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Decisione

32.2018.67

Incompetenza Ufficio AI (Ticino). Trasmissione atti a Ufficio AI competente

5 luglio 2018Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i terzi (in casu il Service public de l'emploi di cui sopra) essa risulta

inequivocabilmente domiciliata a __________;

- infine, dal doc. C incarto TCA risulta che

l'assicurata – in data 28 gennaio 2013 (quindi quasi 3 anni prima dell'inoltro

della domanda Al qui in discussione) – ha firmato un contratto di stage con __________,

indicando di essere domiciliata in __________.

Richiamato quanto esposta in precedenza, non vi sono

elementi oggettivi esterni per ritenere che l'assicurata – al momento della

presentazione della richiesta Al per adulti (14 dicembre 2015) – continuasse ad

avere il centro degli interessi in Ticino, non risultando nemmeno, con il grado

di verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni

sociali, che essa risiedeva effettivamente in maniera preponderante e duratura

presso l'abitazione di __________ con la madre.

Di conseguenza, si chiede pertanto a codesto lodevole

TCA di voler annullare la decisione qui impugnata perché emanata da un'autorità

territorialmente incompetente e di voler trasmettere gli atti all'Ufficio Al

del Canton __________ per ragione di competenza. (…)” (doc. IV pag. 2-4);

- sempre

in risposta di causa, nel merito l’amministrazione evidenzia come “il progetto sub. doc. 87 incarto Al (come pure la

successiva decisione formale sub2 doc.. 105 incarto Al) risultano

prematuri nel caso concreto in considerazione delle argomentazioni esposte

dall'amministrazione all'interno dell'annotazione 17 maggio 2018 qui allegata.

Anche per detti motivi, la decisione impugnata va in ogni caso annullata e

l'incarto retrocesso all'amministrazione affinché metta in atto i necessari accertamenti

di natura economica conformemente a quanto descritto nell'annotazione summenzionata”;

- interpellato da questa Corte

a voler formulare osservazioni sulla risposta di causa, con scritto 18 giugno

2018 – postulan-do in via principale quanto chiesto nel gravame ed in via subordinata

l’annullamento del provvedimento con conseguente riconoscimento di un’indennità

per spese legali di fr. 3'352.85 – il patrocinatore dell’insorgente ha comunicato:

" (…)

1.

Sostanzialmente l’Ufficio

dell’assicurazione invalidità chiede che la decisione impugnata venga annullata

dal TCA, poiché emanata da un’autorità territorialmente incompetente, essendo

la signora RI 1 domiciliata a __________ e non nel cantone Ticino.

A titolo abbondanziale, l’Ufficio Assicurazione

Invalidità evidenzia come, nel merito, la decisione è da ritenersi quantomeno

prematura in ragione di una annotazione per l’incarto 17 maggio 2018, allegata

alla risposta 18 maggio 2018.

Considerandi

2.

La ricorrente non può che dirsi

estremamente stupita della presa di posizione dell’Ufficio assicurazione

invalidità.

La signora RI 1 non ha mai nascosto nulla all'Ufficio

AI in merito in particolare al fatto che essa abita a __________ da diversi

anni e che sempre stata sua intenzione stabilirsi in quel Cantone.

La stessa risposta dell'Ufficio AI alla pagina 3

constata come già nel dicembre 2015 la signora RI 1 aveva fatto notare come il

centro dei suoi interessi era __________.

3.

Nella sua lettera 26 gennaio

2018.

(doc. I, pag. 3), la dott.ssa __________ medico curante della signora RI 1,

sottolinea come la signora RI 1 vive a __________ da 7 anni e che comunque l'Ufficio

AI del Cantone Ticino avrebbe dovuto dare incarico all'Ufficio AI del Canton __________

per eseguire la misura professionale.

« Afin d'avoir une meilleure chance de réussite, ces

mesures professionnelles devront se faire en étroite collaboration entre

l'office Al et le réseau thérapeutique. Le réseau thérapeutique de l'assurée

est francophone et se trouve à __________. C'est l'office Al de __________ qui

connaît des possibilités de stages et patrons possibles dans le canton de __________.

Cela est une deuxième raison très importante pour déléguer l'exécution de la

mesure professionnelle à l'office Al du canton de __________.» (doc. I, pag. 3)

Infine si dirà che quando la signora RI 1 si è rivolta

al sottoscritto legale, immediatamente è stato contattato telefonicamente

l'Ufficio AI per porre il problema della competenza, ritenuto la ricorrente era

domiciliata nel Canton __________.

La risposta è stata rassicurante nel senso di dire che

codesto lodevole TCA può ordinare delle misure da svolgere in un altro Cantone.

La conclusione della risposta al ricorso dell'Ufficio

AI sorprende quindi non poco e avvilisce la signora RI 1.

4.

E' fuori discussione che il

domicilio sotto il profilo del diritto civile della signora RI 1, inteso come

il centro delle sue relazioni e dei suoi interessi, sia __________.

Se ci trovassimo all'inizio della procedura non vi è

alcun dubbio che la ricorrente aderirebbe alle conclusioni dell'Ufficio AI

senza particolari commenti.

Il problema è che dal deposito del formulario "de

communication pour adultes: Détéction précoce" da parte della dott.ssa

__________, sono trascorsi più di due anni e mezzo.

Ora, senza voler dubitare delle solerzia con cui

l'Ufficio AI del Canton __________ evaderà il dossier, trattandosi di una questione

comunque nuova, chi scrive può immaginare che ci vorrà ancora almeno un anno se

non di più.

La signora RI 1 si troverà quindi a dover attendere

ancora, svolgendo un'attività professionale precaria che innegabilmente non è

adeguata al suo stato di salute, a questa conclusione giungono tutti i medici

coinvolti, e dalla quale percepisce a malapena per vivere.

5.

Giusta

l'art. 40 cpv. 3 OAI l'ufficio AI competente al momento della registrazione

della domanda lo rimane durante tutta la procedura.

Appare innegabile che l'intera procedura è stata

svolta dall'Ufficio AI del Cantone Ticino.

La constatazione dell'incompetenza dell'Ufficio AI del

Cantone Ticino, l'annullamento della decisione impugnata e l'invio dell'intero

incarto al Canton __________, apparirebbe oltre che sproporzionato e lesivo del

diritto della signora RI 1 di ricevere una decisione in tempi accettabili,

anche in violazione del principio dell'economia di procedura.

Si chiede quindi che codesto lodevole TCA abbia a

decidere, nel merito.

6.

Se

questo Tribunale dovesse aderire alla richiesta dell'Ufficio AI, si chiede che

la signora RI 1 non abbia a patire in alcun modo, quantomeno finanziariamente,

e che quindi le spese legali vengano assunte dall'ufficio AI.

Si allega a questo proposito la fattura del

sottoscritto legale per l'attività svolta sino ad oggi, così come l'estratto

pratica che riporta ogni singola prestazione.” (doc. VIII);

- la presente vertenza non

pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad

esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il

TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 a-gosto 2015;8C_855/2010

dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

- giusta l’art. 55 cpv. 1 LAI,

per principio, l’Ufficio AI competente è quello del Cantone di domicilio

dell’assicurato al momento della richiesta di prestazioni. Per la ricezione e

l’esame delle richieste è competente l’ufficio AI nel cui campo d’attività gli

assicurati hanno il loro domicilio (art. 40 cpv. 1 lett. a OAI). L’ufficio AI

competente al momento della registrazione della domanda lo rimane durante tutta

la procedura (art. 40 cpv. 3 OAI);

- sulla base degli atti

all’inserto è da ritenere che al momento della richiesta di prestazioni

(dicembre 2015) l’assicurata, per i pertinenti motivi illustrati nella risposta

di causa dall’ammini-strazione ai quali va fatto quindi riferimento (cfr.

supra), avesse il proprio domicilio nel Canton __________, ossia nel Cantone

dove – ai sensi degli artt. 13 cpv. 1 LPGA e 23 cpv. 1 CC ed in applicazione

della relativa giurisprudenza federale – essa aveva (ed ha) il centro dei

propri interessi e delle proprie relazioni personali;

- non spettava pertanto

all’Ufficio AI del Canton Ticino, bensì all’Ufficio AI del Canton __________,

ricevere la domanda di prestazioni presentata l’11 dicembre 2015 e, dopo

istruttoria, pronunciarsi nel merito della richiesta;

- secondo

giurisprudenza, di principio una decisione resa da un ufficio AI

incompetente territorialmente non è nulla ma annullabile (STF 9C_877/2013

dell’11 marzo 2014 consid. 5.2; STFA I 232/03 del 22 gennaio 2004 pubblicata in

SVR 2005 IV Nr. 39 S. 145; ZAK 1989 S. 606; DTF 122 I 97 consid. 3a). Inoltre,

per motivi di economia processuale si può prescindere dall’annullare il

provvedimento impugnato e rinviare gli atti all’autorità competente se

l’eccezione di incompetenza non è stata sollevata e sulla base degli atti può

essere presa una decisione: “(…) Die Verfügung einer

örtlich unzuständigen IV-Stelle ist in der Regel nicht nichtig (SVR 2005 IV Nr.

39.

S. 145, I 232/03 E. 4.1 mit Hinweis auf ZAK 1989 S. 606, I 106/89 E. 1b und

BGE 122 I 97 E. 3a S. 99), wohl aber anfechtbar. Die kantonalen Gerichte haben ihre

Zuständigkeit und diejenige ihrer Vorinstanzen von Amtes wegen zu prüfen. Nach

der Rechtsprechung des Bundesgerichts kann indessen aus prozessökonomischen

Gründen von der Aufhebung der angefochtenen Verfügung und der Überweisung an

die zuständige Behörde abgesehen werden unter der Voraussetzung, dass

einerseits die Unzuständigkeit nicht gerügt wird und anderseits aufgrund der

gegebenen Aktenlage in der Sache entschieden werden kann (SVR 2005 IV Nr. 39 S. 145, I 232/03 E. 4.2.1; Urteile I 8/02 vom 16. Juli

2002.

E. 1.1; U 152/02 vom 18. Februar 2003 E. 2.1) (…)” (STF 9C_891/2010

del 31 dicembre 2010, consid. 2.2; cfr. anche STF 9C_181/205 del 10 febbraio

2016.

consid. 2.1, SVR 2005 IV Nr. 39, STFA I 8/02 del 16 luglio 2002,

STFA U 152/02 del 18 febbraio 2003 e DFT 139 II 384 consid. 2.3);

- ne consegue che, nel caso

concreto la decisione 22 marzo 2018 dell’Ufficio AI del Cantone Ticino deve

essere annullata perché emanata da un’autorità incompetente ai sensi dell’art

55.

cpv. 1 LAI e gli atti trasmessi all’Ufficio AI del Canton __________

affinché, dopo esperimento dei necessari ulteriori atti i-struttori e nel

rispetto della procedura di preavviso di cui al-l’art. 57a LAI, si pronunci

sulla domanda di prestazioni di RI 1. La vertenza in oggetto non è infatti

suscetti-bile di essere decisa nel merito in considerazione del fatto che la

fattispecie necessita di essere ulteriormente istruita e non essendo quindi

data la possibilità per il Tribunale di pronunciarsi sul diritto o meno

dell’assicurata a prestazioni AI (in specie a provvedimenti d’ordine

professionale). Al riguardo giova riportare le considerazioni espresse pendente

lite dal giurista AI e dal consulente AI:

"

Per quanto concerne l'aspetto

medico, dalla perizia psichiatrica 27 gennaio 2017 effettuata dal __________ è

emerso – fra le altre cose – quanto segue: "(...) Vista anche la

giovane età, l'assenza di deficit cognitivi è indicata la messa in atto di

provvedimenti professionali da parte dell'Al indirizzati inizialmente verso un

orientamento professionale e in seguito verso una prima formazione adeguata ai

limiti funzionali esposti. (...)

(...) L'assicurata sta ora iniziando un lavoro

nell'ambito della ristorazione che non appare adeguato visti i ritmi e lo

stress descritto che a mio avviso sono alla base dell'attuale psicopatologia

con riattivazione del disturbo alimentare sotto forma ora di abbuffate

ricorrenti. La prognosi appare abbastanza positiva: vista la cronicità del disturbo

sono possibili ancora fasi di riacutizzazione anche importanti, tuttavia come

segnalato dai curanti vi sono stati dei progressi che hanno portato ad una

migliore consapevolezza e anche alla capacità di riuscire a controllare

l'ultima fase restrittiva con importante sottopeso anche senza un ricovero.

(...)".

Da parte sua, lo psichiatra SMR Dr. med. __________ – all'interno

del proprio rapporto finale 11 febbraio 2017 – ha precisato che: "(...)

Il perito ritiene opportuna la messa in atto di misure integrative/reintegrative

in una assicurata che ha già ripreso una attività lavorativa, nell'ambito della

ristorazione, non ritenuta dal perito indicata alle patologie dell'assicurata e

al suo stato di salute. Sulla base di quanto argomentato, la probabilità che

insorga un'incapacità al guadagno è preponderante. Sussiste minaccia

d'invalidità. (…)”.

Come detto sopra, l'assicurata ha iniziato – nel mese

di gennaio 2017 – un'attività quale barista presso lo __________ di __________

(cfr. in tal senso gli scritti della Signora RI 1 sub. doc. 66 e 68 incarto

Al).

Il consulente in integrazione professionale __________ –

dopo aver incontrato l'assicurata il 9 agosto 2017 – ha specificato che

l'assicurata "vorrebbe in futuro, ma non ora, intraprendere una nuova

professione ma solo quando si sentirà sicura" rispettivamente che "vorrebbe

iniziare una nuova formazione ma si rende conto che non è II momento. Non

saprebbe neppure cosa fare. Le ho consigliato di interpellare un orientatore

professionale quando se la sentirà" (cfr. il rapporto sub. doc. 82

incarto Al).

Nell'annotazione del 4 settembre 2017 agli atti, il

consulente in integrazione professionale – dopo aver avuto un colloquio

telefonico con l'assicurata e con l'assistente sociale della stessa – ha

scritto che: "In data odierna sono stato contattato dall'assicurata e

dalla sua assistente sociale che mi comunicano che da una settimana

l'assicurata è in malattia al 100% causa burn-out. Dico loro di inviarmi

certificati medici di IL e chiedo di essere contattato dal medico curante che

ha emesso II certificato di inabilità. Al momento chiedo al segretario

ispettore di non uscire con il progetto.".

Nella successiva annotazione del 12 settembre 2017 agli

atti, il consulente Al ha inoltre ritenuto opportuno chiudere il proprio

mandato ESA (ovverosia il mandato per valutare l'eventuale diritto a

provvedimenti professionali da parte dell'assicurata) chiedendo il

trasferimento del dossier – per esame e competenza – all'Ufficio Al del Canton __________.

Circa tre settimane dopo, l'amministrazione – contrariamente

a quanto suggerito dal consulente in integrazione professionale – ha tuttavia

emesso il progetto di decisione (cfr. il doc. 87 incarto Al).

Alla luce di quanto precede, detto progetto (come pure

la successiva decisione formale del 22 marzo 2018) risulta pertanto prematuro

(nel senso che il mandato ESA di cui sopra non è mai stato chiuso ed il

consulente Al di __________ deve ancora valutare l'eventuale diritto a

provvedimenti professionali da parte dell'assicurata (soprattutto in seguito al

bornout patito dalla stessa alla fine del mese di agosto 2017)).

In effetti, come già pronosticato dal __________ e dal

SMR dell'Al, l'attività di barista svolta presso lo __________ di __________ è

stata interrotta il 28 agosto 2017 a causa del riacutizzarsi della malattia

(cfr. i doc. 93-97 incarto Al).

Di conseguenza, come del resto richiesto sia

dall'assicurata (cfr. il doc. 91 incarto Al nonché il ricorso dell'8 maggio

2018) sia dai propri medici curanti (cfr. in tal senso i doc. 101 e 106 incarto

Al), il competente Ufficio Al del Canton __________ – per il tramite di un

proprio consulente in integrazione professionale – dovrà esaminare il diritto o

meno della Signora RI 1 a provvedimenti professionali da parte dall'Al (segnatamente

per quanto concerne l'orientamento professionale e la prima formazione professionale).

Nel merito, la decisione formale del 22 marzo 2018 – essendo

prematura – va perciò annullata e gli atti vanno trasmessi – per competenza – all'Ufficio

Al del Canton __________ affinché un consulente in integrazione professionale

di questo Cantone (dato che l'assicurata vive a __________ da quasi 10 anni)

valuti il diritto a provvedimenti professionali da parte della stessa e possa –

se del caso – intraprendere un percorso professionale con quest'ultima.” (doc.

IV/1)

- secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

- visto l'esito della vertenza,

le spese di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;

- vincente in causa e patrocinata da un avvocato, la ricorrente ha diritto ad un'indennità

per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca);

- l’importo delle

ripetibili è determinato in base all’importanza della lite e alla complessità

del procedimento, senza tener conto del valore litigioso (art. 61 lett. g LPGA

e art. 30 cpv. 2 Lptca). L’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (RL 3.1.1.7.1; di seguito Regolamento) stabilisce da parte sua, per

le pratiche senza valore determinato o determinabile, una tariffa oraria di

riferimento di fr. 280, rimandando per il resto all’applicazione analogica

dell’art. 11 cpv. 5, il quale, per la fissazione delle ripetibili, fa anch’esso

riferimento al criterio della difficoltà e dell’importanza della lite (sulla

commisurazione delle ripetibili tenendo conto dei suddetti due criteri cfr.

Locher/Gächter, op. cit., § 76 n. 71-75, pp. 609-610). Per quanto concerne le

spese (spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione, delle

fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto), l’art. 6 cpv. 1 del

Regolamento pone il principio secondo il quale al patrocinatore può essere

riconosciuto un importo forfetario in percento dell’onorario;

- ritenuta la non complessità

della causa, stante il principio indagatorio vigente nel diritto delle

assicurazioni sociali che allevia il lavoro del patrocinatore (DTF 114 V 87

consid. 4b, 110 V 365 consid. 3c) e dovendo essere considerate le prestazioni

necessarie per lo svolgimento del patrocinio, appare in concreto giustificato

riconoscere ripetibili (IVA inclusa) per fr. 2'500 (di cui fr. 274 per spese).

L’assegnazione di ripetibili

rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre

2014.

consid. 5).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione del 22

marzo 2018 dell’Ufficio AI del Canton Ticino è annullata.

§§ Gli atti sono trasmessi

all’Ufficio AI del Canton __________, per ragione di competenza.

2. Le spese di procedura di CHF

500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI del Canton Ticino che rifonderà alla ricorrente fr. 2'500 per ripetibili

(IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti