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Decisione

32.2018.64

L'amministrazione concede un quarto di rendita all'assicurato che ritiene invece di aver diritto ad una rendita maggiore. TCA conferma il provvedimento

22 marzo 2019Italiano52 min

Source ti.ch

Fatti

i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le

condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -

di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico. Scopo e senso del nuovo disposto come pure del

nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli

uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari

del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. STF 9C_9/2010 del 29

settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.

56 p. 174, con riferimenti).

In

realtà, l’assicurato non contesta in modo motivato la valutazione e le

conclusioni del SMR, e più in generale gli accertamenti condotti

dall’amministrazione, ma esprime in definitiva un dissenso puramente soggettivo.

Egli

non ha in effetti apportato il benché minimo elemento atto a mettere in dubbio

le conclusioni dell’Ufficio AI, non avendo prodotto, nel corso della procedura amministrativa

e nemmeno in questa sede, documentazione medica idonea a contraddirne le conclusioni.

Va qui ricordato infine che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio,

secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio

dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto,

atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare

l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile –

le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti

invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze

della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Rispecchiando

quindi la valutazione del SMR, unitamente alla documentazione agli atti, tutti

i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr.

consid. 2.4 e 2.6), richiamato pure l'obbligo che incombe all'assicurato di

intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle

conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute, se del

caso cambiando attività professionale (DTF 123 V 233 consid. 3c,

117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere

dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati,

115 V 142 consid. 8b) che a decorrere dal mese di ottobre 2016 l’insorgente

presenta un’inabilità lavorativa del 50% nella sua attività lavorativa di

macchinista, ma un’abilità completa in attività adeguate e rispettose dei

limiti funzionali elencati dal medico SMR.

Visto

quanto sopra, la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e

sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si rendano necessari

ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF

130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non

lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR

2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v

Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). La richiesta del

ricorrente di procedere ad ulteriori accertamenti specialistici va quindi

respinta.

Ciò

non toglie che, ribadito come il presente giudizio non pregiudica eventuali

diritti nei confronti dell’AI insorti successivamente alla data del

provvedimento in lite, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr.

DTF 130 V 140 e 129 V 4), resta aperta la possibilità al ricorrente di far

valer se del caso in futuro un peggioramento delle sue condizioni.

2.8. Per

quanto riguarda la graduazione dell’invalidità, la stessa è stata eseguita

correttamente mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3). Il relativo

calcolo è stato esposto nella decisione impugnata.

2.8.1. Secondo

la giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico

conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da

valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante

(corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe

secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto

delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito

dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà

sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno

alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in

presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e

ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (cfr. DTF 134 V 322 consid.

4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in

particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima

attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito

non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di

conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio

se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro,

si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa

del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una

remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea

di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima

dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante

della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF

9C_416/2010 del 26

Nel

caso in esame, l’assicurato, che era attivo come macchinista delle FFS, nel

momento in cui è insorto il danno alla salute, aveva un reddito di fr. 109'630,

come attestato dal suo datore di lavoro.

2.8.2. Per

quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base

della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno,

in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da

lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella

determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti

statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si

riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro

(DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485

consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento

a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006, cfr. anche DTF 142 V 178, in

particolare consid. 2.5.7; DTF 128 V 174).

Se

una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un

reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia

spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei

due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello

di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente

conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di

reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In

una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito

da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo,

va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già

aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono

essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione

per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando

il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico

riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo

stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3

giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un

parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo

parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia

del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

In

casu, applicando i dati statistici aggiornati al 2016, emerge che il salario

lordo mediamente percepito in quell’anno dagli uomini per un'attività semplice

e ripetitiva di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze) di 40

ore settimanali nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e

SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.), corrisponde ad un importo di fr. 64'410.70.--

(fr. 5'367.55.- x 12 mesi). Riportando queste cifre su un orario medio di

lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2016 (cfr. i precitati

riferimenti, ad esempio STF I 203/03 del 21 luglio 2003 e la citata tabella

B9.2), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo

ammonta a fr. 67'148.20.-, inclusa la tredicesima (STF U 274/98 del 18 febbraio

1999) (cfr. doc. AI 84).

Tale

dato va confermato.

In

applicazione della dianzi ricordata giurisprudenza, l’UAI ha quindi

applicato una riduzione del 5%, segnatamente per il fattore “svantaggi

salariali derivanti da contingenze particolari”.

Tenuto

conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali

nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF

137 V 71 con la quale la massima Corte ha precisato che in quest’ambito il

giudice delle assicurazioni sociali non può, senza motivi pertinenti,

sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministra-zione; cfr. anche

DTF 132 V 393 consid. 3.3), questo giudice ritiene che, operando una

decurtazione del 5%, l’amministra-zione non abbia abusato del proprio potere di

apprezzamento, ma abbia debitamente tenuto conto degli effetti legati al

danno alla salute di cui è affetto l'assicurato, e non può di conseguenza ammettere una decurtazione maggiore. Tale deduzione tiene del

resto adeguatamente conto anche del fatto che l’interessato può ancora

esercitare al 100% un’atti-vità adeguata e che le limitazioni da osservare non

sono oltremodo gravose.

Non

vi è quindi motivo di scostarsi dalla valutazione dell’am-ministrazione, il

Considerandi

ricorrente non avendo peraltro addotto motivi pertinenti che permettano di

sostituire il suo apprezzamento o altre circostanze personali che potrebbero

giustificare una decurtazione maggiore sul reddito statistico da invalido (ATF

137.

V 73 consid. 5.2, 126 V 80 consid. 5b).

Si osservi peraltro che il fatto di avere una ristretta

formazione professionale non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che

le attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 4,

semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza professionale

diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in DTF 137 V 71

consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b;

STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3).

Ne

segue che la riduzione globale del 5% dal reddito da invalido va confermata.

Del

resto, come meglio s’illustrerà in seguito (cfr. consid. 2.8.3), anche volendo

- per pura ipotesi di lavoro - ridurre il reddito da invalido nella misura del 15%,

l’interessato non avrebbe comunque diritto ad una rendita maggiore.

2.8.3

Visto quanto

precede, secondo l’amministrazione il reddito da invalido va fissato in fr. 63'790.80

[67'148 – (5% di 67’148) = 63'790.80].

Sulla

base di questo dato, va quindi determinato il grado di invalidità raffrontando il reddito da valido di fr. 109'630 (cfr. consid. 2.8.1) con quello da

invalido di fr. 63'790.80, ottenendo un tasso d’invalidità del 42% (109'630 – 63'790.80 x

100.

: 109'630) che dà diritto ad un quarto di rendita.

Nell’ipotesi

in cui si volesse tener conto di una riduzione del 15% sul reddito da invalido,

e quindi raffrontare il reddito da valido di fr. 109'630 con uno da invalido di fr. 57’076 (fr. 67’148 ridotti del 15%), si

otterrebbe un grado d’invalidità del 48% che pure darebbe diritto ad un

quarto di rendita.

2.8.4

L’insorgente

sostiene in sostanza che vista la lunga attività come macchinista e anche l’età

(essendo nato il 12 ottobre 1960), molto difficilmente egli potrebbe immaginare

di ritrovare una diversa attività lavorativa.

Al

riguardo, e in particolare con riferimento all’allegazione per cui a motivo

dell’”organizzazione nevrotica di personalità” riscontrata egli non

sarebbe in grado di rinunciare alla propria attività a favore di “un’attività

di bassa soglia” (ricorso punto 1.1), va rilevato che circa la capacità di

lavoro residua si è espresso il medico SMR alla cui valutazione, visti i motivi

esposti al precedente considerando, va riconosciuta piena forza probatoria.

Con

riferimento poi all’addotta circostanza secondo cui il ricorrente avrebbe

difficoltà ad acquisire nuove informazioni (ricorso punto 1.2), va rilevato che

la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire

che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato

o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare

nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e

controllo, che non comportano aggravi fisici, e che non richiedono

necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione

professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid.

3.

, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;

9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26

marzo 2008 consid. 4.6.3).

Del

resto, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di

lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste

esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano

di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va

rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad

attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di

montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi

fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione

professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione

prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del 23 agosto

2012, consid. 3.3 con riferimenti).

Si può, quindi, senz'altro ipotizzare – senza far riferimento alla

difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza

della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la

disoccupazione e non dall’assicu-razione contro l’invalidità (DTF 110 V 276

consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) – che il ricorrente sia in grado di

mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali idonee.

Va

peraltro anche ricordato che il principio dell’esigibilità configura

un aspetto di quello della proporzionalità. Questo principio permette di

pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli

inconvenienti, anche in virtù del principio della riduzione del danno e del già

menzionato obbligo di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute, se del caso cambiando attività professionale (DTF 123 V 233

consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati).

Inoltre,

ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del

lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio

tra domanda e offerta di posti di lavoro e unofferta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (STF 9C_277/2016 del 15 marzo 2017,

consid. 4.1 che conferma la DTF 110 V 273, consid. 4b pag. 276). Un assicurato

non può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto

di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347). Ciò non è il caso se

– ipotesi non realizzata nella fattispecie – l'attività ammissibile è possibile

solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro

praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie

alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (STF 9C_277/2016

del 15 marzo 2017; ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a).

Nel

caso in esame, nella valutazione del 4 gennaio 2018 il consulente professionale

ha ritenuto che per l’assicurato sia accessibile una vasta gamma di attività

semplici e ripetitive che non necessitano di formazione particolare (doc. AI 85).

Nuovamente interpellato, il consulente professionale nell’annotazione del 25

maggio 2018 ha precisato:

"

E' stato richiesto al SIP di

valutare ulteriormente gli aspetti reintegrativi inerenti la pratica del sig. RI

1.

alla luce del ricorso presentato al TCA.

Valutazione medica SMR

Attività abituale di __________ (servizio __________)

CL 50%

Attività adeguata CL 100%

Limitazioni funzionali

Ridotta persistenza, ridotta capacità di apprendimento

di nuove informazioni, ridotta tolleranza allo stress

Un'attività con basso carico di responsabilità, in

ambiente di lavoro poco stressante e non competitivo è da

considerare adeguata alle condizioni di salute.

Attività esigibili

Per quel che concerne la valutazione delle attività

esigibili abbiamo considerato che l'assicurato dispone di una formazione professionale conclusa (AFC di meccanico

di macchine) che non può più essere ragionevolmente considerata esigibile

(impiego come meccanico unicamente dal conseguimento del diploma nel 1980 al

31.12.1982

presso la __________)

Per quel che riguarda l'attività abituale di __________

presso le __________, dal lato medico non è esigibile un impiego oltre il 50%.

Ora bisogna stabilire se l'ipotetica attività esigibile

in misura completa sia sufficientemente presente nel mercato del lavoro primario.

I limiti funzionali espressi in sede medica non sono

tali da precludere un suo reinserimento lavorativo.

Riteniamo che il Sig. RI 1 presenti delle risorse

ancora sufficientemente ampie per poter accedere ad un posto di lavoro nella

misura completa.

Come indicato anche dal medico psichiatra curante Dr. __________

nel suo scritto del 24.04.2017, le competenze del sig. RI 1 potrebbero essere

impiegate nel settore terziario in semplici attività di tipo amministrativo

(back office) mantenendo degli orari regolari, completando così il 50% che

l'assicurato continua a svolgere come macchinista.

(attività di 4 ore al mattino).

Anche nel settore secondario vi è un ventaglio di

attività semplici e rispettose delle limitazioni funzionali che l'assicurato potrebbe svolgere nella misura completa.

Ci riferiamo in particolare a funzioni di sorveglianza del funzionamento

macchine, al controllo della qualità del prodotto, ad attività di assemblaggio,

di confezione prodotti,...).

Non riteniamo inoltre che l'età (58 anni) possa

costituire un fattore di sufficiente ostacolo a una reintegrazione professionale, tenuto conto che il sig. RI 1 ha

comunque terminato una formazione in ambito tecnico e ha svolto (e continua a svolgere) un'attività lavorativa

che richiede responsabilità ed aggiornamenti continui.” (doc. VI/1)

A

tali ben motivate ed approfondite allegazioni, che confermano la

reintegrabilità sul mercato normale del lavoro per il ricorrente, va prestata

adesione, richiamato altresì il fatto che spetta essenzialmente al consulente

professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una

valutazione a proposito delle attività economiche entranti in linea di conto

nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_439/2011 del 29 marzo 2012

consid. 5; STF 9C_949/ 2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid.

4.

), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche,

valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF

9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).

Per

quanto riguarda d’altra parte il fattore età, ai sensi della DTF 138 V 457 il

momento in cui la questione della messa a profitto della capacità lavorativa

(residua) di un assicurato in età avanzata viene esaminata corrisponde a quello

in cui è stato accertato che l’esercizio di un’attività lucrativa (parziale) è

ragionevolmente esigibile dal punto di vista medico. Si tratta del momento in

cui gli incarti medici permettono di accertare i fatti in modo circostanziato

(DTF 138 V 457).

Nel

caso di specie il momento determinante ai sensi della DTF 138 V 457 è da

stabilire al dicembre 2017, quando il medico SMR ha allestito il rapporto

finale ed ha concluso che vi era un’inabilità al lavoro del 50% nella

precedente attività come macchinista, ma un’abilità piena in un’attività adeguata

rispettosa dei limiti funzionali posti, oppure, al più tardi, al momento della

decisione contestata del 23 marzo 2018. In tali momenti l’assicurato aveva

appena compiuto i 57 anni rispettivamente 57 anni e mezzo.

Ora,

deve essere osservato che il TF nella STF I 293/05 del 17 luglio 2006, ha

ritenuto ancora ragionevolmente esigibile pretendere che un’assicurata, 59enne

al momento in cui ha recuperato una capacità lavorativa residua del 100% in

attività adeguate, riprendesse un’attività lavorativa rispettosa dei suoi

limiti funzionali, evidenziando che ella aveva ancora a disposizione quasi 5

anni di attività prima di poter beneficiare di una rendita di vecchiaia. In un’altra fattispecie il TF, nella STF I 304/06 del 22 gennaio 2007,

nel caso di un assicurato di 60 anni totalmente inabile nella sua precedente

attività di saldatore, ma abile a svolgere nel corso di un’intera giornata

un’attività leggera adeguata con una flessione del rendimento del 30% (per

problemi reumatologici e cardiologici), lo ha ritenuto realisticamente

ancora in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato. Nella STF I

359/2006 del 22 giugno 2007, l’Alta Corte, confermando la decisione del 10

marzo 2006 del TCA (cfr. inc. 32.2005.100), ha ritenuto esigibile lo

sfruttamento della residua capacità (del 100%) sul mercato equilibrato del

lavoro da parte di un assicurato, 58enne al momento della decisione

dell’amministrazione, dato che dal profilo dell’età non erano realizzate le

condizioni per ammettere una totale incapacità di guadagno per mancanza di possibilità

reale di sfruttarne la residua capacità. Di analogo tenore anche la STF 9C_124/2010

del 21 settembre 2010 concernente un assicurato di 61 anni e mezzo al momento

della decisione. Con tale pronuncia il TF, annullando il giudizio cantonale che

aveva ritenuto che la residua capacità lavorativa dell’assicurato non era più

sfruttabile sul mercato del lavoro, ha ritenuto esigibile lo sfruttamento della

residua capacità sul mercato equilibrato del lavoro sottolineando come il fattore

dell’età avanzata costituisce essenzialmente “solo” uno dei diversi fattori

personali che influiscono sulle concrete opportunità professionali. Ai fini

dell’esame della sfruttabilità assume un ruolo rilevante la capacità lavorativa

residua, ritenuto come la possibilità di prestare ancora un’attività a tempo pieno,

pur in considerazione di determinate limitazioni funzionali (segnatamente con

riferimento alle attività pesanti o alla posizione da osservare durante

l’attività lavorativa) gioca un ruolo importante nell’esame della

reintegrabilità dell’assicurato. Sempre in merito alla reintegrabilità nel

mondo del lavoro avuto riguardo all’età vedi anche la STCA 32.2015.114 del 27

giugno 2016 con ulteriori diversi riferimenti giurisprudenziali.

Ritornando

alla fattispecie concreta, sulla scorta della succitata giurisprudenza, questo giudice

ritiene, da una parte che l’assicurato possa mettere a frutto la sua capacità

lavorativa in un mercato equilibrato del lavoro, considerato che (nel momento

determinate: dicembre 2017) egli aveva ancora davanti a sé diversi anni prima

del pensionamento, dall’altra parte che egli possa svolgere, a tempo pieno o

parziale, attività semplici e ripetitive che non necessitano di formazione né

un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione

particolare (cfr. in DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid.

3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3).

In questo senso, del resto, si è pure espresso il consulente professionale

nell’Annotazione del 25 maggio 2018 affermando di non ritenere che “(…) l'età (58 anni) possa costituire un fattore

di sufficiente ostacolo a una reintegrazione professionale, tenuto conto che il

sig. RI 1 ha comunque terminato una formazione in ambito tecnico e ha svolto (e

continua a svolgere) un'attività lavorativa che richiede responsabilità ed

aggiornamenti continui” (cfr. doc. VI/3).

Visto

tutto quanto sopra esposto, non vi sono dunque motivi per scostarsi dalle

conclusioni dell’amministrazione. La decisione contestata va

quindi confermata, mentre il ricorso è da respingere.

Va

in ogni modo osservato che nella decisione impugnata l’amministrazione ha

precisato di essere a disposizione qualora l’assicurato intendesse postulare

l’attivazione del servizio di collocamento.

2.9

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità

delle spese è determinata fra fr. 200.-- e fr. 1'000.-- in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500.-- sono

poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti