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Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 marzo 2019Italiano85 min

Source ti.ch

Fatti

I problemi legati al lavoro o alla disoccupazione (ritmo di lavoro

stressante) (ICD-10-GM Z56) erano invece senza influsso sulla capacità

lavorativa dell’assicurato.

Nel rispondere alle domande sottopostegli dall’Ufficio AI, la

perita ha valutato la capacità lavorativa psichiatrica nell’attività di

cameriere allo 0% dal giorno del rapporto del 27 luglio 2015 del collega dr.

med. __________, confermando quanto scritto dal collega: “Non può continuare la professione di cameriere poiché

non è in grado di far fronte a lunghi turni lavorativi senza adeguati periodi

di riposo”, e quindi prima degli eventi degli ultimi anni. La

prognosi era favorevole a medio-lungo termine solo a condizione che fosse

effettuata la valutazione per l’ADHD, che se confermata condizionava la scelta

del progetto terapeutico psico-farmacologico, che andava ripristinato il prima

possibile essendo l’assicurato a rischio di ricaduta sia per l’abuso di cocaina

sia per condotte suicidarie. L’assicurato era ben disposto ad essere curato. Erano

quindi possibili provvedimenti di integrazione professionale e/o riformazione

professionale.

Per la psichiatra, l’assicurato era in grado di svolgere altre

attività che avessero orari di lavoro e riposo ben definiti, in ambiente poco

rumoroso e affollato, da subito con capacità lavorativa del 50% a decorrere

dalle dimissioni dalla Clinica psichiatrica di __________ nell’ottobre 2016 e

ingresso presso la Comunità __________; al ripristino della terapia

farmacologica e psico-terapeutica poteva diventare da quel momento del 100%.

Anche l’attività di casalingo poteva essere svolta al 100%.

Rispetto alle valutazioni psichiatriche precedenti, la perita ha

osservato che v’è stato un peggioramento con abuso di cocaina, TS e ricoveri

psichiatrici, ma che se l’assicurato veniva preso in carico psichiatricamente

presentava un potenziale di integrazione professionale che poteva essere valorizzato

attraverso misure di riallenamento progressivo al lavoro, che poteva risultare

anche terapeutico. La sindrome da dipendenza da cocaina era legata alla

patologia in atto, era a quel momento in remissione precoce e non ha causato

disturbi alla salute irreversibili. Nel menzionare i problemi che ostacolavano

il reinserimento lavorativo dell’interessato, la specialista ha rilevato che

erano dovuti al quadro clinico stesso nella misura del 100% nell’attività di

cameriere e del 50% in altri lavori adatti, sino al ripristino della terapia

psicofarmacologica e che da quel momento la incapacità lavorativa sarebbe

passata allo 0%. Infatti, secondo la psichiatra v’erano risorse personali tali

da essere attivate una volta che l’interessato era “placato” dalla presa in

carico psichiatrica e psicoterapeutica oltre che da un sostegno

socio-assistenziale.

I periti del Servizio Accertamento Medico hanno avuto modo di

discutere collegialmente del caso in modo esaustivo e hanno rilevato che le

patologie con influsso sulla capacità lavorativa erano a livello

psichiatrico. Alla luce delle consultazioni dei tre specialisti, il SAM ha ripreso

le diagnosi da essi poste con e senza influsso sulla capacità

lavorativa.

Nella valutazione medico-teorica globale dell’attuale

capacità lavorativa nella precedente attività, gli esperti hanno

ritenuto che l’assicurato presentava una capacità lavorativa nulla come

cameriere, dovuta alla presenza di ansia psichica con irritabilità, agitazione

interiore, sentimento d’insufficienza personale, ambivalenza e incontinenza

affettiva accompagnata da agitazione motoria, ridotta concentrazione e

attenzione (ADHD?), rabbia ed aggressività. Era presente anche insonnia con

riduzione della durata del sonno e risvegli multipli con incubi. Inoltre, l’assicurato

era a rischio di ricaduta nell’abuso di cocaina.

Questa incapacità era valida dalla visita psichiatrica effettuata

nel luglio 2015 dal dr. med. __________.

Per quanto riguarda la sua capacità lavorativa d’integrazione in

attività adeguate al suo stato di salute, dal punto di vista psichico

l’assicurato poteva svolgere attività con orari di lavoro e di riposo ben

definiti, in ambiente poco rumoroso e affollato. Dal profilo somatico avrebbe

dovuto evitare un’attività lavorativa particolarmente pesante e non ergonomica

per il rachide e, per il visus nullo all’occhio sinistro, un’attività dove non

fosse necessaria un’acuità visiva rispettivamente una visione stereoscopica

perfetta. La capacità lavorativa era del 50% da fine ottobre 2016, ovvero dalla

dimissione dalla Clinica psichiatrica di __________, da intendere come presenza

durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto (50%).

Anche in ambito domestico la capacità lavorativa era del

50%.

Erano medicalmente sostenibili provvedimenti professionali volti

all’integrazione sin da subito, tenendo conto dei limiti funzionali descritti,

che limitavano il rendimento al 50%. È stato ribadito il consiglio di valutare

se fosse presente l’ADHD con le relative conseguenze terapeutiche ed è stata

consigliata la psicoterapia cognitivo-comportamentale e l’appoggio

socio-assistenziale. Era prevedibile un miglioramento con un raggiungimento

della capacità lavorativa del 100% in un’attività adatta, ma non era possibile

dire in quanto tempo.

Nelle loro osservazioni finali, i periti del SAM hanno ribadito

l’esigibilità di una terapia per le patologie psichiatriche che avrebbe portato

a un miglioramento tale da permettere una capacità lavorativa del 100% in

attività adatte, ma non era possibile dire in quanto tempo l’assicurato avrebbe

raggiunto la piena capacità lavorativa.

Inoltre, essi hanno evidenziato che a causa dei ricoveri

ospedalieri l’interessato ha avuto dei periodi di incapacità lavorativa

nell’agosto 2014 (ricovero al __________), tra dicembre 2015 e gennaio 2016

(ricovero alla Clinica __________ di __________), nell’aprile-maggio 2016

(ricovero nella citata Clinica) e nel periodo agosto-ottobre a causa del

ricovero dapprima all’Ospedale __________ di __________ e poi alla Clinica

psichiatrica __________ di __________. Nel febbraio 2017 v’è stato un

brevissimo ricovero per una sincope vasovagale. Al di fuori dei citati

ricoveri, per gli esperti si poteva codificare una capacità lavorativa del 100%

in attività adatte come valutato dal dr. med. __________ nel luglio 2015.

A partire dalla dimissione dalla Clinica psichiatrica nell’ottobre

2016, l’assicurato presentava una capacità lavorativa del 50% in attività

adatte e come casalingo.

Valutato il rapporto peritale, il 20 settembre 2017 (doc. 72) il

dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha ritenuto necessario

chiedere delle precisazioni ai periti, visto che l’inabilità lavorativa in

attività abituale è stata fatta risalire al luglio 2015 riferendosi allo

psichiatra che nel luglio 2015 ha visitato l’assicurato per conto

dell’assicuratore malattia, il quale però aveva riconosciuto che tale inabilità

partisse dal maggio 2015, mentre ora il SAM l’ha fatta decorrere dall’ottobre

2016 con la dimissione dall’Ospedale di __________ e alla fine si è pronunciato

sia sugli altri periodi precedenti relativi agli altri ricoveri dell’assicurato

(100%) sia ai periodi fra un ricovero e l’altro (0%). Egli ha pertanto chiesto

agli specialisti intervenuti di riassumere i periodi di inabilità lavorativa.

Nel complemento peritale del 19 ottobre 2017 (doc. 76) i periti

hanno spiegato di avere ritenuto l’assicurato abile al lavoro allo 0% come cameriere

dal luglio 2015 essendo stato sottoposto ad approfondita valutazione

psichiatrica da parte del dr. med. __________. In attività esigibili

l’assicurato ha presentato una capacità lavorativa del 100% dal luglio 2015 in

poi sempre secondo la citata valutazione. Successivamente vi sono stati dei

periodi di capacità lavorativa nulla anche in attività adatte dovuti ai

ricoveri ospedalieri: dal 7 dicembre 2015 al 29 gennaio 2016 (Clinica __________

di __________), dal 7 aprile al 4 maggio 2016 (stessa sede), dal 10 aprile [recte:

agosto] al 24 ottobre 2016 (dapprima all’Ospedale di __________ poi alla

Clinica psichiatrica di __________).

Dopo la dimissione da questa Clinica psichiatrica l’assicurato

presentava una capacità lavorativa del 50% in attività adatte.

Vi è stato poi un periodo di capacità lavorativa dello 0% in

qualsiasi tipo di attività lavorativa a causa di un breve ricovero all’Ospedale

__________ di __________ dal 18 al 19 febbraio 2017.

Da allora, la sua capacità lavorativa era nuovamente del 50%.

Gli esperti hanno infine precisato che dal rapporto medico del dr.

__________ del 27 luglio 2015 non si affermava in modo così esplicito che le

capacità lavorative da lui descritte decorrevano dal maggio 2015, perciò essi

le hanno fatte partire dal luglio 2015.

Sulla scorta della perizia pluridisciplinare e del suo complemento

il 21 ottobre 2017 (doc. 77) il dr. med. __________ dell’SMR ha confermato nel

suo rapporto finale sia le diagnosi stabilite dagli esperti del Servizio

Accertamento Medico sia i gradi di inabilità lavorativa da questi ultimi

precisate nel complemento peritale, ricordando trattarsi di una riduzione del

rendimento del 50% in attività adeguate, che non v’erano limitazioni sul carico

massimo e che la prognosi dell’evoluzione della capacità era negativa.

Nelle sue osservazioni conclusive il medico SMR ha rilevato che

l’assicurato era inabile al lavoro a causa di una patologia psichiatrica, che

non appariva avere le risorse attualmente per beneficiare di un intervento del

consulente in integrazione professionale e che una revisione d’ufficio era

consigliabile non prima di quattro anni. Non erano infine applicabili terapie

per migliorare la capacità lavorativa.

Il consulente in integrazione ha calcolato il 23 ottobre 2017

(doc. 78) il grado di invalidità, fissandolo al 38% per l’anno 2016 stante una

capacità lavorativa residua del 50%, mentre per il periodo in cui tale capacità

era del 100% l’assicurato raggiungeva il minor discapito economico in

un’attività adeguata (doc. 81).

Il progetto di decisione del 3 gennaio 2018 (doc. 83) ha così negato

il diritto alla rendita stante un grado di invalidità nullo da luglio ad agosto

2016 e del 38% dall’ottobre 2016 in poi.

Nelle osservazioni al progetto di decisione l’avv. RA 1 ha

prodotto all’Ufficio AI due certificati medici del 2016 e una dichiarazione del

2018 della Comunità in cui viveva l’assicurato, contestando sia le conclusioni

mediche a cui era giunta l’amministrazione sia quelle economiche, perciò doveva

avere diritto a una rendita intera dal 1° dicembre 2015 e di almeno un quarto di

rendita dal 25 ottobre 2016.

Il medico SMR ha trasmesso tali atti al Servizio Accertamento

Medico (doc. 90), che il 23 marzo 2018 (doc. 92) si è espresso riassumendo il

caso e riportando le prese di posizione di ogni specialista, per concludere di

riconfermare la valutazione espressa nella perizia pluridisciplinare, secondo

cui la capacità lavorativa era dello 0% come cameriere e del 50% in attività

adatte, non essendoci nuovi elementi medici atti a modificare la sua

valutazione.

Nel rapporto finale SMR del 3 aprile 2018 (doc. 93) il dr. med. __________

ha affermato che sostituiva il precedente alla luce delle osservazioni al

progetto di decisione e ai conseguenti complementi peritali. Egli ha

esclusivamente aggiunto il breve periodo di inabilità lavorativa concernente la

degenza presso il __________ e i giorni immediatamente successivi, indicando

quindi dal 12 al 19 agosto 2014 un’incapacità lavorativa totale in qualsiasi

attività lavorativa e nelle mansioni consuete.

Per il resto, ha ritenuto non esservi elementi tali da modificare

il suo precedente rapporto finale SMR, perciò la decisione del 6 aprile 2018 ha

confermato il progetto del 3 gennaio 2018.

2.4 Per costante giurisprudenza

(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha

stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK

1986 pag. 189; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito

che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli

esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le

loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25

aprile 2007; STFA U 329/01

ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (=

SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le

perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate

dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24 agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito

dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la

jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir

de tel." (…).

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di

opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice,

ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion

entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent

de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de

rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;

SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25

mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert." (…).

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista

in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V

49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann,

Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999

pag. 105 segg.).

Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e

deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto

psicosociale della persona esaminata.

Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve

ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori

descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui

descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti

divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti

dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto

insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente

psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

2.5 Va ancora ricordato che per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984

pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).

Su tale questione, nella STFA I 166/03

del 30 giugno 2004 al consid. 3.2 l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di

precisare:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto

è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF

127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".

Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra

l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre

1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid.

2a con riferimenti).

Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica

presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in

psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).”.

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha

precisato i criteri per potere concludere che un disturbo da dolore somatoforme

(ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).

Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V

49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di

un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della

situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono

considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di

prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività

risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un

danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione.

Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra

i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato

afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago;

l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti

dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,

nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich

zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische

Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio

approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre

affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta

Corte si è così pronunciata:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der

Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE

136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”.

Con la STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V

281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi

(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di

lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono

stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare

e senza risultati predefiniti. In particolare, la presunzione secondo

cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di

volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

In due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e DTF 143 V

418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura

probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti,

secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona

interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere

applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi

(DTF 143 V 409), ma anche per tutte

le malattie psichiche (DTF 143 V 418).

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale

riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra

le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9

marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre

2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti

potevano essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza

alle terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI. Con

il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non

vale più in maniera assoluta. Ora invece, come nelle altre malattie psichiche,

la questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a presentare,

sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’incapacità lavorativa

e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in

presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni

modo ancora essere considerata complessivamente nell’apprezzamento delle prove,

tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

2.6 Nell’evenienza concreta, si

tratta di stabilire lo stato di salute del ricorrente rispettivamente la sua

capacità lavorativa e di guadagno dal 12 agosto 2014 in poi.

Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del

ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’Ufficio AI prima dell’emanazione

della decisione impugnata, dopo attenta analisi di tutta la documentazione

medica agli atti conferma l’operato dell’amministrazione.

Nella perizia pluridisciplinare resa il 18 settembre 2017, che ha

approfonditamente indagato i tre campi medici reumatologico, neurologico e

psichiatrico, quest’ultimo aspetto è stato oggetto di critiche da parte

dell’assicurato. Egli ha ritenuto di essere tuttora inabile al lavoro in

maniera totale e ciò sin dall’evento del 12 agosto 2014, che l’ha portato ad

essere ricoverato alcuni giorni presso il __________ a causa di un attacco

ischemico cerebrale. Da allora, tanto il medico curante __________, FMH

medicina interna (docc. 27, 28 e 35), quanto lo specialista in psichiatria __________

(doc. 16), l’hanno ritenuto inabile al lavoro. Infatti, il disagio psichico di

cui era affetto l’ha portato in tre occasioni, a cavallo del 2015-2016 e due

volte nel 2016, ad essere ricoverato presso delle strutture specializzate. È fondandosi

sul rapporto di dimissione del 25 giugno 2016 (doc. 87) rilasciato dalla

Clinica __________ di __________ che l’assicurato ha suffragato la richiesta di

riconoscere una rendita di invalidità.

Tale rapporto si riferisce al periodo di degenza dal 7 aprile al 4

maggio 2016 e ha posto le diagnosi psichiatriche di disturbo dell’umore

[affettivo] non specificato (ICD-10 GM: F39), altri disturbi di personalità e

forme miste (ICD-10 GM: F61) e di disturbi psichici e comportamentali dovuti

all’uso di cocaina, abuso nocivo (ICD-10 GM: F14.1); quali diagnosi somatiche

sono stati indicati il glaucoma post-traumatico all’occhio sinistro e lo stato

dopo ischemia cerebrale dell’agosto 2014.

Data la terapia alla dimissione e precisato che il ricovero era

volontario, è stato indicato lo status psichico dell’interessato all’ammissione

e sono state raccolte le informazioni anamnestiche. Viene in particolare

segnalato l’evento del 2014 e che ad aprile 2015, nonostante il parere

contrario del medico curante, ha ripreso l’attività lavorativa come cameriere iniziando

ad assumere cocaina per sostenere gli altissimi ritmi lavorativi.

A causa dello stress e del consumo della sostanza, l’8 maggio 2015

ha avuto una crisi di nervi ed è stato licenziato. Non appena è stato dimesso

dalla Clinica __________ il 29 gennaio 2016, l’assicurato ha ripreso a

consumare cocaina nonostante la terapia impostata alla dimissione e nei fine

settimana forti quantità di alcol.

Valutato il comportamento dell’assicurato durante la degenza e

indicata la terapia farmacologica assunta e impostata in vista della dimissione,

il rapporto conclude affermando che “Su

richiesta del paziente, vista la stabilità delle condizioni cliniche, è stata

concordata la dimissione, con invio per la prosecuzione ambulatoriale delle

cure, dopo aver preso contatto con __________ e il Dr. med. __________.”.

Questo rapporto è stato trasmesso, per competenza, ai periti del

Servizio Accertamento Medico per una presa di posizione e tutti e tre gli

specialisti hanno rilevato che tale documento era già stato vagliato

nell’ambito del mandato peritale essendo già allora presente agli atti e che

quindi non v’era motivo di modificare le conclusioni tratte con la perizia

pluridisciplinare del 2017.

D’avviso di questo Tribunale, dal referto allegato

dall’interessato alle sue osservazioni al progetto di decisione non si può dedurre

che egli era totalmente inabile al lavoro e quindi, come tale, esso non può condurre

a una diversa conclusione rispetto a quella tratta dagli specialisti in materia

nominati dall’Ufficio AI.

Per quanto concerne il referto del dr. med. __________ del 27

luglio 2015, più volte criticato dal ricorrente siccome posto alla base del

giudizio della psichiatra che l’ha peritato e che è stato ritenuto da tutti gli

specialisti del SAM e dal medico SMR quale punto di partenza per la riduzione

della capacità lavorativa come cameriere rispettivamente per ritenere che da

quel momento in poi la capacità lavorativa in attività adatte era invece

totale, occorre osservare quanto segue.

Durante un’ora il ricorrente è stato visitato il 24 luglio 2015

dal dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, per conto

dell’assicuratore malattia che si era assunto il caso di inabilità lavorativa,

che oltre al colloquio personale si è basato sui referti medici attestanti il

ricovero di tre giorni nell’agosto 2014 per l’emisindrome sensitiva motoria

destra, sui certificati generici di inabilità lavorativa totale dal 19 giugno

al 13 luglio 2015 rilasciati dallo psichiatra curante dr. med. __________ e sul

referto del medico curante dr. med. __________ del 15 giugno 2015.

Nel rapporto medico del 27 luglio 2015 (doc. 19) lo psichiatra ha

esposto l’anamnesi familiare, fisiologica, patologica, socio-professionale, l’uso

di sostanze e le indicazioni soggettive.

Lo specialista ha precisato che la situazione ansiosa e difficile

risposta a stress lavorativo in caso di sovraccarico si era verificata quando

lavorava come cameriere, ma non come magazziniere.

Era pertanto giustificato ritenere una diagnosi di sindrome da disadattamento

Considerandi

con reazione mista ansioso depressiva (ICD-10: F43.22) legata esclusivamente

all’attività di cameriere. In un’altra attività adatta in ambiente meno

stressante con un orario di lavoro standard (8-17 in ambiente poco affollato e

rumoroso, come l’attività di magazziniere che ha svolto in passato), non era

giustificata alcuna inabilità lavorativa presente o pregressa.

È stato poi analizzato lo status psichico validato secondo AMDP-8

System e riportato che l’assicurato ha descritto segni e sintomi relativi

soprattutto a un lieve disturbo ansioso-depressivo relativo a situazione

stressante avvenuta durante gli ultimi posti di lavoro rispettivamente una

condizione di sovraccarico lavorativo. Per ammissione dell’assicurato stesso,

se fosse stato impegnato in un’altra attività, come quella già svolta di

magazziniere, non sarebbe verosimilmente giustificato alcun periodo di

incapacità lavorativa; senz’altro non l’ultimo a partire da maggio 2015.

Ritenuto come la condizione di sovraccarico sia di impedimento, il

medico interpellato dall’assicuratore malattia ha affermato che l’assicurato

non era in grado di proseguire nella professione appresa di cameriere, perché

non era in grado di fare fronte a lunghi turni lavorativi senza adeguati

periodi di riposo. In un altro lavoro, per esempio quello di magazziniere, con

orari di lavoro e riposo definiti in ambiente poco rumoroso e affollato, avrebbe

potuto essere reinserito anche subito “per

sua stessa ammissione.”.

Il ricorrente ha contestato questa conclusione, imputando al dr. __________

di essersi basato soltanto sulle sue affermazioni (“per sua stessa ammissione.”) in luogo dei certificati medici

dei curanti che, per contro, hanno sempre attestato un’inabilità lavorativa

totale.

Il TCA evidenzia, al riguardo, che anche la dr.ssa med. __________,

che nel mese di luglio 2017, e quindi esattamente due anni dopo il collega, ha

valutato il ricorrente dal punto di vista psichico, ha espressamente concluso

che la capacità lavorativa come cameriere era nulla a far data dal rapporto del

dr. med. __________. Essa ha fondato la sua decisione su tutti i referti medici

agli atti aventi valenza psichiatrica e quindi non soltanto su quello, qui

contestato dal ricorrente, del 27 luglio 2015 del dr. med. __________. Per tale

motivo, la scrivente Corte non ha motivo di dubitare della correttezza delle

conclusioni a cui è giunta la perita nella sua valutazione, non solo per

definire la capacità lavorativa nell’attività precedente, ma anche per valutare

quella in attività adeguate, affermando - implicitamente - che dal 27 luglio

2015.

l’assicurato era abile in altre attività al 100%.

Non va inoltre dimenticato di

osservare che lo stesso psichiatra curante dr. med. __________, nel suo

rapporto del 13 agosto 2015 (doc. 16) ha affermato che sarebbe stata opportuna

una reintegrazione professionale e che viste le limitate capacità di

concentrazione, adeguamento e caricabilità, consigliava un posto di lavoro

tranquillo, con regolarità nell’orario di lavoro e nessun turno.

Alla luce di ciò, le

affermazioni dell’insorgente secondo cui sarebbe stato sempre inabile al lavoro

dal 12 agosto 2014 in poi non possono essere tutelate nella misura in cui esse

si riferiscono all’esercizio di una attività lucrativa in attività adeguate,

visto che perfino lo stesso psichiatra curante le ha caldeggiate fermo restando

determinate limitazioni.

Quanto ai pareri del medico

curante dr. med. __________, sebbene egli non sia specialista in materia e

quindi le sue dichiarazioni al riguardo non hanno pieno valore probatorio (sul

principio secondo cui la valutazione di medico non specialista in materia non

può per giurisprudenza avere pieno valore probatorio, cfr. STF

9C_18/ 2010 del 7 ottobre 2010, consid. 5.3.2; STF 9C_53/2009 del 29 maggio

2009, consid. 4.2 e i riferimenti; fra le ultime: STCA 32.2017.172 del 28

maggio 2018; STCA 32.2017.124 del 22 febbraio 2018; STCA 32.2016.59 del 30 marzo

2017), va comunque rilevato che lo stesso aveva posto il 24 settembre 2015 (docc.

27.

e 28) una prognosi favorevole a medio-lungo termine con recupero completo

dell’attività lavorativa, che rappresentava un valido obiettivo terapeutico,

benché a quel momento l’assicurato non se la sentisse ancora di attivarsi in

tal senso e quindi l’aveva ritenuto totalmente inabile per qualsiasi lavoro.

Rilevato come non vi siano certificati medici che attestino una

incapacità lavorativa dal 12 agosto 2014 in poi se non per i tre giorni di

degenza presso il __________ e per qualche giorno successivo, non è possibile

fare decorrere da quel momento l’anno di attesa previsto dall’art. 28 cpv. 1 LAI.

In virtù delle riflessioni esposte, ritenuto che fino a luglio 2015,

e meglio alla valutazione del dr. med. __________, il ricorrente va dunque considerato

come abile al lavoro al 100% nell’attività di cameriere, il termine d’attesa

decorre soltanto da quel momento.

Ne discende che la sua capacità di guadagno residua è stata a

giusto titolo calcolata dall’amministrazione dal mese di luglio 2016.

Per quanto concerne i periodi successivi, fanno state le

conclusioni tratte dai periti del Servizio Accertamento Medico sia nella

perizia pluridisciplinare del 18 settembre 2017 sia nel loro rapporto

complementare del 19 ottobre 2017, che sono state confermate dalla nota del 23

marzo 2018 emessa a seguito delle osservazioni al progetto di decisione.

Quest’ultimo scritto ha infatti ben riassunto i periodi e i gradi

di capacità lavorativa del ricorrente sia come cameriere sia nell’esercizio di

altre attività adeguate, precisando chiaramente la situazione antecedente alla

perizia di luglio 2015 del dr. __________ - che ha riconosciuto un’inabilità

lavorativa totale come cameriere - e alla dimissione dalla Clinica psichiatrica

di __________ a fine ottobre 2016, a partire da quando l’assicurato è stato

valutato abile al 50% in attività adatte.

Così facendo, gli specialisti del SAM hanno espressamente

affermato che, eccetto i periodi di ricovero stazionario in cui l’assicurato

era totalmente inabile in qualsiasi lavoro, per il resto del tempo egli era

dapprima capace al 100% in attività adeguate come valutato dal dr. __________,

poi al 50% dall’ottobre 2016.

All’affermazione ricorsuale secondo cui non è realistico che fra

la degenza durata un mese alla Clinica __________ da aprile a maggio 2016 e il

successivo ricovero alla Clinica psichiatrica __________ tre mesi dopo fino a

fine ottobre 2016, l’assicurato sia stato considerato abile al 100% in altre

attività, va qui rinviato alle chiare e complete valutazioni effettuate dalla

dr.ssa med. __________ per quanto concerne l’aspetto psichiatrico. La stessa ha

infatti debitamente e compiutamente analizzato lo status psichico del

ricorrente non solo di persona durante due colloqui, ma anche sulla scorta

della documentazione specialistica raccolta, ivi compresi i rapporti di

dimissione dalle due strutture psichiatriche. Pertanto, le sue considerazioni

sono state rese in tutta conoscenza della situazione e la scrivente Corte non

ha dunque alcun motivo, in assenza di ulteriore certificazione medica contraria,

di mettere in dubbio le conclusioni tratte dalla specialista in materia, che ha

ben valutato l’intera situazione.

Non va infine dimenticato che la dr.ssa med. __________ ha

sottolineato che v’erano delle risorse personali tali da essere attivate

qualora l’assicurato si fosse “calmato” dalla presa in carico psichiatrica e

psicoterapeutica, oltre che da un sostegno socio-assistenziale. Essa ha

osservato che con questi aiuti il ricorrente presentava un potenziale di integrazione

professionale che poteva essere valorizzato attraverso misure di riallenamento

progressivo al lavoro, che poteva risultare anche terapeutico.

Pertanto, una ripresa lavorativa non poteva che essere di aiuto e

positiva per l’assicurato.

D’altronde, è lo stesso responsabile della Comunità __________ che

il 24 gennaio 2018 (doc. 87) ha dichiarato che “Da

quando svolge queste attività “su misura”, abbiamo notato in lui un netto

miglioramento nel comportamento generale. Comunque ha sempre dimostrato un

grande impegno e si è sempre comportato in modo più che corretto con noi o con

gli altri ospiti comunitari.”.

In virtù delle argomentazioni esposte, questo Tribunale non può

che allinearsi alle conclusioni tratte dagli specialisti del Servizio

Accertamento Medico per quanto riguarda lo stato di salute del ricorrente e la

sua capacità lavorativa tanto come cameriere quanto in altre attività adeguate

alle sue condizioni.

Le stesse sono state riprese il 3 aprile 2018 (doc. 93) dal dr.

med. __________ del Servizio Medico Regionale e devono quindi essere fatte

proprie pure dalla scrivente Corte, non potendo infatti concludere nel senso preteso

dal ricorrente.

A quest’ultimo proposito, il TCA rileva che in questo rapporto

finale SMR risulta però che non erano applicabili terapie che avrebbero

migliorato la capacità lavorativa del ricorrente ma, come evidenziato, ciò

contraddice le conclusioni della perita psichiatra. Infatti, la dr.ssa med. __________

ha chiaramente indicato che erano possibili misure psichiatriche e

psicoterapeutiche per aiutare l’assicurato a riacquistare al 100% la capacità

lavorativa in attività adatta. Il potenziale di integrazione professionale che

ha ritenuto essere presente poteva essere valorizzato con misure di

riallenamento progressivo al lavoro e l’iniziale capacità lavorativa al 50% in lavori

adeguati sarebbe diventata del 100% non appena fosse stata ripristinata la

terapia psicofarmacologica.

Occorre ancora evidenziare che il principio inquisitorio che regge

la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma

trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo

non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di

controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura

medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare

all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere di

determinare le condizioni di salute dell’assicurato attuando un nuovo esame

medico rispettivamente richiamando dei referti medici - magari addirittura in

possesso dell’interessato medesimo -, quando alla base della lamentela del

ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo

ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (fra le ultime, STCA

32.2018.20

del 28 gennaio 2019; STCA 32.2017.211 del 25 ottobre 2018; STCA

32.2017.174

del 18 luglio 2018; STCA 32.2017.136 del 12 marzo 2018; STCA

32.2017.132

del 26 febbraio 2018; 32.2017.77 del 12 dicembre 2017; STCA

32.2017.70

del 9 novembre 2017; STCA 32.2017.62 del 26 ottobre 2017; STCA

32.2017.6

del 4 luglio 2017; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013 confermata

dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA 32.2008.206 del 15 giugno 2009;

STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).

L'insorgente si è in sostanza limitato a contestare la perizia

pluridisciplinare resa dal Servizio Accertamento Medico sulla questione

psichica, che ha accertato una capacità lavorativa a suo dire non data.

L’assicurato non ha però saputo validamente comprovare le sue

critiche di un peggioramento del suo stato di salute rispetto alla valutazione

della perita, tale da giustificare un’inabilità lavorativa completa sin

dall’evento del 2014.

Il ricorrente si è quindi limitato ad esporre le proprie

valutazioni soggettive, senza però che la documentazione agli atti possa

oggettivamente suffragare le sue sintomatologie soggettive e

contestare di conseguenza che la situazione dal punto di vista clinico,

ossia oggettivo, fosse differente.

Soprattutto, certificati in ambito psichiatrico che attestino

validamente di una situazione peggiore rispetto a quella stabilita dalla dottoressa

__________ non sono stati prodotti dal ricorrente.

Infatti, né con il ricorso né pendente causa l’interessato ha fornito

dei nuovi referti medici a sostegno delle sue tesi.

Soltanto nell’ambito delle sue osservazioni al progetto di

decisione dell’Ufficio AI egli ha apportato due certificati medici, tuttavia

già agli atti dell’amministrazione e quindi già debitamente vagliati dai periti.

Egli non ha dunque prodotto alcun nuovo elemento clinico che possa comprovare

una situazione diversa da quella giudicata dagli specialisti intervenuti nel

2017.

In virtù delle considerazioni esposte, in assenza di nuovi atti

medici che mettano in dubbio le conclusioni che ha tratto la perita dal punto

di vista psichico, la scrivente Corte deve ritenere come completo, chiaro e

affidabile il rapporto allestito dalla dr.ssa med. __________.

In particolare, le sue conclusioni sono state rese dopo un attento

esame personale delle condizioni oggettive e quindi su delle valutazioni e

constatazioni concrete della capacità lavorativa dell’assicurato non solo

nell’attività abituale di cameriere, ma anche dell’abilità residua in altre

attività adeguate.

Il rapporto dell’11 agosto 2017 ha motivato in modo completo ed

esaustivo le ragioni per essersi attenuta alla valutazione del luglio 2015 del collega

__________ e per avere ritenuto che da allora il ricorrente disponeva di una

capacità lavorativa del 100% in lavori adeguati, mentre dall’ottobre 2016 tale

capacità era del 50% stanti le traversie trascorse dall’assicurato in quel

periodo.

Ad ogni modo, con l’aiuto di una terapia farmacologica, di una psicoterapia

e di un sostegno socio-assistenziale, l’insorgente era in grado di riprendere a

pieno regime lo svolgimento di un’attività adeguata, visto che, addirittura, l’esperta

ha ritenuto che nel ricorrente era presente un potenziale di integrazione

professionale che poteva essere valorizzato con misure di riallenamento

progressivo al lavoro.

Pertanto, in assenza di ulteriore documentazione medica

specialistica che contraddica le predette chiare conclusioni dell’esperta, non

v’è un valido motivo per apportare una modifica alle sue valutazioni delle

condizioni di salute del ricorrente con attinenza alla decisione del 6 aprile

2018.

qui impugnata.

La scrivente Corte conclude dunque che lo stato di salute del

ricorrente è stato compiutamente valutato dagli specialisti del Servizio

Accertamento Medico sulla base del rapporto peritale allestito il 18 settembre

2017, completato il 19 ottobre 2017 e ribadito il 23 marzo 2018.

Alla luce di ciò, vanno confermate le inabilità lavorative

stabilite dal dr. med. __________ nel suo ultimo parere del 3 aprile 2018, da

intendere come riduzione di rendimento del 50% laddove dal 25 ottobre 2016 al

17.

febbraio 2017 e poi nuovamente dal 20 febbraio 2017 l’assicurato è stato

ritenuto abile al 50% in attività adeguate. Se l’evento del 12 agosto 2014 ha

comportato una incapacità lavorativa fino al 19 seguente, l’inabilità

lavorativa totale è stata fissata al luglio 2015 come cameriere, mentre in

altre attività soltanto per i periodi di degenza e quindi dal 7 dicembre 2105

al 30 gennaio 2016, dal 7 aprile al 4 maggio 2016 e poi ancora dal 10 agosto al

24.

ottobre 2016 e infine dal 18 al 19 febbraio 2017.

In tali circostanze le contestazioni dell'assicurato, non

sufficientemente circostanziate, devono essere respinte, siccome prive (anche)

di sostrato medicalmente oggettivabile.

L’aspetto medico stabilito dai periti del Servizio

Accertamento Medico va pertanto confermato.

Riconosciuto quindi il valore invalidante delle affezioni

psichiche di cui soffriva il ricorrente, occorre ora verificare, dal profilo

economico, le conseguenze del danno alla salute subìto.

2.7

Accertata quindi una capacità

lavorativa residua del 100% dal luglio 2015 e del 50% dall’ottobre 2016 in

attività adeguata, l’amministrazione, per la determinazione del grado di

invalidità, ha utilizzato il consueto metodo ordinario.

Essa ha così messo a confronto il reddito che l'assicurato avrebbe

conseguito nel 2016 senza il danno alla salute nella professione precedente stabilendolo

sulla base dei dati statistici nel settore della ristorazione visto che quando

è insorto il danno non aveva un contratto di lavoro valido (Fr. 51'204,15 per

42,3 ore alla settimana) (doc. 78) (reddito da valido), con quello

risultante da un'attività leggera non qualificata desunto dai salari statistici

conseguibile nel 2016 per 41,7 ore alla settimana (Fr. 67'148,21) (reddito

da invalido).

A decorrere dalla scadenza dell’anno di attesa (luglio 2016) fino

al ricovero in ospedale il mese seguente, l’Ufficio AI ha ridotto quest'ultimo

dato del 5% per motivi personali (Fr. 63'790,80) e l’ha paragonato al reddito

da valido aggiornato nel 2016 a Fr. 51'740.-, per giungere a nessun discapito

economico e quindi a una capacità di guadagno residua del 100%.

In secondo luogo, per il periodo dal 25 ottobre 2016 in poi, ha dapprima

tenuto conto della capacità lavorativa residua del 50% e in seguito ha ridotto

ulteriormente il reddito ipotetico da invalido del 5% per motivi personali, per

ottenere una capacità di guadagno del 38% e quindi insufficiente per attribuire

una rendita di invalidità ex art. 29 LAI.

2.8

L'obbligo

dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri

ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze

economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui

l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative

del danno alla salute.

In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto

quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua

residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V

22.

consid. 4a pag. 28; Landolt,

Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi

Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una

rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da

escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona assicurata possono tuttavia essere

pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze

oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa

residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione

professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro

equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22

consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità

è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica

ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda

di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da

offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si

dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue

residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il

diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà

essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una

forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale

o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità

occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF

8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 5.2; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009

consid. 2.3; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e

1989.

pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).

Al riguardo, come è stato ricordato nella STF

8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al considerando 2.3, il Tribunale federale ha già

ripetutamente stabilito che in considerazione dell'ampio ventaglio di

attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi

(cfr. Tabella TA1 edita dall’Ufficio federale di statistica, livello di

esigenze 4, attuale livello di competenze 1) – un numero significativo di

queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la posizione

e sono pertanto adatte al danno alla salute che impone di lavorare in posizione

alternata - esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria

capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del mercato occupazionale

per personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid.

4a), in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che

non comportano aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di

posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato

costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere

soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua

formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed

intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro

equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin,

Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag.

205.

segg., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die

Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den

körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten

zu entsprechen”; Doudin, La rente

d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral des assurances, in SZS 1990, pag. 255 segg.).

In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di

lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività

manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di

manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin,

op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).

L’Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro

accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.

Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti

vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano

le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC

1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004, U 871/02, consid. 3; STFA del

25.

febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.5).

Anche in questo ambito vi sono aperte delle opportunità di lavoro

per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni

di servizio.

Occorre infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero

che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile

il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha in particolare

già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e

commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998

p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).

Da ultimo, va ricordato che la determinazione del grado AI è il

risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in integrazione

professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; egli valuta

infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta

quindi al consulente, e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare

un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli

elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4;

RtiD II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

2.9

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre

stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di

verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1

pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve essere determinato il più

concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la

persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del

caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129

V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere

conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda

simile.

Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in

maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o

statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto

del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa

valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza

generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI

2000.

U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale

va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe

intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere

concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La

mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti

che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la

partecipazione a corsi, ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01]).

Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze

particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I

salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari

fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid.

3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal

presupposto che, senza il danno alla salute, l'assicurato avrebbe continuato ad

esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati

eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 U 168 pag. 100 consid.

3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

2.10

Il ricorrente ha contestato la

determinazione del reddito da valido effettuata dall’amministrazione, ritenendolo

pari a Fr. 53'425.- nel 2014 sulla base della Tabella T1_b per 42,3 ore alla

settimana nella categoria 55-56 servizi di alloggio e di ristorazione e nel

2015.

a Fr. 53'621.-.

La richiesta dell’assicurato non può essere accolta.

Va ricordato che determinante per stabilire il reddito ipotetico

conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da

valido) non è il guadagno nell'ultima attività esercitata, ma il reddito che

otterrebbe, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, se non

fosse divenuta invalida.

Di regola, ci si fonderà sull'ultimo reddito conseguito prima del

danno alla salute (DTF 139 V 28 consid. 3.3.2; DTF 135 V 58 consid. 3.1). In

effetti, il reddito conseguito prima dell'insorgere del danno alla

salute è in linea di principio il punto di riferimento, secondo l'esperienza

empirica, per cui l'attività svolta fino a quel momento sarebbe proseguita.

Eccezioni a questo principio devono essere previste secondo la verosimiglianza

preponderante (per un caso di applicazione dell’eccezione, cfr. STF 9C_887/2017

del 7 giugno 2018, consid. 4.3.2; STF 9C_24/2009 del 6 marzo 2009, consid. 3.2;

DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224).

Nell’evenienza concreta, il ricorrente ha lavorato da ultimo dal

18.

aprile al 31 ottobre 2014 come cameriere in una capanna (doc. 12) e il danno

alla salute è subentrato nel luglio 2015 (dr. __________).

Essendo quindi stato disoccupato quando è insorto il danno e non

avendo perso il lavoro per motivi medici, il suo reddito da valido deve essere

stabilito facendo capo ai dati statistici risultanti dalla RSS TA1 del 2014 (STF

8C_89/2018 del 18 settembre 2018; STF 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016; STF 8C_842/2014

dell’8 marzo 2015).

Per quanto concerne il 2016 (cfr., a proposito del 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile

2016.

pubblicata in DTF 142 V 178, in particolare il consid. 2.5.7, in cui il

Tribunale federale ha espressamente escluso l’applicazione della Tabella TA1_b,

come peraltro già giudicato da questo Tribunale con la STCA 36.2014.107 del 2

febbraio 2015), anno di eventuale inizio del diritto alla rendita (DTF 142 V

178, consid. 2.5.7), in assenza di dati salariali concreti occorre basarsi sui

dati statistici nazionali e dall'inchiesta

svizzera sulla struttura dei salari 2014, edita dall'Ufficio federale di

statistica, più precisamente dalla

tabella TA1 2014_tirage_skill_level - Rami economici (NOGA08) (denominata Salario

mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di

competenze e il sesso – Settore privato; cfr., per il 2012, la citata

DTF 142 V 178), si osserva che il

salario lordo mediamente percepito in quell'anno da un uomo nel settore

55-56 dei Servizi di alloggio e di ristorazione per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; cfr. la citata DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) per 40 ore settimanali corrisponde a un importo

di Fr. 48'420.- (Fr. 4'035.- x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione dei

salari nominali questo dato fino a porsi

al momento in cui l'assicurato dovrebbe ricevere la rendita (DTF 126 V 81

consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148 del 12

dicembre 2008; STCA del 13 febbraio

2006, 36.2005.55), per l'indicizzazione dei salari nell'ambito

dell'accertamento del reddito ipotetico da valido nel settore della

ristorazione si ha per gli uomini che partendo dal dato del 2014 (Tabella

TA1 2014) il salario lordo statistico svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2015

a Fr. 48'565,26 (Fr. 48'420.- + 0,3%) e nel 2016 a Fr. 49'050,91 (Fr. 48'565,26 + 1%) (cfr.

Tabella T1.2.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2017, pubblicata

dall'Ufficio federale di statistica; STF 8C_671/ 2013 del 20

febbraio 2014, consid. 4.2).

Riportando ora queste cifre,

che si riferiscono ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana, su un

orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 42,3 ore nel settore

della ristorazione computabili nel 2016 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21

luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio

2008.

e la Tabella sulla durata

normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione economica, in ore per

settimana T 03.02.03.01.04.01, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica,

aggiornata al 2017: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/

statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/temps-travail/heures-normales-statistique-duree-normale-travail.assetdetail.

5287368.

html), il salario lordo medio ipotetico nazionale

da invalido per un uomo ammonta a Fr. 51'871,34 (Fr.

49'050,91 : 40 x 42,3),

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18

febbraio 1999, consid. 3a).

Quale reddito

da valido va ritenuto l’importo di Fr. 51'871,34.

2.11

Per

quanto concerne il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V

75, che al considerando 3b/aa

ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido

è determinante la situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni economiche effettive,

possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti

dalle statistiche salariali ufficiali,

edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi

medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid.

3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, in passato questo Tribunale

aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il

reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva

utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione

(TA13).

L'Alta Corte ha però successivamente

stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di

riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale

di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA I 222/04 del

5.

settembre 2006).

Con sentenza del 7 aprile 2008

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando

il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è

inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il

reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L.

Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag.

326-327) (…)”.

Questo tema è stato

definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza nella sentenza 8C_44/2009

del 3 giugno 2009, in cui ha ricordato che:

"

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio

2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,

precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito

effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario

statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere

considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V

322.

e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un

parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si

procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la

soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza

confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver

tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una

seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e

professionali." (…).

In seguito, nella STF

9C_21/2014 del 2 aprile 2014 l’Alta Corte ha ribadito al considerando 4.2 che i

dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei

redditi soltanto se è comprovato che l’assicurato non intendeva accontentarsi di

un salario modesto. Inoltre, il TF ha ricordato che non vi è una presunzione in

tal senso.

2.12

Per

quanto concerne il 2016, applicando i medesimi principi esposti per il reddito da valido, e più

precisamente basandosi sui dati della tabella TA1 2014_tirage_skill_level -

Rami economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale]

secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso – Settore

privato; cfr., per il 2012, la citata DTF 142 V 178), si osserva che il salario lordo mediamente

percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; cfr. la citata DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40 ore settimanali nel settore privato

corrisponde ad un importo di Fr. 63'744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).

Per l'indicizzazione dei salari

nell'ambito dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido si ha per gli

uomini che partendo dal dato del 2014 (Tabella TA1 2014) il salario lordo statistico

svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2016 a Fr. 64'299,91 (Fr. 63'744.- : 103,2 x 104,1).

Riportato su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende

di 41,7 ore computabili nel 2016, il salario lordo medio

ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a Fr.

67'032,66 (Fr. 64'299,91 : 40 x 41,7), ritenuto che

la quota di tredicesima è già compresa.

2.13

Secondo la giurisprudenza federale, per gli

assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale

(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L'Alta Corte ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della

riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il Tribunale

federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a

titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. L’applicazione di tassi

più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni

sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria.

Il 17 gennaio 2014 l’Alta Corte

ha rammentato nella sentenza 8C_80/2013 che non è necessario procedere con

deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le

limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria

del permesso di soggiorno o il tasso d’occupazione.

Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete. Non è dunque

possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli

fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto

di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF

9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).

2.14

Nel suo atto ricorsuale

l’assicurato ha chiesto che si tenga conto di un’ulteriore riduzione del 10% da

applicare al reddito da invalido ridotto dall’Ufficio AI del 5%, giacché è un

uomo e deve svolgere attività leggere a tempo parziale.

Il consulente in integrazione professionale che si è occupato del

calcolo del grado di invalidità dell’assicurato ha debitamente spiegato sia per

il calcolo riferito al periodo luglio-agosto 2016 (doc. 81) sia per quello

relativo al mese di ottobre 2016 in poi (doc. 78) quali fattori potevano

entrare in linea di conto a titolo di riduzione per motivi personali.

Analizzati singolarmente i fattori di riduzione ammessi dalla

giurisprudenza federale, il consulente ha concluso in entrambi i casi che erano

dati soltanto i presupposti per applicare una riduzione al reddito statistico

del 5% per altri fattori.

Non entravano invece in considerazione ulteriori fattori di

riduzione, quali l’età e gli anni di servizio, la limitazione della

funzionalità, la nazionalità e il permesso di soggiorno, il tasso di

occupazione. Per ognuno di questi parametri il funzionario ha esposto la

giurisprudenza resa sull’argomento, motivando sufficientemente le sue

considerazioni al riguardo.

In particolare, il consulente ha indicato il 29 dicembre 2017

(doc. 81) per il primo periodo di calcolo che non effettuava una riduzione per

attività leggera e che le limitazioni funzionali non influenzavano le attività

adeguate.

Per secondo periodo, il 23 ottobre 2017 (doc. 78) il consulente

non ha effettuato una riduzione per attività leggera e nemmeno per le

limitazioni funzionali individuate dai periti, visto che la limitazione del

rendimento stabilita in sede medica ne teneva già conto nella determinazione

della capacità residua del 50%.

Va infatti considerato che la capacità lavorativa del 50% è da

intendere quale riduzione del rendimento del 50% nell’ambito di una presenza

durante tutto il giorno (cfr. rapporto finale SMR) e non come riduzione della

presenza sul posto di lavoro.

Al riguardo, va evidenziato che alla luce di quanto sottolineato dall’Alta

Corte nella STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014, la riduzione del rendimento non

dà luogo ad un’ulteriore riduzione per motivi personali:

" 5.4. En ce qui concerne le taux

d'abattement sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que

lorsqu'un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une

diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation

de la capacité de travail et il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un

abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2;

8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références).“.

Anche nella STF 8C_163/2015 del 16 giugno 2015 il Tribunale

federale ha ricordato che non è possibile, nel momento in cui si valuta

l’entità della riduzione percentuale da applicare al reddito da invalido,

tenere conto nuovamente della riduzione di rendimento già constatata a livello

medico e inclusa nella valutazione della capacità lavorativa residua, onde

evitare di prendere in considerazione due volte lo stesso punto di vista (STCA

32.2018.51

dell’11 febbraio 2019; 32.2018.31 del 4 febbraio 2019; STCA

32.2017.124

del 22 febbraio 2017; STCA 32.2017.42 del 5 ottobre 2017; STCA

32.2015.76

dell’8 marzo 2016; STCA 32.2014.130 del 24 settembre 2015).

La nostra Massima Istanza ha espressamente indicato che:

"

(…)

3.2.2

Bestehen über das ärztlich

beschriebe Beschäftigungspensum hinaus zusätzliche Einschränkungen, wie

beispielsweise ein vermindertes Rendement pro Zeiteinheit wegen verlangsamter

Arbeitsweise oder ein Bedarf nach ausserordentlichen Pausen oder ist die

funktionelle Einschränkung ihrer besonderen Natur nach nicht ohne weiteres mit

den Anforderungen vereinbar, wie sie sich aus den gewöhnlichen betrieblichen

Abläufen ergeben, kann dies bei der Bemessung des leidensbedingten Abzugs vom

statistischen Tabellenlohn berücksichtigt werden (Urteil 8C_260/2011 vom 25.

Juli 2011 E. 5.5 mit Hinweisen). Allerdings ist zu beachten, dass allfällige

bereits in der Beurteilung der medizinischen Arbeitsfähigkeit enthaltene

gesundheitliche Einschränkungen nicht zusätzlich in die Bemessung des

leidensbedingten Abzuges einfliessen können, weil damit ein- und derselbe

Gesichtspunkt bei der Bestimmung des Invalideneinkommens doppelt angerechnet

Dispositivo

würde. Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass Dr. med. B.________ die

Arbeitsfähigkeit in der angestammten oder einer anderen adaptierten

Erwerbstätigkeit in der Bandbreite von 50 % - 70 % angab, wobei aus der

(mehrfachen) Unterstreichung des höheren Niveaus (70 %) zu schliessen war, dass

die Versicherte eher in diesem Umfang ohne Leistungseinschränkung arbeiten

könnte. Unter diesen Umständen hat das kantonale Gericht zu Recht erkannt, dass

kein triftiger Grund bestand, in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen,

zumal auch sonst kein abzugsbegründendes Merkmal gemäss BGE 126 V 75 vorlag,

welches die Vorinstanz, auf deren Entscheid im Übrigen verwiesen wird, nicht

berücksichtigt hätte.”.

Tutto ben considerato, il TCA ritiene che, da una valutazione

complessiva, il tasso di deduzione del 5% sia adeguato e ciò tenendo anche

conto dell’età del ricorrente e della sua capacità lavorativa residua. Non v’è

quindi alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione

nell'applicazione della riduzione concessa, percentuale che si trova del resto

entro i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.

Va concluso che con una capacità lavorativa residua del 100% e del

50% il ricorrente è reintegrabile in un mercato equilibrato del lavoro.

2.15 Ne segue che dopo l’anno di

attesa dall’insorgenza del danno, il reddito statistico ipotetico da

invalido rivalutato ammontante nel 2016 a Fr. 67'032,65

va ridotto del 5% per tenere

conto delle circostanze personali, ottenendo così l’importo di Fr. 63'681,02 (Fr. 67'032,65 - [Fr. 67'032,65 x 5 : 100]).

Confrontando questo dato con l'ammontare di Fr. 51'871,34 corrispondente al reddito (ipotetico)

da valido che l'assicurato avrebbe potuto conseguire nell'anno 2016

per l'attività di cameriere esercitata al 100%

senza il danno alla salute, risulta dunque una perdita di guadagno nulla ([Fr. 51'871,34 -

Fr. 63'681,02] : Fr. 51'871,34 x 100), visto che essendo

abile al 100% in altre attività adeguate il ricorrente conseguirebbe per

luglio e agosto 2016 un reddito maggiore in un’altra attività adatta

piuttosto che nella sua di cameriere.

Da ottobre 2016 in poi, il reddito statistico ipotetico

da invalido rivalutato va ritenuto

nella misura del 50% stante la

ridotta capacità lavorativa esigibile dell’assicurato (Fr.

33'516,32) e in seguito questo nuovo reddito va diminuito del 5% per motivi personali, per giungere a Fr.

31'840,51.

Paragonato con il reddito (ipotetico) da valido suindicato, risulta

dunque una perdita di guadagno del 38,61% ([Fr. 51'871,34 -

Fr. 31'840,51] : Fr. 51'871,34 x 100), che va arrotondata

al 39% (DTF 130 V 121).

2.16 Alla luce di tutto quanto

esposto, dall'inabilità lavorativa del 100% nella precedente

attività sorta nel luglio 2015 l’assicurato non ha diritto di beneficiare di

una rendita di invalidità, poiché dal luglio 2016 all’entrata in ospedale del

mese seguente la sua perdita di guadagno era nulla stante una capacità residua

totale; inoltre, dalla dimissione dalla Clinica psichiatrica di __________

avvenuta nell’ottobre 2016, con un’abilità residua del 50% in altre attività

adeguate – percentuale intesa come riduzione del rendimento – la perdita di

guadagno era del 39% (art. 29 LAI).

Questo Tribunale conferma dunque la decisione dell’Ufficio AI di

rifiuto di attribuzione di una rendita di invalidità.

2.17 Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.

500.-vanno poste a carico dell’insorgente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le

spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti