32.2018.47
Domanda di revisione respinta dall'AI. Ricorso accolto con rinvio atti per accertamenti medici
28 giugno 2018Italiano8 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.47
rg/sc
Lugano
28 giugno 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 6 aprile 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 2 marzo 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 2 marzo 2018, in
esito alla (seconda) procedura di revisione avviata d’ufficio nel novembre 2017
l’Ufficio AI – sulla base del parere SMR secondo cui dalla documentazione medica
agli atti non emergevano sostanziali cambiamenti (doc. AI 302) – ha confermato
il diritto di RI 1 a ¾ di rendita per un grado d’invalidità del 60%;
- contro suddetta decisione
s’aggrava al TCA l’assicurato patrocinato dall’avv. RA 1. Istando per la
concessione del-l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, sostiene nel
merito esservi stato un peggioramento del suo stato di salute e produce al
riguardo della refertazione medica (doc. B-H). Conclude chiedendo in via
principale l’annullamento della decisione con riconoscimento del diritto ad una
rendita intera per un grado d’invalidità del 100%, in via subordinata il rinvio
degli atti all’amministrazione per nuova decisione dopo accertamenti
supplementari;
- con la risposta di causa
l’Ufficio AI postula la retrocessione degli atti per ulteriori accertamenti e
ciò sulla base della presa di posizione SMR del 13 aprile 2018 (richiesta dal
giurista AI in data 12 aprile 2018; cfr. V/2) secondo cui:
"
Alla luce della nuova
documentazione medica presente agli atti proponiamo di procedere mediante dei
nuovi accertamenti di ordine medico e precisamente con una valutazione
reumatologica.” (doc. V/1)
- con scritto 24 maggio 2018
il patrocinatore dell’insorgente, presa conoscenza della risposta di causa, ha
comunicato di aderire alla proposta di retrocessione degli atti e conseguente
emanazione di una nuova decisione;
- la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010
dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art.
28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto
un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è
invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il
diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui
l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.
29 cpv. 1 LPGA;
- se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88
a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88
a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984
p. 137);
- nel caso
concreto, dalla refertazione medica agli atti – tenuto conto in particolare
delle certificazioni prodotte in sede ricorsuale (segnatamente il rapporto 20
marzo 2018 della dr.ssa __________, i rapporti 22 luglio 2014, 25 marzo 2015,
19 dicembre 2016 e 11 febbraio 2018 del Centro __________, nonché il referto
radiologico 18 gennaio 2018 del Servizio di Radiologia del __________ ed infine
il rapporto 26 febbraio 2018 del __________; doc. B- H) – emerge effettivamente
la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti specialistici di natura
reumatologica onde addivenire ad un chiaro ed affidabile giudizio circa la
situazione invalidante dell’assicurato;
- in STF
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre
2011), o perchè vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione
(“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein
in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage
begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);
- nel
caso concreto, stante la necessità di completare gli accertamenti eseguiti
dall’amministrazione, si giustifica il rinvio degli atti ad essa affinché
proceda ad una valutazione reumatologica come indicato in risposta di causa, in
esito alla quale, effettate le eventuali necessarie valutazioni economiche, dovrà
essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una
nuova decisione impugnabile ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA;
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della vertenza
le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI;
- stante l’esito del gravame, il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto ad un'indennità
per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo
quantificare in fr. 2’000.--, ciò che rende priva d’oggetto la domanda
d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 2
marzo 2018 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr.
500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà al ricorrente fr.
2’000.-- per ripetibili (IVA Inclusa), ciò che rende priva di oggetto la
domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio;
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente La
segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania
Cagni