32.2018.56
Corretto il rifiuto di attribuzione di una rendita,in applicazione del metodo misto di calcolo.Pienamente probante perizia pluridisciplinare.Reddito da valido e da invalida corretti.Limitazioni in amb
25 febbraio 2019Italiano51 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.56
cr
Lugano
25 febbraio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 aprile 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 marzo 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1962, attiva
quale ausiliaria di pulizie a tempo parziale, in data 8 luglio 2011 ha presentato
una richiesta di prestazioni AI per adulti, motivata da “coxartrosi bilaterale
su displasia anca” (doc. 4/1-9).
Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, in particolare una perizia affidata al dr. __________
del SMR, l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 26 ottobre 2012 (doc.
35/1-3), poi confermato con decisione dell’11 gennaio 2013 (doc. 41/1-3), ha
attribuito all’assicurata, in applicazione del metodo ordinario di calcolo, una
rendita intera di invalidità dal 1° gennaio 2012 al 31 gennaio 2013, poi
soppressa non sussistendo più alcun grado di invalidità.
Quella decisione
dell’Ufficio AI è stata annullata da questa Corte con sentenza STCA 32.2013.29
del 15 ottobre 2013, con la quale il TCA ha rilevato di non essere in grado di
stabilire quale fosse stato l’effettivo grado di occupazione lavorativa
dell’assicurata prima del danno alla salute, né quale fosse la sua volontà
riguardo al futuro, nel caso in cui non fosse subentrato il danno alla salute.
Questo Tribunale ha, pertanto, rinviato gli atti all’amministrazione per
svolgere gli accertamenti del caso, al fine di determinare quale metodo di
valutazione dell’invalidità vada applicato alla fattispecie concreta (cfr. doc.
53/1-15).
1.2. Esperiti i
necessari approfondimenti – in particolare ordinando, dal profilo medico, una
perizia reumatologica e una psichiatrica e, dal lato economico, una volta
stabilita l’applicazione nel caso concreto del metodo misto di calcolo,
un’inchiesta a domicilio – l’Ufficio AI, con progetto di decisione dell’8
maggio 2015 (doc. 105), poi confermato con decisione del 28 luglio 2015 (doc.
A), ha nuovamente attribuito all’interessata una rendita intera di invalidità
limitatamente al periodo compreso fra il 1° novembre 2011 (con versamento
effettivo solo a partire dal 1° gennaio 2012 vista la tardività nel deposito
della domanda) e il 31 gennaio 2013, poi soppressa alla luce di un grado di
invalidità globale del 23% insufficiente per continuare a beneficiare del
diritto a prestazioni.
Con STCA 32.2015.137 del
12 settembre 2016, questa Corte ha innanzitutto confermato la ripartizione tra
attività salariata (al 55%) e mansioni casalinghe (al 45%).
Dal profilo medico, il TCA
ha pure confermato la valutazione eseguita dal SMR, riprendendo quanto accertato
in sede peritale, sia con riferimento all’esigibilità lavorativa nella
professione abituale (inabilità al lavoro al 100% dal 30 novembre 2010 al 15
ottobre 2012; inabilità al 20% dal 16 ottobre 2012 fino al mese di dicembre
2013 e inabilità al 68% a partire dal mese di gennaio 2014), sia riguardo allo
svolgimento di attività adatte (totale inabilità al lavoro dal 30 novembre 2010
al 15 ottobre 2012, abilità al lavoro al 100% dal 16 ottobre 2012 al 31
dicembre 2013 e inabilità al lavoro al 60% a partire dal 1° gennaio 2014).
Nella medesima pronuncia,
poi, il TCA ha pure confermato la valutazione degli impedimenti riscontrati al
domicilio dell’assicurata da parte dell'assistente sociale, per una limitazione
complessiva del 29%.
Questo
Tribunale ha, invece, annullato la decisione dell’amministrazione e rinviato
gli atti all’Ufficio AI per un nuovo calcolo del grado di invalidità per la
parte quale salariata al 55% del tempo, “tenendo conto dell’eventuale nuovo
giudizio che potrà essere emanato dal TF (cfr. consid. 2.3.) o di eventuali
direttive che emanerà l’UFAS su questo tema dopo la sentenza Di Trizio (cfr.
STCA 32.2015.115 del 20 giugno 2016; 32.2015.89 del 6 giugno 2016; 32.2015.79
del 4 aprile 2016 e 32.2015.66 del 17 marzo 2016)”.
1.3. Tenuto conto di quanto
disposto da questo Tribunale nella STCA 32.2015.137 del 12 settembre 2016 e in
applicazione della circolare n° 355 del 31 ottobre 2016 dell’UFAS, con progetto
di decisione del 26 gennaio 2017 l’Ufficio AI ha nuovamente rifiutato
all’assicurata il diritto ad una rendita di invalidità, non raggiungendo il
grado di invalidità la soglia pensionabile del 40% (cfr. doc. 130).
A seguito delle
contestazioni sollevate dall’assicurata contro questo progetto di decisione e
dopo avere predisposto una valutazione pluridisciplinare presso il __________
al fine di valutare se fosse nel frattempo effettivamente intervenuto, come da
lei preteso, un peggioramento delle sue condizioni di salute, con decisione del
14 marzo 2018 l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto di prestazioni, in difetto
di un grado AI pensionabile (cfr. doc. A).
1.4. RI 1, sempre patrocinata,
come in occasione delle precedenti vertenze, dall’avv. RA 1, è insorta al TCA
contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento e domandando di essere
posta al beneficio di una rendita AI con grado d’invalidità del 100%,
subordinatamente almeno del 47.9% (doc. I).
Il rappresentante legale
dell’assicurata ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).
Il legale dell’insorgente
ha innanzitutto contestato che, come sostenuto dall’UAI, quanto già deciso dal
TCA nella precedente sentenza del 2016 in merito alla ripartizione tra le attività
casalinga / salariata, la valutazione medica e la limitazione come casalinga
siano da considerare come ormai acquisite.
Per tali ragioni, il
legale ha quindi nuovamente criticato, come già in occasione della precedente
procedura sfociata nella STCA 32.2015.137 del 12 settembre 2016, il raffronto
dei redditi e gli impedimenti riconosciuti nello svolgimento delle attività
domestiche.
In più, con l’attuale
ricorso il patrocinatore dell’assicurata ha pure contestato l’applicazione del
metodo misto di calcolo dell’invalidità, che era invece rimasta incontestata
nella precedente STCA 32.2015.137 del 12 settembre 2016.
In particolarte, il
patrocinatore dell’assicurata ha sostenuto che, in assenza del danno alla
salute, l’interessata avrebbe lavorato al 100%, essendo ormai i figli adulti e
ritenuto che il marito è disoccupato al 50%. Per tali ragioni, il legale ha
dunque chiesto che il metodo misto venga ritenuto inapplicabile nel caso di
specie.
Il legale ha, poi,
contestato il raffronto dei redditi, rilevando che il reddito da invalida è
stato, a suo parere, calcolato in maniera errata facendo capo ai dati
statistici anziché, come sarebbe stato corretto, alla situazione salariale
concreta.
Egli ha pure criticato la
riduzione percentuale del 10% applicata al reddito da invalido, considerata
troppo esigua, chiedendo che venga innalzata al 25%.
Infine, il legale ha
censurato la determinazione delle limitazioni in ambito domestico, adducendo
nuovamente, come in passato (cfr. STCA 32.2015.137 del 12 settembre 2016), la
circostanza che l’assistente sociale non avrebbe tenuto conto della patologia
insorta alla mano destra.
Incontestato, invece, è
rimasto l’apprezzamento medico delle patologie dell’interessata e dell’influsso
che le stesse hanno sulla capacità lavorativa residua sia nella professione
abituale, che nello svolgimento di attività adeguate (doc. I).
1.5. In data 29 maggio 2018, il
patrocinatore dell’assicurata ha trasmesso al TCA il certificato municipale per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. VII
+ 1-8).
1.6. Con risposta del 29 maggio
2018, l’Ufficio AI ha confermato la correttezza della propria decisione, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. VIII).
1.7. Con scritto del 18 giugno 2018,
il legale della ricorrente ha insistito nell’affermare che se l’assicurata non
fosse afflitta da gravi problemi alla salute, ella lavorerebbe nella misura del
100%, essendo i figli grandi e il marito disoccupato al 50%, contestando quindi
nuovamente il metodo misto di calcolo del grado di invalidità utilizzato
dall’amministrazione (doc. XII).
1.8. Con osservazioni del 6 luglio
2018, l’Ufficio AI ha ribadito la correttezza della ripartizione tra attività
casalinga e attività lavorativa, stabilita tenendo conto della volontà espressa
dall’assicurata stessa nel mese di febbraio 2014, che deve essere considerata
tuttora valida, tenuto conto degli elementi esterni. Ella ha, infatti, sempre
lavorato in misura parziale già prima del danno alla salute e della domanda di
prestazioni presentata nel 2011, allorquando i figli erano già maggiorenni e il
marito già parzialmente in disoccupazione. L’amministrazione ha pure
sottolineato come l’applicazione del metodo misto e la percentuale di
quote-parte non è stata contestata durante la precedente vertenza sfociata
nella sentenza 32.2015.137 del 12 settembre 2016 (doc. XIV).
Tale considerazioni
dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurata (cfr. doc. XV), per
conoscenza.
2.1. Per costante giurisprudenza
il Tribunale federale e il Tribunale cantonale, a cui la questione viene
rinviata per ulteriori accertamenti, sono vincolati alla decisione di rinvio
dei giudici di ultima istanza.
Analogo vincolo sussiste
pure nei confronti dell’amministrazione, a seguito di una sentenza di rinvio da
parte dell’autorità di ricorso (cfr. STF 8C_3/2013 del 24 luglio 2013,
pubblicata in SVR 12/2013 IV nr. 43; STF 9C_203/2011 del 22 novembre 2011
consid. 4.2 e riferimenti, pubblicata in SVR 6/2012 IV Nr. 29).
Se il Tribunale cantonale
non si attiene alle istruzioni del Tribunale federale e di conseguenza la sua
seconda decisione viene annullata, le spese di giudizio possono essere poste a
carico del Cantone (cfr. RAMI 1999 pag. 126 seg.).
In particolare le
considerazioni di diritto (richiamate nel dispositivo) sulla base delle quale
il Tribunale federale motiva il rinvio della causa ad un'autorità inferiore
sono vincolanti sia per quest'ultima che per l'Alta Corte (cfr. STF 8C_775/2010
del 14 aprile 2011; STF I 874/06 dell'8 agosto 2007; STFA I 65/06 del 3 agosto
2006; STFA U 46/05 del 29 giugno 2006; STFA U 194/04 del 25 aprile 2005; DTF
120 V 237; DTF 117 V 241; DTF 113 V 159).
Quando una causa viene
rinviata dal Tribunale federale ad un'autorità inferiore, quest'ultima deve
dare alle parti una nuova occasione di esprimersi (cfr. sentenza C 89/03 del 2
luglio 2007).
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire
se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha rifiutato di assegnare all’assicurata
una rendita di invalidità o se invece, come da preteso dal suo rappresentante
legale, ella abbia invece diritto ad una rendita intera di invalidità.
Secondo l'art. 4 cpv. 1
LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo
aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo
anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la
Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta
a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente
formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non
riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora
TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.3. Se, però, un assicurato
maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido,
l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è
possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una
vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere
da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica
l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al
guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr.
76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).
In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità
dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge
le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che
intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA,
in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.
L’art. 27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31
dicembre 2017, precisa a sua volta che per mansioni consuete di una persona
senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in
particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le
attività artistiche e di pubblica utilità.
Secondo la prassi amministrativa, per il confronto si considerano
soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico,
amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi
escluse le attività del tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti
l'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015
nel tenore in essere fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così
valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare
mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158
consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima
della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere
posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag.
139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità
se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno
parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia
essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è
ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei
lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze
locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella
con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un
coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
Nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1
OAI prevede che per mansioni consuete
secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell'economia
domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza
ai familiari.
Il nuovo art. 27 cpv. 2 OAI stabilisce che per
mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di membri di comunità di
religiosi s'intende ogni attività svolta nella comunità.
Con la modifica dell’Ordinanza sono state adeguate
le attività nell’ambito delle mansioni consuete svolte dalle persone occupate
nell’economia domestica (cfr. R.
Leuenberger - G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité
sociale 1/2018 pag. 40 seg (45-46)).
Come emerge dalle spiegazioni pubblicate
dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla Modifica dell’ordinanza
del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) – Valutazione
dell’invalidità per gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo
parziale (metodo misto) – in merito agli adeguamenti dal 1° gennaio 2018
concernenti l’applicazione del metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09
della Corte europea dei diritto dell’uomo del 2 febbraio 2016, si è dunque
posto l’accento sulle attività che possono essere equiparate a un’attività
lucrativa ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LAI.
Si tratta delle attività che soddisfano il criterio
dei terzi, vale a dire che, in caso di impossibilità dell’assicurato di
svolgerle da sé, possono essere tipicamente eseguite da terzi dietro pagamento.
Le attività volontarie svolte al di fuori dell’economia domestica, come le
attività artistiche o di pubblica utilità, non possono invece essere equiparate
a un’attività lucrativa e quindi riconosciute come mansioni consuete, se non in
casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). Queste occupazioni non vanno
dunque disciplinate in modo generale dall’OAI e pertanto non sono più
espressamente menzionate nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2 pag. 6 delle citate
spiegazioni dell’UFAS).
Come evidenziato dall’Ufficio federale sugli
adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag. 9), dal 1° gennaio 2018 il
nuovo art. 27 OAI pone quindi l’accento sui lavori domestici necessari che
possono essere equiparati ad un’attività lucrativa.
Per stabilire se un’attività nell’ambito delle
mansioni consuete possa essere equiparata a un’attività lucrativa, è
determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna chiedersi se si tratti di
un’attività che può essere eseguita da terzi (persone o ditte) dietro
pagamento.
È per esempio il caso di lavori domestici necessari
come la pianificazione e l’organizzazione della conduzione dell’economia
domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della cucina), la
pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il bucato e la
manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli altri
familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno, infatti, queste attività
dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di servizio).
Oltre ai citati classici lavori domestici, va considerata
anche la cura e l’assistenza ai familiari; rilevante è però che essi vivano
nella stessa economia domestica dell’assicurato.
Va ancora osservato che sia per i lavori domestici
che per la cura e l’assistenza ai familiari, non si tiene però conto delle
attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti prese in considerazione
esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo
l’insorgere del danno alla salute. Se, per contro, l’assicurato ricorreva a
prestazioni di terzi a proprie spese già prima dell’insorgere del danno
alla salute, allora per queste attività non v’è una limitazione di cui tenere
conto, dato che continuano ad essere svolte da terzi come prima.
Ritenuto come la modifica riguardante le mansioni
consuete nell’economia domestica ha dunque lo scopo di porre l’accento sulle
attività fondamentali di ogni economia domestica, le attività puramente
ricreative – le attività artistiche e di pubblica utilità vanno qualificate
quali attività puramente ricreative, se non possono essere eseguite da terzi
dietro pagamento - non rientrano tra le attività da considerare nell’ambito
delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).
Le nuove norme dell’Ordinanza hanno comportato la
modifica della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità
nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale, valida dal 1° gennaio 2015
e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai NN. 3081 segg. spiega come
deve procedere l’assistente sociale nella sua inchiesta
domiciliare per calcolare il grado di invalidità in generale.
2.4. Nel
caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza
dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna
applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato
esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente
nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo
l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per
questa attività è determinata secondo il capoverso 2.
In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della
collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento
delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo
misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal
TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo
misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a
tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è
conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata
una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006,
parzialmente pubblicata in Plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del
13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137
V 334, DTF 133 V 504 e DTF 133 V 477.
In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato
la propria giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in
considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello
svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo
misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o
dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a
maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in
considerazione solo a determinate condizioni.
Ricordato che il metodo misto è previsto per le persone che
esercitano un’attività lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia
domestica o svolgono altre mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5
cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002), secondo
giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione esigibile in un’attività
lucrativa senza che questo tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle
mansioni consuete è irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità.
In quest’ultima fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V
51).
Chiamata a pronunciarsi in un caso in cui si trattava di valutare l'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a
tempo parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle
mansioni consuete, l’Alta Corte, nella DTF 142 V 290, ha stabilito che la giurisprudenza secondo DTF 131 V 51, che concerne il metodo di
confronto dei redditi applicabile alle persone che esercitano un'attività
lucrativa a tempo parziale senza consacrare il loro tempo libero allo
svolgimento delle mansioni consuete, deve essere precisata, nel senso che la
limitazione nell'ambito lucrativo - in funzione dell'estensione del tasso
ipotetico d'attività lucrativa parziale - deve essere considerata in modo proporzionale
(cfr., al riguardo, STCA 32.2015.119 e STCA 32.2015.120, entrambe del 2 agosto
2016).
Va ricordata la giurisprudenza sviluppata dal TF dopo la sentenza
7186_09 del 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera - divenuta
definitiva a seguito del rifiuto, in data 4 luglio 2016, da parte della Grande
Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, della richiesta avanzata
dalla Svizzera di un riesame della stessa -, nella quale la seconda sezione
della Corte europea dei diritti dell’uomo, chiamata a pronunciarsi in una
fattispecie in cui il TF aveva confermato la soppressione del diritto alla
rendita nel caso di un’assicurata che, dopo la nascita di due gemelli, con
l’applicazione del metodo misto non raggiungeva più un grado di invalidità
pensionabile (STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008), ha tuttavia dichiarato (per 4
voti contro 3) che vi è stata una violazione dell’art. 14 combinato con l’art.
8 CEDU, che non va esaminata separatamente la violazione dell’art. 14 combinato
con l’art. 6 CEDU e che non va esaminata separatamente neppure la violazione
dell’art. 8 CEDU preso da solo.
La Corte europea - ricordato che non incombe a lei annullare e/o
abrogare delle disposizioni di diritto interno riconosciute contrarie alla CEDU
e che le sue sentenze hanno essenzialmente un carattere declaratorio - ha
precisato che la Svizzera può scegliere liberamente, nella misura in cui queste
soluzioni siano compatibili con le conclusioni di questo giudizio, in quale
maniera conformarsi all’art. 46 CEDU evidenziando che, avuto riguardo
all’insieme delle circostanze e al principio della sicurezza del diritto, la
violazione della CEDU ravvisata nel caso esaminato non esige che si rimettano
in discussione gli atti o le situazioni giuridiche analoghe stabilite
precedentemente a questa sentenza (sul tema vedi pure la STCA 32.2015.66 del 17
marzo 2016).
Nella STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016, pubblicata in DTF 143 I
50, pronunciandosi sulla domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 20
luglio 2008 a seguito della succitata sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016
della Corte europea dei diritti dell’uomo, la nostra Massima istanza ha
evidenziato che la pronuncia della Corte europea concerneva un’assicurata che,
al beneficio del diritto ad una rendita quale salariata al 100%, si è vista in
seguito negare il diritto alle prestazioni solo perché, ritenuta la nascita dei
figli e la conseguente riduzione del grado di occupazione, è stata considerata
come una lavoratrice a tempo parziale con mansioni consuete (conduzione di
un’economia domestica).
Questo nuovo status, essendo un motivo di revisione, ha avuto come
conseguenza il cambiamento del metodo da applicare per il calcolo del grado di
invalidità - dal metodo ordinario del confronto dei redditi (valido nei casi di
assicurati con un’occupazione a tempo pieno) si è passati al metodo misto
(valido nei casi di attività a tempo parziale e svolgimento di mansioni
consuete) - che, nel caso concreto, ha portato alla soppressione della rendita
in via di revisione rispettivamente alla limitazione temporale del diritto alla
rendita riconosciuta con effetto retroattivo.
L’Alta Corte ha perciò concluso che vi è una violazione dell’art.
14 combinato con l’art. 8 CEDU allorquando le scelte (rientranti nella sfera di
protezione dell’art. 8 CEDU) prese dalla persona assicurata costituiscono la sola
causa del cambiamento di status e a seguito dell’applicazione del nuovo metodo
di calcolo del grado d’invalidità (metodo misto) risulta la soppressione
della rendita in via di revisione rispettivamente la limitazione temporale del
diritto alla rendita riconosciuta con effetto retroattivo.
In una tale costellazione, allorquando questa è riconducibile unicamente
ad un cambiamento di status e meglio al passaggio da assicurato con
un’occupazione a tempo pieno a quella di assicurato attivo parzialmente con
mansioni consuete, per ristabilire uno stato conforme alla CEDU bisogna
rinunciare alla soppressione della rendita ai sensi dell’art. 17 LPGA.
Il Tribunale federale ha pertanto concluso che in questo
caso la soppressione del diritto ad una rendita non è conforme alla CEDU. Per
la ricorrente ciò ha significato che il diritto alla mezza rendita andava ripristinato
anche dopo il 31 agosto 2004.
La nostra Massima istanza - rilevato che le precedenti considerazioni
portavano all’accoglimento della domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del
28 luglio 2008 e rinviando alla Lettera circolare n. 355 del 31 ottobre 2016
dell’UFAS - ha infine specificato che il giudizio del 2 febbraio 2016 della
Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, all’infuori della
costellazione descritta al considerando 4.1, nulla mutava all’applicabilità del
metodo misto (STCA 32.2016.21 del 17 febbraio 2017).
L’interpretazione data dal Tribunale federale nella DTF 143 I 50
(STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016) è stata criticata dalla dottrina (u. Kieser, Gemischte Methode: ein Blick
auf die bisherige Rechtsprechung, in: HAVE 2016 pag. 471 seg. (474);
A. Mengis, IV Mutloser Entscheid
des Bundesgerichts, in: Plädoyer 1/17 pag. 12 seg.).
Con sentenza 9C_604/2016 del 1° febbraio 2017, pubblicata in DTF
143 I 60, il Tribunale federale ha confermato il contenuto della DTF 143 I 50,
aggiungendo al considerando 3.3.3 che la stessa non si applica soltanto nel
caso di soppressione di una rendita in caso di revisione allorquando questa è
riconducibile unicamente ad un cambiamento di status e meglio al passaggio da
assicurato con un’occupazione a tempo pieno a quella di assicurato attivo
parzialmente con mansioni consuete, ma anche nel caso di riduzione della
prestazione in caso di revisione.
Nella STF 9C_525/2016 del 15 marzo 2017 il TF ha sottolineato come
l'UFAS medesimo nella direttiva n. 355 del 31 ottobre 2016 ha segnalato che il
Consiglio federale sta cercando di trovare una soluzione adeguata al problema (sull’argomento
cfr. la STCA 32.2017.53 del 13 novembre 2017 e la STCA 32.2016.86 del 15 maggio
2017).
Come detto, il 1° gennaio 2018 sono entrati in vigore gli articoli
27 e 27bis cpv. 2-4 OAI nel loro nuovo tenore (cfr. RU N. 107 del 19
dicembre 2017, pagg. 7581-7582). Al riguardo, dal comunicato stampa del 1°
dicembre 2017 dell’UFAS intitolato “Maggiore equità nel calcolo del grado
d’invalidità dei lavoratori a tempo parziale”, risulta che “(…) il
Consiglio federale introduce un nuovo modello di calcolo per determinare il
grado d'invalidità dei lavoratori a tempo parziale, che contribuisce a
migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro e soddisfa anche le
richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella sua seduta del 1°
dicembre 2017, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore della
relativa modifica d'ordinanza al 1° gennaio 2018. (…)”.
2.5. Al fine di determinare il
metodo di calcolo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve
anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito
verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente,
in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato
un'attività lavorativa.
Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa
immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non
esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non
fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita
all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute
invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche
rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte
le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie,
familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità
e la personalità dell'assicurato.
A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza
decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza
nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla
necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996
AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30
agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 61-62 e Blanc,
La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).
Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la
volontà ipotetica dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in
regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012
consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).
Va ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad
ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività
esercitata dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF
117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo
parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer,
op. cit., pag. 288; Blanc, op.
cit., pag. 190-191).
2.6. Nella
fattispecie in esame, l’amministrazione, nel rispetto di quanto già accertato
da questo Tribunale nella STCA 32.2015.137 del 12 settembre 2016 - alla quale,
come visto al considerando 2.1., l’amministrazione era vincolata - in
applicazione del metodo misto, ha considerato l’assicurata salariata al 55% e
casalinga al 45%.
Con
la STCA 32.2015.137 del 12 settembre 2016, questo Tribunale ha confermato la
correttezza del metodo misto di calcolo del grado di invalidità applicato dall’Ufficio
AI, concordando con l’amministrazione a proposito del carattere maggiormente
convincente delle precisazioni fornite dall’assicurata stessa, per iscritto,
nelle risposte del 14 febbraio 2014 trasmesse al suo legale, avv. RA 1, e non,
invece, quanto sostenuto solo in un secondo momento, in occasione
dell’inchiesta a domicilio del 14 luglio 2014, manifestando all’assistente
sociale la volontà, senza danno alla salute, di lavorare al 100%.
Da
notare che la necessità di chiarire quale metodo di calcolo utilizzare era già
emersa in occasione della procedura scaturita nella sentenza di rinvio
32.2013.29 del 15 ottobre 2013, con la quale il TCA aveva rinviato gli atti
all’amministrazione proprio per approfondire quale sarebbe stato il grado
occupazionale dell’interessata qualora non fosse insorto il danno alla salute.
Conformemente
a quanto stabilito dal TCA l’Ufficio AI aveva, pertanto, posto una precisa
domanda in tal senso all’assicurata, la quale, con scritto del 14 febbraio 2014
trasmesso al proprio legale, aveva indicato che se non fosse subentrato il
danno alla salute ella avrebbe continuato a lavorare nella misura del 50%-60%,
aggiungendo che ella in precedenza lavorava “di regola con orari alla mattina
(5.30 – 7.30) e serali (17.00 – 19.30 ca) in quanto durante il giorno devo
occuparmi della famiglia e della casa”.
Va
qui sottolineato che, come risulta dalla sentenza STCA 32.2015.137 del 12
settembre 2016, nella precedente vertenza l’assicurata e il suo patrocinatore (vale
a dire l’avv. RA 1, come nella presente fattispecie) non hanno contestato né
l’applicazione del metodo misto, né la ripartizione (salariata al 55% e
casalinga al 45%) stabilita dall’amministrazione (cfr. consid. 2.4. della
citata sentenza).
Solo
ora, in sede ricorsuale, l’avv. RA 1 ha contestato l’applicazione del metodo
misto, rilevando che qualora non fosse afflitta dai suoi problemi di salute,
l’interessata lavorerebbe al 100% dato che i figli sono ormai maggiorenni e il
marito lavora solo nella misura del 50% (doc. I e doc. XII).
Tali motivazioni sono
state ritenute ininfluenti da parte dell’amministrazione, la quale nella risposta
di causa ha rilevato che “la considerazione sollevata in ricorso riguardante un
potenziale incremento dell’attività salariata della signora RI 1 fino ad una
presenza lavorativa del 100%, censure già espresse in precedenza, non sono
sostenibili in presenza di una situazione invariata da tempo. Come già indicato
nell’annotazione citata del 24 aprile 2015 (doc. 103) tuttora attuale, la
signora RI 1 ha precisato per iscritto in maniera chiara e motivata la misura
dell’attività lavorativa che intendeva svolgere senza danno alla salute” (doc.
VIII).
Il TCA concorda con
l’amministrazione e ritiene che la questione sia già stata chiarita nella STCA
32.2015.137 del 12 settembre 2016 (cfr. doc. 124, consid. 2.4).
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto questo Tribunale deve confermare la
ripartizione effettuata dall’Ufficio AI secondo cui l’interessata, senza il
danno alla salute, avrebbe continuato a lavorare nella misura del 55% quale salariata
ed al 45% quale casalinga.
2.7. Per
quanto concerne l’aspetto medico, con la sentenza di 32.2015.137 del 12
settembre 2016, il TCA ha già confermato la validità delle valutazioni peritali
eseguite dal dr. __________ per quanto concerne gli aspetti reumatologici e
dalla dr.ssa __________ riguardo alle affezioni psichiche (cfr. doc.124 consid.
2.6.). Alle stesse può quindi fatto riferimento fino a quel momento.
Successivamente
all’emanazione della sentenza citata, l’assicurata ha fatto valere un
peggioramento delle proprie condizioni di salute, motivo per il quale l’Ufficio
AI ha ordinato la messa in atto di una perizia pluridisciplinare, affidata al __________.
Dal
referto peritale del 15 dicembre 2017 risulta
che i periti hanno fatto capo a consultazioni specialistiche esterne:
neurologica (dr. __________), reumatologica (dr. __________) e psichiatrica
(dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso
il citato centro d’accertamento, i periti del __________ hanno posto quali
diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa quella di “iniziale
poliartrosi delle dita delle mani soprattutto con interessamento della mano ds
e delle articolazioni interfalangee distali nell’ambito di un’artrosi di
Heberden”, mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa
hanno individuato quelle di “stato dopo protesi totale dell’anca sin
(1.12.2010) e dell’anca ds (6.10.2011); fibromialgia di tipo primario; stato
dopo neurolisi del nervo mediano a sin. con revisione chirurgica per sindrome
del tunnel carpale, attualmente senza deficit residui; live-moderata sindorme
del tunnel carpale a ds; sindrome di SJögren con soprattutto xeroftalmia;
dolore agli arti superiori non spiegati da patologia neurologica” (doc. 172).
Dopo avere rilevato che,
rispetto alla precedente valutazione medico-peritale delle patologie
dell’interessata, vi è stato un progressivo miglioramento e stabilizzazione
della sintomatologia ansioso-depressiva, mentre dal profilo reumatologico il
quadro clinico è rimasto invariato dal 2014 in poi, gli specialisti del __________
hanno considerato l’assicurata globalmente abile al lavoro al 66% nella
precedente attività di ausiliaria di pulizie, mentre in attività adatte,
rispettose delle sue limitazioni funzionali, hanno ritenuto l’interessata abile
al lavoro nella misura dell’80% (doc. 172 pag. 34-39).
Il TCA non ha motivo per
dubitare di queste dettagliate, approfondite e motivate conclusioni dei periti
del __________, poi avallate dal dr. __________ del SMR con rapporto finale SMR
del 19 dicembre 2017 (cfr. doc. 174), rimaste peraltro incontestate in sede
ricorsuale.
Non occorre quindi
dilungarsi oltre sull’argomento.
2.8. Confermata la ripartizione 55%
per l’attività salariata e 45% per l’attività di casalinga (consid. 2.6.) e
stabilite dal profilo medico le incapacità lavorative dell’insorgente, nella
professione abituale e in attività adatte (consid. 2.7.), va ora esaminato se
l’interessata ha diritto ad una rendita.
Il 1° gennaio 2018 è
entrata in vigore una modifica degli art. 27 OAI e 27bis OAI (cfr. consid.
2.2).
Ai sensi del nuovo art. 27
cpv. 1 OAI per mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI di
assicurati occupati nell’economia domestica s’intendono gli usuali lavori
domestici nonché la cura e l’assistenza di familiari. Per l’art. 27 cpv. 2 OAI
per mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI di membri di
comunità religiosi s’intende ogni attività svolta nella comunità.
Secondo l’art. 27bis cpv.
2 OAI in vigore dal 1° gennaio 2018 per determinare il grado d’invalidità di
assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale e che svolgono
anche mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI, vengono sommati i
seguenti gradi d’invalidità: il grado d’invalidità nell’ambito dell’attività
lucrativa (lett. a), il grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete
(lett. b).
L’art. 27bis cpv. 3 OAI
prevede che il calcolo del grado d’invalidità lucrativa è disciplinato
dall’articolo 16 LPGA, secondo le modalità seguenti: il reddito che
l’assicurato potrebbe conseguire esercitando l’attività lucrativa a tempo
parziale se non fosse divenuto invalido è calcolato sulla base della stessa
attività lucrativa esercitata a tempo pieno (lett. a); la perdita di guadagno
percentuale è ponderata in funzione del grado d’occupazione che l’assicurato
avrebbe se non fosse divenuto invalido (lett. b).
Per l’art. 27bis cpv. 4
OAI per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete
viene determinata la quota percentuale che le limitazioni dell’assicurato
rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete rispetto alla sua
situazione se non fosse divenuto invalido. Questa quota viene ponderata in
funzione della differenza tra il grado d’occupazione di cui al capoverso 3
lettera b e un’attività lucrativa esercitata a tempo pieno.
La disposizione
transitoria relativa alla modifica del 1° dicembre 2017 prevede al cpv. 1 che i
tre quarti di rendita, le mezze rendite e i quarti di rendita correnti al
momento dell’entrata in vigore della modifica del 1° dicembre 2017, concessi in
applicazione del metodo misto, sono sottoposti a revisione entro un anno
dall’entrata in vigore della presente modifica. L’eventuale aumento della
rendita è concesso a contare dal momento dell’entrata in vigore della presente
modifica. Per il cpv. 2 nei casi di assicurati che esercitano un’attività
lucrativa a tempo parziale e che svolgono anche mansioni consuete secondo l’art.
7 cpv. 2 LAI a cui è stata rifiutata una rendita prima dell’entrata in vigore
della modifica del 1° dicembre 2017 perché il grado d’invalidità era
insufficiente, viene esaminata una nuova richiesta, se il calcolo del grado
d’invalidità secondo l’art. 27bis cpv. 2-4 determinerebbe presumibilmente il
diritto a una rendita.
Va qui rammentato che da
un punto di vista temporale, sono di principio determinanti le norme sostanziali
in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (sentenza del 22
luglio 2005, K 114/03, consid. 3; DTF 130 V 160 consid. 5.1;
DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).
Per contro, per quanto
attiene alle disposizioni formali, l’Alta Corte ha già avuto modo di stabilire
che, in assenza di una normativa specifica che regola la questione
intertemporale, va applicato il principio generale secondo il quale, di regola,
siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (sentenza del 22 luglio
2005, K 114/03; DTF 130 V 4 consid. 3.2).
Inoltre con lettera
circolare AI n. 372 l’UFAS ha rammentato che “per tutte le prime richieste
di prestazioni pendenti inoltrate prima del 1° luglio 2017, il diritto alla
rendita fino al 31 dicembre 2017 verrà valutato in base al vecchio modello di
calcolo e poi rivalutato in base al nuovo modello di calcolo con effetto dal 1°
gennaio 2018.”
In concreto la richiesta
di prestazioni è del 15 ottobre 2013. Nessuna decisione formale dell’Ufficio AI
relativa a tale richiesta è finora cresciuta in giudicato.
Occorre pertanto applicare
il vecchio diritto per il calcolo delle prestazioni da gennaio 2014 fino al 31
dicembre 2017, mentre le nuove norme vanno applicate per il periodo dal 1°
gennaio 2018 (per dei casi in cui questo Tribunale ha già proceduto in questo
senso vedi la STCA 32.2018.42 dell’8 ottobre 2018 e la STCA 32.2018.29 del 7
febbraio 2019).
2.9. Grado d’invalidità per la
parte lucrativa
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona
assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire
quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di
verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1
pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più
concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la
persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso
adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V
222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere
conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda
simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile
il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza
l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag.
248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui -
in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la
persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,
continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U
400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale
va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe
intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere
concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La
mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti
che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la
partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina
citata).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi
pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base
a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
In
assenza di un dato effettivo, l’amministrazione ha calcolato il reddito da
valido dell’interessata facendo capo ai dati statistici di cui alla RSS (divisione
economica 81: attività di servizi per edifici e paesaggi che include l’attività
di ausiliaria di pulizie, livello di qualifica 4), pari, per un’attività
lavorativa al 55%, a fr. 23'845 per il 2012 e, dopo gli adeguamenti del caso, a
fr. 24'045 per il 2014; fr. 24'294 per il 2017 e fr. 44'176 per il 2018 (dato
quest’ultimo al 100% alla luce delle nuove norme in vigore dal 2018, cfr.
consid. 2.8.).
Questi dati – peraltro rimasti
incontestati – possono essere fatti propri da questo Tribunale.
2.10. Per
quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Come appena visto, l’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella
di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio
federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che
riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA
del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Nel caso di specie, il legale della ricorrente
ha ancora una volta, come in occasione dei ricorsi inoltrati nelle precedenti
vertenze, contestato la determinazione del reddito da invalida dell’assicurata
sulla base dei dati statistici, anziché, come sarebbe stato a suo avviso
corretto, facendo riferimento alla situazione concreta (cfr. doc. I).
Di tutta evidenza tale critica appare del tutto
fuori luogo, posto che l’assicurata non svolge un’attività lucrativa concreta
alla quale poter fare riferimento.
Alla luce della capacità lavorativa residua
dell’interessata nello svolgimento di attività adeguate, la scelta
dell’amministrazione di fare capo ai dati statistici relativi ad attività
semplici e ripetitive appare pertanto corretta e va confermata.
Ora, utilizzando i dati forniti dalla tabella
TA1 2012 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il salario lordo
mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice
di tipo fisico o manuale di 40 ore settimanali nel settore privato
(circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad
un importo di fr. 49'344 (Fr. 4'112.- x 12 mesi), che adattato al tempo
lavorativo di 41,7 ore dà un reddito di fr. 51'441.12 (49'344 : 40 X 41.7).
Utilizzando la tabella TA1 2014_tirage_skill_level
Rami economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale]
secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; DTF 142 V 178),
il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per
un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze; STF 9C_632/2015) di 40 ore settimanali nel settore privato
corrisponde ad un importo di Fr. 51'600.- (Fr. 4'300.- x 12 mesi), che adattato
al tempo lavorativo di 41,7 ore dà un reddito di fr. 53’793
per l'intero anno (fr. 4’482.75 x 12).
Aggiornato
al 2016 si ottiene un reddito di fr. 54'519.93 (51'600 : 103,6 x
105 : 40 x 41.7; cfr. Tabella T1.2.10 Indice dei salari nominali, Donne,
2011-2017, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica; STF 8C_671/ 2013 del
20 febbraio 2014, consid. 4.2).
Per quanto concerne il
2018, adattando l’importo sopra ottenuto di fr. 54'519.93 all'evoluzione dei
salari nominali, il salario lordo mediamente percepito in quell'anno ammonta a
fr. 55'001,26 (54'519.93 : 105 x 105,4 aumentati dello 0.5; cfr. la Tabella
T1.2.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2017 e la Stima trimestrale
dell’evoluzione dei salari nominali).
Inoltre, va rilevato che,
secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido
motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In
concreto, l’Ufficio AI ha proceduto ad una riduzione del 10% per attività
leggere e per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari.
Il
legale dell’assicurata ha ancora una volta criticato l’entità di tale riduzione
percentuale, chiedendo che venga applicata quella massima del 25% (cfr. doc.
I).
Questo
Tribunale, che, di massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid.
5.2) non ha alcun motivo per modificare la riduzione applicata dall’UAI. In
particolare il TCA, ritiene che, mediante la riduzione in questione, l'Istituto
convenuto abbia tenuto debitamente conto degli effetti legati al danno
alla salute di cui è affetta l'assicurata.
In particolare, va
sottolineato che i motivi addotti dal legale - l’età (56 anni), le conoscenze
elementari dell’italiano e la mancanza di formazione professionale – non sono
tali da giustificare una riduzione percentuale maggiore rispetto a quella
applicata dall’amministrazione.
A tale
riguardo, il Tribunale federale ha più volte negato la rilevanza del fattore
"età" in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem
massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG)
grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei
Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und
repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar
lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65;
vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3,
und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2)”. (STF 8C_319/2007 del 6 maggio
2008 consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure la STF 8C_712/2012 del
30 novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF
8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF 8C_292/2009 del 10 giugno
2009 consid. 5.2.1).
Va anche osservato che il fatto di avere una limitata formazione professionale
non giustifica ulteriori decurtazioni (cfr. STF 9C_458/2018 del 18 ottobre
2018), considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello
di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza
professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in
questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b;
RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).
Nella STF 8C_482/2016 del
15 settembre 2016 pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17 l’Alta Corte ha ribadito che
in caso d’applicazione del livello di qualifiche 4 della RSS 2010 sono già
considerate le carenti conoscenze linguistiche. Trattandosi di lavori ausiliari
il fattore età non gioca imperativamente un effetto di riduzione sui salari
(cfr. STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016, consid. 5.4.2).
Ne segue che per il 2014, applicando le norme in vigore fino al 31 dicembre
2017, raffrontando il reddito da valida al 55% di fr. 24’045 con
quello da invalida di fr. 53’793, ridotto del 60% (incapacità
lavorativa) a fr. 21'517.20 e poi del del 10% (fattori di riduzione) a fr. 19'365.48,
si ottiene un grado d’invalidità del 19.46%, arrotondato conformemente alla DTF
130 V 121 consid. 3.2 al 19%.
Per
il 2017, applicando le norme in vigore fino al 31 dicembre 2017, raffrontando
il reddito da valida al 55% di fr. 24’297 con quello da
invalida di fr. 54’728.62, ridotto
del 20% (incapacità lavorativa) a fr. 43'782.01 e poi del del 10% (fattori di
riduzione) a fr. 39'403.22, si ottiene un grado d’invalidità nullo.
Nel 2018, applicando le nuove
norme in vigore dal 1° gennaio 2018, raffrontando il reddito da valida al
100% di fr. 44’176 con quello da invalida di fr. 55'001,26, ridotto del 20% (incapacità lavorativa) a fr. 44'001 e poi del del
10% (fattori di riduzione) a fr. 39’600, si ottiene un grado d’invalidità del
10%.
2.11. Per quanto
concerne l'attività di casalinga, va rammentato che l'invalidità
delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia
domestica, è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili al
richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.
Nel caso di specie il TCA
ha già esaminato il tema delle limitazioni presentate dall’assicurata nello
svolgimento delle attività domestiche ai considerandi 2.7. - 2.8. della
sentenza 32.2015.137 del 12 settembre 2016, a cui si rinvia per intero,
confermando il rapporto dell’inchiesta economica del 24 marzo 2015 e la sua
conclusione di una limitazione complessiva del 29% (cfr. doc. 124).
Questo Tribunale non ha
motivo per doversi chinare nuovamente sulla questione, posto che il legale
della ricorrente, con il ricorso, si è limitato a sollevare ancora una volta le
medesime obiezioni già presentate nella precedente vertenza e già compiutamente
analizzate e respinte dal TCA in quella sede.
Neppure dal profilo medico
vi sono ragioni per distanziarsi dalle precedenti considerazioni, non essendo
intervenuti nel frattempo dei peggioramenti dello stato di salute
dell’interessata tali da esigere la messa in atto di una nuova inchiesta. Al
contrario, come emerso dalla perizia __________, dal profilo somatico i
disturbi dell’interessata sono rimasti stabili dal 2014 in poi, mentre vi è
stato un progressivo miglioramento per quanto attiene a quelli psichici (cfr.
doc. 172).
Il TCA deve dunque confermare
che l’interessata quale casalinga ha una limitazione complessiva del 29%.
2.12. In queste condizioni, per il
periodo da gennaio 2014, viste le quote parti tra attività salariata (55%) e
mansioni casalinghe (45%), il grado d’invalidità globale è del 24% (0.55 x 19%
+ 0.45 x 29%).
Da settembre 2017, viste
le quote parti tra attività salariata (55%) e mansioni casalinghe (45%), il
grado d’invalidità globale è del 13% (0.55 x 0% + 0.45 x 29%).
Dal 1° gennaio 2018 il
grado d’invalidità globale è invece del 19% (0.55 x 10% + 0.45 x 29%).
In queste condizioni il
ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
2.13. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca
e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008
del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico
dell’assicurata.
Quest’ultima
ha, tuttavia, chiesto di essere messa al beneficio dell’assistenza giudiziaria
con il gratuito patrocinio (doc. I).
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2
lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva
che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se
del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il
principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza
giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la
determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V
362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).
A norma dell’art. 3 cpv. 1
della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel
tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende
all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e
spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.
Fatti
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il
requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di
vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo
ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese
cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78;
DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).
A
tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole
non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente
che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di
essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K
75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29
agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF
124 I 304 consid. 2c).
Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si
eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,
le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125
Considerandi
II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).
Nel
caso concreto, visti i chiari principi che risultano dalla giurisprudenza
pubblicata sia nella Raccolta Ufficiale che nel sito web della Confederazione,
rispettivamente in quello del Cantone Ticino, e alla luce soprattutto di quanto
già accertato da questo Tribunale nella precedente STCA 32.20015.137 del 12
settembre 2016 (con riferimento in particolar modo al metodo di calcolo del
grado di invalidità, alla ripartizione tra attività casalinga e attività
salariata, agli aspetti medici e alla valutazione degli impedimenti dal profilo
delle attività domestiche), al patrocinatore della ricorrente doveva apparire
evidente che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore
rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito
della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto (cfr. sentenza
35.2015.44
del 24 febbraio 2016, consid. 2.9).
In
queste condizioni la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è respinta.
3. Le
spese di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata
ricorrente.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti