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Decisione

32.2018.53

Richiesta di rendita Ai e contestazione della compensazione tra l'importo delle rendite ed i contributi dovuti. Rinvio degli atti all'amministrazione per l'allestimento di una perizia bidisciplinare e

18 febbraio 2019Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di

opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice,

ha precisato quanto segue:

" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins

traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre

une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

(ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine

valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.

2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait

remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et

procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces

médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été

ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour

remettre en cause les conclusions de l'expert." (…).

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.5. Affinché un esame medico in

ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse

condizioni (DTF 127 V 294; D. Cattaneo,

“La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629; D. Cattaneo, “Le perizie

nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e

Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista

in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V

49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann,

Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999

pag. 105 segg.).

Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e

deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto

psicosociale della persona esaminata.

Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve

ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori

descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui

descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti

divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti

dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto

insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente

psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

Per quel che concerne

l’invalidità psichica, in due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30

novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale

ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi

persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in

futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in

particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il

medesimo significato il precedente criterio della “resistenza alle terapie”

come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nel

2015 il Tribunale federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause

organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,

occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla

persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di

diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione

(risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo.

Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei

sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie

come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie

associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della

persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi

ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona

assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 14 dicembre 2017).

Nelle

due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla

conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro

all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di

disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione

lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e

dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri

oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la

scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto

da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative

della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie

psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,

soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per

problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione

della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale

indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare

una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale

riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti

potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una

"resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal

Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta.

Ora invece, come

nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona

interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo

la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità

di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a

medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente

nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia

conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale

del 14 dicembre 2017).

Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle

pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid.

3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio

2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è stata

confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144

V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha

confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle

STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF 8C_6/2018 del

2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al

consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 al consid. 2.2.

2.6. Questo Tribunale chiamato a

verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente

vagliato dall’Ufficio AI prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo

attenta analisi della documentazione medica agli atti, non può

confermare l’operato dell’amministrazione.

In una sentenza

32.2017.200 del 13 agosto 2018 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha

annullato la decisione dell’UAI che, come in concreto, aveva confermato le

conclusioni del medico SMR secondo cui la perizia psichiatrica fatta allestire

in ambito amministrativo andava inficiata sulla base delle risultanze del test

TOMM. In quell’occasione il TCA aveva accertato che né il test TOMM, né il

parere del Servizio Medico Regionale e nemmeno l’esito della valutazione

neuropsicologica erano stati sottoposti al perito per una presa di posizione.

Riscontrata una lacuna istruttoria che non permetteva di pronunciarsi sullo

stato di salute del ricorrente e sulla sua capacità lavorativa, il TCA ha

ritenuto che la situazione doveva essere meglio chiarita e, semmai,

ulteriormente indagata da specialisti del ramo. Il Tribunale ha annullato la

decisione impugnata ed ha rinviato gli atti all’UAI per sottoporre i predetti

referti medici al perito e per rivalutare la situazione medica del ricorrente

alla luce di tutti gli atti medici in suo possesso e, qualora lo avesse

ritenuto opportuno, per effettuare ulteriori accertamenti medici.

Nel caso di specie il

medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria, dopo aver preso atto delle

conclusioni della perizia del __________ dell’11 maggio 2015 redatta dal dr.

med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia e sottoscritta anche

dalla direttrice __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ed averle

condivise il 18 maggio 2015, stabilendo da agosto 2013 un’incapacità lavorativa

del 75% nella precedente attività e del 60% in attività adeguate (cfr. doc. 104

incarto AI, pag. 499), preso atto dell’esame neuropsicologico breve 2 (ENB-2)

della psicologa FSP __________ del 29 marzo 2016, ha ritenuto che i risultati

ottenuti dal test di validazione TOMM effettuato in data 17 marzo 2016, inficiassero

sia le conclusioni della perizia allestita dal __________, sia il rapporto

finale SMR del 18 maggio 2015, sia le valutazioni del medico curante, Dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia.

Questo Tribunale non può

condividere l’agire del medico SMR, e meglio l’annullamento di una perizia

psichiatrica, allestita da uno specialista in psichiatria e psicoterapia, che

ha redatto un referto di 16 pagine dove vengono riassunti tutti gli atti a

disposizione, viene approfonditamente descritta l’anamnesi, l’esame clinico

secondo AMDP-System, gli approfondimenti testali (valutazione psicodiagnostica

o psicometrica), la descrizione della giornata, le attività e le abitudini, il

trattamento psichiatrico attuale, il colloquio avuto con il medico curante, dr.

med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, la diagnosi, la discussione e

le conclusioni e ritenuta inizialmente valida dallo stesso medico SMR, solo

sulla base del test TOMM effettuato il 17 marzo 2016, ossia quasi un anno dopo

Considerandi

la visita peritale (colloqui del 5 e 8 maggio 2015).

È vero che il test TOMM

effettuato allo scopo “di valutare l’eventuale tendenza ad esagerare sintomi

mnesici e neuropsicologici” (cfr. pag. 631 incarto AI), ha mostrato

risultati al di sotto della norma.

Tuttavia questa sola

circostanza, isolata, non può assurgere a strumento per invalidare una perizia

che di per sé è conforme ai crismi previsti dalla giurisprudenza per attribuire

ad un referto pieno valore probatorio (cfr. consid. 2.4).

Innanzitutto il test TOMM

non è stato effettuato nell’ambito della valutazione peritale psichiatrica del

maggio 2015, ma quale esame neuropsicologico breve 2 (ENB-2) 10 mesi dopo. La stessa

psicologa conclude mettendo in dubbio, a titolo ipotetico, il solo esame

neuropsicologico, ma non la perizia psichiatrica redatta dal dr. med. __________.

Essa afferma che “si potrebbe ipotizzare che i risultati ottenuti dal

soggetto all’ENB-2 non corrispondano alle sue reali abilità cognitive e che potrebbe

aver interferito una tendenza ad amplificare i disturbi a livello delle stesse”,

ciò che “metterebbe in discussione la validità dei risultati ottenuti

all’ENB-2” (sottolineature del redattore).

Inoltre sarebbe stato

necessario sottoporre il referto della psicologa FSP __________, unitamente al risultato

del test TOMM e del rapporto finale del medico SMR del 24 febbraio 2017 al

perito, dr. med. __________, per una presa di posizione (cfr. sentenza

32.2017.200

del 13 agosto 2018) o, semmai, far allestire una nuova perizia

psichiatrica ad un altro professionista che tenesse in considerazione sia il

referto del __________ che l’esito del test TOMM.

Non è invece possibile annullare

la perizia sulla base di ipotesi non suffragate da dati concreti affermando,

senza ulteriori accertamenti, come sostenuto dal medico SMR, che “la

significativa amplificazione dei sintomi mostrata durante i test neuropsicologici

effettuati in marzo 2016 è verosimilmente tale da tempo e pertanto

rimane valevole il rapporto SMR finale del 25.02.2014” (sottolineatura del

redattore) e che “il rapporto SMR finale del 18.05.2015 è inficiato dal

fatto che la perizia psichiatrica cui fa riferimento è inficiata dalla tendenza

all’aggravazione successivamente ben dimostrata”.

Ciò vale a maggior ragione

se si pon mente al fatto che la PD dr.ssa med. __________ del Neurocentro dell’__________

di __________ il 27 ottobre 2017, ossia ben prima dell’emanazione della

decisione impugnata, ha potuto constatare che l’interessato non simula (“[…]

Dabei betone ich, dass es sich hiermit keinesfalls um

Simulation handelt […]”, pag. 698 incarto AI), così

come affermato pure dal dr. med. __________, FMH neurologia (pag. 694

incarto AI).

A questo proposito,

ritenuto inoltre che la medesima PD dr.ssa med. __________ ha diagnosticato una

“funktionelle neurologische Störung” (ICD-10 F44.4, pag. 697 incarto AI)

non può neppure essere condivisa la conclusione del medico SMR, non specialista

in neurologia, ma in psichiatria, secondo cui “dal lato neurologico

l’assicurato presenta segni e sintomi soggettivi che non appaiono correlabili

ad una patologia neurologica specifica” (pag. 631 incarto AI). Anche questo

aspetto avrebbe dovuto essere maggiormente indagato, ritenuto come il 1°

dicembre 2017, un altro specialista in neurologia, FMH __________, aveva

accertato, a causa di questa patologia, una totale incapacità lavorativa (pag.

694.

incarto AI).

Questo Tribunale, riscontrata quindi una lacuna istruttoria che

non permette di pronunciarsi sullo stato di salute del ricorrente e sulla sua

capacità lavorativa, ritiene che occorra procedere con ulteriori accertamenti

medici.

Alla luce di quanto sopra

esposto si impone pertanto una valutazione peritale psichiatrica e neurologica

che prenda in considerazione tutti gli atti medici fini qui acquisiti dall’UAI

e prodotti dal ricorrente e che tenga pure conto della più recente

giurisprudenza federale in ambito di perizie psichiatriche (cfr. consid. 2.5).

2.7

Di norma,

l'incarto può essere rinviato all'Ufficio AI (DTF 137 V 210) o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall'amministrazione

che necessitano di un complemento (“Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2011.107

del 27 ottobre 2011), o perché vi sono carenze negli

accertamenti peritali svolti dall'amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2017.129 del 3

aprile 2018; STCA 32.2014.134 del 21 luglio 2015; STCA 32.2011.115 del 27

ottobre 2011).

In concreto, in virtù delle carenze evidenziate si impone

un rinvio degli atti all'Ufficio AI per l’allestimento di una perizia

psichiatrica e neurologica che si dovrà pronunciare nuovamente sulla domanda di

prestazioni.

2.8

L’insorgente

contesta inoltre la compensazione effettuata dalla Cassa di compensazione tra

la rendita dovuta dal 1° ottobre 2013 al 31 gennaio 2014 con i contributi da

lui dovuti ai sensi dell’art. 52 LAVS per la sua responsabilità quale datore di

lavoro, complessivamente fr. 5'707.30 (2'693.90 + 3'013.40). Egli non contesta

la compensazione con i contributi dovuti nel 2012, 2014 e 2018, ritenuto tuttavia

che secondo l’interessato il pagamento effettuato per il contributo del 1°

trimestre 2018 (fr. 162.10) deve conseguentemente essere computato in favore

dei contributi futuri.

Il ricorrente censura unicamente la circostanza secondo la quale la

compensazione non terrebbe conto della sua situazione finanziaria e

segnatamente che non sarebbe stato effettuato il calcolo del minimo vitale.

Per l’art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS possono essere compensati con

prestazioni scadute i crediti derivanti dalla LAVS, dalla LAI, dalla legge

sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di

protezione civile e dalla legge sugli assegni familiari nell’agricoltura.

Per il marg. 10919 DR, invocato dal ricorrente, per principio la

compensazione di una rendita o di un assegno per grandi invalidi è ammissibile

solo a condizione che il minimo vitale della persona tenuta alla restituzione

secondo il diritto dell’esecuzione non sia intaccato (cfr. a questo proposito

DTF 115 V 343 consid. 2c, DTF 111 V 103 consid. 3b).

Con sentenza pubblicata in DTF 136 V 286 il Tribunale federale ha

stabilito che se l'autorità competente in materia di aiuto sociale ha versato

alla persona assicurata prestazioni anticipate per il periodo corrispondente a

quello delle rendite arretrate, il minimo vitale del diritto esecutivo non

costituisce un limite alla compensazione (cfr. anche DTF 121 V 126; STFA I

255/91 del 18 maggio 1992, consid. 2b; STCA del 18 giugno 2003, 32.2002.140;

STCA del 23 febbraio 2011, 32.2010.188).

In concreto, come rilevato dalla Cassa di compensazione, dagli

atti emerge che l’interessato nel periodo oggetto del diritto alla rendita (1°

maggio 2014 – 31 gennaio 2014) “ha percepito gli assegni integrativi e gli

assegni di prima infanzia” (doc. 001 incarto cassa di compensazione). Il

ricorrente afferma che le prestazioni sono state percepite dalla sua convivente

(doc. IX), con la quale costituisce l’unità di riferimento ai sensi dell’art. 4

Laps e dunque il calcolo del minimo vitale deve ancora essere effettuato.

Questo Tribunale non condivide le affermazioni dell’insorgente.

Come emerge dalla DTF 141 II 401, consid. 5.3 e 5.4 gli assegni

integrativi servono a coprire il costo aggiuntivo di un figlio, mentre l'obiettivo

degli assegni di prima infanzia è quello di creare, nei casi di ristrettezza

economica, le condizioni materiali atte a favorire l'educazione del bambino,

evitando che il genitore, o i genitori, siano costretti dalle loro

precarie condizioni economiche a rinunciare ad accudire i figli secondo le loro

aspettative. Gli assegni cantonali in questione intendono quindi sostanzialmente

favorire condizioni materiali tali da assicurare, anche nell'ottica di

migliorare le pari opportunità tra uomo e donna, che le decisioni di una coppia

in merito alla scelta di avere dei figli ed alle modalità di ripartizione del

tempo disponibile tra il lavoro professionale e la cura ed educazione dei figli

non debbano essere condizionate da considerazioni di natura finanziaria. Per

promuovere queste finalità, il legislatore ha sottolineato che occorre

garantire l'universalità di tali assegni (nel senso che il loro campo di

applicazione personale si estende a tutta la popolazione residente sul

territorio cantonale, indipendentemente dall'attività svolta), la selettività

in funzione dei bisogni e del reddito disponibile, nonché la solidarietà.

Il

TF rammenta che da un lato, l'assegno di famiglia

integrativo copre completamente il maggior costo del bambino fino a livello del

minimo vitale per il figlio stabilito dalla legge federale del 6 ottobre 2006

sulle prestazioni complementari AVS/AI (LPC; RS 831.30). Esso è disciplinato

dagli art. 47 segg. LAF/TI e viene riconosciuto, in funzione delle soglie di

intervento previste dalla legislazione sulle prestazioni complementari AVS/AI

(cfr. l'art. 10 della legge ticinese del 5 giugno 2000 sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali [Laps; RL 6.4.1.2]), al genitore

domiciliato nel Cantone e che vi risiede da almeno tre anni convivendo (anche

soltanto in forma parziale) con il figlio, fino al compimento del quindicesimo

anno di età di quest'ultimo. D'altro lato, l'assegno di prima infanzia copre il

fabbisogno di tutta la famiglia (nei medesimi limiti previsti dalla

legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI), durante i primi

tre anni di vita di un figlio. L'assegno di prima infanzia è disciplinato dagli

art. 51 segg. LAF/TI che prevedono che i genitori (o il genitore, in caso di

famiglia monoparentale) domiciliati nel Cantone da almeno tre anni hanno

diritto all'assegno per il figlio se coabitano costantemente con quest'ultimo. Il

titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate (tra

cui rientrano gli assegni familiari integrativi e gli assegni di prima

infanzia) fino a quando la somma fra il reddito disponibile residuale della sua

unità di riferimento, le riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie di tutte le persone appartenenti all'unità di

riferimento, e le prestazioni sociali di complemento di cui beneficia, non

raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).

Come emerge sempre dalla DTF 141 II 401 al consid. 6.2.1, l'assegno familiare integrativo e l'assegno di prima infanzia

rispondono manifestamente ad un obiettivo di politica familiare e come tali

sono del resto considerati anche dalla dottrina (D. Cattaneo, La legge sugli assegni di

famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti, RDAT I 2000 pag. 121 e

segg., 135).

A differenza dell'assistenza sociale, essi non intendono infatti

coprire il "rischio povertà" tout court, quanto piuttosto

assicurare il rischio che la scelta di avere uno o più figli possa provocare o

aumentare la povertà, sia perché genera costi aggiuntivi (per l'assegno

familiare integrativo), sia perché induce un genitore che vuole dedicarsi

personalmente alla cura del bambino nei primi anni di vita a diminuire o

abbandonare la propria attività lucrativa (per l'assegno di prima infanzia). Al

pari degli assegni familiari previsti dal diritto federale, versati "per

compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o più

figli" (art. 2 LAFam), gli assegni in questione si configurano in sostanza

come uno strumento che vuole impedire che la decisione di avere o non avere

figli sia dettata da ragioni prettamente economiche. Anche secondo il

legislatore, essi raggiungono pertanto il loro scopo

precisamente "nella misura in cui il versamento degli stessi contribuisce

ad evitare sia che un figlio sia causa di povertà sia che le famiglie debbano

far capo a prestazioni assistenziali" (rapporto della Commissione della

gestione e delle finanze n. 5891 del 27 aprile 2010 sul messaggio del 27

febbraio 2007 concernente la valutazione della legge sugli assegni di famiglia,

pag. 3 seg.).

Il TF ha concluso rilevando che di conseguenza, queste

prestazioni non sono affatto concepite come ultima ratio per superare

periodi di emergenza, ma si prefiggono di garantire - attraverso un sistema di

erogazione in funzione sia del numero di figli che compone l'unità di

riferimento, sia del reddito disponibile residuale della famiglia, che è a sua

volta influenzato anche dal numero di figli (art. 49, rispettivamente 54 LAF/TI

in relazione con gli art. 2 segg. Laps) - un reddito minimo commisurato alla

composizione del nucleo familiare. In determinate situazioni, l'erogazione

degli assegni integrativi e di quelli di prima infanzia, può sostituirsi

all'assistenza sociale (rispettivamente rimandare la sua

percezione ad uno stadio successivo). Questa circostanza è dovuta al fatto che

gli assegni litigiosi costituiscono una prestazione versata ai genitori in caso

di effettivo bisogno, la quale rimane però pur sempre una misura di politica

familiare, visto il "rischio assicurato" sopra evocato.

Ne

segue che, come rilevato dalla Cassa, con il pagamento degli assegni integrativi

e di prima infanzia è stata garantita la copertura del minimo esistenziale anche

del ricorrente e non occorre pertanto procedere con il calcolo del minimo

vitale LEF.

La

compensazione va pertanto confermata.

Quanto

alla questione del pagamento del contributo dovuto per il primo trimestre 2018,

questo TCA evidenzia che il versamento dell’importo di fr. 162.10 è avvenuto il

23.

aprile 2018 (doc. M), ossia in un periodo successivo all’emissione della

decisione impugnata (8 marzo 2018) e pertanto non può essere preso in

considerazione.

Infatti,

secondo costante giurisprudenza, l'autorità giudicante deve limitare l'esame

del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa

la decisione impugnata, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I

fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono

di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121

V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

La

questione relativa all’attribuzione del pagamento di fr. 162.10 dovrà semmai

essere oggetto di un’altra procedura e di un’altra decisione.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso, nella misura in cui contesta la

compensazione, va respinto.

2.9

Va ancora rammentato

che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha

stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di

ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una

rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata

all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).

In concreto,

con la conferma del diritto alla rendita intera dal 1° maggio 2013 al 31

gennaio 2014, con diritto al versamento dal 1° ottobre 2013, non

vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la sentenza 9C_205/2011 del

10.

novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo; cfr. sentenza 32.2016.120

del 10 maggio 2017, 32.2014.70 del 30 marzo 2015, sentenza 32.2014.126 del 27

luglio 2015).

2.10

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno

poste a carico del ricorrente nella misura di fr. 200.-- e dell'Ufficio AI

nella misura di fr. 300.--.

All’insorgente, parzialmente vincente in causa, vanno riconosciute

delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata laddove

rifiuta il diritto ad una rendita dal 1° febbraio 2014 è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai

considerandi, fermo restando il diritto ad una rendita intera dal 1° maggio

2013 al 31 gennaio 2014, con versamento della prestazione dal 1° ottobre 2013.

2. Le spese, per complessivi

fr. 500.--, sono a carico dell’UAI nella misura di fr. 300.-- e del ricorrente

nella misura di fr. 200.--. L’UAI verserà fr. 1'500.-- al ricorrente a titolo

di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti