32.2018.66
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15 aprile 2019Italiano30 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.66
cr
Lugano
15 aprile 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 8 maggio 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 5 aprile 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1969, impiegata
nel settore della logistica presso __________ con un contratto all’80%, nel mese
di luglio del 2015 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti
(doc. 11).
Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, in particolare una perizia
reumatologica e una psichiatrica, l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 9
agosto 2017 (doc. 94), poi confermato - dopo avere richiesto una presa di
posizione al perito reumatologo - con decisione del 5 aprile 2018 (doc. A2), ha attribuito all’interessata una mezza rendita di
invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1° marzo 2016 e il 31
gennaio 2017, poi soppressa alla luce di un grado di invalidità globale del 20%
insufficiente per continuare a beneficiare del diritto a prestazioni.
1.2. RI 1, rappresentata dalla RA
1, è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento e
il rinvio degli atti all’amministrazione per la messa in atto di una perizia
pluridisciplinare (doc. I).
La rappresentante
dell’insorgente ha, infatti, evidenziato la lacunosità degli accertamenti
medici eseguiti dall’Ufficio AI, sottolineando come l’assicurata sia affetta da
numerose problematiche di salute, tra le quali anche un’insufficienza renale,
un diabete mellito tipo II insulinodipendente, una steatosi epatica
non-alcolica e un’obesità patologica, le quali sono state totalmente ignorate
dall’amministrazione.
Per tali ragioni, la
rappresentante dell’assicurata ha chiesto che gli atti vengano rinviati all’UAI
affinché ordini una perizia pluridisciplinare che tenga conto dell’insieme
delle patologie dell’interessata, degli effetti che le une hanno sulle altre e
delle ripercussioni che tutti i disturbi nel loro insieme hanno sulla capacità
lavorativa residua.
La rappresentante della
ricorrente ha pure criticato le perizie monodisciplinari eseguite in ambito
reumatologico, rispettivamente psichiatrico.
Ella ha, infatti, ritenuto
poco credibile che una persona affetta da morbo di Bechterew possa conservare
un’esigibilità lavorativa di 8-9 ore al giorno con rendimento completo, come
valutato dal perito reumatologo.
Quanto all’apprezzamento
peritale psichiatrico, la rappresentante dell’insorgente ne ha contestato il
valore probatorio, dato che lo stesso è stato reso senza disporre dei referti
medici del curante che già in passato si era occupato dell’assicurata e senza
tenere conto dell’obesità patologica che affligge l’interessata (doc. I).
1.3. Con risposta del 7 giugno
2018, l’Ufficio AI, dopo avere richiesto e ottenuto una presa di posizione al
SMR riguardo alle critiche di natura medica sollevate dalla ricorrente (doc.
IV/1-2), ha confermato la correttezza della propria decisione, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VIII).
1.4. Con scritto del 13 luglio
2018, la rappresentante legale della ricorrente ha insistito nell’affermare che
la valutazione medica del SMR risulti lacunosa e non tenga debitamente conto
dell’insieme delle patologie dell’interessata, ribadendo la richiesta di rinvio
degli atti all’amministrazione per la messa in atto di una perizia pluridisciplinare
o quantomeno bi-disciplinare.
Secondo la rappresentante
dell’insorgente, infatti, così come attestato dai curanti, essendo le
problematiche fisiche e psichiche dell’interessata strettamente correlate, non
può essere considerato corretto e sufficiente basarsi, come invece fatto
dall’UAI, su due perizie monodisciplinari distinte, senza alcuna discussione
finale tra i periti coinvolti, ma appare indispensabile un apprezzamento
peritale complessivo che tenga conto della globalità delle patologie dell’assicurata
(doc. XII).
1.5. Con osservazioni del 16
agosto 2018, l’Ufficio AI ha ribadito la completezza degli accertamenti medici
compiuti, confermando il pieno valore probatorio da attribuire alla perizia
reumatologica, alla perizia psichiatrica e alla valutazione finale del SMR,
così come evidenziato in maniera motivata e convincente nelle prese di
posizione del SMR dell’8 e 9 agosto 2018 allegate in copia (cfr. doc. X/1-2).
L’UAI, rifacendosi
integralmente alle spiegazioni del SMR, ha confermato come non appaia
giustificata la richiesta di sottoporre l’interessata ad una perizia
pluridisciplinare e nemmeno ad una perizia bi-disciplinare (doc. X).
1.6. Con scritto del 6 settembre
2018, la rappresentante dell’assicurata, dopo avere indicato di avere preso
nota della puntigliosa dissertazione del SMR, ha ribadito le richieste
ricorsuali, sottolineando come “nel 2018 d.C. un accertamento multidisciplinare
(pluri- o bi-disciplinare) dello stato di salute è considerato in ambito
assicurativo sia dalla legislazione che dalla giurisprudenza il mezzo di prova
adatto per definire, attraverso una discussione finale tra gli specialisti, le
ripercussioni sulla capacità lavorativa causate dalle varie patologie”.
L’avv. RA 1 ha nuovamente
contestato il valore probatorio della perizia reumatologica, rispettivamente di
quella psichiatrica, entrambe lacunose non avendo considerato aspetti
importanti (quali gli antecedenti per quanto concerne gli aspetti psichici e la
rilevanza dell’astenia e delle ripercussioni che la stessa ha sulla capacità
lavorativa, specialmente in una persona affetta da spondilartrite, con
riferimento agli aspetti somatici).
Per tali ragioni, ella ha
quindi concluso che “la richiesta di un rimando atti all’amministrazione onde
procedere con un accertamento medico pluridisciplinare è più che mai
giustificata” (doc. XII).
1.7. Con osservazioni del 21
settembre 2018, l’UAI, dopo avere nuovamente interpellato al riguardo il
Servizio medico regionale (SMR), ha ancora una volta sottolineato la
correttezza dell’iter istruttorio medico attuato e delle conclusioni esposte,
ribadendo la richiesta di reiezione del ricorso (doc. XIV + 1).
1.8. Con scritto del 9 ottobre
2018 l’avv. RA 1 della RA 1 ha confermato “integralmente quanto argomentato e
sollevato nei precedenti scritti” (doc. XVI).
Queste considerazioni della
rappresentante dell’assicurata sono state trasmesse all’amministrazione (cfr.
doc. XVII), per conoscenza.
2.1. Oggetto
del contendere è la questione a sapere se correttamente l’Ufficio AI ha
riconosciuto all’assicurata una mezza rendita di invalidità limitata nel tempo,
oppure no.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile
da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il
reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi
essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire
nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in
assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la
giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.2. Qualora l'amministrazione entra nel merito di una nuova domanda
di prestazioni, essa deve esaminare la fattispecie da un punto di vista
materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità
resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115).
In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di
rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI;
VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von
Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauser/ Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).
L’art. 17 cpv. 1
LPGA stabilisce che “se il grado d’invalidità del beneficiario
della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta."
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le
rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante
dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche
quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla
capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl.
del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V
275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).
2.3. Nel
caso concreto, al fine di accertare le condizioni di salute dell’interessata, l’Ufficio
AI ha ordinato dapprima una perizia reumatologica, eseguita dal dr. __________.
Quest’ultimo,
con referto peritale del 9 ottobre 2016, valutati gli atti, dopo aver proceduto
alla consueta anamnesi, alla descrizione dei disturbi dal punto di vista
soggettivo, esaminati i reperti e vagliate le costatazioni oggettive (status),
ha posto le seguenti diagnosi:
" (…)
4- Diagnosi
• sindrome cervicolombospondilogena cronica in:
o nota spondilartrite assiale e
periferica
-
attualmente oligoattiva
o note alterazioni degenerative
al rachide cervicale (discopatie C4-TH1), dorsale (protrusioni discali
multisegmentali) e lombari (discopatia con condrosi e spondilartrosi (L3/L4)
o disturbi statici del rachide
(ipercifosi della dorsale con protrazione del capo, iperlordosi lombare)
o decondizionamento e sbilancio muscolare
o tendenza fibromialgica (6 su
18 punti fibromialgici positivi)
o obesità (peso: 113.6 kg;
statura: 163 cm)
• Periartropatia omero scapolare con
sintomatologia di attrito a destra
• poliartrosi delle dita (diagnosi clinica).”
(Pag. 172 inc. AI)
Esprimendosi
a proposito della capacità lavorativa, il dr. __________ ha considerato
l’interessata abile al lavoro sull’arco di una giornata di lavoro di 8-9 ore, con
rendimento massimo, a partire dal 4 ottobre 2016.
Per
il periodo precedente, lo specialista in reumatologia ha indicato che “può
essere riconosciuta la capacità lavorativa ritenuta dai medici curanti del 50%
di un lavoro svolto abitualmente all’80% come impiegata alla logistica, a
decorrere dal 24 aprile 2015”.
Il
dr. __________ ha messo in rilievo l’esistenza di una comorbidità psichiatrica definita
come depressione con disturbi dell’alimentazione “in grado di causare
all’assicurata una parte della rilevante astenia definita dal reumatologo
curante come di origine multifattoriale; i sintomi legati alla patologia
psichiatrica potrebbero compromettere il rendimento lavorativo in attività
anche adatta allo stato di salute se teniamo unicamente conto delle patologie
somatiche reumatologiche, per cui l’assicurata va anche sottoposta a perizia
psichiatrica” (pag. 173 inc. AI).
A seguito di una richiesta
di precisazioni da parte del dr. ___________ del SMR – volta ad appurare se,
come attestato dal dr. ___________, la malattia di lunga durata possa essere
iniziata il 2 marzo 2015 (pag. 230 inc. AI) - il dr. __________, con
precisazioni del 19 luglio 2017, ha confermato l’inizio dell’inabilità
lavorativa di lunga durata del 100% dal 2 marzo 2015, quella del 50% dal 24
aprile 2015, così come le risultanze peritali (pag. 241 inc. AI).
Alla
luce della comorbidità psichica messa in rilievo dal dr. __________, l’amministrazione
ha pure ordinato una perizia psichiatrica, affidata al __________.
Con
referto del 6 febbraio 2017, la dr.ssa __________ e la dr.ssa __________ del __________,
posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome
ansioso depressiva (ICD10-F41.2)”, hanno ritenuto l’interessata inabile al
lavoro nella misura del 20% in qualsiasi attività, intesa come orario ridotto,
a partire dal mese di giugno 2016.
Le
specialiste del __________ hanno aggiunto che “la prognosi appare incerta visto
il decorso clinico e la ridotta resilienza dell’assicurata che potrebbe
sviluppare stati depressivi più gravi e con maggiore influsso sulla CL” (pag.
197 inc. AI).
Il
dr. __________ del SMR, fatte proprie le risultanze peritali reumatologica e
psichiatrica, nel rapporto finale del 27 febbraio 2017 ha concluso che l’assicurata
presenta un’inabilità lavorativa del 20% dal 5 ottobre 2016 (pag. 202 inc. AI).
In sede di osservazioni
contro il progetto di assegnazione di una rendita di invalidità temporanea,
l’assicurata ha trasmesso all’amministrazione un referto del 25 agosto 2017,
con il quale il proprio reumatologo curante, dr. __________, ha contestato la
valutazione peritale del dr. __________, rilevando che i rapporti medici di
decorso a disposizione confermano un decorso altalenante con fasi di
peggioramento dei sintomi, motivo per il quale il miglioramento certificato dal
perito in realtà “non corrisponde al quadro globale di salute della paziente,
la situazione clinica soggettiva e oggettiva non tende infatti a migliorare
stabilmente, persiste la sintomatologia algica, l’affaticabilità, la ridotta
resistenza allo sforzo e la necessità di una cura farmacologica”.
Il
dr. __________ ha aggiunto che la paziente presenta pure uno spiccato
affaticamento che contribuisce alla tolleranza ridotta allo sforzo (pag. 288
inc. AI).
Con
complemento peritale del 9 ottobre 2017, il dr. __________ - dopo aver “letto
con attenzione il certificato medico redatto dal mio collega di specialità dr. __________”
e aggiunto che “premetto che la mia valutazione della capacità funzionale e di
carico residua si fonda principalmente sulle patologie strutturalmente
spiegabili nel mio ambito di specialità, presenti al momento della valutazione
peritale in questione, tra le quali figurano anche le indagini radiologiche
fino a quel momento disponibili” - ha confermato la propria precedente
valutazione, indicando tuttavia espressamente che “qualora lo stato di salute,
successivamente alla valutazione peritale fosse peggiorato, bisognerà
rivalutare l’assicurata, sulla base di eventuali nuovi dati oggettivi” (pag.
296 inc. AI).
2.4. In
sede ricorsuale e in corso di causa, la rappresentante dell’assicurata ha
nuovamente contestato che nel caso di specie vi sia stato un miglioramento
delle condizioni di salute dell’interessata, tale da renderla inabile al lavoro
nella misura del 20% a partire dal mese di ottobre 2016, come ritenuto
dall’amministrazione, producendo della documentazione medica a dimostrazione di
una maggiore inabilità lavorativa.
Nel
contempo, la rappresentante della ricorrente ha chiesto che l’amministrazione,
alla quale gli atti vanno rinviati per complemento istruttorio, sia tenuta ad
ordinare una perizia pluridisciplinare o, quantomeno, una perizia
bidisciplinare, ritenendo insufficiente l’avere messo in atto unicamente due
perizie monodisciplinari, indipendenti l’una dall’altra.
La
documentazione medica prodotta in sede ricorsuale e in corso di causa
dell’assicurata non è stata sottoposta dall’Ufficio AI agli specialisti in
reumatologia e in psichiatria autori dei consulti peritali posti a fondamento
della decisione impugnata, bensì al SMR, il quale ha preso posizione con
annotazioni del dr. __________ del 28 maggio 2018 (doc. IV/2), dell’8 agosto
2018 (doc. X/2) e del 20 settembre 2018 (doc. XIV/1), rispettivamente del dr. __________
del 25 maggio 2018 (doc. IV/1) e del 9 agosto 2018 (doc. X/1).
In particolare, il dr. __________ del SMR ha tramite puntuali e
diffuse considerazioni di ordine medico esposto le ragioni per le quali, a suo
modo di vedere, non può essere rimproverato alcunché all’Ufficio AI nell’avere
considerato opportuno valutare lo stato di salute dell’interessata tramite due
perizie monodisciplinari in ambito reumatologico, rispettivamente psichiatrico,
anziché, come invece preteso dalla rappresentante della ricorrente, attraverso
una perizia pluridisciplinare o, quantomeno bi-disciplinare (cfr. doc. XIV/2).
Il dr. __________ del SMR ha più volte ripetuto di avere
dimostrato come l’origine dei disturbi dell’interessata non possa essere
considerato multifattoriale (doc. XIV/1).
Dal profilo psichiatrico, il dr. __________ ha, in maniera
stringata, ritenuto pienamente probante la valutazione peritale del __________,
considerando le valutazioni dello psichiatra curante prive di significative
variazioni tali da consentirgli di discostarsi dalle conclusioni della stessa
(doc. IV/1 e X/1).
2.5. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Considerandi
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.
), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.6
Nell’evenienza
concreta, richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio dei
rapporti medici di cui al considerando precedente, questo Tribunale non può,
senza che prima venga allestito un complemento peritale in ambito
reumatologico, rispettivamente in quello psichiatrico, confermare la
valutazione medico-teorica finale con la quale il SMR, facendo propri gli
apprezzamenti peritali in ambito reumatologico e psichiatrico, ha reputato
essere intervenuto a partire dal mese di ottobre 2016 un miglioramento dello
stato di salute tale da rendere l’interessata inabile al lavoro al 20%, per i motivi di seguito esposti.
Se
da una parte, come diffusamente e in maniera convincente esposto dal dr. ____________
del SMR nelle annotazioni prodotte in corso di causa, questo Tribunale concorda
con l’amministrazione nel ritenere che, fino al momento di emanazione della
decisione impugnata (del 5 aprile 2018) - data che delimita temporalmente
il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni
sociali (cfr. STF 9C_32/2017 del 31
ottobre 2017 consid. 4.3.2.; STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid.
3.1.2
; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1.) - le patologie di cui era affetta l’assicurata
non erano tali da imporre la messa in atto di una perizia pluridisciplinare o
bi-disciplinare, come invece preteso dalla ricorrente, d’altra parte il TCA
ritiene che la documentazione medica prodotta in corso di causa da RI 1 avrebbe
dovuto essere sottoposta per una valutazione peritale di decorso al dr. __________,
rispettivamente al __________, non potendo considerare sufficienti le seppure
circostanziate e ben motivate considerazioni esposte dal SMR al riguardo.
In
particolare, il TCA concorda con il dr. __________ del SMR nel considerare che
la problematica renale che affligge l’interessata non era, perlomeno fino al
momento della decisione impugnata, tale da rendere imprescindibile una
valutazione peritale (cfr. doc. IV/2).
A
conferma di ciò, infatti, lo stesso Primario del reparto di medicina interna e
nefrologia dell’Ospedale di __________, Prof. dr. __________, nel referto del
18.
giugno 2018 in risposta ad una richiesta della patrocinatrice della
ricorrente, ha espressamente indicato che “per quanto riguarda la problematica
renale non ho argomenti per sostenere il ricorso contro la decisione dell’AI e
la richiesta di una perizia pluridisciplinare”, aggiungendo che “al di fuori
degli aspetti psicologici e reumatologici, come suggerito dal dr. __________ dell’Ufficio
AI non vi sono argomenti per sostenere la legittimità di un’incapacità
lavorativa permanente” (doc. A8).
Ciò non esclude, tuttavia, che la questione debba essere
approfondita in futuro, in caso di peggioramenti, come sottolineato dallo
stesso Prof. dr. __________, il quale ha precisato che “il fatto che la
malattia policistica autosomale dominante attualmente non ha ripercussioni
sulla capacità lavorativa non significa che non sia una malattia suscettibile
di tradursi in futuro in un certo grado di invalidità ma questa ipotesi non è
comunque al momento attuale” (doc. A8).
Nell’ambito del presente rinvio degli atti all’amministrazione per
complemento istruttorio e nuova decisione, occorrerà quindi verificare se la
problematica renale è rimasta inalterata o, nella negativa, procedere agli
approfondimenti specialistici del caso.
Posto
che fino al momento della decisione impugnata gli aspetti epatico-renali non
erano tali da influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata, a
ragione il SMR non ha reputato opportuno predisporre una perizia
pluridisciplinare. Su questo aspetto, quindi, il TCA non può che concordare con
l’agire dell’amministrazione.
Va, a tale
riguardo, ancora una volta ricordato che l’art. 72bis OAI, in vigore dal 1°
marzo 2012, dedicato alle perizie mediche pluridisciplinari, al cpv. 1
stabilisce che “Le perizie che interessano tre o più discipline mediche sono
eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio federale ha concluso una
convenzione” e al cpv. 2 che “i mandati sono attribuiti con metodo
aleatorio”. La disposizione appena citata, che si riferisce ai servizi di
accertamento medico (SAM) ai sensi dell’art. 59 cpv. 3 LAI (Meyer/Reichmuth,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), 2014, art. 59 n. 9, pag.
565), non concerne tuttavia la fattispecie in esame che ha per oggetto valutazioni
peritali che riguardano due discipline mediche (psichiatria e reumatologia).
Il
TCA ritiene pure corretto l’agire del SMR nella misura in cui, dopo avere
disposto un approfondimento peritale reumatologico e preso atto dell’esistenza
– messa in luce dal dr. __________ - di una comorbidità psichiatrica, ha
disposto l’attuazione anche di una valutazione peritale psichiatrica.
Tale
modo di procedere risulta pienamente rispettoso dell’obbligo di accertamento da
parte dell’Ufficio AI ai sensi dell’art. 43 cpv. 1 LPGA, nonché di quanto
previsto dalla Circolare sull’invalidità e sulla grande invalidità nell’assicurazione
per l’invalidità, marg. 1057, in cui si stabilisce che:
" La
valutazione delle condizioni di diritto dal punto di vista medico, sulla scorta
del referto e di altri documenti, spetta all’ufficio AI. Allo scopo,
quest’ultimo ha a disposizione medici del SMR specializzati in diverse
discipline (9C_858/2014). Se necessario, il SMR raccomanda di richiedere
ulteriori documenti medici e decide se l’assicurato debba sottoporsi a un esame
presso il SMR. Se questi provvedimenti non permettono di accertare
sufficientemente la sussistenza delle condizioni di diritto dal punto di vista
medico, il SMR raccomanda all’ufficio AI un accertamento medico esteso in una o
più discipline specifiche e designa il servizio idoneo allo scopo. Un
accertamento più approfondito è esigibile dall’assicurato e non è
sproporzionato quando mancano sufficienti atti sullo stato di salute, la
capacità lavorativa e le possibilità d’integrazione (RCC 1980 pag. 322).”
Se, quindi, non è censurabile l’agire
del SMR nell’avere inizialmente assegnato i mandati peritali ad un reumatologo in
prima battuta e, successivamente, al __________; avere escluso la necessità di
una perizia pluridisciplinare e avere pure chiesto un complemento peritale al
dr. __________ alla luce delle obiezioni sollevate dal reumatologo curante, altrettanto
non può dirsi con riferimento alla trattazione del caso dopo l’emanazione della
decisione impugnata, in particolare riguardo alla valutazione della
documentazione medica prodotta dalla ricorrente.
Il TCA ritiene, a tale proposito, che le
certificazioni mediche in ambito reumatologico e psichiatrico trasmesse
dall’assicurata al fine di dimostrare la sua (maggiore) incapacità lavorativa
rispetto a quanto valutato dall’UAI avrebbero dovuto essere sottoposte ai
periti autori dei consulti specialistici posti a fondamento della decisione di
attribuzione di una rendita di invalidità temporanea (come del resto avvenuto
in sede di osservazioni contro il progetto di decisione del 9 agosto 2017, cfr.
pag. 295 inc. AI) e non, invece, essere oggetto di analisi unicamente da parte
del SMR.
Il TCA evidenzia, difatti, che sia il dr. __________, sia le
specialiste in psichiatria del __________, non hanno escluso la possibilità di
un peggioramento delle condizioni di salute dell’interessata, precisando che in
tal caso sarebbe stato necessario valutare nuovamente il caso.
Nel
referto peritale del 6 febbraio 2017, la dr.ssa __________ e la dr.ssa __________
del __________ hanno rilevato che “la prognosi appare incerta visto il decorso
clinico e la ridotta resilienza dell’assicurata che potrebbe sviluppare
stati depressivi più gravi e con maggiore influsso sulla CL” (pag. 197 inc.
AI, corsivo della redattrice).
Da
parte sua, il dr. __________, nel complemento peritale del 9 ottobre 2017, ha attirato
l’attenzione sul fatto che il proprio apprezzamento si fondava sulle patologie
strutturalmente presenti e le indagini radiologiche disponibili al momento
della valutazione peritale, aggiungendo che “qualora lo stato di salute,
successivamente alla valutazione peritale fosse peggiorato, bisognerà
rivalutare l’assicurata, sulla base di eventuali nuovi dati oggettivi”
(pag. 296 inc. AI, corsivo della redattrice).
Ora, alla luce di tali esplicite considerazioni dei periti
interessati, questo Tribunale, in assenza di una loro puntuale presa di
posizione circa il decorso dei disturbi, non reputa sufficiente basarsi
semplicemente sulle motivazioni del SMR per escludere che quanto attestato
nella documentazione medica prodotta in corso di causa possa avere un rilievo
ai fini degli esiti della presente vertenza.
Se è pur vero che, come indicato dal dr. __________, il SMR “non
può avere e non ha la missione di negare l’evidenza, ma, al contrario, di
rendere evidente e comprensibile ciò che per i terzi non cogniti in materia non
lo è per le ovvie carenze conoscitive in medicina” (cfr. doc. XIV/1), il TCA
ritiene che, nel caso di specie, incombesse comunque unicamente al dr. __________
e alle specialiste in psichiatria del __________ giudicare se quanto attestato
successivamente alle loro valutazioni fosse in grado di influire, o meno, sulle
conclusioni peritali.
Tale soluzione appare tanto più opportuna ritenuto che la
valutazione peritale del dr. __________ risale al 4 ottobre 2016 (cfr. pag. 162
inc. AI), mentre la decisione impugnata è del 5 aprile 2018 e che lo stesso perito
reumatologo, nel complemento peritale richiesto dal SMR, ha puntualizzato che
la propria valutazione si basava sullo stato di salute analizzato al momento
della visita peritale, mentre eventuali cambiamenti avrebbero dovuto essere
oggetto di nuovo esame.
Pertanto, stante quanto sopra esposto,
questo Tribunale non può escludere con la necessaria tranquillità, senza
che prima vengano interpellati gli autori delle perizie specialistiche
reumatologica e psichiatrica qui in discussione, che il miglioramento delle
condizioni di salute constatato dai periti in realtà non sia stato duraturo,
come sostenuto dalla ricorrente sulla base di refertazioni mediche
specialistiche prodotte agli atti.
Visto
quanto sopra, spetterà all’Ufficio AI richiedere ai periti interessati un
complemento peritale, che tenga conto della nuova documentazione medica e
radiologica prodotta dall’assicurata in corso di causa e che valuti nuovamente
le patologie che affliggono l’interessata e le ripercussioni che le stesse
hanno sulla sua capacità lavorativa residua.
In
tale ambito, qualora dovesse risultare che l’assicurata presenti delle
limitazioni sia dal profilo somatico, che da quello psichico, spetterà ai
periti esprimersi circa le influenze reciproche delle patologie in questione e
a proposito della capacità lavorativa residua complessiva dell’interessata (ciò
che, in casu, non è stato fatto poiché le limitazioni riscontrare riguardavano
unicamente gli aspetti psichiatrici, motivo per il quale la valutazione globale
operata dal SMR poteva essere, nel caso, ammessa).
Sulla
base delle relative risultanze, l’amministrazione procederà poi nuovamente alla
determinazione del grado d’invalidità dell’assicurata.
Quanto al rinvio degli
atti all’amministrazione va rilevato che nella STF 9C_243/2010 del 28 giugno
2011.
(DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il
Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.
Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare
l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti
peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011),
o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione
(“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein
in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage
begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”;
cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
In queste condizioni, la
decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione
affinché proceda conformemente ai considerandi e si pronunci nuovamente a
proposito della rendita spettante all’assicurata.
Ne
consegue che il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
2.7
Visto l'esito favorevole del ricorso,
l'assicurata, rappresentata dalla RA 1, ha diritto al versamento da parte
dell’Ufficio AI di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.
2.8
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese di fr. 500.--, sono poste a carico
dell'Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La
decisione del 5 aprile 2018 è annullata e gli atti sono rinviati
all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi e si
pronunci nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata.
2. Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI,
il quale verserà alla ricorrente fr. 1’800.-- per ripetibili (IVA
inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti