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32.2018.42

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 ottobre 2018Italiano75 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del

caso particolare e senza risultati predefiniti (cfr. pag. 29 sentenza di

rinvio).

Il referto è stato

allestito il 23 novembre 2017 (pag. 586 e seguenti incarto AI), in seguito alle

visite dell’assicurata il 2, 25 e 31 agosto 2017, nonché il 4, 6 e 14 settembre

2017 per accertamenti pluridisciplinari.

Dopo aver descritto gli

atti, l’anamnesi famigliare, personale – sociale, professionale, patologica e

le affezioni attuali, l’anamnesi sistemica e le constatazioni obiettive, i

periti del SAM hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa

di sindrome lombovertebrale parzialmente lombospondilogena cronica bilaterale

in alterazioni degenerative della colonna lombare (condrosi L4-L5): disturbi

statici del rachide (protrazione del capo, appiattimento della colonna dorsale

e lombare, minima scoliosi sinistro-convessa dorsale), decondizionamento e

sbilancio muscolare; periartropatia omeroscapolare a destra in: esiti da

artroscopia con tenotomia, decompressione sottoacromiale, asportazione di una

calcificazione il 3.7.2012, con ulteriore artroscopia diagnostica il 10.1.2014;

dolori cronici al pollice destro, in: esiti da trapezectomia, legamentoplastica

di sospensione, introduzione di endoprotesi biologica il 13.9.2011; deficit

flessorio del dito indice a destra, in: esiti da artrodesi dell’articolazione

interfalangea distale II alla mano destra il 13.9.2011; poliartrosi delle dita;

metatarsalgie croniche bilaterali, in: piedi traversopiatti bilaterale con

alluci valghi e dita a martello, obesità (peso 72,3 kg/statura 146 cm);

sindrome da disadattamento, con disturbo prevalente di altri aspetti emozionali

(ICD 10 F43.23), sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F45.4).

Gli esperti hanno inoltre

posto la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di: tendenza

fibromialgica (7/18 punti fibromialgici positivi), probabile emicrania

senz’aura, con possibile componente tensiva, colon irritabile, reflusso

gastroesofageo, dislipidemia non trattata.

Sulla base delle

valutazioni mediche i periti hanno stabilito che l’insorgente presenta

un’attuale capacità lavorativa globale del 60% come ausiliaria di pulizie (pag.

606 incarto AI). Essi hanno rilevato che la riduzione della capacità lavorativa

è dovuta a deficit funzionali di tipo reumatologico e psichiatrico. Dal lato

neurologico l’assicurata non presenta deficit funzionali.

A causa della

pluripatologia reumatologica l’insorgente presenta i limiti funzionali e di

carico seguenti: l’assicurata può molto spesso sollevare e portare pesi fino a

5 kg fino all’altezza dei fianchi, utilizzando prevalentemente l’arto superiore

sinistro, talvolta pesi tra 5-10 kg fino all’altezza dei fianchi, sempre

utilizzando prevalentemente il braccio sinistro, di rado pesi oltrepassanti 10

kg fino all’altezza dei fianchi; l’assicurata può spesso sollevare pesi fino a

5 kg sopra l’altezza del petto, utilizzando quasi esclusivamente il braccio

sinistro, talvolta pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l’altezza del petto,

utilizzando esclusivamente il braccio sinistro. L’assicurata può talvolta

maneggiare attrezzi di precisione, talvolta maneggiare attrezzi di media

entità, mai attrezzi pesanti o molto pesanti. La rotazione manuale è normale.

L’assicurata può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa,

utilizzando prevalentemente il braccio sinistro, spesso effettuare la rotazione

del tronco, spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, spesso

la posizione in piedi ed inclinata in avanti, talvolta assumere la posizione

inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia, talvolta

assumere la posizione accovacciata. L’assicurata può assumere spesso la

posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga

durata. L’assicurata può molto spesso camminare fino a 50 metri, spesso oltre

50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare

su terreno accidentato, può spesso salire le scale, di rado salire su scale a

pioli.

Dal lato psichiatrico la

riduzione della capacità lavorativa è giustificata dai sintomi somatoformi

(dolori limitanti), invariati rispetto alla valutazione peritale effettuata dal

Dr. med. __________ nel 2015, nonché dalla presenza di una sindrome da

disadattamento. Rispetto al 2015, il miglioramento della depressione viene

compromesso dall’accentuazione della condizione ansiosa e da altri momentanei

disturbi emozionali che compaiono periodicamente. Si tratta tuttavia di

un’entità psichiatrica, quest’ultima, di lieve entità, che causa un disagio

soggettivo, ma non compromette in alcun modo il funzionamento sociale e

famigliare. I disturbi psichici sopra descritti comportano un rendimento

ridotto, ma le risorse personali dell’assicurata sono senz’altro maggiori

rispetto ai disturbi e consentono, con un ragionevole sforzo di volontà, il

superamento di buona parte dei limiti ed una riattivazione efficace.

Complessivamente

l’assicurata presenta una capacità lavorativa globale del 60% come ausiliaria

di pulizie, intesa come lavoro a tempo pieno con riduzione del rendimento del

40%, come già stabilito nella seconda perizia pluridisciplinare del SAM del

23.4.2015. Per i periti è giustificato sommare parzialmente le incapacità

lavorative per motivi reumatologici (30%) e psichiatrici (30%), in quanto i

deficit funzionali si sovrappongono solo parzialmente. Dal lato psichiatrico in

effetti l’assicurata non presenta unicamente dolori limitanti, ma anche una

condizione ansiosa e altri momentanei disturbi emozionali.

La capacità lavorativa

globale del 60% come ausiliaria di pulizie è valida da maggio 2012, come già

stabilito con la perizia del 23 aprile 2015 e per il periodo precedente sono

confermate le incapacità lavorative figuranti nel precedente referto (inabilità

lavorativa del 100% dal 12 settembre 2011, inabilità lavorativa del 60% dal 23

gennaio 2012 ed inabilità lavorativa del 50% dal 26 gennaio 2012 a fine aprile

2012). Inoltre inabilità lavorativa completa dal 10 al 12 gennaio 2014, dal 16 gennaio

al 15 febbraio 2013, dal 6 marzo al 5 aprile 2013 e dal 23 febbraio 2015 per

pochi giorni (pag. 608 incarto AI).

Per quanto concerne

un’attività adeguata, tenuto conto delle limitazioni reumatologiche sopra

descritte ed accertato che dal punto di vista psichiatrico l’assicurata è in

grado di svolgere qualsiasi attività lavorativa che sia compatibile con i

problemi somatici oggettivi, i periti hanno concluso per una capacità

lavorativa globale del 65% (pag. 610 incarto AI). Anche in questo caso gli

specialisti hanno ritenuto giustificato sommare parzialmente le incapacità

lavorative per motivi psichiatrici (30%) e reumatologici (20%).

I periti hanno poi

evidenziato che rispetto alle precedenti perizie pluridisciplinari del 2014 e

del 2015 è stata constatata una situazione invariata dal lato reumatologico e

neurologico. Dal punto di vista psichiatrico è stato constatato un

miglioramento della depressione, ma un’accentuazione della condizione ansiosa.

Complessivamente però anche la situazione psichiatrica è rimasta praticamente

invariata (pag. 611 incarto AI).

Il 24 novembre 2017 il

medico SMR ha confermato le risultanze della perizia del SAM attestando, nella

precedente attività di donna delle pulizie, un’incapacità lavorativa del 100%

dal 12 settembre 2011 al 22 gennaio 2012, del 60% dal 23 gennaio 2012 al 25

gennaio 2012, del 50% dal 26 gennaio 2012 al 15 maggio 2012 e del 40% dal 16

maggio 2012 (pag. 583 incarto AI). In attività adeguata ha attestato

un’incapacità lavorativa del 100% dal 12 settembre 2011 al 22 gennaio 2012, del

60% dal 26 (recte: 23) gennaio 2012 al 25 gennaio 2012, del 50% dal 26 gennaio

2012 al 15 maggio 2012 e del 35% dal 16 maggio 2012 (pag. 583 incarto AI).

Quale casalinga ha confermato una completa inabilità lavorativa dal 12

settembre 2011 al 25 gennaio 2012, del 50% dal 26 gennaio 2012 al 15 maggio

2012 e del 25% dal 16 maggio 2012 (pag. 583 incarto AI).

In sede di ricorso

l’insorgente ha prodotto un referto del 23 febbraio 2018 del dr. med. __________,

FMH reumatologia (doc. F), che, posta la diagnosi di sindrome lombovertebrale

cronica recidivante, dolori cronici alla mano destra in turbe degenerative dopo

intervento per rizartrosi, periartropatia omero-scapolare tendinotica calcifica

della spalla destra in stato dopo intervento di decompressione esportazione di

calcificazione il 03.07.’12 ed artroscopia diagnostica il 10.01.’14, nonché di

sindrome cervicospondilogena cronica recidivante, ha rilevato di seguire

l’interessata da anni e di aver attestato nell’ultimo certificato trasmesso

all’UAI il 30 maggio 2017 un’incapacità lavorativa come donna delle pulizie del

60% ed una capacità lavorativa al massimo del 50% in attività adatte che

tengono conto delle seguenti limitazioni funzionali: evitare di sollevare pesi

superiori a 5-10 kg e solo occasionalmente, cambiare posizioni del rachide

cervicale e lombare, evitare di stare in piedi per più di un’ora, camminare su

terreni dissestati e salire o scendere scale, difficoltà anche all’utilizzo

della mano destra a causa delle problematiche degenerative in stato dopo

intervento per rizartrosi al pollice. Il curante ha concluso confermando che “la

paziente ha un’incapacità lavorativa del 70% per quello che concerne il suo

lavoro di donna di pulizia ed una capacità lavorativa limitata al 50% in lavori

adattati come da me precedentemente descritti”.

Il 22 marzo 2018 il medico

SMR, dr. med. __________, preso atto del rapporto del dr. med. __________, ha

rilevato che “le diagnosi riportate concordano con quelle poste dal SAM. Dal

rapporto non risulta una modifica dello stato di salute rispetto alla

situazione presente in occasione della rivalutazione peritale. Il dr. __________

esprime una differenza valutazione in merito alla CL residua” (doc. IV/1).

2.9. Per costante giurisprudenza

(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta

in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha

stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK

1986 pag. 189; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito

che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli

esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le

loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25

aprile 2007; STFA U 329/01

ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (=

SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le

perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate

dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24 agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito

dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la

jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir

de tel." (…).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di

opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice,

ha precisato quanto segue:

" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins

traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre

une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

(ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine

valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.

2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait

remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et

procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces

médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été

ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour

remettre en cause les conclusions de l'expert." (…).

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista

in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V

49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann,

Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999

pag. 105 segg.).

Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e

deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto

psicosociale della persona esaminata.

Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve

ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori

descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui

descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti

divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti

dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto

insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente

psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

2.10. Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato accuratamente

vagliato dall’Ufficio AI prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo

attenta analisi della documentazione medica agli atti non può che confermare

l’operato dell’amministrazione.

La valutazione peritale è

da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri

giurisprudenziali ricordati al considerando che precede. I periti si sono

espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurata, hanno esaminato

accuratamente tutta la documentazione messa a loro disposizione ed hanno

valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni

risultanti dalle visite effettuate nel corso dei mesi di agosto e settembre

2017, dando seguito a quanto stabilito nella sentenza di rinvio 32.2016.39 del

9 marzo 2017.

Al referto va attribuita

piena forza probante.

L’assicurata contesta

genericamente il referto del SAM, e meglio le conclusioni in ambito

reumatologico, facendo capo ad un certificato del 23 febbraio 2018 del proprio

medico curante, dr. med. __________, FMH reumatologia (doc. F).

Quest’ultimo si limita tuttavia a ribadire le sue valutazioni per

quanto concerne il grado dell’incapacità lavorativa della ricorrente in

attività confacenti al suo stato di salute, in parte già figuranti nel certificato

medico del 30 maggio 2017 trasmesso all’UAI e preso in considerazione dai

periti nell’ambito della loro valutazione pluridisciplinare (pag. 6 della

perizia, pag. 591 incarto AI). Lo specialista non si confronta con il contenuto

del referto del 23 novembre 2017 e non apporta elementi di particolare novità

tali da poter sovvertire la perizia pluridisciplinare.

Il certificato si esaurisce in sostanza in una descrizione delle

limitazioni funzionali della ricorrente, accuratamente approfondite in sede

peritale dal dr. med. __________ (cfr. pag. 18/19 perizia, pag. 603/604 incarto

AI) e non è pertanto atto a mettere in dubbio le convincenti conclusioni

peritali.

A questo

proposito il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la

differente valutazione medica tra il medico che prende in cura l’assicurato e

il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di

trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre

2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza

9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre

2010).

Alla ricorrente va

ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con

riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2).

Con sentenza 9C_757/2016

del 10 febbraio 2017 il TF ha inoltre rammentato, al consid. 4.2, che “il fatto

che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla

giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario

(cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti)” e che “al

contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la

necessaria prudenza l’avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami

che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per

cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso

di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del

rapporto di fiducia che lo unisce a quest’ultimo”.

Del resto,

anche il medico SMR, dr. med. __________ (pag. 581 incarto AI e doc. IV/1) ha

confermato le valutazioni peritali.

A

proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59

cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI

per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono

la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo

l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le

mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti

per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e

senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Inoltre va rilevato che il potere cognitivo del TCA è limitato alla valutazione della legalità

della decisione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in

cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366; STFA U 29/04 dell’8 novembre 2005).

Un eventuale aggravamento dello

stato di salute dell'assicurata intervenuto in epoca posteriore alla decisione

impugnata può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4

maggio 2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).

Alla luce di

quanto sopra esposto anche questo TCA deve confermare la perizia del 23

novembre 2017 e segnatamente il grado d’incapacità lavorativa del 35% in

attività confacenti allo stato di salute della ricorrente.

2.11. Confermata

la ripartizione 80% per l’attività salariata e 20% per l’attività di casalinga

(consid. 2.7) e stabilito che l’incapacità lavorativa dell’insorgente in

attività adatte è del 35% (consid. 2.10), va ora esaminato se l’interessata ha

diritto ad una rendita.

Come già accennato in

precedenza (consid. 2.2), con il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore una

modifica degli art. 27 OAI e 27bis OAI.

Ai sensi dell’art. 27 cpv.

1 OAI in vigore dal 1° gennaio 2018 per mansioni consuete secondo l’articolo 7

capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell’economia domestica s’intendono gli

usuali lavori domestici nonché la cura e l’assistenza di familiari. Per l’art.

27 cpv. 2 OAI per mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI di

membri di comunità religiosi s’intende ogni attività svolta nella comunità.

Secondo l’art. 27bis cpv.

Considerandi

2.

OAI in vigore dal 1° gennaio 2018 per determinare il grado d’invalidità di

assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale e che svolgono

anche mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI, vengono sommati i

seguenti gradi d’invalidità: il grado d’invalidità nell’ambito dell’attività

lucrativa (lett. a), il grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete

(lett. b).

L’art. 27bis cpv. 3 OAI

prevede che il calcolo del grado d’invalidità lucrativa è disciplinato

dall’articolo 16 LPGA, secondo le modalità seguenti: il reddito che

l’assicurato potrebbe conseguire esercitando l’attività lucrativa a tempo

parziale se non fosse divenuto invalido è calcolato sulla base della stessa attività

lucrativa esercitata a tempo pieno (lett. a); la perdita di guadagno

percentuale è ponderata in funzione del grado d’occupazione che l’assicurato

avrebbe se non fosse divenuto invalido (lett. b).

Per l’art. 27bis cpv. 4

OAI per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete

viene determinata la quota percentuale che le limitazioni dell’assicurato

rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete rispetto alla sua

situazione se non fosse divenuto invalido. Questa quota viene ponderata in

funzione della differenza tra il grado d’occupazione di cui al capoverso 3

lettera b e un’attività lucrativa esercitata a tempo pieno.

La disposizione

transitoria relativa alla modifica del 1° dicembre 2017 prevede al cpv. 1 che i

tre quarti di rendita, le mezze rendite e i quarti di rendita correnti al

momento dell’entrata in vigore della modifica del 1° dicembre 2017, concessi in

applicazione del metodo misto, sono sottoposti a revisione entro un anno

dall’entrata in vigore della presente modifica. L’eventuale aumento della

rendita è concesso a contare dal momento dell’entrata in vigore della presente

modifica. Per il cpv. 2 nei casi di assicurati che esercitano un’attività

lucrativa a tempo parziale e che svolgono anche mansioni consuete secondo

l’articolo 7 capoverso 2 LAI a cui è stata rifiutata una rendita prima

dell’entrata in vigore della modifica del 1° dicembre 2017 perché il grado

d’invalidità era insufficiente, viene esaminata una nuova richiesta, se il

calcolo del grado d’invalidità secondo l’articolo 27bis capoversi 2-4

determinerebbe presumibilmente il diritto a una rendita.

Va qui rammentato che da

un punto di vista temporale, sono di principio determinanti le norme sostanziali

in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere

valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (sentenza del 22

luglio 2005, K 114/03, consid. 3; DTF 130 V 160 consid. 5.1;

DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).

Per contro, per quanto

attiene alle disposizioni formali, l’Alta Corte ha già avuto modo di stabilire

che, in assenza di una normativa specifica che regola la questione

intertemporale, va applicato il principio generale secondo il quale, di regola,

siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (sentenza del 22 luglio

2005, K 114/03; DTF 130 V 4 consid. 3.2).

Inoltre con lettera

circolare AI n. 372 l’UFAS ha rammentato che “per tutte le prime richieste

di prestazioni pendenti inoltrate prima del 1° luglio 2017, il diritto alla

rendita fino al 31 dicembre 2017 verrà valutato in base al vecchio modello di

calcolo e poi rivalutato in base al nuovo modello di calcolo con effetto dal 1°

gennaio 2018.”

In concreto la richiesta

di prestazioni del 23 febbraio 2012 è pervenuta all’amministrazione il 1° marzo

2012.

(cfr. pag. 15 incarto AI). Nessuna decisione formale dell’UAI relativa a

tale richiesta è finora cresciuta in giudicato.

Occorre pertanto applicare

il vecchio diritto per il calcolo delle prestazioni da settembre 2012 (un anno

dall’inizio dell’incapacità lavorativa della ricorrente) al 31 dicembre 2017,

mentre le nuove norme vanno applicate per il periodo dal 1° gennaio 2018.

2.12

Grado d’invalidità per la

parte lucrativa

Nel

caso di specie l’UAI con la decisione impugnata ha proceduto con il cosiddetto

“Prozentvergleich”, la cui applicazione è stata contestata

dall’insorgente.

In

sede di risposta l’amministrazione ha ammesso di aver commesso un errore,

poiché dagli scritti del 21 maggio 2012 (pag. 75 incarto AI) e del 30 giugno

2012.

(pag. 80 incarto AI) emerge che il datore di lavoro dell’insorgente ha

disdetto il rapporto di lavoro con effetto dal 31 ottobre 2012 e dunque

l’interessata non può sfruttare al meglio la sua residua capacità lavorativa

nella sua originaria attività di ausiliaria di pulizia presso il medesimo

datore di lavoro (doc. IV/2). L’UAI propone pertanto di applicare il metodo

ordinario di raffronto dei redditi.

Circa

l’applicazione del “Prozentvergleich”, con sentenza 9C_225/2016 del 14

luglio 2016, il TF ha affermato:

" (…)

6.2.1

L'UAIE propone di dedurre il tasso di incapacità al guadagno

direttamente dal grado di inabilità lavorativa del 50% nella precedente (e in

ogni altra professione) e di rinunciare ad effettuare un raffronto dei redditi

di riferimento.

6.2.2

Ora, se la persona interessata non

sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa

residua, il reddito da invalido va di principio determinato alla luce dei dati

forniti dalle statistiche salariali come risultano segnatamente dall'inchiesta

svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica

(ISS; DTF 126 V 75 consid.

3b pag. 76 con riferimenti). Tuttavia, è possibile derogare a questo principio

e fissare la perdita di guadagno direttamente in base all'incapacità di lavoro

operando un confronto percentuale (“Prozentvegleich”). Questo metodo

costituisce una variante ammissibile del raffronto dei redditi basato su dati

statistici: il reddito da valido è preso in considerazione nella misura del

100%, mentre il reddito da invalido è preso in considerazione tenendo conto

dell'incapacità lavorativa, la differenza percentuale corrisponde in tal modo

al grado d'invalidità (sentenze 8C_628/2015 del 6 aprile 2016 consid. 5.3.5 e

8C_211/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 4.1 con i riferimenti pubblicata in SVR

2014.

UV n. 1 pag. 1; Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung [IVG], 3 aed. 2014, n. 35 e seg. ad art. 28 a

LAI). L'applicazione di questo metodo si giustifica quando il salario da

valido e quello da invalido sono fissati in base agli stessi dati statistici,

oppure quando il lavoro precedentemente svolto è ancora possibile (perché il

contratto di lavoro per esempio non è stato sciolto), oppure quando questo

lavoro offre le migliori possibilità di reintegrazione professionale (perché

per esempio il salario prima dell'invalidità è superiore a quello da invalido)

(sentenze 9C_310/2009 del 14 aprile 2010 consid. 3.2 e 8C_294/2008 del 2

dicembre 2008 consid. 6.4.1).”

Nella

citata sentenza 9C_225/2016 del 14 luglio 2016, il TF ha negato la possibilità

di applicare, nel caso giudicato, il confronto percentuale, affermando, al

consid. 6.2.3:

" (…) Contrariamente a quanto asserito

dall'UAIE, le condizioni per eccezionalmente fare capo al confronto percentuale

("Prozentvergleich ") non sono date nella fattispecie.

Infatti, l'assicurato non ha più lavorato dal 2007 e il contratto presso il suo

ex-datore di lavoro è stato disdetto in quell'anno. Non gli sarebbe quindi

possibile riprendere la stessa attività. Non è inoltre dimostrato che il lavoro

di muratore gli possa offrire, alla luce delle patologie di cui è affetto, le

migliori possibilità di reintegrazione. La tesi dell'UAIE fa inoltre astrazione

del fatto che non vi è alcun automatismo nell'applicazione di questo metodo,

nel senso che il grado d'incapacità di guadagno non corrisponde necessariamente

a quello di lavoro: l'applicazione di questo metodo non esime l'autorità dal

verificare se la capacità di lavoro medicalmente attestata non debba essere

ulteriormente ridotta per tenere conto di altri fattori, come la situazione

professionale e salariale concreta dell'interessato (sentenza 8C_530/2015 del 6

gennaio 2016 consid. 6.2; Meyer/Reichmuth, op. cit., n. 37 ad art. 28 a LAI).

Ora, l'UAIE non ha operato alcun accertamento in proposito e un'ulteriore

riduzione non può essere esclusa a priori, ciò che porterebbe al riconoscimento

di un grado d'invalidità superiore al 50%. È quindi a ragione che il Tribunale

amministrativo federale ha operato un raffronto dei redditi sulla base di un

reddito da invalido calcolato su dati statistici.”

Va

ancora rammentato che con sentenza 9C_310/2009 del 14 aprile 2010 il TF ha

mostrato le sue perplessità circa l’applicazione, nel caso di specie, del

confronto percentuale da parte del TAF, affermando:

" (…)

3.1

Unico oggetto del contendere è il calcolo

dell'invalidità operato dal Tribunale amministrativo federale. Controverso è in

particolare il fatto che i primi giudici, inferendo il tasso di incapacità al

guadagno direttamente dal grado - incontestato e risultante dagli atti - di

inabilità lavorativa (50 %) attestato nella precedente (e in ogni altra) professione,

abbiano rinunciato ad effettuare un raffronto dei redditi di riferimento.

3.2

Come fa notare l'Ufficio ricorrente,

l'operato dei primi giudici può dare adito a qualche giustificata perplessità.

Avendo infatti rinunciato ad effettuare il raffronto dei redditi e omesso così

di tenere debitamente conto dell'elemento economico della nozione di

invalidità, ci si può effettivamente domandare se essi non siano così incorsi

in una violazione del diritto federale. Contrariamente a quanto evocato dalla

pronuncia impugnata, le condizioni per eccezionalmente fare capo al confronto

percentuale ("Prozentvergleich") non sembrano date (sul tema cfr. DTF 114 V 310 consid. 3c pag. 314 seg.;

sentenze 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008 consid. 6.4.1, I 1/03 del 15 aprile

2003.

consid. 5.2 e I 35/01 del 30 maggio 2001 consid. 3a). Dalla sentenza

8C_692/2007 del 4 luglio 2008 - invocata dai primi giudici a sostegno della

loro tesi - non può in particolare dedursi nulla che faccia concludere nel

senso indicato dal Tribunale amministrativo federale.

Quest'ultimo ha accertato in maniera

vincolante che il precedente rapporto di lavoro è stato sciolto e che da allora

l'opponente non ha più ripreso una nuova attività lucrativa che le permette di

sfruttare in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità

lavorativa residua. In tali condizioni, tenuto anche conto dell'obbligo di

ridurre il danno, secondo cui l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è

ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto

la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e

sentenze ivi citate; Hardy Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, 1995, pag. 296 segg.), il reddito da invalida poteva

essere determinato sulla base dei dati statistici salariali ISS e avrebbe

consentito di calcolare senza difficoltà il grado d'invalidità sulla scorta di

un raffronto dei redditi (DTF 129 V 472 consid. 4.2.1 pag. 475; 126 V 75 consid. 3b/bb pag. 76 con

riferimenti; sentenza citata 8C_294/2008, consid. 6.4.1 in fine). Tanto più che

la consulente in integrazione professionale, che era la persona più indicata

per verificare quali attività fossero possibili alla luce degli accertamenti

medici (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158; cfr. anche sentenza 9C_635/2007 del 21

agosto 2008 consid. 3.3; Ulrich Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

IVG, pag. 228 seg.), nel suo rapporto finale del 20 ottobre 2006 aveva

espressamente rilevato che, considerato anche il suo profilo

socio-professionale, l'assicurata poteva essere inserita in attività non

qualificate quali ad esempio quella di operaia in genere o di addetta al

confezionamento, al montaggio e/o imballaggio.”

Il

medesimo concetto è stato espresso nella sentenza 9C_237/2016 del 24 agosto

2016, dove il TF ha tuttavia confermato il confronto percentuale, affermando:

" (…)

3.2

Comme l'ont retenu les premiers juges, les

conditions étaient réunies pour procéder à une comparaison en pour-cent. En

effet, l'intimée était en mesure de reprendre l'activité qui était la sienne

avant la survenance de l'atteinte à la santé - l'office AI ayant retenu une

capacité de travail de 60 % dès le 2 juin 2007 dans l'activité habituelle, puis

de 100 % dès le 11 mars 2009. L'assurée a par ailleurs effectivement repris

cette activité après l'accident survenu le 25 mars 2007 à 60 % dès le 1 er juin

2007.

(rapport d'expertise du CEMed du 25 janvier 2008 et questionnaire pour

l'employeur du 23 avril 2008). Le fait que son employeur l'a ultérieurement

licenciée (avec effet au 31 mai 2008) n'a pas d'incidence sur le choix de la

méthode à appliquer pour calculer le taux d'invalidité puisque l'intimée avait

déjà repris son ancienne activité en 2007. Elle a en outre conservé un éventail

relativement large de possibilités de réintégration sur un marché du travail

similaire à celui dans lequel se trouvait son activité de représentante et dont

les revenus concernés auraient ainsi été fondés sur les mêmes données statistiques.

En tout état de cause, il serait difficile de chiffrer les revenus de l'assurée

avec et sans invalidité, le salaire de cette dernière se composant à raison de

50.

% d'une part fixe et de 50 % d'une part variable en fonction des commissions

perçues.

Par conséquent, dans la mesure où l'intimée

était incapable de poursuivre son activité habituelle à raison de 40 % mais a

continué son activité à un taux de travail réduit, la perte de gain ne pouvait

que correspondre à la diminution de rendement. L'incapacité de travail se

confondait ainsi avec l'incapacité de gain. C'est dès lors à bon droit que la

juridiction cantonale a fixé le taux d'invalidité à 40 % sans analyse des

revenus mais en procédant à la comparaison en pour-cent.”

Con

sentenza 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008 il TF ha invece stabilito

l’inapplicabilità del confronto percentuale (“Prozentvergleich”) poiché

il rapporto di lavoro era stato sciolto e la persona assicurata non aveva

ripreso alcuna attività esigibile:

" (…)

6.4.1

Bei der Festsetzung des

Invalideneinkommens ist zunächst umstritten - und als Rechtsfrage frei

überprüfbar (vgl. BGE 132 V 393 E. 3.3 S. 399 mit Hinweisen) -, ob die

Vorinstanz Tabellenlöhne hätte verwenden müssen.

Das kantonale Gericht hat dies verneint.

Das von ihm gewählte Vorgehen besteht zusammengefasst darin, vom Grad der

Arbeitsunfähigkeit auf den Grad der Erwerbsunfähigkeit zu schliessen. Das ist

indessen grundsätzlich nicht gestattet, da dabei das wirtschaftliche Element

des Invaliditätsbegriffs ausser Acht gelassen wird. Für eine ausnahmsweise

Anwendung dieser Methode besteht kein Anlass (zum Ganzen: BGE 114 V 310 E. 3c S. 314 f.; Urteile 9C_575/2007 vom

18.

Oktober 2007 E. 3.3, I 168/06 vom 31. Juli 2007 E. 6.1 mit Hinweisen, I

1/03 vom 15. April 2003 E. 5.2 und I 35/01 vom 30. Mai 2001 E. 3a). Das im

angefochtenen Entscheid erwähnte Urteil RKUV 2006 Nr. U 568 S. 65 (U 87/05)

vermag die vorinstanzliche Betrachtungsweise nicht zu stützen. Der dort

beurteilte Sachverhalt unterscheidet sich insofern und entscheidend von dem

hier gegebenen, dass die versicherte Person in der angestammten Beschäftigung

bestmöglich eingegliedert war (E. 2.2 des besagten Urteils). Im vorliegenden

Fall trifft dies nicht zu. Das frühere Arbeitsverhältnis wurde, wie das

kantonale Gericht festgestellt hat, aufgelöst.

Da das frühere Arbeitsverhältnis nicht mehr

besteht und keine neu aufgenommene, die Restarbeitsfähigkeit voll ausschöpfende

Erwerbstätigkeit zur Diskussion steht, bietet sich für die Bestimmung der

Invalideneinkommens die Verwendung von Tabellenlöhnen an (BGE 129 V 472 E. 4.2.1 S. 475; 126 V 75 E. 3b/bb S. 76 f. mit Hinweisen).” (sottolineatura

del redattore)

In

concreto l’insorgente è stata licenziata con effetto dal 31 ottobre 2012 e

dunque una continuazione del rapporto contrattuale presso il medesimo datore di

lavoro non è più possibile. Inoltre l’assicurata non ha ripreso una

nuova attività lucrativa che gli permette di sfruttare in maniera completa e

ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua (cfr. sentenza

9C_310/2009 del 14 aprile 2010; sentenza 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008). Non

essendovi infine difficoltà nel calcolare il grado d’invalidità sulla scorta

del raffronto ordinario dei redditi poiché il salario che l’interessata avrebbe

potuto conseguire senza il danno alla salute è stato comunicato dal medesimo

datore di lavoro (cfr. pag. 25 incarto AI) ed il salario da invalido può essere

determinato sulla base dei dati statistici salariali ISS (cfr. sentenza

9C_225/2016 del 14 luglio 2016; sentenza 9C_310/2009 del 14 aprile 2010 e

sentenza 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008), la determinazione del grado

d’invalidità deve essere effettuato mediante l’applicazione del metodo

ordinario (cfr. sentenza 32.2016.35 del 13 febbraio 2017 con riferimenti e

meglio: sentenza 9C_225/2016 del 14 luglio 2016 consid. 3.2 e 6.2.3, sentenza

9C_237/2016 del 24 agosto 2016, sentenza 9C_310/2009 del 14 aprile 2010, sentenza

8C_294/2008 del 2 dicembre 2008).

2.13

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire

quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di

verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1

pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più

concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la

persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso

adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V

222.

consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere

conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda

simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile

il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza

l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag.

248.

consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui -

in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la

persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,

continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U

400.

pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale

va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe

intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere

concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La

mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti

che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la

partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina

citata).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

In

concreto l’insorgente è incapace al lavoro nella sua attività dal 12 settembre

2011, dapprima al 100%, dal 23 gennaio 2012 al 60%, dal 26 gennaio 2012 al 50%

ed infine dal 16 maggio 2012 al 40%.

L’interessata

nel 2012, al termine dell’anno di attesa, secondo quanto affermato dal datore

di lavoro il 22 marzo 2012, avrebbe potuto conseguire un reddito annuo di fr.

47'008 lavorando all’80% (pag. 25 incarto AI).

Lavorando

al 100% essa avrebbe guadagnato fr. 58'760 nel 2012 (47'008 : 80 X 100), che,

aggiornati al 2018, ammontano a fr. 61'030 (+ 0.7% [2013]; + 0.8% [2014]; +

0.

% [2015]; + 0.7% [2016]; + 0.4% [2017]; + 0.8% [ultimo dato relativo al primo

trimestre 2018]).

2.14

Per

quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Come appena visto, l’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella

di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA

del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Ora, utilizzando i dati forniti dalla tabella

TA1 2012 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il salario lordo

mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice

di tipo fisico o manuale di 40 ore settimanali nel settore privato

(circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad

un importo di fr. 49'344 (Fr. 4'112.- x 12 mesi), che adattato al tempo

lavorativo di 41,7 ore dà un reddito di fr. 51'441.12 (49'344 : 40 X 41.7).

Per quanto concerne il 2018, in assenza di dati

salariali concreti occorre basarsi sui dati statistici nazionali e meglio sull'inchiesta

svizzera sulla struttura dei salari 2014, edita dall'Ufficio federale di

statistica, più precisamente la tabella TA1 2014_tirage_skill_level Rami

economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo

il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; DTF 142 V 178).

Il salario lordo mediamente percepito in

quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale

(ossia il livello 1 di competenze; STF 9C_632/2015) di 40 ore settimanali nel settore

privato corrisponde ad un importo di Fr. 51'600.- (Fr. 4'300.- x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione dei salari nominali

questo dato per l'indicizzazione dei salari nell'ambito dell'accertamento del

reddito ipotetico da invalido il salario lordo statistico svizzero adeguato al

rincaro ammonta nel 2016 a Fr. 52'297,30 (Fr. 51'600.- : 103,6 x 105; cfr.

Tabella T1.2.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2016, pubblicata

dall'Ufficio federale di statistica; STF 8C_671/ 2013 del 20 febbraio 2014,

consid. 4.2).

Aggiornato al 2017 con un rincaro dello 0,4% e

poi al 2018 con un rincaro per il primo trimestre dello 0.8% (ultimo dato

disponibile) si raggiungono fr. 52'926.54.

Riportando ora questa cifra, che si riferisce ad

un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana, su un orario medio di lavoro

settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2016, ultimo dato

disponibile (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid.

4.

; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la Tabella sulla durata

normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione economica, in ore per

settimana T 03.02.03.01.04.01), il salario lordo medio ipotetico nazionale da

invalido per una donna ammonta a Fr. 55'175.92 (Fr. 52'926.54 : 40 x 41,7),

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18

febbraio 1999, consid. 3a).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In

concreto l’UAI ha proceduto ad una riduzione del 15% per attività leggere e per

svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari che l’insorgente non

ha contestato (cfr. doc. I).

Questo

Tribunale, che, di massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid.

5.

) non ha alcun motivo per modificare la riduzione.

Ne

segue che per il 2012, applicando le norme in vigore fino al 31 dicembre 2017, raffrontando

il reddito da valida all’80% di fr. 47’008 con quello da

invalida di fr. 51'441.12,

ridotto del 15% (fattori di riduzione) a fr. 43'724.95 e poi del 35%

(incapacità lavorativa) a fr. 28'421.22, si ottiene un grado d’invalidità del

39.

%, arrotondato conformemente alla DTF 130 V 121 consid. 3.2 al 40%.

Nel 2018, applicando le nuove

norme in vigore dal 1° gennaio 2018, raffrontando il reddito da valida al

100% di fr. 61’030 con quello da invalida di fr. 55'175.92, ridotto del 15% (fattori di

riduzione) a fr. 46’900 e poi del 35% (incapacità lavorativa) a fr. 30’485, si

ottiene un grado d’invalidità del 49.95%, arrotondato conformemente alla DTF

130.

V 121 consid. 3.2 al 50%.

2.15

Per quanto

concerne l'attività di casalinga, che l’insorgente non contesta

in questa sede, va rammentato che l'invalidità delle persone che si occupano

(esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita

confrontando le singole attività ancora accessibili al richiedente la rendita

AI con i lavori che può eseguire una persona sana.

Nel caso di specie il TCA

ha esaminato la fattispecie ai considerandi da 2.11 a 2.13 della sentenza

32.2016.39

del 9 marzo 2017 a cui si rinvia, confermando l’inchiesta economica

del 26 novembre 2015 che ha concluso per una limitazione complessiva del 25% e

rilevando che “solo nella misura in cui dalla nuova perizia che verrà

effettuata dovesse emergere, per l’attività di casalinga, una diversa

valutazione psichiatrica, essa dovrà essere sottoposta al perito per nuova

valutazione”.

Non essendo il caso, e

meglio essendo la valutazione complessiva per quanto concerne l’attività di

casalinga uguale a quella precedente (cfr. pag. 607 incarto AI: “ […] Come

casalinga l’A. va ritenuta abile al lavoro nella misura dell’80% unicamente per

motivi reumatologici, come già stabilito nella seconda perizia

pluridisciplinare SAM del 23.4.2015 e con la stessa determinazione temporale descritta

al capitolo 8.1.3 […]”), il TCA deve confermare che l’interessata quale

casalinga ha una limitazione complessiva del 25%.

2.16

In queste condizioni, per il

periodo dal settembre 2012 al 31 dicembre 2017, viste le quote parti tra

attività salariata (80%) e mansioni casalinghe (20%), il grado d’invalidità

globale è del 37% (0.8 X 40% + 0.2 X 25%).

Dal 1° gennaio 2018 il

grado d’invalidità globale è invece del 45% (0.8 X 50% + 0.2 X 25%), ciò che dà

diritto alla ricorrente ad ¼ di rendita AI come proposto dall’UAI in sede di

risposta.

In queste condizioni il

ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata modificata nel senso

che all’insorgente va riconosciuta una rendita AI di ¼ dal 1° gennaio 2018.

2.17

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’UAI

nella misura di fr. 200.-- e della ricorrente nella misura di fr. 300.--.

Alla ricorrente,

rappresentata da un avvocato, vanno assegnate ripetibili parziali (art. 61

LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La

decisione impugnata è modificata nel senso che RI 1 ha diritto ad ¼ di rendita

dal 1° gennaio 2018.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI nella misura di fr. 200.-- e della ricorrente nella misura di

fr. 300.--.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti