32.2018.54
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21 febbraio 2019Italiano25 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.54
TB
Lugano
21 febbraio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 aprile 2018 di
RI 1
contro
la decisione del 20 marzo 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1 Nel novembre 2014 (doc. 4) RI
1, nato nel 1966 ed entrato in Svizzera nel 1999 come richiedente l’asilo, ha
presentato una domanda di prestazioni di invalidità per adulti lamentando una
patologia invalidante multipla dal 2015.
1.2 Il 6 marzo 2015 (doc. 17) il
Servizio Medico Regionale ha ordinato una perizia psichiatrica, che ha avuto
luogo il 19 maggio 2015 (doc. 23) e che ha attestato un’inabilità lavorativa
totale in ogni attività almeno dal 2010.
1.3 Con decisione del 7 luglio
2015 (doc. 27), anticipata dal progetto di decisione del 28 maggio 2015 (doc.
25), l’Ufficio assicurazione invalidità ha respinto la richiesta di prestazioni
AI, osservando che dal 1° aprile 2010 la Svizzera non ha più una Convenzione di
assicurazione sociale con il Kosovo e che l’assicurato è giunto nel nostro
Paese nel 1999 con un permesso N per richiedenti d’asilo, mentre dal 2001 è
stato ammesso provvisoriamente con permesso F scaduto nel 2015. Considerato che
il danno alla salute risale al 2010 e che al momento dell’evento invalidante
l’assicurato non aveva contribuito per il periodo minimo richiesto di tre anni,
egli non assolveva alle condizioni per il diritto a una rendita ordinaria,
benché dal 2011 gli sia stato riconosciuto un grado di invalidità del 100%, ma
con versamento ipotetico dal 1° maggio 2015 stante la domanda tardiva. Non
erano nemmeno comunque dati i presupposti per il riconoscimento di una rendita
straordinaria dell’assicurazione invalidità.
1.4 Il 14 aprile 2017 (doc. 34)
l’assicurato ha chiesto all’Ufficio AI se, versando i contributi AVS/AI/IPG
arretrati per gli ultimi cinque anni come richiestogli dalla Cassa cantonale di
compensazione dopo avere ottenuto nel 2016 il permesso B di dimora, potrà vedersi
riconosciuta una rendita di invalidità con gli arretrati.
Con scritto del 25 aprile 2017 (doc. 35) l’amministrazione gli ha
risposto che i contributi dovevano essere versati tre anni prima
dell’insorgenza dell’evento invalidante e quindi prima del 2010.
Dopo un ulteriore scambio di corrispondenza con l’Ufficio AI, in
cui l’assicurato ha spiegato di essere entrato in Svizzera come richiedente
l’asilo e di non avere avuto i mezzi per potere pagare i contributi personali
essendo totalmente a carico della Confederazione, la quale avrebbe dovuto
eventualmente provvedervi in sua vece, il 3 novembre 2017 (doc. 46) ha chiesto
all’amministrazione di rivedere la decisione del 2015, siccome il mancato
versamento dei contributi non gli era imputabile.
Il 7 dicembre 2017 (docc. 50 e 51) l’assicurato ha fatto richiesta
per un assegno per grandi invalidi.
1.5 Il 5 febbraio 2018 (doc. 53) RI
1 ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni AI, a cui ha fatto seguito il
progetto di decisione del 7 febbraio 2018 (doc. 54) di reiezione della
richiesta, ritenuto che al momento dell’eventuale diritto alla rendita, quindi
nel 2011, l’assicurato non aveva versato i contributi per il periodo minimo
richiesto di 3 anni (art. 36 LAI).
L’assicurato ha prodotto il certificato medico del 9 marzo 2018
(doc. 60) del suo psichiatra curante, dr. med. __________, il quale ha chiesto
una rivalutazione del diritto alla rendita ritenuto l’aggravamento delle
condizioni di salute del suo paziente.
Il 20 marzo 2018 (doc. A) l’Ufficio AI ha confermato, per mezzo di
una decisione formale, di respingere la domanda non essendo adempiuti i
presupposti legali degli artt. 36 LAI e nemmeno degli artt. 39 LAI e 42 LAVS
per la rendita straordinaria.
1.6 Con ricorso del 30 aprile
2018 (doc. I) RI 1 ha chiesto al TCA che, in via principale, “il versamento di quasi cinque anni di contributi
richiesti, a lui richiesto e da lui effettuato, ha sanato il mancato versamento
di tre anni di contributi, omissione a lui non imputabile” e, in via
sussidiaria, di accertare a chi incombeva versare entro il 2011 almeno tre anni
di contributi, chiamando in causa la Confederazione e per essa la Segreteria di
Stato per la migrazione, come pure il Cantone Ticino e per esso l’Ufficio del
sostegno sociale e dell’inserimento, “per
determinare a chi è imputabile il risarcimento danni dovuto al ricorrente per
non aver ricevuto la rendita straordinaria AI”.
Il ricorrente ha ricordato di essere entrato in Svizzera nel 1999
come richiedente l’asilo (permesso N) e di essere stato ammesso
provvisoriamente dal 2001 (permesso F) fino al settembre 2016 quando ha
ottenuto il permesso di dimora (B). Un anno dopo la Cassa cantonale di
compensazione gli ha chiesto il versamento dei contributi AVS/AI/IPG arretrati
dal 1° dicembre 2012 al 7 settembre 2017, contributi che egli ha pagato sanando
la sua posizione contributiva e quella della moglie.
L’assicurato ha fatto inoltre presente di avere formulato ricorso
(doc. B) contro la decisione del 16 febbraio 2018 dell’Ufficio della migrazione,
con cui è stato ammonito di non continuare a chiedere aiuti sociali pena la
revoca del suo permesso di dimora.
Egli ha imputato a disguidi e carenze amministrative, di cui non è
assolutamente responsabile, la sua lacuna contributiva che ora non gli permette
di ottenere la rendita di invalidità della quale avrebbe diritto, unitamente
alle prestazioni complementari, e che gli permetterebbe di rinunciare agli
aiuti sociali.
L’insorgente ha ribadito che essendo stato richiedente l’asilo dal
1999 al 2016 non ha potuto lavorare, non ha avuto entrate ed è stato a totale
carico della Confederazione.
L’assicurato si è dunque chiesto se il versamento di quasi 5 anni
di contributi non abbia sostituito il mancato pagamento entro il 2011 di almeno
tre anni di contributi e se ed a chi possa essere imputato l’omesso versamento
dei contributi per avere la rendita.
1.7 Nella sua risposta del 9
maggio 2018 (doc. IV) l’Ufficio AI ha proposto di respingere il ricorso
riproponendo le decisioni del 7 luglio 2015 e del 20 marzo 2018 e rilevando che
se una prima richiesta di rendita è stata rifiutata perché non sono date le
condizioni assicurative, allora neppure una seconda richiesta fondata su un
peggioramento delle condizioni di salute, riconducibile al medesimo danno alla
salute, può essere ammessa. Ciò è quanto è avvenuto nel caso concreto, dato che
nel suo certificato il dr. med. __________ ha più volte affermato che, stante
un peggioramento delle condizioni psichiche, il diritto alla rendita
dell’assicurato doveva essere rivisto.
Inoltre, l’amministrazione ha osservato che avendo l’assicurato
iniziato a versare i contributi dal 2012, ma il danno alla salute essendo
insorto nel 2010, nel 2011 egli non poteva fare valere la durata minima di
contribuzione di tre anni ex art. 36 LAI. È quindi a giusta ragione che il
ricorrente non può avere diritto a una rendita ordinaria, indipendentemente dal
fatto che appartenga a uno Stato non membro dell’UE o dell’AELS con il quale la
Svizzera ha o no concluso una convenzione sulla sicurezza sociale.
Da ultimo, l’amministrazione ha ricordato che l’assicurato non ha
diritto nemmeno a una rendita straordinaria giusta l’art. 39 LAI in connessione
con l’art. 42 LAVS, già per il fatto che non è un cittadino svizzero.
1.8 Chiesta (doc. VI) e ottenuta
una proroga (doc. VII), l’8 giugno 2018 (doc. VIII) il ricorrente ha osservato
che “Sin dal mio arrivo in Svizzera, o
quantomeno dalla mia ammissione provvisoria, il versamento dei contributi
sociali minimi, perno per la sicurezza sociale della Svizzera, è dovuto per
Legge.”. Egli ha poi evidenziato che “Il problema in discussione non è quello del versamento minimo dei
contributi per il periodo minimo di 3 anni previsto dalla legge, ma quando
temporalmente i predetti contributi devono essere versati.”, visto
che li ha pagati nel 2017 retroattivamente fino al 2012 a seguito del rilascio
del permesso di dimora nel settembre 2016. A suo dire, detti contributi erano
dovuti già dalla sua entrata in Svizzera ed erano a carico della Confederazione,
essendo un richiedente l’asilo senza attività lucrativa e sostenuto dallo
Stato. L’interessato ha rilevato che nessuno gli ha mai fatto presente
l’obbligo di versare i contributi né glieli ha mai richiesti; inoltre, non
conoscendo la legge, parlando solo __________ e avendo problemi psichici che lo
rendevano totalmente inabile, prima del 2010 non poteva sapere dell’obbligo di
pagare i contributi. Ad ogni modo, il versamento dei contributi ha sanato la
sua posizione permettendogli l’erogazione della rendita di invalidità.
Qualora il suo ricorso non dovesse essere accolto, l’assicurato ha
chiesto al TCA di indicargli chi, in sua vece, avrebbe dovuto versare i
contributi, così da potere avviare un’azione di risarcimento danni per il
mancato ottenimento della rendita straordinaria, alla quale avrebbe avuto
diritto unitamente alla mancata concessione delle prestazioni complementari.
1.9 Il 14 giugno 2018 (doc. X)
l’Ufficio AI ha ribadito il contenuto della decisione impugnata e della sua
risposta di causa, giacché il ricorrente ha iniziato a versare i contributi ex
art. 36 cpv. 1 LAI con effetto dal 2012, perciò nel 2011, un anno dopo
l’insorgenza del danno alla salute, non poteva fare valere la durata minima di
contribuzione di tre anni.
L’insorgente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. XI).
considerato in diritto
in ordine
2.1 Per quanto concerne la
pretesa ricorsuale di accertare a chi incombeva versare entro il 2011 almeno
tre anni di contribuzione e che, a tale scopo, il TCA chiami in causa la
Confederazione e il Cantone Ticino, questa Corte rileva che tale richiesta
esula dall’oggetto della lite ed è dunque irricevibile.
Va infatti
ricordato che, per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata
costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta
all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid.
3b; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81).
Se non è
stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può
dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio
2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid.
1b).
Considerato che, nel caso concreto, oggetto del contendere è unicamente
sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita di invalidità, l’accertamento
di un’eventuale colpa da attribuire a terze persone per il mancato pagamento
dei contributi personali del ricorrente esula dalla vertenza in esame. Per tale
motivo, il TCA non ha motivo di chiamare in causa né la Confederazione né tanto
meno il Cantone Ticino.
2.2 Ad ogni modo, a titolo
abbondanziale, questa Corte osserva che, secondo quanto indicato
dall’assicurato stesso, dopo essere entrato nel 1999 nel nostro Paese
beneficiando di un permesso N per richiedenti l’asilo, nel 2001 ha ottenuto un
permesso F di ammissione provvisoria fino all’ottenimento, nel 2016, del
permesso B di dimora.
L’art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione
(LStrI), in vigore dal 1°
gennaio 2008 (con nuova denominazione dal 1° gennaio 2019) prevede, al
capoverso 1, che se l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione
non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la Segreteria di
Stato della migrazione (SEM) dispone l'ammissione provvisoria.
Per l’art. 84 cpv. 2 LStrI, se le condizioni non sono più
soddisfatte, la SEM revoca l'ammissione provvisoria e ordina l'esecuzione
dell'allontanamento o dell'espulsione.
L'ammissione provvisoria si estingue al momento della partenza
definitiva, in caso di soggiorno all'estero di oltre due mesi senza
autorizzazione o al momento dell'ottenimento di un permesso di dimora (cpv. 2,
modificato dal 1° febbraio 2014).
L’art. 85 cpv. 6 LStr, abrogato dal 1° gennaio 2019 con la
modifica del 16 dicembre 2016 della Legge federale sugli stranieri, prevedeva
che le autorità cantonali possono rilasciare allo straniero ammesso
provvisoriamente un’autorizzazione a esercitare un’attività lucrativa
indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro e dalla situazione
economica.
Il nuovo art. 85a LStrI, dal 1° gennaio 2019, regola l’attività
lucrativa dello straniero ammesso provvisoriamente e al suo capoverso 1 dispone
che può lavorare in tutta la Svizzera se sono osservate le condizioni di lavoro
e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore.
A norma dell’art. 86 cpv. 1 LStrI, nel nuovo testo in vigore dal
1° ottobre 2016, i Cantoni disciplinano la determinazione e il versamento delle
prestazioni di aiuto sociale e del soccorso d'emergenza per gli stranieri
ammessi provvisoriamente. Sono applicabili gli articoli 80a-84 Lasi concernenti
Fatti
i richiedenti l'asilo. In particolare il sostegno agli stranieri ammessi
provvisoriamente deve consistere, per quanto possibile, in prestazioni in
natura. L'entità del sostegno è inferiore a quanto previsto per le persone
residenti in Svizzera. Per quanto concerne gli standard dell'aiuto sociale, per
i rifugiati ammessi provvisoriamente e per i rifugiati condannati con sentenza
passata in giudicato all'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP o
dell'articolo 49a o 49abis CPM si applicano le condizioni valide per i
rifugiati cui la Svizzera ha concesso asilo.
L’art. 80a Lasi, introdotto il 1° ottobre 2016, a cui rinvia la
legge sugli stranieri, dispone che i Cantoni d'attribuzione garantiscono aiuto
sociale o soccorso d'emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera in
virtù della presente legge.
L’art. 81 Lasi porta sul diritto all’aiuto sociale o al soccorso
d’emergenza e prevede che le persone che soggiornano in Svizzera in virtù della
legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento ricevono le
necessarie prestazioni d'aiuto sociale, sempreché nessun terzo sia tenuto a
soccorrerle in virtù di un obbligo legale o contrattuale, nonché, su richiesta,
un soccorso d'emergenza.
Le prestazioni d’aiuto sociale e soccorso d’emergenza sono
definite all’art. 82 Lasi.
Secondo il suo capoverso 1, modificato dal 1° febbraio 2014, la
concessione di prestazioni d'aiuto sociale e del soccorso d'emergenza è retta
dal diritto cantonale. Le persone colpite da una decisione d'allontanamento
passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza sono escluse
dall'aiuto sociale.
Il cpv. 3, nel suo tenore in vigore dal 1° febbraio
2014, dispone che il sostegno ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose
di protezione non titolari di un permesso di dimora deve consistere, per quanto
possibile, in prestazioni in natura. L'entità del sostegno è inferiore a quanto
previsto per le persone residenti in Svizzera.
Giusta l’art. 82 cpv. 4 Lasi, anch’esso modificato
dal 1° febbraio 2014, il soccorso d'emergenza è versato per quanto possibile
sotto forma di prestazioni in natura nei luoghi designati dai Cantoni o dalla
Confederazione. L'entità del sostegno è inferiore all'aiuto sociale versato ai
richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un
permesso di dimora.
Nel Cantone Ticino, dal 2007 vige il Regolamento concernente le
prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di
protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente
ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono
lasciare il territorio svizzero (RL 143.310).
L’art. 9 definisce l’entità delle prestazioni assistenziali e il
suo cpv. 1 dispone che tali prestazioni possono essere
concesse in natura o in denaro e consistono nel sostentamento e nella presa a
carico dell’alloggio e dei costi della salute.
I capoversi 2 e 3 stabiliscono gli importi per il sostentamento,
che comprende lo spillatico, mentre i capoversi 4 e 5 definiscono gli ammontari
relativi alle spese per l’alloggio e alle spese accessorie.
Per i costi della salute, è assicurato il pagamento del premio
mensile dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie previsto dalla LAMal
nei limiti stabiliti dall’Ufficio (cpv. 6).
È pure riconosciuto il pagamento delle fatture mediche, come pure
delle spese dentarie e di altre spese straordinarie autorizzate dall’Ufficio
(cpv. 7).
Infine, nel caso in cui il beneficiario eserciti un’attività
lavorativa salariata o indipendente a tempo pieno, dal reddito computabile
viene dedotto un importo mensile di Fr. 200.-; in caso di attività a tempo parziale
l’importo viene ridotto proporzionalmente (cpv. 8).
2.3 Alla luce delle norme
esposte, il ricorrente non può essere seguito quando afferma che spettava a
terzi, ossia alla Confederazione o al Cantone Ticino, che si sono fatti carico
del sostentamento della sua famiglia, versare i suoi contributi personali
AVS/AI/IPG.
Infatti, essendo stato ammesso provvisoriamente nel nostro Paese,
in forza di tale statuto dal 2001 al 2016 l’assicurato ha beneficiato
unicamente di un importo mensile per il suo sostentamento, per le spese per
l’alloggio e dei costi della salute.
Nessuna norma, né a livello federale né a livello cantonale,
prevede che coloro che sono ammessi provvisoriamente ex art. 83 LStrI hanno
diritto al pagamento dei contributi personali, visto che i Cantoni garantiscono
aiuto sociale o soccorso d’emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera
(art. 80a Lasi, a cui rinvia l’art. 86 LStrI concernente l’ammissione
provvisoria).
Da quanto precede discende dunque che, fintanto che era al beneficio
di un permesso F come persona ammessa in Svizzera provvisoriamente, i
contributi personali AVS/AI/IPG del ricorrente non potevano e non dovevano
essere versati dal Cantone e neppure dalla Confederazione.
L’unico a poterli versare era lui stesso se avesse intrapreso un’attività
lavorativa, circostanza, questa, permessa in virtù dell’art. 85 cpv. 6 vLStr,
oppure come persona senza attività lucrativa, ma solo e soltanto da quando ha
ottenuto il permesso B di dimora.
nel merito
2.4 Occorre dunque stabilire se, stante
l’inabilità lavorativa totale accertata mediante una perizia psichiatrica
allestita nel 2015 (doc. 23) dal Centro peritale per le assicurazioni sociali
che ha portato il Servizio Medico Regionale a confermare il 27 maggio 2015
(doc. 24) l’incapacità lavorativa del 100% dal 2010 in qualsiasi attività, il
ricorrente abbia diritto a una rendita AI.
L’Ufficio AI ha negato questo diritto affermando che, poiché al
momento del diritto alla rendita (2011) l’assicurato non aveva versato il
periodo minimo di contribuzione di 3 anni esatto dall’art. 36 LAI, le
condizioni per il diritto a una rendita ordinaria non erano assolte, così pure
quelle per una rendita straordinaria.
Va dunque in primo luogo esaminato se l’insorgente adempie i
presupposti per poter chiedere una rendita di invalidità, sia essa ordinaria in
virtù dell’art. 36 LAI o straordinaria ex art. 39 LAI.
2.5 Secondo l'art. 4 cpv. 2 LAI,
l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto
alla singola prestazione.
L’invalidità è da considerare insorta al momento in cui, a
dipendenza dello stato di salute dell’assicurato, vi è il diritto a delle
prestazioni (Pratique VSI 2001 p. 149; DTF 118 V 82, 112 V 275). In particolare
ciò non dipende né dalla data in cui è stata presentata la domanda di
prestazioni, né da quando tale prestazione è stata richiesta e generalmente non
coincide con il momento in cui l’assicurato apprende, per la prima volta, che
il danno alla salute può aprirgli un diritto a prestazioni assicurative (DTF
118 V 82, 111 V 121, 108 V 62, 105 V 60, 103 V 130).
L’insorgenza dell’invalidità va accertata singolarmente per ogni
tipo di prestazione (art. 4 cpv. 2 LAI; Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 4, n. 140 pag. 51).
Trattandosi del diritto alla rendita, l’invalidità insorge quando
la capacità al guadagno dell’assicurato o la sua capacità di svolgere le
mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili, ha avuto un’incapacità
al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza
notevole interruzione e al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA)
almeno al 40 per cento (art. 28 LAI).
Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più
presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto
alle prestazioni conformemente all’articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a
partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni.
2.6 Secondo l'art. 6 cpv. 2 LAI,
Considerandi
il diritto di un cittadino straniero a una prestazione è subordinato al fatto
che, all'insorgere dell'evento assicurato, siano stati pagati i contributi
almeno per un anno intero (tre anni per una rendita d’invalidità: cfr. art. 36
cpv. 1 LAI) oppure che l'interessato abbia risieduto ininterrottamente in
Svizzera per dieci anni.
Se una persona è già invalida (almeno) nella misura del 40% al
momento della sua prima entrata in Svizzera, ciò significa che l'evento assicurato
specifico per il diritto alla rendita d'invalidità è subentrato prima che le menzionate condizioni potessero realizzarsi (STF 9C_658/2008 del 10
giugno 2009, consid. 3.2). Se dopo l'entrata in Svizzera la persona
parzialmente invalida esercita un'attività lavorativa, essa è obbligatoriamente
assicurata all'AVS/AI e tenuta a versare i contributi (STF 9C_658 /2008 del 10
giugno 2009, consid. 3.2).
Se con l'andare del tempo il danno alla salute e la
capacità lucrativa peggiorano, si pone la questione di sapere se la persona
interessata possa o meno fare valere un diritto alla rendita (STF 9C_658/2008
del 10 giugno 2009, consid. 3.2).
Secondo giurisprudenza, ciò non è possibile se
l'aumento del grado d'invalidità è riconducibile a un peggioramento del danno
alla salute originario. In questo caso, infatti, non si verifica un
nuovo evento assicurato (STFA I 76/05 del 30 maggio 2006, consid. 2).
Il Tribunale federale ha per contro lasciato aperta
la questione di sapere se, nell'ambito qui in esame, l'aumento del grado
d'invalidità dovuto a un danno alla salute completamente differente (per
esempio un cardiopatico parzialmente invalido che diventa pienamente invalido a
seguito di un incidente che lo ha reso paraplegico) possa nondimeno costituire
un nuovo evento assicurato (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2; STFA
I 76/05 del 30 maggio 2006, consid. 2 e 5 e STFA I 81/90 del 23 aprile 1991). Questa
ipotesi (del nuovo evento assicurato) è però stata scartata in relazione alla
revisione del diritto alla rendita (vecchio art. 41 LAI, abrogato in seguito
all'entrata in vigore della LPGA e più in particolare del suo art. 17), dove il
Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che l'aumento del tasso
d'invalidità giustificante il riconoscimento di una rendita più elevata
configura un caso di revisione del diritto alla prestazione (e non un nuovo
evento assicurato) a prescindere dal fatto che esso sia o meno la conseguenza
di un aggravamento del danno alla salute iniziale (DTF 126 V 157).
Nel 2010 (DTF 136 V 369) il Tribunale federale ha stabilito
che la forza di cosa giudicata (formale e materiale) di decisioni riguardanti
prestazioni durevoli dell'assicurazione sociale, in particolare rendite
dell'assicurazione invalidità, si estende anche alle condizioni del diritto
alla specifica prestazione (in quel caso: art. 6 cpv. 2 LAI) relative a
fattispecie concluse nel tempo. Simili elementi di motivazione della decisione
di rendita passata in giudicato non sono perciò suscettibili di riesame
nell'ambito di una revisione o nuova domanda, né vi si può rinvenire, a meno
che non sussista un nuovo caso di assicurazione (consid. 3.1).
2.7
Decisivo per il
diritto a una rendita ordinaria dell'assicurazione per l'invalidità è
innanzitutto, conformemente all'art. 36 cpv. 1 LAI, che all'insorgere
dell'invalidità (evento assicurato) siano stati pagati i contributi per almeno
3.
anni interi.
A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i
contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS),
a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI
svizzera (FF 2005 pag. 4065; art. 45 del regolamento (CEE) n. 1408/71; cfr.
anche N. 3004.3 cifra 2 delle Direttive sulle rendite AVS e AI edite dall’UFAS).
Secondo il TF, quest’ultima condizione non crea una
discriminazione inammissibile (DTF 131 V 397 consid. 5 segg.).
Per determinare ciò, occorre stabilire quando si è
manifestata l'invalidità (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.1; STFA
I 76/05 del 30 maggio 2006, in SVR 2007 IV n. 7 pag. 23, consid. 1.1).
2.8
Nella fattispecie in esame,
come visto (cfr. consid. 1.3), con decisione del 7 luglio 2015, cresciuta incontestata
in giudicato, l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a una rendita di
invalidità richiesto nel novembre 2014, poiché non erano adempiute le
condizioni assicurative, nel senso che, all’insorgere dell’invalidità, egli non
presentava il periodo minimo di contribuzione ai sensi dell’art. 36 cpv. 1 LAI non
avendo pagato i relativi contributi personali AVS/AI/IPG.
In effetti, dagli atti risulta che l’assicurato è stato iscritto
alla Cassa cantonale di compensazione come persona senza attività lucrativa
soltanto il 9 ottobre 2017 (doc. VIII/1) retroattivamente a decorrere dal 1°
gennaio 2012, e ciò poiché dal settembre 2016 gli è stato concesso un permesso
B di dimora dopo 15 anni di permesso F per ammissione provvisoria come
richiedente l’asilo. L’assicurato ha poi versato i contributi personali
richiesti validi dal 1° dicembre 2012 al terzo trimestre del 2017 (doc. VIII/2).
A seguito della seconda domanda di prestazioni del febbraio 2018
(doc. 53), con le osservazioni al progetto di decisione del 7 febbraio 2018, che
proponeva il rifiuto della rendita di invalidità in assenza del periodo
contributivo minimo al momento del diritto alla rendita, l’assicurato ha
chiesto di rivalutare il suo diritto trasmettendo all’amministrazione il
rapporto del 9 marzo 2018 (doc. 60) del dr. med. __________, FMH in psichiatria
e psicoterapia, nel quale è stato indicato un peggioramento della patologia psichiatrica.
Lo specialista ha evidenziato di seguire l’assicurato dal 2015, quando vi è
stata la necessità di una presa a carico a causa di un grave stato depressivo e
ansioso; l’interessato si presentava come una persona afflitta da sofferenze
varie, che lo limitavano sul piano funzionale - integrativo personale e
sociale.
Dopo avere elencato i disturbi lamentati dal paziente, il curante
ha osservato che un’importante somatizzazione aggravava ulteriormente il quadro
clinico e ne accentuava i deficit esistenti sul piano fisico rendendolo dipendente
in tutto e per tutto dal supporto degli altri – in particolare della moglie. Lo
psichiatra ha diagnosticato una sindrome depressiva ricorrente grave (ICD-10:
F33.2) e dei disturbi di personalità misti (ICD-10: F61.0).
A suo dire, stante un aggravamento delle condizioni di salute del
suo paziente, era necessaria una rivalutazione del suo diritto alla rendita.
Visto che il peggioramento dello stato di salute (rispettivamente
della situazione valetudinaria) rilevato a seguito della seconda domanda di
prestazioni è da far risalire indubbiamente al medesimo danno alla salute
extra-somatico alla base della decisione di rifiuto del 7 luglio 2015, già solo
per questo motivo, secondo la giurisprudenza dianzi citata (e in particolare
della DTF 136 V 369 e della STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009,
consid. 3.2), ciò esclude il verificarsi di un nuovo evento assicurato.
Pertanto, a ragione l’Ufficio AI non ha concesso il diritto ad una
rendita di invalidità avendola già respinta in precedenza per lo stesso motivo
alla base della seconda domanda qui in esame.
2.9
Questa Corte rileva infine
che la decisione dell’Ufficio AI va comunque confermata anche in virtù del
fatto che, accertato l’inizio dell’incapacità lavorativa durevole ex art. 28
cpv. 1 lett. b LAI successivamente all’entrata in Svizzera con insorgenza
dell’invalidità nel 2011, a quel momento l’assicurato, che ha iniziato a
versare all’AVS i contributi nel 2017 retroattivamente dal gennaio 2012, non
presentava una durata contributiva di tre anni ai sensi dell’art. 36 cpv. 1 LAI
non avendo, come visto, precedentemente lavorato (e contribuito) non solo in
Svizzera, ma nemmeno in un paese dell’UE o dell’AELS (cfr. estratto del conto
individuale dell’assicurato sub. VIII/2).
Per quanto concerne un’eventuale attività lucrativa esercitata dal
ricorrente nel suo Paese di origine (al perito psichiatra ha dichiarato che “ha lavorato facendo un po’ di tutto, ciò che capitava,
come contadino o muratore”, doc. 23), occorre rilevare che dal 1°
aprile 2010 la Convenzione del 1962 fra la Confederazione svizzera e la Repubblica
popolare federativa di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali non è
più applicabile ai cittadini del Kosovo (STF 9C_423/2013 del 26 agosto 2014
consid. 2.1; DTF 139 V 263 consid. 8 = SVR 2013 AHV Nr. 14; DTF 142 V 48 = SVR
2016.
FZ Nr. 2). In altre parole, tale convenzione continua ad
essere applicata a tutte le repubbliche jugoslave fino all'entrata in vigore di
nuove convenzioni all'eccezione del Kosovo (DTF 142 V 48 = SVR 2016 FZ
Nr. 2; STCA 33.2012.15 del 15 maggio 2013, confermata
dalla STF 9C_423/2013 del 26 agosto 2014).
Pertanto, come tale detta Convenzione non è certamente applicabile
alla domanda di revisione del 2018 e non lo sarebbe nemmeno stata per la prima
domanda AI del 2014.
Essa non era neppure più in vigore, e quindi applicabile, quando
nel 2011 è insorta l’invalidità e quindi al momento in cui ci si deve porre per
verificare se per i tre anni antecedenti i contributi personali siano stati
versati dall’interessato.
Visto quanto sopra, la decisione impugnata merita conferma, mentre
il ricorso è respinto.
2.10
Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA
e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.
500.
-vanno poste a carico dell’insorgente. Infatti, benché sia al beneficio
dell’assistenza sociale, il suo ricorso era sin dall’inizio sprovvisto di esito
favorevole essendogli stato più e più volte spiegato dall’Ufficio AI, e meglio dal
2015.
al 2018, che senza la contribuzione minima di tre anni al momento
dell’insorgenza dell’invalidità non avrebbe avuto diritto alla rendita di
invalidità.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui è
ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Le
spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti