32.2018.62
Richiesta di una rendita AI respinta poiché il grado d'invalidità non raggiunge il 40%. Conferma delle valutazioni mediche acquisite dall'UAI
13 marzo 2019Italiano58 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.62
cs
Lugano
13 marzo 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 maggio 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 20 marzo 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1967, di
professione montatore elettricista e da ultimo collaboratore di manutenzione
presso la __________ di __________, il 20 luglio 2017 ha inoltrato una domanda
di prestazioni AI (doc. 28 incarto AI).
1.2. Esperiti gli accertamenti
ritenuti necessari, tra cui l’acquisizione dei referti allestiti dal dr. med. __________
e dal dr. med. __________ nell’ambito della richiesta di indennità giornaliere
per perdita di guadagno in caso di malattia dall’assicuratore malattie, con
decisione del 20 marzo 2018, preavvisata dal progetto del 1° febbraio 2018,
l’UAI ha negato il diritto a prestazioni poiché il grado d’invalidità
corrisponde all’8%.
1.3. RI 1, rappresentato dall’avv.
RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo in via
principale il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità ed in via
subordinata il rinvio degli atti all’UAI per l’esperimento di ulteriori e più
approfonditi esami medici (doc. I).
L’insorgente, che richiama
dall’UAI l’intero incarto e chiede l’allestimento di una perizia giudiziaria,
rileva di essere stato sottoposto ad un intervento di sanazione dell’ernia
inguinale bilaterale nel mese di marzo 2017, che lo ha portato a soffrire di
importanti dolori continui nella zona inguinale, senza che una terapia gli
abbia permesso di alleviare i dolori. A causa della patologia, dal 30 marzo
2017 è completamente inabile al lavoro.
Secondo l’insorgente il
suo stato di salute non sarebbe stato accuratamente vagliato dall’amministrazione
poiché tutti i rapporti medici presenti agli atti confermerebbero un’incapacità
lavorativa che perdurerà perlomeno ancora 6 mesi, mentre l’UAI si sarebbe
esclusivamente fondato sul rapporto del dr. med. __________ del 17 ottobre
2017, che non avrebbe effettuato una visita approfondita ma unicamente un
colloquio e che sarebbe contraddittorio poiché ha stabilito che l’interessato
poteva svolgere la sua abituale attività dal 1° dicembre 2017, nonostante anche
lo stesso UAI lo considera tuttora inabile al 100% nella precedente attività.
Circa le attività adeguate il dr. med. __________ ha del resto affermato che la
prognosi clinica e lavorativa è incerta ed il dr. med. __________, anch’egli
incaricato dall’assicuratore malattie di redigere un referto, ha rilevato un
peggioramento dello stato di salute e ciononostante, in attività adeguate, ha
accertato una capacità lavorativa totale dal 1° agosto 2017.
Secondo l’insorgente dagli
atti medici emergerebbero importanti difficoltà di deambulazione: non può
praticamente camminare e può stare seduto poco tempo. L’interessato sostiene
che non vi sono attività che potrebbe effettivamente svolgere. L’UAI non si
sarebbe confrontato con i rapporti medici prodotti e con le differenti
conclusioni degli specialisti che lo hanno in cura. Infine l’insorgente
contesta il calcolo del grado d’invalidità, sostenendo che al reddito da
invalido va applicata la riduzione massima del 25%.
1.4. Con risposta del 18 maggio
2018, cui ha allegato l’intero incarto, l’UAI propone la reiezione del ricorso
con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. IV).
1.5. Il 4 giugno 2018 l’insorgente
ha presentato una replica, ribadendo la sua posizione e producendo ulteriore
documentazione medica (doc. VI), su cui l’UAI si è espresso il 14 giugno 2018,
allegando l’annotazione dell’11 giugno 2018 del medico SMR, dr. med. __________
(doc. VIII).
1.6. In data 28 giugno 2018 il
ricorrente ha prodotto ulteriori osservazioni (doc. X), trasmesse per
conoscenza all’UAI (doc. XI).
in
diritto
2.1. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno
1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo
anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,
op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,
d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità
di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa
di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1°
gennaio 2007: TF] con sentenza U
156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.2. In
concreto, nell’ambito della richiesta di indennità giornaliere per perdita di
guadagno a causa di malattia, l’insorgente è dapprima stato sottoposto ad una
visita medica il 24 luglio 2017 ad opera del dr. med. __________, FMH
pneumologia e FMH medico generico (doc. 16 incarto assicuratore malattie).
Il
dr. med. __________, nel referto del 25 luglio 2017, dopo aver descritto
l’anamnesi ed aver rammentato che il ricorrente ha subito un intervento di
erniectomia bilaterale in data 30 marzo 2017, aver descritto i disturbi soggettivi
e l’esame obiettivo, ha posto la diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa di sindrome algica irritativa genito femorale bilaterale e la
diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di plastica Lichtenstein
bilaterale e allergia cutanea al Tilur. Il medico ha affermato:
" (…) Siamo
confrontati con un paziente che dal marzo 2017 in conseguenza ad un intervento
chirurgico di erniectomia bilaterale ha incominciato ad accusare manifestazioni
algiche parecchio fastidiose in zona inguinale, e precisamente presenza di
formicolii e disestesie inguino scrotali, più accentuate a sinistra che a
destra, molto fastidiose alla deambulazione, ma che non interferiscono con
ritmo sonno veglia.
Inoltre lamenta fastidioso meteorismo in
regione del colon discendente. Nonostante le terapie suggerite dal chirurgo che
lo ha operato (antinfiammatori non steroidei), i disturbi permangono e se
sollecitati dalla postura eretta, aumentano, costringendo il paziente a
sedersi.
(…).
Attualmente il paziente manifesta una limitazione
organico funzionale alla regione inguinale che gli impedisce di sollevare pesi
superiori ai 5 kg, a camminare anche per tratti brevi e a salire su scale a
pioli. (…)” (pag. 25-26 incarto assicuratore malattie)
Dopo
aver accertato una completa incapacità lavorativa nell’attività da ultimo
svolta di manutentore elettricista, il medico ha affermato che l’insorgente
potrebbe svolgere nella misura del 100% tutte le attività che rispettino i
limiti funzionali appena descritti, leggere e di tipo prevalentemente
sedentario che non comportino sforzi eccessivi e ciò dal 1° agosto 2017. Il dr.
med. __________ ha poi affermato:
" (…)
L’unica posizione che gli permette di non soffrire è quella sdraiata,
confermato anche dal fatto che il suo disturbo non interferisce con il riposo
notturno.
Vuole riprendere la sua attività in quanto riferisce di sentirsi
ancora un elemento giovane e dinamico ed il fatto di essere a casa praticamente
seduto tutto il giorno non fa altro che accentuare un latente disagio psicologico.
Il suo attuale stato di salute gli impedisce la sua attività
abituale in quanto, essendo elettricista manutentore di un grande magazzino (…)
è sempre sollecitato a camminare e permanere in posizione eretta, inoltre
costretto a sollevare pesi di un certa rilevanza e obbligato a salire su alte
scale a pioli per il controllo o la sostituzione delle illuminazioni.
A causa di questi disturbi invalidanti si conferma l’IL 100% in
attività abituale a causa delle limitazioni sopra descritte, almeno fino a
quando un secondo parere (…) non faccia luce su questi disturbi tramite
indagini strumentali (TAC, risonanza magnetica, etc) e stabilisca una
definitiva terapia sia essa di sanazione chirurgica eventuale che
farmacologica, ma lo si deve considerare con capacità lavorativa completa
(100%) per un’attività adeguata, rispettosa dei limiti funzionali e che il
paziente sarebbe disposto ad iniziare da subito.
Dal punto di vista diagnostico e terapeutico quanto descritto
dall’Assicurato e documentato, risulta coerente e non risultano al momento
possibili ulteriori provvedimenti medici atti al miglioramento dello stato di
salute.
Il dossier è abbastanza scarso in quanto le diagnosi accertate non
sono di difficile indagine. (…)” (pag. 27-28 incarto assicuratore malattie)
In
data 17 ottobre 2017, sempre su incarico dell’assicuratore malattie, il dr.
med. __________, FMH medicina interna ha visitato l’insorgente (doc. 18,
incarto assicuratore malattie). Il medico ha posto la diagnosi con influsso
sulla capacità lavorativa di sindrome algica irritativa genito femorale
bilaterale residua in esiti di intervento ernia inguinale bilaterale
(30.03.2017) e la diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di plastica
Lichtestein bilaterale e esiti intervento ginocchio destro (revisione piatto
tibiale) e, descritta l’anamnesi, ha affermato che “salvo complicazioni una
IL per sanazione chirurgica di ernia inguinale non complicata non è mai
superiore alle 4 settimane”. Egli ha poi precisato che nel caso di specie,
dal 1° dicembre 2017, l’insorgente sarebbe nuovamente stato abile al lavoro,
rilevando: “IL 100% in abituale attività giustificata per sintomatologia
aspecifica evocabile con la mobilità. Inoltre il Paziente verrà valutato dallo
specialista in terapia del dolore il 09.11.2017 sarà quindi necessario un tempo
di 2-3 settimane per attendere efficacia delle terapie che verranno consigliate
e prescritte” (pag. 34 incarto assicuratore malattie). Il dr. med. __________
ha inoltre stabilito che in attività adeguate, rispettose dello stato di salute
e dei limiti funzionali che richiedono brevi spostamenti, prevalente posizione
seduta, con carico massimo 5kg, l’insorgente è capace al lavoro in misura
completa da subito. Il medico ha poi affermato:
" (…)
7. Osservazioni:
Trattazione di sanazione chirurgica di ernia inguinale bilaterale
con residua sintomatologia dolorosa parestetica regione inguinale sx (…)
L’esame clinico odierno esclude complicazioni locali.
Le valutazioni specialistiche fino ad oggi eseguite escludono ogni
tipo di complicazione.
Una recente RMN della regione inguinale bilaterale esclude ogni
tipo di complicazione in sede di intervento.
Si segnala intolleranza e inefficacia di ogni tentativo
terapeutico.
In considerazione di quanto sopra descritto ritengo che clinicamente
al momento prevale una sintomatologia iperalgica da alterata percezione del
dolore con tendenza alla cronicizzazione ed estensione dei sintomi. Tale
evidenza rende incerta la prognosi clinica e lavorativa.
Preciso che il Paziente riferisce limiti nella posizione seduta
(durante la raccolta anamnestica 30’ circa seduto senza difficoltà), riferisce
limite nella deambulazione su lunghi percorsi (riferisce domenica scorsa di
aver percorso circa tre Km di passeggiata, percorso poi interrotto per
peggioramento del dolore).
Dal punto di vista medico teorico in abituale attività facendo
riferimento al mansionario lavorativo descritto dall’Assicurato:
IL 100% in abituale attività giustificata per sintomatologia
aspecifica evocabile con la mobilità. Inoltre il Paziente verrà valutato dallo
specialista in terapia del dolore il 09.11.2017 sarà quindi necessario un tempo
di 2-3 settimane per attendere efficacia delle terapie che verranno consigliate
e prescritte.
Salvo ulteriori complicazioni: IL 0% dal 01.12.2017. Ritengo che
un reinserimento lavorativo sia anche terapeutico per una rielaborazione del
dolore, ovviamente tale apprezzamento resta valido mantenendo escluse
complicazioni che al momento non sono state documentate.
In attività adeguata:
Dal punto di vista medico teorico:
IL 0% dalla data odierna in tutte le attività rispettose dello
stato di salute e dei limiti funzionali che richiedono brevi spostamenti,
prevalente posizione seduta. Carico massimo 5 Kg.” (pag. 35-36 incarto
assicuratore malattie)
Il
23 novembre 2017 il medico SMR, dr. med. __________, perito SIM, specialista
FMH in chirurgia, preso atto dei sopra citati referti e dell’ulteriore
documentazione medica acquisita, ha stabilito che l’insorgente è abile al
lavoro nella sua precedente attività dal 1° dicembre 2017 ed in attività
leggere dal 17 ottobre 2017 (pag. 225 incarto AI). Il medico SMR ha precisato
che l’insorgente può sollevare al massimo 5 Kg e che è indicato un lavoro
leggero, sedentario, limitato negli spostamenti con cambi posturali secondo
necessità.
Il
15 gennaio 2018, dopo aver preso atto della nuova documentazione medica
prodotta ed aver rivalutato tutta la situazione valetudinaria, il medico SMR,
dr. med. __________, ha stabilito che nell’attività abituale l’interessato è incapace
al lavoro al 100% dal 30 marzo 2017 al 5 giugno 2017, al 50% dal 6 giugno 2017
al 27 giugno 2017 ed al 100% dal 28 giugno 2017. È invece stata confermata la
capacità lavorativa al 100% in attività leggere dal 17 ottobre 2017 (pag. 232
incarto AI).
Il
31 gennaio 2018 il dr. med. __________, viceprimario dell’Ospedale __________
di __________, sulla base delle valutazioni del dr. med. __________,
viceprimario __________ l’Ospedale __________ di __________, ha confermato la
presenza di una neuropatia con disestesie in regione inguinale sinistra, mentre
a destra la sintomatologia è molto attenuata. Lo specialista ha chiesto di
rivalutare “l’invalidità lavorativa, questa volta prendendo in
considerazione una malattia cronica. Per questo motivo bisognerà pensare ad una
invalidità a medio e lungo termine” (pag. 249/250 incarto AI).
Con
il ricorso l’insorgente ha prodotto un referto del 28 marzo 2018 del dr. med. __________,
viceprimario dell’Ospedale __________ di __________, il quale ha affermato:
" (…)
Valutazione
Quest’oggi discuto con il paziente, al quale è arrivata la
risposta recente dell’AI che non accetta l’invalidità o qualsiasi tipo di presa
a carico. Sono un po’ sconcertato da questa risposta poiché ricalca quella già
effettuata il 01.02.2018. La situazione clinica non è cambiata, sempre con una
sintomatologia algica importante, e una difficoltà estrema alle attività
fisiche, anch’essa riscontrata dal mio collega Dr. med. __________, che ha
seguito il paziente. Per questo motivo e vista la nostra diagnosi di dolore
cronico, riteniamo che il Signor RI 1 resti inabile al lavoro almeno per ancora
6 mesi.
La sintomatologia e la diagnosi di dolori cronici post intervento
di ernioplastica, è qualcosa ben riconosciuto in letteratura medica e può comportare
problematiche serie a livello lavorativo.
Esame clinico
La situazione è invariata, abbiamo le disestesie a sinistra con
dolore evocato alla palpazione, sia a livello inguino scrotale che a livello della
coscia prossimale sinistra. Non vi è recidiva di ernia sia a destra che a
sinistra. A destra abbiamo un miglioramento della sintomatologia, questa volta.
Conclusione
Non ritornerò sullo scritto precedente, ma ritengo che questo
paziente debba beneficiare di un’inabilità a lungo termine, minimo di 6 mesi,
poiché siamo in presenza con un dolore cronico di tipo neurogeno persistente.
Vi chiedo dunque di rivedere interamente la situazione, in modo
tale da avere un piano di collocamento o di rivalutazione di una invalidità,
tenuto conto della nostra valutazione, in modo particolare dal Dr. med. __________
che è specialista nella terapia del dolore.” (doc. C)
Il
ricorrente ha pure prodotto un referto del 9 gennaio 2018 del dr. med. __________,
il quale, dopo aver visitato l’insorgente in data 8 gennaio 2018, sempre su
incarico dell’assicuratore malattie, ha affermato:
" (…) Rispetto
alla visita del Luglio scorso, la situazione sintomatologica non è mutata ma
forse per certi aspetti si è acuita. Infatti il paziente presenta dolori
importanti e quasi impossibilità alla deambulazione quando deve cambiare
posizione e passare dalla posizione supina a quella eretta. Dopo qualche passo
soprattutto al mattino deve assolutamente sedersi, e soprattutto un sintomo per
lui insopportabile è il continuo meteorismo.
Ultimamente, su consiglio del chirurgo che ha eseguito
l’intervento, è stato appoggiato dalla __________ dell’Ospedale __________ di __________,
che ha suggerito al paziente terapia con Lyrica 225 mg al giorno, per la quale
il paziente dichiara di sentirsi “nelle nuvole” e quasi continuamente
addormentato.
(…).
Siamo confrontati con un paziente che dal marzo 2017 in
conseguenza ad un intervento chirurgico di erniectomia bilaterale ha
incominciato ad accusare manifestazioni algiche parecchio fastidiose in zona inguinale,
e precisamente presenza di formicolii e disestesie inguino scrotali, più
accentuate a sinistra che a destra, molto fastidiose alla deambulazione, ma che
non interferisco con ritmo sonno veglia.
Inoltre lamenta fastidioso meteorismo in regione del colon
discendente.
Nonostante le terapie suggerite dal chirurgo che lo ha operato
(antinfiammatori non steroidei), i disturbi permangono se sollecitati dalla
postura eretta, aumentano, costringendo il paziente a sedersi.
(…).
Attualmente il paziente manifesta una limitazione organico
funzionale alla regione inguinale che gli impedisce di sollevare pesi superiori
ai 5 Kg, a camminare anche per tratti brevi e a salire su scale a pioli.
(…).
2.6. Se non fosse possibile migliorare la capacità lavorativa
nell’attuale posto di lavoro, che tipo di attività sarebbe adeguata allo stato
di salute dell’assicurato:
Tutte le attività che rispettino i limiti funzionali sopra
descritti, leggere di tipo prevalentemente sedentario che non comportino sforzi
eccessivi risultano esigibili nella misura del 100%.
(…).
A causa di questi disturbi invalidanti e per quanto mi compete, si
conferma l’IL 100% nell’attività abituale a causa delle limitazioni sopra
descritte. Si richiede una visita specialistica oltre Gottardo (Zurigo o Basilea)
presso uno specialista neurologo/neurochirurgo, in quanto la situazione
sintomatologica non riesce a risolversi, anzi per certi aspetti è in fase di
peggioramento, ed è possibile dover ricorrere ad una sanazione chirurgica atta
a liberare le terminazione nervose da una possibile pressione interna/esterna.
La terapia del dolore alla quale è stato ed è sottoposto purtroppo visti gli
alti dosaggi che deve assumere, lo rendono in stato confusionale, non guida più
in quanto giustamente non si sente sicuro dei suoi riflessi. Per quanto mi
compete, lo si deve considerare con capacità lavorativa completa (100%) per
un’attività adeguata, rispettosa dei limiti funzionali e che il paziente
sarebbe disposto ad iniziare da subito.” (doc. F)
Con
annotazione del 15 maggio 2018, il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato:
" (…) La
documentazione medica, inviata in successive riprese, dopo l’allestimento del
RAF-SMR del 23.11.2017, da parte dell’A.to con attestazione di presunto
peggioramento clinico o meglio non miglioramento da parte delle cure
farmacologiche instaurate, non alterano, ad oggi, lo stato valetudinario
con influsso diretto sulla CL confacente allo stato di salute, ovvero lo
scrivente riconosce che pur essendo l’A.to di salute cagionevole è però anche
perennemente in apprensione per il suo essere, essendo afflitto da una
patologia di tipo cronica-degenerativa, definita ad oggi dallo stesso
specialista chirurgo Dr. med. __________, suffragato dallo specialista
terapista del dolore Dr. med. __________, per il quale ritengo esigibile
secondo il diritto assicurativo svizzero definire consolidato lo stato
clinico-sintomatologico-terapeutico (vedere scritto Dr. med. __________ del
31.01.2018) ed è quindi ragionevolmente plausibile attendere che l’A.to metta
in atto un determinato comportamento, anche se questo può implicare fastidi e
un certo sacrificio, collaborando e minimizzando il suo danno alla salute; ciò
significa che anche l’assicurato deve dare il proprio contributo per il suo
reinserimento professionale, anche accettando le misure terapeutiche idonee
per il suo caso (art 7 LPGA) come proposto dal Dr. med. __________ il
30.01.2018 (riduzione dell’attuale terapia farmacologica con Lyrica 225 mg/die
già somministrata frazionata durante l’arco della giornata, per l’insorgenza di
probabili effetti indesiderati però noti al tipo di farmaco (1/10 persone:
capogiro, sonnolenza) che appunto il Sig. RI 1 esprime come “sentirsi nelle
nuvole e quasi addormentato”, perché senza alcun beneficio sul sintomo dolore a
fronte di una proposta terapeutica di un’infiltrazione selettiva L1 a scopo
probatorio con successivo impianto di un elettrostimolatore con verosimiglianza
preponderante sulla risoluzione del quadro clinico sintomatologico. Aggiungo
che tra le altre opzioni terapeutiche vi sarebbero ad esempio la
radio-frequenza, crio-ablazione, neuro-modulazione, la terapia farmacologica
con oppioidi, antidepressivi, anti-convulsionanti, terapia laser a bassa
intensità, agopuntura, ma anche una revisione chirurgica al fine di valutare se
vi è un intrappolamento del nervo genito femorale iatrogeno o da sindrome
aderenziale (complicanza ben nota e descritta nella letteratura medica).
Lo scrivente non ritiene pertanto di poter giustificare oltremodo
una incapacità completa per tutte le attività come attestato dal Dr. med. __________
il 31.01.2018 in cui riscontrava all’esame obiettivo un addome blando (senza
meteorismo o sospetto per patologie), una disestesia in regione
inguino-scrotale sinistra e lievissima a destra, appunto possibile
complicazione dell’intervento chirurgico stesso, senza però un’offerta
immediata per la risoluzione del caso, pur sapendo già che le terapie in atto
non erano complete e del tutto insoddisfacenti dal profilo clinico
sintomatologico. Il prolungo di ulteriori 6 mesi pertanto non avrebbe avuto
alcun impatto significativo sulla prognosi valetudinaria e sul quadro clinico
sintomatologico ormai inveterato.
Anche il Dr. med. __________ nel rapporto visite del 24.07.2017 e
del 08.01.2018 non varia la CL completa attestata per un’attività di tipo
confacente. Si rammenda inoltre che la sintomatologia algica che disturba il
Sig. RI 1 non ha alcuna ripercussione sul ritmo sonno veglia. Sintomo per il
Sig. RI 1 insopportabile sarebbe il meteorismo, di nuovo riscontro, senza
alterazioni dell’alvo ma poi non attestato neanche dallo specialista chirurgo
Dr. med. __________ (visita 31.01.2018).
Quindi le limitazioni indicate nel RAF SMR permettono di valutare
la CL dell’A.to sul mercato del lavoro in un’attività confacente nel rispetto
del limite peso massimo di 5 Kg (trasporto/spostamento), con la possibilità di
cambi posturali al bisogno per un’attività semplice e ripetitiva, sedentaria,
quindi molto leggera come ad esempio aiuto in una attività d’ufficio, ad uno
sportello, in un magazzino, in un negozio, in un call center, in una fabbrica.
Dopo attenta valutazione di tutta la documentazione medica
prodotta in sede di ricorso, non posso far altro che confermare integralmente
il mio RAF-SMR del 23.11.2017 e l’annotazione SMR del 15.01.2018 che modifica
la CL per la sola attività abituale, inergonomica rispetto l’attuale stato di
salute.” (doc. IV)
Il 4 giugno
2018 l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. VI).
L’interessato
ha allegato un referto del 28 febbraio 2018 del dr. med. __________, chirurgia
generale, che ha visitato l’insorgente il 21 febbraio 2018 ed ha affermato:
" (…) Clinicamente
il paziente riferisce anche di gonfiore a livello soprattutto sinistro, che non
riesco comunque in questo momento a confermare, in ogni caso non mi sembrano
essere recidive.
Il dolore che il signor RI 1 lamenta è un po’ atipico, a mio
vedere, per il classico dolore post-erniotomia. Il dolore è evocabile anche
soltanto sfiorando la pelle, quindi più nel senso di un neuroma cicatriziale e
pertanto ho provveduto ad un’infiltrazione che ha portato, a quanto riferisce
il paziente, ad un beneficio massimale di neanche un’ora dove però non aveva
più nessun disturbo, per poi riprendere nuovamente. (…)” (doc. L)
Il
ricorrente ha inoltre prodotto un referto del 27 marzo 2018 del dr. med. __________,
“__________ del __________, il quale, ha rilevato:
" (…)
Diagnostics – Antécédents – Interventions
. Douleurs chroniques de type neuropathie bilatérale après post
cure de hernie inguinale bilatérale par Liechtenstein en 2017.
Conclusions, traitement et évolution
(…) De notre point de vue, ce patient a des douleurs neuropathiques
avec une prédominance à gauche. A droite, les douleurs sont en train de
régresser et ne représentent pas un grand problème pour l’instant. Par contre à
gauche, on retrouve clairement des douleurs neuropathiques du nerf
ilio-inguinal.
Après une longue discussion avec le patient et son épouse, notre
proposition inclut un traitement probatoire avec du Tens, du Cymbalta 30 mg et
éventuellement un bloc ilio-inguinal gauche.
Du point de vue chirurgical, une révision chirurgicale avec
excision des nerfs n’est pas indiquées pour l’instant.” (doc. M)
L’insorgente
ha allegato anche un rapporto del 13 aprile 2018 del dr. med. __________, del __________
del __________, che ha affermato:
" (…)
Pour mémoire, l’anamnèse est bien connue, patient toujours en
excellent état général qui exerce la profession d’éléctricien, a été opéré
d’une hernie inguinale bilatérale sous anesthésie locorégionale en mars 2017.
Retour à domicile 48 heures plus tard, et rapidement il ressent au
niveau de la cicatrice gauche et droite des sensations de fourmillements et
gêne, accompagnées de douleurs importantes.
Les symptômes à droite ont disparus, par contre à gauche, les
douleurs sont toujours présentes.
Les douleurs sont présentes surtout en position debout et à la
marche, et sont clairement neuropathiques avec dysesthésie et paresthésie au
niveau de la cicatrice, ainsi qu’une hyperpathie claire au même endroit. Il
présente une hyposensibilité péricicatricielle qui va jusqu’à la base du pénis.
Il a consulté des chirurgiens, des neurologues, et aussi un
antalgiste, qui ont tous confirmé une possible composante neuropathique, mais
les médicaments proposés ont été mal tolérés par le patient.
La possibilité d’un stimulateur médullaire a été faite, le patient
n’étant pas très chaud pour ce type de geste thérapeutique.
Il s’agit donc d’une douleur chronique post-opératoire, avec une
composante neuropathique claire.
(…).
Nous l’avons examiné ensemble avec le Prof. __________ et sa
conclusion est qu’une reprise chirurgicale n’est pas à envisager, une
éventuelle névrotomie non plus.
Un bloc sous ultrason au niveau ilio-inguinal en dehors du champ
opératoire filet, pourrait être effectué.
En cas de réponse positive, des infiltrations avec stéroides
pourraient être répétées.
La possibilité d’une cryothérapie à ce niveau-là serait donc à
réévaluer après ces blocs.
Vu l’état de stress important du patient, j’ai prescrit une
médication avec un antidépresseur (Cymbalta 30 mg).” (doc. N)
L’11 giugno
2018 il medico SMR, dr. med. __________, ha preso posizione, confermando le sue
precedenti conclusioni:
" (…)
Nello specifico in data 28.02.2018 il Dr. med. __________ (doc. L
TCA) riferisce un dolore atipico in regione inguinale dopo noto intervento di
ernioplastica bilaterale in cui pone in diagnosi differenziale un neurinoma,
non potendo però escludere una recidiva erniaria, pertanto invia l’A.to al __________
per 2° parere.
27.03.2018 il Prof. __________ del __________ (doc. M TCA)
certifica come indiscussa diagnosi clinica un dolore cronico di tipo
neuropatico bilaterale dopo ernioplastica inguinale nota, a carico del nervo
ileo-inguinale.
Giustamente propone varie opzioni terapeutiche tra le quali TENS,
Cymbalta 30 mg ed eventualmente al fallimento delle proposte farmacologiche/non
chirurgiche anche una revisione chirurgica con escissione del nervo
ileo-inguinale.
Tutto ciò come ben descritto e affermato dal sottoscritto ma
soprattutto dalla letteratura internazionale essendoci una evidence based
medicine.
13.04.2018 Il Dr.med. __________ del __________ (doc. N TCA)
propone anche la stimolazione midollare già rifiutata dal Sig. RI 1. Comunque
lo specialista giustamente conferma le diverse opzioni terapeutiche in essere
alla patologia post chirurgica tra le quali anche possibilità para-chirurgiche
ad esempio la crioablazione del nervo ileo-inguinale, la terapia con
corticosteroidi, ecc.
Ribadisco che senza ulteriori trattamenti medici o chirurgici atti
ad una restitutio ad integrum della capacità lavorativa abituale è quindi
ragionevolmente plausibile attendere che il Sig. RI 1, alla luce da quanto ben
descritto dai colleghi del __________, metta in atto un determinato
comportamento, anche se questo può implicare fastidi e un certo sacrificio,
collaborando e minimizzando il suo danno alla salute; ciò significa che anche
l’assicurato deve dare il proprio contributo per il suo reinserimento professionale,
anche accettando le misure terapeutiche idonee per il suo caso (art 7 LPGA).
Tutto ciò anche perché come attestato dal Dr. med. __________ del __________
si tratta di una condizione cronica-consolidata, dove a differenza dei medici
curanti precedenti, non possono e non devono essere escluse opzioni mediche
eventualmente para o chirurgiche, atte a ristabilire non solo lo stato di
salute ma soprattutto la capacità al lavoro ovvero la capacità funzionale e
questo per l’attività abituale.
Quindi le limitazioni funzionali espresse nel RAF SMR del
23.11.2017 permettono ancora di valutare la Capacità Lavorativa del Sig. RI 1
sul mercato del lavoro in un’attività confacente allo stato di
salute consolidato (quindi senza ulteriori trattamenti medici o chirurgici che
possano variare positivamente le limitazioni funzionali) nel rispetto del
limite peso massimo di 5 Kg (trasporto/spostamento), con la possibilità di
cambi posturali al bisogno per un’attività semplice e ripetitiva, sedentaria,
quindi molto leggera come ad esempio aiuto in una attività d’ufficio, ad uno
sportello, in un magazzino, in un negozio, in un call center, in una fabbrica.”
(doc. VIII)
2.3. Per
costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali
siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160
in fine con rinvii).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la
Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze
di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a
condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di
per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi
che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il
Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta
Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è
incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44
LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di
accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376
il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di
parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura
giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia
di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove
assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
In una sentenza di
principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale
ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al
valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.
72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,
formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul
Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente
le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM
nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle
tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei
diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze
l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale
impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale
federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza
secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata
spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad
esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità
giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale
amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica
(consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997
Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11
aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione
invalidità (consid. 4.4.2).
Il Tribunale federale ha
concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non
perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel
contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche
caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi
esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione
impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF
9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei
rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza
valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
2.4. Nella concreta fattispecie,
chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli
atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione del medico
SMR, dr. med. __________ che ritiene l’insorgente completamente inabile al
lavoro nell’attività precedentemente svolta di manutentore elettricista e abile
al 100% in attività leggere, prettamente sedentarie, con spostamenti limitati e
cambi posturali secondo necessità, senza dover sollevare pesi superiori ai 5
Kg.
Il medico SMR, ha infatti
attentamente valutato l’intera documentazione medica acquisita e prodotta
dall’UAI ed ha potuto stabilire, sulla base segnatamente dei referti dei dr.
med. __________ e __________, allestiti nell’ambito della procedura tendente alla
richiesta di indennità giornaliere per causa di malattia, che l’interessato, in
un’attività leggera e confacente al suo stato di salute, come descritta in
precedenza, è completamente abile al lavoro.
A questo proposito va
rammentato che i servizi interni del SMR, se ritengono la documentazione
prodotta sufficiente, apprezzano sotto l’aspetto medico i reperti esistenti. Il
loro compito è di sintetizzare – a beneficio dell’amministrazione e dei
tribunali che altrimenti non dispongono necessariamente di simili conoscenze
specialistiche – la situazione medica. Non è dunque indispensabile che la
persona assicurata venga visitata. Il SMR esegue direttamente esami medici solo
se lo ritiene necessario. L’assenza di propri esami diretti non costituisce, di
per sé, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso
soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute
(sentenza 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche
sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012, consid. 4.2 e sentenza 9C_787/2012
del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1).
Nel caso di specie le
critiche formulate dall’assicurato nelle more processuali non sono sufficienti
per mettere in dubbio le valutazioni del medico SMR.
Per quanto concerne la
valutazione del dr. med. __________, specialista FMH medicina interna, del 17
ottobre 2017, se è vero che lo specialista aveva stabilito, contrariamente a
quanto poi accertato dal medesimo medico SMR e da tutti gli altri medici che
hanno esaminato l’insorgente, che l’assicurato avrebbe potuto riprendere la
propria attività al 100% dal 1° dicembre 2017, va evidenziato che il medico
incaricato dall’assicuratore malattie di visitare l’insorgente, ha effettuato,
per quanto concerne l’attività precedentemente svolta, una valutazione
prospettica.
Egli, aveva infatti
accertato che al momento della visita l’interessato era inabile al 100% quale
elettricista (risposta 3, pag. 34 incarto assicuratore malattie) ma aveva
ritenuto, a torto, come poi accertato in seguito, che l’interessato avrebbe
potuto riprendere la sua attività 2-3 settimane dopo la valutazione da parte
dello specialista in terapia del dolore prevista per il 9 novembre 2017, poiché
è il lasso di tempo che il dr. med. __________ aveva ritenuto necessario per
accertare l’efficacia delle terapie consigliate e prescritte dallo specialista
in terapia del dolore.
La circostanza che il dr.
med. __________ abbia eseguito una valutazione prospettica poi non suffragata
dai fatti per quanto concerne la capacità lavorativa nella precedente attività,
non è tuttavia atta a mettere in dubbio anche la valutazione della capacità
lavorativa in attività adeguata.
Le conclusioni del dr.
med. __________, secondo cui l’interessato, da subito, ossia dal 17 ottobre
2017, avrebbe potuto esercitare un’attività rispettosa dello stato di salute,
che tenga conto dei limiti funzionali, ossia che richieda brevi spostamenti,
prevalentemente seduta e con carichi massimi di 5 Kg, oltre ad essere stata
confermata anche dal dr. med. __________ e dal medico SMR, si fonda infatti su
un esame diretto e concreto dell’insorgente e, a differenza della valutazione
della precedente attività, non si basa sull’eventuale evoluzione futura della
patologia, ma sullo stato di salute al momento della visita stessa.
Anche il dr. med. __________,
che ha visitato in due occasioni, 24 luglio 2017 (doc. 16 incarto assicuratore
malattie) e 9 gennaio 2018 (doc. F), il ricorrente, è giunto alla medesima
conclusione per quanto concerne la capacità lavorativa dell’insorgente in
attività adatte, rilevando che l’interessato avrebbe sin da subito potuto
iniziare a svolgere un’attività leggera adatta alla sua salute, ossia leggera,
di tipo prevalentemente sedentario e che non comporti sforzi eccessivi.
Per quanto concerne la
critica del ricorrente secondo cui il dr. med. __________ sia nel referto del
25 luglio 2017 sia in quello del 9 gennaio 2018 aveva indicato la necessità di
un secondo parere, rispettivamente di una visita specialistica oltre Gottardo
presso uno specialista neurologo/neurochirurgo, va rilevato che si riferiva
unicamente alla valutazione della capacità lavorativa nella precedente attività
(cfr. pag. 28 incarto assicuratore malattie), che ormai è accertata essere
dello 0%, e, soprattutto, alla necessità di stabilire una terapia definitiva
per la patologia di cui è affetto (poi indicata dagli specialisti del __________
[doc. M e N]). Egli non ha invece messo in dubbio la possibilità per il
ricorrente di svolgere un’attività leggera al 100%. Tanto più che la
valutazione della capacità lavorativa in un’attività adatta non è mutata
neppure di fronte al peggioramento dello stato di salute, accertato dal
medesimo dr. med. __________ (doc. F).
In altre parole l’aumento
dei dolori e la quasi impossibilità alla deambulazione riferita dall’insorgente,
non gli impediscono di svolgere un’attività sedentaria, che non comporti sforzi
eccessivi, dove non debba alzare pesi superiori ai 5 kg.
Occorre
qui ricordare che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del
lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da
una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e,
dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma
di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in
caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità
di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una
rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere
negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma
talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o
siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità
occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF
8C_248/2014 del 29 agosto 2014 consid. 2; DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991
pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid.
5c).
Giova pure ricordare
che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di
stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non
qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in
particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di
sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il
cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la
messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra
le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente
confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;9C_635/2007 del 21
agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid.
4.6.3).
Secondo la
giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,
all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze
esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di
fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato
che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel
settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,
compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI
1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).
Occorre
inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un
elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e
giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al
massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240
pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale
impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in
concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,
considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione
per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF
110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).
Il
TF ed il TCA hanno già avuto modo di confermare la possibilità di svolgere
attività leggere in maniera completa per persone che presentavano limitazioni
importanti.
In
una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato
completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico,
comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a
causa di un "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare
all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il
gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere.
Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di
innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia
dell'assicuratore aveva ritenuto "… limitato nelle attività lavorative
che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita,
scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di
utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi
possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo
fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al
tronco" (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).
È
pure stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento
completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la
mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a
svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che
soffriva - a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome
dolorosa e da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una
lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi
dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a
destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi
dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi
dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA
35.2004.38 del 3 marzo 2005).
È
poi stato ritenuto completamente abile in attività leggere, da svolgere
all’altezza del banco implicanti unicamente la manipolazione di oggetti
leggeri, un assicurato, di professione muratore, che soffriva di una sindrome
da attrito sottoacromiale ad entrambe le spalle, persistente malgrado le
operazioni eseguite nel frattempo (riparazione cuffia dei rotatori,
acromioplastica a livello della due spalle; STFA I 356/04 del 12 maggio 2005,
consid. 2.2 e 3.1).
Con
un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha
considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di
sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco
nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un
Considerandi
assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra
con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei
rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e
infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del
tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di
una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale:
spalla congelata post-traumatica).
In
concreto questo Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato
generale del lavoro esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e
di sorveglianza, che il ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano,
sarebbe in grado di esercitare in maniera completa, senza la necessità di
provvedimenti professionali (cfr. anche sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009
consid. 2.2 e seguenti, cfr. sentenza 32.2014.21 dell’11 febbraio 2015).
È vero che nel referto del
9.
gennaio 2018 il dr. med. __________ ha rilevato che la terapia del dolore
alla quale è stato ed è sottoposto visti gli alti dosaggi che deve assumere
rendono l’interessato in stato confusionale, ciò che lo ha indotto a non più
guidare. Tuttavia, come emerge dal referto del 30 gennaio 2018 del dr. med. __________,
quest’ultimo, accertato che “nonostante un dosaggio di 200mg/die di Lyrica”,
non sono stati riscontrati miglioramenti sul controllo dei dolori neuropatici,
ma sono sorti effetti collaterali secondari, ha consigliato di interrompere
gradualmente l’assunzione del medicamento (pag. 237 incarto AI). Gli
specialisti del __________ gli hanno poi prescritto altri farmaci (cfr. doc. N
ed M [“(…) notre proposition inclut un traitement probatoire avec du tens,
du Cymbalta 30 mg et éventuellement un bloc ilio-inguinal gauche”]).
Infine, i certificati del
28.
marzo 2018 (doc. C) e del 31 gennaio 2018 del dr. med. __________ e del 30
gennaio 2018 del dr. med. __________, contrariamente a quanto ritiene
l’assicurato, non sono atti a sovvertire le conclusioni del medico SMR, dr.
med. __________. Essi infatti confermano l’incapacità lavorativa totale nella
precedente attività ma non si esprimono esplicitamente circa la
possibilità per l’interessato di svolgere un’attività confacente al suo stato
di salute.
Va
qui rammentato che il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la
differente valutazione medica tra il curante ed il perito è spiegabile con la
diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di
perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza
9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio
2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010). Al ricorrente va
ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (cfr. ad esempio sentenza 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid.
4.4
con riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2).
Anche perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo
si trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del
danno alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla
necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre
2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).
Da parte sua il medico SMR
sia nell’annotazione dell’11 maggio 2018 (doc. IV), che in quella dell’11
giugno 2018 (doc. VIII/1), ha spiegato dettagliatamente le ragioni per le quali
il ricorrente è abile al lavoro al 100% in attività leggere con le limitazioni
più volte esposte.
A proposito del medico SMR
non va dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi
medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di
esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e
senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Questa Corte ritiene
pertanto che lo stato di salute dell’assicurato sia stato dettagliatamente ed
approfonditamente vagliato dall'amministrazione, senza che si riveli necessario
procedere ad ulteriori approfondimenti peritali come richiesto, invece, dalla
patrocinatrice del ricorrente.
Va qui
ricordato che, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II
consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente
all'art. 29 cpv.2 Cost.
(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In conclusione, stante quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e
concludenti risultanze mediche agli atti, richiamato inoltre l'obbligo che
incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.
2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V
28.
consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer
Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.
221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali
(DTF 138 V 218 consid. 6 con riferimenti), che l’assicurato, inabile al lavoro
nella sua attività, è completamente abile in attività adatte e rispettose delle
sue limitazioni funzionali, e ciò, perlomeno, dal 17 ottobre 2017.
Resta
da esaminare se l’UAI ha effettuato correttamente il raffronto dei redditi.
2.5
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona
assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire
quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di
verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1
pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più
concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la
persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso
adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V
222.
consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere
conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda
simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile
il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza
l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag.
248.
consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui -
in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la
persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,
continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U
400.
pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale
va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe
intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere
concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La
mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti
che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la
partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina
citata).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi
pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base
a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
In
concreto dagli atti (questionario per il datore di lavoro), emerge che
l’insorgente nel 2017 avrebbe potuto guadagnare fr. 64'688 (cfr. pag. 134 e 161
AI).
2.6
Per
quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta Corte ha stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5
settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014
(cfr., a proposito
del 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V
178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014 tirage_skill_level
(NOGA08, RSS 2014; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo
economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, la sentenza
9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), emerge che il salario lordo mediamente
percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in
DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40
ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347
segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 63’744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).
Adattando all'evoluzione dei
salari nominali questo dato fino al 2017 (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA
36.2008.148
del 12 dicembre 2008; STCA
del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), si ottiene un salario di Fr.
64'608.74
(Fr. 63’744.- : 103,2 x 104,6; cfr. Tabella
T1.1.10 Indice dei salari nominali, 2011-2017, pubblicata dall'Ufficio federale
di statistica; cfr. la sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014,
consid. 4.2).
Questi dati si riferiscono,
però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando queste cifre su un
orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2017
(cfr. per questo aspetto, STFA I
203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del
20.
febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la
division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a Fr. 67'354.61 (Fr. 64'608.74
: 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa
(STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido
motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con
sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del
salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:
"
5.4
Contrariamente al potere di
apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo
grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso
e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di
adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In
tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non
sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto,
dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel
rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle
assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi
su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello
maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid.
5.2
pag. 73 seg.).
5.5
La decisione del Tribunale cantonale di
distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze
particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un
eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido
motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi
il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni
dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa dell’ininfluenza
del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio dell’istanza
precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece
problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili
e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich
Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in: Murer/Stauffer
[ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed.
2010, pag. 314). (…)"
Nel
caso di specie l’UAI ha applicato una riduzione del 15% per i fattori “attività
leggera” e “svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari”
(cfr. pag. 239 incarto AI).
Il
ricorrente chiede che venga applicata una riduzione del 25%.
In una sentenza pubblicata
in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere
d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni
qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità,
l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla
base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.
L'Alta
Corte al consid. 5.2 si è così espressa:
"
Contrairement au pouvoir
d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première
instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit
(y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également
à l'opportunité de la décision administrative
("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la
décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution
que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son
pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait
pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des
assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre
appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des
circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la
mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6
p. 81).”
Va poi rilevato che nella
sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha rammentato che non è
necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in
considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la
nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso
d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei
limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito
da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (consid. 4.2). Con sentenza 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016
al consid. 6.2.1 il TF ha ribadito questo concetto (“[…] La deduzione va
valutata complessivamente – e non separatamente, in maniera schematica,
sommando i singoli fattori di deduzione – tenendo conto di tutte le circostanze
del singolo caso, ma non può superare il 25% (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa in
fine pag. 80). Di conseguenza, l’agire della ricorrente che è partita dal 10%
stabilito dall’UAI - e ritenuto corretto dal Tribunale cantonale – cui ha
aggiunto separatamente in modo schematico per due volte il 5% è contrario a
quanto stabilito dalla giurisprudenza e dunque già solo per questo motivo non
merita accoglimento […]”).
In concreto
questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla riduzione del 15% effettuata
dall’UAI che rientra nei limiti posti dalla giurisprudenza per un assicurato
nato nel 1967, che può svolgere un’attività leggera nella misura del 100% con
importanti limitazioni. Va del resto evidenziato, come sostenuto dall’UAI in
sede di risposta, che anche se si volesse, per pura ipotesi di lavoro, prendere
in considerazione la riduzione massima del 25%, l’insorgente non avrebbe
comunque diritto ad alcuna rendita.
Raffrontando
il reddito da valido di fr. 64'688, con quello da invalido di fr. 67'354.61, ridotto del 15% a fr. 57'251.41, si ottiene un grado
d’invalidità dell’11% che non dà diritto ad alcuna rendita (art. 28 cpv.
2.
LAI).
Raffrontando
il reddito da valido di fr. 64'688, con quello da invalido di fr. 67'354.61, ridotto, per ipotesi di lavoro, del 25% a fr. 50'515.95, si
ottiene un grado d’invalidità del 22% che non dà diritto ad alcuna
rendita (art. 28 cpv. 2 LAI).
Ne
segue che il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita
conferma.
2.7
Secondo l'art. 29 cpv. 2
Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In concreto, visto l’esito
del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti