Lexipedia

Decisione

32.2018.56

Corretto il rifiuto di attribuzione di una rendita,in applicazione del metodo misto di calcolo.Pienamente probante perizia pluridisciplinare.Reddito da valido e da invalida corretti.Limitazioni in amb

25 febbraio 2019Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il

requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di

vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese

cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78;

DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

A

tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole

non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente

che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di

essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K

75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29

agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF

124 I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si

eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,

le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125

Considerandi

II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

Nel

caso concreto, visti i chiari principi che risultano dalla giurisprudenza

pubblicata sia nella Raccolta Ufficiale che nel sito web della Confederazione,

rispettivamente in quello del Cantone Ticino, e alla luce soprattutto di quanto

già accertato da questo Tribunale nella precedente STCA 32.20015.137 del 12

settembre 2016 (con riferimento in particolar modo al metodo di calcolo del

grado di invalidità, alla ripartizione tra attività casalinga e attività

salariata, agli aspetti medici e alla valutazione degli impedimenti dal profilo

delle attività domestiche), al patrocinatore della ricorrente doveva apparire

evidente che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore

rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito

della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto (cfr. sentenza

35.2015.44

del 24 febbraio 2016, consid. 2.9).

In

queste condizioni la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è respinta.

3. Le

spese di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata

ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti