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Decisione

32.2018.66

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 aprile 2019Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le

rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante

dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche

quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla

capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl.

del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V

275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).

2.3. Nel

caso concreto, al fine di accertare le condizioni di salute dell’interessata, l’Ufficio

AI ha ordinato dapprima una perizia reumatologica, eseguita dal dr. __________.

Quest’ultimo,

con referto peritale del 9 ottobre 2016, valutati gli atti, dopo aver proceduto

alla consueta anamnesi, alla descrizione dei disturbi dal punto di vista

soggettivo, esaminati i reperti e vagliate le costatazioni oggettive (status),

ha posto le seguenti diagnosi:

" (…)

4- Diagnosi

• sindrome cervicolombospondilogena cronica in:

o nota spondilartrite assiale e

periferica

-

attualmente oligoattiva

o note alterazioni degenerative

al rachide cervicale (discopatie C4-TH1), dorsale (protrusioni discali

multisegmentali) e lombari (discopatia con condrosi e spondilartrosi (L3/L4)

o disturbi statici del rachide

(ipercifosi della dorsale con protrazione del capo, iperlordosi lombare)

o decondizionamento e sbilancio muscolare

o tendenza fibromialgica (6 su

18 punti fibromialgici positivi)

o obesità (peso: 113.6 kg;

statura: 163 cm)

• Periartropatia omero scapolare con

sintomatologia di attrito a destra

• poliartrosi delle dita (diagnosi clinica).”

(Pag. 172 inc. AI)

Esprimendosi

a proposito della capacità lavorativa, il dr. __________ ha considerato

l’interessata abile al lavoro sull’arco di una giornata di lavoro di 8-9 ore, con

rendimento massimo, a partire dal 4 ottobre 2016.

Per

il periodo precedente, lo specialista in reumatologia ha indicato che “può

essere riconosciuta la capacità lavorativa ritenuta dai medici curanti del 50%

di un lavoro svolto abitualmente all’80% come impiegata alla logistica, a

decorrere dal 24 aprile 2015”.

Il

dr. __________ ha messo in rilievo l’esistenza di una comorbidità psichiatrica definita

come depressione con disturbi dell’alimentazione “in grado di causare

all’assicurata una parte della rilevante astenia definita dal reumatologo

curante come di origine multifattoriale; i sintomi legati alla patologia

psichiatrica potrebbero compromettere il rendimento lavorativo in attività

anche adatta allo stato di salute se teniamo unicamente conto delle patologie

somatiche reumatologiche, per cui l’assicurata va anche sottoposta a perizia

psichiatrica” (pag. 173 inc. AI).

A seguito di una richiesta

di precisazioni da parte del dr. ___________ del SMR – volta ad appurare se,

come attestato dal dr. ___________, la malattia di lunga durata possa essere

iniziata il 2 marzo 2015 (pag. 230 inc. AI) - il dr. __________, con

precisazioni del 19 luglio 2017, ha confermato l’inizio dell’inabilità

lavorativa di lunga durata del 100% dal 2 marzo 2015, quella del 50% dal 24

aprile 2015, così come le risultanze peritali (pag. 241 inc. AI).

Alla

luce della comorbidità psichica messa in rilievo dal dr. __________, l’amministrazione

ha pure ordinato una perizia psichiatrica, affidata al __________.

Con

referto del 6 febbraio 2017, la dr.ssa __________ e la dr.ssa __________ del __________,

posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome

ansioso depressiva (ICD10-F41.2)”, hanno ritenuto l’interessata inabile al

lavoro nella misura del 20% in qualsiasi attività, intesa come orario ridotto,

a partire dal mese di giugno 2016.

Le

specialiste del __________ hanno aggiunto che “la prognosi appare incerta visto

il decorso clinico e la ridotta resilienza dell’assicurata che potrebbe

sviluppare stati depressivi più gravi e con maggiore influsso sulla CL” (pag.

197 inc. AI).

Il

dr. __________ del SMR, fatte proprie le risultanze peritali reumatologica e

psichiatrica, nel rapporto finale del 27 febbraio 2017 ha concluso che l’assicurata

presenta un’inabilità lavorativa del 20% dal 5 ottobre 2016 (pag. 202 inc. AI).

In sede di osservazioni

contro il progetto di assegnazione di una rendita di invalidità temporanea,

l’assicurata ha trasmesso all’amministrazione un referto del 25 agosto 2017,

con il quale il proprio reumatologo curante, dr. __________, ha contestato la

valutazione peritale del dr. __________, rilevando che i rapporti medici di

decorso a disposizione confermano un decorso altalenante con fasi di

peggioramento dei sintomi, motivo per il quale il miglioramento certificato dal

perito in realtà “non corrisponde al quadro globale di salute della paziente,

la situazione clinica soggettiva e oggettiva non tende infatti a migliorare

stabilmente, persiste la sintomatologia algica, l’affaticabilità, la ridotta

resistenza allo sforzo e la necessità di una cura farmacologica”.

Il

dr. __________ ha aggiunto che la paziente presenta pure uno spiccato

affaticamento che contribuisce alla tolleranza ridotta allo sforzo (pag. 288

inc. AI).

Con

complemento peritale del 9 ottobre 2017, il dr. __________ - dopo aver “letto

con attenzione il certificato medico redatto dal mio collega di specialità dr. __________”

e aggiunto che “premetto che la mia valutazione della capacità funzionale e di

carico residua si fonda principalmente sulle patologie strutturalmente

spiegabili nel mio ambito di specialità, presenti al momento della valutazione

peritale in questione, tra le quali figurano anche le indagini radiologiche

fino a quel momento disponibili” - ha confermato la propria precedente

valutazione, indicando tuttavia espressamente che “qualora lo stato di salute,

successivamente alla valutazione peritale fosse peggiorato, bisognerà

rivalutare l’assicurata, sulla base di eventuali nuovi dati oggettivi” (pag.

296 inc. AI).

2.4. In

sede ricorsuale e in corso di causa, la rappresentante dell’assicurata ha

nuovamente contestato che nel caso di specie vi sia stato un miglioramento

delle condizioni di salute dell’interessata, tale da renderla inabile al lavoro

nella misura del 20% a partire dal mese di ottobre 2016, come ritenuto

dall’amministrazione, producendo della documentazione medica a dimostrazione di

una maggiore inabilità lavorativa.

Nel

contempo, la rappresentante della ricorrente ha chiesto che l’amministrazione,

alla quale gli atti vanno rinviati per complemento istruttorio, sia tenuta ad

ordinare una perizia pluridisciplinare o, quantomeno, una perizia

bidisciplinare, ritenendo insufficiente l’avere messo in atto unicamente due

perizie monodisciplinari, indipendenti l’una dall’altra.

La

documentazione medica prodotta in sede ricorsuale e in corso di causa

dell’assicurata non è stata sottoposta dall’Ufficio AI agli specialisti in

reumatologia e in psichiatria autori dei consulti peritali posti a fondamento

della decisione impugnata, bensì al SMR, il quale ha preso posizione con

annotazioni del dr. __________ del 28 maggio 2018 (doc. IV/2), dell’8 agosto

2018 (doc. X/2) e del 20 settembre 2018 (doc. XIV/1), rispettivamente del dr. __________

del 25 maggio 2018 (doc. IV/1) e del 9 agosto 2018 (doc. X/1).

In particolare, il dr. __________ del SMR ha tramite puntuali e

diffuse considerazioni di ordine medico esposto le ragioni per le quali, a suo

modo di vedere, non può essere rimproverato alcunché all’Ufficio AI nell’avere

considerato opportuno valutare lo stato di salute dell’interessata tramite due

perizie monodisciplinari in ambito reumatologico, rispettivamente psichiatrico,

anziché, come invece preteso dalla rappresentante della ricorrente, attraverso

una perizia pluridisciplinare o, quantomeno bi-disciplinare (cfr. doc. XIV/2).

Il dr. __________ del SMR ha più volte ripetuto di avere

dimostrato come l’origine dei disturbi dell’interessata non possa essere

considerato multifattoriale (doc. XIV/1).

Dal profilo psichiatrico, il dr. __________ ha, in maniera

stringata, ritenuto pienamente probante la valutazione peritale del __________,

considerando le valutazioni dello psichiatra curante prive di significative

variazioni tali da consentirgli di discostarsi dalle conclusioni della stessa

(doc. IV/1 e X/1).

2.5. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Considerandi

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.

), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.6

Nell’evenienza

concreta, richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio dei

rapporti medici di cui al considerando precedente, questo Tribunale non può,

senza che prima venga allestito un complemento peritale in ambito

reumatologico, rispettivamente in quello psichiatrico, confermare la

valutazione medico-teorica finale con la quale il SMR, facendo propri gli

apprezzamenti peritali in ambito reumatologico e psichiatrico, ha reputato

essere intervenuto a partire dal mese di ottobre 2016 un miglioramento dello

stato di salute tale da rendere l’interessata inabile al lavoro al 20%, per i motivi di seguito esposti.

Se

da una parte, come diffusamente e in maniera convincente esposto dal dr. ____________

del SMR nelle annotazioni prodotte in corso di causa, questo Tribunale concorda

con l’amministrazione nel ritenere che, fino al momento di emanazione della

decisione impugnata (del 5 aprile 2018) - data che delimita temporalmente

il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni

sociali (cfr. STF 9C_32/2017 del 31

ottobre 2017 consid. 4.3.2.; STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid.

3.1.2

; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1.) - le patologie di cui era affetta l’assicurata

non erano tali da imporre la messa in atto di una perizia pluridisciplinare o

bi-disciplinare, come invece preteso dalla ricorrente, d’altra parte il TCA

ritiene che la documentazione medica prodotta in corso di causa da RI 1 avrebbe

dovuto essere sottoposta per una valutazione peritale di decorso al dr. __________,

rispettivamente al __________, non potendo considerare sufficienti le seppure

circostanziate e ben motivate considerazioni esposte dal SMR al riguardo.

In

particolare, il TCA concorda con il dr. __________ del SMR nel considerare che

la problematica renale che affligge l’interessata non era, perlomeno fino al

momento della decisione impugnata, tale da rendere imprescindibile una

valutazione peritale (cfr. doc. IV/2).

A

conferma di ciò, infatti, lo stesso Primario del reparto di medicina interna e

nefrologia dell’Ospedale di __________, Prof. dr. __________, nel referto del

18.

giugno 2018 in risposta ad una richiesta della patrocinatrice della

ricorrente, ha espressamente indicato che “per quanto riguarda la problematica

renale non ho argomenti per sostenere il ricorso contro la decisione dell’AI e

la richiesta di una perizia pluridisciplinare”, aggiungendo che “al di fuori

degli aspetti psicologici e reumatologici, come suggerito dal dr. __________ dell’Ufficio

AI non vi sono argomenti per sostenere la legittimità di un’incapacità

lavorativa permanente” (doc. A8).

Ciò non esclude, tuttavia, che la questione debba essere

approfondita in futuro, in caso di peggioramenti, come sottolineato dallo

stesso Prof. dr. __________, il quale ha precisato che “il fatto che la

malattia policistica autosomale dominante attualmente non ha ripercussioni

sulla capacità lavorativa non significa che non sia una malattia suscettibile

di tradursi in futuro in un certo grado di invalidità ma questa ipotesi non è

comunque al momento attuale” (doc. A8).

Nell’ambito del presente rinvio degli atti all’amministrazione per

complemento istruttorio e nuova decisione, occorrerà quindi verificare se la

problematica renale è rimasta inalterata o, nella negativa, procedere agli

approfondimenti specialistici del caso.

Posto

che fino al momento della decisione impugnata gli aspetti epatico-renali non

erano tali da influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata, a

ragione il SMR non ha reputato opportuno predisporre una perizia

pluridisciplinare. Su questo aspetto, quindi, il TCA non può che concordare con

l’agire dell’amministrazione.

Va, a tale

riguardo, ancora una volta ricordato che l’art. 72bis OAI, in vigore dal 1°

marzo 2012, dedicato alle perizie mediche pluridisciplinari, al cpv. 1

stabilisce che “Le perizie che interessano tre o più discipline mediche sono

eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio federale ha concluso una

convenzione” e al cpv. 2 che “i mandati sono attribuiti con metodo

aleatorio”. La disposizione appena citata, che si riferisce ai servizi di

accertamento medico (SAM) ai sensi dell’art. 59 cpv. 3 LAI (Meyer/Reichmuth,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), 2014, art. 59 n. 9, pag.

565), non concerne tuttavia la fattispecie in esame che ha per oggetto valutazioni

peritali che riguardano due discipline mediche (psichiatria e reumatologia).

Il

TCA ritiene pure corretto l’agire del SMR nella misura in cui, dopo avere

disposto un approfondimento peritale reumatologico e preso atto dell’esistenza

– messa in luce dal dr. __________ - di una comorbidità psichiatrica, ha

disposto l’attuazione anche di una valutazione peritale psichiatrica.

Tale

modo di procedere risulta pienamente rispettoso dell’obbligo di accertamento da

parte dell’Ufficio AI ai sensi dell’art. 43 cpv. 1 LPGA, nonché di quanto

previsto dalla Circolare sull’invalidità e sulla grande invalidità nell’assicurazione

per l’invalidità, marg. 1057, in cui si stabilisce che:

" La

valutazione delle condizioni di diritto dal punto di vista medico, sulla scorta

del referto e di altri documenti, spetta all’ufficio AI. Allo scopo,

quest’ultimo ha a disposizione medici del SMR specializzati in diverse

discipline (9C_858/2014). Se necessario, il SMR raccomanda di richiedere

ulteriori documenti medici e decide se l’assicurato debba sottoporsi a un esame

presso il SMR. Se questi provvedimenti non permettono di accertare

sufficientemente la sussistenza delle condizioni di diritto dal punto di vista

medico, il SMR raccomanda all’ufficio AI un accertamento medico esteso in una o

più discipline specifiche e designa il servizio idoneo allo scopo. Un

accertamento più approfondito è esigibile dall’assicurato e non è

sproporzionato quando mancano sufficienti atti sullo stato di salute, la

capacità lavorativa e le possibilità d’integrazione (RCC 1980 pag. 322).”

Se, quindi, non è censurabile l’agire

del SMR nell’avere inizialmente assegnato i mandati peritali ad un reumatologo in

prima battuta e, successivamente, al __________; avere escluso la necessità di

una perizia pluridisciplinare e avere pure chiesto un complemento peritale al

dr. __________ alla luce delle obiezioni sollevate dal reumatologo curante, altrettanto

non può dirsi con riferimento alla trattazione del caso dopo l’emanazione della

decisione impugnata, in particolare riguardo alla valutazione della

documentazione medica prodotta dalla ricorrente.

Il TCA ritiene, a tale proposito, che le

certificazioni mediche in ambito reumatologico e psichiatrico trasmesse

dall’assicurata al fine di dimostrare la sua (maggiore) incapacità lavorativa

rispetto a quanto valutato dall’UAI avrebbero dovuto essere sottoposte ai

periti autori dei consulti specialistici posti a fondamento della decisione di

attribuzione di una rendita di invalidità temporanea (come del resto avvenuto

in sede di osservazioni contro il progetto di decisione del 9 agosto 2017, cfr.

pag. 295 inc. AI) e non, invece, essere oggetto di analisi unicamente da parte

del SMR.

Il TCA evidenzia, difatti, che sia il dr. __________, sia le

specialiste in psichiatria del __________, non hanno escluso la possibilità di

un peggioramento delle condizioni di salute dell’interessata, precisando che in

tal caso sarebbe stato necessario valutare nuovamente il caso.

Nel

referto peritale del 6 febbraio 2017, la dr.ssa __________ e la dr.ssa __________

del __________ hanno rilevato che “la prognosi appare incerta visto il decorso

clinico e la ridotta resilienza dell’assicurata che potrebbe sviluppare

stati depressivi più gravi e con maggiore influsso sulla CL” (pag. 197 inc.

AI, corsivo della redattrice).

Da

parte sua, il dr. __________, nel complemento peritale del 9 ottobre 2017, ha attirato

l’attenzione sul fatto che il proprio apprezzamento si fondava sulle patologie

strutturalmente presenti e le indagini radiologiche disponibili al momento

della valutazione peritale, aggiungendo che “qualora lo stato di salute,

successivamente alla valutazione peritale fosse peggiorato, bisognerà

rivalutare l’assicurata, sulla base di eventuali nuovi dati oggettivi”

(pag. 296 inc. AI, corsivo della redattrice).

Ora, alla luce di tali esplicite considerazioni dei periti

interessati, questo Tribunale, in assenza di una loro puntuale presa di

posizione circa il decorso dei disturbi, non reputa sufficiente basarsi

semplicemente sulle motivazioni del SMR per escludere che quanto attestato

nella documentazione medica prodotta in corso di causa possa avere un rilievo

ai fini degli esiti della presente vertenza.

Se è pur vero che, come indicato dal dr. __________, il SMR “non

può avere e non ha la missione di negare l’evidenza, ma, al contrario, di

rendere evidente e comprensibile ciò che per i terzi non cogniti in materia non

lo è per le ovvie carenze conoscitive in medicina” (cfr. doc. XIV/1), il TCA

ritiene che, nel caso di specie, incombesse comunque unicamente al dr. __________

e alle specialiste in psichiatria del __________ giudicare se quanto attestato

successivamente alle loro valutazioni fosse in grado di influire, o meno, sulle

conclusioni peritali.

Tale soluzione appare tanto più opportuna ritenuto che la

valutazione peritale del dr. __________ risale al 4 ottobre 2016 (cfr. pag. 162

inc. AI), mentre la decisione impugnata è del 5 aprile 2018 e che lo stesso perito

reumatologo, nel complemento peritale richiesto dal SMR, ha puntualizzato che

la propria valutazione si basava sullo stato di salute analizzato al momento

della visita peritale, mentre eventuali cambiamenti avrebbero dovuto essere

oggetto di nuovo esame.

Pertanto, stante quanto sopra esposto,

questo Tribunale non può escludere con la necessaria tranquillità, senza

che prima vengano interpellati gli autori delle perizie specialistiche

reumatologica e psichiatrica qui in discussione, che il miglioramento delle

condizioni di salute constatato dai periti in realtà non sia stato duraturo,

come sostenuto dalla ricorrente sulla base di refertazioni mediche

specialistiche prodotte agli atti.

Visto

quanto sopra, spetterà all’Ufficio AI richiedere ai periti interessati un

complemento peritale, che tenga conto della nuova documentazione medica e

radiologica prodotta dall’assicurata in corso di causa e che valuti nuovamente

le patologie che affliggono l’interessata e le ripercussioni che le stesse

hanno sulla sua capacità lavorativa residua.

In

tale ambito, qualora dovesse risultare che l’assicurata presenti delle

limitazioni sia dal profilo somatico, che da quello psichico, spetterà ai

periti esprimersi circa le influenze reciproche delle patologie in questione e

a proposito della capacità lavorativa residua complessiva dell’interessata (ciò

che, in casu, non è stato fatto poiché le limitazioni riscontrare riguardavano

unicamente gli aspetti psichiatrici, motivo per il quale la valutazione globale

operata dal SMR poteva essere, nel caso, ammessa).

Sulla

base delle relative risultanze, l’amministrazione procederà poi nuovamente alla

determinazione del grado d’invalidità dell’assicurata.

Quanto al rinvio degli

atti all’amministrazione va rilevato che nella STF 9C_243/2010 del 28 giugno

2011.

(DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il

Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare

l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti

peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011),

o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione

(“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein

in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage

begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”;

cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

In queste condizioni, la

decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione

affinché proceda conformemente ai considerandi e si pronunci nuovamente a

proposito della rendita spettante all’assicurata.

Ne

consegue che il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

2.7

Visto l'esito favorevole del ricorso,

l'assicurata, rappresentata dalla RA 1, ha diritto al versamento da parte

dell’Ufficio AI di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

2.8

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese di fr. 500.--, sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La

decisione del 5 aprile 2018 è annullata e gli atti sono rinviati

all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi e si

pronunci nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata.

2. Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI,

il quale verserà alla ricorrente fr. 1’800.-- per ripetibili (IVA

inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti