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Decisione

32.2018.52

Invalidità. Metodo di calcolo. Ricorso accolto

11 giugno 2018Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.);

- nel caso

concreto, nella surriferita risposta di causa l’ammini-strazione ha

riconosciuto la fondatezza della richiesta ricorsu-ale e ciò dopo aver raccolto

il parere del giurista AI secondo cui:

"

Il rappresentante dell'assicurato –

al punto 4 del proprio gravame – contesta l'applicazione del metodo misto (64%

salariato – 36% casalingo) operata dall'amministrazione, ritenendo che il

Signor RI 1 va considerato quale salariato nella misura del 100%. A ragione.

In effetti, l'Ufficio Al – mediante la lettera 2 maggio

2016 sub. doc. 46 incarto Al – ha esplicitamente chiesto all'assicurato di

rispondere a delle domande precise in merito alla sua situazione lavorativa

(cfr. anche in tal senso il doc. 41 incarto Al all'interno del quale l'addetto

agli assicurati __________ aveva annotato che occorreva (ancora) valutare il

metodo di calcolo da adottare nel caso concreto).

Nella propria risposta datata 9 giugno 2016 agli atti

(cfr. il doc. 48 incarto Al), il Signor RI 1 ha – fra le altre cose – precisato

quanto segue:

- "Se non fosse intervenuto II danno alla salute

avrei continuato a lavorare come docente delle __________ (datori di lavoro: __________

e __________, __________) nella misura del 70%, corrispondente alle ore di insegnamento

assegnatemi nell'anno scolastico 2015/2016, anche se avevo concorso per un

impiego come docente a tempo pieno.";

- "Avrei lavorato subito in misura superiore al

70% e fino al 100% non appena una scuola mi avesse assegnato altre ore di

insegnamento (stabili o di supplenza) in aggiunta a quelle che mi erano state

assegnate oppure non appena mi fosse stata data la possibilità di lavoro come

giurista funzionario nell'ambito dei concorsi sotto elencati.";

- "Si ho effettuato ricerche di lavoro

partecipando ai concorsi pubblici nell'insegnamento (scuole professionali e

medie superiori) e ai concorsi __________ e __________ per professioni

nell'ambito giuridico. Nei concorsi per impieghi di funzionario al 50% in

caso di assunzione gli avrei affiancato un altro 50% quale docente; nei

concorsi per impieghi al 100% avrei lasciato l'insegnamento per assumere

l'attività di funzionario al 100%.".

Considerandi

La volontà dell'assicurato di lavorare nella

percentuale del 100% è del resto comprovata dalle (numerose) ricerche di lavoro

prodotte dallo stesso sub. doc. 48 incarto Al (cfr. anche a tal proposito il

curriculum vitae sub. doc. 34 incarto Al al punto 4.1).

Infine, va altresì rimarcato che il Signor RI 1 ha

inoltrato – il 31 gennaio 2017 – una domanda d'indennità di disoccupazione

dichiarandosi disposto e capace a lavorare a tempo pieno (cfr. in tal senso l'incarto

DISO agli atti).

Alla luce di quanto precede, l'assicurato va perciò

considerato quale salariato al 100% con susseguente applicazione del metodo

ordinario (e non del metodo misto).

Sulla base del rapporto finale SMR del 17 ottobre 2017

agli atti, RI 1 ha pertanto diritto ad una rendita intera d'invalidità (grado

Al pari al 100%) dal 1° luglio 2016 in avanti (conformemente a quanto disposto

dall'art. 29 cpv. 1 LAI).” (doc. IV-1);

- stante quanto

precede, vi è effettivamente da ritenere che, come chiesto nel gravame e per i

surriferiti motivi precisati dall’amministrazione, a RI 1 dev’essere riconosciuto

(in applicazione del metodo ordinario di raffronto dei redditi in quanto da

ritenere persona esercitante, prima del danno alla salute, attività salariata a

tempo pieno (cfr. la surriferita pertinente annotazione del giurista AI sub

IV-1) il diritto ad una rendita intera (grado d’invalidità del 100%) in luogo

dei ¾ di rendita) a far tempo – ex artt. 28 cpv. 1 lett. b e 29 cpv. 1 LAI – dal

1.

luglio 2016 (l’anno di carenza essendo iniziato a decorrere nel gennaio 2015

e il diritto a prestazioni essendo stato rivendicato nel gennaio 2016; doc. AI

27, 76, 77), ritenuto che, come rettamente indicato nella risposta di causa,

l’am-montare della prestazione dovrà essere successivamente cal-colato per il

tramite della competente Cassa di compensazio-ne e fare quindi oggetto di

separata decisione impugnabile, circostanza, questa, cui il rappresentante

dell’insorgente non si è del resto opposto (cfr. VI);

- il ricorso merita pertanto

accoglimento nel senso sopra indicato con contestuale trasmissione degli atti

per il calcolo della prestazione riconosciuta;

- secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;

- stante l’esito del gravame, il

ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto ad

un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che

appare equo quantificare in fr. 1'800.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 2 marzo 2018 è annullata.

§§ RI 1 ha diritto ad una rendita intera d’invalidità dal 1. luglio

2016.

§§§ Gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda al

calcolo della rendita e renda al riguardo una decisione.

2.- Le spese di procedura di fr.

500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr. 1'800

(IVA inclusa se dovuta) per ripetibili.

3.- Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti