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Decisione

32.2018.43

Prima domanda di rendita. Rinvio per accertamenti medici e per definire il reddito da valido

29 maggio 2019Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

C. Dunque si trattava di un importo superiore al minimo previsto nella

categoria C, ma leggermente inferiore alla categoria B.

Tuttavia, il CCL per le pavimentazioni stradali valido nel Canton

Ticino, 2008-2010, sempre prorogato fino ad oggi, che ha lo scopo di completare

le disposizioni del CNM (cfr. sito cpedilizia), ispirandosi a quanto già

prevedeva il CNM, dispone che i lavoratori con conoscenze professionali, come

il caso in esame, ma senza certificato professionale, dopo 3 anni di attività

in un cantiere svizzero, vengono assegnati alla categoria B e pertanto messi al

beneficio almeno del minimo salariale previsto in questa classificazione. La

disciplina disposta dal CCL, non è derogabile, salvo quei casi particolari

(nella prassi piuttosto rari) che vanno sottoposti preventivamente al vaglio

della commissione paritetica per approvazione, e quindi il passaggio alla

categoria B rappresenta di fatto un automatismo. D’altro canto, anche la giurisprudenza

ha avuto modo in passato di occuparsi della casistica nell’ambito del CNM

laddove il vincolo è meno stringente del CCL per le pavimentazioni stradali

(cfr. ATF 4C.429/1999).

In buona sostanza, se l’assicurato non fosse divenuto invalido,

nell’anno 2016 egli dal suo datore di lavoro, avrebbe dovuto essere

classificato in classe B, con il salario mensile di CHF 4'918 da moltiplicare

per 13 mensilità, rispettivamente 63'934. (…)” (doc. VI/1)

Va del resto fatto presente

che in data 17 aprile 2013 l’ex datore di lavoro aveva dichiarato un salario per

quell’anno di fr. 61'516.- (doc. 13 inc. AI).

Ora, a mente del Tribunale

il succitato accertamento telefonico non è sufficiente, tantomeno convincente. È

poco verosimile che il salario dal 2013 al 2016 sia aumentato di poco più di fr.

300.-- all’anno. Inoltre, le considerazioni fatte dall’assicurato in merito al

CCL sono pertinenti. Nondimeno va ricordato che il salario da valido, come pure

quello da invalido, dev’essere aggiornato sino al febbraio 2018 che corrisponde

al momento dell’emissione della decisione impugnata. Infatti, per costante giurisprudenza il giudice

delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di

regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della

decisione contestata (fra le tante cfr. DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V

445 consid. 1.2 con rinvii).

Ne consegue che anche su questo punto la fattispecie necessita di un

accertamento.

Considerandi

Infine, va precisato che

la riduzione ex art. 21 cpv. 1 LPGA della prestazione, oggetto della precedente

pronunzia del 30 marzo 2015, non può essere analizzata essendo la stessa

decisione cresciuta in giudicato (cfr. consid. 1.2). Per completezza va comunque

fatto presente solo in caso d’interruzione del nesso causale tra il crimine o

delitto commesso intenzionalmente e l’evento assicurato provocato o aggravato

la riduzione della prestazione può essere annullata, ad esempio a seguito

dell’insorgenza di una nuova affezione invalidante (cfr. a tal riguardo: Meyer/Reichmuth,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), 2014, art. 7-7b, n. 39,

pagg.95 e 96, Kieser, ATSG –Kommentar, 2015, art. 21 n. 21, pag. 308), ciò che,

come visto, non è il caso in esame.

2.7

Quanto al rinvio degli atti

all’amministrazione va rilevato che nella STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011

(DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale

cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può

invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo

scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare

l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti

peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011),

o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione

(“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein

in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage

begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”;

cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

In concreto, trattandosi di

completare un accertamento lacunoso della fattispecie da parte

dell’amministrazione, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati a

quest’ultima affinché proceda conformemente ai considerandi 2.5 e 2.6.

Ne

consegue che il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

2.8

Vincente in causa,

il ricorrente, rappresentato da un sindacato, ha diritto ad

un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA

2.9

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione

o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni

è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008

del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La

decisione 16 febbraio 2018 è annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi e si

pronunci nuovamente sulla revisione della rendita.

2. Le

spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale

verserà al ricorrente fr. 1’500.-- per ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti