32.2018.57
Rendita d'invalidità limitata nel tempo. Rinvio per ulteriori accertamenti (psichiatrici)
18 marzo 2019Italiano29 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.57
PC/DC/sc
Lugano
18 marzo 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 aprile 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 28 marzo 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. In data 18 gennaio 2016 RI 1,
nato il __________ 1968, attivo in qualità di assistente sociale dal 1° agosto
2005 nell'__________ - già al beneficio di una rendita intera (con un grado di
invalidità del 75%) dal 1° ottobre 1992 al 30 novembre 2005 e inabile al lavoro
al 100% dal 27 maggio 2014, al 50% dal 30 giugno 2014, al 100% dal 30 settembre
2015 - ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti per “una
depressione reattiva in seguito ad un procedimento penale nell'ambito della mia
funzione di assistente sociale. Inchiesta iniziata nel 2013 e tutt'ora in corso”
(pag. 80, 124-132 e 263).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, l'UAI, con progetto di decisione del 4 dicembre
2017, ha preavvisato all'assicurato il riconoscimento del diritto alla mezza
rendita d'invalidità dal 1° maggio 2015 (alla scadenza dell'anno di attesa ex
art. 28 LAI), intera dal 1° dicembre 2015 (trascorsi 3 mesi dall'oggettivato
peggioramento dello stato di salute ex art. 88a cpv. 2 OAI) e nuovamente mezza
rendita dal 1° dicembre 2016 limitatamente al 30 aprile 2017 (trascorsi 3 mesi
dall'oggettivato miglioramento dello stato di salute ex art. 88a cpv. 1 OAI),
stabilendo un grado di invalidità nullo a seguito dello stato di salute
migliorato a partire dal 1° febbraio 2017. L’amministrazione ha puntualizzato
che, essendo stata presentata tardivamente la domanda, "la prestazione
sarà versata unicamente a decorrere dal 01.07.2016 (ossia sei mesi dopo
l'inoltro della richiesta - 14.01.2016 - art. 29 cpv. 1 LAI)" (pag. 318-322
incarto AI).
Nel frattempo l'__________
ha sciolto il rapporto di lavoro con effetto al 31 maggio 2017 (pag. 309
incarto AI).
1.3. In seguito alle osservazioni
inoltrate il 15 gennaio ed il 23 febbraio 2018 dall'assicurato, patrocinato
dall’avv. __________ (pag. 335-336 e 342-343 incarto AI), il 28 marzo 2018 -
dopo aver raccolto le annotazioni del 1° marzo 2018 (pag. 347 incarto AI) e del
9 aprile 2018 (pag. 369 incarto AI) del medico SMR, __________, - ha confermato
Fatti
i contenuti del precedente progetto di decisione (pag. 349-357).
1.4. Contro la decisione del 28
marzo 2018, l'assicurato, rappresentato dall'avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA (doc. I), postulandone l'annullamento e sollecitando il
rinvio degli atti all'amministrazione "affinché esperisca gli
accertamenti medici necessari e renda una nuova decisione" (doc. I,
pag. 6).
La patrocinatrice dell'insorgente ribadisce anche in questa sede la
contestazione alla valutazione del medico SMR, giusta il quale il suo cliente sarebbe
abile al 100% in qualsiasi attività a far tempo dal 1° febbraio 2017. A
suffragio delle proprie argomentazioni produce il certificato medico del 22
maggio 2018 del medico curante, dr. med. __________, specialista FMH in
psichiatria e psicoterapia (doc. C).
1.5. Nella risposta
del 15 giugno 2018, l’UAI ha postulato la reiezione del
ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di
diritto (doc. VI).
1.6. In data 18 giugno 2018 il TCA
ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (doc. VII).
1.7. In data 2 luglio 2019 la
patrocinatrice dell'insorgente si è riconfermata, soffermandosi su alcuni
punti, nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto, trasmettendo al TCA il
certificato medico del 21 giugno 2018 dello psichiatra curante (doc. VIII e
VIII-1).
1.8. Nelle osservazioni
dell'11 luglio 2018, l’UAI ha postulato nuovamente la
reiezione del ricorso (doc. X).
1.9. Il doc. X è stato inviato
alla patrocinatrice del ricorrente per conoscenza (doc. XI).
Considerandi
2.1
Oggetto del contendere è
sapere se è l'assicurato ha diritto ad una rendita di invalidità anche
successivamente al 30 aprile 2017.
Il TCA rileva infatti che
la patrocinatrice non contesta - a ragione - che il suo cliente ha diritto, per
motivi medici di carattere prettamente psichiatrico, a mezza rendita
d'invalidità dal 1° maggio 2015 al 30 novembre 2015, a una rendita intera dal
1° dicembre 2015 al 30 novembre 2016 e nuovamente a mezza rendita dal 1°
dicembre 2016 (per lo meno, sino al 30 aprile 2017) e che la prestazione va versata
dal 1° luglio 2016 a fronte di una domanda tardiva.
2.2
Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra
professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella
perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del
lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1
LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo
anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi
dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni
conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese
seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
2.3
Per costante giurisprudenza,
quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un
certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo
successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di
decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;
SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre
2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24
febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di
rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a
proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.
1.
OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e
STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI
è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il
diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una
rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa
dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente
periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di
far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa
origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo
d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa
valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente
approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso
di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer
1/06, pag. 64-65).
2.4
Nella presente fattispecie occorre
innanzitutto esaminare la validità della valutazione medico-teorica operata dal
profilo psichiatrico (la patrocinatrice dell'insorgente non contesta infatti -
a ragione - che il suo cliente
non presenta alcuna incapacità lavorativa dal profilo somatico) dall'UAI
successivamente al 1° febbraio 2017, data a partire dalla quale l'assicurato è
stato considerato abile al 100% sia in attività abituale quale assistente
sociale sia in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali
dall'amministrazione sulla base del rapporto finale del 15 novembre 2017 (pag.
315-317 incarto AI) e delle annotazioni del 1° marzo 2018 (pag. 347 incarto AI)
e del 9 aprile 2018 (pag. 369 incarto AI) del medico SMR, __________.
2.5
Per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8
luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,
p. 30ss.).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato
si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle
conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal
principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a
mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
Per quel che
concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che
esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,
che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato
redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione
del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È, infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero
materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere
dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente
da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si
evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03
del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR
2000.
UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).
Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT
II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle
assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing
& Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista
in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione
riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V
49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann,
Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999
pag. 105 segg.).
Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e
deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto
psicosociale della persona esaminata.
Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve
ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori
descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui
descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti
divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti
dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto
insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente
psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
2.6
In due sentenze 8C_841/2016 e
8C_130/2017 del 30 novembre, 2017 pubblicate in DTF 143 V 409 e DTF 143 V 418,
il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i
dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di
rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di
indicatori, troverà in futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò
significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non
avrà più il medesimo significato il precedente criterio della “resistenza
alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita
AI (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nel
2015.
il Tribunale federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del
diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause
organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,
occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla
persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di
diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione
(risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo.
Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei
sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie
come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie
associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della
persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi
ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona
assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale
federale del 14 dicembre 2017).
Nelle
due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla
conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro
all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di
disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione
lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e
dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri
oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la
scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile
accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle
ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze
di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto
da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative
della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie
psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,
soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per
problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella
valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi
scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un
procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o
addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata
secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità
pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione
della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale
indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare
una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote
conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale
riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti
potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una
"resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal
Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta.
Ora invece, come
nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata
riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di
un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,
in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad
ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle
prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.
comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle
pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid.
3.5.1
, ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà
decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del
22.
febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa giurisprudenza è stata
confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144
V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle recentissime STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al
consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e
4.
, STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8
agosto 2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
2.7
Chiamato a pronunciarsi,
questo Tribunale non può, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti
peritali specialistici, concordare con le conclusioni dell'UAI, giusta le quali
a partire dal 1° febbraio 2017 l'assicurato è abile al 100% dal profilo
psichiatrico sia nella sua attività abituale quale assistente sociale sia in attività
adeguate, per le ragioni qui di seguito esposte.
2.8
Dalle tavole processuali
emerge che l'UAI ha riconosciuto per motivi psichiatrici un'incapacità
lavorativa in qualsiasi attività (abituale e adeguata) al 100% dal 27 maggio
2014, al 50% dal 30 giugno 2014, al 100% dal 30 settembre 2015 al 50% dal 1°
settembre 2016 sino al 31 gennaio 2017 sulla base dei periodi di malattia
indicati dal datore di lavoro e giustificati dai certificati medici (diagnosi:
"F.32.1", ovvero episodio depressivo di media gravità secondo la
ICD-10, "con prognosi incerta") allestiti dal dr. med. __________,
specialista FMH in psichiatria e psicoterapia.
L'assicurato è in cura presso
questo specialista dal 3 luglio 2014, a causa di disturbi psichiatrici insorti
in seguito dell'apertura a suo carico nel corso del 2013 di un procedimento
penale in relazione alla funzione di operatore sociale da lui svolta in seno
all'Amministrazione Cantonale (cfr., in particolare, pag. 129, 137-142,
173-179, 234-239, 150-255, 263 incarto AI; pag. 2-14 e 16-38, 40-53
"incarto diverso").
Agli atti figura in effetti un certificato medico del 10 gennaio 2017 dello
psichiatra curante che ha attestato una inabilità lavorativa del 50% dal 1° al
31.
gennaio 2017 ed ha indicato una ripresa del lavoro al 100% a decorrere dal
1° febbraio 2017 (cfr. pag. 53 "incarto diverso").
In data 13 luglio 2017
l'UAI ha invitato il medico di famiglia e lo psichiatra curante a descrivere,
mediante l'apposito formulario, l'evoluzione della situazione dell'assicurato
da gennaio 2017 in poi (pag. 279-286 e 288-293 incarto AI).
Il 21 luglio 2017 il dr.
med. __________ ha informato l'UAI di non essere in grado di compilare il
rapporto medico inviatogli, avendo visto il paziente l'ultima volta il 14 marzo
2017.
(pag. 287 incarto AI).
Il 22 agosto 2017 il dr.
med. __________, specialista FMH in medicina interna e malattie infettive, ha
informato l'UAI che, per quanto concerneva le malattie non somatiche, in
assenza dello psichiatra curante dell'assicurato, aveva visitato il 18 maggio
2017.
l'assicurato e aveva certificato una IL al 100% dal 15 al 26 maggio 2017
per esacerbazione della sindrome depressiva.
Nel rapporto finale del 15
novembre 2017 il medico SMR, dr. med. __________, dopo aver indicato quale
diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa "F.32.1"
(come attestato dalla presa a carico nel luglio 2014 dallo psichiatra curante),
ha
fissato le predette incapacità lavorative in qualsiasi attività (abituale e
adeguata) sulla base dei periodi di malattia indicati dal datore di lavoro e
giustificati dai certificati medici allestiti dal dr. med. __________ (pag.
315-317 incarto AI).
Il 21 febbraio 2018 il dr.
med. __________, che aveva visto l'ultima volta l'assicurato il 22 agosto 2017,
ha ribadito all'UAI la presenza di una sindrome depressiva importante, in parte
reattiva al vissuto del paziente negli ultimi anni, che comportava sicuramente
una riduzione della sua capacità lavorativa, la cui valutazione competeva allo
psichiatra curante (pag. 340 incarto AI).
Il 23 febbraio 2018 il dr.
med. __________ ha informato l'UAI di non essere in grado di pronunciarsi sullo
stato di salute psichica dell'assicurato, avendolo visto l'ultima volta il 23
agosto 2017 (pag. 341 incarto AI).
Interpellato in merito
alla precitata documentazione, il 1° marzo 2018 il medico SMR, __________, ha
confermato il rapporto finale del 15 novembre 2017, in assenza di elementi
medici che lo mettessero in forse (pag. 347 incarto AI).
Il 29 marzo 2018
l'assicurato è stato condannato dalla Corte delle assise criminali ad una pena
detentiva di 13 mesi, sospesa condizionalmente per il periodo di 2 anni,
violazione del dovere di assistenza e educazione, ripetuta e consumata, e al
versamento di fr. 10'000.- a titolo di indennità per torto morale (pag. 359-365
incarto AI).
Il 30 marzo 2018 il dr.
med. __________ ha attestato di avere visto l'assicurato "in data
odierna" e che a "seguito dell'esito delle vicissitudini giudiziarie,
il quadro clinico depressivo è improvvisamente e drasticamente peggiorato. Si
rende indispensabile una terapia antidepressiva e sarebbe auspicabile, da
valutare a partire da quando, un periodo di cure in ambito stazionario. La
prognosi a questo punto risulta, a mio avviso, sfavorevole" (pag. 358 incarto
AI).
Interpellato in merito
alla precitata documentazione, il 9 aprile 2018 il medico SMR, __________, ha
osservato quanto segue: "(…) Attuale peggioramento stato di salute dal
momento della sentenza del tribunale, quindi da fine marzo 2018. La prognosi
dovrebbe essere buona nel corso dei prossimi mesi. Fino alla data della
sentenza il rapporto finale del 15.11.2017 rimane valido" (pag. 369
incarto AI).
Il TCA constata che, per
il periodo dal 27 maggio 2014 al 31 gennaio 2017, l'aspetto psichiatrico ha
determinato una significativa incapacità lavorativa in qualsiasi attività, che
è stata attestata dallo psichiatra curante, condivisa dal medico del personale
del Cantone Ticino (in seno al quale l'assicurato ha lavorato sino al 31 maggio
2017) fatta propria anche dal medico SMR.
Per il periodo successivo –
e cioè da 1° febbraio 2017 sino al 28 marzo 2018 (data decisiva del
provvedimento in lite che delimita il potere cognitivo del giudice: cfr. DTF
130.
V 140 e 129 V 4) – si impongono le seguenti considerazioni.
Il dr. med. __________ interpellato nei mesi di luglio 2017 e di febbraio 2018
dall'UAI in merito al decorso dello stato di salute psichico dell'assicurato a
far tempo dal 1° gennaio 2017, ha dichiarato di non essere in grado di pronunciarsi
al riguardo.
In particolare nel
certificato del 21 luglio 2017 lo specialista psichiatra che il 10 gennaio 2017
aveva attestato una ripresa del lavoro al 100% dal 1° febbraio 2017 ha
affermato di avere visto l’assicurato “l’ultima volta in data 14 marzo 2017
(cfr. doc. 287).
Per costante giurisprudenza, se ad una perizia allestita
esclusivamente sulla base dell'incarto può essere riconosciuto valore probante
nella misura in cui quest'ultimo contenga sufficienti apprezzamenti medici che,
a loro volta, si fondano su un esame personale dell'assicurato (cfr. RAMI 1988
U 56, p. 370s. consid. 5b ed il riferimento), tale giurisprudenza va tuttavia
relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che necessitano di
una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in questo settore della
medicina, di principio, deve essere allestita sulla base di un consulto
personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U
438, p. 345 s.; STCA dell'8 agosto 2002 nella causa T., 35.2000.34; STCA
35.2005.9
dell'8 novembre 2005, consid. 2.9; STCA 32.2005.134 dell'8 maggio
2006; STCA 32.2013.157 del 29 settembre 2014, consid. 2.9; STCA 35.2014.111 del
13.
aprile 2015, consid. 2.10; STCA 35.2018.11 del 9 maggio 2018, consid. 2.8).
Il TCA ritiene che la
questione di sapere se realmente dal 1° febbraio 2017 è avvenuto un
miglioramento durevole della situazione psichica dell’assicurato avrebbe dovuto
essere ulteriormente approfondita, chiedendo innanzitutto al dottor __________
se, quando ha visto, RI 1 il 14 marzo 2017 la capacità lavorativa era completa
oppure no.
Lo psichiatra curante ha del
resto osservato il 22 maggio 2018 che "dopo un temporaneo miglioramento,
la sintomatologia depressiva ed ansiosa è purtroppo nuovamente peggiorata a
seguito del persistere delle vicende giudiziarie. Le stesse non si
risolveranno a breve. Questo rende la prognosi perlomeno incerta" (doc. C)
ed il 21 giugno 2018 che l'assicurato "è in cura presso il mio studio dal
3.
luglio 2014. Gli incontri sono avvenuti con regolarità mediamente una volta
al mese. A seguito di un transitorio miglioramento dello stato di salute gli
appuntamenti si sono diradati per un breve periodo e successivamente sono
ripresi con assiduità per una ricaduta legata alle vicissitudini giudiziarie
tuttora non risolte" (doc. VIII e VIII-1).
Le valutazioni mediche
agli atti non consentono al TCA di concludere, con la necessaria tranquillità,
che a partire dal 1° febbraio 2017 l'assicurato è abile al 100% nell'attività
abituale quale assistente sociale sia in attività adeguate, così come ritenuto dall'UAI nella decisione impugnata.
Non si può quindi prescindere dal disporre un approfondimento peritale
volto a stabilire se successivamente al 31 gennaio 2017 l'assicurato presentava
ancora dei disturbi psichici e, in caso di risposta affermativa, quale incidenza
avessero sulla sua capacità lavorativa nell'attività abituale e/o adeguata.
2.9
La decisione impugnata va
annullata e l’incarto rinviato all’UAI per l’allestimento di una perizia
psichiatrica per il periodo dal 1° febbraio 2017 e per eventuali ulteriori
necessari accertamenti derivanti dalle risultanze del nuovo referto.
Va
ancora rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la
propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere
concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la
decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene
annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti
(consid. 3.2).
In concreto,
con la conferma (cfr. consid. 2.2) del diritto a mezza rendita
d'invalidità dal 1° maggio 2015 (alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28
LAI), intera dal 1° dicembre 2015 (trascorsi 3 mesi dall'oggettivato
peggioramento dello stato di salute ex art. 88a cpv. 2 OAI) e nuovamente mezza
rendita dal 1° dicembre 2016 al 30 aprile 2017, con versamento della
prestazione a decorrere dal 1° luglio 2016 (per tardività della domanda ex art.
29.
cpv. 1 LAI), non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr.
anche la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo
paragrafo; cfr. STCA 32.2017.20 dell'8 settembre 2017, consid. 2.13 e rinvii
ivi citati).
2.10
Il Tribunale rinuncia
all'assunzione di ulteriori prove.
Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223
consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non
lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid.
4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.11
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca
e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200.
- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’UAI.
All’insorgente, patrocinato
in causa, vanno riconosciute ripetibili per fr. 1’800.- (art. 61 cpv. 1 lett. g
LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
La decisione impugnata è
annullata e gli atti rinviati all’Ufficio assicurazione
invalidità affinché proceda conformemente ai considerandi, fermo restando il
diritto a mezza rendita dal 1° maggio 2015 al 30 novembre 2015, a una
rendita intera dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2016 e a mezza rendita dal
1° dicembre 2016 fino al 30 aprile 2017, con versamento della prestazione a
decorrere dal 1° luglio 2016.
2. Le spese di procedura di
fr. 500.- sono poste a carico dell’UAI che verserà al ricorrente fr. 1'800.-
(IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti