Lexipedia

Decisione

32.2018.51

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 febbraio 2019Italiano52 min

Source ti.ch

Fatti

I nuovi certificati del dr. med. __________ e del dr. med. __________

prodotti con le osservazioni al progetto di decisione (doc. 144) sono stati valutati

dai dr. med. __________ (doc. 145) e __________ (doc. 147) dell’SMR e con

decisione del 30 gennaio 2018 (doc. A) l’amministrazione ha confermato

l’attribuzione di una rendita intera temporanea, ritenuto che dal 16 febbraio

2015 il grado di invalidità era del 17% e dal 13 giugno 2016 del 38%.

Il calcolo del grado di invalidità è stato

effettuato tenendo conto di un reddito da valida di Fr. 46'800.- nel 2014

aggiornato a Fr. 46'972.- nel 2015 e a Fr. 47'290.- nel 2016 e di un reddito da

invalida calcolato nel 2015 di Fr. 46'972.- e di Fr. 54'356.- nel 2016, questi

ultimi valori ritenuti all’80% rispettivamente al 60% e ridotti del 10% per

motivi personali.

Non sono infine stati concessi provvedimenti

professionali.

1.3. Il 16 aprile 2018

(doc. I) RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, si è rivolta al TCA

contestando di avere diritto a una rendita temporanea.

A suo dire, i parametri ritenuti dall’Ufficio AI

sarebbero errati e quindi andrebbero modificati come indicato nel suo

memoriale.

In particolare, la ricorrente ha ricalcolato i gradi

di invalidità partendo da un reddito da valida di Fr. 54'475.- per l’anno 2015

e di Fr. 54'910.- per il 2016 e l’ha paragonato al reddito statistico da

invalida di pari importo ricavato dalle tabelle ISS, considerato all’80% nel

2015 e al 60% nel 2016.

L’insorgente ha inoltre contestato la riduzione del

10% per motivi personali, peraltro non motivata dall’amministrazione, e ha

preteso di applicare la deduzione del 20% non avendo particolari qualifiche né

capacità ed essendo impedita di svolgere numerose attività anche di basso

profilo ed impossibilitata a svolgere lavori astratti e/o intellettuali. In tal

modo, il suo grado di invalidità sarebbe del 36% nel 2015 e del 52% nel 2016.

L’insorgente ha altresì contestato l’importo di Fr.

752.- attribuitole per luglio e agosto 2014, non conoscendo quali siano i dati

concreti utilizzati per determinare i sei criteri per la base di calcolo,

invitando l’amministrazione a fornirli con la risposta.

1.4. Interpellato il

Servizio rendite e indennità della Cassa cantonale di compensazione (doc. V/2),

che ha confermato la correttezza dell’ammontare della rendita, e il funzionario

che ha allestito il calcolo della perdita di guadagno che ha spiegato come ha

stabilito il reddito da invalido (doc. V/1), nella sua risposta del 16 maggio

2018 (doc. V) l’Ufficio AI ha proposto di respingere il ricorso.

L’amministrazione ha osservato che l’assicurata, senza il danno alla salute, avrebbe

verosimilmente continuato a lavorare presso il negozio del marito e quindi,

disponendo di dati concreti, il reddito da valida è stato calcolato sui dati reali

e non su quelli statistici. In presenza di una discrepanza fra i redditi

registrati nel conto individuale dell’assicurata e quelli dichiarati dal datore

di lavoro, più elevati, l’Ufficio AI ha ritenuto quale base di calcolo questi

ultimi dati essendo più favorevoli all’assicurata.

Per il reddito da invalida, l’amministrazione ha

osservato come esso sia stato erroneamente indicato in Fr. 46'972.-, importo

che si riferiva invece al reddito da valida, ma che in pratica è stato

stabilito correttamente partendo da un dato statistico di Fr. 4'300.- al mese

nel 2014, aggiornato e adattato all’orario medio svizzero e adeguato alla

capacità lavorativa residua del 60%.

Quanto alla deduzione del 20% richiesta, l’Ufficio

AI ha esposto la giurisprudenza applicabile e ha rilevato che non v’erano fattori

atti a influenzare ulteriormente i valori statistici, perciò l’adottata

riduzione del 10% era corretta.

1.5. Nelle osservazioni del 1°

giugno 2018 (doc. VII) la ricorrente ha ribadito il contenuto del suo ricorso e

si è lamentata che “neppure con l’allegato di

risposta controparte ha fornito tutti i dettagli necessari per poter verificare

l’esattezza o meno delle conclusioni alle quali la stessa è giunta per

stabilire il grado di invalidità della qui ricorrente.” (punto 1

pag. 2). Secondo quest’ultima, “solo con dei

riferimenti chiari ad elementi invalidanti e ad altrettanto chiare percentuali

di riduzione della capacità lavorativa che tali elementi invalidanti potrebbero

comportare, si potrà acclarare se le conclusioni alle quali è giunta l’autorità

cantonale è corretta oppure no. In assenza di tali elementi è infatti

impossibile stabilire se la riduzione della capacità lavorativa, quantificata

nel 10%, è corretta oppure se avrebbe dovuto essere maggiore o magari minore e

comunque di che entità e, soprattutto, per quali motivi.” (punto 1

pag. 3).

La ricorrente ha inoltre rimproverato all’Ufficio AI di essersi

più volte contraddetto nella determinazione del reddito da valida, giacché, a

suo dire, talvolta l’amministrazione ha indicato di dovere fare capo ai dati

statistici e altre volte ha precisato che ci si doveva basare sui dati

concreti. Pertanto, la decisione va annullata siccome arbitraria ed errata.

1.6. Il 13 giugno 2018 (doc. IX)

l’amministrazione ha puntualizzato di essersi riferita alla giurisprudenza in

materia di riduzione da applicare sul reddito statistico da invalida e che

quindi non vi sono “riferimenti chiari”

e “chiare percentuali di riduzione”.

L’Ufficio AI ha poi precisato di avere spiegato in modo

dettagliato come si è giunti al reddito da valida nella risposta e ha inoltre

contestato di essersi contraddetta nella determinazione del reddito da invalida,

che è stato stabilito utilizzando i dati statistici.

Infine, la verifica effettuata dalla Cassa di compensazione ha

chiarito ulteriormente il quadro della situazione.

Non v’è pertanto motivo di fornire ulteriori precisazioni sui calcoli.

1.7. La ricorrente non ha

formulato ulteriori osservazioni (doc. X).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se, correttamente, l’Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito

all’assicurata una rendita intera di invalidità temporanea dal 1° giugno 2014

al 31 agosto 2014, con versamento di Fr. 752.- al mese per luglio e agosto.

Inoltre, occorre esaminare se, stante una capacità lavorativa del

40% in attività adatte, da considerare come riduzione del rendimento, dal 13

giugno 2016 risulti una perdita di guadagno del 38% che non le darebbe diritto

a una rendita.

La ricorrente sostiene per contro di avere diritto a una mezza

rendita di invalidità (grado AI 52%) dal 13 giugno 2016.

La circostanza che dal 16 febbraio 2015 l’assicurata era inabile

al lavoro al 20% in un’attività adeguata, intesa come riduzione del rendimento,

e che dal calcolo della perdita di guadagno effettuato dall’Ufficio AI è risultata

una percentuale del 17%, non è stata invece contestata.

2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno

1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente

esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in

media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo

anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita

un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale

definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non

tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione

professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC

1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,

op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,

d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità

di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato

è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il

TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che

l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora

l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a

causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare

concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1°

gennaio 2007: TF] con sentenza U

156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

2.3. Nel caso di specie, dopo

avere, da ultimo, fatto esperire una perizia bidisciplinare e sentito il parere

del Servizio Medico Regionale, con la decisione del 30 gennaio

2018 l’Ufficio assicurazione invalidità ha riconosciuto

all’assicurata il diritto a una rendita intera di invalidità dal 1° giugno 2014

limitatamente al 31 agosto 2018, stante un’inabilità lavorativa totale fino al

4 agosto 2014. Poiché la domanda di AI era stata depositata nel gennaio 2014, e

quindi tardivamente rispetto all’inizio della sua incapacità lavorativa (18

giugno 2013), il versamento della rendita poteva avvenire solo dal 1° luglio

2014 (art. 29 cpv. 1 LAI: al più presto sei mesi dopo l’inoltro della domanda).

Il medico dell’SMR ha poi stabilito che la

ricorrente era inabile al lavoro in ragione del 20% in altre attività adeguate dal

16 febbraio 2015 e del 40% dal 13 giugno 2016, in entrambi i casi da intendere

come riduzione del rendimento.

L’Ufficio AI si è basato sul reddito da valida di

Fr. 46'800.- stabilito nel 2014 sulla scorta delle dichiarazioni del suo ex

datore di lavoro, affermando, peraltro, che tale reddito non coincideva con

quello ricavato dall’estratto del Conto Individuale dell’AVS ma che, essendo

comunque più favorevole, andava ritenuto come reddito da valida. Pertanto, in

assenza del danno alla salute, l’assicurata avrebbe potuto conseguire nel 2015

come commessa un reddito annuo di Fr. 46'972.- (+ 0,3674%) e nel 2016 di Fr.

47'290.- (+ 0,6761%) (doc. 139).

Poi, il raffronto con il reddito ottenibile in un'attività semplice e ripetitiva esigibile all’80%

(Fr. 54'356.- x 80% = Fr. 43'485.-), a cui è stata applicata una riduzione

personale del 10% per la limitazione nello svolgere lavori leggeri (Fr. 43'485.-

- 10% = Fr. 39'136.-), ha dato luogo a un grado di invalidità del 17% e quindi al rifiuto di una rendita di invalidità

(doc. 137).

Il medesimo reddito statistico, preso al 60% stante

un’inabilità lavorativa del 40% dal 13 giugno 2016 (Fr. 54'356.- x 60% = Fr.

32'614.-) e dedotto del 10% per motivi personali (Fr. 32'614.- - 10% = Fr.

29'352.-), ha portato l’Ufficio AI a stabilire un grado AI del 38% (doc. 138).

La ricorrente ha contestato i redditi da valida e da

invalida ritenuti dall’amministrazione, proponendo un’altra soluzione.

A suo dire, il salario di partenza riferito all’anno

2014, che è stato stabilito in Fr. 46'800.-, non coinciderebbe con il salario

indicato nella Tabella TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica.

Per una donna attiva come commessa, livello di

competenza 1, si ha un salario mensile di Fr. 4'517.- e quindi annuo di Fr.

54'204.-, contro i Fr. 46'800.- indicati dall’amministrazione.

Per i dati salariali relativi agli anni 2015 e 2016

“risulta ancor più difficile

comprendere su che base l’IAS abbia stabilito la cifra di Fr. 46'972.- per

l’anno 2015 e di Fr. 47'290.- per l’anno 2016 e ciò poiché non è stata trovata

alcuna tabella TA1 riferentesi ai suddetti anni.”

(doc. I punto 5 pag. 4).

Inoltre, d’avviso dell’insorgente, l’incremento

utilizzato dall’Ufficio AI si riferirebbe agli uomini in virtù della Tabella

T39 “Evoluzione dei salari nominali, dei prezzi al consumo e dei salari reali,

1976-2016”, mentre nel caso concreto vanno ritenuti i fattori relativi alle

donne, pari a un aumento dello 0,5% e dello 0,8%.

In conclusione, il salario da valida di riferimento

avrebbe dovuto essere di Fr. 54'475.- nel 2015 e di Fr. 54'910.- nel 2016.

Utilizzando i medesimi redditi statistici quale

reddito da invalida e applicando una riduzione complessiva del 20%, si ottiene

un grado di invalidità del 36% dal 16 febbraio 2015 per un’attività adeguata

esigibile all’80% e del 52% dal 13 giugno 2016 per una attività adatta ancora

esigibile in ragione del 60%.

L’insorgente ha quindi preteso una mezza rendita di

invalidità.

Stante un’incapacità lavorativa medica del 20%

in attività adeguata dal 16 febbraio 2015 e del 40% dal 13 giugno 2016, occorre

quindi verificare, dal profilo economico, le conseguenze del danno alla salute

che l’assicurata ha subìto.

2.4. L'obbligo

dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri

ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze

economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui

l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative

del danno alla salute.

In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto

quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua

residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V

22 consid. 4a pag. 28; Landolt,

Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi

Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una

rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da

escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona assicurata possono tuttavia essere

pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze

oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa

residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale,

i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la

presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28;

cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità

è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica

ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda

di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da

offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si

dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue

residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il

diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà

essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una

forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale

o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità

occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF

8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 5.2; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009

consid. 2.3; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e

1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).

Al riguardo, come è stato ricordato nella STF

8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al considerando 2.3, il Tribunale federale ha già

ripetutamente stabilito che in considerazione dell'ampio ventaglio di

attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi

(cfr. Tabella TA1 edita dall’Ufficio federale di statistica, livello di

esigenze 4, attuale livello di competenze 1) – un numero significativo di

queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la

posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute che impone di lavorare in

posizione alternata - esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare

la propria capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del mercato

occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag.

331 consid. 4a), in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e

controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il cambiamento

frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato

costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere

soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua

formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed

intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro

equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin,

Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag.

205 segg., secondo cui: “Bei einem Wechsel

muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten

angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den

Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d’invalidité dans

l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances,

in SZS 1990, pag. 255 segg.).

In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di

lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività

manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di

Considerandi

manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin,

op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).

L’Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro

accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.

Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti

vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano

le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC

1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004, U 871/02, consid. 3; STFA del

25.

febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.5).

Anche in questo ambito vi sono aperte delle opportunità di lavoro

per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni

di servizio.

Va infine rilevato che, per giurisprudenza, se è vero che vanno

indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al

giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli

accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di

invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha già ritenuto corretto il

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/ 2007 del

23.

aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b;STFA U 329/01 del

25.

febbraio 2003, consid 4.7).

Da ultimo, va ricordato che la determinazione del grado AI è il

risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in integrazione

professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; egli valuta

infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta

quindi al consulente, e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare

un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli

elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4;

RtiD II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

2.5

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre

stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di

verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1

pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve essere determinato il più

concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la

persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del

caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129

V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere

conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda

simile.

Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in

maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o

statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto

del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa

valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza

generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI

2000.

U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale

va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe

intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere

concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La

mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti

che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la

partecipazione a corsi, ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01]).

Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze

particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I

salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari

fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal

presupposto che, senza il danno alla salute, l'assicurato avrebbe continuato ad

esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati

eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 U 168 pag. 100 consid.

3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

2.6

La ricorrente ha contestato

la determinazione del reddito da valida effettuata dall’amministrazione,

sostenendo che si debba tenere invece conto del reddito statistico che ella, in

qualità di commessa, avrebbe potuto conseguire nel settore del commercio al

dettaglio, ossia nel 2014 Fr. 4'517.- al mese e Fr. 54'204.- all’anno,

contro i Fr. 46'800.- ritenuti dall’Ufficio AI.

Per l’anno 2015 tale importo si situa a Fr. 54'475.- (+ 0,5% di

rincaro) e per il 2016 a Fr. 54'910.- (+ 0,8%).

La richiesta dell’assicurata non può essere accolta.

Va ricordato che determinante per stabilire il reddito ipotetico

conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da

valido) non è il guadagno nell'ultima attività esercitata, ma il reddito che

otterrebbe, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, se non

fosse divenuta invalida.

Di regola, ci si fonderà sull'ultimo reddito conseguito prima del

danno alla salute (DTF 139 V 28 consid. 3.3.2; DTF 135 V 58 consid. 3.1). In

effetti, il reddito conseguito prima dell'insorgere del danno alla

salute è in linea di principio il punto di riferimento, secondo l'esperienza

empirica, per cui l'attività svolta fino a quel momento sarebbe proseguita.

Eccezioni a questo principio devono essere previste secondo la verosimiglianza

preponderante (per un caso di applicazione dell’eccezione, STF 9C_887/2017 del

7.

giugno 2018, consid. 4.3.2; STF 9C_24/2009 del 6 marzo 2009, consid. 3.2; DTF

129.

V 222 consid. 4.3.1).

Nell’evenienza concreta, l’Ufficio assicurazione invalidità ha

fatto capo alle conclusioni del consulente in integrazione per stabilire il

reddito da valida. Quest’ultimo, nel suo rapporto interno del 16 agosto 2017

(doc. 133), ha esposto i redditi che l’assicurata ha conseguito dal suo arrivo

in Svizzera, nel 2004, fino al 2012, così come risultanti dall’estratto del suo

conto individuale.

In particolare, si nota che fino al 2008 i redditi conseguiti

erano di gran lunga inferiori a Fr. 20'000.- annui, che nel 2010 il reddito da

attività lucrativa era di Fr. 13'100.- su un totale di Fr. 28'707.- iscritti

nel conto individuale, che nel 2011 su Fr. 33'540.- la cifra derivante

dall’attività lucrativa presso il marito era di Fr. 18'000.- e la differenza

era costituita dalle indennità di disoccupazione, come per l’anno 2012, in cui

su un totale iscritto di Fr. 26'400.- le indennità di disoccupazione

ammontavano a Fr. 5'700.-.

Il funzionario ha concluso che non trovava quindi riscontro il

reddito di Fr. 52'910.- dichiarato all’assicuratore malattia per perdita di

guadagno, non essendosi l’assicurata mai avvicinata a tale importo in tutta la

sua carriera lavorativa.

A conferma che quanto dichiarato non era del tutto attendibile era

il confronto fra il questionario per il datore di lavoro del marzo 2014 e

l’estratto del conto individuale.

Un’altra incongruenza riscontrata dal funzionario dell’Ufficio AI

è stata il reddito dichiarato al punto 2.10 del questionario per il datore di

lavoro (Fr. 3'900.- per l’anno 2013 – l’assicurata non ha mai preso la

tredicesima) con quello dichiarato all’assicuratore malattia (Fr. 4'070.- x 13

mensilità).

In considerazione di tutto ciò e “volendo

abbondanzialmente considerare l’assicurata salariata a tempo pieno, si

ritiene che il reddito massimo applicabile quale reddito da valida sia di 3'900

x 12 = CHF 46'800.- per l’anno 2014 (scadenza dell’anno di attesa). In

effetti nei precedenti anni non ha mai avuto aumenti di reddito.”.

Le considerazioni dell’amministrazione possono essere fatte qui

proprie dal Tribunale, il quale si allinea a questa generosa soluzione per

determinare il reddito da valida della ricorrente prima dell’insorgenza

del danno alla salute.

Nel questionario per il datore di lavoro sottoscritto il 16 marzo

2014.

(doc. 22) è stato indicato che l’assicurata lavorava 50-60 ore alla

settimana e che ha percepito, in parte nel 2012 e nel 2013 fino all’incidente,

un salario di Fr. 3'900.- al mese.

Disponendo quindi di dati concreti, non è possibile, in specie,

fare capo ai dati statistici come preteso dalla ricorrente (STCA 32.2018.31 del

4.

febbraio 2019 consid. 2.6 pag. 12).

Sulla scorta delle considerazioni esposte, occorre dunque partire

da un reddito da valida di Fr. 46'800.- accertato per l’anno 2013 e aggiornarlo

fino al 2016.

A questo proposito, va qui segnalato che l’amministrazione ha

ritenuto nella decisione del 30 gennaio 2018 un reddito da valida di Fr. 46'800.-

così come l’ha accertato nel 2017 il consulente in integrazione professionale e

ha preso tale importo per il calcolo del grado di invalidità senza procedere

all’aggiornamento del dato dal 2013 al 2014, ma solo dal 2014 in poi.

D’avviso della scrivente Corte, invece, poiché ci si deve porre a prima

dell’insorgenza del danno e quindi al 2013, si deve partire dal reddito allora

conseguito ed è da quel momento che occorre aggiornare il reddito da valida

fino al 2016.

Infatti, dovendo porsi

al momento in cui l'interessata dovrebbe ricevere la rendita di invalidità,

occorre adattare all'evoluzione dei salari nominali questo dato (DTF 128 V 174; DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20

febbraio 2008; STCA del 13 febbraio

2006, 36.2005.55). L’evoluzione

dei salari nominali fra il 2013 ed il 2014 nel settore del commercio (ramo

economico G 45-47) corrisponde per le donne ad una percentuale annua dell’1,2%,

dello 0,7% fra il 2014 e il 2015 e dell’1,2% fra il 2015 e il 2016 (Tabella

T1.2.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2017, pubblicata dall'Ufficio

federale di statistica). Ne

discende che il reddito da valida sarebbe stato nel 2014 di Fr. 47'361,60 (Fr.

46'800.- + [Fr. 46'800.- x 1,2 : 100]), di Fr. 47'693,13 nel 2015

e di Fr. 48'265,45 nel 2016.

D’altronde, nella STF 9C_368/2015 del 13 gennaio 2016 l’Alta Corte

ha affermato, al considerando 5.2, che per definizione il salario da valido non

costituisce un parametro che è fissato una volta per sempre

dall’amministrazione, ma al contrario si deve potere rivalutare quando si è di

fronte a una nuova domanda di rendita che segue un primo rifiuto (STF 9C_185/2014

del 2 luglio 2014 consid. 3.1).

L'importo di Fr. 47'361,60 costituisce dunque il reddito netto medio senza il danno alla

salute conseguibile dalla ricorrente nel 2014 con la sua attività di

commessa e va quindi posto alla base del confronto dei redditi per la

determinazione del danno economico, in luogo dei Fr. 46'800.- ritenuti

dall’Ufficio AI.

Per gli anni seguenti, va considerato un reddito di Fr. 47'693,13 nel 2015 e di Fr. 48'265,45 nel 2016.

In merito all’adeguamento al rincaro il TCA rileva che, come

correttamente rilevato dall’assicurata, l’amministrazione ha erroneamente aggiornato

il reddito da valida sulla base del rincaro applicabile agli uomini nel settore

del commercio in luogo di utilizzare i parametri riferiti alle donne.

2.7

Per

quanto concerne il reddito da invalida, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V

75, che al considerando 3b/aa

ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido

è determinante la situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni economiche effettive,

possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti

dalle statistiche salariali ufficiali,

edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi

medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid.

3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, in passato questo Tribunale

aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il

reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva

utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione

(TA13).

L'Alta Corte ha però successivamente

stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di

riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA

I 222/04 del 5 settembre 2006).

Con sentenza del 7 aprile 2008

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando

il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è

inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il

reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L.

Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag.

326-327) (…)”.

Questo tema è stato

definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza nella sentenza 8C_44/2009

del 3 giugno 2009, in cui ha ricordato che:

"

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio

2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,

precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito

effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario

statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere

considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V

322.

e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un

parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si

procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la

soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa

sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già

aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali." (…).

In seguito, nella STF

9C_21/2014 del 2 aprile 2014 l’Alta Corte ha ribadito al considerando 4.2 che i

dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei

redditi soltanto se è comprovato che l’assicurato non intendeva accontentarsi

di un salario modesto. Inoltre, il TF ha ricordato che non vi è una presunzione

in tal senso.

2.8

Per

quanto concerne il 2014 (cfr.,

a proposito del 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in

DTF 142 V 178, in particolare il consid. 2.5.7), anno di eventuale inizio del

diritto alla rendita (DTF 142 V 178, consid. 2.5.7),

in assenza di dati salariali concreti occorre basarsi sui dati statistici

nazionali e dall'inchiesta

svizzera sulla struttura dei salari 2014, edita dall'Ufficio federale di

statistica, più precisamente

dalla tabella TA1 2014_tirage_skill_level - Rami economici (NOGA08) (denominata

Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello

di competenze e il sesso – Settore privato; cfr., per il 2012, la citata

DTF 142 V 178), si osserva che il

salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; cfr. la citata DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) per 40 ore settimanali corrisponde a un importo

di Fr. 51'600.- (Fr. 4'300.- x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione dei

salari nominali questo dato fino a porsi

al momento in cui l'assicurata dovrebbe ricevere la rendita (DTF 126 V 81

consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148 del 12

dicembre 2008; STCA del 13 febbraio

2006, 36.2005.55), per l'indicizzazione dei salari nell'ambito

dell'accertamento del reddito ipotetico da invalida si ha per le donne che

partendo dal dato del 2014 (Tabella TA1 2014) il salario lordo statistico svizzero

adeguato al rincaro ammonta nel 2015 a Fr. 51'849.- (Fr. 51'600.- : 103,6 x 104,1) e nel 2016 a

Fr. 52'297,30 (Fr. 51'849.- :

104,1 x 105) (cfr. Tabella T1.2.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2017,

pubblicata dall'Ufficio federale di statistica; STF 8C_671/ 2013

del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).

Riportando ora queste cifre,

che si riferiscono ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana, su un

orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili negli

anni 2014-2016 (cfr. per

questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr.

anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e

la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione

economica, in ore per settimana T 03.02.03.01.04.01, pubblicata dall'Ufficio

federale di statistica, aggiornata al 2017: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/

travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/temps-travail/heures-normales-statistique-duree-normale-travail.assetdetail.

5287368.

html), il salario lordo medio ipotetico nazionale

da invalida per una donna ammonta nel 2014 a Fr. 53'793.-

(Fr. 51'600.- : 40 x 41,7), nel 2015 a Fr. 54'052,60 e nel 2016 a Fr. 54'519,93, ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,

consid. 3a).

2.9

Secondo

la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

L'Alta Corte ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della

riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il Tribunale

federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a

titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. L’applicazione di tassi

più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni

sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria.

Il 17 gennaio 2014 l’Alta Corte

ha rammentato nella sentenza 8C_80/2013 che non è necessario procedere con

deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le

limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria

del permesso di soggiorno o il tasso d’occupazione.

Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete. Non è dunque

possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli

fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto

di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF

9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).

2.10

Nel caso in esame, l’Ufficio

assicurazione invalidità ha ritenuto una riduzione del 10% non potendo

l’assicurata svolgere dei lavori pesanti per la sua inabilità lavorativa dal

giugno 2013.

Nel suo atto ricorsuale l’assicurata ha manifestato il proprio

dissenso per questa percentuale di riduzione del reddito da invalida, chiedendo

che sia considerato che non ha particolari qualifiche né capacità e per di più

che non si può pretendere che eserciti attività di carattere astratto e/o

intellettuale, perciò è difficile capire quale attività potrebbe mai

esercitare. La riduzione del 20% sarebbe dunque (più) adeguata.

Inoltre, l’Ufficio AI non avrebbe indicato quali siano i criteri e

i motivi che l’hanno portato a ritenere la riduzione del 10%.

Per quanto concerne il fattore di riduzione legato allo svolgimento

di un’attività leggera a causa del danno alla salute, il TCA evidenzia che il

Servizio Medico Regionale ha ritenuto nel suo rapporto finale del 7/30 agosto

2017.

(doc. 136) che il carico massimo era di 3kg. Di conseguenza, d’avviso di

questa Corte il consulente in integrazione professionale ha agito correttamente

applicando la deduzione del 10% per attività leggere, che peraltro è la

riduzione massima consentita per questa limitazione.

Quanto alla critica dell’insorgente secondo cui l’amministrazione

non avrebbe adeguatamente motivato questa sua conclusione, la stessa va

respinta.

Infatti, il consulente in integrazione professionale che si è

occupato del calcolo del grado di invalidità dell’assicurata ha debitamente

spiegato sia per il calcolo riferito all’anno 2015 (doc. 137) sia per quello

relativo all’anno 2016 (doc. 138) quali fattori potevano entrare in linea di

conto a titolo di riduzione per motivi personali.

Analizzati singolarmente i fattori di riduzione ammessi dalla

giurisprudenza federale, il consulente ha concluso in entrambi i casi che erano

dati soltanto i presupposti per applicare una riduzione al reddito statistico

del 10% per attività leggera.

Non entravano invece in considerazione ulteriori fattori di

riduzione, quali l’età e gli anni di servizio, la limitazione della

funzionalità, la nazionalità e il permesso di soggiorno, il tasso di

occupazione. Per ognuno di questi parametri il funzionario ha esposto la

giurisprudenza resa sull’argomento, motivando sufficientemente le sue

considerazioni al riguardo.

D’avviso della scrivente Corte, il tasso complessivo di riduzione

ritenuto dall’Ufficio AI, oltre a essere stato debitamente motivato in sede

amministrativa e poi ulteriormente argomentato con la risposta di causa, è

conforme alla prassi giurisprudenziale e non è tale da essere qui modificato.

Una maggiore percentuale di riduzione, contrariamente a quanto

preteso dall’insorgente, non può infatti essere applicata non essendone dati i

presupposti.

Va inoltre considerato che la capacità lavorativa dell’80% dal 16

febbraio 2015 e del 60% dal 13 giugno 2016 è da intendere quale riduzione del

rendimento nell’ambito di una presenza durante tutto il giorno (cfr. rapporto

finale SMR) e non come riduzione della presenza sul posto di lavoro.

A questo proposito, il

consulente ha precisato che la limitazione del rendimento determinato in sede

medica teneva già conto delle limitazioni funzionali.

In effetti, alla luce di quanto sottolineato dall’Alta Corte nella

STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014, va evidenziato che la riduzione del

rendimento non dà luogo ad un’ulteriore riduzione per motivi personali:

" 5.4. En ce qui concerne le taux

d'abattement sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que

lorsqu'un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une

diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation

de la capacité de travail et il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un

abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2;

8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références).“.

Anche nella STF 8C_163/2015 del 16 giugno 2015 il Tribunale

federale ha ricordato che non è possibile, nel momento in cui si valuta l’entità

della riduzione percentuale da applicare al reddito da invalido, tenere conto

nuovamente della riduzione di rendimento già constatata a livello medico e

inclusa nella valutazione della capacità lavorativa residua, onde evitare di

prendere in considerazione due volte lo stesso punto di vista (STCA 32.20142

del 5 ottobre 2017; STCA 32.2015.76 dell’8 marzo 2016; STCA 32.2014.130 del 24

settembre 2015).

La nostra Massima Istanza ha espressamente indicato che:

"

(…)

3.2.2

Bestehen über das ärztlich

beschriebe Beschäftigungspensum hinaus zusätzliche Einschränkungen, wie

beispielsweise ein vermindertes Rendement pro Zeiteinheit wegen verlangsamter

Arbeitsweise oder ein Bedarf nach ausserordentlichen Pausen oder ist die

funktionelle Einschränkung ihrer besonderen Natur nach nicht ohne weiteres mit

den Anforderungen vereinbar, wie sie sich aus den gewöhnlichen betrieblichen

Abläufen ergeben, kann dies bei der Bemessung des leidensbedingten Abzugs vom

statistischen Tabellenlohn berücksichtigt werden (Urteil 8C_260/2011 vom 25.

Juli 2011 E. 5.5 mit Hinweisen). Allerdings ist zu beachten, dass allfällige

bereits in der Beurteilung der medizinischen Arbeitsfähigkeit enthaltene

gesundheitliche Einschränkungen nicht zusätzlich in die Bemessung des

leidensbedingten Abzuges einfliessen können, weil damit ein- und derselbe

Gesichtspunkt bei der Bestimmung des Invalideneinkommens doppelt angerechnet

Dispositivo

würde. Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass Dr. med. B. die

Arbeitsfähigkeit in der angestammten oder einer anderen adaptierten

Erwerbstätigkeit in der Bandbreite von 50 % - 70 % angab, wobei aus der

(mehrfachen) Unterstreichung des höheren Niveaus (70 %) zu schliessen war, dass

die Versicherte eher in diesem Umfang ohne Leistungseinschränkung arbeiten

könnte. Unter diesen Umständen hat das kantonale Gericht zu Recht erkannt, dass

kein triftiger Grund bestand, in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen,

zumal auch sonst kein abzugsbegründendes Merkmal gemäss BGE 126 V 75 vorlag,

welches die Vorinstanz, auf deren Entscheid im Übrigen verwiesen wird, nicht

berücksichtigt hätte.”.

Tutto ben considerato, il TCA ritiene che, dovendo procedere a una

valutazione globale degli effetti di questi fattori sul reddito da invalida, tenuto

conto dell’insieme delle circostanze concrete il tasso di deduzione del 10% sia

adeguato e ciò considerando anche l’età della ricorrente, il suo soggiorno di

diversi anni in Svizzera, la sua capacità di esprimersi bene in italiano e la

sua capacità lavorativa residua.

Non v’è quindi alcun motivo per sostituire il proprio

apprezzamento a quello dell'amministrazione nell'applicazione della riduzione

concessa, percentuale che si trova del resto entro i limiti riconosciuti dalla

giurisprudenza.

Va concluso che con una capacità lavorativa residua dell’80% e del

60% la ricorrente è reintegrabile in un mercato equilibrato del lavoro.

2.11. La ricorrente ha contestato

anche il calcolo del grado AI riferito ai mesi di luglio e agosto 2014, per i

quali le è stata attribuita una rendita intera di invalidità stante una

capacità lavorativa nulla sia nell’attività precedente di commessa sia in altre

adeguate.

Va qui pertanto matematicamente esposto il calcolo alla base della

concessione di tale rendita intera.

Il reddito statistico ipotetico da invalida rivalutato pari

nel 2014 a Fr. 53'793.- va ritenuto nella misura dello 0% stante

la capacità lavorativa nulla esigibile

dal 18 giugno 2013 al 4 agosto 2014 (Fr. 53'793.- x 0% =

Fr. 0.-).

Confrontando questo dato con l'ammontare di Fr. 47'361,60 corrispondente al reddito (ipotetico)

da valida che l'assicurata avrebbe potuto conseguire nell'anno 2014

per l'attività di commessa esercitata al 100% senza il

danno alla salute, risulta dunque una perdita di guadagno del 100% ([Fr. 47'361,60 -

Fr. 0.-] : Fr. 47'361,60 x 100).

Per il 2016, il reddito statistico ipotetico da invalida

rivalutato ammontante a Fr. 54'519,93 va ritenuto nella misura del 60% stante la ridotta capacità lavorativa esigibile (Fr. 54'519,93 x 60 : 100 = Fr. 32'711,96) e in seguito va

diminuito del 10% per tenere conto

delle circostanze personali,

ottenendo così l’importo di Fr. 29'440,76 (Fr. 32'711,96 - [Fr. 32'711,96 x 10 : 100]).

Paragonato con l’importo di Fr. 48'265,45 corrispondente al reddito (ipotetico) da

valida che l'assicurata avrebbe potuto conseguire nell'anno 2016 per

l'attività di commessa esercitata al 100% senza il

danno alla salute, risulta dunque una perdita di guadagno del 39,00% ([Fr. 48'265,45 -

Fr. 29'440,76] : Fr. 48'265,45 x 100).

2.12. Alla luce di tutto quanto

esposto, dall'inabilità lavorativa del 100% nella precedente

attività sorta nel giugno 2013 l’assicurata ha diritto di beneficiare di una

rendita intera (grado AI 100%) dal 1° giugno 2014 fino al 31 agosto 2014, con

versamento solo per luglio e agosto stante la presentazione tardiva della

domanda (art. 29 cpv. 1 LAI), essendo totalmente inabile al lavoro anche in

altre attività adeguate.

Dal 13 giugno 2016, invece, periodo in cui il medico

SMR ha stabilito la sua capacità lavorativa come commessa del 30% e residua del

60% in altre attività adeguate, la perdita di guadagno del 39% stabilita da

questo Tribunale fa sì che la ricorrente non abbia (più) diritto a una rendita

AI.

Questo Tribunale quindi che conferma la decisione dell’Ufficio AI

di attribuzione temporanea di rendita limitatamente dal 1° giugno al 31 agosto

2014, con diritto al versamento della rendita intera soltanto per i mesi di

luglio e di agosto 2014.

2.13. Per quanto attiene alla

critica mossa nel ricorso secondo cui “Allo

scrivente legale non è però dato di conoscere, almeno sino a questo momento,

quali siano i dati concreti che l’IAS ha utilizzato per determinare i 6 criteri

enunciati alla voce “Base di

calcolo” nella decisione impugnata

e meglio:

- Totale degli anni di

contribuzione;

- Anni della classe di età;

- Scala di rendita applicabile;

- Conteggiato il totale di

accrediti per compiti educativi;

- Reddito annuo medio

determinante;

- Durata contributiva per il

reddito annuo medio.”,

va innanzitutto fatto presente che, contrariamente a quanto ritenuto

dalla ricorrente, la determinazione dell’importo della rendita a cui ha diritto

per i mesi di luglio e agosto 2014 non ha nulla a che vedere con il calcolo del

grado di invalidità esposto. L’importo della rendita AI non è quindi influenzato

né dalla presa in considerazione della Tabella TA1 come richiesto al punto 9

del ricorso né dal reddito da valida/invalida ritenuto. Sono altri i parametri

determinanti che entrano in linea di conto. Il grado di invalidità indica solo

se l’importo finale stabilito secondo i criteri che seguono sarà di un quarto,

di metà, di tre quarti o intero.

Infatti, il Servizio rendite e indennità ha ben spiegato nello

scritto del 4 maggio 2018 (doc. V/2), su invito dell’Ufficio assicurazione

invalidità, come si è giunti all’importo mensile di Fr. 752.- per il 2014, indicando,

così come preteso dall’assicurata, quali sono i sei criteri adottati in

concreto.

Questo Tribunale, visto che nelle osservazioni del 1° giugno 2018

(doc. VII) l’assicurata si è riconfermata nel suo ricorso, deve analizzare questa

questione.

2.14. In virtù dell’art. 36 cpv. 2

LAI, per il calcolo delle rendite ordinarie dell’assicurazione invalidità

risultano applicabili per analogie le disposizioni della LAVS.

A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i

contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle

lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr.

art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla

base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita

parziale; cfr. art. 52 OAVS).

Il calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di

contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per

compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui

l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere

dell’età conferente il diritto alla prestazione (art. 29bis cpv. 1 LAVS).

Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo

stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età

(art. 29ter cpv. 1 LAVS).

Secondo l’art. 29ter cpv. 2

LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

-

una persona ha pagato i contributi (lett. a);

-

il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio

del contributo minimo (lett. b);

-

possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett.

c).

Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio

dell'assicurato (art. 29quater LAVS). Esso

si compone:

-

dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

-

degli accrediti per compiti educativi (lett. b);

-

degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere

rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv.

1 e art. 33ter LAVS).

Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da

attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e

assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2

LAVS).

Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività

lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29quinquies cpv. 1 LAVS).

I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività

lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del

tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati

come reddito di un’attività lucrativa (art. 29quinquies

cpv. 2 LAVS).

Secondo l’art. 29quinquies

cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili

di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:

- entrambi

i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

-

una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);

-

il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia, sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione

reciproca soltanto i redditi conseguiti:

-

tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31

dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge

che ha per primo diritto alla rendita (art. 29quinquies

cpv. 4 lett. a LAVS) e

-

i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS,

con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29quinquies

cpv. 4 lett. b LAVS).

Secondo l’art. 29sexies cpv.

1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per

gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più

figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).

Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita

del primo figlio e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo

figlio. Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il

diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art.

52f cpv. 1 OAVS).

L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo

della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla

rendita (art. 29sexies cpv. 2 LAVS).

L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni

civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29sexies cpv. 3 LAVS).

2.15. La ricorrente è nata nel 1973,

perciò il suo periodo di contribuzione va dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre

2013, ossia fino a prima che sia insorto il diritto alla rendita di invalidità.

La Cassa di compensazione ha quindi correttamente calcolato che in

questo periodo v’è stata una contribuzione di 10 anni in luogo di 20 anni

previsti per gli assicurati della sua classe di età.

Questa lacuna è dovuta al fatto che l’assicurata è entrata in

Svizzera nel 2004 e, per colmarla, la Cassa ha applicato l’art. 52c OAVS e ha

aggiunto i sei mesi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l’insorgente

dell’invalidità e il suo diritto alla rendita, per un periodo complessivo di

contribuzione di 10 anni e 6 mesi, comprensivo degli accrediti per compiti

educativi (2 anni e 5 mesi).

Per il calcolo del reddito annuo medio dell’assicurata può essere

fatto riferimento all’esposizione della Cassa di compensazione, nella quale

risulta che la somma dei redditi da attività lucrativa ricavata dal conto

individuale della ricorrente è di Fr. 182'491.-.

Questo ammontare, rivalutato ex art. 33ter LAVS e diviso per gli anni di contribuzione, dà un reddito

annuo medio di Fr. 18'249.- (Fr. 182'491.- x 1,000 : 10 anni).

Avendo avuto una figlia nata nel 1992, l’assicurata beneficia poi

dell’accredito per compiti educativi fino ai 16 anni e quindi dal 1993 al 2008.

Questo accredito va poi diviso fra i due coniugi per il periodo di matrimonio

giusta l’art. 29sexies cpv. 3 LAVS.

Utilizzando l’apposita formula per calcolare gli accrediti (N.

5487 delle Direttive sulle rendite), si ha un computo di 5 mezzi accrediti che

nel 2014 assommavano a Fr. 10'530.- (Fr. 1'170.- [rendita AVS minima] x 12

[mesi] x 3 x 5 [accrediti] : 2 [metà fra i coniugi] : 10 [anni di

contribuzione]).

In conclusione, il reddito annuo medio della rendita si ottiene

sommando il reddito annuo medio precedentemente stabilito in Fr. 18'249.- con

gli accrediti di Fr. 10'530.-, per un totale di Fr. 28'779.-, ciò che corrisponde

a una rendita mensile di Fr. 752.-.

2.16. La decisione del 30 gennaio

2018 con cui l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata una rendita intera

temporanea di Fr. 752.- per i mesi di luglio e di agosto 2014 deve pertanto

essere confermata integralmente e il ricorso respinto anche su questo punto.

2.17. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.

500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

2.18. Quest’ultima ha tuttavia

chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio essendo beneficiaria dell’assistenza sociale (docc. I e

IV).

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere

posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative

condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa

d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).

L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG, che

prevede che:

"

1 L'assistenza

giudiziaria si estende:

- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;

- all'ammissione al gratuito patrocinio.

2 L'assistenza giudiziaria è

concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti,

l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.

3 Essa è esclusa se la

procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.".

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza

giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se

l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo

non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372

consid. 5b e riferimenti).

In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole

difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una

persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad

avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si esporrebbe

(STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236

consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157,

pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di

esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è

infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente

meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si

debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i

propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le

prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I

304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini,

op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, il TCA osserva che, viste le considerazioni

esposte, il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole. Infatti,

le argomentazioni dell’insorgente di carattere economico si basavano su

presupposti teorici (manifestamente) sbagliati; le ipotesi di calcolo erano

errate e con esse gli importi ritenuti e pretesi alla base del calcolo secondo

l’art. 16 LPGA, che vede confrontarsi il reddito ipotetico da valida, ossia

senza il danno alla salute, con quello da invalida, ovvero con il danno alla

salute e l’esercizio della capacità lavorativa medica residua.

Va peraltro evidenziato che, alla luce dei redditi effettivi da

attività lavorativa conseguiti dalla ricorrente (inferiori a Fr. 20'000.-), il

reddito da valida determinato dalla scrivente Corte è già costituito da un

importo alquanto generoso. Pretendere, come fatto dalla ricorrente, di

utilizzare un importo di gran lunga maggiore per la determinazione del grado di

invalidità, rasenta quindi un comportamento temerario.

Facendo quindi difetto anche solo uno dei presupposti necessari

per ottenere l'assistenza giudiziaria, la richiesta va respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.

3. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti