32.2018.43
Prima domanda di rendita. Rinvio per accertamenti medici e per definire il reddito da valido
29 maggio 2019Italiano21 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.43
BS/sc
Lugano
29 maggio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 marzo 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 febbraio 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1, classe 1975, da ultimo
attivo quale muratore, nel marzo 2013 ha inoltrato una domanda di prestazioni a
seguito di un incidente in moto occorsogli il 27 dicembre 2012 (doc. 3 inc. AI),
che è stato preso a carico dalla __________.
1.2. Dopo
aver acquisito gli atti dalla __________, con decisione del 30 marzo 2015 (preavvisata
il 3 novembre 2014) l’Ufficio AI ha riconosciuto una rendita intera
d’invalidità dal 1° dicembre 2013. Allineandosi all’assicuratore contro gli
infortuni, in applicazione dell’art. 21 cpv. 1 LPGA l’amministrazione ha
ridotto la prestazione del 40% per colpa grave poiché “l’incidente della
circolazione è avvenuto con guida in stato di coscienza alterata” (cfr.
motivazioni in doc. 74 inc. AI).
Il
ricorso contro la succitata decisione è stato dichiarato irricevibile in quanto
tardivo con STCA 32.2015.84 del 21 maggio 2015 (doc. 77 inc. AI).
1.3. Stabilizzatasi
la situazione medica, nel novembre 2015 l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio una
revisione della rendita. Facendo riferimento alla decisione 14 novembre 2016
della __________ (doc. 174 inc. LAINF), con pronunzia del 16 febbraio 2018, preavvisata
il 27 novembre 2017, l’amministrazione ha ridotto la rendita a metà per un
grado d’invalidità del 59%, confermando la riduzione del 40% ai sensi dell’art.
21 cpv.1 LPGA (doc. 105 inc. AI).
1.4. Avverso
la succitata decisione l’assicurato, per il tramite del sindacato RA 1, insorge
dinanzi al TCA postulando la continuazione dell’erogazione della rendita
intera. In via subordinata egli chiede la retrocessione degli atti all’Ufficio
AI per l’espletamento di accertamenti d’ordine medico. L’insorgente contesta in
particolare la riduzione del grado d’invalidità basato sulla decisione della __________,
facendo presente che secondo giurisprudenza non vi è più un obbligo da parte
dell’AI di allinearsi alle decisioni dell’assicuratore contro gli infortuni nel
caso in cui l’affezione sia dovuta unicamente ad un trauma. Il ricorrente sostiene
inoltre che rispetto alla decisione del 30 marzo 2015 dell’Ufficio AI il suo
stato di salute è rimasto perlomeno stazionario, motivo per cui una revisione
della rendita non è giustificata. L’assicurato ritiene inoltre sproporzionata la
riduzione della rendita, oltre a quella già in vigore ai sensi dell’art. 21
cpv. 1 LPGA e qui contestata, vista la sua condizione di paraplegico dovuta al
noto incidente della circolazione, che richiede un continuo aiuto da parte di
terzi.
1.5. Con
la risposta di causa del 18 aprile 2018 (doc. IV) l’Ufficio AI ha chiesto la
reiezione del ricorso. L’amministrazione rileva in primo luogo che al momento
della precedente decisione del 30 marzo 2015 la situazione medica non era
stabilizzata dovendo l’assicurato seguire ancora delle cure. Solo in seguito
l’amministrazione ha potuto procedere alla revisione della rendita che ha
portato alla riduzione della prestazione da intera a metà. Trattandosi
esclusivamente di affezioni infortunistiche, l’Ufficio AI precisa di essersi
fondato sulla decisione 14 novembre 2016 della __________, tenendo in
particolare conto della valutazione medica ivi contenuta. In merito all’invalidità,
sebbene l’AI non sia vincolata alla valutazione operata dall’assicuratore
contro gli infortuni, l’amministrazione ha evidenziato di aver comunque fatto
proprio il grado d’incapacità al guadagno valutato dalla __________.
1.6. Con
scritto del 5 settembre 2018 l’assicurato contesta anche l’ammontare del
reddito da valido definito dall’Ufficio AI sulla base della decisione 14
novembre 2016 della __________, rilevando che quest’ultima non è ancora
cresciuta in giudicato, avendo egli inoltrato un’opposizione che non è ancora stata
evasa (VI).
1.7. Prendendo
posizione in merito al succitato scritto, con osservazioni 21 settembre 2018,
l’Ufficio AI rileva che il reddito da valido utilizzato corrisponde a quanto
dichiarato dall’ex datore di lavoro e che si presuppone la correttezza del dato
ricevuto. Rileva inoltre che rivedrebbe la propria decisione qualora la __________
dovesse accogliere le contestazioni dell’assicurato (VIII).
1.8. Con
scritto 11 febbraio 2019 questo Tribunale ha chiesto alla __________ se nel
frattempo sia stata emessa una decisione sull’opposizione 15 dicembre 2016 inoltrata
dall’assicurato contro la decisione 14 novembre 2016 ed eventualmente di inviarne
copia oppure di comunicare i tempi previsti per la conclusione della procedura.
All’assicuratore contro gli infortuni è stato parimenti chiesto di trasmettere
copia di due documenti non contenuti negli atti LAINF (apprezzamento medico del
3 ottobre 2016 e nota telefonica 20 luglio 2016 dell’ex datore di lavoro
dell’assicurato) (X).
1.9. Dopo
numerosi solleciti, con scritto 23 aprile 2019 l’incaricato della SUVA ha
trasmesso un CD con gli atti di causa (XIV).
1.10. Con
lettera 25 aprile 2019 il TCA ha inviato alle parti copia degli atti __________
non presenti negli atti di causa, ma figuranti nel CD, per una presa di
posizione (XV). Le osservazioni dell’Ufficio AI sono del 9 maggio 2019 (XVI),
quelle del ricorrente del 15 maggio 2019 (XVII).
considerato in
diritto
2.1. Oggetto
del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha ridotto la rendita da intera
a metà.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità
di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere
sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una
modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,
per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o
su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento
importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA.
La rendita può essere oggetto
di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di
salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi
pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole
(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984 pag. 137).
Circa gli
effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un
assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la
riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è
messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione.
L’art. 88bis
cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in
cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa
dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo
ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77
OAI.
2.4. Va
ricordato che la nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con
quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui
la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal
singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute,
conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470
consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione
coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle
assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima
fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado
d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120). Ciononostante, il singolo
assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità
fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti;
d’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno
totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore
sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V
135, 126 V 292, 119 V 471). In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000,
pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta
Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa
dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione
dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi
eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un
diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non
basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123).
In una decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999 nella causa A.F. (U183/98),
il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione
dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione
approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale.
Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono
scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad
esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi
(AHI-Praxis 1998 pag. 170).
Il
principio del coordinamento è in seguito stato relativizzato dal TF, il quale
ha stabilito non vincolante la valutazione dell’invalidità da parte
dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione per l’invalidità
verso l’altro assicuratore, tant`è che il primo non può interporre opposizione
ad una decisione del secondo e viceversa (DTF 131 V 362 e da ultimo DTF 133 V
549).
2.5. Nel caso concreto va
ricordato che nella precedente decisione 30 marzo 2015 l’Ufficio AI, fondandosi
sulla documentazione della __________, aveva ritenuto giustificato riconoscere
un’inabilità lavorativa del 100% in qualsiasi attività a decorrere dalla data
dell’incidente (27 dicembre 2013), motivo per cui l’assicurato era stato posto
al beneficio di una rendita intera dal 1° dicembre 2013, ossia alla scadenza
dell’anno di attesa (cfr. doc. 74 inc. AI). In sede di risposta
l’amministrazione ha giustamente rilevato che in quel momento la situazione
medica non era ancora stabilizzata dovendo l’assicurato seguire ancora delle
cure (cfr. in tal senso la dichiarazione 25 febbraio 2015 in doc. 78 inc.
LAINF).
Stabilizzatasi la situazione
dal punto di vista medico, ritenuto che non vi sono affezioni
extra-infortunistiche, per definire la residua capacità lavorativa
dell’assicurato l’Ufficio AI ha fatto riferimento all’apprezzamento medico del
7 giugno 2016 del dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica e
traumatologia dell’apparato locomotore attivo presso la __________, il quale ha
rilevato:
" (…)
Motivo della sottoposizione
Il caso mi viene sottoposto dall’amministrazione per definizione
dell’esigibilità e IMI.
Decorso secondo gli atti
L’esigibilità viene redatta in base alla lettera d’uscita della
Clinica di __________ dove l’assicurato è stato ricoverato dal 09.05.2016 al
13.05.2016.
Apprezzamento
Si tratta di un assicurato paraplegico che si sposta in sedia a rotelle
che può sollevare molto spesso pesi fino a 5 kg e spesso pesi fino a 10 kg. Non
può sollevare pesi superiori al 10 kg. Può sollevare molto spesso persi oltre i
5 kg pur rimanendo sulla sedia a rotelle.
Molto spesso può fare lavori leggeri e di precisione. Talvolta
anche lavori medi ma mai più lavori pesanti e molto pesanti.
Molto spesso può fare lavori che comportano la rotazione della
mano.
Talvolta spesso può fare lavori che comportano la rotazione della
mano.
Talvolta può fare lavori sopra la testa ma sempre della posizione
seduta sulla sedia a rotelle.
Talvolta può fare lavori che comportano la rotazione. Spesso può
mantenere la posizione seduta/inclinata in avanti ma mai più la posizione in
piedi/inclinata in avanti. Non può mai effettuare lavori in posizione
inginocchiata con ginocchia in flessione.
Molto spesso può mantenere la posizione seduta ma mai più la
posizione in piedi.
Per quanto riguarda gli spostamenti questi possono essere fatti
soltanto con l’uso della sedia a rotelle. L’uso delle due mani è possibile.”
(pag. 387 inc. LAINF)
Chiamato dal funzionario
incaricato a quantificare il grado d’abilità in considerazione delle
limitazioni suesposte, con annotazioni 5 ottobre 2016 il dr. med. __________, specialista
in chirurgia della __________, ha risposto: “seguendo un criterio europeo
circa la mobilizzazione dei carichi e l’incremento della muscolatura vertebrale
(NIOSH) e quelle delle principali Società scientifiche di Medicina del Lavoro
si considera 50% con pause di 10 minuti ogni ora per l’esigibilità decritta
nell’apprezzamento” (XIV doc. 338 atti __________).
Orbene, secondo questa
Corte la succitata valutazione non è sufficientemente dettagliata per
costituire un valido e definitivo fondamento ai fini della definizione del grado
della capacità lavorativa. Del resto a tal riguardo agli atti non vi è alcuna presa
di posizione da parte del SMR.
In questo senso gli atti
sono rinviati all’Ufficio AI affinché accerti in modo convincente la residua
capacità lavorativa dell’assicurato, eventualmente facendo riferimento alla __________,
la quale non ha (ancora) proceduto ad emettere una decisione sull’opposizione
15 dicembre 2016 (cfr. elenco atti aggiornato al 23 aprile 2019 in doc. XIV).
2.6. Per quel che concerne
l’aspetto economico, va rilevato che il reddito da valido di fr. 61'841.--
esposto nella decisione 14 novembre 2016 della __________ è stato fatto proprio
dall’Ufficio AI. Dagli atti LAINF risulta come tale importo sia frutto di un
accertamento telefonico fatto dal funzionario incaricato presso l’ex datore di
lavoro relativo al salario che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel
2016 (XIV/doc. 334). A tal proposito con scritto 5 settembre 2018 inviato alla __________,
con copia al Tribunale (VI), l’assicurato ha evidenziato:
" (…) L’assicurato,
al momento dell’evento traumatico, era alle dipendenze della __________, dal 27
agosto 2010 quindi da ca. 2,5 anni. Egli però, in precedenza aveva già lavorato
presso la __________ sin dall’anno 2001. Il suo salario ammontava a CHF 4'708 e
risultava inquadrato, quale lavoratore edile senza qualifica, nella categoria
Fatti
C. Dunque si trattava di un importo superiore al minimo previsto nella
categoria C, ma leggermente inferiore alla categoria B.
Tuttavia, il CCL per le pavimentazioni stradali valido nel Canton
Ticino, 2008-2010, sempre prorogato fino ad oggi, che ha lo scopo di completare
le disposizioni del CNM (cfr. sito cpedilizia), ispirandosi a quanto già
prevedeva il CNM, dispone che i lavoratori con conoscenze professionali, come
il caso in esame, ma senza certificato professionale, dopo 3 anni di attività
in un cantiere svizzero, vengono assegnati alla categoria B e pertanto messi al
beneficio almeno del minimo salariale previsto in questa classificazione. La
disciplina disposta dal CCL, non è derogabile, salvo quei casi particolari
(nella prassi piuttosto rari) che vanno sottoposti preventivamente al vaglio
della commissione paritetica per approvazione, e quindi il passaggio alla
categoria B rappresenta di fatto un automatismo. D’altro canto, anche la giurisprudenza
ha avuto modo in passato di occuparsi della casistica nell’ambito del CNM
laddove il vincolo è meno stringente del CCL per le pavimentazioni stradali
(cfr. ATF 4C.429/1999).
In buona sostanza, se l’assicurato non fosse divenuto invalido,
nell’anno 2016 egli dal suo datore di lavoro, avrebbe dovuto essere
classificato in classe B, con il salario mensile di CHF 4'918 da moltiplicare
per 13 mensilità, rispettivamente 63'934. (…)” (doc. VI/1)
Va del resto fatto presente
che in data 17 aprile 2013 l’ex datore di lavoro aveva dichiarato un salario per
quell’anno di fr. 61'516.- (doc. 13 inc. AI).
Ora, a mente del Tribunale
il succitato accertamento telefonico non è sufficiente, tantomeno convincente. È
poco verosimile che il salario dal 2013 al 2016 sia aumentato di poco più di fr.
300.-- all’anno. Inoltre, le considerazioni fatte dall’assicurato in merito al
CCL sono pertinenti. Nondimeno va ricordato che il salario da valido, come pure
quello da invalido, dev’essere aggiornato sino al febbraio 2018 che corrisponde
al momento dell’emissione della decisione impugnata. Infatti, per costante giurisprudenza il giudice
delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di
regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della
decisione contestata (fra le tante cfr. DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V
445 consid. 1.2 con rinvii).
Ne consegue che anche su questo punto la fattispecie necessita di un
accertamento.
Considerandi
Infine, va precisato che
la riduzione ex art. 21 cpv. 1 LPGA della prestazione, oggetto della precedente
pronunzia del 30 marzo 2015, non può essere analizzata essendo la stessa
decisione cresciuta in giudicato (cfr. consid. 1.2). Per completezza va comunque
fatto presente solo in caso d’interruzione del nesso causale tra il crimine o
delitto commesso intenzionalmente e l’evento assicurato provocato o aggravato
la riduzione della prestazione può essere annullata, ad esempio a seguito
dell’insorgenza di una nuova affezione invalidante (cfr. a tal riguardo: Meyer/Reichmuth,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), 2014, art. 7-7b, n. 39,
pagg.95 e 96, Kieser, ATSG –Kommentar, 2015, art. 21 n. 21, pag. 308), ciò che,
come visto, non è il caso in esame.
2.7
Quanto al rinvio degli atti
all’amministrazione va rilevato che nella STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011
(DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale
cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può
invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo
scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare
l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti
peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011),
o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione
(“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein
in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage
begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”;
cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
In concreto, trattandosi di
completare un accertamento lacunoso della fattispecie da parte
dell’amministrazione, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati a
quest’ultima affinché proceda conformemente ai considerandi 2.5 e 2.6.
Ne
consegue che il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
2.8
Vincente in causa,
il ricorrente, rappresentato da un sindacato, ha diritto ad
un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA
2.9
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis
LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione
o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni
è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008
del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della
vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La
decisione 16 febbraio 2018 è annullata e gli atti rinviati
all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi e si
pronunci nuovamente sulla revisione della rendita.
2. Le
spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale
verserà al ricorrente fr. 1’500.-- per ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti