32.2018.6
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12 novembre 2018Italiano22 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.6
cr
Lugano
12 novembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini,
vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 gennaio 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 28 novembre 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1957, a quel
momento segretaria, è stata posta dall’Ufficio AI al beneficio di una rendita
di invalidità del 50% a partire dal 1° gennaio 1992 (cfr. pag. 14 inc. AI).
Il diritto ad una mezza
rendita di invalidità le è stato, in seguito, confermato in occasione delle
revisioni susseguitesi dal 1994 al 2011.
1.2. In data 23 maggio 2013 il dr.
__________ ha inoltrato all’Ufficio AI della documentazione medica relativa ad
una frattura del piatto tibiale esterno al ginocchio destro, che l’assicurata
si è procurata in occasione di un infortunio sul lavoro verificatosi in data 25
aprile 2013 (pagg. 100-102 inc. AI).
1.3. L’assicuratore LAINF, dopo
avere eseguito gli accertamenti medici del caso - con in particolare la messa
in atto di una perizia affidata all’__________ - con decisione del 13 settembre
2017, poi confermata con decisione su opposizione del 22 febbraio 2018, ha
riconosciuto l’esistenza di un nesso causale unicamente con riferimento ai
disturbi al ginocchio destro, escludendo per contro quelli al piede/caviglia
destra.
Con STCA 35.2018.27 del 3
ottobre 2018, questo Tribunale, accogliendo il ricorso dell’assicurata, ha annullato
la decisione su opposizione impugnata e rinviato gli atti all’assicuratore
LAINF al fine di ordinare un complemento istruttorio ad opera degli stessi
specialisti dell’__________, così da chiarire il tema -
controverso tra le parti, sulla base di certificazioni medico specialistiche
prodotte dal legale della ricorrente - della causalità dei disturbi del
piede/caviglia destra.
1.4. Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 30 maggio 2017,
l’Ufficio AI, ha stabilito un provvisorio aumento della mezza rendita di
invalidità fin lì corrisposta all’assicurata, attribuendole una rendita intera
di invalidità dal 1° luglio 2013 fino al 31 marzo 2017, poi nuovamente ridotta
ad una mezza rendita a partire dal 1° aprile 2017 (pagg. 215-216 inc. AI).
A
seguito delle osservazioni presentate dall’assicurata, per il tramite dell’avv.
RA 1, contro tale progetto di decisione e dopo avere richiesto una presa di
posizione al proprio SMR (pagg. 227-230 inc. AI), l’Ufficio AI, con decisione
del 28 novembre 2017, ha ribadito l’aumento provvisorio della rendita di
invalidità, con l’assegnazione di una rendita intera di invalidità dal 1° luglio
2013 fino al 31 marzo 2017, poi nuovamente ridotta ad una mezza rendita di
invalidità a partire dal 1° aprile 2017 (doc. B).
1.5. Con tempestivo ricorso del 15
gennaio 2018 l’assicurata, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto, in
via principale, il riconoscimento del diritto a tre quarti di rendita di
invalidità e, in via subordinata, il rinvio degli atti
all’amministrazione per nuove valutazioni mediche.
A sostegno delle proprie
pretese, l’insorgente ha addotto il carattere incompleto e contraddittorio del
referto peritale degli specialisti dell’__________ redatto su incarico
dell’assicuratore LAINF e posto a fondamento della decisione dell’Ufficio AI.
Il patrocinatore della
ricorrente ha contestato tale modo di agire dell’amministrazione, sottolineando
come l’UAI avrebbe dovuto procedere in proprio ad una valutazione peritale
globale dell’insieme dei disturbi presentati dall’assicurata e non limitarsi,
come invece ha fatto, a riprendere quanto valutato – e peraltro in maniera a
suo parere parziale - nel referto peritale degli specialisti dell’__________.
Il legale ha, difatti, sottolineato
come l’interessata soffra pure di problemi al piede e alla caviglia destra, i
quali non sono stati considerati in nesso causale con l’infortunio e, di
conseguenza, non sono stati oggetto di indagine da parte dei periti incaricati
dall’assicuratore LAINF di eseguire una valutazione peritale specialistica.
L’avv. RA 1 ha evidenziato
come tale agire sia contestabile già di per se stesso con riferimento alla
procedura infortunistica e, quindi, a maggior ragione, in ambito AI.
Infine, l’avv. RA 1 ha
rilevato che l’interessata soffre pure di dolori alla testa e di affezioni alla
caviglia sinistra, i quali sono stati totalmente ignorati dall’Ufficio AI (cfr.
doc. I).
1.6. L’Ufficio AI, in risposta -
ribadito il pieno valore probatorio della perizia eseguita dall’__________,
così come espressamente rilevato dal dr. __________ del SMR in data 19 gennaio
2018 (cfr. doc. IV/1) - ha postulato che l’impugnativa dell’assicurata venga
respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di
diritto (doc. IV).
1.7. In data 19 febbraio 2018 il
patrocinatore della ricorrente ha nuovamente contestato quanto esposto in sede
di risposta di causa dall’assicuratore LAINF, riconfermando interamente le
critiche ricorsuali (cfr. doc. VI).
1.8. Con osservazioni del 26
febbraio 2018, l’Ufficio AI ha ribadito la propria posizione, sottolineando
come il dr. __________ del SMR abbia ritenuto completa e ben redatta la perizia
pluridisciplinare eseguita in ambito LAINF (doc. VIII).
Tale scritto è stato
trasmesso all’assicurata (doc. IX), per conoscenza.
In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H
212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del
22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
Nel
merito
2.2. Oggetto del contendere è
sapere se è a giusta ragione che l’Ufficio assicurazione invalidità ha
riconosciuto all’assicurata un aumento temporaneo della mezza rendita della
quale beneficia, attribuendole una rendita intera di invalidità limitata nel
tempo dal 1° luglio 2013 fino al 31 marzo 2017, poi nuovamente ridotta ad una
mezza rendita a partire dal 1° aprile 2017.
Secondo l'art. 4 cpv. 1
LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra
professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella
perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del
lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1
LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo
anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi
dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni
conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese
seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
2.3. Trattandosi in concreto
dell’attribuzione di una rendita intera limitata nel tempo, poi ridotta a mezza
rendita di invalidità, per costante giurisprudenza, quando l’amministrazione
con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e,
contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono
essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative
ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA
Fatti
I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19
ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I
299/03 del 29 giugno 2004).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di
rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a
proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi
senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a
cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e
STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI
è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il
diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una
rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa
dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo
di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far
nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine,
il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa
impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato
ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di
revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005
pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).
2.4. Va ricordato che la nozione
di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia
LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della
stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore
sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale
ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con
riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto
unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali.
Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi
assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità al guadagno
(DTF 131 V 120).
Ciononostante,
il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado
d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri
accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso
dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso
da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti
valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471).
In
tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss
(cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di
precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve
in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in
giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi
pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che
una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino
equivalente (DTF 131 V 123).
In
una decisione U183/98 dell'8 luglio 1999, il TFA ha stabilito che
l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore
AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal
profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi
dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla
valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo
abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).
L'aspetto del coordinamento è
in seguito stato relativizzato in successive sentenze nelle quali il Tribunale
federale ha ritenuto non vincolante la valutazione dell'invalidità da parte
dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione invalidità per l'altro
assicuratore (DTF 131 V 362; VSI 2004 pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02];
cfr. inoltre pure la sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6,
pubblicata in DTF 133 V 549).
L’Alta
Corte ha infatti statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad
opporsi a una decisione o a ricorrere contro una decisione su opposizione
dell'Ufficio AI riguardante il diritto alla rendita in quanto tale o il grado
d'invalidità, e la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per
l'invalidità non esplica effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367
consid. 2.2.).
Il
medesimo principio vale anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento
alla valutazione effettuata dall’assicuratore infortuni (STF U 148/2006 del 28
agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 549).
Successivamente
il Tribunale federale ha ancora ribadito che, l’assicurazione per l’invalidità non
è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli
infortuni (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; DTF 133 V 549 consid. 6;
STCA 32.2015.160 del 5 ottobre 2016, consid. 2.6, STCA 32.2016.90 del 10 aprile
2017, consid. 2.2 e STCA 35.2017.35 del 30 agosto 2017, consid. 2.3; STCA
32.2017.60 del 19 febbraio 2018, consid. 2.4).
2.5. Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Considerandi
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in
tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
E’ infine
utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice
non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i
motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al
riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che
raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto
di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio
2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p.
35.
consid. 4b).
2.6
Nel caso in esame, l’Ufficio AI,
dopo avere acquisito gli atti medici dell'assicuratore infortuni, ha
considerato completa ed esaustiva la valutazione peritale pluridisciplinare
eseguita dall’__________ su incarico dell’assicuratore LAINF e l’ha fatta
propria.
Con rapporto finale SMR
del 26 maggio 2017, infatti, il dr. __________, medico generico FMH, dopo avere
ripreso le diagnosi elencate degli specialisti dell’__________ nel referto
peritale dell’8 marzo 2017, ha considerato l’assicurata totalmente inabile al
lavoro in qualsiasi attività dal momento dell’infortunio del 25 aprile 2013
fino al 6 marzo 2017, mentre a partire dal 7 marzo 2017 l’ha ritenuta
nuovamente inabile al lavoro al 50% in qualsiasi attività come prima
dell’infortunio (cfr. pag. 229 inc. AI).
L’Ufficio AI, preso atto
di tale valutazione, ha quindi concluso che l’assicurata ha subito, a seguito
dell’infortunio del 2013, un peggioramento transitorio delle sue condizioni di
salute, tale da darle diritto ad una rendita intera di invalidità solo
limitatamente al periodo dal 1° luglio 2013 (art. 88a OAI cpv. 2) al 31 marzo
2017, poi, a partire dal 1° aprile 2017 (CIGI 4016), di nuovo ridotta ad una
mezza rendita di invalidità come prima dell’infortunio in questione (doc. B).
Di parere opposto il
legale della ricorrente, a mente del quale la valutazione peritale eseguita in
ambito infortunistico non può essere considerata completa, in quanto non tiene
conto della totalità dei disturbi presentati dall’assicurata.
Per tali ragioni, a suo
avviso, la stessa non può essere considerata probante e costituire da
fondamento nella determinazione della capacità lavorativa residua di RI 1.
L’amministrazione ha
considerato prive di fondamento le obiezioni ricorsuali, visto che, con
annotazioni del 19 gennaio 2018, il dr. __________ del SMR ha nuovamente
indicato (come peraltro già avvenuto in data 24 luglio 2017, cfr. pag. 227), che
il referto peritale dell’8 marzo 2017 degli specialisti dell’__________ è
completo e ben redatto, aggiungendo che “non abbiamo motivi medici per
predisporre una nuova rivalutazione clinica” (doc. IV/1).
2.7
Chiamato
a pronunciarsi, il TCA non può condividere l’opinione del medico del SMR a
proposito dell’esaustività della valutazione peritale eseguita dall’__________ su
incarico dell’assicuratore infortuni.
A
tale riguardo, infatti, va infatti evidenziato che, come esposto in precedenza
al consid. 1.3., questo Tribunale ha già accertato, con sentenza STCA
35.2018.27
del 3 ottobre 2018, emanata in ambito LAINF, che al referto peritale
degli specialisti dell’__________ non possa essere attribuito pieno valore
probatorio, senza che prima gli stessi specialisti, per il tramite di un complemento
peritale, prendano motivatamente posizione sulle differenti refertazioni
medico specialistiche attestanti l’esistenza di un nesso causale tra i disturbi
presenti al piede/caviglia destra e l’infortunio, elencate dal legale
dell’assicurata, e spieghino le ragioni per le quali, se del caso, le stesse
non siano condivisibili.
Il
TCA, accogliendo il ricorso dell’assicurata, ha pertanto rinviato gli atti
all’assicuratore LAINF al fine di predisporre un complemento
peritale.
Alla luce di quanto sopra
esposto, il TCA non può fare altro che ribadire anche in questa sede l’incompletezza
del referto peritale redatto in ambito infortunistico, il quale, prendendo in
considerazione solo una parte delle affezioni dell’interessata (quelle
interessanti il ginocchio) ma non altre (in particolare, piede/caviglia destra)
non può, pertanto, essere posto a fondamento della decisione dell’Ufficio AI.
Contrariamente al parere
espresso dal medico del SMR nelle annotazioni del 19 gennaio 2018 (cfr. doc.
IV/1), nel caso di specie vi sono, quindi, dei motivi medici tali da
rendere indispensabile una rivalutazione clinica dell’interessata, che tenga
conto dell’insieme delle sue patologie, ivi comprese quelle al piede/caviglia
destra e al piede sinistro, così come richiesto dall’avv. RA 1.
2.8
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve
allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare
gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente
Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto
all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti
dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von
gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o
perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht
(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).
Rilevato
come, per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.7., ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso –
ribadita l’incompletezza della perizia pluridisciplinare eseguita in ambito
infortunistico posta dall’UAI a fondamento della propria decisione - si
giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché metta in atto gli
accertamenti peritali specialistici necessari al fine di chiarire quale sia
l’incidenza dell’insieme dei disturbi che affliggono l’interessata sulla sua
(eventuale) capacità lavorativa residua.
Quindi in esito a tali
complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto
alla rendita di invalidità dell’assicurata.
2.9
. Secondo gli art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di
ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di
prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In
concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a
carico dell’UAI.
2.10
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,
patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di
fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso accolto ai sensi dei
considerandi.
§
La decisione del 28 novembre 2017 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato a
considerandi 2.7. e 2.8..
2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a
carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 2’000.-- a titolo
di ripetibili (IVA inclusa se dovuta).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti