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Decisione

32.2018.50

L'amministrazione, qualificata l'assicurata come casalinga e quindi effettuata la relativa inchiesta economica al domicilio, ha respinto la domanda in assenza di un grado di impedimento sufficiente. L

22 febbraio 2019Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

In

una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56,

pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici

regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un

rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato

redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.

Tuttavia,

nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla

concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile

fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con

riferimenti (in particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465)

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo

di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare

sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15

gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla

luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante

attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del

23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,

in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2014, ad

art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’ammini-strazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

2.7. Nella

presente fattispecie occorre verificare se a ragione l’Uf-ficio AI ha considerato

l’assicurata casalinga e, quindi, applicato il metodo specifico di calcolo

dell’invalidità, applicabile, giusta gli art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI),

28a cpv. 2 LAI e art. 27 cpv. 1 OAI, agli assicurati che non esercitano

un'attività lucrativa per determinare il grado di invalidità in

funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (sul metodo

specifico di calcolo dell'invalidità cfr. SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC

1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 13; cfr. al consid. 2.4 che precede).

Tale

qualifica è contestata dalla ricorrente che sostiene in buona sostanza di dover

essere ritenuta (almeno parzialmente) salariata. Adduce di aver sostanzialmente

dovuto abbandonare l’attività lucrativa a causa dei problemi alla salute e ai

dolori patiti sin dal 2006, senza i quali avrebbe lavorato. A suffragio di tale asserzione produce un suo scritto inviato all’Ufficio

AI il 1. marzo 2018, con il quale aveva dichiarato di aver iniziato a soffrire

per i dolori già nel 2006, momento in cui lavorava come mamma diurna.

2.8. Per quanto innanzitutto concerne l’aspetto medico, l’ammini-strazione,

sulla base delle certificazioni dei medici curanti e del rapporto finale del

SMR del 18 dicembre 2017 (doc. AI 14), ha tratto delle conclusioni sul grado di

abilità lavorativa medico-teorica dell’assicurata che sono rimaste sostanzialmente

incensurate. In particolare l’amministrazione ha interpellato il dr. __________,

reumatologo curante dal 2015, il quale, in data 24 novembre 2016, posta la

diagnosi di “probabile spondiloartropatia siero-negativa, HLA-B27 negativa”,

riferito dei ricoveri alle Cliniche ___________ nell’aprile 2014 e __________

nell’ottobre 2015, ha segnalato una recrudescenza dei dolori a motivo della

sospensione, sei mesi prima, del medicamento prescritto a causa della gravidanza

in corso. Ha poi concluso escludendo un’inabilità lavorativa, ad eccezione di

lavori da effettuare sempre in piedi o seduti. Ha pure specificato che la

paziente rispondeva abbastanza bene al trattamento biologico prescritto,

ragione per cui era possibile “sperare in una remissione completa dei

disturbi” con una capacità lavorativa completa dopo la gravidanza (doc. AI

5). Dal canto suo il dr. __________, internista curante dal luglio 2014, nel

certificato del gennaio 2017, confermata la diagnosi di “spondilartrite

anchilosante”, ha certificato un’inabilità lavorativa, specificando che l’assicurata

era attualmente in gravidanza con recrudescenza dei sintomi anche a causa della

sospensione del farmaco biologico (doc. AI 8). La dr. __________, psichiatra

dell’assicurata dall’aprile 2016, infine, nel rapporto del 19 gennaio 2017, ha

posto la diagnosi di “ICD10 F 32.1”, descrivendo un “tono umore

mediamente deflesso, ansia” dal 2015, specificando che la paziente era affetta

dall’ottobre 2014 da spondiloartrite e nel 2015 aveva sviluppato dapprima

sintomi ansiosi e poi un episodio depressivo in via ingravescente, in stato di

gravidanza. Ha quindi concluso per un’inabilità lavorativa a motivo di “incapacità

a dare coerenza e continuità alle attività” (doc. AI 10).

L’amministrazione

ha sottoposto la documentazione al medico SMR, il quale, nell’annotazione del

23 marzo 2017, ha posto l’indicazione per l’effettuazione di un’inchiesta

casalinga a sei 6 mesi dal parto, presumibilmente avvenuto a febbraio 2017. Secondo

il dr. __________ del SMR la patologia era presente in forma influente sullo

stato funzionale da aprile 2014 (ricovero Clinica __________). Le limitazioni

funzionali erano “apatia, abulia, ansia, dolori generalizzati in caso di lavori

in cui deve rimanere costantemente in piedi o seduta. Mai accovacciarsi o inginocchiarsi”

(doc. AI 12). In data 18 dicembre 2017 il medico SMR ha precisato che

l’inabilità lavorativa come casalinga era del 20-30% (doc. AI 14). Il 17 gennaio

2018 è quindi stata esperita l’inchiesta economica per le persone che si

occupano dell’economia domestica che ha concluso per una limitazione

complessiva del 30.5% (doc. AI 17; cfr. nel dettaglio al consid. 2.10).

Tale

conclusione (presenza da aprile 2014 di una limitazione del 20-30% come

casalinga), che, come detto, non è di per sé stata contestata dalla ricorrente,

deve essere confermata da questo giudice che non ha motivo per mettere in

dubbio la valutazione del SMR, da considerare approfondita e rispecchiante i

parametri giurisprudenziali ricordati al considerando 2.6. che precede. Del

resto la medesima non è stata smentita da certificati medici attestanti la presenza

di patologie maggiormente invalidanti rispettivamente la sussistenza, prima del

ricovero ospedaliero dell’aprile 2014, di una inabilità rilevante (cfr. anche

al consid. 2.10).

2.9.

2.9.1. Secondo la giurisprudenza, per determinare lo statuto di un'assicurata

e, quindi, il metodo applicabile per stabilire l’e-ventuale invalidità, occorre

esaminare se essa, da sana, avrebbe consacrato l'essenziale della sua attività

all'economia domestica o ad un'occupazione lucrativa alla luce della sua situazione

personale, familiare, sociale e finanziaria (DTF 130 V 393 consid. 3.3. pag.

396 e sentenze citate).

Si

deve quindi appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente

prima dell’insorgere dell’invali-dità. Occorre in seguito verificare, fondandosi

sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza

del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa.

Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente

prima dell'insorgere dell’invalidità e se l'assicurato che non esercita

un’attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato

il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all’attività che

veniva svolta al momento dell’inter-vento del danno alla salute invalidante,

specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subito modifiche

rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte

le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie,

famigliari, l’età dell’assicurato, la sua situazione professionale, le affinità

e la personalità dell’assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita

un’importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del

minimo d’esistenza nel caso del mancato esercizio di un’attività lucrativa

rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF

130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr.

anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid 3 e la giurisprudenza ivi

citata; vedi inoltre Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,

in: Rechtssprechung des Bundesgericht zum Sozialversicherugsrecht, 2010, ad

art. 5, p. 47-50 e 53 e Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité,

Fribourg 1999, p. 190 segg.).

Questa

valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica

dell’assicurata, che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale

dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid.

5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

Occorre inoltre rilevare che, secondo la giurisprudenza, le dichiarazioni

fornite dall’assicurata stessa durante la procedura amministrativa

costituiscono un mezzo di prova pertinente, al fine di dedurre quale sia la

volontà ipotetica in merito al tasso di occupazione che ella avrebbe adottato

in assenza del danno alla salute.

Nella

sentenza del 20 novembre 2007 nella causa 9C_428/2007, il TF, proprio

alla luce delle dichiarazioni fornite da un’assicurata durante la procedura

amministrativa, ha ritenuto arbitraria la valutazione del grado di invalidità effettuata

dai giudici di prima istanza, secondo il metodo ordinario del raffronto dei

redditi (avendo considerato l’assicurata salariata a tempo pieno), anziché

secondo il metodo misto di calcolo, come invece ritenuto a ragione

dall’amministrazione.

Va

anche segnalata la sentenza 9C_52/2013 del 12 aprile 2013, dove il TF ha

esaminato il caso di un’assicurata, madre di tre figli, che dopo il 1991 ha sempre

lavorato a tempo parziale e che il TCA, al momento della nascita del diritto

alla rendita, ha considerato salariata nella misura del 70% e casalinga per il

restante 30%.

Da

ultimo va rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione

si deve infatti accertare quale sarebbe stata l’attività esercitata

dall’assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195,

98 V 262; AJP 1994 p. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente

pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer, op. cit., p. 288; Blanc, La

procédure administrative en assurance-invalidité, 1999, p. 190-191).

2.9.2. Venendo

al caso in esame, l'amministrazione ha, come detto, proceduto alla valutazione

del grado d'invalidità, ritenendo la ricorrente, prima dell'insorgenza del

danno alla salute, persona senza attività lucrativa ed ha quindi applicato il

metodo specifico di calcolo dell'invalidità. Questo giudice deve condividere

questa conclusione.

Considerandi

Dall’inserto

emerge che l’assicurata, nella domanda di prestazioni del 31 ottobre 2016, ha

indicato di non essere stata assicurata per la previdenza professionale al

momento dell’in-sorgenza dell’incapacità lavorativa (quesito 4.9), di essere

stata attiva professionalmente come mamma diurna dal 2006 al 2008 (quesito 6.2)

e di non essersi mai annunciata alla disoccupazione (quesito 6.7). Con la

domanda essa ha postulato unicamente l’attribuzione di una rendita (doc AI 2).

Dall’estratto

del conto individuale richiamato agli atti emerge unicamente l’attività

lavorativa svolta, peraltro a tempo parziale considerato il reddito annuo ridotto

(fr. 2'251 nel 2006 e fr. 6'361 nel 2007), per l’Associazione __________ dal 1.

luglio 2006 al 31 dicembre 2007, mentre che dal 2008 in poi l’interessata è

sempre stata registrata quale persona senza attività lucrativa (doc. AI 4).

Del

resto, interpellata al riguardo dall’amministrazione, nello scritto del 28 novembre

2016, l’assicurata ha affermato che “dal 2008 al 2014 non lavoravo perché ero

sposata e il mio mantenimento veniva a carico del mio ex-marito. Ad oggi ero a

carico di mia madre, ma il 6 agosto 2016 mi sono sposata con mio marito, e

intanto sono a carico di lui”. Nessuna menzione invece, in tale scritto, all’esistenza di problemi di salute

(doc. AI 6).

Alla

luce di questi elementi a ragione l’amministrazione ha concluso che al momento

dell’insorgenza del danno alla salute con valenza invalidante (aprile 2014;

cfr. al consid. 2.8), così come negli anni immediatamente precedenti, l’assicurata

non ha lavorato per sua scelta. Nel periodo in cui non ha svolto alcuna

attività lavorativa in base all'estratto conto individuale, la medesima non si

è iscritta all'assicurazione disoccupazione alla ricerca di un'occupazione né ha

effettuato alcuna ricerca di lavoro.

Per

tutte queste ragioni, l’amministrazione ha concluso a ragione che andava

considerata come persona senza attività lucrativa, applicando di conseguenza nei

suoi confronti il metodo specifico di calcolo dell'invalidità.

A

tali conclusioni non possono del resto mutare le allegazioni della ricorrente,

la quale fa segnatamente riferimento al suo scritto del 1. marzo 2018, inoltrato

all’amministrazione in sede di osservazioni al progetto di decisione del 2 febbraio

2018, con il quale affermava quanto segue:

"

Con riferimento alla vostra

risposta riguardo a la mia richiesta di invalidità, faccio notare che ho iniziato

con i miei problemi a partire dal 2006, e in quel periodo stavo lavorando

presso la Associazione __________, dal 2006, faccio sempre fisioterapie, alla

Fisioterapia __________.

Da quel momento ho iniziato a fare tutti controlli

possibili preso la Clinica __________, vedendo una serie infinita di Dottori,

fino a raggiungere la Clinica __________ nel 2014, dove sono stati in grado di capire quello che ho.

Qui allego un documento che accredita che stavo

lavorando nel momento di iniziare ad avere tutti questi problemi con la mia

salute, loro sono a disposizione vostra per qualsiasi informazione.” (doc. AI

20)

Ora,

da tale scritto emerge unicamente l’allegazione, sostenuta dall’assicurata

peraltro già in occasione dell’inchiesta domiciliare effettuata il 17 gennaio

2018.

e nuovamente in sede di ricorso, per la quale i suoi problemi di salute

sarebbero iniziati già nel 2006. Ora, a prescindere dal fatto che la ricorrente

nulla ha prodotto al fine di comprovare tale assunto, segnatamente documentazione

medica, deve essere osservato che tale circostanza non risulta in ogni modo

decisiva. Sia ricordato innanzitutto che, secondo la giurisprudenza federale,

per l’assicurazione invalidità non è importante la diagnosi, ma le sue

conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12

luglio 2012 consid. 6 con riferimenti). In effetti, l’insorgenza di un problema

alla salute di per sé ancora non significa nulla con riferimento all’even-tuale

diritto ad una prestazione dell’AI, per il quale decisive sono unicamente le ripercussioni

dello stesso sull’abilità lavorativa. In altre parole: il fatto – peraltro

ancora tutto da dimostrare – di aver “iniziato” ad avere dolori non significa ancora

che gli stessi comportassero anche una limitazione rilevante della sua capacità

lavorativa.

Bisogna

per contro concludere che nella specie l’assicurata nulla di concreto ha

addotto né tantomeno comprovato circa la presenza di affezioni alla salute

limitanti per l’esercizio di un’attività lucrativa in epoca antecedente all’aprile

2014.

Anzi, quanto asserito risulta persino contraddittorio laddove sostiene in

sostanza di essere stata inabile dal 2006, mentre è proprio dal luglio 2006 (sino

alla fine del 2007) che la medesima è stata attiva come mamma diurna. Inoltre,

non risulta alcuna prova che l’insorgente abbia interrotto tale attività a

motivo di problemi alla salute, la dichiarazione del 22 febbraio 2018

dell’Associazione __________ limitandosi a certificare l’attività svolta

dall’interessata dal 1 luglio 2016 al 31 dicembre 2007 (doc. AI 19).

nel proprio ricorso l’assicurata adduce altre motivazioni che permettono a

questo giudice di concludere diversamente.

Del

resto le conclusioni della decisione contestata sono confermate dalle emergenze

agli atti, dalle quali non è desumibile alcuna certificazione, medica o d’altra

natura, dalla quale si possa in qualche modo dedurre che al momento dell’insor-genza

dell’inabilità lavorativa l’assicurata esercitasse un’attivi-tà remunerata e

che la stessa sia stata interrotta a motivo dell’insorgenza dell’inabilità o,

ancora, che a quel momento ella intendesse seriamente esercitare una professione.

Sia

peraltro anche osservato che il curante dr. __________, nel già menzionato

certificato medico del 24 novembre 2016, dopo aver segnalato la presenza della

spondilartropatia siero negativa, con dolori “da 4-5 anni”, ha nondimeno

concluso per una limitazione in lavori da svolgere costantemente in piedi o

seduti, ma ha escluso un’inabilità lavorativa in un’atti-vità variata o di

ufficio in cui poter cambiare posizione di tanto in tanto e attestato un’abilità

lavorativa piena dopo la gravidanza (doc. AI 5).

In

nessun modo quindi alla ricorrente è riuscito di comprovare la sua intenzione

di intraprendere un’attività lavorativa e che tale progetto sia stato in primis

interrotto dall’insorgenza del danno alla salute.

Ne

segue che l’interruzione del lavoro, a fine 2007, e la mancata successiva

ripresa di un’attività lavorativa, non sono dovute, secondo il principio della

verosimiglianza preponderante valido nel campo delle assicurazioni sociali (DTF

126.

V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), a

motivi medici, ma ad una scelta dell’insorgente.

Tali

conclusioni non possono nemmeno venir modificate da quanto addotto

dall’assicurata in occasione dell’inchiesta eco-nomica svolta il 17 gennaio 2018.

Dal relativo rapporto si evince in effetti che l’assicurata aveva affermato che

nel 2014 si era iscritta ai corsi serali per ottenere l'AFC quale impiegata di

commercio (dal momento che i titoli ottenuti in patria non erano “spendibili

nel mondo del lavoro ticinese”) e di aver dovuto interrompere tale

formazione “a causa del compromesso stato di salute”. In quest’occasione

ha pure addotto di aver dovuto abbandonare l’attività di mamma diurna (svolta

dal 2005 al 2007) “a seguito del peggioramento dello stato di salute”,

dichiarando altresì che in assenza del danno alla salute avrebbe continuato a

lavorare.

In

tale contesto si ricorda che il principio della priorità della dichiarazione

della prima ora prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza

deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima

ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un

secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,

soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_752/2016 del 3 febbraio 2017;

STF 9C_762/2016 del 18 gennaio 2017;STF 8C_637/2016 del 13 dicembre 2016; SVR

2008.

UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143

consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella

causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

In concreto, già solo sulla base di tale principio, ritenuto che in

occasione della prima dichiarazione resa all’Ufficio AI il 28 novembre 2016 la

ricorrente aveva espressamente affermato di non aver lavorato, successivamente

al 2008, perché era sposata e quindi mantenuta dal marito, la conclusione

dell’amministrazione va confermata (doc. AI 6). Val la pena di ancora osservare

che in occasione dell’inchiesta domiciliare l’assicurata ha peraltro confermato

che il marito provvedeva al sostentamento della famiglia, lasciando nuovamente

intendere che non vi era per lei necessità economica di riprendere un’attività

lavorativa (doc. AI 17).

Sia

detto infine, ad ulteriore sostegno di quanto precede, che l’assicurata,

malgrado l’addotto tentativo del 2014, andato deserto, non ha successivamente più

ritenuto di dover riprendere il percorso formativo atto a meglio utilizzare le

proprie conoscenze di studio acquisite nel suo paese di origine, ciò che

avrebbe quantomeno comprovato la sussistenza di una certa volontà di migliorare

la sua situazione formativa in vista di una ripresa di un’attività professionale.

Il suo mancato impegno appare in realtà un ulteriore elemento che comprova come

in realtà l’assicurata non avesse alcuna intenzione di intraprendere

un’attività lavorativa.

In

siffatte circostanze, segnatamente alla luce di tutti gli elementi che emergono

dall’inserto, come il lungo tempo trascor-so senza che l’assicurata svolgesse

un’attività lucrativa, la mancata iscrizione all’URC e l’assenza di prove a

sostegno di ricerche di posti di lavoro, la classificazione operata dall'Ufficio

AI quale casalinga al 100% deve dunque essere confermata, non

consentendo in tutta evidenza di pervenire a una conclusione differente la

citata dichiarazione del 1. marzo 2018. Si può quindi ritenere

dimostrato, con il già richiamato grado della verosimiglianza preponderante

valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195

consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che l'insorgente avrebbe continuato a

non esercitare un’attività lucrativa remunerata anche negli anni successivi al

2014.

Concludendo, è dunque, a giusta ragione, che l'Ufficio AI ha riconosciuto

alla ricorrente lo statuto di casalinga.

2.10

In

merito alla definizione degli impedimenti nelle mansioni do-mestiche, l’Ufficio

AI ha esperito un’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia

domestica, conformemente ai marg. 3084 ss della Circolare sull’invalidità e la

grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), e meglio confrontando

le singole attività accessibili alla richiedente con i lavori che può eseguire

una persona sana (cfr. consid. 2.4 e 2.5).

Nel

rapporto del 31 gennaio 2018 relativo all’inchiesta domiciliare esperita il 17

gennaio 2018, sulla base degli accertamenti rilevati presso il domicilio

dell’interessata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione

domestica, l’assistente sociale ha stabilito una limitazione totale del 30.5%.

Considerata

quindi una limitazione complessiva del 30.5% su un’attività come casalinga del

100%, l’assistente sociale ha stabilito un grado d’invalidità del 30.5% (doc.

AI 17).

A

tale conclusione, rimasta peraltro incontestata, va prestata adesione, non

essendo ravvisabili elementi che consentano di metterne in dubbio

l’attendibilità (sul valore probatorio delle inchieste effettuate dai servizi

sociali cfr. pro multis DTF 128 V 93 consid. 4; AHI-Praxis 1997 pag. 291

consid. 4a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4).

2.11

Visto

quanto precede, la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso

respinto.

Ritenuta

l’incapacità lavorativa in ambito domestico del 30.5% e visto che l’assicurata

è casalinga, non può esserle riconosciuto il diritto ad una rendita, non

raggiungendo il grado d’in-validità minimo pensionabile del 40%.

All’assicurata

va comunque fatto presente che in caso di peggioramento rilevante delle

condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, ella potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il

presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti

dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla

data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere

cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).

2.12

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata

fra 200.-e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico

dell’assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese, per fr. 500.-, sono

poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti