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Decisione

32.2018.45

Richiesta di una rendita AI. Rinvio degli atti all'amministrazione per l'allestimento di una perizia pluridisciplinare

6 febbraio 2019Italiano56 min

Source ti.ch

Fatti

I dolori sono tali che il paziente ha delle posture antalgiche con

iperestensione della colonna e questo porta ad un inspessimento dei legamenti

gialli visibile alla risonanza magnetica.

Rammento che il paziente ha anche un’ernia discale paramediana a

destra con conflitto radicolare su L4 a destra e L5. La motilità del rachide

lombare risulta ridotta di circa un 30% nella flessione, estensione e nella

rotazione laterale.

A causa della sintomatologia cronica, il paziente ha sviluppato

uno stato ansioso depressivo con tratti chiaramente ridotti dell’umore ed a

peggiorare la situazione, è subentrata anche una problematica, in realtà già

lamentato dal paziente fin dall’inizio, a livello cervico brachiale ed in

particolare a destra. In questa sede è presente un’artropatia delle faccette

articolari ed un’ernia discale C6-C7 paramediana destra con radicolopatia

conseguente.

Per il reperto, è già stata eseguita una risonanza magnetica della

spalle per meglio quantificare eventuali origini muscolari della cuffia, dei

rotatori sintomi che angustiano il paziente.

È prevista una risonanza magnetica per una nuova valutazione dello

stato vertebrale cervicale che sarà eseguita proprio in questi giorni, oltre ad

una quantificazione ulteriore della sofferenza neurologica tramite

elettroneuromiografia.

Per i motivi sopra esposti, risulta evidente che il paziente è

inabile misura completa l’attività lavorativa.” (doc. N)

Agli atti è

stato prodotto anche l’esame del 28 marzo 2018 eseguito dal dr. med. __________,

FMH radiologia medica, il quale ha diagnosticato una discopatia parzialmente

(ri-)acutizzata a livello C6-C7 sotto forma di osteocondrite e alterazioni nel

disco dal lato destro. Associata un’erniazione discale paramediana destra con

indentazione sul midollo spinale. Componente foraminale C7 destra più limitata.

Discopatia cronica a livello C5-C6 con più ripercussione verso sinistra.

Significative nel contesto clinico le due ernie foraminali dal lato destro

segnatamente a carico delle radici di C4 e C5 destra senza segni di ernie

(sub)acute. Neuroforame di C4 destro ristretto con palese conflitto (doc. O).

Infine è

stato prodotto un referto del 5 marzo 2018 della dr.ssa med. __________, FMH

medicina fisica e riabilitazione, redatto in seguito alla visita del ricorrente

del 7 febbraio 2018 e da cui emerge:

" (…)

Secondo me è presenta uno squilibrio posturale discendente con

importante disfunzione a livello del rachide lombare.

Dal punto di vista fisatrico-riabilitativo ho potuto osservare un

baricentro anteposto con piani posturali paralleli sovraelevati a sinistra,

minima scoliosi sinistro-convessa lombare, piedi extraruotati.

Ho potuto verificare uno squilibrio discendente in disfunzione

cranio-mandibolare con iperattività dei muscoli masseteri, degli

sterno-cleido-mastodei, dei trapezi e degli scaleni soprattutto a sinistra,

iperattività della catena posteriore a sinistra con torsione a livello del

cingolo scapolare sinistro, blocco della cervico-cefalica con limitata

rotazione cervicale soprattutto verso destra. Iperattività della catena

cervicale laterale sinistra, disfunzione di D4-D6 con limitata rotazione del

tronco verso sinistra, marcata rigidità lombare con vivo dolore in sede di

intervento, alterato ritmo lombo-pelvico con bending anteriore limitato di

circa 2/3, blocco sacrale, bending posteriore molto doloroso e limitato di

circa 1/3, retrazione degli ischiocrurali soprattutto a sinistra, accorciamento

del tendine d’Achille a sinistra, piedi extraruotati vari, blocco della sottoastragalica

sinistra, limitazione in rotazione tibio-peroneale per rigidità della membrana

interossea, test della marcia positivo verso destra.

(…).

Per poter beneficiare di un percorso riabilitativo volto non

solo alla gestione del dolore ma al recupero delle capacità funzionali del

rachide è indispensabile che il sig. RI 1 non svolga attività lavorativa oltre

il 50% e solo attività leggere con astensione da sovraccarico della colonna e

delle braccia, astensione da movimenti ripetuti, in torsione del tronco o in

posizioni fisse prolungate, soprattutto in anteflessione del tronco.”

(doc. Q)

Il 19 aprile

2018 il medico SMR, dr. med. __________, ha diffusamente preso posizione, in 9

pagine, in merito all’intera fattispecie ed alla documentazione medica prodotta

(doc. IV). Lo specialista FMH in chirurgia, ha affermato:

" (…)

Con decisione del 04.07.2017 rappresentato dal Rapporto Medico del

Servizio Medico Regionale (RAF_SMR) lo scrivente Dr.med. __________ in qualità

di Medico SMR, specialista FMH in chirurgia, perito SIM (Swiss Insurance

Medicine) e specialista assessore di capacità lavorativa SIM, riscontrava dai

relativi dati anamnestici, esami obiettivi, indicazioni e proposte terapeutiche

sia conservative che chirurgiche, dal mansionario lavorativo (questionario DL),

formazione scolastica e curriculum vitae dell’A.to, presenti nella

documentazione allegata al dossier incluso alla domanda di prestazioni AI

quanto segue:

In sintesi che si trattasi di un A.to 51enne, di professione

abituale cameriere (da oltre 10 anni) affetto da lombo-sciatalgia cronica

deficitaria con inabilità in attività abituale dal 01.05.2016, sanata

chirurgicamente (PLIF L5/S1 il 18.07.2016 per insufficienza/instabilità

segmentaria e sciatalgia bilaterale S1 (destra > sinistra) con esiti algici

residuali.

La documentazione medica, inviate in successive riprese, dopo

l’allestimento del RAF-SMR, da parte dell’A.to con attestazione di presunte

“nuove” affezioni mediche che di seguito saranno riprodotte, non

alterano, ad oggi, lo stato valetudinario ovvero lo scrivente riconosce che pur

essendo l’A.to di salute cagionevole è però anche perennemente in apprensione

per il suo essere (manifestazioni distimiche reattive, sindrome del dolore

cronico), essendo afflitto da una patologia cronica-degenerativa, antecedente

l’inabilità lavorativa abituale per il quale ritengo esigibile secondo il

diritto assicurativo svizzero definire consolidato lo stato

clinico-sintomatologico-terapeutico ed è quindi ragionevolmente plausibile

attendere che l’A.to metta in atto un determinato comportamento, anche se

questo può implicare fastidi e un certo sacrificio, collaborando e minimizzando

il suo danno alla salute; ciò significa che anche l’assicurato deve dare il

proprio contributo per il suo reinserimento professionale, anche accettando

le misure terapeutiche idonee per il suo caso (art. 7 LPGA).

Sebbene il Dr. med. __________ sia, in qualità di specialista

curante, giustamente ottimista per un decorso clinico favorevole, ha potuto

solo prescrivere esclusivamente trattamenti conservativi fisioterapici (in

palestra ed attività natatoria) al fine di un rinforzo muscolare, a seguito

della categorica opposizione da parte dell’A.to di sottoporsi ad una revisione

chirurgica con asportazione del materiale di osteosintesi (per l’SMR

applicabile l’art. 7 LPGA), al fine di ristabilire una condizione antecedente

l’intervento chirurgico con possibilità quindi di incrementare la CL fino

all’80-100% per l’attività abituale (attività di cameriere) entro 3 mesi

(congruo periodo di convalescenza post-operatoria); inoltre rammendo che tali

esercizi fisioterapici, già prescritti nell’immediato periodo post-operatorio

(lista esercizi ed indicazioni scrupolose redatta dallo stesso Dr. med. __________),

non sono stati assolti completamente da parte dell’A.to, vedasi attività

natatoria con mancato beneficio e successiva cristallizzazione del quadro

clinico-sintomatologico.

Pertanto la situazione clinica ormai protratta da mesi, dopo

l’intervento chirurgico del 18.07.2016, è da ritenersi dal lato

medico-assicurativo, consolidata, già dal lato chirurgico, dopo ben 7 mesi, non

essendo attestate e/o oggettivabili complicazioni chirurgiche o mediche e

soprattutto dopo un congruo periodo di cura fisioterapica e di convalescenza.

Anche le valutazioni della Dr.ssa __________ (FMH neurologia)

attestano problematiche neurologiche con un impatto clinico lieve, dove

si evidenzia chiaramente l’amplificazione algica da parte dell’A.to su una

sindrome da dolore cronico reiterata e da un atteggiamento distimico, ad

esordio post-chirurgico, ormai consolidato e definitivo visto che non vi

sono attestate misure terapeutiche né dal profilo conservativo (es. blocchi

infiltrativi, radiofrequenza, neuro-modulazione… o terapia farmacologica con

oppioidi) né da quello chirurgico che potrebbe migliorare in modo

significativo la caricabilità psico-fisica dell’A.to rispettivamente la sua

capacità funzionale.

Lo scrivente si trova confrontato con una nuova documentazione

mediche al solo fine puramente diagnostico descrittivo, senza un

evidente intento terapeutico, in cui è indubbio che le diagnosi/alterazioni

attestate siano senza influsso sulla capacità lavorativa (CL) di tipo

confacente (protrusioni discali al rachide cervicale, tendinite plantare ai

piedi, sindrome del dolore cronico, atteggiamenti distimico) in cui anche

l’influsso sulla CL abituale sarebbe in maniera verosimilmente preponderante

ridotta o nulla, perché non sono lesioni acute invalidanti bensì

cronico-degenerative, antecedenti alla data del riscontro diagnostico e in

concomitanza con la completa CL svolta dall’A.to come cameriere (ricordo negli

ultimi 10 anni senza assenze per queste patologie di “nuovo” riscontro).

(…).

Ricordo come l’A.to come ben attestato dallo specialista

neurochirurgo (31.08.2016) riferiva già di non voler più esercitare

l’attività di cameriere, richiedendo certificato di inabilità lavorativa per

2 anni, del resto come già a più riprese chiarito dallo stesso Dr. med. __________

prima dell’intervento chirurgico. Ciò è in relazione al fatto che una

variazione dello stato osteoarticolare del rachide con posa di mezzi di

osteosintesi (viti, placche) condiziona una “rigidità” del tratto di colonna

vertebrale interessato che non può più essere “elastica” a tal punto da

svolgere un’azione ammortizzante per le sollecitazioni addotte da mansioni

lavorative medio-leggere o leggere-ripetitive; È altresì evidenziabile ed

indiscutibile che tale perdita di “elasticità” determina un movimento

inergonomico della colonna vertebrale, e possa essere correlato a più reperti

di malattie (es. pseudoartrosi, crollo e calcificazione vertebrale) ma anche

indotto da un atto chirurgico con la posa dei mezzi di osteosintesi (=

irrigidimento iatrogeno), e tali situazioni sono da considerarsi uguali, ai

soli fini della medicina-assicurativa, improntata ad allestire la CL

abituale e confacente allo stato di salute (appunto indotta dalla

alterazione ergonomica).

Si evince che il termine peraltro di normale follow-up

post-chirurgico, indicato dallo spec. neurochirurgo Dr. __________

quantificato in controlli clinici e strumentali, fino a 18 mesi per documentare

un processo degenerativo di pseudo-artrosi versus un grado variabile di fusione

ossea vertebrale, non assume significato che puramente descrittivo della

diagnosi finale, senza influsso sulla CL confacente come espresso nel

RAF SMR (= CL 100% per attività ergonomica confacente Molto-Leggera, con

limitazioni restrittive)

Il dolore è un “sintomo” non una diagnosi, ed in questo caso

causato inizialmente da alterazione cronica-degenerativa della colonna

vertebrale poi come esito da intervento neurochirurgico in cui già lo

specialista neurochirurgo Dr. med. __________ evidenziava dubbi sul risultato

clinico-sintomatologico, già pre-operatoriamente, ponendo quindi le basi per

un’indicazione all’intervento neurochirurgico di stabilizzazione della colonna

vertebrale con intento antalgico e di ritardare l’evoluzione di una patologia

cronica-degenerativa già inveterata da anni.

Di conseguenza anche gli accertamenti diagnostici, le valutazioni

specialistiche nel caso specifico, permettevano di concludere come certificato

dalla Dr.ssa __________ (25.01.2018) e confermate dal Dr.med. __________ “che

lievi sintomi arti inferiori siano causa di calcificazione intracanalare in sede

paramediana destra esito di lieve esuberanza dell’artrodesi intersomatica”.

Reperto evolutivo che dimostra la giusta indicazione da parte del

Dr. med. __________ per un ulteriore intervento di revisione chirurgica e

asportazione dei mezzi di osteosintesi (art. 7 LPGA, RAF-SMR del 04.07.2017).

Altresì evidenzio la valutazione del __________ (Dr.ssa __________,

FMH medicina legale e __________) del 14.02.2017 in contrapposizione a quanto

attestato dal Dr. med. __________ il 24.02.2017 (non idoneità alla guida), in

cui dall’esame obiettivo veniva confermata una positività al segno Lasegue (a

70-80°) bilateralmente, senza deficit sensitivo-motori agli arti inferiori,

senza deficit osteo-articolari (ampiezze articolari nei limiti), ma solo un

lieve deficit visivo bilaterale per cui concludeva che l’A.to è abile alla

guida di veicoli del gruppo 1 con obbligo di guida con lenti (codice 01).

Questo dimostra ragionevolmente che l’A.to può assumere e

mantenere una posizione seduta anche per tempi prolungati, eseguire movimenti

del tronco di flesso estensione, torsione, anche sul tratto cervicale e

movimenti con gli arti inferiori (esula il fatto che l’A.to riferisca di

guidare un’auto con il cambio automatico), o liberi movimentazione degli arti

superiori (manovre con lo sterzo) e ciò assimilabile dal lato

medico-assicurativo ad una esigibilità per una CL sull’intero arco della

giornata, in presenza e rendimento, pause comprese, per attività confacente

molto leggera.

Inoltre l’A.to aveva dimostrato una buona caricabilità, capacità

di adeguamento, concentrazione e forte motivazione nell’intraprendere sia il

percorso __________ (da marzo a giugno 2017) sia il successivo ciclo di lezioni

private di informatica, per questo non era stato attestato, nel RAF – SMR

volutamente un sterile elenco di attività lavorative confacenti allo stato di

salute, proprio perché era ritenuto plausibile ed esigibile valutarlo su più

punti (ad esempio lavoro precedente, età, formazione scolastica, limiti

funzionali, disponibilità sul mercato, percentuale di CL confacente, limiti

funzionali, ergonomia del mansionario, abilità alla guida), in collaborazione

con il responsabile integrazione dell’Ufficio AI; lo scrivente nel RAF-SME

richiedeva l’aiuto al collocamento (soprattutto perché età media e senza

specifica formazione, ma esperienza decennale nel settore ristorazione, con

patente valida di categoria 1, risulta una disponibilità sul mercato per

un’attività confacente allo stato di salute); esempi come il rappresentante

settore ristorazione, attività di logistica, venditore al dettaglio, operaio

semplice con attività al nastro, o trasportatore di furgoni (es. celle

frigorifere) in cui il servosterzo, cambio automatico e un mansionario privo

del carico-scarico merce, possono garantire una CL del 100% in presenza e

rendimento del massimo rispetto anche dell’ergonomia della colonna vertebrale. (…)”

Il medico

SMR, dr. med. __________, ha poi esaminato nel dettaglio i certificati medici

prodotti e le censure ricorsuali, riconfermandosi nella sua valutazione (doc.

IV/1, da pag. 4 a pag. 9).

Pendente

causa il ricorrente ha prodotto un certificato del 7 maggio 2018 del dr. med. __________

e un referto del 14 maggio 2018 della dr.ssa med. __________ (doc. R1 ed R2).

Il curante, FMH medicina interna, ha affermato:

" (…) il

paziente non può essere dichiarato abile al 100% come prima della malattia,

essendo la stessa tutt’ora vigente. Un minimo d’incapacità lavorativa deve

quindi essere riconosciuta e rimane altrimenti implicito che il paziente

avrebbe una restitutio ad integrum mentre così non è.

Vi sono persistenti dolori che non permettono posture continue in

posizione eretta o seduta ed il tipo di lavoro che il paziente può fare, è

sicuramente quasi inesistente. Credo che bisognerebbe almeno specificare in

quale attività può essere adeguata la capacità lavorativa e che sicuramente non

può essere del 100%, viste le problematiche di fondo. Non entro poi in merito,

all’ulteriore peggioramento recente che ho già segnalato all’A.I. e che credo

dovrà essere preso in esame in sede separata” (doc. R1)

La dr.ssa

med. __________, FMH neurologia, il 14 maggio 2018, ha affermato:

" (…)

Il paziente lamenta dolore continuativo anche di notte, al margine

del collo e alla spalla dx. All’obiettività si riscontra riduzione di forza e

dolorabilità nel movimento di sollevamento della spalla dx (trapezio, C4),

riduzione di forza e dolorabilità nell’estensione del polso dx (muscoli

estensori del polso, C7), dolorabilità e riduzione di forza nel movimento di

flessione dell’avambraccio sul braccio sn (bicipite, C6).

In particolare emerge un deficit nei distretti serviti dalle

radici C4 e C7 a dx da C6 a sn. Tali segni sono congrui con i reperti di RMN

dell’esame del 28 marzo c.a.

La colonna lombare appare lievemente deviata a dx sull’asse

lineare, nella zona di apposizione della cage chirurgica L4/L5, la muscolatura

paravertebrale in stazione eretta è molto rigida, marmorizzata, mentre è

rilassata nel paziente disteso in posizione prona.

Conseguenti sono il dolore e la ridotta mobilità dei segmenti

lombo sacrali interessati e superiori, in quanto, pur essendo stato condotto un

intervento neurochirurgico impeccabile, l’intervento sulla colonna ha alterato

gli equilibri dinamico posturali della stessa, la prova ne è la contrazione

abnorme, durante la stazione eretta a piedi uniti, della muscolatura

paravertebrale lombare, che è antalgica in maniera continuativa e porta alla

cronicità del dolore a fascia.

Tale condizione, a nostro modesto avviso, non si concilia con una

capacità lavorativa al 100%, neanche in attività adeguata.

A tale limitazione nella stazione eretta, si aggiunga anche il

grave scompenso di tutta la colonna cervicale con ernie “incrociate” C4 e C7 a

dx e C6 a sn, tipiche di un riassestamento del sistema di leve. Il dolore

cronico che ne consegue è peggiorato dall’uso dell’arto dominante.

Si deduce che tale condizione rende difficile una attività al

100%.

Nel corso di quest’ultimo controllo clinico, ho trovato il tono

dell’umore, benché sempre oppresso dagli svariati esami clinici e consulti

specialistici, senza deflessioni importanti né tendenza al pianto, come nelle

prime visite.

Ritengo che gli aspetti distimici di amplificazione del dolore si

siano ridotti e che, in maniera più evidente, ai fini della inabilità, siano

importanti le alterazioni organiche sulla colonna, ben documentate dalle

neuro-immagini (in allegato copia dei referti).

Sorprende dunque, in tale vicenda, una certa resistenza a volere

ammettere le evidenti multiple sofferenze radicolari, estremamente congrue con

la clinica (dolore e ipostenia spalla dx, senza compromissione della cuffia,

riduzione di forza con anchilosi incipiente del polso dx in estensione dolore

lombare continuo).

A noi medici curanti ovviamente non spetta la quantificazione

dell’impedimento. Tale valutazione la lasciamo all’obiettività degli esperti,

tuttavia consigliamo un consulto sul paziente in presenza, per evitare che i

molteplici punti di vista dei diversi specialisti, contenuti nei rapporti,

possano appesantire una valutazione obiettiva da parte del Collega, chiamato ad

affrontare tale quantificazione.

(…).

Infine, ribadisco che il pregresso intervento chirurgico, pur

eseguito in maniera eccellente dal punto di vista tecnico, ha sortito, a mio

avviso e in maniera evidente un peggioramento delle condizioni

statico-dinamiche del paziente, con dolore continuativo, persistente,

altalenante nella intensità, nei distretti cervicale e lombo sacrale.

A maggiore sostegno oggettivo delle condizioni di deficit

segmentale, abbiamo richiesto un’EMG-ENG del distretto cervicale, che il

paziente eseguirà il 22 maggio p.v.

Inoltreremo al medico curante ed al legale il referto, appena lo

riceveremo.” (doc. R2)

Il 30 maggio

2018 il medico SMR, dr. med. __________ ha nuovamente preso diffusamente

posizione (doc. X/1) ed ha confermato la sua valutazione precedente.

In data 18

giugno 2018 il dr. med. __________ si è espresso in merito, contestando le

valutazioni del medico SMR, dr. med. __________:

" (…)

Premetto che con la frase “non è più abile nella professione

abituale ma, è da ritenersi abile in altra attività adeguate confacente”, si

potrebbe includere anche persone senza i quattro arti oppure, persone in sedia

a rotelle. Per fortuna, il buon senso ci permette di discernere tra cosa sia opportuno,

Anche nel caso del sig. RI 1, credo sia soprattutto una questione di buon senso

e spiegherò nella conclusione cosa intendo.

Al collega Dr. med __________, sembra sfuggire la nozione che il

paziente è già stato sottoposto a terapie con oppioidi e farmaci piuttosto

forti ma, che gli stessi non sono stati sopportati. A causa degl’effetti

collaterali, si è dovuto interrompere la terapia. Ritengo comunque che lavorare

con parallelamente una farmacoterapia invasiva e forte come quella degli

oppioidi, sia assolutamente impensabile.

Al collega Dr. __________, sembra mancare la nozione di ulteriori

tentativi antalgici in realtà eseguiti più volte al paziente e mi riferisco in

particolare, alle infiltrazioni peridurali eseguiti dal Dr. med. __________ già

nel 2010 poi nel 2012 e nel 2013, oltre a quella eseguita la prima volta nel

2009 quando il paziente è stato sottoposto finalmente a risonanza magnetica

lombare.

Il discorso della cronicità è tale che permette di vedere come il

paziente, già da ormai oltre 10 anni, lotta con la problematica lombare ed ha

tentato nonostante tutto di mantenere l’attività lavorativa. Quindi, la

motivazione è documentata e dimostrata ed il paziente ha cercato

d’intraprendere provvedimenti per rimanere collocabile ed attivo nel mondo del

lavoro.

Quanto ai secondi pareri richiesti dal Dr. __________, anch’essi

sono già stati eseguiti ed anche questa nozione sembra essere non ritenuta

nella sua valutazione del 30.05.2018. Il paziente Infatti, è stato sottoposto a

valutazione sia da Dr. med __________ nel 2017 poi dal Dr. med __________ ed

infine, dal Dr. med. __________ nel marzo 2018. Come si vede, sono tutti

neurochirurghi.

(…).

La sofferenza non permette un collocamento a mio avviso ed il

dolore cronico in particolare, non permette una concentrazione sufficiente per

un lavoro, sebbene leggero.

Apro infine una parentesi, sulla valutazione del Dr. __________ in

merito alla risonanza magnetica cervicale perché ritengo rasenti veramente la

malafede. Non si tratta di “lesioni degenerative croniche cervicali senza

chiari conflitti radicolari” ma bensì, di una problematica ampiamente da

rivalutare. Rammento che il neuro radiologo Dr. med. __________, serio è molto

competente descrive una discopatia ACUTA C6 – C7 con osteocondrite associata ad

erniazione discale paramediana destra con IDENTAZIONE sul midollo spinale con

componente foraminale C7 destra.

Discopatia C5-C6 con CONTATTO preforaminale. Discopatia C6-C7 con

ernia che TOCCA IL MIDOLLO SPINALE con appiattimento del profilo antero laterale

destro. Significative, nel contesto clinico le due ernie foraminali dal lato

destro, segnatamente a carico delle radici C4 e C5 a destra. Il neuroforame C4

destro, è ristretto con PALESE CONFLITTO.

Quanto descritto dal Dr. __________, si commenta da solo.

Come annunciavo all’inizio della mia lettera, ritengo quindi che

il buon senso dovrebbe permettere di capire che questo paziente, ha dolori da

anni ed ha tentato attività a lui nota e nella quale capace, ossia il

cameriere. Purtroppo, l’usura e gl’anni hanno logorato la colonna spinale e non

solo ed hanno portato alla fine alla classica goccia che ha fatto traboccare il

vaso. Bisogna riconoscere a questo paziente, anche solo per pura onestà

intellettuale, che ha tentato tutto il possibile e che la situazione

attualmente, è chiaramente compromessa. Il dolore è un sintomo non una

diagnosi, come dice giustamente il Dr. __________ ma, i reperti oggettivi

forniti sono sufficienti per capire e valutare la situazione.” (doc, XIV/1)

Con

Considerandi

annotazione del 9 luglio 2018 il medico SMR, dr. med. __________, ha confermato

la sue conclusioni ed ha affermato:

" (…)

Nello scritto del Dr. __________ si evince e si conferma solo che

la patologia degenerativa alla colonna vertebrale è cronica e antecedente da

anni l’inizio della inabilità lavorativa nella professione abituale di

cameriere: ho seri dubbi che nel secolo 2000 non vi siano terapie antalgiche o

altre possibilità terapeutiche, come asserito dal Dr. med. __________.

Appunto poi che non corrisponde al vero che persone senza 4 arti o

in sedie a rotelle come asserito dal Dr. med. __________, non possano lavorare,

anzi talvolta riescono addirittura a colmare la loro perdita di guadagno,

ovviamente con un’attività a loro confacente.

Il dr. med. __________ indica che “il buon senso dovrebbe

permettere di capire che questo paziente, ha dolori da anni ed ha tentato

attività a lui nota nella quale capace, ossia il cameriere …… il dolore è un

sintomo e non una diagnosi”.

Ed infatti le nostre proposte SMR/AI sono orientate verso un’altra

attività lucrativa molto leggera e confacente allo stato di salute con

limitazioni funzionali e suggerimenti del caso (art 7 e art 21 LPGA cpv 4),

visto anche l’abilità alla guida di autoveicoli e considerando che l’A.to ha

“tentato da solo” di proseguire in un’attività di indubbia inergonomicità in

relazione allo stato funzionale e alle lesioni degenerative attestate negli

anni e che appunto sono “sfuggite” come nozioni ai diversi e numerosi medici

curanti specialisti (ortopedici, neurochirurghi e neurologi) che ben potranno

dimostrare le alterazioni “oggettive” grazie a mezzi di indagine diagnostica

(tipo TAC e RMN, EMG) ma poi non riescono a curare (esempio se ci fosse un

chiaro conflitto radicolare o il dolore non solo con terapie farmacologiche ma

con termoablazione ecc ecc) ma soprattutto di capire la necessità di un cambio

di professione proprio per evitare situazioni di logoramento pisco-fisico; ad

ognuno le proprie competenze.

Inoltre, ricordo che una perizia basata sui soli atti senza

visitare l’Assicurato, esplica validamente i suoi effetti se si dispone di

sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali e se si tratta

di valutare la fattispecie sulla base di dati medici oggettivi già accertati,

di modo che la valutazione medica diretta della persona assicurata viene messa

in secondo piano (sentenza 9C_524/2017 del 21 marzo 2018).”

2.3

Per

costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali

siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi

in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che concerne il

Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta

Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è

incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44

LPGA (consid. 6 e 7).

In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376

il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di

parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura

giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia

di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove

assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale

ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al

valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.

72.

bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul

Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente

le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM

nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle

tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei

diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997.

Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11

aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione

invalidità (consid. 4.4.2).

Il Tribunale federale ha

concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non

perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel

contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF

9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei

rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza

valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

2.4

Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente

vagliato dall’Ufficio AI prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo

attenta analisi della documentazione medica agli atti non può confermare l’operato

dell’amministrazione.

Infatti, per i motivi che

seguono, questo Tribunale ritiene che, nel preciso caso di specie, la sola

valutazione del medico SMR, sulla base degli atti dell’incarto, senza

l’allestimento di una perizia pluridisiciplinare, non sia sufficiente per

stabilire se l’interessato in un’attività adatta e confacente al suo stato di

salute sia capace al lavoro al 100% dal 24 febbraio 2017.

Per l’art. 49 cpv. 1 OAI i

servizi medici regionali (SMR) valutano le condizioni mediche del diritto alle

prestazioni. Nel quadro della loro competenza medica e della istruzioni

tecniche di portata generale dell’Ufficio federale, essi sono liberi di

scegliere i metodi d’esame idonei. Ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 OAI se occorre

i servizi medici regionali possono eseguire direttamente esami medici sugli

assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami. L’art. 49 cpv. 3 OAI

prevede che i servizi medici regionali sono disponibili a fornire consulenza

agli uffici AI della regione.

Come rileva l’UAI in sede

di risposta i servizi interni del SMR, se ritengono la documentazione prodotta

sufficiente, apprezzano sotto l’aspetto medico i reperti esistenti. Il loro

compito è di sintetizzare – a beneficio dell’amministrazione e dei tribunali

che altrimenti non dispongono necessariamente di simili conoscenze

specialistiche – la situazione medica. Non è dunque indispensabile che la

persona assicurata venga visitata. Il SMR esegue direttamente esami medici solo

se lo ritiene necessario. L’assenza di propri esami diretti non costituisce, di

per sé, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso

soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute

(sentenza 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche

sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012, consid. 4.2 e sentenza 9C_787/2012

del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1).

Non va tuttavia

dimenticato, come emerge dalla sentenza pubblicata in DTF 135 V 465 (cfr.

consid. 4.4), che anche se la giurisprudenza assegna, di principio, ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione pieno valore probante, se adempiono i

presupposti previsti dalla giurisprudenza, essi non hanno tuttavia la medesima

forza probatoria di una perizia amministrativa allestita in applicazione della

procedura prevista dall’art. 44 LPGA o di una perizia giudiziaria (cfr. DTF 125

V 351, consid. 3a; DTF 122 V 157 consid. 1c). Se la fattispecie viene decisa

sulla base di un rapporto di un medico interno e sussistono solo lievi dubbi circa

la fondatezza e le conclusioni della valutazione espressa, occorre procedere

con accertamenti supplementari (DTF 135 V 465 consid. 4.4 in

fine: “[…] Soll ein Versicherungsfall jedoch ohne

Einholung eines externen Gutachtens entschieden werden, so sind an die

Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen. Bestehen auch nur geringe

Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der versicherungsinternen ärztlichen

Feststellungen, so sind ergänzende Abklärungen vorzunehmen (BGE 122 V 157 E. 1d S. 162 f.)”).

Nel

caso di specie se è vero che il medico SMR, dr. med. __________, FMH chirurgia,

il 4 luglio 2017, ha esaminato la documentazione medica agli atti ed ha

stabilito che l’interessato, completamente inabile al lavoro dal 1° maggio 2016

nella sua precedente attività lavorativa di cameriere, può svolgere un’attività

leggera e confacente al suo stato di salute dal 24 febbraio 2017 ed ha posto

una serie di limitazioni funzionali assai severe (cfr. pag. 203-204

dell’incarto AI), d’altra parte non va sottaciuto come la sua valutazione non

trova completo conforto nelle affermazioni del dr. med. __________, FMH

neurochirurgia che ha effettuato l’intervento del 18 luglio 2016 sul ricorrente

e della neurologa __________.

In primo luogo questo

Tribunale non può condividere con la necessaria tranquillità la conclusione

secondo cui l’interessato avrebbe potuto riprendere un’attività leggera dal 24

febbraio 2017. Tale data si riferisce infatti unicamente alla compilazione da

parte del dr. med. __________, FMH medicina interna, del rapporto medico per la

valutazione dell’invalidità, trasmessogli dall’UAI, dove peraltro il curante

sostiene esservi ancora una completa incapacità lavorativa (cfr. pag. 122 e

seguenti incarto AI), ma non fa stato di alcun miglioramento dello stato di

salute dell’insorgente. È vero che il medico SMR nell’annotazione del 19 aprile

2018, a proposito della data del 24 febbraio 2017, afferma che la situazione

clinica dopo l’intervento del 18.07.2016 “è da ritenersi dal lato

medico-assicurativo, consolidata, già dal lato chirurgico, dopo ben 7 mesi, non

essendo attestate e/o oggettivabili complicazioni chirurgiche o mediche e

soprattutto dopo un congruo periodo di cura fisioterapica e di convalescenza”

(doc. IV/1, pag. 2). Tuttavia non va dimenticato che ancora in data 10 aprile

2017.

il dr. med. __________, FMH neurochirurgia, che meglio conosce la

situazione valetudinaria del ricorrente, avendo effettuato l’intervento del 18

luglio 2016 ed avendo poi seguito l’evoluzione dello stato di salute del

ricorrente, nell’ambito di una richiesta dell’assicuratore malattie, ha certo

affermato che il ricorrente avrebbe potuto esercitare un’attività lavorativa

confacente al suo stato di salute, ma che essa poteva essere valutata dopo la

visita prevista per il 30 maggio 2017 (pag. 12 incarto assicuratore malattie).

Egli non ha invece indicato alcuna data a partire dalla quale l’insorgente

avrebbe potuto essere ritenuto capace al lavoro in attività leggera (pag. 12

incarto assicuratore malattie) ed ha inoltre precisato che il decorso sarebbe

stato da valutare “a circa 12-18 mesi dall’intervento” (pag. 14 incarto

assicuratore malattie).

Vi sono pertanto più che

fondati dubbi circa l’inizio della capacità lavorativa in attività leggere.

In secondo luogo, non può

neppure essere confermato con la necessaria tranquillità il grado d’incapacità

lavorativa in attività adeguate, che secondo il medico SMR sarebbe del 100%.

Infatti, il 30 agosto

2017, sempre interpellato dall’assicuratore malattie, il dr. med __________,

oltre a ribadire che “essendo trascorso poco più di un anno dall’intervento

chirurgico è ancora auspicabile aspettarsi un cambiamento delle condizioni

cliniche, eventualmente un miglioramento, entro 18 mesi dall’intervento”,

pur essendo d’accordo che l’interessato avrebbe potuto svolgere un’attività

leggera con limitazioni meno severe rispetto a quelle poste dal medico SMR, non

ha tuttavia quantificato la capacità lavorativa, rilevando che l’attività

avrebbe potuto essere esercitata “eventualmente anche solo a tempo parziale”

(pag. 16 incarto assicuratore malattie). Sulla base, tra l’altro, di queste

risposte, l’assicuratore malattie ha poi concluso che la capacità lavorativa in

un’altra professione può essere svolta al 50% fino al mese di marzo 2018 (cfr.

pag. 19 incarto assicuratore malattie). Anche un’altra specialista, ossia la

dr.ssa med. __________, FMH neurologia, pur indicando, il 29 gennaio 2018, come

rileva il medico SMR, che vi è la presenza di una lieve ipoestesia

metamerica sul braccio destro di tipo C6 e C7 con lieve perdita di forza

su sovraspinato e tricipite omerolaterali e una lieve ipoestesia a

distribuzione metamerica L3/L4 sulla coscia destra ed S1 sulla gamba destra con

lieve riduzione di forza e trofismo sul quadricipite e gastrocnemio a

destra ha evidenziato la presenza di un dolore cronico ed ha sostenuto che la

percentuale di capacità lavorativa in attività adeguata non dovrebbe superare

il 50% (doc. P). Essa ha in particolare evidenziato che l’intervento del 18

luglio 2016, benché riuscito dal punto di vista del decorso operatorio e

post-operatorio, non ha sostanzialmente migliorato il quadro vertebrale

lombo-sacrale e la dinamica/statica posturale è peggiorata.

Anche perché, come

evidenzia in un certificato del 14 maggio 2018, l’operazione ha alterato gli

equilibri dinamico posturali della colonna vertebrale. La conseguente

contrazione abnorme, durante la stazione eretta a piedi uniti della muscolatura

paravertebrale lombare che è antalgica in maniera continuativa e porta alla

cronicità del dolore a fascia, non si concilia con una capacità lavorativa al

100% in attività adeguata.

In presenza di queste

valutazioni da parte di due specialisti, dr. med. __________, FMH neurochirurgia

e __________, FMH neurologia, non è possibile confermare la valutazione del

medico SMR, senza prima procedere con ulteriori accertamenti.

È vero che l’interessato

ha partecipato al __________ del centro di formazione professionale da marzo a

giugno 2017 ed a un corso di informatica nel mese di luglio dello stesso anno.

Tuttavia questa circostanza non permette di concludere per una completa

attività lavorativa in attività adeguate. Del resto il __________ è consistito

in 10 incontri per complessive 14 ore (pag. 352/353 incarto AI), dove

l’insorgente si è in sostanza limitato a compilare delle schede (cfr. pag. 353

e 354 incarto AI) mentre i corsi di informatica si sono tenuti dal 19 al 26

luglio 2017 per un totale di 11 ore. Ciò non è manifestamente sufficiente per poter

concludere che l’interessato è completamente abile al lavoro in attività

leggere.

Neppure la circostanza che

il __________, dr.ssa med. __________, non ha rilevato impedimenti alla guida

(cfr., doc. IV/2), permette di trarre una conclusione circa la capacità

lavorativa in attività adeguate.

Inoltre, se è vero, come

rileva il medico SMR con riferimento alla sentenza 9C_524/2017 del 21 marzo

2018, che una perizia basata sugli atti senza visitare la persona assicurata

esplica validamente i suoi effetti se si dispone di sufficienti elementi

risultanti da altri accertamenti personali e se si tratta di valutare la

fattispecie sulla base di dati medici oggettivi già accertati in modo che la

valutazione medica diretta della persona viene messa in secondo piano, non va

dimenticato che nel caso giudicato dal TF il medico curante aveva condiviso le

conclusioni dei medici SMR, i quali, del resto, avevano acquisito ulteriore

documentazione medica ed avevano compiutamente ed approfonditamente spiegato le

ragioni per le quali non avevano ritenuto le opinioni mediche divergenti (cfr.

consid. 5.2.1).

In quel caso gli atti erano

stati sottoposti a due medici SMR distinti, specialisti in psichiatria,

rispettivamente in ortopedia chirurgica, i quali, dopo aver valutato la

documentazione, hanno tratto le loro conclusioni dapprima discutendone insieme

ed in seguito acquisendo ulteriore referti medici per l’aspetto somatico. Il

medico SMR specialista in ortopedia ha poi allestito un rapporto dettagliato

dove ha preso nuovamente posizione. Le conclusioni del SMR sono state condivise

dal medico curante della persona assicurata ed in seguito ad un’ulteriore

valutazione globale dei medici SMR è poi stato emanato il progetto di

decisione. Dopo le osservazioni della persona assicurata ed un nuovo incontro

tra i due medici SMR, è stata emessa la decisione formale (cfr. consid. 5.2).

In quel caso, a differenza della fattispecie in esame, l’insorgente non era

stato in grado di insinuare alcun lieve dubbio circa le valutazioni dei medici

SMR (cfr. consid. 5.3).

Infine, non va dimenticato

che sia il medico curante, dr. med. __________, sia la dr.ssa med. __________,

hanno costatato, pur non essendo specialisti, anche la possibile presenza di

una patologia psichica. Il 10 marzo 2017 il dr. med. __________ ha indicato uno

stato ansioso depressivo (pag. 149, incarto AI), confermato con certificato del

27.

marzo 2018.

Da parte sua il 29 gennaio

2018.

la dr.ssa med. __________ ha precisato di ritenere “che vi sia una

Sindrome di dolore cronico e abbiamo inserito un antidepressivo SSRI, in quanto

il paziente ha delle manifestazioni distimiche reattive (ridotta qualità del

sonno, insonnia intermedia, tendenza serotina all’umore deflesso) legate alla

situazione salute-lavoro e alla separazione” (pag. 277 incarto AI). È vero

che di principio la distimia, da sola, non è invalidante (cfr. DTF 143 V 418,

consid. 8.1) e che il 14 maggio 2018 la dr.ssa med. __________, che tuttavia non

è psichiatra e comunque in un referto che riferisce di uno stato di fatto

posteriore alla decisione impugnata e dunque di principio non va preso in

considerazione, sembra ritenere che tale patologie è guarita.

Tuttavia, va qui

rammentato che per quel che concerne l’invalidità psichica, in due sentenze

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre, 2017 pubblicate in DTF 143 V 409 e

143.

V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata

per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e

di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di

indicatori, troverà in futuro applicazione per tutte le malattie psichiche (ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non

avrà più il medesimo significato il precedente criterio della “resistenza

alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita

AI; cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle

due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla

conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro

all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di

disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione

lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e

dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri

oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la

scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi

solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni

funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione

psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto

da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative

della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie

psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,

soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per

problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento

probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto.

La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità

probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere

essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame

complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa

in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare

conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della

capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della

persona toccata.

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale

riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti

potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una

"resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal

Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta.

Ora invece, come

nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona

interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo

la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità

di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a

medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente

nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia

conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale

del 14 dicembre 2017).

Ora, ritenuto che nel

preciso caso di specie il medico curante, anche se non specialista, ha comunque

rilevato la presenza di uno stato ansioso depressivo con possibile influenza

sulla capacità lavorativa del ricorrente, anche questa patologia dovrà essere

oggetto di un approfondimento.

In conclusione, alla luce

di tutto quanto sopra esposto, visti i succitati referti degli specialisti

curanti, segnatamente del dr. med. __________, FMH neurochirurgia e della

dr.ssa med. __________, FMH neurologia, questo Tribunale ritiene

che vi siano elementi sufficienti per sollevare quantomeno lievi dubbi circa la

fondatezza della valutazione espressa dal dr. med. __________, posta alla base

della decisione impugnata (cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2 e DTF 135 V 465) e rendere

imprescindibile la messa in atto di un approfondimento peritale

specialistico pluridisciplinare reumatologico, neurologico e psichiatrico volto

ad accertare da quando l’interessato è capace al lavoro in attività adatta (con

quali limitazioni) e la percentuale di tale capacità lavorativa.

2.5

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha

ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen”; cfr STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione

(“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein

in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage

begründet ist. Ausserdem bleibt es dem

kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine

Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

Ora,

rilevato come ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso – ribadita

la necessità dell’allestimento di una perizia - si giustifica il

rinvio degli atti all’amministrazione affinché metta in atto gli

accertamenti necessari.

Di

conseguenza la decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’UAI

per i suoi incombenti.

2.6

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In

concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a

carico dell’UAI che verserà al ricorrente, rappresentato da un avvocato, le

ripetibili (cfr. art. 61 LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è

annullata e l’incarto rinviato all’UAI per l’allestimento di una perizia e

l’emissione di una nuova decisione.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’UAI che verserà al

ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti