima
articolare in queste tre articolazioni. Data la situazione, non vedo indicata
alcuna sessione di ergoterapia che potrebbe invece aumentare il sovraccarico
già presente su queste articolazioni. Consiglio invece di eseguire un ciclo di
applicazioni anti-infiammatorie solo strumentali, evitando mobilizzazioni o
massaggi, presso un centro di fisioterapia, localizzate in regione STT.
Consiglio anche di evitare il carico funzionale in questa sede utilizzando un
tutore durante le attività manuali, che consiglio comunque di limitare.
Considero quindi che la paziente rimanga completamente inabile al lavoro a
partire da domani fino almeno al 30 luglio, tempo in cui avrà avuto modo di
eseguire le terapie prescritte. (…)” (doc. AI 15/53) e “(…) In seguito
alle terapie eseguite la paziente ha migliorato decisamente la sintomatologia
in regione scafo-trapezio-trapezioidea, peraltro ancora presente per la nota
degenerazione articolare locale. Al momento però la paziente si sente di
riprendere l'attività lavorativa che consiglio di eseguire al 50% almeno fino
al 17 settembre prossimo. Valuterà poi con il proprio medico curante se e come
aumentare la percentuale. Ho comunque prescritto alla paziente un ulteriore
ciclo di applicazioni anti-infiammatorie strumentali presso un centro di
fisioterapia, che potranno anche essere ripetute in futuro. (…)” (doc. AI
15/51).
La dr.ssa __________, FMH
in medicina interna generale, nel rapporto medico del 31 agosto 2017 (doc. AI
16/55-61) – posta la seguente diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa “(…) Artralgia scafo-trapezio-trapezioidea alla mano destra in
presenza di iniziale degenerazione articolare (…)” (doc. AI 16/60, punto
1,1) e attestati i seguenti periodi di incapacità lavorativa “(…) IL 100%
14.02.2017 al 9.04.2017 IL 50% 10.04.2017 al 26.06.2017 IL 80% 27.06.2017 al
17.08.2017 IL 50% 17.08.2017 da rivalutare. (…)” (doc. AI 16/61, punto 1.6)
–, alla domanda volta a sapere se dal punto di vista medico è pensabile
che la paziente prosegua l’attività svolta finora, ha risposto di “(…) Si
(…)” (doc. AI 16/61, punto 1.7).
L’insorgente, con e-mail
del 20 settembre 2017, tramite “AD __________”, ha comunicato alla funzionaria
__________ dell’Ufficio AI che “(…) le invio in allegato l’ultimo
certificato di malattia della Dott.ssa RI 1, al termine del quale se tutto
prosegue bene rientrerà al lavoro al 100%. Le chiedo nell’eventualità, se oltre
al certificato di idoneità al lavoro per chiudere la pratica serve qualche
altro documento. (…)” (doc. AI 17/73) e allegato il certificato medico di
stessa data nel quale la dr.ssa __________ ha attestato un’incapacità
lavorativa del 50% dal 18 al 30 settembre 2017 compresi (cfr. doc. AI 17/74).
L’Ufficio AI – dopo
la comminatoria dell’8 novembre 2017 con cui ha assegnato all’insorgente un
ultimo termine di dieci giorni per presentare la documentazione richiesta con
scritto del 10 agosto 2017 (cfr. doc. AI 18/75-76) –, nell’“Annotazione
per l’incarto” del 9 novembre 2017 ha notato: “(…) Colloquio telefonico
con l'A.ta in merito alla documentazione richiesta in data 10.08.2017:
-informazioni economiche per l'attività indipendente -conferma di ricevuta e
relativi documenti da inoltrare. In primo luogo segnala che ha ripreso
l'abituale attività lavorativa, seguirà documento comprovante. Richiede
informazioni circa l'iter Al in merito alla sua richiesta di prestazioni. Dopo
averle spiegato le possibilità, su sua richiesta, le invio una copia delle
nostre corrispondenze 10.08.2017, e concordiamo il 15.12.2017 quale nuovo
termine per l'inoltro degli atti mancanti. (…)” (doc. AI 19/77).
L’assicuratore malattia –
interpellato con scritto del 27 novembre 2017 (cfr. doc. AI 24/174) –, con
e-mail del 1. dicembre 2017 ha così risposto all’Ufficio AI: “(…) Le
comunico che l'assicurata ha ripreso il lavoro in data 2.10.2017. I periodi di
incapacità lavorativa da noi riconosciuti sono i seguenti: 50% 18.08.2017 01.10.2017,
80 % 27.06.2017 17.08.2017, 100% 21.06.2017 26.06.2017, 50% 21.04.2017
20.06.2017 e 100% 16.03.2017 20.04.2017. (…)” (doc. AI 25/175).
In effetti, nel
certificato medico del 29 settembre 2017, la dr.ssa __________ ha attestato che
“(…) con il presente certifico che la sopraccitata paziente è abile al
lavoro al 100% dal 02.10.2017. (…)” (doc. 10 dell’incarto cassa malati).
Con il ricorso –
dopo che con e-mail del 14 e del 20 marzo 2018 aveva trasmesso all’Ufficio AI
il rapporto 8 marzo 2018 del dr. __________ e il certificato medico del 12
marzo 2018 nel quale la dr.ssa __________ ha attestato un’incapacità lavorativa
del 50% dal 12 marzo al 16 aprile 2018 (cfr. doc. AI 28/185, 29/186-187, 30/188
e 30/189) – l’insorgente, oltre al rapporto dell’8 marzo 2018 del dr. __________
già trasmesso all’Ufficio AI (doc. D = doc. AI 29/186-187), ha prodotto il
certificato medico 6 febbraio 2018 nel quale la dr.ssa __________ ha attestato
un’incapacità lavorativa del 50% dal 5 febbraio al 1. marzo 2018 compresi (cfr.
doc. C).
2.4. Questo Tribunale, viste le
suesposte risultanze (cfr. consid. 2.3) e per le seguenti ragioni, deve
concludere che a ragione l’Ufficio AI, considerata l’abilità al 100% attestata
dalla dr.ssa __________ dal 2 ottobre 2017, ha ritenuto che l’incapacità al
lavoro ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, iniziata il 14 febbraio 2017,
è stata interrotta secondo l’art. 29ter OAI.
Infatti – dopo che
il dr. __________, nel succitato rapporto del 17 agosto 2017 (doc. AI
15/51-52), visto il deciso miglioramento della sintomatologia in regione
scafo-trapezio-trapezioidea e consigliata la ripresa dell’attività lavorativa
al 50% fino al 17 settembre 2017, ha indicato che se e come aumentare la
percentuale verrà valutato con il proprio medico curante – la dr.ssa __________,
nel certificato medico del 20 settembre 2017, ha attestato un’incapacità
lavorativa del 50% dal 18 al 30 settembre 2017 (cfr. doc. AI 17/74) e, in
quello del 29 settembre 2017, che la paziente è abile al 100% al lavoro dal 2
ottobre 2017 (doc. 10 dell’incarto cassa malati).
La dr.ssa __________ non è
ritornata sulle proprie valutazioni e nel certificato medico del 12 marzo 2018
(trasmesso all’Ufficio AI con e-mail del 20 marzo 2018 dopo l’emanazione della
decisione impugnata; cfr. doc. AI 30/188-189) ha attestato un’incapacità
lavorativa del 50% dal 12 marzo al 6 aprile 2018 e in quello del 6 febbraio
2018 (doc. C prodotto per la prima volata con il ricorso) un’incapacità
lavorativa del 50% dal 5 febbraio al 1. marzo 2018.
Considerandi
Dalla documentazione
medica agli atti nemmeno risulta che un qualsiasi altro medico si sia espresso
sulla capacità lavorativa dell’insorgente tra il 2 ottobre 2017 e il 5 febbraio
2018.
In particolare, il dr. __________,
nel rapporto dell’8 marzo 2018 (doc. D = doc. AI 29/186-187), non si è pronunciato
sulla capacità lavorativa e, poste le diagnosi note con un esame obiettivo
sostanzialmente invariato rispetto al precedente controllo, circa la “Valutazione
e procedere” ha rilevato che “(…) sebbene i disturbi siano lievemente
migliorati rispetto all'inizio essi sono ancora presenti e verosimilmente
sostenuti dalla degenerazione articolare cronica. Tale degenerazione non è
comunque ancora drammatica e, a mio parere, è quindi ancora troppo presto per
prendere in considerazione un intervento chirurgico che dovrebbe essere
necessariamente demolitivo.
Data la situazione,
consiglio di continuare con le terapie locali anti-infiammatorie e provare ad
assumere Arcoxia 60 mg 1 compressa al giorno, iniziando con alcune settimane di
trattamento continuativo, se ben tollerato. Consiglio poi di assumere
Condrosulf 800 mg 1 compressa al giorno per 3 mesi, a scopo di ausilio sul
trofismo delle cartilagini. Rimango comunque a disposizione per rivedere la
paziente al bisogno ed eventualmente per ridiscutere di un approccio più
invasivo. (…)” (doc. AI 29/186).
Dal canto suo il dr. Tami,
medico del reparto di chirurgia della mano presso la __________ di __________ e
FMH in chirurgia della mano e in chirurgia ortopedica e traumatologia – dopo
aver eseguito il 21 aprile 2017 un’infiltrazione di corticosteroidi e attestata
un’incapacità lavorativa del 50% dal 21 aprile al 30 giugno 2017 (cfr. doc.
1/6-14) – nel rapporto del 18 maggio 2018 non si è espresso
sull’evoluzione della capacità lavorativa e in modo generico (senza specificare
da quando e in quale misura) ha rilevato che “(…) come dentista e
ortodontista la signora RI 1 è sicuramente fortemente limitata nello svolgere
le sue mansioni professionali. Ritengo che una valutazione della funzionalità
residua possa dare un quadro più preciso per un’eventuale rendita d’invalidità.
(…)” (doc. H).
Dai succitati e-mail del
20.
settembre 2017 (cfr. doc. AI 17/73) e dall’“Annotazione per l’incarto”
del 9 novembre 2017 (cfr. doc. AI 19/77) risulta inoltre che l’assicurata
stessa, dopo aver comunicato all’Ufficio AI il rientro al lavoro nella misura
del 100%, ha confermato la ripresa dell’abituale attività lavorativa.
Anche l’assicuratore
malattia, nell’e-mail del 1. dicembre 2017 (doc. AI 25/175), ha confermato che
l’insorgente ha ripreso il lavoro il 2 ottobre 2017 e che l’incapacità
lavorativa è stata riconosciuta fino al 1. ottobre 2017.
Stante tutto quanto
precede questo Tribunale deve dunque concludere che, viste le valutazioni della
dr.ssa __________ attestanti una capacità lavorativa del 100% dal 2 ottobre
2017.
e in seguito un’inabilità del 50% dal 5 febbraio 2018 (cfr. doc. C e 10
dell’incarto cassa malati) – valutazioni, lo si ribadisce, su cui la
stessa curante non è ritornata e nessun atto medico agli atti permette di
metterle in discussione –, il termine di carenza iniziato il 14 febbraio
2017.
è stato interrotto con il riacquisto della capacità lavorativa totale dal
2.
ottobre 2017 per un periodo superiore ai 30 giorni consecutivi.
In particolare, visto che
dopo i succitati certificati medici del 29 settembre e del 2 ottobre 2017 della
dr.ssa __________ attestanti una completa abilità al lavoro dal 2 ottobre 2017
e prima di quello del 6 febbraio 2018 in cui la stessa curante ha attestato
un’inabilità del 50% dal 5 febbraio al 1. marzo 2018 (doc. C), nessun medico si
è espresso con chiarezza sulla capacità lavorativa, nemmeno è possibile
concludere (come sembrerebbe pretendere la ricorrente) che il tentativo di
ripresa del lavoro durante detto periodo (dal 2 ottobre 2017 al 4 febbraio 2018)
sia fallito perché provatamente al di sopra delle sue forze.
In questo senso, non
avendo l’insorgente segnalato all’Ufficio AI alcunché riguardo al suo stato di
salute e alla ripresa dell’attività lavorativa al 100%, nemmeno è possibile
seguire l’insorgente laddove pretende che “(…) si imponeva in ogni caso
almeno un esame più completo dal profilo medico, raccogliendo una valutazione
precisa dei problemi lamentati, quantomeno nell'ottica della verifica dell'incapacità
di lavoro / guadagno di lunga durata. Un accertamento si impone in funzione dei
certificati qui prodotti e della situazione dell'assicurata, che tutt'ora si
trova a dover fare fronte a un'incapacità lavorativa. (…)” (I. punto 7,
pag. 6).
Neppure è possibile
concludere differentemente anche avuto riguardo agli estratti stipendi e alle dichiarazioni
dei dottori __________ e __________ prodotti sub doc. E, F e G.
Al riguardo questo
Tribunale rileva che, nei mesi di ottobre e novembre 2017 (da dicembre 2017 a
febbraio 2018 non risulta abbia lavorato), il salario del dr. __________ è stato
sensibilmente inferiore rispetto a quello dei mesi di giugno, luglio e
settembre 2017. Quanto al salario dell’igienista __________ (esiguo e soggetto
ad oscillazioni), nei mesi da ottobre 2017 a febbraio 2018 non ha mai raggiunto
la punta massima di fr. 765.-- del mese di settembre 2017.
Inoltre, per il solo fatto
che il dr. __________ dichiari che “(…) anche nel periodo in cui la dott.ssa
RI 1 è ritornata formalmente abile al 100%, ho comunque dovuto affiancarla
nell’operatività normali che a causa dei dolori alla mano, la dottoressa RI 1,
non era comunque in misura di eseguire. (…)” (doc. F) e la dr.ssa __________
di essersi “(…) presentata presso lo studio __________ nel periodo
lavorativo tra novembre 2017 e febbraio 2018, per affiancare come tutore per
alcune ore almeno due volte alla settimana la dott.ssa RI 1, in quanto non
riusciva ad eseguire tutte le manovre manuali richiestele dalla sua professione
in completa autonomia e sicurezza. (…)” (doc. G), non è possibile scostarsi
dalle valutazioni della dr.ssa __________ che, lo si ribadisce, ha attestato (incontestatamente)
una capacità lavorativa del 100% dal 2 ottobre 2017 e in seguito un’inabilità
del 50% dal 5 febbraio 2018 (cfr. doc. C e 10 dell’incarto cassa malati).
2.5
Viste le suesposte evenienze –
ritenuto che il 13 febbraio 2018 (data della decisione impugnata) segna il
limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali
(DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4) e in
applicazione del principio della verosimiglianza preponderante valido
nell'ambito delle assicurazioni sociali (STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014
consid. 5.1; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181;
126.
V 353 consid. 5b pag. 360 e 125 V 193 consid. 2 pag. 195) –, questo
Tribunale deve fare proprie le conclusioni a cui è giunta l’amministrazione
secondo le quali – dopo una IL del 100% dal 14 febbraio 2017, del 50% dal 21
aprile 2017, del 100% dal 21 giugno 2017, dell’80% dal 27 giugno 2017 e del 50%
dal 18 agosto al 1. ottobre 2017 –, avendo riacquistato una capacità lavorativa
del 100% nella sua attività dal 2 ottobre 2017 al 4 febbraio 2018, l’insorgente
ha interrotto il termine di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI secondo l’art.
29ter OAI e pertanto non ha diritto a una rendita d’invalidità.
2.6
Quanto alla segnalazione
stante la quale “(…) la ricorrente è tutt'ora in situazione di incapacità
lavorativa. La stessa, anche volendo fare astrazione degli argomenti del
ricorso pendente, perdura in maniera ininterrotta dallo scorso 14 marzo 2018.
Allego i certificati medici. Alla luce dell'ultimo certificato medico, ad oggi
risulta in ogni caso decorso l'anno d'attesa, al termine del quale l'assicurata
si trova ancora in situazione di incapacità lavorativa, ragione per cui
quantomeno in quest'ottica occorre considerare un diritto alla rendita. (…)”
(XXXI), questo Tribunale – come del resto già segnalato a più riprese
dall’Ufficio AI (cfr. consid. 1.3, 1.5 e 1.9) – conferma all’insorgente
che è suo compito (se lo vuole) rivendicare il diritto a prestazioni
conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA inoltrando una nuova domanda di
prestazioni.
2.7
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione
o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.--
e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per complessivi
fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti