32.2018.65
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13 marzo 2019Italiano85 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.65
TB
Lugano
13 marzo 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 maggio 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 6 aprile 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1 Nel giugno 2015 (doc. 2) RI 1,
1971, ha chiesto di beneficiare di prestazioni dell’assicurazione invalidità a
causa delle conseguenze fisiche e psichiche insorte a seguito di un sospetto
ictus avvenuto nell’agosto 2014. L’assicurazione invalidità ha raccolto la
documentazione medica presso i curanti dell’assicurato sia per i disturbi
somatici sia psichici e in data 10 marzo 2017 (doc. 56) il Servizio Medico
Regionale ha ritenuto necessario sottoporlo a una perizia medica
pluridisciplinare.
1.2 Preso atto del rapporto
peritale del 18 settembre 2017 (doc. 71), del complemento peritale del 19
ottobre 2017 (doc. 76), del rapporto finale SMR del 21 ottobre 2017 (doc. 77) del
dr. med. __________ e della valutazione del consulente in integrazione professionale
(docc. 78 e 82), con progetto di decisione del 3 gennaio 2018 (doc. 83)
l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità e
a provvedimenti professionali.
Le osservazioni del 5 febbraio 2018 (doc. 87) dell’assicurato al
progetto di decisione sono state trasmesse al Servizio Accertamento Medico (docc.
89 e 90) per una presa di posizione (doc. 92). Il 3 aprile 2018 (doc. 93) il
dr. med. __________ dell’SMR ha reso il rapporto finale, a seguito del quale il
6 aprile 2018 (doc. A) l’amministrazione ha emanato la decisione con cui ha
confermato il rifiuto della rendita stante un grado AI sia nullo da luglio al 9
agosto 2016, ossia alla scadenza dell’anno di attesa iniziato il 12 agosto 2014
e interrotto dal 20 agosto 2014 al 30 giugno 2015, sia del 38% dal 25 ottobre
2016 al 17 febbraio 2017 e dal 20 febbraio 2017 in poi. Sono inoltre stati
negati provvedimenti professionali esistendo sufficienti attività che potevano
permettergli di recuperare la capacità di guadagno.
1.3 L’8 maggio 2018 (doc. I) RI 1,
sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’attribuzione di una rendita
intera di invalidità (grado AI 100%) dal 1° dicembre 2015 al 24 ottobre 2016 e
di almeno un quarto dal 25 ottobre 2016, eventualmente previa erezione di una
perizia giudiziaria.
Il ricorrente ha contestato in primo luogo la scadenza dell’anno
di attesa che l’amministrazione ha fissato nel mese di luglio 2016
verosimilmente sulla base del referto del dr. med. __________ del 27 luglio
2015, che l’ha visitato per conto dell’assicuratore malattia. A suo dire
andrebbe invece fatta partire al più tardi dal 1° maggio 2016 vista l’inabilità
lavorativa dal 7 maggio 2015, sebbene già per il periodo precedente i medici
curanti avessero attestato un’inabilità lavorativa totale. Pertanto, il
certificato del dr. __________ non può costituire la base per la determinazione
dei periodi di incapacità lavorativa. Inoltre, il ricorrente si è interrogato
sul perché l’Ufficio AI l’abbia considerato pienamente abile dal 20 agosto 2014
al 30 giugno 2015, anche in attività abituale, e ciò contrariamente a tutte le
certificazioni mediche, compresa quella del dr. __________; così facendo è
stata erroneamente stabilita una interruzione dell’anno di attesa.
Quest’ultimo rapporto medico è per di più irrealistico,
trattandosi di una valutazione molto succinta e non dettagliata, che conclude
per una capacità lavorativa totale in attività adeguate.
Il ricorrente ha rimproverato allo psichiatra di essersi basato
sulle sue asserzioni e non su un approfondito esame medico. Infatti, la
situazione è in seguito peggiorata e la stessa perizia medica ha smentito il
parere del dr. med. __________, concludendo per una capacità lavorativa
compromessa anche in attività alternative.
Di conseguenza, il termine di attesa va calcolato dal 12 agosto
2014, quando è stato ricoverato per un evento celebrovascolare. Da allora è
stata certificata da più specialisti una incapacità lavorativa totale e il
tentativo di reinserirsi nel mondo del lavoro riprendendo l’attività di
cameriere è durato dal 1° aprile al 7 maggio 2015, confermando che la capacità
lavorativa era ormai nulla. Questo periodo non va perciò considerato come una
interruzione rilevante dell’incapacità ex art. 29ter OAI. Non è quindi corretto
che l’Ufficio AI abbia fatto decorrere l’inabilità dal 1° luglio 2015 e l’abbia
negata dal 20 agosto 2014 al 30 giugno 2015. Il suo diritto alla rendita è
dunque nato il 1° dicembre 2015 considerato l’inoltro della domanda AI avvenuto
l’11 giugno 2015 e il termine dell’anno d’attesa giunto l’11 agosto 2015.
Vanno poi corrette le percentuali di inabilità lavorativa, visto
che tutti i medici specialisti l’hanno ritenuto totalmente inabile. Per il
ricorrente, alla luce anche dei due ricoveri in reparto psichiatrico (dal 7
dicembre 2015 al 26 gennaio 2016 e dal 6 aprile 2016 al 4 maggio 2016), è
impensabile che subito dopo le dimissioni sia stata ritenuta una piena capacità
lavorativa; anzi, i curanti hanno attestato un’inabilità lavorativa totale. Non
vanno poi dimenticati i due ricoveri del 10 agosto 2016 all’Ospedale __________
di __________ e dal 14 agosto 2016 presso l’Ospedale __________, che hanno
confermato l’incapacità lavorativa.
Ciò stante, l’insorgente ha rimproverato all’amministrazione di
avere determinato la sua incapacità lavorativa in modo superficiale e a volte
contrariamente alle certificazioni mediche. Considerati i vari ricoveri, il
genere di problematiche e le patologie esistenti, l’incapacità lavorativa è
sempre stata totale e non si è mai ripristinata. Non è quindi realistico
ritenere che tra un ricovero e l’altro l’assicurato abbia riacquistato la
capacità.
Pertanto, per il primo periodo dal 1° dicembre 2015 al 24 ottobre
2016, vista la sua totale incapacità lavorativa in qualsiasi attività, sussiste
un diritto alla rendita intera di invalidità.
Per il periodo dal 25 ottobre 2016 in poi, la capacità lavorativa
del 50% in attività adeguate ritenuta dai periti del SAM non è realistica in
considerazione dei disturbi presenti e dei pareri degli specialisti stessi,
come la dr.ssa med. __________ che l’ha ritenuto psichicamente abile al 100%
come casalingo, mentre il Servizio Accertamento Medico ha concluso per
un’inabilità lavorativa del 50% in attività adeguate e come casalingo.
Nemmeno può essere condivisa la conclusione che tale inabilità sia
intesa come riduzione del rendimento, poiché ciò comporta una presenza al
lavoro sull’arco della giornata, circostanza del tutto irrealizzabile. Il
soggiorno presso la Comunità __________ è stata la scelta giusta che gli ha
permesso di tutelarsi nello stato psichico e di vivere una sorta di stabilità
precaria e, pertanto, esigere un’attività intesa come presenza al 100% sarebbe
controproducente per il ripristino e la stabilità psichica così come risulta
dalla dichiarazione del 24 gennaio 2018 del responsabile di questa struttura.
Infine, il ricorrente ha contestato il reddito da valido e da
invalido, proponendo per il primo un valore di Fr. 53'425.- nel 2014 e di Fr.
53'621.- nel 2015 sulla base della Tabella T1_b e per il reddito da invalido una
riduzione di un ulteriore 10% poiché è un uomo e deve svolgere attività leggere
a tempo parziale, perciò era adeguata una riduzione di almeno il 15%.
1.4 Nella sua risposta del 4
giugno 2018 (doc. IV) l’Ufficio AI ha proposto di respingere il ricorso,
ritenendo di avere valutato la capacità lavorativa residua dell’assicurato
sulla base della perizia effettuata dal Servizio Accertamento Medico, che ha
ritenuto completa, dettagliata e approfondita e a cui va quindi riconosciuta
piena forza probante. Gli specialisti in neurologia, reumatologia e psichiatria
hanno tenuto conto di tutte le affezioni invalidanti di cui l’assicurato era
affetto e sono giunti alla conclusione logica e non contraddittoria di una
capacità lavorativa nulla nell’attività abituale di cameriere e del 50% in
attività adeguate, intesa come riduzione del rendimento. Il ricorrente non ha
saputo contestare, mediante elementi oggettivi di natura medica, la valutazione
peritale perciò, senza prove atte a inficiare la valutazione del SAM e
dell’SMR, la stessa va ritenuta valida base di giudizio. Pertanto, dal luglio
2015 egli va considerato inabile al 100% nell’attività di cameriere e dal 25
ottobre 2016 abile al lavoro al 50% in attività adeguate.
Per quanto concerne l’aspetto economico, l’amministrazione ha
confermato la correttezza dell’applicazione della Tabella TA1 2014, categoria
55-56, per un reddito da valido di Fr. 4'035.-. Per il reddito da invalido, non
risultando altri fattori di riduzione oltre a quelli già ritenuti, la riduzione
del 5% era corretta. La circostanza dell’esercizio di un’attività a tempo
parziale non può essere considerata, giacché l’assicurato poteva svolgere
un’attività a tempo pieno con riduzione del rendimento del 50%.
1.5 Il ricorrente non ha prodotto
ulteriori mezzi di prova (doc. V).
considerato in diritto
2.1 Oggetto del contendere è
sapere se, correttamente, l’Ufficio assicurazione invalidità ha negato
all’assicurato una rendita di invalidità a motivo che la capacità lavorativa in
attività adeguate è risultata essere, dopo l’anno di attesa, del 100% da luglio
ad agosto 2016, mentre del 50% dal 25 ottobre 2016 in poi, ma per quest’ultimo
periodo il calcolo economico ha dato luogo a una perdita di guadagno del 38% e
quindi al rifiuto di una rendita.
Il ricorrente sostiene per contro di avere diritto a una rendita intera
di invalidità (grado AI 100%) dal 1° dicembre 2015 al 24 ottobre 2016 e poi di almeno
un quarto. Non solo quindi contesta il momento a partire da quando avrebbe
diritto alla rendita – e dunque il termine dell’anno di attesa -, ma anche la
valutazione medica e il calcolo economico alla base del rifiuto della rendita.
2.2 Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno
1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo
anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,
op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,
d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità
di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1°
gennaio 2007: TF] con sentenza U
156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.3 Nel caso di specie, a seguito
della domanda di prestazioni del giugno 2015, dopo avere richiamato gli atti
medici ritenuti determinanti anche presso l’assicuratore malattia che si era
assunto il caso, sentito il parere del Servizio Medico Regionale che il 10
marzo 2017 (doc. 56) ha ritenuto necessario sottoporre l’assicurato a una
perizia pluridisciplinare, il mandato per effettuare tale valutazione è stato aleatoriamente
affidato il 31 marzo 2017 (doc. 60) al Servizio Accertamento Medico.
La perizia è stata allestita il 18 settembre 2017 (doc. 71), dopo
che il Servizio Accertamento Medico ha avuto modo di visitare l’assicurato i
giorni 19 e 27 giugno, nonché 6, 11 e 20 luglio 2017 per
accertamenti pluridisciplinari ambulatoriali.
Riassunti i certificati medici messi a sua disposizione dal 2014
al 2017, il SAM ha esposto l’anamnesi familiare, personale-sociale,
professionale, patologica, sistemica, le affezioni attuali, la descrizione
della giornata e la terapia.
Nelle constatazioni obiettive il perito ha descritto lo status e
gli esiti degli esami di laboratorio e radiologici effettuati il 19 giugno 2017
dal Servizio Accertamento Medico.
Sono poi stati riassunti i consulti specialistici, esposti di
seguito.
L’assicurato è stato esaminato il 27 giugno 2017 dal dr. med. __________,
specialista FMH in reumatologia e riabilitazione, il quale nel rapporto reso il
giorno dopo ha posto l’anamnesi (familiare, personale remota, sociale,
professionale, attuale), le affezioni attuali, i dati oggettivi con lo status
reumatologico e gli esiti degli esami radiologici eseguiti il 19 giugno 2017
dal SAM.
Il perito non ha posto delle diagnosi reumatologiche con
influsso sulla capacità lavorativa, ma solo senza ripercussione:
sindrome cervico-vertebrale su appiattimento della lordosi cervicale alta
nonché alterazioni di tipo degenerativo da C4 fino a C6; sindrome
lombo-vertebrale su alterazioni statiche con scoliosi sinistro-convessa lombare
con componente rotatoria nonché stato dopo morbo di Scheuermann toraco-lombare,
alterazioni degenerative osteocondrosiche e spondilosiche soprattutto L1-L2 e
L3-L4; periatropatia omero-scapolare tendinopatica delle spalle bilateralmente
a sinistra più che a destra.
Per il reumatologo le alterazioni degenerative di una certa entità
alla colonna nella zona lombare, associate al morbo di Scheuermann, potevano
spiegare i disturbi accusati dall’assicurato (deficit di sensibilità unicamente
all’alluce sinistro, non diminuzione della forza motorica). Anche i disturbi
cervicali trovavano un certo correlato con le alterazioni degenerative
cervicali. Queste patologie all’apparato muscolo-scheletrico non erano di
entità tale da provocare delle limitazioni funzionali. L’assicurato non ha mai
intrapreso delle terapie specifiche, né è mai stato valutato in ambito
specialistico. Alla luce di ciò, dal punto di vista reumatologico l’assicurato
non presentava delle incapacità lavorative nelle attività professionali svolte
e neppure in quella di casalingo. Il perito l’ha ritenuto abile al lavoro, in
tutte le attività svolte, nella forma completa con rendimento del 100% da
sempre. Nel caso in cui vi fosse stato un reinserimento professionale, si
doveva evitare un’attività lavorativa particolarmente pesante e non ergonomica
per la colonna vertebrale, giacché le alterazioni individuate radiologicamente
avrebbero potuto peggiorare nel decorso se vi fosse stato un sovraccarico
eccessivo della colonna vertebrale.
Il dr. med. __________, FMH in neurologia,
ha visitato l’assicurato l’11 luglio 2017 e il giorno seguente ha steso la sua
valutazione, in cui ha riassunto i certificati medici messigli a disposizione.
Poi ha descritto le constatazioni soggettive del paziente dal giorno
dell’evento dell’agosto 2014 all’episodio di intossicazione acuta da cocaina
nell’agosto 2016 che l’ha portato ad essere ricoverato in ospedale, per passare
alla pregressa cefalea che a quel momento si manifestava 2-3 volte al mese.
L’esperto ha esposto lo stato neurologico riscontrando soltanto
un’ipoestesia sulla pianta dell’alluce sinistro, mentre il restante stato
neurologico era nella norma.
Nella sua valutazione lo specialista ha rilevato che l’ipoestesia
sarebbe comparsa dopo l’intossicazione di agosto 2016 e ha ipotizzato un danno
traumatico del ramo nervoso terminale del nervo tibiale per l’alluce sinistro,
senza che da tale neuropatia vi fossero delle conseguenze e influenze negative
nelle attività della vita quotidiana o professionale. Per l’emisintomatologia
sensitiva avvenuta nell’agosto 2014 per una giornata, che si è ripetuta per 30
minuti durante la degenza a __________ del 2016, il neurologo ha ipotizzato
effettivamente un’ischemia cerebrale transitoria e, come diagnosi
differenziale, poteva trattarsi anche di un’aura emicranica senza aura vista la
presenza in passato di forte emicrania. A ogni modo non v’erano più dei residui
clinici di queste emisintomatologie sensitive transitorie avute, le cefalee
erano sporadiche e rispondevano al trattamento con Dafalgan.
Dal lato neurologico ha posto le diagnosi senza
ripercussione né sulla capacità lavorativa né come casalingo di: stato dopo 2
episodi di emisintomatologia sensitiva transitoria facio-brachio-crurale
sinistra, la prima nell’agosto 2014 per circa 24 ore, la seconda nell’autunno
2016 per 30 minuti, senza residui su eziologia ignota (TIA? Aura emicranica?);
neuropatia ramo terminale del nervo tibiale sinistro dell’alluce dall’agosto
2016; cefalee muscolotensive sporadiche attuali; stato dopo episodi di forte
emicrania con aura visiva all’età tra i 16 e i 26 anni.
Il perito ha concluso affermando che la prognosi era favorevole
per le cefalee, che l’assicurato riusciva a gestire. Era invece difficile
prevedere se il paziente in futuro avrebbe potuto ancora sviluppare
emisintomatologie sensitive transitorie; teoricamente era possibile, ma anche
in futuro dovrebbero restare transitorie e quindi innocue. La neuropatia del
ramo terminale era definitiva.
Da ultimo il ricorrente è stato valutato dalla dr.ssa med. __________,
specialista in psichiatria, in occasione di due colloqui avuti il primo il 6
luglio della durata di 60 minuti e il secondo il 20 luglio 2017 durato 40
minuti. La psichiatra ha riassunto l’anamnesi personale e professionale dell’assicurato,
così pure i certificati medici dal 2015 al 2017 aventi una valenza dal profilo
psichiatrico.
La perita ha poi esposto gli esiti dell’esame clinico secondo AMDP
8-System, in cui in primo luogo ha descritto l’anamnesi con le varie diagnosi
psichiatriche riscontrate dai colleghi.
Nel referto psichico reso sulla base di un periodo di valutazione
di 15 giorni precedenti il primo colloquio e confermato nel secondo, per i
disturbi dell’attenzione e della memoria l’esperta ha osservato una difficoltà
dell’assicurato di concentrarsi su ciò che gli altri gli dicevano, mentre per i
disturbi formali del pensiero ruminazioni mentali non ossessive legate anche a
una certa accelerazione del pensiero, lieve che non disturbava e non ostacolava
eccessivamente il colloquio. Dai colloqui è emersa anche una lieve sospettosità
e diffidenza riferito alle persone che avrebbe potuto incontrare una volta
uscito dalla comunità per il timore di non essere accettato, ma questo non
rientrava nei pensieri di tipo delirante di cui era privo, così come non erano
presenti disturbi della percezione e disturbi della coscienza dell’io; non
v’era neppure un umore depresso, ma in quel periodo era in una fase di umore
elevato, espanso, tipico dell’incontinenza affettiva che durante il colloquio è
stata notata raramente. Era presente un’ansia psichica importante accompagnata
da irritabilità che determinava quelle condizioni di reattività, essendo
presente tra moderato e grave un’agitazione interiore che l’assicurato ha
descritto come il sentirsi nervoso, un’irrequietezza che interferiva nelle
abituali attività quotidiane, ma anche nello svolgimento dei colloqui. Di ciò
l’interessato non era particolarmente preoccupato perché viveva in un ambiente
protetto, ma temeva che non potesse reggere a lungo, anche perché, a parere
dell’esperta, senza farmaci che lo controllavano la possibilità di ricadute era
molto elevata. Essa ha inoltre riscontrato un’ambivalenza affettiva anche se
lieve e un sentimento di insufficienza personale (inadeguatezza) per la
sensazione tra lieve e moderata di non valere niente. V’era anche un’agitazione
motoria tra lieve e moderata riscontrata anche nei colloqui con la difficoltà a
rimanere fermo, così pure nell’agitare mani e piedi. Era presente logorrea,
lieve perché era facile interrompere il flusso di parole. Vi era un iniziale
ritiro sociale per il timore di non essere accettato e un’aggressività tra
lieve e moderato. Non sono state riferite tendenze suicidarie, mentre era
ancora presente e ben evidente durante i colloqui la rabbia per quello che è
stato capace di fare a suo danno e per ciò che era la situazione in quel
momento, oltre a un’ansia anticipatoria legata al timore di avere delle
reazioni di panico, che determinava dei comportamenti di evitamento (evitare di
prendere l’ascensore, situazioni in cui c’è confusione, dove c’è un numero
elevato di persone).
Per i disturbi del sonno e della vigilanza l’assicurato ha
riferito insonnia da addormentamento ritardato stentando ad addormentarsi anche
per più di un’ora con continui risvegli notturni.
Infine, per il referto somatico che ha anch’esso abbracciato un
periodo di valutazione di 15 giorni precedenti il primo colloquio e confermato
nel secondo, la psichiatra non ha riscontrato effetti collaterali da farmaco psichiatrico
in quanto l’assicurato non ne assumeva più per problemi economici non potendoli
acquistare. Per il quadro psicopatologico è stata riferita una diminuzione del
desiderio sessuale, vertigini quando è in altezza e incubi notturni
La perita ha ritenuto attendibile l’affidabilità della
valutazione.
Nel determinare le conseguenze sulla capacità di lavoro ha fatto
capo alla descrizione di risorse e deficit – secondo schema MINI ICF-APP, in
cui il grado di disabilità era nullo nel giudizio, nelle attività spontanee e
nella cura di sé, tra nullo e lieve nelle relazioni intime, lieve nel rispetto
delle regole, tra lieve e moderato nell’organizzazione dei compiti e
nell’assertività, moderato nelle competenze, nella persistenza e nel contatto
con gli altri, tra moderato e grave nella flessibilità e nella mobilità e
infine grave nei rapporti con i familiari. In conclusione, la disabilità
psichica riscontrata in quel momento dalla specialista era correlata
principalmente alla riduzione della flessibilità, della persistenza e alla
difficoltà nell’interazione relazionale con gli altri. Era presente anche una
disabilità da ascrivere al disturbo da panico, legato all’ascensore e alle
situazioni in cui vi sono molte persone.
La perita ha elencato gli psicofarmaci assunti dall’assicurato dal
2014 in poi, i risultati degli approfondimenti testali (negativi per sostanze
stupefacenti), la descrizione di attività e abitudini, il trattamento
psichiatrico in corso (nessun farmaco assunto dal momento della dimissione
dalla Clinica psichiatrica __________ di __________ per problemi economici).
Sono quindi state esposte le constatazioni della specialista e le
sue conclusioni, laddove ha affermato che ha ritrovato criteri diagnostici di
un disturbo depressivo con caratteristiche miste, in cui erano presenti dei
sintomi ipomaniacali quali umore espanso, maggior loquacità del solito,
diminuito bisogno di sonno e una certa fuga delle idee, ma che non soddisfacevano
pienamente i criteri per l’ipomania, quindi l’esperta tendeva ad escludere un
disturbo bipolare II, perché erano presenti una serie di sintomi tipici della
depressione quali ansia psichica soggettiva con irritabilità ed agitazione
interiore, accompagnata da autosvalutazione, da un sentimento di insufficienza
personale (di inadeguatezza), per rendere ancora più complesso il caso, la
ridotta capacità di concentrarsi, l’insonnia o meglio il ridotto numero di ore
di sonno per via dei continui risvegli. Ritiro sociale ed ansia anticipatoria
per alcune situazioni vissute come stressanti, quali lo stare in luoghi
affollati, l’ascensore o quando pensava che avrebbe potuto subire un nuovo
evento neurologico, ma che non soddisfacevano pienamente un disturbo di attacco
di panico. Tutti questi sintomi causavano disagio clinicamente significativo
nel funzionamento sociale, lavorativo e familiare. Essendo l’assicurato a
rischio di ricadute nell’uso di cocaina (ricaduta avvenuta il 21 marzo 2017 con
ricovero in ospedale nonostante si trovasse in ambiente protetto – Comunità __________),
secondo l’esperta andava ripristinata il prima possibile la terapia
farmacologica dopo valutazione dell’ADHD, con relativo progetto terapeutico,
farmacologico e psicoterapeutico integrato. A suo dire non era presente un
disturbo di personalità.
Quali diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa la
psichiatra ha segnalato episodio depressivo di media gravità (ICD-10-GM F32.1)
/ Disturbo depressivo maggiore episodio singolo moderato, con caratteristiche
miste (DSM V 296.22); disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di
cocaina – sindrome da dipendenza attualmente in astinenza ma in un ambiente
protetto (ICD-10-GM F14.20) / Disturbo da uso di stimolanti, cocaina in
remissione precoce, in ambiente controllato (DSM V 304.20). Ipotesi
diagnostica: disturbo dell’attività e dell’attenzione (ADHD) (ICD-10 F90.0) /
Disturbo da deficit dell’attenzione / iperattività-moderata (DSM V 314.00).
Fatti
I problemi legati al lavoro o alla disoccupazione (ritmo di lavoro
stressante) (ICD-10-GM Z56) erano invece senza influsso sulla capacità
lavorativa dell’assicurato.
Nel rispondere alle domande sottopostegli dall’Ufficio AI, la
perita ha valutato la capacità lavorativa psichiatrica nell’attività di
cameriere allo 0% dal giorno del rapporto del 27 luglio 2015 del collega dr.
med. __________, confermando quanto scritto dal collega: “Non può continuare la professione di cameriere poiché
non è in grado di far fronte a lunghi turni lavorativi senza adeguati periodi
di riposo”, e quindi prima degli eventi degli ultimi anni. La
prognosi era favorevole a medio-lungo termine solo a condizione che fosse
effettuata la valutazione per l’ADHD, che se confermata condizionava la scelta
del progetto terapeutico psico-farmacologico, che andava ripristinato il prima
possibile essendo l’assicurato a rischio di ricaduta sia per l’abuso di cocaina
sia per condotte suicidarie. L’assicurato era ben disposto ad essere curato. Erano
quindi possibili provvedimenti di integrazione professionale e/o riformazione
professionale.
Per la psichiatra, l’assicurato era in grado di svolgere altre
attività che avessero orari di lavoro e riposo ben definiti, in ambiente poco
rumoroso e affollato, da subito con capacità lavorativa del 50% a decorrere
dalle dimissioni dalla Clinica psichiatrica di __________ nell’ottobre 2016 e
ingresso presso la Comunità __________; al ripristino della terapia
farmacologica e psico-terapeutica poteva diventare da quel momento del 100%.
Anche l’attività di casalingo poteva essere svolta al 100%.
Rispetto alle valutazioni psichiatriche precedenti, la perita ha
osservato che v’è stato un peggioramento con abuso di cocaina, TS e ricoveri
psichiatrici, ma che se l’assicurato veniva preso in carico psichiatricamente
presentava un potenziale di integrazione professionale che poteva essere valorizzato
attraverso misure di riallenamento progressivo al lavoro, che poteva risultare
anche terapeutico. La sindrome da dipendenza da cocaina era legata alla
patologia in atto, era a quel momento in remissione precoce e non ha causato
disturbi alla salute irreversibili. Nel menzionare i problemi che ostacolavano
il reinserimento lavorativo dell’interessato, la specialista ha rilevato che
erano dovuti al quadro clinico stesso nella misura del 100% nell’attività di
cameriere e del 50% in altri lavori adatti, sino al ripristino della terapia
psicofarmacologica e che da quel momento la incapacità lavorativa sarebbe
passata allo 0%. Infatti, secondo la psichiatra v’erano risorse personali tali
da essere attivate una volta che l’interessato era “placato” dalla presa in
carico psichiatrica e psicoterapeutica oltre che da un sostegno
socio-assistenziale.
I periti del Servizio Accertamento Medico hanno avuto modo di
discutere collegialmente del caso in modo esaustivo e hanno rilevato che le
patologie con influsso sulla capacità lavorativa erano a livello
psichiatrico. Alla luce delle consultazioni dei tre specialisti, il SAM ha ripreso
le diagnosi da essi poste con e senza influsso sulla capacità
lavorativa.
Nella valutazione medico-teorica globale dell’attuale
capacità lavorativa nella precedente attività, gli esperti hanno
ritenuto che l’assicurato presentava una capacità lavorativa nulla come
cameriere, dovuta alla presenza di ansia psichica con irritabilità, agitazione
interiore, sentimento d’insufficienza personale, ambivalenza e incontinenza
affettiva accompagnata da agitazione motoria, ridotta concentrazione e
attenzione (ADHD?), rabbia ed aggressività. Era presente anche insonnia con
riduzione della durata del sonno e risvegli multipli con incubi. Inoltre, l’assicurato
era a rischio di ricaduta nell’abuso di cocaina.
Questa incapacità era valida dalla visita psichiatrica effettuata
nel luglio 2015 dal dr. med. __________.
Per quanto riguarda la sua capacità lavorativa d’integrazione in
attività adeguate al suo stato di salute, dal punto di vista psichico
l’assicurato poteva svolgere attività con orari di lavoro e di riposo ben
definiti, in ambiente poco rumoroso e affollato. Dal profilo somatico avrebbe
dovuto evitare un’attività lavorativa particolarmente pesante e non ergonomica
per il rachide e, per il visus nullo all’occhio sinistro, un’attività dove non
fosse necessaria un’acuità visiva rispettivamente una visione stereoscopica
perfetta. La capacità lavorativa era del 50% da fine ottobre 2016, ovvero dalla
dimissione dalla Clinica psichiatrica di __________, da intendere come presenza
durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto (50%).
Anche in ambito domestico la capacità lavorativa era del
50%.
Erano medicalmente sostenibili provvedimenti professionali volti
all’integrazione sin da subito, tenendo conto dei limiti funzionali descritti,
che limitavano il rendimento al 50%. È stato ribadito il consiglio di valutare
se fosse presente l’ADHD con le relative conseguenze terapeutiche ed è stata
consigliata la psicoterapia cognitivo-comportamentale e l’appoggio
socio-assistenziale. Era prevedibile un miglioramento con un raggiungimento
della capacità lavorativa del 100% in un’attività adatta, ma non era possibile
dire in quanto tempo.
Nelle loro osservazioni finali, i periti del SAM hanno ribadito
l’esigibilità di una terapia per le patologie psichiatriche che avrebbe portato
a un miglioramento tale da permettere una capacità lavorativa del 100% in
attività adatte, ma non era possibile dire in quanto tempo l’assicurato avrebbe
raggiunto la piena capacità lavorativa.
Inoltre, essi hanno evidenziato che a causa dei ricoveri
ospedalieri l’interessato ha avuto dei periodi di incapacità lavorativa
nell’agosto 2014 (ricovero al __________), tra dicembre 2015 e gennaio 2016
(ricovero alla Clinica __________ di __________), nell’aprile-maggio 2016
(ricovero nella citata Clinica) e nel periodo agosto-ottobre a causa del
ricovero dapprima all’Ospedale __________ di __________ e poi alla Clinica
psichiatrica __________ di __________. Nel febbraio 2017 v’è stato un
brevissimo ricovero per una sincope vasovagale. Al di fuori dei citati
ricoveri, per gli esperti si poteva codificare una capacità lavorativa del 100%
in attività adatte come valutato dal dr. med. __________ nel luglio 2015.
A partire dalla dimissione dalla Clinica psichiatrica nell’ottobre
2016, l’assicurato presentava una capacità lavorativa del 50% in attività
adatte e come casalingo.
Valutato il rapporto peritale, il 20 settembre 2017 (doc. 72) il
dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha ritenuto necessario
chiedere delle precisazioni ai periti, visto che l’inabilità lavorativa in
attività abituale è stata fatta risalire al luglio 2015 riferendosi allo
psichiatra che nel luglio 2015 ha visitato l’assicurato per conto
dell’assicuratore malattia, il quale però aveva riconosciuto che tale inabilità
partisse dal maggio 2015, mentre ora il SAM l’ha fatta decorrere dall’ottobre
2016 con la dimissione dall’Ospedale di __________ e alla fine si è pronunciato
sia sugli altri periodi precedenti relativi agli altri ricoveri dell’assicurato
(100%) sia ai periodi fra un ricovero e l’altro (0%). Egli ha pertanto chiesto
agli specialisti intervenuti di riassumere i periodi di inabilità lavorativa.
Nel complemento peritale del 19 ottobre 2017 (doc. 76) i periti
hanno spiegato di avere ritenuto l’assicurato abile al lavoro allo 0% come cameriere
dal luglio 2015 essendo stato sottoposto ad approfondita valutazione
psichiatrica da parte del dr. med. __________. In attività esigibili
l’assicurato ha presentato una capacità lavorativa del 100% dal luglio 2015 in
poi sempre secondo la citata valutazione. Successivamente vi sono stati dei
periodi di capacità lavorativa nulla anche in attività adatte dovuti ai
ricoveri ospedalieri: dal 7 dicembre 2015 al 29 gennaio 2016 (Clinica __________
di __________), dal 7 aprile al 4 maggio 2016 (stessa sede), dal 10 aprile [recte:
agosto] al 24 ottobre 2016 (dapprima all’Ospedale di __________ poi alla
Clinica psichiatrica di __________).
Dopo la dimissione da questa Clinica psichiatrica l’assicurato
presentava una capacità lavorativa del 50% in attività adatte.
Vi è stato poi un periodo di capacità lavorativa dello 0% in
qualsiasi tipo di attività lavorativa a causa di un breve ricovero all’Ospedale
__________ di __________ dal 18 al 19 febbraio 2017.
Da allora, la sua capacità lavorativa era nuovamente del 50%.
Gli esperti hanno infine precisato che dal rapporto medico del dr.
__________ del 27 luglio 2015 non si affermava in modo così esplicito che le
capacità lavorative da lui descritte decorrevano dal maggio 2015, perciò essi
le hanno fatte partire dal luglio 2015.
Sulla scorta della perizia pluridisciplinare e del suo complemento
il 21 ottobre 2017 (doc. 77) il dr. med. __________ dell’SMR ha confermato nel
suo rapporto finale sia le diagnosi stabilite dagli esperti del Servizio
Accertamento Medico sia i gradi di inabilità lavorativa da questi ultimi
precisate nel complemento peritale, ricordando trattarsi di una riduzione del
rendimento del 50% in attività adeguate, che non v’erano limitazioni sul carico
massimo e che la prognosi dell’evoluzione della capacità era negativa.
Nelle sue osservazioni conclusive il medico SMR ha rilevato che
l’assicurato era inabile al lavoro a causa di una patologia psichiatrica, che
non appariva avere le risorse attualmente per beneficiare di un intervento del
consulente in integrazione professionale e che una revisione d’ufficio era
consigliabile non prima di quattro anni. Non erano infine applicabili terapie
per migliorare la capacità lavorativa.
Il consulente in integrazione ha calcolato il 23 ottobre 2017
(doc. 78) il grado di invalidità, fissandolo al 38% per l’anno 2016 stante una
capacità lavorativa residua del 50%, mentre per il periodo in cui tale capacità
era del 100% l’assicurato raggiungeva il minor discapito economico in
un’attività adeguata (doc. 81).
Il progetto di decisione del 3 gennaio 2018 (doc. 83) ha così negato
il diritto alla rendita stante un grado di invalidità nullo da luglio ad agosto
2016 e del 38% dall’ottobre 2016 in poi.
Nelle osservazioni al progetto di decisione l’avv. RA 1 ha
prodotto all’Ufficio AI due certificati medici del 2016 e una dichiarazione del
2018 della Comunità in cui viveva l’assicurato, contestando sia le conclusioni
mediche a cui era giunta l’amministrazione sia quelle economiche, perciò doveva
avere diritto a una rendita intera dal 1° dicembre 2015 e di almeno un quarto di
rendita dal 25 ottobre 2016.
Il medico SMR ha trasmesso tali atti al Servizio Accertamento
Medico (doc. 90), che il 23 marzo 2018 (doc. 92) si è espresso riassumendo il
caso e riportando le prese di posizione di ogni specialista, per concludere di
riconfermare la valutazione espressa nella perizia pluridisciplinare, secondo
cui la capacità lavorativa era dello 0% come cameriere e del 50% in attività
adatte, non essendoci nuovi elementi medici atti a modificare la sua
valutazione.
Nel rapporto finale SMR del 3 aprile 2018 (doc. 93) il dr. med. __________
ha affermato che sostituiva il precedente alla luce delle osservazioni al
progetto di decisione e ai conseguenti complementi peritali. Egli ha
esclusivamente aggiunto il breve periodo di inabilità lavorativa concernente la
degenza presso il __________ e i giorni immediatamente successivi, indicando
quindi dal 12 al 19 agosto 2014 un’incapacità lavorativa totale in qualsiasi
attività lavorativa e nelle mansioni consuete.
Per il resto, ha ritenuto non esservi elementi tali da modificare
il suo precedente rapporto finale SMR, perciò la decisione del 6 aprile 2018 ha
confermato il progetto del 3 gennaio 2018.
2.4 Per costante giurisprudenza
(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha
stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V
161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK
1986 pag. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito
che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli
esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le
loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25
aprile 2007; STFA U 329/01
ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (=
SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le
perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate
dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del
24 agosto 2006 concernente un caso di
assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito
dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha
sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise
émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la
jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de
l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès
lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer
celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical
régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique
pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,
du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur
l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir
de tel." (…).
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L'Alta Corte, nella sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012
del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di
opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice,
ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion
entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des
rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard
des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent
de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de
rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;
SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25
mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert." (…).
Infine, va ricordato
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle
assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing
& Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista
in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione
riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V
49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann,
Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999
pag. 105 segg.).
Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e
deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto
psicosociale della persona esaminata.
Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve
ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori
descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui
descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti
divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti
dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto
insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente
psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
2.5 Va ancora ricordato che per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984
pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).
Su tale questione, nella STFA I 166/03
del 30 giugno 2004 al consid. 3.2 l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di
precisare:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto
è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF
127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".
Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra
l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre
1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid.
2a con riferimenti).
Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica
presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in
psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).”.
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha
precisato i criteri per potere concludere che un disturbo da dolore somatoforme
(ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle
assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing
& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).
Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V
49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di
un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della
situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono
considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di
prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività
risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un
danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione.
Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra
i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato
afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago;
l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti
dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,
nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich
zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische
Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio
approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre
affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta
Corte si è così pronunciata:
" (…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen
Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der
Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4
S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.
45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE
136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”.
Con la STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V
281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi
(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di
lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono
stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare
e senza risultati predefiniti. In particolare, la presunzione secondo
cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di
volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
In due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e DTF 143 V
418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura
probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti,
secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona
interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere
applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi
(DTF 143 V 409), ma anche per tutte
le malattie psichiche (DTF 143 V 418).
Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale
riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra
le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9
marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre
2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti
potevano essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza
alle terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI. Con
il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non
vale più in maniera assoluta. Ora invece, come nelle altre malattie psichiche,
la questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a presentare,
sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’incapacità lavorativa
e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in
presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni
modo ancora essere considerata complessivamente nell’apprezzamento delle prove,
tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
2.6 Nell’evenienza concreta, si
tratta di stabilire lo stato di salute del ricorrente rispettivamente la sua
capacità lavorativa e di guadagno dal 12 agosto 2014 in poi.
Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del
ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’Ufficio AI prima dell’emanazione
della decisione impugnata, dopo attenta analisi di tutta la documentazione
medica agli atti conferma l’operato dell’amministrazione.
Nella perizia pluridisciplinare resa il 18 settembre 2017, che ha
approfonditamente indagato i tre campi medici reumatologico, neurologico e
psichiatrico, quest’ultimo aspetto è stato oggetto di critiche da parte
dell’assicurato. Egli ha ritenuto di essere tuttora inabile al lavoro in
maniera totale e ciò sin dall’evento del 12 agosto 2014, che l’ha portato ad
essere ricoverato alcuni giorni presso il __________ a causa di un attacco
ischemico cerebrale. Da allora, tanto il medico curante __________, FMH
medicina interna (docc. 27, 28 e 35), quanto lo specialista in psichiatria __________
(doc. 16), l’hanno ritenuto inabile al lavoro. Infatti, il disagio psichico di
cui era affetto l’ha portato in tre occasioni, a cavallo del 2015-2016 e due
volte nel 2016, ad essere ricoverato presso delle strutture specializzate. È fondandosi
sul rapporto di dimissione del 25 giugno 2016 (doc. 87) rilasciato dalla
Clinica __________ di __________ che l’assicurato ha suffragato la richiesta di
riconoscere una rendita di invalidità.
Tale rapporto si riferisce al periodo di degenza dal 7 aprile al 4
maggio 2016 e ha posto le diagnosi psichiatriche di disturbo dell’umore
[affettivo] non specificato (ICD-10 GM: F39), altri disturbi di personalità e
forme miste (ICD-10 GM: F61) e di disturbi psichici e comportamentali dovuti
all’uso di cocaina, abuso nocivo (ICD-10 GM: F14.1); quali diagnosi somatiche
sono stati indicati il glaucoma post-traumatico all’occhio sinistro e lo stato
dopo ischemia cerebrale dell’agosto 2014.
Data la terapia alla dimissione e precisato che il ricovero era
volontario, è stato indicato lo status psichico dell’interessato all’ammissione
e sono state raccolte le informazioni anamnestiche. Viene in particolare
segnalato l’evento del 2014 e che ad aprile 2015, nonostante il parere
contrario del medico curante, ha ripreso l’attività lavorativa come cameriere iniziando
ad assumere cocaina per sostenere gli altissimi ritmi lavorativi.
A causa dello stress e del consumo della sostanza, l’8 maggio 2015
ha avuto una crisi di nervi ed è stato licenziato. Non appena è stato dimesso
dalla Clinica __________ il 29 gennaio 2016, l’assicurato ha ripreso a
consumare cocaina nonostante la terapia impostata alla dimissione e nei fine
settimana forti quantità di alcol.
Valutato il comportamento dell’assicurato durante la degenza e
indicata la terapia farmacologica assunta e impostata in vista della dimissione,
il rapporto conclude affermando che “Su
richiesta del paziente, vista la stabilità delle condizioni cliniche, è stata
concordata la dimissione, con invio per la prosecuzione ambulatoriale delle
cure, dopo aver preso contatto con __________ e il Dr. med. __________.”.
Questo rapporto è stato trasmesso, per competenza, ai periti del
Servizio Accertamento Medico per una presa di posizione e tutti e tre gli
specialisti hanno rilevato che tale documento era già stato vagliato
nell’ambito del mandato peritale essendo già allora presente agli atti e che
quindi non v’era motivo di modificare le conclusioni tratte con la perizia
pluridisciplinare del 2017.
D’avviso di questo Tribunale, dal referto allegato
dall’interessato alle sue osservazioni al progetto di decisione non si può dedurre
che egli era totalmente inabile al lavoro e quindi, come tale, esso non può condurre
a una diversa conclusione rispetto a quella tratta dagli specialisti in materia
nominati dall’Ufficio AI.
Per quanto concerne il referto del dr. med. __________ del 27
luglio 2015, più volte criticato dal ricorrente siccome posto alla base del
giudizio della psichiatra che l’ha peritato e che è stato ritenuto da tutti gli
specialisti del SAM e dal medico SMR quale punto di partenza per la riduzione
della capacità lavorativa come cameriere rispettivamente per ritenere che da
quel momento in poi la capacità lavorativa in attività adatte era invece
totale, occorre osservare quanto segue.
Durante un’ora il ricorrente è stato visitato il 24 luglio 2015
dal dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, per conto
dell’assicuratore malattia che si era assunto il caso di inabilità lavorativa,
che oltre al colloquio personale si è basato sui referti medici attestanti il
ricovero di tre giorni nell’agosto 2014 per l’emisindrome sensitiva motoria
destra, sui certificati generici di inabilità lavorativa totale dal 19 giugno
al 13 luglio 2015 rilasciati dallo psichiatra curante dr. med. __________ e sul
referto del medico curante dr. med. __________ del 15 giugno 2015.
Nel rapporto medico del 27 luglio 2015 (doc. 19) lo psichiatra ha
esposto l’anamnesi familiare, fisiologica, patologica, socio-professionale, l’uso
di sostanze e le indicazioni soggettive.
Lo specialista ha precisato che la situazione ansiosa e difficile
risposta a stress lavorativo in caso di sovraccarico si era verificata quando
lavorava come cameriere, ma non come magazziniere.
Era pertanto giustificato ritenere una diagnosi di sindrome da disadattamento
Considerandi
con reazione mista ansioso depressiva (ICD-10: F43.22) legata esclusivamente
all’attività di cameriere. In un’altra attività adatta in ambiente meno
stressante con un orario di lavoro standard (8-17 in ambiente poco affollato e
rumoroso, come l’attività di magazziniere che ha svolto in passato), non era
giustificata alcuna inabilità lavorativa presente o pregressa.
È stato poi analizzato lo status psichico validato secondo AMDP-8
System e riportato che l’assicurato ha descritto segni e sintomi relativi
soprattutto a un lieve disturbo ansioso-depressivo relativo a situazione
stressante avvenuta durante gli ultimi posti di lavoro rispettivamente una
condizione di sovraccarico lavorativo. Per ammissione dell’assicurato stesso,
se fosse stato impegnato in un’altra attività, come quella già svolta di
magazziniere, non sarebbe verosimilmente giustificato alcun periodo di
incapacità lavorativa; senz’altro non l’ultimo a partire da maggio 2015.
Ritenuto come la condizione di sovraccarico sia di impedimento, il
medico interpellato dall’assicuratore malattia ha affermato che l’assicurato
non era in grado di proseguire nella professione appresa di cameriere, perché
non era in grado di fare fronte a lunghi turni lavorativi senza adeguati
periodi di riposo. In un altro lavoro, per esempio quello di magazziniere, con
orari di lavoro e riposo definiti in ambiente poco rumoroso e affollato, avrebbe
potuto essere reinserito anche subito “per
sua stessa ammissione.”.
Il ricorrente ha contestato questa conclusione, imputando al dr. __________
di essersi basato soltanto sulle sue affermazioni (“per sua stessa ammissione.”) in luogo dei certificati medici
dei curanti che, per contro, hanno sempre attestato un’inabilità lavorativa
totale.
Il TCA evidenzia, al riguardo, che anche la dr.ssa med. __________,
che nel mese di luglio 2017, e quindi esattamente due anni dopo il collega, ha
valutato il ricorrente dal punto di vista psichico, ha espressamente concluso
che la capacità lavorativa come cameriere era nulla a far data dal rapporto del
dr. med. __________. Essa ha fondato la sua decisione su tutti i referti medici
agli atti aventi valenza psichiatrica e quindi non soltanto su quello, qui
contestato dal ricorrente, del 27 luglio 2015 del dr. med. __________. Per tale
motivo, la scrivente Corte non ha motivo di dubitare della correttezza delle
conclusioni a cui è giunta la perita nella sua valutazione, non solo per
definire la capacità lavorativa nell’attività precedente, ma anche per valutare
quella in attività adeguate, affermando - implicitamente - che dal 27 luglio
2015.
l’assicurato era abile in altre attività al 100%.
Non va inoltre dimenticato di
osservare che lo stesso psichiatra curante dr. med. __________, nel suo
rapporto del 13 agosto 2015 (doc. 16) ha affermato che sarebbe stata opportuna
una reintegrazione professionale e che viste le limitate capacità di
concentrazione, adeguamento e caricabilità, consigliava un posto di lavoro
tranquillo, con regolarità nell’orario di lavoro e nessun turno.
Alla luce di ciò, le
affermazioni dell’insorgente secondo cui sarebbe stato sempre inabile al lavoro
dal 12 agosto 2014 in poi non possono essere tutelate nella misura in cui esse
si riferiscono all’esercizio di una attività lucrativa in attività adeguate,
visto che perfino lo stesso psichiatra curante le ha caldeggiate fermo restando
determinate limitazioni.
Quanto ai pareri del medico
curante dr. med. __________, sebbene egli non sia specialista in materia e
quindi le sue dichiarazioni al riguardo non hanno pieno valore probatorio (sul
principio secondo cui la valutazione di medico non specialista in materia non
può per giurisprudenza avere pieno valore probatorio, cfr. STF
9C_18/ 2010 del 7 ottobre 2010, consid. 5.3.2; STF 9C_53/2009 del 29 maggio
2009, consid. 4.2 e i riferimenti; fra le ultime: STCA 32.2017.172 del 28
maggio 2018; STCA 32.2017.124 del 22 febbraio 2018; STCA 32.2016.59 del 30 marzo
2017), va comunque rilevato che lo stesso aveva posto il 24 settembre 2015 (docc.
27.
e 28) una prognosi favorevole a medio-lungo termine con recupero completo
dell’attività lavorativa, che rappresentava un valido obiettivo terapeutico,
benché a quel momento l’assicurato non se la sentisse ancora di attivarsi in
tal senso e quindi l’aveva ritenuto totalmente inabile per qualsiasi lavoro.
Rilevato come non vi siano certificati medici che attestino una
incapacità lavorativa dal 12 agosto 2014 in poi se non per i tre giorni di
degenza presso il __________ e per qualche giorno successivo, non è possibile
fare decorrere da quel momento l’anno di attesa previsto dall’art. 28 cpv. 1 LAI.
In virtù delle riflessioni esposte, ritenuto che fino a luglio 2015,
e meglio alla valutazione del dr. med. __________, il ricorrente va dunque considerato
come abile al lavoro al 100% nell’attività di cameriere, il termine d’attesa
decorre soltanto da quel momento.
Ne discende che la sua capacità di guadagno residua è stata a
giusto titolo calcolata dall’amministrazione dal mese di luglio 2016.
Per quanto concerne i periodi successivi, fanno state le
conclusioni tratte dai periti del Servizio Accertamento Medico sia nella
perizia pluridisciplinare del 18 settembre 2017 sia nel loro rapporto
complementare del 19 ottobre 2017, che sono state confermate dalla nota del 23
marzo 2018 emessa a seguito delle osservazioni al progetto di decisione.
Quest’ultimo scritto ha infatti ben riassunto i periodi e i gradi
di capacità lavorativa del ricorrente sia come cameriere sia nell’esercizio di
altre attività adeguate, precisando chiaramente la situazione antecedente alla
perizia di luglio 2015 del dr. __________ - che ha riconosciuto un’inabilità
lavorativa totale come cameriere - e alla dimissione dalla Clinica psichiatrica
di __________ a fine ottobre 2016, a partire da quando l’assicurato è stato
valutato abile al 50% in attività adatte.
Così facendo, gli specialisti del SAM hanno espressamente
affermato che, eccetto i periodi di ricovero stazionario in cui l’assicurato
era totalmente inabile in qualsiasi lavoro, per il resto del tempo egli era
dapprima capace al 100% in attività adeguate come valutato dal dr. __________,
poi al 50% dall’ottobre 2016.
All’affermazione ricorsuale secondo cui non è realistico che fra
la degenza durata un mese alla Clinica __________ da aprile a maggio 2016 e il
successivo ricovero alla Clinica psichiatrica __________ tre mesi dopo fino a
fine ottobre 2016, l’assicurato sia stato considerato abile al 100% in altre
attività, va qui rinviato alle chiare e complete valutazioni effettuate dalla
dr.ssa med. __________ per quanto concerne l’aspetto psichiatrico. La stessa ha
infatti debitamente e compiutamente analizzato lo status psichico del
ricorrente non solo di persona durante due colloqui, ma anche sulla scorta
della documentazione specialistica raccolta, ivi compresi i rapporti di
dimissione dalle due strutture psichiatriche. Pertanto, le sue considerazioni
sono state rese in tutta conoscenza della situazione e la scrivente Corte non
ha dunque alcun motivo, in assenza di ulteriore certificazione medica contraria,
di mettere in dubbio le conclusioni tratte dalla specialista in materia, che ha
ben valutato l’intera situazione.
Non va infine dimenticato che la dr.ssa med. __________ ha
sottolineato che v’erano delle risorse personali tali da essere attivate
qualora l’assicurato si fosse “calmato” dalla presa in carico psichiatrica e
psicoterapeutica, oltre che da un sostegno socio-assistenziale. Essa ha
osservato che con questi aiuti il ricorrente presentava un potenziale di integrazione
professionale che poteva essere valorizzato attraverso misure di riallenamento
progressivo al lavoro, che poteva risultare anche terapeutico.
Pertanto, una ripresa lavorativa non poteva che essere di aiuto e
positiva per l’assicurato.
D’altronde, è lo stesso responsabile della Comunità __________ che
il 24 gennaio 2018 (doc. 87) ha dichiarato che “Da
quando svolge queste attività “su misura”, abbiamo notato in lui un netto
miglioramento nel comportamento generale. Comunque ha sempre dimostrato un
grande impegno e si è sempre comportato in modo più che corretto con noi o con
gli altri ospiti comunitari.”.
In virtù delle argomentazioni esposte, questo Tribunale non può
che allinearsi alle conclusioni tratte dagli specialisti del Servizio
Accertamento Medico per quanto riguarda lo stato di salute del ricorrente e la
sua capacità lavorativa tanto come cameriere quanto in altre attività adeguate
alle sue condizioni.
Le stesse sono state riprese il 3 aprile 2018 (doc. 93) dal dr.
med. __________ del Servizio Medico Regionale e devono quindi essere fatte
proprie pure dalla scrivente Corte, non potendo infatti concludere nel senso preteso
dal ricorrente.
A quest’ultimo proposito, il TCA rileva che in questo rapporto
finale SMR risulta però che non erano applicabili terapie che avrebbero
migliorato la capacità lavorativa del ricorrente ma, come evidenziato, ciò
contraddice le conclusioni della perita psichiatra. Infatti, la dr.ssa med. __________
ha chiaramente indicato che erano possibili misure psichiatriche e
psicoterapeutiche per aiutare l’assicurato a riacquistare al 100% la capacità
lavorativa in attività adatta. Il potenziale di integrazione professionale che
ha ritenuto essere presente poteva essere valorizzato con misure di
riallenamento progressivo al lavoro e l’iniziale capacità lavorativa al 50% in lavori
adeguati sarebbe diventata del 100% non appena fosse stata ripristinata la
terapia psicofarmacologica.
Occorre ancora evidenziare che il principio inquisitorio che regge
la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma
trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo
non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di
controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura
medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare
all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere di
determinare le condizioni di salute dell’assicurato attuando un nuovo esame
medico rispettivamente richiamando dei referti medici - magari addirittura in
possesso dell’interessato medesimo -, quando alla base della lamentela del
ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo
ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (fra le ultime, STCA
32.2018.20
del 28 gennaio 2019; STCA 32.2017.211 del 25 ottobre 2018; STCA
32.2017.174
del 18 luglio 2018; STCA 32.2017.136 del 12 marzo 2018; STCA
32.2017.132
del 26 febbraio 2018; 32.2017.77 del 12 dicembre 2017; STCA
32.2017.70
del 9 novembre 2017; STCA 32.2017.62 del 26 ottobre 2017; STCA
32.2017.6
del 4 luglio 2017; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013 confermata
dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA 32.2008.206 del 15 giugno 2009;
STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).
L'insorgente si è in sostanza limitato a contestare la perizia
pluridisciplinare resa dal Servizio Accertamento Medico sulla questione
psichica, che ha accertato una capacità lavorativa a suo dire non data.
L’assicurato non ha però saputo validamente comprovare le sue
critiche di un peggioramento del suo stato di salute rispetto alla valutazione
della perita, tale da giustificare un’inabilità lavorativa completa sin
dall’evento del 2014.
Il ricorrente si è quindi limitato ad esporre le proprie
valutazioni soggettive, senza però che la documentazione agli atti possa
oggettivamente suffragare le sue sintomatologie soggettive e
contestare di conseguenza che la situazione dal punto di vista clinico,
ossia oggettivo, fosse differente.
Soprattutto, certificati in ambito psichiatrico che attestino
validamente di una situazione peggiore rispetto a quella stabilita dalla dottoressa
__________ non sono stati prodotti dal ricorrente.
Infatti, né con il ricorso né pendente causa l’interessato ha fornito
dei nuovi referti medici a sostegno delle sue tesi.
Soltanto nell’ambito delle sue osservazioni al progetto di
decisione dell’Ufficio AI egli ha apportato due certificati medici, tuttavia
già agli atti dell’amministrazione e quindi già debitamente vagliati dai periti.
Egli non ha dunque prodotto alcun nuovo elemento clinico che possa comprovare
una situazione diversa da quella giudicata dagli specialisti intervenuti nel
2017.
In virtù delle considerazioni esposte, in assenza di nuovi atti
medici che mettano in dubbio le conclusioni che ha tratto la perita dal punto
di vista psichico, la scrivente Corte deve ritenere come completo, chiaro e
affidabile il rapporto allestito dalla dr.ssa med. __________.
In particolare, le sue conclusioni sono state rese dopo un attento
esame personale delle condizioni oggettive e quindi su delle valutazioni e
constatazioni concrete della capacità lavorativa dell’assicurato non solo
nell’attività abituale di cameriere, ma anche dell’abilità residua in altre
attività adeguate.
Il rapporto dell’11 agosto 2017 ha motivato in modo completo ed
esaustivo le ragioni per essersi attenuta alla valutazione del luglio 2015 del collega
__________ e per avere ritenuto che da allora il ricorrente disponeva di una
capacità lavorativa del 100% in lavori adeguati, mentre dall’ottobre 2016 tale
capacità era del 50% stanti le traversie trascorse dall’assicurato in quel
periodo.
Ad ogni modo, con l’aiuto di una terapia farmacologica, di una psicoterapia
e di un sostegno socio-assistenziale, l’insorgente era in grado di riprendere a
pieno regime lo svolgimento di un’attività adeguata, visto che, addirittura, l’esperta
ha ritenuto che nel ricorrente era presente un potenziale di integrazione
professionale che poteva essere valorizzato con misure di riallenamento
progressivo al lavoro.
Pertanto, in assenza di ulteriore documentazione medica
specialistica che contraddica le predette chiare conclusioni dell’esperta, non
v’è un valido motivo per apportare una modifica alle sue valutazioni delle
condizioni di salute del ricorrente con attinenza alla decisione del 6 aprile
2018.
qui impugnata.
La scrivente Corte conclude dunque che lo stato di salute del
ricorrente è stato compiutamente valutato dagli specialisti del Servizio
Accertamento Medico sulla base del rapporto peritale allestito il 18 settembre
2017, completato il 19 ottobre 2017 e ribadito il 23 marzo 2018.
Alla luce di ciò, vanno confermate le inabilità lavorative
stabilite dal dr. med. __________ nel suo ultimo parere del 3 aprile 2018, da
intendere come riduzione di rendimento del 50% laddove dal 25 ottobre 2016 al
17.
febbraio 2017 e poi nuovamente dal 20 febbraio 2017 l’assicurato è stato
ritenuto abile al 50% in attività adeguate. Se l’evento del 12 agosto 2014 ha
comportato una incapacità lavorativa fino al 19 seguente, l’inabilità
lavorativa totale è stata fissata al luglio 2015 come cameriere, mentre in
altre attività soltanto per i periodi di degenza e quindi dal 7 dicembre 2105
al 30 gennaio 2016, dal 7 aprile al 4 maggio 2016 e poi ancora dal 10 agosto al
24.
ottobre 2016 e infine dal 18 al 19 febbraio 2017.
In tali circostanze le contestazioni dell'assicurato, non
sufficientemente circostanziate, devono essere respinte, siccome prive (anche)
di sostrato medicalmente oggettivabile.
L’aspetto medico stabilito dai periti del Servizio
Accertamento Medico va pertanto confermato.
Riconosciuto quindi il valore invalidante delle affezioni
psichiche di cui soffriva il ricorrente, occorre ora verificare, dal profilo
economico, le conseguenze del danno alla salute subìto.
2.7
Accertata quindi una capacità
lavorativa residua del 100% dal luglio 2015 e del 50% dall’ottobre 2016 in
attività adeguata, l’amministrazione, per la determinazione del grado di
invalidità, ha utilizzato il consueto metodo ordinario.
Essa ha così messo a confronto il reddito che l'assicurato avrebbe
conseguito nel 2016 senza il danno alla salute nella professione precedente stabilendolo
sulla base dei dati statistici nel settore della ristorazione visto che quando
è insorto il danno non aveva un contratto di lavoro valido (Fr. 51'204,15 per
42,3 ore alla settimana) (doc. 78) (reddito da valido), con quello
risultante da un'attività leggera non qualificata desunto dai salari statistici
conseguibile nel 2016 per 41,7 ore alla settimana (Fr. 67'148,21) (reddito
da invalido).
A decorrere dalla scadenza dell’anno di attesa (luglio 2016) fino
al ricovero in ospedale il mese seguente, l’Ufficio AI ha ridotto quest'ultimo
dato del 5% per motivi personali (Fr. 63'790,80) e l’ha paragonato al reddito
da valido aggiornato nel 2016 a Fr. 51'740.-, per giungere a nessun discapito
economico e quindi a una capacità di guadagno residua del 100%.
In secondo luogo, per il periodo dal 25 ottobre 2016 in poi, ha dapprima
tenuto conto della capacità lavorativa residua del 50% e in seguito ha ridotto
ulteriormente il reddito ipotetico da invalido del 5% per motivi personali, per
ottenere una capacità di guadagno del 38% e quindi insufficiente per attribuire
una rendita di invalidità ex art. 29 LAI.
2.8
L'obbligo
dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri
ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze
economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui
l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative
del danno alla salute.
In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto
quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua
residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V
22.
consid. 4a pag. 28; Landolt,
Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi
Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una
rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da
escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere
pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze
oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa
residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione
professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro
equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22
consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità
è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica
ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda
di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da
offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si
dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue
residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il
diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà
essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una
forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale
o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità
occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF
8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 5.2; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009
consid. 2.3; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e
1989.
pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).
Al riguardo, come è stato ricordato nella STF
8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al considerando 2.3, il Tribunale federale ha già
ripetutamente stabilito che in considerazione dell'ampio ventaglio di
attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi
(cfr. Tabella TA1 edita dall’Ufficio federale di statistica, livello di
esigenze 4, attuale livello di competenze 1) – un numero significativo di
queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la posizione
e sono pertanto adatte al danno alla salute che impone di lavorare in posizione
alternata - esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria
capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del mercato occupazionale
per personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid.
4a), in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che
non comportano aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di
posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato
costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere
soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua
formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed
intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin,
Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag.
205.
segg., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die
Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den
körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten
zu entsprechen”; Doudin, La rente
d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral des assurances, in SZS 1990, pag. 255 segg.).
In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di
lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività
manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di
manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin,
op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).
L’Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro
accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.
Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti
vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano
le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC
1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004, U 871/02, consid. 3; STFA del
25.
febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.5).
Anche in questo ambito vi sono aperte delle opportunità di lavoro
per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni
di servizio.
Occorre infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero
che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione
rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti
sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile
il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha in particolare
già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e
commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e
sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998
p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).
Da ultimo, va ricordato che la determinazione del grado AI è il
risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in integrazione
professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; egli valuta
infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta
quindi al consulente, e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni
sanitarie, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare
un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli
elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4;
RtiD II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
2.9
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona
assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre
stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di
verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1
pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve essere determinato il più
concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la
persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del
caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129
V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere
conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda
simile.
Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in
maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o
statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto
del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa
valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza
generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI
2000.
U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale
va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe
intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere
concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La
mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti
che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la
partecipazione a corsi, ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01]).
Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze
particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I
salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari
fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid.
3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal
presupposto che, senza il danno alla salute, l'assicurato avrebbe continuato ad
esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati
eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 U 168 pag. 100 consid.
3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
2.10
Il ricorrente ha contestato la
determinazione del reddito da valido effettuata dall’amministrazione, ritenendolo
pari a Fr. 53'425.- nel 2014 sulla base della Tabella T1_b per 42,3 ore alla
settimana nella categoria 55-56 servizi di alloggio e di ristorazione e nel
2015.
a Fr. 53'621.-.
La richiesta dell’assicurato non può essere accolta.
Va ricordato che determinante per stabilire il reddito ipotetico
conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da
valido) non è il guadagno nell'ultima attività esercitata, ma il reddito che
otterrebbe, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, se non
fosse divenuta invalida.
Di regola, ci si fonderà sull'ultimo reddito conseguito prima del
danno alla salute (DTF 139 V 28 consid. 3.3.2; DTF 135 V 58 consid. 3.1). In
effetti, il reddito conseguito prima dell'insorgere del danno alla
salute è in linea di principio il punto di riferimento, secondo l'esperienza
empirica, per cui l'attività svolta fino a quel momento sarebbe proseguita.
Eccezioni a questo principio devono essere previste secondo la verosimiglianza
preponderante (per un caso di applicazione dell’eccezione, cfr. STF 9C_887/2017
del 7 giugno 2018, consid. 4.3.2; STF 9C_24/2009 del 6 marzo 2009, consid. 3.2;
DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224).
Nell’evenienza concreta, il ricorrente ha lavorato da ultimo dal
18.
aprile al 31 ottobre 2014 come cameriere in una capanna (doc. 12) e il danno
alla salute è subentrato nel luglio 2015 (dr. __________).
Essendo quindi stato disoccupato quando è insorto il danno e non
avendo perso il lavoro per motivi medici, il suo reddito da valido deve essere
stabilito facendo capo ai dati statistici risultanti dalla RSS TA1 del 2014 (STF
8C_89/2018 del 18 settembre 2018; STF 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016; STF 8C_842/2014
dell’8 marzo 2015).
Per quanto concerne il 2016 (cfr., a proposito del 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile
2016.
pubblicata in DTF 142 V 178, in particolare il consid. 2.5.7, in cui il
Tribunale federale ha espressamente escluso l’applicazione della Tabella TA1_b,
come peraltro già giudicato da questo Tribunale con la STCA 36.2014.107 del 2
febbraio 2015), anno di eventuale inizio del diritto alla rendita (DTF 142 V
178, consid. 2.5.7), in assenza di dati salariali concreti occorre basarsi sui
dati statistici nazionali e dall'inchiesta
svizzera sulla struttura dei salari 2014, edita dall'Ufficio federale di
statistica, più precisamente dalla
tabella TA1 2014_tirage_skill_level - Rami economici (NOGA08) (denominata Salario
mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di
competenze e il sesso – Settore privato; cfr., per il 2012, la citata
DTF 142 V 178), si osserva che il
salario lordo mediamente percepito in quell'anno da un uomo nel settore
55-56 dei Servizi di alloggio e di ristorazione per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze; cfr. la citata DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) per 40 ore settimanali corrisponde a un importo
di Fr. 48'420.- (Fr. 4'035.- x 12 mesi).
Adattando all'evoluzione dei
salari nominali questo dato fino a porsi
al momento in cui l'assicurato dovrebbe ricevere la rendita (DTF 126 V 81
consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148 del 12
dicembre 2008; STCA del 13 febbraio
2006, 36.2005.55), per l'indicizzazione dei salari nell'ambito
dell'accertamento del reddito ipotetico da valido nel settore della
ristorazione si ha per gli uomini che partendo dal dato del 2014 (Tabella
TA1 2014) il salario lordo statistico svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2015
a Fr. 48'565,26 (Fr. 48'420.- + 0,3%) e nel 2016 a Fr. 49'050,91 (Fr. 48'565,26 + 1%) (cfr.
Tabella T1.2.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2017, pubblicata
dall'Ufficio federale di statistica; STF 8C_671/ 2013 del 20
febbraio 2014, consid. 4.2).
Riportando ora queste cifre,
che si riferiscono ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana, su un
orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 42,3 ore nel settore
della ristorazione computabili nel 2016 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21
luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio
2008.
e la Tabella sulla durata
normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione economica, in ore per
settimana T 03.02.03.01.04.01, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica,
aggiornata al 2017: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/
statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/temps-travail/heures-normales-statistique-duree-normale-travail.assetdetail.
5287368.
html), il salario lordo medio ipotetico nazionale
da invalido per un uomo ammonta a Fr. 51'871,34 (Fr.
49'050,91 : 40 x 42,3),
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18
febbraio 1999, consid. 3a).
Quale reddito
da valido va ritenuto l’importo di Fr. 51'871,34.
2.11
Per
quanto concerne il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V
75, che al considerando 3b/aa
ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido
è determinante la situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn").
Qualora difettino indicazioni economiche effettive,
possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti
dalle statistiche salariali ufficiali,
edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi
medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid.
3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Al fine di non
discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da
non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, in passato questo Tribunale
aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il
reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva
utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione
(TA13).
L'Alta Corte ha però successivamente
stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di
riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale
di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA I 222/04 del
5.
settembre 2006).
Con sentenza del 7 aprile 2008
(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando
il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è
inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il
reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L.
Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag.
326-327) (…)”.
Questo tema è stato
definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza nella sentenza 8C_44/2009
del 3 giugno 2009, in cui ha ricordato che:
"
3.3
In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio
2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,
precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito
effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario
statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere
considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V
322.
e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un
parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si
procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la
soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza
confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver
tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una
seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e
professionali." (…).
In seguito, nella STF
9C_21/2014 del 2 aprile 2014 l’Alta Corte ha ribadito al considerando 4.2 che i
dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei
redditi soltanto se è comprovato che l’assicurato non intendeva accontentarsi di
un salario modesto. Inoltre, il TF ha ricordato che non vi è una presunzione in
tal senso.
2.12
Per
quanto concerne il 2016, applicando i medesimi principi esposti per il reddito da valido, e più
precisamente basandosi sui dati della tabella TA1 2014_tirage_skill_level -
Rami economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale]
secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso – Settore
privato; cfr., per il 2012, la citata DTF 142 V 178), si osserva che il salario lordo mediamente
percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze; cfr. la citata DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40 ore settimanali nel settore privato
corrisponde ad un importo di Fr. 63'744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).
Per l'indicizzazione dei salari
nell'ambito dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido si ha per gli
uomini che partendo dal dato del 2014 (Tabella TA1 2014) il salario lordo statistico
svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2016 a Fr. 64'299,91 (Fr. 63'744.- : 103,2 x 104,1).
Riportato su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende
di 41,7 ore computabili nel 2016, il salario lordo medio
ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a Fr.
67'032,66 (Fr. 64'299,91 : 40 x 41,7), ritenuto che
la quota di tredicesima è già compresa.
2.13
Secondo la giurisprudenza federale, per gli
assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale
(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L'Alta Corte ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della
riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il Tribunale
federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a
titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. L’applicazione di tassi
più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni
sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente
verificabili in sede giudiziaria.
Il 17 gennaio 2014 l’Alta Corte
ha rammentato nella sentenza 8C_80/2013 che non è necessario procedere con
deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le
limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria
del permesso di soggiorno o il tasso d’occupazione.
Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei
limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito
da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete. Non è dunque
possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli
fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto
di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF
9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).
2.14
Nel suo atto ricorsuale
l’assicurato ha chiesto che si tenga conto di un’ulteriore riduzione del 10% da
applicare al reddito da invalido ridotto dall’Ufficio AI del 5%, giacché è un
uomo e deve svolgere attività leggere a tempo parziale.
Il consulente in integrazione professionale che si è occupato del
calcolo del grado di invalidità dell’assicurato ha debitamente spiegato sia per
il calcolo riferito al periodo luglio-agosto 2016 (doc. 81) sia per quello
relativo al mese di ottobre 2016 in poi (doc. 78) quali fattori potevano
entrare in linea di conto a titolo di riduzione per motivi personali.
Analizzati singolarmente i fattori di riduzione ammessi dalla
giurisprudenza federale, il consulente ha concluso in entrambi i casi che erano
dati soltanto i presupposti per applicare una riduzione al reddito statistico
del 5% per altri fattori.
Non entravano invece in considerazione ulteriori fattori di
riduzione, quali l’età e gli anni di servizio, la limitazione della
funzionalità, la nazionalità e il permesso di soggiorno, il tasso di
occupazione. Per ognuno di questi parametri il funzionario ha esposto la
giurisprudenza resa sull’argomento, motivando sufficientemente le sue
considerazioni al riguardo.
In particolare, il consulente ha indicato il 29 dicembre 2017
(doc. 81) per il primo periodo di calcolo che non effettuava una riduzione per
attività leggera e che le limitazioni funzionali non influenzavano le attività
adeguate.
Per secondo periodo, il 23 ottobre 2017 (doc. 78) il consulente
non ha effettuato una riduzione per attività leggera e nemmeno per le
limitazioni funzionali individuate dai periti, visto che la limitazione del
rendimento stabilita in sede medica ne teneva già conto nella determinazione
della capacità residua del 50%.
Va infatti considerato che la capacità lavorativa del 50% è da
intendere quale riduzione del rendimento del 50% nell’ambito di una presenza
durante tutto il giorno (cfr. rapporto finale SMR) e non come riduzione della
presenza sul posto di lavoro.
Al riguardo, va evidenziato che alla luce di quanto sottolineato dall’Alta
Corte nella STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014, la riduzione del rendimento non
dà luogo ad un’ulteriore riduzione per motivi personali:
" 5.4. En ce qui concerne le taux
d'abattement sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que
lorsqu'un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une
diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation
de la capacité de travail et il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un
abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2;
8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références).“.
Anche nella STF 8C_163/2015 del 16 giugno 2015 il Tribunale
federale ha ricordato che non è possibile, nel momento in cui si valuta
l’entità della riduzione percentuale da applicare al reddito da invalido,
tenere conto nuovamente della riduzione di rendimento già constatata a livello
medico e inclusa nella valutazione della capacità lavorativa residua, onde
evitare di prendere in considerazione due volte lo stesso punto di vista (STCA
32.2018.51
dell’11 febbraio 2019; 32.2018.31 del 4 febbraio 2019; STCA
32.2017.124
del 22 febbraio 2017; STCA 32.2017.42 del 5 ottobre 2017; STCA
32.2015.76
dell’8 marzo 2016; STCA 32.2014.130 del 24 settembre 2015).
La nostra Massima Istanza ha espressamente indicato che:
"
(…)
3.2.2
Bestehen über das ärztlich
beschriebe Beschäftigungspensum hinaus zusätzliche Einschränkungen, wie
beispielsweise ein vermindertes Rendement pro Zeiteinheit wegen verlangsamter
Arbeitsweise oder ein Bedarf nach ausserordentlichen Pausen oder ist die
funktionelle Einschränkung ihrer besonderen Natur nach nicht ohne weiteres mit
den Anforderungen vereinbar, wie sie sich aus den gewöhnlichen betrieblichen
Abläufen ergeben, kann dies bei der Bemessung des leidensbedingten Abzugs vom
statistischen Tabellenlohn berücksichtigt werden (Urteil 8C_260/2011 vom 25.
Juli 2011 E. 5.5 mit Hinweisen). Allerdings ist zu beachten, dass allfällige
bereits in der Beurteilung der medizinischen Arbeitsfähigkeit enthaltene
gesundheitliche Einschränkungen nicht zusätzlich in die Bemessung des
leidensbedingten Abzuges einfliessen können, weil damit ein- und derselbe
Gesichtspunkt bei der Bestimmung des Invalideneinkommens doppelt angerechnet
Dispositivo
würde. Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass Dr. med. B.________ die
Arbeitsfähigkeit in der angestammten oder einer anderen adaptierten
Erwerbstätigkeit in der Bandbreite von 50 % - 70 % angab, wobei aus der
(mehrfachen) Unterstreichung des höheren Niveaus (70 %) zu schliessen war, dass
die Versicherte eher in diesem Umfang ohne Leistungseinschränkung arbeiten
könnte. Unter diesen Umständen hat das kantonale Gericht zu Recht erkannt, dass
kein triftiger Grund bestand, in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen,
zumal auch sonst kein abzugsbegründendes Merkmal gemäss BGE 126 V 75 vorlag,
welches die Vorinstanz, auf deren Entscheid im Übrigen verwiesen wird, nicht
berücksichtigt hätte.”.
Tutto ben considerato, il TCA ritiene che, da una valutazione
complessiva, il tasso di deduzione del 5% sia adeguato e ciò tenendo anche
conto dell’età del ricorrente e della sua capacità lavorativa residua. Non v’è
quindi alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione
nell'applicazione della riduzione concessa, percentuale che si trova del resto
entro i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.
Va concluso che con una capacità lavorativa residua del 100% e del
50% il ricorrente è reintegrabile in un mercato equilibrato del lavoro.
2.15 Ne segue che dopo l’anno di
attesa dall’insorgenza del danno, il reddito statistico ipotetico da
invalido rivalutato ammontante nel 2016 a Fr. 67'032,65
va ridotto del 5% per tenere
conto delle circostanze personali, ottenendo così l’importo di Fr. 63'681,02 (Fr. 67'032,65 - [Fr. 67'032,65 x 5 : 100]).
Confrontando questo dato con l'ammontare di Fr. 51'871,34 corrispondente al reddito (ipotetico)
da valido che l'assicurato avrebbe potuto conseguire nell'anno 2016
per l'attività di cameriere esercitata al 100%
senza il danno alla salute, risulta dunque una perdita di guadagno nulla ([Fr. 51'871,34 -
Fr. 63'681,02] : Fr. 51'871,34 x 100), visto che essendo
abile al 100% in altre attività adeguate il ricorrente conseguirebbe per
luglio e agosto 2016 un reddito maggiore in un’altra attività adatta
piuttosto che nella sua di cameriere.
Da ottobre 2016 in poi, il reddito statistico ipotetico
da invalido rivalutato va ritenuto
nella misura del 50% stante la
ridotta capacità lavorativa esigibile dell’assicurato (Fr.
33'516,32) e in seguito questo nuovo reddito va diminuito del 5% per motivi personali, per giungere a Fr.
31'840,51.
Paragonato con il reddito (ipotetico) da valido suindicato, risulta
dunque una perdita di guadagno del 38,61% ([Fr. 51'871,34 -
Fr. 31'840,51] : Fr. 51'871,34 x 100), che va arrotondata
al 39% (DTF 130 V 121).
2.16 Alla luce di tutto quanto
esposto, dall'inabilità lavorativa del 100% nella precedente
attività sorta nel luglio 2015 l’assicurato non ha diritto di beneficiare di
una rendita di invalidità, poiché dal luglio 2016 all’entrata in ospedale del
mese seguente la sua perdita di guadagno era nulla stante una capacità residua
totale; inoltre, dalla dimissione dalla Clinica psichiatrica di __________
avvenuta nell’ottobre 2016, con un’abilità residua del 50% in altre attività
adeguate – percentuale intesa come riduzione del rendimento – la perdita di
guadagno era del 39% (art. 29 LAI).
Questo Tribunale conferma dunque la decisione dell’Ufficio AI di
rifiuto di attribuzione di una rendita di invalidità.
2.17 Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca
e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.
500.-vanno poste a carico dell’insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le
spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti