32.2018.67
Incompetenza Ufficio AI (Ticino). Trasmissione atti a Ufficio AI competente
5 luglio 2018Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2018.67
rg/sc
Lugano
5 luglio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 maggio 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 marzo 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 22 marzo 2018
l’Ufficio AI del Cantone Ticino – esperiti accertamenti medici ed economici – ha
respinto la do-manda di prestazioni presentata da RI 1 nel dicembre 2015, non
essendo adempiuto il presupposto di cui all’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI
(incapacità lavorativa almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione) per il riconoscimento del diritto alla rendita e non essendo
neppure realizzate le condizioni per l’adozione di provvedimenti professionale
ex art. 17 LAI;
- avverso la succitata
decisione insorge l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, dinanzi al TCA,
postulandone l’an-nullamento e chiedendo il riconoscimento di una prima forma-zione
giusta l’art. 16 cpv. 2 lett. b LAI;
- con la risposta di causa
l’Ufficio AI prendendo anzitutto posizione, come richiesto dal TCA, sulla
competenza ad emanare il querelato provvedimento, ha osservato:
"
(…)
Ora, la Circolare sulla procedura nell'assicurazione
per l'invalidità (CPAI) prevede alle cifre marginali 4001-4002 che: "Di
solito l'ufficio Al del Cantone di domicilio dell'assicurato è competente per
quanto riguarda la ricezione e l'esame della domanda (art. 55 cpv. 1 LAI, art.
40 cpv. 1 lett. a OAI.
La definizione di domicilio viene regolata, come per
l'A VS. secondo il diritto civile (art. 13 LPGA, art. 23-26 CC, v. le
DOA).".
Secondo l'art. 13 cpv. 1 LPGA, il domicilio di una
persona è determinato secondo le disposizioni degli articoli 23-26 del Codice
civile.
Giusta l'art. 23 cpv. 1 CC, il domicilio di una persona
è nel luogo in cui essa risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente e
dove si trova il centro delle sue relazioni e dei suoi interessi (cfr. per la
nozione di domicilio in ambito AVS: DTF 130 V 404; DTF 125 V 78 consid. 2 a e
giurisprudenza citata; DTF 123 III 100).
Perché possa crearsi domicilio ai sensi di questa
disposizione, occorre, di principio, che siano realizzate cumulativamente due
condizioni: la prima, oggettiva, di residenza effettiva in un determinato luogo
e, la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirvisi durevolmente (DTF
127 V 237 consid. 1 pag. 238-239; DTF 125 V 76 consid. 2a pag. 77-78 e la
giurisprudenza e la dottrina ivi citata).
Vi è residenza ai sensi dell'art. 23 CC quando una
persona soggiorna per un certo periodo in un determinato luogo, costituendo ed
intrattenendo con esso rapporti di intensità tale da fare apparire detto luogo
come il centro delle sue relazioni interpersonali.
L'intenzione di stabilirsi nel luogo di residenza deve
emergere dall'insieme delle circostanze - rapporti familiari e interpersonali,
situazione abitativa - e deve essere riconoscibile per i terzi (DTF 127 V 237,
consid. 1 pagg. 238-239; DTF 125 V 76 consid. 2a pagg. 77-78 e la giurisprudenza
e la dottrina ivi citata).
Per contro, il luogo in cui sono depositati i documenti
di identità, dove vengono pagate le tasse e dove vengono esercitati i diritti
politici (DTF 97 II 1, consid. 4, pag. 6, DTF 102 IV 162, consid. 2b, pag. 164,
DTF 90 I 28) possono unicamente avere valore di indizio: tali circostanze non
sono, di per sé, determinanti.
Va peraltro rilevato che non è necessario che la
persona abbia intenzione di rimanere per sempre o per un tempo indeterminato in
quel luogo: è sufficiente che essa si proponga di fare di questo luogo il
centro della sua esistenza, delle sue relazioni personali e professionali, in
modo da dare al soggiorno una certa stabilità.
Esaminati attentamente gli atti presenti all’inserto lo
scrivente Ufficio ritiene di poter concludere che – già al momento dell'inoltro
della richiesta di prestazioni (mese di dicembre 2015; cfr. il doc. 28 incarto
Al) – il fulcro ed il centro degli interessi (per intensità dei legami)
dell'assicurata ed il luogo dell'effettiva abituale residenza della stessa non
era in Ticino (a __________) ma nel Canton __________ (__________), e ciò per i
seguenti motivi:
- già in occasione del colloquio del 04.12.2015
tenutosi con il Capo gruppo __________ (quindi antecedentemente al deposito
della formale richiesta di prestazioni), la Signora RI 1 ha fatto presente
all'amministrazione che il centro dei suoi interessi è a __________.
In effetti, nel rapporto di rilevamento tempestivo sub.
doc. 23 incarto Al si può leggere che: "(...) Si tratta di una 25enne
nubile senza figli, nata e cresciuta in Ticino da padre __________ e madre __________.
Pur essendo domiciliata in Ticino, il centro dei suoi interessi attualmente
è __________ dove coabita in un appartamento che divide con altre 4 persone.
Anche da un punto di vista medico è seguita nella città __________. L'unico
legame con il Ticino sono i genitori. (...)";
- come già detto al punto precedente, anche dal punto
di vista medico (segnatamente per quanto concerne la patologia psichiatrica) l'assicurata
è sempre stata in cura – perlomeno a far tempo dal mese di marzo 2011 – presso
la Dr.ssa med. __________ di __________ (cfr. a tal proposito i doc. 33, 42 e
101 incarto Al);
- l'assicurata vive ormai da 10 anni in un appartamento
sito nel Canton __________ ed essa – già prima dell'inoltro della domanda Al —
ha effettuato la maggior parte delle proprie esperienze lavorative in questo
Cantone (cfr. ad esempio i doc. 24 e 32 incarto Al), facendone il centro della
sua esistenza e delle sue relazioni personali e professionali;
- dalla diversa corrispondenza presente agli atti (che
la Signora RI 1 intratteneva con le varie istituzioni, con i medici curanti,
ecc.) si può dedurre che il luogo dell'effettiva abituale residenza
dell'assicurata (e ciò già prima dell'inoltro della formale richiesta di
prestazioni) è a __________ (segnatamente in __________);
- l'assicurata ha presentato due domande d'indennità di
disoccupazione nel Canton __________ (una nel mese di novembre 2014 ed una nel
mese di novembre 2015, quindi anteriormente all'inoltro della domanda Al; cfr.
in tal senso l'incarto DISO agli atti), dimostrando ulteriormente di avere il
centro dei propri interessi personali e professionali in detto Cantone;
- all'interno della decisione sub. doc. 12 incarto DISO
emanata dal Service public de l'emploi (Service juridique) di __________ si
legge che "(...) Madame RI 1, née le __________ 1990, domiciliée à __________,
prétend à des indemnités de chômage depuis le 1er novembre 2014
(réinscription le 23 novembre 2015) (...)", ciò che dimostra dome per
Fatti
i terzi (in casu il Service public de l'emploi di cui sopra) essa risulta
inequivocabilmente domiciliata a __________;
- infine, dal doc. C incarto TCA risulta che
l'assicurata – in data 28 gennaio 2013 (quindi quasi 3 anni prima dell'inoltro
della domanda Al qui in discussione) – ha firmato un contratto di stage con __________,
indicando di essere domiciliata in __________.
Richiamato quanto esposta in precedenza, non vi sono
elementi oggettivi esterni per ritenere che l'assicurata – al momento della
presentazione della richiesta Al per adulti (14 dicembre 2015) – continuasse ad
avere il centro degli interessi in Ticino, non risultando nemmeno, con il grado
di verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni
sociali, che essa risiedeva effettivamente in maniera preponderante e duratura
presso l'abitazione di __________ con la madre.
Di conseguenza, si chiede pertanto a codesto lodevole
TCA di voler annullare la decisione qui impugnata perché emanata da un'autorità
territorialmente incompetente e di voler trasmettere gli atti all'Ufficio Al
del Canton __________ per ragione di competenza. (…)” (doc. IV pag. 2-4);
- sempre
in risposta di causa, nel merito l’amministrazione evidenzia come “il progetto sub. doc. 87 incarto Al (come pure la
successiva decisione formale sub2 doc.. 105 incarto Al) risultano
prematuri nel caso concreto in considerazione delle argomentazioni esposte
dall'amministrazione all'interno dell'annotazione 17 maggio 2018 qui allegata.
Anche per detti motivi, la decisione impugnata va in ogni caso annullata e
l'incarto retrocesso all'amministrazione affinché metta in atto i necessari accertamenti
di natura economica conformemente a quanto descritto nell'annotazione summenzionata”;
- interpellato da questa Corte
a voler formulare osservazioni sulla risposta di causa, con scritto 18 giugno
2018 – postulan-do in via principale quanto chiesto nel gravame ed in via subordinata
l’annullamento del provvedimento con conseguente riconoscimento di un’indennità
per spese legali di fr. 3'352.85 – il patrocinatore dell’insorgente ha comunicato:
" (…)
1.
Sostanzialmente l’Ufficio
dell’assicurazione invalidità chiede che la decisione impugnata venga annullata
dal TCA, poiché emanata da un’autorità territorialmente incompetente, essendo
la signora RI 1 domiciliata a __________ e non nel cantone Ticino.
A titolo abbondanziale, l’Ufficio Assicurazione
Invalidità evidenzia come, nel merito, la decisione è da ritenersi quantomeno
prematura in ragione di una annotazione per l’incarto 17 maggio 2018, allegata
alla risposta 18 maggio 2018.
Considerandi
2.
La ricorrente non può che dirsi
estremamente stupita della presa di posizione dell’Ufficio assicurazione
invalidità.
La signora RI 1 non ha mai nascosto nulla all'Ufficio
AI in merito in particolare al fatto che essa abita a __________ da diversi
anni e che sempre stata sua intenzione stabilirsi in quel Cantone.
La stessa risposta dell'Ufficio AI alla pagina 3
constata come già nel dicembre 2015 la signora RI 1 aveva fatto notare come il
centro dei suoi interessi era __________.
3.
Nella sua lettera 26 gennaio
2018.
(doc. I, pag. 3), la dott.ssa __________ medico curante della signora RI 1,
sottolinea come la signora RI 1 vive a __________ da 7 anni e che comunque l'Ufficio
AI del Cantone Ticino avrebbe dovuto dare incarico all'Ufficio AI del Canton __________
per eseguire la misura professionale.
« Afin d'avoir une meilleure chance de réussite, ces
mesures professionnelles devront se faire en étroite collaboration entre
l'office Al et le réseau thérapeutique. Le réseau thérapeutique de l'assurée
est francophone et se trouve à __________. C'est l'office Al de __________ qui
connaît des possibilités de stages et patrons possibles dans le canton de __________.
Cela est une deuxième raison très importante pour déléguer l'exécution de la
mesure professionnelle à l'office Al du canton de __________.» (doc. I, pag. 3)
Infine si dirà che quando la signora RI 1 si è rivolta
al sottoscritto legale, immediatamente è stato contattato telefonicamente
l'Ufficio AI per porre il problema della competenza, ritenuto la ricorrente era
domiciliata nel Canton __________.
La risposta è stata rassicurante nel senso di dire che
codesto lodevole TCA può ordinare delle misure da svolgere in un altro Cantone.
La conclusione della risposta al ricorso dell'Ufficio
AI sorprende quindi non poco e avvilisce la signora RI 1.
4.
E' fuori discussione che il
domicilio sotto il profilo del diritto civile della signora RI 1, inteso come
il centro delle sue relazioni e dei suoi interessi, sia __________.
Se ci trovassimo all'inizio della procedura non vi è
alcun dubbio che la ricorrente aderirebbe alle conclusioni dell'Ufficio AI
senza particolari commenti.
Il problema è che dal deposito del formulario "de
communication pour adultes: Détéction précoce" da parte della dott.ssa
__________, sono trascorsi più di due anni e mezzo.
Ora, senza voler dubitare delle solerzia con cui
l'Ufficio AI del Canton __________ evaderà il dossier, trattandosi di una questione
comunque nuova, chi scrive può immaginare che ci vorrà ancora almeno un anno se
non di più.
La signora RI 1 si troverà quindi a dover attendere
ancora, svolgendo un'attività professionale precaria che innegabilmente non è
adeguata al suo stato di salute, a questa conclusione giungono tutti i medici
coinvolti, e dalla quale percepisce a malapena per vivere.
5.
Giusta
l'art. 40 cpv. 3 OAI l'ufficio AI competente al momento della registrazione
della domanda lo rimane durante tutta la procedura.
Appare innegabile che l'intera procedura è stata
svolta dall'Ufficio AI del Cantone Ticino.
La constatazione dell'incompetenza dell'Ufficio AI del
Cantone Ticino, l'annullamento della decisione impugnata e l'invio dell'intero
incarto al Canton __________, apparirebbe oltre che sproporzionato e lesivo del
diritto della signora RI 1 di ricevere una decisione in tempi accettabili,
anche in violazione del principio dell'economia di procedura.
Si chiede quindi che codesto lodevole TCA abbia a
decidere, nel merito.
6.
Se
questo Tribunale dovesse aderire alla richiesta dell'Ufficio AI, si chiede che
la signora RI 1 non abbia a patire in alcun modo, quantomeno finanziariamente,
e che quindi le spese legali vengano assunte dall'ufficio AI.
Si allega a questo proposito la fattura del
sottoscritto legale per l'attività svolta sino ad oggi, così come l'estratto
pratica che riporta ogni singola prestazione.” (doc. VIII);
- la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 a-gosto 2015;8C_855/2010
dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- giusta l’art. 55 cpv. 1 LAI,
per principio, l’Ufficio AI competente è quello del Cantone di domicilio
dell’assicurato al momento della richiesta di prestazioni. Per la ricezione e
l’esame delle richieste è competente l’ufficio AI nel cui campo d’attività gli
assicurati hanno il loro domicilio (art. 40 cpv. 1 lett. a OAI). L’ufficio AI
competente al momento della registrazione della domanda lo rimane durante tutta
la procedura (art. 40 cpv. 3 OAI);
- sulla base degli atti
all’inserto è da ritenere che al momento della richiesta di prestazioni
(dicembre 2015) l’assicurata, per i pertinenti motivi illustrati nella risposta
di causa dall’ammini-strazione ai quali va fatto quindi riferimento (cfr.
supra), avesse il proprio domicilio nel Canton __________, ossia nel Cantone
dove – ai sensi degli artt. 13 cpv. 1 LPGA e 23 cpv. 1 CC ed in applicazione
della relativa giurisprudenza federale – essa aveva (ed ha) il centro dei
propri interessi e delle proprie relazioni personali;
- non spettava pertanto
all’Ufficio AI del Canton Ticino, bensì all’Ufficio AI del Canton __________,
ricevere la domanda di prestazioni presentata l’11 dicembre 2015 e, dopo
istruttoria, pronunciarsi nel merito della richiesta;
- secondo
giurisprudenza, di principio una decisione resa da un ufficio AI
incompetente territorialmente non è nulla ma annullabile (STF 9C_877/2013
dell’11 marzo 2014 consid. 5.2; STFA I 232/03 del 22 gennaio 2004 pubblicata in
SVR 2005 IV Nr. 39 S. 145; ZAK 1989 S. 606; DTF 122 I 97 consid. 3a). Inoltre,
per motivi di economia processuale si può prescindere dall’annullare il
provvedimento impugnato e rinviare gli atti all’autorità competente se
l’eccezione di incompetenza non è stata sollevata e sulla base degli atti può
essere presa una decisione: “(…) Die Verfügung einer
örtlich unzuständigen IV-Stelle ist in der Regel nicht nichtig (SVR 2005 IV Nr.
39.
S. 145, I 232/03 E. 4.1 mit Hinweis auf ZAK 1989 S. 606, I 106/89 E. 1b und
BGE 122 I 97 E. 3a S. 99), wohl aber anfechtbar. Die kantonalen Gerichte haben ihre
Zuständigkeit und diejenige ihrer Vorinstanzen von Amtes wegen zu prüfen. Nach
der Rechtsprechung des Bundesgerichts kann indessen aus prozessökonomischen
Gründen von der Aufhebung der angefochtenen Verfügung und der Überweisung an
die zuständige Behörde abgesehen werden unter der Voraussetzung, dass
einerseits die Unzuständigkeit nicht gerügt wird und anderseits aufgrund der
gegebenen Aktenlage in der Sache entschieden werden kann (SVR 2005 IV Nr. 39 S. 145, I 232/03 E. 4.2.1; Urteile I 8/02 vom 16. Juli
2002.
E. 1.1; U 152/02 vom 18. Februar 2003 E. 2.1) (…)” (STF 9C_891/2010
del 31 dicembre 2010, consid. 2.2; cfr. anche STF 9C_181/205 del 10 febbraio
2016.
consid. 2.1, SVR 2005 IV Nr. 39, STFA I 8/02 del 16 luglio 2002,
STFA U 152/02 del 18 febbraio 2003 e DFT 139 II 384 consid. 2.3);
- ne consegue che, nel caso
concreto la decisione 22 marzo 2018 dell’Ufficio AI del Cantone Ticino deve
essere annullata perché emanata da un’autorità incompetente ai sensi dell’art
55.
cpv. 1 LAI e gli atti trasmessi all’Ufficio AI del Canton __________
affinché, dopo esperimento dei necessari ulteriori atti i-struttori e nel
rispetto della procedura di preavviso di cui al-l’art. 57a LAI, si pronunci
sulla domanda di prestazioni di RI 1. La vertenza in oggetto non è infatti
suscetti-bile di essere decisa nel merito in considerazione del fatto che la
fattispecie necessita di essere ulteriormente istruita e non essendo quindi
data la possibilità per il Tribunale di pronunciarsi sul diritto o meno
dell’assicurata a prestazioni AI (in specie a provvedimenti d’ordine
professionale). Al riguardo giova riportare le considerazioni espresse pendente
lite dal giurista AI e dal consulente AI:
"
Per quanto concerne l'aspetto
medico, dalla perizia psichiatrica 27 gennaio 2017 effettuata dal __________ è
emerso – fra le altre cose – quanto segue: "(...) Vista anche la
giovane età, l'assenza di deficit cognitivi è indicata la messa in atto di
provvedimenti professionali da parte dell'Al indirizzati inizialmente verso un
orientamento professionale e in seguito verso una prima formazione adeguata ai
limiti funzionali esposti. (...)
(...) L'assicurata sta ora iniziando un lavoro
nell'ambito della ristorazione che non appare adeguato visti i ritmi e lo
stress descritto che a mio avviso sono alla base dell'attuale psicopatologia
con riattivazione del disturbo alimentare sotto forma ora di abbuffate
ricorrenti. La prognosi appare abbastanza positiva: vista la cronicità del disturbo
sono possibili ancora fasi di riacutizzazione anche importanti, tuttavia come
segnalato dai curanti vi sono stati dei progressi che hanno portato ad una
migliore consapevolezza e anche alla capacità di riuscire a controllare
l'ultima fase restrittiva con importante sottopeso anche senza un ricovero.
(...)".
Da parte sua, lo psichiatra SMR Dr. med. __________ – all'interno
del proprio rapporto finale 11 febbraio 2017 – ha precisato che: "(...)
Il perito ritiene opportuna la messa in atto di misure integrative/reintegrative
in una assicurata che ha già ripreso una attività lavorativa, nell'ambito della
ristorazione, non ritenuta dal perito indicata alle patologie dell'assicurata e
al suo stato di salute. Sulla base di quanto argomentato, la probabilità che
insorga un'incapacità al guadagno è preponderante. Sussiste minaccia
d'invalidità. (…)”.
Come detto sopra, l'assicurata ha iniziato – nel mese
di gennaio 2017 – un'attività quale barista presso lo __________ di __________
(cfr. in tal senso gli scritti della Signora RI 1 sub. doc. 66 e 68 incarto
Al).
Il consulente in integrazione professionale __________ –
dopo aver incontrato l'assicurata il 9 agosto 2017 – ha specificato che
l'assicurata "vorrebbe in futuro, ma non ora, intraprendere una nuova
professione ma solo quando si sentirà sicura" rispettivamente che "vorrebbe
iniziare una nuova formazione ma si rende conto che non è II momento. Non
saprebbe neppure cosa fare. Le ho consigliato di interpellare un orientatore
professionale quando se la sentirà" (cfr. il rapporto sub. doc. 82
incarto Al).
Nell'annotazione del 4 settembre 2017 agli atti, il
consulente in integrazione professionale – dopo aver avuto un colloquio
telefonico con l'assicurata e con l'assistente sociale della stessa – ha
scritto che: "In data odierna sono stato contattato dall'assicurata e
dalla sua assistente sociale che mi comunicano che da una settimana
l'assicurata è in malattia al 100% causa burn-out. Dico loro di inviarmi
certificati medici di IL e chiedo di essere contattato dal medico curante che
ha emesso II certificato di inabilità. Al momento chiedo al segretario
ispettore di non uscire con il progetto.".
Nella successiva annotazione del 12 settembre 2017 agli
atti, il consulente Al ha inoltre ritenuto opportuno chiudere il proprio
mandato ESA (ovverosia il mandato per valutare l'eventuale diritto a
provvedimenti professionali da parte dell'assicurata) chiedendo il
trasferimento del dossier – per esame e competenza – all'Ufficio Al del Canton __________.
Circa tre settimane dopo, l'amministrazione – contrariamente
a quanto suggerito dal consulente in integrazione professionale – ha tuttavia
emesso il progetto di decisione (cfr. il doc. 87 incarto Al).
Alla luce di quanto precede, detto progetto (come pure
la successiva decisione formale del 22 marzo 2018) risulta pertanto prematuro
(nel senso che il mandato ESA di cui sopra non è mai stato chiuso ed il
consulente Al di __________ deve ancora valutare l'eventuale diritto a
provvedimenti professionali da parte dell'assicurata (soprattutto in seguito al
bornout patito dalla stessa alla fine del mese di agosto 2017)).
In effetti, come già pronosticato dal __________ e dal
SMR dell'Al, l'attività di barista svolta presso lo __________ di __________ è
stata interrotta il 28 agosto 2017 a causa del riacutizzarsi della malattia
(cfr. i doc. 93-97 incarto Al).
Di conseguenza, come del resto richiesto sia
dall'assicurata (cfr. il doc. 91 incarto Al nonché il ricorso dell'8 maggio
2018) sia dai propri medici curanti (cfr. in tal senso i doc. 101 e 106 incarto
Al), il competente Ufficio Al del Canton __________ – per il tramite di un
proprio consulente in integrazione professionale – dovrà esaminare il diritto o
meno della Signora RI 1 a provvedimenti professionali da parte dall'Al (segnatamente
per quanto concerne l'orientamento professionale e la prima formazione professionale).
Nel merito, la decisione formale del 22 marzo 2018 – essendo
prematura – va perciò annullata e gli atti vanno trasmessi – per competenza – all'Ufficio
Al del Canton __________ affinché un consulente in integrazione professionale
di questo Cantone (dato che l'assicurata vive a __________ da quasi 10 anni)
valuti il diritto a provvedimenti professionali da parte della stessa e possa –
se del caso – intraprendere un percorso professionale con quest'ultima.” (doc.
IV/1)
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della vertenza,
le spese di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;
- vincente in causa e patrocinata da un avvocato, la ricorrente ha diritto ad un'indennità
per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca);
- l’importo delle
ripetibili è determinato in base all’importanza della lite e alla complessità
del procedimento, senza tener conto del valore litigioso (art. 61 lett. g LPGA
e art. 30 cpv. 2 Lptca). L’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (RL 3.1.1.7.1; di seguito Regolamento) stabilisce da parte sua, per
le pratiche senza valore determinato o determinabile, una tariffa oraria di
riferimento di fr. 280, rimandando per il resto all’applicazione analogica
dell’art. 11 cpv. 5, il quale, per la fissazione delle ripetibili, fa anch’esso
riferimento al criterio della difficoltà e dell’importanza della lite (sulla
commisurazione delle ripetibili tenendo conto dei suddetti due criteri cfr.
Locher/Gächter, op. cit., § 76 n. 71-75, pp. 609-610). Per quanto concerne le
spese (spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione, delle
fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto), l’art. 6 cpv. 1 del
Regolamento pone il principio secondo il quale al patrocinatore può essere
riconosciuto un importo forfetario in percento dell’onorario;
- ritenuta la non complessità
della causa, stante il principio indagatorio vigente nel diritto delle
assicurazioni sociali che allevia il lavoro del patrocinatore (DTF 114 V 87
consid. 4b, 110 V 365 consid. 3c) e dovendo essere considerate le prestazioni
necessarie per lo svolgimento del patrocinio, appare in concreto giustificato
riconoscere ripetibili (IVA inclusa) per fr. 2'500 (di cui fr. 274 per spese).
L’assegnazione di ripetibili
rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre
2014.
consid. 5).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La decisione del 22
marzo 2018 dell’Ufficio AI del Canton Ticino è annullata.
§§ Gli atti sono trasmessi
all’Ufficio AI del Canton __________, per ragione di competenza.
2. Le spese di procedura di CHF
500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI del Canton Ticino che rifonderà alla ricorrente fr. 2'500 per ripetibili
(IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti