32.2018.51
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11 febbraio 2019Italiano52 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.51
TB
Lugano
11 febbraio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 aprile 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 30 gennaio 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Nel gennaio 2014 (doc. 2) RI
1, 1973, da ultimo attiva come commessa nel negozio del marito, ha chiesto prestazioni
dall’assicurazione invalidità a seguito dei postumi di un infortunio avvenuto
nel giugno 2013, che ha comportato una operazione alla spalla destra nel
dicembre 2013 (doc. 15).
Raccolta la documentazione medica ed economica necessaria, il 25
novembre 2015 (doc. 74) il Servizio Medico Regionale ha ritenuto opportuno fare
esperire una perizia reumatologica (doc. 101) e una psichiatrica (doc. 99).
1.2. Interpellati ulteriormente i
medici curanti, preso atto del rapporto finale SMR del 7/30 agosto 2017 (doc.
136) dei dr. med. __________ e __________ e delle considerazioni economiche del
consulente in integrazione professionale, con progetto di decisione del 7
settembre 2017 (doc. 141) l’Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito
all’assicurata una rendita intera temporanea dal 1° giugno 2014 al 31 agosto
2014, ma con versamento dal 1° luglio 2014 per inoltro tardivo della domanda.
Fatti
I nuovi certificati del dr. med. __________ e del dr. med. __________
prodotti con le osservazioni al progetto di decisione (doc. 144) sono stati valutati
dai dr. med. __________ (doc. 145) e __________ (doc. 147) dell’SMR e con
decisione del 30 gennaio 2018 (doc. A) l’amministrazione ha confermato
l’attribuzione di una rendita intera temporanea, ritenuto che dal 16 febbraio
2015 il grado di invalidità era del 17% e dal 13 giugno 2016 del 38%.
Il calcolo del grado di invalidità è stato
effettuato tenendo conto di un reddito da valida di Fr. 46'800.- nel 2014
aggiornato a Fr. 46'972.- nel 2015 e a Fr. 47'290.- nel 2016 e di un reddito da
invalida calcolato nel 2015 di Fr. 46'972.- e di Fr. 54'356.- nel 2016, questi
ultimi valori ritenuti all’80% rispettivamente al 60% e ridotti del 10% per
motivi personali.
Non sono infine stati concessi provvedimenti
professionali.
1.3. Il 16 aprile 2018
(doc. I) RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, si è rivolta al TCA
contestando di avere diritto a una rendita temporanea.
A suo dire, i parametri ritenuti dall’Ufficio AI
sarebbero errati e quindi andrebbero modificati come indicato nel suo
memoriale.
In particolare, la ricorrente ha ricalcolato i gradi
di invalidità partendo da un reddito da valida di Fr. 54'475.- per l’anno 2015
e di Fr. 54'910.- per il 2016 e l’ha paragonato al reddito statistico da
invalida di pari importo ricavato dalle tabelle ISS, considerato all’80% nel
2015 e al 60% nel 2016.
L’insorgente ha inoltre contestato la riduzione del
10% per motivi personali, peraltro non motivata dall’amministrazione, e ha
preteso di applicare la deduzione del 20% non avendo particolari qualifiche né
capacità ed essendo impedita di svolgere numerose attività anche di basso
profilo ed impossibilitata a svolgere lavori astratti e/o intellettuali. In tal
modo, il suo grado di invalidità sarebbe del 36% nel 2015 e del 52% nel 2016.
L’insorgente ha altresì contestato l’importo di Fr.
752.- attribuitole per luglio e agosto 2014, non conoscendo quali siano i dati
concreti utilizzati per determinare i sei criteri per la base di calcolo,
invitando l’amministrazione a fornirli con la risposta.
1.4. Interpellato il
Servizio rendite e indennità della Cassa cantonale di compensazione (doc. V/2),
che ha confermato la correttezza dell’ammontare della rendita, e il funzionario
che ha allestito il calcolo della perdita di guadagno che ha spiegato come ha
stabilito il reddito da invalido (doc. V/1), nella sua risposta del 16 maggio
2018 (doc. V) l’Ufficio AI ha proposto di respingere il ricorso.
L’amministrazione ha osservato che l’assicurata, senza il danno alla salute, avrebbe
verosimilmente continuato a lavorare presso il negozio del marito e quindi,
disponendo di dati concreti, il reddito da valida è stato calcolato sui dati reali
e non su quelli statistici. In presenza di una discrepanza fra i redditi
registrati nel conto individuale dell’assicurata e quelli dichiarati dal datore
di lavoro, più elevati, l’Ufficio AI ha ritenuto quale base di calcolo questi
ultimi dati essendo più favorevoli all’assicurata.
Per il reddito da invalida, l’amministrazione ha
osservato come esso sia stato erroneamente indicato in Fr. 46'972.-, importo
che si riferiva invece al reddito da valida, ma che in pratica è stato
stabilito correttamente partendo da un dato statistico di Fr. 4'300.- al mese
nel 2014, aggiornato e adattato all’orario medio svizzero e adeguato alla
capacità lavorativa residua del 60%.
Quanto alla deduzione del 20% richiesta, l’Ufficio
AI ha esposto la giurisprudenza applicabile e ha rilevato che non v’erano fattori
atti a influenzare ulteriormente i valori statistici, perciò l’adottata
riduzione del 10% era corretta.
1.5. Nelle osservazioni del 1°
giugno 2018 (doc. VII) la ricorrente ha ribadito il contenuto del suo ricorso e
si è lamentata che “neppure con l’allegato di
risposta controparte ha fornito tutti i dettagli necessari per poter verificare
l’esattezza o meno delle conclusioni alle quali la stessa è giunta per
stabilire il grado di invalidità della qui ricorrente.” (punto 1
pag. 2). Secondo quest’ultima, “solo con dei
riferimenti chiari ad elementi invalidanti e ad altrettanto chiare percentuali
di riduzione della capacità lavorativa che tali elementi invalidanti potrebbero
comportare, si potrà acclarare se le conclusioni alle quali è giunta l’autorità
cantonale è corretta oppure no. In assenza di tali elementi è infatti
impossibile stabilire se la riduzione della capacità lavorativa, quantificata
nel 10%, è corretta oppure se avrebbe dovuto essere maggiore o magari minore e
comunque di che entità e, soprattutto, per quali motivi.” (punto 1
pag. 3).
La ricorrente ha inoltre rimproverato all’Ufficio AI di essersi
più volte contraddetto nella determinazione del reddito da valida, giacché, a
suo dire, talvolta l’amministrazione ha indicato di dovere fare capo ai dati
statistici e altre volte ha precisato che ci si doveva basare sui dati
concreti. Pertanto, la decisione va annullata siccome arbitraria ed errata.
1.6. Il 13 giugno 2018 (doc. IX)
l’amministrazione ha puntualizzato di essersi riferita alla giurisprudenza in
materia di riduzione da applicare sul reddito statistico da invalida e che
quindi non vi sono “riferimenti chiari”
e “chiare percentuali di riduzione”.
L’Ufficio AI ha poi precisato di avere spiegato in modo
dettagliato come si è giunti al reddito da valida nella risposta e ha inoltre
contestato di essersi contraddetta nella determinazione del reddito da invalida,
che è stato stabilito utilizzando i dati statistici.
Infine, la verifica effettuata dalla Cassa di compensazione ha
chiarito ulteriormente il quadro della situazione.
Non v’è pertanto motivo di fornire ulteriori precisazioni sui calcoli.
1.7. La ricorrente non ha
formulato ulteriori osservazioni (doc. X).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se, correttamente, l’Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito
all’assicurata una rendita intera di invalidità temporanea dal 1° giugno 2014
al 31 agosto 2014, con versamento di Fr. 752.- al mese per luglio e agosto.
Inoltre, occorre esaminare se, stante una capacità lavorativa del
40% in attività adatte, da considerare come riduzione del rendimento, dal 13
giugno 2016 risulti una perdita di guadagno del 38% che non le darebbe diritto
a una rendita.
La ricorrente sostiene per contro di avere diritto a una mezza
rendita di invalidità (grado AI 52%) dal 13 giugno 2016.
La circostanza che dal 16 febbraio 2015 l’assicurata era inabile
al lavoro al 20% in un’attività adeguata, intesa come riduzione del rendimento,
e che dal calcolo della perdita di guadagno effettuato dall’Ufficio AI è risultata
una percentuale del 17%, non è stata invece contestata.
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno
1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo
anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,
op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,
d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità
di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato
è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1°
gennaio 2007: TF] con sentenza U
156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.3. Nel caso di specie, dopo
avere, da ultimo, fatto esperire una perizia bidisciplinare e sentito il parere
del Servizio Medico Regionale, con la decisione del 30 gennaio
2018 l’Ufficio assicurazione invalidità ha riconosciuto
all’assicurata il diritto a una rendita intera di invalidità dal 1° giugno 2014
limitatamente al 31 agosto 2018, stante un’inabilità lavorativa totale fino al
4 agosto 2014. Poiché la domanda di AI era stata depositata nel gennaio 2014, e
quindi tardivamente rispetto all’inizio della sua incapacità lavorativa (18
giugno 2013), il versamento della rendita poteva avvenire solo dal 1° luglio
2014 (art. 29 cpv. 1 LAI: al più presto sei mesi dopo l’inoltro della domanda).
Il medico dell’SMR ha poi stabilito che la
ricorrente era inabile al lavoro in ragione del 20% in altre attività adeguate dal
16 febbraio 2015 e del 40% dal 13 giugno 2016, in entrambi i casi da intendere
come riduzione del rendimento.
L’Ufficio AI si è basato sul reddito da valida di
Fr. 46'800.- stabilito nel 2014 sulla scorta delle dichiarazioni del suo ex
datore di lavoro, affermando, peraltro, che tale reddito non coincideva con
quello ricavato dall’estratto del Conto Individuale dell’AVS ma che, essendo
comunque più favorevole, andava ritenuto come reddito da valida. Pertanto, in
assenza del danno alla salute, l’assicurata avrebbe potuto conseguire nel 2015
come commessa un reddito annuo di Fr. 46'972.- (+ 0,3674%) e nel 2016 di Fr.
47'290.- (+ 0,6761%) (doc. 139).
Poi, il raffronto con il reddito ottenibile in un'attività semplice e ripetitiva esigibile all’80%
(Fr. 54'356.- x 80% = Fr. 43'485.-), a cui è stata applicata una riduzione
personale del 10% per la limitazione nello svolgere lavori leggeri (Fr. 43'485.-
- 10% = Fr. 39'136.-), ha dato luogo a un grado di invalidità del 17% e quindi al rifiuto di una rendita di invalidità
(doc. 137).
Il medesimo reddito statistico, preso al 60% stante
un’inabilità lavorativa del 40% dal 13 giugno 2016 (Fr. 54'356.- x 60% = Fr.
32'614.-) e dedotto del 10% per motivi personali (Fr. 32'614.- - 10% = Fr.
29'352.-), ha portato l’Ufficio AI a stabilire un grado AI del 38% (doc. 138).
La ricorrente ha contestato i redditi da valida e da
invalida ritenuti dall’amministrazione, proponendo un’altra soluzione.
A suo dire, il salario di partenza riferito all’anno
2014, che è stato stabilito in Fr. 46'800.-, non coinciderebbe con il salario
indicato nella Tabella TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica.
Per una donna attiva come commessa, livello di
competenza 1, si ha un salario mensile di Fr. 4'517.- e quindi annuo di Fr.
54'204.-, contro i Fr. 46'800.- indicati dall’amministrazione.
Per i dati salariali relativi agli anni 2015 e 2016
“risulta ancor più difficile
comprendere su che base l’IAS abbia stabilito la cifra di Fr. 46'972.- per
l’anno 2015 e di Fr. 47'290.- per l’anno 2016 e ciò poiché non è stata trovata
alcuna tabella TA1 riferentesi ai suddetti anni.”
(doc. I punto 5 pag. 4).
Inoltre, d’avviso dell’insorgente, l’incremento
utilizzato dall’Ufficio AI si riferirebbe agli uomini in virtù della Tabella
T39 “Evoluzione dei salari nominali, dei prezzi al consumo e dei salari reali,
1976-2016”, mentre nel caso concreto vanno ritenuti i fattori relativi alle
donne, pari a un aumento dello 0,5% e dello 0,8%.
In conclusione, il salario da valida di riferimento
avrebbe dovuto essere di Fr. 54'475.- nel 2015 e di Fr. 54'910.- nel 2016.
Utilizzando i medesimi redditi statistici quale
reddito da invalida e applicando una riduzione complessiva del 20%, si ottiene
un grado di invalidità del 36% dal 16 febbraio 2015 per un’attività adeguata
esigibile all’80% e del 52% dal 13 giugno 2016 per una attività adatta ancora
esigibile in ragione del 60%.
L’insorgente ha quindi preteso una mezza rendita di
invalidità.
Stante un’incapacità lavorativa medica del 20%
in attività adeguata dal 16 febbraio 2015 e del 40% dal 13 giugno 2016, occorre
quindi verificare, dal profilo economico, le conseguenze del danno alla salute
che l’assicurata ha subìto.
2.4. L'obbligo
dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri
ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze
economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui
l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative
del danno alla salute.
In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto
quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua
residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V
22 consid. 4a pag. 28; Landolt,
Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi
Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una
rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da
escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere
pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze
oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa
residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale,
i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la
presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28;
cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità
è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica
ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda
di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da
offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si
dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue
residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il
diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà
essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una
forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale
o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità
occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF
8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 5.2; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009
consid. 2.3; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e
1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).
Al riguardo, come è stato ricordato nella STF
8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al considerando 2.3, il Tribunale federale ha già
ripetutamente stabilito che in considerazione dell'ampio ventaglio di
attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi
(cfr. Tabella TA1 edita dall’Ufficio federale di statistica, livello di
esigenze 4, attuale livello di competenze 1) – un numero significativo di
queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la
posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute che impone di lavorare in
posizione alternata - esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare
la propria capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del mercato
occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag.
331 consid. 4a), in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e
controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il cambiamento
frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato
costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere
soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua
formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed
intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin,
Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag.
205 segg., secondo cui: “Bei einem Wechsel
muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten
angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den
Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d’invalidité dans
l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances,
in SZS 1990, pag. 255 segg.).
In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di
lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività
manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di
Considerandi
manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin,
op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).
L’Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro
accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.
Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti
vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano
le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC
1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004, U 871/02, consid. 3; STFA del
25.
febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.5).
Anche in questo ambito vi sono aperte delle opportunità di lavoro
per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni
di servizio.
Va infine rilevato che, per giurisprudenza, se è vero che vanno
indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al
giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli
accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di
invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha già ritenuto corretto il
rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/ 2007 del
23.
aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b;STFA U 329/01 del
25.
febbraio 2003, consid 4.7).
Da ultimo, va ricordato che la determinazione del grado AI è il
risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in integrazione
professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; egli valuta
infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta
quindi al consulente, e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni
sanitarie, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare
un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli
elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4;
RtiD II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
2.5
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona
assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre
stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di
verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1
pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve essere determinato il più
concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la
persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del
caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129
V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere
conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda
simile.
Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in
maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o
statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto
del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa
valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza
generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI
2000.
U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale
va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe
intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere
concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La
mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti
che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la
partecipazione a corsi, ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01]).
Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze
particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I
salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari
fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal
presupposto che, senza il danno alla salute, l'assicurato avrebbe continuato ad
esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati
eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 U 168 pag. 100 consid.
3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
2.6
La ricorrente ha contestato
la determinazione del reddito da valida effettuata dall’amministrazione,
sostenendo che si debba tenere invece conto del reddito statistico che ella, in
qualità di commessa, avrebbe potuto conseguire nel settore del commercio al
dettaglio, ossia nel 2014 Fr. 4'517.- al mese e Fr. 54'204.- all’anno,
contro i Fr. 46'800.- ritenuti dall’Ufficio AI.
Per l’anno 2015 tale importo si situa a Fr. 54'475.- (+ 0,5% di
rincaro) e per il 2016 a Fr. 54'910.- (+ 0,8%).
La richiesta dell’assicurata non può essere accolta.
Va ricordato che determinante per stabilire il reddito ipotetico
conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da
valido) non è il guadagno nell'ultima attività esercitata, ma il reddito che
otterrebbe, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, se non
fosse divenuta invalida.
Di regola, ci si fonderà sull'ultimo reddito conseguito prima del
danno alla salute (DTF 139 V 28 consid. 3.3.2; DTF 135 V 58 consid. 3.1). In
effetti, il reddito conseguito prima dell'insorgere del danno alla
salute è in linea di principio il punto di riferimento, secondo l'esperienza
empirica, per cui l'attività svolta fino a quel momento sarebbe proseguita.
Eccezioni a questo principio devono essere previste secondo la verosimiglianza
preponderante (per un caso di applicazione dell’eccezione, STF 9C_887/2017 del
7.
giugno 2018, consid. 4.3.2; STF 9C_24/2009 del 6 marzo 2009, consid. 3.2; DTF
129.
V 222 consid. 4.3.1).
Nell’evenienza concreta, l’Ufficio assicurazione invalidità ha
fatto capo alle conclusioni del consulente in integrazione per stabilire il
reddito da valida. Quest’ultimo, nel suo rapporto interno del 16 agosto 2017
(doc. 133), ha esposto i redditi che l’assicurata ha conseguito dal suo arrivo
in Svizzera, nel 2004, fino al 2012, così come risultanti dall’estratto del suo
conto individuale.
In particolare, si nota che fino al 2008 i redditi conseguiti
erano di gran lunga inferiori a Fr. 20'000.- annui, che nel 2010 il reddito da
attività lucrativa era di Fr. 13'100.- su un totale di Fr. 28'707.- iscritti
nel conto individuale, che nel 2011 su Fr. 33'540.- la cifra derivante
dall’attività lucrativa presso il marito era di Fr. 18'000.- e la differenza
era costituita dalle indennità di disoccupazione, come per l’anno 2012, in cui
su un totale iscritto di Fr. 26'400.- le indennità di disoccupazione
ammontavano a Fr. 5'700.-.
Il funzionario ha concluso che non trovava quindi riscontro il
reddito di Fr. 52'910.- dichiarato all’assicuratore malattia per perdita di
guadagno, non essendosi l’assicurata mai avvicinata a tale importo in tutta la
sua carriera lavorativa.
A conferma che quanto dichiarato non era del tutto attendibile era
il confronto fra il questionario per il datore di lavoro del marzo 2014 e
l’estratto del conto individuale.
Un’altra incongruenza riscontrata dal funzionario dell’Ufficio AI
è stata il reddito dichiarato al punto 2.10 del questionario per il datore di
lavoro (Fr. 3'900.- per l’anno 2013 – l’assicurata non ha mai preso la
tredicesima) con quello dichiarato all’assicuratore malattia (Fr. 4'070.- x 13
mensilità).
In considerazione di tutto ciò e “volendo
abbondanzialmente considerare l’assicurata salariata a tempo pieno, si
ritiene che il reddito massimo applicabile quale reddito da valida sia di 3'900
x 12 = CHF 46'800.- per l’anno 2014 (scadenza dell’anno di attesa). In
effetti nei precedenti anni non ha mai avuto aumenti di reddito.”.
Le considerazioni dell’amministrazione possono essere fatte qui
proprie dal Tribunale, il quale si allinea a questa generosa soluzione per
determinare il reddito da valida della ricorrente prima dell’insorgenza
del danno alla salute.
Nel questionario per il datore di lavoro sottoscritto il 16 marzo
2014.
(doc. 22) è stato indicato che l’assicurata lavorava 50-60 ore alla
settimana e che ha percepito, in parte nel 2012 e nel 2013 fino all’incidente,
un salario di Fr. 3'900.- al mese.
Disponendo quindi di dati concreti, non è possibile, in specie,
fare capo ai dati statistici come preteso dalla ricorrente (STCA 32.2018.31 del
4.
febbraio 2019 consid. 2.6 pag. 12).
Sulla scorta delle considerazioni esposte, occorre dunque partire
da un reddito da valida di Fr. 46'800.- accertato per l’anno 2013 e aggiornarlo
fino al 2016.
A questo proposito, va qui segnalato che l’amministrazione ha
ritenuto nella decisione del 30 gennaio 2018 un reddito da valida di Fr. 46'800.-
così come l’ha accertato nel 2017 il consulente in integrazione professionale e
ha preso tale importo per il calcolo del grado di invalidità senza procedere
all’aggiornamento del dato dal 2013 al 2014, ma solo dal 2014 in poi.
D’avviso della scrivente Corte, invece, poiché ci si deve porre a prima
dell’insorgenza del danno e quindi al 2013, si deve partire dal reddito allora
conseguito ed è da quel momento che occorre aggiornare il reddito da valida
fino al 2016.
Infatti, dovendo porsi
al momento in cui l'interessata dovrebbe ricevere la rendita di invalidità,
occorre adattare all'evoluzione dei salari nominali questo dato (DTF 128 V 174; DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20
febbraio 2008; STCA del 13 febbraio
2006, 36.2005.55). L’evoluzione
dei salari nominali fra il 2013 ed il 2014 nel settore del commercio (ramo
economico G 45-47) corrisponde per le donne ad una percentuale annua dell’1,2%,
dello 0,7% fra il 2014 e il 2015 e dell’1,2% fra il 2015 e il 2016 (Tabella
T1.2.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2017, pubblicata dall'Ufficio
federale di statistica). Ne
discende che il reddito da valida sarebbe stato nel 2014 di Fr. 47'361,60 (Fr.
46'800.- + [Fr. 46'800.- x 1,2 : 100]), di Fr. 47'693,13 nel 2015
e di Fr. 48'265,45 nel 2016.
D’altronde, nella STF 9C_368/2015 del 13 gennaio 2016 l’Alta Corte
ha affermato, al considerando 5.2, che per definizione il salario da valido non
costituisce un parametro che è fissato una volta per sempre
dall’amministrazione, ma al contrario si deve potere rivalutare quando si è di
fronte a una nuova domanda di rendita che segue un primo rifiuto (STF 9C_185/2014
del 2 luglio 2014 consid. 3.1).
L'importo di Fr. 47'361,60 costituisce dunque il reddito netto medio senza il danno alla
salute conseguibile dalla ricorrente nel 2014 con la sua attività di
commessa e va quindi posto alla base del confronto dei redditi per la
determinazione del danno economico, in luogo dei Fr. 46'800.- ritenuti
dall’Ufficio AI.
Per gli anni seguenti, va considerato un reddito di Fr. 47'693,13 nel 2015 e di Fr. 48'265,45 nel 2016.
In merito all’adeguamento al rincaro il TCA rileva che, come
correttamente rilevato dall’assicurata, l’amministrazione ha erroneamente aggiornato
il reddito da valida sulla base del rincaro applicabile agli uomini nel settore
del commercio in luogo di utilizzare i parametri riferiti alle donne.
2.7
Per
quanto concerne il reddito da invalida, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V
75, che al considerando 3b/aa
ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido
è determinante la situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn").
Qualora difettino indicazioni economiche effettive,
possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti
dalle statistiche salariali ufficiali,
edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi
medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid.
3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Al fine di non
discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da
non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, in passato questo Tribunale
aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il
reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva
utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione
(TA13).
L'Alta Corte ha però successivamente
stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di
riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio
federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che
riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA
I 222/04 del 5 settembre 2006).
Con sentenza del 7 aprile 2008
(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando
il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è
inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il
reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L.
Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag.
326-327) (…)”.
Questo tema è stato
definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza nella sentenza 8C_44/2009
del 3 giugno 2009, in cui ha ricordato che:
"
3.3
In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio
2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,
precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito
effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario
statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere
considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V
322.
e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un
parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si
procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la
soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa
sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già
aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali." (…).
In seguito, nella STF
9C_21/2014 del 2 aprile 2014 l’Alta Corte ha ribadito al considerando 4.2 che i
dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei
redditi soltanto se è comprovato che l’assicurato non intendeva accontentarsi
di un salario modesto. Inoltre, il TF ha ricordato che non vi è una presunzione
in tal senso.
2.8
Per
quanto concerne il 2014 (cfr.,
a proposito del 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in
DTF 142 V 178, in particolare il consid. 2.5.7), anno di eventuale inizio del
diritto alla rendita (DTF 142 V 178, consid. 2.5.7),
in assenza di dati salariali concreti occorre basarsi sui dati statistici
nazionali e dall'inchiesta
svizzera sulla struttura dei salari 2014, edita dall'Ufficio federale di
statistica, più precisamente
dalla tabella TA1 2014_tirage_skill_level - Rami economici (NOGA08) (denominata
Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello
di competenze e il sesso – Settore privato; cfr., per il 2012, la citata
DTF 142 V 178), si osserva che il
salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze; cfr. la citata DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) per 40 ore settimanali corrisponde a un importo
di Fr. 51'600.- (Fr. 4'300.- x 12 mesi).
Adattando all'evoluzione dei
salari nominali questo dato fino a porsi
al momento in cui l'assicurata dovrebbe ricevere la rendita (DTF 126 V 81
consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148 del 12
dicembre 2008; STCA del 13 febbraio
2006, 36.2005.55), per l'indicizzazione dei salari nell'ambito
dell'accertamento del reddito ipotetico da invalida si ha per le donne che
partendo dal dato del 2014 (Tabella TA1 2014) il salario lordo statistico svizzero
adeguato al rincaro ammonta nel 2015 a Fr. 51'849.- (Fr. 51'600.- : 103,6 x 104,1) e nel 2016 a
Fr. 52'297,30 (Fr. 51'849.- :
104,1 x 105) (cfr. Tabella T1.2.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2017,
pubblicata dall'Ufficio federale di statistica; STF 8C_671/ 2013
del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).
Riportando ora queste cifre,
che si riferiscono ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana, su un
orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili negli
anni 2014-2016 (cfr. per
questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr.
anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e
la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione
economica, in ore per settimana T 03.02.03.01.04.01, pubblicata dall'Ufficio
federale di statistica, aggiornata al 2017: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/
travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/temps-travail/heures-normales-statistique-duree-normale-travail.assetdetail.
5287368.
html), il salario lordo medio ipotetico nazionale
da invalida per una donna ammonta nel 2014 a Fr. 53'793.-
(Fr. 51'600.- : 40 x 41,7), nel 2015 a Fr. 54'052,60 e nel 2016 a Fr. 54'519,93, ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,
consid. 3a).
2.9
Secondo
la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico.
L'Alta Corte ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della
riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il Tribunale
federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a
titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. L’applicazione di tassi
più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni
sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente
verificabili in sede giudiziaria.
Il 17 gennaio 2014 l’Alta Corte
ha rammentato nella sentenza 8C_80/2013 che non è necessario procedere con
deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le
limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria
del permesso di soggiorno o il tasso d’occupazione.
Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei
limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito
da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete. Non è dunque
possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli
fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto
di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF
9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).
2.10
Nel caso in esame, l’Ufficio
assicurazione invalidità ha ritenuto una riduzione del 10% non potendo
l’assicurata svolgere dei lavori pesanti per la sua inabilità lavorativa dal
giugno 2013.
Nel suo atto ricorsuale l’assicurata ha manifestato il proprio
dissenso per questa percentuale di riduzione del reddito da invalida, chiedendo
che sia considerato che non ha particolari qualifiche né capacità e per di più
che non si può pretendere che eserciti attività di carattere astratto e/o
intellettuale, perciò è difficile capire quale attività potrebbe mai
esercitare. La riduzione del 20% sarebbe dunque (più) adeguata.
Inoltre, l’Ufficio AI non avrebbe indicato quali siano i criteri e
i motivi che l’hanno portato a ritenere la riduzione del 10%.
Per quanto concerne il fattore di riduzione legato allo svolgimento
di un’attività leggera a causa del danno alla salute, il TCA evidenzia che il
Servizio Medico Regionale ha ritenuto nel suo rapporto finale del 7/30 agosto
2017.
(doc. 136) che il carico massimo era di 3kg. Di conseguenza, d’avviso di
questa Corte il consulente in integrazione professionale ha agito correttamente
applicando la deduzione del 10% per attività leggere, che peraltro è la
riduzione massima consentita per questa limitazione.
Quanto alla critica dell’insorgente secondo cui l’amministrazione
non avrebbe adeguatamente motivato questa sua conclusione, la stessa va
respinta.
Infatti, il consulente in integrazione professionale che si è
occupato del calcolo del grado di invalidità dell’assicurata ha debitamente
spiegato sia per il calcolo riferito all’anno 2015 (doc. 137) sia per quello
relativo all’anno 2016 (doc. 138) quali fattori potevano entrare in linea di
conto a titolo di riduzione per motivi personali.
Analizzati singolarmente i fattori di riduzione ammessi dalla
giurisprudenza federale, il consulente ha concluso in entrambi i casi che erano
dati soltanto i presupposti per applicare una riduzione al reddito statistico
del 10% per attività leggera.
Non entravano invece in considerazione ulteriori fattori di
riduzione, quali l’età e gli anni di servizio, la limitazione della
funzionalità, la nazionalità e il permesso di soggiorno, il tasso di
occupazione. Per ognuno di questi parametri il funzionario ha esposto la
giurisprudenza resa sull’argomento, motivando sufficientemente le sue
considerazioni al riguardo.
D’avviso della scrivente Corte, il tasso complessivo di riduzione
ritenuto dall’Ufficio AI, oltre a essere stato debitamente motivato in sede
amministrativa e poi ulteriormente argomentato con la risposta di causa, è
conforme alla prassi giurisprudenziale e non è tale da essere qui modificato.
Una maggiore percentuale di riduzione, contrariamente a quanto
preteso dall’insorgente, non può infatti essere applicata non essendone dati i
presupposti.
Va inoltre considerato che la capacità lavorativa dell’80% dal 16
febbraio 2015 e del 60% dal 13 giugno 2016 è da intendere quale riduzione del
rendimento nell’ambito di una presenza durante tutto il giorno (cfr. rapporto
finale SMR) e non come riduzione della presenza sul posto di lavoro.
A questo proposito, il
consulente ha precisato che la limitazione del rendimento determinato in sede
medica teneva già conto delle limitazioni funzionali.
In effetti, alla luce di quanto sottolineato dall’Alta Corte nella
STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014, va evidenziato che la riduzione del
rendimento non dà luogo ad un’ulteriore riduzione per motivi personali:
" 5.4. En ce qui concerne le taux
d'abattement sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que
lorsqu'un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une
diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation
de la capacité de travail et il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un
abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2;
8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références).“.
Anche nella STF 8C_163/2015 del 16 giugno 2015 il Tribunale
federale ha ricordato che non è possibile, nel momento in cui si valuta l’entità
della riduzione percentuale da applicare al reddito da invalido, tenere conto
nuovamente della riduzione di rendimento già constatata a livello medico e
inclusa nella valutazione della capacità lavorativa residua, onde evitare di
prendere in considerazione due volte lo stesso punto di vista (STCA 32.20142
del 5 ottobre 2017; STCA 32.2015.76 dell’8 marzo 2016; STCA 32.2014.130 del 24
settembre 2015).
La nostra Massima Istanza ha espressamente indicato che:
"
(…)
3.2.2
Bestehen über das ärztlich
beschriebe Beschäftigungspensum hinaus zusätzliche Einschränkungen, wie
beispielsweise ein vermindertes Rendement pro Zeiteinheit wegen verlangsamter
Arbeitsweise oder ein Bedarf nach ausserordentlichen Pausen oder ist die
funktionelle Einschränkung ihrer besonderen Natur nach nicht ohne weiteres mit
den Anforderungen vereinbar, wie sie sich aus den gewöhnlichen betrieblichen
Abläufen ergeben, kann dies bei der Bemessung des leidensbedingten Abzugs vom
statistischen Tabellenlohn berücksichtigt werden (Urteil 8C_260/2011 vom 25.
Juli 2011 E. 5.5 mit Hinweisen). Allerdings ist zu beachten, dass allfällige
bereits in der Beurteilung der medizinischen Arbeitsfähigkeit enthaltene
gesundheitliche Einschränkungen nicht zusätzlich in die Bemessung des
leidensbedingten Abzuges einfliessen können, weil damit ein- und derselbe
Gesichtspunkt bei der Bestimmung des Invalideneinkommens doppelt angerechnet
Dispositivo
würde. Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass Dr. med. B. die
Arbeitsfähigkeit in der angestammten oder einer anderen adaptierten
Erwerbstätigkeit in der Bandbreite von 50 % - 70 % angab, wobei aus der
(mehrfachen) Unterstreichung des höheren Niveaus (70 %) zu schliessen war, dass
die Versicherte eher in diesem Umfang ohne Leistungseinschränkung arbeiten
könnte. Unter diesen Umständen hat das kantonale Gericht zu Recht erkannt, dass
kein triftiger Grund bestand, in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen,
zumal auch sonst kein abzugsbegründendes Merkmal gemäss BGE 126 V 75 vorlag,
welches die Vorinstanz, auf deren Entscheid im Übrigen verwiesen wird, nicht
berücksichtigt hätte.”.
Tutto ben considerato, il TCA ritiene che, dovendo procedere a una
valutazione globale degli effetti di questi fattori sul reddito da invalida, tenuto
conto dell’insieme delle circostanze concrete il tasso di deduzione del 10% sia
adeguato e ciò considerando anche l’età della ricorrente, il suo soggiorno di
diversi anni in Svizzera, la sua capacità di esprimersi bene in italiano e la
sua capacità lavorativa residua.
Non v’è quindi alcun motivo per sostituire il proprio
apprezzamento a quello dell'amministrazione nell'applicazione della riduzione
concessa, percentuale che si trova del resto entro i limiti riconosciuti dalla
giurisprudenza.
Va concluso che con una capacità lavorativa residua dell’80% e del
60% la ricorrente è reintegrabile in un mercato equilibrato del lavoro.
2.11. La ricorrente ha contestato
anche il calcolo del grado AI riferito ai mesi di luglio e agosto 2014, per i
quali le è stata attribuita una rendita intera di invalidità stante una
capacità lavorativa nulla sia nell’attività precedente di commessa sia in altre
adeguate.
Va qui pertanto matematicamente esposto il calcolo alla base della
concessione di tale rendita intera.
Il reddito statistico ipotetico da invalida rivalutato pari
nel 2014 a Fr. 53'793.- va ritenuto nella misura dello 0% stante
la capacità lavorativa nulla esigibile
dal 18 giugno 2013 al 4 agosto 2014 (Fr. 53'793.- x 0% =
Fr. 0.-).
Confrontando questo dato con l'ammontare di Fr. 47'361,60 corrispondente al reddito (ipotetico)
da valida che l'assicurata avrebbe potuto conseguire nell'anno 2014
per l'attività di commessa esercitata al 100% senza il
danno alla salute, risulta dunque una perdita di guadagno del 100% ([Fr. 47'361,60 -
Fr. 0.-] : Fr. 47'361,60 x 100).
Per il 2016, il reddito statistico ipotetico da invalida
rivalutato ammontante a Fr. 54'519,93 va ritenuto nella misura del 60% stante la ridotta capacità lavorativa esigibile (Fr. 54'519,93 x 60 : 100 = Fr. 32'711,96) e in seguito va
diminuito del 10% per tenere conto
delle circostanze personali,
ottenendo così l’importo di Fr. 29'440,76 (Fr. 32'711,96 - [Fr. 32'711,96 x 10 : 100]).
Paragonato con l’importo di Fr. 48'265,45 corrispondente al reddito (ipotetico) da
valida che l'assicurata avrebbe potuto conseguire nell'anno 2016 per
l'attività di commessa esercitata al 100% senza il
danno alla salute, risulta dunque una perdita di guadagno del 39,00% ([Fr. 48'265,45 -
Fr. 29'440,76] : Fr. 48'265,45 x 100).
2.12. Alla luce di tutto quanto
esposto, dall'inabilità lavorativa del 100% nella precedente
attività sorta nel giugno 2013 l’assicurata ha diritto di beneficiare di una
rendita intera (grado AI 100%) dal 1° giugno 2014 fino al 31 agosto 2014, con
versamento solo per luglio e agosto stante la presentazione tardiva della
domanda (art. 29 cpv. 1 LAI), essendo totalmente inabile al lavoro anche in
altre attività adeguate.
Dal 13 giugno 2016, invece, periodo in cui il medico
SMR ha stabilito la sua capacità lavorativa come commessa del 30% e residua del
60% in altre attività adeguate, la perdita di guadagno del 39% stabilita da
questo Tribunale fa sì che la ricorrente non abbia (più) diritto a una rendita
AI.
Questo Tribunale quindi che conferma la decisione dell’Ufficio AI
di attribuzione temporanea di rendita limitatamente dal 1° giugno al 31 agosto
2014, con diritto al versamento della rendita intera soltanto per i mesi di
luglio e di agosto 2014.
2.13. Per quanto attiene alla
critica mossa nel ricorso secondo cui “Allo
scrivente legale non è però dato di conoscere, almeno sino a questo momento,
quali siano i dati concreti che l’IAS ha utilizzato per determinare i 6 criteri
enunciati alla voce “Base di
calcolo” nella decisione impugnata
e meglio:
- Totale degli anni di
contribuzione;
- Anni della classe di età;
- Scala di rendita applicabile;
- Conteggiato il totale di
accrediti per compiti educativi;
- Reddito annuo medio
determinante;
- Durata contributiva per il
reddito annuo medio.”,
va innanzitutto fatto presente che, contrariamente a quanto ritenuto
dalla ricorrente, la determinazione dell’importo della rendita a cui ha diritto
per i mesi di luglio e agosto 2014 non ha nulla a che vedere con il calcolo del
grado di invalidità esposto. L’importo della rendita AI non è quindi influenzato
né dalla presa in considerazione della Tabella TA1 come richiesto al punto 9
del ricorso né dal reddito da valida/invalida ritenuto. Sono altri i parametri
determinanti che entrano in linea di conto. Il grado di invalidità indica solo
se l’importo finale stabilito secondo i criteri che seguono sarà di un quarto,
di metà, di tre quarti o intero.
Infatti, il Servizio rendite e indennità ha ben spiegato nello
scritto del 4 maggio 2018 (doc. V/2), su invito dell’Ufficio assicurazione
invalidità, come si è giunti all’importo mensile di Fr. 752.- per il 2014, indicando,
così come preteso dall’assicurata, quali sono i sei criteri adottati in
concreto.
Questo Tribunale, visto che nelle osservazioni del 1° giugno 2018
(doc. VII) l’assicurata si è riconfermata nel suo ricorso, deve analizzare questa
questione.
2.14. In virtù dell’art. 36 cpv. 2
LAI, per il calcolo delle rendite ordinarie dell’assicurazione invalidità
risultano applicabili per analogie le disposizioni della LAVS.
A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i
contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle
lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr.
art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla
base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita
parziale; cfr. art. 52 OAVS).
Il calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di
contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per
compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui
l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere
dell’età conferente il diritto alla prestazione (art. 29bis cpv. 1 LAVS).
Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo
stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età
(art. 29ter cpv. 1 LAVS).
Secondo l’art. 29ter cpv. 2
LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:
-
una persona ha pagato i contributi (lett. a);
-
il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio
del contributo minimo (lett. b);
-
possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett.
c).
Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio
dell'assicurato (art. 29quater LAVS). Esso
si compone:
-
dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
-
degli accrediti per compiti educativi (lett. b);
-
degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere
rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv.
1 e art. 33ter LAVS).
Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da
attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e
assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2
LAVS).
Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività
lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29quinquies cpv. 1 LAVS).
I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività
lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del
tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati
come reddito di un’attività lucrativa (art. 29quinquies
cpv. 2 LAVS).
Secondo l’art. 29quinquies
cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili
di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:
- entrambi
i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
-
una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);
-
il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia, sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione
reciproca soltanto i redditi conseguiti:
-
tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31
dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge
che ha per primo diritto alla rendita (art. 29quinquies
cpv. 4 lett. a LAVS) e
-
i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS,
con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29quinquies
cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo l’art. 29sexies cpv.
1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per
gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più
figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).
Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita
del primo figlio e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo
figlio. Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il
diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art.
52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo
della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla
rendita (art. 29sexies cpv. 2 LAVS).
L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni
civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29sexies cpv. 3 LAVS).
2.15. La ricorrente è nata nel 1973,
perciò il suo periodo di contribuzione va dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre
2013, ossia fino a prima che sia insorto il diritto alla rendita di invalidità.
La Cassa di compensazione ha quindi correttamente calcolato che in
questo periodo v’è stata una contribuzione di 10 anni in luogo di 20 anni
previsti per gli assicurati della sua classe di età.
Questa lacuna è dovuta al fatto che l’assicurata è entrata in
Svizzera nel 2004 e, per colmarla, la Cassa ha applicato l’art. 52c OAVS e ha
aggiunto i sei mesi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l’insorgente
dell’invalidità e il suo diritto alla rendita, per un periodo complessivo di
contribuzione di 10 anni e 6 mesi, comprensivo degli accrediti per compiti
educativi (2 anni e 5 mesi).
Per il calcolo del reddito annuo medio dell’assicurata può essere
fatto riferimento all’esposizione della Cassa di compensazione, nella quale
risulta che la somma dei redditi da attività lucrativa ricavata dal conto
individuale della ricorrente è di Fr. 182'491.-.
Questo ammontare, rivalutato ex art. 33ter LAVS e diviso per gli anni di contribuzione, dà un reddito
annuo medio di Fr. 18'249.- (Fr. 182'491.- x 1,000 : 10 anni).
Avendo avuto una figlia nata nel 1992, l’assicurata beneficia poi
dell’accredito per compiti educativi fino ai 16 anni e quindi dal 1993 al 2008.
Questo accredito va poi diviso fra i due coniugi per il periodo di matrimonio
giusta l’art. 29sexies cpv. 3 LAVS.
Utilizzando l’apposita formula per calcolare gli accrediti (N.
5487 delle Direttive sulle rendite), si ha un computo di 5 mezzi accrediti che
nel 2014 assommavano a Fr. 10'530.- (Fr. 1'170.- [rendita AVS minima] x 12
[mesi] x 3 x 5 [accrediti] : 2 [metà fra i coniugi] : 10 [anni di
contribuzione]).
In conclusione, il reddito annuo medio della rendita si ottiene
sommando il reddito annuo medio precedentemente stabilito in Fr. 18'249.- con
gli accrediti di Fr. 10'530.-, per un totale di Fr. 28'779.-, ciò che corrisponde
a una rendita mensile di Fr. 752.-.
2.16. La decisione del 30 gennaio
2018 con cui l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata una rendita intera
temporanea di Fr. 752.- per i mesi di luglio e di agosto 2014 deve pertanto
essere confermata integralmente e il ricorso respinto anche su questo punto.
2.17. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA
e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.
500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
2.18. Quest’ultima ha tuttavia
chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il
gratuito patrocinio essendo beneficiaria dell’assistenza sociale (docc. I e
IV).
Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere
posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative
condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).
L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa
d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza
giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).
L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza
giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri
della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi
diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.
L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG, che
prevede che:
"
1 L'assistenza
giudiziaria si estende:
- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;
- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;
- all'ammissione al gratuito patrocinio.
2 L'assistenza giudiziaria è
concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti,
l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.
3 Essa è esclusa se la
procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.".
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza
giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se
l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo
non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372
consid. 5b e riferimenti).
In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole
difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una
persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad
avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si esporrebbe
(STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236
consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157,
pag. 492, n. 1).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di
esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è
infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente
meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si
debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i
propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le
prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le
prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non
possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I
304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto, il TCA osserva che, viste le considerazioni
esposte, il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole. Infatti,
le argomentazioni dell’insorgente di carattere economico si basavano su
presupposti teorici (manifestamente) sbagliati; le ipotesi di calcolo erano
errate e con esse gli importi ritenuti e pretesi alla base del calcolo secondo
l’art. 16 LPGA, che vede confrontarsi il reddito ipotetico da valida, ossia
senza il danno alla salute, con quello da invalida, ovvero con il danno alla
salute e l’esercizio della capacità lavorativa medica residua.
Va peraltro evidenziato che, alla luce dei redditi effettivi da
attività lavorativa conseguiti dalla ricorrente (inferiori a Fr. 20'000.-), il
reddito da valida determinato dalla scrivente Corte è già costituito da un
importo alquanto generoso. Pretendere, come fatto dalla ricorrente, di
utilizzare un importo di gran lunga maggiore per la determinazione del grado di
invalidità, rasenta quindi un comportamento temerario.
Facendo quindi difetto anche solo uno dei presupposti necessari
per ottenere l'assistenza giudiziaria, la richiesta va respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese di Fr. 500.- sono
poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti