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Decisione

32.2018.6

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 novembre 2018Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19

ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I

299/03 del 29 giugno 2004).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del

beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la

rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su

richiesta.

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a

proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento

determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi

senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a

cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e

STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI

è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il

diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una

rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo

di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far

nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine,

il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa

impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato

ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di

revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005

pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

2.4. Va ricordato che la nozione

di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia

LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della

stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore

sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale

ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con

riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto

unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali.

Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi

assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità al guadagno

(DTF 131 V 120).

Ciononostante,

il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado

d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri

accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso

dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso

da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti

valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471).

In

tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss

(cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di

precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve

in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in

giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi

pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che

una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino

equivalente (DTF 131 V 123).

In

una decisione U183/98 dell'8 luglio 1999, il TFA ha stabilito che

l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore

AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal

profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi

dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla

valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo

abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).

L'aspetto del coordinamento è

in seguito stato relativizzato in successive sentenze nelle quali il Tribunale

federale ha ritenuto non vincolante la valutazione dell'invalidità da parte

dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione invalidità per l'altro

assicuratore (DTF 131 V 362; VSI 2004 pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02];

cfr. inoltre pure la sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6,

pubblicata in DTF 133 V 549).

L’Alta

Corte ha infatti statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad

opporsi a una decisione o a ricorrere contro una decisione su opposizione

dell'Ufficio AI riguardante il diritto alla rendita in quanto tale o il grado

d'invalidità, e la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per

l'invalidità non esplica effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367

consid. 2.2.).

Il

medesimo principio vale anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento

alla valutazione effettuata dall’assicuratore infortuni (STF U 148/2006 del 28

agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 549).

Successivamente

il Tribunale federale ha ancora ribadito che, l’assicurazione per l’invalidità non

è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli

infortuni (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; DTF 133 V 549 consid. 6;

STCA 32.2015.160 del 5 ottobre 2016, consid. 2.6, STCA 32.2016.90 del 10 aprile

2017, consid. 2.2 e STCA 35.2017.35 del 30 agosto 2017, consid. 2.3; STCA

32.2017.60 del 19 febbraio 2018, consid. 2.4).

2.5. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Considerandi

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

E’ infine

utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice

non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i

motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al

riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che

raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto

di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle

carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio

2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p.

35.

consid. 4b).

2.6

Nel caso in esame, l’Ufficio AI,

dopo avere acquisito gli atti medici dell'assicuratore infortuni, ha

considerato completa ed esaustiva la valutazione peritale pluridisciplinare

eseguita dall’__________ su incarico dell’assicuratore LAINF e l’ha fatta

propria.

Con rapporto finale SMR

del 26 maggio 2017, infatti, il dr. __________, medico generico FMH, dopo avere

ripreso le diagnosi elencate degli specialisti dell’__________ nel referto

peritale dell’8 marzo 2017, ha considerato l’assicurata totalmente inabile al

lavoro in qualsiasi attività dal momento dell’infortunio del 25 aprile 2013

fino al 6 marzo 2017, mentre a partire dal 7 marzo 2017 l’ha ritenuta

nuovamente inabile al lavoro al 50% in qualsiasi attività come prima

dell’infortunio (cfr. pag. 229 inc. AI).

L’Ufficio AI, preso atto

di tale valutazione, ha quindi concluso che l’assicurata ha subito, a seguito

dell’infortunio del 2013, un peggioramento transitorio delle sue condizioni di

salute, tale da darle diritto ad una rendita intera di invalidità solo

limitatamente al periodo dal 1° luglio 2013 (art. 88a OAI cpv. 2) al 31 marzo

2017, poi, a partire dal 1° aprile 2017 (CIGI 4016), di nuovo ridotta ad una

mezza rendita di invalidità come prima dell’infortunio in questione (doc. B).

Di parere opposto il

legale della ricorrente, a mente del quale la valutazione peritale eseguita in

ambito infortunistico non può essere considerata completa, in quanto non tiene

conto della totalità dei disturbi presentati dall’assicurata.

Per tali ragioni, a suo

avviso, la stessa non può essere considerata probante e costituire da

fondamento nella determinazione della capacità lavorativa residua di RI 1.

L’amministrazione ha

considerato prive di fondamento le obiezioni ricorsuali, visto che, con

annotazioni del 19 gennaio 2018, il dr. __________ del SMR ha nuovamente

indicato (come peraltro già avvenuto in data 24 luglio 2017, cfr. pag. 227), che

il referto peritale dell’8 marzo 2017 degli specialisti dell’__________ è

completo e ben redatto, aggiungendo che “non abbiamo motivi medici per

predisporre una nuova rivalutazione clinica” (doc. IV/1).

2.7

Chiamato

a pronunciarsi, il TCA non può condividere l’opinione del medico del SMR a

proposito dell’esaustività della valutazione peritale eseguita dall’__________ su

incarico dell’assicuratore infortuni.

A

tale riguardo, infatti, va infatti evidenziato che, come esposto in precedenza

al consid. 1.3., questo Tribunale ha già accertato, con sentenza STCA

35.2018.27

del 3 ottobre 2018, emanata in ambito LAINF, che al referto peritale

degli specialisti dell’__________ non possa essere attribuito pieno valore

probatorio, senza che prima gli stessi specialisti, per il tramite di un complemento

peritale, prendano motivatamente posizione sulle differenti refertazioni

medico specialistiche attestanti l’esistenza di un nesso causale tra i disturbi

presenti al piede/caviglia destra e l’infortunio, elencate dal legale

dell’assicurata, e spieghino le ragioni per le quali, se del caso, le stesse

non siano condivisibili.

Il

TCA, accogliendo il ricorso dell’assicurata, ha pertanto rinviato gli atti

all’assicuratore LAINF al fine di predisporre un complemento

peritale.

Alla luce di quanto sopra

esposto, il TCA non può fare altro che ribadire anche in questa sede l’incompletezza

del referto peritale redatto in ambito infortunistico, il quale, prendendo in

considerazione solo una parte delle affezioni dell’interessata (quelle

interessanti il ginocchio) ma non altre (in particolare, piede/caviglia destra)

non può, pertanto, essere posto a fondamento della decisione dell’Ufficio AI.

Contrariamente al parere

espresso dal medico del SMR nelle annotazioni del 19 gennaio 2018 (cfr. doc.

IV/1), nel caso di specie vi sono, quindi, dei motivi medici tali da

rendere indispensabile una rivalutazione clinica dell’interessata, che tenga

conto dell’insieme delle sue patologie, ivi comprese quelle al piede/caviglia

destra e al piede sinistro, così come richiesto dall’avv. RA 1.

2.8

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve

allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare

gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente

Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto

all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti

dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von

gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o

perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht

(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

Rilevato

come, per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.7., ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso –

ribadita l’incompletezza della perizia pluridisciplinare eseguita in ambito

infortunistico posta dall’UAI a fondamento della propria decisione - si

giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché metta in atto gli

accertamenti peritali specialistici necessari al fine di chiarire quale sia

l’incidenza dell’insieme dei disturbi che affliggono l’interessata sulla sua

(eventuale) capacità lavorativa residua.

Quindi in esito a tali

complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto

alla rendita di invalidità dell’assicurata.

2.9

. Secondo gli art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di

ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di

prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In

concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a

carico dell’UAI.

2.10

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,

patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso accolto ai sensi dei

considerandi.

§

La decisione del 28 novembre 2017 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato a

considerandi 2.7. e 2.8..

2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a

carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 2’000.-- a titolo

di ripetibili (IVA inclusa se dovuta).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti