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Decisione

32.2018.54

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 febbraio 2019Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i richiedenti l'asilo. In particolare il sostegno agli stranieri ammessi

provvisoriamente deve consistere, per quanto possibile, in prestazioni in

natura. L'entità del sostegno è inferiore a quanto previsto per le persone

residenti in Svizzera. Per quanto concerne gli standard dell'aiuto sociale, per

i rifugiati ammessi provvisoriamente e per i rifugiati condannati con sentenza

passata in giudicato all'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP o

dell'articolo 49a o 49abis CPM si applicano le condizioni valide per i

rifugiati cui la Svizzera ha concesso asilo.

L’art. 80a Lasi, introdotto il 1° ottobre 2016, a cui rinvia la

legge sugli stranieri, dispone che i Cantoni d'attribuzione garantiscono aiuto

sociale o soccorso d'emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera in

virtù della presente legge.

L’art. 81 Lasi porta sul diritto all’aiuto sociale o al soccorso

d’emergenza e prevede che le persone che soggiornano in Svizzera in virtù della

legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento ricevono le

necessarie prestazioni d'aiuto sociale, sempreché nessun terzo sia tenuto a

soccorrerle in virtù di un obbligo legale o contrattuale, nonché, su richiesta,

un soccorso d'emergenza.

Le prestazioni d’aiuto sociale e soccorso d’emergenza sono

definite all’art. 82 Lasi.

Secondo il suo capoverso 1, modificato dal 1° febbraio 2014, la

concessione di prestazioni d'aiuto sociale e del soccorso d'emergenza è retta

dal diritto cantonale. Le persone colpite da una decisione d'allontanamento

passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza sono escluse

dall'aiuto sociale.

Il cpv. 3, nel suo tenore in vigore dal 1° febbraio

2014, dispone che il sostegno ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose

di protezione non titolari di un permesso di dimora deve consistere, per quanto

possibile, in prestazioni in natura. L'entità del sostegno è inferiore a quanto

previsto per le persone residenti in Svizzera.

Giusta l’art. 82 cpv. 4 Lasi, anch’esso modificato

dal 1° febbraio 2014, il soccorso d'emergenza è versato per quanto possibile

sotto forma di prestazioni in natura nei luoghi designati dai Cantoni o dalla

Confederazione. L'entità del sostegno è inferiore all'aiuto sociale versato ai

richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un

permesso di dimora.

Nel Cantone Ticino, dal 2007 vige il Regolamento concernente le

prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di

protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente

ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono

lasciare il territorio svizzero (RL 143.310).

L’art. 9 definisce l’entità delle prestazioni assistenziali e il

suo cpv. 1 dispone che tali prestazioni possono essere

concesse in natura o in denaro e consistono nel sostentamento e nella presa a

carico dell’alloggio e dei costi della salute.

I capoversi 2 e 3 stabiliscono gli importi per il sostentamento,

che comprende lo spillatico, mentre i capoversi 4 e 5 definiscono gli ammontari

relativi alle spese per l’alloggio e alle spese accessorie.

Per i costi della salute, è assicurato il pagamento del premio

mensile dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie previsto dalla LAMal

nei limiti stabiliti dall’Ufficio (cpv. 6).

È pure riconosciuto il pagamento delle fatture mediche, come pure

delle spese dentarie e di altre spese straordinarie autorizzate dall’Ufficio

(cpv. 7).

Infine, nel caso in cui il beneficiario eserciti un’attività

lavorativa salariata o indipendente a tempo pieno, dal reddito computabile

viene dedotto un importo mensile di Fr. 200.-; in caso di attività a tempo parziale

l’importo viene ridotto proporzionalmente (cpv. 8).

2.3 Alla luce delle norme

esposte, il ricorrente non può essere seguito quando afferma che spettava a

terzi, ossia alla Confederazione o al Cantone Ticino, che si sono fatti carico

del sostentamento della sua famiglia, versare i suoi contributi personali

AVS/AI/IPG.

Infatti, essendo stato ammesso provvisoriamente nel nostro Paese,

in forza di tale statuto dal 2001 al 2016 l’assicurato ha beneficiato

unicamente di un importo mensile per il suo sostentamento, per le spese per

l’alloggio e dei costi della salute.

Nessuna norma, né a livello federale né a livello cantonale,

prevede che coloro che sono ammessi provvisoriamente ex art. 83 LStrI hanno

diritto al pagamento dei contributi personali, visto che i Cantoni garantiscono

aiuto sociale o soccorso d’emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera

(art. 80a Lasi, a cui rinvia l’art. 86 LStrI concernente l’ammissione

provvisoria).

Da quanto precede discende dunque che, fintanto che era al beneficio

di un permesso F come persona ammessa in Svizzera provvisoriamente, i

contributi personali AVS/AI/IPG del ricorrente non potevano e non dovevano

essere versati dal Cantone e neppure dalla Confederazione.

L’unico a poterli versare era lui stesso se avesse intrapreso un’attività

lavorativa, circostanza, questa, permessa in virtù dell’art. 85 cpv. 6 vLStr,

oppure come persona senza attività lucrativa, ma solo e soltanto da quando ha

ottenuto il permesso B di dimora.

nel merito

2.4 Occorre dunque stabilire se, stante

l’inabilità lavorativa totale accertata mediante una perizia psichiatrica

allestita nel 2015 (doc. 23) dal Centro peritale per le assicurazioni sociali

che ha portato il Servizio Medico Regionale a confermare il 27 maggio 2015

(doc. 24) l’incapacità lavorativa del 100% dal 2010 in qualsiasi attività, il

ricorrente abbia diritto a una rendita AI.

L’Ufficio AI ha negato questo diritto affermando che, poiché al

momento del diritto alla rendita (2011) l’assicurato non aveva versato il

periodo minimo di contribuzione di 3 anni esatto dall’art. 36 LAI, le

condizioni per il diritto a una rendita ordinaria non erano assolte, così pure

quelle per una rendita straordinaria.

Va dunque in primo luogo esaminato se l’insorgente adempie i

presupposti per poter chiedere una rendita di invalidità, sia essa ordinaria in

virtù dell’art. 36 LAI o straordinaria ex art. 39 LAI.

2.5 Secondo l'art. 4 cpv. 2 LAI,

l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto

alla singola prestazione.

L’invalidità è da considerare insorta al momento in cui, a

dipendenza dello stato di salute dell’assicurato, vi è il diritto a delle

prestazioni (Pratique VSI 2001 p. 149; DTF 118 V 82, 112 V 275). In particolare

ciò non dipende né dalla data in cui è stata presentata la domanda di

prestazioni, né da quando tale prestazione è stata richiesta e generalmente non

coincide con il momento in cui l’assicurato apprende, per la prima volta, che

il danno alla salute può aprirgli un diritto a prestazioni assicurative (DTF

118 V 82, 111 V 121, 108 V 62, 105 V 60, 103 V 130).

L’insorgenza dell’invalidità va accertata singolarmente per ogni

tipo di prestazione (art. 4 cpv. 2 LAI; Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 4, n. 140 pag. 51).

Trattandosi del diritto alla rendita, l’invalidità insorge quando

la capacità al guadagno dell’assicurato o la sua capacità di svolgere le

mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante

provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili, ha avuto un’incapacità

al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza

notevole interruzione e al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA)

almeno al 40 per cento (art. 28 LAI).

Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più

presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto

alle prestazioni conformemente all’articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a

partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni.

2.6 Secondo l'art. 6 cpv. 2 LAI,

Considerandi

il diritto di un cittadino straniero a una prestazione è subordinato al fatto

che, all'insorgere dell'evento assicurato, siano stati pagati i contributi

almeno per un anno intero (tre anni per una rendita d’invalidità: cfr. art. 36

cpv. 1 LAI) oppure che l'interessato abbia risieduto ininterrottamente in

Svizzera per dieci anni.

Se una persona è già invalida (almeno) nella misura del 40% al

momento della sua prima entrata in Svizzera, ciò significa che l'evento assicurato

specifico per il diritto alla rendita d'invalidità è subentrato prima che le menzionate condizioni potessero realizzarsi (STF 9C_658/2008 del 10

giugno 2009, consid. 3.2). Se dopo l'entrata in Svizzera la persona

parzialmente invalida esercita un'attività lavorativa, essa è obbligatoriamente

assicurata all'AVS/AI e tenuta a versare i contributi (STF 9C_658 /2008 del 10

giugno 2009, consid. 3.2).

Se con l'andare del tempo il danno alla salute e la

capacità lucrativa peggiorano, si pone la questione di sapere se la persona

interessata possa o meno fare valere un diritto alla rendita (STF 9C_658/2008

del 10 giugno 2009, consid. 3.2).

Secondo giurisprudenza, ciò non è possibile se

l'aumento del grado d'invalidità è riconducibile a un peggioramento del danno

alla salute originario. In questo caso, infatti, non si verifica un

nuovo evento assicurato (STFA I 76/05 del 30 maggio 2006, consid. 2).

Il Tribunale federale ha per contro lasciato aperta

la questione di sapere se, nell'ambito qui in esame, l'aumento del grado

d'invalidità dovuto a un danno alla salute completamente differente (per

esempio un cardiopatico parzialmente invalido che diventa pienamente invalido a

seguito di un incidente che lo ha reso paraplegico) possa nondimeno costituire

un nuovo evento assicurato (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2; STFA

I 76/05 del 30 maggio 2006, consid. 2 e 5 e STFA I 81/90 del 23 aprile 1991). Questa

ipotesi (del nuovo evento assicurato) è però stata scartata in relazione alla

revisione del diritto alla rendita (vecchio art. 41 LAI, abrogato in seguito

all'entrata in vigore della LPGA e più in particolare del suo art. 17), dove il

Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che l'aumento del tasso

d'invalidità giustificante il riconoscimento di una rendita più elevata

configura un caso di revisione del diritto alla prestazione (e non un nuovo

evento assicurato) a prescindere dal fatto che esso sia o meno la conseguenza

di un aggravamento del danno alla salute iniziale (DTF 126 V 157).

Nel 2010 (DTF 136 V 369) il Tribunale federale ha stabilito

che la forza di cosa giudicata (formale e materiale) di decisioni riguardanti

prestazioni durevoli dell'assicurazione sociale, in particolare rendite

dell'assicurazione invalidità, si estende anche alle condizioni del diritto

alla specifica prestazione (in quel caso: art. 6 cpv. 2 LAI) relative a

fattispecie concluse nel tempo. Simili elementi di motivazione della decisione

di rendita passata in giudicato non sono perciò suscettibili di riesame

nell'ambito di una revisione o nuova domanda, né vi si può rinvenire, a meno

che non sussista un nuovo caso di assicurazione (consid. 3.1).

2.7

Decisivo per il

diritto a una rendita ordinaria dell'assicurazione per l'invalidità è

innanzitutto, conformemente all'art. 36 cpv. 1 LAI, che all'insorgere

dell'invalidità (evento assicurato) siano stati pagati i contributi per almeno

3.

anni interi.

A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i

contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro

dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS),

a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI

svizzera (FF 2005 pag. 4065; art. 45 del regolamento (CEE) n. 1408/71; cfr.

anche N. 3004.3 cifra 2 delle Direttive sulle rendite AVS e AI edite dall’UFAS).

Secondo il TF, quest’ultima condizione non crea una

discriminazione inammissibile (DTF 131 V 397 consid. 5 segg.).

Per determinare ciò, occorre stabilire quando si è

manifestata l'invalidità (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.1; STFA

I 76/05 del 30 maggio 2006, in SVR 2007 IV n. 7 pag. 23, consid. 1.1).

2.8

Nella fattispecie in esame,

come visto (cfr. consid. 1.3), con decisione del 7 luglio 2015, cresciuta incontestata

in giudicato, l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a una rendita di

invalidità richiesto nel novembre 2014, poiché non erano adempiute le

condizioni assicurative, nel senso che, all’insorgere dell’invalidità, egli non

presentava il periodo minimo di contribuzione ai sensi dell’art. 36 cpv. 1 LAI non

avendo pagato i relativi contributi personali AVS/AI/IPG.

In effetti, dagli atti risulta che l’assicurato è stato iscritto

alla Cassa cantonale di compensazione come persona senza attività lucrativa

soltanto il 9 ottobre 2017 (doc. VIII/1) retroattivamente a decorrere dal 1°

gennaio 2012, e ciò poiché dal settembre 2016 gli è stato concesso un permesso

B di dimora dopo 15 anni di permesso F per ammissione provvisoria come

richiedente l’asilo. L’assicurato ha poi versato i contributi personali

richiesti validi dal 1° dicembre 2012 al terzo trimestre del 2017 (doc. VIII/2).

A seguito della seconda domanda di prestazioni del febbraio 2018

(doc. 53), con le osservazioni al progetto di decisione del 7 febbraio 2018, che

proponeva il rifiuto della rendita di invalidità in assenza del periodo

contributivo minimo al momento del diritto alla rendita, l’assicurato ha

chiesto di rivalutare il suo diritto trasmettendo all’amministrazione il

rapporto del 9 marzo 2018 (doc. 60) del dr. med. __________, FMH in psichiatria

e psicoterapia, nel quale è stato indicato un peggioramento della patologia psichiatrica.

Lo specialista ha evidenziato di seguire l’assicurato dal 2015, quando vi è

stata la necessità di una presa a carico a causa di un grave stato depressivo e

ansioso; l’interessato si presentava come una persona afflitta da sofferenze

varie, che lo limitavano sul piano funzionale - integrativo personale e

sociale.

Dopo avere elencato i disturbi lamentati dal paziente, il curante

ha osservato che un’importante somatizzazione aggravava ulteriormente il quadro

clinico e ne accentuava i deficit esistenti sul piano fisico rendendolo dipendente

in tutto e per tutto dal supporto degli altri – in particolare della moglie. Lo

psichiatra ha diagnosticato una sindrome depressiva ricorrente grave (ICD-10:

F33.2) e dei disturbi di personalità misti (ICD-10: F61.0).

A suo dire, stante un aggravamento delle condizioni di salute del

suo paziente, era necessaria una rivalutazione del suo diritto alla rendita.

Visto che il peggioramento dello stato di salute (rispettivamente

della situazione valetudinaria) rilevato a seguito della seconda domanda di

prestazioni è da far risalire indubbiamente al medesimo danno alla salute

extra-somatico alla base della decisione di rifiuto del 7 luglio 2015, già solo

per questo motivo, secondo la giurisprudenza dianzi citata (e in particolare

della DTF 136 V 369 e della STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009,

consid. 3.2), ciò esclude il verificarsi di un nuovo evento assicurato.

Pertanto, a ragione l’Ufficio AI non ha concesso il diritto ad una

rendita di invalidità avendola già respinta in precedenza per lo stesso motivo

alla base della seconda domanda qui in esame.

2.9

Questa Corte rileva infine

che la decisione dell’Ufficio AI va comunque confermata anche in virtù del

fatto che, accertato l’inizio dell’incapacità lavorativa durevole ex art. 28

cpv. 1 lett. b LAI successivamente all’entrata in Svizzera con insorgenza

dell’invalidità nel 2011, a quel momento l’assicurato, che ha iniziato a

versare all’AVS i contributi nel 2017 retroattivamente dal gennaio 2012, non

presentava una durata contributiva di tre anni ai sensi dell’art. 36 cpv. 1 LAI

non avendo, come visto, precedentemente lavorato (e contribuito) non solo in

Svizzera, ma nemmeno in un paese dell’UE o dell’AELS (cfr. estratto del conto

individuale dell’assicurato sub. VIII/2).

Per quanto concerne un’eventuale attività lucrativa esercitata dal

ricorrente nel suo Paese di origine (al perito psichiatra ha dichiarato che “ha lavorato facendo un po’ di tutto, ciò che capitava,

come contadino o muratore”, doc. 23), occorre rilevare che dal 1°

aprile 2010 la Convenzione del 1962 fra la Confederazione svizzera e la Repubblica

popolare federativa di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali non è

più applicabile ai cittadini del Kosovo (STF 9C_423/2013 del 26 agosto 2014

consid. 2.1; DTF 139 V 263 consid. 8 = SVR 2013 AHV Nr. 14; DTF 142 V 48 = SVR

2016.

FZ Nr. 2). In altre parole, tale convenzione continua ad

essere applicata a tutte le repubbliche jugoslave fino all'entrata in vigore di

nuove convenzioni all'eccezione del Kosovo (DTF 142 V 48 = SVR 2016 FZ

Nr. 2; STCA 33.2012.15 del 15 maggio 2013, confermata

dalla STF 9C_423/2013 del 26 agosto 2014).

Pertanto, come tale detta Convenzione non è certamente applicabile

alla domanda di revisione del 2018 e non lo sarebbe nemmeno stata per la prima

domanda AI del 2014.

Essa non era neppure più in vigore, e quindi applicabile, quando

nel 2011 è insorta l’invalidità e quindi al momento in cui ci si deve porre per

verificare se per i tre anni antecedenti i contributi personali siano stati

versati dall’interessato.

Visto quanto sopra, la decisione impugnata merita conferma, mentre

il ricorso è respinto.

2.10

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.

500.

-vanno poste a carico dell’insorgente. Infatti, benché sia al beneficio

dell’assistenza sociale, il suo ricorso era sin dall’inizio sprovvisto di esito

favorevole essendogli stato più e più volte spiegato dall’Ufficio AI, e meglio dal

2015.

al 2018, che senza la contribuzione minima di tre anni al momento

dell’insorgenza dell’invalidità non avrebbe avuto diritto alla rendita di

invalidità.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in cui è

ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Le

spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti